Assicurazione R.C. Auto/Corpi veicoli terrestri
Assicurazione R.C. Auto/Corpi veicoli terrestri
(Ciclomotori e Motocicli)
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto (DIP Aggiuntivo R.C. Auto)
Società Cattolica di Assicurazione – S.p.A Prodotto: “Cattolica&Motori”
Data di aggiornamento: 01/06/2022 – il presente DIP è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale della Compagnia.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Dati Societari
La SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – S.p.A. ha sede legale e sede sociale in Italia, Lungadige Cangrande n° 16 – 00000 Xxxxxx – tel. 0000000000 – fax 0000000000 – sito internet: xxx.xxxxxxxxx.xx – e-mail: xxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx – pec: xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Autorizzazione all’esercizio dell’impresa
La Compagnia è stata autorizzata all’esercizio quale impresa di assicurazione a norma dell’art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 966 Registro delle Imprese di Verona n° 00320160237. È iscritta all’albo Imprese ISVAP n. 1.00012, società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte della società Assicurazioni Generali S.p.A. - Trieste - Società del Gruppo Generali, iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 26.
Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
Con riferimento all’ultimo bilancio approvato, l’ammontare:
• del Patrimonio Netto è pari a 2.189,378 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 685,044 milioni di euro – il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 1.497,343 milioni di euro);
• del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 1.278,148 milioni di euro (a);
• del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 536,901 milioni di euro;
• dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 2.597,164 milioni di euro (b)
• dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo, è pari a 2.065,471 milioni di euro. Relativamente all’indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 2,03 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) (b/a).
Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell’impresa si invita a consultare il sito al seguente link: xxx.xxxxxxxxx.xx/xx
Al contratto si applica la legge italiana
Che cosa è assicurato?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
L’ampiezza dell’impegno della Compagnia è rapportata ai massimali e, se previste, alle somme assicurate concordate.
Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?
Massimali | Puoi concordare con la Compagnia massimali più elevati di quelli minimi previsti dalla legge ed indicati nel DIP (6,450 milioni di euro per i danni alla persona e 1,300 milioni di euro per i danni alle cose), accettando di pagare un premio più alto. |
Garanzie estese | Non sono previste particolari estensioni rispetto alla garanzia di base descritta nel DIP. |
Tipo di guida | Puoi personalizzare la polizza in base al conducente, con una delle formule sotto riportate: • guida libera, il veicolo, di proprietà di una persona fisica, può essere guidato da un qualsiasi conducente abilitato. • guida esperta, il veicolo, di proprietà di una persona fisica, può essere guidato da qualsiasi conducente abilitato, purché abbia un’età uguale o maggiore di 26 anni. Il mancato rispetto di tale condizione comporta in caso di sinistro un’azione di rivalsa da parte della Compagnia fino alla concorrenza dell’importo di euro 5.000. • guida esclusiva, il veicolo può essere guidato solo dal proprietario (persona fisica). Il mancato rispetto di tale condizione comporta in caso di sinistro un’azione di rivalsa da parte della Compagnia fino alla concorrenza dell’importo di euro 5.000. • azienda, il veicolo, di proprietà di una persona giuridica, può essere guidato da qualsiasi conducente abilitato. Per le motoslitte, le motocarrozzette, i ciclomotori/motocicli e i quadricicli leggeri/trasporto persone adibiti ad uso noleggio con conducente o libero, o destinati a scuola guida o uso pubblico, non è prevista alcuna formula di personalizzazione riferita al conducente. |
OPZIONI FACOLTATIVE CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
Rinuncia alla rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope | Se acquisti questa garanzia e solo per il primo sinistro, la Compagnia rinuncia all’azione di rivalsa, qualora il veicolo sia condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. |
Sospensione e riattivazione del contratto | Puoi acquistare questa clausola se il tuo motociclo ha una cilindrata superiore a 50 cc. In presenza di questa clausola puoi sospendere il contratto e usufruire del premio pagato e non goduto in occasione della riattivazione. La sospensione è ammessa una volta per anno solare, deve avere una durata minima di tre mesi e il premio pagato e non goduto, al momento della sospensione, non deve essere inferiore ad un mese. La riattivazione deve avvenire entro 12 mesi dalla data di sospensione. |
Quali coperture posso aggiungere alla R.C. AUTO pagando un premio aggiuntivo?
