ALLEGATO A1
ALLEGATO A1
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI
Programma di accompagnamento Trentino Startup Valley - Fase Bootstrap -
T R A
TRENTINO SVILUPPO S.P.A., con sede in Xxxxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxxx Xxxx xx. 0, Codice Fiscale, Partita IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese di Trento al numero 00123240228, Capitale Sociale Euro 200.000.000,00 interamente versato, società a socio unico soggetta alla direzione e coordinamento della Provincia autonoma di Trento ai sensi art. 2497 bis c.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, in seguito “Trentino Sviluppo”;
X
XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX - XXXXXXXXXX, xxx xxxx xx
Xxxxxx (XX), Piazza Manci nr. 17, Codice Fiscale, Partita IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese di Trento al numero 02392830226, in persona del legale rappresentante pro tempore, in seguito “HIT”;
E
il FRUITORE, come identificato nella comunicazione di ammissione al programma di accompagnamento Trentino Startup Valley- fase Bootstrap -;
PREMESSO CHE
a) Trentino Sviluppo S.p.A. è una società interamente partecipata dalla Provincia autonoma di Trento, la cui azione è volta a favorire lo sviluppo sostenibile del Trentino attraverso interventi e servizi volti a supportare la crescita della capacità imprenditoriale e di innovazione del territorio con azioni di promozione dei fattori di attrattività, operando in una logica di rete secondo principi di imprenditorialità, innovazione, coesione sociale, qualità della vita, del lavoro e dell’ambiente;
b) HIT è una fondazione che ha per oggetto l’attività di catalizzazione di innovazione, trasferimento tecnologico e scouting di opportunità di innovazione per il territorio della Provincia Autonoma di Trento, negli ambiti tematici di specializzazione intelligente;
c) nel xxxxx xxx 0000, Xxxxxxxx Sviluppo ed HIT hanno avviato una collaborazione nell’ambito dell’erogazione di servizi dedicati a neo-imprenditori o aspiranti imprenditori ed, a tale scopo, hanno realizzato il Programma di accompagnamento denominato “Trentino Startup Valley”;
d) il Programma di accompagnamento Trentino Startup Valley prevede le seguenti fasi:
1 Si precisa che il seguente contratto è da intendersi come fac- simile e che potrà essere suscettibile di modifiche
(i) Bootstrap – con l’obiettivo di formare, relativamente a specifiche tematiche, i partecipanti (persone fisiche, gruppi di almeno due persone o aziende), consolidare e rafforzare la struttura dell’idea imprenditoriale promossa dai partecipanti e verificarne la sostenibilità;
(ii) Validation – con l’obiettivo di consentire ai partecipanti il consolidamento della propria idea imprenditoriale con la possibilità di accedere alla consulenza di esperti esterni;
e) HIT ha pubblicato l'Avviso che disciplina le modalità di selezione ed accesso al Programma di accompagnamento Trentino Startup Valley – Fase Bootstrap & Validation - al quale il Fruitore, avendo presentato domanda, è stato ammesso ai sensi del suddetto Avviso;
f) le Parti stipulano il presente contratto di prestazione di servizi ai sensi dell’art. 12 del suddetto Avviso.
* * *
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula tra le Parti quando segue
ART. 1 - NATURA DEL CONTRATTO
Le Parti si danno atto che intendono stipulare un contratto, disciplinato dall’art.1677 c.c., avente causa unitaria, le cui premesse ed allegati ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
Le Parti si danno altresì atto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorchè non materialmente allegato, l’Avviso, pertanto le disposizioni in esso contenute, che il Fruitore dichiara di ben conoscere, si intendono pienamente valide ed efficaci tra le Parti per la medesima durata del presente contratto.
ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO
Il presente contratto ha come oggetto la regolamentazione dei rispettivi obblighi ed impegni delle Parti con riferimento ai servizi offerti nell’ambito del Programma di accompagnamento Trentino Startup Valley – Fase Bootstrap.
