AREA DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA
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“INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI I CUI TITOLARI SONO ESONERATI DALLO SCIOPERO AI SENSI DELLA LEGGE N. 146 DEL 1990 E S.M.I. E SECONDO QUANTO PREVISTO DALL’ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI RELATIVI ALL’AREA DIRIGENZIALE SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA DEL 25/09/2001”
AREA DIRIGENZA SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA
Sede Legale Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata: P.le X. Xxxxxxx, 0 - 00000 XXXXXX - Tel 000.0000000 - Fax 045/916735
C.F. e P. Iva 03901420236 - Portale Aziendale: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
N. 1 VERBALE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI I CUI TITOLARI SONO ESONERATI DALLO SCIOPERO AI SENSI DELLA LEGGE N. 146 DEL 1990 E S.M.I. E SECONDO QUANTO PREVISTO DALL’ACCORDO SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI RELATIVI ALL’AREA DIRIGENZIALE SANITARIA, PROFESSIONALE, TECNICA E AMMINISTRATIVA DEL 25/09/2001.
Le parti prendono innanzitutto atto che, ai sensi degli articoli 1 e 2 della Legge 12 giugno 1990 n. 146, così come modificata ed integrata dalla Legge 11.4.2000 n. 83, e dall’Accordo Nazionale del 25.9.2001, per la regolamentazione del diritto di sciopero, i servizi pubblici da considerare essenziali nell’Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale sono i seguenti:
A) assistenza sanitaria;
B) igiene e sanità pubblica;
C) protezione civile;
D) distribuzione di energia, gestione e manutenzione di impianti tecnologici;
E) erogazione di assegni e di indennità con funzioni di sostentamento.
Nell’ambito dei servizi pubblici essenziali sopra indicati, ai sensi dell’art. 2 del citato Accordo Nazionale 25.09.2001, viene garantita la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati e ciò con le modalità di seguito descritte:
ASSISTENZA SANITARIA
A
A1) ASSISTENZA D’URGENZA:
1. Pronto Soccorso, medico e chirurgico;
2. Rianimazione, Terapia Intensiva;
3. Unità coronariche;
4. Assistenza ai grandi ustionati;
5. Emodialisi;
6. Prestazioni di ostetricia connesse ai parti;
7. Medicina neonatale e Terapia Intensiva Pediatrica/Neonatale;
8. Servizio ambulanze, compreso eliambulanze;
9. Servizio trasporto infermi (attività garantite dal personale destinatario dei CC.CC.NN.LL. del Comparto Sanità ovvero da Ditte appaltatrici).
Alle suddette prestazioni indispensabili deve essere garantito il supporto attivo delle prestazione specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, ivi compresi i servizi trasfusionali necessari al loro espletamento.
I servizi sopraelencati funzioneranno in regime ordinario con turni normali programmati.
A2) ASSISTENZA ORDINARIA:
1. Servizi di area chirurgica per l’emergenza, terapia sub-intensiva e attività di supporto ad esse relative;
2. Unità spinali;
3. Prestazioni terapeutiche e riabilitative già in atto o da avviare, ove non dilazionabili senza danni per le persone interessate;
4. Assistenza a persone portatrici di handicap mentali, trattamenti sanitari obbligatori;
5. Assistenza ad anziani ed handicappati, anche domiciliare e in casa protetta;
6. Assistenza neonatale;
7. Attività farmaceutica concernente le prestazioni indispensabili;
8. “Servizi di assistenza oncologica per assicurare la continuità terapeutica”.
Alle suddette prestazioni indispensabili è garantito il supporto attivo delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, ivi compresi i servizi trasfusionali necessari al loro espletamento.
Sarà comunque necessario garantire la continuità assistenziale dei servizi essenziali.
I servizi indicati nel presente paragrafo A2), in caso di sciopero, funzioneranno con i contingenti di personale normalmente impiegato nei giorni festivi ove si tratti di prestazioni comunque garantite anche in tali giorni. Per i servizi/UU.OO. sopra individuati/e non operanti nei giorni festivi o “operanti” con soli turni di Pronta Disponibilità, i contingenti sono quelli indicati nell’allegato 1 al presente accordo.