In aggiunta alla garanzia R.C. Auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza.
ASSISTENZA (opzionale) | |
Garanzie di base | L’opzione di Assistenza “Small” prevede prestazioni di Soccorso stradale, di Assistenza al veicolo e di Assistenza alla persona. Qualora si verifichi un sinistro che renda impossibile l’utilizzo del veicolo a seguito di guasto, incidente, incendio, furto o rapina, potrai usufruire di specifiche prestazioni di assistenza, quali a titolo esemplificativo: il traino, l’officina mobile, un’auto sostitutiva, il rimborso delle spese d’albergo, l’invio di autista per il recupero del veicolo, informazioni medico sanitarie e se necessario il trasferimento presso un centro medico attrezzato in caso di infortunio conseguente a incidente stradale occorso al veicolo assicurato. L’importo indennizzabile per sinistro varia in base alla tipologia di servizio prestata. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Puoi personalizzare la copertura Assistenza scegliendo le opzioni “Medium” o “Large”, che offrono i servizi della garanzia “Small” con massimali più elevati e ulteriori servizi aggiuntivi quali ad esempio: l’abbandono del mezzo all’estero, l’anticipo spese mediche, l’invio di autoambulanza, l’accompagnamento figli minori di 14 anni o portatori di handicap, il prolungamento del soggiorno. Puoi personalizzare la copertura Assistenza scegliendo l’opzione “Moto”, che aggiunge alle prestazioni dell’opzione Assistenza “Small” erogate con massimali più elevati, e ad alcune prestazioni delle opzioni “Medium” e “Large”, ulteriori servizi operanti nel caso in cui il sinistro avvenga fuori del comune di residenza, quali ad esempio: l’invio di un tecnico (fabbro/serrandista/vetraio) per interventi di emergenza, la vigilanza dell’abitazione, l’invio di un idraulico per interventi di emergenza. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Sono previste limitazioni variabili per livello di copertura e tipologia di servizio. Le prestazioni non sono dovute principalmente per sinistri provocati o dipendenti da: • mancato contatto preventivo con la Struttura Organizzativa che fornisce l’assistenza; • gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti; • stato di guerra, rivoluzione, sommosse, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi o qualora l’assicurato si trovi in un Paese in stato di belligeranza dichiarato o di fatto; • terremoti e fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale e di entità tale da rende impossibile l’erogazione della prestazione; • dolo dell’assicurato; • abuso di alcolici e psicofarmaci. |
PROTEZIONE LEGALE (opzionale) | |
Garanzie di base | Puoi scegliere tra due tipologie di coperture: • Protezione legale per la circolazione. La formula “Standard”. Copre l’onere delle spese giudiziali e stragiudiziali sostenute per l’assistenza legale nei casi, connessi alla circolazione del veicolo, che seguono: recupero dei danni subiti per fatti illeciti di terzi, recupero dei danni subiti dal terzo trasportato, difesa in procedimenti penali per delitti colposi e dolosi, assistenza in procedimenti di dissequestro del veicolo, sostenere controversie nascenti da inadempienze contrattuali e per contravvenzioni connesse ad incidente stradale. Sono altresì garantiti il coniuge, il convivente more uxorio, i figli minori e maggiori conviventi quando siano coinvolti in incidenti stradali come: pedoni, ciclisti, passeggeri di veicoli adibiti ad uso pubblico e privato, conducenti di veicoli non soggetti all’assicurazione obbligatoria. • Protezione legale per la patente. La formula “standard” è una garanzia che tutela, la persona indicata in polizza o la persona che guida il veicolo assicurato con la R.C. Auto, dagli inconvenienti legati alla patente a punti. A titolo esemplificativo sono garantiti i seguenti casi: la difesa penale a seguito d’incidente stradale, l’opposizione o il ricorso avverso le violazioni al Codice della Strada che comportano decurtazioni di punti o sanzioni amministrative accessorie (es: ritiro, sospensione o revoca della patente), la corresponsione di un’indennità per i costi sostenuti per la frequentazione di corsi per il recupero dei punti decurtati ovvero per il riottenimento della patente in caso di azzeramento dei punti. L’importo massimo per sinistro indennizzabile è pari a euro 15.000, relativamente alla protezione legale per la circolazione, ed euro 200 a titolo di diaria giornaliera, per la protezione legale per la patente. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Puoi personalizzare le coperture con le seguenti tipologie: Protezione legale per la circolazione • formula “Plus”. Arricchisce la formula “Standard” con le seguenti prestazioni: l’anticipo della cauzione penale in caso di arresto o minaccia di arresto, l’assistenza di un interprete, l’arbitrato per la decisione di controversie, l’errata variazione dei punti della patente, l’opposizione o il ricorso avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro e/o sospensione della patente anche quando sia contestata la guida in stato di ebbrezza. Protezione legale per la patente • Patente protetta “con aggiuntiva 1”. La formula può essere acquistata solo se il contraente della polizza è un’azienda e prevede la corresponsione di una diaria giornaliera per il pregiudizio economico derivante da provvedimenti subiti dai propri dipendenti. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Esclusioni. Salvo deroghe specifiche contestualizzate nelle condizioni di assicurazione delle formule protezione legale per la circolazione, le garanzie non solo valide principalmente: • per il pagamento di multe, ammende, pene pecuniarie e sanzioni in genere; • per fatti dolosi delle persone assicurate, del conducente o del contraente; • se il conducente non è abilitato alla guida e/o se il veicolo è usato in difformità all’immatricolazione; • nei casi di violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l’effetto di alcol o di sostanze stupefacenti o inerente l’omissione di fermata e assistenza; • per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove; • in materia fiscale e amministrativa; • per controversie con la Compagnia. |
Per la garanzia protezione legale per la patente “con garanzia aggiuntiva 1”, sono inoltre previste ulteriori esclusioni tra le quali: • se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione R.C. Auto: • qualora il contraente non abbia dichiarato l’esistenza di provvedimenti di ritiro, sospensione o revoca della patente; • per contestazioni legate a violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatori della velocità. |
PROTEZIONE CONDUCENTE (opzionale) | |
Garanzie di base | Con questa garanzia la Compagnia corrisponde al conducente, nel caso in cui subisca un infortunio a seguito di un incidente occorso durante la circolazione del veicolo assicurato, un’indennità per invalidità permanente. In caso di decesso la Compagnia corrisponde agli eredi la somma assicurata. La garanzia è valida anche in caso di infortunio subito durante lo svolgimento delle operazioni necessarie alla ripresa della marcia del veicolo a seguito di guasto meccanico o avaria. L’importo indennizzabile per sinistro prevede più opzioni variabili da: • un minimo di euro 15.000 per il caso morte ed euro 40.000 per l’invalidità permanente; • ad un massimo di euro 100.000 per il caso morte ed euro 150.000 per l’invalidità permanente. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Puoi personalizzare la copertura assicurativa con le seguenti garanzie aggiuntive: • diaria da ricovero: che prevede la corresponsione di un’indennità giornaliera per ciascun giorno di degenza; • rimborso spese di cura: che prevede il rimborso delle spese effettivamente sostenute. Estensione infortuni in mobilità (se prevista per il tipo di veicolo assicurato in polizza) Prevede l’estensione delle garanzie e dei massimali, relativi all’opzione Protezione conducente scelta, al caso in cui il Contraente di polizza, persona fisica, subisca un infortunio a seguito di un incidente mentre si trova alla guida: • di autovetture, autocaravan, camper, autoveicoli per il trasporto promiscuo, autocarri a pieno carico fino a 35 x.xx, motocicli e ciclomotori adibiti a noleggio a breve termine, compreso il car sharing o alla guida occasionale dei mezzi sopra elencati che non appartengano al nucleo familiare del contraente, • di bicicletta o di dispositivi per la micromobilità elettrica (hoverboard, monopattino elettrico, segway e monowheel), compresi per esempio gli infortuni durante la salita e la discesa dalla bicicletta, • di carrozzine per disabili o handbike, L’estensione opera anche nel caso in cui il Contraente di polizza subisca un infortunio: • quando trasportato su un mezzo di trasporto pubblico locale, compresi gli infortuni subiti durante la salita e la discesa dal mezzo, • qualità di pedone per essere stato investito da un mezzo azionato a motore o meno. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Limitazioni. Puoi acquistare la garanzia se hai un’età compresa tra i 18 e gli 80 anni. Franchigie. È prevista l’applicazione di una franchigia nella misura del 5%. Esclusioni. Le principali esclusioni riguardano gli infortuni determinati o conseguenti a: • operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche derivanti da infortuni non collegati alla circolazione del veicolo; • azioni delittuose compiute o tentate dall’assicurato; • guida in stato di ebbrezza o sotto l’uso di sostanze stupefacenti; • partecipazione del veicolo a corse, gare e relative prove; • guerra, xxxxxxx ed esercitazioni militari, arruolamento volontario; • pratica di sport comportanti l’uso di veicoli e natanti a motore. Esclusioni specifiche per l’Estensione infortuni in mobilità, che si aggiungono a quelle previste per la Protezione Conducente. Sono esclusi principalmente gli infortuni determinati o conseguenti: • all’utilizzo di veicoli diversi da quelli specificati, • alla circolazione di biciclette o dispositivi per la micromobilità elettrica |
o in violazione delle disposizioni normative vigenti (per esempio relative ai limiti di velocità, alla potenza massima nominale del motore elettrico, alla interdizione della circolazione in alcune aree), o per l’esercizio di attività professionali (per esempio la consegna a domicilio), • alla pratica di sport professionistico, • alla pratica di sport estremi o acrobatici con l’uso della bicicletta. |
INCENDIO e FURTO (opzionale) | |
Garanzie di base | Incendio. Prevede l’indennizzo per i danni subiti dal veicolo a seguito d’incendio, azione del fulmine o esplosione del carburante. Limitatamente ai prodotti “Tutela su misura” e “Fata 4x4”, non più concedibili su polizze nuove, è prevista l’estensione ai danni diretti ai mobili e agli immobili di terzi derivanti dall’incendio del veicolo quanto non è in circolazione. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di euro 150.000 e con l’applicazione di una franchigia di euro 250. Furto. La garanzia, prestata sempre congiuntamente all’incendio, prevede il rimborso per la perdita totale o parziale del veicolo a seguito di furto o rapina, tentati o consumati. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Limitatamente ai Prodotti “Tutela su misura” e “Fata 4x4”, è possibile: • ottenere una riduzione di premio se custodisci il veicolo in un luogo chiuso con adeguati congegni. Circostanza che in caso di danno dovrà essere opportunamente documentata; • estendere la copertura ai danni successivi al furto, ossia i danni subiti dal veicolo durante la circolazione successiva al furto o alla rapina; • estendere, limitatamente al prodotto “Fata 4X4”, la copertura agli apparecchi audio-fono-visivi, intesi come radio, lettori di supporti digitali e non, navigatori satellitari ed altre apparecchiature analoghe stabilmente fissate al veicolo. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Scoperti. Le garanzie possono essere prestate con scoperti e relativi minimi indicati in polizza e che possono variare in relazione al tipo di prestazione. Di seguito si riporta un esempio di funzionalità di scoperto e relativo minimo: • il danno da furto parziale è quantificato in 500 € • in polizza è indicato lo scoperto: 10% minimo 150 € • l’indennità che verrà corrisposta ammonta a 350 €, ossia l’ammontare del danno (500 €) dedotto il minimo non indennizzabile (150 €). Dall’ammontare del danno viene tolto il minimo non indennizzabile (150 €) in luogo della percentuale pattuita contrattualmente (10%) in quanto quest’ultima applicata al danno dà luogo ad un valore (50 €) inferiore al minimo non indennizzabile Esclusioni. Le principali esclusioni sono conseguenti a: • semplici bruciature non seguite da incendio; • sinistri avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario, occupazioni militari, invasioni; • sinistri avvenuti a seguito di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, frane e smottamenti, allagamenti, tracimazione di fango, caduta di massi e neve, e sviluppo di energia nucleare o di radioattività; • danni determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo; • danni da furto avvenuto con l’utilizzo delle chiavi originali; • partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive e relative prove ufficiali; • conduzione da parte di persone non abilitate; • danni al veicolo per furto di cose non assicurate o assicurabili che si trovano a bordo del veicolo; • danni agli optionals e accessori fono-audio-visivi non di serie, o agli apparecchi audio-fono-visivi per i prodotti “Tutela su misura” e “Fata 4x4”. |
GARANZIE AGGIUNTIVE (opzionale)
