CAPITOLATO D’ONERI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO CENTRO RICREATIVO ESTIVO
CAPITOLATO D’ONERI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO CENTRO RICREATIVO ESTIVO
ANNO 2013
CIG 506543947F
Premessa:
nel presente capitolato, le parti contraenti verranno d’ora in poi denominate, per brevità, come segue:
Comune di Cento: Committente Affidatario del presente appalto: Appaltatore
ARTICOLO 1 - SERVIZIO OGGETTO DEL CAPITOLATO
Il Comune di Cento intende affidare la gestione del Centro Ricreativo Estivo per i bambini che hanno frequentato nell’anno scolastico 2012/2013 le Scuole dell’Infanzia o le Scuole Primarie statali e paritarie del territorio per il periodo 17.06.2013 – 02.08.2013.
Il Servizio verrà attivato presso le seguenti sedi:
a) Cento capoluogo:
1. per gli alunni delle Scuole dell’Infanzia, presso la Scuola dell’Infanzia di Xxx Xxxxxxxxx
x. 0;
2. per gli alunni delle Scuole primarie, presso la Scuola primaria Guercino, sita in Via Xxxxx Xxxxxxxxx n…6
b) Frazione Renazzo:
1. per gli alunni delle Scuole dell’infanzia unitamente per gli alunni delle Scuole Primarie presso la Scuola Primaria di Renazzo, sita a Renazzo in via Di Renazzo n.40
c) Frazione Buonacompra:
1. per gli alunni delle Scuole dell’infanzia unitamente per gli alunni delle Scuole Primarie presso la Scuola Materna di Buonacompra, sita a Buonacompra in xxx Xxxxxxxxx x. 000
Il sevizio in oggetto dovrà essere operativo a partire dal giorno 17 giugno 2013 per i bambini delle scuole Primarie mentre per i bambini delle scuole dell’infanzia dovrà essere operativo a decorrere dal 1 luglio 2013.
Le attività per entrambe le fasce di età termineranno il giorno 2 agosto 2013.
A puro titolo esemplificativo, non vincolante per le attività dell’anno 2013, si forniscono alcuni dati relativi al l’andamento del servizio relativo all’anno 2012.ù
I bambini che hanno frequentato i Centri Ricreativi Estivi sono stati complessivamente:
Cento Capoluogo: infanzia n. 73 e primaria n. 41
Fraz. Renazzo: infanzia n. 31 e primaria n. 66 La frequenza media settimanale è stata di:
Cento Capoluogo: infanzia n 50 . e primaria n. 30
Fraz. Renazzo: infanzia n. 20 e primaria n. 45
Il numero dei disabili presenti ai Centri Ricreativi Estivi con educatore di sostegno sono stati n. 3 nell’anno 2012.
Il Centro Ricreativo Estivo per l’anno 2013 dovrà essere attivato dal lunedì al venerdì dalle ore 7,30 alle ore 17,30 e l’operatore economico nella predisposizione del progetto dovrà tenere conto delle seguenti routines:
dalle ore 7,30 – 8,30: entrata anticipata per i genitori che ne fanno richiesta per esigenze lavorative;
dalle ore 8,30 – 9,00: entrata;
dalle ore 12,00 alle ore 13,00: pranzo;
dalle ore 13,00 alle ore 13,30: prima uscita;
dalle ore 16,15 alle ore 16,30: uscita;
dalle ore 16,30 alle 17,30: uscita per posticipo di orario.
Tenuto conto, pertanto, della natura estremamente variabile del Servizio e che sino alla
scadenza del termine delle domande da parte dei cittadini, non è dato conoscere il numero
totale degli iscritti (termine per le iscrizioni giorno 10.06.2013), l’appaltatore all’inizio del
Servizio si impegna ad assumere il personale educatore, tenendo conto dei rapporti numerici di cui al successivo art. 3, da determinarsi in modo proporzionale al numero degli iscritti.
Nel corso dell’attività il numero degli educatori potranno essere aumentati, previa autorizzazione da parte del Comune di Cento, a fronte dell’aumento delle domande accolte dal
Comune stesso, e
comunque la spesa complessiva del
Comune di Cento non potrà mai
superare la base d’asta, meno il ribasso offerto dall’appaltatore aggiudicatario offerta.
in sede di
ART. 2 - DURATA DELL’APPALTO
L’appalto ha la durata limitatamente alle attività dei centri ricreativi estivi dell’anno scolastico 2012/2013, senza possibilità di proroga.
ART. 3 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO
L’appaltatore dovrà garantire la gestione e organizzazione del Centro Ricreativo Estivo, secondo le modalità e l’organizzazione indicata nel proprio progetto educativo, che dovrà essere elaborato tenendo conto delle disposizioni del presente Capitolato e del Disciplinare di gara.
In particolare l’operatore economico dovrà assicurare sia per i bambini della scuola dell’infanzia sia per quelli della scuola primaria almeno una gita o una uscita alla settimana. In particolare
per quelli della scuola primaria l’uscita comprendere sarà dell’intera giornata mentre per quelli della scuola dell’infanzia dovrà prevedere l’intera mattinata, con rientro per il pasto; in caso,
invece di uscita per l’intera giornata, l’operatore economico dovrà scegliere una meta che
tenga conto delle esigenze dei piccoli utenti, legati al momento del pasto, al riposo ed alla temperatura esterna.
In particolare si precisa che i costi delle gite, compresi eventuali biglietti d’entrata, saranno
completamente a carico dell’appaltatore. Alle famiglie non potrà essere contributo economico da parte dell’appaltatore.
richiesto alcun
L’appaltatore dovrà fornire tutto il materiale ludico didattico necessario per la realizzazione del progetto educativo proposto e tale materiale dovrà essere descritto nel sopra citato progetto.
L’appaltatore durante lo svolgimento del centro estivo dovrà garantire il seguente rapporto educatore - bambino:
1/12 per la scuola dell’infanzia per le sedi del centro in cui il numero dei bambini siano complessivamente quotidianamente maggiori di 40;
1/15 per la scuola primaria per le sedi del Centro in cui il numero dei complessivamente quotidianamente maggiori di 40;
bambini siano
1/18 per la scuola dell’infanzia per le sedi del Centro in cui il numero dei bambini iscritti al servizio siano complessivamente quotidianamente minori di 40;
1/20 per la scuola primaria per le sedi del Centro in cui il numero dei complessivamente quotidianamente minori di 40.
bambini siano
Gli educatori dovranno essere in possesso almeno del Diploma di Scuola secondaria superiore e di esperienza nei servizi del medesimo settore oggetto del presente appalto di almeno tre anni.
La massima compresenza degli educatori dovrà essere comunque garantita durante le attività e durante lo svolgimento del pasto.
