Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Dirigenti, Quadri, Impiegati e Operai
ASSOFRIGORISTI Datoriale con l’assistenza di ANPIT CISAL Metalmeccanici con l’assistenza di CISAL e CONFEDIR
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Dirigenti, Quadri, Impiegati e Operai
Dipendenti da Aziende che producono, installano o gestiscono macchine, impianti, apparecchi o
componenti per il freddo industriale, commerciale, alimentare o di laboratorio
Frigoristi
Roma, 30 Giugno 2020
Il presente CCNL ha validità dal 1° Luglio 2020 al 30 Giugno 2023
ASSOFRIGORISTI Datoriale con l’assistenza di ANPIT CISAL Metalmeccanici con l’assistenza di CISAL e CONFEDIR
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per Dirigenti, Quadri, Impiegati e Operai
Dipendenti da Aziende che producono, installano o
gestiscono macchine, impianti, apparecchi o componenti per il freddo industriale, commerciale, alimentare o di
laboratorio
Frigoristi
Roma, 30 Giugno 2020
Il presente CCNL ha validità dal 1° Luglio 2020 al 30 Giugno 2023
Riserva sulla proprietà intellettuale
Le Associazioni Datoriali e le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL intendono salvaguardare la piena e completa proprietà del Testo contrattuale e, pertanto, ne inibiscono l’inserimento totale o parziale in altri Contratti, riservandosi ogni azione di salvaguardia.
Gli Enti Istituzionali quali, Ministero del Lavoro, CNEL, INPS, INAIL e le Banche Dati, oltre ai Lavoratori e ai Datori di lavoro iscritti a una delle Associazioni Datoriali stipulanti il presente CCNL e all’Ente Bilaterale di categoria (En.Bi.M.S.), potranno liberamente utilizzarne il testo, anche memorizzandolo su supporti cartacei o informatici.
Sedi Nazionali delle Parti Sottoscrittici il presente CCNL
Parti Imprenditoriali
❖ ASSOFRIGORISTI Datoriale: Associazione Italiana Frigoristi
Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, x. 00 - 00000 XXXXXXX (XX) Sito Internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xx
❖ ANPIT: Associazione Nazionale per l’Industria e il Terziario
Xxx Xxxxxxx Xxxxxx, x. 00 - 00000 XXXX (XX) Sito Internet: xxx.xxxxx.xx
Parti Sindacali
❖ C.I.S.A.L. Metalmeccanici: Federazione Autonoma Italiana Lavoratori Metalmeccanici
Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, x. 000 - 00000 XXXX (XX) Sito Internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
❖ C.I.S.A.L.: Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori
Xxx Xxxxxx, x. 00 (Xxxxxxxx Xxxxxx) - 00000 XXXX (XX) Sito Internet: xxx.xxxxx.xxx
❖ CONFEDIR: Confederazione Autonoma dei Dirigenti, Quadri e Direttivi
Xxx Xxxx x. 00 - 00000 XXXX (XX)
Sito Internet: xxx.xxxxxxxx.xx
Ente Bilaterale
❖ ENBIMS: Ente Bilaterale Metalmeccanici e Servizi
Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, x. 000 - 00000 XXXX Sito Internet: xxx.xxxxxx.xx
VERBALE DI ACCORDO
Il giorno 30 Giugno 2020 presso la Sede Nazionale di CISAL Metalmeccanici, in Roma, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, x. 000, xx sono incontrati:
⮚ ASSOFRIGORISTI Datoriale - Associazione Italiana Frigoristi, rappresentata dal Presidente Xxxxxxxx Xx Xxxxxxxx e dal componente della Giunta Esecutiva Xxxxxx Xxxxx;
⮚ Con l’assistenza di ANPIT - Associazione Nazionale per l’Industria e il Terziario, rappresentata dal Presidente Xxxxxxxx Xxxxxxxxx e dal Vice Presidente Xxxxxx Xxxxxxxxx, con una Delegazione composta dai Sigg.ri Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx; Xxxxxxx Xxxxxxxxx; Xxxxx Xx Xxxx; Xxxxxxxxx Xxxxxx; Xxxxxxx Xxxxxx; Xxxxxxxx Xxxxxxxx;
e
⮚ CISAL Metalmeccanici - Federazione Autonoma Italiana Lavoratori Metalmeccanici, rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxx Xx Xxxxxxxx, dal Coordinatore Nazionale Xxxxxxxx Xxxxxxxxx e da Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxx;
⮚ Con l’assistenza della CISAL - Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori, rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx e dal Segretario Confederale Xxxxxx Xx Xxxxxxxx;
⮚ CONFEDIR - Confederazione Autonoma dei Dirigenti, Quadri e Xxxxxxxxx, rappresentata dal Segretario Generale Confedir Xxxxxxx Xxxxxx, Segretario Generale Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx.
Le Parti hanno quindi discusso, concordato e sottoscritto il presente CCNL, con validità dal 1° Luglio 2020 al 30 Giugno 2023. Per brevità, nel seguito, il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro potrà essere individuato anche solo semplicemente come “Contratto” o “CCNL” o “CCNL Frigoristi”.
Sintesi degli Ambiti applicativi del presente CCNL
(versione estesa: all'art. 192)
A) Attività o stabilimenti di costruzione, montaggio, assemblaggio, collaudo e manutenzione di prodotti che utilizzano tecnologia del freddo.
B) Stabilimenti che svolgono attività o significative parti di attività, con applicazioni della tecnologia del freddo.
C) Costruzioni di parti meccaniche, controlli, comandi e impianti inerenti la tecnologia del freddo e connesse attività.
D) Imprese e attività che operano in ambienti a basse temperature positive o a temperature negative, quali elementi essenziali di processo o dell’attività.
E) Installazione, manutenzione e controllo di torri di raffreddamento, torri di distillazione frazionata dell’aria liquida, evaporatori, impianti di stoccaggio e distribuzione di gas e liquidi criogenici, riduttori di pressione e apparecchi di misura, sicurezza e controllo delle temperature e delle pressioni negli impianti criogenici.
F) L'esecuzione, anche svolta presso terzi, delle attività regolate dal presente Contratto.
G) L'esercizio di attività di formazione professionale nelle aree d’applicazione del presente CCNL, da parte di Enti e Soggetti che la eroghino a favore di lavoratori e/o imprese.
H) Altre imprese esercenti attività riconducibili a quelle precedenti.
Norma applicativa del CCNL comune a tutti i Settori contrattuali
A norma dell’art. 2070 c.c., l'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del Contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore.
Ciò premesso, quando l'attività aziendale è “unica”, l'inquadramento contrattuale sarà determinato da tale attività, secondo le descrizioni enunciate nelle definizioni dei settori.
In caso di attività plurime, l’individuazione del CCNL da applicare sarà effettuata con riguardo all'attività prevista dal CCNL rispetto a quella esercitata dal Datore di lavoro.
Infine, nel caso in cui vi fossero attività autonome, distinte, e non accessorie all’attività prevalente, il Datore di lavoro potrà anche applicare CCNL diversi, a seconda delle corrispondenti attività.
Per l'attuazione dei criteri di appartenenza contrattuale di cui sopra, resta inteso che:
1) per “attività” s’intende quella principale svolta in un’unità autonoma tecnica, produttiva, commerciale ecc. aziendale;
2) nell'ambito aziendale, si considera “autonoma” un’attività che non è destinata a concorrere al ciclo produttivo di altra attività nell'azienda o vi concorra in modo trascurabile o quale fornitore, essendo prevalentemente destinato a terzi;
3) si considera “prevalente” rispetto a ciascuna attività non autonoma, quella alla quale è addetto il maggior numero di lavoratori in concorso alla maggiore incidenza sul fatturato complessivo. Nei casi di più di due attività, la prevalenza sarà determinata dalla maggioranza relativa dei lavoratori addetti, in concorso al rispettivo fatturato;
4) nell'ambito di una stessa unità produttiva saranno applicate le norme di un solo CCNL in base al criterio della prevalenza, salvo che per un’eventuale attività autonoma (precedente punto 2).
In caso di eventuali dubbi applicativi o per la risoluzione di contestazioni circa l’applicazione del presente CCNL, le Parti interessate potranno attivare il servizio d’Interpretazione Contrattuale della Commissione Bilaterale Nazionale che emetterà parere vincolante, secondo le previsioni sistema contrattuale interconfederale.
Qualora nell'ambito di un’unità produttiva, per innovazioni di carattere tecnologico o per variazioni di programmi produttivi, dovesse modificarsi il numero dei lavoratori, che ha determinato la prevalenza ai fini dell'inquadramento dell'attività in un determinato settore contrattuale, le Parti Aziendali s’incontreranno per esaminare la situazione e, nel caso, adeguare l’applicazione del CCNL “prevalente”.
*** PREMESSA CONTRATTUALE ***
I. SFIDE CONTRATTUALI
Il settore del freddo industriale, alimentare e commerciale risente della crisi generale, ora esasperata dal “Covid-19” e di altre crititicà che sono:
• il susseguirsi continuo di normative tecniche che modificano pesantemente le regole produttive e del lavoro;
• la difficoltà crescente di reperire la necessaria manodopera specializzata anche per l’assurda marginalizzazione delle scuole e degli istituti professionali;
• i fattori esogeni al Settore, che comprendono un elevato costo del lavoro a fronte di insufficienti retribuzioni nette destinate ai Lavoratori;
• un apparato pubblico che, riversa sulle aziende oneri crescenti con burocratizzazioni sempre più complicate, riducendo contestualmente l’area dei servizi resi.
Il risultato è una competitività internazionale sempre più problematica e, ciò, in un settore che ha sempre attivamente operato nelle esportazioni di beni, tecnologie e competenze.
Un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) non può affrontare e risolvere tanti e tali articolati problemi, ma può porsi quale utile strumento per favorire all’interno delle Aziende tutte le necessarie collaborazioni che concorrano ad affrontare positivamente la crisi.
Per affrontare le nuove criticità, questo CCNL si è posto l’obiettivo di contenere, per quanto possibile, tutti i costi indiretti del lavoro e quelli delle eccezioni alle prestazioni corrispettive tra lavoro effettivo e retribuzione.
Ciò, al fine primario di favorire al massimo la costituzione di nuovi rapporti di lavoro e la salvaguardia delle specifiche aziende e competenze d’area.
Tra le criticità degli altri CCNL “Metalmeccanici”, vi è l’obsolescenza delle figure professionali normate, spesso superate dalle innovazioni tecnologiche e produttive, e una scarsa coerenza tra mansioni effettive e la progressione nelle retribuzioni, che comprende l’idea di una continua acquisizione di professionalità, ora infondata o di molto attenuata, per l’effetto della vorticosa innovazione dei sistemi produttivi, gestionali ed organizzativi, che esigono sempre di rinnovare le competenze.
Per vincere tali sfide, il CCNL “Frigoristi” dev’essere oggi uno strumento molto innovativo e le Parti hanno scelto di percorrere tale via, nell’esclusivo interesse delle Aziende e dei Lavoratori di settore.
A) Contratto Unico per tutte le Categorie
Tale scelta, si giustifica per il messaggio che trasmette ai Lavoratori dipendenti: Dirigenti, Quadri, Impiegati ed Operai, seppure con competenze e responsabilità molto diverse, concorrono indistintamente ai risultati aziendali, e la crisi non può chiedere sacrifici solo alle Categorie che già maggiormente vivono le difficoltà presenti. Ovviamente, il CCNL tiene conto delle diverse competenze e responsabilità presenti nella forza lavoro. Si pensi alle sanzioni penali in tema di Sicurezza del lavoro previste per i Datori di lavoro, Dirigenti e Xxxxxxxx, Figure che hanno anche la più elevata responsabilità gestionale. Pertanto, come previsto dall’art. 36 della Costituzione, alle loro maggiori responsabilità, corrisponderanno anche più qualificati livelli d’inquadramento e retributivi.
B) CCNL con Sistema Europeo di Classificazione delle Professionalità
L’Europa, con il Quadro Europeo delle Qualifiche (“E.Q.F.”), ha fatto una proposta coerente con i principi che informano l’Unione e le Parti sottoscrittrici di questo CCNL hanno rilevato una sostanziale coincidenza tra il sistema contrattuale proposto dall’Europa e quello da esse già applicato nei CCNL del proprio sistema contrattuale.
Per questo, le Parti hanno ritenuto di acquisire contrattualmente tale Quadro, riportando nelle Declaratorie dei vari livelli interi spezzoni testuali dell’E.Q.F. e assumendo la medesima impostazione Classificatoria prevista dal predetto sistema.
Di conseguenza, le Parti all’atto della prima applicazione del presente CCNL consigliano di verificare l’inquadramento del Personale in modo che il livello riconosciuto al Lavoratore sia quello ora contrattualmente previsto per le mansioni effettivamente svolte, ferma restando la garanzia di mantenimento della retribuzione prima percepita. Tale verifica, a domanda di chi ne ha interesse, potrà essere effettuata e certificata dalla Commissione Bilaterale di Certificazione (xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx) alle condizioni ricavabili dal sito xxx.xxxxxx.xx.
C) CCNL con descrittori delle Competenze “I.C.T.”, anche classificate e-C.F. (European e-Competence Framework)
Per le specifiche competenze ICT (Information and Communication Technology), che saranno molto rappresentate nel Settore, le Parti hanno integrato il predetto sistema di Classificazione del Personale E.Q.F. con l’e-C.F., estendendo così i Profili e le Esemplificazioni Contrattuali anche ai lavoratori che applicano tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
D) Solidarietà di Categoria
Le Parti, rilevano crescenti difficoltà per le famiglie dei Lavoratori, specialmente quale conseguenza di gravi eventi imprevisti, come il recente “Covid-19”.
Poiché, per la crisi, non è realistico che la generalità delle famiglie abbia costituito fondi di sicurezza, le Parti hanno concordato dei sistemi collettivi di solidarietà obbligatori, come di seguito articolati:
1) Sostegno “Contrattuale”, erogato tramite l’Assistenza Sanitaria Integrativa;
2) Sostegno Contrattuale, tramite il Welfare Contrattuale obbligatorio;
3) Sostegno Contrattuale/Aziendale per Previdenza Integrativa (scelta volontaria del Lavoratore), avente lo scopo di garantire delle prestazioni pensionistiche aggiuntive alle prestazioni INPS, destinando quota del TFR e/o contributi di Welfare Contrattuale e/o di Welfare Aziendale al Fondo contrattuale indicato o scelto dal Lavoratore.
II. PRINCIPI GENERALI DEL PRESENTE SISTEMA CONTRATTUALE
1) Sussidiarietà
Le Parti sottoscrittrici di questo Contratto Collettivo intendono favorire al massimo le condizioni aziendali di dialogo, collaborazione e ricerca aziendale di soluzioni pragmatiche, in modo da prevenire i conflitti e dedicare tutte le risorse allo sviluppo.
Esse rilevano che le attuali difficoltà economiche italiane hanno concorso ad aumentare le distanze anche tra realtà vicine e concorrenti, così che, nella stessa attività e nelle stesse aree, convivono aziende in crisi e altre in fase di sviluppo.
Per tale motivo, le Parti trovano ormai anacronistica la pretesa di definire tutti i vari istituti contrattuali e tutte le retribuzioni in modo omogeneo per il Settore e per l’intero Territorio nazionale.
Nel segno del principio di sussidiarietà, la scelta di questo CCNL è, dunque, di:
a) prevedere nel CCNL solo le retribuzioni e le norme, che rispondano ai bisogni primari della generalità dei Lavoratori;
b) riconoscere un Elemento Perequativo Regionale, proporzionato agli Indici Regionali del costo della vita, per ridurre, a parità di “retribuzione nominale lorda mensile”, le marcate differenze sui poteri d’acquisto regionali;
c) prevedere un Welfare Contrattuale quale stimolo allo sviluppo di un sostanzioso
Welfare Aziendale;
d) privilegiare la Contrattazione di Secondo livello (vedasi art. 19 del CCNL), anche con sviluppo del Welfare Aziendale, in modo da favorire la ricerca aziendale delle soluzioni economiche e normative compatibili con la permanenza e lo sviluppo dei posti di lavoro nel rispetto del mercato di Settore, conciliandole con la tutela dei bisogni primari dei Lavoratori.
2) Indennità di Mancata Contrattazione
Come detto nel paragrafo “Sussidiarietà”, che precede, la retribuzione mensile normale contrattuale dovrà essere integrata dalla Contrattazione di Secondo livello. Le Parti testimoniano questa volontà prevedendo che, qualora la Contrattazione di Secondo livello non fosse aziendalmente operante, si dovrà riconoscere ai Lavoratori un importo mensile a titolo di “Indennità Sostituvia di Mancata Contrattazione”, che cesserà d’essere spettante solo dalla decorrenza dei benefici di un Accordo Aziendale di Secondo livello. Resta inteso che, qualora il previsto costo dei benefici di secondo livello fosse eccezionalmente inferiore al costo dell’Indennità di Mancata Contrattazione, l’Accordo di Secondo livello, per essere applicabile di diritto alla generalità dei Lavoratori, dovrà essere sottoposto a Referendum e approvato dalla maggioranza assoluta dei Lavoratori interessati (vedasi Accordo Federale sul Referendum Aziendale in Allegato 2 al presente CCNL).
3) Retribuzioni, monetizzazioni e benefici normativi
Le Parti sono coscienti di operare in un sistema legale rigido che, attraverso gli affermati principi d’inderogabilità, anziché favorire la ricerca di soluzioni innovative, tende a sclerotizzare l’azione delle Parti Sociali e carica sul Lavoro oneri previdenziali, quali gli elevatissimi minimali contributivi, che non tengono in alcun conto dell’esistenza di retribuzioni contrattuali mensili al di sotto di essi o di retribuzioni non distribuite in modo uniforme nelle mensilità annuali, assumendo quindi una componente di odiosa parafiscalità posta a carico dei soli lavoratori dipendenti.
Le Parti ritengono che, essendo imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, compete all’Imprenditore stesso l’onere di organizzare le risorse per retribuire il lavoro e coprire tutti gli altri costi aziendali, così che, a parità d’altri fattori, qualsiasi gravame sull’impresa ne riduce la competitività o riduce la remunerazione del lavoro.
Così, mentre cresce a dismisura la platea di quanti non contribuiscono al bene comune, pur essendo destinatari di numerosissimi benefici e, di fatto, fruitori privilegiati degli stessi, il Lavoratore italiano, pur con un costo complessivo conforme alle medie europee, a causa dei prelievi previdenziali e fiscali, dell’Iva sugli acquisti, delle accise, dei contributi dovuti a Comuni e Regioni e dei prezzi
amministrati, può acquisire meno beni e servizi di un lavoratore francese o tedesco.
Per questo, le Parti hanno ritenuto che le retribuzioni complessivamente dovute al Lavoratore debbano essere salvaguardate nel loro sviluppo, ma anche concordano sull’opportunità di cessare molti istituti di nicchia, che riguardano cioè pochi Lavoratori, che possono essere “disturbanti” nell’organizzazione del lavoro o che più facilmente possono prestarsi ad abusi, monetizzandoli mensilmente nei loro valori medi, quali componenti della retribuzione contrattualmente dovuta.
Tale scelta tiene anche conto del fatto che nei Contratti Collettivi di Lavoro “storici” molti miglioramenti normativi hanno avuto origine e giustificazione in un periodo di sviluppo variabile ma sempre positivo che ne garantiva la sostenibilità, mentre l’attuale situazione è di crisi consolidata.
4) Progressività
Per la novità dell’impostazione, vi sarà progressività nel decollo dei benefici extra contrattuali, della Contrattazione di Secondo livello e/o Contrattazioni individuali, anche perché, alcuni di essi, saranno correlati alla misura dei risultati economici e/o produttivi ottenuti nella singola realtà aziendale.
5) Esemplificazioni e Interpretazioni: efficacia
Le Parti riconoscono la difficoltà di rendere sempre univoca l’interpretazione del Testo contrattuale.
Perciò esse continueranno a raccogliere, attraverso l’Organismo Bilaterale (En.Bi.M.S.), osservazioni e proposte dei Lavoratori e delle Aziende che applicano il presente CCNL, oltre a quelle degli Operatori (Consulenti del Lavoro, Società di Software paghe ecc.), predisponendo sollecitamente le Interpretazioni e le eventuali integrazioni o modifiche che si rendessero opportune.
Inoltre, per favorire la comprensione dell’articolato, concordano d’inserire in caratteri corsivi nel Testo contrattuale alcune premesse particolari, esemplificazioni, definizioni, note esplicative o applicative.
Nel caso si rilevi una dicitura contrattualmente imprecisa, le Parti, per il tramite della Commissione Bilaterale Nazionale, formuleranno il testo d’Interpretazione Autentica, che sarà pubblicato nel sito dell’Ente Bilaterale (xxx.xxxxxx.xx) e, successivamente, nelle Ristampe del Testo Contrattuale anche inserite in corsivo, subito alla fine dell’articolo cui si riferiscono.
Le Parti hanno quindi concordato che, dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione di un’Interpretazione Autentica o di un’Integrazione nel sito: xxx.xxxxxx.xx, i testi modificati avranno piena efficacia contrattuale.
6) Partecipazione dinamica ai contenuti del CCNL
I Lavoratori e i Datori di lavoro potranno autonomamente trasmettere motivate osservazioni e proposte alla Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione (indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx).
Tali osservazioni saranno discusse e potranno determinare un’Interpretazione autentica, immediatamente operativa dopo la pubblicazione nei modi, tempi e condizioni previsti nel punto che precede, oppure origineranno una proposta di modifica da discutere nella Commissione trattante il futuro rinnovo contrattuale.
I Lavoratori potranno attivamente partecipare, per il tramite delle rispettive R.S.A., alla discussione e stesura degli Accordi Aziendali di Secondo livello, realizzando così un modello esteso di democrazia sindacale diretta.
7) Derogabilità in pejus: condizioni
Le Parti, anche con questo Contratto, confermano che, in determinate situazioni di palese crisi occupazionale aziendale, territoriale e/o settoriale, aziendalmente e temporaneamente, al fine d’ottenere uno strumento più aderente ai reali bisogni particolari del comparto, conciliati con l’interesse generale dei lavoratori, si potrà derogare anche in pejus rispetto ad alcuni specifici istituti contrattuali. Nel caso, eccezionale, di deroghe in pejus, gli obiettivi e i sacrifici dovranno: essere dichiarati in modo formale; essere concordati e programmati per tempi definiti; si dovranno indicare con chiarezza le salvaguardie che li giustificano, nel rispetto delle previsioni legali e contrattuali.
Poiché la responsabilità del lavoro è comune e comprende sia il Datore sia i Lavoratori nel loro complesso, un eventuale Accordo in pejus, per essere efficace, dovrà ottenere conferma in apposito Referendum Aziendale svolto tra tutti i Lavoratori destinatari dell’Accordo.
8) Ente Bilaterale e Certificazioni
Le Parti, nel Titolo XLIII, definiscono le competenze dell’Ente Bilaterale En.Bi.M.S. e delle sue articolazioni Regionali, Provinciali e di Formazione.
Inoltre, l’Ente Bilaterale Nazionale, direttamente o tramite i suoi Organismi Tecnici od Organismi in Convenzione, a domanda, certificherà i Contratti di Secondo livello, i Contratti d’appalto, gli Allineamenti Contrattuali e, in genere, quanto previsto dal D.Lgs. 276/2003 e s.m.i.
9) Welfare Aziendale
Le Parti concordano sull’opportunità di sviluppare il Welfare Aziendale, quale estensione dell’obbligatorio Welfare Contrattuale, essendo esso strumento di
fidelizzazione del Lavoratore all’Impresa ed assicurando al Lavoratore, a parità di costo aziendale, maggiori benefici nelle situazioni particolari personali e familiari, oltre che essere idoneo ad alimentare convenienti opzioni di Previdenza Integrativa.
III. STRUTTURA DEL CCNL
Il presente CCNL si compone di una “Disciplina Generale”, contenente gli istituti comuni del rapporto di lavoro, di una “Disciplina Speciale”, con le particolari disposizioni sul lavoro previste per le varie categorie e per i singoli settori di applicazione del Contratto e di Allegati.
IV. ERMENEUTICA CONTRATTUALE
Nell’interpretare le disposizioni del presente CCNL non si potrà ad esse attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole, così come meglio precisato negli artt. 33 e 241, secondo la connessione di esse e le intenzioni espresse nella presente Premessa.
I casi dubbi, a domanda di una parte interessata, purchè aderente ad una delle Organizzazioni sottoscrittrici del CCNL, saranno risolti dalla Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione mediante l’emissione di parere contrattualmente vincolante.
V. CONCLUSIONI
Il presente CCNL, in funzione delle concrete situazioni, intende favorire una straordinaria e diffusa Contrattazione di Secondo livello che permetta, anche grazie ai recuperi di efficienza, il miglioramento delle retribuzioni reali dei Lavoratori, la promozione di servizi, l’attivazione di prestazioni di solidarietà e lo sviluppo del Welfare Aziendale, senza appesantire in modo incompatibile il già critico costo dell’Ora effettivamente lavorata.
Le Parti, nel rispetto dell’obiettivo primario di favorire la massima occupazione, hanno perciò scelto di porre in essere, ai vari livelli, un modello di relazioni sindacali e di Contrattazione Collettiva, che sia ispirato al principio di collaborazione anche con Organizzazioni sindacali e Associazioni Datoriali diverse da quelle sottoscrittrici il presente CCNL, purché in un rapporto di reciproca correttezza e di condivisione dei valori di sussidiarietà, regionalismo, solidarietà, pragmatismo e flessibilità.
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro rappresenta, quindi, uno strumento “aperto” per definire, nelle situazioni normali, il complesso minimo inderogabile delle retribuzioni, delle norme, dei diritti e delle regole che sono necessari per configurare un rapporto di lavoro contrattualmente corretto.
Disciplina Generale CCNL FRIGOSTI
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per Dirigenti, Quadri, Impiegati e Operai
Dipendenti da Aziende che producono, installano o gestiscono macchine, impianti, apparecchi o
componenti per il freddo industriale, commerciale, alimentare o di laboratorio
16
CCNL “Frigoristi”
TITOLO I
IL CCNL DEI SETTORI “FRIGORISTI”
Art. 1 - Aspetti generali
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina, in maniera unitaria per tutto il territorio nazionale le condizioni liberamente derogabili a miglior favore per i Lavoratori o, in pejus, solo da Accordi di Secondo livello approvati dai Lavoratori ivi interessati mediante Referendum, o conformi ad Accordi Individuali sottoscritti dalla maggioranza assoluta dei Lavoratori interessati, che regolano i rapporti di lavoro subordinato instaurati tra le Aziende rientranti nell’ambito di applicazione previsto all’art. 192 del presente CCNL e tutto il relativo Personale Dipendente (Dirigenti, Quadri, Impiegati e Operai). Il presente CCNL richiama o disciplina, per quanto compatibile con le vigenti disposizioni di Xxxxx, tutti i rapporti di lavoro e/o di collaborazione: quelli speciali a carattere formativo, quale l’Apprendistato; quelli atipici degli Addetti occupati con le diverse forme d’impiego, quali i Xx.Xx.Xx. e quelli formativi e propedeutici all’assunzione, quali lo Stage o Tirocinio.
