Comune di Bologna Settore Edilizia e Patrimonio Unità Intermedia Sport Bologna, _________________
Comune di Bologna
Settore Edilizia e Patrimonio
Unità Intermedia Sport
Bologna, _________________
CONCESSIONE IN USO DEL PALA DOZZA TRA il Comune di Bologna, in persona del Dirigente Responsabile della Unità Intermedia Sport, giusta delega P.G. n. 267261/2017 agli atti dell'Amministrazione, e Fortitudo Pallacanestro 103 S.S.D A R.L., con sede in Xxxxxxx, Xxx Xxx Xxxxxx 00, codice fiscale 9135585370, in persona del Presidente, Xxxxxxxxx Xxxxxx (di seguito la “Società”),
premesso che:
- Fortitudo Pallacanestro 103 (da ora “la Società”) è una società sportiva affiliata alla Federazione Italiana Pallacanestro, la cui prima squadra partecipa al campionato italiano di pallacanestro maschile denominato “Lega Basket Serie A2”, nonché a competizioni europee, nel caso di qualificazione alle stesse;
- il Comune di Bologna (da ora “il Comune”) è titolare dell'impianto sportivo “Palazzetto dello Sport Pala Dozza” (da ora “l’Impianto”) sito in xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx x. 0, comprensivo delle dotazioni per svolgere attività sportiva, destinato ad attività e manifestazioni sportive e ad eventi extra sportivi;
- è intenzione della Società disputare le partite casalinghe e gli allenamenti della prima squadra nella prossima stagione sportiva nell’Impianto e il Comune, a sua volta, è intenzionato a concedere l’Impianto in uso alla Società, alle condizioni e termini nel seguito specificate;
- il Comune sta avviando una procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione di un concessionario per la gestione dell’Impianto (da ora “il Gestore”) la cui aggiudicazione avverrà presumibilmente entro il 31 dicembre 2017;
- successivamente all’aggiudicazione la gestione dell’Impianto sarà affidata al Gestore, che subentrerà al Comune nel presente contratto di concessione in uso;
Si conviene quanto segue.
ART. 1. OGGETTO.
Con il presente atto il Comune concede l'Impianto alla Società in uso non esclusivo, con le modalità di seguito indicate.
ART. 2. SPAZI CONCESSI IN USO.
Gli spazi oggetto della concessione sono l’arena di gioco, gli spogliatoi e altri locali accessori posti all'interno dell'Impianto, così come identificati nell'allegato A) al presente contratto, per una durata e secondo le modalità di seguito specificate. Le parti danno atto che la capienza massima dell’Impianto è di 5.570 posti a sedere complessivi. All’interno dell’Impianto, oltre all’uso del campo da gioco e degli spogliatoi, alla Società sono assegnati spazi esclusivi, ad uso un magazzino, commerciale e a “zona ospitality”, e spazi condivisi con eventuali altri utilizzatori, con allestimento a carico della Società.
Rimane espressamente escluso l’uso di tutti i locali non funzionali all'attività sportiva e quelli il cui accesso sia vietato per motivi di esercizio, di sicurezza o di custodia. In tali locali l’accesso è perciò consentito solo agli addetti autorizzati dal Comune muniti di tesserino di riconoscimento, alle Forze di Pubblica Sicurezza ed ai Vigili del Fuoco.
ART. 3. CORRISPETTIVO DI UTILIZZO.
Il corrispettivo per l’utilizzo dell’Impianto è concordemente stabilito in euro 44.340,00 oltre a euro 9.754,80 per IVA 22% per un totale complessivo di euro 54.094,80 sulla base del prospetto di utilizzo presentato dalla Società (allegato B) per gli allenamenti e per gli incontri casalinghi della prima squadra e delle tariffe comunali attualmente in vigore (allegato C) stabilite dalla Giunta comunale con delibera P.G. n. 312034/2017.
Il predetto corrispettivo sarà corrisposto dalla Società al Comune mediante tre rate dello stesso importo di euro 18.031,60 da corrispondere rispettivamente entro il 31 dicembre 2017, il 31 marzo e il 30 giugno 2018.
In caso di mancato pagamento sarà escussa, anche pro quota, la garanzia prevista dal successivo art. 12.
