Il giorno 24/02/2022, tra le Istituzioni scolastiche citate in calce al presente atto, si stipula il presente Accordo di RETE per promuovere la diffusione della cultura della sicurezza ed incrementare le competenze in materia di sicurezza degli allievi delle Istituzioni scolastiche della provincia di Venezia
●L’art.7 del DPR 8 marzo 1999, n.275, (commi 1,2,) prevede la facoltà per le Istituzioni scolastiche di promuovere accordi di RETE o aderire ad essi per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali tra cui: attività didattiche, di ricerca, di sperimentazione e sviluppo, di formazione in servizio del personale scolastico e di aggiornamento, di amministrazione e contabilità, di acquisto di beni e servizi.
●L’art.7 del DPR 8 marzo 1999, n.275, comma 4 precisa che l'accordo individua l'organo responsabile della gestione delle risorse e del raggiungimento delle finalità del progetto.
●L’art.7 del DPR 8 marzo 1999, n.275, comma 8 permette che le scuole, sia singolarmente che collegate in RETE, possano stipulare convenzioni con Università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi.
●L’art. 43 del D.I. 28 agosto 2018 n. 129, comma 2 stabilisce che le Istituzioni scolastiche, anche attraverso gli accordi di RETE di cui all’art.7 del DPR 8 marzo 1999, n.275 per il raggiungimento e nell’ambito dei propri fini istituzionali, hanno piena autonomia negoziale, fatte salve le limitazioni specifiche poste da leggi e regolamenti, nonché dalle presenti disposizioni;
●l’art. 11 del D.Lgs. 81/08 comma 1,c) prevede il finanziamento delle attività degli istituti scolastici di specifici percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute, della sicurezza e della prevenzione nel rispetto delle autonomie didattiche;
●le Istituzioni Scolastiche firmatarie del presente Accordo di RETE hanno interesse a cooperare reciprocamente all’attuazione delle iniziative afferenti alla sicurezza;
●tale collaborazione è finalizzata alla promozione della sicurezza, alla miglior realizzazione della funzione della scuola come centro di educazione ed istruzione, nonché come centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio, al completamento e miglioramento dell’iter formativo degli allievi, a favorire una comunicazione più intensa e proficua fra le parti coinvolte, a stimolare e a realizzare, anche attraverso studi e ricerche, l'accrescimento della qualità dei servizi offerti,
●la cultura della sicurezza deve diventare patrimonio di tutti i cittadini;
●la cultura della sicurezza è un concetto trasversale, applicabile a tutti gli ambiti di vita e di lavoro;
●la Scuola viene indicata come luogo privilegiato per la promozione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, la Scuola rimane l'agenzia formativa per eccellenza, da cui l'importanza di privilegiare la formazione alla sicurezza in quest’ambito;
●l’educazione alla sicurezza nelle scuole assume un significato importante all’interno dell’area d’intervento “Educazione civica”
Articolo 1 -. Premesse e allegati
Le premesse, i considerati e tutti i documenti ivi richiamati, anche se non materialmente ivi inclusi, e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
Articolo 2 -. Scopo
Il presente accordo ha come scopo la collaborazione fra le Istituzioni Scolastiche aderenti all’Accordo di RETE per:
1. promuovere la cultura della sicurezza tra il personale della scuola, gli studenti e i giovani lavoratori, intesa come acquisizione della capacità di percepire i rischi e di adottare e favorire comportamenti sicuri,
2. stimolare l'assunzione di un ruolo attivo sul fronte della sicurezza da parte degli allievi nei propri ambienti di vita, di studio e di lavoro,
3. sviluppare la collaborazione tra le parti che aderiscono alla RETE per la diffusione e lo scambio di materiale didattico e informativo sulla sicurezza,
4. valorizzare le attività didattiche sulla sicurezza, da inserire nei Piani dell’Offerta Formativa dei singoli Istituti,
5. formare i docenti coinvolti in attività didattiche sulla sicurezza rivolte agli allievi,
6. aggiornare e formare il personale scolastico con compiti di gestione della sicurezza secondo la normativa vigente, anche avvalendosi di agenzie esterne.