Garanzie di base | Si tratta di una serie di pacchetti di garanzie che prevedono la corresponsione di un indennizzo per danni non contemplati nelle precedenti garanzie opzionali. A titolo esemplificativo citiamo il recupero delle spese sostenute per: • la riparazione dei danni al veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate che si trovano a bordo dello stesso; • la duplicazione della patente di guida o delle chiavi e relativi congegni elettronici per il funzionamento del veicolo a seguito di smarrimento o furto; • il ripristino del locale adibito ad autorimessa a seguito di incendio o scoppio del veicolo; • l’immatricolazione di un nuovo veicolo a seguito di furto; • la custodia disposta dall’autorità a seguito di ritrovamento del veicolo rubato. L’importo indennizzabile per sinistro varia in base alla tipologia di garanzia prestata. |
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non sono previste ulteriori personalizzazioni della copertura assicurativa rispetto alla garanzia di base. |
Limitazioni, esclusioni e rivalse | Esclusioni. Sono esclusi i danni: • avvenuti in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e danneggiamento volontario, occupazioni militari, invasioni; • avvenuti a seguito di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, frane e smottamenti, allagamenti, tracimazione di fango, caduta di massi e neve, e sviluppo di energia nucleare o di radioattività; • determinati da dolo o colpa grave dell’assicurato, delle persone con lui coabitanti, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo; |
Che cosa non è assicurato?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto quelle fornite nel DIP.
Ci sono limiti di copertura?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto quelle fornite nel DIP.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha la Compagnia? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro Di seguito trovi le indicazioni necessarie circa le attività da intraprendere in caso di sinistro da circolazione (R.C. Auto) o di altra natura (es. incendio, furto ecc.). R.C. AUTO Il contraente o l’assicurato devono comunicare il sinistro R.C. AUTO alla Compagnia o all’Agenzia, presso la quale è stato stipulato il contratto, entro 3 giorni. La denuncia può essere redatta sul Modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (c.d. Modulo CAI). La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata alla Compagnia/Agenzia: • se l’incidente ha coinvolto solo due veicoli/ciclomotori entrambi identificati, assicurati e immatricolati in Italia; • se, pur in presenza di danni fisici alla persona, le lesioni riportate non comportino un’invalidità permanente superiore al 9%; • per lesioni subite da un terzo trasportato, anche se di gravità superiore al suddetto limite. |
La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata alla Compagnia assicuratrice di controparte se: • i veicoli coinvolti sono più di due; • uno o più dei veicoli coinvolti non sono identificati o assicurati o immatricolati in Italia; • le lesioni riportate dalle persone fisiche sono gravi. Nel caso in cui il veicolo di controparte sia non identificato o non assicurato, la richiesta di risarcimento deve essere indirizzata a CONSAP, Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici. Info su xxx.xxxxxx.xx Garanzie diverse dalla R.C. AUTO Per i sinistri che coinvolgono le garanzie Assistenza e Protezione legale la denuncia deve essere effettuata contestualmente all’evento dannoso o dal momento in cui l’assicurato ne abbia avuto la possibilità. Per i sinistri relativi alle altre garanzie diverse dalla R.C. Auto (es. furto, protezione conducente, ecc.), la denuncia deve essere inviata entro 3 giorni da quello in cui si è verificato l’evento o dal momento in cui l’assicurato ne abbia avuto la possibilità. L’inoltro alla Compagnia deve avvenire con lettera raccomandata e contenere la descrizione del fatto, la data e il luogo di accadimento, l’eventuale presenza di testimoni e il luogo ove è custodito il veicolo. Deve inoltre essere acclusa l’eventuale denuncia fatta alla Pubblica Autorità. Nel caso in cui sia stata scelta l’opzione Valore assicurato al valore di fattura deve essere allegata copia della fattura di acquisto del veicolo. | |
