COMUNE DI TERNI
COMUNE DI TERNI
REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL LAVORO AGILE
(per il periodo transitorio dal 15 ottobre 2021 alla definizione dell’istituto dalla contrattazione nazionale, come previsto dall’articolo 6, comma 2, lettera c), del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80)
Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n. ...................... in data .....................................................
Art. 1 - Definizioni Art. 2 - Oggetto Art. 3 - Obiettivi
Art. 4 - Realizzazione del lavoro agile Art. 5 - Destinatari
Art. 6 - Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa Art. 7 - Diritto alla disconnessione
Art. 8 - Strumenti del lavoro agile
Art. 9 - Procedura di accesso al lavoro agile Art. 10 - Accordo individuale di lavoro agile Art. 11 - Trattamento giuridico ed economico Art. 12 - Obblighi di custodia e riservatezza Art. 13 - Sicurezza sul lavoro
Art. 14 - Valutazione della performance
Art. 15 - Recesso
Art. 16 - Monitoraggio Art. 17 - Formazione
Art. 18 - Disposizioni finali
Art. 1 - Definizioni
1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
a) "Lavoro agile" o “smart working”: una modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato finalizzata ad incrementare la produttività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. In particolare, il lavoro agile presenta le seguenti caratteristiche:
- esecuzione della prestazione lavorativa in parte all'interno della sede di lavoro e in parte all'esterno (flessibilità spaziale della prestazione), entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva (flessibilità temporale);
- possibilità di utilizzo di strumenti tecnologici propri o assegnati dal datore di lavoro per lo svolgimento dell'attività lavorativa;
- assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti al di fuori dell’abituale sede di lavoro;
b) attività espletabili in modalità "smart" o "agile": attività che non necessitano di una costante permanenza nella sede di lavoro e che, pertanto, possono essere svolte anche al di fuori di essa;
c) "Amministrazione": Comune di Terni;
d) "strumenti di lavoro agile": dotazione informatica necessaria per l'esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori dell’abituale sede di lavoro;
e) "sede di lavoro": la sede abituale di servizio del dipendente.
Art. 2 - Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina l’adozione del lavoro agile in osservanza, per quanto applicabili, di quanto previsto dall’art. 14 della legge 7 agosto 2015 n. 124, della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 2017 n. 3, della legge del 22 maggio 2017 n. 81, della Direttiva n. 1/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri- per il periodo transitorio dal 15 ottobre 2021 alla definizione dell’istituto ad opera della contrattazione nazionale, come previsto dall’articolo 6, comma 2, lettera c), del decreto- legge 9 giugno 2021 n. 80.
2. Con l’introduzione del lavoro agile è consentito, al personale in servizio presso l’Amministrazione, secondo la procedura di cui all’art. 9, lo svolgimento delle prestazioni lavorative contrattualmente dovute in ambienti diversi dalla sede di lavoro, ma pur sempre nel rispetto dell’orario di lavoro ordinariamente previsto.
3. L’accesso al lavoro agile, potrà essere autorizzato nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile non deve in alcun modo pregiudicare o ridurre la fruizione dei servizi resi all’amministrazione a favore degli utenti;
b) l’amministrazione deve garantire un’adeguata rotazione del personale che può prestare lavoro in modalità agile;
c) deve aver previsto un piano di smaltimento del lavoro arretrato, ove sia stato accumulato;
d) sia assicurato il prevalente svolgimento in presenza della prestazione lavorativa dei soggetti titolari di funzioni di coordinamento e controllo dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi.
4. Il personale sprovvisto di green pass, fatta eccezione per chi è in possesso di regolare certificato di esonero, non potrà essere in nessun modo autorizzato allo svolgimento del lavoro agile.
Art. 3 - Obiettivi
1. Il lavoro agile persegue i seguenti obiettivi:
- introdurre soluzioni organizzative che favoriscano lo sviluppo di una cultura gestionale orientata al risultato e, al tempo stesso, mirata ad un incremento di produttività e al benessere organizzativo;
- ottimizzare l'introduzione delle nuove tecnologie realizzando economie di gestione;
- rafforzare le misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, agevolando un corretto equilibrio tra gestione dei tempi di vita/lavoro, esigenze organizzative, valorizzazione e sviluppo delle risorse umane e capacità di lavorare per progetti;
- promuovere la mobilità sostenibile tramite la riduzione degli spostamenti casa-lavoro- casa, nell'ottica di una politica ambientale sensibile alla diminuzione del traffico urbano in termini di volumi e di percorrenze.