L’appaltatore dovrà fornire in caso di necessità per i bambini certificati legge 104/1992,
segnalati dal Comune di Cento educatori professionali con almeno tre anni di esperienza
specifica nel servizio di sostegno in un rapporto educatore/ bambino che tenga conto della gravità del minore stesso.
L’appaltatore entro 10 giorni dall’inizio del Servizio dovrà produrre al Comune di Cento l’elenco degli educatori inseriti nel Centri Ricreativi estivi con indicazione dell’esperienza.
Sulla base delle iscrizioni settimanali, l’appaltatore dovrà definire il numero necessari per ogni settimana.
degli educatori
Gli educatori dovranno sempre essere sostituiti immediatamente dal primo giorno di assenza per qualsiasi motivo.
Gli educatori dovranno provvedere alla sorveglianza durante i pasti e alla somministrazione delle merende ai bambini, consegnati dalla Ditta GEMOS , per conto del Comune di Cento e pertanto dovranno essere in regola con la normativa igienico sanitaria prevista per tale attività. Naturalmente gli educatori consumeranno il pasto insieme ai bambini.
A tal fine entro le ore 9,30 di ogni giorno dovranno comunicare all’Ufficio Scuola del Comune di Cento il numero dei pasti, con indicazione delle diete speciali.
L’appaltatore dovrà provvedere con proprio personale all’apertura e alla chiusura dei locali destinati all’attività, alla custodia degli arredi scolastici e comunali presenti all’interno delle strutture, alla pulizia ed igienizzazione quotidiana dei locali, dei bagni.
L’appaltatore dovrà garantire, inoltre,:
incontri formativi e di programmazione tra gli educatori e la Pedagogista comunale precedenti l’apertura dei centri;
partecipazione all’incontro di presentazione del programma e degli educatori ai genitori prima dell’avvio del servizio;
incontri a cadenza settimanale per le verifiche con il coordinatore dei centri ed a richiesta con il Responsabile del Servizio o la Pedagogista Comunale (durante l'orario di servizio).
L’appaltatore deve individuare, inoltre, tra il personale impiegato, il Referente di servizio che avrà il compito di coordinare il personale dell’appaltatore, e che dovrà essere in possesso delle caratteristiche di cui al secondo comma del successivo articolo 5. L’incaricato sarà responsabile della gestione del progetto aggiudicato all’impresa e dovrà assicurare la corretta gestione educativa del servizio oltre al raccordo con enti, istituzioni e figure esterne al servizio (Amministrazione comunale, genitori, concessionario del servizio di ristorazione, ecc.)
Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e pertanto non può essere sospeso o abbandonato, salvo scioperi o altri casi di forza maggiore previsti dalla legge.
Le vertenze sindacali devono avvenire nel rispetto della normativa vigente e la ditta aggiudicataria, in caso di proclamazione di sciopero, deve attenersi alle disposizioni di cui agli art. 4 e 5 dell’Accordo collettivo nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei Servizi Pubblici Essenziali nell’ambito del Comparto Regioni – Autonomie Locali siglato tra l’ARAN e le XX.XX. del 19/09/2002, valutato idoneo dalla Commissione di Garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero dei servizi pubblici essenziali, con disposizione denominata ”Accordo sulla regolamentazione delle prestazioni indispensabili e le altre misure di cui all’art. 2, commi 2, 5 e 6, legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000 nel comparto “Regione – autonomie locali”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 256 del 31/10/2002.
Nulla è dovuto all’aggiudicataria per le mancate prestazioni, qualunque ne sia il motivo.
ART. 4 FINALITA’ DEL SERVIZIO
Il Centro ricreativo estivo vuole essere principalmente un ambiente gioviale
ed accogliente
dove tutti i bambini e le bambine possano esprimersi, condividendo esperienze socializzanti di esplorazione, scoperta, autonomia. E' importante che quest’ambiente diventi un "territorio extrascolastico" ricco e agibile offrendo occasioni formative nuove e affascinanti.
La collocazione delle scuole, sedi del Centro estivo, offriranno l'opportunità di far sentire i bambini immersi in un ambiente naturale da esplorare, innescando così l’interesse verso l’ambiente naturale e alimentando curiosità e attenzione verso il mondo all'insegna della fantasia.
I bambini hanno bisogno di uno spazio e di un tempo per poter giocare, uno spazio quindi dove sia possibile muoversi e giocare col corpo e con gli oggetti, ma anche con i pensieri e con le idee. La finalità è soprattutto il “giocare insieme”, che non abbia bisogno di elementi mediatori
come giocattoli strutturati o materiali prestabiliti, un “giocare tra noi”, riscoprendo insieme ai bambini il piacere di muoversi, di saltare, di correre, di mimare, di cantare, di “pasticciare”, di diventare un gruppo o una squadra, di vincere e di perdere.
Un'esperienza da condividere con altri in modo creativo, dove gli stimoli offerti dagli educatori
rappresentino un possibile percorso da scoprire suscitando e favorendo l'interesse.
la curiosità e
L'ambiente fantastico che potrà fare da sfondo costituisce spesso il filo conduttore delle proposte, ma ancor più importante offre ai bambini, soprattutto ai più piccoli, uno "spazio affettivo" nel quale poter trovare una propria personale dimensione, valorizzando le diversità di cui ognuno è portatore.
Xxxxxx poter essere uno spazio ed un tempo a misura di bambino con particolare attenzione alla scansione della giornata attraverso i momenti ricorrenti che, soprattutto con i bambini delle scuole dell’infanzia, dovranno essere caratterizzati da un clima di tranquillità attraverso l’organizzazione a piccoli gruppi.
Nel momento dell'accoglienza si offrirà ai bambini un ambiente tranquillo nel quale la
separazione dal genitore venga vissuta con serenità potendo contare su un riferimento;
educatore di
Il pasto dovrà garantire le caratteristiche sopra descritte offrendo un rituale di preparazione
xxxxxxx, e successivamente un clima tranquillo facilitato dalla presenza degli collaboratori.
educatori e dei
Il sonno sarà proposto ai bambini che ne manifestano il bisogno, naturalmente sempre concordando la scelta con i genitori; gli altri bambini potranno godere di un momento di relax attraverso proposte adatte al momento, quali ad esempio la narrazione, il disegno ecc.
Infine altrettanta attenzione dovrà essere posta al momento del ricongiungimento col genitore a fine giornata, restituendo al genitore le esperienze che i bambini hanno vissuto.
