ACCORDO
ACCORDO
SULLA RIORGANIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE PER LA TUTELA DELL'OCCUPAZIONE
A SEGUITO FUSIONE PER INCORPORAZIONE DELLE SOCIETA’: AXA CORPORATE SOLUTIONS, AXA ART, AXA MATRIX E XL XXXXXX SERVICES.
Premessa
Il presente accordo riguarda la fusione per incorporazione delle seguenti società in XL XXXXXX SERVICES SE che in futuro sarà rinominata AXA XL:
- AXA CORPORATE SOLUTIONS
- AXA ART
- AXA MATRIX
- XL XXXXXX SERVICES
Il giorno XXXX, presso la sede di AXA Corporate Solutions – rappresentanza italiana in Milano, Società appartenente al Gruppo AXA,
si sono incontrati
la Dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxx, Country Manager di XL Insurance Company SE – rappresentanza italiana, e di XL Xxxxxx Services SE, AXA XL, anch’essa appartenente al Gruppo AXA, la Dott.ssa Xxxxx Xxxxxx, General Secretary XL Xxxxxx Services SE – rappresentanza italiana AXA XL (di seguito collettivamente” l’Azienda”)
e
I Coordinatori delle Rappresentanze Sindacali Aziendali delle società del gruppo AXA in Italia, dell FIRST- CISL, rappresentata dai sig.ri Xxxxxxx Xxxxxx e Xxxxx Xxxxxxxx; della FISAC-CGIL, rappresentata dal sig. Xxxxx Xxxx; della FNA, rappresentata dal Sig. Xxxxxxxx Xxxxx; del SNFIA, rappresentato dal sig. Xxxxxx Xxxxxxxxx; della UILCA-UIL, rappresentata dal sig. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx; le RSA di XL XXXXXX SERVICES SE – Rappresentanza Italiana (di seguito congiuntamente “le RSA”
di seguito, ove indicati congiuntamente, per brevità anche “le Parti”
Dichiarazioni delle RSA
Nel prendere atto della decisione aziendale di voler realizzare una riorganizzazione e ristrutturazione ampia e rilevante stante il numero di unità organizzative e dipendenti coinvolti, le RSA hanno posto in essere tutte le iniziative possibili tese alla salvaguardia dell’occupazione, della professionalità e della qualità della vita delle lavoratrici e dei lavoratori.
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Tutto ciò premesso, le Parti concordano
L’Azienda e le RSA, con la sottoscrizione del presente Accordo, intendono praticare, nel rispetto delle regole e degli strumenti per la gestione dei processi di fusione per incorporazione e la relativa riorganizzazione e trasformazione, la ricerca di azioni e soluzioni condivise, anche al fine di evitare – nella realizzazione degli obiettivi aziendali - scelte unilaterali e traumatiche nei confronti dei Dipendenti delle società coinvolte dagli stessi summenzionati processi.
Espletamento delle procedure di legge e di contratto
Con la sottoscrizione del presente accordo, le Parti considerano esaurite ad ogni effetto le procedure ex artt. 15 e 16 del CCNL, attivate con comunicazione inviata da XL Xxxxxx Services il 12 Febbraio 2019 alle RSA e alle Segreterie Nazionali, e la procedura di legge ex art. 47, L. 428/1990, attivata in data 21 Gennaio 2019 nel rispetto dei termini di legge.
Tutele
Le parti del presente accordo intendono ribadire, anche in questa sede, il principio secondo cui ai lavoratori con contratto a tempo determinato e indeterminato ricompresi nelle procedure di trasferimento dei rami di azienda tra le varie società del Gruppo AXA saranno garantite tutte le tutele e prerogative di legge.
Tutte le tutele e prerogative di legge saranno garantite anche nel caso di trasferimento individuale di risorse a norma dell’art. 1406, cod. civ.
Le parti concordano che saranno oggetto di esame congiunto entro il xxxxxx eventuali situazioni individuali per le quali siano state rilevate specifiche criticità segnalate dalle RSA, cui i collaboratori interessati avranno conferito mandato.
Nel caso di richieste di mobilità o di trasferimento ad altra Società del Gruppo Assicurativo AXA Italia, da parte di personale coinvolto nei processi di cessione di ramo di azienda e cessione individuale di contratto così come sopra richiamate, le società del Gruppo Assicurativo AXA si impegnano a valutare ogni opportunità ad accogliere tali richieste, fermi in ogni caso i processi HR in essere, nonché le esigenze di carattere tecnico, organizzativo e produttivo delle diverse società.
