SCHEMA CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO
SOCIETA’ DI LEASING
SCHEMA CONTRATTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO
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La presente scrittura privata è stipulata tra:
SOCIETA’ DI LEASING con sede in ……………………., Via …………………… n. , iscritta presso il Registro delle
Imprese di ……………………………….., iscrizione R.E.A. al n. ……………….., P.IVA , capitale sociale
Euro ………………………………. (……………………………………………), rappresentata da , nato/a a ( ) il
19 , Codice Fiscale , domiciliato presso la sede della società e munito dei necessari poteri, in quest’atto chiamata “Concedente”
e
COMUNE DI ( ), con sede in P.zza , , legalmente rappresentato dal Sig. ……………, nato a (…),
il 00.00.0000 e residente in …………………. (…), ………………… Nr. …, Codice fiscale: , in qualità di
………………………:,
di seguito chiamato semplicemente “Utilizzatore”
PREMESSO CHE:
a) la SOCIETA’ DI LEASING è un intermediario finanziario iscritto negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del d.lgs. n. 385/93 e svolge attività di locazione finanziaria (leasing), ossia d’acquisto di beni mobili ed immobili, su segnalazione e scelta dei propri clienti, all'esclusivo scopo di concedere su tali beni un diritto personale di godimento per un periodo di tempo determinato, oltre al diritto di divenirne proprietari alla scadenza del contratto alle condizioni ivi stabilite;
b) l’Utilizzatore di intende acquistare, con il presente contratto di leasing, un impianto o sistema fotovoltaico (successivamente denominato solo “impianto”), come descritto in calce al presente contratto, e cioè un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare tramite l’effetto fotovoltaico che ricade tra le tipologie di cui all’art. 2, comma 1, lettera b1), b2) e b3) del decreto ministeriale 19.02.2007;
c) l’Utilizzatore intende beneficiare delle tariffe di cui all’art. 6 e del premio di cui all’art. 7 del decreto ministeriale del 19 febbraio 2007, pubblicato nella G.U. 23 febbraio 2007, n. 45 (di seguito decreto ministeriale) e successive modifiche, alle condizioni e modalità ivi descritte;
d) per i motivi di cui ai punti che precedono, l’Utilizzatore di ha indetto una gara d’appalto avente per oggetto la realizzazione di un impianto fotovoltaico presso del Comune di – bando di gara c.u.p. e c.i.g. per un importo base d’asta di Euro .
e) la società CAPOGRUPPO di seguito chiamata anche “Realizzatore”, con sede a …………………… in via
………………………… n……, con capitale sociale di Euro ……………………… ( ) interamente
versato, iscritta nel registro delle imprese di ……………………… al numero , rappresentata legalmente
……………………………… nato a …………………………. il ……………………. e residente a
…………………………………………., cittadino italiano, ….codice fiscale……, ha come oggetto
……………………………………………………………………………;
f) le società SOCIETA’ DI LEASING e CAPOGRUPPO hanno partecipato alla gara d’appalto sopra citata in forma di costituenda associazione temporanea d’imprese (ATI) verticale, dichiarando in sede di gara, che in caso di aggiudicazione, si sarebbero costituite in associazione temporanea d’imprese, con il % ( per cento) delle quote detenute dalla CAPOGRUPPO e per il % ( per cento) dalla SOCIETA’ DI LEASING, nelle forme di legge;
g) con comunicazione del Comune di di data protocollo n. la costituenda ATI verticale, composta dalle società
SOCIETA’ DI LEASING e CAPOGRUPPO sono risultate aggiudicatarie dell’appalto;
h) in data le società SOCIETA’ DI LEASING e CAPOGRUPPO hanno costituito la associazione temporanea di impresa, conferendo mandato speciale irrevocabile con rappresentanza alla capogruppo CAPOGRUPPO precisando che la Il Concedente, quale soggetto finanziatore, e la CAPOGRUPPO quale realizzatore saranno responsabili ciascuno solo in relazione alle specifiche obbligazioni assunte;
i) l’impianto è stato installato e messo in funzione dalla CAPOGRUPPO
j) il giorno è avvenuto il collaudo e la consegna dell’impianto da parte del Realizzatore direttamente all’Utilizzatore;
k) l’Utilizzatore, con la sottoscrizione del verbale di consegna, ha accertato la piena rispondenza dell’impianto alle proprie esigenze;
l) l’Utilizzatore conferma, inoltre, che l’impianto ha superato tutte le verifiche imposte dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE S.p.A.);
m) l’Utilizzatore a tal fine stipula con il presente atto un contratto di locazione finanziaria che gli attribuisce, per la durata ed alle condizioni nel seguito previste, un diritto personale di godimento sull’impianto;
n) in conseguenza di quanto sopra, l’utilizzatore si è dichiarato disposto a manlevare la Il Concedente da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alla qualità, rendimento, funzionamento, idoneità e presenza di vizi dell’impianto;
o) che per tasso di riferimento per il periodo in decorrenza si intende il tasso ………………………. (tasso swap anni ISDA
Benchmark rates collected by Reuters and ICAP PLC). Il predetto tasso in data è pari al 0,000%
(…………./………………………………….).