E’ importante valorizzare lo spazio, interno ed esterno, utilizzandolo come il più importante materiale educativo e ricreativo che abbiamo a disposizione e che possiamo offrire continuamente ai bambini in ogni attività. L’organizzazione dello spazio interno e l’utilizzo di quello esterno devono essere quindi considerati oggetto e contenuto del progetto, e ritenuti parte integrante degli obiettivi delineati
Si potranno organizzare laboratori con caratteristiche di centri d'interesse, dove i bambini possano esprimere liberamente le proprie preferenze e sperimentare nuovi modi di giocare con oggetti e materiali diversi, allestiti sulla base delle caratteristiche del gruppo di bambini facendo attenzione innanzi tutto ai bisogni dei bambini con disabilità che in questi ambiti potranno trovare gli stimoli adeguati ed elementi di coinvolgimento a loro confacenti.
ART. 5 - PERSONALE
Nell’impiego del personale educativo che deve inderogabilmente essere in possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti, l’appaltatore deve utilizzare preferibilmente educatori con almeno 3 anni di esperienza nel medesimo settore oggetto di gara, che siano in possesso del diploma di scuola Secondaria Superiore o Diploma di Laurea in aree attinenti al Servizio nonché dell’idoneità fisica e sanitaria. L’Appaltatore deve preferire, a parità di condizioni, in prima istanza, coloro che già hanno prestato servizio in campo educativo relazionale (esempio dopo–scuola, progetti e/o laboratori scolastici ed extra scolastici, campi solari) o personale in possesso di abilità particolari nel campo dell’arte, della cinematografia, del teatro, dello sport,
della musica ( equivalenti all’inquadramento D1 o C3 – ex 5° livello del CCNL Cooperative Sociali).
Per quanto riguarda, invece, gli educatori di sostegno, che dovranno essere affiancati agli
eventuali bambini disabili presenti ai Centri Ricreativi Estivi di cui all’art.1, dovranno essere figure professionali in possesso del diploma di educatore professionale o titolo equipollente (equivalenti all’inquadramento D2 – ex 6° livello del CCNL Cooperative Sociali, o inquadramenti equivalenti in altri CCNL).
Per il coordinamento del servizio, di cui al precedente articolo, l’operatore deve essere in possesso della laurea in scienze dell’educazione o di diploma di scuola media superiore ed esperienza di almeno 5 anni nei servizi analoghi, così come specificato nell’art. 3 del presente Capitolato (equivalente all’inquadramento D3 - ex 7° livello del CCNL Cooperative Sociali, o inquadramenti equivalenti in altri CCNL).
L’Appaltatore dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti, e se costituita sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nell’esecuzione dei servizi
oggetto dell’appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di
rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza e di igiene del lavoro. L’Appaltatore deve instaurare rapporti di lavoro, che per la natura e la tipologia del servizio, siano consentiti dalla normativa vigente.
L’Appaltatore dovrà, altresì, applicare nei confronti dei propri dipendenti, e se costituita in forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nell’esecuzione delle attività oggetto dell’appalto, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto e indipendentemente dalla
sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua
qualificazione giuridica, economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili.
L’impiego di personale con rapporto di lavoro autonomo o parasubordinato deve avvenire nel pieno rispetto della normativa in materia.
Tutto il personale adibito al servizio appaltato dovrà essere alle dipendenze e sotto la diretta
ed esclusiva direzione e responsabilità dell’Appaltatore. Lo stesso personale dovrà essere
idoneo a svolgere le prestazioni del servizio, dovrà possedere i prescritti requisiti di igiene e sanità e dovrà essere di provata capacità, onestà e moralità. I dipendenti dell’appaltatore devono tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, specie nei confronti degli assistiti, ed agire in ogni occasione con la diligenza professionale specifica. L’appaltatore è responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle inosservanze del presente articolo.
L’Appaltatore deve garantire la stabilità del personale e la sostituzione in caso di assenza dei titolari; tale sostituzione deve avvenire utile immediatamente dal primo girono, garantendo la qualità dell’espletamento del servizio.
L’Appaltatore deve trasmettere al Comune di Cento nei dieci giorni successivi l’inizio delle attività oggetto dell’appalto, l’elenco nominativo del personale che sarà adibito al servizio suddiviso per mansione, compresi i soci-lavoratori se trattasi di società cooperativa, con l’indicazione per ciascuna unità di personale dei titoli di studio e/o attestati professionali e curriculum professionali relativi. L’Appaltatore dovrà altresì comunicare l’elenco dei sostituti (almeno due) che dovrà essere redatto con le medesime modalità dei titolari. Detto elenco deve essere aggiornato ogni qualvolta ve ne sia la necessità.
Entro venti giorni dall’inizio del servizio l’Appaltatore dovrà produrre al committente copia della comunicazione consegnata ai lavoratori ai sensi dell’articolo 1 del D. Lgs. 26 maggio 1997, n. 152 sulle condizioni applicabili al rapporto di lavoro. Analogamente dovrà provvedere per i nuovi inserimenti di lavoratori entro venti giorni dal loro verificarsi.
Il mancato invio delle comunicazioni e della documentazione di cui sopra, nei termini temporali sopraindicati comporterà una penale di € 300,00 che sarà applicata dal Committente a suo insindacabile giudizio.
Il Committente provvederà a verificare direttamente, nei casi previsti, la regolarità
contributiva così come previsto dalla normativa vigente.
Le sostituzioni devono essere affidate ad un numero di operatori limitato al fine di evitare un elevato avvicendamento sul servizio.
Il Committente ha facoltà di richiedere, motivandone le ragioni, la sostituzione delle persone che, a proprio insindacabile giudizio non offrono sufficiente garanzia di adeguatezza
professionale, tenendo conto che i servizi per i minori e gli adolescenti particolare attenzione.
L’Appaltatore deve inoltre:
necessitano di
a) comunicare, al fine della verifica del rispetto delle norme di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, 81 e xx.xx., i nominativi del Responsabile Legale dell’Appaltatore, del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, del Medico competente e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
b) adottare tutte le cautele atte a garantire l’incolumità sia delle persone addette sia dei terzi.
L’Appaltatore deve assicurare la partecipazione di tutto il personale agli incontri di verifica con la Pedagogista del Comune.
Il personale volontario, gli incaricati in servizio civile volontario, presso l’operatore economico aggiudicatario, possono essere utilizzati purché svolgano la propria attività in forma complementare, non sostitutiva rispetto al personale sopraindicato.
L’appaltatore, qualora intenda inserire personale volontario (incaricati di servizio civile
volontario, stagisti), deve previamente comunicare, al Responsabile dei Servizi Scolastici ed Educativi del Comune di Cento le generalità del personale e il curriculum vitae.
Il Committente, in accordo con l’Appaltatore, si riserva la facoltà di inserire all’interno dei laboratori stagisti, personale che espleta il servizio civile, volontari.
