Indice
XXXX x.x.x. - 00000 XXXXXX - Xxxxxx Xxxxxxx, 0
ALFA s.r.l. - Regolamento per il servizio di fognatura
Indice
Capitolo 1
ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO ART. 2 FINALITÀ
ART. 3 AMBITO DI APPLICAZIONE ART 4 COMPETENZE
ART. 5 DEFINIZIONI
Capitolo 2
ART. 6 SCARICHI AMMESSI
ART. 7 OBBLIGO D’ALLACCIAMENTO ART. 8 AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
ART 9 OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLO SCARICO
ART. 10 SALVAGUARDIA DELLE OPERE E DELLA LORO FUNZIONALITÀ ART. 11 IMMISSIONI VIETATE
ART 12 SVERSAMENTI ACCIDENTALI
ART. 13 SCARICO DI ACQUE METEORICHE
ART. 14 PRECAUZIONI CONTRO L'INQUINAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE ART 15 MISURA DEL VOLUME SCARICATO IN PUBBLICA FOGNATURA
ART 16 VASCHE VOLANO E REGIMAZIONE DEGLI SCARICHI
ART. 17 RILEVAZIONE DEI PRELIEVI IDRICI AUTONOMI E QUANTITÀ SCARICATE
Capitolo 3
ART 18 TIPOLOGIE DELLE RETI
ART 19 CRITERI PER LA PROGETTAZIONE
ART 20 PROGETTAZIONE DI RETI DOTATE DI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO
ART 21 PROGETTAZIONE DELLE RETI DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO ART 22 PROGETTAZIONE DELLE RETI DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO
ART 23 PROGETTAZIONE DELLE RETI RICADENTI NELLE ZONE DI RISPETTO DI POZZI E SORGENTI UTILIZZATE PER L’APPROVVIGIONAMENTO IDROPOTABILE
ART 24 CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DELLE RETI
ART 25 REALIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE O RIMOZIONE DELLE RETI ART 26 SOPRALLUOGO TECNICO
ART 27 COLLAUDO DELLE RETI RICADENTI NELLE ZONE DI RISPETTO DI POZZI E SORGENTI PER APPROVVIGIONAMENTO IDRICO
ART 28 VERIFICA DELLE RETI
Capitolo 4
ART 29 OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA NELLE ZONE SERVITE
ART 30 ALLACCIAMENTI SU STRADE O PIAZZE PUBBLICHE NON PROVVISTE DI PUBBLICA FOGNATURA
ALFA s.r.l. - Regolamento per il servizio di fognatura
ART 31 FOGNATURA NELLE STRADE, NEI CORTILI E NELLE PIAZZE PRIVATE ART 32 MODALITA' DI ALLACCIAMENTO
ART 33 RICHIESTA DI PERMESSO DI ALLACCIAMENTO
ART 34 ISTRUTTORIA DI RILASCIO DEL PERMESSO DI ALLACCIAMENTO ART 35 RICHIESTA DEL PREVENTIVO DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO ART 36 RILASCIO DEL PREVENTIVO DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO ART 37 REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO
ART 38 EMISSIONE E VALIDITA' DEL PERMESSO DI ALLACCIAMENTO ART 39 CAMBIO DI TITOLARITÀ DEL PERMESSO DI ALLACCIAMENTO ART 40 MODIFICHE ALLA RETE DI FOGNATURA PRIVATA
ART 41 ADEGUAMENTO DELLE RETI DI PUBBLICA FOGNATURA
ART 42 DISATTIVAZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI ESISTENTI
Capitolo 1
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente Regolamento è emanato in attuazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” s.m.i. ed ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i. e disciplina le modalità amministrative, tecniche ed operative relative:
• al conferimento delle acque reflue di provenienza domestica ed industriale nella rete fognaria pubblica;
• alle modalità di realizzazione delle opere di connessione alla rete fognaria,
• alle modalità di realizzazione della rete stessa,
• ai limiti massimi di concentrazione degli inquinanti ammessi ad essere conferiti nella rete fognaria.
Il presente Regolamento inoltre:
• stabilisce le linee guida generali atte a regolamentare il controllo ed il miglioramento del servizio di raccolta e convogliamento delle acque reflue urbane mediante rete fognaria;
• tutela la funzionalità delle infrastrutture della pubblica fognatura e degli impianti di depurazione;
• promuove il corretto e razionale funzionamento delle reti, favorendo i processi di risparmio delle risorse idriche e di riutilizzo e ricircolo dei reflui ai fini della salvaguardia delle risorsa acqua destinata primariamente all’uso umano.
• stabilisce e regolamenta le competenze in fatto di controllo e sorveglianza degli scarichi.
• stabilisce e regolamenta le disposizioni tecniche relative allo smaltimento delle acque meteoriche di dilavamento.
Con l’affidamento del Ciclo Idrico Integrato al Gestore, i Xxxxxx si impegnano ad accettare ed applicare il presente Regolamento, che diviene obbligatorio per i cittadini degli stessi.
Per quanto in questa sede non espressamente previsto, si considerano valide le vigenti Leggi nazionali e Regionali, nonché le attribuzioni e competenze dell’Amministrazione Provinciale, dell’Azienda Sanitaria Locale, dell’Agenzia Regionale di Protezione dell’Ambiente della Lombardia, oltre a quanto specificatamente stabilito nel Decreto Legislativo 152/2006, nella Legge Regionale 26/2003 e nei Regolamenti Regionali di attuazione (n.° 2, 3, 4 del 24/3/2006).
ART. 2 FINALITÀ
Le disposizioni del seguente regolamento sono finalizzate ad assicurare ai gestori delle pubbliche fognature uno strumento utile a garantire la corretta gestione del sistema di raccolta e convogliamento delle acque reflue, recependo i dettami del D.Lgs. 152/06 e dei Regolamenti Regionali n° 3 e 4/2006 e delle Direttive Regionali vigenti in materia di controllo degli scarichi.
ART. 3 AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente Regolamento si applica nei seguenti casi:
• a tutte le nuove costruzioni autorizzate dopo l’entrata in vigore del Regolamento stesso;
• a tutti i nuovi allacciamenti alla rete fognaria comunale;
• alle costruzioni esistenti, già allacciate alla rete fognaria comunale, le norme del presente Regolamento si applicano solo in caso di ristrutturazione delle costruzioni medesime o della rete fognaria comunale;
• agli scarichi afferenti alle reti fognarie dei Comuni della Provincia di Varese
ART 4 COMPETENZE
4.1 Competenze dell’EGA
L’ EGA della Provincia di Varese istituito a norma della Legge Regionale n.21/2011 provvede all'organizzazione e attuazione del servizio idrico integrato e nel rispetto del principio di leale collaborazione impostando le modalità migliori al fine di un coinvolgimento dei comuni dell'ambito nelle fasi decisionali e in quelle di indirizzo operativo
L’EGA svolge le seguenti funzioni (ex art.48 lr n.26/2003 e s.m.i.):
a) l'individuazione e l'attuazione delle politiche e delle strategie volte a organizzare e attuare il servizio idrico integrato per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge e dalle normative europee e statali inclusi la scelta del modello gestionale e l'affidamento della gestione del servizio integrato;
b) l'approvazione e l'aggiornamento del piano d'ambito di cui all'articolo 149 del d.lgs. 152/2006 e dei relativi oneri finanziari;
c) la definizione dei contenuti dei contratti di servizio che regolano i rapporti tra l'ente responsabile dell'ATO ed i soggetti cui compete la gestione del servizio idrico integrato;
d) la vigilanza sulle attività poste in essere dal soggetto cui compete la gestione del servizio idrico, nonché il controllo del rispetto del contratto di servizio, anche
nell'interesse dell'Utente finale,il controllo delle attività svolte dalla società, per garantire la salvaguardia dell’integrità delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali;
e) la definizione delle modalità di raccordo e di coordinamento con gli ambiti territoriali limitrofi anche di altre regioni;
f) l' individuazione degli agglomerati di cui all'articolo 74, comma 1, lettera n), del d.lgs. 152/2006;
g) il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali e delle acque di prima pioggia nella rete fognaria, ai sensi dell'articolo 124, comma 7, del d.lgs. 152/2006, acquisito il parere del soggetto gestore dell’impianto di depurazione ricevente, e la costituzione, la tenuta e l'aggiornamento, in conformità agli standard definiti dalla Regione, della banca dati relativa alle autorizzazioni rilasciate;
h) la dichiarazione di pubblica utilità e l'emanazione di tutti gli atti del procedimento espropriativo per la realizzazione delle opere infrastrutturali relative al servizio idrico integrato, secondo le procedure di cui al d.p.r. 327/2001, qualora entro sei mesi dalla richiesta da parte del gestore non siano state avviate tali procedure dall'autorità competente, o la stessa non abbia fornito motivato xxxxxxx.
