Condizioni Generali per servizi di assistenza tecnica
Condizioni Generali per servizi di assistenza tecnica
1. Ambito di applicazione e oggetto delle Condizioni Generali per servizi di assistenza tecnica
1.1 Le presenti Condizioni Generali per i servizi di assistenza tecnica (di seguito, “CGA”) si applicano tra Losma S.p.A. (C.F. e P.IVA 01234590162 - R.E.A. 185685), corrente a Xxxxx (Xxxxxxx), xx Xxx Xxxxxx Xxxxx x. 00 – Tel. 035/461444, Fax 035/461671, email xxxx@xxxxx.xx, PEC xxxxx@xxx-xxxx.xx, sito internet xxx.xxxxx.xx (di seguito, anche solo “Losma”) ed il cliente (di seguito, il “Cliente”) che abbia acquistato macchinari o impianti di Losma (di seguito, i “Prodotti Losma” o, al singolare, il “Prodotto Losma”) e formano parte integrante di ogni contratto concluso tra la medesima Losma ed il Cliente (di seguito, congiuntamente, anche solo le “Parti”) avente ad oggetto la prestazione di servizi di assistenza tecnica sui Prodotti Losma (di seguito, il “Contratto”), anche nel caso in cui non siano state espressamente richiamate dalle Parti.
1.2 Funzione delle presenti CGA è quella di regolare i termini e le condizioni dei servizi di assistenza tecnica (di seguito, i “Servizi di Assistenza Tecnica”), che siano stati richiesti dal Cliente con riferimento ai Prodotti Losma, fuori dai casi di operatività della garanzia prevista dalle Condizioni Generali di Vendita (di seguito, “CGV”) disciplinanti i contratti di vendita di Prodotti Losma conclusi tra le Parti.
1.3 I Servizi di Assistenza Tecnica comprendono le attività di supervisione al montaggio, commissioning and start-up del/dei Prodotto/i Losma oppure riparazione, ripristino o manutenzione del/dei Prodotto/i Losma che saranno di volta in volta concordate dalle Parti mediante apposita documentazione contrattuale ai sensi dell’art. 2 delle presenti CGA. Qualora le Parti, durante la prestazione dei Servizi di Assistenza Tecnica concordati, convenissero l’esecuzione di eventuali interventi extra, gli stessi dovranno risultare da apposita documentazione contrattuale sottoscritta dalle Parti.
1.4 Il Cliente, prima di effettuare l’ordine come definito all’art. 2.2, si impegna a prendere visione delle presenti CGA, le quali sono consultabili al link xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xx- gruppo/condizioni-generali-assistenza/, indicato da Losma nell’Offerta di cui all’art. 2.1; una volta preso visione delle stesse, sarà onere del Cliente stamparle, salvarne una compia informatica o, comunque, conservarle. In ogni caso, Losma ne renderà, altresì, al Cliente medesimo una copia con la Conferma d’Ordine di cui all’art. 2.4.
1.5 Eventuali condizioni particolari convenute fra le Parti
saranno valide solo se riportate nell’Offerta, nell’Ordine e, quindi, accettate nella Conferma d’Ordine ed avranno prevalenza sulle CGA costituendone una deroga. Il Cliente non potrà, pertanto, invocare né eccepire condizioni diverse da quelle contenute nelle presenti CGA e/o concordate per iscritto ai sensi del periodo che precede.
2. Formazione del Contratto
2.1 Su richiesta scritta del Cliente, che dovrà riportare tutte le informazioni necessarie ad individuare (i) l’intervento richiesto in relazione al/ai Prodotto/i Losma nonché (ii) eventuali ragioni di urgenza, Losma formulerà al Cliente medesimo la propria offerta (di seguito, l’“Offerta”) contenente la specifica indicazione dei Servizi di Assistenza Tecnica da prestarsi nonché il relativo corrispettivo. In nessun caso detta Offerta potrà ritenersi vincolante.
2.2 Sulla base dell’Offerta, il Cliente formulerà la propria
richiesta dei Servizi di Assistenza Tecnica trasmettendo a Losma apposito Ordine per iscritto (di seguito, l’“Ordine”).
2.3 In nessun caso Losma sarà vincolata all’accettazione dell’Ordine, riservandosi la stessa di valutarlo ed eventualmente di confermarlo.
