MARVIT S.p.A. – CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA rev. 01 del 17/10/2018
MARVIT S.p.A. – CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA rev. 01 del 17/10/2018
1. DEFINIZIONI E PREMESSE
Nelle presenti Condizioni Generali le seguenti espressioni avranno il significato qui di seguito attribuito loro:
“Marvit”: significa la società Marvit S.p.A.
“Prodotto/i”: significa qualsiasi prodotto fornito dal Fornitore a Marvit.
“Fornitore”: significa la società destinataria dell’ordine di acquisto da parte di Marvit. Per “Fornitura” si intendono:
• forniture di componenti;
• forniture di materia prima;
• forniture di lavorazioni effettuate su semilavorati (appalto di prodotti su specifiche tecniche rimesse da Marvit);
• fornitura di attrezzature.
Le seguenti Condizioni Generali sono state redatte affinché si uniformino e siano compatibili con la normativa di sistema qualità IATF 16949, alla quale il sistema qualità Marvit è improntato. Tale normativa definisce gli standard di fornitura richiesti da Marvit ai propri Fornitori, quindi il sistema qualità IATF 16949 dovrà intendersi conosciuto ed accettato dal Fornitore quale standard da applicarsi alla fornitura, chiarendosi che il consenso di Marvit alla conclusione di un accordo di fornitura è assolutamente condizionato alla applicazione dello standard di qualità suddetto (IATF 16949) da parte del Fornitore.
2. CAMPO DI APPLICAZIONE
2.1 Le Condizioni Generali di Fornitura qui di seguito riportate si applicano a tutti i rapporti di fornitura tra Marvit ed il Fornitore, ivi compresi quelli instauratisi per via informatica. In caso di contrasto o incompatibilità tra le presenti Condizioni Generali di Fornitura e le disposizioni speciali contenute in specifici Contratti di Fornitura, le disposizioni speciali prevarranno in relazione all’oggetto di quel singolo Contratto di Fornitura.
2.2 Il Fornitore dichiara di accettare integralmente le presenti Condizioni Generali di Fornitura e rinuncia a far valere nei confronti di Marvit le proprie Condizioni Generali di Vendita, ovunque riportate. Qualsiasi modifica o integrazioni alle presenti Condizioni Generali di Fornitura dovrà essere pattuita per iscritto tra Marvit ed il Fornitore.
3. FACOLTÀ DI RECESSO
3.1 Nel caso che intervengano circostanze tali da far prevedere che il Fornitore non sarà in grado di assicurare l’assolvimento corrente degli impegni assunti e/o dello standard di qualità di sistema IATF 16949 e/o dei capitolati specifici di fornitura richiesti da Marvit e tanto più in caso di fallimento, concordato o qualsiasi procedura a carico dell’impresa del Fornitore o in caso di liquidazione o cessione di tale impresa, la Marvit avrà la facoltà di recedere dal rapporto contrattuale mediante semplice comunicazione scritta, con decorrenza dalla data di inoltro della stessa.
4. MODIFICHE ED AGGIORNAMENTI
4.1 Nel corso di esecuzione di qualsiasi rapporto di fornitura, Marvit avrà facoltà di richiedere, secondo buona fede contrattuale, eventuali adeguamenti e/o modifiche sui Prodotti commissionati in produzione al Fornitore, che il Fornitore si impegna fin d’ora ad effettuare nel rispetto delle tempistiche e degli aspetti economici concordati per iscritto con Marvit.
4.2 Il Fornitore si obbliga inoltre, ove ne sia richiesto da Marvit, a prontamente cessare la produzione e la fornitura del particolare ordinato.
4.3 In tal ultimo caso, purché il Fornitore rispetti le disposizioni di cui al comma che segue, la Marvit sarà obbligata a tenere a proprio carico, salvo diversi accordi, i particolari già ultimati o in corso di lavorazione per un quantitativo che, in ogni caso, non potrà essere superiore alla somma: 1) delle consegne previste per il mese in cui viene notificato il preavviso di modifica o di annullamento e per il mese successivo; 2) del volume di scorte contrattuali obbligatorie. Detti particolari, ultimati o in corso di lavorazione si intenderanno a tutti gli effetti venduti alla Marvit e pertanto il Fornitore sarà tenuto ad attenersi alle istruzioni della Marvit con riferimento alla loro distribuzione o consegna.
4.4 Nei casi in cui al comma precedente il Fornitore sarà tenuto a prendere tutte le misure atte a contenere nel limite del possibile la quantità dei particolari modificati o annullati addebitati a Marvit secondo il precedente comma e comunque a conformarsi agli accordi presi di volta in volta con Marvit e/o con le istruzioni di quest’ultima, nonché a consentire a Marvit il controllo delle giacenze
4.5 Il Fornitore si impegna altresì a concordare per iscritto con Marvit, preliminarmente alla effettuazione, ogni eventuale modifica che volesse apportare al progetto ovvero al processo di fabbricazione dei Prodotti oggetto di commissione. Nessuna variazione al prodotto, processo produttivo o luogo di produzione può essere effettuata senza la preventiva approvazione di Marvit. Ogni variazione al prodotto, processo produttivo o luogo di produzione, applicata su richiesta del Fornitore o su richiesta di Marvit, comporta comunque una nuova campionatura.