i) approva, su proposta del Gestore, le norme tecniche, le prescrizioni regolamentari ed i valori limite per gli scarichi nella rete fognaria;
j) rilascia le autorizzazioni allo scarico nella rete fognaria, acquisito il parere del Gestore e, nel caso di scarico di sostanze pericolose di cui all’art. 108, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., anche dell’ARPA;
k) rilascia, la Dichiarazione di assimilazione alle acque reflue domestiche per le acque reflue scaricate nella rete fognaria;
l) definisce il programma di controllo degli scarichi ai sensi dell’art. 128, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
m) adotta provvedimenti amministrativi di diffida, sospensione e revoca delle autorizzazioni, nonché applica sanzioni amministrative nei casi previsti dalla normativa vigente in materia di scarichi nella rete fognaria;
n) adotta provvedimenti amministrativi di revoca degli atti rilasciati in ordine all’assimilazione alle acque reflue domestiche;
o) determina e approva tutte le modalità di attuazione del presente regolamento (costi per istruttoria delle pratiche, depositi cauzionali, modulistica per le domande di autorizzazione e relativa documentazione, contratti per erogazione dei servizi, ecc…);
p) effettua verifiche e sopralluoghi;
q) approva le specifiche tecniche per la progettazione e la realizzazione di reti di fognatura pubblica e impianti di depurazione;
r) vigila sull’operato del Gestore nell’interesse dei cittadini;
s) esprime il parere di competenza, in caso di xxxxxxxx, xxxxxxx e riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale nel caso di scarico nella rete fognaria proveniente dalle attività soggette alla disciplina della Parte Seconda – Titolo III bis – del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
t) provvede alla costituzione, la tenuta e l’aggiornamento di una banca dati relativa alle autorizzazioni rilasciate per gli scarichi di acque reflue industriali e di acque di prima pioggia nella rete fognaria.
4.2 Competenze del Comune
Qualora la rete di pubblica fognatura per lo smaltimento delle acque meteoriche non fosse stata conferita al Gestore, il Comune:
a) mantiene la gestione della rete e l’erogazione del servizio;
b) rilascia il Permesso di Allacciamento allo scarico di acque reflue domestiche.
Qualora tale rete confluisca in una rete di pubblica fognatura mista il permesso di allacciamento è rilasciato dal Gestore.
4.3 Competenze del Gestore
Il Gestore è il soggetto individuato dall’EGA, cui spettano tutte le attività del S.I.I.
Al Gestore competono, per quanto riguarda il rapporto con gli utenti finali, le seguenti attività :
a) la contrattualizzazione del servizio (nuove utenze, volture, recessi);
b) il rilascio del permesso di allacciamento alla pubblica fognatura;
c) la definizione delle specifiche per la realizzazione degli allacciamenti alla pubblica fognatura, la realizzazione dell’allacciamento stesso (preventivo, sopralluogo, realizzazione), la verifica della conformità alle specifiche tecniche delle opere realizzate e quando necessario.
d) la fatturazione del servizio (lettura del contatore eventualmente installato sul condotto di scarico, emissione fattura, recupero crediti);
e) il servizio di call center e pronto intervento;
f) il controllo della qualità delle acque di scarico immesse nelle Pubbliche Fognature, in accordo con l’EGA;
g) il controllo della qualità delle acque di scarico degli impianti di depurazione;
h) la realizzazione, a seguito di pagamento di preventivo da parte dell'utente finale, delle opere di xxxxxxxx dal punto di scarico alla pubblica fognatura.
i) la manutenzione e la pulizia delle opere di allacciamento dal punto di scarico alla pubblica fognatura per i nuovi allacci, per gli allacci esistenti al primo intervento sulla tubazione di linea esistente (inteso come rifacimento completo della linea principale), il gestore provvederà a proprie spese al rifacimento della condotta di xxxxxxxx dalla pubblica fognatura al punto di scarico.
il Gestore, per quanto riguarda il rapporto con l’EGA, svolge in particolare le seguenti attività:
a) realizza gli investimenti infrastrutturali destinati all’ampliamento e potenziamento di reti e impianti, nonché gli interventi di ristrutturazione e valorizzazione necessari per adeguarne nel tempo le caratteristiche funzionali contenuti nel Piano d’Ambito;
b) propone le norme tecniche, le prescrizioni regolamentari e i valori limite per gli scarichi in Pubblica Fognatura e adotta gli stessi successivamente all’approvazione dell’EGA;
c) esprime il parere per il rilascio dell’Autorizzazione allo scarico in Pubblica Fognatura. al Gestore competono inoltre la seguenti attività:
a) la definizione di specifiche tecniche per la realizzazione di Reti Private da allacciare alla Fognatura Pubblica;
b) la definizione di specifiche tecniche per la progettazione e realizzazione di reti di fognatura pubblica e impianti di depurazione;
c) la nomina del collaudatore delle reti di Pubblica Fognatura che ricadono nelle zone di rispetto delle fonti destinate all’approvvigionamento idropotabile;
d) l’individuazione delle caratteristiche tecniche di: misuratori di portata allo scarico, autocampionatori e strumentazione di controllo;
4.4 Competenze del Titolare dell’Allacciamento
Il Titolare dell’Allacciamento è il soggetto proprietario dell’immobile ovvero, nel caso di comproprietà o condominio, il legale rappresentante dell’immobile o degli immobili la cui Rete di Fognatura Privata risulta collegata alla Pubblica Fognatura.
Al Titolare dell’Allacciamento compete in particolare:
a) la progettazione e realizzazione della rete di fognatura privata fino al punto di scarico fognatura coerentemente con:
• le specifiche tecniche approvate dal Gestore;
• le norme previste dal Regolamento;
• le disposizioni previste dal Permesso di allacciamento;
b) la richiesta di allacciamento alla pubblica fognatura;
c) la manutenzione (ordinaria e straordinaria), pulizia ed eventuale riparazione delle opere
di allacciamento fino al punto di scarico;
d) il ripristino delle pavimentazioni nelle aree private garantendo l’accessibilità delle camerette di ispezione e del punto di scarico;
e) il risarcimento di ogni danno causato a terzi o alle infrastrutture pubbliche che dovesse derivare da carente manutenzione e/o pulizia delle reti di fognatura privata di propria competenza.
4.5 Competenze del Titolare dello Scarico
Il titolare dello scarico è il soggetto titolare dell’attività da cui si origina lo scarico finale, può coincidere con il titolare dell’allacciamento, cui compete:
a) la presentazione della domanda/rinnovo dell’ autorizzazione allo scarico;
b) il rispetto di quanto previsto dal provvedimento di autorizzazione e dal presente regolamento;
c) la sottoscrizione di un contratto per la gestione della strumentazione di cui all’art 7 lettera e);
d) l’obbligo di fornire, in qualsiasi momento, agli operatori incaricati dei controlli, le informazioni richieste e consentire l’accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico.
Il Titolare dello scarico può essere:
a) Persona fisica se privato;
b) Persona giuridica se Società, Associazione, Ente, Consorzio di imprese, ecc., nella persona del Legale Rappresentante.
Qualora il Titolare dello Scarico non coincidesse con il Titolare dell’Allacciamento egli è tenuto ad accordarsi con il Titolare dell’Allacciamento per la realizzazione di eventuali prescrizioni contenute nell’Autorizzazione allo Scarico che dovessero modificare le Reti di Fognatura Privata.
4.6 Competenze dell’Utente finale
L’utente finale, è il soggetto destinatario del servizio idrico integrato, può coincidere con il titolare dell’allacciamento e/o dello scarico, ed essere direttamente od indirettamente, nel caso di comproprietà o condominio, intestatario del contratto relativo ai servizi oggetto del presente Regolamento.
All’Utente finale compete in particolare:
a) il rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni previste dal presente Regolamento di Fognatura e Depurazione;
b) il pagamento della tariffa adottata ai sensi della normativa vigente.
c) per ospedali e case di cura è obbligatorio un trattamento di disinfezione prima di confluire in fogna al fine di evitare la diffusione di batteri patogeni.
4.7 Competenze della Provincia
Alla Provincia compete:
a) rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industrialie acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne;
b) rilascio della Autorizzazione ex art. 208 del d.lgs 152/06 (impianti di rifiuti) allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne,
c) rilascio della autorizzazione per la derivazione di acque pubbliche ad uso industriale e/o potabile,
d) rilascio delle autorizzazioni allo scarico in corpo idrico superficiale, suolo o sottosuolo, di acque reflue domestiche o assimilate, acque reflue urbane, industriali, meteoriche contaminate;
e) verifica dell’idoneità e il posizionamento dei sigilli sui contatori installati sulle fonti di approvvigionamento autonomo.
