BRIANZABIBLIOTECHE
Convenzione di
BRIANZABIBLIOTECHE
Realizzazione e gestione dei servizi bibliotecari nel territorio della Provincia di Monza e Brianza
2021-2030
INDICE
TITOLO I PARTE GENERALE E FINALITÀ
ART. 1 Finalità della Convenzione 3
ART. 2 Comuni Sottoscrittori e Comune Capofila 3
ART. 3 Oggetto della Convenzione 5
ART. 4 Titolarità della funzione ed esercizio della gestione 6
ART. 5 Responsabilità e compiti del Comune Capofila 6
ART. 6 Modalità dell’esercizio delle funzioni attribuite al Comune Capofila 7
ART. 7 Capacità negoziale e contrattuale del Comune Capofila 7
ART. 8 Responsabilità e compiti dei Comuni Sottoscrittori 7
TITOLO II ORGANO POLITICO DI INDIRIZZO E CONTROLLO DELLE POLITICHE BIBLIOTECARIE
ART. 10 Assemblea dei Sindaci di BRIANZABIBLIOTECHE 9
ART. 11 Composizione e funzionamento 9
ART. 12 Presidente dell’Assemblea dei Sindaci 9
ART. 14 Funzioni dell’Assemblea dei Sindaci 10
ART. 15 Atti dell’Assemblea dei Sindaci di BRIANZABIBLIOTECHE 11
TITOLO III ORGANI DI COORDINAMENTO E GESTIONE DI BRIANZABIBLIOTECHE
ART. 17 Ufficio di Coordinamento di BRIANZABIBLIOTECHE 12
ART. 18 Coordinatore di BRIANZABIBLIOTECHE 12
TITOLO IV ORGANI DI INDIRIZZO E PARTECIPAZIONE
ART. 19 Comitato Tecnico di BRIANZABIBLIOTECHE 14
ART. 20 Il Tavolo Territoriale di BRIANZABIBLIOTECHE 15
TITOLO V DURATA DELLA CONVENZIONE, ASPETTI FORMALI, INGRESSI E RECESSI
ART. 21 Durata della Convenzione 16
ART. 22 Modalità di ratifica della Convenzione 16
ART. 23 Recesso dalla Convenzione 16
ART. 24 Disciplina delle esclusioni 17
ART. 25 Adesione di nuovi Comuni 17
ART. 26 Modalità di modifica della Convenzione 18
TITOLO VI IL SISTEMA DI FINANZIAMENTO
ART. 27 Sistema di finanziamento dei servizi gestiti in associazione 19
ART. 28 Determinazione degli oneri 19
ART. 29 Modalità di riparto degli oneri netti tra i Comuni Sottoscrittori 19
ART. 30 Tempi e modalità di pagamento 20
TITOLO VII VERIFICHE E RENDICONTAZIONI
ART. 31 Rendicontazioni economico -finanziarie periodiche 21
Convenzione per la realizzazione e la gestione di servizi bibliotecari in forma associata nel territorio della Provincia di Monza e Brianza tra i Comuni di:
Albiate, Barlassina, Xxxxxx in Brianza, Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Briosco, Carate Brianza, Cesano Maderno, Desio, Giussano, Lentate sul Seveso, Limbiate, Lissone, Macherio, Meda, Monza, Muggiò, Nova Milanese, Xxxxxx, Seregno, Seveso, Sovico, Triuggio, Varedo, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano Brianza, Xxxxxxxxxx.
Premesso che il D.Lgs n. 267 del 18 agosto 2000 prevede che gli Enti locali possano stipulare tra loro apposite convenzioni per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi.
Tutto ciò premesso
I Comuni Sottoscrittori indicati al successivo art. 2 convengono e stipulano quanto di seguito riportato
TITOLO I
PARTE GENERALE E FINALITÀ
Art. 1 – Finalità della Convenzione
1. La Convenzione è stipulata allo scopo di favorire l’esercizio di quelle attività che, per la loro natura tecnica o per le loro caratteristiche organizzative, non possono essere svolte con la necessaria efficacia ed efficienza dalla singola Amministrazione Comunale per mezzo della singola Biblioteca.
2. Attraverso lo strumento Convenzione si tende all’obiettivo di favorire il raggiungimento di economie gestionali e allo sviluppo di interventi di adeguato livello tecnico-qualitativo a favore delle biblioteche dei Comuni.
Art. 2 - Comuni Sottoscrittori e Comune Capofila
1. Il presente documento costituisce l’atto ordinatore dei rapporti intercorrenti tra tutti i Comuni Sottoscrittori.
2. Sono definiti Comuni Sottoscrittori gli Enti locali territoriali firmatari che concordano sulle finalità, sull’oggetto e sulla disciplina posta a regolamento dei meccanismi di funzionamento previsti dal presente testo.
3. Tra i nominati Comuni Sottoscrittori, il Comune di Monza riveste il ruolo di “Comune Capofila”.
4. La seguente tabella (Tabella n. 1) identifica i Comuni Sottoscrittori della Convenzione e riepiloga schematicamente per ciascuno di essi, le biblioteche di loro proprietà al momento della sottoscrizione.