ART. 6 - ONERI DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore deve espletare le attività in oggetto del presente appalto, indicate anche nell’art. 1 e deve inoltre:
a) dichiarare l’avvenuta formazione ed informazione del personale ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, xx.xx. ed ii.;
b) trasmettere al Comune di Cento, settimanalmente Servizi Scolastici ed Educativi del Comune di Cento l’elenco delle presenze dei bambini;
c) entro le ore 9,30 di ogni giorno deve trasmettere Servizi Scolastici ed Educativi del Comune di Cento il numero dei pasti, con indicazione delle diete speciali, suddivisi per fasce di età e per sedi;
d) garantire il servizio oggetto del presente capitolato per i periodi condizioni indicate;
e secondo le
e) rispettare nella impostazione e nella realizzazione del servizio quanto ha dichiarato nel progetto sulla cui base è avvenuta l'aggiudicazione;
f) comunicare il nominativo e il recapito telefonico del proprio responsabile che si rapporterà ai Servizi Scolastici ed Educativi del Comune di Cento per tutto ciò che attiene all'esecuzione del presente affidamento;
g) dotare ciascuna sede di un cellulare di servizio;
h) accogliere le visite promosse dal Servizio Scolastico ed Educativo del Comune di
Cento per le verifiche dirette sullo svolgimento delle attività e a collaborare alle
indagini sulla rilevazione della "qualità percepita" da parte delle famiglie utenti;
i) fornire i materiali necessari, ivi compresi quelli di consumo, per la realizzazione delle attività laboratoriali;
j) provvedere con tempestività alla sostituzione con personale di pari qualifica e profilo professionale degli operatori assenti per qualsiasi motivo;
k) provvedere alla custodia secondo la diligenza del buon padre di famiglia di tutte gli arredi e di tutto il materiale presente nelle sedi scolastiche;
l) provvedere alla pulizia e sanificazione quotidiana dei locali utilizzati per la realizzazione dei Centri Ricreativi Estivi, fatta eccezione per i refettori ai quali provvederà il concessionario del servizio del servizio comunale di ristorazione scolastica;
m) provvedere all’apertura e alla chiusura delle sedi scolastiche utilizzate per la realizzazione delle attività;
n) garantire al proprio personale il rispetto delle norme contrattuali e della legislazione vigente in materia di rapporti di lavoro (trattamento economico, normativo, assicurativo e previdenziale); tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale sono a carico dell’appaltatore che ne è il solo responsabile;
o) attenersi a tutte le disposizioni previste dall’art. 26 del D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e xx.xx.
p) ai sensi dell’art. 26, comma 8, del D. Lgs. n. 81/2008, dovrà provvedere che il personale occupato dall’impresa appaltatrice sia munito di apposita tessera di riconoscimento corredata da fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;
q) collaborare alle indagini comunali sulla rilevazione della "qualità percepita" presso le famiglie.
ART. 7 - RESPONSABILITA’, ASSICURAZIONE E SINISTRI.
Il servizio oggetto del presente appalto si intende esercitato con rischio d’impresa a carico dell’aggiudicatario. L’appaltatore si impegna a far fronte ad ogni e qualsiasi responsabilità, inerente lo svolgimento delle prestazioni, che possano derivare da inconvenienti e danni causati all’utente e/o a terzi, esonerando il committente da qualsiasi responsabilità penale, civile ed amministrativa, purché queste non siano imputabili o derivanti da inadempienza da parte del committente.
E’ obbligo dell’appaltatore adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la
corretta esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti e nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.
al personale,
L’appaltatore deve, in caso di danno materiale, provvedere senza indugio ed a proprie spese alla riparazione dei danni causati; in caso contrario il committente è autorizzato a rivalersi delle spese sostenute trattenendo l’importo sul corrispettivo di prima scadenza oppure, in caso di incapienza, sulla fidejussione.
A tale scopo l’aggiudicataria si impegna a stipulare, con Compagnia di Assicurazione, una polizza RCT/RCO nella quale venga esplicitamente indicato che il committente deve essere considerato “terzo” a tutti gli effetti. La polizza dovrà contestualmente esonerare le istituzioni scolastiche ove verrà prestato il servizio.
Il predetto contratto assicurativo deve prevedere la copertura dei rischi per i fruitori del servizio, nonché i danni alle cose di terzi in consegna e custodia all’Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione, compresi quelli conseguenti ad incendio e furto.
La polizza di Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d’opera dovrà avere le seguenti principali caratteristiche:
- massimale unico non inferiore ad € 1.500.000,00 (Euro unmilionecinquecentomila/00);
- coprire tutte le attività svolte dall’appaltatore comprese le attività secondarie ed accessorie nulla eccettuato ed escluso;
- coprire i danni alle cose che si trovano nel luogo di esecuzione del servizio.
Il committente è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dipendente dell’impresa aggiudicataria durante l’esecuzione del servizio, convenendosi, a tale riguardo, che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell’appalto.
A tale riguardo dovrà essere stipulata polizza RCO con un massimale non 1.500.000,00 (Euro unmilionecinquecentomila/00)per sinistro.
inferiore ad €
Copia delle polizze regolarmente sottoscritte e quietanzate dalle parti dovrà essere consegnata
al committente unitamente alla documentazione richiesta per la stipula del contratto con
allegato l’impegno dell’appaltatore a pagare i premi assicurativi successivi nei termini previsti dal contratto con soluzione di continuità delle coperture assicurative.
L’appaltatore è tenuto a dare al committente, di volta in volta, immediata comunicazione scritta dei sinistri verificatisi, qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si fosse verificato.
ART. 8 - OBBLIGHI DEL COMUNE DI CENTO
Il Comune di Cento si impegna a provvedere entro 30 giorni al pagamento dei corrispettivi, a seguito del ricevimento della fattura riscontrata regolare e previa verifica della regolarità contributiva.
La fatturazione delle prestazioni del presente appalto dovrà essere effettuata per il servizio effettivamente reso nel periodo di riferimento alle seguenti scadenze:
mese di giugno 2013;
mese di luglio 2013;
mese di agosto 2013.
Il Comune di Cento si impegna a:
mettere a disposizione dell’Appaltatore tutti i locali necessari così come individuato nel
presente capitolato per lo svolgimento del servizio oggetto dell’appalto, gli arredi e le
attrezzature e i materiali in dotazione in regola con le vigenti disposizioni di legge (fatta
eccezione dei materiali di cui all’art. 1, che devono essere forniti dall’appaltatore);
disporre verifiche e controlli sullo stato d’uso e di mantenimento dei locali, delle attrezzature e dei materiali di cui al punto precedente, provvedendo alla loro eventuale sostituzione e integrazione;
provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, delle attrezzature e delle macchine di proprietà comunale;
gestione complessiva dell’impianto di raffrescamento nella Scuola dell’Infanzia di Via Pacinotti;
mantenere a proprio carico le utenze di gas metano, luce, acqua.
provvedere alla fornitura ed alla distribuzione dei pasti per i bambini e gli educatori:Il servizio di refezione scolastica per i bambini e gli educatori sarà garantito dal Comune di Cento, tramite il concessionario del servizio, che provvederà anche al riordino e sanificazione dei refettori;
La fornitura dei pasti agli educatori che sono in assistenza agli alunni sarà a carico del Comune di Cento;
Al Committente spetta la supervisione delle attività e la verifica delle stesse.