L’applicazione del presente CCNL, a qualsiasi titolo avvenuta, obbliga le Parti aziendali al suo integrale rispetto e, in particolare, salvo temporanee, motivate ed eccezionali deroghe in peius, è impregiudicato il diritto dei Lavoratori di usufruire di tutti i benefici contrattualmente previsti.
Il predetto principio si applica anche nei casi di applicazione contrattuale di fatto o di sostanziale mera trasposizione del presente testo contrattuale, da chiunque sia effettuata.
Le disposizioni del presente Contratto sono pertanto correlate e inscindibili tra loro e, per la corretta configurazione del sistema contrattuale, non ne è ammessa un’applicazione parziale, salvo che a favore del Dipendente e, eccezionalmente, per le eventuali deroghe consentite dalla Legge e/o dalla Contrattazione di Secondo livello, come previsto al punto 7 (Derogabilità in pejus) della Premessa Contrattuale o al punto 9a) dell’art. 20 del presente CCNL. Pertanto, la corretta applicazione del presente CCNL comporta anche l'obbligo contrattuale di aderire all’Ente Bilaterale Metalmeccanici e Servizi (En.Bi.M.S.) o prevedere l’assistenza sanitaria integrativa, pari a quella contrattualmente prevista, al fine di garantire ai Lavoratori la totalità delle controprestazioni, delle assistenze e dei diritti previsti dal CCNL.
Sono, infatti, parte integrante del presente Contratto anche le prestazioni erogate dall’Ente Bilaterale Metalmeccanici e Servizi, per brevità di seguito denominato anche solo “En.Bi.M.S.” o “ENBIMS”, che comprendono:
• il Welfare Contrattuale (erogato mediante le piattaforme convenzionate) o, a
parità di condizioni per il Lavoratore, scelte dalla maggioranza dei lavoratori o dall’Azienda o dall’Associazione Datoriale d’iscrizione dell’Azienda;
• i servizi bilaterali resi alle Aziende e ai Lavoratori iscritti;
• l’accesso al Fondo Interprofessionale, alla Previdenza Integrativa;
• l’accesso alle prestazioni dell’Organismo Paritetico Nazionale Confederale (ONPC) in materia di salute e sicurezza sul lavoro e dei rispettivi Organismi Paritetici Territoriali (OPRC e OPTC).
L’applicazione completa del CCNL suppone quindi: il puntuale rispetto degli obblighi e delle disposizioni in esso contenute; l’iscrizione dell’Azienda all’Associazione Datoriale sottoscrittrice, quale condizione per la piena applicabilità del presente CCNL, oltre al regolare versamento dei contributi dovuti all’Ente Bilaterale En.Bi.M.S.
L’applicazione del presente CCNL è perciò inibita alle Aziende che non rispettano tutte le condizioni previste al capoverso che precede.
Ferma restando l'inscindibilità contrattuale di cui sopra, le Parti dichiarano che con il presente CCNL non hanno inteso sostituire le eventuali condizioni economiche complessivamente più favorevoli già riconosciute al Lavoratore che era in forza prima della sua applicazione.
Tali condizioni più favorevoli dovranno essere comunque garantite con apposite voci individuali di compensazione monetaria (cfr. art. 324) assorbibili o con voci risarcitorie sostitutive di benefici normativi rinunciati, fino alla loro scadenza, fatti salvi eventuali Accordi Collettivi di secondo livello (art. 6 e art. 11) o Accordi individuali assistiti (punto f., lettera C., art. 33).
Le Parti convengono che, tra i requisiti per accedere ai benefici previsti dalle norme regionali, nazionali e comunitarie, quali i finanziamenti agevolati, le agevolazioni fiscali e contributive, le integrazioni salariali nonché l’accesso ai Fondi per la formazione continua erogati dai Fondi Interprofessionali, sia compreso l’impegno da parte delle Aziende di essere iscritte ad una delle Associazioni Datoriali sottoscrittrici, di versare integralmente i contributi dovuti all’En.Bi.M.S., di applicare integralmente il presente CCNL, nonché l’eventuale Contratto Integrativo di Secondo livello o, quando assente, di erogare la relativa Indennità di Mancata Contrattazione, fermo restando il rispetto della vigente normativa legale, previdenziale, fiscale e sulla sicurezza e l’igiene del lavoro. Per tutto quanto non disciplinato dal presente CCNL, valgono le disposizioni di Legge applicabili mentre, per la costituzione delle R.S.A., si farà riferimento agli Accordi Interconfederali tra i Sindacati dei Lavoratori e le Associazioni Datoriali che hanno sottoscritto il CCNL.
TITOLO II
DIRITTI SINDACALI E DI RAPPRESENTANZA
Art. 2 - Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970)
Per la partecipazione dei Lavoratori alla vita sindacale, le Parti fanno espresso rinvio alla Legge n. 300/1970 e s.m.i., di seguito anche solo detta “Statuto dei Lavoratori”.
Art. 3 - Rappresentanza Collettiva dei Lavoratori
La Rappresentanza Collettiva dei Lavoratori spetta di diritto esclusivamente ai Sindacati che hanno sottoscritto il CCNL applicato e alle Organizzazioni Sindacali che, congiuntamente ai Sindacati che precedono, hanno sottoscritto nelle Aziende l’Accordo Aziendale di Secondo livello vigente.
Le altre Organizzazioni Sindacali hanno solo il diritto di assistere singolarmente i Lavoratori ogniqualvolta abbiano da loro ricevuto mandato o siano loro iscritti. Nel prosieguo del presente CCNL, quando vi sia la dicitura “Organizzazioni Sindacali”, “Sindacati o “XX.XX.” che hanno sottoscritto (o firmatari) il presente CCNL”, deve intendersi compresa anche l’estensione alle Organizzazioni Sindacali, di cui al primo comma del presente articolo, cioè che hanno sottoscritto Accordi Aziendali congiuntamente ai Sindacati della Confederazione CISAL che hanno firmato il presente CCNL.
La R.S.A. o la R.S.T. svolgono le attività negoziali per le materie d’interesse dei Lavoratori dipendenti dall’Azienda, secondo i modi definiti nel presente Contratto, nel rispetto delle situazioni particolari, nonché in attuazione delle scelte generali delle Associazioni e dei Sindacati firmatari.
Art. 4 - R.S.A.: Rappresentanza Sindacale Aziendale - Estensione Contrattuale
Per la presenza nell’ambito di applicazione del presente CCNL anche di Aziende con un numero ridotto di Lavoratori, le Parti concordano che sia contrattualmente costituibile a iniziativa delle Organizzazioni Sindacali firmatarie il presente CCNL una Rappresentanza Sindacale già nelle Aziende con almeno 7 (sette) Lavoratori, per la quale R.S.A. trova applicazione la disciplina prevista dallo Statuto dei Lavoratori e dall’Accordo di Categoria.
Per le Rappresentanze dei Dirigenti e dei Quadri, si rinvia alle specifiche discipline (Titoli XLIX e L).
Art. 5 - R.S.A.: Xxxxxx e Condizioni
La R.S.A. nominata resta in carica per tutta la vigenza del presente CCNL e fino alla decorrenza del suo rinnovo, dopo il quale essa potrà essere confermata o sostituita.
Le Organizzazioni Sindacali sottoscrittrici il CCNL dovranno tempestivamente comunicare al Datore di lavoro l’avvenuta costituzione della R.S.A., il numero, entro i limiti contrattualmente previsti, e le generalità dei Lavoratori componenti, al fine di permettere la garanzia dei diritti sindacali alla stessa attribuiti.
In caso di dimissioni, individuali e/o individuali plurime/collettive, anticipate rispetto alla durata del mandato della R.S.A., le Organizzazioni Sindacali sottoscrittrici il CCNL, potranno indire apposita Assemblea per integrare la R.S.A., sempre comunicando tempestivamente all’Azienda la relativa nomina.
Art. 6 - R.S.T.: Rappresentanza Sindacale Territoriale
Per la tutela dei Lavoratori dipendenti da Aziende non rientranti nel campo di applicazione dell’art. 19 della Legge n. 300/1970 o del precedente articolo 4, cioè che hanno meno di 7 (sette) dipendenti in ciascuna sede autonoma, per la validità della Contrattazione Aziendale di Secondo livello svolta in tali piccole realtà, è prevista la Rappresentanza Sindacale Territoriale, in sigla “R.S.T.”, nominata congiuntamente o disgiuntamente dalle XX.XX. firmatarie il presente CCNL. Alla RST competono le seguenti materie:
a) i diritti d’informazione;
b) la verifica del rispetto degli adempimenti connessi all’Apprendistato;
c) l’analisi territoriale delle dinamiche occupazionali;
d) nelle Aziende che, per ragioni dimensionali o per altri motivi, sono prive di R.S.A., la R.S.T. avrà la titolarità della Contrattazione:
▪ di Secondo livello;
▪ di prossimità, in caso di crisi dell’Azienda o d’attivazione degli ammortizzatori sociali;
▪ di eventuali Accordi Aziendali relativi al passaggio di CCNL;
▪ degli Accordi sui controlli a distanza;
▪ degli altri ambiti demandati alla Contrattazione di Secondo livello, così come previsto dall’art. 20.
Le Parti Nazionali di riferimento di quelle locali sottoscrittrici degli Accordi di Secondo Livello, hanno diritto di accesso all’Archivio Contratti (di Xxxxxxx Xxxxxxx) e possono chiedere informazioni aggiuntive utili a verificare la coerenza
dell’Accordo Aziendale o Territoriale con i criteri generali del CCNL.
Il funzionamento della R.S.T. sarà garantito mediante un contributo annuo destinato alla “Gestione Ordinaria” dell’En.Bi.M.S., così come definito all’art. 181 del presente CCNL.
Detto contributo sarà versato all’Ente Bilaterale, che lo destinerà integralmente alle R.S.T. costituite nel settore e nell’ambito territoriale di esazione, secondo i modi e le procedure previste dallo Statuto dell’Ente e dal relativo Regolamento approvato dall’Assemblea dell’En.Bi.M.S. e i criteri adottati, per quanto di competenza, da ciascuna Organizzazione Sindacale sottoscrittrice del presente CCNL.
Art. 7 - Poteri della R.S.A./R.S.T.
Alla R.S.A./R.S.T., costituite nelle Aziende che applicano il presente CCNL e che hanno la “Rappresentanza Collettiva dei Lavoratori” ex art. 3 del Contratto, competono i seguenti diritti:
1) di accesso ai locali aziendali, con preavviso di almeno 3 giorni lavorativi, fatto salvo un minor termine per i casi di emergenza o urgenza;
2) di affissione, secondo le previsioni del successivo art. 10;
3) di assemblea con i Lavoratori, secondo le previsioni dell’art. 8;
4) di discutere e sottoscrivere gli Accordi sindacali aziendali di secondo livello;
5) di assistere i Lavoratori nella corretta applicazione delle maggiorazioni e degli altri istituti previsti dal presente CCNL.
Art. 8 - Assemblea Sindacale
I Lavoratori delle Aziende con oltre 15 (quindici) Dipendenti hanno il diritto di riunirsi, nell’unità o sede in cui prestano la loro opera, al di fuori o durante l’orario di lavoro, nei limiti di 10 (dieci) ore annue retribuite.
Nelle Aziende fino a 15 (quindici) ma con almeno 7 (sette) Dipendenti, i Lavoratori, nei casi di Contrattazione Aziendale di Secondo livello o di crisi aziendale, hanno il diritto di riunirsi con la R.S.A./R.S.T., nell’unità in cui prestano la loro opera, fuori dall’orario di lavoro, nei limiti di 4 (quattro) ore annue retribuite.
Nelle Aziende con meno di 7 (sette) Dipendenti, alle stesse condizioni che precedono, i Lavoratori hanno diritto a 2 ore/anno di assemblea retribuita.
La data e l’orario di svolgimento dell’assemblea sindacale, salvo che nel caso di fatti gravissimi o che potrebbero compromettere il proseguo dell’attività, saranno comunicati con preavviso di almeno 3 (tre) giorni lavorativi. Il monte ore non utilizzato entro il 31 dicembre di ciascun anno, decadrà e non potrà essere sostituito da indennità. Per quanto possibile, il diritto d’assemblea
sindacale sarà esercitato in orari compatibili alle esigenze di servizio conciliate con quelle dei Lavoratori.
Art. 9 - Commissione Bilaterale Paritetica Aziendale
In tutti i casi nei quali si evidenzi, anche temporaneamente, l’opportunità di una verifica/monitoraggio periodico sulla corretta applicazione aziendale di particolari istituti contrattuali, in sede aziendale si formerà una Commissione Paritetica, conforme e con i poteri di cui all’apposito Accordo, la quale avrà il compito di effettuare le verifiche ed i controlli periodici concordati, certificandoli.
Art. 10 - Diritto d’affissione
La R.S.A., o la R.S.T., ha diritto di affiggere su appositi spazi, che l’Azienda ha l’obbligo di predisporre all’interno della sede di lavoro e in luoghi accessibili a tutti i Lavoratori, comunicazioni, pubblicazioni o testi purchè esclusivamente inerenti a materie d’interesse sindacale o del lavoro, ivi comprese le comunicazioni riguardanti le prestazioni erogate dall’Ente Bilaterale En.Bi.M.S. o le notizie sui Patronati di riferimento delle Parti stipulanti il presente CCNL. Le copie delle comunicazioni di cui sopra dovranno essere preventivamente inoltrate, per conoscenza, alla Direzione Aziendale.
Art. 11 - Referendum Aziendale
Il Referendum Aziendale, che dovrà riguardare aspetti retributivi e/o normativi collettivi Aziendali normalmente previsti o proposti in una bozza di Accordo di Secondo livello, potrà avvenire su richiesta delle R.S.A. o R.S.T.
In caso di Accordo di Secondo livello in peius, il Referendum Aziendale potrà essere promosso, quale limite più favorevole del presente Contratto, oltre che dalla R.S.A. o R.S.T., anche da un terzo dei lavoratori interessati all’applicazione dell’Accordo.
Il Referendum Aziendale dovrà avvenire in modo formale, con garanzia di preventiva informazione sulla materia da decidere e congrua illustrazione della stessa, normalmente con l’assistenza del Dirigente esterno del Sindacato.
Anche la Rappresentanza dell’impresa potrà illustrare, in apposito spazio, il proprio punto di vista sugli obiettivi dell’Accordo o della proposta da sottoporre a Referendum.
Quando al Referendum partecipa la maggioranza assoluta degli aventi diritto, tali essendo tutti i Lavoratori interessati al quesito, il risultato approvato dalla maggioranza assoluta dei voti validi diverrà vincolante per tutti i
lavoratori ai quali si applicano o si applicheranno le norme approvate.
Resta inteso che il Referendum Aziendale non è obbligatorio ogniqualvolta la R.S.A./R.S.T., contestualmente alla sottoscrizione dell’Accordo, documenti di rappresentare iscritti pari alla maggioranza assoluta della forza lavoro cui l’Accordo si applica.
Con il rispetto di tale condizione, l’Accordo sottoscritto sarà immediatamente vincolante per tutti i Lavoratori.
Per quanto non precisato nel presente articolo, si farà riferimento all’Accordo Interconfederale sul Regolamento del Referendum Aziendale, approvato dalle Parti e in Allegato 2) al presente CCNL.
Art. 12 - Cariche sindacali
Come previsto dall’art. 30 dello Statuto dei Lavoratori, i dipendenti che siano componenti degli Organi Direttivi Provinciali o Nazionali delle Organizzazioni Sindacali firmatarie il presente CCNL, hanno diritto d’usufruire, pro-quota in funzione dei rispettivi iscritti, di permessi retribuiti per la partecipazione alle riunioni degli Organi sindacali ai quali appartengono, nella misura massima complessiva di un’ora/anno per ciascun dipendente in forza. Tali permessi dovranno essere richiesti dall’Organizzazione Sindacale Provinciale che ne ha titolo, con il preavviso normale di almeno 3 (tre) giorni lavorativi.
Ai sensi dell’art. 31 della Legge n. 300/1970, i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali o nazionali, nei Sindacati titolari di Rappresentanza collettiva (cfr. 1° comma, art. 3) hanno diritto, su richiesta, di essere collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del loro mandato. Tale aspettativa va richiesta con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni lavorativi e sarà considerata utile, a richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.
Art. 13 - Dirigenti di R.S.A.
La qualifica di Dirigente di R.S.A. spetta a quei Lavoratori nominati dal Sindacato rappresentato quali Responsabili della conduzione delle proprie Rappresentanze Sindacali aziendali.
Per la loro disciplina si rinvia all’Accordo di Categoria in Allegato 1).
Art. 14 - Trattenuta sindacale
L’Azienda provvederà a trattenere dalla retribuzione del Lavoratore i contributi sindacali previsti dalla delega trasmessa dal Sindacato firmatario il presente
CCNL o dalle Organizzazioni Sindacali che, congiuntamente ai Sindacati sottoscrittori del CCNL, hanno stipulato un vigente Accordo Collettivo Aziendale di Secondo livello. Il Dipendente interessato dovrà presentare formale richiesta, conformemente all’Accordo di Categoria in Allegato 1).
Art. 15 - Inscindibilità del presente CCNL - Edizione Ufficiale
Le Parti riconoscono che la funzione ora attribuita alla Contrattazione Collettiva non è d’esclusiva natura retributiva, ma si configura come un complesso e ordinato apparato negoziale che comporta la condivisione d’obiettivi, strategie e comportamenti che, in questo CCNL, sono mirati specialmente alla salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti e a favorire le nuove assunzioni.
Per qualsiasi utilizzo ufficiale del presente CCNL, avranno esclusivamente valore l’edizione a stampa predisposta a cura delle Parti stipulanti, integrata dalle successive Interpretazioni della Commissione Bilaterale, o quella editata nel sito dell’Ente Bilaterale Metalmeccanici e Servizi (En.Bi.M.S.: xxx.xxxxxx.xx).
Art. 16 - Diritti sindacali e d’associazione: sintesi e rinvio
Per agevolare le Parti interessate, si riporta la Tabella di sintesi dei diritti e dei permessi per attività sindacale. Per quanto non previsto nel presente CCNL, si rinvia all’Accordo di Categoria in Allegato 1) e alle norme di Legge applicabili.
Tab. 1) - art. 16: Sintesi dei diritti e dei permessi per attività sindacale
R.S.T.: Assemblea Sindacale retribuita nelle Aziende fino a 15 Lavoratori | |
Destinatari: | Tutti i Dipendenti. |
Misura del diritto: | Nelle Aziende da 7 a 15 Lavoratori: 4 ore annue di assemblea retribuita da utilizzare normalmente fuori dall’orario di lavoro per la Contrattazione di Secondo livello o situazioni di crisi dell’Azienda. Nelle Aziende fino a 6 Lavoratori: 2 ore annue alle stesse condizioni di cui sopra. Le ore di assemblea, ancorchè eccedenti l’orario ordinario di lavoro, saranno retribuite come ore ordinarie. |
Condizioni: | L’oggetto deve riguardare aspetti del lavoro aziendale d’interesse dei lavoratori. Va richiesta dalla RST con preavviso normale di almeno 3 (tre) giorni lavorativi. |
R.S.A.: Assemblea Sindacale retribuita nelle Aziende con oltre 15 Lavoratori | |
Destinatari: | Tutti i Dipendenti. |
Misura del diritto: | 10 ore annue di assemblea retribuita da effettuarsi collettivamente durante o fuori l’orario di lavoro. Le ore di assemblea, ancorchè eccedenti l’orario ordinario di lavoro, saranno retribuite come ore ordinarie. |
Condizioni: | L’oggetto deve riguardare aspetti del lavoro aziendale d’interesse dei lavoratori. Va richiesta dalla RSA con preavviso normale di almeno 3 (tre) giorni lavorativi. |
Permessi per Cariche sindacali | |
Destinatari: | Dipendenti componenti gli Organi direttivi, provinciali o nazionali, delle XX.XX. firmatarie il presente CCNL. |
Misura del diritto: | Un’ora di permesso retribuito all’anno, per ciascun dipendente in forza, da utilizzare pro-quota da ciascuna RSA. Diritto di aspettativa non retribuita per la durata del mandato. |
Condizioni: | I permessi devono essere richiesti dall’Organizzazione Sindacale interessata, con il preavviso normale di almeno 3 (tre) giorni lavorativi. L’aspettativa va richiesta con preavviso di almeno 30 giorni lavorativi. |
Norma Comune | Le ore non usufruite al 31/12 di ogni anno decadono, senza diritto del Lavoratore ad ottenere alcuna indennità sostitutiva o di riportare “a nuovo” il saldo del monte ore non utilizzato. |
TITOLO III
LIVELLI DI CONTRATTAZIONE E INCONTRI
Art. 17 - Livelli di Contrattazione Collettiva
Le Parti concordano di disciplinare questo CCNL in coerenza agli obiettivi di creare nuova occupazione, favorire la crescita fondata sull’aumento dell’efficienza nonchè, per quanto compatibile, per ottenere incremento delle retribuzioni. La Contrattazione si svolge, perciò, su due livelli:
a) Primo livello: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore, anche solo detto “CCNL” e Accordi Nazionali allegati;
b) Secondo livello: Contratto Integrativo Aziendale, anche solo detto Contratto Collettivo di Secondo Xxxxxxx o Contratto di Secondo Livello Aziendale o Contratto di Secondo Xxxxxxx.
Art. 18 - Contrattazione Collettiva Nazionale di Primo livello
La Contrattazione Collettiva Nazionale riconosce all’Azienda il diritto d’impostare la propria attività sulla certezza degli oneri derivanti dal lavoro. Le Parti concordano che il CCNL, in condizioni di normalità, ha anche la funzione di garantire a tutti i Dipendenti del settore, ovunque impiegati nel territorio nazionale, la certezza di trattamenti economici minimi regionali e normativi nazionali. Inoltre, il CCNL vuole assicurare e regolare il sistema di relazioni sindacali a livello nazionale, territoriale o aziendale.
Art. 19 - Contrattazione Collettiva di Secondo livello
Premessa
Nei settori di applicazione del presente CCNL, nel tempo triennale della sua validità, a livello nazionale e specialmente a livello locale, molte condizioni operative possono radicalmente mutare. Nuove tecnologie delle macchine, dei materiali o informatiche, la fluidità e volatilità dei mercati, con il continuo affacciarsi di competitori stranieri che spesso hanno un diverso costo del lavoro; le aperture di aziende straniere che
tendono a rivolgersi per tutte le fornitore al loro mercato interno e variate condizioni quali, per esempio, le delocalizzazioni settoriali, possono cambiare, “dall’esterno” e in tempi più ristretti della validità del CCNL, i parametri di redditività delle imprese. Per tali ragioni di carattere particolare, le Parti concordano sull’importanza e sulla prevalenza della Contrattazione Aziendale di Secondo livello, in quanto “Contrattazione speciale” e unica idonea a ricercare tutte le possibili soluzioni ai problemi locali, auspicandone, per questo, un’ampia diffusione.
Per quanto riportato nella premessa del presente articolo, le Parti al fine di favorire al massimo l’auspicato sviluppo della Contrattazione Aziendale di Secondo Xxxxxxx in tutti gli ambiti ove essa sia possibile, prevedono strumenti contrattuali integrativi collettivi (Indennità di Mancata Contrattazione) nelle Aziende in cui tale Contrattazione non dovesse realizzarsi.
La previsione Collettiva di primo livello ha, per tali ragioni, carattere sussidiario rispetto alla Contrattazione Aziendale di Secondo Xxxxxxx e, pertanto, nelle materie delegate (cfr. successivo articolo), essa sarà sostituita da quest’ultima nelle singole disposizioni definite. Inoltre le Parti, riconoscendo la fondamentale importanza della gestione locale di una parte degli aspetti contrattuali, concordano sulla possibilità che la Contrattazione Aziendale di Secondo livello, in casi e situazioni particolari quali la salvaguardia dei posti lavoro o in situazioni di obiettiva e provata difficoltà territoriale o aziendale, possa temporaneamente portare anche a risultati economici inferiori a quelli della Contrattazione collettiva sostituita.
In tali casi, però, gli obiettivi e i sacrifici richiesti dovranno essere:
1) dichiarati formalmente;
2) programmati in tempi definiti;
3) essere soggetti a verifica periodica.
Infine, tale Contrattazione “in pejus” dovrà essere approvata mediante Referendum Aziendale tra tutti i Lavoratori interessati e prevedere, a obiettivi raggiunti, future voci retribuitive o condizioni di compensazione dei sacrifici già sostenuti dai Lavoratori per rendere possibile il superamento della crisi.
Art. 20 - Durata e Ambiti della Contrattazione di Secondo Livello
La Contrattazione di Secondo livello sarà preferibilmente svolta in sede aziendale e avrà una durata normale di 3 (tre) anni.
Essa potrà riguardare solo le materie e gli istituti contrattuali espressamente indicati nel presente articolo o gli specifici istituti che il CCNL indica come derogabili. La parte economica aggiuntiva potrà definire solamente l’introduzione di Premi di Risultato o, in caso di Cooperativa, gli eventuali ristorni, integralmente correlati ad elementi dall’esito incerto (es. redditività, produttività, qualità, ecc.), anche in concorso tra loro, o indennità strettamente
giustificate da particolari tempi, modi o condizioni che siano richiesti dalla prestazione lavorativa in alcuni settori o uffici. La parte economica della Contrattazione Aziendale di Secondo livello sarà sostitutiva dell’Indennità di Mancata Contrattazione e, qualora il suo costo complessivo fosse inferiore a quello dell’Indennità sostituita, l’Accordo di Secondo livello per essere valido dovrà essere approvato mediante Referendum Aziendale.
Le Parti sottoscrittrici il presente CCNL, per favorire la Contrattazione Aziendale di Secondo livello, concordano che, a richiesta delle Parti (Aziende, Lavoratori o RSA/RST), la Commissione Bilaterale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione, a richiesta fornisca indicazioni utili a definire aziendalmente modelli di “Premio”, eventualmente anche per accedere ai benefici della “detassazione” (ex D.I. del 25/03/2016). Tali Premi dovranno conciliarsi con le compatibilità aziendali in funzione:
✓ degli aumenti retributivi previsti dai rinnovi del CCNL;
✓ delle eventuali retribuzioni eccezionalmente già previste dalla Contrattazione regionale o provinciale di Secondo livello.
La Contrattazione Aziendale di Secondo livello potrà disciplinare pattiziamente le seguenti materie.
1) Sul Patto di Prova:
a) durata del periodo di prova (art. 138), ma entro i limiti legali consentiti.