5. Per gli effetti operativi derivanti dall’applicazione della presente Convenzione (riparto degli oneri, rappresentanza nell’ organo di indirizzo politico) si procede ad aggiornamento periodico del peso demografico di ciascun Comune. L’aggiornamento avviene annualmente, con riferimento al 31 dicembre di ogni anno. I dati sono forniti dai Servizi Demografici Comunali di ciascun Ente locale.
Tabella 1 - Comuni Sottoscrittori e Biblioteche afferenti al momento della sottoscrizione
Comuni Sottoscrittori | Biblioteche Afferenti |
Albiate | Biblioteca Civica “Xxxx Xxxx” |
Barlassina | Biblioteca Comunale “Xxxxxxx Xxxxxxx” |
Besana in Brianza | Biblioteca Civica “Peppino Pressi” |
Biassono | Biblioteca Civica |
Bovisio Masciago | Biblioteca Comunale “Xxxx Xxxxxx” |
Briosco | Biblioteca Comunale |
Carate Brianza | Biblioteca Civica “Germano Nobili” |
Cesano Maderno | Biblioteca Comunale “Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx” |
Desio | Biblioteca Civica |
Giussano | Biblioteca Civica “Xxx Xxxxxxx Xxxxxxx” |
Lentate sul Seveso | Biblioteca Comunale |
Limbiate | Biblioteca Comunale |
Lissone | Biblioteca Civica Civica Biblioteca del Mobile e dell’Arredamento |
Macherio | Biblioteca Civica |
Meda | Medateca – Biblioteca Civica “Mons. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx” |
Monza | Biblioteca Civica Biblioteca dei Ragazzi "Al segno della luna" Biblioteca San Xxxxxxx Biblioteca Xxxxxxx Biblioteca San Xxxxx Biblioteca Parco Biblioteca "Xxxx Xxxxxxxx" Triante |
Muggiò | Biblioteca Civica |
Nova Milanese | Biblioteca Centro di cultura Villa Xxxxxx |
Xxxxxx | Biblioteca Comunale “Xxxxxxx Xxxxx” |
Seregno | Biblioteca Civica “Xxxxxx Xxxxxxx” |
Seveso | Biblioteca Civica “Villa del Sole” |
Sovico | Biblioteca Civica “Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx” |
Triuggio | Biblioteca Comunale "Xxxxxxx-Xxxxx" |
Varedo | Biblioteca Comunale “Xxxxx Xxxxxx Xxxxx Carugati” |
Vedano al Lambro | Biblioteca Civica “Xxxxxxxx Xxxxxxxxx” |
Veduggio con Colzano | Biblioteca Comunale “Xxxxxx Xxxxxx” |
Xxxxxx Xxxxxxx | Biblioteca Civica “Mons. Xxxxxx Xxxxxxxx” |
Villasanta | Biblioteca Civica “Xxxx Xxxx” |
Art. 3 – Oggetto della Convenzione
1. Oggetto della Convenzione è la costituzione e la realizzazione del Sistema Bibliotecario BRIANZABIBLIOTECHE, per la gestione associata, in sintonia con la legge regionale di comparto e con i programmi pluriennali regionali e provinciali per l’organizzazione bibliotecaria, delle seguenti attività:
a. realizzazione e gestione di un sistema informativo integrato;
b. formazione e gestione di cataloghi collettivi al fine di consentire una puntuale informazione del patrimonio librario e documentario posseduto dalle biblioteche convenzionate;
c. organizzazione e gestione del prestito interbibliotecario, che consenta a tutti gli utenti l’accesso e la fruizione del patrimonio librario e documentario delle biblioteche;
d. coordinamento dei programmi delle biblioteche associate in termini di definizione di norme comuni per le scelte catalografiche, per l’organizzazione dei servizi al pubblico, per le procedure di lavoro, per la misurazione dei servizi e indicatori di sviluppo;
e. coordinamento delle politiche di sviluppo delle collezioni anche attraverso forme di acquisto centralizzato;
f. formazione continua del personale delle biblioteche;
g. acquisizione e gestione di un fondo comune librario e documentario, costituito da materiale di informazione bibliografica ed editoriale e di aggiornamento professionale, a disposizione dei bibliotecari;
h. misurazione dei servizi;
i. promozione dei servizi bibliotecari sul territorio;
j. collaborazione con strutture e servizi sul territorio;
k. coordinamento e gestione del servizio biblioteca digitale;
l. realizzazione e gestione delle biblioteche di deposito centrale e legale.
2. I Comuni Sottoscrittori al fine di rendere effettivamente omogenee e coordinate le attività del sistema e i servizi bibliotecari sul territorio si impegnano a recepire per le proprie biblioteche gli aggiornamenti relativi alle procedure di servizio che verranno adottate da BRIANZABIBLIOTECHE e/o ad aggiornare la carta dei servizi e/o il regolamento in essere entro 30 giorni dall’approvazione della presente Convenzione. Ogni eventuale successiva modifica dovrà essere recepita entro 30 giorni dall’approvazione.