4.6 In tal caso Marvit si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore la consegna di campioni ufficiali in accordo alle Procedure di Qualità in essere presso l’azienda Marvit, stabilendosi sin d’ora che l’eventuale fornitura di campioni ufficiali non si presume a titolo oneroso, ma che, al contrario, l’onerosità della fornitura di campioni dovrà risultare per iscritto ed essere stata preventivamente concordata ed approvata da Marvit.
5. INFORMAZIONI TECNICHE E PROPRIETA’ INDUSTRIALE
5.1 Le informazioni tecniche (dovendosi intendere con questo termine ogni tipo di informazione o documentazione tecnica o tecnologia nonché i modelli o i campioni) che Marvit comunichi o metta a disposizione del Fornitore per la progettazione, la sperimentazione, lo sviluppo o la produzione di un particolare dei relativi prototipi o attrezzature, restano di proprietà esclusiva della Marvit e possono essere utilizzati esclusivamente per l’esecuzione degli ordini Marvit. Al fornitore è fatto divieto di produrre o far produrre e/o fornire a terzi, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, per impiego in produzione o come ricambi, particolari disegnati o prodotti sfruttando le informazioni tecniche di cui sopra.
5.2 Il Fornitore si impegna a conservare dette informazione tecniche con la massima cura e riservatezza e a non divulgarle a terzi se non dietro autorizzazione scritta della Marvit.
5.3 Il Fornitore si impegna, nel proporre ovvero accettare di sviluppare e/o fornire a Marvit un Prodotto, di informare Marvit, preventivamente e per iscritto, se e da quali titoli di privativa industriale sia coperto il Prodotto stesso. La mancata preventiva comunicazione da parte del
Fornitore, si intenderà come rinuncia dello stesso a far valere i suoi diritti nei confronti della Marvit o verso terzi ai quali venga commissionata da Marvit la produzione del Prodotto.
5.4 Nel caso di invenzioni oggetto di titolo di privativa industriale ottenute dal Fornitore nel quadro di ricerche e/o sperimentazioni e/o lavori comunque correlati alla esecuzione delle forniture a favore di Marvit, il Fornitore si impegna a concedere a Marvit una licenza gratuita.
5.5 Negli altri casi in cui il Fornitore dimostri di avere realizzato l’invenzione in perfetta autonomia e non nell’ambito delle condizioni precedentemente elencate, Marvit corrisponderà al Fornitore, per la licenza, una equa remunerazione, previo accordo scritto.
6. ATTREZZATURE
6.1 Tutte le attrezzature (a titolo esemplificativo e non esaustivo: calibri, stampi, attrezzature specifiche, attrezzature di controllo, ecc.) di proprietà Marvit, eventualmente messe a disposizione da Marvit al Fornitore per l’esecuzione dell’ordine, rimangono di proprietà Marvit e, per essere utilizzate per la produzione di un Prodotto, dovranno essere contrassegnate da un numero di matricola regolarmente comunicato a Marvit.
6.2 Esse, inoltre, saranno sempre munite di targhette di identificazione fornite da Marvit e saranno sempre, tutte senza eccezione, indicate nei libri obbligatori tenuti dal Fornitore come esclusiva di proprietà di Marvit e dal Fornitore stesso detenute a titolo di prestito d’uso in precario.
6.3 L’uso di queste attrezzature sarà concesso al Fornitore da parte di Marvit a titolo di comodato gratuito. Pertanto, nessun compenso sarà addebitato al Fornitore per questo motivo. Il Fornitore utilizzerà le attrezzature di proprietà di Marvit esclusivamente per la produzione dei Prodotti.
6.4 E’ tassativamente esclusa qualsiasi altra utilizzazione di dette attrezzature. Nel caso di inadempimento di detto obbligo da parte del Fornitore, Marvit si riserva la facoltà di addebitare tutti i danni direttamente o indirettamente, conseguenti a tale indebito uso.
6.5 La restituzione delle attrezzature avverrà a semplice richiesta di Marvit, in qualunque momento e senza bisogno di alcuna motivazione, ed il Fornitore non potrà opporre eccezioni o condizioni alla restituzione, quale per esempio il rilascio di liberatorie, dovendosi pertanto intendere la detenzione delle attrezzature, in capo al Fornitore, successiva alla formale richiesta di restituzione proveniente da Marvit, come non autorizzata e compiuta contro la volontà di Marvit. La restituzione dovrà essere compiuta dal Fornitore franco stabilimento Marvit.
6.6 Il Fornitore dovrà effettuare la manutenzione ordinaria delle attrezzature Marvit e non potrà per nessun motivo manometterle o modificarle, salvo per eseguire interventi connessi al miglioramento del processo / Prodotto da effettuare previa specifica autorizzazione scritta di Marvit.
