Servizio Acquisti
A.S.P. Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Azienda pubblica di Servizi alla Persona
Servizio Acquisti
Via Assarotti n. 31/12 – 00000 XXXXXX
Tel. 010-2445.222/238 – P.E.C. xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI OSSIGENO LIQUIDO TERAPEUTICO CIG. Z1B2A5A0CA
Premessa
1. Il presente Capitolato speciale è regolato dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pub- blici, e dalle norme dettate per la contabilità, la gestione e l’attività contrattuale dell’A.S.P. Xxxxxxxx Xxxxxxxx.
2. I seguenti documenti saranno elementi costitutivi del contratto:
- il presente Capitolato speciale;
- l’offerta dell’aggiudicatario.
3. In caso di contrasto tra le parti o di dubbio interpretativo, la clausola contrattuale sarà applicata in modo da contemperare al meglio i reciproci interessi sostanziali, secondo i principi di correttezza, buona fede ed equità.
Art. 1 - Oggetto dell’appalto
1. Oggetto dell’appalto è la fornitura di circa 11.900 litri di ossigeno liquido terapeutico in bombole ed in contenitori fissi, necessari a soddisfare il fabbisogno della struttura assistenziale “R.S.A. Doria”, situata in Genova, Via Struppa n. 150 D.
Art. 2 - Durata del contratto
1. Il contratto ha durata di ventiquattro mesi dalla data della sua stipulazione.
2. La durata e/o le quantità stimate della fornitura possono subire variazioni nell’ordine del 20% in più o in meno (c.d. “quinto d’obbligo”), calcolato sul valore dell’aggiudicazione. L’Amministrazione, per- tanto, può ridurre od estendere il servizio entro detti limiti, anche con riferimento alle strutture inte- ressate dal servizio medesimo.
3. L’Appaltatore, comunque, si obbliga, su richiesta dell’A.S.P. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, a proseguire la for- nitura anche oltre il termine fissato, ai fini di assicurare la continuità del servizio nelle more dell’esple- tamento della nuova procedura di gara.
Art. 3 - Potere d’ordine dell’A.S.P. Xxxxxxxx Xxxxxxxx in caso di contestazione e potere di esecuzione di prestazioni contrattuali in danno
1. L’A.S.P. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, nel caso in cui ritenga necessaria una prestazione, può ordinarne l’ese- cuzione all’Appaltatore, anche qualora quest’ultimo non la consideri ricompresa nel contratto. L’Ap- paltatore è tenuto ad ottemperare senza indugio, salvo il suo diritto di farne in seguito accertare l’ef- fettiva rispondenza al contratto e, in caso negativo, il suo corrispondente credito.
2. Nel caso di cui al primo comma, come pure in ogni altro caso di controversia e/o contestazione, gene- rale o particolare, tra l’A.S.P. Xxxxxxxx Xxxxxxxx e l’Appaltatore, quest’ultimo non può sospendere o interrompere la fornitura o modificarne le modalità esecutive.
Art. 4 - Sospensioni ed interruzioni della fornitura
1. L’A.S.P. Xxxxxxxx Xxxxxxxx può sospendere ovvero interrompere totalmente o parzialmente la forni- tura per cause di pubblico interesse e/o di forza maggiore, previa tempestiva comunicazione all’Ap- paltatore, che non ha diritto a risarcimenti e/o indennizzi.
2. L’Appaltatore non può sospendere o interrompere la fornitura o comunque modificarne le modalità esecutive, rientrando l’attività svolta dall’A.S.P. Xxxxxxxx Xxxxxxxx tra i servizi pubblici essenziali di cui all’art. 1 della Legge 12 giugno 1990, n. 146 – Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge.