2) Sull’Orario di lavoro:
a) la riorganizzazione dell’orario di lavoro ordinario o il ricorso al “lavoro agile” o profili particolari d’orario, la loro distribuzione nell’arco della giornata, settimana, mese e anno (Titolo XXVIII);
b) deroghe sulla durata del lavoro giornaliero, settimanale, mensile e/o annuale, eccezionalmente, sul riposo giornaliero e sul riposo settimanale (artt. 145, 155 e 156);
c) definizione dei limiti massimi dell’orario di lavoro settimanale per i Lavoratori discontinui (art. 152);
d) modi di godimento dei riposi, pause intermedie o intervalli per la consumazione dei pasti (art. 162);
e) turni delle ferie (art. 164);
f) disciplina del lavoro a turni, anche quando a ciclo continuo, c.d. “H24” (artt. 146 e 150);
g) ampliamento della Banca delle Ore e individuazione delle rarefazioni collettive (art. 261);
h) casi di superamento dei limiti previsti per il lavoro straordinario e supplementare, con individuazione di riposi compensativi (art. 258);
i) adozione di particolari regimi di flessibilità aziendale;
j) adeguare le maggiorazioni orarie nel lavoro supplementare, straordinario e in caso di attivazione della Banca delle Ore, secondo lo Schema di Ipotesi di Accordo pubblicato nel sito: xxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
3) Sulle mansioni:
a) eventuali cambi delle mansioni assegnate ai Lavoratori per modifica degli assetti organizzativi;
b) proposta alla Commissione Bilaterale Nazionale d’Interpretazione d’inserire nella Classificazione del personale profili ed esemplificazioni mancanti.
4) Sul trattamento economico, assistenziale e di Welfare:
a) istituzione o disciplina particolare degli eventuali Premi di produttività o presenza, dell’Indennità di trasporto, dell’Indennità di mensa o dei buoni pasto;
b) previsione di Ristorni per i Soci Lavoratori e loro regolamentazione;
c) ampliamento delle prestazioni di Welfare Contrattuale;
d) previsione di specifiche destinazioni del Welfare Aziendale (art. 179) e della destinazione di parte dei Premi di risultato alla Previdenza complementare (punto 8), lettera f) art. 178);
e) casi collettivi di istituzione e disciplina delle retribuzioni variabili per gli Operatori di Vendita;
f) previsione di contabilizzazione mensile dei ratei di tredicesima;
g) casi di ammissibilità del pagamento della tredicesima in ratei mensili;
h) lavoro e retribuzione a cottimo.
5) Sul cambiamento della sede di lavoro:
a) disciplina dei trattamenti aziendali nei casi particolari di trasferimento, trasferta, distacco o comando.
6) Sulle tipologie contrattuali:
a) Tempo Parziale: modi aziendali d’applicazione delle Clausole Elastiche e di distribuzione dell’orario di lavoro;
b) Lavoro Determinato: individuazione delle attività stagionali ex art. 21 D.Lgs. 81/2015 e s.m.i.; definizione dei casi di “intensificazione” per il ricorso al tempo determinato; eventuali trattamenti aziendali correlati alla tipologia aziendale del lavoro determinato; il limite numerico dei contratti a tempo determinato; la riduzione dei periodi d’interruzione tra contratti a termine; la monetizzazione mensile delle retribuzioni differite;
c) Lavoro Somministrato: definizione, in particolari situazioni temporanee o incerte, delle possibilità di superamento dei limiti numerici;
d) Apprendistato: formazione aziendale nell'Apprendistato e costituzione della Commissione Bilaterale Aziendale di verifica e certificazione; eventuale estensione agli Apprendisti di Premi e/o Indennità;
e) Telelavoro e Lavoro Agile: l’esercizio della reversibilità nel Telelavoro; disciplina dell’uso di apparecchiature, strumenti e programmi; azioni positive di coinvolgimento del Telelavoratore; suddivisione dei carichi di lavoro e individuazione dell’eventuale strumentazione di controllo; individuazione delle fasce di reperibilità; individuazione, in contradditorio, delle fattispecie disciplinarmente rilevanti e delle sanzioni previste; tempo e modi del lavoro agile, formazione;
f) Lavoro Intermittente: definizione di particolari casi di ricorso al lavoro intermittente.
7) Sui controlli a distanza:
a) accordi sull’introduzione di impianti audiovisivi e nuove tecnologie (art. 312).
8) Sull’appalto:
a) le condizioni particolari nei cambi d’appalto.
9) Sullo stato di crisi aziendale:
a) eventuali deroghe in pejus rispetto ai diritti contrattuali (per essere operative, necessitano della validazione mediante Accordi di Secondo livello, approvati da Referendum Aziendale). Sono ammesse deroghe alle previsioni contrattuali in tema di retribuzione solo nei casi di accertata crisi aziendale, quando tali accordi “di prossimità” siano necessari alla salvaguardia dell’occupazione; essi devono indicare le motivate ragioni, i tempi di applicazione previsti e, all’atto di superamento della crisi, prevedere dei premi di risultato integralmente condizionati che compensino dell’avvenuto sacrificio per la deroga in pejus dei lavoratori. Resta inteso che, in ogni caso, sono incomprimibili: la “Paga Base Nazionale Conglobata Mensile” (art. 249) e gli “Aumenti Periodici d’Anzianità (art. 253) e l’“Indennità di Vacanza Contrattuale” (in sigla I.V.C.: art. 28).
b) attivazione degli ammortizzatori sociali, compresa la stipulazione dei Contratti di Solidarietà.
10) Sugli incontri sindacali e informativi:
a) definizione di incontri, a livello territoriale e/o aziendale, fra le Parti stipulanti il presente CCNL e i loro Rappresentanti territoriali, per la disamina e approvazione dei contratti previsti dalla disciplina nazionale e leggi vigenti;
b) definizione e attivazione degli incontri sindacali aziendali, dell’esercizio
dei diritti sindacali e di consultazione dei Lavoratori.
11) Sugli Enti Bilaterali:
a) attivazione di particolari percorsi formativi, anche e-learning, attagliati alle caratteristiche dell’Azienda in materia di apprendistato e iniziative di formazione professionale.
In caso di controversie inerenti alla Contrattazione di Secondo livello, le Parti dovranno attivare la Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione e Conciliazione, istituita presso l’En.Bi.M.S.
Art. 21 - Procedure di attivazione della Contrattazione di Secondo Livello
A livello territoriale, in sede di prima applicazione, la richiesta di stipula della Contrattazione di Secondo livello non può essere presentata prima di due mesi dal deposito del presente CCNL presso gli Uffici preposti.
Le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette nel periodo intercorrente tra la presentazione delle richieste e il successivo termine di tre mesi, decorrente dal ricevimento delle lettere d’apertura delle trattative. A regime, per le proposte di rinnovo del Contratto di Secondo livello è necessario che una delle Parti ne dia disdetta almeno due mesi prima dalla relativa scadenza, presentando le proposte di modifica, al fine di consentire l'apertura delle trattative.
Nei due mesi antecedenti e nei due mesi successivi alla scadenza del Contratto di Secondo livello, e comunque per un periodo complessivamente pari ad almeno 4 (quattro) mesi dalla presentazione della richiesta di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali, né procederanno ad azioni dirette e, durante tale periodo, i trattamenti economici e la parte normativa, previsti dal Contratto di Secondo livello scaduto, continueranno ad essere applicati in prorogatio.
Dal primo giorno del terzo mese successivo alla scadenza, cesseranno gli effetti di tutti gli Accordi di Secondo livello scaduti che, da tale termine, non saranno più applicati.
In tal caso, l’Azienda dovrà tornare a riconoscere ai lavoratori l’Indennità di Mancata Contrattazione prevista dal CCNL per il loro livello d’inquadramento.
Nel caso di stallo delle trattative di secondo livello per oltre cinque mesi, le Parti regolarmente iscritte all’ENBIMS, per favorire un accordo, interesseranno gli Organismi Nazionali di riferimento che hanno sottoscritto il presente CCNL.
Art. 22 - Premio di Risultato (P.d.R.)
Le Parti, al fine di favorire l’incremento del reddito dei Lavoratori compatibile con l’esercizio, dichiarano il reciproco interesse ad ampliare le forme di retribuzione premiante, attraverso la Contrattazione Aziendale di Secondo livello, concordando porzioni di retribuzione esclusivamente commisurate agli incrementi od obiettivi di produttività, presenza, redditività, qualità, efficienza organizzativa e innovazione, oltre ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
In particolare, per permettere la fruizione dei vantaggi fiscali e previdenziali, il Premio di Risultato potrà essere riconosciuto anche attraverso il coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro o previsioni alternative di Welfare (vedi artt. 177 e 178 del presente Contratto).
La gestione paritetica si realizza mediante schemi organizzativi che permettano di coinvolgere in modo diretto e attivo i lavoratori nei processi di innovazione e di miglioramento delle prestazioni aziendali, finalizzati ad ottenere incrementi di efficienza e produttività e condizioni di miglioramento della qualità della vita e del lavoro (Cfr. Circ. Agenzia entrate n. 5 del 2018, par. 1.2).
Per questo, le Parti intendono promuovere la Contrattazione Aziendale di Secondo livello, normalmente sottoscritta tra Azienda e R.S.A., avente le caratteristiche previste dal Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016 e s.m.i.
In merito agli indicatori di misurazione dei Premi incentivanti previsti dall’art. 2 del citato Decreto Ministeriale, le Parti confermano che gli stessi devono determinare un effettivo incremento della produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, essere oggettivi e verificabili dai Lavoratori.
Inoltre, gli indicatori dovranno essere conformi all’Accordo Quadro Interconfederale e i Premi corrispondenti essere fissati in funzione dei risultati ottenuti, dagli Accordi Integrativi Aziendali sottoscritti dalla R.S.A. e dall’Azienda.
Così come previsto dall’art. 11 del presente CCNL, l’Accordo di Secondo livello che istituisce o regola il Premio di Risultato dovrà essere preferibilmente sottoposto a Referendum Aziendale, ogniqualvolta le deleghe individuali e gli iscritti al/ai Sindacato/i sottoscrittore/i siano inferiori al 50% (cinquanta percento) della forza lavoro cui si applica l’Accordo.
Le Associazioni Datoriali e le Organizzazioni Sindacali sottoscrittrici o l’apposita Commissione dell’Ente Bilaterale di Categoria, si rendono disponibili ai Datori di lavoro che applicano integralmente il presente CCNL e ai loro Lavoratori dipendenti, per favorire la corretta applicazione del presente articolo, nonché per l’assistenza nella Contrattazione Aziendale di Secondo livello.
Art. 23 - Esame congiunto territoriale
A livello provinciale o aziendale, su richiesta di una delle Parti sottoscrittrici il presente CCNL, le Associazioni territoriali Datoriali e dei Lavoratori, s’incontreranno per il tramite delle rispettive Organizzazioni Sindacali firmatarie, al fine di procedere ad un esame congiunto sulla stima delle condizioni operative future e sulle possibilità di raggiungimento d’intese aziendali.
TITOLO IV DIRITTI D’INFORMAZIONE
Art. 24 - Diritti d’Informazione
X. Xx comparto territoriale - Le Aziende che applicano il presente Contratto e che occupano a tempo indeterminato più di:
a) 25 Dipendenti, se operano nell'ambito di una sola provincia;
b) 50 Dipendenti, se operano in più province ma nell'ambito di una sola regione;
c) 200 Dipendenti, se operano nell'ambito nazionale in più regioni; annualmente, di norma entro il primo semestre, su domanda delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL o della maggioranza delle RSA interessate o anche attraverso l’Associazione territoriale imprenditoriale cui l’Azienda aderisce, s’incontreranno, ai rispettivi livelli, per un esame congiunto delle prospettive di sviluppo settoriali.
Nell’occasione degli incontri, a richiesta del Sindacato, anche al di fuori delle scadenze previste, le Aziende forniranno, nel rispetto della piena autonomia imprenditoriale, informazioni, anche orientate al raggiungimento d’intese, preventive alla fase d’attuazione di programmi che comportino processi rilevanti di riorganizzazione, esternalizzazione, appalti, ristrutturazione, utilizzo di lavori atipici, innovazione tecnologica, acquisizioni o incorporazioni che investano gli assetti aziendali, e informazioni sui nuovi insediamenti nel territorio.
Nelle medesime occasioni, a richiesta saranno fornite informazioni sull’effettuazione del lavoro domenicale e festivo, nonché informazioni inerenti alla composizione degli organici e alle tipologie d’impiego ivi utilizzate. Xxxxxxx inoltre fornite informazioni relative alle iniziative in materia di responsabilità sociale delle Aziende quali, ad esempio, sui Codici di condotta disciplinare interni, Certificazioni, asseverazioni, situazione infortunistica aziendale e conflitti di lavoro.
X. Xxxxxxxxx - Con la stessa periodicità e alle stesse condizioni di cui al primo comma del paragrafo A. del presente articolo, le Aziende, a domanda, forniranno alle Organizzazioni Sindacali e/o alle RSA, informazioni orientate alla consultazione tra le Parti, così come previsto dal D. Lgs. 25/2007, riguardanti:
a) l'andamento recente e quello prevedibile dell'attività, nonché indicazioni sulla situazione economica;
b) la situazione, la struttura e l'andamento prevedibile dell'occupazione, nonché, in caso di rischio per i livelli occupazionali, le relative misure di contrasto della crisi;
c) le decisioni aziendali che siano suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell'organizzazione del lavoro e dei contratti di lavoro.
Inoltre, sempre con cadenza annuale, l'Azienda, a richiesta delle proprie
R.S.A. o della R.S.T., è tenuta a informarle sull'andamento del ricorso del lavoro:
• a tempo determinato;
• a tempo parziale;
• intermittente;
• in somministrazione (la durata e il numero dei contratti; la qualifica dei lavoratori interessati);
• supplementare e/o straordinario e utilizzo della Banca delle ore.
Copia del verbale conclusivo di tali incontri sarà inoltrata per conoscenza anche all'Organizzazione Nazionale di ciascuna parte interessata.
In caso di assunzione di personale a tempo parziale, il Datore di lavoro è tenuto a informare tempestivamente il personale già dipendente con contratto a tempo pieno, occupato in unità periferiche aziendali site nello stesso comune, anche mediante comunicazione scritta da affiggere in luogo accessibile a tutti, ed è tenuto a prendere in prioritaria considerazione, nell'ambito della fungibilità, le domande interne di trasformazione a tempo parziale.
Al fine di favorire la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, il Datore di lavoro è tenuto a informare i lavoratori assunti a tempo determinato e le R.S.A. o R.S.T., dei posti vacanti a tempo indeterminato, che si rendano disponibili in azienda, riferentesi alle medesime mansioni del lavoratore informato.
Tali previsioni potranno essere ottemperate anche mediante affisione in bacheca aziendale della relativa comunicazione.
Art. 25 - Commissioni Paritetiche Settoriali
A tutela delle realtà lavorative di più ridotte dimensioni, annualmente (di norma, entro il primo semestre), le Parti, a richiesta di una di esse, s’incontreranno anche con la presenza degli R.S.T. e dei R.S.D., al fine di effettuare un esame congiunto del quadro sociale ed economico del settore, delle sue dinamiche strutturali, delle prospettive di sviluppo, dei più rilevanti processi d’innovazione. Xxxxxxx altresì presi in esame:
1) i processi di sviluppo e di riorganizzazione derivanti, direttamente o indirettamente, dalla riforma del settore, che abbiano riflessi sull'esercizio delle singole attività;
2) le conseguenze sul settore e sugli addetti dei sopradetti processi, sia sotto l'aspetto organizzativo che formativo e professionale;
3) lo stato e la dinamica dell’occupazione, con particolare riguardo a quella giovanile, nonché, per quanto definito dal presente Contratto in materia di formazione e di mercato del lavoro, lo stato e la dinamica dei rapporti di praticantato breve o “stage” e di Apprendistato, dei contratti a tempo determinato, del telelavoro, nonché di ogni altra forma cosiddetta “atipica” del rapporto di lavoro.
Inoltre, nel corso della vigenza contrattuale, a richiesta di una delle Parti stipulanti il presente Contratto, saranno affrontati le materie e definiti gli obiettivi in appositi incontri relativi :
a) ai fabbisogni occupazionali, su quelli formativi e in particolare sulla riqualificazione professionale;
b) alle problematiche aziendali connesse alla previdenza integrativa, all’assistenza sanitaria integrativa e al Welfare;
c) alla costituzione, a livello nazionale, di strumenti bilaterali di settore;
d) all'esame e l'elaborazione di un Codice di condotta sulla tutela della dignità della persona (molestie sessuali, mobbing) nel settore, tenuto conto delle risoluzioni e raccomandazioni Comunitarie;
e) alla costituzione, ove non già operativa, delle Commissioni paritetiche provinciali di conciliazione per la gestione della "composizione delle controversie", di cui ai D.Lgs. del 31/03/1998, n. 80 e del 29/10/1998, n. 387 e s.m.i., nonché la nomina dei rappresentanti e la sede operativa delle stesse, così come previsto dal presente Contratto;
f) alla nomina dei membri/arbitri dei collegi d’arbitrato e la sede operativa degli stessi, così come previsto dal presente CCNL e dalla Legge.
Le Parti, con la presente disciplina, hanno inteso adempiere alla normativa comunitaria e nazionale in materia d’informazione e consultazione dei Lavoratori. Allorquando le tematiche trattate riguardino categorie professionali
quali Quadri e Dirigenti, sarà data facoltà ad almeno un R.S.A. di queste Categorie di fruire in modo specifico del diritto di informazione e partecipazione.
TITOLO V
CCNL: DECORRENZA e DURATA, RAFFREDDAMENTO e I.V.C.
Art. 26 - CCNL: Decorrenza e Durata
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro ha validità dal 1° Luglio 2020 e scadrà il 30 Giugno 2023, sia per la parte economica che normativa.
Il CCNL, se non disdetto mediante raccomandata A.R. alla controparte, almeno sei mesi prima della sua scadenza, s’intenderà tacitamente prorogato d’anno in anno.
In caso di disdetta, il presente CCNL manterrà piena efficacia economica e normativa fino al successivo accordo di rinnovo.
La proposta di rinnovo (piattaforma contrattuale datoriale o sindacale) dovrà preferibilmente pervenire all’altra Parte almeno tre mesi prima della data di scadenza del CCNL o dal termine della proroga.
Art. 27 - CCNL: Clausole di raffreddamento
Durante i tre mesi antecedenti e nei sei mesi successivi alla scadenza del presente CCNL e, comunque, per un periodo complessivamente pari a nove mesi dalla presentazione della richiesta di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali di sospensione dei benefici contrattuali o di sciopero, né procederanno ad azioni dirette. A tal proposito, le Parti richiamano l’Accordo Quadro del 25 giugno 2018 sottoscritto tra le Associazioni Datoriali e Sindacali “Sugli assetti dei livelli della Contrattazione e sulle regole della stessa”.
Art. 28 - CCNL: Indennità di Vacanza Contrattuale
In applicazione al citato Accordo Quadro, le Parti si danno atto che, in caso di disdetta contrattuale, dal primo giorno del quarto mese successivo alla data di scadenza del CCNL dovrà essere corrisposta ai Lavoratori dipendenti un’indennità retributiva provvisoria denominata “Indennità di Vacanza Contrattuale” pari al 70% (settanta per cento) della differenza tra l’Indice IPCA al netto degli energetici importati, misurato al primo mese successivo alla decorrenza del CCNL e quello misurato al primo mese successivo alla data di sua scadenza. L’Osservatorio Nazionale costituito presso l’Ente Bilaterale determinerà, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla scadenza del CCNL, la Tabella delle Indennità di Vacanza Contrattuale per
ciascun livello d’inquadramento, applicando i criteri che precedono.
Dal primo giorno del mese di decorrenza della rinnovata retribuzione prevista dal nuovo CCNL, l'Indennità di Vacanza Contrattuale cesserà di essere corrisposta per decadenza.
In sede di rinnovo del CCNL sarà anche definita l’eventuale compensazione delle differenze retributive per il periodo di vacanza contrattuale. Inoltre, le Parti in attuazione dell’Accordo Quadro sugli assetti dei livelli della Contrattazione, prima di ciascun rinnovo, valuteranno l’entità del recupero degli scostamenti dell’Indice IPCA, depurato della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, anche in funzione della situazione socio economica di settore, conciliando le primarie esigenze di salvaguardia e di espansione dei posti di lavoro con la tutela del potere d’acquisto delle retribuzioni.
TITOLO VI
CCNL: ESCLUSIVA, STAMPA E DISTRIBUZIONE
Art. 29 - CCNL: esclusiva
Il presente CCNL sarà editato a cura delle Parti sottoscrittrici nel testo conforme all’originale con le modifiche o integrazioni eventualmente intervenute. Inoltre, nel sito dell’En.Bi.M.S. (xxx.xxxxxx.xx) sarà editato il Testo Ufficiale, sempre aggiornato, che farà fede in caso di controversia, comprendendo anche le eventuali modifiche disposte a seguito delle Intepretazioni Contrattuali emesse dalla Commissione Bilaterale Nazionale di Garanzia, Interpretazione, Certificazione e Conciliazione.
Per quanto concerne la determinazione degli elementi contrattuali ai fini contributivi, nonchè ai fini dell’applicazione di un regime fiscale agevolato, farà testo esclusivamente il Contratto depositato presso la Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali, Divisione IV, presso il Ministero del Lavoro.
Le Parti intendendo salvaguardare la piena e completa proprietà del testo contrattuale, ne inibiscono l’inserimento totale o parziale in altri CCNL, salvo espressa autorizzazione di tutte le Parti sottoscrittrici che si riservano, in caso contrario, ogni azione di tutela.
Gli Enti Istituzionali (C.N.E.L.: Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ecc.), le Banche Dati, i Datori di lavoro iscritti all’Associazione sottoscrittrice e i Dipendenti delle Aziende ove si applica questo CCNL, purchè regolarmente iscritte all’ENBIMS, potranno liberamente utilizzare il presente Testo, anche memorizzandolo su supporti informatici.
Art. 30 - CCNL: distribuzione a Enti
Le Parti sottoscrittrici s’impegnano ad inviare copia del presente CCNL al CNEL, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e, a richiesta, agli Enti Assicurativi Previdenziali e Assistenziali interessati, agli aventi diritto per Legge e alle principali case di Sotfware paghe (Zucchetti, Team System, Ipsoa, CentroPaghe, Buffetti, Inaz Paghe, Sistemi, Data Service, Essepaghe ecc.).
Art. 31 - CCNL: distribuzione ai Lavoratori
L’Azienda è tenuta a distribuire gratuitamente a ogni singolo Dipendente, in servizio o neo assunto, una copia del Testo Ufficiale del presente CCNL, previa sottoscrizione che ne attesti la consegna.
L’Ente Bilaterale, appena disponibile la Stampa Ufficiale, a richiesta, invierà contrassegno alle Aziende tante copie del presente CCNL quanti sono i loro Lavoratori iscritti all’ENBIMS.
Inoltre l’Azienda, in attuazione del 1° comma dell’art. 7, L. 300/1970, dovrà esporre, in luogo accessibile ai Lavoratori, almeno l’estratto della parte disciplinare del presente CCNL, integrata con le altre eventuali specifiche norme aziendali.
TITOLO VII CCNL: EFFICACIA
Art. 32 - CCNL: Efficacia
Le norme del presente CCNL sono operanti e dispiegano la loro efficacia obbligatoria solo ed esclusivamente nei confronti dei Dipendenti di Datori di lavoro che applicano il presente CCNL e che siano iscritti all’Associazione Datoriale stipulante e all’ENBIMS, versando mensilmente mediante Mod. “F24” le quote previste per ciascun Dipendente.
Qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle Parti di cui al presente CCNL, o qualsiasi estensione pattuita con altre Parti, potrà avvenire solo con il preventivo consenso, espresso congiuntamente, di tutte le Parti stipulanti.
TITOLO VIII CCNL: DEFINIZIONI
Art. 33 - Definizioni contrattuali
I vari termini indicati nel presente CCNL si assumono nel significato di seguito precisato.
A) Sulla Retribuzione
a. “Trattamento complessivo”:
E’ costituito da tutti gli elementi retributivi stabili dovuti al Lavoratore, in denaro o in natura, quale corrispettivo della prestazione lavorativa, oltre che la polizza sanitaria e il Welfare Contrattuale. Ai fini del presente CCNL, esso comprende: la P.B.N.C.M., l’Elemento Perequativo Mensile Regionale, gli Aumenti periodici di anzianità, l’Indennità di Mancata Contrattazione, o gli eventuali benefici della Contrattazione di Secondo livello, le voci previste dal Contratto Individuale quali, ad esempio, il Superminimo, le Indennità correlate ai modi della prestazione (per lavoro notturno, festivo, ecc.), le Indennità correlate alla mansione, gli eventuali buoni pasto, indennità o servizi di mensa e/o di trasporto, le prestazioni dovute per il Welfare Contrattuale, così come per l’Assistenza Sanitaria.
b. “Paga Base Nazionale Conglobata Mensile” o “P.B.N.C.M.”: Comprende gli importi lordi mensili della retribuzione contrattualmente definita per la generalità dei Lavoratori nell’apposita Disciplina Speciale del presente CCNL, commisurata alla Categoria e livello d’inquadramento professionale (art. 249). Essa è già comprensiva anche dell’ex indennità di contingenza e dell’E.D.R. In caso di Tempo Parziale, essa dovrà essere rapportata all’Indice di Prestazione.
c. “Elemento Perequativo Mensile Regionale”:
E’ un elemento retributivo lordo, aggiuntivo alla P.B.N.C.M. (art. 250), introdotto al fine di recuperare, almeno parzialmente, il differenziale dei diversi Indici Regionali del costo della vita. Esso sarà riconosciuto in funzione della Categoria, livello professionale d’inquadramento, della Regione di riferimento e, in caso di Tempo Parziale, dovrà essere rapportato all’Indice di Prestazione.
d. “Retribuzione Mensile Normale” o “R.M.N.”:
S’intende la retribuzione “fissa” mensile lorda, parametrata all’Indice di Prestazione in caso di Tempo Parziale, costituita dai seguenti elementi:
• Paga Base Nazionale Conglobata Mensile;
• Elemento Perequativo Mensile Regionale;
• Aumenti periodici d’anzianità (c.d. scatti);
• Superminimi “ad personam”;
• tutti gli altri elementi retributivi derivanti dalla Contrattazione Individuale o Collettiva, che siano stati previsti utili per le retribuzioni differite e il T.F.R.
e. “Retribuzione Oraria Normale” o “XXX”:
Si ottiene dividendo la “Retribuzione Mensile Normale” per il Divisore convenzionale orario che, salvo per i lavoratori discontinui, è pari a 173 (centosettantatre).
f. “Retribuzione Giornaliera Normale” o “R.G.N.”:
Si ottiene dividendo la “Retribuzione Mensile Normale” per il Divisore convenzionale giornaliero, che è pari a 26 (ventisei).
g. “Indennità di Mancata Contrattazione”:
Elemento retributivo riconosciuto in assenza di Contrattazione di Secondo livello, secondo le previsioni dell’art. 251.
h. “Retribuzione Mensile di Fatto” o “R.M.F.”:
S’intende l’importo lordo mensile dovuto al Lavoratore quale corrispettivo per il lavoro prestato, nel rispetto delle previsioni contrattuali collettive e individuali pattuite. È, quindi, comprensiva di tutte le voci retributive, sia stabili che condizionate e variabili, del periodo considerato quali, oltre alla R.M.N., delle seguenti:
• Indennità di Vacanza Contrattuale, Indennità di Mancata Contrattazione o, in alternativa, gli eventuali importi previsti dalla Contrattazione di secondo livello;
• Indennità correlate alla mansione (ad esempio: indennità di trasferta, indennità trasfertisti, maggiorazioni e indennità di turno, indennità di maneggio denaro, ecc.);
• Retribuzioni extraorarie con maggiorazioni (ad esempio: per lavoro straordinario, supplementare, festivo, notturno ecc.);
• Eventuali importi forfettariamente riconosciuti per lavoro extraorario contrattuale (forfetizzazione lavoro supplementare e/o straordinario);
• Premi (ad esempio: premio presenza, di produttività, di risultato, ecc.);
• Indennità sostitutive (ad esempio, per ferie maturate e non godute, di preavviso, di trasporto, ecc.).
i. “Integrazione Mensile Variabile”:
Ogniqualvolta le Parti stabiliscono in un Contratto Individuale una retribuzione fissa mensile (per esempio, per dare certezza al Lavoratore di poter affrontare delle spese mensilmente ricorrenti), si potrà prevedere la voce di “Integrazione Mensile Variabile” quale complemento tra la R.M.F. (Retribuzione Mensile di Fatto) spettante e l’importo mensilmente pattuito. Nel caso di minori retribuzioni contrattualmente dovute (per trattenute per danni, per sciopero, per multa, sospensione disciplinare, assenze per
malattia, mese parzialmente lavoro ecc.), tali differenze NON saranno compensate dall’Integrazione Mensile Variabile.