IGIENE E SANITA’ PUBBLICA
B
1. Referti, denunce, certificazioni ed attività connesse all’emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti;
2. Controllo per la prevenzione dei rischi ambientali e vigilanza, nei casi d’urgenza, sugli alimenti e sulle bevande. Dette prestazioni sono garantite ove esse siano già assicurate, in via ordinaria, anche nei giorni festivi.
SERVIZI ESSENZIALI NON SVOLTI DALL’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA.
PROTEZIONE CIVILE
C
1. Attività previste nei piani di protezione civile da svolgere con personale in pronta disponibilità, o con il personale indicato dai singoli Piani di Emergenza adottati dagli Enti Pubblici preposti.
DISTRIBUZIONE DI ENERGIA, GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI TECNOLOGICI
D
1. Attività connesse alla funzionalità delle centrali termoidrauliche e degli impianti tecnologici (luce, acqua, gas, servizi sanitari informatici, ecc.) necessari per l’espletamento delle prestazioni suindicate e per la vigilanza su sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
I servizi fra quelli indicati nel presente paragrafo D) assicurati dal personale destinatario del presente contratto integrativo, in caso di sciopero, funzioneranno con i contingenti di personale indicato nell’allegato n. 1 al presente accordo.
E | EROGAZIONE DI ASSEGNI E DI SOSTENTAMENTO / OBBLIGHI DI LEGGE. | INDENNITÀ | CON | FUNZIONI | DI |
1. Attività del servizio del personale limitatamente all’erogazione degli emolumenti retributivi in oggetto ed alla compilazione ed al controllo delle distinte per il versamento dei contributi previdenziali in coincidenza con le scadenze di legge.
2. Trasmissione nei termini di legge delle denunce all'INAIL per infortuni sul lavoro.
I servizi fra quelli indicati nel presente paragrafo E) assicurati dal personale destinatario del presente contratto integrativo, in caso di sciopero, funzioneranno con i contingenti di personale indicato nell’allegato n. 1 al presente accordo.
• Tutto ciò premesso, atteso che sono intercorse modificazioni organizzative delle strutture operative che impongono la revisione del piano dei contingenti minimi di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 530 del 15.04.2004, le parti concordano su quanto riportato nel documento allegato n. 1 in ordine ai servizi e contingenti di personale dirigente dell’Area Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa di cui deve essere garantita la presenza in servizio in caso di sciopero o di assemblea.
• Le parti, inoltre, definiscono con il presente accordo le “Norme regolamentari in caso di sciopero e assemblea” come descritte nel documento allegato n. 2.
• Per tutto quanto non previsto dal presente accordo, le parti infine concordano di rinviare alle disposizioni contenute nel citato accordo nazionale riguardante la materia – 25.09.2001 – e alla normativa ivi citata ed in particolare, a quanto previsto in tema di:
1) Modalità di effettuazione degli scioperi (art. 4);
2) Procedure di raffreddamento e conciliazione (art. 5).
Letto, confermato e sottoscritto.
per l’Amministrazione per le XX.XX.
Il Direttore Amministrativo
e Direttore del Servizio Personale
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx ……………………
Il Direttore Direzione Medica Ospedaliera
ANAAO ASSOMED - Snabi Sds ……………………
SINAFO - Fassid ……………………
Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxxx …………………… AUPI - Fassid ……………………
CISL FPS – COSIADI ……………………
UIL FPL ……………………
CGIL FP ……………………
FP CIDA ……………………
Verona,
ALLEGATO 1
SERVIZI ESSENZIALI IN CASO DI SCIOPERO – AREA DIRIGENZA S.P.T.A. ACCORDO LOCALE – AOUI
A1) ASSISTENZA SANITARIA D’URGENZA
UOC-SERVIZI CONTINGENTE MINIMO
Alle prestazioni indispensabili viene garantito il supporto attivo delle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio per la fascia diurna come di seguito specificato, mentre per la notte vengono confermati i turni programmati :
MICROBIOLOGIA BT - BR | 1 unità dalle 7.00 alle 13.00 1 P.D. dalle 13.00 alle 7.00 |
LABORATORIO BT - BR | 1 unità medica al mattino + 1 unità medica al pom. (+ 1 medico/biologo al matt.) valide per entrambe le sedi |
PEDIATRIA BR – CENTRO MALATTIE METABOLICHE | 1 biologo dalle 8.00 alle 14.00 per attività di screening neonatale |
A2) ASSISTENZA SANITARIA ORDINARIA
Nei servizi per l’emergenza deve essere garantita la presenza di un’equipe per specialità chirurgica di personale medico per le prestazioni indifferibili con le rispettive reperibilità previste nell’atto deliberativo vigente.
