la Società ……………………………….……..………….. (c.f. ……………………….), con sede legale in ,
ALLEGATO 2)
CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER L’INSTALLAZIONE DI DISTRIBUTORI DI ACQUA MICROFILTRATA REFRIGERATA, NATURALE E GASSATA – IN BREVE “CASETTA DELL'ACQUA” E MODALITA’ DI GESTIONE DEL SERVIZIO
Tra:
il Comune di LAVAGNA (c.f. e P. IVA --------- con sede in …............ nella persona di
……………………………………. Di seguito, per brevità, anche denominato il “Comune” o l’”Amministrazione Comunale”;
e
la Società ……………………………….……..………….. (c.f. ……………………….), con sede legale in ,
iscritta presso il Registro delle Imprese di ,
in persona del legale rappresentante di seguito, per
brevità, anche denominata la “Concessionaria”;
Il Comune e la Concessionaria, di seguito congiuntamente denominati le “Parti”.
PREMESSO CHE
(a)è interesse dell’Amministrazione Comunale incentivare e diffondere tra la popolazione l’utilizzo ad uso potabile dell’acqua proveniente dall’acquedotto che risulta essere sicura, perché costantemente controllata e, pertanto, pienamente rispondente ai parametri richiesti dalla nuova normativa in materia vigente;
(b)nella predetta ottica, l’Amministrazione Comunale intende promuovere sul territorio comunale una serie di iniziative per sensibilizzare i propri cittadini alla tutela dell’ambiente riducendo la produzione di rifiuti plastici costituiti da bottiglie dell’acqua minerale ed il consumo di energia per la loro realizzazione, nonché l’inquinamento determinato dal trasporto delle acque imbottigliate dal luogo di produzione a quello di vendita e valorizzare l’acqua pubblica;
(c)per il raggiungimento dei fini di cui sopra, l’Amministrazione Comunale ritiene opportuno dotare il territorio comunale di apposite apparecchiature che, attingendo dalla rete acquedottistica, mettano a disposizione dei cittadini l’acqua pubblica, eventualmente gassata con l’aggiunta di anidride carbonica, ad un prezzo che risulti vantaggioso rispetto all’acquisto delle acque imbottigliate; l'acqua verrà erogata non a temperatura ambiente ma refrigerata a bassa temperatura per garantirne una maggiore sicurezza igienico alimentare; l’erogazione dell’acqua avverrà in quantità unitarie da un litro;
(d)la società individuata mediante indagine di mercato, ha manifestato la
volontà di installare e gestire a proprie spese un punto di erogazione dell’acqua di rete preventivamente microfiltrata, naturale o gassata con l’aggiunta di anidride carbonica, e comunque sempre refrigerata, stabilendo preventivamente in base all'offerta aggiudicata il prezzo di vendita al pubblico;
(e)il Comune ha espresso parere favorevole alla offerta presentata dalla società
………………………………… in merito alla realizzazione di n° DUE1 impianti di erogazione dell’acqua di rete preventivamente microfiltrata, refrigerata, naturale o gassata con l’aggiunta di anidride carbonica (in breve “Casetta dell'acqua”), concedendo alla società ………..………….
…………….. l’occupazione di suolo pubblico
(f)con Deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 15/09/2017, i Commissari Straordinari con i poteri della Giunta Comunale hanno approvato in linea di indirizzo l'iniziativa.
Premesso tutto quanto sopra, tra le Parti
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 - Premesse. Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
ART. 2 - Oggetto. La presente Convenzione contiene le pattuizioni e i reciproci impegni che il Comune e la Concessionaria hanno definito per la realizzazione e la gestione sull’area pubblica del Comune di LAVAGNA, e più precisamente Piazza Lugano e Piazza Milano di n° DUE2 punti di distribuzione per la vendita al pubblico dell’acqua potabile di rete microfiltrata, refrigerata, naturale o gassata mediante l’aggiunta di anidride carbonica (di seguito, per brevità, anche denominata “Casetta dell'acqua”). La posizione esatta verrà concordata tra il Comune e la Concessionaria.
Inoltre la Concessionaria accetta specificatamente che il Comune potrà imporre lo spostamento della Casetta dell'acqua, a cura della Concessionaria e a spese del Comune stesso, in un raggio non superiore a metri 500.