2.4 Il Contratto si intenderà concluso soltanto nel momento in cui l’Ordine sarà stato oggetto di espressa accettazione per iscritto da parte di Losma mediante trasmissione al Cliente di apposita conferma d’ordine (di seguito, la “Conferma d’Ordine”).
3. Luogo di esecuzione dei Servizi di Assistenza Tecnica.
3.1 I Servizi di Assistenza Tecnica saranno resi presso lo stabilimento del Cliente o nel diverso luogo indicato per iscritto nell’Offerta, nell’Ordine e, quindi, nella Conferma d’Ordine.
4. Corrispettivo e costi a carico del Cliente
4.1 Il corrispettivo dei Servizi di Assistenza Tecnica sarà calcolato in termini di giorni di calendario di assenza del/dei tecnico/i di Losma dalla sede centrale della stessa Losma (numero effettivo di giorni-uomo utilizzati più tempo di viaggio di andata e ritorno dalla sede), applicandosi una tariffa giornaliera basata sulle tariffe prevalenti pubblicate da UCIMU (Unione Costruttori Italiani Macchine Utensili) - Pos. Tecnici Specializzati e elettronici – dove le tariffe si riferiscono a 8 (otto) ore / giorno di lavoro fino a 5 (cinque) giorni / settimana, con le seguenti precisazioni:
• Il tempo di viaggio fa parte dell'orario di lavoro;
• la tariffa oraria per gli straordinari viene determinata dividendo la tariffa giornaliera forfettaria per 8 (ore) e aggiungendo il 30%;
• la domenica e/o le festività locali sono contabilizzate alla tariffa giornaliera fissa. Nel caso in cui il Cliente necessiti di lavori da svolgere la domenica o nei giorni festivi, la tariffa giornaliera fissa viene aumentata del 150%. Tuttavia, un ordine di lavoro di domenica o in giorni festivi locali deve essere specificamente e previamente concordato per iscritto fra le Parti e lo/gli stesso/i tecnico/i di Losma incaricato/i di eseguire i Servizi di Assistenza Tecnica.
4.2 Ι costi del viaggio dalla sede centrale di Losma verso il sito di lavoro e viceversa nonché i costi del trasporto locale dall’alloggio verso il sito di lavoro e viceversa saranno a carico del Cliente e si applicheranno le tariffe ACI / IATA / FS. Saranno, altresì, a carico del Cliente le spese di vitto e alloggio, ove non risultassero già espressamente inclusi nella tariffa giornaliera di cui all’art. 4.1 che precede.
4.3 Lo staff di Losma sarà ospitato in Alberghi ad almeno 3 stelle (standard europeo) o in alloggio equivalente preventivamente ritenuto accettabile da Losma.
4.4 Salvo diverso accordo scritto risultante dall’Offerta, dall’Ordine e, quindi, dalla Conferma d’Ordine, saranno, inoltre, a carico del Cliente la fornitura ed il costo dei materiali di consumo, ivi inclusi i materiali per la pulizia, nonché l’esecuzione ed il costo delle successive attività di smaltimento dei rifiuti derivanti dall’avvenuto svolgimento dei Servizi di Assistenza Tecnica.
4.5 Salvo diverso accordo scritto risultante dall’Offerta, dall’Ordine e, quindi, dalla Conferma d’Ordine, sarà, altresì, a carico del Cliente il costo di eventuali materiali e/o pezzi di ricambio necessari per la prestazione dei Servizi di Assistenza Tecnica. Qualora la necessità di tali materiali e/o pezzi di ricambio fosse rilevata soltanto durante l’esecuzione dei Servizi di Assistenza Tecnica, il Personale di Losma, come definito al successivo art. 5.1, ne darà atto con apposita annotazione nella Scheda degli interventi di cui all’art. 7.1 delle presenti CGA, indicandone tipologia, quantità e relativi costi, che saranno fatturati a consuntivo, in aggiunta al corrispettivo convenuto e agli ulteriori costi di cui al presente art. 4; si applica l’art. 7 delle presenti CGA.
5. Obblighi di Losma. Personale di Losma
5.1 Losma presterà i Servizi di Assistenza Tecnica con la dovuta diligenza attraverso un tecnico ovvero più tecnici dalla medesima incaricato/i (di seguito, il “Personale di Losma”), anche di nazionalità diversa da quella italiana.
5.2 I Servizi di Assistenza Tecnica saranno, per quanto possibile, prestati nei giorni concordati in seno all’Offerta, all’Ordine e, quindi, alla Conferma d’Ordine, restando inteso che la tempistica ivi stimata è, in ogni caso, da intendersi come meramente orientativa e non vincolante per Losma.