4.8 Competenze ATO
All'ATO compete:
a) il rilascio della autorizzazione allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche
4.9 Competenze SUAP
Al SUAP compete:
a) il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne.
4.10 Competenze dell’ARPA
L’ARPA, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente, è il soggetto che collabora con l’ATO per la definizione del programma di controllo degli scarichi ed esprime il parere per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose di cui all’art.108, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,
ART. 5 DEFINIZIONI
Ai fini del presente Regolamento valgono le seguenti definizioni:
Acque di lavaggio: acque, comunque approvvigionate, attinte o recuperate, utilizzate per il lavaggio delle superfici scolanti e qualsiasi altra acqua di origine non meteorica venga ad interessare le medesime superfici direttamente o indirettamente;
Acque di prima pioggia: acque corrispondenti, nella prima parte di ogni evento meteorico, ad una precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull’intera superficie scolante servita dalla rete di raccolta delle acque meteoriche;
Acque di seconda pioggia: acque corrispondenti alla parte delle acque meteoriche di dilavamento eccedenti le acque di prima pioggia;
Acque di processo: acque che subiscono alterazioni qualitative in conseguenza del loro uso nei cicli tecnologici;
Acque di scarico: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;
Acque meteoriche di dilavamento: la parte delle acque di una precipitazione atmosferica che, non assorbita o evaporata, dilava le superfici scolanti;
Acque pluviali: acque meteoriche di dilavamento dei tetti, delle pensiline e dei terrazzi degli edifici e delle installazioni;
Acque reflue domestiche (nere): acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attivita' domestiche, le acque reflue derivanti dalle attività indicate all'allegato "A" del Regolamento regione Lombardia n° 03 del 24/03/2006,
Acque reflue assimilate alle domestiche:Sono assimilate alle acque reflue domestiche, ai sensi dell'articolo 28, comma 7, del d.lgs 152/1999 le acque reflue il cui contenuto inquinante, prima di ogni trattamento depurativo, sia esprimibile mediante i parametri della tabella 1 dell'allegato B e risulti inferiore ai corrispondenti valori limite.
PARAMETRI | U | VALORE LIMITE |
pH | -- | 6,5 ÷ 8,5 |
Temperatura | °C | 30 |
Colore | -- | Non percettibile su uno spessore di 10 cm dopo diluizione 1 : 40 |
Odore | -- | Non deve essere causa di inconvenienti e molestie di qualsiasi genere |
Solidi sospesi totali | [ mg/l ] | 350 |
BOD5 | [ mg/l ] | 250 |
COD | [ mg/l ] | 500 |
Cloruri (come Cl) | [ mg/l ] | la concentrazione rilevata nelle acque approvvigionate + 40 mg/l |
Fosforo totale (come P) | [ mg/l ] | 6 |
Azoto ammoniacale (come NH4) | [ mg/l ] | 40 |
Azoto nitroso (come N) | [ mg/l ] | 0,6 |
Azoto totale (come N) | [ mg/l ] | 50 |
Grassi e oli animali/vegetali | [ mg/l ] | 60 |
Tensioattivi | [ mg/l ] | 10 |
Tutti quelli ulteriormente contemplati dalla | -- | I valori limite di emissione prescritti dalla medesima Tabella 3 per gli scarichi in acque superficiali |
Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, differenti qualitativamente dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento;
Acque reflue urbane: il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato;
Agglomerato: l'area in cui la popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento in una fognatura dinamica delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale individuati con provvedimento Provinciale;
Allacciamento fognario: è la condotta che raccoglie e trasporta le acque reflue da punto di scarico della fognatura alla pubblica fognatura, l’allacciamento si distingue in:
Autorizzazione allo scarico: provvedimento scritto con il quale l’Utente finale può immettere in fognatura le acque reflue industriali;
Cameretta d'ispezione: : manufatto predisposto per la pulizia e la manutenzione delle condotte di rete fognaria pubblica;
Condotto di scarico: canalizzazione adibita per il collegamento, alla rete fognaria o al collettore, dell’insediamento o di più insediamenti;
Edifici ed insediamenti esistenti: sono quelli per cui, alla data di presentazione della domanda d’autorizzazione all’allacciamento e/o allo scarico, sono già dotati di abitabilità o agibilità ai sensi della normativa vigente in materia;
Edifici ed insediamenti nuovi: sono quelli per cui è stato rilasciato l’apposito atto per nuova edificazione, risanamento o ristrutturazione od è stata presentata al Comune di competenza la denuncia d'inizio attività, secondo le normative vigenti in materia, e non è stata ancora rilasciata l’abitabilità o l’agibilità ai sensi della normativa vigente in materia;
Edifici ed insediamenti di civile abitazione: sono quelli adibiti esclusivamente ad uso residenziale;
Edifici ed insediamenti di attività lavorative e ricreative: sono quelli adibiti ad uso commerciale, artigianale, industriale, agricolo, di prestazione di servizi, ricreativo (teatri, cinema, sagre paesane, ecc.) ed in genere adibiti esclusivamente ad uso lavorativo o
ricreativo;
Effluente di allevamento: le deiezioni del bestiame o una miscela di lettiera e di deiezione del bestiame, anche sotto forma di prodotto trasformato, ivi compresi i reflui provenienti da attività di piscicoltura;
Ente di governo dell’ambito (EGA) è la struttura dotata di personalità giuridica di cui all’articolo 148 comma 4 del d.lgs. 152/06 (e s.m.i.);
Evento meteorico: una o più precipitazioni atmosferiche, anche tra loro temporaneamente distanziate, di altezza complessiva di almeno 5 mm, che si verifichi o che si susseguano a distanza di almeno 96 ore da un analogo precedente evento
Fognatura mista: fognatura adibita a raccogliere e convogliare, nelle medesime canalizzazioni, le acque nere e le acque meteoriche;
Fognatura nera: fognatura che, nell’ambito di un sistema fognario separato, è adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque nere domestiche e delle acque di prima pioggia; Fognatura separata: la rete fognaria costituita da due canalizzazioni, la prima delle quali adibita alla raccolta ed al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento, e dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, e la seconda adibita alla raccolta ed al convogliamento delle acque nere domestiche unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;
Fognatura privata: fognatura interna ai lotti privati fino al collegamento, in suolo pubblico, al pozzetto d'ispezione.
Fognatura pubblica: fognatura, di norma posata su suolo pubblico, realizzata e gestita da un ente pubblico o per conto di un ente pubblico;
Gestore: è il soggetto che gestisce il SII ovvero ciascuno dei singoli servizi che compongono in virtù di qualunque forma di titolo autorizzativo e con qualunque forma giuridica in un determintato territorio, ivi inclusi i Comuni che li gestiscono in economia; la società incaricata con Delibera n. 45 del 16/06/2015 della gestione del Servizio Idrico Integrato è ALFA Srl. Al Gestore competono le attività elencate nella convenzione di gestione;
Infrastruttura : manufatto sotterraneo, conforme alle norme tecniche CEI-UNI, di dimensione adeguata a raccogliere al proprio interno, sistematicamente, tutti i servizi di rete compatibili in condizioni di sicurezza e tali da assicurare il tempestivo libero accesso agli impianti per interventi legati a esigenze di continuità del servizio.
Impianti di pretrattamento: qualsiasi apparecchiatura, installazione o manufatto atto a ricondurre le acque di scarico entro i limiti di accettabilità prima dell’immissione in pubblica fognatura;
Inquinamento: lo scarico effettuato direttamente o indirettamente dall’uomo nell’ambiente idrico di sostanze o di energia le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo la salute
umana, nuocere alle risorse viventi e al sistema ecologico idrico, compromettere le attrattive o ostacolare altri usi legittimi delle acque;
Insediamento civile: uno o più edifici o installazioni, adibiti allo svolgimento di attività che comportano la produzione di scarichi di acque reflue domestiche, di acque reflue assimilate a quelle domestiche, di acque meteoriche di dilavamento;
Insediamento produttivo: uno o più edifici o installazioni, adibiti allo svolgimento di attività che comportano la produzione di scarichi di acque reflue industriali e di acque meteoriche di dilavamento;
Nulla osta allo scarico: dichiarazione scritta con la quale il Gestore afferma che lo scarico è ammissibile in quanto conforme al vigente regolamento
Parere tecnico: valutazione del Gestore sulla compatibilità delle acque reflue industriali con la potenzialità dei sistemi di convogliamento e depurazione disponibili, ai fini del rilascio dell’autorizzazione allo scarico;
Pozzetto d’allacciamento: manufatto predisposto per la pulizia e la manutenzione dell’allacciamento e dotato di sifone (competenza dell’Utente finale);
Pozzetto d’ispezione: manufatto predisposto per la pulizia e la manutenzione delle condotte di allaccio alla rete fognaria (competenza del gestore);
In genere definito in un manufatto in cls di dimensioni adeguate al contenimento di punto d'ispezione (ispezione lineare su condotta di xxxxxxxx) posto su suolo pubblico immediatamente a ridosso della proprietà privata (anche se non di proprietà dell’Utente finale titolare dello scarico come nel caso di vie private o cortili);
Pozzetto di campionamento: manufatto predisposto per il controllo quali-quantitativo delle acque di scarico e per il prelievo di campioni, posto subito a monte del punto d’immissione nel corpo ricettore. Tale manufatto deve essere realizzato secondo le indicazioni del Gestore; Pozzo perdente: manufatto predisposto per la dispersione nel terreno di acque reflue chiarificate e/o di acque bianche
Punto di scarico della fognatura: è il punto in cui la condotta di allacciamento fognario si collega all'impianto o agli impianti di raccolta reflui dell'utente finale
Rete fognaria: è l'insieme delle infrastrutture per l'allontamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, gli eventuali manufatti di sfioro, ivi inclusi i connessi emissari e derivatori;
Rete di raccolta delle acque meteoriche: l'insieme delle condotte utilizzate per la raccolta separata ed il convogliamento delle acque meteoriche di dilavamento e di quelle di lavaggio relative alle superfici scolanti (fognatura bianca)
Scarico: qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e
comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.