Ciò premesso, le parti convengono quanto segue:
Art. 1) PREMESSE: le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Art. 2) OGGETTO: SOCIETA’ DI LEASING concede in leasing all’Utilizzatore, che a tale titolo accetta, l’impianto nel presente
atto descritto in calce. Detto impianto, che è stato appositamente acquistato dalla SOCIETA’ DI LEASING e consegnato all’Utilizzatore direttamente dal Realizzatore, è stato installato nel luogo meglio specificato al punto d) delle premesse.
Art. 3) DURATA: la durata della locazione finanziaria è stabilita per un periodo di …. mesi e decorre dalla data del collaudo, come risultante dall’apposito verbale di consegna.
Art. 4) CORRISPETTIVO DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA: il corrispettivo complessivo della locazione finanziaria resta convenuto in EURO ……………………,00- più I.V.A., e sarà pagato dall’Utilizzatore come segue:
Con riferimento alle Istruzioni della Banca d´Italia di attuazione del Capo I del Titolo VI del T.U.B. in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali il tasso leasing è 0,000%
Spese per subentro, rilocazione e cessione contratto € 800,00; spese per chiusura pratica (riscatto) € 500,00; spese incasso canone € 3,50; spese per ripianificazione canoni € 200,00; spese per copia idonea al contratto € 100,00; spese per ogni altra richiesta contrattuale ed amministrativa € 150,00; spese per gestione polizza assicurativa € 26,00; spese registrazione contratto € 60,00; spese per insoluti € 20,00; spese per invio comunicazioni e trasparenza € 20,00; spese sopralluogo e perizia di tecnici esterni al puro costo; spese notarili al puro costo;
Art. 5) PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI PERIODICI – INTERESSI DI MORA: Il pagamento del corrispettivo periodico dovrà essere effettuato dall’Utilizzatore alla SOCIETA’ DI LEASING tramite procedura RID, presso un istituto di credito o ente che verrà dal medesimo indicato. Il pagamento deve essere effettuato il giorno UNO di ogni con decorrenza dalla periodicità
successiva alla data di consegna dell’impianto. In caso di RID insoluto l’Utilizzatore si considererà senz’altro costituito in mora per espresso patto così convenuto e sarà tenuto a corrispondere gli interessi moratori che si convengono nella misura del tasso di riferimento vigente al momento, maggiorato di (8) punti, più oneri fiscali e spese, salvi per SOCIETA’ DI LEASING i diritti di cui all’art. 15. Gli interessi saranno altresì da corrispondersi nella stessa misura per ogni ulteriore insoluto o in generale per ogni altro ritardato pagamento, qualunque ne sia la causa, di somme comunque dovute a Il Concedente e connesse direttamente o indirettamente al presente contratto. Qualsiasi versamento dell’Utilizzatore sarà imputato in primo luogo agli interessi ed alle spese, successivamente alle mensilità di canone scadute, iniziando da quelle scadute da maggior tempo. E’ fatta comunque salva diversa imputazione che dovesse essere effettuata a sua discrezione da SOCIETA’ DI LEASING. Le contestazioni che fossero avanzate dall’Utilizzatore o dovessero comunque sorgere anche nei confronti del Realizzatore o di terzi, non legittimeranno in nessun caso l’Utilizzatore a sospendere il pagamento dei corrispettivi periodici nella misura e nei termini pattuiti.
Art. 6) INDICIZZAZIONE
I canoni del contratto di leasing a partire dalla messa in decorrenza del contratto di leasing si intendono fissi ed invariabili; pertanto non verranno assoggettati ad adeguamenti di sorta.
Art. 7) CONSEGNA: Il presente contratto decorre dall’emissione del certificato di collaudo e contestuale consegna o messa a disposizione dell’impianto direttamente dal Realizzatore all’Utilizzatore il quale si impegna a ritirare l’impianto, anche per conto della SOCIETA’ DI LEASING, dopo aver verificato il puntuale adempimento da parte del Realizzatore di tutti gli obblighi a carico del Realizzatore medesimo. L’Utilizzatore dichiara di aver concordato direttamente con il Realizzatore i dettagli della consegna, ivi compreso trasporto, montaggio ed installazione di cui si assume ogni rischio, responsabilità ed onere anche di carattere amministrativo, esonerando SOCIETA’ DI LEASING da ogni responsabilità.
L’Utilizzatore, prima di sottoscrivere il presente contratto, avrà sottoscritto apposito verbale, predisposto dalla SOCIETA’ DI LEASING, in cui verrà fatta constatare ad ogni effetto la consegna. L’Utilizzatore manleva la SOCIETA’ DI LEASING e si assume ogni responsabilità per tutte le conseguenze che possono derivare a carico del Concedente per eventuali inadempienze, comportamenti suoi, del Realizzatore o di terzi, da qualsiasi causa derivanti, che possono comunque impedire, ritardare, ostacolare il perfezionamento della locazione finanziaria e la sua esecuzione.
