CAPITOLATO SPECIALE
CAPITOLATO SPECIALE
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE E DEI SERVIZI CONNESSI
PER LE SOCIETÀ DEL GRUPPO SALERNO ENERGIA CIG 6600890ABD
Art. 1 - Oggetto e durata dell’appalto
Il presente Capitolato Speciale disciplina gli aspetti tecnico - operativi della prestazione del servizio di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente e dei servizi connessi, che il Fornitore aggiudicatario dovrà erogare a favore delle società del Gruppo Salerno Energia in virtù dei contratti che dovrà stipulare singolarmente con ciascuna di esse.
Ogni rapporto di noleggio avrà durata di 36 mesi decorrenti dalla data di consegna di ogni autoveicolo, e sarà comprensivo dei seguenti servizi remunerati con il canone totale/mese, al netto del ribasso aggiudicato:
a) Servizi base:
a.1. Consegna dell’autoveicolo:
Il Fornitore dovrà consegnare gli autoveicoli entro e non oltre 90 giorni solari dalla sottoscrizione del contratto di noleggio con ciascuna società (o dalla eventuale consegna sotto riserva di legge), nel quantitativo e secondo le tipologie richiesti da ciascuna di esse, come precisato all’art. 2 del Disciplinare di gara.
Solo per Salerno Energia Holding, invece, trattandosi di autoveicoli richiesti in noleggio ai fini di sopperire alle eventuali esigenze di logistica aziendale, il Fornitore dovrà consegnare gli autoveicoli nel termine perentorio di 90 giorni solari dal ricevimento da parte del Responsabile del Servizio del Fornitore di apposito ordinativo della società, contenente il numero degli autoveicoli da consegnare in noleggio. Pertanto, solo per Salerno Energia Holding i richiesti servizi di noleggio saranno erogati nelle modalità di un accordo quadro, con la conseguenza che:
a) non sussiste alcun obbligo di fornitura, nel senso che le obbligazioni reciproche sorgeranno solo in seguito all’emanazione dei singoli ordinativi di fornitura da parte della società committente;
b) non sussiste alcun obbligo di raggiungimento dell’intera somma aggiudicata, che rappresenta esclusivamente l’importo massimo spendibile. Pertanto, il mancato raggiungimento del limite di spesa non costituisce titolo per alcuna pretesa da parte del Fornitore.
La consegna dovrà avvenire a mezzo ritiro degli autoveicoli nel Centro dedicato più vicino alla sede delle società contraenti, come da elenco prodotto dal Fornitore ai sensi dell’art. 13 del Disciplinare di gara (possibilmente entro i confini del Comune di Salerno). La consegna deve avvenire in un giorno lavorativo dalle ore 09.00 alle ore 16.00.
a.2. Mancata consegna e preassegnazione obbligatoria:
In caso di eventi non controllabili dal Fornitore, ma comunque documentabili e oggettivamente riscontrabili (quali: riduzione della produzione negli stabilimenti di origine dei veicoli, scioperi dei trasportatori, cassa integrazione, scioperi negli stabilimenti di produzione, …), che
comportino un ritardo rispetto al termine di consegna sopra indicato, il Fornitore dovrà inviare alle società contraenti una comunicazione scritta, contenente le motivazioni e la documentazione necessaria a giustificare il sopraggiunto ritardo nella consegna dei veicoli.
Tale comunicazione dovrà pervenire alle società con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi rispetto alla data di consegna prevista. Nella stessa comunicazione, il Fornitore dovrà indicare una nuova data di consegna, che comunque non potrà eccedere i 30 giorni solari successivi alla prima data di consegna prevista.
In seguito alla comunicazione di ritardo, le società contraenti potranno richiedere, e il Fornitore sarà tenuto a consegnare, entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, un veicolo in preassegnazione non nuovo con caratteristiche simili a quelle dell’autoveicolo oggetto di successiva consegna.
In tal caso, al veicolo in pre – noleggio devono essere erogati tutti i servizi e le prestazioni previsti per il veicolo definitivo, nonché applicato l’importo del canone dell’autoveicolo oggetto del noleggio, eventualmente diminuito delle penali.