Nel caso di retribuzione fissa mensile, ottenuta mediante un’Integrazione Mensile Variabile ricorrente, la R.M.F. coinciderà con la retribuzione fissa mensile pattuita, aumentata delle “retribuzioni extraorarie con maggiorazioni”, eventuali Indennità sostitutive e Premi condizionati annuali.
j. “Retribuzione Media Globale Giornaliera” o “R.M.G.G.”:
E’ la retribuzione lorda che si calcola con i criteri indicati dall’INPS, normalmente pari a 1/26° (per gli Impiegati) o 1/30° (per gli Operai) dell’Imponibile previdenziale del mese di calendario precedente, incrementato dei ratei di tredicesima mensilità, salvo che la stessa non sia stata frazionata o già contabilizzata in ratei mensili.
k. “Divisori Convenzionali” o “ DC”: Orario: 173
Giornaliero: 26
l. “Rimborso spese”:
S’intende il ristoro delle spese sostenute dal Lavoratore in nome e per conto dell’Azienda, xxx comprese le spese di viaggio, vitto e pernottamento, conseguenti al lavoro comandato al di fuori della sede abituale, nei limiti della normalità o preventivamente concordate. In caso di prestazione comandata al di fuori dal Comune della sede abituale di lavoro, il rimborso delle spese di vitto e alloggio può essere sostituito dall’Indennità di trasferta con esenzione contributiva e fiscale, nei limiti legalmente previsti, mentre eventuali importi eccedenti faranno parte della R.M.F. Il Rimborso spese, per la sola documentazione contabile, potrà essere contabilizzato e riconosciuto unitamente alla retribuzione mensile dovuta, ma esso non sarà soggetto a contribuzione previdenziale né a prelievo fiscale.
m. “Cottimo”:
Forma di retribuzione, normalmente incentivante, per la quale si riconosce al lavoratore una tariffa predeterminata in relazione alle quantità prodotte o al raggiungimento di eventuali soglie di produttività. Può essere individuale o collettivo. Il cottimo individuale è normalmente “a misura” e “a tempo”, quando il cottimo dipende dalle quantità prodotte in un arco di tempo predefinito. Nel cottimo legato al rendimento di una generalità di lavoratori, la tariffa è invece normalmente mista, a misura e a tempo, nel senso che il cottimo viene "pesato" sulle ore effettivamente lavorate dal singolo componente del gruppo di cottimo. In sintesi si distinguono le
seguenti forme di cottimo:
• cottimo pieno, quando la retribuzione è determinata solo a misura delle quantità prodotte;
• cottimo misto, quando la retribuzione è calcolata in parte a tempo ed in parte a misura;
• cottimo collettivo, quando la retribuzione è legata al rendimento di un gruppo organizzato di lavoratori;
• concottimo, che designa un particolare trattamento retributivo riservato a lavoratori che non partecipano direttamente alle lavorazioni e il cui cottimo è determinato da quello spettante ai lavoratori cottimisti di riferimento.
Il lavoro a cottimo sarà aziendalmente definito tenendo conto delle caratteristiche settoriali produttive mediante la Contrattazione Aziendale di secondo livello.
B) Sul Tempo
a. “Anno Solare”:
Arco temporale di 366/365 giorni, a seconda che includa o meno il 29 Febbraio.
b. “Anno di Calendario”:
Arco temporale dal 1° gennaio al 31 dicembre.
c. “Giorni di Calendario”:
Giorni solari compresi nel periodo considerato.
d. “Giorni”:
Salvo che non sia diversamente precisato, si computano dal giorno d’inizio e fino al termine od al compiersi della condizione, senza soluzione di continuità.
e. “Giorni lavorabili” e “Giorni lavorativi”:
Nel lavoro giornaliero (5+2), il computo si effettua deducendo dai giorni dell’anno di calendario i giorni festivi, di riposo, delle ferie contrattualmente previste e i giorni delle festività infrasettimanali cadenti nell’anno. Negli altri profili d’orario, dai giorni dell’anno si dedurranno i giorni di ferie contrattualmente previsti, quelli di riposo, i festivi e le festività che siano previste come godute.
f. “Giorni lavorati”:
Corrispondono ai giorni lavorabili nei quali vi sia stata l’effettiva prestazione ordinaria lavorativa.
Nell’orario settimanale “5+2”, al fine del calcolo di eventuali indennità giornaliere, i giorni lavorati sono pari ai gruppi di 8 (otto) ore ordinarie lavorate nel mese, eventualmente moltiplicati per l’Indice di Prestazione, con arrotondamento al quoziente intero superiore, quando il resto di ore ordinarie lavorate sia pari o superiore alla metà dell’orario ordinario giornaliero.
Nel caso di Addetti ai Servizi con profilo d’orario “6+1” e “6+1+1”, i giorni lavorati corrispondono ai giorni in cui il Lavoratore ha prestato lavoro ordinario, secondo le previsioni della regolare turnistica.
g. “Mese Lavorato”:
Ai fini della maturazione degli istituti contrattuali, il mese si considera lavorato quando vi sia stata prestazione lavorativa per più di 14 giorni di calendario. La prestazione lavorativa decorre dal primo e comprende l’ultimo giorno effettivamente lavorato.
h. “Fine Settimana”:
Il periodo che va dalle ore 14:00 di venerdì alle ore 6:00 del lunedì.
i. “Periodo Feriale Estivo”:
Il periodo che va dal 15 maggio al 30 settembre.
j. “Periodo Feriale Natalizio”:
Il periodo che va dal sabato precedente il 7 dicembre al sabato seguente il 6 gennaio.
k. “Periodo Feriale Pasquale”:
Il periodo che va dal sabato antecedente alla domenica delle Palme al sabato successivo alla Pasqua.
l. “Tempo effettivamente lavorato”:
Corrisponde ai “Giorni Lavorabili” di un periodo, con esclusione dei giorni che, per qualsiasi ragione, salvo che per ferie, non siano stati effettivamente lavorati per oltre 15 giorni, fatte salve previsioni inderogabili di Xxxxx.
C) Sulle Parti del rapporto di lavoro
a. “Azienda”, “Laboratorio”, “Officina”, “Agenzia”, “Società”, “Impresa”, “Datore di lavoro” e “Datore”:
Sono termini utilizzati come sinonimi per indicare il Soggetto giuridico titolare del rapporto di lavoro.
b. “Lavoratore” e “Dipendente”:
Nel CCNL sono termini utilizzati come sinonimi del Soggetto
prestatore di lavoro subordinato. Agli effetti dell’interpretazione e dell’applicazione del presente CCNL, con la dizione “Lavoratore” e/o “Dipendente”, s’intendono sia i Dirigenti, che i Quadri, gli Impiegati e gli Operai. In caso di clausole che interessino una sola Categoria di Lavoratori, sono usate le dizioni separate di “Dirigente”, “Quadro”, “Impiegato” o di “Operaio/Operatore”.
c. “Parti aziendali”:
S’intendono i Rappresentanti dell’Azienda e dei Lavoratori. Normalmente, tale termine è utilizzato per individuare i soggetti delegati alla sottoscrizione degli Accordi aziendali di secondo livello.
d. “Generalità dei lavoratori”:
S’intendono tutti i Dipendenti di un Insieme, quali: una determinata Categoria (Dirigenti, Quadri, Operai o Impiegati) o Reparto (servizio, settore aziendale ecc.) o mansioni (amministrativi, tecnici, commerciali ecc.) o dell’intera Azienda.
e. “Lavoratore Assistito”:
Così si qualifica il Lavoratore che, in un contenzioso, esercita il suo diritto a farsi assistere o rappresentare dal Sindacato cui aderisce o Sindacato o Assistente cui conferisce mandato. Per esempio: per la presentazione delle giustificazioni alle contestazioni disciplinari o l’assistenza presso il Collegio di Conciliazione e Arbitrato ai sensi dell’art. 7 della L. 300/1970; in caso di richiesta di Convocazione facoltativa presso la ITL ai sensi dell’art. 410 del c.p.c.; in caso di Conciliazione obbligatoria per licenziamento per “giustificato motivo oggettivo” ai sensi dell’art. 7 della L. 604/1966. L’assistenza individuale è libera, mentre l’Assistenza e la Rappresentanza Collettiva dei Lavoratori sono riservate alle Organizzazioni Sindacali che hanno sottoscritto il presente CCNL o l’Accordo di Secondo livello vigente in Azienda.
f. “Accordo Assistito”:
Quando il Lavoratore acconsente a un Accordo Transattivo (ex artt. 410/411 c.p.c.), con sottoscrizione contestuale delle Parti, dell’Assistente Sindacale cui il dipendente abbia conferito mandato e dei Conciliatori. In assenza di sottoscrizione con le forme previste dagli artt. 410/411 c.p.c., s’intende “assistito” l’Accordo tra Azienda e Lavoratore/ori alla presenza e con la sottoscrizione della R.S.A./R.S.T.
D) Sul Contratto di lavoro
a. “Contratto Collettivo di Lavoro”:
E’ il Contratto che disciplina il rapporto di lavoro dal punto di vista normativo e retributivo per la generalità dei lavoratori dipendenti o per una determinata categoria di essi. Se il Contratto Collettivo ha un ambito applicativo riferito all’intero territorio nazionale, si definirà “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro” (come il presente CCNL). I Contratti Collettivi, oltre che Nazionali, possono essere Regionali, Provinciali, Aziendali, di Reparto o di Mansioni, di Settore ecc. e ciascuno di essi regolamenterà situazioni particolari non comprese nel CCNL. I Contratti Collettivi “particolari”, quando rispettano le condizioni inderogabili legali e quelle previste in fatto di Rappresentanza Collettiva (art. 3) o di Referendum Aziendale, essendo “disciplina speciale”, avranno prevalenza rispetto alle corrispondenti disposizioni generali del CCNL.
b. “Contratto Individuale di Lavoro” o “Contratto Individuale” o
“Lettera o Contratto di assunzione” :
E’ il Contratto che disciplina il rapporto di lavoro individuale, tra Xxxxxxxxxx e Datore di lavoro.
Nella Lettera d’assunzione devono essere contenute tutte le informazioni previste dall’art. 135, oltre ogni altra previsione rientrante nell’autonomia privata negoziale, concordata tra le Parti, sia di natura normativa che economica, purchè essa non contraddica condizioni inderogabili legali, non sia complessivamente peggiorativa rispetto alle previsioni del CCNL o di altri Contratti Collettivi applicabili in Azienda e sia determinata o determinabile. In alcuni casi, è richiesta la forma scritta quale requisito essenziale (per esempio in presenza del Patto di Prova); in altri, la forma scritta è richiesta solo ai fini della prova. Nella Lettera d’assunzione dovrà essere precisato anche il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro che regolerà il rapporto in questione per tutto quanto non espressamente previsto a livello individuale tra le Parti o nel caso di più favorevole condizione collettiva.
c. “Impegno” o “Impegnativa d’assunzione”:
Prima dell’assunzione e della sottoscrizione del Contratto Individuale, le Parti (Datore di lavoro e Lavoratore) potranno sottoscrivere un reciproco impegno alla futura instaurazione del rapporto di lavoro alle condizioni che, seppur in modo sintetico, dovranno essere ivi richiamate.
Per essere vincolante, esso dovrà quindi essere sottoscritto dalle Parti
interessate (c.d. Contraenti) e prevedere i seguenti elementi:
• identità delle Parti (Datore e Lavoratore);
• data d’assunzione prevista (a tempo o a condizione) e tipologia contrattuale;
• mansione, livello d’inquadramento e retribuzione concordati;
• orario di lavoro (se Tempo Parziale o Tempo Pieno);
• CCNL che sarà applicato al rapporto di lavoro;
• termine o condizione di decadenza dell’Impegno d’assunzione.
Il mancato ingiustificato adempimento all’Impegno, determinerà alla Parte lesa il diritto al risarcimento del danno, così come previsto dalla normativa in materia.
d. Forma del Contratto o del negozio giuridico “Ad Substantiam” o
“Essenziale”:
Si ha quando è richiesta la forma scritta quale elemento essenziale e la cui assenza determina nullità delle condizioni derogatorie di altre legali e/o contrattuali.
e. Forma del Contratto o del negozio giuridico “Ad Probationem” o
“ai fini della prova”:
Si ha quando la forma non è di tipo essenziale, avendo essa solo lo scopo di provare un fatto e potendo essere sostituita anche da altri elementi di prova, testimoniali o documentali.
E) Sull’Orario di lavoro
a. “Tempo Pieno”:
E’ il normale orario di lavoro, stabilito in 40 ore ordinarie settimanali. Per gli Addetti ai Servizi che lavorano in turni periodici nelle turnistiche “6+1+1”, il normale orario medio di lavoro settimanale è stabilito in 42 ore ordinarie. In caso di cambio turno, il normale orario di lavoro di 40 ore settimanali, potrà variare con una composizione plurisettimanale o plurimensile dell’orario ordinario di lavoro, sempre nel rispetto dei limiti contrattuali e legali.
b. “Tempo Parziale”:
E’ l’orario di lavoro, fissato dal Contratto Individuale, in misura inferiore rispetto al Tempo Pieno. L’articolazione del Tempo Parziale potrà essere: “orizzontale”, “verticale” o “mista”, come previsto dall’art. 37 del presente CCNL.
c. “Indice di Prestazione” o “IP”:
Nell’orario di lavoro a Tempo Parziale è determinato dal rapporto tra l’orario di lavoro praticato dal Lavoratore e quello contrattualmente previsto per il Tempo Pieno. Esempio: per un Lavoratore assunto a Tempo Parziale di 30 ore settimanali, l’Indice sarà: 30 : 40 = 0,75 (Indice di Prestazione).
d. “Orario di lavoro”:
E’ il tempo nel quale il Lavoratore si pone a disposizione del Datore per l’esecuzione dell’opera richiesta secondo le sue direttive, contro la retribuzione ordinaria pattuita. Può essere distribuito nell’arco del giorno o della settimana, secondo i turni comunicati. Può svolgersi a “tempo pieno” o a “tempo parziale”. Può essere distribuito uniformemente nei vari giorni/settimane lavorative, oppure in modo differenziato, purché il tempo medio risultante rispetti i limiti contrattuali e legali del lavoro ordinario.
e. “Orario di lavoro settimanale”:
Nel Tempo pieno è di 40 ore ordinarie normalmente distribuite su 5 o 6 giorni alla settimana. Per gli Addetti ai Servizi con turni di lavoro 6+1+1 a copertura “H24”, al fine di garantire la rotazione tra i diversi turni, l’orario di lavoro settimanale sarà distribuito in modo “plurisettimanale” su cicli di 8 giorni. Nel tempo parziale orizzontale, l’orario di lavoro settimanale è dato dal prodotto tra l’Indice di Prestazione e l’orario settimanale pieno.
Per i lavoratori discontinui (art. 152), l’orario di lavoro ordinario settimanale potrà essere compreso tra 41 e 45 ore.
f. “Orario di lavoro (giornaliero o settimanale) normale”:
E’ la preventiva definizione dei termini iniziali e finali dell’orario/i di lavoro (giornaliero o settimanale) che, nel periodo considerato, compongono il tempo di Lavoro Ordinario previsto per il Tempo Pieno.
g. “Lavoro ordinario spezzato”:
E’ la prestazione ordinaria lavorativa suddivisa in due parti giornaliere, con un intervallo * intermedio superiore a un’ora
(* l’intervallo è definibile con Accordo di Secondo livello, ex art. 162).
h. “Lavoro Supplementare”:
Nel contratto a Tempo Parziale è il lavoro prestato oltre l’orario di lavoro normale pattuito con il Lavoratore (orizzontale, verticale o misto), entro i limiti previsti all’art. 40 e l’orario contrattuale previsto per il tempo pieno, superati i quali assume la qualifica di “lavoro straordinario”.
Nel Tempo Pieno, è il lavoro richiesto, autorizzato e svolto, per recupero di ritardi o fermate del lavoro imposte da cause di forza maggiore, oltre l’orario giornaliero contrattualmente predeterminato, ma entro i limiti mensili di lavoro effettivo previsti dall’orario contrattuale.
i. “Consolidamento dell’orario di lavoro”:
Ogniqualvolta nel Tempo Parziale, il ricorso alle Clausole Flessibili o al Lavoro Supplementare siano permanenti e di durata superiore a 6 (sei) mesi di calendario, salvo che le Parti aziendali abbiano già definito per il ritorno all’Indice di prestazione iniziale un diverso termine certo, a tempo o a condizione, si opera il Consolidamento dell’orario di lavoro che, a tutti gli effetti, modifica l’Indice di Prestazione del Lavoratore acquisendo nel suo orario di lavoro settimanale anche la quota di lavoro (da Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx o Lavoro Supplementare) consolidato.
In caso di consolidamento (positivo o negativo), le competenze differite del Lavoratore saranno riconosciute pro-quota, cioè proporzionate al tempo dei rispettivi Indici di prestazione.
Il consolidamento opera fino a concorrenza dell’Indice di Prestazione uguale a 1 (uno). Restano salve diverse pattuizioni tra Datore di lavoro e Lavoratore, purché concluse mediante Accordo assistito e le diverse condizioni aziendali se più favorevoli al Lavoratore.
j. “Lavoro Straordinario”:
E’ il lavoro prestato al di fuori dei termini iniziali e finali dell’Orario di lavoro giornaliero e/o settimanale normale, così come previsto per la prestazione a Tempo Pieno.
k. “Lavoro prolungato”:
E’ la prestazione lavorativa (di flessibilità, di straordinario, di straordinario con riposo compensativo, di lavoro supplementare o d’intensificazione con accredito nella Banca delle Ore), richiesta quale anticipazione o prolungamento del normale orario di lavoro e in eccedenza ad esso.
l. “Lavoro extra ordinario spezzato”:
E’ la prestazione lavorativa (di flessibilità, di straordinario, di straordinario con riposo compensativo, di lavoro supplementare o d’intensificazione con accredito nella Banca delle Ore), richiesta in modo non adiacente, per un tempo superiore a 30 minuti al normale orario ordinario di lavoro. Il lavoro extra ordinario “spezzato” comporta il rimborso delle spese di viaggio preventivamente concordate ed effettivamente sostenute e documentate dal Lavoratore per il rientro al lavoro e all’abitazione e deve avere una durata di almeno un’ora. In ogni caso, la retribuzione minima del
lavoro extra ordinario spezzato deve essere di un’ora, con le relative maggiorazioni del lavoro spezzato incrementate però di 5 punti percentuali, oltre il rimborso delle spese.
m. “Lavoro notturno”:
E’ il lavoro prestato nell’arco temporale dalle ore 24:00 alle ore 6:00, mediante lavoro ordinario a turni, lavoro straordinario o intensificazioni dell’orario di lavoro con accredito nella Banca delle Ore.
n. "Linee a catena":
Quando i lavoratori sono impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, con ritmo determinato dal flusso dei pezzi da lavorare presentati autonomamente ai lavoratori (nastri, catene, robot o simili), i quali non possono determinare il tempo di sequenza lavorativa. Normalmente vi sono più postazioni in serie che concorrono all'insieme delle operazioni con ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti di un prodotto finale.
o. “Turni Avvicendati”:
E’ il sistema di distribuzione dell’orario di lavoro articolato su più turni giornalieri, fissi o periodici. I turni avvicendati giornalieri potrebbero essere così distribuiti:
- su “semi-turni”, su 5 giorni lavorabili alla settimana, nel qual caso il lavoro si svolgerà, per esempio, dalle 6:00 alle 14:00 o dalle 14:00 alle 22:00 o con altro simile profilo;
- su tre turni con “turno continuo giornaliero” nelle 24 ore, normalmente dalle 6:00 alle 14:00, dalle 14:00 alle 22:00 o dalle 22:00 alle 6:00, con inizio dalle 06:00 del lunedì e termine alle 06:00 del sabato;
- con turnistiche su 6 giorni alla settimana, che potrebbero essere distibuiti con turni giornalieri di ore 6,66, pari a 6 ore e 40 minuti giornalieri per 6 giorni alla settimana. Tale turno può essere il solo giornaliero, oppure combinarsi in 2 turni (13,33 ore complessive lavorate/giorno, pari a 2 turni di 6 ore e 40 minuti) o 3 turni (per complessive 20 giornaliere, pari a 3 turni, ciascuno di 6,66 ore e, cioè, di 6 ore e 40 minuti), con tutti i sabati lavorati nella medesima turnistica degli altri giorni della settimana. Tale turnistica si presta particolarmente alle produzioni a ciclo continuo, che richiedono soste giornaliere e settimanali per pulizia e manutenzione degli impianti;
- su turni “H24”, i nastri orari prevedono la continuazione del lavoro
senza soluzione di continuità. I riposi settimanali e i festivi saranno calendarizzati dalla turnistica, con distribuzione variabile all’interno dell’intera settimana.
La Contrattazione Aziendale di Secondo livello potrà introdurre, modificare o disciplinare i profili d’orario e i turni di lavoro praticati, nel rispetto delle previsioni legali.
F) Sulla Malattia e Infortunio
a. “Periodo di Carenza”:
Sono i primi 3 (tre) giorni solari di malattia e/o infortunio non professionale o seguenti a quello dell’infortunio professionale, nei quali l’INPS/INAIL non erogano al Lavoratore alcun trattamento indennitario. Infatti, le Indennità riconosciute dall’INPS o dall’INAIL decorrono solo dal 4° (quarto) giorno di malattia o infortunio, in quest’ultimo caso, sempre con esclusione dal computo del giorno dell’infortunio.
b. “Periodo di Comporto”:
E’ il periodo di conservazione del posto di lavoro del lavoratore assente per malattia o infortunio.
Il periodo di comporto può essere “secco”, quando considera un solo evento morboso, oppure “frazionato” o “per sommatoria”, quando considera più eventi morbosi in un dato arco temporale. Nel presente CCNL, il periodo di comporto, come stabilito agli artt. 165 e 166, è frazionato e per sommatoria. Entro tale periodo complessivo l’Azienda, salvo il caso di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo (oggettivo o soggettivo), non potrà licenziare il Lavoratore.
c. “Anzianità applicativa”:
Coincide con il periodo decorrente dall’assunzione del Lavoratore o dalla prima decorrenza di applicazione del presente CCNL (o dal CCNL da esso rinnovato), fino al termine finale di calcolo, depurato dai tempi di aspettativa (retribuita o non retribuita), ivi compresi i tempi di aspettativa e/o di congedo di maternità/paternità/parentale, puerperio e adozione.
d. “Infortunio in Itinere”:
E’ quello intervenuto durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione al luogo di lavoro o dal luogo di lavoro a quello di consumazione dei pasti, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale (art. 12, D.Lgs. 38/2000).
G) Sulla Modifiche (collettive o individuali) dell’Orario di lavoro:
a. “Intensificazioni”:
Tempo aggiuntivo del normale orario di lavoro richiesto a titolo di flessibilità. L’Intensificazione, richiesta nel rispetto dei limiti e condizioni contrattuali, è obbligatoria e l’eventuale impossibilità va documentata come d’ordinario per il lavoro rientrante nel normale orario di lavoro. Le ore di Intensificazione effettivamente lavorate daranno diritto alla liquidazione, con la retribuzione mensile corrente, delle maggiorazioni previste all’art. 261 e (le ore lavorate in intensificazione) sarano poste a credito del Lavoratore nella “Banca delle Ore”.
b. “Rarefazioni”:
Sono parte dell’Orario ordinario di lavoro, retribuito ma non lavorato, previsto nei casi di minore lavoro che segua o preceda un periodo d’Intensificazione. La retribuzione riconosciuta sarà quella ordinaria. Le ore di Rarefazione (Retribuite ma non lavorate) saranno computate a debito del Lavoratore nella “Banca delle Ore”.
Per le definizioni relative alla Classificazione del Personale, si rinvia all’art. 242 e seguenti della Disciplina Speciale del presente CCNL.
TITOLO IX
MOBILITÀ E MERCATO DEL LAVORO
Art. 34 - Mobilità e Mercato del Lavoro
Alle Aziende che applicano integralmente il presente Contratto è data la possibilità di utilizzare, in funzione delle differenti esigenze, gli strumenti di flessibilità previsti.
Le Parti convengono che, a fronte di temporanea difficoltà di mercato, di crisi, di ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione aziendale che comportino esuberi occupazionali, nella Contrattazione di secondo livello si dovranno concordare i comportamenti e gli accorgimenti che tendano a diminuire le conseguenze sociali della minore necessità d’impiego della forza lavoro, quali i Contratti di Solidarietà o anche facendo ricorso a strumenti contrattuali alternativi o integrativi ai soli strumenti di Legge.
TITOLO X
GLI ISTITUTI DEL NUOVO MERCATO DEL LAVORO
Art. 35 - Normale rapporto di lavoro
In assenza di esplicita diversa pattuizione scritta, il Contratto di lavoro si considera a tempo pieno e indeterminato.
Solo ricorrendo le condizioni previste dalla Legge e dal CCNL, l’Azienda usufruirà degli sgravi contributivi previsti.
Art. 36 - Istituti del nuovo mercato del lavoro
Si evidenziano le seguenti tipologie contrattuali.
A) LAVORI C.D. “TIPICI”
1) Tempo Parziale (artt. 37 - 45)
2) Tempo Determinato (artt. 46 - 57)
3) Contratto di Stabilizzazione (artt. 58 - 65)
4) Contratti di Solidarietà espansiva (art. 66)
5) Contratti di Solidarietà interna o difensiva (art. 67)
6) Telelavoro e “Lavoro a distanza” (artt. 68 - 82), cosiddetto “Lavoro intelligente” o Lavoro Agile
7) Lavoro Intermittente (artt. 83 - 89)
8) Somministrazione di lavoro (artt. 90 - 99)
B) TIPOLOGIE CONTRATTUALI FORMATIVE
9) Apprendistato (artt. 100 - 120)
10) Mobilità Verticale e Condizioni d’Ingresso (artt. 121 - 124)
11) Tirocinio o Stage (artt. 125 - 127)
C) LAVORI C.D. “ATIPICI”
12) Contratto di Collaborazione (artt. 128 - 134)
TITOLO XI LAVORO A TEMPO PARZIALE
Premessa
Nell’ambito di applicazione del presente CCNL, le Parti sottoscrittrici individuano il Contratto a Tempo Parziale quale tipologia particolarmente utile nei seguenti casi:
• se orizzontale: per garantire i servizi di durata temporale ridotta e giornalmente ripetuti quali, ad esempio, l’accensione d’impianti ed il loro avviamento e simili. Inoltre, può permettere al lavoratore
la conciliazione di determinate particolari incombenze familiari/sociali;
• se verticale: per garantire i servizi nei fine settimana, durante i periodi feriali e per le intensificazioni annuali di lavoro e/o per permettere al lavoratore di educare/assistere i figli o congiunti in determinati periodi dell’anno.