Qualora a giudizio anche della sola SOCIETA’ DI LEASING l’esecuzione del contratto fosse divenuta impossibile, la SOCIETA’ DI LEASING ha facoltà di risolvere il contratto e potrà richiedere all’Utilizzatore e/o al Realizzatore, in solido, il prezzo pagato per l’impianto oltre gli interessi, così calcolati, (tasso di riferimento maggiorato di punti) diviso 365, ed ogni spesa sostenuta ed
ogni danno subito.
L’Utilizzatore che rifiuti di ricevere la consegna per vizi o difetti di funzionamento dell’impianto o per altri inadempimenti del Realizzatore, deve redigere immediatamente apposito motivato verbale da comunicare mediante lettera raccomandata A.R., al Realizzatore. Copia di detto verbale, dal quale risultano le contestazioni, deve essere recapitata, sempre per mezzo di lettera raccomandata A.R., anche alla SOCIETA’ DI LEASING. Ricevuto il menzionato verbale di rifiuto di ricevere la consegna è in facoltà della società SOCIETA’ DI LEASING promuovere a sua cura ma a spese dell’Utilizzatore un accertamento tecnico preventivo in contraddittorio fra le parti.
Art. 8) ASSICURAZIONE: Contestualmente alla consegna, l’Utilizzatore dovrà aver assicurato l’impianto alle condizione e con le modalità sotto riportate. Per tutto il periodo considerato dal contratto l’Utilizzatore, indicando esplicitamente tale sua qualità, è obbligato ad assicurare a sue spese l’impianto locato con polizza autonoma contro tutti i rischi di danni materiali derivanti da qualsiasi causa (clausola “all risks”), nonché per la responsabilità civile verso terzi del proprietario dell’impianto per il massimale di EURO 500.000,-. L’Utilizzatore dell’impianto dovrà pertanto, in particolare assicurare l’impianto contro i seguenti rischi:
a) danni diretti: danni materiali parziali o totali all’impianto, per il suo intero valore a nuovo, e in particolare danni causati da guasti all’impianto e fenomeni elettrici;
b) danni derivanti da terzi; l’Utilizzatore si obbliga sin d’ora ad installare un sistema di antifurto sull’impianto;
c) responsabilità civile verso terzi del proprietario dell’impianto:
d) danni indiretti:perdita di profitto dell’impianto assicurato
Le relative polizze di assicurazione, i cui oneri saranno a carico dell’Utilizzatore e i diritti di spettanza della SOCIETA’ DI LEASING, o chi di ragione, dovranno essere vincolate a favore della SOCIETA’ DI LEASING e/o chi da essa designata, così da rendere necessario l’intervento alla liquidazione dei danni. La polizza dovrà altresì contenere l’impegno della compagnia assicuratrice di notificare tempestivamente alla SOCIETA’ DI LEASING per mezzo di lettera raccomandata A.R. l’eventuale mancato pagamento dei premi ed a considerare valida a tutti gli effetti l’assicurazione fino a quando non siano trascorsi quindici giorni dalla data di recapito della raccomandata di cui sopra presso la sede legale della SOCIETA’ DI LEASING. SOCIETA’ DI LEASING fornirà, di volta in volta, all’Utilizzatore copia del vincolo per la sua trascrizione in polizza.
Tali assicurazioni dovranno essere accese prima della data di consegna dell’impianto. In caso di proroga della durata del Contratto la polizza di assicurazione andrà preliminarmente prolungata per il periodo della proroga.
Nell’ipotesi che gli eventi di cui sopra riguardino soltanto parti dell’impianto, l’Utilizzatore dovrà immediatamente provvedere a
rimpiazzare le stesse con pezzi originali a sua cura e spese. In caso invece di perdita, distruzione o sottrazione totale, il presente contratto si considererà risolto di diritto allorché l’Utilizzatore avrà ricevuto la relativa comunicazione scritta da parte del Concedente. In tal caso l’Utilizzatore sarà tenuto a corrispondere al Concedente, entro 15 giorni dalla richiesta della stessa, gli eventuali canoni scaduti e rimasti impagati, nonché un importo pari alla somma dei canoni a scadere in uno col prezzo previsto per l’eventuale facoltà d’acquisto, attualizzati alla data del versamento degli importi al tasso di riferimento meno 2 punti. Il Concedente – all’atto del versamento degli importi di cui sopra provvederà ad emettere la relativa nota e trasferirà contemporaneamente all’Utilizzatore ogni diritto che gli possa competere nei confronti di eventuali terzi responsabili, nonché dei diritti spettantigli nei confronti dell’assicuratore.
Nell’ipotesi di perdita, distruzione o sottrazione soltanto di parti dell’impianto senza che l’Utilizzatore abbia provveduto alla loro sostituzione entro 30 giorni dell’evento, l’Utilizzatore stesso sarà tenuto a corrispondere al Concedente il valore di queste, da calcolarsi in base all’incidenza percentuale delle parti venute meno sul costo globale dell’impianto, con conseguente diminuzione proporzionale dei canoni successivi e dell’importo convenuto per l’esercizio della facoltà di acquisto.