Infatti, nel caso in cui il ritardo nella consegna dipenda dal Fornitore oppure perduri anche dopo il suddetto termine ulteriore di 30 giorni solari oppure nel caso in cui la consegna dell’autoveicolo in pre-noleggio non avvenga nei prescritti 3 giorni lavorativi oppure ancora il suddetto preavviso di consegna ritardata venga effettuato allo spirare della data di consegna prevista, le società contraenti applicheranno al Fornitore penali di importo pari al:
- 20% del canone mensile del singolo veicolo, in caso di ritardo della consegna fino a 10 giorni solari (da 1 a 10 giorni di ritardo);
- 40% del canone mensile del singolo veicolo, in caso di ritardo della consegna fino a 20 giorni solari (da 11 a 20 giorni di ritardo);
- 60% del canone mensile del singolo veicolo, in caso di ritardo della consegna fino a 30 giorni solari (da 21 a 30 giorni di ritardo);
- 80% del canone mensile del singolo veicolo, in caso di ritardo della consegna superiore a 30 giorni solari (da 31 giorni di ritardo in poi).
Resta salva, in ogni caso, la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento, oltre al rimborso dei danni eventualmente partiti dalle società per il ritardo.
a.3. Manutenzione dell’autoveicolo noleggiato:
Sono a totale carico del Fornitore la manutenzione ordinaria e straordinaria degli autoveicoli.
A tal fine, il Fornitore deve assicurare la presenza di una rete di Centri di servizio (punti di assistenza convenzionati) presso i quali gli autoveicoli noleggiati possono fruire degli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, degli interventi di carrozzeria, di assistenza pneumatici o qualsiasi altro intervento necessario.
Più precisamente, per quanto riguarda la manutenzione ordinaria, il Fornitore si obbliga a far effettuare gli interventi entro le 24 ore successive all’ora di consegna presso il Centro di servizio (esclusi sabato, domenica e festivi), a condizione che l’intervento sia stato prenotato con 48 ore di anticipo.
Per quanto riguarda la manutenzione straordinaria, vale lo stesso impegno temporale delle 24 ore, fatti salvi i casi in cui i ricambi originali o equivalenti non siano immediatamente disponibili o il lavoro sia particolarmente complesso. In tal caso, il Fornitore dovrà comunicare alle società il tempo stimato per l’esecuzione dell’intervento che, se superiore a 5 giorni lavorativi, obbligherà il Fornitore ad assegnare un veicolo sostitutivo, senza oneri aggiuntivi.
a.4. Esecuzione dei tagliandi:
E’ a totale carico del Fornitore l’esecuzione dei tagliandi, da effettuare presso i propri Centri di Servizio, previa comunicazione di preavviso che dovrà trasmettere alle società contraenti in prossimità della data di esecuzione.
a.5. Sostituzione di cristalli, in caso di rotture o scheggiature e Riparazioni di carrozzeria, revisioni e controlli dei gas di scarico:
In caso di sinistri, le società sono tenute a darne tempestiva comunicazione (entro 2 giorni lavorativi dall’evento) al Fornitore, pena la non riparazione da parte dello stesso.
Il Fornitore deve provvedere alla sostituzione dei cristalli per rotture e scheggiature e ad ogni riparazione di carrozzeria per guasti a componenti del veicolo riconducibili alla stessa carrozzeria (serrature, meccanismi alzavetri, sedili, guarnizioni, …) o per incidenti, passivi o attivi, purchè non dovuti ad incuria da parte degli utilizzatori o delle società medesime.
I veicoli verranno riparati pressi i Centri di Servizio del Fornitore.
Il Fornitore, inoltre, deve comunicare alle società le date ed i luoghi dove i veicoli dovranno trovarsi per essere sottoposti alle operazioni di controllo dei gas di scarico e, qualora coincidenti, a revisione.
Tale attività dovrà essere preventivamente concordata con le società, che saranno responsabili delle conseguenze derivanti da mancate revisione qualora non abbiano messo a disposizione il veicolo da sottoporre a revisione.
a.6. Sostituzione degli pneumatici:
Per ogni veicolo, oltre la ruota di scorta (se prevista), vi deve essere la fornitura del numero di pneumatici indicati nella Tabella n. 1 riportata all’art. 2 del Disciplinare di gara (inclusi quelli in dotazione all’autoveicolo al momento della consegna).
a.7. Soccorso stradale:
Il servizio di soccorso stradale (garantito 24 ore su 24, compresi i giorni festivi) dovrà essere attivabile mediante chiamata a Call Center con Numero Verde o linea telefonica fissa dedicata, con obbligo di intervento da parte del Fornitore entro 60 minuti dalla chiamata.
