COMUNE DI VOLPIANO
COMUNE DI VOLPIANO
PROVINCIA DI TORINO
Regolamento per la ripartizione del Fondo per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs n. 50/2016
Approvato con deliberazione di G.C. n. 138 del 21/11/2016
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ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO E PRINCIPI GENERALI
Il presente regolamento ha per oggetto la determinazione e la ripartizione dell’incentivo per funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del Decreto Legislativo 50/2016 (d’ora in avanti denominato “Fondo”): “2 - A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull’importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte ai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetto di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. 3 - L’ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 1 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione. L’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi e dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell’incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile del servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell’anno al singolo dipendente, anche da amministrazione diverse, non possono superare il 50 per cento del trattamento economico complessivo lordo. Le quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all’organico dell’amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale. 4 – Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivante da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all’acquisto da parte dell’ente di beni, strumentazioni tecnologiche funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informativo, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l’attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all’art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori. 5 - Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell’espletamento delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell’incentivo al
comma 2. L’incentivo ha come finalità il riconoscimento del ruolo svolto dal personale dell’Amministrazione e un miglio utilizzo delle risorse interne per la realizzazione di lavori e opere pubbliche all’interno degli stessi uffici, con conseguenti minori costi per l’Amministrazione relativi ad incarichi a professionisti esterni.”
Per la sua ripartizione deve essere richiamato l’art. 31 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016: “Il soggetto responsabile dell’unità organizzativa competente in relazione all’intervento, individua preventivamente le modalità organizzative e gestionali attraverso le quali garantire il controllo effettivo da parte della stazione appaltante sull’esecuzione delle prestazioni, programmando accessi diretti del RUP o del direttore dei lavori sul luogo dell’esecuzione stessa, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull’effettiva ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla successiva relazione su quanto effettivamente effettuato, costituisce obiettivo strategico nell’ambito del piano della performance organizzativa dei soggetti interessati e conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione dell’indennità di risultato. La valutazione di suddetta attività di controllo da parte dei competenti organismi di valutazione incide sulla corresponsione degli incentivi di cui all’articolo 113”.
Infine l’art. 102 comma 6 D. Lgs. n. 50/2016 nel disciplinare l’attività di collaudo per i lavori, le forniture ed i servizi prevede: “Per effettuare le attività di controllo sull’esecuzione dei contratti pubblici di cui al comma 1, le stazioni appaltanti nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da uno a tre componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, il cui compenso è contenuto nell’ambito dell’incentivo di cui all’art. 113. Per i lavori, il dipendente è nominato collaudatore ovvero tra i dipendenti nominati collaudatore, è individuato il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell’organico della stazione appaltante ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le stazioni appaltanti individuano i componenti con le procedure di cui all’art. 31, comma 8”.
ART. 2 – DEFINIZIONI
Ai fini del presente regolamento si intende per :
1) PROGETTO: il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo che concorrono alla definizione del progetto per l’opera o lavoro pubblico, nel caso di servizi il progetto è il capitolato d’appalto e tutti i documenti necessari a predisporre l’affidamento e lo svolgimento del servizio medesimo;
2) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: di cui al D. Lgs. 50/2016, il quale viene individuato per ciascun contratto, tenuto conto delle competenze e delle abilitazioni che lo stesso deve possedere secondo quanto indicato dalla legge. Il RUP propone, al Responsabile del Servizio, l’entità delle competenze individuali dei componenti il Gruppo di Lavoro;
3) COLLABORATORI INTERNI: personale tecnico e amministrativo, dipendente dell’Amministrazione che collabora direttamente alle attività di cui all’art. 11, pur non firmando i documenti;
4) COLLAUDATORE: tecnico e/o gruppo di tecnici che svolgono le operazioni di collaudo indicate all’art. 102 del D. Lgs. 50/2016;
5) GRUPPO DI LAVORO: insieme dei dipendenti che assumono il ruolo di RUP, di collaudatore o che compongono l’ufficio di direzione lavori o direttore dell’esecuzione e loro collaboratori interni come meglio indicato all’art. 4;
6) LAVORO: le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere o lavori, di cui all’allegato I del D. Lgs. n. 50/2016. In qualsiasi modo realizzata (appalto, concessione, in amministrazione diretta, leasing, contratto di disponibilità, ecc..);
7) SERVIZI E FORNITURE : tutte le attività che riguardano la progettazione e l’esecuzione di servizi e forniture che riguardano il mantenimento del buon funzionamento e delle buone condizioni del patrimonio comunale (servizio di manutenzione strade, verde, illuminazione, impianti idrici, mensa scolastica, acquisto arredo, materiale informatico, ecc……)
8) FONDO: Fondo incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016;
9) FONDO PER FUNZIONI TECNICHE: parte del fondo destinata all’incentivazione dei dipendenti tecnici (80% del Fondo).