Art. 4 - Realizzazione del lavoro agile
1. Il lavoro agile si svolge mediante:
a) esecuzione della prestazione lavorativa svolta - in parte - all'esterno della sede di lavoro e con i soli vincoli di orario massimo derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva,
b) utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa,
c) assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti al di fuori della abituale sede di lavoro;
2. Il dipendente può eseguire la prestazione in modalità di lavoro agile quando:
a) è possibile delocalizzare almeno in parte, le attività allo stesso assegnate, senza che sia necessaria la costante presenza fisica nella sede di lavoro;
b) è possibile utilizzare strumentazioni tecnologiche idonee allo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro;
c) è possibile organizzare l'esecuzione della prestazione lavorativa nel rispetto degli obiettivi prefissati ed in piena autonomia;
d) è possibile monitorare e valutare i risultati delle attività assegnate al dipendente, che opera in condizioni di autonomia, rispetto agli obiettivi programmati.
3. Il lavoro agile può avere ad oggetto sia le attività ordinariamente svolte in presenza dal dipendente, sia, in aggiunta o in alternativa e comunque senza aggravio dell’ordinario carico di lavoro, attività progettuali specificamente individuate tenuto conto della possibilità del loro svolgimento da remoto, anche in relazione alla strumentazione necessaria.
4. Potranno essere espletate, di norma, in modalità agile, sempre che sussistano i requisiti sopra esposti, le attività di seguito a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo:
a) predisposizione pareri e pratiche;
b) attività connesse alla partecipazione a riunioni;
c) attività di studio, analisi e stesura di provvedimenti amministrativi, di decreti, di relazioni;
d) attività di cura, di redazione e di preparazione dei dossier;
e) attività di approfondimento normativo e/o di elaborazione dati;
f) gestione di attività su portali Web esterni all'ente (Inps, Inail ,..);
g) espletamento di attività istruttoria relativa ad istanze che determina l’avvio di un procedimento;
h) attività lavorativa svolta in back office.
5. I Dirigenti, ciascuno per la Direzione diretta, dovranno effettuare una ricognizione e individuare le attività non compatibili con la prestazione lavorativa svolta in modalità di lavoro agile.
6. L’Amministrazione si riserva di integrare in ogni momento le attività espletabili in modalità “smart working”, nel rispetto dei requisiti sopra indicati.
7. Sono in ogni caso escluse dai progetti di lavoro agile, tenuto conto della natura e delle modalità di svolgimento, le attività che richiedono una presenza continuativa del dipendente e che prevedono un contatto costante con l’utenza.
Art. 5 - Destinatari
1. Il regolamento è rivolto a tutto il personale dell’Amministrazione, ivi compresi i Dirigenti, che rivestano profili professionali che si prestano allo svolgimento della suddetta attività sulla base della valutazione effettuata dal Dirigente della Direzione di appartenenza.
2. Il personale sopra indicato potrà avvalersi del lavoro agile purché sussistano i requisiti previsti dal presente regolamento e sia stata presentata istanza nei modi di cui all’art. 9, comma 2.
3. Assumeranno carattere di priorità, le richieste formulate:
- dalle lavoratrici xxxxx nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo per maternità;
- dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della
L. 104/1992 (priorità prevista all’art. 18, comma 3-bis della L. 81/2017) o che abbiano nel proprio nucleo famigliare una persona con le medesime disabilità;
- dai lavoratori famigliari conviventi di immunodepressi.
4. Ai sensi dell’art. 2-ter del DL n. 111/2021, i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (c.d. lavoratori fragili), fino al 31 dicembre 2021 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
Art. 6 - Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa
1. Il personale selezionato per il lavoro agile può svolgere la prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro, di norma, per una sola giornata alla settimana, salvo particolari esigenze che saranno valutate dal datore di lavoro, secondo un calendario che dovrà essere preventivamente concordato con il Dirigente della Direzione di appartenenza.
2. Ove necessario, per motivi connessi a specifiche e documentate esigenze del singolo lavoratore, in accordo con il Dirigente, o per specifiche esigenze di servizio, è possibile modificare la distribuzione delle giornate nell’arco del mese già definite nel progetto individuale, garantendo, ove possibile, un preavviso non inferiore a 2 giorni.
3. Al fine di garantire un'efficace interazione con l'Ufficio di appartenenza e un ottimale svolgimento della prestazione lavorativa, il personale, con qualifica non dirigenziale, deve garantire, nell'arco della giornata di lavoro agile, la contattabilità per l’intero orario della giornata lavorativa, o comunque in fasce orarie anche discontinue, eventualmente indicate nel progetto individuale di cui all’articolo 9.