Si precisa che per i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato da una società del Gruppo antecedentemente alla data del 7 marzo 2015, anche a seguito di operazioni di trasferimento di ramo di azienda o cessione individuale di contratto che li vedano coinvolti non troveranno applicazione le modifiche introdotte dal D.lgs. 23/2015 e le relative modifiche applicabili ai neo-assunti da quella data, con conseguente applicazione della disciplina previgente.
Le parti concordano, inoltre, che nell’ipotesi di tensioni occupazionali connesse a crisi aziendali (anche per riduzione o trasformazione del lavoro o dell’attività produttiva), di perdite di controllo proprietario, di vendita o cessione totale o parziale dell’attività, nonché di scioglimento per qualsiasi motivo della società del Gruppo AXA XL risultante di volta in volta cessionaria all’esito di operazioni societarie di trasferimento di rami di azienda o a seguito di cessione individuale del contratto di lavoro, qualora si verifichi una qualsivoglia vicenda inerente la predetta società che possa avere una ricaduta sulla conservazione del posto di lavoro dei dipendenti ceduti per effetto delle operazioni richiamate nel presente articolo, tali dipendenti, hanno il diritto, dietro loro specifica richiesta, di essere ricollocati senza soluzione di continuità alle dipendenze delle società di provenienza originaria alle medesime condizioni economico- normative in atto in quel momento (e così, con contratto di lavoro a tempo indeterminato se assunti con tale tipo di contratto, con contratto di lavoro a tempo determinato, sino al termine pattuito se assunti con tale tipologia di contratto, in ogni caso con esclusione del periodo di prova e ferma l’anzianità di servizio maturata).
In tale ipotesi sarà garantita un’idonea collocazione o ricollocazione lavorativa, nel rispetto dell’inquadramento e, per quanto possibile, del ruolo e della professionalità posseduti, e ferma restando la sede di lavoro presso cui gli stessi lavoratori erano assegnati al momento del verificarsi di uno degli eventi sopra richiamati. A tale scopo le Parti attiveranno una preliminare procedura sindacale finalizzata a facilitare il rientro alle dipendenze della società di provenienza (o altra società nel frattempo eventualmente subentrata) per coloro che vorranno esercitare il diritto di cui sopra.
Nel caso in cui si determinino gli eventi previsti al punto precedente, che potrebbero portare allo scioglimento della società cessionaria, le Parti, nell’ambito della preliminare procedura di cui sopra, s’impegnano a valutare i profili e le competenze professionali presenti e a verificare la sussistenza delle eventuali condizioni tecniche, organizzative ed economico-produttive per il ricollocamento delle persone assunte dal consorzio successivamente alla sottoscrizione del presente accordo.
Resta inteso che la ricollocazione sarà in ogni caso esclusa e comunque non percorribile in caso di dimissioni volontarie del dipendente, impregiudicate le facoltà di legge e di contratto di recesso del rapporto di lavoro, salvo i casi di reintegro del lavoratore.
Riorganizzazione e Razionalizzazione (procedura art. 15 CCNL)
Le Parti concordano di definire un sistema di Relazioni Industriali che, nel rispetto delle norme legali e contrattuali di riferimento, nonché dei reciproci ruoli e autonomie, sia basato sull’informazione preventiva dei programmi aziendali e sul confronto preventivo con le Rappresentanze Sindacali Aziendali circa le modalità di attuazione e gestione degli effetti della fusione per incorporazione.
A tal fine, Le Parti definiscono i seguenti strumenti contrattuali con l’obiettivo di privilegiare la gestione condivisa degli effetti della fusione per incorporazione e dell’efficienza operativa che costituiranno la modalità di attuazione dei processi oggetto del presente accordo, che saranno attuati dalla società del XL XXXXXX SERVICES SE, con la finalità di evitare il ricorso ad azioni unilaterali da parte aziendale basate su
trasferimenti e licenziamenti, in coerenza alle linee guida del Protocollo Europeo sull’anticipazione al Cambiamento del CAE AXA (2011).
1. Inserimento nuove risorse
Si potranno prevedere l’attivazione di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato/Stage/Collaborazione per la sostituzione temporanea di personale assente con diritto di conservazione del posto di lavoro, nonché l'eventuale copertura temporanea di posizioni professionali che potrebbero risultare scoperte per effetto della fusione per incorporazione suindicata.
