Contract
1. Locazioni ad uso non abitativo ex art. 27 L. 392/78
Argomenti | Tutele pro-locatore | Tutele pro-conduttore |
1. Risoluzione anticipata del contratto (ex artt. 1463, 1464 e 1467 c.c.) | Il locatore potrà: • sostenere che i locali vengono lasciati nella disponibilità del conduttore (a differenza di quanto avviene ad esempio nell’ipotesi prevista dall’art. 1584 c.c.) al fine di evitare l’interpretazione che fa leva sulla valorizzazione della “causa in concreto” del contratto (i.e. l’esercizio dell’attività commerciale all’interno dei locali messi a disposizione del conduttore); • ricondurre ad equità il contratto offrendo una riduzione del canone, nel caso in cui il conduttore eserciti l’azione di risoluzione ex art. 1467 c.c. | Il conduttore potrà: • richiedere al giudice di dichiarare la risoluzione per impossibilità parziale (art. 1464 c.c.) o, esclusivamente nel caso dei temporary shop, totale (art. 1463 c.c.) del contratto di locazione, facendo leva sulla “causa in concreto” del contratto e sul regime delle sopravvenienze; • esercitare l’azione di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467 c.c.). |
2. Recesso dal contratto da parte del conduttore per gravi motivi ex art. 27, commi 7 e 8 della L. n. 392/1978 | Il locatore avrà il diritto di percepire il pagamento dei canoni di locazione dovuti (nella misura contrattualmente pattuita) sino alla scadenza del termine di preavviso (6 mesi) qualora il conduttore eserciti, se previsto, il recesso convenzionale (comma 7) ovvero, qualora ne sussistano i presupposti, quello per gravi motivi (comma 8). • Segnaliamo che nelle “grandi locazioni” 1 è possibile derogare dalla regola prevista dall’art. 27, comma 8, | Il conduttore potrà esercitare: • (ove previsto) il recesso convenzionale (comma 7) ovvero, • (qualora ne sussistano i presupposti) quello per gravi motivi (comma 8)2. L’onere di provare i gravi motivi incombe sul conduttore con una valutazione che verrà condotta caso per caso. • Segnaliamo che in caso di esercizio di tale facoltà il |
1 Locazioni relative ad immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo e stipulati in data successiva al 12 settembre 2014 (data di entrata in vigore del D.L. 133/2014 – cd. “Sblocca Italia”) ovvero quelle aventi un canone annuale superiore ad euro 250 mila;
2La Xxxxx xx Xxxxxxxxxx (xxxxxxxx 00 febbraio 2109, n. 5803, 19 settembre 2019, n. 23345, 15 maggio 2013 n. 11772 e 26 giugno 2012, n. 10624) ha affermato che i gravi motivi sussisterebbero nei casi di avvenimenti sopravvenuti alla costituzione del rapporto, estranei alla volontà del conduttore ed imprevedibili, ovvero tali da rendere oltremodo gravosa per il conduttore la prosecuzione.