7. mettere in RETE esperienze e materiali, anche tramite la pagina provinciale del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
8. sviluppare una strategia di collaborazione tra Scuola, Istituzioni locali, parti sociali e associazioni Articolo 3 -. Impegno delle Istituzioni scolastiche
Le Istituzioni scolastiche che aderiscono alla RETE si impegnano a:
1. individuare un proprio rappresentante con l’incarico di agevolare i rapporti diretti con la RETE e di svolgere un’azione di collegamento con la RETE;
2. promuovere una “politica” dell’Istituto che consideri la promozione della cultura della salute e sicurezza quale parte fondante del proprio mandato educativo;
3. inserire nel PTOF un progetto sulla sicurezza e/o salute, quale concretizzazione della politica dell’Istituto;
4. mettere a disposizione delle altre parti della RETE risorse umane, competenze, esperienze e materiale didattico sulla sicurezza;
5. sostenere e valorizzare il ruolo del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) nell’azione di gestione della sicurezza e nella didattica della sicurezza;
6. assicurare un’azione di formazione continua del personale scolastico, ed in particolar modo dei docenti, sui temi della sicurezza, con particolare riguardo alla ricaduta didattica;
7. operare a livello organizzativo e strutturale, in sinergia con gli Enti proprietari, per un ambiente di lavoro sicuro e coerente con l’azione didattica riferita alla sicurezza;
8. condividere con la RETE le proprie iniziative che rientrano nell’ambito d’azione della RETE stessa;
9. mettere a disposizione della RETE risorse professionali e finanziarie, versando la quota di adesione secondo le condizioni stabilite dall’Assemblea di cui all’art. 7.
Articolo 4 -. Rapporti con i soggetti del territorio
La RETE si rapporta con enti, istituzioni pubbliche e private, associazioni, ecc. con competenza riferita alla sicurezza sul lavoro, anche attraverso la partecipazione a tavoli di coordinamento, che abbiano funzione di raccordo tra enti per lo sviluppo di iniziative condivise sul territorio.
Nei confronti dei soggetti che condividono le medesime finalità, la RETE promuove la stipula di protocolli d’intesa e/o convenzioni per assicurarsi un contributo in termini di indirizzo tecnico- scientifico e una collaborazione anche sul piano operativo.
Articolo 5 -. Durata
Il presente Accordo di RETE si intende valido dalla data di sottoscrizione delle Istituzioni Scolastiche; la durata triennale si intende tacitamente rinnovata se non diversamente deliberato dalla maggioranza dei soci dell’Assemblea.
Articolo 6 -. Organi della RETE
La RETE si articola in diversi organismi interagenti tra loro, ciascuno dei quali ha una propria funzione, secondo quanto indicato negli articoli seguenti; nello specifico:
● l’Assemblea (art.7)
● il Consiglio (art 8)
● i Gruppi di lavoro (art.9)
● la Scuola Capofila (art.10) Articolo 7 -. Assemblea
L’Assemblea è costituita dai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni aderenti la RETE o da un proprio delegato; è presieduta dal Dirigente della scuola capofila.
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soggetti della RETE firmatari del presente Accordo, le agenzie firmatarie di apposita Convenzione e le Istituzioni scolastiche che successivamente aderiranno alla Rete.
L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno mediante comunicazione scritta inviata 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la riunione. L’Assemblea può anche essere convocata su domanda firmata da almeno un terzo dei soggetti della RETE.
L’Assemblea, tenuto conto delle indicazioni e delle proposte di carattere scientifico, tecnico e metodologico formulate dal Consiglio,
● designa o conferma ogni tre anni l’Istituto capofila e stabilisce la quota associativa annuale,
● delibera sulla nomina dei componenti interni del Consiglio,
● delibera sugli indirizzi e le direttive generali della RETE,
● approva le linee generali del piano delle attività della RETE,
● orienta le scelte operative del Coordinatore,
● delibera sulla cessazione dell’Accordo di RETE,
● delibera sulla gestione amministrativo- contabile della RETE,
● delibera sulle specifiche convenzioni e/o accordi con agenzie esterne.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti ed in presenza di almeno la metà dei soggetti della RETE.
Articolo 8 -. Consiglio
Fanno parte del Consiglio il presidente e il coordinatore della rete e cinque membri individuati dall’Assemblea per ciascuna area territoriale: Mestre-Venezia , Chioggia-Cavarzere, Portogruaro, Mirano-Dolo, San Donà di Piave
Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario e delibera, sulla base delle linee guida indicate dall’Assemblea, sulle seguenti materie:
• iniziative, incontri e convegni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro,
• costi dei corsi e delle singole attività,
• compensi ai docenti dei corsi, al tutor, ai membri dei gruppi di lavoro e di ogni altra attività prevista dalla RETE.
Articolo 9 -. Gruppi di Lavoro
Le iniziative della RETE vengono concretizzate da appositi Gruppi di Lavoro, costituiti da personale individuato dalle Istituzioni scolastiche aderenti alla RETE o dalle Agenzie che hanno stipulato protocolli d’intesa e/o convenzioni con la RETE stessa.
La composizione e la consistenza numerica dei Gruppi di Lavoro vengono definite, di norma, dall’Assemblea, che provvede comunque a definirne il mandato generale.
Nella loro organizzazione interna e nelle scelte operative, i Gruppi di Lavoro operano in autonomia e vengono guidati da un coordinatore nominato, di norma, dall’Assemblea, che provvede a tenere i rapporti con il Coordinatore della RETE.