Le Parti, mentre riconoscono l’importanza dello “jus variandi” al fine di permettere al Datore di organizzare il lavoro secondo le obiettive necessità dell’impresa, ricordano che il lavoro a Tempo Parziale, quand’è richiesto per esigenze personali o familiari reali e documentate, dovrà essere concesso, nei limiti del possibile, con la sola salvaguardia delle inderogabili esigenze di esercizio.
Da quanto precede, le Parti hanno concordato la disciplina dell’art. 40, che prevede maggiorazioni crescenti in funzione della diversa onerosità della prestazione richiesta e a seconda della sua collocazione.
Art. 37 - Lavoro a Tempo Parziale: definizione
Il Contratto di lavoro a Tempo Parziale prevede lo svolgimento dell’attività lavorativa con orario ridotto rispetto a quello ordinario previsto nel presente Contratto (40 ore/settimanali). Le Parti, ritenendo che il rapporto di lavoro a tempo parziale possa essere uno strumento idoneo ad agevolare l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro e a rispondere alle esigenze delle Aziende e dei Lavoratori, concordano che lo stesso possa essere di tipo:
a) orizzontale: quando la prestazione giornaliera ridotta si svolga ad orario ridotto per tutti i giorni lavorativi;
b) verticale: quando la prestazione si svolga a tempo pieno solo per alcuni giorni della settimana, del mese o dell’anno (particolarmente adatto per i periodi di intensificazione e/o rarefazione);
c) misto: quando la prestazione sia resa secondo una combinazione dei modi “orizzontale” e “verticale” sopraindicati e contempli giornate o periodi a tempo pieno, alternati a giornate o periodi a orario ridotto o non lavorati (riposi sostitutivi);
d) per gli “over 63”: quando la prestazione sia resa a tempo parziale, in accordo con la Società, da un lavoratore che ha oltre 63 (sessantatre) anni (cfr. art. 1, comma 284, L. 208/2015).
Art. 38 - Lavoro a Tempo Parziale: condizioni di assunzione
L’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale necessita della volontarietà di entrambe le Parti (Azienda e Lavoratore) e, ai fini della prova, dovrà risultare da atto scritto, nel quale saranno indicati, oltre a quanto previsto dall’art. 135, i seguenti elementi:
1) l’indicazione della durata della prestazione lavorativa ridotta e della sua collocazione con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. Quando è previsto il lavoro a turni, l’indicazione che precede può limitarsi a rinviare al calendario aziendale dei turni programmati;
2) il trattamento economico e normativo, secondo i criteri di proporzionalità all’entità della prestazione lavorativa ordinaria ridotta nel mese (con applicazione dell’Indice di Prestazione) e/o, nel Tempo Parziale Verticale, per gli istituti plurimensili (in proporzione alle ore lavorabili nell’anno);
3) l’accettazione delle Clausole Elastiche e Flessibili, di cui all’art. 41, comprendenti l’eventuale previsione concordata della possibilità d’intensificazione in particolari periodi dell’anno (per festività ecc.) o di variare temporaneamente la collocazione dell’orario di lavoro.
La prestazione lavorativa giornaliera fino a 4 (quattro) ore, salvo diverso Accordo sottoscritto in sede sindacale, non potrà essere frazionata nell’arco della giornata.
Potranno essere realizzati contratti di lavoro a tempo parziale verticale anche per le sole giornate di sabato e/o festive, cui possono accedere anche studenti e/o Lavoratori, purchè essi siano in possesso dei requisiti contrattuali e legali necessari.
Diversi modi relativi alla collocazione temporale dell’orario di lavoro potranno essere definiti con Accordo aziendale che, a domanda di una Parte, potrà essere sottoposto all’Ente Bilaterale Nazionale per ottenere l’Attestato di Conformità Contrattuale.
Art. 39 - Lavoro a Tempo Parziale: trattamento economico e normativo
Il trattamento economico e tutti gli istituti normativi contrattuali dovranno essere proporzionati all’orario di lavoro a tempo parziale concordato nel periodo e agli eventuali diversi Indici di Prestazione occorsi nell’anno, ad eccezione dei contributi destinati alla Polizza sanitaria e del Welfare Contrattuale, che saranno integralmente dovuti o esclusi, così come previsto agli artt. 178 e
181. In caso di esclusione della polizza sanitaria, il Lavoratore a Tempo Parziale avrà diritto all’Indennità sostitutiva di cui all’art. 183.
Art. 40 - Lavoro a Tempo Parziale: Lavoro Supplementare
Si definisce Lavoro Supplementare quello prestato tra l’orario settimanale parziale pattuito con il Lavoratore e l’orario settimanale contrattuale del Lavoratore a tempo pieno, così come previsto dal CCNL.
Per le particolari caratteristiche che contraddistinguono il settore disciplinato dal presente CCNL quali, ad esempio, l’esigenza di sostituire i Dipendenti assenti e di assicurare comunque la copertura dei servizi non interrompibili, in caso d’intensificazione, le Parti hanno stabilito che sia consentito di richiedere al Lavoratore la prestazione di lavoro supplementare nei limiti di seguito precisati
e con le maggiorazioni della X.X.X. ivi previste.
Premesso tutto quanto precede, il lavoro supplementare richiesto è obbligatorio se:
▪ motivato da ragioni impreviste, oggettive, tecniche, organizzative, sostitutive o per garantire servizi essenziali;
▪ richiesto per intervenuta calamità.
Resta però inteso che, per la particolare tutela del lavoro a tempo parziale (che prevede una prestazione inferiore per l’eventuale assistenza familiare o per il completamento con altro rapporto di lavoro a tempo parziale), il lavoro supplementare non sarà mai obbligatorio in presenza di comprovate situazioni personali del lavoratore che siano state preventivamente documentate oltre che, ovviamente, nei casi di accertata forza maggiore.
Limiti diversi, ma entro la previsione del 2° comma dell’art. 6 D.Lgs. 81/2015 (25% delle ore settimanali concordate), potranno essere previsti all’atto dell’assunzione del Lavoratore o, successivamente, mediante Accordo Individuale assistito o Contrattazione aziendale di secondo livello, che potrà individuare anche i casi di applicazione dello Schema di Ipotesi di accordo pubblicato nel sito: xxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
In caso di lavoro supplementare “permanente”, superiore a 6 (sei) mesi di calendario, vi sarà il Consolidamento dello stesso, così come previsto al punto i, lettera E) dell’art. 32 del CCNL, con cessazione delle maggiorazioni per i tempi “consolidati”.
Le percentuali di maggiorazione di cui al presente articolo sono già comprensive dell’incidenza sugli istituti retributivi indiretti e differiti e, pertanto, il Lavoro Supplementare sarà ininfluente nella determinazione delle ferie o della relativa indennità sostitutiva, della tredicesima e del T.F.R.
Tab. 1) - art. 40: Sintesi maggiorazioni per il Lavoro Supplementare *
1) Descrizione Lavoro Supplementare | 2) Maggiorazione (base) oraria in prolungato 1 | 3) Maggiorazione oraria in spezzato 2 | |
A | Entro il 25% del normale orario mensile a tempo parziale | 30% | 35% |
B | Oltre il 25% del normale orario mensile a tempo parziale, ma sempre entro il limite del 25% della normale prestazione annua a tempo parziale | 35% | 40% |
C | In regime diurno in giorno di riposo | - | 40% |
D | In regime diurno in giorno festivo | - | 45% |
E | In regime notturno in giorno feriale | 40% | 45% |
F | In regime notturno in giorno di riposo | - | 50% |
G | In regime notturno in giorno festivo | - | 50% |
* Per le definizioni del lavoro notturno, “prolungato”, “spezzato” si rinvia all’art. 33.
Nota Tabella 1) - art. 40:
1 Per le definizioni del lavoro notturno, “prolungato”, “spezzato” si rinvia all’art. 33 e alle Esemplificazioni Tabella 1) dell’art. 257.
2 In caso di lavoro spezzato, la percentuale di maggiorazione base di cui alla precedente Colonna 2) è incrementata di 5 (cinque) punti, così come già esposto in Colonna 3).
Art. 41 - Lavoro a Tempo Parziale: Lavoro Straordinario (è tale quello eccedente le 40 ore settimanali)
Solo con accordo del Lavoratore, anche nel tempo parziale, potrà essere eccezionalmente richiesta l’effettuazione di lavoro straordinario. Resta inteso che in tale eventualità si applicheranno le maggiorazioni per il lavoro supplementare di cui alla Tabella 1) dell’art. 40, ma con l’incremento delle maggiorazioni di cui alle colonne 2) e 3) di cui sopra di 5 (cinque) punti percentuali della maggiorazione prevista per il lavoro richiesto nelle medesime condizioni.
Art. 42 - Lavoro a Tempo Parziale: Clausole Elastiche e Flessibili
Per maggior chiarezza, è contrattualmente conservata la distinzione tra Clausole Elastiche e Clausole Flessibili.
Definizioni:
Nel contratto di lavoro a tempo parziale, s’intendono Clausole Elastiche quelle che danno la possibilità di variare temporaneamente la collocazione giornaliera/settimanale della prestazione lavorativa ordinaria e Clausole Flessibili quelle che permettono di variare in aumento o in diminuzione la prestazione lavorativa per almeno due settimane di calendario.
Variazioni diverse o per tempi minori potranno essere richieste facendo ricorso al lavoro supplementare o straordinario di cui agli articoli che precedono.
Clausole Elastiche nel Contratto a Tempo Parziale:
1) Per rispetto allo jus variandi del Datore di lavoro, a fronte di mutate esigenze aziendali, egli ha diritto di variare al massimo una volta al semestre la collocazione temporale dell’orario di lavoro nei limiti del 10% (dieci percento) del normale orario di lavoro, giornaliero o settimanale, concordato con il Lavoratore alle seguenti condizioni:
a. dando un preavviso al Lavoratore di almeno 10 (dieci) giorni lavorativi;
b. con il riconoscimento per le ore variate e nei soli primi 2 mesi solari di variazione, di una maggiorazione della retribuzione del 5% (cinque percento), a titolo di risarcimento dell’iniziale disagio causato dalla variazione stessa, già comprensiva dell’incidenza sugli istituti retributivi indiretti, differiti e di T.F.R.
2) Più estese modificazioni della collocazione temporale dell’orario di lavoro potranno essere previste con l’accettazione del Dipendente in sede di assunzione nel Contratto Individuale di lavoro, o mediante Accordo Assistito sindacale (ex art. 411 cpc) o avanti alla Commissione Bilaterale di Certificazione (ex art. 410 cpc), con facoltà del Lavoratore di farsi assistere da un Rappresentante sindacale o da un Avvocato o da un Consulente del lavoro. Anche in tale caso, il Datore di lavoro dovrà comunque riconoscere al Lavoratore un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni lavorativi, unitamente alla maggiorazione del 5% (cinque percento), a titolo di risarcimento dell’iniziale disagio, ma per le ore variate nei primi 4 (quattro) mesi solari di variazione.
In tali casi, la variazione potrà modificare la collocazione temporale fino al limite del 25% (venticinque percento) del normale orario di lavoro giornaliero o settimanale concordato con il Lavoratore.
Clausole Flessibili nel Contratto a Tempo Parziale:
1) Sempre per rispetto allo jus variandi, a fronte di documentate mutate esigenze aziendali, e per non più di una volta nel semestre, è contrattualmente previsto il diritto del Datore di lavoro di variare in aumento o in diminuzione la prestazione lavorativa ordinaria, nel rispetto del preavviso al Lavoratore di 10 giorni lavorativi, entro il limite del 20% del normale orario di lavoro settimanale già precedentemente concordato. In caso di aumento, il Lavoratore avrà diritto di ricevere per le ore richieste, la retribuzione oraria prevista per il lavoro supplementare, già comprensiva dell’incidenza sugli istituti retributivi indiretti, differiti e di T.F.R. In caso di diminuzione dell’orario, le Parti concorderanno l’iscrizione a debito nella Banca delle Ore o la proporzionale temporanea riduzione della retribuzione a titolo di permesso non retribuito. Superati 6 mesi, in costanza di variazione dell’orario di lavoro, dovrà effettuarsi il Consolidamento, in aumento o in diminuzione, valido a tutti gli effetti, dello stesso, così come previsto al punto i, lettera E) dell’art. 33 del presente CCNL.
2) Variazioni in aumento più estese potranno essere previste nel Contratto Individuale di lavoro, quando vi sia stata la puntuale accettazione del Dipendente, o mediante Accordo scritto avanti alle Commissioni di
Certificazione, con facoltà del Lavoratore di farsi assistere da un Rappresentante sindacale o da un Avvocato o da un Consulente del lavoro. In tali casi, sempre nel rispetto del preavviso di 10 giorni lavorativi, il Datore di lavoro potrà richiedere prestazioni aggiuntive ma, comunque, entro il limite del 25% del normale orario di lavoro settimanale concordato, tutte le altre condizioni invariate. Nelle sedi indicate, si definiranno anche i termini temporali di applicazione delle Clausole Flessibili o la definitiva modifica della percentuale di prestazione lavorativa (variazione Indice di Prestazione - Consolidamento dell’orario). Inoltre, si definiranno le eventuali maggiorazioni da riconoscere, fermo restando che la modifica concordata e permanente dell’orario di lavoro settimanale non comporta l’automatico riconoscimento di maggiorazioni. Il consenso alle Clausole Flessibili già espresso dai Lavoratori, potrà essere da loro revocato nei seguenti casi:
▪ lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché́ da gravi patologie
cronico-degenerative ingravescenti;
▪ patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore; o nel caso in cui il lavoratore assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa, alla quale sia stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100%, con necessità di assistenza;
▪ presenza nel nucleo familiare di figlio convivente di età inferiore a 13 (tredici) anni o figlio convivente svantaggiato per effetto di una minorazione fisica, psichica o sensoriale ai sensi dell’art. 3 della Legge 104/1992;
▪ lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali nei due mesi che precedono la sessione d’esami;
▪ lavoratori studenti, compresi quelli universitari, nelle due settimane che precedono le prove di esame.
È in ogni caso fatta salva la facoltà del Lavoratore di chiedere, in caso di oggettivi, comprovati e proporzionati gravi motivi familiari e/o personali, con preavviso ordinario di 2 giorni lavorativi o, per i casi gravi e imprevedibili, di almeno un giorno lavorativo, il ripristino della prestazione originariamente concordata.
Art. 43 - Lavoro a Tempo Parziale: trasformazioni per esigenze di assistenza, cura o pensionamento
Il lavoratore ha la facoltà di optare, per una sola volta, in alternativa al congedo parentale o entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del Capo V del D.Lgs. 151/2001 o successive modificazioni, ad una trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, nei limiti e alle condizioni previste dal comma 7, art. 8 del D.Lgs 81/2015 e s.m.i.
È altresì riconosciuto il diritto alla trasformazione o la priorità nella trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale nelle ipotesi di cui ai commi 3, 4, 5 e 8 dell’art. 8 del D. Lgs. 81/2015 e s.m.i.
Inoltre, il Lavoratore potrà richiedere all’Azienda di rendere la propria prestazione lavorativa a tempo parziale a titolo definitivo per la c.d. flessibilità di accesso alla pensione (art. 1, comma 284, L. 208/2015 e s.m.i.).
In tal caso, quando vi sia l’accordo o l’approvazione aziendale, le Parti (Datore e Lavoratore) dovranno rispettare i termini legali previsti per tale forma di tempo parziale e potranno beneficiare di tutti i rispettivi benefici previsti dalla Legge. Anche a questi Contratti, per tutti gli aspetti non diversamente regolati dalla Legge, si applicheranno i principi del presente Titolo.
Art. 44 - Lavoro a Tempo Parziale: informativa
Per gli obbligi informativi del Datore di lavoro, si rinvia all’art. 24 del presente CCNL.
Art. 45 - Lavoro a Tempo Parziale: criteri di computo
Ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il numero dei dipendenti, i lavoratori a tempo parziale dovranno essere computati in proporzione all’orario concordato, rapportato al tempo pieno, con arrontondamento all’unità superiore in caso di decimale uguale o superiore a 5 (cinque).
TITOLO XII TEMPO DETERMINATO
Premessa
Nei Settori di applicazione del presente CCNL, è frequente un forte incremento della domanda in particolari periodi dell’anno, anche concomitanti ai cicli di produzione e/o alla “stagionalità dei prodotti” da refrigerare o dell’esercizio degli impianti di condizionamento.
Ne consegue l’opportunità che in tali periodi siano favoriti tutti gli strumenti di flessibilità previsti dal Contratto e dalla Legge (Banca delle Ore e Straordinario con riposo compensativo,
Straordinario, Lavoro a tempo determinato, Lavoro Intermittente e Somministrato).
Per le ragioni che precedono e per incentivare la costituzione di nuovi rapporti di lavoro, le Parti hanno inteso regolamentare il contratto a Tempo Determinato in modo estensivo e, cioè, prevedendo le deroghe contrattuali ammesse dalla Legge.
Per tale motivo, al fine di evitare sanzioni, le Parti raccomandano un uso corretto e rigoroso di dette deroghe contrattuali ed esortano i Lavoratori interessati a segnalare alla Commissione Bilaterale Nazionale di Certificazione eventuali utilizzi distorti della presente normativa o eventuali ricadute anomale derivanti dall’applicazione della stessa.
Inoltre, è diritto delle Parti aziendali richiedere alla Commissione Bilaterale Nazionale di Certificazione il Parere di Conformità sul proprio Contratto a Tempo Determinato, previo inoltro dell’analitica documentazione sul rapporto di lavoro all’indirizzo e.mail: “xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx” e versamento del relativo contributo fisso (per informazioni: xxx.xxxxxx.xx), così come indicato nel Modello pubblicato nel sito: xxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Art. 46 - Tempo Determinato: assunzione
Fermo restando che la forma comune del rapporto di lavoro è quella a tempo indeterminato, è consentita, nel rispetto delle ragioni e dei limiti legali e contrattuali indicati al presente Titolo, l’apposizione di un termine.
L’assunzione a tempo determinato dovrà risultare (direttamente o indirettamente) da atto scritto (Contratto di assunzione), una copia del quale, ai fini della validità del termine, dovrà essere consegnata al Xxxxxxxxxx, che ne accuserà formale ricevuta, prima o contestualmente all’inizio della prestazione di lavoro.
Il Contratto di assunzione potrà prevedere il Patto di prova ex art. 138, che avrà forma scritta “ad substantiam” e dovrà avere i contenuti richiesti dall’art. 135 “Lettera di Assunzione o Contratto Individuale di lavoro”, integrati dalle seguenti indicazioni:
1) durata prevista del rapporto di lavoro con termine “a tempo” o “a condizione”, nel rispetto dei limiti temporali legalmente previsti (L. 96/2018);
2) l’espressa indicazione che il Lavoratore ha il diritto di precedenza in caso di future assunzioni che fossero effettuate dall’Azienda per le medesime attività già svolte, alle condizioni del punto 6) dell’art. 48;
3) se è prevista la contabilizzazione mensile della tredicesima mensilità o se è prevista l’erogazione mensile del rateo di tredicesima mensilità maturato;
4) in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui all’art. 1, D.L. 87/2018, convertito dalla Legge 96/2018, in base alle quali è stipulato; in caso di proroga dello stesso rapporto, tale indicazione sarà necessaria solo quando il termine complessivo ecceda i dodici mesi.
Art. 47 - Tempo Determinato: divieti
Non è ammesso stipulare Contratti a tempo determinato nei seguenti casi:
a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, salvo quando necessario per l’integrità e la sicurezza degli impianti, dei patrimoni, dell’esercizio e/o delle persone e quando la mancata copertura sia idonea a determinare possibili compromissioni gravi e/o irreversibili;
b) presso unità produttive nelle quali si è proceduto, nei 6 (sei) mesi precedenti, a licenziamenti collettivi (artt. 4 e 24 della L. n. 223/1991), che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il Contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che il Contratto sia concluso per sostituire lavoratori temporaneamente assenti, o per assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, o abbia una durata non superiore a 3 (tre) mesi;
c) presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione del lavoro o una riduzione dell’orario in regime di Cassa Integrazione Guadagni, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il Contratto a tempo determinato;
d) da parte di Datori di lavoro che non abbiano effettuato la Valutazione dei Rischi in applicazione della normativa sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e della salubrità degli ambienti di lavoro.
In caso di violazione dei divieti sopra elencati, fatte salve le sanzioni di Xxxxx, il Contratto si trasforma a tempo indeterminato sin dal suo inizio.
Art. 48 - Tempo Determinato: disciplina generale
1) Tempo Determinato: Durata massima del Contratto a termine per la generalità dei lavoratori
Secondo quanto stabilito dalla Legge 96/2018 e s.m.i., ad esclusione delle attività stagionali previste al successivo punto 8), al Contratto di lavoro subordinato, per lo svolgimento di qualsiasi mansione e senza motivazione (c.d. “acausale”), è ammessa per lo stesso lavoratore l’apposizione di un termine di durata non superiore a 12 mesi.
Solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni, richiamate come causale nel Contratto di Assunzione, il Contratto potrà avere una durata anche superiore ma, comunque, non oltre i 24 mesi:
• esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori;
• esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.
Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a ventiquattro mesi e, comunque, per un massimo di quattro volte nell'arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.
Ai fini del computo dei 24 (ventiquattro) mesi si tiene altresì conto di eventuali periodi aventi ad oggetto mansioni di pari Livello e Categoria legale, svolti tra i medesimi soggetti nell’ambito di somministrazione di lavoro a tempo determinato, mentre sono esclusi i periodi di lavoro stagionale, i tempi determinati occasionali e il lavoro di surroga.
Qualora il limite di 24 mesi consecutivi e al netto di eventuali periodi d’interruzione intercorsi per sospensione “Covid”, sia superato, per effetto di un unico Contratto o di una successione di contratti, o il numero di proroghe sia superiore a 4 (quattro), il Contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.
2) Tempo Determinato: Durata massima del Contratto a termine per i Dirigenti
Per i Dirigenti la durata del Contratto a Tempo Determinato potrà essere complessivamente pari a 5 anni consecutivi, con possibilità di proroghe intervenute nel medesimo periodo secondo le vigenti previsioni vigenti. In caso di previsione unica quinquennale, è data la facoltà al Dirigente di recedere, dopo il compiersi di 36 mesi di servizio, prestando il preavviso contrattualmente dovuto (art. 323 del CCNL).
3) Tempo Determinato: Estinzione del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro a tempo determinato si estingue con lo scadere del termine previsto, senza che sia necessaria alcuna particolare manifestazione delle Parti. Solo se la cessazione avviene in data o condizioni diverse da quelle fissate all’atto dell’assunzione, la stessa dovrà essere comunicata agli Enti Competenti. Lo scadere del termine dà luogo alla cessazione, anche qualora essa intervenga nel periodo di conservazione del posto per gravidanza, puerperio, malattia o infortunio. Il rapporto a tempo determinato potrà cessare prima della scadenza del termine per risoluzione consensuale in caso di comune volontà delle Parti, per giusta causa o per anticipata fine dell’attività prevista quando sia essa a configure il termine (a condizione).
4) Tempo Determinato: Prosecuzione oltre il termine e trasformazione automatica
Salvo quanto previsto all’art. 50 del CCNL (Proroga con Contratto Assistito), in caso di continuazione del lavoro oltre la scadenza del termine, inizialmente fissato o successivamente prorogato, la mancata trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato determinerà l’obbligo di corrispondere al Lavoratore un’indennità pari al 20% della P.B.N.C.M. fino al 10° giorno successivo al termine e al 40% (quaranta percento) per ciascun giorno ulteriore, fermo restando che se il rapporto di lavoro continua oltre il 30° giorno, in caso di Contratto di durata inferiore a 6 mesi, ovvero oltre il 50° giorno negli altri casi, il Contratto si considera trasformato a tempo indeterminato dalla data di decorrenza dei predetti termini, sempre tenuto conto l’attuale invalicabilità dei 24 mesi consecutivi.
5) Tempo Determinato: Periodi interruttivi tra contratti diversi Successive assunzioni del medesimo Lavoratore con Contratto a termine, purché sempre entro i predetti 24 mesi consecutivi e in presenza dei vigenti requisiti di Legge, salvo diverso Accordo di Secondo livello confermato mediante Referendum Aziendale, dovranno rispettare i periodi minimi d’interruzione di 10 giorni dalla data di scadenza per i Contratti di durata fino a 6 mesi o 20 giorni, sempre dalla data di scadenza, per i Contratti di durata superiore a 6 mesi. Nel caso in cui tali disposizioni non fossero rispettate, fatta salva l’esclusione dei lavoratori assunti per le attività stagionali, il secondo Contratto si considera a tempo indeterminato.
Le Parti, al fine di rispondere alle esigenze locali e migliorare l’efficienza dei servizi resi dalle imprese, demandano alla Contrattazione Aziendale di Secondo livello il compito d’individuare eventuali casi di legittimità di motivati periodi d’interruzione ridotti.
6) Tempo Determinato: Diritto di precedenza
La Legge prevede che il Lavoratore a termine che abbia prestato attività lavorativa per almeno 6 (sei) mesi presso la stessa Azienda con uno o più contratti, comprensivi di proroghe, ha diritto di precedenza nelle successive assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine intervenuti, semplicemente manifestandone l’interesse per scritto entro i primi 6 (sei) mesi dalla data di cessazione. Tale diritto si estingue trascorso un anno dalla cessazione del rapporto.
Le Parti, consapevoli dell’importanza della tutela del diritto di precedenza, così come della grande variabilità delle situazioni aziendali, concordano di delegare alla Contrattazione Aziendale di Secondo Livello un’eventuale
diversa definizione dei termini predetti legali. Normalmente, tale Accordo Collettivo dovrà essere giustificato e avere durata massima di mesi 36 (trentasei), superabili solo da un nuovo Accordo aziendale, sempre avente adeguata giustificazione e durata massima. Tale Accordo, a pena d’invalidità, dovrà essere trasmesso all’Archivio Nazionale degli Accordi di Secondo Livello costituito presso l’En.Bi.M.S. per le verifiche formali del caso (con invio all’indirizzo: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx).
7) Tempo Determinato: tredicesima mensilità e permessi retribuiti
Nei rapporti di lavoro a tempo determinato di durata prevista fino a 12 (dodici) mesi, quando previsto nella lettera di assunzione, la tredicesima mensilità, sarà corrisposta frazionata, mediante il riconoscimento dell’8,33% della Retribuzione Mensile Normale o, nei casi di retribuzione mensile garantita da un’integrazione variabile (punto i., lettera A), art. 33), l’8,33% di tale importo garantito, spettante per ciascun mese lavorato, o frazione di mese superiore a 14 (quattordici) giorni.