della L. n. 392/78 ed escludere che il conduttore possa recedere dal contratto per gravi motivi. | conduttore perde il diritto a percepire l’indennità di avviamento commerciale. | |
3. Riduzione o sospensione dei canoni | Il conduttore non può ridurre il canone pattuito o sospenderne di sua iniziativa il pagamento. Nel caso in cui provi l’impossibilità temporanea della prestazione (art. 1256, 2 comma, c.c.), il conduttore potrà effettuare i pagamenti al momento della cessazione di tale stato senza applicazione di penali/ sanzioni. | Il conduttore potrà: • far valere, in virtù dei provvedimenti emergenziali che gli hanno inibito l’esercizio dell’attività per la quale i locali erano stati locati (cd. factum principis), l’impossibilità temporanea di pagare i canoni (senza che possano essere comminate penali o sanzioni ai sensi dell’art. 1256, 2 comma, c.c.), con l’obbligo di effettuare i pagamenti al momento della cessazione di tale stato. • richiedere al locatore una riduzione concordata dei canoni, anche temporanea, facendo leva sulla causa in concreto del contratto ai sensi dell’art. 1464 c.c. |
Nell’ottica della buona fede contrattuale (art. 1175 e 1375 c.c.), il locatore e il conduttore potranno effettuare una riduzione concordata dei canoni, anche temporanea, da registrare con il modello 69 ed esente da imposte di registro e bollo (ai sensi dell’art. 19 del D.L. n.133/2014, come chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 12/E dell’8 aprile 2016) al fine di non dover corrispondere le imposte sull’intero canone anche se non percepito ai sensi dell’art. 26 t.u.i.r. Dal 1 settembre 2020 si deve utilizzare in luogo del modello 69 il modello Rli pubblicato dall’Agenzia delle Entrate in data 5 luglio 2020. | ||
4. La normativa emergenziale – Decreto “Cura Italia” n. 18/2020 (convertito dalla L. n. 27 del 24 aprile 2020); Decreto “Rilancio” n. 34/2020 | Decreto “Rilancio” • Art. 177 stabilisce l’esenzione dal pagamento della prima rata dell’IMU per i possessori di immobili classificati nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi | (i) Decreto “Cura Italia” e legge 27/2020 • Art. 65: a favore dei conduttori di immobili di categoria catastale C/1, è previsto un credito d’imposta nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione del mese di marzo effettivamente corrisposto (Circolare Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx x. 0/X). Come chiarito dalla stessa Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 321 dell’8 settembre 2020, tale credito di imposta può essere fruito anche nel caso di immobili complessi (rientranti in |
(convertito dalla L. n. 77 del 17 luglio 2020) e Decreto “Agosto” n. 104/2020 | proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e per gli stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali nonché quelli termali. Decreto “Agosto” • Art. 78 stabilisce che non sia dovuta la seconda rata dell’IMU per particolari categorie di immobili ivi indicate e, per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 e destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate anche per gli anni 2021 e 2022. | una pluralità di categorie) e con canone di locazione unitario per la sola parte di canone relativa a quelli di categoria C1, determinata in proporzione alla rendita catastale attribuita agli immobili; • Art. 103, comma 6: l’impossibilità di eseguire lo sfratto per morosità sino al 1° settembre 2020; • Art. 91: esclusione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all’applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. (ii) Decreto “Rilancio” • Art. 28 stabilisce che, a favore del conduttore di immobili di ogni categoria catastale con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019 (ad eccezione delle strutture alberghiere ed agrituristiche che non sono soggette a tale limite), spetta un credito di imposta pari al 60% dell'ammontare del canone di locazione dei mesi di marzo/aprile/maggio effettivamente corrisposti e purché abbia subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del 2019. Con la conversione in legge del DL Rilancio (avvenuta con la legge n. 77 del 17 luglio 2020 si è introdotto il comma 5 bis con il quale si è prevista la possibilità per il conduttore di cedere al locatore, subordinatamente alla accettazione di quest’ultimo, il credito di imposta in luogo del pagamento del canone. Tale possibilità era stata già prevista dalla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E del 6 giugno 2020. |
