CONVENZIONE CON IL COMUNE DI
SETTORE DELLE STRADE
ALLEGATO
CONVENZIONE CON IL COMUNE DI
PER LA REALIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DELLE OPERE A VERDE ALL’INTERNO DELLE AIUOLE DELLE ROTATORIE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI
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Indice degli articoli
ART. N° 1. OGGETTO DELLA CONVENZIONE 2
ART. N° 2. APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE 4
ART. N° 3. DURATA DELLA CONVENZIONE 4
ART. N° 4. MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI 4
ART. N° 5. OSTACOLI AL TRAFFICO E PRESCRIZIONI GENERALI
A TUTELA DELLA SICUREZZA STRADALE 6
ART. N° 6. SEGNALAZIONI DI LAVORI IN CORSO 6
ART. N° 7. RESPONSABILITA’ 7
ART. N° 8. DISMISSIONE DI TRATTE STRADALI DELLA PROVINCIA 7
ART. N° 9 COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI 7
ART. N° 10. ADEMPIMENTI FISCALI 7
ART. N° 11. FORO COMPETENTE 8
CONVENZIONE GENERALE TRA:
La PROVINCIA DI BRESCIA
con sede in Brescia, P.zza Xxxxx XX n. 29, Codice Fiscale 80008750178, Partita IVA 03046380170, che in seguito sarà per brevità denominata "Provincia", la quale interviene nel presente atto nella persona del Dott. Arch. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx in qualità di Direttore del Settore delle Strade con recapito in Brescia, Piazza Xxxxxxx Xxxxxxx n. 20
E
Il COMUNE DI
con sede in Codice Fiscale
,
Via
, Partita IVA
,
, che in
seguito sarà denominato anche “Comune”, il quale interviene nel presente atto in persona del Sindaco Sig. .
PREMESSO CHE:
- La Provincia di Brescia lungo la viabilità di competenza ha realizzato e realizza intersezioni con circolazione rotatoria per le quali necessità la formazione e l’arredo delle isole centrali con sistemazione a verde e la conseguente manutenzione delle aiuole;
- è intenzione della Provincia di disporre l’affidamento ai Comuni l’esecuzione delle opere di sistemazione a verde e di manutenzione di alcune rotatorie lungo le strade provinciali;
- | il Comune di | si è reso disponibile a |
- | contribuire al progetto di sistemazione a verde delle rotatorie; tale attività va regolata con idonea Convenzione; | |
Tutto | ciò premesso il Comune di | e la |
Provincia di Brescia convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1
OGGETTO DELLA CONVENZIONE
1.1. La presente Convenzione disciplina i lavori di sistemazione a verde e la successiva manutenzione delle aiuole delle rotatorie presenti lungo le Strade Provinciali, di cui al
successivo punto 1.2., da affidare al Comune di .
1.2. Il Comune si impegna a eseguire, e/o a fare eseguire a terzi, i lavori di manutenzione delle aiuole delle rotatorie esistenti o che verranno realizzate sulla viabilità provinciale, nell’ambito territoriale del Comune sottoscrittore della presente Convenzione.
1.3. A tal fine il Comune provvederà a fornire e si farà carico degli oneri relativi a tutti i mezzi, i materiali e la manodopera necessari alla corretta esecuzione delle opere.
1.4. Il Comune si impegna ad inviare al Settore d el l e S t r ad e della Provincia il progetto della sistemazione a verde che intende proporre, indicando in particolare le specie delle essenze arboree previste. Solo a seguito del rilascio dell’autorizzazione da parte del predetto Settore il Comune potrà dare inizio alle opere. Tale impegno riguarda anche ogni variazione che il Comune intenda apportare al progetto stesso.
1.5. Il Comune si impegna a conservare l’area verde assegnata nelle migliori condizioni, con la massima diligenza e secondo le prescrizioni di seguito esposte.
1.6. Il Comune sarà responsabile e dovrà conservare in buono stato di manutenzione e con la massima diligenza le pertinenze relative all’area assegnata.
1.7. All’atto della consegna verrà pertanto redatto verbale di consistenza indicante tutte le strutture, attrezzature, manufatti, impianti e quant’altro presente sull’area.
1.8 In particolare il Comune, nell’ambito del progetto di sistemazione dell’area dovrà, sia nella fase iniziale che per tutta la durata stabilita nella convenzione, provvedere al ripristino di tutti i manufatti o attrezzature presenti che risultino danneggiati o in cattivo stato.