Il Responsabile dei Servizi Scolastici ed Educativi può disporre in qualsiasi momento, i controlli ritenuti necessari al fine di garantire:
l’osservanza degli adempimenti previsti dal presente capitolato, delle disposizioni di legge;
la rispondenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno dato luogo all’aggiudicazione;
il rispetto dei diritti degli utenti;
il consolidamento dei livelli di qualità e di gradimento attualmente raggiunti in riferimento al rapporto cittadino-utente/servizi;
Il personale comunale ha accesso alle sedi del Servizio in ogni momento, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di cui al presente capitolato.
L’Appaltatore deve acconsentire l’accesso ai locali a tutti i funzionari comunali preposti al controllo, previa esibizione di apposita documentazione di identificazione.
ART. 10 - CORRISPETTIVO, PAGAMENTI E TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI
Il corrispettivo dell’appalto riguarda tutte le prestazioni di cui al presente capitolato.
Con tale corrispettivo, l’appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal committente per i servizi in argomento, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi, essendo soddisfatto in tutto dal committente con il pagamento.
Detto corrispettivo può essere modificato adeguatamente in relazione ad eventuali variazioni della tipologia e/o delle dimensioni del servizio.
Le modalità di pagamento sono quelle previste all’articolo 8 del presente capitolato.
Il pagamento sarà subordinato alla presentazione della documentazione ufficiale attestante il
versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, compresi i soci- lavoratori, qualora trattasi di cooperativa, impiegati nei servizi oggetto dell’appalto previa
attestazione dell’appaltatore di aver corrisposto al personale quanto dovuto a titolo di
retribuzione, indennità ed emolumenti accessori.
L’Appaltatore consapevole delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla L. 136/2010 e della L. 17/12/2010, n. 217, si obbliga agli adempimenti che garantiscono la tracciabilità dei flussi finanziari.
In particolare, in caso di aggiudicazione, dovrà comunicare a ciascuno dei Comuni Committenti i conti correnti dedicati su cui l’Amministrazione potrà effettuare gli accrediti in esecuzione del contratto
Le eventuali modifiche degli stessi dovranno essere comunicate per iscritto o per posta elettronica certificata a tutti i Committenti.
L’appaltatore ed i soggetti della filiera produttiva che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dovranno dare immediata comunicazione al Comune di Cento.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti d’incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.
Tenuto conto del breve periodo di durata del servizio il corrispettivo si intende immodificabile.
ART. 12 - GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA E DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
Ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. 163/2006, l’offerta deve essere corredata da una garanzia, pari al 2% della base d’asta pari all’importo 2.100,00, duemilacento/00) che dovrà essere costituita e comprovata:
a) in numerario (ossia mediante versamento in contanti o in titoli di Stato o garantiti dallo stesso, al xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx), xxxxxx xx Xxxxxxxxx Comunale.
In tal caso dovrà essere prodotta la documentazione che comprovi l'avvenuto versamento.
o in alternativa;
b) mediante fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all’art. 5 del regio decreto 12.3.1936, n. 375;
o in alternativa;
c) mediante polizza assicurativa fideiussoria rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni ed operanti nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi;
o in alternativa;
d) mediante fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’albo speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”, che svolgano in via esclusiva o prevalente l’attività di rilascio delle garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (ai sensi dell’art. 75, comma 3, D. Lgs 163/2006 e del D.P.R. 30 marzo 2004, n. 115).
La garanzia a corredo dell’offerta sarà svincolata ai concorrenti non aggiudicatari, dopo l’aggiudicazione definitiva, ed al concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del contratto. La garanzia fideiussoria di cui ai punti b), c) e d) dovrà contenere l’espressa previsione delle seguenti clausole:
validità per almeno centottanta giorni successivi al termine ultimo stabilito per la ricezione delle offerte;
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile;
operatività (leggasi: assunzione dell’obbligo di pagare) entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Committente.
Inoltre, dovrà essere prodotto l’impegno di un fideiussore (scelto nell’ambito indicati), a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di D.Lgs. 163/2006, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
di quelli sopra cui all’art. 113
Tale impegno dovrà essere sempre prodotto qualsiasi sia la modalità prescelta di costituzione della garanzia a corredo dell’offerta tra quelle sopra indicate e, quindi, anche in caso di versamento in contanti o titoli del debito pubblico.
Si ribadisce che, a pena di esclusione, è necessario che le garanzie rechino l’espressa previsione delle suddette clausole e a fronte della mancata espressa previsione delle stesse, non sarà ritenuto sufficiente il richiamo ad un generico rinvio a norme di legge vigenti per quanto non diversamente regolato, eventualmente contenuto nelle garanzie fideiussorie prodotte.
In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, non ancora formalmente costituiti
con atto notarile, è indispensabile che la garanzia sia intestata a nome di ciascuna delle
imprese componenti il costituendo raggruppamento o consorzio ordinario (allo scopo di evitare errori che, si ribadisce, determinerebbero l’esclusione dalla gara del raggruppamento o del consorzio in via di costituzione, si chiarisce che è necessario che nell’intestazione della garanzia fideiussoria siano singolarmente menzionate le denominazioni di tutte le imprese che formeranno il raggruppamento o il consorzio). Non saranno, pertanto, sufficienti le firme e/o timbri delle imprese apposte nella garanzia fideiussoria (per altro irrilevanti ai fini del giuridico perfezionamento della garanzia) ove le denominazioni delle imprese non fossero menzionate nell'intestazione della garanzia.
In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE, già formalmente costituiti con atto notarile, dovrà osservarsi quanto prescritto dall'art. 108 D.P.R. 554/99 richiamato in via analogica (per cui sarà sufficiente l’intestazione della polizza fideiussoria a nome della sola impresa designata come mandataria che agisce in nome e per conto proprio e delle mandanti), fermo restando che in caso di consorzi ordinari o GEIE, le garanzie fideiussorie dovranno essere intestate al consorzio o al GEIE.
Ai sensi dell’art. 75, comma 7, D. Lgs. 163/2006, la garanzia a corredo dell’offerta potrà essere presentata in misura ridotta del 50%, per le imprese in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000; in tal caso, dovrà essere contestualmente prodotta certificazione di sistema di qualità, anche in semplice fotocopia, conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, in corso di validità alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 (si richiama, circa l'individuazione degli organismi abilitati all'accreditamento dei soggetti che possono rilasciare le certificazioni, la deliberazione del Consiglio dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici n.331 del 20 novembre 2002).