Oltre a quanto sopra si è altresì prevista, sempre in sede di conversione, la possibilità di fruire del credito di imposta anche per i soggetti che non abbiano i requisiti di fatturato richiesti che hanno avviato l'attività nel 2019 e si è estesa, con la previsione di cui all’art. 17 bis, sino al 31 dicembre 2020 la disposizione (contenuta nell’art. 103 del Decreto “Cura Italia” sopra menzionato) che sospende gli sfratti. ⇒ Ai sensi dell’art. 122, possibilità per il conduttore (che abbia i requisiti sopra descritti) in luogo dell'utilizzo diretto del credito di imposta, di cedere lo stesso ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari; • Art. 216, comma 3, prevede per i conduttori che hanno stipulato contratti di locazione di palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo il diritto, limitatamente alle 5 mensilità da marzo a luglio 2020, di ottenere la riduzione del canone locatizio che, salva la prova di un diverso ammontare a cura della parte interessata, sarà in misura che si presume pari al 50% del canone contrattualmente stabilito. (iii) Decreto “Agosto” • Art. 77 stabilisce che il credito di imposta sui canoni di locazione previsto dal DL “Rilancio” (come convertito) si estenda alle stesse condizioni ivi previste al canone relativo al mese di: (i) giugno per le locazioni commerciali e (ii) luglio per le strutture turistico ricettive |
con attività solo stagionale. | ||
5. I primi provvedimenti giurisprudenziali – l’emissione di decreti inaudita altera parte a fronte dei ricorsi d’urgenza presentati dai conduttori per inibire l’escussione delle garanzie sui canoni | A fronte del mancato pagamento dei canoni da parte di alcuni conduttori, pur a seguito di rituale messa in mora, i rispettivi locatori hanno provveduto a richiedere l’escussione delle garanzie rilasciate dagli istituti di credito per il pagamento degli stessi. A fronte di tali richieste, i conduttori, al fine di inibire l’escussione delle predette garanzie, hanno promosso dei ricorsi cautelari d’urgenza ex art. 700 c.p.c. innanzi ai Tribunali competenti rilevando come il mancato pagamento fosse stato determinato dall’impedimento coatto all’esercizio dell’attività economica all’interno dei locali locati (cd. factum principis). I Giudici chiamati a pronunciarsi su tali ricorsi, inaudita altera parte ex art. 669 sexies, 2 comma, c.p.c., hanno inibito provvisoriamente l’escussione delle garanzie facendo leva soprattutto sulla normativa emergenziale (art. 91 del decreto “Cura Italia” come convertito dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020) relativa all’impossibilità di imputare l’inadempimento al conduttore (fumus boni iuris) e sul presupposto del pregiudizio che l’escussione delle garanzie determinerebbe, ovvero la segnalazione alla Centrale di Allarme Interbancaria (cd. CAI) con la conseguente impossibilità di avvalersi, per un certo arco di tempo, di altrettante garanzie ed affidamenti bancari (periculum in mora). In questo senso, si sono pronunciati, tra gli altri: Tribunale di Venezia 14 aprile 2020; Tribunale di Bologna 12 maggio 2020; Tribunale di Rimini 25 maggio 2020 e Tribunale di Genova 1 giugno 2020. È importante sottolineare come le predette pronunce, a differenza di quanto strumentalmente apparso su alcuni articoli di stampa, non legittimano i conduttori a rifiutare il pagamento dei canoni, essendo le stesse emesse senza il contraddittorio con il locatore, passibili di modifica in sede di ordinanza a seguito della interlocuzione con la controparte e dell’eventuale reclamo, ma soprattutto in quanto legittimano la parte debole del rapporto alla sospensione momentanea del versamento di quanto dovuto (anche in attesa di eventuali accordi stragiudiziali con i locatori) e non attribuiscono certamente il diritto a vedersi scontate le mensilità non corrisposte. |
Da ultimo si evidenzia che il Tribunale di Rimini, con ordinanza del 28 giugno 2020 relativa ad un procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. volto ad inibire l’escussione delle garanzie fideiussorie sui canoni relative ad un contratto di affitto di azienda ha escluso che si possa applicare nel caso di specie la previsione di cui all’art. 1467 c.c., non sussistendo gli estremi della eccessiva onerosità sopravvenuta. Il Tribunale di Pordenone, con pronuncia del 8 luglio 2020 afferma che nessuna norma emergenziale consente al conduttore di sospendere il pagamento dei canoni, invitando però le parti alla rinegoziazione secondo buona fede. | |