Scarichi nuovi: gli scarichi per i quali è rilasciata l’autorizzazione successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
Scarichi esistenti: gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente ovvero di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data siano gia' state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all`assegnazione lavori; gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente; gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e gia' autorizzati;
Servizio idrico integrato (SII): è l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acqie reflue, ovvero di ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, definiti ai sensi della regolazione dell'unbundling contabile del SII:
Stabilimento industriale, stabilimento: tutta l’area sottoposta al controllo di un unico gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l’utilizzazione delle sostanze di cui all’allegato 8 della parte terza del D. Lgs n. 152/06, ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;
Superficie scolante: l’insieme di strade, cortili, piazzali, aree di carico e scarico e di ogni altra analoga superficie, alle quali si applicano le disposizioni sullo smaltimento delle acque meteoriche di cui al presente Regolamento;
Tratto di competenza del Gestore: compreso tra la fognatura ed il confine tra il suolo pubblico e la proprietà privata (anche se non di proprietà dell’Utente finale titolare dello scarico come nel caso di vie privarte o cortili);
Tratto di competenza dell’Utente finale: compreso tra il confine di proprietà con il suolo pubblico e l’edificio, o l’insediamento, dove saranno prodotte le acque reflue da scaricare.
Titolare dell’allaccio: proprietario dell’immobile se scarico singolo, amministratore di condominio o delegato tra i condomini se scarico multiplo;
Titolare dello scarico: proprietario dell’immobile se scarico singolo, amministratore di condominio o delegato tra i condomini se scarico multiplo, titolare dell’attività se scarico di acque reflue industriali;
Utente finale: è la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per
uso proprio di uno o più servizi del SII.
Le utenze condominiali sono a tutti gli effetti equiparate alle utenze finali;
Utenza condominiale: è l'utenza servita da un unico punto di scarico che distribuisce acqua a più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d'uso;
persona fisica e/o giuridica responsabile di uno o più allacciamenti o di uno o più scarichi nella fognatura, o che ha chiesto l’allacciamento alla rete fognaria;
Valore limite di emissione: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, oppure in peso per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in peso per unità di tempo;
Vasca biologica: manufatto predisposto per la depurazione delle acque nere; è costituita da un unico vano di sedimentazione e di digestione dei fanghi, che deve permettere un idoneo ingresso continuo, la permanenza del liquame grezzo ed uscita continua del liquame chiarificato; devono essere completamente interrate e dotate di tubo di ventilazione.
Vasca tipo Imhoff: manufatto predisposto per la depurazione delle acque nere; è costituita da un vano di sedimentazione e da un vano di digestione dei fanghi, deve essere dotata di un tubo d'estrazione fanghi e di una soletta di copertura atta a permettere una corretta ispezione all'interno della vasca stessa; deve essere realizzata a perfetta tenuta;
Vasca a tenuta o pozzo nero: manufatto a perfetta tenuta predisposto per il contenimento di acque reflue; è costituito da un unico vano d'accumulo di acque reflue; è dotata di una soletta di copertura atta a permettere l'estrazione dei liquami ed una corretta ispezione all'interno della vasca stessa;
Vasca settica: impianto per la chiarificazione delle acque nere di origine domestica;
Vasche di laminazione: vasche realizzate con lo scopo di limitare, attraverso un processo di laminazione della piena, le portate bianche convogliate a valle;
Vasche di prima pioggia: vasche destinate all’accumulo delle acque di prima pioggia per il loro successivo conferimento alla depurazione;
Capitolo 2
DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IN FOGNATURA
ART. 6 SCARICHI AMMESSI
Nel rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni stabilite dal presente Regolamento, nelle Reti di Pubblica Fognatura Nera o Mista è ammesso lo scarico delle seguenti tipologie di acque:
a) acque reflue domestiche sono sempre ammesse come definito dall'art. 74 comma 1 lettera g del D.Lgs 152/06 e s.m.i., come da art. 107, comma 2, del D.Lgs 152/06 e
s.m.i. e R.R. 24 marzo 2006 n.3;
b) acque reflue assimilate alle domestiche (R.R. 24 marzo 2006 n.3) e art. 101 comma 7 lettera e;
c) acque reflue di origine industriale che rispettano i valori limite previsti dalla normativa vigente, o quelli eventualmente approvati dall’EGA in base alle capicità dell’impianto di depurazione finale;
d) acque di prima pioggia e di dilavamento delle superfici scolanti (R.R. 24 marzo 2006 n.4) che rispettano i valori limite previsti dalla normativa vigente, o quelli eventualmente approvati dall’EGA in base alle capacità dell’impianto di depurazione finale;
e) acque di raffreddamento diretto ed indiretto, che rispettano i valori limite previsti dalla normativa vigente, o quelli eventualmente approvati dall’EGA in base alle capacità dell’impianto di depurazione finale;
Ai sensi dell’art. 9, comma 5 del R.R. 3/2006, nelle reti fognarie a servizio di una popolazione equivalente inferiore a quattrocento abitanti equivalenti sono ammessi esclusivamente gli scarichi di acque reflue industriali che rispettino i valori limite di emissione delle tabelle dell’allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. di seguito indicate:
a) se le reti recapitano in acque superficiali, Tabella 3 per gli scarichi in acque superficiali;
b) se le reti recapitano sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, Tabella 4.
I valori limite stabiliti al primo comma tengono conto delle caratteristiche dell’impianto di trattamento, delle perdite della rete fognaria interessata, dell’adeguatezza degli sfioratori di piena sottesi dalla rete medesima, della necessità di assicurare la tutela del corpo idrico ricettore, nonché del rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell’art. 101, commi 1 e 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
ART. 7 OBBLIGO D’ALLACCIAMENTO
Tutti gli edifici ed insediamenti, sia nuovi che esistenti, ricadenti all’interno degli agglomerati, la cui individuazione nell'Ato della Provincia di Varese è stata approvata con delibera del Consiglio Provinciale P.V. 51 del 27 settembre 2011, il cui riesame è stato approvato con delibera del Commissario Straordinario della Provincia di Varese con P.V. 35 del 30 luglio 2014, visto che ricadono in aree servite da pubblica fognatura, hanno “l’obbligo di allacciamento” e devono immettere le proprie acque reflue domestiche, o ad esse assimilabili, in fognatura.
Sono tenuti al pagamento della tariffa di fognatura e di depurazione tutti gli utenti allacciati alla pubblica fognatura prescindendo dal titolo giuridico in base al quale tale utilizzazione è esercitata. Rintrano in tale fattispecie anche gli “allacci potenziali” ossia le utenze servite dalla rete fognaria in cui vi è la possibilità obbiettiva, a seguito dell’allacciamento alla fognatura pubblica, di usufruire del servizo anche a prescindere dall’effettivo uso del medesimo da parte del singolo o dall’utilità concreta che questi ne tragga.
Gli edifici, o gli insediamenti, che producono acque reflue industriali, devono immettere le proprie acque reflue nere nella fognatura nera o mista fatta salva la compatibilità con i sistemi di convogliamento e depurazione esistenti ed in ottemperanza alle normative vigenti in materia.
Qualora la fognatura risulti essere mista, oltre alle acque nere, potranno immettere le acque bianche solo a seguito del benestare insindacabile del Gestore.
Nel caso di costruzione di nuovi tronchi di fognatura rilevabili dal PUGSS del Comune, il Gestore stabilisce le modalità d’allacciamento dei fabbricati esistenti; tali modalità sono vincolanti per gli Utenti da allacciare.