a.8. Copertura assicurativa e gestione sinistri:
Il Fornitore dovrà contrarre a proprio carico le polizze assicurative per ogni singolo autoveicolo. Il Fornitore dovrà fornire l’autoveicolo oggetto di noleggio e le eventuali vetture sostitutive o in preassegnazione obbligatoria muniti delle coperture assicurative obbligatorie per legge.
a.9. Sostituzione dei veicoli e modelli equivalenti:
Esclusivamente per Salerno Energia Holding S.p.A., il Fornitore potrà sostituire il modello offerto nel caso in cui, durante il corso della durata del contratto quadro, lo stesso non venga più commercializzato oppure subisca un restyling, mantenendo invariate le condizioni economiche e tecnico – operative aggiudicate.
a.10. Servizio di ricezione chiamate:
Il Fornitore dovrà rendere disponibile un servizio di ricezione chiamate per tutti i giorni dell’anno (esclusi sabato, domenica e festivi) dalle ore 08.30 alle ore 16.00.
Il Fornitore dovrà mettere a disposizione per l’erogazione del servizio:
- un numero telefonico nazionale di rete fissa per ricevere le chiamate;
- un numero telefonico nazionale di rete fissa per ricevere i fax;
- un indirizzo di posta elettronica.
Il servizio dovrà essere attivato dal Fornitore entro 10 giorni dalla stipula dei singoli contratti con le società ovvero dalla eventuale consegna sotto riserva di legge.
b) Servizi a pagamento:
b.1. Copertura assicurativa senza franchigie:
Alla copertura assicurativa di cui al precedente punto a.8., il Fornitore deve aggiungere la stessa copertura senza alcuna franchigia o scoperto o penale.
b.2. Fuel card:
Il servizio deve essere erogato per tutti i modelli di autoveicoli, mettendo a disposizione delle società contraenti ed in numero idoneo rispetto agli autoveicoli, Fuel card dotate di banda magnetica e/o microchip con PIN, da utilizzare come strumento di pagamento per la fornitura del carburante per autotrazione presso l’intera rete italiana dei punti vendita resa disponibile dal Fornitore appositamente abilitati.
b.3. Black box avanzata in caso di sinistro:
Tutti i veicoli dovranno essere equipaggiati con i dispositivi per la gestione della flotta (black box), indicati dal Fornitore in sede di stipula e conformi alle prescrizioni della normativa sul trattamento dei dati personali.
Tali dispositivi dovranno consentire di registrare in loco o in remoto una serie di informazioni e dati riguardanti l’utilizzo dei veicolo, quali, a titolo meramente esemplificativo:
- memorizzare o rilevare giornalmente le percorrenze chilometriche;
- memorizzare o rilevare giornalmente il numero di viaggi e i tempi di utilizzo e di sosta per singolo veicolo;
- memorizzare o rilevare giornalmente rifornimenti e consumo reale di carburante per singolo veicolo;
- interfacciarsi con sistemi informatici (in locale e in remoto) atti alla gestione ed elaborazione dei dati rilevati da tali sistemi;
- geolocalizzare i veicoli in tempo reale, per la ricostruzione e la dinamica dei sinistri.
Il Fornitore dovrà garantire, su tutto il territorio nazionale, il servizio di assistenza sui dispositivi offerti. In ogni caso, il Fornitore sarà garante di ogni eventuale problematica tecnica relativa a tali dispositivi ed alle eventuali conseguenze sulla regolare funzionalità del veicolo derivanti dall’installazione dei medesimi dispositivi.
I dati registrati dovranno essere resi disponibili alle Società contraenti a livello di dettaglio ed anche a livello aggregato attraverso report specifici.
I dati registrati saranno di proprietà delle Società e non potranno in nessun caso essere ceduti a terzi senza preventiva autorizzazione da parte delle stesse.
Con la richiesta di consegna degli autoveicoli, le Società contraenti recepiscono il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 370 del 04/10/2011 “Sistemi di localizzazione dei veicoli nell’ambito del rapporto di lavoro” e s.m.i. e acconsente alla installazione dei dispositivi per l’erogazione dei servizi telematici per la gestione della flotta
Art. 2 – Gestione delle sanzioni amministrative
Tutte le contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada dovranno essere pagate dal Fornitore. Per le contravvenzioni, che prevedano sanzioni accessorie con decurtazione dei punti patente, il Fornitore dovrà comunicarne gli estremi alla società contraente interessata prima di effettuarne il pagamento.