Per consentire la realizzazione dei manufatti edilizi che ospiteranno i suddetti Punti di distribuzione acqua, il Comune autorizza in favore della Concessionaria, l’occupazione del suolo pubblico, dell’area sopra individuata.
L'assegnazione della presente concessione non attribuisce al Concessionario diritti di esclusiva o prelazione, potendo il Comune procedere ad autorizzare altre installazioni analoghe sul proprio territorio comunale, senza vincolo alcuno.
ART. 3 - Obblighi della Concessionaria. Per la realizzazione e gestione della Casetta dell'acqua di cui al precedente ART. 2, la Concessionaria si impegna a:
a)realizzare, facendosi carico di tutti i relativi costi, inclusi quelli di allaccio alle reti elettriche, idriche e reflue, sull'area messa disposizione dal Comune, un’idonea struttura, di cui all’elaborato grafico e impiantistico risultante dall'offerta aggiudicata, che si allega alla presente Convenzione sub numero 2) per farne parte integrante e sostanziale;
b)mettere in esercizio e mantenere le strutture di cui sopra e i relativi impianti nella maniera più consona e nelle migliori condizioni tecniche ed estetiche;
c)acquisire i necessari titoli edilizi, sanitari e commerciali per l’esercizio dell’attività di vendita dell’acqua nonché del materiale di cui al successivo Art. 6.
d)gestire in proprio il servizio di erogazione di acqua di rete microfiltrata e refrigerata, naturale o gassata con anidride carbonica, funzionante 24 ore su 24, nel rispetto delle disposizioni di legge, dei titoli autorizzatori e del manuale di autocontrollo, assumendosene a tutti gli effetti la piena ed esclusiva responsabilità per quanto di propria competenza, nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e degli utenti, nonché in materia di somministrazione di cibi e bevande;
e)garantire l’ispezione, la pulizia e la disinfezione periodica delle pulsantiere e dei rubinetti di erogazione e tubazioni degli impianti e la sostituzione dei relativi filtri e lampade UV antibatteriche così come il periodico rifornimento dell’anidride carbonica, con le modalita stabilite dai titoli autorizzatori e dal manuale di autocontrollo;
f)effettuare campionamenti periodici, con la frequenza stabilita dai titoli autorizzatori e dal manuale di autocontrollo, della qualità dell’acqua, trasmetterne i relativi esiti al Comune per l’opportuna conoscenza ed inoltre pubblicazione visibile dei risultati sulla casetta stessa;
g)farsi carico di tutte le attività di manutenzione, sia ordinaria sia straordinaria che dovessero rendersi necessarie per garantire il regolare e costante funzionamento dell’impianto, ivi compresa l’eventuale sostituzione della “Casetta dell'acqua” a seguito di danneggiamento, per atti di
vandalismo o di scasso o per incidenti stradali, fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti degli eventuali responsabili, ai sensi degli artt. 2043 e 2055 del Codice Civile. Si precisa che, per qualsiasi tipo di azione manutentiva ordinaria, i tempi di intervento sono stimati nelle 48 ore successive alla segnalazione del guasto, mentre per gli interventi straordinari (sostituzione componenti, completa ristrutturazione, ecc.) i tempi di intervento andranno definiti caso per caso, dandone tempestiva comunicazione all’Amministrazione Comunale, a seconda della natura dell’opera;
h)provvedere alla distribuzione dei dispositivi che permettono l’erogazione a pagamento dell’acqua microfiltrata dalla Casetta dell'acqua (chiavette o tessere ricaricabili) al costo risultante dall'offerta aggiudicata, comunque non superiore ad 1 euro ciascuna, IVA inclusa, presso almeno 5 esercizi commerciali in Lavagna;
i)provvedere a richiesta del Comune ad accettare il pagamento da parte del consumatore mediante apposita “tessera multiservizi” fornita dal Comune. In tal caso le modalità concrete di esercizio di tale “tessera” saranno concordate fra la Concessionaria ed il Comune, che si accollerà il costo relativo all'eventuale introduzione di specifiche apparecchiature informatiche, o all'eventuale modifica di quelle installate, per l'utilizzo delle tessere suddette;
j)effettuare il prelievo, mediante personale incaricato, di quanto corrisposto dagli utilizzatori per l’acqua erogata a titolo oneroso;
k)assumersi l’onere di ripristino delle aree, entro quindici giorni dallo scadere della presente convenzione o in caso di risoluzione anticipata della stessa;
l)assumere a proprio carico i consumi dell’energia elettrica e dell’acqua erogata;
m)realizzare e collocare, ove necessario, un basamento di cemento per la corretta e stabile installazione della struttura;
n)provvedere a sua cura e spese alla predisposizione per i collegamenti idrici (carico e scarico acqua) ed elettrici, previo sopralluogo con i tecnici del Comune;
o)installare e mettere in esercizio la Casetta dell'acqua entro sei mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione, salvo proroga debitamente autorizzata dal Comune per ritardi alla Concessionaria non imputabili;
p)provvedere al pagamento del canone TOSAP.