6.7 Il Fornitore dovrà inoltre fornire immediata comunicazione scritta a Marvit in merito ad ogni e qualsivoglia malfunzionamento e/o danneggiamento delle attrezzature, tali da incidere sulla qualità della produzione del prodotto commissionato. In presenza di dette condizioni, il Fornitore dovrà interrompere immediatamente la produzione ed attendere l’autorizzazione scritta di Marvit per la prosecuzione della produzione stessa.
6.8 Il Fornitore dovrà altresì provvedere, ove richiesto da Marvit, ad adeguata copertura assicurativa delle stesse attrezzature contro incendio, furto, vandalismo, disastri naturali manomissioni.
6.9 Il Fornitore dovrà inoltre custodire ed utilizzare dette attrezzature con la massima cura astenendosi dal trasferirle fuori dal proprio stabilimento se non espressamente autorizzato per iscritto in tal senso da Marvit stessa.
6.10 Il Fornitore non potrà, se non espressamente autorizzato da Marvit, trasferire le attrezzature a terzi.
6.11 Il Fornitore non potrà inoltre utilizzare le attrezzature o permettere che vengano utilizzate se non per l’esecuzione degli ordini Marvit anche dopo la cessazione della fornitura a Marvit e comunque non produrre e/o cedere a terzi a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, per impiego in produzione o come ricambi, particolari disegnati o prodotti sulla base delle stesse.
6.12 Il Fornitore dovrà consentire agli incaricati Marvit di controllare, durante il normale orario di lavoro, le modalità della loro conservazione ed utilizzazione nonché il loro stato d’uso.
6.13 Resta inteso che, in qualsiasi caso di risoluzione anche anticipata dei rapporti, il Fornitore si impegna a restituire a propria cura e proprie spese le attrezzature franco stabilimento Marvit.
7. DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE
7.1 Gli accordi sulle forniture vengono comunicati mediante ORDINE D’ACQUISTO. Sull’ORDINE D’ACQUISTO sono riportate le voci relative a:
a. data di emissione;
b. numero di identificazione del documento;
c. codice identificativo e descrizione del prodotto (da acquistare o su cui effettuare le lavorazioni);
d. codice identificativo della eventuale documentazione tecnica di supporto;
e. codice identificativo e descrizione dell’operazione da eseguire (nel caso di forniture di lavorazione);
f. quantitativi;
g. condizioni specifiche di fornitura (Capitolati Marvit);
h. termini di consegna;
i. prezzo.
7.2 Nel caso di Ordine Aperto i termini di consegna e i quantitativi vengono descritti in appositi Programmi Consegne Fornitore. Il Programma Consegne Fornitore è il documento con il quale Marvit segnala al Fornitore le quantità di prodotto da spedire e le relative date, secondo i contenuti che seguono. Sul Programma Consegne Fornitore sono riportate le voci relative a:
a. data di emissione;
b. riferimento all’ultimo D.D.T. consegnato dal Fornitore;
c. mittente e destinatario;
d. descrizione del prodotto (articolo) con indicazione del relativo codice;
e. numero ordine Marvit;
f. quantità ordinata;
g. quantità ricevuta;
h. quantità residua;
i. confermato previsione;
j. data di consegna prevista;
k. note.
Le voci relative ai progressivi ordinati, progressivi consegnati e ritardi nelle consegne, son espresse in quantitativi (n° pezzi) e calcolate al giorno di emissione del programma.
7.3 Il Programma Consegne Fornitore viene inviato da Marvit al Fornitore con cadenza settimanale ed assolve alla finalità specifica di comunicare al Fornitore le quantità confermate e le quantità previsionali ed evidenziare gli eventuali ritardi. Ogni Programma Consegne Fornitore trasmesso, annulla e sostituisce i precedenti in riferimento alle operazioni in essi richiamate.
7.4 Le specifiche di consegna relative alla data confermata sono da intendersi vincolanti, per Marvit e per il fornitore, sia nel tempo di consegna, sia nella quantità. Le date e le quantità, anche confermate, possono essere oggetto di modifica da parte di Marvit sino a 20 giorni prima della data prevista per la consegna. Oltre tale data Marvit non potrà modificare le date e le quantità confermate, se non previo consenso scritto del Fornitore.
7.5 Le specifiche di consegna relative a prodotti confermati da Marvit sono da intendersi vincolanti per Fornitore, sia nel tempo di consegna, sia nella quantità.
7.6 Marvit provvede a trasmettere l’ORDINE al Fornitore che resta responsabile della corretta conservazione ed archiviazione del documento.
7.7 L’ORDINE rappresenta il contratto di fornitura, pertanto senza rinuncia scritta da parte del Fornitore, che deve pervenire presso Marvit entro e non oltre 10 giorni dall’inoltro dell’ordine, l’ordine si intende accettato dal Fornitore ad ogni effetto di legge e di Condizioni Generali di Fornitura.