In tali casi, sarà richiesta la procedura di rinotifica alla società.
Il costo della sanzione dovrà essere addebitato in fattura, separatamente dai canoni di noleggio, per il successivo rimborso da parte della società, previa trasmissione in copia del verbale e dell’attestazione di avvenuto pagamento.
Per ogni pratica gestita dal Fornitore, sarà riconosciuto un rimborso di € 5,00 per spese di gestione. In ogni caso, le società contraenti dovranno attivarsi, sin dalla data di inizio del noleggio, con gli uffici competenti per il rilascio di permessi di transito (es. esonero divieto di transito in Zone a Traffico Limitato, ecc.) qualora ne abbiano diritto. Il Fornitore sarà sollevato da qualsiasi responsabilità o costo dovuto dalla mancata comunicazione di tale richiesta.
Art. 3 – Riconsegna degli autoveicoli
Sarà cura del Fornitore contattare le società contraenti almeno 30 giorni solari prima della scadenza del noleggio, per fissare un appuntamento per la restituzione.
È previsto un periodo di tolleranza di 20 giorni solari per la restituzione del veicolo a fine contratto. Nel caso in cui usufruisca di tale periodo di tolleranza, la società è comunque tenuta al pagamento della quota di canone relativa al periodo intercorrente tra la data prevista e quella effettiva di consegna.
I veicoli saranno riconsegnati, alla scadenza del contratto o in qualsiasi altro caso di risoluzione o recesso unilaterale anticipato, presso la sede originaria di consegna o in sede diversa se previamente concordato con il Fornitore, e nelle condizioni in cui sono stati ricevuti in noleggio, salvo il normale stato di usura. Per normale stato di usura si intende il deterioramento del veicolo dovuto all’appropriato suo utilizzo. Rotture, alterazioni di parti, incuria di conservazione non sono, pertanto, ricondotti al normale stato di usura.
Sarà onere, pertanto, di ciascuna società rimuovere a proprie spese eventuali segni distintivi apposti sugli autoveicoli e ogni eventuale allestimento (scaffalature, bauli porta attrezzi, …) collocato al loro interno, ripristinandone le condizioni originarie.
Nel Manuale Operativo, che il Fornitore dovrà consegnare, dovranno essere saranno descritte le modalità di valutazione dello stato del veicolo a fine contratto.
Art. 4 – Percorrenze chilometriche
Durante i rapporti di noleggio, le società dovranno inviare al Fornitore con cadenza semestrale informazioni circa il chilometraggio dei veicoli noleggiati, anche ai fini della effettuazione delle revisioni periodiche.
Nel caso in cui dall’esame delle percorrenze si configuri uno possibile scostamento dal monte chilometrico originariamente previsto per ogni veicolo, il Fornitore potrà sottoporre alle società eventuali proposte di modifica tariffaria sulla base delle percorrenze rilevate.
Alla scadenza di ogni noleggio, verranno addebitati/rimborsati ad ogni società i chilometri eccedenti/inferiori alla percorrenza contrattuale prevista, nel modo che segue:
Franchigia 1.000 Km;
Penali per Km in eccesso (ogni 100 Km percorsi oltre il limite): € 0,08; Rimborso per Km non percorsi (ogni 100 Km in meno rispetto al limite): € 0,04.
Art. 5 - Modalità di fatturazione e pagamento – Tracciabilità dei flussi finanziari
I corrispettivi dovuti al Fornitore per i servizi di noleggio saranno corrisposti da ciascuna società contraente in forma posticipata attraverso pagamenti mensili e sulla base delle fatture emesse dal Fornitore e riferite ai singoli automezzi in noleggio.
Il corrispettivo mensile sarà versato da ognuna delle società con bonifico bancario a 60 gg. data ricevimento fattura.
Le fatture dovranno contenere tutti i servizi erogati per ogni autoveicolo nel mese di riferimento.
Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.
In caso di inadempimento agli obblighi di cui al predetto art. 3 L. n. 136/2010 e ss.mm.ii., l’affidamento si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Art. 6 - Caratteristiche degli autoveicoli
Le caratteristiche costruttive e funzionali ed i dispositivi di equipaggiamento dei veicoli dovranno essere conformi alle norme vigenti.