Le Parti per tutto quanto sopra si danno atto infine dell’importanza di un monitoraggio periodico di tali attività.
Le Parti concordano di valutare l’ opportunità di accedere agli strumenti previsti dalla sezione ordinaria del Fondo Intersettoriale di Solidarietà ANIA / AISA
2. Sviluppo e adeguamento professionale
Nell’ambito dei processi sopracitati, l’azienda si impegna ad erogare specifica e adeguata formazione per lo sviluppo professionale dei dipendenti coinvolti attraverso programmi finalizzati a conseguire competenze funzionali ad integrare e valorizzare i ruoli già in essere di ciascuno.
L’erogazione di tali programmi formativi sarà realizzata avvalendosi anche delle prestazioni previste dal Fondo Banche Assicurazioni (FBA) e della Sezione Ordinaria del Fondo di Solidarietà, secondo criteri e modalità di accesso che saranno definiti tra le Parti nell’ambito degli incontri tra l’ Azienda e le RSA finalizzati alla condivisione dei contenuti dei piani formativi.
Le Parti per tutto quanto sopra si danno atto infine dell’importanza di un monitoraggio periodico di tali attività.
3. Riconversione, riqualificazione e ricollocazione professionale
Nell'ambito del processo di riorganizzazione e ristrutturazione oggetto del presente Accordo, ai fini di ridurre l'impatto delle eccedenze derivanti dalla fusione per incorporazione, saranno avviati adeguati programmi formativi specifici per l'acquisizione di una diversa professionalità, la riconversione e/o riqualificazione e la ricollocazione del personale eccedente in posizioni professionali disponibili.
L’erogazione di tali programmi formativi sarà realizzata avvalendosi anche delle prestazioni previste dal Fondo Banche Assicurazioni (FBA) e della Sezione Ordinaria del Fondo di Solidarietà, secondo criteri e modalità di accesso che saranno definiti tra le Parti nell’ambito degli incontri tra l’ Azienda e le RSA finalizzati alla condivisione dei contenuti dei piani formativi.
Per il personale verso il quale necessiti la riconversione, riqualificazione e/o ricollocazione professionale saranno garantiti analoghi percorsi di formazione per supportare e incentivare il processo di ricollocazione.
In relazione a quanto precede l’ azienda, in riferimento agli Articoli 15 e 16 del CCNL, si impegna a procedere a un piano di riqualificazione e ri - distribuzione rivolto esclusivamente alle risorse considerate in esubero all’ interno di AXA XL o del Gruppo AXA Italia.
Le Parti per tutto quanto sopra si danno atto infine dell’importanza di un monitoraggio periodico di tali attività.
4. Piano di Esodi incentivati straordinari
L'azienda conferma la disponibilità a valutare l'offerta di dimissioni individuali spontanee a fronte di proprie proposte di incentivazione economica, da formalizzare tramite specifico accordo, volte alla risoluzione del Rapporto di Lavoro.
Le Parti individuano i seguenti strumenti e criteri di incentivazione economica:
• Importo base di 5 annualità lorde da modulare a seconda dell’età anagrafica e dell’anzianità aziendale
• Due paletti aziendali: a) individuazione di 5/6 figure c.d. indispensabili + b)individuazione di una percentuale massima di adesione per singolo ufficio.
Le adesioni ai piani di incentivazione individuale saranno gestite congiuntamente dalle Parti nel corso di validità del presente protocollo d'Intesa e le RSA e l’ azienda si impegnano a confrontarsi mensilmente nel corso del presente protocollo di intesa per informazioni sul dettaglio delle adesioni al piano di incentivazioni individuali.
Le Parti concordano che gli accordi di risoluzione consensuale sottoscritti al fine di incentivare l’esodo del personale prossimo al raggiungimento dei requisiti pensionistici a partire dal 12 febbraio 2019, data di avvio delle procedure art. 15 e art. 16 del CCNL ANIA, saranno conteggiati al fine del riassorbimento delle eccedenze di personale dichiarate e oggetto del presente accordo.
5. Fondo Esuberi - Adesione al Fondo Intersettoriale di Solidarietà ANIA / AISA (procedura art. 16 CCNL)
Le Parti concordano nell’identificare l’adesione volontaria al Fondo di Solidarietà ANIA/AISA come strumento primario per la gestione degli esuberi dichiarati nella procedura di cui all’art.16 del CCNL.
5.1 Ambito di applicazione e numero di richieste di adesione accoglibili.
Le procedure di cui agli art. 15 e 16 del CCNL 22 febbraio 2017 si intendono espletate ed esaurite anche a fronte dell’intento comune di ricorrere alla sezione straordinaria del Fondo Intersettoriale di Solidarietà ANIA / AISA (di seguito il “Fondo”) per i dipendenti delle Società appartenenti al Gruppo AXA XL, e nella fattispecie alle Società:
- AXA CS
- AXA MATRIX
- AXA ART
- XL Xxxxxx Services
con modalità e nei termini previsti dall’Accordo Sindacale Nazionale del 20 maggio 2013, recepito dal Decreto Ministeriale n° 78459 del 17 gennaio 2014, nonché nelle modalità e termini di cui ai successivi punti del presente Accordo.
Le Parti in tale contesto - tenendo conto del numero di richieste di adesione accoglibili al “Fondo” attualmente stimate in un numero pari a 14 (MANCANO 5 ECO-CERT) HC – concordano di avviare da subito i Bandi di adesione (con le indicazioni delle modalità e scadenze di presentazione delle domande) e di stipulare apposita specifica intesa integrativa nel caso di superamento del predetto numero di adesioni, che avrà per contenuto oltre a tutte le previsioni ricomprese nel presente punto 5, anche la definitiva individuazione del numero totale di dipendenti che avranno accesso al “Fondo”.
5.2 Modalità e criteri di accesso
La richiesta di adesione al Fondo ha come presupposto individuale la maturazione entro il 31 dicembre 2024 - per gli aderenti nel 2019 – entro il 31 dicembre 2025 – per gli aderenti nel 2020 – nonché entro il
31 dicembre 2026 per gli aderenti nel 2021 – del primo requisito pensionistico a carico dell’AGO (anticipato o di vecchiaia) nell'ambito dei termini e delle condizioni previste dal presente Accordo, ai Bandi che saranno emessi in tal senso dalle Società di cui al precedente punto 5.1
Con la sottoscrizione del presente Accordo le Parti avvieranno da subito una raccolta delle pre-adesioni ai bandi al fine di verificare il numero degli interessati in relazione alla capienza prevista.
5.3 Finestre temporali di accesso
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5.4 Documentazione necessaria all'adesione del Bando
Le Parti concordano che la richiesta di adesione dovrà essere manifestata compilando l'apposito modulo allegato al Bando stesso e trasmettendolo alla struttura aziendale che sarà indicata e che sarà dotata di apposito indirizzo di posta elettronica.
Resta altresì convenuto tra le Parti che la priorità di accettazione delle domande di adesione sarà attribuita secondo l'ordine cronologico (data e ora) di recapito della stessa e-mail.
Nella comunicazione di annuncio del Bando sarà dettagliata la procedura da seguire e la documentazione da allegare alla e-mail di adesione, nonché quella necessaria al perfezionamento definitivo della domanda di adesione (ECO-CERT INPS).
5.5 Condizioni Economiche a fronte dell'adesione al Fondo Intersettoriale di Solidarietà
Al personale che aderirà ai Bandi aziendali di adesione al Fondo Intersettoriale di Solidarietà ANIA / AISA l'accesso alle condizioni economiche previste dall'art. 11, comma 8 del Decreto Ministeriale n°78459 del 17 gennaio 2014 , nonché ai trattamenti integrativi previsti dal presente Protocollo, è condizionato alla sussistenza contestuale delle seguenti condizioni:
- preventiva sottoscrizione di un accordo del singolo dipendente con la Società di appartenenza, che preveda la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, nonché una Transazione Generale e Novativa ai sensi degli art. 1965, 1975 e 1976 C.C. pari a € 500,00 (cinquecento/00) lordi a fronte della rinuncia da parte dello stesso dipendente ad ogni diritto, pretesa o azione derivante a qualsiasi titolo, anche risarcitorio, comunque inerente al pregresso rapporto di lavoro ed alla sua risoluzione – consensuale nei confronti del Gruppo AXA, e con reciproca rinuncia al periodo di preavviso previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Imprese di Assicurazione e all'indennità sostitutiva del preavviso;
- Formalizzazione /Ratifica, entro la data definita nella scrittura privata di risoluzione del rapporto di cui all'alinea superiore della stessa Transazione in sede di Conciliazione Sindacale (ANIA) o presso la DTL;
- Comunicazione da parte dell'INPS e delle altre Pubbliche Autorità interessate all'esito positivo delle procedure amministrative valutative e di autorizzazione previste eventualmente per legge e per contratto.
Ad integrazione degli stessi trattamenti previsti dall'art. 11, comma 8 del Decreto Ministeriale n°78459 del 17 gennaio 2014, le Parti concordano di riconoscere, sempre al personale aderente al Fondo Intersettoriale di Solidarietà ANIA / AISA e per tutto il periodo di permanenza nel Fondo stesso:
− Assistenza Sanitaria: per il periodo di permanenza effettiva nel Fondo Intersettoriale di Solidarietà ANIA / AISA le prestazioni e le coperture sanitarie saranno quelle previste dal CIA, tempo per tempo vigente, e dal CCNL e suoi allegati per il personale dipendente in forza.
Al raggiungimento dei requisiti pensionistici, al suddetto personale saranno applicate le condizioni previste per il personale in quiescenza con gli stessi termini temporali e condizioni economiche.
− Previdenza Integrativa: per il periodo di permanenza effettiva nel Fondo Intersettoriale di Solidarietà ANIA / AISA versamento a carico Azienda del Contributo al Fondo Pensione Integrativo a cui il dipendente aderisce, calcolato sull'ultima retribuzione e nella misura vigente alla data di cessazione del Rapporto di Lavoro e che si sarebbe versato nel tempo e cioè per il numero di mesi di permanenza effettiva nel Fondo Intersettoriale di Solidarietà ANIA / AISA.
In caso di richiesta di riscatto anticipato al Fondo Pensione Integrativo da parte del dipendente, il contributo versato dall’Azienda allo stesso sarà corrispondente all'importo complessivo, sempre calcolato come sopra.
− Sconti sulle Polizze Individuali: per il periodo di permanenza effettiva nel Fondo di Solidarietà ANIA / AISA, gli sconti delle polizze riconosciuti al personale in forza saranno riconosciuti nei termini e con le modalità previste dal CIA, tempo per tempo vigente.
Al raggiungimento dei requisiti pensionistici, al suddetto personale saranno applicati gli sconti e le condizioni previsti per il personale in quiescenza.
− Bonus: per il periodo di permanenza effettiva nel Fondo Intersettoriale di Solidarietà ANIA / AISA verrà riconosciuto uno speciale Bonus proporzionale al numero di mesi di permanenza nel fondo ed in relazione alla tempestività di adesione allo stesso.
L'importo lordo di tale bonus, per gli aderenti alle prime finestre di adesione dei bandi, è corrispondente al 10% dell’imponibile previdenziale INPS dell’anno precedente a quello di adesione di ciascun lavoratore aderente al “Fondo”, per ogni annualità di permanenza nello stesso. In caso di permanenze corrispondenti a frazioni di anno, si applicherà la seguente formula:
10% dell’Imponibile INPS di riferimento * n° mesi di permanenza “Fondo” / 12 Esempio:
Imponibile INPS 66.700,00 Euro
Bonus % percentuale
Permanenza "Fondo" 30 Mesi
Valore Bonus lordo Euro
Lo stesso importo lordo viene ridotto all’1% dell’imponibile INPS di riferimento per ciascun lavoratore aderente al “Fondo”, per ogni annualità di permanenza nello stesso, per tutte le adesioni attuate nelle ultime finestre dei Bandi di cui al punto 5.3.
Tale importo si intende riconosciuto al lordo delle ritenute di legge, a titolo di integrazione del TFR e così gestito amministrativamente ai fini previdenziali e fiscali previsti dalla legge.
Resta peraltro inteso che, laddove l’accesso al Fondo Intersettoriale di Solidarietà ANIA/AISA, fosse posticipato per richiesta della società datrice di lavoro derivante da esigenze aziendali (ad es., completamento di eventuali passaggi di consegne, ritardi degli adempimenti amministrativi, richieste di integrazione documentale da parte delle autorità), ai fini del riconoscimento del Bonus di cui al presente capoverso farà fede comunque la data di adesione al Fondo stesso da parte del lavoratore interessato.
- Long Term Care (LTC) - sarà estesa agli aderenti al Fondo e per tutto il periodo di permanenza effettiva nello stesso la copertura LTC come da Art. 88 CCNL.
