ART. 1 - AVVERTENZE
ART. 1 - AVVERTENZE
1.1 L’approvazione delle seguenti condizioni potrà avvenire anche a mezzo scambio fax, fermo restando il reciproco impegno di trasmissione dell’originale, firmato da chi ha il potere di impegnare la parte contraente, prima della consegna del macchinario oggetto del contratto.
ART. 2 - DEFINIZIONE DEL MACCHINARIO
2.1 Il macchinario oggetto di locazione con gli eventuali accessori è descritto in modo preciso e identificativo con il numero di telaio e/o con la targhetta di contrassegno della locatrice, sia nell’ordine che nel documento di trasporto, nonché nei singoli contratti di noleggio.
2.2 Il locatario non può togliere o modificare le targhe di proprietà ne le scritte presenti sul macchinario locato.
2.3 Il macchinario deve corrispondere ai requisiti di sicurezza previsti con decreto n° 459/96 ovvero da a ltra normativa applicabile.
ART. 3 - SPEDIZIONE E CONSEGNA
3.1 Ogni macchinario si presume consegnato al locatario in buono stato di conservazione, funzionante, pulito, ingrassato e munito, se necessario, di antigelo nonché accompagnato dalla documentazione e dalle certificazioni necessarie alla sua utilizzazione e manutenzione e dal libretto di istruzioni.
3.2 Il macchinario locato deve essere all’atto della consegna, in regola con tutte le prescrizioni fiscali, con quelle riguardanti la sicurezza e relative alla circolazione su strada: in difetto la locatrice ne risponderà anche a titolo risarcitorio, fermo restando in tal caso il diritto al locatario a richiedere la risoluzione del contratto di noleggio (clausola risolutiva espressa).
3.3 Al momento della messa a disposizione del macchinario il locatario può richiedere che venga effettuato, presso la sede della locatrice o sui luoghi in cui si trova la macchina, un verbale scritto di stato d’uso in contraddittorio i cui eventuali costi saranno a carico delle parti in misura paritaria. In difetto il macchinario si presume essere in buono stato e munito degli accessori necessari al funzionamento.
3.4 Eventuali vizi e difetti rilevati successivamente dovranno essere denunciati alla locatrice per iscritto anche a mezzo fax, entro 24 ore dalla scoperta.
3.5 In caso di mancato ritiro del macchinario o non conformità del macchinario consegnato, deve essere, comunque, pagato il prezzo del trasporto (andata e ritorno) e il costo di immobilizzazione del macchinario della ditta locatrice.
ART. 4 - MODALITÀ DI UTILIZZO
4.1 Il locatario deve affidare l’uso del macchinario a personale qualificato avente le autorizzazioni eventualmente necessarie, deve utilizzarlo con la diligenza del “buon padre di famiglia” e mantenerlo costantemente in buono stato di funzionamento effettuando la manutenzione di sua competenza secondo le prescrizioni previste dal successivo art. 9, rispettando le norme di sicurezza.
4.2 Qualsiasi utilizzazione non conforme a quanto pattuito ed alla normale destinazione del macchinario facoltizza la ditta locatrice a recedere dal contratto di noleggio ed esigere la restituzione del macchinario in conformità alla disposizioni dell’art. 14 (clausola risolutiva espressa).
4.3 E’ vietato al locatario subnoleggiare il macchinario.
4.4 Non è possibile, inoltre, l’applicazione di altri accessori e/o attrezzature senza il consenso scritto della locatrice.
ART. 5 - LUOGO DI UTILIZZO DEL MACCHINARIO
5.1 Il macchinario sarà utilizzato nel cantiere indicato nell’ordine e nei limiti della zona ivi delimitata con precisione. E’ in facoltà del locatario, previa comunicazione scritta da inviarsi alla locatrice anche a mezzo fax, il trasferimento in altro luogo del macchinario ovvero concordare per iscritto anche a mezzo fax, un diverso utilizzo del bene.