Art. 5 - Oneri ed obblighi a carico dell’Appaltatore
1. L’Appaltatore ha l’obbligo di:
- rispettare prescrizioni, leggi, regolamenti, decreti, circolari e norme vigenti, sia di carattere generale
che relative alle specifiche attività oggetto dell’appalto;
- segnalare eventuali interventi o lavori che si dovessero rendere necessari per ottemperare a nuove disposizioni di legge o normative, emanate successivamente alla stipulazione del contratto;
- rispettare le prescrizioni in materia di prevenzione degli infortuni, in relazione ai quali l’impresa è la sola e unica responsabile, ponendo particolare attenzione alla tipologia di ospiti dell’Azienda;
- ricorrere ad ogni possibile accorgimento e precauzione per non creare danni e molestie di qualsiasi tipo e natura agli ospiti dell’Azienda.
Art. 6 - Dispositivi di Protezione Individuale “D.P.I.”
1. L’Appaltatore deve fornire al proprio personale i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) ritenuti necessari sulla base (i) della valutazione dei rischi di cui al documento previsto dagli artt. 3, comma 9, e 18, lett. d), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e (ii) della comunicazione sui rischi specifici effettuata dal Committente.
Art. 7- Responsabilità
1. L’Appaltatore si obbliga a garantire e tenere indenne l’A.S.P. Xxxxxxxx Xxxxxxxx da qualunque pretesa, azione o molestia proveniente da terzi per il mancato adempimento degli obblighi contrattuali, nonché per trascuratezza, per colpa e/o per qualunque altro motivo ascrivibile all’Appaltatore nell’esecuzione del contratto.
2. L’Appaltatore assume tutte le responsabilità derivanti dall’esecuzione del contratto e, pertanto, ri- sponde direttamente dei danni provocati a cose e/o persone, restando a suo completo ed esclusivo carico il relativo risarcimento. Le spese che l’A.S.P. Xxxxxxxx Xxxxxxxx dovesse sostenere a tale titolo saranno dedotte in tutto o in parte dai crediti dell’Appaltatore ovvero dalla cauzione definitiva.
3. L’Appaltatore, nell’esecuzione del contratto, ha l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed ai regolamenti, presenti e futuri, concernenti la fornitura oggetto dell’appalto.
4. Le contestazioni, le intimazioni e le diffide saranno notificate all’Appaltatore tramite posta, fax o posta elettronica certificata.
5. In caso di controversia e/o contestazione, generale o particolare, tra l’A.S.P. Xxxxxxxx Xxxxxxxx e l’Appaltatore, quest’ultimo non può assolutamente sospendere o interrompere la fornitura e i servizi connessi o comunque modificarne le modalità esecutive, rientrando l’attività svolta dall’Azienda nella fattispecie dei servizi pubblici essenziali, di cui all’art. 1 della L. n. 146/1990.
Art. 8 - Penali
1. L’A.S.P. Xxxxxxxx Xxxxxxxx ha diritto di applicare all’Appaltatore penalità, secondo la gravità dei casi, per ogni violazione del regolamento contrattuale, compresa ogni operazione eseguita in modo parziale e/o inesatto.
2. Le violazioni saranno accertate, ove possibile, in contraddittorio con l’Appaltatore.
3. In caso di consegna oltre il termine previsto dal successivo art. 19, saranno applicate le seguenti penali:
- € 200,00 per il primo giorno;
- € 400,00 al giorno per i giorni successivi, fino ad un massimo di tre giorni.
4. Oltre tale termine, l’A.S.P. Xxxxxxxx Xxxxxxxx provvederà all’acquisto del materiale presso altra impresa del settore, con spese a carico dell’Appaltatore, salva la possibilità per l’A.S.P. Xxxxxxxx Xxxxxxxx di risolvere il contratto di fornitura e/o di richiedere il risarcimento del danno.
5. L’applicazione della penale potrà avvenire tramite escussione del deposito cauzionale ovvero tramite trattenuta sui pagamenti.
6. L’applicazione di penali e la risoluzione del contratto potranno essere causa di esclusione da future procedure di gara.