Anche in tal caso il Concedente dovrà surrogare l’Utilizzatore nei suoi diritti nei confronti di eventuali terzi responsabili, nonché nei confronti dell’assicuratore. E’ data facoltà al Concedente, nel caso non venissero pagati i premi assicurativi, di provvedere al suddetto pagamento fatto salvo ogni diritto derivante da quanto previsto dall’art. 15. L’Utilizzatore si obbliga comunque sin d’ora a rimborsare immediatamente, a semplice richiesta, ogni somma al Concedente anticipata al fine assicurativo. E’ in facoltà del Concedente provvedere in proprio all’assicurazione dell’impianto, fermo restando, comunque, gli obblighi in capo all’Utilizzatore qui pattuiti.
Art. 9) USO DELL’IMPIANTO: L’Utilizzatore si impegna ad usare l’impianto per tutta la durata del contratto secondo le istruzioni impartite dal Realizzatore provvedendo altresì a proprie spese alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria e curandone diligentemente la conservazione. Ai sensi del D.P.R. n: 224/1988 l’Utilizzatore si impegna ad usare e far usare l’impianto dai suoi dipendenti secondo le istruzioni ricevute sia dal Realizzatore sia dal Concedente, dandone ampia ed adeguata conoscenza. L’Utilizzatore si obbliga;
- a custodire ed usare l’impianto in conformità alle leggi ed alle disposizioni anche locali che ne regolano il funzionamento;
- ad accertarsi affinché tutte le denuncie e messa in opera di tutti i dispositivi che fossero prescritti a causa della natura e dell’impiego dell’impianto con particolare riguardo alle norme antinfortunistiche, antinquinamento ed a quelle dell’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile, nonché ad ogni altra norma generale o particolare che possa riferirsi all’impianto stesso ed al suo uso, fossero effettuate dal Realizzatore. L’Utilizzatore si obbliga altresì:
- a richiedere e sottoporre l’impianto a tutte le verifiche, ispezioni e controlli disposti per legge o con provvedimento della pubblica amministrazione;
- a controllare la conformità dell’impianto alle norme vigenti in materia ed eventualmente ad aggiornarlo a sue cure e spese restando comunque acquisiti al Concedente, senza indennizzo a favore dell’Utilizzatore le eventuali addizioni o miglioramenti di qualunque genere apportati all’impianto. Qualora in locazione finanziaria vengono forniti elaboratori elettronici o macchine elettro contabili o per ufficio l’Utilizzatore si obbliga a stipulare, a proprie spese, con il Realizzatore o ditta specializzata apposito contratto di assistenza tecnica e manutenzione periodica per tutta la durata del presente contratto;
- non considerare l’impianto pertinenza di altri;
- far riconoscere e rispettare in ogni occasione ed a proprie spese il diritto di proprietà sull’impianto del Concedente, informandola immediatamente in caso di sequestro o pignoramento ed esercitando in tale evenienza ogni eccezione, opposizione e riserva nell’interesse del Concedente;
- a non disinstallare l’impianto senza il consenso scritto del Concedente;
- a non sublocarlo, darlo in comodato o costituirlo in pegno o farne oggetto di altra garanzia reale di qualsiasi specie;
- a non cedere al alcun titolo i diritti, anche parziali, nascenti del contratto;
Qualora l’impianto o i suoi accessori dovessero essere installato su aree o locali di proprietà di terzi, l’Utilizzatore dovrà rimettere la copia della comunicazione, da esso Utilizzatore diretta al proprietario dei locali e da quest’ultimo sottoscritta per presa visione anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 2764 comma 6 cod. civ., con la quale viene data notizia che l’impianto è di proprietà del Concedente. Tale dichiarazione dovrà essere stata preventiva alla installazione dell’impianto e/o dei suoi accessori nei locali o sulle aree. Nel caso che i locali o le aree divengano di proprietà di terzi, l’Utilizzatore dovrà immediatamente informare il Concedente tramite lettera raccomandata A.R., come pure di ogni eventuale formazione ipotecaria pregiudizievole su di essi. Il Concedente, o chi sarà da esso incaricato, avrà sempre la facoltà di effettuare in ogni momento gli accertamenti ed i controlli opportuni per verificare lo stato dell’impianto e dei suoi accessori. L’Utilizzatore si impegna espressamente a manlevare il Concedente da qualsiasi responsabilità anche se di specifica competenza del proprietario - concedente.
L’Utilizzatore si impegna ad utilizzare l’impianto solo se ha ottemperato a tutte le prescrizioni previste da disposizioni di legge ed amministrative, assumendosene in caso contrario tutte le responsabilità. È obbligo dell’Utilizzatore adempiere a tutte le obbligazioni da lui assunte con il presente contratto, ivi compresa quella di provvedere al pagamento del canone nei termini e con le modalità convenute.
Art. 10) TARGA DI RICONOSCIMENTO: L’Utilizzatore si obbliga ad esporre ed a mantenere per tutta la durata del contratto su una parte essenziale, ben visibile e non mobile dell’impianto una targa fornitagli dal Concedente attestante che l’impianto stesso ed i suoi accessori sono di proprietà del Concedente e che esso Utilizzatore lo detiene a titolo di leasing. Il Concedente si riserva la facoltà di punzonare con proprio punzone l’impianto oggetto del presente contratto.