5.2 La locatrice e i suoi preposti saranno autorizzati ad accedere al cantiere e nei luoghi ove si trova il macchinario durante il periodo di locazione, in seguito a semplice presentazione al responsabile del cantiere e rispettando il regolamento interno e le norme di sicurezza.
ART. 6 - DURATA DELLA LOCAZIONE E VARIABILITÀ DELLE TARIFFE
6.1 La durata della locazione è specificata nell’ordine a titolo indicativo. Essa può essere espressa in ore, giorni, settimane, mesi o anni. Le parti possono, altresì, convenire una durata illimitata.
6.2 La durata della locazione decorre dal giorno in cui il macchinario locato esce dal deposito della locatrice e termina il giorno in cui esso viene restituito al deposito della locatrice o messo a disposizione nel luogo da questa indicato.
6.3 I tempi necessari per il trasporto, il montaggio e lo smontaggio possono eventualmente formare oggetto di un diverso specifico accordo.
6.4 Il macchinario potrà essere utilizzato a discrezione durante l’orario normale di lavoro dell’impresa locataria, cioè 8 ore al giorno e/o 40 ore la settimana e/o 160 ore al mese.
6.5 L’uso al di fuori di questo tempo, misurato con il contaore elettrico, deve essere comunicato alla locatrice e implica un supplemento proporzionale del canone di locazione.
6.6 Quanto il contratto di noleggio prevede una data di consegna o di ritiro, la parte alla quale incombe la consegna o il ritiro deve darne preavviso, con un anticipo di almeno 48 ore, all’altra parte del suo arrivo. Nel contratto a tempo indeterminato il preavviso deve essere di almeno 7 giorni.
6.7 Il locatario, salvo diverso accordo scritto, ha la facoltà di prolungare la durata del contratto di noleggio dandone comunicazione scritta, anche a mezzo fax, alla locatrice almeno 48 ore prima della scadenza indicativa concordata nell’ordine. In mancanza di comunicazione scritta si intenderà tacitamente rinnovato.
6.8 Il locatario prende atto che, ove per qualsiasi motivo le tariffe siano variate la proroga si intende alla tariffe in vigore al momento della proroga stessa.
6.9 La locatrice si riserva la facoltà di variare le tariffe indicate sul listino O.R.A.M.A. s.r.l. senza alcun obbligo di preavviso.
ART. 7 - TRASPORTO ANDATA E RITORNO
7.1 Il costo del trasporto del macchinario locato, sia all’andata che al ritorno, è a carico del locatario, salvo che sia diversamente pattuito.
7.2 La responsabilità del trasposto, compreso carico/scarico del macchinario, è a carico del locatario, e ciò anche nel caso in cui il trasportatore sia un terzo.
7.3 In ogni caso, per l’ipotesi in cui il macchinario fosse oggetto di sinistro durante il trasporto il destinatario dovrà informare entro 24 ore l’altra parte in modo da consentire l‘esercizio delle azioni a tutela ad esso pertinenti. Naturalmente ove il trasporto sia convenuto a carico della locatrice sarà questa che dovrà informare tempestivamente e, comunque, sempre entro le 24 ore, il locatario di eventuali ritardi o inadempimenti nella consegna, conseguenti a sinistro.
7.4 La locatrice comunque si riserva la facoltà di non autorizzare l’uscita del macchinario qualora il locatario, o il vettore da lui incaricato non utilizzasse un mezzo di trasporto idoneo o non fosse munito dei permessi e della scorta come previsto delle norme vigenti.
ART. 8 - INSTALLAZIONE (MONTAGGIO E SMONTAGGIO)
8.1 L’installazione comprensiva di eventuali collegamenti elettrici e/o messa a terra (montaggio/smontaggio) e l’utilizzazione del macchinario è effettuata a cura del locatario. In caso contrario sarà oggetto di un separato accordo.
8.2 Il periodo di tempo necessario all’operazione di cui sopra, l’ammontare delle spese e le modalità di effettuazione saranno precisate nella lettera d’ordine o nel contratto.