5.3 Il Personale di Losma presterà i Servizi di Assistenza Tecnica in piena autonomia, secondo le direttive impartite da Losma stessa.
5.4 Nell’ipotesi in cui il/i Prodotto/i Losma non sia/siano stato/i installato/i e/o avviato/i da Losma, avendovi provveduto un soggetto terzo designato dal Cliente ma in assenza di un supervisore incaricato da Losma, resta naturalmente ferma la facoltà di quest’ultima di eccepire l’esclusione della garanzia
per i vizi, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 8.8 (v) delle CGV. In tal caso, ogni richiesta del Cliente avente ad oggetto l’esecuzione di interventi per la risoluzione di malfunzionamenti e/o difformità dipendenti dal non corretto assemblaggio ovvero dalla non corretta installazione del/i Prodotto/i Losma ovvero da qualsiasi installazione, sostituzione, riparazione, manomissione o modifica del/dei medesimo/i eseguita da personale non direttamente dipendente e/o autorizzato dalla stessa Losma, sarà disciplinata dalle presenti CGA: Losma pertanto, non avrà alcun obbligo di intervenire, riservandosi la facoltà di farlo ai sensi dell’art. 2.3 delle presenti CGA ed alle condizioni, anche economiche, di cui alle stesse.
6. Obblighi del Cliente
6.1 Il Cliente dovrà garantire la sicurezza dei luoghi cui avrà accesso il Personale di Losma nonché la conformità ai requisiti di legge degli strumenti e delle attrezzature eventualmente messe a disposizione del Personale di Losma medesimo, mettendo quest’ultimo in condizione di prestare i Servizi di Assistenza Tecnica in piena sicurezza e nel rispetto della normativa vigente in materia. In caso di malattia o infortunio del Personale di Losma, il Cliente dovrà, comunque, garantire, a propria cura e spese, la necessaria assistenza medica e/o ospedaliera di pronto soccorso.
6.2 Al fine di rendere possibile la prestazione dei Servizi di Assistenza Tecnica in modo regolare ed efficiente, il Cliente dovrà inoltre:
• consentire l’accesso del Personale di Losma in tutti i luoghi del proprio stabilimento necessari per l’esecuzione di eventuali sopralluoghi preventivi e, in ogni caso, per la prestazione dei Servizi di Assistenza Tecnica;
• mettere a disposizione del Personale di Losma il/i Prodotto/i Losma che dovrà/dovranno essere oggetto dei Servizi di Assistenza Tecnica concordati;
• fare il possibile per evitare o ridurre al minimo qualsiasi tempo di inattività del Personale di Losma;
• mettere a disposizione spazi e/o locali per uso ufficio che possano essere chiusi a chiave per la custodia sicura di documenti, strumenti e abiti ed effetti personali appartenenti al Personale di Losma;
• fornire l’energia elettrica, l’acqua e, in generale, tutti i servizi aziendali necessari per la prestazione dei Servizi di Assistenza Tecnica, nonché garantire, nei termini concordati tra le Parti e, comunque, a propria cura e spese e sotto la propria esclusiva responsabilità, la disponibilità di eventuali strumenti e/o attrezzature particolari - quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, mezzi di sollevamento, carico e scarico merci, scale e trabattelli - che fossero necessari per lo svolgimento dei Servizi di Assistenza Tecnica, oltre alla disponibilità di propria manodopera idonea ad assicurare il corretto e sicuro utilizzo di tali strumenti e/o attrezzature.
7. Scheda degli interventi. Verifica e accettazione
7.1 Il Personale di Losma redigerà apposito report tecnico degli interventi compilando a tal fine una scheda settimanale e/o giornaliera degli interventi effettuati (di seguito, la “Scheda”), che il Cliente sarà tenuto a sottoscrivere con lo scopo di confermare l’orario di lavoro e l’eventuale estensione dello stesso ivi indicati, nonché eventuali altre annotazioni ivi riportate, quali - a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo - quelle di cui all’art. 4.5 delle presenti CGA.
7.2 Eventuali contestazioni del Cliente in relazione alle
presenze risultanti dalla Scheda e/o in relazione al lavoro eseguito e/o a quanto annotato nella Scheda medesima potranno essere inclusi nello spazio ivi appositamente previsto.