3. Il Comune Capofila, nell’accogliere la gestione di suddette attività, assume la veste di Ente gestore delle attività senza acquisirne la titolarità, come meglio specificato nel successivo art. 4.
4. Il Comune Capofila assume, in nome e per conto dei sottoscrittori, la gestione delle attività sopra indicate al comma 1, punto a) – l).
5. La gestione è conferita da ciascun singolo Comune Sottoscrittore al Comune Capofila attraverso la presente Convenzione.
Art. 4 – Titolarità della funzione ed esercizio della gestione
1. Attraverso la Convenzione e l’istituto della delega, i Comuni Sottoscrittori, mantenendo la titolarità delle funzioni loro attribuite dalla legislazione in materia, conferiscono al Comune Capofila i mezzi occorrenti per l’esercizio delle attività necessarie alla realizzazione operativa del Sistema Bibliotecario BRIANZABIBLIOTECHE.
2. Al Comune Capofila competono le responsabilità gestionali e tecniche relative alle attività afferite. La titolarità formale delle attività rimane comunque in capo a ciascuno dei Comuni Sottoscrittori deleganti.
3. È prevista la contitolarità nel trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 26 del regolamento (EU) 2016/679. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull’utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente Contratto. L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è consultabile presso le sedi istituzionali delle Parti. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia e intendono instaurare con un rapporto di contitolarità nel trattamento dei dati personali e disciplinare, di conseguenza, i rispettivi ruoli e responsabilità nei confronti degli interessati ai sensi dell’art 26 del Regolamento Europeo 679/2016. L’accordo di contitolarità, quale parte integrante e sostanziale della presente Convenzione è riportata nell’allegato A.
Art. 5 – Responsabilità e compiti del Comune Capofila
1. Il Comune Capofila assume in forza della presente Convenzione lo status di Ente delegato alla gestione delle attività indicate all’oggetto, di cui all’art. 3.
2. Il Comune Capofila attua sul piano amministrativo i programmi definiti dall’organo di indirizzo politico e precisamente:
a. adotta le deliberazioni e gli atti amministrativi necessari al funzionamento del sistema bibliotecario;
b. gestisce l’Ufficio di Coordinamento di BRIANZABIBLIOTECHE ai sensi dell’art.30, comma 4 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000;
c. assegna il personale necessario in relazione all’andamento dei programmi di
BRIANZABIBLIOTECHE;
d. realizza la gestione formale e contabile del Bilancio del Sistema.
3. In ogni caso, i costi di gestione diretti ed indiretti dei servizi di cui all’art. 3 sono posti a carico di tutti i Comuni Sottoscrittori e vengono ripartiti secondo il dettaglio riportato in appositi piani finanziari preventivi di esercizio denominati “Bilanci previsionali” e conguagliati a consuntivo.
4. Il Comune Capofila è tenuto a comunicare agli altri Comuni Sottoscrittori i risultati tecnici conseguiti e la rendicontazione dei risultati economico-finanziari, come precisato nei successivi articoli.
5. Il Comune Capofila è assegnatario di tutti i beni strumentali acquisiti e in dotazione nell’ambito del processo di sviluppo del sistema. Tali beni andranno a far parte del patrimonio indisponibile del Comune Capofila, con vincolo di destinazione d’uso alle finalità
della presente Convenzione.
6. Il Sindaco del Comune Capofila inoltre assume la rappresentanza legale, anche processuale, per tutte le attività delegate, previa deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci.
Art. 6 – Modalità dell’esercizio delle funzioni attribuite al Comune Capofila
1. Al Comune Capofila compete di provvedere alla gestione tecnica, operativa ed amministrativa di tutti gli atti e di tutte le operazioni necessarie al compimento dei fini attraverso la costituzione di un Ufficio di Coordinamento di BRIANZABIBLIOTECHE. L’Ufficio di Coordinamento opera nell’ambito degli orientamenti definiti dall’Assemblea dei Sindaci di cui all’art. 10 della presente Convenzione, ancorché secondo regole di piena autonomia tecnica e gestionale.
2. Il Comune Capofila si impegna ad erogare le attività e le prestazioni concernenti l’oggetto della Convenzione a tutte le biblioteche che abbiano titolo per accedere al servizio compatibilmente con le risorse a disposizione.
3. Il Comune Capofila si impegna inoltre ad assicurare che le prestazioni siano svolte secondo le migliori regole professionali ed erogate da personale provvisto dei titoli previsti dalla normativa attivandosi altresì per favorire la formazione degli operatori dedicati ai servizi bibliotecari del sistema.
4. Il Comune Capofila si impegna infine a condurre la gestione secondo principi di economicità, efficienza ed efficacia assicurando una precisa rendicontazione dell’attività svolta sia per quanto attiene agli aspetti tecnici che per quanto riguarda quelli economico finanziari.
Art. 7 – Capacità negoziale e contrattuale del Comune Capofila
In virtù della Convenzione in oggetto il Comune Capofila è autorizzato a negoziare e a stipulare con terzi contratti finalizzati alla realizzazione delle funzioni attribuite e, previa autorizzazione dell’Assemblea dei Sindaci, a stipulare Convenzioni con altri soggetti pubblici, o con biblioteche di altra titolarità per le finalità previste dalla legge regionale di comparto e dalle indicazioni contenute nei programmi pluriennali regionali e provinciali per l’organizzazione bibliotecaria.
Art. 8 – Responsabilità e compiti dei Comuni Sottoscrittori
1. I Comuni Sottoscrittori concorrono alla gestione associata dei servizi e delle funzioni mettendo a disposizione le risorse finanziarie e strumentali definite dalla documentazione di cui all’art. 14, comma 1.
2. I Comuni Sottoscrittori si impegnano inoltre a fornire la collaborazione necessaria al raggiungimento delle finalità operative in rapporto alle quali è stipulata la Convenzione anche mettendo a disposizione, secondo un criterio di rotazione e comunque compatibilmente con gli impegni di servizio, il proprio personale in qualità di consulente tecnico o commissario di gara.
3. I Comuni Sottoscrittori si impegnano a garantire il raggiungimento di standard minimi di acquisto documenti attraverso il contributo di una quota per gli acquisti centralizzati. Tale
quota sarà approvata dall’Assemblea dei Sindaci annualmente e i comuni si impegnano a prevedere lo stanziamento idoneo nel proprio bilancio di previsione.
Art. 9 – Sede
La Sede legale di BRIANZABIBLIOTECHE è sita presso il Comune Capofila.
Il Comune Capofila, ove possibile, si impegna a mettere a disposizione i locali per la Sede operativa. In caso di indisponibilità dovrà prediligere la ricerca nei Comuni Sottoscrittori e seguire la definizione dei relativi accordi e contratti.
TITOLO II
ORGANO POLITICO DI INDIRIZZO E CONTROLLO DELLE POLITICHE BIBLIOTECARIE
Art.10 – Assemblea dei Sindaci di BRIANZABIBLIOTECHE
1. Allo scopo di assicurare la piena partecipazione di tutti i Comuni Sottoscrittori alle attività di pianificazione, programmazione, verifica e controllo dei servizi erogati da BRIANZABIBLIOTECHE, la Convenzione dispone che venga istituito apposito organismo.
2. Tale organo è costituito dall’ Assemblea dei Sindaci dei Comuni Sottoscrittori di
BRIANZABIBLIOTECHE.
Art. 11 - Composizione e funzionamento
1. L’Assemblea dei Sindaci è costituita dai Sindaci oppure dagli Assessori o dai Consiglieri Comunali, appositamente delegati, dei Comuni Sottoscrittori e viene insediata in prima seduta su convocazione del Sindaco del Comune Capofila.
2. Alle sedute dell’Assemblea dei Sindaci partecipa il Coordinatore di BRIANZABIBLIOTECHE di cui all’art. 18, senza facoltà di voto. Delle sedute dell’Assemblea deve essere effettuata apposita verbalizzazione a cura della Segreteria dell’Ufficio di Coordinamento.
Art. 12 - Presidente dell’Assemblea dei Sindaci
1. L’ Assemblea dei Sindaci elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice-Presidente dell’Assemblea dei Sindaci, con la maggioranza di prima convocazione indicata dall’art. 16, comma 3.
2. Al Presidente sono attribuite le seguenti funzioni:
a. convocare e presiedere le sedute dell’Assemblea;
b. rappresentare l’Assemblea nei confronti di xxxxx;
c. raccogliere le istanze dei Comuni Sottoscrittori e/o di altri Enti e sottoporle all’attenzione dell’Assemblea.
3. L’esercizio della carica di Presidente e di Vice-Presidente ha durata pari a quella del mandato politico-amministrativo dello stesso, fatte salve revoche o dimissioni.
4. L’incarico al Presidente e al Vice-Presidente può essere revocato, su istanza di almeno 1/3 dei componenti dell’Assemblea dei Sindaci, presentando un’apposita mozione di sfiducia che deve essere discussa in una seduta dell’Assemblea dei Sindaci da convocarsi entro 30 gg dalla presentazione dell’istanza. La carica di Presidente e Vice-Presidente viene revocata con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci assunta con la maggioranza di prima convocazione, indicata dall’art. 16 comma 3.
5. L’attività di Segreteria dell’Assemblea viene svolta dall’Ufficio di Coordinamento così come previsto dall’art. 11 comma 2.
6. Il Vice-Presidente collabora con il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci a tutti gli effetti in caso di assenza.
Art. 13 – Convocazioni
1. Le sedute successive alla prima sono convocate dal Presidente dell’Assemblea dei Sindaci con comunicazione scritta indicante l’ordine del giorno, trasmessa almeno sette giorni prima della data prevista per l’incontro.
2. Le convocazioni delle sedute sono disposte dal Presidente o a richiesta di almeno un 1/3 dei Comuni Sottoscrittori. Sono comunque istituzionalmente previste due sedute all’anno per l’approvazione del Programma Pluriennale e del Programma Attuativo Annuale di attività, dei Bilanci Previsionali annuali e pluriennali e del Rendiconto annuale della gestione.
Art. 14 - Funzioni dell’Assemblea dei Sindaci
1. All’Assemblea dei Sindaci sono attribuite tutte le funzioni di indirizzo e verifica così come definite dalla presente Convenzione. In particolar modo all’Assemblea dei Sindaci compete:
a. l’approvazione del Programma Pluriennale e del Programma Attuativo Annuale delle attività di BRIANZABIBLIOTECHE;
b. l’approvazione del Bilancio previsionale annuale, entro il 30 settembre dell’anno precedente a quello di competenza, e del Bilancio pluriennale di BRIANZABIBLIOTECHE;
c. l’approvazione del Rendiconto annuale di gestione;
d. l’approvazione dei criteri di ripartizione dei contributi erogati da parte dei Comuni Sottoscrittori a copertura degli oneri di gestione e sulla base del Bilancio Previsionale annuale e del Rendiconto annuale di gestione;
e. l’approvazione delle eventuali proposte di modifica della Convenzione;
f. la nomina e la revoca del proprio Presidente e Vice-Presidente;
g. la nomina o revoca dei membri del Tavolo Territoriale di cui all’art. 20;
h. l’attività di vigilanza sull’andamento dei servizi e sulla gestione di
BRIANZABIBLIOTECHE;
i. autorizzare il Comune Capofila a stipulare Convenzioni con altri soggetti pubblici o con biblioteche di altra titolarità;
j. l’approvazione dei criteri e delle modalità di rimborso ai Comuni Sottoscrittori in caso di scioglimento della presente Convenzione o recesso di uno dei Comuni Sottoscrittori;
k. l’approvazione di modifiche delle Procedure di servizio di BRIANZABIBLIOTECHE a rilevanza regolamentare che, se necessario, verranno inviate agli organi politici competenti dei Comuni Sottoscrittori per l’assenso definitivo;
l. la deliberazione di adesione di nuovi Comuni a BRIANZABIBLIOTECHE secondo quanto previsto dall’art. 25;
Art. 15 - Atti dell’Assemblea dei Sindaci di BRIANZABIBLIOTECHE
1. L’Assemblea dei Sindaci manifesta la propria volontà attraverso l’approvazione degli atti di sua competenza e l’approvazione di atti di indirizzo.
2. Il Coordinatore di BRIANZABIBLIOTECHE assume le funzioni di esecuzione degli atti dell’Assemblea.
3. Gli atti approvati dall’Assemblea dei Sindaci sono inviati a tutti i Comuni Sottoscrittori entro 15 giorni dall’adozione.
Art. 16 - Votazione
1. Ogni componente all’Assemblea dei Sindaci esprime un voto che ha un peso sia rispetto al numero dei Comuni Sottoscrittori sia rispetto alla popolazione complessivamente residente nei Comuni Sottoscrittori così come indicato al comma 3.
2. In caso di compresenza del Sindaco e dell’Assessore il voto è di un solo rappresentante per ogni Ente locale aderente alla Convenzione.
3. Gli atti dell’Assemblea hanno validità se approvati da una maggioranza che soddisfi, ad un tempo, ambedue le seguenti condizioni:
in prima convocazione:
a. Numero di voti > 50% di tutti i residenti nei Comuni Sottoscrittori.
b. Numero dei Comuni favorevoli > 50% dei Comuni Sottoscrittori.
in seconda convocazione:
a. Numero di voti > 33% di tutti i residenti nei Comuni Sottoscrittori.
b. Numero dei Comuni favorevoli > 33% dei Comuni Sottoscrittori.
TITOLO III
ORGANI DI COORDINAMENTO E GESTIONE DI BRIANZABIBLIOTECHE
Art. 17 – Ufficio di Coordinamento di BRIANZABIBLIOTECHE
1. Presso il Comune Capofila è costituito l’Ufficio di Coordinamento di
BRIANZABIBLIOTECHE.
2. L’Ufficio di Coordinamento di BRIANZABIBLIOTECHE provvede alla gestione dei servizi e delle funzioni associate di cui all’art. 3, sulla base del Programma Attuativo Annuale approvato dall’assemblea dei Sindaci e secondo le indicazioni del Comitato Tecnico di cui all’art. 19 comma 2.
3. L’Ufficio di Coordinamento di BRIANZABIBLIOTECHE opera con il fine di favorire il coordinamento delle attività associate con tutti i servizi bibliotecari e non, afferenti ai Comuni Sottoscrittori della Convenzione.
Art. 18 - Coordinatore di BRIANZABIBLIOTECHE
1. Il Coordinatore di BRIANZABIBLIOTECHE è un dipendente inserito nella Dotazione Organica del Comune Capofila con la dipendenza amministrativa ed i vincoli di stato giuridico propri del contratto instaurato con l’Amministrazione Comunale del Comune Capofila.