1.9. La Provincia, tramite i propri incaricati, eseguirà sopralluoghi periodici per verificare lo stato dell’area e si riserva la facoltà di richiedere l’esecuzione dei lavori ritenuti necessari.
1.10. Il Comune non potrà porre in essere all’interno dell’aiuola centrale della rotatoria, così pure sulle aiuole perimetrali, ostacoli fissi di alcun genere sporgenti dal suolo inerbito esistente o di progetto, mentre dovranno essere osservati i criteri realizzativi e le modalità di esecuzione lavori stabiliti nel successivo art. 4.
1.11. Il Comune, anche tramite gli eventuali collaboratori (aziende, privati, ecc..) incaricati della manutenzione, non potrà porre in essere all’interno della rotatoria mezzi pubblicitari di alcun tipo o cartelli informativi di alcun genere, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente in materia, che possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità e l’efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l’attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione (art. 23 del D.Lgs 30.04.1992 n. 285 – Nuovo Codice della Strada).
1.12. Le modalità di posa della cartellonistica pubblicitaria richiesta dalla Ditta incaricata alla manutenzione al verde, sia all'interno che all'esterno dei centri abitati, sono puntualizzati all’Art 64 dai commi 21 e 22 del Regolamento Viario provinciale che di seguito si riportano:
- comma 21: “in centro abitato, in avvicinamento nei due sensi di marcia alla circolazione rotatoria, a valle dei segnali di “dare la precedenza” sino alla rotatoria stessa, gli spazi sono riservati alla posa, secondo i criteri del presente regolamento, della cartellonistica richiesta dall’eventuale ditta incaricata alla manutenzione del verde della rotatoria stessa, attraverso la stipula di specifiche convenzioni o l’aggiudicazione di gare di sponsorizzazione”;
- comma 22: “fuori dal centro abitato, la prima posizione utile in avvicinamento nei due sensi di marcia alla circolazione rotatoria è riservata alla posa, secondo i criteri del presente regolamento, della cartellonistica richiesta dall’eventuale ditta incaricata alla manutenzione del verde della rotatoria stessa, attraverso la stipula di specifiche convenzioni o l’aggiudicazione di gare di sponsorizzazione”.
1.13. La cartellonistica pubblicitaria della Ditta incaricata alla manutenzione al verde della rotatoria non sarà soggetta al pagamento del canone annuo. Le dimensioni massime del cartello (Mq 6,00) e le caratteristiche costruttive risponderanno a quanto previsto dall’art. 59 del Regolamento Viario Provinciale. I particolari della coloritura dello sfondo e dei caratteri andranno concordati in fase di rilascio autorizzazione.
1.14. La realizzazione dell’impianto di irrigazione, se non esistente, è a carico del Comune, così come la fornitura e posa della centralina elettronica necessaria per programmare i turni irrigui e gli oneri relativi all’allacciamento all’acquedotto.
1.15. La Provincia, o altri enti interessati, potranno effettuare interventi di sistemazione di impianti, servizi, lavori a carattere o di interesse pubblico previa comunicazione al Comune territorialmente competente, ma anche senza il consenso (ove non espressamente previsto dalla legge) del Comune sottoscrittore della presente. Gli enti esecutori medesimi provvederanno, a conclusione degli interventi, al ripristino delle zone interessate.
ART. 2
APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE
La presente Convenzione si applica a tutte le aiuole rotatorie elencate in premessa.
Nel caso il Comune, a termini del sopraindicato art. 1.2, affidi a terzi la realizzazione dei lavori, il Comune stesso curerà la definizione e la formalizzazione di autonoma convenzione o atto equipollente da sottoscrivere con la ditta affidataria. In tal caso l’autonoma convenzione individuerà gli impegni, gli oneri e le conseguenti responsabilità a carico dei due Soggetti e la Provincia di Brescia ne rimarrà sollevata. Una copia di tale documentazione verrà inviata dal Comune alla Provincia.
Il Comune dovrà chiedere ed ottenere preventivo nulla osta da parte della Provincia per ogni soggetto affidatario della realizzazione dei lavori.
ART. 3
DURATA DELLA CONVENZIONE
3.1. La presente convenzione ha durata quinquennale con decorrenza dalla data di stipula e potrà essere prorogata ad ogni scadenza per periodi non superiori ad anni cinque solo con l’adozione di nuovo provvedimento.
3.2. Fatto salvo quanto previsto al sopraindicato art. 2, la presente convenzione non può essere ceduta senza preventivo assenso della Provincia.