Per la durata di cui al successivo art. 4, Trentino Sviluppo ed HIT si obbligano a mettere a disposizione del Fruitore i seguenti servizi:
a. utilizzo di una postazione condivisa in modalità open space presso Progetto Manifattura in Xxxxxx Xxxxxxxxxxx 0 x Xxxxxxxx (XX) e presso la sede di HIT in Xxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxx 00 x Xxxx (XX);
b. lezioni plenarie, ai sensi dell’art. 3 dell’Avviso, con cadenza settimanale, indicativamente della durata di mezza giornata ciascuna
c. Coaching Personalizzato dedicato, ai sensi dell’art. 3 dell’Avviso, fornito da personale interno di Trentino Sviluppo e/o HIT;
d. altri servizi inclusi:
- utilizzo di sale riunioni, previa prenotazione e salvo disponibilità;
- utilizzo aree comuni di pausa ed utenze;
- utilizzo connessione internet wi-fi, previa sottoscrizione e accettazione delle condizioni di utilizzo;
- utilizzo fotocopiatrici/stampanti condivise, previa sottoscrizione accettazione delle condizioni di utilizzo; fino ad un massimo di 500 copie al mese;
- portineria, vigilanza e spazi deposito, ove presente;
Il Fruitore acconsente che Trentino Sviluppo ed HIT possano in corso di contratto integrare e modificare i suddetti servizi al fine di migliorare gli stessi.
ART. 3 - CORRISPETTIVO
Ai sensi del art. 5 dell’Avviso pubblico, dei servizi di cui all’art. 2 del presente contratto ha un prezzo corrispettivo a “forfait” di:
- euro 300,00 (trecento/00), oneri fiscali inclusi, per i soggetti appartenenti alla categoria A;
- euro 350.00 (trecentocinquanta/00), oneri fiscali inclusi, per i soggetti appartenenti alla categoria B o C.
Sono fatti salvi i casi di gratuità previsti all’art. 5 dell’Avviso.
Il prezzo dovrà essere corrisposto a Trentino Sviluppo da parte del Fruitore entro e non oltre la data di accettazione delle presenti condizioni generali a mezzo bonifico bancario da effettuarsi su conto corrente intestato a Trentino Sviluppo e dal medesimo comunicato.
Qualora il Fruitore sia componente di un Team appartenente alla categoria B o C ai sensi dell’Avviso pubblico, il prezzo sarà corrisposto a Trentino Sviluppo da parte del solo Capogruppo come identificato ai sensi dell’art. 4 dell’Avviso.
Ai sensi dell’art. 1456 c.c. è facoltà di Trentino Sviluppo ed HIT risolvere il presente contratto qualora il Fruitore, ovvero il capogruppo in caso di Team della categoria B o C, non adempia alla corresponsione del prezzo nelle modalità e nei termini indicati dal presente contratto.
A fronte del pagamento del corrispettivo, Trentino Sviluppo provvederà all’emissione della fattura o altro documento fiscale ai sensi di legge.
ART. 4 - DURATA
Il presente contratto ha durata pari a quella della Fase Bootstrap ai sensi dell’Avviso. Il termine del presente contratto deve intendersi pertanto coincidente nel giorno in cui ha luogo il Demo Day – Fase Bootstrap ai sensi dell’art. 3 dell’Avviso. Il presente contratto non è rinnovabile tacitamente tra le Parti.
È fatta salva la facoltà del Fruitore di risolvere il presente contratto anticipatamente rispetto al suddetto termine, previa comunicazione scritta a HIT.
Ai sensi dell’art 1456 c.c. è facoltà di Trentino Sviluppo ed HIT risolvere il presente contratto qualora il Fruitore non adempia agli obblighi di cui al successivo art. 5 o per gravi inadempimenti rispetto agli impegni previsti dal presente contratto.
In caso di risoluzione anticipata del presente contratto, il Fruitore non avrà diritto al riconoscimento di rimborsi essedo il corrispettivo per i servizi oggetto del presente contratto a “forfait”.