In caso di lavori di ristrutturazione o rifacimento della fognatura, le utenze già allacciate, sono tenute ad adeguare la rete interna di fognatura e le opere connesse nei tempi e nei modi prescritti dal Gestore, in funzione del nuovo collettore realizzato, secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.
ART. 8 AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
Ogni scarico nella fognatura, o modifica dello stesso, deve essere autorizzato ai sensi dell’art. 124, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Il titolare dello scarico di natura industriale e/o assimilato al domestico è tenuto a richiedere all’EGA l'autorizzazione, e/o a comunicare allo stesso eventuali variazioni di proprietà e/o quali-quantitative delle acque reflue da scaricare.
Scarichi di acque reflue domestiche: l’autorizzazione allo scarico in fognatura è sostituita dal nulla osta allo scarico, come previsto dal comma 4, dell’art. 124, del X.X.xx 3 aprile 2006, n. 152;
Ai sensi dell’art. 33, comma 2, del X.X.xx 152/2006 e s.m.i., gli scarichi di acque reflue domestiche in rete fognaria sono sempre ammessi, purchè osservanti le norme contenute nel regolamento di fognatura.
Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e sopralluoghi necessari per l’istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e assimilate alle domestiche, sono a carico del richiedente ed in parte già determinate con
D.d.g.n. 797 del 01/02/2011 con pubblicazione ordinaria del 09/02/2011 della Regione
Lombardia
Il Gestore determina in xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx che il richiedente è tenuto a versare, a titolo di deposito, come condizione per la procedibilità della domanda. Il Gestore, completata l’istruttoria, provvede alla fatturazione definitiva delle spese sostenute sulla base di un tariffario approvato dall’EGA.
Tutti gli scarichi non autorizzati sono considerati abusivi e suscettibili di sospensione immediata, ove vi siano gravi pregiudizi alla salute pubblica, senza pregiudizio delle relative sanzioni civili o penali che comporterà la segnalazione alle Autorità competenti.
La riattivazione dello scarico è subordinata all’acquisizione della relativa autorizzazione, in difetto della quale il gestore procede all’eliminazione dello scarico e dei relativi manufatti, ponendo ogni onere e spesa a carico dell’Utente finale inadempiente.
Ogni nuovo scarico s'intende attivato dal giorno stesso della notifica del nullaosta o dell’autorizzazione allo scarico.
ART 9 OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLO SCARICO
Il titolare dello scarico, è tenuto a:
a) consentire l’accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico stesso;
b) rendere in qualsiasi momento accessibili le camerette di ispezione ed il pozzetto di campionamento;
c) collaborare con gli incaricati dei controlli per fornire le informazioni richieste;
d) presenziare alle operazioni di campionamento e sottoscrivere il verbale di prelievo.
In caso di assenza il titolare dell’autorizzazione è obbligato a nominare formalmente un delegato facente funzioni.
ART. 10 SALVAGUARDIA DELLE OPERE E DELLA LORO FUNZIONALITÀ
Gli scarichi immessi in rete fognaria devono essere tali da:
a) Non costituire pericolo per la sicurezza e la salute del personale addetto all’esercizio e alla manutenzione della fognatura.
b) Preservare da eventuali danni i manufatti della rete fognaria, le apparecchiature e le opere degli impianti centralizzati di depurazione.
c) Non interferire negativamente con il processo depurativo degli impianti stessi.
ART. 11 IMMISSIONI VIETATE
E’ vietato immettere nella fognatura sostanze che per qualità e quantità possono configurarsi
come:
a) rifiuti solidi,
b) sostanze infiammabili e/o esplosive,
c) sostanze radioattive,
d) sostanze con sviluppo di gas e/o vapori tossici,
e) sostanze acide e/o corrosive o, in generale, che possono essere dannosi per gli utenti e per il personale addetto alla manutenzione o che possano danneggiare le condotte e gli impianti.
f) sostanze che possano danneggiare o interferire con i processi di depurazione dei liquami o che, comunque, possano costituire pericolo per l’incolumità degli uomini o degli animali;
g) rifiuti organici provenienti dagli scarti dell’alimentazione umana, anche trattati mediante appositi dissipatori e/o trituratori;
h) acque di raffreddamento indiretto, tale obbligo può essere derogato per accertate motivazioni tecniche che non rendono praticabile lo smaltimento in loco delle acque di raffreddamento indiretto.
è vietato immettere nella fognatura nera le acque prelevate da cantine o piani interrati soggetti ad infiltrazioni di falda e le acque sotterranee prelevate con sistemi di abbassamento della falda.
Il Gestore si riserva la facoltà di concedere l’autorizzazione per l’eventuale scarico di dette acque nella fognatura mista; in tal caso lo scarico dovrà essere dotato di un strumento di misura idoneo per la quantificazione e pagamento della tariffa di fognatura e depurazione.
Per quanto qui non previsto si rimanda alle leggi vigenti in materia.
Si applica, altresì, quanto previsto dall’art. 107, c. 3, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 successive modifiche ed integrazioni.
ART 12 SVERSAMENTI ACCIDENTALI
Qualora si verifichino eventi accidentali che implichino lo sversamento in fognatura di acque reflue o sostanze in quantità e/o qualità incompatibili con l’Autorizzazione allo Scarico rilasciata e con quanto previsto nel regolamento, il Titolare dello Scarico, al fine di limitare i danni all’impianto centralizzato di depurazione e alla rete di fognatura, deve:
a) adottare le misure necessarie a contenere l’inquinamento prodotto;
b) dare immediata comunicazione al Gestore, all’ARPA, all’EGA.
ART. 13 SCARICO DI ACQUE METEORICHE
Le acque meteoriche non possono essere immesse nella fognatura nera.
Lo smaltimento delle acque meteoriche è regolamentato dal P.T.U.A. (Programma di Tutela ed Uso delle Acque) approvato con X.X.X. xxx 00/00/0000 x. 0/0000 xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx. Nei c asi in cui non sia tecnicamente possibile od eccessivamente oneroso effettuare tali tipi di smaltimento, il Gestore può concedere l’immissione nella rete mista, in tal caso lo scarico dovrà essere dotato di un strumento di misura idoneo (con caratteristiche tecniche concordate con il Gestore) per la quantificazione e pagamento della tariffa di fognatura e depurazione, con oneri totalmente a carico dell’Utente finale. Inoltre l’Utente finale stesso dovrà garantire la manutenzione e l’accessibilità dello strumento di misura.
In assenza della rete di raccolta acque meteoriche, quest'ultime, qualora le caratteristiche geo- morfologiche del terreno lo consentano e previo ottenimento delle autorizzazioni degli Enti competenti, devono essere scaricate:
a) in corpo idrico superficiale, qualora esistente nelle vicinanze;
b) sul suolo mediante idoneo sistema di dispersione;
c) in altri recapiti equivalenti.
I proprietari di strade, xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx privati che di Enti o Società pubbliche, debbono smaltire le acque meteoriche di dilavamento all’interno della propria proprietà o nella rete bianca se esistente secondo disposizione del Gestore o Amministrazione Comunale se proprietaria della stessa.
Chi raccorda una strada privata con una strada pubblica deve dotarla di fognatura o di sistemi di raccolta, allontanamento o dispersione per le acque meteoriche, secondo le indicazioni del Gestore in modo da evitare versamenti di acqua, limo e materiali vari sull’area pubblica.
ART. 14 PRECAUZIONI CONTRO L'INQUINAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE
Qualora il Gestore conceda all’Utente finale di scaricare le acque meteoriche di dilavamento delle superfici esterne nella fognatura mista, gli utenti devono adottare tutte le misure necessarie ad evitare l'inquinamento delle stesse acque meteoriche.
In particolare sono vietati gli accumuli all'aperto di materie prime, di prodotti, di sottoprodotti e di rifiuti solidi, differenziati o indifferenziati, di qualsiasi tipo di attività (commerciale, artigianale, industriale, agricola, eccetera) che possano essere causa di fenomeni di trascinamento e di solubilizzazione d’inquinanti da parte delle acque meteoriche di dilavamento.
Qualora, per la natura delle operazioni svolte, non sia possibile eliminare i rischi d’inquinamento delle acque meteoriche di dilavamento, in alcune aree dell'insediamento, il Gestore può autorizzare l'immissione di queste nella fognatura nera o mista, imponendo specifiche prescrizioni.