In caso di raggruppamenti, consorzi ordinari o GEIE, già costituiti o da costituirsi (art. 34, comma 1, lett. d, e, f, D. Lgs. 163/2006), si applica, in tema di riduzione dell’importo della cauzione, quanto previsto dalla determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui LL.PP. n.44/2000 del 27.09.2000, richiamata in via analogica (pertanto, per poter beneficiare della riduzione dell’importo della cauzione provvisoria, è necessario che tutte le imprese componenti siano in possesso della suddetta certificazione).
Per poter beneficiare della riduzione della garanzia, si ribadisce che è necessaria la produzione della certificazione di sistema di qualità, in corso di validità. Nessun valore sarà riconosciuto alla presenza del logo di un ente certificatore sulla busta o sulla carta intestata utilizzata dall’impresa.
Qualora ricorrano le predette condizioni che consentono di fruire del beneficio della riduzione della garanzia, é consentito arrotondare per difetto, eliminando i soli decimali, l’importo ridotto della cauzione provvisoria.
Si precisa che la garanzia a corredo dell’offerta viene prestata a garanzia della sottoscrizione
del contratto e della corretta formulazione della offerta, per cui si procederà all’escussione
della cauzione provvisoria anche nel caso in cui la verifica della veridicità dei requisiti dichiarati avesse esito negativo.
La cauzione definitiva dovrà essere costituita entro dieci giorni dalla richiesta
dell’Amministrazione. Essa è resa mediante una fidejussione bancaria o polizza fidejussoria.
A garanzia del completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato l’aggiudicatario deve costituire un deposito cauzionale pari al 10% (dieci per cento) del prezzo offerto riducibile del 50%, in caso di possesso da parte dell’Impresa della certificazione di sistema di qualità, conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, oppure della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, ai sensi della determinazione n. 7/2007 dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Detto importo sarà restituito al termine dell’appalto se tutti gli obblighi contrattuali risulteranno regolarmente adempiuti, e comunque dopo che ogni e qualsiasi eccezione inerente e conseguente il presente appalto sia stata rimessa.
Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, in qualunque momento, il Comune di Cento con l’adozione di semplice atto amministrativo, può ritenere sul deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore dal presente capitolato e dal relativo contratto; in tale caso l’aggiudicatario rimane obbligato a reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale entro dieci giorni solari dalla notificazione del relativo avviso.
In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell’aggiudicatario il deposito cauzionale, sempre con semplice atto amministrativo e salvo il diritto del Comune al risarcimento degli eventuali maggiori danni, può essere incamerato a titolo di penale.
Per le modalità di progressivo svincolo della cauzione definitiva si rimanda a quanto previsto dall’art. 113 del D. Lgs. 163/2006.
ART. 13 - TRATTAMENTO DATI
I dati personali forniti dai concorrenti, obbligatori per le finalità connesse al pubblico incanto, saranno trattati dal Comune di Cento conformemente alle disposizioni del D. Lgs. 196/2003 e saranno comunicati ai terzi solo per motivi inerenti la gestione della fornitura. Le imprese concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 della legge stessa.
Il Comune di Cento conferiranno all’appaltatore i dati personali e sensibili relativi ai soggetti che usufruiscono del servizio, nel rispetto dei seguenti criteri operativi:
- la comunicazione e lo scambio dei dati avviene unicamente in relazione allo sviluppo delle attività oggetto della gara, che rientrano tra le finalità;
- i dati comunicati all’aggiudicatario sono resi allo stesso soggetto in forma pertinente e non eccedente rispetto all’utilizzo che di essi deve essere fatto.
I dati comunicati all’aggiudicatario o da questi direttamente acquisiti per conto del Comune di Cento non potranno essere riprodotti ad uso dell’aggiudicatario stesso né resi noti in alcuna forma o modalità e dovranno essere restituiti o conferiti al Comune di Cento contestualmente alla presentazione della rendicontazione dell’attività svolta.
In relazione al trattamento dei dati personali degli utenti del servizio, l’aggiudicatario dovrà adottare le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transizioni e delle archiviazioni dei dati stessi.
Sarà fatto divieto assoluto all’aggiudicatario di comunicare i dati personali, sensibili e giudiziari gestiti in relazione al servizio ad altri soggetti pubblici e/o privati, fatto salvo quando tale comunicazione sia prevista sulla base di norme di legge o di regolamento per adempimenti obbligatori (es. comunicazioni di dati a strutture sanitarie e in caso di incidenti o infortuni, ecc.)
L’aggiudicatario si dovrà impegnare, inoltre, a provvedere, ai sensi dell’art. 13 del citato D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, alla notificazione dei dati personali trattati in forza del presente capitolato speciale d’appalto, quando previsto.
Qualora i dati personali anche sensibili, inerenti i soggetti utenti del servizio, dovessero essere conferiti direttamente dagli stessi all’aggiudicatario, questo si dovrà impegnare a:
a) soddisfare gli adempimenti di cui agli art. 13, 23, 24, 27 e 20 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196;
b) trasferire tempestivamente al Comune di Cento con le dovute cautele relative alle misure di sicurezza, la banca dati nella quale sono state archiviate le informazioni acquisite.
L’aggiudicatario dovrà rendere noto entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto, il titolare ed il responsabile dei trattamenti di dati in relazione alla propria attività ed alla propria struttura organizzativa e l’eventuale responsabile per il trattamento dei dati inerenti lo sviluppo del contratto.
ART. 14 - CESSIONE E SUBAPPALTO
A norma dell’art. 118 del D. Lgs. 163/2006 xx.xx i soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice sono tenuti a seguire in proprio i servizi e le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell’articolo 116 del D. Lgs. 163/2006.
È fatto espresso divieto di subappalto ad altro soggetto.
ART. 15 – AGGIUDICAZIONE
Il servizio in oggetto verranno aggiudicati mediante procedura aperta, secondo le modalità indicate nel presente capitolato/disciplinare d’appalto e del bando di gara.
ART. 16 - CONTRATTO
Il Dirigente dei Servizi alla Persona del Comune di Cento sottoscriverà il l’impresa aggiudicataria.
contratto con
L’appaltatore dovrà consegnare all’Amministrazione Comunale di Cento, tutta la documentazione, che il Comune di Cento non riuscirà ad avere direttamente dal altri Enti
Pubblici necessaria per la stipulazione del contratto entro 30 giorni dalla comunicazione
dell’aggiudicazione definitiva e dovrà stipulare il contratto provvedendo al versamento di tutte le spese conseguenti, ivi compreso l’importo per i diritti di segreteria entro 30 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva.