ART. 5 - OBBLIGHI DEL FRUITORE
Il Fruitore si impegna a:
⮚ utilizzare le postazioni condivise in modalità open space esclusivamente ai fini di svolgere le attività connesse al programma di accompagnamento Trentino Startup Valley ed allo sviluppo dell’idea di
business come dettagliato nella domanda di partecipazione all’Avviso. Trentino Sviluppo ed HIT si riservano la facoltà di effettuare, previo preavviso di almeno 48 ore, sopralluoghi di verifica. Il Fruitore non potrà far valere alcuna pretesa risarcitoria o indennizzo per eventuali disguidi/pregiudizi subiti da un eventuale accesso previamente annunciato da parte dei referenti di Trentino Sviluppo o HIT.
⮚ utilizzare le strutture ed i servizi messi a disposizione nel pieno rispetto delle Leggi e di quanto disciplinato dai Regolamenti per l’utilizzo degli spazi e ad assumersi la piena responsabilità per un cattivo o diverso uso, anche da parte di eventuali altri componenti del Team;
⮚ presenziare ad almeno l’80% delle lezioni di cui all’articolo 2 comma 2, lettera b) del presente contratto con almeno il 50% degli eventuali componenti del Team.
⮚ a presenziare agli incontri bisettimanali con il Coach assegnato al Team e svolgere le attività concordate con lo stesso. Tale impegno si ritiene adempiuto qualora l’assenza sia supportata da giustificato motivo e vi sia la presenza di meno 50% degli eventuali componenti del Team agli incontri concordati con il Coach;
Trentino Sviluppo ed HIT sono manlevate dal Fruitore da
- qualsiasi responsabilità, anche verso terzi, conseguente o inerente all'attività svolta dal Fruitore nei locali messi a disposizione o comunque nell’utilizzazione dei servizi;
- qualsiasi responsabilità, anche verso terzi, conseguente l’attività svolta nell’ambito del programma Bootstrap o da fatti allo stesso e/o ai suoi aventi causa imputabili;
Il Fruitore si obbliga a tenere Trentino Sviluppo ed HIT sollevate ed indenni da qualsiasi conseguenza di carattere civile, amministrativo, fiscale e da qualsiasi altro onere che dovesse derivare dalle attività del Fruitore stesso o da fatti allo stesso e/o ai suoi aventi causa imputabili. In particolare, in via esemplificativa e non limitativa, il Fruitore si obbliga ad esperire immediatamente tutte le necessarie azioni e a sostenere direttamente gli oneri per liberare i beni posti all’interno degli spazi messi a disposizione da qualsiasi vincolo che in relazione all'attività svolta dal Fruitore potrebbe essere imposto da organi amministrativi, giudiziari o di pubblica sicurezza, obbligandosi altresì a rimborsare Trentino Sviluppo ed HIT dei costi sostenuti e dei danni eventualmente subiti.
Il Fruitore, se costituito in società o impresa individuale si impegna inoltre a comunicare tempestivamente a Trentino Sviluppo e HIT ogni variazione della natura giuridica, dell’oggetto sociale e/o dell’attività dell'azienda, della titolarità della stessa e delle generalità del legale rappresentante.
ART. 6 - MODALITA’ D’ACCESSO
L’accesso alle postazioni condivise in modalità open space previste dal presente Contratto è regolato da badge e/o chiavi, messi a disposizione successivamente alla sottoscrizione di un verbale di consegna.
Al termine del presente contratto, ovvero in caso di risoluzione anticipata, a fronte della riconsegna da parte del Fruitore dei badge e delle varie chiavi di accesso ed a seguito di una verifica da parte di Trentino Sviluppo e HIT del mantenimento
in buono stato di quanto dato in dotazione sarà sottoscritto tra le Parti apposito verbale di riconsegna.