ART 15 MISURA DEL VOLUME SCARICATO IN PUBBLICA FOGNATURA
L’Utente finale che si approvvigiona in tutto o in parte da fonti diverse dalla rete pubblica di acquedotto (p.e. pozzi, derivazioni da corpi d’acqua superficiali, ecc.) ed è allacciato alla Pubblica Fognatura, è tenuto:
a) all'installazione di strumenti di misura della quantità delle acque prelevate;
b) ad assicurare il perfetto funzionamento degli strumenti di misura effettuando, periodicamente ed a proprie spese, la manutenzione necessaria;
c) a trasmettere al Gestore, entro il 31 marzo di ciascun anno, copia della denuncia annuale dei volumi prelevati autonomamente inoltrata alla Provincia, (D.G.R. n. 7/3235 del 26 gennaio 2001);
d) a consentire all'ente Provincia la verifica della corretta funzionalità dello strumento di misura;
e) a non manomettere il sigillo di controllo apposto dalle autorità competenti;
f) a comunicare alla provincia, prima dell’inizio dell’attività di prelievo:
• il tipo di contatore installato;
• la marca;
• la matricola;
• il numero di cifre;
• il diametro della tubazione di presa.
g) a non effettuare emungimenti eludendo il misuratore;
h) a comunicare entro 24 ore, tramite e-mail o fax alla Provincia, il guasto del misuratore di portata. Nel periodo di mancata registrazione dei prelievi, sarà conteggiato il consumo medio riscontrato nei periodi precedenti, o immediatamente successivi o, ancora, stimato in base ai dati disponibili.
Nel caso di acque di Prima Pioggia e di Lavaggio la misura dei volumi scaricati deve essere effettuata mediante sistemi di misura secondo le specifiche tecniche proposte dal Gestore ed approvate dall’EGA.
ART 16 VASCHE VOLANO E REGIMAZIONE DEGLI SCARICHI
In fase di domanda di Autorizzazione allo Scarico o di Rinnovo dell’Autorizzazione, l’EGA, su indicazione del Gestore in base alla piovosità media della zona ove insiste l’insediamento e alla relativa superficie scolante, al fine di garantire il funzionamento ottimale delle reti fognarie, evitandone il sovraccarico, e di regimare l’afflusso delle acque reflue all’impianto di depurazione, ha la facoltà di imporre l’adozione di vasche volano.
L’EGA ha facoltà di richiedere un’eventuale modulazione dello scarico secondo orari concordati, predisposti al fine di regolarizzare nell’arco della giornata il carico afferente all’impianto centralizzato di depurazione o di effettuare particolari interventi di manutenzione che necessitano di sospendere parzialmente o totalmente il servizio.
La vasca volano dovrà avere le caratteristiche previste dalle specifiche tecniche indicate dal Gestore.
ART. 17 RILEVAZIONE DEI PRELIEVI IDRICI AUTONOMI E QUANTITÀ SCARICATE
Gli Utenti che modifichino le modalità d’approvvigionamento idrico successivamente alla presentazione della domanda d’autorizzazione, devono darne comunicazione scritta al Gestore e alla Provincia entro dieci giorni.
Le spese per il rilevamento del consumo idrico autonomo sono a totale carico dell’Utente finale. Il Gestore si riserva d’effettuare misure di controllo direttamente sugli effluenti, installando idonei strumenti di misura delle portate.
I titolari di scarichi in fognatura con approvvigionamento idrico autonomo, entro il 28 Febbraio di ogni anno, sono tenuti a presentare al Gestore la denuncia dei volumi prelevati, quantità e qualità delle acque reflue scaricate nell’anno precedente.
Capitolo 3
DISCIPLINA DELLE RETI DI FOGNATURA PRIVATA
ART 18 TIPOLOGIE DELLE RETI
Le Reti di Fognatura Privata si suddividono in reti per:
a) acque reflue domestiche;
b) acque reflue assimilate alle domestiche;
c) acque di prima e seconda pioggia e di lavaggio delle aree esterne;
d) acque reflue industriali;
e) acque reflue di raffreddamento, diretto e indiretto.
f) acque meteoriche non contaminate
ART 19 CRITERI PER LA PROGETTAZIONE
1. Ogni insediamento deve essere progettato in modo tale che le reti raccolgano ciascuna tipologia di acque reflue separatamente.
2. Ogni tipologia di rete di cui all’ART 18 deve essere dotata di camerette o pozzetti d'ispezione e di un pozzetto di campionamento.
3. Le Camerette e i Xxxxxxxx, devono essere realizzati secondo le specifiche tecniche definite dal Gestore ed avere dimensioni interne tali da garantirne l’agevole accesso e l’ispezionabilità.
4. Il punto di scarico dovrà essere realizzato secondo le specifiche tecniche indicate dal Gestore.
5. Gli impianti di scarico di proprietà (interni) devono confluire nel punto di scarico;
6. La realizzazione di più punti di scarico per l’allacciamento delle reti di fognatura privata può essere autorizzata per ragioni tecniche o giuridiche, da parte del Gestore.
7. In caso di allacciamento alla pubblica fognatura di reti di fognatura privata a servizio di più utenze, devono essere previsti idonei pozzetti di ispezione o campionamento per ciascuna utenza.
8. La progettazione di reti di fognatura privata di tipo misto può essere autorizzata in deroga, per ragioni tecniche o giuridiche.
ART 20 PROGETTAZIONE DI RETI DOTATE DI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO
Qualora per ragioni altimetriche non fosse possibile allacciare alla pubblica fognatura le reti di fognatura privata attraverso una condotta a gravità, deve essere realizzato un impianto di sollevamento secondo le specifiche tecniche individuate dal Gestore.
ART 21 PROGETTAZIONE DELLE RETI DI RACCOLTA ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO
Le acque meteoriche di dilavamento, ove non sia possibile il loro riutilizzo, devono essere disperse in loco, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo mediante manufatti dispersori opportunamente dimensionati e, in via subordinata, in corpo idrico superficiale o in fognatura.
In caso di impossibilità ad ottemperare a quanto stabilito al precedente comma, le acque meteoriche possono essere recapitate in pubblica fognatura, previo ottenimento del permesso di allacciamento.
Qualora l’insediamento risulti in zona servita da pubblica fognatura di tipo separato, le acque meteoriche non recuperate e/o non disperse in loco devono essere recapitate nelle reti adibite al convogliamento delle acque meteoriche, chiedendo l’autorizzazione al Comune o all'ente Gestore in base alla proprietà della condotta stessa.
In caso di allacciamento alle reti di pubblica fognatura, la portata meteorica ammessa in fognatura dovrà essere limitata, anche con l’adozione di vasche volano,.
I tubi dei pluviali incidenti su suolo pubblico non potranno essere scaricati liberamente su strade o su manufatti pubblici di qualsiasi natura ma dovranno essere fatte assoribre in loco mediante subirrigazione x xxxxx perdenti, oppure solo nel caso di impossibilità tecnica potranno essere incanalate e convogliate nella rete fognaria comunale rispettando le prescrizioni relative alle limitazioni previste dal presente regolamento
ART 22 PROGETTAZIONE DELLE RETI DI ACQUE DI PRIMA PIOGGIA E DI LAVAGGIO
Le acque di prima pioggia e di lavaggio, ai sensi del Regolamento Regionale n.4/2006, devono essere raccolte separatamente e recapitate nella rete di fognatura nera o mista, nel rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni del presente regolamento.
La separazione ed il trattamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio, deve essere effettuato con un sistema corrispondente allo schema operativo previsto dalle specifiche tecniche definite dal gestore.
Le reti delle acque di prima pioggia e di lavaggio devono essere provviste di sistemi di misura della portata allo scarico che consentano il computo annuale di quanto scaricato.
ART 23 PROGETTAZIONE DELLE RETI RICADENTI NELLE ZONE DI RISPETTO DI POZZI E SORGENTI UTILIZZATE PER L’APPROVVIGIONAMENTO IDROPOTABILE
Nelle zone di salvaguardia delle fonti destinate all’approvvigionamento idropotabile le reti di fognatura privata devono essere realizzate secondo le prescrizioni della D.G.R. n°7/12693/2003 e dell’ EGA. In particolare le reti devono:
a) costituire un sistema a tenuta bidirezionale, cioè dall'interno verso l'esterno e viceversa, e recapitare esternamente all'area medesima;
In alternativa, la tenuta deve essere garantita con l'impiego di manufatti in materiale idoneo e valutando le prestazioni nelle peggiori condizioni di esercizio riferite nel caso specifico alla situazione di livello liquido all'intradosso dei chiusini delle opere d'arte.
Nella zona di rispetto di una captazione da acquifero non protetto:
b) non è consentita la realizzazione di fosse settiche, pozzi perdenti, bacini di accumulo di liquami e impianti di depurazione e quanto previsto dalla DGR 7/12.693/2003 e dall’94 del D.Lgs. 152/2006;
ART 24 CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DELLE RETI
Ogni insediamento deve essere realizzato assicurando la raccolta delle acque meteoriche e delle acque reflue in maniera indipendente.