Le società contraenti saranno sollevate da qualsiasi responsabilità derivante da difetti di produzione, guasti a questi riconducibili, malfunzionamenti ed altri vizi occulti o palesi.
Il Fornitore avrà comunque l’obbligo di garantire che il veicolo sia efficiente ed idoneo all’uso cui è destinato, fornendo tutti i servizi previsti nel presente Capitolato.
I veicoli potranno essere dotati della ruota di scorta di dimensioni normali, del ruotino di scorta o del kit di riparazione e gonfiamento degli pneumatici.
Gli autoveicoli dovranno essere nuovi.
Le società contraenti potranno chiedere la sostituzione dell’autoveicolo, senza oneri di sorta, qualora si siano resi necessari, entro un anno dalla consegna, almeno sei interventi di manutenzione straordinaria su motore, cambio, parti lubrificate o dispositivi di sicurezza (non dovuti a casi accertati di dolo, incuria o negligenza, colpa grave da parte del conducente dell’autoveicolo o normale usura).
Non rientrano in questa fattispecie gli interventi resisi necessari a seguito di sinistri.
Il Fornitore, in aggiunta al Manuale d’uso e manutenzione del veicolo rilasciato dalla casa costruttrice del veicolo, dovrà dotare ogni autoveicolo noleggiato di un Manuale Operativo.
Il Manuale dovrà contenere:
1) le regole da seguire per il ritiro del veicolo, la manutenzione ordinaria e straordinaria, le modalità di richiesta di veicolo sostitutivo, la richiesta di intervento su strada, rabbocchi, riparazioni di emergenza, sinistri, furti, multe;
2) l’elenco dei centri di servizio (comprensivo di denominazione, indirizzo, telefono e fax, tipologia di attività, orario di apertura, etc.). In alternativa, il Fornitore dovrà fornire un numero verde di assistenza al conducente in grado di fornire tutte le informazioni inerenti i Centri di servizio del Fornitore;
3) due copie di modello CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) e il numero di telefono di emergenza del Fornitore e dell’organizzazione di assistenza su strada;
4) le istruzioni relative alla restituzione dei veicoli al termine del contratto, con indicazioni su quello che è stato fornito col veicolo e che deve essere riconsegnato (chiavi, documenti, codici, etc.) e con la descrizione delle modalità di valutazione dello stato del veicolo a fine contratto, corredate di galleria fotografica esemplificativa che permetta di distinguere tra lo stato di usura e danno (calibro usato).
In caso di contrasto tra le prescrizioni del Manuale Operativo del Fornitore e le specifiche e le prescrizioni fissate nel presente regolamento di gara dalla Stazione Appaltante, prevarranno queste ultime.
Art. 7 - Responsabile del Servizio
Il Responsabile del Servizio sarà responsabile della gestione dei rapporti contrattuali con le società del Gruppo Salerno Energia, nonchè delle seguenti attività:
- supervisione e coordinamento del servizio;
- pianificazione delle consegne alle varie società contraenti;
- monitoraggio delle consegne e controllo del rispetto dei tempi concordati;
- monitoraggio dei livelli di servizio di assistenza e manutenzione per tutto il periodo di efficacia dei singoli contratti;
- implementazione di tutte le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste;
- risoluzione dei disservizi e gestione dei reclami da parte delle società contraenti;
- monitoraggio di tutti i servizi facenti parte del contratto di noleggio a lungo termine.
Gli eventuali disservizi e inadempienze contestate dalle società contraenti al Responsabile del Servizio del Fornitore si intendono come presentate direttamente al Fornitore.
Art. 8 - Indicazioni relative all’uso dei veicoli
Ai fini di un corretto utilizzo dei veicoli, le società contraenti si atterranno alle indicazioni di seguito elencate.
Gli autoveicoli saranno condotti seguendo scrupolosamente le norme del Codice della Strada. Le società si assumeranno qualsiasi onere conseguente ad eventuali infrazioni.
Gli autoveicoli saranno sempre condotti con la diligenza e la cura del buon padre di famiglia. Gli interventi di manutenzione resisi necessari in seguito ad evidente dolo, incuria o negligenza, colpa grave da parte del conducente del veicolo verranno addebitati alla società medesima.
La società contraente si impegna affinchè il conducente dell’autoveicolo in noleggio sia persona abilitata alla guida in forza delle norme del Codice della strada vigenti al momento. Il conducente dovrà inoltre essere dipendente della società o, se terzo, dovrà essere previamente autorizzato dalla stessa per iscritto.