ART. 7 - DANNEGGIAMENTI
Il Fruitore è custode dei locali e degli eventuali arredi utilizzati e messi in dotazione da Trentino Sviluppo ed HIT e quindi ne è pienamente responsabile per ogni danno, disservizio o molestia che siano oggettivamente allo stesso imputabili nell'uso dei servizi ad esso destinati o delle parti comuni, restando espressamente inteso che il Fruitore non potrà eccepire l'aver regolarmente adempiuto a quanto disposto ai Regolamenti per l’utilizzo degli spazi, in quanto ciò, per esplicita convenzione, non può essere considerato quale esimente.
ART. 8 - LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Il Fruitore solleva Trentino Sviluppo ed HIT da ogni responsabilità nel caso di effrazione, furti, rapine, scassi e incendi o di danni di qualsiasi altro genere che potessero essere arrecati al Fruitore, ai suoi beni o alle persone aventi causa rinunciando espressamente ad avanzare qualsiasi pretesa o azione di rivalsa e/o richieste di risarcimento danni.
ART. 9 - DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE
Tutti di diritti di proprietà industriale, intellettuale o connessi riferibili all’idea o progetto imprenditoriale sviluppato nell’ambito del programma di accompagnamento Trentino Startup Valley sono in capo al Fruitore, è pertanto onere dello stesso porre in essere tutte le azioni necessarie a tutela di tali diritti e dell’idea o progetto imprenditoriale. Il Fruitore manleva e mantiene indenne Trentino Sviluppo e HIT da ogni pretesa, domanda o azione da chiunque proposta ovvero ogni danno subito dal Fruitore, anche nell’ambito programma di accompagnamento Trentino Startup Valley, a diritti di proprietà industriale, intellettuale o connessi.
ART. 10 - INFORMAZIONI CONFIDENZIALI
Per la durata del presente contratto le Parti si obbligano a mantenere riservate le rispettive Informazioni Confidenziali delle quali vengano in possesso e/o a conoscenza durante il programma di accompagnamento Trentino Startup Valley – fase Bootstrap e di non farne oggetto di utilizzazione per scopi diversi da quelli strettamente connessi al programma di accompagnamento Trentino Startup Valley – fase Bootstrap.
Per Informazioni Confidenziali si intendono le informazioni di natura tecnica, commerciale, finanziaria o di altro tipo scambiate tra le Parti, sia mediante supporto materiale che digitale, che siano esplicitamente identificate per iscritto come confidenziali.
Non si considerano Informazioni Confidenziali le informazioni che (i) siano o divengano di pubblico dominio, senza alcuna violazione degli impegni ed obblighi assunti dalla parte ricevente ai sensi del presente Contratto; (ii) fossero già note alla parte ricevente precedentemente alla data di comunicazione delle stesse; (iii) siano state sviluppate indipendentemente e in buona fede da personale della parte ricevente che non abbia avuto possibilità di accesso alcuno alle Informazioni Confidenziali; (iv) siano state divulgate dietro consenso scritto della parte emittente o comunque senza violazione del presente Contratto;
(v) siano state divulgate per adempimento di legge o su richiesta di un’autorità governativa
o giurisdizionale competente.
Alla parte ricevente è concesso rivelare Informazioni riservate ai propri dipendenti o a consulenti esclusivamente nei limiti in cui essi abbiano necessità di avere acceso alle informazioni
riservate per le finalità connesse al Programma di accompagnamento Trentino Startup Valley – Fase Bootstrap ed a condizione che gli stessi adempiano agli impegni di riservatezza di cui al presente articolo.
ART. 11 - UTILIZZO DI SEGNI DISTINTIVI DEL FRUITORE
Per la durata del presente contratto e per un anno a seguire il termine dello stesso, il Fruitore concede a Trentino Sviluppo ed HIT una licenza d’uso gratuita e non esclusiva del proprio marchio o logo, se ed in quanto esistente. Trentino Sviluppo ed HIT sono pertanto autorizzate ad utilizzare il marchio o logo su qualsiasi mezzo, esclusivamente nell’ambito del Programma di accompagnamento Trentino Startup Valley – Fase Bootstrap o per finalità ed attività allo stesso connesse, anche a fini commerciali o di marketing.