6. Le linee guida della task force Xxxxx dell’8 giugno 2020 | Con le linee guida redatte dalla task force presieduta dal Xxxx. Xxxxx in data 8 giugno 2020 e presentate al Governo, a pagina 11, nella sezione dedicata alla “Rinegoziazione dei contratti di locazione tra proprietari e locatari” sono state previste delle possibili soluzioni alternative per ridurre il rischio di contenziosi derivanti dalla chiusura forzata delle attività produttive: a) prevedere, con una disposizione simile a quella dettata in materia di impianti sportivi dall’art. 216, comma 3, del Decreto Rilancio una ripartizione per legge del rischio tra locatore e conduttore ed una riduzione percentuale del canone stabilita normativamente in via presuntiva; b) incentivare le rinegoziazioni tra locatore e conduttore mediante una riduzione delle imposte gravanti sul proprietario, quali IMU e TARI a condizione che l’accordo non sia poi oggetto di contenzioso ed inoltre la riduzione del canone sia superiore a quella consistente nel risparmio di imposta. |
7. Le prime ordinanze cautelari: Tribunale di Roma 25 maggio 2020; Tribunale di Bari 9 giugno 2020 e Tribunale di Milano 10 giugno 2020; | Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 25 maggio 2020, in relazione ad un contratto di affitto di azienda, a fronte della richiesta dell’affittuario, pur rigettando il ricorso cautelare presentato da quest’ultimo, afferma che: • non c’è diritto alla sospensione del versamento dei canoni; • non è applicabile l’art. 1467 c.c. in quanto rimedio demolitorio e non conservativo e dunque contrario alla volontà rappresentata in giudizio dalle parti; • è necessario ridurre per il periodo di lockdown (11 marzo 2020 – 18 maggio 2020) – dunque temporaneamente e ai sensi del combinato disposto degli artt. 1256 e 1464 c.c. (impossibilità parziale e temporanea) – il canone del 70% rispetto a quello concordato tra le parti e di conseguenza, oltre alle mensilità pregresse e al 30% dei canoni, rimangono dovuti gli oneri "comuni" diretti ed indiretti, in quanto connessi alla disponibilità materiale dei locali che è rimasta, anche nel |
Tribunale di Venezia 28 luglio 2020; Tribunale di Roma 27 agosto 2020 | periodo di chiusura, in capo alla ricorrente. Il Tribunale di Bari, con la pronuncia del 9 giugno 2020, ha consentito, nell’ambito di una procedura di esecuzione immobiliare di un bene locato, di addivenire ad una riduzione del canone di locazione per come proposta dalla conduttrice (misura del 60% per i canoni di marzo e aprile 2020 e nella misura del 50% per i canoni da maggio a luglio 2020) e ciò sulla base “della peculiarità del momento storico ed economico, della specifica situazione commerciale del conduttore e della limitata ripresa delle attività nazionali, sia meritevole di accoglimento, pure rintracciandosi utile ausilio ermeneutico non solo nell'art. 91 d.l. n. 18/2020, conv. nella legge n. 27/2020, cit., ma anche, per eadem ratto, nell'art. 103, co. 6, d.l. cit. (tali disposizioni vengono richiamate pure dal Professionista, il quale corrobora il proprio iter argomentativo altresì con menzione degli artt. 1256,1258,1464,1467,1175 e 1375 c.c.)”. Viceversa, il Tribunale di Milano, con ordinanza del 10 giugno 2020 ha rigettato la richiesta di inibitoria (proposta con ricorso ex art. 700 c.p.c.) all’incasso delle garanzie bancarie rilasciate per la copertura dei canoni di locazione commerciale. In particolare, ha evidenziato l’assenza del periculum in mora derivante dalla segnalazione alla Centrale di Allarme Interbancaria. Il Tribunale di Venezia, con ordinanza del 28 luglio 2020, in relazione ad una richiesta di rilascio di un immobile oggetto di locazione commerciale, ha disposto (rigettandola) che: • la morosità si riferisce a mensilità nelle quali la società conduttrice non ha potuto esercitare nei locali l’attività commerciale a causa delle restrizioni imposte dalla normativa sanitaria in materia di COVID-19 o l’ha potuta esercitare in maniera ridotta; • per il periodo da marzo 2020 a maggio 2020, nella quale l’attività commerciale è stata chiusa (c.d. lockdown), non si può parlare di un’impossibilità assoluta di godimento dell’immobile, ma di una mera – per quanto significativa – impossibilità soltanto parziale, dal momento che l’unità immobiliare è rimasta pur sempre nella disponibilità della conduttrice ed è stata utilizzata quantomeno con funzione di ricovero delle attrezzature e delle materie prime relative all’attività di ristorazione; • appare, dunque, pertinente non tanto il richiamo all’art. 1463 c.c. ma piuttosto alla figura dell’impossibilità parziale temporanea, che giustifica nei contratti a prestazioni corrispettive o la riduzione della controprestazione o il recesso (cfr. artt. 1256, 1258 e 1464 c.c.); • nel giudizio di merito, almeno con riferimento al periodo da marzo a maggio, sarà necessario determinare l’an e il quantum della riduzione del canone di locazione (non appare in discussione la volontà di parte intimata di proseguire il rapporto). Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 27 agosto 2020, in relazione ad un contratto di locazione commerciale afferma |
che: • non è applicabile l’art. 1467 c.c. in quanto rimedio demolitorio e non conservativo; • è necessario ridurre ai sensi del combinato disposto degli artt. 1256 e 1464 c.c. (impossibilità parziale e temporanea) e del canone di buona fede contrattuale in executivis da utilizzarsi in funzione integrativa del contenuto contrattuale – il canone del 40% rispetto a quello concordato tra le parti per il periodo aprile – maggio 2020 e del 20 % per i mesi da giugno 2020 a marzo 2021, inibendo al proprietario di escutere la fideiussione fino ad una esposizione di 30.000,00 euro. | |
8. La mediazione obbligatoria per le controversie in materia di inadempimento o ritardo derivante dal rispetto delle norme in materia di COVID–19 – Legge n. 70 del 25 giugno 2020 | Con la conversione in legge del Decreto Giustizia, n. 28 del 2020, avvenuta con la legge n. 70 del 25 giugno 2020, si è previsto che la mediazione sia condizione di procedibilità per le questioni contrattuali nelle quali si discuta della responsabilità del debitore (inadempimento o ritardo) derivante dal rispetto delle norme dettate per contrastare la pandemia da COVID-19. In conseguenza di quanto sopra (ossia l’inserimento del comma 6 ter nel Decreto Legge n. 6 del 2020), prima di avviare una controversia giudiziale nelle materie summenzionate, sarà necessario procedere al tentativo di componimento bonario in via stragiudiziale. |
2. Locazioni ad uso abitativo ai sensi della L. n. 431/98
Argomenti | Tutele pro-locatore | Tutele pro-conduttore |
1. Risoluzione anticipata del contratto (ex artt. 1463, 1464 e 1467 c.c.) | Il richiamo al principio dell’impossibilità sopravvenuta – artt. 1463 c.c. (“impossibilità parziale”) e 1464 c.c. (“impossibilità parziale”) – non sembra trovare applicazione nelle locazioni ad uso abitativo, in quanto: • l’emergenza sanitaria non ha prodotto alcuna conseguenza giuridica in termini di alterazione del sinallagma contrattuale tra la concessione del bene ed il pagamento del canone concordato; • al pari delle locazioni non investite dai provvedimenti di lock down, anche in quella abitativa la prosecuzione del godimento del bene è continuata senza interferenze sulla causa concreta del contratto. | Il conduttore potrebbe (in via del tutto forzata) far ricorso all’art. 1467 c.c. (“eccessiva onerosità”) in ragione dell’insostenibilità̀ nel pagamento dei canoni, a causa del mutato scenario economico/recessione, conseguente alla pandemia. ⇒ Segnaliamo che esclusivamente per le locazioni transitorie per studenti universitari ex art. 5 L. n.431/98, a seguito della perdurante situazione di sospensione delle lezioni universitarie e, quindi, della non necessità di far rientro nella propria città universitaria, lo studente/conduttore potrebbe richiedere la risoluzione anticipata facendo leva sul venir meno della funzione economico sociale per cui il contratto di locazione è stato stipulato. |
2. Recesso convenzionale o per gravi motivi ex art. 3, comma 6, L. n. 431/98 | Il locatore avrà il diritto di percepire il pagamento dei canoni di locazione dovuti sino alla scadenza del termine di preavviso (6 mesi o quello diversamente concordato) qualora il conduttore eserciti (se previsto) il recesso convenzionale ovvero quello per gravi motivi. | Il conduttore potrà esercitare (rispettando il termine di preavviso e liberando i locali dai propri beni): • ove previsto, il recesso convenzionale; ovvero, • qualora ne sussistano i presupposti, quello per gravi motivi (l’onere di provare i gravi motivi incombe sul conduttore con una valutazione che verrà condotta caso per caso) i quali non andranno valutati solamente in relazione al profilo economico ma anche “tenendo conto delle esigenze di vita del conduttore” (cfr. Cass. 28 febbraio 2019, n. 5803 e 5 aprile 2016, n. 6553). Per il recesso per gravi |
motivi nel caso di locazioni a studenti è previsto un preavviso di tre mesi (cfr. art. 9 DM 16 gennaio 2017, allegato F). | ||
3. Riduzione/sospensi one pagamento canoni | Il conduttore non può ridurre il canone pattuito o sospenderne di sua iniziativa il pagamento. Innanzi ad eventi eccezionali ed imprevedibili come il Covid-19, facendo leva sul principio della buona fede contrattuale (ex artt. 1175 e 1375 c.c.), le parti possono tentare la via della rinegoziazione delle condizioni contrattuali limitatamente al canone e alla durata. Una riduzione concordata dei canoni (che deve avere forma scritta ad substantiam ex art. 1, comma 4, della legge 431/98), anche temporanea, andrà registrata unitamente al modello 69 che è esente da imposte di registro e bollo (ai sensi dell’art. 19 del D.L. n.133/2014, come chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 12/E dell’8 aprile 2016). La riduzione del canone nei contratti di locazione abitativa potrebbe essere favorita (nel rispetto degli accordi territoriali) prospettando al locatore il passaggio dal contratto “libero” a quello “agevolato”, in quanto in quest’ultimo caso il locatore beneficerebbe della cedolare secca al 10%. Nel caso di locazioni a studenti, molto spesso la parte conduttrice dell’immobile è formata da una pluralità di persone e di conseguenza l’intesa dovrà essere raggiunta con l’intera pluralità di soggetti. Il recesso per gravi motivi invece, anche nel caso di pluralità di studenti conduttori, potrà essere esercitato singolarmente sulla base di quanto previsto dalla specifica clausola contenuta allegata al modello ministeriale. Questo consente: - da un lato, al conduttore di ottenere una riduzione/sospensione sul pagamento del canone per il periodo concordato; - dall’altro lato, al locatore di non dover corrispondere le imposte sull’intero canone anche se non percepito ai sensi dell’art. 26 t.u.i.r. |
4. La normativa emergenziale – Decreto “Cura Italia” n. 18/2020 (convertito dalla L. n. 27 del 24 aprile 2020) e Decreto “Rilancio” n. 34/2020 (convertito dalla L. n. 77 del 17 luglio 2020) | N/A | (i) Decreto “Cura Italia”: • Art. 91 ha stabilito che il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto “è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”. Si tratta di un concetto generale di “scusabilità” del mancato pagamento che il conduttore può utilizzare se chiamato in giudizio dal locatore, o comunque invocabile ogni qualvolta questi dovessi chiedere il rispetto delle scadenze; • Art. 103, comma 6 ha stabilito che l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili sia sospesa sino al 1° settembre 2020. ⇒ Si ricorda che per le locazioni abitative potrebbe trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 55 della legge 392/78 (Cass. 20 gennaio 2017, n. 1428; 15 ottobre 2014, n. 21836 e 17 novembre 2009 n. 24223) che consente al conduttore cui sia stato intimato lo sfratto per morosità di chiedere la concessione di un termine di grazia per sanare la morosità. (ii) Decreto “Rilancio” • Art. 29 (“Incremento Fondo in sostegno delle locazioni”) prevede l’incremento di ulteriori 140 milioni di euro (per l’anno 2020) del Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’art. 11 della L. 431/98. Con la conversione in legge del DL Rilancio, avvenuta ad |
opera della legge n. 77 del 17 luglio 2020, è stato introdotto all’art. 29 il comma 1 bis con cui si è previsto il rimborso dei canoni di locazione sostenuti da parte degli studenti fuori sede con ISEE non superiore a 15.000,00 Euro e con un massimo di spesa per le casse pubbliche di Euro 20 milioni. Viene indicato che per le modalità attuative verrà emesso un decreto ministeriale. ⇒ Segnaliamo che non mancano iniziative a carattere locale: come, ad esempio, la convocazione di un tavolo tecnico richiesto al Comune di Milano da alcune organizzazioni sindacali e del settore edilizio con la finalità di far fronte alle difficoltà di pagamento dei canoni di locazione tramite l’adozione di incentivi fiscali per i nuclei familiari e gli studenti che, per effetto dell’emergenza Covid-19, non alloggiano nel proprio domicilio universitario. |