- Coperture assicurative: per il periodo di permanenza effettiva nel Fondo di Solidarietà sarà riconosciuta la medesima copertura della Polizza TCM prevista dal CIA, tempo per tempo vigente. Come eventuale base di calcolo per le rispettive spettanze verrà preso come riferimento l’Imponibile Previdenziale, su base annua, alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
6. Insourcing
Le Parti confermano l’impegno a valutare la fattibilità di azioni di rientro, anche temporaneo, di attività aziendali precedentemente affidate ad operatori esterni e compatibili con l’evoluzione dei processi in essere e delle competenze disponibili, allo scopo di riassorbire le eccedenze dichiarate.
Entro le singole date concordate tra le Parti, quali verifiche periodiche della corretta applicazione del presente accordo, tali analisi saranno oggetto di confronto per la eventuale attuazione operativa.
7. Outsourcing e Mobilità nel gruppo AXA Italia
A seguito degli impegni assunti con la sottoscrizione del presente Accordo, le Parti hanno verificato che gli effetti della Fusione per Incorporazione oggetto del presente accordo necessitano di trovare mitigazione attraverso l’avvio dei seguenti due processi:
- Outsourcing delle risorse facenti parte delle funzioni soppresse tramite l’ utilizzo di specifica società di recruiting e l’ utilizzo di specifici benefit da quantificarsi in un prossimo accordo.
Ad integrazione di quanto previsto all’ Articolo 4) del presente accordo è facoltà del dipendente optare per la monetizzazione dell’ ouplacement ed ottenere pertanto un importo lordo, in aggiunta
all’ incentivo, pari ad Euro ………. (… /00) lordi.
- Mobilità all’ interno del Gruppo AXA Italia come segue:
• Prelazione nelle assunzioni del Gruppo AXA Italia
• Creazione di una casella mail dedicata
• Invio a tutti i dipendenti di AXA XL di un link, interno o esterno, per ogni candidatura nel Gruppo AXA Italia
• Mail di conferma che il lavoratore di AXA XL deve inviare alla casella mail dedicata
Impegno del Gruppo AXA Italia a valutare e a favorire una collocazione al proprio interno degli eventuali esuberi residui.
8. Clausole di tutela
La presenza organizzativa delle Società del Gruppo AXA XL è attualmente confermata nei poli territoriali principali di Milano, Genova e Roma.
Nel corso di questo periodo di realizzazione del Piano Industriale (scadenza 31-12-2021) non ci saranno modifiche significative di tale assetto, se non la razionalizzazione verso sedi uniche, in caso di presenza di più sedi nello stesso comune o la razionalizzazione degli spazi nelle attuali sedi.
9. Verifiche avanzamento confronto e attuazione piano
Le Parti concordano che il presente Accordo rappresenta una concreta esperienza di gestione condivisa di un processo di cambiamento e trasformazione.
In tale contesto è essenziale il riconoscimento dei ruoli reciproci e, nelle autonomie di ciascun soggetto contrattuale, il tempestivo scambio di informazioni sullo stato di avanzamento del Piano, gli obiettivi raggiunti e gli scostamenti dagli stessi.
Le Parti concordano quindi di definire delle scadenze temporali di verifica dell'adeguatezza delle azioni poste in essere al fine della gestione delle problematiche occupazionali e professionali derivanti dai processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale.
Tali verifiche saranno attuate entro e non oltre le seguenti date:
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Le parti, nel caso in cui alla data del GG/MM/AAAA il numero di aderenti già individuato al punto 6.1 precedente non sia raggiunto e le eccedenze dichiarate nelle procedure di cui in premessa ai sensi degli art. 15 e 16 del CCNL Imprese di Assicurazioni vigente non risulti completamente assorbito applicando gli strumenti di cui al presente accordo, si incontreranno al fine di individuare modalità, termini e criteri adeguati ai fini del raggiungimento dell’obiettivo del presente accordo.
10. Durata
Il presente accordo ad eccezione dei punti 4 e 5 (Incentivazioni individuali, Fondo di Solidarietà) è valido sino al 31/12/2021.
Letto, confermato e sottoscritto.
le RSA delle Società del Gruppo AXA Italia
AXA Assicurazioni S.p.A.
(capogruppo del Gruppo Assicurativo AXA ITALIA)
RSA FIRST – CISL ……………………………………………………..
RSA FISAC – CGIL …………………………………………………….
RSA FNA …………………………………………………………………….
RSA SNFIA …………………………………………………………………
RSA UILCA – UIL ………………………………………………………