8. UTILIZZO DI TERZI PER L’ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI FORNITURA
8.1 Il Fornitore è tenuto ad assolvere in proprio alla domanda di fornitura proveniente da Marvit. È quindi fatto tassativo divieto per il Fornitore di avvalersi di terzi per l’evasione degli ordini inoltrati da Marvit. È ammessa deroga solo in presenza di autorizzazione scritta di Marvit.
8.2 Laddove specificato da Marvit nell’ordine o nella specifica allegata all’ordine, il Fornitore è tenuto ad acquistare materiali o servizi di sub fornitura dai sub fornitori indicati da Marvit.
9. LAVORAZIONI IN CONTO LAVORO
9.1 Nel caso di forniture di lavorazione in conto lavoro la DOCUMENTAZIONE TECNICA DI PRODUZIONE, che comprende il disegno tecnico, la scheda di lavorazione e la griglia di controllo, (Capitolato Marvit di fornitura) sono i documenti su cui sono descritti i requisiti tecno- qualitativi delle singole lavorazioni che fanno parte di una operazione. In essa sono riportate le voci:
a. codice identificativo dell’articolo su cui devono essere effettuate le lavorazioni;
b. descrizione dell’articolo;
c. indice e data di revisione della DOCUMENTAZIONE;
d. codice identificativo dell’operazione;
e. descrizione dell’operazione (per esempio: lavorazioni di ripresa, assemblaggio plastiche, ecc.);
f. disegno descrittivo del componente su cui devono essere effettuate le lavorazioni.
9.2 Relativamente ad ogni lavorazione compresa nella DOCUMENTAZIONE TECNICA DI PRODUZIONE vengono riportate le voci relative a:
a. descrizione delle lavorazioni;
b. attività di controllo da effettuare a fine lavorazione con standard di accettabilità;
c. riferimenti ad eventuali disegni/campioni trasmessi;
La DOCUMENTAZIONE TECNICA DI PRODUZIONE viene considerata parte integrante del contratto di fornitura. Marvit provvede dunque a trasmetterne copia al Fornitore che resta responsabile della sua corretta conservazione e archiviazione.
La DOCUMENTAZIONE TECNICA DI PRODUZIONE può essere prodotta in più copie solo. Per uso interno e se ne raccomanda la distribuzione presso i tecnici del Fornitore che eseguono le lavorazioni in oggetto. (Alcune richieste specifiche sono riportate sul documento di trasporto).
10. TERMINI DI CONSEGNA
10.1 I termini di consegna indicati sugli ordini Marvit sono da intendersi tassativi ed impegnativi, perché funzionali al corretto assolvimento, da parte di Marvit, degli obblighi di consegna assunti con i propri clienti. Il Fornitore non sarà responsabile per eventuali ritardi nelle forniture esclusivamente qualora tale ritardo sia effettivamente ed unicamente causato da calamità naturali, sommosse, scioperi a carattere nazionale (se non preannunciati o non prevedibili da parte del Fornitore), incendi e da altro evento imprevedibile e completamente al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte del Fornitore.
10.2 Verificatesi tali ipotesi il Fornitore dovrà informare immediatamente Marvit, comunicando i provvedimenti adottati o da adottarsi per ovviare a tali inconvenienti. In ogni caso le parti concordano che non saranno considerati cause di forza maggiore gli inadempimenti di eventuali sub-fornitori, sempreché non determinati dalle cause di forza maggiore sopra indicate.
10.3 In qualsiasi caso di ritardo di consegna da parte del Fornitore, non dovuto ad alcune delle cause di forza maggiore di cui alle presenti Condizioni Generali di Fornitura, la Marvit avrà automaticamente diritto, senza onere di diffida scritta e salvo sempre il diritto al risarcimento dei maggiori danni effettivamente subiti:
a. alla refusione degli oneri diretti e indiretti patiti in conseguenza dell’interruzione della linea produttiva e del mancato fatturato conseguenti al ritardo;
b. di risolvere, con effetto immediato, l’ordine di acquisto previa comunicazione scritta al Fornitore ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. e conseguentemente
c. di approvvigionare altrove, ed in qualunque tempo, il prodotto oggetto della fornitura a rischio e pericolo del Fornitore con carico allo stesso dei maggiori costi.
11. QUALIFICAZIONE DEL FORNITORE
11.1 Individuato dal Servizio Acquisti un probabile Fornitore, prima di procedere alla stipulazione del contratto di fornitura, questi dovrà restituire a Marvit, debitamente compilato, il QUESTIONARIO SISTEMA QUALITÀ FORNITORE. Quanto sopra, in modo da consentire alla Marvit una prima valutazione della sua idoneità organizzativa, produttiva e di controllo.
11.2 Salvo deroghe risultanti per iscritto, lo standard qualitativo minimo richiesto da Marvit per il proprio Fornitore, è quello ISO 9001, da ritenersi pertanto come conosciuto ed applicato da qualunque Fornitore intraprenda un rapporto di fornitura con Marvit.