3.3. Il Comune ha facoltà di recesso anticipato rispetto alla scadenza della concessione, per giusta causa, previa comunicazione alla Provincia con un preavviso di almeno tre mesi, mediante lettera raccomandata A.R. da inoltrare alla sede legale.
3.4. La Provincia potrà recedere anticipatamente con provvedimento motivato, in ragione dell’inadempimento in tutto o in parte della Convenzione, in particolare qualora l’area non venga conservata nelle migliori condizioni manutentive, ovvero per sopravvenuti motivi di interesse pubblico generale.
3.5. Qualora lo stato delle aree verdi venga alterato o danneggiato con opere non concordate con il Settore d e lle S tr a d e , la Provincia avrà facoltà di far decadere la presente Convenzione; la Provincia stessa potrà provvedere ad eseguire le opere necessarie al ripristino addebitando al Comune il costo di tali opere nonché il risarcimento del danno.
ART. 4
MODALITA’ Dl ESECUZIONE DEI LAVORI
4.1. Il Comune di S t r ad e
della Provincia
ed il Settore d el l e
dovranno concordare di volta in volta le disposizioni di ordine generale
relative allo svolgimento dei lavori, nell’interesse delle relative proprietà, della tutela della
circolazione e dell’impianto stesso. Sarà quindi comunicata dal Comune la data di inizio e di
fine lavori e accreditata l’eventuale impresa che eseguirà i lavori stessi, indicando sempre un responsabile diretto del Comune come unico interlocutore nei confronti della Provincia.
4.2. Nella realizzazione della rotatoria dovranno essere rispettati i criteri funzionali e geometrici indicati dalla Deliberazione della Giunta Regionale 27 settembre 2006 n. 8/3219.
4.3. I criteri per la formazione e l’arredo delle isole centrali delle circolazioni rotatorie da prescrivere in fase di autorizzazione/nulla osta sono inoltre puntualizzati all’ Art. 88 del Regolamento Viario Provinciale in quanto stabiliscono che:
4.3.1. ai fini della verifica delle distanze di visibilità, le manovre di attraversamento di una intersezione con circolazione rotatoria richiedono, tra i requisiti fondamentali, l’esistenza di opportuni spazi liberi da ostacoli, da dimensionarsi con riferimento alla normativa approvata con DM 5/11/2001, DM 19/4/2066 e D.G.R. 27/9/2006 n. 8/3219.
Si sintetizza di seguito come procedere operativamente per garantire il rispetto dei criteri di visibilità in applicazione a tali normative:
- gli elementi di arredo funzionale dovranno interessare solo l’isola centrale della circolazione rotatoria (pertanto non le isole divisionali o le aree in fregio ai rami in approccio all’anello o esterne alla carreggiata anulare);
- non dovranno essere posti ostacoli visivi a meno di 2 metri dal bordo dell’isola centrale o, in assenza di corona sormontabile, a meno di 2,50 m dalla linea di demarcazione dell’isola centrale;
- dovrà essere sempre garantita la visibilità per l’arresto ai veicoli in circolo nell’anello, da definirsi secondo il criterio grafico schematizzato in figura, avendo assunto come distanza di visibilità per l’arresto Da = 45 m. La costruzione grafica indicata in figura permette di delimitare l’area all’interno dell’isola centrale ove è possibile collocare ostacoli visivi. Essa dipende dal raggio della rotatoria;
4.3.2. cordoli con bordi alti e/o non sormontabili ed elementi di protezione con ingombri considerevoli sono da evitare perché oltre a limitare la visibilità incrementano la gravità di eventuali incidenti (specialmente dei veicoli a due ruote).
4.3.3. all’interno dell’isola centrale può essere formato un rialzo con pendenza massima del 15%.
Tale rialzo è funzionale anche alla sicurezza dell’intersezione, in quanto ne migliora la
percepibilità e maschera al conducente la visibilità sui rami in ingresso non contigui, favorendo una riduzione delle velocità veicolari.
4.3.4. all’interno dell’isola centrale non sono consentiti elementi di arredo funzionale che, per caratteristiche di resistenza o conformazione, possano creare pericolo per la circolazione (incluse le essenze vegetali di struttura rigida), anche tenendo conto della possibilità di svio del veicolo.
ART. 5
OSTACOLI AL TRAFFICO E PRESCRIZIONI GENERALI A TUTELA DELLA SICUREZZA STRADALE
5.1. Durante l’esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere il Comune si impegna a non interrompere il transito lungo le strutture viarie, salvo i casi di comprovata necessità e previo tempestivo accordo con la Provincia, che è organismo amministrativo cui spetta il potere della relativa ordinanza, nonché l’imposizione di prescrizioni per la regolazione della circolazione e la garanzia della sicurezza stradale.