La concessione è a rischio e pericolo della Concessionaria ed il Comune non sarà mai, né verso la Concessionaria, né verso terzi, responsabile per danni, molestie o spese che potessero conseguirne direttamente o indirettamente, per effetto o in dipendenza della concessione stessa.
ART. 4 Responsabilità civile verso i terzi. La Concessionaria è responsabile per ogni eventuale danno a persone o cose, sia di proprietà del Comune sia di proprietà di terzi, dovuto al funzionamento della Casetta dell' acqua o all’espletamento delle operazioni manutentive da parte dei propri operatori. A tal fine la Concessionaria si impegna a stipulare, entro quindici giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, idonea polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione, in grado di coprire eventuali rischi derivanti dalla Casetta dell'acqua, sollevando, quindi, il Comune da ogni responsabilità.
ART. 4 Obblighi del Comune. Ai sensi e per gli effetti della presente Convenzione, il Comune, previo sopralluogo atto a verificare lo stato dei luoghi, si impegna a:
a)concedere alla Concessionaria, per tutta la durata della presente Convenzione, l’occupazione di suolo pubblico delle aree di cui all’art. 2, affinché la Concessionaria possa provvedere alla realizzazione, messa in esercizio, manutenzione e conduzione della Casa dell'acqua, al canone previsto in base al Regolamento TOSAP;
b)installare, se necessario, segnaletica a indicazione della Casetta dell'acqua;
c)provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree esterne ai punti di distribuzione acqua.
Nessun onere, corrispettivo o rimborso dovrà essere corrisposto dal Comune alla Concessionaria per la durata della presente Convenzione per l’installazione e l'esercizio della casetta dell'acqua.
Il Comune viene espressamente esonerato da ogni responsabilità per danni nei confronti della concessionaria, incluso il lucro cessante, nel caso di mancata disponibilità o non potabilità dell'acqua erogata dalla rete acquedottistica comunale.
ART. 6 - Prezzo di vendita al pubblico. Il prezzo di vendita al pubblico dell’acqua erogata dalla Casa dell'acqua viene fissato come da offerta aggiudicata in € al litro per l'acqua microfiltrata naturale o gassata con anidride carbonica (importo massimo euro 0,05/lt IVA inclusa). L’acqua potrà essere prelevata dai consumatori in quantità unitarie da un litro sia con tessera o chiave ricaricabile, come previsto al precedente art. 3, lettere h ed i, sia direttamente con monete da € 0,05, € 0,10, € 0,20, € 0,50, € 1,00, € 2,00. Sul pannello di erogazione verranno comunicate, con opportune targhette, tutte le informazioni utili ai cittadini per l’utilizzo della Casetta dell'acqua e l’erogazione delle varie tipologie di acqua. Eventuali variazioni in aumento del predetto prezzo di vendita dell'acqua potranno essere applicate dalla Concessionaria solo previo consenso scritto da parte del Comune e limitatamente all'indice annuo ISTAT FOI, ovvero a fronte di comprovati aumenti del costo dell'acqua, di utenza (energia elettrica etc) o dei materiali di consumo (CO2, filtri etc), o per IVA.
Nel caso in cui la tariffa applicata o aggiornata comportasse la necessità di usare monete di taglio inferiore a 0,05 o nel caso in cui dovessero uscire dal conio le monete di minor valore, dovranno essere concordate con il Comune adeguate modalità per il recupero dell'eventuale credito da parte dell'utente.
La concessionaria potrà fissare liberamente il prezzo di vendita di eventuali accessori direttamente connessi al consumo dell’acqua erogata dalla Casetta dell'acqua quali, a titolo esemplificativo, bottiglie e cestelli porta bottiglie.
ART. 7 - Introiti derivanti dalla vendita dell’acqua. La Concessionaria avrà diritto di trattenere interamente per sé tutti i proventi derivanti dal servizio oneroso di erogazione acqua presso la Casetta dell'acqua, sia incassando, tramite proprio personale, quanto raccolto nella gettoniera, sia vendendo tessere e chiavette ricaricabili, bottiglie, cestelli etc.
ART. 8 - Proprietà della Casette dell'acqua. La Casetta dell'acqua di cui alla presente Convenzione è da considerarsi bene strumentale di proprietà della Concessionaria. Al termine della presente Convenzione o dei suoi eventuali rinnovi, la Concessionaria si impegna a rimuovere a proprie spese, entro quindici giorni, la Casetta dell'acqua ed a ripristinare l’originale stato dei luoghi.
ART. 9 - Durata e risoluzione della Convenzione. La presente Convenzione ha la durata di cinque anni con facoltà di proroga a discrezione del Comune per una ulteriore annualità, a decorrere dalla data di sottoscrizione e alla scadenza decadrà automaticamente senza obbligo di comunicazione o preavviso.
La Concessionaria ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione e rimuovere la Casetta dell'acqua, a proprie cura e spese, qualora la stessa ritenga non economica la gestione dei medesimi, previa comunicazione scritta a mezzo raccomandata a/r o posta elettronica certificata al Comune con almeno sessanta giorni di preavviso.
Il Comune si riserva la facoltà di richiedere lo spostamento della Casetta dell'acqua entro il raggio di 500 mt alle condizioni di cui all'art. 2.
Inoltre il Comune potrà richiedere a proprie spese lo spostamento della Casetta dell'acqua anche oltre il raggio di 500 mt o la sua rimozione e recedere dalla presente convenzione nel caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico con comunicazione scritta a mezzo raccomandata a/r o posta elettronica certificata con almeno 60 giorni di preavviso, ovvero anche immediatamente per
esigenze di ordine pubblico o a tutela della pubblica o privata incolumità, previo riconoscimento del solo indennizzo di cui all'art. 21 quinquies comma 1 bis della Legge 241/1990 smi ove spettante.
La presente convezione si risolverà automaticamente in danno del concessionario, nel caso di gravi o ripetute violazioni degli obblighi derivanti al concessionario dalla presente convenzione, previa diffida scritta ad adempiere entro congruo termine, di norma non inferiore a 15 giorni, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile.
La presente convenzione si risolverà inoltre automaticamente e di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile senza necessità di previa diffida scritta nel caso in cui siano accertate da parte dell'ASL, dell'ARPAL, dal Comune o da altri organi di controllo gravi violazioni alle norme di igiene dell'alimentazione e nel caso di fallimento o messa in liquidazione della concessionaria, nel caso di cessione non autorizzata del contratto e nel caso di perdita dei requisiti per contrattare con la Pubblica amministrazione.
ART. 10 - Privacy. Le Parti, ai sensi degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 (c.d. Codice della Privacy) e s.m.i., prestano il loro reciproco libero consenso al trattamento dei dati personali (anche con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati) e alla loro comunicazione a terzi, esclusivamente in relazione agli adempimenti connessi alla presente Convenzione e all’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti vigenti in materia.
ART. 11 - Modifiche alla Convenzione. Qualsiasi altro accordo o patto tra le Parti che integri, modifichi e/o deroghi, in tutto o in parte, quanto stabilito nella presente Convenzione dovrà avere forma scritta ed essere sottoscritto da entrambe le Parti.
ART. 12 - Registrazione. La presente Convenzione, redatta in duplice originale, sarà registrata in caso d’uso, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a) della tabella allegata al D.P.R. 26.04.1968 n. 131. Le spese di atto e di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.
ART. 13 - Foro esclusivo. Per qualsiasi controversia derivante dalla presente Convenzione sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Genova.
Letto, confermato e sottoscritto, Lavagna ………………
Il Comune La Concessionaria
(…………………………….) (..………………………………...)