La società Marvit non stabilisce alcun rapporto di fornitura con Fornitori sprovvisti della certificazione Iso 9001 (salvo deroghe), rappresentando tale standard una condizione minima per avviare qualunque rapporto di fornitura con Marvit, cosicché l’assenza, originaria o
sopravvenuta, della certificazione Iso 9001 costituisce condizione risolutiva di qualunque rapporto di fornitura avviato con Marvit.
11.3 La Marvit con l’eventuale collaborazione del proprio Ufficio Acquisti e/o dei Servizi Tecnici, deciderà se e quando effettuare presso il Fornitore visite tecnico valutative in cui vengono vagliati i sistemi produttivi, con maggiore attenzione all’impostazione tecnico – organizzativa della Qualità. Verrà comunicato con adeguato anticipo la data, le modalità di esecuzione (es. mediante invio di una check list), di valutazione ed i criteri di accettabilità. Una volta superata l’analisi valutativa, potranno essere effettuate altre verifiche durante il rapporto di lavoro, concordate tra Qualità Fornitori ed il Fornitore stesso, per assicurare un costante miglioramento del sistema qualitativo.
11.4 Una volta qualificato, il Fornitore dovrà effettuare le campionature dei particolari, su esplicita richiesta del Servizio Acquisti Marvit, onde ottenere l’omologazione dei campioni. I requisiti per le campionature iniziali vengono specificati in una istruzione allegata all’ordine d’acquisto, denominata “Istruzioni Fornitura Prodotto”.
11.5 Le campionature dovranno essere inviate ben identificate (sia sull’imballo che sulla bolla di consegna) e corredate da rilievi dimensionali e/o analisi del materiale. Il materiale privo delle suddette informazioni non sarà esaminato.
11.6 Il benestare di fornitura è richiesto per i seguenti casi:
a. particolare o complessivo nuovo
b. particolare o complessivo affidato ad un nuovo fornitore
c. modifica di un particolare o complessivo già in fase di fornitura
d. modifica e/o revisione di attrezzature di produzione.
11.7 Quando il benestare riguarda prodotti che devono essere prodotti con l’ausilio di stampi di proprietà dall’azienda Marvit, contemporaneamente al benestare della fornitura, si concede il benestare all’utilizzo dello stampo. Il benestare del Servizio Qualità sullo stampo è vincolante al pagamento della fattura dello stesso da parte dell’Amministrazione. Le omologazioni dei particolari sono effettuate dalla Marvit, settore Qualità Fornitori, in base ai disegni e capitolati di fornitura. Copia del benestare viene trasmessa al Fornitore. Soltanto quando è stata ottenuta l’omologazione sullo specifico particolare, il Fornitore può iniziare a fornirlo. Ottenuta l’omologazione del prodotto, il Fornitore potrà iniziare le forniture secondo le modalità stabilite dall’ordine.
12. GARANZIE SUI PRODOTTI
12.1 Conformità Quantitativa.
Il Fornitore garantisce la conformità quantitativa dei Prodotti, sia a quanto pattuito sia a quanto dichiarato nella distinta di spedizione. Se previsto deve documentare il suo processo per garantire che i prodotti processi e servizi forniti siano conformi ai più recenti requisiti cogenti applicabili. Deve inoltre mantenere tutti i controlli speciali per i prodotti con requisiti cogenti in base alle richieste pervenute dai clienti.
12.2 Nel caso in cui si dovesse rilevare una non conformità quantitativa dei Prodotti stessi rispetto a quanto pattuito ovvero a quanto dichiarato nella distinta di spedizione, Marvit, fatto salvo quanto stabilito nell’art. 11, avrà facoltà di:
a. accettare le differenze quantitative con possibilità di modificare corrispondentemente in più o in meno i quantitativi delle eventuali forniture successive;
b. respingere la parte della fornitura risultata eccedente, con possibilità, ove il Fornitore non provveda all’immediato ritiro, di rispedire l’eccedenza al Fornitore a spese e rischio di quest’ultimo, o addebitare al medesimo gli oneri di stock e le spese di immagazzinaggio.
12.3 Conformità Qualitativa e Difettosità.
Il Fornitore garantisce il corretto funzionamento e la qualità dei prodotti oggetto di fornitura. Il benestare di fornitura della Marvit, previsto una tantum per l’accreditamento quale fornitore Marvit, non esonera né diminuisce la responsabilità e le garanzie che deve prestare il Fornitore.
12.4 Il Fornitore si obbliga a porre in essere e a mantenere mezzi e processi produttivi e di controllo idonei ad assicurare che i prodotti oggetto di fornitura siano, in ogni momento, affidabili, di qualità adeguata e conformi alle prescrizioni tecniche Marvit (rimesse, per esempio, tramite disegni, norme, capitolati, tabelle campioni omologati e/o depositati, ecc.). Xxxxx restando le responsabilità e gli obblighi di cui sopra, il Fornitore si obbliga altresì a consentire l’accesso al personale delegato dalla Marvit ad effettuare ispezioni e controlli sui metodi di lavorazione e/o di collaudo attuati.