Qualora l’impresa non ottemperi a quanto richiesto per la stipulazione del contratto nei termini
fissati ovvero non si presenti alla stipulazione nel giorno e nell’ora stabiliti, è facoltà del
committente ritenere non avvenuta l’aggiudicazione e procedere ad una nuova aggiudicazione a favore del concorrente che segue in graduatoria, fatta salva la possibilità di chiedere all’impresa inadempiente l’eventuale risarcimento dei danni derivanti.
ART. 17 - SPESE CONTRATTUALI
Sono a completo ed esclusivo carico dell’appaltatore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi del committente, tutte le spese inerenti il contratto, nessuna eccettuata od esclusa, ivi incluse quelle di bollo, di copia, di registrazione ed i diritti di segreteria.
Per quanto non previsto si rinvia alle disposizioni di legge e regolamentari in vigore.
ART. 18 - DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Per l’Amministrazione Comunale di Cento si dà atto che il direttore dell'esecuzione, ai sensi dell’art. 300 del DPR 207/2010, coincide con il responsabile del procedimento.
ART. 19 - AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal committente , per quanto di rispettiva competenza, per l'esecuzione del contratto. Qualora l'appaltatore non adempia il Comune di Cento ha la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto.
Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'Appaltatore.
Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto
e dall'appaltatore e una copia conforme può essere rilasciata all'appaltatore, richieda.
ove questi lo
Nel caso l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello
stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'appaltatore è tenuto a formulare esplicita contestazione sul verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.
ART. 20 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL’APPALTATORE
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Appaltatore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto.
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.
ART. 21 - VARIANTI INTRODOTTE DAI COMMITTENTI
Il Committente può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b) per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal Committente;
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;
d) nell’esclusivo interesse del Committente, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del
contratto, entro i limiti e condizioni stabilite dall’art. 311 del d.P.R. 207/2010 e che
comunque non comportino aumenti di spesa per il Committente.
Inoltre, l’appaltatore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di
carattere non
sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l’appaltatore e che siano ritenute opportune dal Committente.
ART. 22 - VARIAZIONI ENTRO IL 20%
L'entità del servizio, nel bando e nel presente capitolato ha per il Comune di Cento valore indicativo, compatibilmente anche con quanto disposto nell’art.1 del presente Capitolato. L’appaltatore è tenuto ad eseguire il servizio sia per le maggiori come per le minori quantità rispetto a quelle indicate nell'avviso di gara, nei limiti di 1/5 di quest'ultima o del valore del contratto, senza aver diritto a reclamare, per tale motivo, indennità o compensi di sorta fatta eccezione, in caso di incremento del servizio, del corrispettivo per la maggiore quantità di prestazioni richieste. In questo caso il corrispettivo verrà attribuito alle medesime condizioni contrattuali pattuite per l'intero servizio.
Nel caso in cui la variazione superi tale limite il Comune di Cento, può procedere alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso dell'appaltatore.
ART. 23 - LA SOSPENSIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO. IL VERBALE DI SOSPENSIONE
Il direttore dell'esecuzione può richiedere la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto per la parte di competenza,qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione. Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.
La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata per:
a) cause di forza maggiore;
b) altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione.
Il direttore dell'esecuzione compila apposito verbale di sospensione.
Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell’esecuzione
redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.
Nel verbale di ripresa il direttore dell’esecuzione indica
il nuovo termine di conclusione del
contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da
questa prodotti e che comunque la durata dello stesso non potrà mai andare oltre il termine ultimo del contratto fissato per il 02.08.2013
ART. 24 - VERIFICA DI CONFORMITÀ
L’esecuzione dell’appalto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto. Tale verifica verrà effettuata con controlli a campione sul servizio
ART. 25 - TERMINI PER AVVIARE LA VERIFICA DI CONFORMITÀ E SOGGETTI COMPETENTI AD EFFETTUARLA
La verifica di conformità verrà condotta nel corso dell'esecuzione del contratto da parte del
Committente. Il Committente si riserva di condurre la verifica di conformità nel corso
dell'esecuzione in ogni caso in cui ne ravvisi l'opportunità. La verifica di effettuata dal direttore dell'esecuzione .
conformità è
ART. 26 - TERMINI PER CONCLUDERE LA VERIFICA DI CONFORMITÀ. POSSIBILITÀ DI ESTENSIONE DEL TERMINE DI CONCLUSIONE
La verifica di conformità di un intervento verrà conclusa non oltre 60 giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
In caso di prolungamento delle operazioni rispetto al termine sopra contemplato, verrà trasmessa formale comunicazione all’appaltatore.
La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri che il soggetto incaricato della verifica di conformità ritenga necessari.
ART. 27 - LA VERIFICA DI CONFORMITÀ DEFINITIVA. IL PROCESSO VERBALE
L'esecuzione dell'appalto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione. Rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto, tenuto conto delle particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, sono previsti controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
ART. 28 - ONERI RELATIVI ALLE OPERAZIONI DI VERIFICA DI CONFORMITÀ
Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’appaltatore.
L’appaltatore, a propria cura e spesa, deve mettere a disposizione del soggetto incaricato della verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli.
Nel
caso in cui l’appaltatore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore
dell’esecuzione o il
soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d’ufficio, deducendo la spesa dal corrispettivo dovuto all’appaltatore.
ART. 29 - VALUTAZIONI DEL SOGGETTO CHE PROCEDE ALLA VERIFICA DI CONFORMITÀ
Il Responsabile del servizio del Comune di Cento procede alla verifica di conformità evidenzia eventuali difetti o mancanze di lieve entità riguardo all’esecuzione, assegnando un termine per adempiere.
Con apposita relazione riservata il soggetto che procede al controllo espone il proprio parere sulle contestazioni dell’appaltatore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.
ART. 30 - EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ O DI REGOLARITÀ
Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l’appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.
In caso di mancata o ritardata esecuzione del servizio, l’Amministrazione si riserva la facoltà:
- di far eseguire il servizio da altri fornitori, con addebito alla ditta aggiudicataria della differenza del maggior costo sostenuto, mediante rivalsa sulle fatture o sulla garanzia definitiva. In quest’ultimo caso la stessa dovrà essere immediatamente integrata;
- di applicare una penale secondo quanto stabilito dal presente capitolato.
ART. 31 - CONTESTAZIONI CHE L’APPALTATORE PUÒ INSERIRE NEL CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ
Il certificato di verifica di conformità viene trasmesso per la sua accettazione all’appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso. All’atto della firma egli
può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di verifica di conformità.
ART. 32 - INADEMPIMENTI E CAUSE DI RISOLUZIONE
E’ facoltà del Comune di Cento, risolvere il contratto di appalto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 C.C., nei seguenti casi:
interruzione del servizio senza giusta causa;
inosservanza grave e reiterata, diretta o indiretta, delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dal presente Capitolato d’appalto;
cessione o subappalto totale o parziale del contratto;
scioglimento dell’appaltatore o comunque qualora si verifichino sostanziali modifiche nella struttura dell’appaltatore stesso tali da far venire meno il rapporto fiduciario sulla base del quale il contratto è stato stipulato;
intervenuta inidoneità dell’appaltatore accertata dagli organi competenti.