ART. 9 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
9.1 Le spese per la lubrificazione periodica (tagliando), se necessaria, materiali compresi, sono a carico della locatrice che vi provvederà a sua cura, mentre quelle per l’esercizio ordinario del macchinario sono a carico del locatario. Comunque al locatario compete la totale responsabilità per il corretto ed appropriato impiego della macchina e per il controllo della sua efficienza in ogni tempo, anche dopo interventi di manutenzione e riparazione.
9.2 Le spese conseguenti ad eventuali incidenti causati da un uso improprio del macchinario successivi alla consegna e precedenti alla restituzione inerenti sia la carrozzeria che le parti meccaniche sono a carico del locatario.
9.3 L’eventuale riparazione, verrà eseguita a cura della locatrice per evitare possibili malintesi. a tal fine il locatario si impegna a metter il macchinario immediatamente a disposizione dei tecnici inviati dalla locatrice in seguito ad un appuntamento preso in anticipo. In difetto le spese di trasferta saranno poste a carico del locatario. Il locatario ha inoltre la responsabilità di assicurare ai tecnici inviati dalla locatrice o dalle ditte da esse autorizzate condizioni di lavoro adeguate, per prevenire danni a persone o cose, restando esclusa ogni responsabilità in merito da parte della locatrice.
9.4 il locatario si obbliga, inoltre, ad effettuare a suo carico con la diligenza del “buon padre di famiglia”, le seguenti operazioni di manutenzione:
9.4.a pulizia quotidiana e controllo filtro e prefiltro (aria/gasolio);
9.4.b lavaggio completo a periodi prestabiliti;
9.4.c verifiche di routine prima dell’utilizzo; giornaliero ed alla fine della giornata di lavoro;
9.4.d verifica quotidiana e rabbocco del livello dell’olio motore e del livello dell’acqua (antigelo se necessario nei sistemi di raffreddamento) oltre al pieno di carburante;
9.4.e verifica settimanale della pressione e dello stato generale dei pneumatici;
9.4.f sostituzione dei pneumatici al seguito ad improprio utilizzo del macchinario;
9.4.g verifica settimanale del livello d’acqua delle batterie;
9.4.h ricarica corretta delle batterie.
9.5 La locatrice si impegna ad effettuare a sue spese la manutenzione ordinaria esclusa quella al punto 9.4 e se ordinaria del macchinario.
9.6 A tal fine il locatario si impegna ad accertare le richieste di immobilizzazione durante il normale orario di lavoro previ accordi in tal senso ed una anticipata comunicazione da parte della locatrice.
9.7 Il locatario è, comunque tenuto alle spese di riparazione per i danni subiti dal macchinario per negligenza sua o di suoi incaricati nell’utilizzo del macchinario o per eventuali incidenti, sia alla carrozzeria e di parti meccaniche.
9.8 Nel caso in cui il guasto immobilizzasse il macchinario, il locatario si impegna ad avvisare il proprietario entro 24 ore adottando, comunque le misure d’urgenza necessarie per evitare un danno maggiore.
9.9 Se le riparazioni non possono essere differite fino termine del contratto, il locatario deve accertare anche le privazioni del godimento della cosa locata fino al termine massimo indicato nella definizione delle condizioni contrattuali, che comunque, non potrà superare i 5 giorni lavorativi. Decorso tale periodo il macchinario dovrà essere sostituito a cura e spese della locatrice. In difetto, il locatario avrà diritto di recedere immediatamente in contratto a condizione che il macchinario sia restituito.
9.10 Resta inteso che se la riparazione si è resa necessaria per fatto o colpa del locatario, questo non potrà invocare ne la riduzione del corrispettivo ne esercitare il diritto di recesso, inoltre la locatrice avrà il diritto al rimborso delle spese di riparazione effettuate o dell’indennità per il mancato godimento.