Art. 9 - Risoluzione del contratto – Clausola risolutiva espressa
1. In caso di violazione, inosservanza e/o incapacità di esecuzione del regolamento contrattuale da parte dell’Appaltatore, l’A.S.P. Xxxxxxxx Xxxxxxxx si riserva il diritto di procedere all’immediata risolu- zione del contratto ex art. 1456 c.c., salva la possibilità di richiedere il risarcimento del danno. In particolare, l’A.S.P. Xxxxxxxx Xxxxxxxx ha la facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:
a) apertura della procedura di fallimento a carico dell’Appaltatore;
b) abbandono dell’appalto, salvi i casi di forza maggiore;
c) ritardo nella consegna superiore a tre giorni;
d) interruzione non motivata della fornitura;
e) frode dell’Appaltatore;
f) cessione a terzi, totale o parziale, direttamente o per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti al contratto;
g) sopravvenuta insussistenza in capo all’Appaltatore dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 per la partecipazione alle procedure di affidamento;
h) ogni altra circostanza che renda impossibile la prosecuzione del contratto.
2. Nei casi sopraindicati il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiara- zione dell’A.S.P. Xxxxxxxx Xxxxxxxx di volersi avvalere della clausola risolutiva. Detta dichiarazione sarà comunicata all’Appaltatore a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata.
3. In caso di risoluzione del contratto per qualunque causa, il contratto potrà essere aggiudicato a favore dell’impresa seconda classificata, senza che la prima possa esigere alcuna indennità, fatto salvo il pa- gamento delle prestazioni eseguite fino a quel momento.
4. Al di fuori dei casi previsti dal presente Capitolato speciale, rimane applicabile la disciplina generale sulla risoluzione per inadempimento.
Art. 10 - Fallimento, trasformazione
1. L’A.S.P. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, in caso di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo dell’Appaltatore, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 – Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documen- tazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, ovvero di dichiara- zione giudiziale di inefficacia del contratto, si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i sog- getti che hanno partecipato all’originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento della fornitura.
2. L’Appaltatore dovrà segnalare all’A.S.P. Xxxxxxxx Xxxxxxxx ogni modificazione soggettiva rilevante, in particolare trasformazione e fusione, comunque continuando la gestione dell’appalto. L’Azienda valuterà, quindi, il permanere dei requisiti in capo ad esso, ed eventualmente risolverà il contratto.
Art. 11 - Personale
1. L’Appaltatore è tenuto a eseguire il contratto avvalendosi di personale proprio, al quale deve applicare il vigente C.C.N.L. di categoria, nonché tutte le disposizioni vigenti in materia contrattuale, retributiva, assistenziale, previdenziale e antinfortunistica.
2. L’Appaltatore si impegna ad avvalersi solo di personale qualificato e giuridicamente legittimato a svolgere le prestazioni oggetto del contratto, nonché a fornire al personale le informazioni e la forma- zione necessarie perché il contratto possa essere adempiuto al meglio.
Art. 12 - Corrispettivi – Pagamenti
1. Il corrispettivo dell’Appaltatore viene determinato in base alle regole contenute nel presente Capitolato speciale. Esso comprende la consegna ai reparti di destinazione dei dispositivi medici oggetto di for- nitura e ogni altra prestazione, onere, soggezione e/o rischio dell’Appaltatore, direttamente o indiret- tamente necessari per dare esecuzione al contratto, quantunque eventualmente non menzionati.
2. Il fornitore emetterà mensilmente una fattura relativa alle forniture effettuate nel mese di riferimento.
3. Le fatture dovranno necessariamente riportare il codice C.I.G. della fornitura.
4. Le fatture dovranno essere corredate da apposito documento di consegna riportante la quantità di os- sigeno consegnato e la firma dell’incaricato della struttura che ha ricevuto la fornitura.
5. Le fatture non riportanti il C.I.G. o non corredate da copia del documento di consegna saranno respinte.
6. La firma dell’incaricato che ha ricevuto la fornitura attesta esclusivamente l’accettazione dei colli e dei quantitativi indicati. L’accettazione, quindi, non solleva l’Appaltatore dalle proprie obbligazioni in ordine alla qualità dell’ossigeno, che non può essere verificata all’atto della consegna.