5.2. Il Comune si impegna ad evitare formazione di accumuli di depositi di materiali od altro che determini ostacolo al libero deflusso delle acque sul piano viabile e nei fossi di scolo e la libera circolazione dei veicoli.
5.3. Il Comune si impegna inoltre a non creare depositi di materiali di risulta o a qualunque titolo soggetti alla disciplina del Decreto Legislativo n. 22 del 5/02/1997 e s.m.i. "Attuazione delle direttive 91/156/XXX xxx rifiuti, 91/689/XXX xxx rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio", tali da causare provvedimenti sanzionatori in genere.
5.4. La Provincia si riserva la facoltà di sospendere i lavori sulla sede delle strutture viarie in qualsiasi momento, qualora si verifichi una difficoltà imprevista per la scorrevolezza e la sicurezza del traffico e della circolazione stradale in genere, senza che il Comune possa pretendere risarcimento alcuno, indennizzo o rimborso di sorta.
ART. 6 SEGNALAZIONI Dl LAVORI IN CORSO
6.1. Durante l’esecuzione dei lavori il Comune di dovrà
provvedere a sua cura e spese ad apporre le segnalazioni prescritte dalla apposita normativa vigente in materia.
6.2. Qualsiasi intervento, anche di emergenza, del personale della Provincia, che dovesse risultare necessario per difficoltà o inadempienze del Comune, in ordine all’apposizione della segnaletica stradale e di cantiere, è posto a carico del Comune stesso e sarà rappresentato da un rimborso spese alla Provincia.
6.3. Il Comune sarà comunque responsabile, a qualsiasi effetto, per eventuali danni a terzi in conseguenza della mancata osservanza delle disposizioni concernenti la segnalazione dei lavori.
ART. 7 RESPONSABILITA’
Il Comune assume in proprio ogni responsabilità, e pertanto solleva integralmente la Provincia per danni a cose o persone derivanti da difetti di gestione o manutenzione delle aree verdi assegnate e comunque conseguenti all’applicazione del presente accordo nonché per i danni successivi rispetto alla scadenza della presente Convenzione, derivanti da cattiva manutenzione.
Qualora il Comune si avvalga della possibilità di far eseguire a terzi i lavori di manutenzione, nei confronti della Provincia il Comune stesso rimarrà unico interlocutore responsabile.
ART. 8
DISMISSIONE Dl TRATTE STRADALI DELLA PROVINCIA
Nel caso in cui le funzioni già delegate alla Provincia, sia in seguito all’entrata in vigore di generali provvedimenti in ragione della Legge 59 del 15/03//97 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa", ovvero di altri provvedimenti emessi ex art. 2 del Codice della Xxxxxx (X.Xxx x. 000 xxx 00/00/0000), xxxxxxx trasmesse ad altri enti territoriali, la Provincia si impegna, ove necessario, a trasferire unitamente alle deleghe gli impegni convenzionalmente assunti con la presente.
ART. 9 COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI
Qualsiasi comunicazione diretta da una parte all’altra, relativa al presente atto, dovrà essere inviata nei modi e nei termini di legge ai seguenti indirizzi:
Per la PROVINCIA DI BRESCIA:
Provincia di Brescia Settore d el l e S t ra d e Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, 00 00000 Xxxxxxx
Per il COMUNE di :
Sia il Comune di che la PROVINCIA DI
XXXXXXX si impegnano a comunicarsi reciprocamente ogni successiva variazione di indirizzo, sollevando l’altra parte da ogni responsabilità per eventuali mancate comunicazioni.
ART. 10 ADEMPIMENTI FISCALI
Le spese di stipulazione, bollo, registrazione ed altri oneri fiscali relativi alla presente convenzione saranno a carico esclusivo del Comune di , ivi
comprese le spese indicate nella presente convenzione a titolo di istruttoria, bollo ed altro, relativamente alle singole richieste di concessione.
ART. 11 FORO COMPETENTE
Foro competente per ogni controversia insorgente è quello di Brescia.
La presente Convenzione, conclusa tra le parti senza alcuna intermediazione, viene redatta in 3 originali di cui uno per la Provincia, uno per il Comune ed uno per la registrazione.
Brescia lì
Per il Comune di
Per la Provincia di Brescia:
Arch. Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx