Regolamento per la gestione delle attivita’ dello spettacolo viaggiante
Regolamento per la gestione delle attivita’ dello spettacolo viaggiante
(Concessione di suolo pubblico e Autorizzazioni/Scia di esercizio)
Approvato con atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 3 del 19/02/2022
Esecutivo dal 26/02/2022
SOMMARIO
Capitolo 1 – Disposizioni generali
Art. 1 | La programmazione commerciale - disposizioni di piano | Pag. | 3 |
Art. 2 | Definizioni | Pag. | 3 |
Art. 3 | Registrazione e codice identificativo | Pag. | 4 |
Art. 4 | Licenza di esercizio | Pag. | 5 |
Art. 5 | Modifiche licenze di esercizio | Pag. | 5 |
Art. 6 | Subingresso nell’attività | Pag. | 5 |
Capitolo 2 – Singole attrazioni
Art. 7 | Procedimento rilascio concessione e licenza temporanea (SCIA) | Pag. | 6 |
Art. 8 | Deposito cauzionale | Pag. | 7 |
Art. 9 | Gestione delle concessioni | Pag. | 7 |
Art. 10 | Graduatoria per singole attrazioni | Pag. | 8 |
Art. 11 | Carovane e mezzi di trasporto | Pag. | 8 |
Capitolo 3 – Luna Park
Art. 12 | Caratteristiche del luna park cittadino | Pag. | 9 |
Art. 13 | Graduatoria | Pag. | 9 |
Art. 14 | Organico e organizzazione del luna park | Pag. | 9 |
Art. 15 | Attrazione novità | Pag. | 10 |
Art. 16 | Procedimenti | Pag. | 10 |
Art. 17 | Referenti del parco | Pag. | 12 |
Art. 18 | Attività commerciali complementari | Pag. | 12 |
Art. 19 | Orario di svolgimento dell’attivita’ | Pag. | 13 |
Art. 20 | Obblighi e divieti dei concessionari | Pag. | 13 |
Capitolo 4 – Circhi
Art. 21 | Procedimento | Pag. | 13 |
CAPITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – OGGETTO
1. Il presente regolamento disciplina la concessione delle aree pubbliche o di uso pubblico individuate in applicazione dell’art. 9 della legge 17 marzo 1968, n. 337 per la installazione delle singole attrazioni dello spettacolo viaggiante, dei parchi di divertimento e dei circhi nonché le modalità di rilascio delle licenze per l’esercizio delle attività ed il loro svolgimento.
2. Con cadenza annuale la Giunta Comunale delibera le aree a disposizione dello spettacolo viaggiante individuando:
- per le singole attrazioni, l’ubicazione e le dimensioni dell’area o delle aree nonché il numero massimo di attrazioni installabili in ciascuna area ed i periodi massimi di concessione, comunque non superiori a tre settimane consecutive
- per il luna park (edizione estiva ed edizione invernale), l’ubicazione e le dimensioni dell’area o delle aree nonché i periodi di concessione, comunque non superiori a tre settimane consecutive
- per i circhi, l’ubicazione e le dimensioni dell’area o delle aree nonché i periodi massimi di concessione, comunque non superiori a 10 gg. consecutivi
Alla deliberazione di cui sopra dovrà essere allegata apposita planimetria individuante le singole aree.
3. Sono escluse dal provvedimento di cui al comma precedente le aree pubbliche o private di uso pubblico su cui potranno essere sistemate singole attrazioni dello spettacolo viaggiante nell’ambito di manifestazioni culturali, sportive, ricreative organizzate direttamente dall’Amministrazione Comunale o da Associazioni con sede sul territorio comunale oppure inserite all’interno di fiere o sagre locali.
4. Nell’ambito delle manifestazioni di cui al comma 3 le attrazioni presenti non potranno essere in numero superiore a 3, dovranno essere preventivamente individuate all’interno della planimetria complessiva predisposta ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione complessiva per la manifestazione stessa e dovranno essere singolarmente autorizzate con le procedure di cui all’art. 7.
5. Le eventuali aree di proprietà privata delle quali i gestori delle attrazioni dello spettacolo viaggiante ottengano l’utilizzo temporaneo non sono inserite nel provvedimento indicato al comma 2 ma devono essere oggetto di specifica Convenzione (come da facsimile allegato al presente regolamento) tra il/i proprietario/i, i gestori e l’Amministrazione Comunale al fine della definizione dei diritti/doveri di ciascuna parte. Resta comunque escluso qualunque onere finanziario a carico dell’Amministrazione Comunale.
Art. 2 – DEFINIZIONI
1. In applicazione dell’art. 2 del Decreto Ministero Interno 18 maggio 2007 e s.m.i. si adottano le seguenti definizioni:
a) attività di spettacolo viaggiante: attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento.
b) attrazione: singola attività dello spettacolo viaggiante compresa nella sezione I dell'apposito elenco ministeriale (autoscontro, giostra per bambini, ecc.);
c) categoria: le tipologie (grande, media,piccola) previste nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337
d) tipo di attrazione: la denominazione di ogni singola attrazione individuata nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337
e) parco di divertimento: complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale è prevista una organizzazione, comunque costituita (es. biglietteria), di servizi comuni;
f) luna park: complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale non è prevista alcuna organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni;
g) gestore: soggetto che ha il controllo della singola attività di spettacolo viaggiante e a cui fa capo la titolarità della licenza di cui all'art. 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS)
h) manuale di uso e manutenzione: documento che contiene tutte le istruzioni, documentazioni, disegni e informazioni necessarie per un sicuro utilizzo dell'attività, incluse quelle relative al montaggio/smontaggio, al funzionamento in condizioni ordinarie e di emergenza e alla manutenzione ordinaria e straordinaria;
i) libretto dell'attività: registro che contiene tutte le informazioni relative alla storia tecnica e amministrativa della attività a partire dalle fasi di progetto, esecuzione e collaudo ovvero i dati tecnici e le eventuali limitazioni di esercizio, l'elenco della documentazione tecnica e autorizzativa disponibile, l'esito delle prove di accettazione iniziali e delle successive verifiche annuali nonchè delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e l'annotazione dei guasti-incidenti verificatisi
j) l) circhi equestri: attrezzatura mobile costituita principalmente da un tendone di misure diverse, sostenuto da pali centrali, sotto il quale è collocata una pista su cui si esibiscono artisti, clown, ginnasti, acrobati, animali. Il pubblico che assiste è in genere collocato intorno alla pista.
Art. 3 – REGISTRAZIONE E CODICE IDENTIFICATIVO
1. In applicazione dell’art. 4 del Decreto Ministero Interno 18 maggio 2007 e s.m.i. ogni nuova attività di spettacolo viaggiante, prima di essere posta in esercizio, deve essere registrata
- presso il Comune nel cui ambito territoriale è avvenuta la costruzione oppure
- presso il Comune nel cui ambito territoriale è previsto il primo impiego dell'attrazione stessa oppure
- presso il Comune nel cui ambito territoriale è presente la sede sociale del gestore oppure
- presso il Comune nel cui ambito territoriale l’attrazione è resa disponibile per i controlli previsti.
2. La registrazione di cui al comma precedente prevede il rilascio di “codine identificativo” per ciascuna attrazione.
3. L’istanza di registrazione, in competente bollo, deve essere corredata da idonea documentazione tecnica illustrativa e certificativa, atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti tecnici di cui all'art.3 del Decreto Ministero Interno 18 maggio 2007 e s.m.i. nonché da:
- copia del manuale di uso e manutenzione dell'attività, redatto dal costruttore con le istruzioni complete, incluse quelle relative al montaggio e smontaggio, al funzionamento e alla manutenzione in lingua italiana oppure accompagnato da traduzione ufficiale in lingua italiana;
- copia del libretto dell'attività redatto in lingua italiana oppure accompagnato da traduzione ufficiale in lingua italiana.
4. Il procedimento per la registrazione con conseguente rilascio del numero identificativo è quello individuato dall’art. 4 del Decreto Ministero Interno 18 maggio 2007 e s.m.i.
5. Il gestore deve apporre sull’attrazione, in posizione ben visibile, apposita targa metallica con il codice identificativo.
6. In caso di vendita dell'attrazione, il gestore deve darne comunicazione al Comune che ha effettuato la registrazione e rilasciato il codice identificativo.
7. Nel caso di cessazione definitiva dell’attività di una attrazione, il gestore dovrà restituire la targa al Comune che ha effettuato la registrazione e rilasciato il codice identificativo ovvero certificarne l'avvenuta distruzione.
Art. 4 – LICENZA DI ESERCIZIO
1. La licenza per l’esercizio dell’attività di spettacolo viaggiante in applicazione dell’art. 69 del TULPS viene rilasciata dal Comune di residenza del gestore o dal Comune ove il gestore ha la sua sede legale ed ha validità su tutto il territorio nazionale.
2. La domanda di rilascio in competente bollo deve contenere le seguenti dichiarazioni:
- luogo e data di nascita (o di costituzione se trattasi di società)
- luogo di residenza
- codice fiscale/partita IVA
- elenco dettagliato delle attrazioni per le quali si richiede la licenza
- indicazione del comune che ha effettuato la registrazione e codice identificativo per ciascuna attrazione
- possesso del manuale di uso e manutenzione dell'attività
- possesso del libretto dell'attività
- di non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni, per delitto non colposo senza aver ottenuto la riabilitazione (art. 11, 1° comma, del TULPS);
- di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale nonché di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza (art. 11, 1° comma, del TULPS);
- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza, sospensione di cui all’art. 67 della D.Lgs. n. 159 del 6.9.2011 (nel caso di società tale dichiarazione deve essere resa anche da tutti i soci amministratori)
3. Alla domanda dovrà essere allegato documento di identità personale in corso di validità e documentazione fotografica (solo per medie e grandi attrazioni)
ART. 5 – MODIFICHE LICENZE DI ESERCIZIO
1. La sostituzione di una attrazione o la aggiunta di una attrazione sulla licenza di esercizio comporta l’obbligo di presentazione di istanza con le modalità indicate nel precedente articolo.
2. La dismissione di una attrazione, oltre a quanto previsto dall’ultimo comma dell’art. 3, comporta altresì l’obbligo di comunicazione al comune che ha rilasciato la licenza ai fini della cancellazione dell’attrazione dal titolo.
ART. 6 – SUBINGRESSO NELL’ATTIVITA’
1. Il subentro nell’attività di spettacolo viaggiante (di una o di tutte le attrazioni contenute nella licenza di esercizio) a seguito di cessione o affitto, donazione, successione mortis causa, fallimento comporta il diritto per il subentrante di acquisire i diritti di anzianità maturati dal dante causa per la installazione dell’attrazione, sia come singola che come facente parte del parco di divertimento/luna park.
2. Il contratto di acquisto di proprietà o gestione di una o di tutte le attrazioni deve essere stipulato in conformità all’art. 2556 del C.C. sotto forma di atto notarile o scrittura privata con firme autenticate da notaio.
3. Il subentrante per atto tra vivi entro sei mesi dalla data dell’atto pubblico e comunque prima di iniziare l’attività, dovrà presentare domanda in competente bollo ai fini dell’intestazione a
proprio nome della licenza di esercizio al comune di residenza o di sede legale nel caso di società, redatta in conformità a quanto previsto dal precedente art. 4, allegando altresì copia dell’atto notarile o scrittura privata con firme autenticate.
4. Il cedente dovrà comunicare la vendita o l’affitto al comune che ha effettuato la registrazione e rilasciato il codice identificativo.
5. In caso di subentro mortis causa, l’erede o gli eredi che abbiano nominato, ai sensi dell’art. 1105 del C.C. un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con terzi, ovvero abbiano costituito una società, potranno continuare l’attività a titolo provvisorio per un periodo non superiore a 12 mesi presentando una comunicazione al comune che ha rilasciato la licenza al de cuius contenente, oltre ai dati anagrafici completi di codice fiscale anche gli estremi della licenza del de cuius e copia della comunicazione al comune che ha effettuato la registrazione e rilasciato il codice identificativo.
6. Entro 15 gg. dalla chiusura della successione l’erede dovrà presentare istanza di voltura definitiva in competente bollo conforme a quanto previsto dal precedente art. 4 al comune di residenza o sede legale della società.
CAPITOLO 2 – SINGOLE ATTRAZIONI
ART. 7 - PROCEDIMENTO RILASCIO CONCESSIONE E LICENZA TEMPORANEA (SCIA)
1. L’installazione e l’esercizio dell’attività di singole attrazioni dello spettacolo viaggiante è consentito esclusivamente nell’ambito delle zone e per i periodi previsti nel provvedimento di cui all’art. 1 comma 2.
2. Il gestore dovrà presentare allo SUAP, tramite il portale telematico, apposita istanza per la concessione del suolo pubblico in competente bollo almeno 45 gg. prima della data richiesta indicando la zona, il periodo, le attrazioni per le quali si richiede autorizzazione all’installazione nonché il numero di carovane e cariaggi da utilizzarsi.
3. La domanda deve contenere le seguenti dichiarazioni:
- luogo e data di nascita (o di costituzione se trattasi di società)
- luogo di residenza
- codice fiscale/partita IVA
- estremi dell’iscrizione al Registro Imprese
- estremi della licenza comunale di cui all’art. 69 TULPS
- elenco delle attrazioni che si vorrebbero installare e loro dimensioni di ingombro
- indicazione del Comune che ha effettuato le registrazioni ed i codici identificativi
- di essere in possesso del manuale di uso e manutenzione e del libretto dell’attività Alla domanda devono essere allegati:
- copia del documento di identità in corso di validità
- elenco dei mezzi adibiti a carovane di abitazione e a mezzi di trasporto
- copia della licenza comunale di cui all’art. 69 TULPS
- copia della polizza assicurativa di responsabilità civile per eventuali danni a terzi
- copia del certificato di collaudo annuale per ogni attrazione di cui si chiede l’installazione.
4. Il Responsabile SUAP trasmette l’istanza al Comando di Polizia Locale per la verifica della effettiva disponibilità dell’area. Il Comando riscontrerà, in forma scritta, all’Ufficio SUAP, inserendo eventuali prescrizioni (es. in relazione a traffico e viabilità), e lo SUAP comunicherà al richiedente l’accoglimento o meno dell’istanza.
5. Il gestore, prima dell’inizio dell’attività, dovrà produrre allo SUAP, tramite il portale telematico apposita segnalazione certificata inizio attività (SCIA) relativa all’art. 69 secondo periodo del TULPS con allegati:
- ricevuta dell’avvenuto pagamento del canone dovuto rilasciata dall’Ufficio Tributi comunale, comprensivo sia della superficie occupata dall’attrazione/i che di quella occupata da carovane di abitazione e mezzi di trasporto
- ricevuta del pagamento del deposito cauzionale dell’importo corrispondente a quanto indicato dal successivo art. 8
- - relazione di un tecnico iscritto in albo professionale dalla quale risultino il rispetto di tutte le norme di sicurezza (antincendio, impianti elettrici, corretto montaggio) nonché lo specifico riferimento alla capienza dell’attrazione (inferiore alle 200 persone).
- eventuale dichiarazione di corretto montaggio sottoscritta dallo stesso gestore se in possesso di attestato di formazione di specifico corso, come indicato all’art. 3 c. 3 del Decreto Ministero Interno 18 maggio 2007 e s.m.i.
- comunicazione relativa all’impatto acustico
ART. 8 – DEPOSITO CAUZIONALE
1. A garanzia di eventuali danni o manomissioni ai beni mobili ed immobili di proprietà del Comune riconducibili alla responsabilità di ciascun gestore nonché per il rimborso di eventuali spese di pulizia dell’area occupata, gli importi del deposito cauzionale indicato al precedente c. 5 dell’art. 7 vengono determinati come segue:
- per i circhi € 500,00
- per attrazioni con ingombro sino a mq. 100 € 100,00
- per attrazioni oltre i mq. 100 € 150,00
2. I gestori che otterranno autorizzazione all’installazione di più attrazioni dovranno corrispondere un importo pari all’attrazione di maggiori dimensioni.
3. Detto deposito cauzionale verrà restituito integralmente al gestore dopo la verifica da parte dell’Ufficio Tecnico di assenza di danni e della corretta pulizia dell’area. Diversamente, sarà esplicitata e quantificata la cifra trattenuta.
ART. 9 – GESTIONE DELLE CONCESSIONI
1. Ciascun gestore nelle aree consentite per le attrazioni singole non potrà installare più di due attrazioni (piccole, medie o grandi) oltre ad una piccola attrazione semplice.
2. La durata di ciascuna concessione non potrà eccedere il periodo indicato nel provvedimento di cui all’art. 1 c.2.
3. Qualora l’attrazione sia installata in proprietà privata sarà necessario allegare comunicazione di assenso all’utilizzo da parte del proprietario dell’area, e dovrà essere stipulata tra le parti interessate (proprietario dell’area e gestore) apposita convenzione con l’Amministrazione Comunale riguardante i diritti/doveri di ciascuna parte (come da facsimile allegato). Resta comunque escluso qualunque onere finanziario a carico dell’Amministrazione Comunale.
4. La concessione del suolo riguarderà il periodo effettivo di occupazione (compresi montaggio e smontaggio) mentre la scia temporanea di esercizio sarà riferita al solo periodo di esercizio dell’attività.
5. Decorso il termine indicato nella concessione, il suolo dovrà essere lasciato sgombro da ogni manufatto.
6. Il provvedimento di concessione ha carattere strettamente personale ed è quindi vietata in ogni caso la sub-concessione ad altri sotto qualsiasi forma.
7. In caso di trasgressione, la concessione sarà immediatamente revocata e sia il concessionario sia il sub-concessionario saranno esclusi da future concessioni per un periodo non inferiore ad anni due.
8. Il gestore, nel caso di concessione per più di una attrazione, dovrà nominare un conduttore per ciascuna attrazione oltre quella gestita direttamente, con accettazione del conduttore stesso.
9. Non saranno rilasciate in alcuna zona del territorio comunale concessioni per singole attrazioni in concomitanza con il luna park.
10. Qualora il concessionario intenda rinunciare alla concessione, dovrà comunicarlo almeno 15 gg, prima dell’inizio dell’attività. Nel caso di mancata comunicazione allo stesso non verrà rilasciata altra concessione per l’anno successivo e l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di concedere l’area ad altro richiedente.
11. Il titolare della concessione non può eseguire manomissioni, escavazioni o altri lavori che alterino lo stato del suolo salvo casi particolari e previo rilascio di specifica autorizzazione del Servizio comunale competente. Deve inoltre provvedere alla pulizia giornaliera e finale dell’area occupata dall’attrazione, dalle carovane abitative e dai mezzi di trasporto, nonché alla loro corretta manutenzione.
12. L'Amministrazione comunale non risponde per eventuali danni a persone, cose o altro che dovessero verificarsi in virtù della concessione rilasciata ed è comunque manlevata da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso e dal funzionamento delle attrazioni installate sull'area concessa.
13. Qualora gravi motivi di sicurezza pubblica o di ordine pubblico, nonché eventi eccezionali, lo impongano, la concessione può essere sospesa o revocata. Tale sospensione o revoca dà diritto solo allo sgravio delle tasse pagate in rapporto al mancato uso, con esclusione di qualsiasi altra indennità.
14. Qualora sia accertato abuso nell'esercizio dell'attività, fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali previste, si procederà in applicazione dell’art. 10 del T.U.L.P.S. prevedendo, eventualmente, previa apposita diffida, la sospensione temporanea o il divieto di prosecuzione dell'attività.
ART. 10 – GRADUATORIA PER SINGOLE ATTRAZIONI
1. Qualora più soggetti chiedano l’autorizzazione all’installazione ed esercizio di attrazioni nella stessa area e nello stesso periodo, tra quelle indicate nel provvedimento di cui all’art. 1 c.2, la concessione verrà rilasciata in ordine di data di arrivo della domanda al portale telematico
2. Nel caso di parità di domanda, la concessione verrà rilasciata sulla base della maggiore anzianità di presenza sul territorio negli ultimi 5 anni con l’attrazione per la quale si richiede l’autorizzazione.
3. Nel caso di ulteriore parità, si verificherà l’anzianità di appartenenza alla categoria (data di rilascio della autorizzazione ministeriale o licenza del comune di residenza)
4. A parità di condizioni si procederà per sorteggio.
Art. 11 – CAROVANE E MEZZI DI TRASPORTO
1. Le carovane adibite ad abitazione del gestore ed i mezzi di trasporto delle attrezzature dovranno essere posizionate in zona, pubblica o privata, in accordo con l’Amministrazione Comunale.
Le carovane dovranno comunque smaltire le acque reflue in spazi idonei, per lo smaltimento dei rifiuti dovranno essere rispettate le norme circa la raccolta differenziata e dovrà essere corrisposto il canone relativo sulla base della categoria di utenza.
CAPITOLO 3 – LUNA PARK
ART. 12 – CARATTERISTICHE DEL LUNA PARK CITTADINO
1. Il cosiddetto “luna park” che viene tradizionalmente autorizzato sul territorio cittadino, sia nella edizione estiva che in quella invernale, così come definiti nell’ambito del provvedimento di cui all’art. 1 c. 2, deve essere considerato una modesta aggregazione di attrazioni (ovvero non superiore al numero di 15 attrazioni tra grandi, medie e piccole).
2. L’area utilizzata non deve essere delimitata fisicamente da alcuna chiusura, deve essere accessibile a tutti anche durante gli orari di non funzionamento delle attrazioni e non deve prevedere servizi comuni tra i partecipanti (es. una unica biglietteria).
3. Su tale area il Comune predispone apposito Piano di Sicurezza (safety e security) che tenga conto dell’organico del parco di cui al successivo art. 14, abbia riguardo alla capacità massima dell’area al di fuori di quella occupata dalle attrazioni, alla individuazione di varchi di accesso e di uscita dei soccorsi di dimensioni superiori a mt. 3,50, alla segnalazione di eventuali percorsi di entrata ed uscita e di movimentazione delle persone all’interno dell’area, alla individuazione di in punto di raccolta per il pubblico in caso di pericolo, alla possibile installazione di dispositivi antincendi, oltre all’idrante già presente.
4. Le transenne eventualmente poste a protezione di ciascuna attrazione non costituiscono creazione di area chiusa ai fini dell’applicazione del comma precedente.
5. Il rispetto delle indicazioni di cui sopra, oltre al rispetto di tutte le vigenti norme di sicurezza (impianti elettrici, corretto montaggio) verificate attraverso specifica dichiarazione di tecnico abilitato, non comporta l’obbligo di attivare la procedura di verifica da parte della CVLPS.
6. Qualora il parco divertimenti, pur essendo costituito da una modesta aggregazione di attrazioni, venga sistemato in una area delimitata fisicamente da chiusure, sottratta all’utilizzo del pubblico per tutta la durata del parco anche al di fuori degli orari di apertura delle attrazioni, nonché fornita di servizi comuni tra i partecipanti (es. unica biglietteria), oppure dal piano di sicurezza di cui al c. 3 emergano peculiari condizioni di criticità, per l’esercizio dell’attività si ricorrerà a procedura di verifica preventiva da parte da parte della CVLPS.
ART. 13– GRADUATORIA
1. Entro 90 gg. dalla data di entrata in vigore del presente regolamento lo SUAP predisporrà specifica graduatoria dei frequentatori a partire dall’anno 2010 suddivisa per categoria di attrazione assegnando i seguenti punteggi:
- punti 2 per ciascun anno di partecipazione effettiva al parco con la medesima attrazione (o con attrazione sostituita con regolare autorizzazione)
- punti 1 per ciascun anno di anzianità di appartenenza alla categoria (data di rilascio della autorizzazione ministeriale o licenza del comune di residenza).
2. La graduatoria dei frequentatori con l’indicazione delle attrazioni autorizzate a nome di ciascuno viene aggiornata annualmente sulla base degli atti conservati presso lo SUAP e mantenuta a disposizione dei gestori.
ART. 14 – ORGANICO E ORGANIZZAZIONE DEL LUNA PARK
1. Tenendo conto dell’ampiezza dell’area disponibile, individuata annualmente in applicazione dell’art. 1 c. 2, lo SUAP predisporrà un organico del parco individuando il numero di attrazioni autorizzabili per ciascuna tipologia (grandi, medie, piccole) sulla base della graduatoria come individuata all’art. 13 nonché specifica planimetria di sistemazione delle attrazioni.
2. Sia l’organico che la planimetria potranno variare di anno in anno in relazione alla superficie utilizzabile.
3. Sulla base dell’organico predisposto, il singolo gestore dovrà presentare apposita istanza di occupazione del suolo in competente bollo almeno 45 gg. prima della data individuata per l’inizio dell’attività del parco indicando le attrazioni per le quali si richiede autorizzazione . La domanda deve contenere le dichiarazioni e gli allegati indicati all’art. 7 c. 3.
4. Le concessioni saranno rilasciate per ciascuna categoria sulla base della graduatoria di cui allo art. 13
5. A parità di punteggio sarà data priorità a coloro che:
- hanno ottenuto concessione per un numero maggiore di anni, indipendentemente dal tipo di attrazione
- hanno la maggiore anzianità di appartenenza alla categoria dello spettacolo viaggiante
- ad ulteriore parità si procederà a sorteggio.
6. Ciascun gestore autorizzato a partecipare al parco, oltre alle attrazioni riportate in concessione, potrà installare una piccola attrazione semplice purché sia riportata nella licenza di esercizio e venga prodotto collaudo annuale e codice identificativo.
7. Il gestore che intenda ottenere una sospensione per un anno dalla partecipazione al parco, deve presentare comunicazione motivata almeno 60 gg. prima dell’inizio del parco stesso. Detta sospensione può essere richiesta una sola volta nell’arco di 5 anni. Una eventuale ulteriore sospensione nell’arco del quinquennio comporterà l’azzeramento dell’anzianità di presenza.
8. La sospensione è ammessa nei seguenti casi:
- gravi malattie certificate del titolare, coniuge o figli conviventi
- gravi danni o guasti subiti dall’attrazione certificati da tecnico abilitato
ART. 15 – ATTRAZIONE NOVITA’
1. Nell’ambito del luna park deve essere lasciato annualmente uno spazio riservato ad attrazione “novità” per incrementare l’interesse del pubblico. Tale qualifica è attribuibile ad un'attrazione avente caratteristiche sostanzialmente diverse da altre presenti nel Parco e che non abbia mai partecipato al Parco stesso negli anni precedenti.
2. L’attrazione “novità” può appartenere sia alla tipologia “grande” che “media”. La concessione per attrazione “novità” non dà diritto all’ingresso nella graduatoria di cui all’art. 13
3. Il gestore che intende partecipare con attrazione “novità” lo deve esplicitare nella domanda e deve allegare idonea documentazione fotografica, oltre a quanto previsto dall’art. 7 c. 3
ART. 16 – PROCEDIMENTI
1. L’installazione e l’esercizio dell’attività delle singole attrazioni dello spettacolo viaggiante all’interno del luna park è consentito esclusivamente nell’ambito delle zone e per i periodi previsti nel provvedimento di cui all’art. 1 comma 2.
2. Ciascun gestore dovrà presentare allo SUAP, tramite il portale telematico, apposita istanza per la concessione del suolo pubblico in competente bollo almeno 60 gg. prima della data richiesta indicando il periodo e le attrazioni per le quali si richiede autorizzazione all’installazione.
3. La domanda deve contenere le seguenti dichiarazioni:
- luogo e data di nascita (o di costituzione se trattasi di società)
- luogo di residenza
- codice fiscale/partita IVA
- estremi della licenza comunale di cui all’art. 69 TULPS
- estremi dell’iscrizione al registro Imprese
- elenco delle attrazioni che si vorrebbero installare e loro dimensioni di ingombro
- indicazione del Comune che ha effettuato le registrazioni ed i codici identificativi
- di essere in possesso del manuale di uso e manutenzione e del libretto dell’attività Alla domanda devono essere allegati:
- copia del documento di identità in corso di validità
- elenco dei mezzi adibiti a carovane di abitazione e a mezzi di trasporto
- copia della licenza comunale di cui all’art. 69 TULPS
- copia della polizza assicurativa di responsabilità civile per eventuali danni a terzi
- copia del certificato di collaudo annuale per ogni attrazione di cui si chiede l’installazione.
4. Il Responsabile SUAP trasmette l’istanza al Comando di Polizia Locale in relazione al traffico, viabilità, nonché alle reali condizioni dell’area interessata. Il Comando riscontrerà, in forma scritta, all’Ufficio SUAP, inserendo eventuali prescrizioni, e lo SUAP comunicherà al richiedente l’accoglimento o meno dell’istanza.
5. Il gestore, prima dell’inizio dell’attività, dovrà produrre allo SUAP, tramite il portale telematico apposita segnalazione certificata inizio attività (SCIA) relativa all’art. 69 secondo periodo TULPS con allegati:
- ricevuta dell’avvenuto pagamento del canone dovuto rilasciata dall’Ufficio Tributi comunale, comprensivo sia della superficie occupata dall’attrazione/i che di quella occupata da carovane di abitazione e mezzi di trasporto
- ricevuta del pagamento del deposito cauzionale dell’importo corrispondente a quanto indicato dal precedente art. 8
- relazione di un tecnico iscritto in albo professionale dalla quale risultino il rispetto di tutte le norme di sicurezza (antincendio, impianti elettrici, corretto montaggio) nonché lo specifico riferimento alla capienza di ogni singola attrazione (inferiore alle 200 persone)
- dichiarazione dalla quale risulti l’impegno a rispettare il contenuto del piano di sicurezza predisposto dal Comune
- eventuale dichiarazione di corretto montaggio sottoscritta dallo stesso gestore se in possesso di attestato di formazione di specifico corso, come indicato all’art. 3 c. 3 del Decreto Ministero Interno 18 maggio 2007 e s.m.i.
- comunicazione relativa all’impatto acustico.
6. Qualora, invece, il parco divertimenti presenti le caratteristiche indicate al c.6 dell’art. 12 ciascun gestore dovrà presentare allo SUAP, tramite il portale telematico, apposita istanza sia per la concessione del suolo pubblico, almeno 60 gg. prima della data richiesta, indicando il periodo e le attrazioni per le quali si richiede autorizzazione all’installazione, che per ottenere la licenza temporanea di cui all’art. 69 TULPS.
7. La domanda deve contenere le seguenti dichiarazioni:
- luogo e data di nascita (o di costituzione se trattasi di società)
- luogo di residenza
- codice fiscale/partita IVA
- estremi della licenza comunale di cui all’art. 69 TULPS
- estremi dell’iscrizione al Registro Imprese
- elenco delle attrazioni che si vorrebbero installare e loro dimensioni di ingombro
- indicazione del Comune che ha effettuato le registrazioni ed i codici identificativi
- di essere in possesso del manuale di uso e manutenzione e del libretto dell’attività Alla domanda devono essere allegati:
- copia del documento di identità in corso di validità
- elenco dei mezzi adibiti a carovane di abitazione e a mezzi di trasporto
- copia della licenza comunale di cui all’art. 69 TULPS
- copia della polizza assicurativa di responsabilità civile per eventuali danni a terzi
- copia del certificato di collaudo annuale per ogni attrazione di cui si chiede l’installazione.
8. Il Responsabile SUAP comunica il preventivo assenso di massima per l’installazione dell’attrazione sulla base del parere del Responsabile della Polizia Locale in relazione al traffico e viabilità, nonché alle reali condizioni dell’area interessata, inserendo eventuali prescrizioni.
9. Il referente del parco di cui al successivo art. 17 predisporrà apposita istanza per la convocazione dalla CVLPS allo SUAP, allegando alla stessa idoneo Piano di Sicurezza (safety
e security) nonché idonea relazione tecnica relativa alla sicurezza degli impianti allestiti nell’area (antincendio, elettrici), predisposto da tecnico abilitato.
10. Successivamente al parere della CVLPS convocata dal SUAP ciascun gestore dovrà presentare allo stesso SUAP tramite il portale telematico apposita domanda per ottenere l’autorizzazione temporanea relativa all’art. 69 TULPS con allegati:
- ricevuta dell’avvenuto pagamento del canone dovuto rilasciata dall’Ufficio Tributi comunale, comprensivo sia della superficie occupata dall’attrazione/i che di quella occupata da carovane di abitazione e mezzi di trasporto
- ricevuta del pagamento del deposito cauzionale dell’importo corrispondente a quanto indicato dal successivo art. 8
- relazione di un tecnico iscritto in albo professionale dalla quale risulti il corretto montaggio della propria attrazione
- eventuale dichiarazione di corretto montaggio sottoscritta dallo stesso gestore se in possesso di attestato di formazione di specifico corso, come indicato all’art. 3 c. 3 del Decreto Ministero Interno 18 maggio 2007 e s.m.i.
- comunicazione relativa all’impatto acustico
- dichiarazione di aver adempiuto alle eventuali prescrizioni individuate dalla CVLPS relativamente alla propria attrazione
ART. 17 – REFERENTE DEL PARCO
1. I soggetti autorizzati a partecipare al luna park (sia nell’edizione estiva che in quella invernale) nomineranno al loro interno un “referente” incaricato di
- raccogliere tutta la documentazione da presentare al Comune (pagamenti suolo pubblico, dichiarazioni di corretto montaggio, eventuali pratiche acustiche, ecc.) e consegnare ai gestori la documentazione predisposta dallo SUAP o dagli uffici comunali di volta in volta competenti;
- collaborare con lo SUAP per il corretto ed ordinato svolgimento della manifestazione avanzando proposte e suggerimenti per migliorarne l'organizzazione e il funzionamento;
- coadiuvare gli operatori del Comune nella fase preliminare di organizzazione e durante lo svolgimento della manifestazione.
ART. 18– ATTIVITA’ COMMERCIALI COMPLEMENTARI
1. All’interno dell’area destinata al parco divertimenti/luna park può essere autorizzata la presenza di n. 3 banchi per la vendita di dolciumi e gastronomia, compreso consumo sul posto senza attrezzature per la somministrazione.
2. La domanda per l’ammissione al parco di tali soggetti dovrà essere presentata entro il termine di cui all’art. 14 comma 3.
3. Qualora vi siano più domande rispetto ai tre posti disponibili, lo SUAP predisporrà una graduatoria tenendo conto:
- della maggiore anzianità di presenza all’interno del parco a partire dall’anno 2010
- maggiore anzianità di iscrizione al Registro Imprese per il commercio su aree pubbliche, quale impresa attiva
- a parità di punteggio verrà data priorità alla data di arrivo della domanda al protocollo del Comune.
4. Gli esercenti tali attività dovranno essere muniti di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di cui alla l.r. 1/2007 nonché essere in possesso di carta di esercizio, attestazione annuale e notifica sanitaria.
5. Gli orari di attività dovranno coincidere con quelli individuati per il parco.
ART. 19 - ORARIO DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’
1. L’orario di apertura e chiusura del parco divertimenti nonché di funzionamento delle singole attrazioni viene fissato di massima dalle ore 14 alle ore 22 nel periodo invernale e dalle ore 15 alle ore 23 in quello estivo. Eventuali modifiche a tale orario verranno definite con provvedimento del Sindaco, comunque con chiusura non oltre le ore 24.
2. Tale orario dovrà essere rispettato sia dai gestori dello spettacolo viaggiante che dagli esercenti delle attività commerciali complementari.
ART. 20 – OBBLIGHI E DIVIETI DEI CONCESSIONARI
1. Il gestore è responsabile dell’impianto e del funzionamento delle attrazioni.
2. L’Amministrazione Comunale è manlevata da qualunque responsabilità per danno o molestia che possa derivare a persone e cose.
3. Al gestore è fatto divieto di:
- sub-concedere l’attrazione
- montare e smontare l’attrazione al di fuori dei periodi consentiti
- sostituirla con altra senza preventiva autorizzazione
- installare attrazioni non autorizzate
- modificare le misure di ingombro dell’attrazione rispetto a quelle riportate sulla domanda di concessione senza preventiva autorizzazione
- usare amplificatori negli orari o con i volumi difformi da quelli indicati nella specifica normati
4. Al gestore è fatto obbligo di:
- apporre all’esterno dell’attrazione le tariffe praticate e l’eventuale durata minima della prestazione
- rispettare gli orari di apertura al pubblico del parco
- esporre la licenza di esercizio e la concessione
- garantire le necessarie misure di sicurezza previste dal manuale di uso e manutenzione nonché tutte le prescrizioni eventualmente impartite dagli organi di controllo
- mantenere pulita l’area avuta in concessione
- essere presente costantemente nell’attrazione o, in sua vece, assicurare la presenza del conduttore
CAPITOLO 4 - CIRCHI
ART. 21 – PROCEDIMENTO
1. La domanda per la concessione dell’area deve pervenire al protocollo del Comune almeno 60 gg. prima di quella indicata all’art. 1, essere in competente bollo e contenere
- generalità del Gestore,
- luogo e data di nascita,
- residenza e recapito a cui inviare le comunicazioni,
- codice fiscale,
- -estremi dell’iscrizione al Registro Imprese
- numeri di telefono presso cui il titolare possa essere reperito
- esatta denominazione e sede del Circo, con indicazione precisa del recapito postale e telefonico
- le generalità degli eventuali Conduttori e la loro accettazione firmata;
- la data prevista per l'inizio della concessione di suolo pubblico
- capienza della struttura.