7. Durante l’esecuzione del contratto, l’A.S.P. Xxxxxxxx Xxxxxxxx potrà effettuare in qualsiasi momento il prelievo per campionatura dell’ossigeno e dei materiali consegnati, al fine di verificarne la corri- spondenza con le caratteristiche indicate nel presente Capitolato speciale.
8. I pagamenti saranno effettuati tramite rimessa diretta entro sessanta giorni dalla data di arrivo della fattura in formato elettronico secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55 – Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. L’I.V.A. a carico dell’A.S.P. Xxxxxxxx Xxxxxxxx sarà assolta secondo le norme vigenti.
9. L’A.S.P. Xxxxxxxx Xxxxxxxx potrà verificare in ogni momento, sia prima che dopo il pagamento, l’esat- tezza dei corrispettivi fatturati dall’Appaltatore e delle prestazioni da esso rese. In esito all’eventuale verifica, l’A.S.P. Xxxxxxxx Xxxxxxxx potrà corrispondere all’Appaltatore una somma inferiore rispetto a quella richiesta e/o recuperare eventuali somme pagate in eccesso. In caso di contestazioni sull’entità dei pagamenti effettuati dall’A.S.P. Xxxxxxxx Xxxxxxxx e/o in caso di ritardo nei pagamenti stessi, l’Appaltatore rinuncia irrevocabilmente ad avvalersi dell’eccezione di inadempimento.
10. Eventuali irregolarità e/o sospensioni della fornitura, quantunque imputabili secondo l’Appaltatore ad inadempimenti dell’A.S.P. Xxxxxxxx Xxxxxxxx nei pagamenti, saranno considerate gravi inadempienze dell’Appaltatore stesso, con conseguente possibilità per l’A.S.P. Xxxxxxxx Xxxxxxxx di risolvere il con- tratto e/o di disporre temporaneamente l’esecuzione in danno.
Art. 13 - Sicurezza, sopralluoghi
1. L’Appaltatore è tenuto a dare piena applicazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e successivi regolamenti e decreti attuativi.
2. In particolare, con la presentazione dell’offerta, l’Appaltatore dà atto senza riserva di sorta:
- di avere eseguito un attento ed approfondito sopralluogo nelle sedi oggetto del contratto;
- di avere verificato e valutato per diretta conoscenza i rischi connessi alla sicurezza delle strutture interessate dalla fornitura, al fine di approntare ogni necessario presidio di protezione, e di avere informato i propri lavoratori. A tal fine, prima dell’inizio dell’attività, l’Appaltatore dovrà contattare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’A.S.P. Xxxxxxxx Xxxxxxxx al fine di concordare una riunione nel corso della quale:
- verranno fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui i lavora- tori saranno destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate;
- verranno definite le misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, incidenti sull’attività
lavorativa oggetto dell’appalto;
- verranno trasmesse le necessarie informazioni al fine di eliminare i rischi dovuti alle eventuali interferenze con i lavoratori di altre imprese coinvolte.
3. È stato elaborato il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.), che dovrà essere allegato al contratto.
4. All’atto della presentazione dell’offerta l’Appaltatore si considera a perfetta conoscenza dell’ubica- zione di luoghi, locali ed attrezzature oggetto del Capitolato speciale, nonché delle relative caratteri- stiche e condizioni di accessibilità.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato speciale valgono le disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia, che si intendono qui integralmente trascritte.
Art. 14 - Copertura assicurativa
1. Ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni che, in relazione all’esecuzione del contratto o a cause ad essa connesse, derivassero all’A.S.P. Xxxxxxxx Xxxxxxxx ovvero a terzi, sarà senza riserve ed eccezioni a totale carico dell’Appaltatore. Sono esclusi i danni derivanti da cause esterne e non deri- vanti dall’esecuzione della fornitura.
2. Prima dell’avvio della fornitura l’Appaltatore è tenuto a dotarsi di una polizza assicurativa per gli eventuali danni provocati all’A.S.P. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, suoi dipendenti, incaricati, ospiti ed utenti, a terzi e/o all’ambiente, con primaria compagnia e con massimale non inferiore ad € 2.500.000,00 per ciascuna persona eventualmente danneggiata. Copia della polizza dovrà essere consegnata all’A.S.P. Xxxxxxxx Xxxxxxxx entro dieci giorni dalla data di aggiudicazione, e comunque prima dell’inizio della fornitura.