12.5 Il Fornitore si obbliga ad emettere un certificato di qualità con il quale certifica che i prodotti spediti a Marvit sono stati adeguatamente collaudati e che a seguito di tale collaudo sono risultati idonei.
12.6 Nel caso di prodotti difettosi, il Fornitore è tenuto sia al risarcimento dei costi relativi alle eventuali operazioni di cernita effettuate dal personale Marvit, costi contabilizzati tenuto conto del costo totale di manodopera ed estinti mediante compensazione sui crediti fatturati dal Fornitore, sia al risarcimento del danno patito da Marvit in conseguenza della non conformità dei prodotti difettosi, danno da considerarsi sia in termini di lucro cessante, sia in termini di danno emergente. Nel caso in cui Marvit rilevi la presenza di prodotti difettosi, all’interno del lotto fornito, si procederà come segue. Qual che sia la percentuale di prodotti rilevati come difettosi da Marvit, rispetto al lotto fornito, Marvit riterrà l’intero lotto come inquinato dal difetto e a rischio e, come tale, bisognoso di selezione. Marvit provvederà alla comunicazione e contestazione tempestiva del difetto al Fornitore ed il lotto relativo, nella sua interezza, verrà pertanto messo a disposizione del Fornitore. Il Fornitore dovrà infatti, entro e non oltre cinque (5) giorni di calendario dalla comunicazione di Marvit, segnalare se intende procedere alla selezione dei prodotti difettosi all’interno del lotto, con proprie maestranze, comunicandone le modalità, che dovranno essere parimenti improntate a buona fede e tempestività. A tale riguardo, Marvit rappresenta la propria disponibilità a mettere a disposizione propri spazi, all’interno degli stabilimenti Marvit, onde consentire al Fornitore l’esecuzione della selezione. Diversamente, il Fornitore potrà scegliere di prelevare il lotto a propria cura e spese e compiere la selezione presso il proprio stabilimento, rimpiazzando in ogni caso e contestualmente il lotto oggetto di selezione, con prodotti in pari quantità e con qualità garantita al 100%. In caso invece di mancata comunicazione entro i cinque
(5) giorni lavorativi dalla comunicazione/contestazione di Marvit o in caso di xxxxxxx alla esecuzione in proprio della selezione, vi provvederà Marvit, la quale addebiterà al Fornitore i costi orari di impiego del proprio personale, come sopra esposto. il Fornitore si impegna inoltre, ai fini della prosecuzione del rapporto di Xxxxxxxxx, a rendere entro due giorni lavorativi a Marvit un rapporto di analisi del proprio sistema qualità circa le possibili cause del difetto, illustrando altresì i rimedi attuati per scongiurare il ripetersi di tale difettosità nelle successive forniture. In assenza di tale procedura di analisi delle cause del difetto e di approntamento dei rimedi, Marvit si riserva l’interruzione dei rapporti di fornitura in essere.
12.7 I prodotti difettosi scartati da Marvit dovranno essere ritirati dal Fornitore a proprie spese, entro 10 (dieci) giorni dalla data di comunicazione da parte di Marvit, salvo patto contrario.
12.8 Trascorso tale termine, Marvit è autorizzata alla rottamazione dei prodotti difettosi e addebitare i costi relativi al Fornitore, oppure a compiere un reso con spese di trasporto a carico del Fornitore.
In caso di rottamazione dei prodotti difettosi, Marvit decurterà dal proprio credito, vantato verso il fornitore per danni, l’eventuale valore della materia prima ottenuta all’esito della rottamazione.
12.9 È in ogni caso fatto salvo il diritto alla risoluzione del contratto o alla riduzione del prezzo, nonché in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno effettivamente subito. Il Fornitore autorizza Marvit ad operare in compensazione sulle fatture emesse dal Fornitore.
12.10 In caso di prodotti difettosi, Marvit si riserva il diritto di sospendere il ritiro degli ulteriori prodotti ordinati presso il Fornitore, qualora le prove dirette a verificare l'affidabilità dei prodotti presenti presso Marvit o del processo produttivo del Fornitore, abbiano esito negativo; ciò sino a che siano risolti i problemi di qualità ed affidabilità così rilevati.
12.11 La disciplina di cui al presente comma si riferisce espressamente a tutti i difetti dei prodotti, sia riscontrati direttamente presso gli stabilimenti Marvit, sia riscontrati indirettamente su segnalazione dei clienti Marvit.
12.12 E’ in ogni caso fatto salvo il diritto di Marvit ad attivare contro il Fornitore tutti i rimedi previsti dalla legge italiana.
12.13 Il fornitore garantisce che i prodotti oggetto di fornitura siano conformi alle normative Reach, RoHS, ELV ed a qualsiasi altro adempimento legislativo cogente in Italia e nel Paese di produzione.