Per la durata del presente contratto e per un anno a seguire il termine dello stesso, Trentino Sviluppo ed HIT concedono al Fruitore una licenza d’uso gratuita e non esclusiva del marchio
o logo “Trentino Startup Valley”, come identificato (Allegato 5). L’utilizzo del marchio “Trentino Startup Valley” da parte del Fruitore dovrà essere limitato all’apposizione dello stesso, unitamente alla dicitura “Powered by”, sul sito web ufficiale del Fruitore, se ed in quanto esisteste.
Resta inteso che il marchio o logo di ciascuna Parte rimane di esclusiva proprietà di ciascuna Parte e che nessuna previsione del presente Contratto è tesa a conferire alcun diritto su tali marchi o loghi, oltre a quanto previsto dal presente Articolo. Pertanto, ciascuna Parte non potrà cedere, sub licenziare o disporre del marchio o logo dell’altra Parte in modo diverso da quanto disciplinato dal presente contratto in assenza di specifico consenso scritto della medesima.
ART. 12 - DIVIETO DI CESSIONE
Il presente contratto non è cedibile, in tutto o in parte, salvo preventiva autorizzazione scritta dell’altra Parte.
In caso di inadempimento del divieto di cessione del contratto, è facoltà di Trentino Sviluppo e HIT dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell’Art. 1456 c.c., fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
I servizi erogati da Trentino Sviluppo e HIT potranno essere tassativamente usufruiti esclusivamente dal Fruitore.
ART.13 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE, CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001 INTEGRATO EX L. 190/2012, CODICE ETICO E CODICE DI COMPORTAMENTO
Il Fruitore, con la firma del presente contratto, dichiara di aver preso conoscenza dei Protocolli di prevenzione dei reati ex D.lgs 231/2001 e dei reati di corruzione ex L. 190/2012 evidenziati nel “Documento di sintesi del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex X.Xxx 231/2001 integrato ex L. 190/2012”, dei principi contenuti nel Codice Etico e delle regole contenute nel Codice di comportamento degli amministratori, dei dipendenti e dei collaboratori adottati da Trentino Sviluppo e HIT, pubblicati nelle sezioni “Società Trasparente” dei siti internet istituzionali e si impegna a non porre in essere alcun comportamento in violazione dei medesimi o che induca in qualsiasi modo i destinatari a violarli.
ART. 14 - PRIVACY
Con la firma del presente contratto il Fruitore autorizza Trentino Sviluppo e HIT a trattare ed a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ai soli adempimenti normativi connessi con il contratto medesimo e nel rispetto delle norme vigenti.
Con la sottoscrizione del presente contratto il Fruitore autorizza altresì Trentino Sviluppo ed HIT a ad utilizzare i propri dati personali per finalità comunicative e di promozione connesse all’Avviso ed al Programma di accompagnamento Trentino Startup Valley – Fase Bootstrap, anche con diffusione al pubblico, effettuate con ogni mezzo di comunicazione.
ART. 15 - FORO COMPETENTE
Ai sensi e per gli effetti dell’art.29 comma 2 del CPC, le parti eleggono espressamente quale esclusivo foro competente, con esclusione di ogni altro foro, quello di Trento (TN).
ART. 16 - CLAUSOLE FINALI
Eventuali modifiche o integrazioni dovranno essere concordate per iscritto tra le Parti a pena di nullità.
L’eventuale tolleranza di una Parte di comportamenti di un’altra Parte posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l’esatto adempimento delle prestazioni dovute.
Qualora una o più disposizioni del presente Contratto risultino nulle, invalide o inefficaci, tali previsioni saranno prive di effetti senza inficiare la validità e l’efficacia delle altre clausole.