Rimborso del sinistro per evitare il malus In caso di sinistro stradale, tra due veicoli definito in base alla cosiddetta convenzione di indennizzo diretto, ove ti sia attribuita la responsabilità principale, puoi evitare l’applicazione del malus, e quindi la maggiorazione del premio, rimborsando gli importi liquidati direttamente alla CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici SPA. Per maggiori dettagli e informazioni devi consultare il sito xxx.xxxxxx.xx Qualora il sinistro sia invece definito al di fuori della convenzione indennizzo diretto, puoi evitare l’applicazione del malus offrendo alla Compagnia, in occasione della scadenza annuale di rinnovo, il rimborso degli importi da essa liquidati per tutti o parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente la scadenza annuale stessa. Quanto sopra non è applicabile nel caso in cui la polizza sia stata stipulata con “formula tariffaria Franchigia”. | |
Gestione da parte di altre imprese La gestione dei sinistri relativi alle garanzie Assistenza e Protezione Legale è affidata a: | |
Prescrizione Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell’assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha chiesto all’assicurato il risarcimento dei propri danni o ha promosso contro di questo l’azione. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, rese dal soggetto legittimato a fornire le indicazioni richieste al momento della stipulazione del contratto, possono compromettere il diritto alla prestazione. |
Assistenza | Protezione legale |
IMA Servizi S.c.a.r.l. Piazza Xxxxx Xxxxxxxxxx, 20 – 00000, Xxxxx Xxx Xxxxxxxx (XX). Principali riferimenti: • telefono: 000.000.000 oppure 0000000000; • fax: 0000000000 | D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X – 00000 XXXXXX Principali riferimenti: • telefono: 000.000.000 oppure 0224128570; • e-mail per invio nuove denunce di sinistro e per invio di successiva documentazione: xxxxxxxx@XXX.xx |
Obblighi dell’impresa | Nel caso in cui sia applicabile la procedura di Risarcimento Diretto, se la richiesta di risarcimento è conforme e il danno è risarcibile, l’Assicuratore comunica al danneggiato la somma offerta per il risarcimento; se invece il danno non è risarcibile comunica al danneggiato i motivi per cui ritiene di non dover fare l’offerta. Tali comunicazioni vengono effettuati: • entro 30 giorni, dalla ricezione della richiesta di risarcimento nel caso di danni materiali e con il modulo CAI firmato da entrambi i conducenti; • entro 60 giorni, dalla ricezione della richiesta di risarcimento nel caso di danni materiali e con il modulo CAI firmato da un solo conducente; • entro 90 giorni, nel caso di lesioni, dalla ricezione dell’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti. In caso di accettazione della somma offerta a tacitazione del danno, la Compagnia verserà al danneggiato nei 15 giorni successivi, l’importo relativo tramite bonifico bancario, assegno circolare o assegno di traenza. Per i sinistri relativi a garanzie diverse dalla R.C. Auto (es. furto) la Società si impegna, entro 60 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro, a formulare una congrua e motivata offerta per l’indennizzo ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare offerta. La Società si impegna a procedere alla liquidazione entro 15 giorni dall’accettazione dell’offerta da parte del Contraente/Assicurato. Per i sinistri relativi alla garanzia Protezione conducente la Società si impegna, entro 60 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro, a formulare una congrua e motivata offerta per l’indennizzo ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare offerta. La Società si impegna a procedere alla liquidazione entro 45 giorni dall’accettazione dell’offerta da parte del Contraente/Assicurato. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | In relazione alle garanzie diverse dalla R.C. Auto (es. furto, atti vandalici, protezione conducente, ecc.) il premio deve essere pagato per l’intero alla consegna della polizza mediante le seguenti modalità: ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Compagnia o l’Agente in qualità di agente della Compagnia; contante, presso l’agenzia che ha emesso il contratto, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge. |
Rimborso | Ad integrazione delle informazioni fornite nel DIP e relativamente alle garanzie aggiuntive alla R.C. Auto descritte nel presente documento, hai diritto al rimborso della parte di premio corrisposto e non usufruito, al netto delle imposte, in caso di risoluzione del contratto a seguito di: vendita; distruzione, demolizione od esportazione del veicolo; consegna in conto vendita seguita da vendita documentata. In caso di incendio totale o furto totale senza ritrovamento del veicolo, la cessazione del contratto non dà diritto al rimborso della parte di premio corrisposto e non usufruito. Si precisa che in presenza di frazionamento la Compagnia provvederà all’incasso delle eventuali rate di premio successive relative alle suddette garanzie. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Per le garanzie diverse dalla R.C. Auto la durata del contratto è indicata in polizza e può essere solo annuale. Almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto, la Compagnia mette a tua disposizione e presso l’agenzia con la quale hai stipulato il contratto una nuova proposta di premio. Il ritiro della quietanza con conseguente pagamento del premio implica l’accettazione delle nuove condizioni di premio e di polizza. |