Art. 11) RESPONSABILITA’ DELL’UTILIZZATORE: l’impianto oggetto del contratto di leasing è stato direttamente consegnato dal Realizzatore all’Utilizzatore che ne ha verificato la piena corrispondenza alle proprie esigenze, nonché la conformità rispetto alla vigente legislazione antinfortunistica ed antinquinamento, nonché l’assenza di vizi che ne limitino o impediscono il godimento, l’Utilizzatore, con la sottoscrizione dei verbali di consegna e di collaudo espressamente assume a proprio completo ed esclusivo carico la responsabilità per ogni danno che dovesse derivare a se stesso o ai propri dipendenti come pure a terzi dall’impianto o dal suo uso e manleva pertanto in proposito il Concedente per quanto attiene a pregiudizi conseguenti o connessi alla conservazione, custodia ed impiego dell’impianto oggetto del presente contratto.
L’Utilizzatore si assume la responsabilità conseguente alla perdita, al furto, alla rapina, distruzione o sottrazione dell’impianto, ovvero parte di esso, anche se imputabili a terzi o derivanti da caso fortuito o forza maggiore. Egli si assume ogni onere e rischio, manlevando in toto il Concedente, derivante da inquinamento e/o contaminazione in genere e le relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate, delle acque, dell’aria e del terreno. L’utilizzatore manleva inoltre , da
ogni spesa e onere derivante da errori di progettazione, di calcolo, vizi di materiale, di fusione, di esecuzione e di installazione. In nessuna caso il Concedente potrà essere ritenuto responsabile per difetti di rendimento dell’impianto, per ogni causa dovuta.
Nel caso in cui l’impianto risultasse obsoleto e non più idoneo all’uso, oppure per qualsiasi causa il Concedente fosse costretto ad ordinarne lo smontaggio, il Concedente potrà richiedere all’Utilizzatore, e a spese dello stesso, lo smontaggio del bene, il trasporto e lo smaltimento presso idonea struttura che ne curerà la sistemazione nel rispetto della normativa vigente. Tutte le spese saranno a carico dell’Utilizzatore. In caso di rifiuto, il Concedente è autorizzata a provvedervi di sua iniziativa, addebitando all’Utilizzatore tutti i costi. In particolare, anche con specifico riferimento all’art. 3 comma 4, D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224, l’Utilizzatore si obbliga a tenere
indenne il Concedente da ogni esborso in cui il Concedente dovesse incorrere per risarcimenti corrisposti a terzi danneggiati a causa di quanto sopra specificato ed in generale a causa di eventuali difetti dell’impianto locato. In tale caso, contestualmente al completo rimborso da parte dell’Utilizzatore, il Concedente lo surrogherà nei propri diritti nei confronti del Realizzatore. La responsabilità dell’Utilizzatore permarrà anche in caso di danno per il quale è prevista copertura assicurativa ed oltre gli eventuali limiti della stessa; l’impossibilità di utilizzazione totale o parziale dell’impianto, da qualunque causa originata, non costituirà titolo per chiedere indennità alcuna al Concedente.
Tenuto presente quanto sopra stabilito, l’Utilizzatore viene fin d’ora surrogato in ogni diritto ed azione del Concedente nei confronti del Realizzatore o di chi altro a ragione. L’esercizio della surroga avrà luogo senza pregiudizio dei diritti del Concedente che avrà comunque azione autonoma o la possibilità di intervento in causa. L’Utilizzatore si obbliga comunque all’integrale e puntuale pagamento del canone cosi’ come pattuito fino alla fine della locazione. Al presente contratto non saranno applicabili, neppure in via analogica, le disposizioni di cui agli art. 1373, 1526, 1578, 1579, 1584, 1585, 1617, 1622, 1627 Cod. Civ.
Art. 12) OBBLIGHI PREVISTI DAL GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI – GSE S.p.A.
L’utilizzatore si obbliga, a proprie spese e oneri:
- a verificare che al GSE S.p.A. sia stato richiesto l’accesso alle tariffe incentivanti nei modi e nei tempi descritti nel decreto ministeriale di cui alle premesse, fornendo alla società concedente copia di tutta la corrispondenza intercorsa, e
- di dare avviso al Concedente, tramite lettera raccomandata, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del GSE S.p.A., del riconoscimento della tariffa incentivante, trasmettendo in allegato la copia della convenzione stipulata con il GSE, con l’indicazione del numero identificativo dell’impianto assegnato del GSE stesso.
Art. 13) FACOLTA’ DI CESSIONE DEL CONTRATTO DA PARTE DEL CONCEDENTE; DIVIETO DI CESSIONE DEL
CONTRATTO DA PARTE DELL'UTILIZZATORE: il Concedente ha facoltà in qualsiasi tempo di cedere parte o tutti i diritti che le derivano dal presente contratto compresa la proprietà dell’impianto; tale cessione, con relativa modalità di esecuzione, sarà notificata a cura del Concedente all’Utilizzatore il quale sin d’ora si obbliga ad accettarla. Il presente contratto non potrà essere ceduto dall’Utilizzatore in nessun caso, salvo espressa autorizzazione da parte del Concedente.