4. L’amministrazione si riserva di richiedere, con un congruo preavviso, la presenza in sede del dipendente in qualsiasi momento per esigenze di servizio.
Art. 7 - Diritto alla disconnessione
1. In attuazione di quanto disposto all’art. 19, comma1, della legge del 22 maggio 2017
n. 81, l’amministrazione garantisce il diritto alla disconnessione del lavoratore agile dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.
2. L’amministrazione, inoltre, riconosce il diritto del lavoratore agile di non leggere e non rispondere a email, telefonate o messaggi lavorativi e di non telefonare, non inviare e-mail e messaggi di qualsiasi tipo inerenti all’attività lavorativa nel periodo di disconnessione.
3. Per la relativa attuazione vengono adottate le seguenti prescrizioni:
a) il “diritto alla disconnessione” si applica in senso verticale bidirezionale (verso i propri responsabili e viceversa), oltre che in senso orizzontale, cioè anche tra colleghi;
b) il “diritto alla disconnessione” si applica, salvo casi di comprovata urgenza – dal lunedì al venerdì - dalle ore 19.00 alle 7.30 del mattino seguente, nonché dell’intera giornata di sabato, di domenica e di altri giorni festivi (tranne per i casi di attività istituzionale).
Art. 8 - Strumenti del lavoro agile
1. La dotazione informatica necessaria allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità smart può essere sia fornita dall'Amministrazione sia di proprietà del dipendente In quest’ultimo caso gli apparati digitali e tecnologici devono essere adeguati alla prestazione di lavoro richiesta.
2. L’Amministrazione è responsabile della sicurezza e del buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati al dipendente per lo svolgimento dell’attività lavorativa. Laddove il dipendente dovesse riscontrare il cattivo funzionamento degli strumenti tecnologici messi a sua disposizione, dovrà informarne, con la massima sollecitudine
possibile, l’Amministrazione, ferma restando la pronta disponibilità del personale che fornisce assistenza e supporto informatico.
3. Per ragioni di sicurezza preordinate alla protezione della rete e dei dati, tanto nel caso in cui i device mobili utilizzati dal lavoratore agile per l'accesso ai dati e agli applicativi siano messi a disposizione dallo stesso dipendente, quanto nel caso in cui siano forniti dall'Amministrazione, gli Uffici competenti in materia di sicurezza informatica provvedono alla configurazione dei dispositivi e alla verifica della loro compatibilità, ove di proprietà del dipendente.
4. In sede di progetto individuale dovrà essere definita la dotazione da assegnare al dipendente.
5. Le spese a questa correlate, riguardanti i consumi elettrici, saranno a carico del dipendente.
Art. 9 - Procedura di accesso al lavoro agile
1. L'esercizio della prestazione lavorativa in modalità smart avviene su base volontaria.
2. Il dipendente che intende partecipare al lavoro agile deve presentare al Dirigente dell’Ufficio al quale è assegnato, una manifestazione di interesse, da predisporre secondo il modello allegato (all. 1).
3. Il Dirigente, previa verifica che la tipologia di attività svolta dal dipendente interessato rientra tra quelle individuate come espletabili in modalità agile e che nel caso specifico è possibile delocalizzare almeno in parte le attività al medesimo assegnate, accertato, altresì, che non ricorre alcuna delle cause di esclusione, nei dieci giorni successivi alla presentazione della manifestazione di interesse, in accordo con il dipendente, elabora un progetto individuale, da redigere secondo il modello allegato (all. 2).
4. Il progetto individuale stabilisce:
a) processo o settore di attività da espletare in smart working;
b) strumentazione tecnologica necessaria allo svolgimento dell’attività lavorativa fuori dalla sede di lavoro;
c) tempi e durata del progetto;
d) individuazione delle giornate di lavoro agile;
e) fasce di contattabilità;
f) risultati attesi;
g) indicatori per la valutazione del progetto.
Art. 10 - Accordo individuale di lavoro agile
1. I dipendenti ammessi allo svolgimento del lavoro agile stipulano con il Dirigente un accordo individuale, che recepisce i contenuti del progetto individuale precedentemente approvato di cui all’articolo 9, da redigere secondo il modello allegato (all. 3).
2. All’accordo individuale sono allegati:
a) Il documento contenente le prescrizioni in materia di custodia e sicurezza delle dotazioni informatiche di cui all’articolo 12, comma 3;
b) l'informativa scritta in materia di tutela della salute e sicurezza del dipendente nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 13, commi 2 e 3.