Sarà garantita la continuità di tutti i trattamenti terapeutici e l’avvio di quelli non differibili. In questo ambito saranno garantite in particolare le prestazioni di radioterapia e chemioterapia ai pazienti oncologici, sia interni che esterni.
1 farmacista per ogni sede dalle 8.00 alle 18.00, poi 1 unità in pronta disponibilità come da turno festivo/notturno.
FARMACIA BT - BR
D) DISTRIBUZIONE DI ENERGIA, GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI TECNOLOGICI
DIPARTIMENTO TECNICO | |
SERVIZIO TECNICO | n. 1 dirigente per il dipartimento tecnico orario 8.00-16.00. Per il resto della giornata n. 1 dirigente in servizio di reperibilità (servizio già efficace per le manutenzioni e servizio tecnico). |
SERVIZIO TECNICO, PATRIMONIO E PIANIFICAZIONE OSPEDALIERA | |
SERVIZIO INGEGNERIA CLINICA | |
Servizio Tecnico Manutenzioni e Gestioni | |
SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI |
E) EROGAZIONE DI ASSEGNI E DI INDENNITÀ CON FUNZIONI DI SOSTENTAMENTO / OBBLIGHI DI LEGGE
DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE E RISORSE UMANE | |
SERVIZIO AFFARI GENERALI | - - - - - |
SERVIZIO LOGISTICA, ECONOMATO E GESTIONE CLIENTI | n. 1 Dirigente 08.00 – 18.00 per assicurare le attività di cui al punto E) |
SERVIZIO ORGANI E RELAZIONI ISTITUZIONALI | |
SERVIZIO PERSONALE |
ALLEGATO 2
NORME REGOLAMENTARI IN CASO DI SCIOPERO E ASSEMBLEA
(Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa ) Art. 1 – Norme di garanzia per i servizi pubblici essenziali.
Ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146 modificati ed integrati dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, ed in considerazione delle peculiarità del Servizio Sanitario Nazionale, vengono stabiliti i seguenti criteri da rispettare in caso di sciopero:
la durata massima del primo sciopero non potrà superare, per qualsiasi vertenza, una intera giornata (24 ore);
l’intervallo minimo fra una azione di sciopero e l’altra di ciascuna organizzazione sindacale, dovrà essere di almeno 12 giorni;
gli scioperi successivi al primo, per la medesima vertenza, non potranno superare le 48 ore consecutive. Nel caso in cui dovessero essere previsti scioperi a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non potrà comunque superare le 24 ore.
eventuali scioperi riguardanti singole professionalità, e/o unità operative, non dovranno compromettere le prestazioni individuate come indispensabili;
non potranno essere effettuate azioni di astensione dal lavoro: nel mese di agosto;
nei giorni intercorrenti fra il 23 dicembre e il 7 gennaio;
nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua e fino al martedì successivo;
gli scioperi della durata inferiore alla giornata di lavoro si svolgeranno in un unico e continuativo periodo, all’inizio o alla fine di ciascun turno, secondo l’articolazione dell’orario prevista nell’Unità Operativa di riferimento;
gli scioperi dichiarati e praticamente attuati, vengono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti di particolare gravità o di calamità naturali.
I contingenti minimi di riferimento sono quelli indicati nell’Accordo a cui il presente regolamento è allegato.
Le parti, riconoscendo che l’organizzazione delle strutture in cui è articolata l’Azienda è dinamica, stabiliscono che se la stessa dovesse influire sui contingenti minimi definiti in questo accordo, gli stessi potranno essere variati previa contrattazione fra le parti medesime.