Sospensione | Qualora sia stata acquistata la clausola “Sospensione e riattivazione”, per tutta la durata della sospensione, le garanzie non saranno prestate. Come consigliato nel DIP, poiché il veicolo è privo di |
copertura assicurativa, è opportuno che non venga utilizzato, né parcheggiato in area pubblica o a questa equiparata. |
Come posso disdire la polizza? | |
Clausola di tacito rinnovo | Il contratto non può essere tacitamente rinnovato e termina alla scadenza prevista senza obbligo di disdetta. L’assenza del tacito rinnovo riguarda anche le garanzie diverse dalla R.C. Auto. |
Ripensamento dopo la stipulazione | Se la stipula del contratto è avvenuta con tecniche di vendita a distanza e intendi avvalerti del diritto di ripensamento, hai 14 giorni di tempo dalla conclusione per recedere dal contratto comunicandolo alla Compagnia. In tal caso hai diritto alla restituzione del premio pagato e non goduto, pari a 1/360 del premio annuo per ogni giorno di garanzia residua, al netto delle imposte e del contributo al SSN. |
Risoluzione | Sia per la garanzia R.C. Auto che per quelle opzionali, è possibile chiedere la risoluzione del contratto anche in caso di vendita, consegna in conto vendita seguita da vendita documentata, furto, distruzione, demolizione od esportazione del veicolo. |
A chi è rivolto questo prodotto?
Il Prodotto Cattolica & Motori è rivolto al proprietario di un veicolo (anche in veste di usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, locatario, o temporaneo intestatario) o all’utilizzatore, che intendono salvaguardare il loro patrimonio sia dai rischi connessi alla circolazione del veicolo e riconducibili alla propria responsabilità civile, sia da altri rischi connessi alla circolazione del veicolo e non rientranti nella copertura R.C. Auto (ad esempio incendio, furto, tutela legale, infortuni, ecc.)
Quali costi devo sostenere?
La provvigione media riconosciuta agli intermediari (Agenti) è pari al 12%.
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto alla Compagnia al seguente indirizzo: Società Cattolica di Assicurazione – S.p.A. Servizio Reclami Lungadige Cangrande n° 16 – 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) In alternativa al: • Fax n. 045/0000000 • E-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx Info su: xxx.xxxxx.xx |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Per la garanzia R.C. Auto la Mediazione è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile nei confronti della Compagnia, attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti). La Mediazione è obbligatoria anche relativamente alle altre garanzie. | |
Negazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia. Per la garanzia R.C. Auto la Negoziazione Assistita è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile nei confronti della Compagnia, attinente alle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti euro 50.000 (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). La Negoziazione Assistita non è obbligatoria per le altre garanzie. |
Si ricorda che il reclamante potrà attivare: | |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | - la procedura prevista dall’Accordo del 19 marzo 2012, tra ANIA e Associazioni dei consumatori sulla procedura per la conciliazione delle controversie derivanti da sinistri R.C. Auto tra imprese assicuratrici e consumatori, per le controversie inerenti alla gestione di sinistri del ramo R.C.A. la cui richiesta di risarcimento non superi euro 15.000; - per la risoluzione delle liti è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l’Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione Europea: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx) |
oppure all’IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante | |
- l’arbitrato relativamente alle garanzie diverse dalla R.C. Auto (incendio, furto, kasko, eventi atmosferici, atti vandalici, protezione conducente). |
PER QUESTO CONTRATTO LA COMPAGNIA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.