Nel caso di inosservanza da parte dell’appaltatore degli obblighi o condizioni di cui al comma precedente e del presente capitolato, il responsabile del procedimento del Comune di Cento può inoltrare apposita diffida ad adempiere, assegnando il termine di giorni 7 (sette), decorso
inutilmente il quale il Dirigente può ordinare all’appaltatore l’immediata interruzione servizi.
dei
Nel caso di risoluzione del contratto, per i casi previsti dal presente articolo, l’appaltatore incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, fatto salvo il risarcimento dei danni arrecati al Comune per l’eventuale riappalto e per ogni altra spesa conseguente.
In caso di abbandono o sospensione ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato, il committente potrà sostituirsi senza formalità di sorta all’appaltatore per l’esecuzione d’ufficio del servizio, con rivalsa delle spese a carico dell’appaltatore, e ciò indipendentemente dalle sanzioni a questo applicabili e l’eventuale risarcimento dei danni.
Per l’esecuzione d’ufficio il committente potrà avvalersi di qualsiasi impresa che non sia l’appaltatore, oppure provvedervi direttamente.
L’appaltatore deve organizzare e gestire i servizi oggetto dell’appalto nel rispetto del presente capitolato, delle norme vigenti in materia.
In caso di inadempimento grave e reiterato si applica l’art. 1456 del codice civile.
In caso di interruzione dei servizi causata da inadempimenti dell’impresa, il committente si rivale sulla cauzione.
Il Committente, fatta salva la richiesta di maggior danni, può rivalersi sulla cauzione nei seguenti casi:
a) a copertura delle spese conseguenti all’esecuzione d’ufficio dei servizi necessari e per limitare gli effetti negativi dell’inadempimento dell’impresa;
b) a copertura delle spese di indizione di nuova gara per il riaffidamento dei servizi, in caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento dell’impresa;
c) a copertura delle spese per l’esecuzione d’ufficio dei servizi in caso di abbandono o sospensione ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato da parte dell’Appaltatore.
ART. 33 - PENALITA’
In caso di inadempienze il Responsabile dei Servizi Scolastici ed Educativi del Comune di Cento, con nota motivata comunica all’appaltatore, l’applicazione delle penali, comprese fra € 500,00
ed € 3.000,00, secondo dell’inadempienza.
le indicazioni dell’elenco sotto indicato, in rapporto alla gravità
L’Appaltatore avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione.
Il provvedimento è assunto dal Responsabile dei Servizi Scolastici ed Educativi Cento.
del Comune di
Il pagamento della penale va effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione inviata competente dal Comune di Cento. Decorso inutilmente tale termine, si procederà al recupero della penalità, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo utile nella prima fattura dopo la contestazione.
L’applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti alla committenza per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi e dall’obbligo della Appaltatore di risarcire l'eventuale danno arrecato al committente in dipendenza dell'inadempimento.
Le penalità ed ogni altro genere di provvedimento del committente sono notificate all’appaltatore in via amministrativa.
Sono stabilite a carico dell'Impresa le seguenti penalità:
a) € 2.500,00 per la mancata o parziale realizzazione di punti qualificanti, come tali ritenuti dal servizio Responsabile del Servizo, del progetto (offerta progettuale di cui all’art. 9 del Disciplinare di Gara ) sulla cui base è avvenuta l'aggiudicazione e dei suoi aggiornamenti ;
b) € 2.500,00 qualora l'Impresa non realizzi gli adempimenti previsti nell'art. lettera f) del presente Capitolato speciale d’appalto;
6, lettera i) e
c) € 1.000,00 per ogni episodio in cui l'Impresa non garantisca al proprio personale il rispetto delle norme contrattuali e della legislazione vigente in materia di rapporti di lavoro;
d) € 1.000,00 per il non rispetto del preavviso in caso di sciopero di cui all'art. 3 del presente capitolato speciale d’appalto;
e) € 200,00 per ogni episodio in cui risulti che gli operatori impegnati dalla Ditta
aggiudicataria nei servizi in oggetto abbiano avuto nei confronti dell’utenza un comportamento valutato dal Responsabile individuato del Servizio come ineducato o irrispettoso o non adeguato alla funzione e ai compiti assegnati;
f) € 250,00 per ogni singola inosservanza giornaliera dell'obbligo di mantenere in servizio il numero degli educatori concertato all’inizio del Servizio di cui all’art. 3 del presente Capitolato;
g) € 500,00 per ogni violazione relativa al disposto dell’art. 13 del presente capitolato.
h) € 500,00 violazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
i) € 500,00 violazione in materia di riservatezza dei dati (D.Lgs. 196/2003);
j) € 500,00 violazione degli obblighi scaturenti dal progetto presentato;
k) € 500,00 per qualsiasi violazioni del disposto del presente Capitolato d’oneri, diverse da quelle precedentemente elencate.
In caso di recidiva le penalità sono raddoppiate, fatta salva in ogni caso la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno.
ART. 34 - RECESSO
Il Comune di Cento può risolvere il contratto d’appalto nei seguenti casi non imputabili all’Appaltatore:
a) per motivi di pubblico interesse;
b) in qualsiasi momento dell’esecuzione avvalendosi delle facoltà concesse dal codice civile.
In tutti i casi previsti dai commi precedenti, l’Appaltatore concorderà un equo indennizzo con il committente.
L’appaltatore può chiedere il recesso dal contratto in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per causa non imputabile allo stesso secondo le disposizioni del codice civile (articoli 1218, 1256 e 1463 codice civile).
ARTICOLO 35 - FORO COMPETENTE
Il presente servizio è regolata dal bando e dal presente capitolato e quindi dalle disposizioni ivi contenute o espressamente richiamate.
Per quanto qui non contenuto si farà riferimento alla legislazione vigente, al Codice Civile ed alle altre disposizioni in materia, in quanto compatibili.
Il contratto stipulato con l’impresa è regolato dalla legge italiana.
Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o
efficacia del contratto in questione, qualora non risolta bonariamente, sarà esclusiva del Foro di Ferrara.
di competenza
ARTICOLO 36 - RICHIAMO ALLA LEGGE ED ALTRE NORME
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, valgono le disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia. L’impresa è pertanto tenuta, nel corso dello svolgimento del servizio, ad aggiornarsi ed attenersi alle normative in fatto di igiene, sicurezza sul lavoro, e quant’altro di propria pertinenza, che verranno emanate durante la durata del contratto.