Ogni Gruppo di Lavoro individua un proprio componente, prioritariamente il coordinatore, per partecipare al corrispondente gruppo di lavoro del SiRVeSS.
Articolo 10 -. Istituto capofila
La conferma o la nuova designazione dell’Istituto capofila è soggetta ogni tre anni a delibera dell’Assemblea, secondo quanto previsto dall’art. 7.
L’Istituto capofila assume la gestione amministrativo-contabile della RETE ed iscriverà in uno specifico progetto del proprio Programma Annuale i conferimenti destinati alla RETE e alle sue attività.
Articolo 11 -. Presidente della RETE
Il Presidente della RETE è il Dirigente scolastico dell'Istituto capofila ed è garante della gestione amministrativo-contabile della RETE stessa.
Il Presidente ha la legale rappresentanza della RETE e cura, coadiuvato dal Coordinatore, in coerenza con gli indirizzi e le indicazioni generali date dal Consiglio, l'esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea, assicurando la logistica della RETE presso il proprio Istituto.
Il Presidente, in quanto Dirigente scolastico dell’Istituto capofila, stipula, su proposta del Consiglio, contratti di prestazione d'opera e convenzioni con soggetti privati e pubblici, al fine di rendere operative le iniziative decise.
Designa, tra il personale dell'Istituto capofila, il Coordinatore della RETE. Articolo 12 -. Coordinatore della RETE
Il Coordinatore della RETE:
a) rappresenta il riferimento tecnico-operativo per la RETE;
b) cura sul piano operativo i rapporti tra la RETE e gli altri soggetti istituzionali sul territorio, in particolare quelli che hanno stipulato protocolli d’intesa e/o convenzioni con la RETE;
c) svolge la funzione di segretario dell’Assemblea della RETE e del Consiglio;
d) in assenza del Presidente, presiede l’Assemblea e il Consiglio, assegnando la funzione di segretario ad uno dei presenti;
e) gestisce la logistica della RETE presso l'Istituto capofila;
f) ha facoltà, previa approvazione del Presidente, di individuare figure di supporto e collaborazione istituzionali;
g) svolge funzioni di supervisione e coordinamento dei Gruppi di Lavoro istituiti in seno alla RETE;
h) attua le direttive del Consiglio;
i) partecipa al Comitato tecnico di indirizzo del Sistema di Riferimento Veneto per la Sicurezza nelle Scuole – SiRVeSS, assicurando il collegamento con le altre RETI.;
j) fornisce materiali per aggiornare il sito regionale.
Articolo 13 -. Finanziamento e gestione amministrativo-contabile
Le risorse finanziarie sono costituite dalle quote versate dalle Istituzioni scolastiche aderenti alla RETE, nella misura stabilita annualmente dall’Assemblea, e da finanziamenti esterni all’uopo destinati.
Articolo 14 -. Adesione alla RETE
Aderiscono alla RETE tutti i firmatari del presente atto.
Ulteriori successive adesioni di altre Istituzioni scolastiche saranno possibili previa esplicita richiesta, accettando e sottoscrivendo un documento autonomo di adesione, che verrà protocollato a cura dell’Istituto capofila e allegato al presente accordo, divenendone parte integrante.
L’Istituzione scolastica che non comunica la propria volontà di disdire l’adesione alla RETE entro il termine dell’anno solare, si considera automaticamente aderente alla RETE anche per l’anno successivo e sarà tenuta al versamento della quota annuale stabilita dall’Assemblea entro il 28 febbraio.
Articolo 15 -. Partecipazione al SiRVeSS
Nell’aderire al SiRVeSS, la RETE si impegna:
● a partecipare al Comitato tecnico di indirizzo e ai gruppi di lavoro,
● a contribuire alla progettualità regionale,
● a mettere a disposizione delle altre RETI le proprie esperienze e materiali prodotti e a collaborare con esse, per uno scambio reciproco di materiali.
● a collaborare al mantenimento del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx .
Articolo 16 -. Intestazione e Logo
La RETE adotta la seguente intestazione: “Sirvess-VE”. La RETE adotta il seguente logo:
Il logo viene utilizzato negli atti e nei documenti di provenienza del Consiglio, del Presidente, del
Coordinatore e dei Gruppi di lavoro, oltre che nella pagina provinciale del sito. Articolo 17 -. Norme finali
Per quanto non espressamente previsto si rimanda all’ordinamento generale in materia di istruzione e alle norme del codice civile in quanto applicabili.
Il presente atto viene letto, approvato articolo per articolo e sottoscritto per accettazione; l’Accordo di RETE entrerà in vigore soltanto dopo la firma degli aderenti ed è depositato in copia conforme all’originale presso le segreterie delle Istituzioni scolastiche aderenti alla RETE e pubblicato ai rispettivi Albi.
Il presente accordo di RETE redatto in numero di 6 fogli è composta da numero 17 articoli.