Non sarà possibile usufruire delle ferie e di recuperi coincidenti con le giornate di sciopero, fatte salve le ferie e i permessi richiesti e concessi per iscritto, o programmati nel piano ferie prima della data di proclamazione dello sciopero medesimo.
Art. 2 – Identificazione del personale da comandare in servizio.
In caso di sciopero, il Direttore di UOC e il Direttore di Dipartimento per le USOD (da qui in avanti denominati Direttori di Struttura), entro i 5 giorni antecedenti la data prevista per lo sciopero, sulla scorta dei contingenti minimi di assistenza sanitaria stabiliti, predispongono i turni di servizio, comandando i dirigenti identificati a coprire obbligatoriamente il servizio.
L’elenco nominativo dei dirigenti sanitari comandati dovrà, a cura dei Direttori di Struttura, essere esposto in bacheca delle singole UUOO/Servizi e, in copia, fatto pervenire alla DMO, sempre entro 5 giorni dall'inizio dello sciopero.
L’elenco nominativo dei dirigenti amministrativi, professionali e tecnici comandati dovrà, a cura dei Direttori di Struttura, essere esposto nelle singole UUOO/Servizi e, in copia, fatto pervenire alla Direzione Amministrativa, sempre entro 5 giorni dall'inizio dello sciopero.
Art. 3 – Norme regolamentari per i dipendenti comandati in servizio.
I dirigenti comandati in servizio per il giorno di sciopero, che intendono aderire allo stesso, dovranno provvedere autonomamente a farsi sostituire, prima dello sciopero, entro 72 ore dalla pubblicazione degli elenchi nominativi, da un collega assegnato alla stessa unità operativa comunicandolo al Direttore della Struttura, utilizzando un apposito modulo predisposto allo scopo, che dovrà contenere le firme degli interessati allo scambio e quella del Direttore di Struttura.
Il dirigente comandato, se impossibilitato per improvvise e non prevedibili assenze per malattia o per altre cause, deve in ogni caso essere sostituito a cura del Direttore di Struttura da un dirigente che non fa parte del contingente minimo.
Nella giornata dello sciopero, il dirigente comandato che intenda aderire allo sciopero, a fronte della presenza in servizio di un numero di colleghi superiore ai contingenti minimi di assistenza sanitaria stabiliti, può essere sostituito da uno dei colleghi stessi. La sostituzione dovrà essere formalizzata al Direttore di Struttura, utilizzando l'apposito modulo predisposto allo scopo, che dovrà contenere le firme degli interessati allo scambio.
I non comandati che sostituiscono il collega assente per motivi di estemporanea e documentata impossibilità o per propria stessa volontà dovranno rispettare, a tutti gli effetti, l’orario di servizio dei colleghi originariamente comandati, così come già predefinito nella turnistica programmata.
In tutti i casi di sostituzione dei dirigenti comandati, il modulo di avvenuta sostituzione, sottoscritto dai due dirigenti e dal Direttore di Struttura, dovrà essere inviato alla Direzione Medica Ospedaliera/Direzione Amministrativa.
Art. 4 – Forme interne di pubblicizzazione in caso di sciopero
L’Azienda si impegna a dare al personale ampia informativa dello sciopero attraverso comunicazione via email ai Direttori di Struttura a cura del Servizio Personale.
Entro 5 giorni antecedenti alla data prevista per lo sciopero, la Direzione Medica Ospedaliera e la Direzione Amministrativa provvederanno a rendere consultabile l’elenco nominativo dei dirigenti comandati, distinto per le varie unità operative.
Art. 5 – Forme di comunicazione all’utenza dello sciopero.
Nel caso in cui lo sciopero sia limitato ai soli dipendenti dell’AOUI nell’ambito di una vertenza aziendale, l’Azienda si impegna a darne comunicazione oltre che sul portale aziendale, sui giornali locali e, se possibile, anche tramite le televisioni private, almeno 5 giorni prima dell’inizio dello sciopero.