Art. 11 - Trattamento giuridico ed economico
1. L'Amministrazione garantisce che i dipendenti che si avvalgono delle modalità di lavoro agile non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento delle professionalità e della progressione di carriera. L'assegnazione del dipendente a progetti di smart working non incide sulla natura giuridica del rapporto di lavoro subordinato in atto, regolato dalle norme legislative e dai contratti collettivi nazionali e integrativi, né sul trattamento economico in godimento, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4.
2. La prestazione lavorativa resa con la modalità agile è integralmente considerata come servizio pari a quello ordinariamente reso presso le sedi abituali ed è considerata utile ai fini degli istituti di carriera, del computo dell'anzianità di servizio, nonché dell'applicazione degli istituti relativi al trattamento economico accessorio.
3. Per effetto della distribuzione flessibile del tempo di lavoro, nelle giornate di lavoro agile non è riconosciuto il trattamento di trasferta e non sono configurabili prestazioni straordinarie, notturne o festive, protrazioni dell'orario di lavoro aggiuntive.
4. Nelle giornate di attività in lavoro agile non viene erogato il buono pasto.
Art. 12 - Obblighi di custodia e riservatezza
1. Il dipendente è personalmente responsabile della sicurezza, custodia e conservazione in buono stato, salvo l'ordinaria usura derivante dall'utilizzo, delle dotazioni informatiche fornitegli dall'Amministrazione.
2. Le dotazioni informatiche dell'Amministrazione devono essere utilizzate esclusivamente per ragioni di servizio, non devono subire alterazioni della configurazione di sistema, ivi inclusa la parte relativa alla sicurezza, e su queste non devono essere effettuate installazioni di software non preventivamente autorizzate.
3. Le strutture competenti in materia di sistemi informativi determinano le specifiche tecniche minime di custodia e sicurezza dei dispositivi elettronici e dei software, nonché le regole necessarie a garantire la protezione dei dati e delle informazioni dell’Amministrazione, che saranno contenute in apposito allegato all’accordo di cui all'art. 10 del presente regolamento, costituendone parte integrante e sostanziale.
4. Nell'esecuzione della prestazione lavorativa in modalità agile, il lavoratore è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici".
5. Restano ferme le disposizioni in materia di responsabilità, infrazioni e sanzioni contemplate dalle leggi e dal codice di comportamento, anche comunale, sopra richiamati, che trovano integrale applicazione anche ai lavoratori agili.
Art. 13 - Sicurezza sul lavoro
1. L'Amministrazione garantisce, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, la salute e la sicurezza del dipendente in coerenza con l'esercizio flessibile dell'attività di lavoro.
2. A tal fine, al momento della sottoscrizione dell’accordo individuale di cui all’articolo 10, viene consegnata a ciascun dipendente un'informativa scritta con indicazione dei rischi generali e dei rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, fornendo indicazioni utili affinché il lavoratore possa operare una scelta consapevole del luogo in cui espletare l'attività lavorativa.
3. L’informativa è allegata all’accordo individuale, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
4. Ogni dipendente collabora con l'Amministrazione al fine di garantire un adempimento sicuro e corretto della prestazione di lavoro.
Art. 14 - Valutazione della performance
1. L'adozione di modalità di lavoro agile è oggetto di valutazione nell'ambito dei percorsi di misurazione della performance organizzativa e individuale.
2. L'Amministrazione adegua progressivamente i propri sistemi di monitoraggio e controllo interno individuando idonei indicatori al fine di valutare efficienza, efficacia ed economicità delle attività svolte in modalità agile.
Art. 15 - Recesso
1. Durante il periodo di svolgimento del progetto di lavoro agile, sia l'Amministrazione sia il dipendente possono, con adeguato preavviso (pari ad almeno 20 giorni lavorativi) e fornendo specifica motivazione, recedere dall’accordo e interrompere il progetto prima della sua naturale scadenza.
2. L’Amministrazione può recedere dall’accordo in qualunque momento, senza preavviso, laddove l’efficienza e l’efficacia delle attività non sia rispondente ai parametri stabiliti.
Art. 16 - Monitoraggio
1. Il Responsabile dell'Ufficio presso il quale è assegnato il dipendente che partecipa al lavoro agile procede, a cadenza mensile, ad una verifica circa l'andamento di ciascun progetto, utilizzando a tal fine il format allegato al modello di progetto individuale.