La posa delle reti di scarico delle acque meteoriche e reflue deve garantire l’identificazione dei differenti condotti attraverso la posa contemporanea di nastro tracciante.
ART 25 REALIZZAZIONE, RISTRUTTURAZIONE O RIMOZIONE DELLE RETI NELLE ZONE DI RISPETTO DI POZZI E SORGENTI UTILIZZATE PER L’APPROVVIGIONAMENTO IDROPOTABILE
Il titolare del permesso di allacciamento comunica a mezzo fax o e-mail certificata all’EGA e al Gestore almeno 15 (quindici) giorni prima della data di inizio dei lavori di realizzazione, ristrutturazione o rimozione delle reti di fognatura privata, le seguenti informazioni:
a) data inizio lavori;
b) data presunta fine lavori;
c) nominativo del Direttore Lavori;
d) nominativo del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
e) nominativo dell’Impresa incaricata dell’esecuzione dei lavori.
Nel caso in cui i lavori dovessero essere attivati immediatamente, in quanto il ritardo potrebbe essere causa di pericolo, il loro inizio deve essere comunicato tramite fax o e-mail certificata, entro le 24 ore successive.
ART 26 SOPRALLUOGO TECNICO DURANTE L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI XXXXXXXX ALLA RETE FOGNARIA NELLE ZONE DI RISPETTO DI POZZI E SORGENTI UTILIZZATE PER L’APPROVVIGIONAMENTO IDROPOTABILE
Durante l’esecuzione delle opere, l’EGA e il Gestore possono eseguire sopralluoghi tecnici al fine di verificare la loro conformità alle disposizioni del presente regolamento e al progetto di allacciamento alla pubblica fognatura approvato.
Qualora siano accertate irregolarità, L’EGA ed il Gestore adottano i provvedimenti più opportuni al fine di disporre gli adeguamenti del caso.
ART 27 COLLAUDO DELLE RETI RICADENTI NELLE ZONE DI RISPETTO DI POZZI E SORGENTI PER APPROVVIGIONAMENTO IDROPOTABILE
Le reti di fognatura privata realizzate nelle zone di rispetto di pozzi e sorgenti sono sottoposte al collaudo da parte del Gestore.
ART 28 VERIFICA DELLE RETI
L’EGA ed il Gestore possono effettuare in qualsiasi momento verifiche sulla conformità e sulle condizioni di manutenzione e funzionamento delle reti di fognatura privata.
A tale scopo, agli operatori del S.I.I. incaricati dall’EGA e dal Gestore devono essere assicurati l’accesso agli insediamenti e devono essere fornite tutte le informazioni richieste.
La conformità delle reti di fognatura privata può essere verificata anche nelle procedure di voltura del permesso di allacciamento e di rinnovo e/o voltura dell’autorizzazione allo scarico.
Qualora sia accertata la difformità di esecuzione della Rete di Fognatura dal progetto approvato o dalle norme del Regolamento, l’EGA ne richiederà l’adeguamento, fissandone i tempi per la realizzazione e procedendo altresì all’applicazioni delle eventuali sanzioni amministrative previste.
Capitolo 4
DISCIPLINA DEGLI ALLACCIAMENTI ALLA PUBBLICA FOGNATURA
ART 29 OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA NELLE ZONE SERVITE
L’EGA individua gli agglomerati e il presente regolamento le parti degli stessi eventualmente sprovvisti di Pubblica Fognatura.
Ai sensi dell’art.7 del Regolamento Regionale n.3/2006, nelle parti di agglomerato servite dalle reti di Pubblica Fognatura, gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate devono essere allacciati alle reti stesse.
Nelle zone non servite il Gestore procederà alla realizzazione delle reti di Pubblica Fognatura in base alla tempistica prevista dal Piano d’Ambito. L’EGA potrà modificare il programma degli interventi, qualora gli interessati provvedano ad anticipare i costi di realizzazione delle opere.
In caso di insediamenti non allacciati, salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente, l’EGA attiva tutte le procedure finalizzate alla realizzazione delle opere di allacciamento (diffida, ordinanza, ecc.).
Nel caso in cui la rete di pubblica fognatura non sia servita da un impianto di depurazione, ovvero qualora richiesto dal Gestore, dovrà essere prevista l’installazione di adeguata vasca Imhoff.
Nelle zone servite da pubblica fognatura è vietato scaricare direttamente o indirettamente in altra canalizzazione diversa da quello indicata dal Gestore, in corpi d'acqua superficiali, sul suolo o nel sottosuolo
In forza del presente regolamento sono tenuti ad allacciarsi alla pubblica rete fognaria tutti i titolari di scarichi d’acque reflue domestiche qualora il confine di proprietà si trovi ad una distanza dal tracciato minimo tecnicamente fattibile, individuato dal Gestore, non superiore a “50 (cinquanta) metri” dalle condotte pubbliche.
Con l’esecuzione degli allacciamenti alla pubblica rete fognaria, l’Utente finale è tenuto a mettere fuori uso contemporaneamente i xxxxx xxxx e le fosse biologiche, provvedendo a proprie spese a svuotarli, pulirli, disinfettarli e quindi demolirli o riempirli con materiale idoneo, previa ingiunzione comunale entro il termine di 730 giorni dalla stessa.
Sarà facoltà del Gestore individuare zone servite da pubblica fognatura nelle quali la vasca biologica dovrà essere mantenuta a causa della scarsa pendenza nelle condotte comunali.
ART 30 ALLACCIAMENTI SU STRADE O PIAZZE PUBBLICHE NON PROVVISTE DI PUBBLICA FOGNATURA
Nelle strade o piazze pubbliche, o ad uso pubblico, non provviste di pubbliche fognature, il Gestore può accogliere le richieste d’allacciamento, compatibilmente con il programma di interventi previsto nel Piano d’Ambito.
Nel caso la richiesta non possa essere immediatamente soddisfatta, il Gestore potrà eseguire l’intervento a fronte del versamento anticipato da parte del richiedente di un corrispettivo per il costo di realizzazione dell’intervento, fatto salvo eventuali parziali contributi alla realizzazione da parte del Gestore e/o delle Amministrazioni Comunali del territorio interessato.
Il Gestore è comunque tenuto a documentare all’EGA tutte le richieste di allacciamento pervenute, con le modalità stabilite in relazione al flusso informativo.
ART 31 FOGNATURA NELLE STRADE NEI CORTILI E NELLE PIAZZE PRIVATE.
I proprietari delle strade cortili e piazze private sono obbligati alla costruzione di un adeguato sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche lungo le stesse ed al loro recapito finale secondo le modalità impartite dal Gestore.
Per l'eventuale immissione delle acque dei cortili e degli spazi interni nei collettori interni di raccolta si devono usare di regola dei pozzetti con griglia o con caditoia amovibile. Gli eventuali dispositivi di dispersione e smaltimento negli strati superficiali del sottosuolo delle acque dei cortili e degli spazi interni devono essere progettati e realizzati per consentire un'adeguata e periodica ispezione e manutenzione
Le dimensioni dei collettori di raccolta e dei dispositivi di smaltimento negli strati superficiali del sottosuolo devono essere proporzionate alla portata da convogliare, e quindi all'estensione delle superfici scolanti servite.
Al fine dell'obbligo di allaccio e del calcolo dei canoni di fognatura e depurazione le vie o piazze private si intendono in egual misura proprietà di tutti i frontisti insistenti sulla stessa. Pertanto se la via cortile o piazza in oggetto ricade all’interno delle zone servite da pubblica fognatura i canoni saranno applicati a tutti i proprietari degli immobili, anche se la loro proprietà legata al singolo edificio non ricade nei cinquanta metri di fascia d’obbligo.
ART 32 MODALITÀ DI ALLACCIAMENTO
Gli immobili devono essere allacciati alla pubblica fognatura singolarmente, ove possibile.
Tutti gli allacciamenti devono essere ispezionabili, in particolare gli allacciamenti di acque diverse da quelle domestiche devono anche essere campionabili mediante apposito pozzetto di campionamento realizzato secondo le specifiche tecniche identificate dal Gestore.
L’allacciamento di più immobili mediante una singola condotta può essere autorizzato in deroga, per ragioni tecniche ed economiche, sentito il parere del Gestore.
Gli allacciamenti devono essere realizzati unicamente alle reti di fognatura nera o mista.
Tale obbligo può essere derogato per accertate motivazioni tecniche, in tal caso può essere concesso il permesso di allacciamento alla Rete di Collettamento Intercomunale o Interambito. E’ facoltà del Gestore stabilire le modalità di allaccio alla pubblica fognatura (se direttamente sulla tubazione oppure in cameretta).