2. Il Coordinatore è inoltre il referente gerarchico di tutti gli operatori che svolgono la loro attività all’interno dell’Ufficio di Coordinamento di BRIANZABIBLIOTECHE e hanno un rapporto di lavoro con il Comune Capofila.
3. Nei confronti di operatori dipendenti da altri soggetti il Coordinatore assume il ruolo di referente tecnico.
4. Al Coordinatore di BRIANZABIBLIOTECHE sono attribuite le funzioni di esecuzione degli atti dell’Assemblea dei Sindaci. In particolare egli assume le seguenti funzioni:
a. formulare e predisporre il Programma Pluriennale di attività ed il Programma Attuativo Annuale delle attività di BRIANZABIBLIOTECHE sentito il Comitato Tecnico;
b. formulare e predisporre il Bilancio Preventivo annuale e pluriennale di
BRIANZABIBLIOTECHE;
c. formulare e predisporre il Rendiconto Annuale di Gestione di BRIANZABIBLIOTECHE;
d. formulare relazioni tecniche su richiesta dell’Assemblea dei Sindaci;
e. elaborare progetti di sviluppo dei servizi di BRIANZABIBLIOTECHE da inserire nel Programma Pluriennale di attività.
5. Inoltre, dal punto di vista gestionale, il Coordinatore di BRIANZABIBLIOTECHE:
a. ha la responsabilità dei risultati gestionali finali del sistema BRIANZABIBLIOTECHE;
b. coordina tutti gli operatori dell’Ufficio di Coordinamento di BRIANZABIBLIOTECHE;
c. predispone ed assume tutti gli atti amministrativi inerenti la gestione;
d. gestisce le relazioni tecniche con le biblioteche del Sistema BRIANZABIBLIOTECHE;
e. predispone tutti gli atti necessari all’avviamento ed all’organizzazione dei servizi associati (gare d’appalto, accordi, protocolli….);
f. realizza e mette in atto quanto deciso dall’Assemblea dei Sindaci;
g. convoca e coordina il Comitato Tecnico di cui all’art. 19.
6. Il Coordinatore può essere sostituito con altro dipendente dal Comune Capofila per gravi e comprovati motivi da indicare in apposito provvedimento, sentita l’Assemblea dei Sindaci.
TITOLO IV
ORGANI DI INDIRIZZO E PARTECIPAZIONE
Art. 19 - Comitato Tecnico di BRIANZABIBLIOTECHE
1. Il Comitato Tecnico è l'organo di indirizzo tecnico professionale per gli aspetti biblioteconomici e operativi. In particolare spetta al Comitato Tecnico:
a. esercitare funzioni scientifiche, tecniche ed organizzative per il funzionamento del sistema;
b. elaborare proposte di revisione e di sviluppo dei servizi;
c. collaborare con il Coordinatore per la predisposizione degli schemi e dei Programmi Pluriennali ed Annuali di Attività;
d. formulare proposte e pareri in merito ad attività specifiche volte ad integrare l'attività delle biblioteche del sistema;
e. proporre modifiche delle procedure di gestione dei servizi previste nei documenti di cui all’art. 3 comma 2.
2. Il Comitato Tecnico di BRIANZABIBLIOTECHE è composto dai responsabili o da altro personale tecnico delle biblioteche di ciascun Comune Sottoscrittore e dal Coordinatore di BRIANZABIBLIOTECHE; quando richiesto potranno partecipare alle riunioni del Comitato Tecnico, senza diritto di voto, anche i componenti dell'Ufficio di Coordinamento o altri esperti del settore.
3. Il Comitato Tecnico esercita le sue competenze nell’ambito degli indirizzi programmatici dell’Assemblea dei Sindaci.
4. Il Coordinatore convoca almeno tre riunioni all’anno del Comitato Tecnico, ne redige i verbali e si cura della trasmissione e comunicazione delle proposte del Comitato Tecnico all’Assemblea dei Sindaci.
5. Per lo svolgimento dei propri compiti il Comitato Tecnico può istituire Gruppi di lavoro con funzioni istruttorie, di proposta e di studio o finalizzati alla realizzazione di obiettivi o progetti specifici.
6. Le adunanze del Comitato Tecnico sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Art. 20 – Il Tavolo Territoriale di BRIANZABIBLIOTECHE
1. Il Tavolo Territoriale di BRIANZABIBLIOTECHE svolge funzioni di supporto e impulso alla realizzazione del Programma Pluriennale e del Programma Annuale del sistema.
2. Il Tavolo Territoriale di BRIANZABIBLIOTECHE è costituito dal Coordinatore, dal Dirigente che ha la responsabilità dei servizi bibliotecari del Comune Ente Capofila e dai dirigenti e/o funzionari che hanno la responsabilità dei servizi bibliotecari all’interno dei Comuni Sottoscrittori.