12.14 Il fornitore deve assicurarsi che le seguenti materie prime utilizzate nei loro prodotti non provengano dalla Rep. Democratica del Congo o da Paesi coinvolti nel conflitto con la Rep. Democratica del Congo:
• Stagno (Tin)
• Tungsteno (Tungsten)
• Tantalio (Tantalum)
• Oro (Gold)
13. IDENTIFICAZIONE
13.1 I documenti di identificazione eventualmente posti sui contenitori di prodotti trasmessi in conto lavorazione costituiscono parte integrante della fornitura, pertanto danneggiamenti e smarrimenti degli stessi possono essere oggetto di contestazioni da parte di Marvit.
13.2 Nel caso in cui la lavorazione dei prodotti comporti la divisione di un unico contenitore di semilavorati in più contenitori, il Fornitore deve riprodurre i documenti di identificazione (fotocopie) da annettere ai contenitori.
14. RAPPORTO NON CONFORMITA’
14.1 Le Non Conformità, rilevate dal Controllo Qualità Marvit sui prodotti dei Fornitori, vengono segnalate direttamente al Fornitore mediante il Rapporto di Non Conformità Marvit e concorrono al calcolo dell’indice di prestazione del Fornitore.
14.2 La non accettazione determina la sospensione del pagamento dell’intera fattura corrispondente.
15. TRASFERIMENTO DEL RISCHIO
15.1 La proprietà della merce si trasferisce con la consegna al vettore. La merce viaggia a rischio e pericolo del fornitore anche quando il costo del trasporto sia a carico di Marvit.
16. PREZZI
16.1 I prezzi indicati nell’ordine sono fissi ed invariabili: sono perciò escluse variazioni sulla base di successivi aumenti di costo, fatto unicamente salvo quanto diversamente e specificatamente pattuito per iscritto.
16.2 Eventuali aumenti di prezzo dovuti a modifiche costruttive devono essere preventivamente comunicati dal Fornitore e, in ogni caso, si riterranno validi e vincolanti per Marvit solo ove accettati per iscritto da quest’ultima.
17. FATTURE
17.1 Le fatture devono contemplare i prodotti oggetto di un solo ordine, soggetti alla medesima aliquota IVA. Sulle stesse dovrà essere riportato: Il numero dell’ordine, di codice fiscale e Partita IVA del Fornitore, del documento di trasporto e del disegno; l’elencazione dei particolari nella progressione dei D.D.T.; l’unità di misura.
17.2 I prodotti spediti dal Fornitore devono sempre essere accompagnati dal D.D.T. di consegna. Il
D.D.T. di consegna deve contenere le seguenti indicazioni: nome del Fornitore, matricola/disegno, denominazione del particolare, data di spedizione, numero e data dell’ordine, causale di consegna, quantitativo del lotto spedito, numero dei colli ed ogni altra indicazione richiesta nell’ordine.
17.3 La Marvit effettuerà il pagamento nel modo e alla scadenza pattuiti, subordinatamente al ricevimento dei documenti, debitamente compilati.
17.4 E’ fatto espresso divieto al Fornitore di emettere cambiali tratte, a fronte dei crediti di fornitura. In ogni caso, laddove venissero emesse cambiali tratte, Marvit dichiara sin d’ora che esse non verranno accettate alla scadenza ed il Fornitore sarà ritenuto responsabile di tutti i danni derivanti dalla mancata accettazione. Si conviene inoltre espressamente che il credito derivante dalla fornitura non potrà essere oggetto di cessione o di delegazione sotto qualsiasi forma, se non preventivamente concordato con Marvit.
18. RESPONSABILITÀ CIVILE
18.1 Qualora durante l’utilizzazione di uno qualsiasi dei prodotti oggetto di fornitura dovesse verificare un sinistro da cui derivino danni a cose o persone, resta fin d’ora inteso che, qualora il sinistro derivi da un difetto del prodotto, il Fornitore terrà Marvit manlevata ed indenne da qualsivoglia azione e/o pretesa avanzata da terzi, così come da ogni spesa od onere che Marvit dovesse sostenere in connessione o in conseguenza di tali azioni e/o pretese.
19. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
19.1 Marvit avrà la facoltà di risolvere qualsiasi rapporto di fornitura disciplinato dalle presenti Condizioni generali, qualora i prodotti oggetto di fornitura non dovessero corrispondere ai requisiti tecnici o qualitativi pattuiti ovvero qualora il Fornitore dovesse risultare inadempiente anche ad una sola delle disposizioni previste in tema di “Modifiche ed aggiornamenti” (art. 4), “Informazioni Tecniche e Proprietà Industriale” (art. 5), “Attrezzature” (art. 6), “Termini di consegna”, (art. 10), “Conformità qualitativa e difettosità” (art. 12, commi da 12.3 sino a 12.14), “Responsabilità civile” (art. 18), “Obblighi di riservatezza” (art. 21), “Cessione dei contratti” (art. 22).