ART 33 RICHIESTA DI PERMESSO DI ALLACCIAMENTO
Il soggetto competente alla presentazione della domanda per l’ottenimento del permesso di allacciamento è il proprietario o l’amministrazione dello stabile.
La richiesta del permesso di allacciamento alla pubblica fognatura deve essere compilata utilizzando l’apposito modello disponibile sul sito internet del Gestore (xxx.xxxxxxx.xx) o presso gli Sportelli del Gestore (Ufficio Clienti).
La domanda deve essere presentata in formato cartaceo allegando la ricevuta di versamento delle spese di istruttoria e gli elaborati cartografici in n.3 copie. La domanda, gli elaborati cartografici e la ricevuta di versamento delle spese di istruttoria devono essere presentati inoltre su supporto informatico (CD o DVD).
L’incompletezza della documentazione presentata o l’omissione di informazioni sulla modulistica, comporta l’automatica sospensione del procedimento amministrativo fino all’avvenuto ricevimento degli allegati o delle informazioni mancanti.
La domanda e tutti gli elaborati dovranno essere firmati dal titolare e da un tecnico abilitato all’esercizio della libera professione;
ART 34 ISTRUTTORIA DI RILASCIO DEL PERMESSO DI ALLACCIAMENTO
La domanda per l’ottenimento del permesso di allacciamento ha la seguente istruttoria:
a) Il Gestore nomina il Responsabile del Procedimento e comunica il nominativo al soggetto che ha presentato la domanda;
b) entro la tempistica, prevista dall'Aeegsi o dalla Carta dei Servizi del SII, dalla ricezione
della domanda, salvo interruzioni del procedimento, il Gestore rilascia il permesso di allacciamento.
Nel caso di richiesta incompleta o irregolare il Gestore, entro dieci giorni dalla presentazione della domanda, invita l’interessato a perfezionare la richiesta, comunicando che il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della richiesta perfezionata e che, trascorsi inutilmente trenta giorni dalla predetta comunicazione, il procedimento sarà archiviato.
Nel caso non sussistano i presupposti per il rilascio del permesso di allacciamento il Gestore, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica al richiedente i motivi che ostano all’accoglimento della domanda di allacciamento.
Entro la tempistica, prevista dall'AEEGSI o Carta dei Servizi del SII, dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare per iscritto le osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
Dell’eventuale mancato accoglimento delle osservazioni è data ragione al richiedente nella motivazione del provvedimento di diniego del permesso di allacciamento.
Il rilascio del Permesso di Allacciamento è subordinato al versamento delle spese complessive sostenute dal Gestore. I costi complessivi sostenuti per l’istruttoria e per gli accertamenti tecnici compiuti, sono comunque dovuti anche in caso di rinuncia da parte del richiedente o di mancato rilascio del Permesso di Allacciamento.
Al permesso di allacciamento viene allegata una copia di tutta la documentazione inoltrata con la domanda di allacciamento con il visto del Gestore.
ART 35 RICHIESTA DEL PREVENTIVO DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO
Per ottenere il preventivo di allacciamento alla pubblica fognatura il titolare del permesso di allacciamento deve presentare domanda al Gestore tramite l’apposito modello disponibile sul sito internet del gestore (xxx.xxxxxxx.xx) o presso gli sportelli del gestore (ufficio clienti).
ART 36 RILASCIO DEL PREVENTIVO DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO
Il Gestore provvede, entro 10 giorni lavorativi, per preventivi di opere senza sopralluogo o in caso di sopralluogo 20 giorni lavorativi, al rilascio del preventivo delle opere di allacciamento dal punto di scarico alla pubblica Fognatura.
Il preventivo ha validità prevista dalla Carta dei Servizi del SII di 6 mesi dalla data di emissione, trascorsa la quale dovrà esserne chiesto l’aggiornamento.
ART 37 REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO
Le opere di allacciamento alla pubblica fognatura dal punto di scarico sono di competenza e responsabilità del gestore.
L’esecuzione delle opere di allacciamento è subordinata:
a) all’accettazione del preventivo delle opere per la realizzazione dell’allacciamento dal punto di scarico alla pubblica fognatura;
b) al versamento al Gestore delle spese di allacciamento, comprensive, se ricadenti nelle zone di rispetto delle fonti utilizzate per l’approvvigionamento idropotabile, delle spese per il collaudo delle reti;
Il Gestore in seguito a quanto previsto al precedente comma, provvede per lavori semplici entro i 20 giorni lavorativi , all'esecuzione delle opere di allaccio alla rete fognaria
Nel caso in cui per l’esecuzione di lavori complessi sia necessario l’ottenimento di atti autorizzativi, il tempo di esecuzione delle prestazioni viene calcolato al netto del tempo che intercorre tra la richiesta dell’autorizzazione da parte del gestore e l’ottenimento della stessa, a condizione che almeno il primo atto autorizzativo sia stato richiesto entro 30 giorni lavorativi dalla data di comunicazione di accettazione del preventivo da parte del soggetto richiedente.
Al termine dei lavori, il Gestore rilascia entro 10 giorni lavorativi all'utente finale l'attestazione del completamento delle lavorazioni di allaccio richieste.
ART 38 EMISSIONE E VALIDITÀ DEL PERMESSO DI ALLACCIAMENTO
Il permesso di allacciamento verrà emesso dal Gestore entro tempistica Carta dei Servizi del SII, una volta ottenuta la comunicazione da parte dell'utente finale o dal tecnico incaricato, attestante il collegamento dell'impianto di scarico interno alla proprietà al punto scarico in precedenza realizzato dal Gestore.
Il permesso di allacciamento ha validità fintanto che non intervengano:
a) mutamenti nella tipologia degli scarichi;
b) modifiche alla rete di fognatura privata;
c) modifiche alla rete di pubblica fognatura;
d) disposizioni di legge che rendano necessarie modifiche all’allacciamento realizzato.
Il Gestore ha possibilità di emettere il permesso di allaccio alla rete fognaria anche per edifici ed insediamenti esistenti già collegati alla rete stessa previa l'adeguamento dell'impianto interno alla normativa vigente e l'installazione a seguito di pagamento di preventivo emesso dal Gestore, secondo le modalità sopra descritte, per l'installazione del pozzetto d'ispezione.
ART 39 CAMBIO DI TITOLARITÀ DEL PERMESSO DI ALLACCIAMENTO
Ai sensi dell’art. 19, comma 1, lettera b) del R.R. n.3/2006, il cambiamento nella titolarità dell’autorizzazione all’allacciamento, deve essere comunicato al Gestore entro 2 mesi, mediante l’apposito modello disponibile sul sito internet del Gestore (xxx.xxxxxxx.xx) o presso gli Sportelli del Gestore.
ART 40 MODIFICHE ALLA RETE DI FOGNATURA PRIVATA
Le modifiche alla rete di fognatura privata devono essere approvate dal Gestore.
Il Titolare del permesso di allacciamento prima di procedere alle modifiche delle reti, deve provvedere alla regolarizzazione dell’autorizzazione all’allacciamento, mediante l’apposito modello disponibile sul sito internet del Gestore (xxx.xxxxxxx.xx) o presso gli Sportelli del Gestore (Ufficio Clienti).
ART 41 ADEGUAMENTO DELLE RETI DI PUBBLICA FOGNATURA
In caso di interventi per l’adeguamento delle caratteristiche funzionali o per il mantenimento nel tempo dell’efficienza delle reti di pubblica fognatura, che comportino modifiche agli allacciamenti degli immobili esistenti, il Gestore provvede all’esecuzione delle opere, al rifacimento, al riordino e alla ricostruzione degli allacciamenti stessi esclusivamente fino al punto di scarico a senza alcun aggravio economico per il Titolare del Permesso di Allacciamento.
Il Titolare del Permesso di Allacciamento ha l’obbligo di effettuare la separazione della Rete di Fognatura Privata, secondo i tempi e le modalità stabilite dall’EGA e provvedere alla regolarizzazione del permesso di allacciamento, mediante l’apposito modello disponibile sul sito internet del Gestore (xxx.xxxxxxx.xx) o presso gli Sportelli del Gestore.
Al termine dei lavori, entro i successivi 7 giorni, il Gestore provvede al rilascio del certificato di regolare esecuzione al Titolare del Permesso di Allacciamento.
ART 42 DISATTIVAZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI ESISTENTI
Qualora in seguito alla demolizione di un fabbricato, alla ristrutturazione di reti di fognatura private o alla cessazione di uno scarico in fognatura, si intenda procedere alla disattivazione di un allacciamento esistente il Titolare dell’Allacciamento deve inoltrare domanda al Gestore, il quale valuterà, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta, l’opportunità di sigillare l’immissione
nella Pubblica Fognatura ed a comunicare l’avvenuta disattivazione dell’allacciamento all’EGA unitamente alla richiesta pervenuta.