ART. 10 - RESPONSABILITÀ E COPERTURE ASSICURATIVE
10.1 Nel caso in cui la locazione riguardi mezzi a motore circolanti su strada soggetti ad assicurazione obbligatoria ai sensi della legge 24 dicembre 1696 n° 990, la copertura assicurativa dei rischi per la responsabilità civile derivante dalla circolazione del mezzo in base a tale legge (cd. R.C. auto) resta a carico della locatrice, la quale, su richiesta del locatario, si impegna a fornire copia della relativa polizza R.C.A. e a fornire allo stesso locatario, salvo diversi accordi, una autorizzazione al possesso del mezzo ed alla sua conduzione.
10.2 La responsabilità per tutti i rischi derivanti del bene locato, diversi da quelli coperti dalla polizza R.C.A., indicata al punto che precede, resta ad esclusivo carico del locatario-conduttore, il quale all’atto della consegna del macchinario da parte della locatrice, garantisce di avere in corso idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile sia nei confronti dei terzi in genere (persone, animali e cose) sia in particolare per la responsabilità civile nei confronti dei dipendenti del stesso locatario per eventuali danni derivanti dell’utilizzo del bene locato. Il locatario si obbliga a comunicare alla locatrice, entro 24 ore da suo verificarsi, qualsiasi evento (sinistro o infortunio) connesso all’utilizzo del bene locato, che sia idoneo a determinare una responsabilità civile di qualsiasi tipo (compresa R.C.A.) restando fin da ora stabilito che, incaso di omissione o di ritardo di tale comunicazione, il locatario risponderà di tutti i danni, che ne derivano (compresi quelli derivanti dall’eventuale inoperosità della polizza R.C.A. indicata al punto che precede).
10.3 Il locatario si assume, dal momento del ritiro e fino alla riconsegna presso la sede della locatrice la piena responsabilità civile e penale per i danni tutti che potessero essere provocati a persone e/o cose, in conseguenza dell’uso e della manutenzione del macchinario oggetto della locazione, rimanendo la ditta locatrice espressamente scaricata da qualsiasi responsabilità
10.4 Il locatario espressamente riconosce che per tutta la durata della locazione a lui competerà ogni responsabilità per qualsiasi infrazione alle norme di prevenzione infortuni vigenti. Ai sensi di quanto precede, rimanendo il macchinario intestato alla locatrice, sarà cura del locatario, in occasione di eventuali visite degli Enti preposti di far risultare il proprio nome come responsabile.
10.5 Il locatario si assume inoltre ogni rischio di trasporto, incendio e furto perimento totale o parziale del macchinario locato e coperto da polizza di assicurazione contro i danni del furto e dell'incendio, compresi i rischi o accessori.
10.6 Il locatario, inoltre prende atto, che le coperture assicurative stipulate dalla locatrice xxxxxxxxx, in caso di furto, uno scoperto pari al 20% del danno, con un minimo assoluto di Euro 1000,00; tale scoperto rimane a carico del locatario.
10.7 Se un terzo tentasse di far valere dei diritti sul macchinario, sotto forma di rivendicazione, di pignoramento o di sequestro, il locatario è tenuto ad avvisare tempestivamente la locatrice rispondendo, in difetto, dei danni che potesse derivare dalla sua omissione.
10.8 In caso di furto della macchina locata la non riconsegna di tutte le chiavi di accensione comporta la perdita del diritto di indennizzo e pertanto il locatario è tenuto al pagamento dell’intero danno subito dalla locatrice.
ART. 11 - RESTITUZIONE DEL MACCHINARIO
11.1 Alla fine del contratto di noleggio, il locatario è tenuto a restituire il macchinario in buono stato, tenuto conto della normale usura inerente alla durata dell’utilizzazione, pulito, ingrassato, con chiavi e documenti tecnici e munito della quantità di carburante di cui era stato dato alla consegna.
11.2 Eventuali vizi e difetti rilevati successivamente dovranno essere denunciati per i scritto anche a mezzo fax entro 2 giorni lavorativi dalla consegna.