Alle eventuali ulteriori partite casalinghe per la disputa dei play-off o di competizioni europee o per qualsiasi altro utilizzo sportivo non previsto nell’allegato B si applicano le tariffe di cui all’allegato C, da corrispondersi entro 24 ore prima dello svolgimento della competizione.
Si dà atto che per effetto del D.L. 24 aprile 2017, n. 50., art 22 c. 3 bis, le spese del personale di polizia locale in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento delle attività e iniziative che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'ente, possono essere poste interamente a carico della Società.
ART. 4. DURATA DELL'ASSEGNAZIONE IN USO.
La presente concessione ha durata dalla data di sottoscrizione e fino al 30 giugno 2018. Tuttavia, l’assegnazione dei soli locali accessori specificati nell’allegato A ha termine al momento della sottoscrizione del contratto di concessione tra Comune e Gestore.
ART. 5. PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’.
L’Impianto, la cui capienza massima è di 5.570 spettatori, è a disposizione della Società per organizzarvi direttamente la sua attività caratteristica a propria cura, oneri e responsabilità.
Si dà atto che l'Impianto:
1) può essere concesso in uso dal Comune anche ad altre società sportive;
2) può essere utilizzato dal Comune per eventi sportivi e extra sportivi gestiti dal Comune stesso ovvero affidati a terzi;
sulla base di una programmazione che garantisca lo svolgimento degli incontri casalinghi (competizioni) della Società come previsti dal calendario della Lega Basket.
Le competizioni sportive si svolgono sulla scorta di un calendario di utilizzo da definirsi fra le società sportive utilizzatrici e il Comune prima dell'inizio della stagione sportiva, in ragione degli incontri casalinghi della Società come previsti dal calendario della Lega Basket e/o dal calendario predisposto dagli enti preposti in caso di partecipazione della Società ad una manifestazione europea. Il Comune farà quanto necessario per garantire alla Società l’utilizzo dell’Impianto per le attività di cui sopra.
In particolare l'impianto è riservato allo svolgimento delle competizioni della Società ogni domenica in cui si svolge l'incontro casalingo, per gli allenamenti del mattino e per la partita dalle ore 9.30 e fino alle 22.30 nel caso di inizio della partita entro le ore 18.30, ovvero fino a quattro ore più tardi dall’inizio della partita qualora la partita inizi successivamente alle 18.30.
Eventuali ulteriori eventi sportivi ed extra sportivi organizzati dal Comune all'interno dell'Impianto, in variazione alla suddetta programmazione, sono comunicati alla Società con un preavviso di sessanta giorni.
Al di fuori dei calendari delle competizioni come sopra programmati, possono essere organizzati, preferibilmente in giornate infrasettimanali, eventi sportivi ed extra sportivi, secondo un calendario dinamico definito dal Comune, comunicato preventivamente a tutti gli utilizzatori dell'Impianto e aggiornato a cadenza mensile.
Per quanto concerne gli allenamenti infrasettimanali, questi sono definiti sulla base del prospetto (allegato B), compatibilmente con la programmazione degli eventi organizzati direttamente dal Comune.
Eventuali richieste da parte della Società di variazioni al calendario di utilizzo definito devono essere comunicate al Comune con un preavviso di almeno 10 giorni, e sono accolte dal Comune nel caso l’Impianto risulti disponibile alla data richiesta.
ART. 6. ONERI A CARICO DEL COMUNE
Sono a carico del Comune la manutenzione dell’Impianto, sia straordinaria che ordinaria, le utenze, ad esclusione di quelle telefoniche e telematiche (connessioni internet e similari) e le pulizie generali ordinarie dell’impianto, inclusi gli spogliatoi. In occasione delle competizioni, è a carico del Comune la pulizia degli spogliatoi mentre non sono a carico del Comune le pulizie generali dall’impianto.
E' inoltre a carico del Comune l'istituzione del “referente di sede” con compiti di raccordo fra il Comune e le necessità dei soggetti utilizzatori dell'Impianto.
Il Comune si impegna a mantenere l’Impianto in stato idoneo a consentire alla Società l’uso convenuto, eseguendo tempestivamente le riparazioni che si rendessero necessarie nel corso del rapporto, e a mantenerlo in buono stato di manutenzione, anche con riferimento alla pulizia allorché l’Impianto venga utilizzato da altri. A tal proposito il Comune dichiara che, senza pregiudizio per l’attività sportiva della Società, qualora in occasione di eventi extra sportivi si renda necessario rimuovere il campo di gioco (parquet) e le strutture mobili, il Comune stesso ne garantisce il ripristino al fine di consentire alla Società l’utilizzo dell’Impianto in conformità a quanto previsto dal presente atto.