ART. 3 – COSTITUZIONE E GESTIONE DEL FONDO
Il Fondo di cui al presente regolamento è costituito mediante la creazione di uno stanziamento al bilancio di previsione.
E’ prevista l’applicazione dell’istituto di cui al presente regolamento, in ogni singolo quadro economico approvato con il progetto (2% dell’importo dei lavori posto a base di gara, comprensivo degli oneri della sicurezza), anche se l’affidamento avviene tramite procedura negoziata.
ART. 4 – GRUPPO DI LAVORO
Al fine di procedere alle attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e dei costi prestabiliti è costituito il Gruppo di Lavoro, formato da personale interno.
La consistenza del Gruppo di Lavoro è determinata in relazione alla quantità ed entità della spesa. La composizione, sia in senso qualitativo che quantitativo, sarà determinata dal Responsabile di Servizio competente, con proprio atto di affidamento (determinazione oppure in caso di somma urgenza “ordine di servizio”).
Fanno parte del Gruppo di Lavoro i dipendenti che coprono il ruolo di RUP ed i loro collaboratori interni, dipendenti dell’Amministrazione Comunale.
ART. 5 – ATTO DI INCARICO
Nell’atto di incarico viene:
a) Individuata la spesa di investimento da effettuare con riferimento agli stati di previsione della spesa o al bilancio della Stazione Appaltante,
b) Individuato l’elenco dei dipendenti componenti il Gruppo di Lavoro, indicando la relativa qualifica funzionale e le prestazioni da svolgere,
c) Prevista l’aliquota percentuale del Fondo per funzioni tecniche spettante a ciascuno dei componenti il Gruppo di Lavoro, per l’individuazione dei compensi incentivanti.
L’atto di incarico precisa che le aliquote del compenso potranno essere modificate in sede di liquidazione dal Responsabile del Servizio competente, su proposta del RUP, sulla base del rispetto dei tempi e dei costi preventivati.
ART. 6 – CALCOLO DEL FONDO
Sono ammessi all’incentivazione tutti i contratti di lavori pubblici, forniture e servizi di importo superiore a 10.000,00 euro.
ART. 7 – CALCOLO DEL FONDO PER L’INNOVAZIONE
Il 20% del Fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all’acquisto da parte dell’ente di:
• Beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici di modellazione elettronica informatica per l’edilizia e le infrastrutture,
• Implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli,
• Attivazione di tirocini informativi e di orientamento.
Le risorse derivanti da finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata andranno ad aumentare la parte destinata al Fondo per funzioni tecniche.