La stessa nota sarà trasmessa ad ogni reparto e servizio, al fine di informare gli utenti limitandone, in tal modo, i disagi.
In tale comunicazione dovranno essere messe in evidenza le modalità con le quali il cittadino potrà ricevere informazioni sui servizi garantiti in caso di sciopero e sui modi e tempi di erogazione dei servizi nel corso dello stesso nonché sulle modalità attraverso le quali il paziente potrà acquisire un’eventuale nuova prenotazione.
Art. 6 – Diritto di assemblea.
Il diritto di assemblea del personale è sancito dall’art. 20 della legge 20 maggio 1970 n. 300 e riconfermato dall’art. 2 del C.C.N.Q. del 7 agosto 1998 ed ulteriormente ribadito dall’art. 2 del
C.C.N.L. 10 febbraio 2004.
I dirigenti hanno diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, alle assemblee sindacali, in idonei locali concordati con l’Azienda, per n. 12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.
Le assemblee possono considerare la generalità dei dipendenti (assemblee generali) oppure parte di essi (assemblee di struttura, reparto o professioni). Sono indette dalle XX.XX. firmatarie del
C.C.N.L. e non dai singoli componenti, con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, con le modalità di cui all’art. 2 del C.C.N.Q. del 7 agosto 1998 per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento.
Nel caso in cui un’assemblea riguardi solo una determinata unità operativa o struttura, la partecipazione dei dirigenti non appartenenti alla stessa, non è consentita. In caso contrario l’assenza di quei dirigenti è considerata a tutti gli effetti, assenza ingiustificata con le conseguenze definite nel codice di comportamento.
I Direttori/Responsabili delle strutture che sono interessate alle assemblee (generali o di gruppo) dovranno predisporre adeguati piani di lavoro garantendo la presenza in servizio dei dirigenti necessari a garantire comunque i servizi essenziali, anche se con attività ridotte per il periodo autorizzato.
Art. 7– Modalità di indizione dell’assemblea.
La data di convocazione, l’ordine del giorno, l’orario, la sede dell’assemblea, devono essere comunicate per iscritto con un preavviso di almeno 7 giorni di calendario, di cui almeno 5 giorni lavorativi per le assemblee generali e 5 giorni per quelle di struttura ed indirizzato al Direttore Medico Ospedaliero/Direttore Amministrativo, al Direttore Responsabile di UO/Servizio e al Servizio Personale.
Nel caso in cui si ravvisi la necessità di convocare un’assemblea generale con modalità di indizione d’urgenza, per motivi di necessità e contingenti, con un termine di preavviso inferiore ai 7 giorni, i motivi dovranno essere esplicitati nella richiesta e l’assemblea dovrà comunque essere autorizzata dalla Direzione Generale.
L’autorizzazione all’effettuazione dell’assemblea viene concessa dai Direttori delle strutture sopra evidenziate che operano anche l’individuazione dei dirigenti che garantiscano il contingente minimo.
In caso di indifferibili necessità o per motivate esigenze, l’Azienda si riserva la possibilità di posticipare le assemblee comunicandole per iscritto ai promotori sindacali. Detta comunicazione deve pervenire alle XX.XX. almeno 48 ore prima della data stabilita.
La partecipazione all’assemblea non deve in alcun modo pregiudicare le esigenze dell’utenza e deve essere effettuata nel rispetto delle regole poste a tutela dei pazienti.
Pur considerando nella giusta collocazione contrattuale il diritto in questione, le parti si danno atto che, nei limiti del possibile, le assemblee verranno indette di norma alla fine dei turni di lavoro, salvo particolari esigenze motivate, che non devono comunque creare situazioni di disagio all’utente.
Art. 8 – Modalità di adesione dell’assemblea.
I dirigenti in servizio che intendono partecipare all’assemblea devono timbrare con il badge elettronico sia in uscita dall’unità operativa che al rientro nella stessa e contemporaneamente compilare, in ogni sua parte, l’apposito modulo di partecipazione. I moduli sottoscritti dai partecipanti, dovranno essere inviati, entro le successive 24 ore a cura del responsabile sindacale che ha indetto l’assemblea, al Servizio Personale.