Il Comune si impegna altresì a prestare, mediante il referente di sede, l’assistenza tecnica necessaria a garantire la funzionalità dell’impianto nei casi di, a scopo esemplificativo e non esaustivo, malfunzionamenti del quadro elettrico, rottura dei tabelloni dei canestri, malfunzionamenti dei timer contasecondi etc.
Le parti si danno atto che (i) le spese di verniciatura necessarie alla spersonalizzazione del campo da gioco, (ii) le spese necessarie per asportare dalle parti comuni dell’Impianto segni ed elementi distintivi riconducibili ad altre società sportive, (iii) qualsiasi altro intervento manutentivo ordinario finalizzato all’allestimento ed alla personalizzazione degli spazi concessi in uso esclusivo è a carico della Società.
ART. 7. ONERI A CARICO DELLA SOCIETA’
Sono a carico della Società le pulizie dei locali assegnati in uso esclusivo, salvo gli spogliatoi, come pure le pulizie dell'arena, di tutti gli spazi interni ed esterni e dei servizi durante e a seguito delle competizioni sportive che ne prevedono l'uso esclusivo.
Sono inoltre a carico della società le spese per la riparazione o la sostituzione dei beni mobili accessori al campo da gioco danneggiati nel corso degli eventi, come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, tabelloni, timer contasecondi, seggiolini, pannelli divisori etc., e più in generali per il ripristino di danni intervenuti durante l’utilizzo della struttura.
Le parti si impegnano reciprocamente ad attenersi diligentemente alle modalità di utilizzo dell’Impianto specificamente descritte nel Piano di Sicurezza (PSI) aggiornato alla data del 14 maggio 2013 (“PSI”), qui unito quale Allegato D) quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
ART. 8. PUBBLICITA'.
La Società può esporre pubblicità, salvo il pagamento dell'imposta relativa che rimane a suo carico, all'interno dell'Impianto sportivo. I messaggi pubblicitari possono essere esposti negli appositi spazi già esistenti in accordo con il Comune, accordo che non sarà irragionevolmente negato. La pubblicità in prossimità del campo di gioco può essere effettuata esclusivamente mediante apparecchiature amovibili (led, rotori, ecc). E' consentita l'esposizione pubblicitaria direttamente sul campo di gioco (adesivi) fermo restando che la Società rimuove, a propria cura e spese, tali adesivi al termine di ogni competizione svolta fornendo così la possibilità agli altri utilizzatori di esporre nel medesimo ambito i propri messaggi pubblicitari. Eventuali ulteriori strumenti o supporti di pubblicità specifiche devono essere rimossi alla fine di ciascuna partita a cura e spese della Società.
In occasione delle competizioni sportive, alla Società è riservato il diritto di esclusiva per quanto riguarda gli spazi pubblicitari sul campo e a bordo campo.
Il Comune si riserva lo sfruttamento esclusivo del “naming” dell'Impianto e lo sfruttamento della pubblicità all'esterno dello stesso.
Il Comune si riserva inoltre di utilizzare spazi pubblicitari siti all'interno dell'Impianto sportivo ad esclusione di quelli in prossimità del campo da gioco dove il Comune può esporre esclusivamente due adesivi riportanti i loghi predisposti secondo gli indirizzi di immagine coordinata del Comune di Bologna.
Resta inteso che la Società può gestire in piena autonomia i rapporti con emittenti televisive e radiofoniche per eventuali riprese televisive e riproduzioni radiofoniche delle competizioni sportive che avranno luogo nell’Impianto ai sensi del presente atto, senza peraltro che da ciò derivi alcun diritto a favore del Comune.