7.3 In mancanza di contestazioni scritte ai sensi dell’art. 7.2 che precede, gli interventi eseguiti dal Personale di Losma si intenderanno accettati e le somme fatturate da Losma si intenderanno approvate e dovranno essere pagate integralmente.
8. Modalità di pagamento
8.1 Losma fatturerà i Servizi di Assistenza Tecnica periodicamente, e, in particolare, su base giornaliera o settimanale a seconda della durata prevista per l’esecuzione
dei medesimi. Il saldo sarà fatturato al completamento degli stessi.
8.2 Tutti gli importi fatturati dovuti a Losma dovranno essere pagati entro 7 (sette) giorni dalla presentazione della fattura, se non diversamente specificato nell'Offerta, nell’Ordine, e, quindi, nella Conferma d’Ordine.
8.3 In caso di ritardo nel pagamento delle singole fatture, Losma avrà il diritto di sospendere immediatamente, ai sensi dell’art. 1460 c.c., l’esecuzione dei Servizi di Assistenza Tecnica, fino all’integrale ricezione del pagamento.
9. Obblighi di riservatezza
9.1 Salvo quanto previsto al successivo art. 9.2, ciascuna Parte si impegna a mantenere segrete e riservate, e, quindi, a non cedere, divulgare o comunicare a terzi, direttamente o indirettamente, in tutto o anche solo in parte, in qualsiasi forma e a qualsiasi titolo, le informazioni di carattere commerciale, industriale, produttivo ed organizzativo dell’altra Parte (di seguito, le “Informazioni”) di cui venisse a conoscenza in dipendenza della conclusione e/o dell’esecuzione del Contratto.
9.2 Le Informazioni apprese da Losma inerenti al Cliente potranno essere dalla stessa condivise, in funzione della prestazione dei Servizi di Assistenza Tecnica, con i propri dipendenti e collaboratori, che saranno, tuttavia, soggetti agli stessi vincoli di riservatezza di cui all’art. 9.1 che precede.
10. Consenso al trattamento dei dati personali
10.1 Le Parti si impegnano a trattare i dati personali di cui dovessero venire a conoscenza nell’esecuzione del Contratto nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. General Data Protection Regulation – GDPR).
10.2 A questo riguardo, le Parti dichiarano di avere ricevuto le rispettive informative.
10.3 Alla cessazione degli effetti del Contratto, per qualunque causa essa avvenga, ciascuna Parte conserverà la titolarità dei dati personali per i quali ha ottenuto il relativo consenso al trattamento.
11. Legge applicabile e Foro competente
11.1 Le presenti CGA e i singoli Contratti da esse regolati sono disciplinati dalla legge italiana.
11.2 Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine all’interpretazione, al perfezionamento, all’esecuzione, all’inadempimento, alla risoluzione o, comunque, allo scioglimento per qualsiasi causa delle presenti CGA e/o del/i Contratto/i da esse regolato/i sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Bergamo.
12. Varie
12.1 In caso di eventuale contrasto tra la versione redatta in lingua italiana e quella redatta in lingua inglese delle presenti CGA, dell’Offerta e/o della Conferma d’Ordine prevarrà la prima, che costituisce l’unico testo autentico a fini interpretativi.
12.2 Le presenti CGA, unitamente all’Ordine e alla Conferma d’Ordine, costituiscono l’unico accordo raggiunto dalle Parti in merito alla prestazione dei Servizi di Assistenza Tecnica e non potranno essere modificate, né integrate se non in forza del consenso delle Parti formalizzato per iscritto. Esse, inoltre, unitamente all’Ordine e alla Conferma d’Ordine, sostituiscono ogni altro precedente accordo, scritto o verbale, che può essere intercorso fra le Parti sul medesimo oggetto.
12.3 L’eventuale nullità di una o più disposizioni delle presenti CGA e/o dell’Ordine e /o della Conferma d’Ordine non incidono sulla validità dell’intero Contratto.
12.4 Il ritardo o l’omissione nell’esercitare un diritto sancito dalle presenti CGA e/o dall’Ordine e/o dalla Conferma d’Ordine, ovvero un esercizio parziale o singolo di tale diritto, non costituiscono rinuncia al diritto in questione o a qualsiasi altro diritto stabilito nelle presenti CGA. La tolleranza di una violazione di una norma espressa o implicita delle presenti CGA e/o dell’Ordine e/o della Conferma d’Ordine non vale come rinuncia a fare valere eventuali violazioni successive.
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Emesso il 28 Febbraio 2020