- le seguenti dichiarazioni:
o di non aver riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni, per delitto non colposo senza aver ottenuto la riabilitazione (art. 11, 1° comma, del TULPS);
o di non essere sottoposto a sorveglianza speciale o a misura di sicurezza personale nonché di non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza (art. 11, 1° comma, del TULPS);
o che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza, sospensione di cui all’art. 67 della D.Lgs. n. 159 del 6.9.2011 (nel caso di società tale dichiarazione deve essere resa anche da tutti i soci amministratori)
o di essere in possesso del manuale d’uso e manutenzione e del libretto
2. Alla domanda dovranno essere allegati:
- fotocopia della licenza di esercizio ai sensi dell'art.69 TULPS, rilasciata dal Comune di residenza;
- planimetria in scala adeguata, redatta da Tecnico abilitato, riportante la collocazione sull'area richiesta di tutte le strutture principali e di supporto con le relative misure (tendone, aree coperte e scoperte destinate agli animali, attrezzature di supporto e dei relativi servizi);
- eventuale elenco degli animali al seguito (numero e specie)
- estremi del codice identificativo attribuito, che dovrà corrispondere a quello riportato sulla
- targa metallica applicata, in posizione ben visibile, sull'attrazione stessa
- copia della polizza assicurativa di responsabilità civile per eventuali danni a terzi
- certificazione sanitaria degli animali
- comunicazione relativa all’impatto acustico
- fotocopia documenti di identità in corso di validità.
3. Il Responsabile SUAP rilascia preventivo assenso di massima per l’installazione della struttura sentito il Responsabile Polizia Locale in relazione a traffico e viabilità nonché alle reali condizioni dell’area interessata, inserendo eventuali prescrizioni.
4. Qualora la capienza della struttura sia inferiore alle 200 persone il titolare, prima dell’inizio dell’attività, dovrà produrre allo SUAP, tramite il portale telematico apposita segnalazione certificata inizio attività (SCIA) relativa all’art. 69 secondo periodo del TULPS con allegati:
- ricevuta dell’avvenuto pagamento del canone dovuto rilasciata dall’Ufficio Tributi comunale, comprensivo sia della superficie occupata dall’attrazione/i che di quella occupata da carovane di abitazione e mezzi di trasporto
- ricevuta del pagamento del deposito cauzionale dell’importo corrispondente a quanto indicato dal successivo art. 8
- relazione di un tecnico iscritto in albo professionale dalla quale risultino il rispetto di tutte le norme di sicurezza (antincendio, impianti elettrici, corretto montaggio) nonché lo specifico riferimento alla capienza dell’attrazione (inferiore alle 200 persone).
- eventuale dichiarazione di corretto montaggio sottoscritta dallo stesso gestore se in possesso di attestato di formazione di specifico corso, come indicato all’art. 3 c. 3 del Decreto Ministero Interno 18 maggio 2007 e s.m.i.
- comunicazione relativa all’impatto acustico
5. Qualora la capienza sia superiore alle 200 persone dovrà essere presentata altresì tutta la documentazione da sottoporre all’esame della CVLPS consistente in progetto redatto da tecnico iscritto in apposito albo professionale composto da relazione tecnico descrittiva della struttura e di tutti gli impianti (elettrico, antincendio).
6. Successivamente al parere della CVLPS convocata dal SUAP il titolare dovrà presentare allo stesso SUAP tramite il portale telematico apposita domanda per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 69 TULPS con allegati:
- ricevuta dell’avvenuto pagamento del canone dovuto rilasciata dall’Ufficio Tributi comunale, comprensivo sia della superficie occupata dall’attrazione/i che di quella occupata da carovane di abitazione e mezzi di trasporto
- ricevuta del pagamento del deposito cauzionale dell’importo corrispondente a quanto indicato dal successivo art. 8
- relazione di un tecnico iscritto in albo professionale dalla quale risulti il corretto montaggio di tutte le attrezzature
- eventuale dichiarazione di corretto montaggio sottoscritta dallo stesso gestore se in possesso di attestato di formazione di specifico corso, come indicato all’art. 3 c. 3 del Decreto Ministero Interno 18 maggio 2007 e s.m.i.
- comunicazione relativa all’impatto acustico
- dichiarazione di aver adempiuto alle eventuali prescrizioni individuate dalla CVLPS
7. Nel caso di domande concomitanti verrà data priorità all’attività circense senza uso di animali.
8. La eventuale detenzione di animali è consentita soltanto nel pieno rispetto delle specifiche norme di tutela con particolare riferimento alla loro salute e repressione di comportamenti che determinino maltrattamenti. Devono essere in particolare osservati i contenuti della delibera Ministero Ambiente-CITES del 10 maggio 2000 ed i contenuti della legge 189/2004
9. Il materiale rilascio della licenza di esercizio e concessione del suolo potranno avvenire solo previo pagamento del relativo canone e aver acquisito documentazione tecnica di corrette montaggio nonché verbale della CVLPS (qualora necessaria)
10. Qualora l’attività venga svolta su area privata, l’istanza dovrà essere accompagnata da esplicita dichiarazione scritta del proprietario dell'area e dovrà essere sottoscritta apposita convenzione come da facsimile allegato.
11. Nel caso di parere favorevole alla concessione del suolo, l’area utilizzata potrà essere occupata nei quattro giorni precedenti l’inizio dell’attività per consentire il montaggio delle strutture e nei due giorni successivi la conclusione dell’attività per consentirne lo smontaggio.
12. L’attività di spettacolo o di eventuale visita allo zoo del circo non potrà comunque protrarsi oltre le ore 24,00.