11.3 Il macchinario deve essere consegnato, salvo diverso accordo, tra le parti, franco deposito della locatrice.
11.4 La locatrice deve essere informata a mezzo di lettera o fax della disponibilità del suo macchinario e ogni volta che il contratto ne preveda a suo carico il ritiro.
ART. 12 - CORRISPETTIVO
12.1 Indipendentemente dalla durata di utilizzazione il corrispettivo è fissato avendo riferimento l’unità di tempo di volta in volta concordata (giorno lavorativo o di calendario, settimana, mese completo o anno).
12.2 Il corrispettivo va definito all’ordine ed è rivedibile in caso di proroga della locazione
12.3 Qualora il locatario decidesse di utilizzare il bene locato per un periodo di tempo inferiore a quello previsto nel presente contratto, il corrispettivo del noleggio sarà calcolato in base alle tariffe indicate nel listino O.R.A.M.A. s.r.l. in vigore all’atto della stipula del contratto anziché in base a quelle più favorevoli concordate nel presente contratto.
12.4 Le spese di carico, trasporto e scarico del macchinario sia all’andata che in ritiro così come le eventuali spese di montaggio e smontaggio, salvo diverso accordo, sono valutate forfettariamente o addebitate a parte in base al loro costo reale al locatore.
12.5 Al locatario non sarà addebitato il supplemento di trasporto dovuto ad una rispedizione del macchinario verso un luogo diverso, a seguito di richiesta della locatrice.
ART. 13 - DEPOSITO A GARANZIA
13.1 A garanzia degli obblighi contrattuali il locatario, ove previsto nell’ordine o nel contratto, verserà un deposito fruttifero o rilascerà idonea fideiussione bancaria e/o assicurativa in misura non superiore al 20% del valore del macchinario nuovo (IVA esclusa) e non inferiore ad un mese di canone di noleggio.
13.2 il deposito sarà restituito alla fine della locazione mediante accredito sulla fattura di noleggio.
ART. 14 - RISOLUZIONE E/O RECESSO
14.1 Il locatario si obbliga al puntuale pagamento dei canoni di noleggio così come pattuiti nel presente contratto entro le scadenze previste. Fra le parti si conviene espressamente, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto nell’art. 1456 c.c., che l’omesso o ritardato pagamento anche di un solo canone relativo anche ad una sola scadenza determinerà senz’altro la risoluzione automatica del presente contratto (clausola risolutiva espressa)
14.2 Le parti pattuiscono altresì che, qualora la locatrice trasmetta al locatario-conduttore la dichiarazione prevista dal secondo comma dell’art. 1456 c.c., il locatario dovrà in ogni caso entro 15 gg dal ricevimento di tale comunicazione, restituire alla locatrice il bene oggetto della locazione, facendone consegna presso l’azienda della locatrice o altrimenti fornendo congrue indicazioni alla locatrice affinché la stessa possa provvedere al recupero dei beni tramite i propri incaricati dovunque essi si trovino.
ART. 15 - FORO COMPETENTE
15.1 Foro competente è quello ove a sede l’azienda della locatrice, con esclusione di qualsiasi altro foro.
IMPEGNO - il presente contratto debitamente firmato dal locatario, si intende fin d’ora impegnativo per questi, mentre sarà invece impegnativo per la locatrice soltanto dopo l’accettazione e le firma da parte della direzione locatore, entro il termine di 10 giorni.
IL LOCATARIO
LA LOCATRICE O.R.A.M.A. s.r.l.
Per approvazione specifica ex art. 1341 e 1342 Cod. Civ. degli articoli 1 (avvertenze), 3.2 (clausola risolutiva espressa), 4.2 (clausola risolutiva espressa), 9.9 (facoltà recesso), 10 (responsabilità e coperture assicurative), 14 (risoluzione e/o recesso), 15 (Foro competente)
IL LOCATARIO
LA LOCATRICE O.R.A.M.A. s.r.l.