Art. 14) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO DEL REALIZZATORE: La mancata consegna del
impianto in tutto o in parte ad opera del Realizzatore darà luogo all’obbligo da parte dell’Utilizzatore a risarcire tutti gli esborsi e danni sostenuti sino a quel momento dal Concedente. Per tale effetto nessun diritto o nessuna pretesa potranno essere vantati nei confronti della Il Concedente dall’Utilizzatore, il quale per conto sarà tenuto a rimborsare al Concedente tutte le somme che lo stesso avesse nel frattempo corrisposte al Realizzatore, aumentate di un interesse computato al tasso di riferimento maggiorato di 7 punti percentuali. Inoltre l’Utilizzatore dovrà rimborsare al Concedente ogni altro onere ed ogni altra spesa inerenti al presente contratto: In ogni caso il Concedente sarà poi tenuta a rimborsare a sua volta all’Utilizzatore ogni somma che eventualmente andrà a riscuotere dal Realizzatore a seguito della sua inadempienza.
Art. 15) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO: ai sensi dell’art. 1456 C,c, il presente contratto è risolto di diritto con il conseguente obbligo dell’Utilizzatore all’immediata riconsegna dell’impianto al Concedente (come da precedente patto), nelle seguenti ipotesi:
a) mancato pagamento alla scadenza anche di un solo canone periodico od altra somma dovuta;
b) inadempienza, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli del presente contratto, le cui clausole sono da considerarsi ciascuna essenziale per espresso volere delle parti:
- Art. 3) durata e decorrenza – condizione risolutiva;
- Art. 4) corrispettivo della locazione finanziaria;
- Art. 5) interessi di mora;
- Art. 7) consegna dell’impianto;
- Art. 8) assicurazione;
- Art.9) uso dell’impianto;
- Art.11) accollo di responsabilità da parte dell’Utilizzatore;
- Art.12) obblighi previsti dal GSE S.p.a.
- Art.13) divieto di cessione del contratto da parte dell’Utilizzatore;
c) apertura di una procedura concorsuale a carico dell’Utilizzatore ovvero di messa in liquidazione dell’azienda dell’Utilizzatore nonché in caso di
protesti cambiari, pignoramenti, iscrizione di ipoteche giudiziarie e volontarie a suo carico, revoca affidamenti bancari o nel caso vengano meno, ad insindacabile giudizio del Concedente, i requisiti di affidabilità dell’Utilizzatore sulla base dei quali è stato stipulato il presente contratto. In tutti i casi la risoluzione opererà con gli effetti di cui al successivo art. 16, a seguito di semplice comunicazione scritta del Concedente, contenente l’invito a riconsegnare l’impianto, impregiudicata la facoltà del Concedente di non avvalersene e di chiedere all’Utilizzatore l’adempimento degli obblighi contrattuali:
d) mancato rispetto dei requisiti dei componenti, degli impianti e degli obblighi previsti dal decreto ministeriale per l’accesso alle tariffe incentivanti;
e) mancato superamento di tutte le verifiche imposte dal GSE, riportate nell’allegato 1 del decreto ministeriale, comprese varianti, aggiornamenti ed estensioni.
f) mancato riconoscimento dell’incentivazione per la produzione di fonti energetiche rinnovabili;
g) mancata stipula dell’atto di cessione dei crediti per atto pubblico o scrittura privata di cui all’art. 22 del presente contratto;
h) l’utilizzatore autorizza sin d’ora la SOCIETA’ DI LEASING a compensare eventuali crediti derivanti da contratti esistenti o futuri e di qualsiasi natura che la SOCIETA’ DI LEASING vantasse nei suoi confronti con eventuali debiti derivanti da contratti esistenti o che verranno stipulati in futuro.
Art. 16) EFFETTI DELLA RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO; a seguito dell’anticipata risoluzione del contratto, l’Utilizzatore dovrà immediatamente restituire l’impianto alla Il Concedente. In mancanza, il Concedente sarà autorizzata ad entrare o far entrare i suoi incaricati nel luogo in cui si troverà l’impianto ed a rimuoverlo, a trasportarlo, a smaltirlo, o nel caso, a depositarlo a spese ed in danno dell’Utilizzatore, il quale rinuncia sin d’ora ad ogni opposizione o contraria eccezione: Al Concedente resteranno, inoltre, definitivamente acquisiti tutti gli importi corrisposti a qualsiasi titolo dall’Utilizzatore, il quale dovrà anche immediatamente corrispondere qualunque somma che risulti già maturata a suo carico per canoni scaduti, interessi di mora, spese ecc…, sino alla data di restituzione dell’impianto. In aggiunta a quanto sopra e fatto salvo il diritto a risarcimento dei maggiori danni, l’Utilizzatore dovrà inoltre corrispondere in un’unica soluzione un importo pari al valore attuale, calcolato al tasso di riferimento, in vigore alla data di stipulazione del contratto, di tutto il restante corrispettivo contrattualmente previsto a carico dell’Utilizzatore comprensivo l’importo previsto per la facoltà d’acquisto al termine del contratto. Verrà riconosciuto allo stesso Utilizzatore il 75% del prezzo riscosso in caso di successiva vendita dell’impianto riconsegnato, a condizione che l’Utilizzatore abbia corrisposto tutte le somme di cui sopra.