Nel mese di dicembre o al termine del rapporto di lavoro intervenuto in corso d’anno, vi sarà l’erogazione dell’eventuale saldo a conguaglio della tredicesima dovuta (ciò si verifica quando nel corso dell’anno è intervenuto un aumento della Retribuzione Mensile Normale).
Analogamente, si potrà corrispondere mensilmente la monetizzazione del rispettivo rateo di permessi retribuiti mediante il riconoscimento del 2,31% della R.M.N.
8) Tempo Determinato: Lavoro a tempo determinato per le Attività stagionali
Come previsto dalla Legge (art. 21 del D.Lgs. 81/2015, così come modificato dalla L. 96/2018), i Contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per attività stagionali ex decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonché per le altre ipotesi individuate dai Contratti Collettivi, potranno essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1 del medesimo Decreto (durata massima e condizioni per la proroga del Contratto). Pertanto, la Contrattazione Aziendale di Secondo livello potrà individuare le attività con carattere stagionale per le quali sarà applicata la seguente particolare disciplina in materia di lavoro a tempo determinato:
• Xxxxxx: dovrà essere contenuta al tempo necessario al lavoro da effettuarsi e a quello eventualmente richiesto per la formazione, addestramento, attività preparatorie e/o aggiornamento e per le chiusure e/o consegne finali. Salvo diverso Accordo di Secondo livello,
nell'arco dello stesso ciclo d'attività stagionale, non è normalmente consentito per ogni singolo lavoratore superare nell'anno solare 8 (otto) mesi di durata massima complessiva del rapporto di lavoro, comprese le eventuali proroghe e i periodi di formazione, addestramento, chiusure e/o consegne e ferie godute.
• Contratto di lavoro: le mansioni principali, l'inizio anticipato e la possibilità dell'eventuale proroga, oltre che essere previsti dalla Contrattazione Aziendale di Secondo Xxxxxxx, dovranno essere espressamente richiamati nella Lettera di assunzione sottoscritta tra Azienda e Lavoratore.
• Esclusioni: nei contratti stagionali non trova applicazione la disciplina relativa alla durata massima della successione di contratti a tempo determinato, né quella relativa ai periodi interruttivi tra contratti.
• Ambiti generali e deroghe: la Contrattazione Aziendale di Secondo livello, nelle assunzioni per lavoro stagionale, potrà eccezionalmente prevedere una disciplina diversa rispetto alla presente, in funzione delle situazioni particolari, fermi restando i limiti inderogabili di legge e, in caso di condizioni peggiorative, la necessità di preventiva approvazione dei Lavoratori con Referendum Aziendale.
Nota Bene: Essendo la disciplina in materia di Lavoro a Tempo Determinato soggetta a continue modificazioni di Xxxxx e in diverse contestualizzazioni, per esempio la pandemia Covid, resta inteso che qualora la Legge disponga condizioni inderogabili diverse da quanto indicato al presente Titolo, il rapporto di lavoro per non essere trasformato di diritto in Contratto a Tempo Indeterminato dovrà essere regolato a norma di Legge. Ciò, in particolare, per quanto riguarda la durata massima del Tempo Determinato, per le proroghe, i rinnovi, i termini di riassunzione, le interferenze con il lavoro somministrato e gli obblighi di comunicazione e informazione.
Art. 49 - Tempo Determinato: limiti quantitativi
I limiti quantitativi (legali e contrattuali) di assunzioni di Lavoratori a Tempo Determinato rispetto ai Lavoratori a Tempo Indeterminato già in forza presso ciascuna unità produttiva aziendale, dovranno essere conformi alle previsioni di cui alla successiva Tabella 1). Nella base di computo dei Lavoratori a Tempo Indeterminato saranno compresi anche gli Apprendisti, i Lavoratori Intermittenti con diritto all’Indennità di disponibilità e i Lavoratori a tempo parziale (quest’ultimi in proporzione all’Indice di prestazione); tali Lavoratori saranno computati al 1° gennaio dell’anno d’assunzione o, nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, che sono in forza al momento dell'assunzione.
Se dall’applicazione matematica della percentuale sul numero dei Lavoratori a Tempo Indeterminato deriva un numero decimale, i Contratti a Tempo Determinato consentiti saranno quelli risultanti dall’arrotondamento al valore intero superiore.
Tab. 1) - art. 49: Sintesi Limiti quantitativi ai Contratti a Tempo Determinato (in sigla “T.D.”) segue in pagina successiva
Descrizione dei motivi d’instaurazione del Tempo Determinato | Limite di Contratti a T.D. 1 |
X. Xxxxxxx Xxxxxxxxx: | |
1) Nei primi 36 mesi della fase di totale avvio di nuove attività operativamente autonome. | Senza limiti |
2) Per le attività stagionali previste nell'elenco allegato al Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525 e s.m.i. | Senza limiti |
3) Per le attività stagionali individuate dalla Contrattazione Aziendale, in riferimento alle singole attività esercitate dai Lavoratori nel ciclo produttivo, a titolo di esempio: a. produzione e/o installazione di impianti di refrigerazione industriale o commerciale o del condizionamento dell’aria, ovvero per la climatizzazione industriale, commerciale e domestica; b. produzione e/o installazione di condizionatori, caldaie, ventilatori, stufe e radiatori; c. altre ipotesi definite in sede Aziendale. | Senza limiti |
4) Per imprese start-up innovative, di cui alla Legge n. 221 del 2012. | Senza limiti |
5) Per la sostituzione del Lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro, con durata contrattuale a tempo determinato che può iniziare fino a 30 giorni solari prima dell’astensione e protrarsi fino a 30 giorni solari dal rientro del Lavoratore sostituito. | Senza limiti |
6) Per l’assunzione di lavoratori di età superiore a 50 anni. | Senza limiti |
7) Nella fase di avvio di nuovi servizi/produzioni/attività, nei limiti di 360 giorni solari, intesi come tempo medio richiesto per l’assestamento e l’integrazione della forza lavoro. | 50% |
8) Per il soddisfacimento di un incremento della domanda di attività o servizi connessi alla ricorrente necessità di intensificazione 2 del lavoro, in particolari periodi dell’anno, quali, ad esempio: ▪ per la copertura dei servizi durante i Periodi Feriali e/o Festivi e/o nei Fine settimana; ▪ nei periodi estivi per gli installatori, manutentori, conduttori impianti di raffrescamento, condizionamento e conservazione; ▪ durante i periodi di attività promozionale; ▪ nei periodi di chiusure contabili, fiscali e amministrative. | 30% |
Descrizione dei motivi d’instaurazione del Tempo Determinato | Limite di Contratti a T.D. 1 |
9) Nel caso di acquisizioni o di cambio di appalto, per i lavoratori già ivi occupati a tempo determinato, quando assunti a tempo determinato anche dalla nuova gestione, fino al completamento del termine massimo complessivo di 24 mesi consecutivi e/o di 4 proroghe. | 50% |
10) Per l’esecuzione di un’opera, appalto o servizio, definiti e predeterminati nel tempo o aventi carattere straordinario od occasionale, nei limiti di durata previsti per l’esecuzione, oltre ai tempi necessari di collaudo e consegna. | 60% |
B. Ragioni di rioccupazione: | |
1) Al fine d’incentivare la rioccupazione, l’assunzione, per qualsiasi mansione, di disoccupati che siano già regolarmente iscritti presso i competenti Centri per l’Impiego Territoriali da almeno 6 mesi. | 30% |
C. Senza Ragioni specifiche, per la generalità dei Lavoratori: | |
1) Fino a 4 dipendenti in forza a tempo indeterminato. | 2 Contratti |
2) Da 5 a 9 dipendenti in forza a tempo indeterminato. | 3 Contratti |
3) Da 10 a 25 dipendenti in forza a tempo indeterminato. | 4 Contratti |
4) Da 26 a 35 dipendenti in forza a tempo indeterminato. | 6 Contratti |
5) Da 36 a 50 dipendenti in forza a tempo indeterminato. | 8 Contratti |
6) Oltre i 50 dipendenti in forza a tempo indeterminato. | 20% |
1 La Contrattazione di Secondo livello potrà incrementare i limiti quantitativi, se motivati da ragioni oggettive.
2 La Contrattazione di Secondo livello potrà meglio definire o individuare altre previsioni di
intensificazione particolare dell’attività, adattandole alle particolari esigenze locali o aziendali.
Art. 50 - Tempo Determinato: proroga oltre 24 mesi con Contratto Assistito
Al raggiungimento dei 24 (ventiquattro) mesi consecutivi, solo presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro (I.T.L.) competente, potrà essere stipulato fra gli stessi soggetti un ulteriore Contratto a tempo determinato della durata massima di 12 (dodici) mesi.
In caso di mancato rispetto di tale procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel Contratto Assistito, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione presso l’I.T.L.
Art. 51 - Tempo Determinato: Contrattazione di Secondo livello
La disciplina del presente Titolo è cedevole rispetto alla Contrattazione Aziendale di Secondo Xxxxxxx per ragioni adeguatamente motivate e per durate al massimo triennali, fermo restando che, a pena d’invalidità, tale Contrattazione dovrà essere trasmessa all’Archivio Nazionale degli Accordi di Secondo Livello costituito presso l’En.Bi.M.S. per le verifiche formali del caso (con invio all’indirizzo: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx).
A titolo di sintesi, si riportano gli ambiti in cui la Contrattazione di Secondo livello può derogare/aggiornare/ampliare la disciplina del CCNL in materia di Contratto a Tempo Determinato:
a) limiti quantitativi, temporali e causali di instaurazione di contratti a tempo determinato;
b) individuazione di periodi, attività e/o mansioni che presentino significative rarefazioni o intensificazioni del lavoro;
c) individuazione delle attività stagionali;
d) definizione delle deroghe legalmente ammesse, al fine di migliorare la competitività e la qualità dei servizi aziendali;
e) casi motivati di eccezionale riduzione dei periodi d’interruzione tra Contratti a termine;
f) definizione aziendale di eventuali trattamenti particolari correlati al Contratto a tempo determinato quali, ad esempio, la contabilizzazione della gratifica natalizia o tredicesima mensilità in ratei mensili, particolari indennità di mansione e/o la definizione delle prestazioni rese a tali lavoratori dagli Organismi Bilaterali o tramite i sistemi di Welfare.
Art. 52 - Tempo Determinato: Certificazione o Parere di Conformità
L’Azienda e il/i Lavoratore/i, ai sensi dell’art. 76, D. Lgs. 276/2003, potranno richiedere all’Ente Bilaterale ENBIMS o agli altri Organi abilitati (per esempio le Commissioni costituite presso i Consigli Provinciali dei Consulenti del Lavoro), la Certificazione del Contratto a Tempo Determinato tra loro sottoscritto.
Il singolo Lavoratore potrà, anche, richiedere il Parere di Conformità sul proprio Contratto a tempo determinato alla Commissione Bilaterale Nazionale di Certificazione En.Bi.M.S. (all’indirizzo e.mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx).
Art. 53 - Tempo Determinato: principio di non discriminazione
Al lavoratore assunto con Contratto a tempo determinato, in proporzione al periodo lavorato, spettano le retribuzioni dirette, differite, il Trattamento di Fine Rapporto e ogni altro trattamento in atto presso l’Azienda per i lavoratori
con contratto a tempo indeterminato inquadrati nello stesso livello e che svolgano identiche o analoghe mansioni, con le sole esclusioni, quando previste, delle prestazioni integrative al S.S.N. e del Welfare Contrattuale (art. 178).
È fatta salva la possibilità di monetizzazione frazionata mensile delle retribuzioni differite nei casi di rapporto a tempo determinato fino a mesi 12 (dodici), come previsto all’art. 50, o quando così definito nella Contrattazione Aziendale di Xxxxxxx Xxxxxxx o nella lettera di assunzione.
Il T.F.R. maturato, a parità di condizioni dei lavoratori a tempo indeterminato, potrà essere destinato dal Lavoratore all’INPS o a un Fondo di Previdenza Complementare.
Ai fini della maturazione degli scatti, in caso di successione di rapporti a tempo determinato instaurati con il medesimo Lavoratore, i diversi periodi lavorati saranno utili, “per sommatoria” dei periodi effettivamente lavorati, esclusivamente in caso di successione di contratti per identiche o analoghe mansioni e quando l'interruzione tra un periodo lavorato e il successivo non sia stata superiore a mesi 3 (tre).
In caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, al lavoratore che svolga identiche o analoghe mansioni, dovranno essere riconosciuti gli aumenti periodici di anzianità (art. 253) decorrenti dal 1° giorno del mese successivo a quello dell'iniziale assunzione a tempo determinato.
Art. 54 - Tempo Determinato: informativa
Per gli obbligi informativi del Datore di lavoro, si rinvia all’art. 24 del presente CCNL.
Art. 55 - Tempo Determinato: criteri di computo dei Lavoratori
Ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il numero dei dipendenti, si tiene conto anche del numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato, compresi i Dirigenti, impiegati negli ultimi 2 anni. A tal fine, si considera in forza il Lavoratore che nel mese considerato ha lavorato più di 14 giorni di calendario.
Art. 56 - Tempo Determinato: esclusioni e discipline specifiche
Sono esclusi dal campo di applicazione del presente Titolo, in quanto già disciplinati da specifiche normative, i rapporti instaurati ai sensi dell’art. 8, comma 2, L. n. 223/1991 (Lavoratori in mobilità) e le ulteriori ipotesi legalmente previste dall’art. 29 del D. Lgs. 81/2015.
Inoltre, con i Dirigenti è possibile instaurare contratti a tempo determinato di durata complessiva pari a 5 (cinque) anni, salvo il diritto del Dirigente stesso di recedere, a norma dell’art. 2118 c.c., una volta trascorso il triennio (vedasi art. 203).
Art. 57 - Tempo Determinato: impugnazione
Già tenuto conto del D.L. 87/2018, convertito in Legge (n. 96/2018), l’impugnazione del Contratto a tempo determinato deve avvenire, a pena di decadenza, nelle sedi e nelle forme legalmente previste, entro 180 giorni dalla cessazione del singolo contratto.
TITOLO XIII CONTRATTO DI STABILIZZAZIONE
Premessa
Le Parti confermano che il presente CCNL “cerca di favorire le soluzioni contrattuali che agevolino la ripresa italiana, nella certezza che la costituzione di posti di lavoro sia oggi la più grande missione”.
Per tutto quanto precede, le Parti hanno cercato d’individuare uno strumento innovativo al fine di favorire le assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato. Tale strumento si pone a complemento dei Contratti d’Ingresso, di Apprendistato, a Tempo Determinato e Intermittente, situandosi nell’area di primo inserimento aziendale delle risorse, indipendentemente dall’età e dalle eventuali pregresse esperienze o condizioni di lavoro. Lo scopo è quello di favorire un inserimento a tempo determinato, in un’ottica di agevolata trasformazione in rapporto a tempo indeterminato, mediante utilizzo di una leva economica e formativa. Le Parti, quale strumento di attuazione di quanto precede, hanno perciò previsto l’introduzione del nuovo Contratto di Stabilizzazione, così come di seguito sperimentalmente precisato.
Art. 58 - Contratto di Stabilizzazione: definizione
Il Contratto di Stabilizzazione, in sigla X.Xx., è un Contratto a Tempo Determinato per formazione e, quindi, di scopo per il quale le Parti Aziendali (Datore di lavoro e Lavoratore), sin dall’inizio, ritengono che al suo termine vi siano le condizioni di una sua probabile trasformazione a tempo indeterminato. Al fine di agevolare la costituzione del rapporto di lavoro primario, per lo stesso si prevedono favorevoli condizioni d’ingresso. Con la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro, esso, dal primo giorno del mese successivo alla data di trasformazione (o dalla data di trasformazione se decorrente dal primo del mese) proseguirà alle normali condizioni contrattualmente previste; mentre in caso di mancata trasformazione sarà dovuta al Lavoratore una Somma aggiuntiva al Trattamento di Fine Rapporto spettante, così come di seguito determinata in Tabella 1), art. 59.
Al Contratto di Stabilizzazione si applicheranno le previsioni contrattuali e
legali del rapporto a Tempo Determinato, di cui al Titolo XII del presente CCNL, salvo che per le deroghe previste nei successivi articoli del presente Titolo.
Art. 59 - Contratto di Stabilizzazione: livelli e durata
Il Contratto di Stabilizzazione potrà essere stipulato per tutte le mansioni contrattuali dei seguenti livelli di assunzione, per le durate di seguito precisate:
Tab. 1) - art. 59: Durata Contratto di Stabilizzazione
Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 |
Livello | Durata acausale | Prosecuzione solo con “Proroga Assistita” I.T.L |
A1 | 12* | 12 |
A2 | 12* | 12 |
B1 | 12* | 6 |
B2 | 12* | 6 |
C1 | 12 | - |
C2 | 12 | - |
* Nota Bene: prima del compiersi dei 12 mesi di lavoro è necessario ottenere dall’I.T.L. di competenza la “Proroga Assistita” per la durata indicata in Colonna 3. In assenza di concessione, il rapporto di lavoro cesserà al compiersi di 12 mesi con diritto alla somma aggiuntiva ridotta proporzionata all’Indice di Prestazione o, in alternativa, proseguirà a tempo indeterminato, così come disciplinato nel presente Titolo.
Art. 60 - Contratto di Stabilizzazione: Retribuzione Mensile di Fatto
Tenuto conto degli oneri formativi individuali e al fine di incentivare il Datore verso la stipula di Contratti di Stabilizzazione, la Retribuzione Mensile di Fatto contrattuale (composta dalla P.B.N.C.M., dall’Elemento Perequativo Mensile Regionale e dall’I.M.C.) da riconoscere ai Lavoratori assunti con tali Contratti, sarà quella prevista per due livelli inferiori rispetto a quella dovuta contrattualmente per la generalità dei Lavoratori di pari mansioni.
Art. 61 - Contratto di Stabilizzazione: termine
Alla scadenza del Contratto di Stabilizzazione originario o prorogato, entro i termini di effettivo lavoro di cui all’art. 59, sintetizzati anche nella successiva Tabella 1), il rapporto cesserà senza oneri di preavviso per nessuna Parte, oppure potrà proseguire senza soluzione di continuità con lettera di trasformazione del Contratto di Stabilizzazione in Contratto a Tempo Indeterminato e riconoscimento, sempre dal primo giorno del mese successivo al compiersi del periodo di Stabilizzazione, della retribuzione e trattamento normativo spettanti per le mansioni d’inquadramento del Lavoratore.
Salvo il caso di mancato superamento dell’eventuale Patto di Prova o il caso di rifiuto assistito del Lavoratore alla trasformazione del Contratto di Stabilizzazione in Contratto a Tempo Indeterminato, in tutti gli altri casi di mancata trasformazione, il Datore di lavoro dovrà riconoscere al Lavoratore una Somma lorda “aggiuntiva al Trattamento di Fine Rapporto spettante”, così come precisata nella successiva Tabella 1), o per l’eventuale minor tempo previsto dal Contratto di assunzione, da proporzionare in caso di Tempo Parziale, o di minor tempo previsto o di recesso anticipato per “giustificato motivo oggettivo”, all’Indice di prestazione.
Tabella 1) - art. 61: Sintesi condizioni Contratto di Stabilizzazione e Somma aggiuntiva (lorda) al T.F.R. spettante, da riconoscere in caso di mancata trasformazione in Contratto a Tempo Indeterminato
Liv. | Durata massima (comprensiva di eventuale Proroga Assistita) | Livello Retributivo d’Inserimento | Livello Retributivo d’Approdo | Somma aggiuntiva (lorda) al T.F.R. spettante |
A1 | 24 mesi | B1 | A1 | € 13.000,00 |
A2 | 22 mesi | B2 | A2 | € 9.950,00 |
B1 | 20 mesi | C1 | B1 | € 7.450,00 |
B2 | 18 mesi | C2 | B2 | € 6.500,00 |
C1 | 12 mesi | D1 | C1 | € 5.250,00 |
C2 | 12 mesi | D2 | C2 | € 4.100,00 |
In ogni caso, restano impregiudicati i diritti di recesso “per giusta causa”, così come individuati dal presente CCNL e dall’Ordinamento. Pertanto, al pari del mancato superamento del Patto di Xxxxx, il Datore di lavoro che receda “per giusta causa”, non dovrà riconoscere al Lavoratore, per la mancata trasformazione del Contratto, alcuna Somma aggiuntiva al T.F.R. rispetto alla retribuzione già prevista al precedente articolo.
Art. 62 - Contratto di Stabilizzazione: limiti quantitativi
Il Contratto di Stabilizzazione essendo un contratto “misto” di formazione e lavoro agevolato a tempo determinato e specialmente, di scopo, consistente nell’obiettivo di trasformazione in Contratto a pieni diritti e Indeterminato, attraverso la previsione della Somma aggiuntiva al Trattamento di fine rapporto da riconoscere in caso di mancata trasformazione a Tempo Indeterminato, realizza le condizioni idonee a incentivare la prosecuzione del lavoro a tempo indeterminato, oltre il termine inizialmente previsto del rapporto di lavoro.
Per quanto precede, la sua stipula non è soggetta ai limiti quantitativi salvo che per la medesima categoria, livello e mansione, non siano stati trasformati
almeno il 50% dei contratti di stabilizzazione giunti al termine nei 24 mesi precedenti.
Il Contratto di Stabilizzazione non concorre a determinare i limiti numerici dei Contratti a Tempo Determinato ex art. 49 del CCNL.
Art. 63 - Contratto di Stabilizzazione: trattamento normativo
Nel Contratto di Stabilizzazione, le mansioni, l’inquadramento e tutti i trattamenti normativi che non siano espressamente derogati nel presente Titolo saranno spettanti al Lavoratore al pari della generalità dei dipendenti assunti per le medesime categorie, livelli e mansioni con contratti a Tempo Indeterminato. Resta anche inteso che, in caso di trasformazione a tempo indeterminato, l’anzianità di servizio decorrerà, a tutti gli effetti, dall’inizio del rapporto di lavoro con Contratto di Stabilizzazione.
Art. 64 - Contratto di Stabilizzazione: norme finali
Il Datore di lavoro potrà stipulare con il medesimo Lavoratore un solo Contratto di Stabilizzazione.
Nel Contratto di Stabilizzazione, le Parti potranno prevedere il Patto di Prova, così come disciplinato dall’art. 138.
Il Contratto di Stabilizzazione potrà essere stipulato anche con profili particolari di orario di lavoro (a tempo parziale, mediante lavoro discontinuo, a turni ecc.) o luoghi di resa della prestazione (telelavoro), conformemente alle generali previsioni contrattuali del presente CCNL.
Il Contratto di Stabilizzazione avrà la forma scritta ad substantiam e dovrà essere consegnato prima o contestualmente all’inizio della prestazione e controfirmato dal Lavoratore per “integrale accettazione ed accordo”.
Esso dovrà contenere tutti gli elementi previsti all’art. 135; dovrà precisare la possibilità di proroga, purché entro il termine massimo complessivo di tempo previsto per l’inserimento, e l’esplicito richiamo o rinvio alle norme regolatrici di tale Contratto, così come indicate al presente Titolo.
In particolare, dovranno essere espressamente richiamati i diritti del Lavoratore in caso di mancata trasformazione del Contratto, riportando la previsione di Somma Aggiuntiva al T.F.R. della Tabella 1), art. 61 che precede.
Resta inteso che, in caso di trasformazione a tempo indeterminato del Contratto di Stabilizzazione, in presenza dei requisiti legali previsti, saranno applicabili gli sgravi contributivi di cui alla Legge n. 205/2017, o di eventuali sue successive modifiche.
Art. 65 - Contratto di Stabilizzazione: certificazione
Al fine di evitare eventuali contenziosi nell’applicazione del Contratto di Stabilizzazione, le Parti, ai sensi del D.Lgs. 276/2003, consigliano la sua certificazione che potrà essere richiesta, da una o entrambe le Parti interessate, seguendo lo schema della domanda predisposta, dalla Commissione Bilaterale di Certificazione (xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx) o alle altre Commissioni previste dalla normativa vigente (Commissioni presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, o presso i Consigli Provinciali dei Consulenti del Lavoro o presso le altre Sedi previste dalla Legge).
Al fine di favorire la corretta stesura del Contratto di Stabilizzazione, le Parti
hanno predisposto una bozza (non obbligatoria) della relativa Lettera di assunzione, il cui testo sarà pubblicato e aggiornato nel sito dell’Ente Bilaterale (xxx.xxxxxx.xx).
TITOLO XIV
CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ ESPANSIVA
Art. 66 - Contratti di Solidarietà espansiva
Secondo le previsioni legali e al fine d’incrementare gli organici, l’Azienda e le Associazioni Datoriali e Sindacali firmatarie potranno stipulare un accordo Aziendale che preveda, programmandone i modi d’attuazione, una riduzione stabile dell’orario di lavoro, con riduzione della retribuzione e la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale. Deve trattarsi di Contratti Collettivi Aziendali di Secondo livello; la riduzione di orario deve avere carattere stabile e comportare una minor retribuzione dei Lavoratori interessati alla riduzione di orario; infine, la riduzione di orario dei Lavoratori già in forza deve comportare contestualmente un incremento degli organici aziendali. Per poter usufruire dei benefici previsti dal D.Lgs. 148/2015 e s.m.i. (integrazione salariale e riduzione contributiva), i Contratti Collettivi in questione dovranno essere tempestivamente depositati presso il competente Ispettorato Territoriale del Lavoro.
TITOLO XV
CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ DIFENSIVA
Art. 67 - Contratti di Solidarietà difensiva
Nelle Aziende che abbiano avviato procedure di riduzione del personale, è possibile, secondo le previsioni legali (D.Lgs. 148/2015 e s.m.i.) e tramite Accordo sindacale, ridurre l’orario di lavoro contrattuale, per tutti i Lavoratori, o per classi omogenee di essi, al fine di evitare o limitare i licenziamenti previsti.
In tal caso vi sarà integrazione, a norma di Xxxxx, delle retribuzioni ridotte conseguenti alla concordata riduzione dell’orario.
TITOLO XVI TELELAVORO E LAVORO AGILE
Premessa
Il Telelavoro è una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa che riguarda sia il contratto di lavoro autonomo che il contratto di lavoro subordinato; solo quest’ultimo è oggetto di disciplina nel presente Titolo.
Il Telelavoro permette lo svolgimento totale o parziale della prestazione di lavoro subordinato dall’abitazione del lavoratore o da altro luogo di domicilio dello stesso, previamente fissato e individuato ed esterno alla sede aziendale, nel rispetto del normale orario lavorativo pattuito e mediante l’impiego di strumenti telematici.
Il Lavoro Agile può svolgersi anche integralmente nella sede ordinaria di lavoro, ma si caratterizza per un particolare approccio collaborativo, interattivo e flessibile, che orienta verso una maggiore efficienza complessiva della prestazione nel rapporto di lavoro.
Il Telelavoro e le varie forme di Lavoro Agile si prestano particolarmente a conciliare i tempi di vita e di lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici, specie a fronte di esigenze lavorative, familiari e personali particolari (esempio: lavoro intellettuale non organicamente inserito in un ciclo eterogeneo e complesso; esigenze di cura di familiari anziani, minori e non autosufficienti; esigenze di cure mediche).