La società contraente si obbligherà ad osservare tutte le istruzioni del Manuale Operativo, in dotazione a ciascun autoveicolo in noleggio, salvo quanto specificato al precedente art. 6.
La società sarà custode dell’autoveicolo e si assumerà l’obbligo di conservare diligentemente lo stesso e di consentire l’effettuazione dei controlli manutentivi che il Fornitore è obbligato ad eseguire a norma del presente Capitolato. Non potrà concedere il veicolo in pegno o garanzia e non permetterà che sia sottoposto a pignoramento.
Gli autoveicoli non saranno adibiti a trasporto di persone o merci in contrasto con quanto previsto dal libretto di circolazione e da quello di "Uso e Manutenzione".
Gli autoveicoli non saranno utilizzati per trasporto persone dietro compenso, per competizioni di qualsiasi natura, per trainare o spingere altro autoveicolo o per percorsi fuori strada.
Gli autoveicoli in noleggio non potranno essere utilizzati in modo da rendere invalide, inefficaci o non applicabili le condizioni di polizza assicurativa.
Lo strumento contachilometri non sarà manomesso o danneggiato e sarà cura della società contraente avvisare tempestivamente il Fornitore in caso di guasto o malfunzionamento.
Ogni società contraente è legittimata ad apportare agli autoveicoli, a propria cura e spese, le modifiche necessarie per consentirne l’allestimento interno secondo le proprie esigenze operative (scaffalature, bauli porta attrezzi, …) con l’obbligo di eliminarlo e ripristinarne lo stato originario al momento della riconsegna al termine del noleggio. Analogamente, le società contraenti possono apporre sugli autoveicoli il proprio logo e ogni scritta pubblicitaria identificativa.
Il Fornitore si impegna a rispettare e a far rispettare alle società contraenti il programma di manutenzione preventiva indicato nel Manuale Operativo.
Le società dovranno controllare la pressione degli pneumatici e lo spessore del battistrada che non dovrà mai essere inferiore al minimo previsto dalla legge.
In caso di furto, dovranno provvedere a sporgere immediata denuncia alla Autorità Xxxxxxxxxxx e a farsi rilasciare copia di resa denuncia. Tale denuncia sarà inviata entro 48 ore al Fornitore unitamente alle chiavi in dotazione (comprese, se consegnate, la chiave master per le duplicazioni e la documentazione contenente eventuali codici per avviamenti manuali in emergenza) e al telecomando antifurto (se previsto) del veicolo.
In caso di incidente, le società dovranno seguire le istruzioni del Manuale Operativo e trasmettere il modello CAI (Constatazione Amichevole di Incidente) e la dichiarazione di incidente al Fornitore entro 48 ore dall’accadimento via fax .
Art. 9 - Risoluzione
L’inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi contrattuali posti a suo carico comporterà la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. c.c.
I contratti di noleggio potranno essere risolti di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa semplice dichiarazione da inviarsi al Fornitore a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, oltre che nei casi specificatamente previsti nei singoli contratti in ragione della natura giuridica delle società contraenti, al verificarsi di uno dei seguenti casi generali:
a) ingiustificata interruzione o sospensione del servizio da parte del Fornitore;
b) reiterate e/o gravi contravvenzioni ai patti contrattuali o alle norme di legge;
c) perdita dei requisiti soggettivi;
d) violazione del divieto di cessione e subappalto.
E’ fatta salva, in ogni caso, la facoltà per la Stazione Appaltante e le società contraenti di richiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti.
Art. 10 – Penali
Al Fornitore, oltre alle penali di cui al precedente punto a.2, saranno applicate penali nei seguenti casi:
a) mancata esecuzione della manutenzione ordinaria entro il termine fissato al precedente punto a.3.: applicazione di una penale giornaliera pari all’1% del canone mensile riferito al veicolo;
b) mancata prestazione, non imputabile alle società contraenti ovvero a forza maggiore o caso fortuito, del servizio di soccorso stradale nel termine previsto al precedente punto a.7.: applicazione di una penale pari all’1% del canone mensile riferito al veicolo.
Sono, in ogni caso, fatte salve le azioni di rivalsa e la risoluzione del contratto.
Art. 11 – Allegati
Schede Tecniche autoveicoli nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.