ART. 8 – RIPARTIZIONE DEL FONDO PER FUNZIONI TECNICHE DEL SINGOLO INTERVENTO TRA LE VARIE ATTIVITA’
La ripartizione del Fondo per funzioni tecniche tra i vari dipendenti dal personale interno, avviene per le seguenti attività assegnate e nelle corrispondenti misure (fermo restando eventuali modifiche delle percentuali a discrezione del Responsabile di Servizio che nomina il gruppo, e sempre nei limiti della percentuale massima riconosciuta):
1) per contratti di lavori pubblici
• Verifica preventiva del progetto 25% (20%)
• Responsabile del procedimento 60%
• Assistente collaboratore amministrativo del RUP 5%
• Responsabile di Servizio 10%
• Gara svolta da soggetto aggregatore 5%
2) per contratti di servizi e forniture
• Responsabile del procedimento 60% (55%)
• Direzione dei lavori e contabilità 25%
• Assistente tecnico del D.L. 5%
• Certificato di regolare esecuzione 5%
• Assistente collaboratore amministrativo del RUP 5%
• Responsabile di Servizio 5%
• Gara svolta da soggetto aggregatore 5%
Nella casistica in cui il Responsabile di Servizio coincide con il Responsabile del Procedimento la suddivisione del fondo viene così ripartita (fermo restando eventuali modifiche delle percentuali a discrezione del Responsabile di Servizio che nomina il gruppo, e sempre nei limiti della percentuale massima riconosciuta):
3) | per contratti di lavori pubblici | |
• | Responsabile del Servizio/procedimento | 20% (15%) |
• | Assistente collaboratore tecnico del RUP | 50% |
• | Verifica preventiva del progetto | 25% |
• Assistente collaboratore amministrativo del RUP 5%
• Gara svolta da soggetto aggregatore 5%
4) per contratti di servizi e forniture
• Responsabile del Servizio/procedimento 30% (25%)
• Assistente collaboratore tecnico del RUP 20%
• Direzione dei lavori e contabilità 35%
• Assistente tecnico del D.L. 5%
• Certificato di regolare esecuzione 5%
• Assistente collaboratore amministrativo del RUP 5%
• Gara svolta da soggetto aggregatore 5%
Laddove l’appalto del lavoro, servizio o fornitura supera le soglie di cui all’art. 37 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, e pertanto si rende necessario procedere allo svolgimento della gara a mezzo di soggetto aggregatore esterno a Questo Ente, si riconosce allo stesso soggetto aggregatore il 5% del fondo spettante alle funzioni tecniche, che verrà liquidato secondo le modalità previsti nella relativa convenzione sottoscritta con il suddetto soggetto aggregatore.
ART. 9 – LIQUIDAZIONE
La liquidazione del singolo Fondo per funzioni tecniche avviene in due fasi, il primo 50% alla conclusione della procedura di appalto dei lavori o servizi o forniture, il restante 50% alla conclusione dell’esecuzione del contratto che si formalizza con l’approvazione del certificato di regolare esecuzione.
Nel caso in cui dopo l’approvazione del progetto l’Amministrazione decide di non procedere all’appalto dell’opera di cui al progetto approvato, si procede alla liquidazione della sola percentuale relativa alla verifica del progetto.
Nel caso di incremento dei costi rispetto all’importo dell’intervento inizialmente previsto, il Fondo singolo viene decurtato in proporzione all’incremento del costo inizialmente previsto; tale importo costituisce economia di spesa. Nell’incremento dei costi non sono considerate le varianti di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016.
Parimenti, nel caso di scostamento dei tempi di realizzazione dell’intervento rispetto a quanto previsto nel contratto, fatte salve le sospensioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016 il Fondo viene ridotto in proporzione al tempo inizialmente previsto.
In sede di liquidazione il dipendente dovrà dichiarare di non aver superato nel corso dell’anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.
ART. 10 – ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento si applica alle attività compiute dopo il 19.04.2016, e quindi da calcolare ai progetti esecutivi di lavori, servizi e forniture, approvati dopo il 19.04.2016, nonché ai contratti di esecuzione affidati dopo il 19.04.2016. Per le attività svolte nel periodo transitorio dal 19.08.2014 al 18.04.2016 trova applicazione il Regolamento di cui alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 289/2013, secondo le disposizioni di cui all’art. 93 commi 7 bis – 7 ter – 7 quater del D. Lgs. n. 163/2006.