Per le loro caratteristiche, il Telelavoro e il Lavoro Agile possono essere più facilmente svolti nell’ambito impiegatizio o nei servizi che prevedono l’utilizzo di strumenti informatici e telematici per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Art. 68 - Telelavoro: definizioni
È un modo di svolgimento della prestazione di lavoro subordinato reso possibile dall’utilizzo di sistemi informatici e telematici e dall’esistenza di una rete di comunicazione fra il Telelavoratore (Lavoratore) e l’Azienda.
Il Telelavoro è solo un modo particolare di svolgimento della prestazione lavorativa; esso è soggetto alla disciplina del lavoro e all’organizzazione aziendale, anche se il luogo di svolgimento della prestazione è esterno ai locali aziendali e può coincidere con l’abitazione del Telelavoratore o altro luogo eletto quale suo domicilio.
Il Telelavoro si applica esclusivamente ai Dipendenti subordinati e può svolgersi a tempo pieno o parziale ed essere a tempo determinato o indeterminato.
Il Centro di Telelavoro o la singola postazione nell’abitazione del Telelavoratore non configurano un’unità autonoma aziendale.
Trattandosi solo di una peculiare modalità di svolgimento della prestazione di lavoro subordinato, il Telelavoratore è titolare dei medesimi diritti e doveri spettanti a coloro che svolgono l’identica attività nei locali aziendali per il medesimo tempo stimato.
Il Telelavoratore è assoggettato al potere direttivo, organizzativo e di controllo aziendale.
Art. 69 - Telelavoro: tipologie
Il Telelavoro può essere di quattro tipi:
1) domiciliare: svolto nell’abitazione del Telelavoratore;
2) mobile: svolto attraverso l’utilizzo d’apparecchiature portatili;
3) remotizzato o “a distanza”: svolto presso uffici attrezzati ubicati in appositi telecentri, i quali non coincidono né con l’abitazione del Telelavoratore, né con gli uffici aziendali;
4) misto: con parte della prestazione svolta all’interno dell’Azienda ed altra come domiciliare o mobile o remotizzata.
Art. 70 - Lavoro Agile: definizioni, ambiti e rinvii
Il Lavoro Agile è caratteristico delle mansioni simili a quelli intellettuali autonome, nelle quali il risultato sia misurabile ed indipendente da elementi strutturali aziendali.
Tali sono le mansioni di progettazione, creative, di promozione, illustrazione e vendita, oltre ad altre consimili.
Il Lavoratore Agile, a differenza della generalità dei lavoratori, nel suo lavoro non è dipendente da impianti, strutture od organizzazioni aziendali di dettaglio, per cui non è soggetto all’ordinaria disciplina del lavoro, rispondendo del risultato misurabile.
Per tali ragioni, per il Lavoratore Agile si affievolisce la tradizionale disciplina del lavoro, assumendo alcuni connotati che un tempo, per analoghe ragioni, erano proprie ed esclusive del rapporto di lavoro dirigenziale: flessibilità dell’orario di lavoro e della prestazione, valutazione non puntuale ma complessiva dei risultati, rapporto fiduciario elevato, interlocutorio ed interattivo.
Il Lavoro Agile è oggi favorito dall’uso di strumenti informatici, dal facile accesso alle Banche dati, dalla messa a disposizione in tempo reale dei risultati, dalla possibilità (di fatto) del telecontrollo lavorativo, almeno rispetto ai risultati complessivi.
Il Lavoratore, con il Lavoro Agile, beneficia di maggiore flessibilità dell’orario di lavoro, più facilmente collocabile secondo personali bioritmi, può svolgere parti del proprio lavoro in un luogo diverso dall’azienda e può rispondere più tempestivamente alle esigenze improvvise, con beneficio personale ed aziendale.
Per tutto quanto non precisato nel presente Titolo e CCNL, si rinvia
all’Accordo Interfederale sulla Disciplina del Lavoro Agile del 27/07/2020, in Allegato 6 e alle previsioni di Legge.
Art. 71 - Telelavoro e Lavoro Agile: condizioni
Il Telelavoro ed il rapporto di Xxxxxx Xxxxx hanno carattere volontario sia per l’Azienda che per il Lavoratore.
Se il Telelavoro o il Lavoro Agile non sono previsti nel Contratto d’assunzione, il Lavoratore è libero di accettare o respingere l’offerta di svolgere tali forme di lavoro qualora prospettate nel corso di un rapporto di lavoro tradizionale. Ugualmente, l’Azienda sarà libera di accettare o meno la domanda di Telelavoro o la proposta di Xxxxxx Xxxxx da parte di un Lavoratore per il quale tale opzione non fosse stata prevista nel Contratto di assunzione.
L’accordo di Telelavoro o Lavoro Agile deve essere stipulato in forma scritta ai fini della regolarità amministrativa e della prova.
Il compito d’individuare i modi per esercitare il diritto alla reversibilità è demandato alla Contrattazione di secondo livello, fermo restando il rispetto del preavviso minimo non inferiore a 30 (trenta) giorni, per la generalità dei dipendenti o, in caso di lavoratori disabili, a 90 (novanta) giorni.
È opportuno che le regole aziendali sul Telelavoro e sul Lavoro Agile siano definite in un Accordo Aziendale di Secondo livello sottoscritto tra Azienda ed R.S.A., con l’assistenza del Sindacato Territoriale di categoria.
Art. 72 - Telelavoro e Lavoro Agile: formazione
I Telelavoratori e i Lavoratori Agili dovranno poter fruire della formazione specifica sugli strumenti tecnici di lavoro che utilizzano e sulle caratteristiche della loro particolare forma d’organizzazione del lavoro. Tale formazione sarà fornita dall’Azienda o dalle strutture formative paritetiche locali, ove presenti, conformemente ai programmi approvati dalle strutture paritetiche regionali o nazionali per le specifiche attività.
In sede di accordo, al Telelavoratore e al Lavoratore Xxxxx potrà essere riconosciuto il diritto all’apprendimento permanente a distanza in modalità formali o informali e alla periodica certificazione delle relative competenze.
Art. 73 - Telelavoro domiciliare: postazione di lavoro
La postazione del Telelavoratore e i collegamenti telematici necessari per l’effettuazione della prestazione, così come l’installazione, la manutenzione e le spese di gestione, incluse quelle relative alla realizzazione, al mantenimento dei
sistemi di sicurezza della postazione di lavoro e alla copertura assicurativa della stessa, sono a totale carico dell’Azienda salvo previo accordo che li preveda “pro-quota”. Tenuto conto degli investimenti richiesti per la costituzione della postazione di lavoro, il recesso immotivato del Telelavoratore, che avvenga entro 3 (tre) anni dall’inizio del rapporto di telelavoro, o entro un eventuale minor termine previsto nel Contratto di telelavoro, comporterà che le spese di postazione sostenute dal Datore e comunicate analiticamente al Telelavoratore all’atto della sottoscrizione del Contratto di telelavoro, siano pro-quota temporale a carico del Telelavoratore.
L’Azienda è tenuta a fornire al Telelavoratore tutti i necessari supporti tecnici e, in ogni caso, assumerà i costi derivanti dalla normale usura e/o dal danneggiamento degli strumenti di lavoro, nonché dall’eventuale perdita dei dati utilizzati dal telelavoratore, salvo che ciò sia imputabile a mancata diligenza, dolo o imperizia grave del Telelavoratore stesso.
Art. 74 - Telelavoro domiciliare: protezione dei dati e informazioni
L’Azienda adotterà tutte le misure appropriate a garantire la protezione dei dati utilizzati ed elaborati dal Lavoratore dipendente per fini professionali; essa provvederà ad informare il Telelavoratore in ordine a tutte le norme di Xxxxx e sulle regole applicabili relative alla protezione dei dati.
La responsabilità del rispetto di tali norme e regole sarà del Telelavoratore.
Nel Telelavoro è demandata alla Contrattazione Aziendale di Secondo livello ogni disciplina particolare riguardante l’uso d’apparecchiature, strumenti o programmi informatici.
L’Azienda informerà, per iscritto, il Telelavoratore sulla disciplina del lavoro, sulle fattispecie disciplinarmente rilevanti e sulle sanzioni applicabili in caso di violazione. In presenza di Contratto di Telelavoro sarà, quindi, opportuno che l’Azienda predisponga anche uno specifico Disciplinare per tali Lavoratori.
Art. 75 - Telelavoro e Lavoro Agile: tempo di lavoro
Il Telelavoratore gestisce l’organizzazione e la collocazione del proprio tempo di lavoro, purchè in modo compatibile alle esigenze aziendali.
Con riferimento all’orario di lavoro, non sono applicabili al Telelavoratore le norme previste dal D.Lgs. 66/2003.
In sede di accordo, l’Azienda e il Telelavoratore individueranno i tempi per il riposo giornaliero e settimanale, nonchè le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.
Il Lavoro Agile normalmente si caratterizzerà per essere ad obiettivi e non a tempo, per cui prevarrà la “misura” di essi piuttosto che di questo, con una retribuzione cosidetta “mista”, in parte mensile ed in parte legata al sistema premiale per obiettivi.
Art. 76 - Telelavoro e Lavoro Agile: diritti dei Lavoratori
Il Telelavoratore e il Lavoratore Agile hanno, in proporzione alle mansioni e al tempo di lavoro svolto, gli stessi diritti normativi, retributivi di base e sindacali dei Lavoratori dipendenti che operano in Azienda e avrà diritto alle medesime opportunità d’accesso alla formazione e allo sviluppo della carriera previsti per i Lavoratori dipendenti per i medesimi tempi lavorati e con mansioni identiche, analoghe o riconducibili.
Il Lavoratore dipendente che passa al Telelavoro o a forme di Lavoro Agile nel corso del rapporto, a parità di professionalità richiesta, di lavoro svolto e di tempo dedicato o di risultati, conserva le condizioni economiche precedentemente acquisite.
Art. 77 - Telelavoro e Lavoro Agile: doveri del Lavoratore
Il Telelavoratore o il Lavoratore Agile ha gli stessi obblighi di diligenza, collaborazione e fedeltà degli altri lavoratori. Egli curerà di tutelare la riservatezza dei dati e di operare in modo da impedire accessi di estranei alla postazione di lavoro.
Il Lavoratore ha l’obbligo di segnalare tempestivamente all’Azienda eventuali impossibilità sopravvenute nell’esecuzione del Telelavoro o del Lavoro Agile pattuito, trasmettendo le giustificazioni nei tempi e modi previsti per la generalità dei lavoratori o singolarmente pattuiti.
I rapporti del Telelavoratore e del Lavoratore Agile con l’organizzazione aziendale saranno improntati ai principi di collaborazione, diligenza e correttezza.
Il Telelavoratore ed il Lavoratore Agile sono soggetti, per tutte le parti applicabili, alle disposizioni dei Titoli LIX e LX sulla disciplina del lavoro.
Art. 78 - Telelavoro: telecontrollo
L’Azienda, previo Accordo sindacale, potrà instaurare strumenti di telecontrollo nel rispetto del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, della Privacy e delle Leggi vigenti in materia, fermo restando che nessun teledispositivo di controllo quantitativo o qualitativo, ancorchè regolarmente installato, potrà essere utilizzato all’insaputa dei telelavoratori, che dovranno perciò essere preventivamente informati.
A norma dell’art. 4 della Legge 300/1970, gli strumenti di telecontrollo potranno essere installati e/o resi operativi “soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali (RSA). In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l’Ispettorato del Lavoro dettando, ove occorra, le modalità per l’uso di tali impianti”. Ovviamente, tale norma si applica anche ai programmi ed alle procedure che perseguano analoghi fini di controllo remoto della prestazione.
Art. 79 - Telelavoro: sicurezza e salute
L’Azienda deve garantire il rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza del Telelavoratore e, a tal fine, deve consegnare al dipendente e al RLS o al RST un’informativa scritta nella quale saranno individuati i rischi generali e specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione “extra aziendale” del rapporto di lavoro, provvedendo ad aggiornarla al mutare delle condizioni di lavoro.
Il Telelavoratore ha l’obbligo di cooperare nell’attuazione e rispetto delle misure di prevenzione e protezione disposte dal datore di lavoro.
Art. 80 - Telelavoro o Lavoro Agile: competenza normativa della Commissione Bilaterale dell’En.Bi.M.S.
Le Parti concordano che nel Telelavoro, come nel Lavoro Agile, ogni questione dubbia in materia di strumenti di lavoro, di disciplina di competenze, d’inquadramento, retribuzione o di responsabilità, dovrà essere definita dalla Commissione Bilaterale prevista dalle Parti stipulanti il presente CCNL.
Art. 81 - Telelavoro o Lavoro Agile: agevolazioni fiscali e contributive
Gli incentivi fiscali e contributivi conseguenti agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato sono applicabili anche quando l’attività lavorativa sia prestata in modalità Agile o di Telelavoro.
Art. 82 - Telelavoro o Lavoro Agile: Contrattazione di Secondo livello
Alla Contrattazione Aziendale di Secondo livello è demandato di approfondire:
1. l’adozione di misure dirette a prevenire o ridurre l’isolamento del telelavoratore dall’ambiente di lavoro, come i contatti con i colleghi, l’esercizio dei diritti sindacali e l’accesso alle informazioni aziendali;
2. il carico di lavoro e gli eventuali strumenti di telecontrollo;
3. l’eventuale fascia di reperibilità;
4. la concreta determinazione degli strumenti che permettano al Telelavoratore l’effettiva autonoma gestione del tempo di lavoro per la verifica del rispetto dei suoi limiti massimi giornalieri, settimanali, mensili ed annuali;
5. le condizioni di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nel Telelavoro e nel Lavoro Agile;
6. condizioni e termini per l’applicazione del Lavoro Agile ai Dirigenti, Quadri e Impiegati aziendali con funzioni commerciali, di collegamento, tutela immagine, studio, ricerca, organizzazione dei servizi ecc.
TITOLO XVII LAVORO INTERMITTENTE
Nel presente settore, il ricorso al Lavoro Intermittente può essere una soluzione consigliata per le intensificazioni poiché permette di sopperire alle impreviste esigenze con personale già selezionato, con il necessario rapporto fiduciario, la competenza e la prontezza nella risposta per l’effettuazione dell’opera richiesta.
Art. 83 - Lavoro Intermittente: definizione
Con il Contratto di Lavoro Intermittente o “a chiamata”, che potrà essere sia a tempo determinato che indeterminato, il Lavoratore si pone a disposizione dell’Azienda, che potrà utilizzarne la prestazione nelle ipotesi “Oggettive” e/o “Soggettive” di seguito precisate.
1. Oggettive:
a) per lo svolgimento di mansioni di carattere discontinuo o intermittente e per la temporanea intensificazione di lavori, quali:
❖ servizi di portineria, guardiania, ricevimento e accoglienza;
❖ servizi di sorveglianza;
❖ servizi soggetti alla stagionalità (refrigerazione industriale o commerciale o del condizionamento dell’aria, ovvero per la climatizzazione industriale, commerciale ecc.)
❖ fattorino e addetto alla consegna corrispondenza e/o merci, con uso di normali mezzi di trasporto;
❖ servizi di pulizie, manutenzione, disinfestazione, derattizzazione ecc.;
❖ attività a carattere discontinuo (volantinaggio ecc.);
❖ attività connesse a manifestazioni, promozioni o fiere;
❖ addetti ai Call Center;
❖ Promoter e Addetti al merchandising;
❖ dichiarazioni annuali;
❖ attività di inventario;
❖ informatizzazione del sistema o di documenti e loro archiviazione;
❖ altre ipotesi individuate dalla Contrattazione di Secondo livello tra le Parti aziendali;
b) quelli da rendersi nei fine settimana, nei periodi feriali (pasquali, estivi, natalizi), così come definiti all’art. 33 del presente CCNL, o in altri eventuali periodi successivamente individuati dalla Contrattazione Aziendale di Secondo livello.
2. Soggettive:
a) per prestazioni rese da soggetti con meno di 24 (ventiquattro) anni di età (con termine delle prestazioni lavorative entro il 25° anno), ovvero da Lavoratori con più di 55 (cinquantacinque) anni, anche pensionati.
Il Contratto di lavoro intermittente è ammesso per ciascun lavoratore entro il limite previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 81/2015: 400 giornate di lavoro negli ultimi 36 mesi. In caso di superamento di tale limite, il rapporto di lavoro si trasforma a tempo pieno e indeterminato.
Art. 84 - Lavoro Intermittente: forma e comunicazioni
Il Contratto di lavoro Intermittente, ai fini della prova, deve essere stipulato in forma scritta e la Lettera di assunzione, oltre ai contenuti richiesti dall’art. 135, deve indicare i seguenti elementi:
a) la durata e le ipotesi, Oggettive o Soggettive, che consentono la stipulazione del Contratto;
b) il luogo e i modi della disponibilità, eventualmente garantita dal Lavoratore e del relativo preavviso di chiamata, che non potrà essere inferiore a un giorno lavorativo;
c) il trattamento economico e normativo spettante al Lavoratore per la prestazione eseguita e, se prevista la disponibilità, l’importo della relativa indennità;
d) le forme e i modi con cui l’Azienda è legittimata a richiedere l’esecuzione della prestazione di lavoro, nonché i sistemi di rilevazione della prestazione;
e) i tempi e i modi di pagamento della retribuzione e dell’Indennità di disponibilità (quando spettante);
f) le eventuali specifiche misure di formazione e sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività dedotta nel Contratto.
Prima dell’inizio di ciascuna prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 (trenta) giorni, l’Azienda è tenuta a comunicarne1 la durata alla Direzione - Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, mediante sms o posta elettronica, nonchè con altri modi di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie presenti.
Nota:
1 Si ricorda che, in caso di violazione degli obblighi di comunicazione, è attualmente applicabile la sanzione amministrativa da € 400,00 (quattrocento) a € 2.400,00 (duemilaquattrocento) per ciascuna omessa comunicazione.
Art. 85 - Lavoro Intermittente: trattamento economico
Tutti i trattamenti economici previsti dal CCNL dovranno essere riconosciuti ai Lavoratori Intermittenti in modo proporzionale al periodo effettivamente lavorato, mediante riconoscimento della retribuzione oraria già onnicomprensiva delle retribuzioni dirette e differite indicate nelle successive Tabelle, fatte salve condizioni di miglior favore, così come ogni altra voce eventualmente pattuita tra le Parti “ad personam”. Ciò premesso, si riportano sinteticamente i trattamenti da riconoscere al Lavoratore Intermittente.
1) Retribuzione nel Lavoro Intermittente a Tempo Determinato
Al Lavoratore Intermittente assunto a Tempo Determinato per ogni ora di lavoro effettivamente prestato, si dovrà riconoscere la retribuzione indicata nella riga h) della seguente Tab. 1), che comprende:
⮚ quota oraria della P.B.N.C.M. e dell’Elemento Perequativo Mensile Regionale nel valore convenzionale stabilito;
⮚ quota oraria del Rateo di tredicesima mensilità e del Rateo di ferie;
⮚ quota oraria dell’Indennità di Mancata Contrattazione, in assenza di diverso Accordo di Secondo Xxxxxxx;
⮚ quota oraria dell’Indennità oraria sostitutiva della polizza sanitaria;
⮚ quota oraria dell’eventuale I.V.C.
Segue Tab. 1)
Tab. 1) - art. 85: Sintesi Retribuzione lorda nel Lavoro Intermittente a Tempo Determinato
Descrizione | Livello D2 | Livello D1 | Livello C2 | Livello C1 |
a) Quota oraria P.B.N.C.M. | 5,405 | 5,896 | 6,780 | 7,173 |
b) Quota oraria Elemento Perequativo Mensile Regionale (valore convenzionale) | 0,402 | 0,438 | 0,504 | 0,533 |
c) Quota oraria Indennità di Mancata Contrattazione 1 | 0,427 | 0,464 | 0,534 | 0,566 |
d) Quota oraria Rateo di tredicesima mensilità | 0,484 | 0,528 | 0,607 | 0,642 |
e) Quota oraria Rateo di ferie | 0,484 | 0,528 | 0,607 | 0,642 |
f) Quota oraria sostitutiva della polizza sanitaria (vedi successivo punto 4) | 0,1156 | 0,1156 | 0,1156 | 0,1156 |
g) Eventuale I.V.C. 2 | 1/173° IVC | 1/173° IVC | 1/173° IVC | 1/173° IVC |
h) Retribuzione onnicomprensiva oraria | 7,316 | 7,970 | 9,147 | 9,672 |
1 Non potendo calcolare l’Indennità di Mancata Contrattazione secondo i criteri contrattualmente indicati, nel Lavoro intermittente, essa sarà riconosciuta in quote orarie, per ciascuna ora effettivamente lavorata, così come precisato in Tabella 1), riga c).
2 Pari ad 1/173° del valore mensile pattuito.
2) Retribuzione nel Lavoro Intermittente a Tempo Indeterminato
Al Lavoratore Intermittente assunto a Tempo Indeterminato, per ogni ora di lavoro effettivamente prestato, si dovrà riconoscere la retribuzione indicata nella riga h) della seguente Tab. 2), che comprende:
⮚ quota oraria della P.B.N.C.M. e dell’Elemento Perequativo Mensile Regionale nel valore convenzionale stabilito;
⮚ quota oraria del Rateo di tredicesima mensilità;
⮚ quota oraria dell’Indennità di Mancata Contrattazione, in assenza di diverso Accordo di Secondo Xxxxxxx;
⮚ quota oraria dell’Indennità Sostitutiva (convenzionale) del preavviso;
⮚ quota oraria dell’Indennità oraria sostitutiva della polizza sanitaria;
⮚ quota oraria dell’eventuale I.V.C.
Tab. 2) - art. 85: Sintesi Retribuzione nel Lavoro Intermittente a Tempo Indeterminato
Descrizione | Livello D2 | Livello D1 | Livello C2 | Livello C1 |
a) Quota oraria P.B.N.C.M. | 5,405 | 5,896 | 6,780 | 7,173 |
b) Quota oraria Elemento Perequativo Mensile Regionale (valore convenzionale) | 0,402 | 0,438 | 0,504 | 0,533 |
c) Quota oraria Indennità di Mancata Contrattazione 1 | 0,427 | 0,464 | 0,534 | 0,566 |
d) Quota oraria Rateo di tredicesima mensilità | 0,484 | 0,528 | 0,607 | 0,642 |
e) Quota oraria Indennità sostitutiva (convenzionale) del preavviso 2 | 0,2029 | 0,2214 | 0,2546 | 0,2693 |
f) Quota oraria sostitutiva della polizza sanitaria (vedi successivo punto 4) | 0,1156 | 0,1156 | 0,1156 | 0,1156 |
g) Eventuale I.V.C. 3 | 1/173° IVC | 1/173° IVC | 1/173° IVC | 1/173° IVC |
h) Retribuzione onnicomprensiva oraria 4 | 7,036 | 7,663 | 8,795 | 9,299 |
1 Non potendo calcolare l’Indennità di Mancata Contrattazione secondo i criteri contrattualmente indicati, nel Lavoro intermittente, essa sarà riconosciuta in quote orarie, per ciascuna ora effettivamente lavorata, così come precisato in Tabella 2), riga c).
2 Premesso che nel Lavoro Intermittente a Tempo Indeterminato, la “chiamata” del Lavoratore è nell’esclusiva facoltà dell’Azienda, in caso di licenziamento, il diritto al preavviso contrattuale potrebbe essere “annullato” dalla mancata chiamata da parte del Datore in corrispondenza del preavviso stesso. Pertanto, al fine di garantire al Lavoratore Intermittente i medesimi diritti previsti per la generalità dei lavoratori, le Parti hanno ritenuto di definire un’Indennità sostitutiva (convenzionale) del preavviso, equitativamente stabilita in giorni 10 (dieci) per ciascun anno, con aliquota oraria calcolata sulla base di 1.904 ore lavorabili per anno. Pertanto, resta inteso che, in caso di licenziamento, al Lavoratore Intermittente a Tempo Indeterminato non spetterà il preavviso contrattuale previsto dall’art. 322 del presente CCNL.
3 Pari ad 1/173° del valore mensile pattuito.
4 Si dovrà aggiungere 1/173° degli eventuali Aumenti periodici d’anzianità maturati dal Lavoratore, così come stabilito per la generalità dei dipendenti all’art. 253.
Oltre alla retribuzione oraria indicata nella riga h) della precedente Tabella 2), il Lavoratore Intermittente a Tempo Indeterminato avrà diritto al godimento delle ferie annuali. Tali ferie dovranno essere riconosciute nella quantità effettivamente maturata dal Lavoratore e, in deroga al principio generale secondo il quale il rateo mensile matura per ogni mese o frazione di mese superiore ai 14 (quattordici) giorni come previsto dall’art. 163, il Lavoratore Intermittente matura 1:1903 ore di ferie per ciascuna ora effettivamente lavorata.
Le ferie così maturate saranno godute dal Lavoratore o, in caso di recesso, monetizzate unitamente alle competenze di fine rapporto.
Inoltre, al Lavoratore Intermittente, compete anche la fruizione pro quota oraria delle 48 ore di permessi annui. Essi cono pari a 48 : 1903 = 0,0252 ore per ciascuna ora lavorata.
3) Trattamento di Fine Rapporto nel Lavoro Intermittente
Anche nel Lavoro Intermittente (sia a Tempo Determinato che Indeterminato), il Trattamento di Fine Rapporto sarà calcolato sugli importi effettivamente erogati al dipendente con carattere di stabilità, al netto di eventuali rimborsi spese e delle indennità correlate agli specifici modi della prestazione, quali indennità di viaggio, maggiorazioni per lavoro straordinario o notturno e indennità di cassa o di maneggio denaro.
4) Contributi all’En.Bi.M.S. in caso di Lavoro Intermittente
In caso di Lavoro Intermittente dovrà essere versato il seguente contributo alla “Gestione Ordinaria” dell’En.Bi.M.S.
Tab. 3) - art. 85: Contributo alla “Gestione Ordinaria” dell’En.Bi.M.S. da versare tramite Mod. F24 (codice EBMS)
Descrizione | Contributo orario * |
Il contributo garantisce il funzionamento dell’Ente; la pratica realizzazione e il funzionamento di tutti gli strumenti contrattuali paritetici territoriali sull’Interpretazione autentica, sulla formazione e sulle Certificazioni. Inoltre, assicura l’efficienza e l’efficacia delle strutture Bilaterali Nazionali e garantisce i servizi previsti in modo conforme ai rispettivi Regolamenti. È comprensivo delle quote per il funzionamento delle R.S.T. e R.S.D. | |
Totale contributo orario dovuti all’En.Bi.M.S., a totale carico del Datore | 0,0347 |
* per ogni ora di lavoro prestato dal Lavoratore.
Considerato che le prestazioni della polizza sanitaria, al fine di essere garantite, suppongono il versamento di un contributo annuale predefinito e che nel Lavoro Intermittente manca la garanzia di una “soglia minima” della prestazione lavorativa, le Parti hanno concordato che, in tali casi, vi sia l’esonero dal versamento del contributo destinato alla polizza e, conseguentemente, dal diritto del lavoratore di richiedere le relative prestazioni. A ristoro però di tale perdita, le Parti hanno previsto il riconoscimento al lavoratore di un’indennità “per mancate prestazioni”, pari ad € 0,1156 per ogni ora ordinaria lavorata, già esposta nelle precedenti Tabelle 1) e 2).