3. Il Tavolo Territoriale di BRIANZABIBLIOTECHE è convocato per casi particolari dal Dirigente che ha la responsabilità dei servizi bibliotecari del Comune Ente Capofila o da 1/3 dei dirigenti che hanno la responsabilità dei servizi bibliotecari dei Comuni Sottoscrittori.
TITOLO V
DURATA DELLA CONVENZIONE, ASPETTI FORMALI, INGRESSI E RECESSI
Art. 21 - Durata della Convenzione
1. La Convenzione ha una durata di 10 anni a partire dal 01.01.2021 sino al 31.12.2030.
2. Resta inteso che se nel periodo di durata della Convenzione i Comuni Sottoscrittori giungessero alla determinazione di aderire a formule di gestione associata diverse da quella basata sulla Convenzione, si procederà alla dichiarazione di decadenza della Convenzione medesima provvedendo nel contempo agli impianti giuridici alternativi.
3. In particolar modo, si annota che - nel caso in cui si procedesse alla costituzione di un soggetto giuridico intercomunale dotato di propria personalità giuridica - tutti i contratti di fornitura stipulati dal Comune Capofila verranno volturati e riportati a tale soggetto. Il Comune Capofila avrà cura di annotare tale clausola negli atti contrattuali stipulati con i terzi.
Art. 22 - Modalità di ratifica della Convenzione
1. I Comuni Sottoscrittori assumono i contenuti della presente Convenzione attraverso propri atti deliberativi.
2. Tali atti, oltre a recepire i contenuti dell'intesa, vincolano i Comuni Sottoscrittori ad iscrivere nel proprio bilancio gli oneri finanziari connessi alla gestione dei servizi oggetto dell'intesa.
Art. 23 - Recesso dalla Convenzione
1. I singoli Comuni Sottoscrittori hanno facoltà di revocare l'adesione alla Convenzione o la delega dei servizi entro il termine del 30 aprile dell'anno precedente a quello per cui si intende far valere la disdetta.
2. Resta inteso che gli impegni già assunti dal Comune Capofila per la gestione dei servizi disdettati, se non revocabili, continueranno ad essere imputati pro-quota al Comune recedente.
3. Il Comune Capofila ha facoltà di recedere dalla Convenzione nel caso in cui - ad esempio per effetto del recesso di alcuni dei Comuni Sottoscrittori - non risultasse più possibile procedere nella gestione dei servizi e delle funzioni associate e/o finanziare le attività originariamente previste.
4. Il Comune Capofila, inoltre, ha facoltà di recedere in caso di mancato o ritardato pagamento delle quote dovute dai Comuni Sottoscrittori, nella misura in cui tale circostanza determini l’impossibilità ad assicurare l'ordinato svolgimento delle attività.
5. Il Comune Capofila è tenuto a comunicare la propria volontà di recesso con un termine di preavviso di 12 mesi.
6. Ciascun Comune Sottoscrittore ha facoltà di recedere con effetto immediato dalla Convenzione, senza alcun addebito di costi a partire dalla data di recesso, in caso di
evidenti e gravi inadempienze da parte del Comune Capofila, previa contestazione scritta delle inadempienze rilevate e conseguente pronuncia dell'Assemblea dei Sindaci appositamente convocata.
7. Al Comune che recede dalla Convenzione è riconosciuta la disponibilità della sua porzione Banca dati senza alcun onere oltre i costi di estrazione.
8. In caso di scioglimento della presente Convenzione o recesso di uno dei Comuni Sottoscrittori, l’Assemblea dei Sindaci dovrà determinare i criteri e le modalità di rimborso delle quote dei beni acquistati secondo quanto previsto dall’art. 14 comma j.
Art. 24 - Disciplina delle esclusioni
1. È prevista l'attivazione della procedura di esclusione per i Comuni Sottoscrittori che non provvedano alla regolarizzazione dei pagamenti maturati e dovuti.
2. L'istanza di esclusione è presentata dal Comune Capofila al Presidente dell'Assemblea dei Sindaci dopo il 3° sollecito e per ritardi comunque superiori ai 6 mesi, con riguardo alle scadenze pattuite.
3. L'esclusione è esecutiva nel caso in cui l'Assemblea dei Sindaci accolga l'istanza con la seguente maggioranza qualificata:
a. Numero di voti > 66% di tutti i residenti nei Comuni Sottoscrittori.
b. Numero dei Comuni favorevoli > 66% dei Comuni Sottoscrittori.
Art. 25 – Adesione di nuovi Comuni
1. È prevista l’adesione a BRIANZABIBLIOTECHE di nuovi Comuni oltre a quelli che hanno sottoscritto la presente Convenzione in elenco all’art. 2 Tabella 1.
2. I nuovi Comuni Aderenti dovranno trasmettere all’Assemblea dei Sindaci di BRIANZABIBLIOTECHE la loro manifestazione di volontà, sottoscritta dal legale rappresentante dell’Ente, ad aderire a BRIANZABIBLIOTECHE.
3. L’adesione a BRIANZABIBLIOTECHE di nuovi Comuni deve essere approvata, con apposita deliberazione, dall’Assemblea dei Sindaci con la maggioranza di prima convocazione indicata all’art. 16, comma 3.