19.2 Marvit potrà altresì risolvere i Contratti di Fornitura in corso, mediante semplice preavviso di 30 giorni, qualora essa abbia notificato per iscritto al Fornitore l’inadempimento ad un articolo di queste Condizioni Generali di Fornitura, diverso da quelli indicati al punto precedente, ed il Fornitore non abbia posto adeguato rimedio a detto inadempimento entro 60 giorni dalla data di detta notifica.
19.3 Marvit si riserva altresì il diritto di risolvere anticipatamente qualsiasi Contratto di Fornitura in corso con il Fornitore qualora:
• una società terza dovesse acquisire la maggioranza azionaria o il controllo del Fornitore, secondo il significato espresso dall’art. 2359 cod. civ., restando sin d’ora inteso che il Fornitore si impegna a comunicare a Marvit tale evento entro 60 giorni dal suo verificarsi.
• il Fornitore dovesse essere sottoposto a fallimento, concordato preventivo, o altra procedura concorsuale.
• il Fornitore e/o suoi subfornitori dovessero avvalersi della prestazione di lavoro di soggetti di età inferiore a quella prevista dalle normative del luogo ove la prestazione è eseguita ovvero nel caso in cui tale prestazione è esercitata sotto forma di schiavitù o pratiche analoghe, quali la vendita e la tratta dei minori, il lavoro forzato o coatto, la servitù per debiti e l’asservimento ovvero nel caso in cui tale prestazione risulti essere per sua natura o per le condizioni nelle quali è prestata, suscettibile di compromettere la salute, la sicurezza e la moralità del minore.
19.4 In tutti i casi, la risoluzione dei Contratti di Fornitura avverrà mediante semplice notifica al Fornitore della decisione di Marvit, fermo restando per quest’ultima il diritto al risarcimento di ogni eventuale danno.
19.5 L’avvenuta risoluzione anticipata dei Contratti di Fornitura, in conseguenza di una delle ipotesi sopra descritte, non comporterà per Marvit alcuna responsabilità nei confronti del Fornitore.
20. CODICE ETICO
20.1 Marvit s’impegna ad agire in modo etico e a seguire tutte le leggi e i regolamenti cogenti. Marvit s’impegna a perseguire una cultura di onestà, integrità e responsabilità; l’intento dell’organizzazione è di mantenere i più elevati standard di comportamento congiuntamente al perseguimento del risultato economico. I fornitori Marvit devono accettare e seguire il codice etico di condotta disponibile sul sito xxx.xxxxxx.xx dovendosi ritenere il medesimo anche quale criterio di buona fede contrattuale.
21. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
21.1 Qualsiasi informazione riservata quale, in via meramente esemplificativa, bozze e/o disegni definitivi di progetto, piani, specifiche tecniche, calcoli, documenti in genere ed altri dati, che sia comunicata per iscritto, sia su supporto cartaceo sia su supporto informatico, o verbalmente da ciascuna delle parti all’altra parte in relazione al Contratto e/o ai Contratti di Fornitura e che sia qualificata come confidenziale, dovrà essere e restare confidenziale e riservata in conformità a quanto previsto dal presente Articolo.
21.2 Le parti si impegnano a non divulgare a terzi, ivi compresi eventuali subfornitori, i termini e le condizioni del Contratto o dei Contratti di Fornitura, fatta eccezione per il caso in cui tale divulgazione sia imposta dalla legge o sia autorizzata per iscritto dalla parte proprietaria delle informazioni riservate.
21.3 Ciascuna delle parti si impegna a comunicare all’altra parte, per iscritto, il verificarsi di qualsiasi evento che dia luogo alla divulgazione di informazioni riservate, con un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni rispetto alla data della divulgazione. E' comunque inteso che, anche in caso di divulgazione, ciascuna delle parti adotterà tutte le precauzioni atte a minimizzare gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla divulgazione stessa.
21.4 Ciascuna delle parti si impegna a non riprodurre, utilizzare o comunque sfruttare informazioni riservate, marchi, emblemi o brevetti dell’altra parte, fatta eccezione per le riproduzioni preventivamente concordate per iscritto.
22. CESSIONE DEI CONTRATTI
22.1 Il Fornitore non può cedere i Contratti di Fornitura a terzi, senza il preventivo consenso scritto da parte di Marvit.
23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
23.1 Il Fornitore e Marvit acconsentono, ai sensi della vigente normativa, a che i propri dati personali siano oggetto di trattamento dell’altra parte, purché detto trattamento avvenga ai fini dell’esecuzione del rapporto di fornitura e nel pieno rispetto della normativa riguardante la tutela dei dati personali di volta in volta vigente.
24. LEGGE E FORO COMPETENTE
24.1 La legge applicabile ai contratti di fornitura sarà sempre la legge italiana. Qualsiasi contestazione o vertenza inerente alla validità, esecuzione, risoluzione, interpretazione del presente accordo sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Ancona
Il Fornitore per accettazione e ratifica (data, timbro e firma)