Art. 86 - Lavoro Intermittente: Indennità di disponibilità
Qualora il Lavoratore, a richiesta o chiamata dell’Azienda, garantisca la sua prestazione lavorativa, avrà diritto di ricevere, un “Indennità oraria di disponibilità”, conforme alla seguente Tabella 1).
Tab. 1) - art. 86: Indennità oraria di disponibilità (in euro)
Liv. D2 | Liv. D1 | Liv. C2 | Liv. C1 |
1,2580 | 1,3724 | 1,5783 | 1,6698 |
Tale Indennità dovrà essere riconosciuta per ogni ora di “disponibilità alla prestazione” richiesta al Lavoratore Intermittente.
Nel Contratto individuale, dovranno precisarsi le eventuali particolari norme disciplinari sull’Indennità di disponibilità.
Il Lavoratore che, per malattia o altra causa, sia nell’impossibilità di rispondere alla chiamata, salvo provata forza maggiore, dovrà informare l’Azienda tempestivamente e, comunque, non oltre 12 (dodici) ore dall’inizio dell’impedimento, precisandone la prevedibile durata.
Nel periodo in cui si verifica la temporanea indisponibilità, per qualsiasi causa dovuta, il Lavoratore non matura il diritto alla relativa Indennità di disponibilità. Il reiterato e ingiustificato rifiuto di rispondere “alla chiamata” costituisce motivo di recesso per giustificato motivo soggettivo.
L’Indennità di disponibilità sarà soggetta alla contribuzione previdenziale, ma sarà esclusa dal computo delle retribuzioni dovute per festività e ferie e non sarà utile nella determinazione del T.F.R. (art. 16, D. Lgs. 81/2015).
Nei casi di Contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato o determinato superiore a 12 (dodici) mesi e con riconoscimento dell’Indennità di disponibilità, il Lavoratore avrà diritto al Welfare Contrattuale, così come previsto agli artt. 177 e 178 del presente CCNL.
Art. 87 - Lavoro Intermittente: divieti
L’Azienda non potrà ricorrere al lavoro intermittente nei casi già richiamati all’art. 47 del presente CCNL.
Art. 88 - Lavoro Intermittente: informativa
Per gli obbligi informativi del Datore di lavoro, si rinvia all’art. 24 del presente CCNL.
Art. 89 - Lavoro Intermittente: criteri di computo
Ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il numero dei dipendenti, il Lavoratore intermittente è computato nell’organico dell’Azienda in proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre, con arrotondamento all’unità superiore in caso di decimale uguale o superiore a 5 (cinque).
TITOLO XVIII
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
Art. 90 - Contratto di Somministrazione: condizioni
Tale Contratto di Somministrazione di Lavoro ha l’obiettivo di soddisfare le esigenze momentanee dell’Azienda, che assume le vesti negoziali di “Utilizzatore”.
Il contratto di somministrazione deve essere stipulato con una delle Agenzie autorizzate alla somministrazione di lavoro, iscritte all’Albo Nazionale Informatico delle Agenzie per il Lavoro.
Per la disciplina del tempo determinato e delle proroghe nel “Contratto di Somministrazione” si rinvia al “Lavoro a tempo determinato” (Titolo XII) e alle previsioni legislative in materia (D.Lgs. 81/2015, modificato dal Decreto Dignità, convertito in Legge 96/2018 e s.m.i.).
Il Contratto di lavoro dovrà avere i requisiti previsti dalla Legge, che comprendono l’obbligo della forma scritta (ad substantiam).
Art. 91 - Contratto di Somministrazione: limiti
Xx Xxxxxxxxxx somministrati presso l’Utilizzatore in forza dei contratti di cui al precedente articolo, sono riconosciute, qualora più favorevoli, le retribuzioni previste dal presente CCNL, salvo le aree d’esclusione direttamente derivanti dalla natura del rapporto di lavoro.
Il Welfare Contrattuale e l’Assistenza sanitaria integrativa saranno dovute solo per i Contratti che prevedano attività presso l’Utilizzatore, senza soluzione di continuità, con durata superiore a 12 (dodici) mesi.
In tal caso, al pari degli altri lavoratori, dovrà essere versata la contribuzione prevista e i Lavoratori avranno diritto alle relative prestazioni integrative del S.S.N.
I Lavoratori dipendenti delle Agenzie di somministrazione, somministrati presso le Aziende che applicano il presente CCNL, non potranno superare, in ciascun mese e in ciascuna unità produttiva, i seguenti limiti.
Tab. 1) - art. 91: Limiti ai Contratti di Somministrazione
Dipendenti dell’Utilizzatore: | da 0 a 2 | Da 2 a 6 | Oltre 6 |
N. max di Lavoratori Somministrati | 1 | 2 | 20% 1 |
1 Con il minimo di 2, dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’Utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del contratto, con arrotondamento del decimale all’unità superiore. Nel caso d’inizio dell’attività nel corso dell’anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento della stipula del contratto di somministrazione.
E’, in ogni caso, esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo determinato:
▪ di lavoratori di cui all’art. 8, comma 2, Legge 223/1991;
▪ di soggetti disoccupati che godano da almeno 6 (sei) mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali;
▪ di lavoratori “svantaggiati” o “molto svantaggiati” ai sensi dei numeri 4) e
99) dell’art. 2 del Regolamento UE n. 651/2014, così come individuati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
La Contrattazione Aziendale Collettiva di Secondo livello potrà stabilire percentuali maggiori di lavoratori somministrati rispetto a quelle previste dal presente CCNL, con specifica attenzione alle seguenti particolari ipotesi: nuovi appalti, acquisizioni di servizi, ampliamenti o ristrutturazioni, eventi gravi ed imprevisti (es. Pandemia).
Art. 92 - Contratto di Somministrazione: divieti
L’Azienda non potrà ricorrere alla somministrazione di lavoro nei casi già richiamati all’art. 47 del presente CCNL.
Art. 93 - Contratto di Somministrazione: regime di solidarietà
L’Utilizzatore è obbligato in solido con il Somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il Somministratore.
Art. 94 - Contratto di Somministrazione: tutele del lavoratore e potere disciplinare
Il Somministratore deve preventivamente informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività cui essi saranno destinati, formarli e addestrarli all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa, in conformità al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Il contratto di somministrazione dovrà prevedere che tale obbligo sia completato, in funzione dei rischi specifici, dall’Utilizzatore.
L’Utilizzatore deve osservare nei confronti dei Lavoratori somministrati gli stessi obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per Xxxxx e Contratto, nei confronti dei propri dipendenti.
Nel caso in cui l’Utilizzatore adibisca il Lavoratore a mansioni di livello superiore o inferiore a quelle dedotte in contratto, dovrà darne immediata comunicazione scritta al Somministratore, consegnandone copia al lavoratore stesso, rispondendo, in caso d’inadempimento, in via esclusiva per le differenze retributive spettanti e per l’eventuale risarcimento del danno.
Il Prestatore è espressamente tenuto all’osservanza delle norme di legge operanti nei confronti dei dipendenti dell’impresa utilizzatrice.
Ai fini dell’esercizio del potere disciplinare, che è riservato al solo Somministratore, l’Utilizzatore deve comunicare al Somministratore gli elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell’art. 7 della Legge 300/1970.
Art. 95 - Contratto di Somministrazione: informativa
Per gli obbligi informativi del Datore di lavoro, si rinvia all’art. 24 del presente CCNL.
Art. 96 - Contratto di Somministrazione: diritti sindacali
Il lavoratore somministrato ha diritto ad esercitare presso l’Utilizzatore, per tutta la durata della missione, i diritti sindacali, nonchè a partecipare alle assemblee dei lavoratori delle imprese utilizzatrici, a parità di condizione dei dipendenti delle stesse.
Art. 97 - Contratto di Somministrazione: effetti
In mancanza di forma scritta, il contratto di somministrazione è nullo e i lavoratori saranno considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell’Utilizzatore. Quando la somministrazione avvenga oltre i limiti massimi consentiti dal presente CCNL o nei casi vietati dalla Legge o al di fuori delle condizioni previste, il lavoratore potrà chiedere, anche soltanto nei confronti dell’Utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo, con effetto dalla data di costituzione del rapporto in corso all’atto della domanda.
Art. 98 - Contratto di Somministrazione: computo
Ai fini dell’applicazione di qualsiasi disciplina legale o contrattuale, per la quale sia rilevante il numero dei dipendenti, i Lavoratori somministrati non sono computati nell’organico dell’Utilizzatore, fatta eccezione che per la disciplina relativa alla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
In caso di somministrazione di lavoratori disabili per mansioni di durata non inferiore a 12 (dodici) mesi, il lavoratore somministrato è computato nella quota di riserva di cui all’art. 3 della Legge n. 68 del 12 marzo 1999.
Art. 99 - Contratto di Somministrazione: rinvio alla Legge
Per quanto non previsto in questo Titolo, si rinvia al Capo IV del D.Lgs 81/2015 e s.m.i.
TITOLO XIX APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
Art. 100 - Apprendistato Professionalizzante: definizione e condizioni
Ai sensi dall’art. 41 del D.Lgs. 81/2015, l’Apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani. Tale contratto può essere stipulato per Lavoratori d’età compresa tra i 18 (diciotto) e 29 (ventinove) anni; l’assunzione può essere effettuata fino al giorno antecedente al compimento del 30° (trentesimo) anno d’età (ovvero fino a 29 anni e 364 giorni).
Il Contratto d’Apprendistato potrà altresì essere stipulato con diciassettenni in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della Legge 53/2003 e dal D.Lgs. 226/2005.
E’ contrattualmente dovuta la forma scritta del Contratto.
Per quanto riguarda la qualifica finale da attribuire all’Apprendista, si dovrà fare riferimento alla Classificazione del Personale prevista agli artt. 240, 243 e 244 del presente CCNL.
Il Contratto di assunzione dell’Apprendista, oltre ai contenuti previsti dall’art. 135, deve specificare:
a) l’indicazione delle mansioni oggetto della qualifica;
b) la durata del periodo d’Apprendistato;
c) il livello d’inquadramento iniziale, intermedio e finale;
d) il rinvio Piano Formativo Individuale (che dovrà recepire le indicazioni e le direttive contenute nel presente CCNL, secondo la normativa regionale di settore);
e) l’indicazione del monte ore annuo di formazione, che sarà suddiviso nel Piano Formativo, in ore “aula” e ore “affiancamento”;
f) i riferimenti del Tutor aziendale.
All’atto dell’assunzione, il Lavoratore Apprendista, oltre a esibire il titolo di studio, dovrà dichiarare gli eventuali corsi professionali, nonché i periodi di lavoro già eventualmente svolti con la medesima mansione e qualifica presso altre Aziende.
Vi è il divieto per l’Azienda di recedere dal Contratto d’Apprendistato prima della sua conclusione, salvo che per giusta causa o per giustificato motivo.
Art. 101 - Apprendistato Professionalizzante: Piano Formativo Individuale e formazione
Esso dovrà essere elaborato dall’Azienda, in collaborazione con il Tutor e dovrà essere sottoscritto dalle Parti (Datore di lavoro, Tutor e Apprendista) in sede d’instaurazione del rapporto di apprendistato.
Il percorso formativo, interno e/o esterno all’Azienda, teorico e/o pratico, dovrà essere personalizzato in funzione del titolo di studio dell’Apprendista, della sua pregressa esperienza e della qualifica di destinazione.
Le Parti, in via esemplificativa, individuano i seguenti ambiti formativi che dovranno essere sviluppati in funzione della realtà aziendale e delle mansioni per le quali l’Apprendista è in formazione:
▪ conoscenza dei prodotti, dei servizi di settore e del contesto aziendale;
▪ conoscenza dell’organizzazione aziendale e del lavoro;
▪ conoscenza dello specifico ruolo dell’Apprendista all’interno dell’Azienda;
▪ conoscenza e applicazione delle basi tecniche e commerciali, degli aspetti pratici, teorici e legali delle mansioni richieste;
▪ conoscenza e utilizzo delle procedure, degli strumenti, delle tecnologie e dei procedimenti di lavoro;
▪ conoscenza e utilizzo delle misure adottate in materia di sicurezza sul lavoro e tutela ambientale;
▪ competenze c.d. “trasversali”, quali:
o i diritti e i doveri del lavoratore;
o le fonti normative;
o il CCNL applicato;
o la comunicazione interpersonale applicata alla sicurezza del lavoro;
o la comunicazione in lingua straniera;
o l’utilizzo delle strumentazioni informatiche in dotazione od uso.
La formazione potrà svolgersi mediante:
✓ affiancamento al personale qualificato (interna);
✓ addestramento pratico nel lavoro (interna);
✓ lezioni e/o esercitazioni (interna);
✓ testimonianze;
✓ visite aziendali;
✓ formazione a distanza;
✓ utilizzo dei servizi delle Università Telematiche convenzionate: Mercatorum (xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx);
✓ partecipazione a Corsi, Fiere, Convegni ecc.;
✓ altre metodologie atte a garantire il perseguimento degli obiettivi formativi del P.F.I.
La formazione interna comprenderà sia quella “pratica” di spiegazione, istruzione e prove di utilizzo dei vari strumenti, programmi, processi e servizi necessari per lo svolgimento del lavoro, sia quella “teorica” sulle particolari normative che disciplinano il settore.
La formazione in materia di sicurezza e igiene del lavoro dovrà essere conforme alle previsioni del Modello P.F.I. pubblicato nel sito: xxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
La formazione professionale, nel rispetto degli obiettivi formativi, potrà essere erogata nei diversi modi previsti nel Piano Formativo Individuale, entro la durata del Contratto di Apprendistato, preferibilmente in connessione funzionale con le mansioni progressivamente acquisite.
Art. 102 - Apprendistato Professionalizzante: Tutor o Referente aziendale
Il Tutor o Referente aziendale, se diverso dal Datore di Lavoro, potrà essere individuato tra i lavoratori qualificati di livello superiore, o almeno pari, a quello in cui l’Apprendista sarà inquadrato al termine dell’apprendistato, e che svolgono attività lavorativa coerente con quella dell’Apprendista.
Il Tutor o Referente aziendale dovrà conoscere i diritti e i doveri dell’Apprendista, nonché gli obblighi aziendali nei suoi confronti nonché avere un’esperienza lavorativa di almeno 3 (tre) anni.
Quest’ultimo requisito non è richiesto nel caso in cui non siano presenti in Azienda lavoratori in possesso di tale caratteristica.
Il Tutor o Referente aziendale dovrà seguire e indirizzare l’Apprendista nel percorso formativo, valutarne periodicamente le competenze acquisite,
rilevando le eventuali difficoltà presenti, al fine di adottare soluzioni migliorative.
Art. 103 - Apprendistato Professionalizzante: Patto di prova
L’assunzione dell’Apprendista diviene definitiva dal positivo compimento del patto di prova.
La durata di tale patto di prova non potrà superare i limiti previsti dall’art. 138 del presente CCNL, commisurati al livello finale di qualificazione dell’Apprendista.
Durante la prova, l’Apprendista ha diritto ai trattamenti previsti dalla Legge e dal Contratto per gli apprendisti di uguale qualifica, che abbiano superato il Patto di prova. Nel contratto di apprendistato, in deroga alla previsione dell’art. 138 del presente CCNL, è reciprocamente ammesso interrompere la prova in qualunque momento, senza obbligo di preavviso o di comunicare una specifica motivazione.
La malattia o l’infortunio dell’Apprendista sospendono il Patto di prova nei casi previsti al punto A. dell’art. 138.
Art. 104 - Apprendistato Professionalizzante: durata e retribuzione
Il Contratto d’apprendistato ha contenuto “misto” che prevede una controprestazione suddivisa in formazione e retribuzione. Per tale motivo, il CCNL prevede una graduazione dei livelli di inquadramento e delle retribuzioni in funzione del prevedibile sviluppo professionale dell’Apprendista e sul presupposto che la quota della retribuzione complessiva comprenda anche la formazione.
La durata dell’Apprendistato Professionalizzante è stabilita in relazione al tipo di qualificazione da conseguire ma, in ogni caso, non potrà essere inferiore a 6 (sei) e superare i 36 (trentasei) mesi, salvo che per le figure professionali aventi contenuto e competenze analoghe e sovrapponibili a quelle dell’artigianato, per le quali sarà possibile attivare contratti di apprendistato di durata fino a 60 (sessanta) mesi.
Per la generalità dei lavoratori, la durata e corrispondente retribuzione dell’Apprendistato professionalizzante sarà conforme alla seguente Tabella 1).
Tab. 1) - art. 104: Xxxxxx e retribuzione durante l’Apprendistato Professionalizzante
Col. 1 | Col. 2 | Col. 3 | Col. 4 | Col. 5 | Col. 6 | Col. 7 | Col. 8 |
Inquadramento Finale o d’Approdo | Primo Periodo | Livello d’inquadramento e retribuzione | Secondo Periodo | Livello d’inquadramento e retribuzione | Durata Totale | Totale ore di Formazione * | |
Teorico | Pratica | ||||||
A1 | 18 mesi | B1 | 18 mesi | A2 | 36 mesi | 80 | 160 |
A2 | 18 mesi | B2 | 18 mesi | B1 | 36 mesi | 64 | 146 |
Op. di Vendita di 1a Cat. | 18 mesi | Op. di Vendita di 3a Cat. | 18 mesi | Op. di Vendita di 2a Cat. | 36 mesi | 64 | 146 |
B1 | 18 mesi | C1 | 18 mesi | B2 | 36 mesi | 64 | 116 |
Op. di Vendita di 2a Cat. | 18 mesi | Op. di Vendita di 4a Cat. | 18 mesi | Op. di Vendita di 3a Cat. | 36 mesi | 64 | 146 |
B2 | 18 mesi | C2 | 18 mesi | C1 | 36 mesi | 64 | 116 |
Op. di Vendita di 3a Cat. | 16 mesi | 80% di Op. di Vendita di 4a Cat. | 16 mesi | 90% di Op. di Vendita di 4a Cat. | 32 mesi | 48 | 112 |
C1 | 16 mesi | D1 | 16 mesi | C2 | 32 mesi | 48 | 112 |
C2 | 15 mesi | D2 | 15 mesi | D1 | 30 mesi | 40 | 80 |
D1 | 14 mesi | 80% di D2 | 14 mesi | 90% di D2 | 28 mesi | 40 | 80 |
* Le ore di formazione effettuate dall’Apprendista in precedente rapporto di apprendistato, per l’acquisizione di “competenze di base e trasversali” e quelle di “formazione professionalizzante”, saranno computate nella durata totale della formazione prevista nella precedente Tabella 1).
Il livello d’inquadramento e la retribuzione dovuta all’Apprendista, nel primo periodo sarà quella prevista in Colonna 3, mentre nel secondo periodo sarà quella prevista in Colonna 5 della precedente Tabella.
Dalla Qualifica, al Lavoratore sarà dovuta la normale retribuzione afferente il suo livello d’approdo (Inquadramento Finale - Col. 1).
Tab. 2) - art. 104: Durata dell’Apprendistato Professionalizzante per le figure professionali equiparabili a quelle dell’artigianato * (Segue in pagina successiva)
Qualifica | Livello di destinazione | Durata massima dell’apprendistato | Suddivisione dei Periodi |
Aggiustatore stampista Altamente | B2 | 60 | • Primo Periodo: 30 mesi • Secondo Periodo: 30 mesi |
Specializzato | |||
Meccanico Altamente Specializzato | B2 | 60 | |
Manutentore/Montatore | B2 | 60 | |
Altamente Specializzato | |||
Modellista Altamente Specializzato | B2 | 60 | |
Riparatore Altamente Specializzato | B2 | 60 | |
Installatore Altamente | B2 | 60 | |
Specializzato | |||
Meccanico Specializzato | C1 | 54 | • Primo Periodo: 30 mesi • Secondo Periodo: 24 mesi |
Manutentore/Montatore | C1 | 54 | |
Specializzato | |||
Modellista Specializzato | C1 | 54 | |
Riparatore Specializzato | C1 | 54 | |
Installatore Specializzato | C1 | 54 | |
Conduttore Impianti Specializzato | C1 | 54 | |
Meccanico Qualificato | C2 | 45 | • Primo Periodo: 24 mesi • Secondo Periodo: 21 mesi |
Manutentore/Montatore | C2 | 45 | |
Qualificato | |||
Modellista Qualificato | C2 | 45 | |
Riparatore Qualificato | C2 | 45 | |
Installatore Qualificato | C2 | 45 | |
Conduttore Impianti Qualificato | C2 | 45 |
… Segue Tab. 2) - art. 104 … Qualifica | Livello di destinazione | Durata massima dell’apprendistato | Suddivisione dei Periodi |
Meccanico Esperto settoriale | D1 | 36 | • Primo Periodo: 21 mesi • Secondo Periodo: 15 mesi |
Manutentore/Montatore Esperto | D1 | 36 | |
settoriale | |||
Modellista Esperto settoriale | D1 | 36 | |
Riparatore Esperto settoriale | D1 | 36 | |
Installatore Esperto settoriale | D1 | 36 | |
Conduttore Impianti Esperto | D1 | 36 | |
settoriale |
* In presenza di altre Figure professionali aventi contenuti e competenze analoghe e sovrapponibili a quelle artigiane, le Parti che ne abbiano interesse potranno chiedere apposita integrazione, previa richiesta d’Interpretazione alla Commissione Bilaterale En.Bi.M.S.
Anche per l’Apprendistato Professionalizzante per figure equiparate a quelle dell’artigianato, l’inquadramento e la relativa retribuzione saranno quelli indicati in Tabella 1) per la generalità degli apprendisti di pari livello, fermo restando che le diverse durate del primo e del secondo periodo saranno quelle previste nella Tabella 2).
Art. 105 - Apprendistato Professionalizzante: precedenti periodi di Apprendistato
I periodi di apprendistato di durata pari ad almeno 12 (dodici) mesi, svolti presso altri datori di lavoro per la medesima qualifica finale, saranno computati ai fini della durata complessiva dell’apprendistato, purché non vi sia stata un’interruzione superiore ad un anno. In tale ultimo caso, la durata complessiva del secondo Contratto di apprendistato sarà ridotta di soli 6 (sei) mesi.
In caso di completamento dell’Apprendistato, prima interrotto con la medesima Azienda e riferito alla medesima qualifica, il precedente periodo sarà sempre computato “alla pari” ai fini della durata complessiva del Contratto d’apprendistato.
Art. 106 - Apprendistato Professionalizzante: prolungamento del periodo d’Apprendistato
In caso di assenze con diritto alla conservazione del posto (malattia, infortunio, gravidanza e puerperio) superiori a 30 (trenta) giorni complessivi di calendario, il Contratto d’apprendistato sarà prolungato per un periodo
massimo pari alla durata delle assenze, fermo restando il limite massimo di giorni solari complessivi di durata del Contratto di apprendistato di 36 mesi (giorni di lavoro + giorni di malattia + giorni “prolungati”) o, per figure equiparabili a quelle artigiane, di 60 mesi complessivi.
Al di fuori del periodo di prova dell’Apprendistato, diversamente regolamentato dall’art. 138, in caso di assenze superiori a 30 (trenta) giorni causate da ragioni diverse da malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, l’Azienda avrà diritto di recedere dal contratto. In ogni caso, l’Azienda potrà recedere al compiersi del periodo previsto di Apprendistato, anche in costanza di malattia/infortunio/gravidanza/pueperio, rispettando le condizioni dell’art. 116.
Art. 107 - Apprendistato Professionalizzante: disciplina previdenziale e assistenziale
Per i Contratti d’apprendistato si applicano le discipline legislative vigenti in materia. Essi, ai fini previdenziali, saranno assicurati al pari dei lavoratori qualificati e avranno diritto ai trattamenti d’integrazione salariale, secondo le previsioni legali vigenti all’atto della sospensione dal lavoro. In caso di malattia o infortunio spettano all’Apprendista, gli stessi trattamenti previsti dagli artt. 165 e 166 del presente CCNL per la generalità dei Lavoratori.
Per le previsioni sull’Ente Bilaterale, la polizza sanitaria ed il Welfare Contrattuale, si rinvia alla disciplina prevista per la generalità dei lavoratori.
Art. 108 - Apprendistato Professionalizzante: trattamento normativo
L'Apprendista, ove non diversamente stabilito, ha diritto, al trattamento normativo dei Lavoratori di qualifica pari a quella per la quale egli compie l’apprendistato.
Le ore d'insegnamento teorico e pratico mediante “affiancamento sul lavoro”, sono comprese nell'orario di lavoro e sono, quindi, retribuite.
Eventuale formazione esterna all’orario di lavoro sarà retribuita con la Normale Retribuzione Oraria. Le ore di formazione, ai fini della prova, saranno riportate sul cedolino paga, con apposita voce di “formazione retribuita”.
Art. 109 - Apprendistato Professionalizzante: diritti propri dell’Apprendista
L’Azienda ha l'obbligo di:
1. impartire, o fare impartire, all’Apprendista la formazione e l’assistenza
prevista per il suo percorso professionale nei vari cicli formativi, conformemente al Piano Formativo Individuale, al fine di conseguire la capacità per assumere i compiti previsti dalla qualifica;
2. non sottoporre l'Apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo;
3. non adibire l'Apprendista al lavoro straordinario o supplementare eccedente le 120 (centoventi) ore per anno solare (ad esclusione degli eventuali tempi di formazione retribuita esterna all’orario ordinario di lavoro);
4. non adibire l'Apprendista a lavori di manovalanza * e non sottoporlo, comunque, a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o alla mansione per la quale è stato assunto;
5. accordare i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio (art. 158);
6. accordare all'Apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e per i relativi esami, nei limiti di 8 (otto) ore settimanali per non più di 20 (venti) settimane nel triennio o pro-quota;
7. attestare, a semplice richiesta dell’Apprendista, l'attività formativa svolta, anche in caso di interruzione del rapporto prima del termine;
8. informare periodicamente la famiglia dell'Apprendista, o chi esercita legalmente la patria potestà, quando egli sia minore d’età, dei risultati dell'addestramento.
* Agli effetti di quanto richiamato al precedente punto 4., non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti le attività nelle quali l’Apprendista effettua l'addestramento in affiancamento al Tutor o sotto la guida di altro lavoratore qualificato, quelli di riordino del posto di lavoro o quelli rilevanti ai fini del conseguimento della qualifica.
Art. 110 - Apprendistato Professionalizzante: doveri propri dell’Apprendista
L’Apprendista deve:
1. seguire con il massimo impegno le istruzioni del Tutor, del Datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e rispettare gli insegnamenti impartiti;
2. prestare la sua opera con la massima diligenza;
3. frequentare assiduamente e con profitto i corsi di formazione, anche se in possesso di un Titolo di studio attinente;
4. effettuare le eventuali intensificazioni d’orario previste, mediante attivazione della Banca delle Ore e le prestazioni di lavoro straordinario, entro il limite massimo di un’ora giornaliera e 4 (quattro) ore nella giornata di riposo (normalmente il sabato), richieste nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 257, 258 e 261;