Art. 17) TERMINE DEL CONTRATTO - OPZIONE - RICONSEGNA DELL’IMPIANTO; qualora l’Utilizzatore non abbia espressamente richiesto la proroga della locazione finanziaria, mediante comunicazione inviata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 30 giorni prima della scadenza della stessa, e tale proroga non sia stata, per qualsiasi motivo stipulata entro il
giorno di scadenza del presente contratto, la locazione finanziaria cesserà di produrre i suoi effetti alla scadenza pattuita, senza necessità di disdetta, restandone quindi esclusa la proroga tacita.
FACOLTA’ DI ACQUISTO: nello stesso termine di cui sopra l’Utilizzatore potrà comunicare al Concedente di volersi rendere acquirente dell’impianto oggetto del presente contratto. In tal caso, dovrà far pervenire al Concedente il prezzo relativo all’opzione indicato in calce del presente contratto oltre I.V.A. entro e non oltre il giorno della scadenza del presente contratto: La predetta facoltà di acquisto non potrà essere esercitata qualora l’utilizzatore non abbia adempiuto puntualmente a tutti gli obblighi derivanti dal presente contratto. Con l’esercizio della facoltà di acquisto al Concedente si obbliga a consegnare l’impianto libero da ogni vincolo ed onere.
ACQUISTO ANTICIPATO: il locatario dovrà corrispondere al locatore il costo dell’estinzione anticipata del rifinanziamento a tasso fisso. L’ammontare dell’importo dovuto si otterrà calcolando la differenza tra il tasso di riferimento alla messa in decorrenza e quella all’atto dell’estinzione anticipata (semprechè questa sia inferiore a quella dell’atto di stipula), poi moltiplicata per il periodo fino alla naturale scadenza del contratto di leasing e moltiplicata per il prezzo d’acquisto indicato in calce al presente contratto.
RICONSEGNA DELL’IMPIANTO: qualora non sia stata perfezionata contrattualmente la proroga della locazione finanziaria, ovvero l’Utilizzatore non abbia esercitato la facoltà di acquisto ovvero il contratto venga risolto di diritto a norma dell’art. 15), l’impianto dovrà essere restituito dall’Utilizzatore al Concedente entro il termine di 15 giorni decorrenti dalla data di scadenza del contratto, ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione di intervenuta risoluzione. In ogni caso di ritardo l’Utilizzatore assumerà la veste di custode dell’impianto fino al momento della riconsegna, con tutti gli obblighi e responsabilità di legge, ma senza diritto di compenso – oltre agli obblighi e responsabilità assunti nel presente contratto. L’impianto dovrà essere riconsegnato dall’Utilizzatore al Concedente in buono stato di conservazione in tutte le sue parti, impianti, pertinenze ed accessori, e con i miglioramenti e le addizioni che, ai sensi dei precedenti patti, fossero stati, a qualunque titolo, ragione o causa, effettuati nel corso della locazione finanziaria.
Nel caso in cui l’impianto, al termine del contratto di locazione, risultasse obsoleto e non più idoneo all’uso, il Concedente potrà richiedere all’utilizzatore e a spese dello stesso, lo smontaggio del bene ed il trasporto presso idonea struttura che ne curerà la sistemazione nel rispetto della normativa vigente. In caso di rifiuto, il Concedente è autorizzata a provvedervi di sua iniziativa, addebitando all’Utilizzatore tutti i costi.
Resta fin d’ora convenuto che l’Utilizzatore non potrà esercitare il diritto d’opzione se prima non avrà rilasciato al Concedente una dichiarazione con la quale egli si obbliga, per tutto il tempo che residua al compimento dei dieci anni dalla data di consegna dell’ impianto, a tenere indenne il Concedente di ogni somma che il Concedente, anche con specifico riferimento al D.P.R. n. 224/1988, dovesse versare a terzi a titolo di risarcimento per danni provocati da difetti, di qualsiasi tipo dell’impianto oggetto del presente contratto. L’Utilizzatore non potrà esercitare il diritto pattuito ove non abbia scrupolosamente adempiuto a tutti i patti contrattuali e al pagamento di quanto dovuto a qualsiasi titolo il Concedente, restando tra le parti esplicitamente inteso che gli effetti traslativi della proprietà dell’impianto sono espressamente condizionati al pagamento di tutti gli importi contrattualmente dovuti dall’Utilizzatore pur se successivi al pervenimento della dichiarazione di richiesta di acquisto.
Art. 18) MODIFICA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE: Si conviene, che ai sensi dell’art. 118, 2° co. D.Lgs. 1. settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, al Concedente è riservata la facoltà, qualora sussista un giustificato motivo, anche a sfavore dell’Utilizzatore, di modificare unilateralmente il tasso di interesse, i prezzi e/o ogni altra condizione economica applicata e applicabile al presente contratto, con un preavviso minimo di 30 (trenta) giorni.
Entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione scritta della variazione, l’utilizzatore ha facoltà di recedere dal contratto senza spese e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
Art. 19) SPESE E IMPOSTE: spese, tasse, imposte ed oneri di qualsiasi genere, loro inasprimento e/o nuova istituzione, inerenti o conseguenti al presente contratto, anche nell’ipotesi che esso non abbia seguito, sono a carico esclusivo dell’Utilizzatore. Gli importi a tale titolo anticipati dal Concedente saranno dall’Utilizzatore immediatamente rimborsati a semplice richiesta. Il presente contratto riferendosi a prestazioni di servizi soggetti ad I.V.A. a norma del D.P.R. 633 del 26/10/1972 è soggetto a registrazione solo in caso d’uso.
Art. 20) ELEZIONE DI DOMICILIO E FORO CONVENZIONALE: l’Utilizzatore dichiara di essere domiciliato a tutti gli effetti all’indirizzo indicato nel presente contratto. Le variazioni di domicilio saranno efficaci nei confronti del Concedente dal momento in cui quest’ultima abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Per ogni controversia che potesse sorgere in dipendenza diretta e indiretta dal presente contratto sarà unicamente competente il foro di Bolzano con l’esclusione di ogni deroga per ragioni di connessione o contingenza di causa.
Art. 21) BANCA DATI - CENTRALE RISCHI – BDCR ASSILEA
L’Utilizzatore dà espressamente atto di essere a conoscenza, e per quanto di necessità conferma in proposito il proprio consenso, che il Concedente potrà segnalare dati e notizie inerenti l’Utilizzatore stesso, il presente contratto di locazione finanziaria ed il successivo svolgimento del rapporto oggi instaurato, alla Banca Dati della Banca D’Italia e Centrali Rischi organizzato a favore della proprie associate dalla Associazione Italiana Leasing. (ASSILEA)
Art. 22) CESSIONE DEI CREDITI L’utilizzatore si obbliga sin d’ora, in caso di mancato pagamento alla scadenza anche di un solo canone periodico od altra somma dovuta, a semplice richiesta del Concedente, a cedere a favore del Concedente, a garanzia del suddetto finanziamento, tutti i crediti presenti e futuri dal medesimo vantati verso il GSE derivanti dalla Convenzione stipulata e fino alla scadenza di quest’ultima. L'atto di cessione dei crediti dovrà essere stipulato a spese dell’Utilizzatore per atto pubblico o scrittura privata autenticata dal notaio.
Art. 23) TRASFERIMENTO DI TITOLARITÁ DELLA PRATICA PRESSO IL GSE
In caso di risoluzione del contratto di leasing per uno dei motivi di cui all’art. 15 del presente contratto o per altro motivo, il concedente, darà comunicazione della risoluzione del contratto di leasing al GSE. l’Utilizzatore si obbliga inderogabilmente a consentire alla Il Concedente s.p.a., oppure a società da questa indicata, il trasferimento nella titolarità della pratica dell’impianto. A tal fine l’Utilizzatore si impegna fin d’ora a firmare apposita domanda di trasferimento a favore del Concedente (oppure a società da questa indicata), autorizzando il Concedente a notificare la domanda a GSE tramite lettera raccomandata, alle modalità da questo previste. Le parti espressamente stabiliscono che a partire dalla notifica della risoluzione del contratto, l’Utilizzatore non intratterrà più rapporti, come soggetto responsabile, per l’impianto di cui al presente contratto.
PREZZO DI ACQUISTO DELL’IMPIANTO AL TERMINE DELLA LOCAZIONE FINAZIARIA
Il prezzo da corrispondersi nel caso che l’Utilizzatore acquisti l’impianto al termine della locazione finanziaria è di EURO …..,00-
più I.V.A. e dovrà essere pagato come previsto dal precedente art. 18
DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO
REALIZZATORE: ………………
Via , …
00000 …………….. (…)
Cespite: …………………..
(come meglio descritto nel …………………… nr. ……………. del )
EURO 0.000,00- + 10% IVA
TOTALE EURO 0.000,00- + 10% IVA
(Firma del Concedente) ( )
Il sottoscritto utilizzatore dichiara con riferimento alle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali ed in particolare al diritto dell´utilizzatore, che ne abbia fatto richiesta, di ottenere una copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula, ferma restando che la consegna della copia non impegna le parti alla stipula del contratto:
di essersi avvalso di tale diritto
di NON essersi avvalso di tale diritto
Presa attenta e completa visione di quanto sopra, ne accetto integralmente il contenuto. Inoltre, agli effetti del contratto disposto degli art. 1341 e 1342 Cod. Civ., approvo specificatamente: art. 5 – Pagamento dei corrispettivi periodici – interessi di mora; art. 7 – Consegna; art. 8 – Assicurazione; art. 9 – Uso dell’impianto; art. 11 – Responsabilità dell’Utilizzatore; art. 12– Obblighi previsti dal GSE S.p.A. art. 14 – Risoluzione del contratto per inadempimento del Realizzatore; art. 15 – Risoluzione del contratto; art. 16 – Effetti della risoluzione anticipata del contratto; art. 17 – Termine del contratto, opzione, riconsegna dell’impianto; art. 18 - Modifica delle condizioni economiche, art. 19 – Spese e imposte; art. 21 – Banca dati – Centrale Rischi
– BDCR Assilla, art. 22 - Cessione dei crediti; art. 23 – Trasferimento di titolarità della pratica presso il GSE.
Data ------------------------------------------ Utilizzatore