3. La polizza assicurativa dovrà riportare la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione dell’Appaltatore stabilito dall’art. 1944 c.c., nonché prevedere il formale impegno dell’assicuratore a pagare la somma garantita entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell’A.S.P. Xxxxxxxx Xxxxxxxx.
Art. 15 - Garanzie
1. Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, l’Appaltatore dovrà costituire una garanzia definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.
3. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al bene- ficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’A.S.P. Xxxxxxxx Xxxxxxxx.
4. La mancata costituzione della garanzia di cui al precedente comma determinerà la revoca dell’affida- mento da parte dell’A.S.P. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, che aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
5. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione della fornitura.
Art. 16 - Controversie
1. Per ogni controversia non composta in via bonaria sarà esclusivamente competente il Foro di Genova.
2. Per gli effetti del contratto l’Appaltatore dovrà eleggere domicilio legale in Genova ai sensi delle di- sposizioni di legge.
Art. 17 - Caratteristiche dell’ossigeno
1. Le apparecchiature, gli accessori ed i dispositivi medici che verranno forniti dovranno essere conformi alle disposizioni di legge e riportare il marchio C.E.
2. L’ossigeno oggetto della fornitura dovrà rigorosamente essere prodotto e distribuito in conformità alle
vigenti norme di legge.
3. L’ossigeno liquido fornito dovrà contenere non meno del 99,0% V/V di ossigeno, e dovrà possedere tutte le caratteristiche ed i saggi di purezza prescritti dalla farmacopea ufficiale.
Art. 18 - Modalità di esecuzione della fornitura
1. L’Appaltatore dovrà mettere a disposizione della struttura almeno tre idonei contenitori criogenici.
2. Tali apparecchiature, fornite in comodato gratuito, saranno composte da un contenitore criogenico d’acciaio inox della capacità in ossigeno liquido compresa tra litri 30, equivalenti a 26,5 mc. d’ossi- geno gassoso, e litri 40, equivalenti a 35,5 mc. d’ossigeno gassoso. Il contenitore dovrà essere dotato di opportuni sistemi di gassificazione dell’ossigeno liquido, tali da garantire flussi regolabili da 0,25 litri ad almeno 6 litri al minuto. Le valvole di sicurezza dovranno rispondere a quanto previsto dalla normativa vigente in materia e, su richiesta dell’A.S.P. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, dovranno essere dotate di limitatore di flusso. Ogni contenitore dovrà essere dotato di almeno una unità portatile, ricaricabile dal contenitore base, della capacità massima di 1,2 litri di ossigeno liquido.
3. Sia per il contenitore base che per l’eventuale contenitore portatile dovrà essere prevista la possibilità di regolare l’erogazione secondo le prescrizioni mediche previste per il paziente.
4. Sia i contenitori base che quelli portatili dovranno essere muniti di indicatore di contenuto e manome- tro.
5. Il contenitore base dovrà essere montato su ruote e facilmente trasportabile, e dovrà essere dotato di tutti i dispositivi necessari all’uso corretto, ed in particolare di contenitore per la raccolta della con- densa, umidificatore e cannula nasale/mascherina. Tali dispositivi saranno forniti gratuitamente se- condo le necessità dei reparti utilizzatori.
6. L’Appaltatore dovrà tassativamente consegnare ad ogni reparto utilizzatore l’ossigeno e gli eventuali contenitori aggiuntivi entro ventiquattr’ore dalla richiesta della struttura competente. In caso d’ur- genza, l’Appaltatore dovrà assicurare la tempestività e la continuità della fornitura anche nei giorni festivi.
7. Le richieste da parte della R.S.A. potranno avvenire anche telefonicamente. L’Appaltatore dovrà for- nire alla struttura gli indirizzi delle sedi operative con relativi recapiti telefonici, e-mail e fax.