ART. 9. RESPONSABILITA' DELLA SOCIETA’
Nell’utilizzo dell’Impianto la Società deve attenersi a tutte le disposizioni dell’art.19 del D.M. 18 marzo 1996 come modificato e integrato con successive norme, come meglio nel seguito specificato. Nello specifico la Società si assume l’obbligo di nominare persona appositamente incaricata del mantenimento delle condizioni di sicurezza durante la propria attività, nonché di svolgere, nella sua qualità di utilizzatore, le funzioni gestionali e di rispettare le prescrizioni e gli adempimenti di cui ai punti: a, b, c, e, g, i, del quarto comma dell'art. 19 del D.M. 18 marzo 1996; a tal fine, la Società dovrà comunicare il nominativo di uno o più soggetti che fungeranno da referente per quanto attiene ai rapporti con il Comune in ragione dell’utilizzo dell’Impianto.
La Società si impegna ad integrare il PSI con un Piano di emergenza focalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza e al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio dell’impianto e a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza. Il Piano deve contenere le indicazioni del sesto comma punti a)b)c)d) dell’art. 19 del D.M. 18 marzo 1996 e ss.mm.ii. La Società è inoltre tenuta a svolgere le attività indicate nel D.lgs 81/2008 e ss.mm.ii. inerenti il mantenimento delle condizioni di sicurezza durante lo svolgimento dell’attività sportiva fra le quali sono ricomprese la nomina del RSPP e dei soggetti previsti dal D.lgs 81/2008, nonché la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi.
Ai fini di quanto previsto dal presente articolo 7, il Comune prende atto che, per quanto concerne la gestione delle modalità operative dei servizi previsti ai sensi del D.lgs 81/2008 e ss.mm.ii., la Società potrà incaricare soggetti terzi esterni alla propria struttura per lo svolgimento di tali attività, sottoscrivendo appositi contratti
in conformità alla normativa vigente.
ART. 10. ASSICURAZIONE
La Società ha stipulato e si impegna a mantenere in vigore adeguata copertura assicurativa con primario assicuratore contro i rischi di:
A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra i quali il Comune) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alla presente concessione di utilizzo in uso, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari previste, nessuna esclusa né eccettuata.
Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a Euro 5.000.000,00 per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche la specifica estensione a:
preparazione, somministrazione, smercio di cibi e bevande (se gestiti direttamente);
conduzione dei locali, strutture e beni loro consegnati;
committenza di lavori e servizi;
danni a cose in consegna e/o custodia;
danni a cose di terzi da incendio;
danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all’attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.);
danni cagionati a terzi da persone non in rapporto di dipendenza con il concessionario, che partecipino all’attività oggetto della concessione a qualsiasi titolo (volontari, collaboratori, ecc.), inclusa la loro responsabilità personale.
B) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all’attività svolta nei locali oggetto di utilizzo in uso (ovvero i prestatori di lavoro subordinati e parasubordinati dei quali l'utilizzatore si avvalga, nonché da coloro per i quali la normativa vigente ponga a carico dell'utilizzatore l’iscrizione all’INAIL) comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.
Tale copertura dovrà avere un massimale “unico” di garanzia non inferiore a Euro 2.000.000,00 per sinistro ed Euro 1.000.000,00 per persona, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l’estensione al cosiddetto “Danno Biologico”, l’estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL, e la “Clausola di Buona Fede INAIL”.
Premesso che l’Impianto, sue strutture, dipendenze, attrezzature, impianti, ed ogni altra cosa, mobile o immobile, che ne fa parte o in essa contenuta, sono assicurati a cura del Comune contro i rischi di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, e altri rischi accessori, e che il Comune stesso si impegna a mantenere efficace per il periodo di validità della presente convenzione la predetta copertura assicurativa (dandone evidenza a Virtus, dietro semplice richiesta scritta di quest'ultima), e che la stessa riporta espressamente la clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell’assicuratore (di cui all’art. 1916 C.C.) nei confronti della Società, per quanto risarcito ai sensi della polizza stessa, la Società a sua volta si impegna nell’ambito delle polizze da essa stipulate ad attivare una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell’Assicuratore (di cui all’art. 1916 CC) nei confronti del Comune per quanto risarcito ai sensi delle polizze stesse. Il Comune non risponde di danni che dovessero subire le cose in uso alla Società all’interno dei locali oggetto dell’utilizzo, salvo il caso in cui tali danni siano stati determinati in conseguenze di inadempimenti agli obblighi previsti a carico del Comune di Bologna ai sensi dei presente atto, ovvero in violazione delle garanzie rilasciate dal Comune ai sensi dell'articolo 9 che segue.