4. I Comuni, la cui istanza di adesione a BRIANZABIBLIOTECHE è stata accolta dall’Assemblea dei Sindaci, si impegnano a:
a. approvare e sottoscrivere integralmente entro 3 mesi dalla data di accoglimento dell’istanza di adesione, e senza alcuna riserva, il contenuto della presente Convenzione;
b. recepire le procedure di servizio adottate da BRIANZABIBLIOTECHE e adottare la carta dei servizi e/o il regolamento proposto da BRIANZABIBLIOTECHE entro 30 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione;
c. sostenere tutte le spese, dirette e indirette, necessarie per l’ingresso operativo nel nuovo sistema di gestione di BRIANZABIBLIOTECHE;
d. corrispondere al Comune Capofila la quota parte degli oneri derivanti dalla gestione secondo quanto stabilito dall’art. 29.
5. I nuovi Comuni Aderenti a BRIANZABIBLIOTECHE assumono a tutti gli effetti il ruolo di
Comuni Sottoscrittori così come disciplinato dalla presente Convenzione.
Art. 26 - Modalità di modifica della Convenzione
La presente Convenzione può essere oggetto di modifica. Le modifiche devono essere accolte unanimemente da tutte le parti in causa. In assenza di decisione unanime, la Convenzione rimane in vigore sino al suo termine naturale, fatto salvo il diritto di recesso di ciascuno dei sottoscrittori.
TITOLO VI
IL SISTEMA DI FINANZIAMENTO
Art. 27 - Sistema di finanziamento dei servizi gestiti in associazione
1. L'esercizio dei servizi e delle funzioni associate oggetto della Convenzione è finanziato attraverso i seguenti canali:
a. finanziamenti regionali;
b. finanziamenti provinciali;
c. autofinanziamento dei Comuni Sottoscrittori (finanziamenti da bilancio);
d. finanziamenti Nazionali o Europei;
e. finanziamenti pubblici / privati aggiuntivi.
2. La quota posta a carico di ciascuno dei Comuni Sottoscrittori è determinata come quota residua a differenza, detraendo dagli oneri complessivi di gestione indicati nei Bilanci previsionali annuali gli eventuali finanziamenti assegnati da altri Enti o terzi.
3. Tutti i finanziamenti di cui al presente articolo sono introitati dal Comune Capofila e da questi amministrati per le finalità convenute, con obbligo di ampia rendicontazione e con stretto vincolo di destinazione.
Art. 28 - Determinazione degli oneri
1. Gli oneri complessivamente dovuti per l'esercizio delle gestioni associate saranno stimati sulla base di atti tecnici denominati "Bilanci di previsione" distinti per servizi delegati.
2. I Bilanci di previsione annuali indicano tutti gli oneri connessi alla conduzione del servizio, distinti in oneri per il personale, acquisti di beni e servizi e oneri di struttura.
3. Dagli oneri complessivi di gestione vengono detratti i finanziamenti provenienti da Enti e Soggetti diversi dai Comuni Sottoscrittori.
Art. 29 - Modalità di riparto degli oneri netti tra i Comuni Sottoscrittori
1. I Comuni Sottoscrittori sono tenuti a corrispondere al Comune Capofila le risorse necessarie al sostenimento degli oneri netti derivanti dalla gestione delle funzioni conferite, in rapporto a quanto indicato dagli atti di programmazione tecnica e finanziaria.
2. L'onere netto, così come calcolato al precedente articolo viene suddiviso tra i diversi Comuni Sottoscrittori applicando un criterio di riparto sulla base della popolazione residente in ogni Comune.
3. Gli oneri generali connessi all'esercizio delle funzioni di programmazione, coordinamento e gestione del sistema associato, sono comunque ripartiti in base all’art. 29 comma 2 della presente Convenzione.
Art. 30 - Tempi e modalità di pagamento
Il Comune Capofila provvede a richiedere a ciascun Comune Sottoscrittore il versamento delle risorse finanziarie a carico di ogni sottoscrittore da effettuarsi in un’unica soluzione entro il 30 giugno dell’anno di esercizio.
TITOLO VII VERIFICHE E RENDICONTAZIONI
Art. 31 - Rendicontazioni economico-finanziarie periodiche
AI termine dell'esercizio annuale il Coordinatore presenta il Rendiconto economico finanziario della gestione associata. Tale rendiconto riporta gli oneri effettivamente sostenuti nel periodo di riferimento, raggruppati secondo il medesimo schema adottato per la formazione dei Bilanci Previsionali di gestione annuali.
L'Assemblea dei Sindaci esamina i rendiconti annuali e le relazioni di accompagnamento e provvede all'approvazione.
Nel caso in cui dal raffronto tra il preventivo ed il consuntivo di gestione emergano differenze, si provvede ai necessari conguagli secondo i criteri di ripartizione degli oneri evidenziati nell'art. 28.
Eventuali avanzi nella gestione annuale vengono stanziati sull’esercizio successivo.