8. Le bombole dovranno essere del tutto conformi alle prescrizioni di cui al Decreto dele Ministero dei Trasporti 3 gennaio 1990 – Disposizioni particolari per le bombole destinate a contenere i gas ossi- geno, protossido di azoto e anidride carbonica per uso medicale, e avranno il corpo e l’ogiva dipinte del colore distintivo del gas contenuto, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dai Decreti del Ministero dei Trasporti del 7 gennaio 1999 – Codificazione del colore per l’identifica- zione delle bombole per gas trasportabili, e del 14 ottobre 1999 – Nuova colorazione delle bombole destinate a contenere gas per uso medicale elencati nella Farmacopea ufficiale italiana. Le stesse dovranno essere dotate di accessori fissi e mobili per il trasporto. In particolare, dovranno avere:
a) punzonato:
- nome e marchio del fabbricante;
- numero di serie;
- natura del gas contenuto;
- pressione massima di esercizio;
- pressione di collaudo;
- capacità della bombola;
- tara della bombola;
- data dell’ultimo collaudo;
- nome e marchio del proprietario;
b) stampigliato:
- numero U.N. e nome del gas (secondo l’accordo A.D.R. – Agreement Dangerous Road anche l’eventuale indicazione del grado di purezza);
- simbolo rappresentativo del tipo di pericolo (combustibile, comburente, tossico).
- codice a barre.
9. Su ogni bombola dovrà essere applicata un’etichetta indicante il lotto di produzione, ove previsto, e tale etichetta dovrà essere applicata alla bombola in modo tale da non essere soggetta a facile rimo- zione, onde evitare distacchi accidentali.
10. L’Appaltatore dovrà mettere a disposizione dell’A.S.P. Xxxxxxxx Xxxxxxxx:
- le note tecnico-informative relative all’utilizzo dei prodotti forniti;
- le istruzioni per l’uso delle strumentazioni messe a disposizione;
- le note informative sulla normativa vigente finalizzate alla realizzazione di condizioni di utilizzo
di assoluta sicurezza;
11. In sede di prima fornitura, l’Appaltatore ha l’obbligo di presentare, congiuntamente al prodotto, le schede di sicurezza ove previsto dalla normativa vigente. L’Appaltatore, inoltre, dovrà provvedere all’invio delle nuove schede di sicurezza ogniqualvolta le precedenti subiscano modifiche.
12. Nel servizio è compreso l’eventuale lavaggio e/o bonifica delle bombole, nonché il collaudo di cui esse dovessero necessitare in caso di cessione in comodato d’uso gratuito. È a carico dell’Appaltatore la manutenzione delle bombole e dei contenitori ceduti in comodato d’uso, compresa la sostituzione di valvole, manometri, riduttori, flussometri, erogatori etc. che dovessero risultare difettosi, danneg- giarsi o altro.
Art. 19 - Obblighi dell’Appaltatore
1. Si intendono ricomprese nell’oggetto del contratto, con oneri diretti ed indiretti a carico dell’Appalta- tore, anche le seguenti prestazioni:
- installazione e collaudo delle apparecchiature presso i reparti della R.S.A., compresi tutti gli inter- venti di manutenzione programmata ovvero richiesti dalla R.S.A. per mantenere in costante e per- fetta efficienza la struttura;
- fornitura di tutti i materiali di consumo necessari al corretto ed efficiente utilizzo delle apparecchia- ture;
- fornitura di ulteriori contenitori di ossigeno che i responsabili della R.S.A. dovessero ritenere neces-
sari;
- istruzioni al personale dell’A.S.P. Xxxxxxxx Xxxxxxxx;
- rispondenza delle apparecchiature fornite alla normativa C.E., opportunamente documentata in sede di gara, ed in seguito fornita a corredo delle apparecchiature stesse;
- verifica del corretto funzionamento delle apparecchiature ad ogni fornitura di ossigeno.
Art. 20 - Tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 – Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.
2. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla A.S.P. Xxxxxxxx Xxxxxxxx e alla Pre- fettura di Genova della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcon- traente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.