L’operatività o meno delle coperture assicurative tutte di cui sopra, così come l’eventuale inesistenza o inoperatività di polizze RCT o RC Prodotti di fabbricanti o fornitori dei prodotti utilizzati per lo svolgimento delle attività previste, o l’eventuale approvazione espressa del Comune sull’assicuratore prescelto dalla Società non esonerano la Società stessa dalle responsabilità di qualunque genere su di essa incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte - dalle suddette coperture assicurative.
ART. 11. DICHIARAZIONI E GARANZIE DEL COMUNE.
Il Comune dichiara e garantisce alla Società che l’Impianto è in buono stato di manutenzione, agibile, idoneo all'uso previsto e conforme alla normativa vigente, e alle prescrizioni vigenti in materia di sicurezza, anche con riferimento alla gestione della sicurezza pubblica e delle emergenze.
Il Comune si impegna a porre in essere le azioni necessarie ad assicurare il mantenimento dell'agibilità, dell'idoneità e della fruibilità dell'impianto.
A tal fine il Comune dichiara e garantisce alla Società che:
i) il parere ultimo di agibilità dell’Impianto come impianto sportivo è stato espresso dalla Commissione Provinciale di Vigilanza di Pubblico Servizio con verbale del 6 ottobre 2006, come da Allegato E) qui unito;
ii) il certificato di prevenzione incendi dell’Impianto è stato rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna in data 17 luglio 2012- Pratica n. 53248 – scadenza 17 luglio 2017, ed in data 13 settembre 2017 è stata presentata allo stesso Comando l’attestazione di rinnovo periodico, come da Allegato F) qui unito con i relativi allegati,
Il Comune garantisce inoltre alla Società la disponibilità dell’Impianto per tutti gli incontri casalinghi che la Società disputerà nel corso della presente concessione, nonché per gli allenamenti richiesti nel prospetto di utilizzo (allegato B), secondo il calendario stabilito dalla Federazione, e alle eventuali partite di competizioni europee nel caso di qualificazione alle stesse, in conformità a quanto qui previsto.
ART. 12. GARANZIE
La Società, a garanzia dell'obbligazione del pagamento del canone, si impegna a prestare entro 15 giorni dalla data di decorrenza del presente atto, idonea garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, a prima richiesta, di importo pari al canone annuale. Tale garanzia deve essere ripristinata nell'intero ammontare nel caso di avvenuta escussione parziale o totale.
La mancata presentazione della garanzia fidejussoria nel termine previsto è causa di risoluzione del contratto.
ART. 13. DIVIETO DI UTILIZZO E CESSIONE.
La Società non può, per la durata della presente concessione, utilizzare l’Impianto per scopi diversi dall’organizzazione e dallo svolgimento dell'attività sportiva e non potrà cedere quanto forma oggetto del presente atto, in qualsiasi forma, direttamente o indirettamente.
Il Comune prende inoltre atto che la Società può inoltre affidare a terzi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti servizi: biglietteria e gestione controllo accessi, servizio Hostess, accoglienza e instradamento al pubblico, coordinamento generale dei servizi al Pubblico, servizi accessori (quali a titolo esemplificativo e non
esaustivo la gestione della tribuna e della sala stampa, la gestione e la pulizia degli spogliatoi, ecc.), cassieri.
ART. 14. DISPOSIZIONI FINALI.
Qualsiasi modifica al presente atto, per essere valida ed efficace, dovrà essere effettuata per iscritto. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la Società e il Comune in relazione al presente atto sarà devoluta alla competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria di Bologna.
Allegato A: LOCALI CONCESSI IN USO
Allegato B: PROSPETTO UTILIZZO VIRTUS PALA DOZZA
Allegato C: DELIBERA DETERMINAZI0NE CORRISPETTIVI DI UTILIZZO
Allegato D: PIANO DI SICUREZZA PALA DOZZA
Allegato E: AGIBILITA’ PALA DOZZA
Allegato F: CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI
Allegato G :INVENTARIO BENI MOBILI
Comune di Bologna
Il dirigente U.I. Sport
Xxxx. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx
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Fortitudo Pallacanestro 103 S.S.D. A R.L.
Il Presidente
Xxxxxxxxx Xxxxxx
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