PROTOCOLLO D’INTESA
PROTOCOLLO D’INTESA
TRA
Associazione della Croce Rossa Italiana - Organizzazione di Volontariato, C.F./P.IVA 13669721006, avente sede legale a Roma alla via Toscana n.12, 00187, in persona del Presidente Nazionale Avv. Xxxxxxxxx Xxxxx, nato a Roma il 1/9/1965, CF RCCFNC65P01H501H, domiciliato per la carica presso la sede legale (di seguito anche CRI)
E
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - Ets - APS, P.l. 00989551007, avente sede legale a Roma in via Borgognona, n. 38, 00187, in persona del Presidente Nazionale Xxxxx Xxxxxxx, nato a Catania il 11/10/1954 (di seguito anche Uici)
VISTI
- il Decreto Legislativo n. 178 del 28 settembre 2012 e successive modificazioni;
- il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore);
- lo Statuto della Uici, così come modificato in sede di Consiglio Nazionale con deliberazioni n.
4/2018 e n. 8/2018 in ottemperanza al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e ss. mm. ii.
- i rispettivi codici etici/carta dei valori delle Parti.
PREMESSO CHE
- fra i compiti di interesse pubblico previsti dall’art. 1, comma 4, del D.Lgs. 178/12, garantiti dalla C.R.L, alla lettera I) è prevista la promozione e diffusione, nel rispetto della normativa vigente, dell’educazione sanitaria, della cultura della protezione civile e dell’assistenza alla persona;
- lo Statuto della CRI all’art. 6, comma 2, lett. b), e) ed f) indica, tra le varie attività da promuoversi per il raggiungimento degli obiettivi generali dell’Associazione, quelle volte rispettivamente a “tutelare la salute, prevenire le malattie ed alleviare le sofferenze”, “operare nel campo dei servizi alla persona, ovvero nelle attività che hanno l’obiettivo di assicurare ai soggetti ed alle famiglie un sistema integrato di interventi, di promuovere azioni per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, di prevenire, eliminare o ridurre le condizioni di bisogno individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali,
condizioni di non autonomia” e “promuovere e collaborare in azioni di solidarietà, di cooperazione allo sviluppo e rivolte al benessere sociale in generale e di servizio assistenziale o sociale, con particolare attenzione a gruppi o individui con difficoltà di integrazione sociale”;
- Attraverso tale collaborazione Le Parti potrebbero, altresì, potenziare il proprio network associativo dando luogo a un collegamento tra la realtà associativa di Ilici e la rete associativa CRI, attraverso specifiche forme di collaborazione per la risposta ai bisogni e azioni di facilitazione dei contatti delle articolazioni territoriali;
CONSIDERATO INFINE CHE
L’Organizzazione Mondiale della Sanità, segnalando i casi di maggior cura, ha fatto presente che la persona non vedente e/o ipovedente è particolarmente esposta al rischio di contagio perché:
- ha bisogno di toccare i libri in Braille senza sapere chi li ha toccati prima;
- non può fare le azioni di cui sopra con i guanti;
Al fine di rinforzare il presente Protocollo, lo stesso viene accompagnato da una lettera a firma del Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana al fine di veicolare l’ambito prioritario di intervento sulla popolazione in oggetto e la corretta informazione che i volontari e i dipendenti possono veicolare ad esercenti e familiari degli stessi, ovvero:
- comunicare con un tono di voce più alto, se esercenti e/o volontari usano le mascherine;
- informare i parenti sulla rigida osservanza della distanza di sicurezza.
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante del seguente Protocollo.
Articolo 2 - Oggetto e finalità
Le parti con la sottoscrizione del presente Protocollo intendono definire i termini e le condizioni della reciproca collaborazione al fine di promuovere una linea di intervento comune in tutto il territorio nazionale nell’ambito della più ampia emergenza sanitaria derivante dal diffondersi di Covid-19 per dare sostegno alle famiglie in condizione di fragilità economica, sociale e sanitaria.
Il presente protocollo di intesa ha quale fine anche quello di avviare un percorso di presa in carico prioritaria delle persone non vedenti e ipovedenti con età superiore ai 65 anni e/o per quelle non autosufficienti e/o impossibilitate alla mobilità per la consegna a domicilio di spesa e farmaci e, laddove disponibile, di generi alimentari e beni di prima necessità se in condizione di indigenza. In un’ottica di reciprocità, l’Uici mette dal canto suo a disposizione dei Comitati di Croce Rossa Italiana la sua rete di supporto psicologico e i suoi educatori specializzati a quanti, segnalati da CRI, ne facciano richiesta.
Oggetto del presente Protocollo è l’attivazione di un rapporto diretto tra i Comitati di CRI e le Ilici territoriali, secondo il criterio dell’ambito territoriale. Entrambe le parti si impegnano a disegnare un solo referente a livello territoriale per singolo Comitato CRI e per singola Uici territoriale per questa tipologia di intervento e di procedere alla segnalazione di qualsiasi inconveniente e/x xxxxxxxxx a Xxxxxxx Xxxxx (xxxxxxx.xxxxx@xxx.xx - xxxxxxx.xxxxx@xxxxx.xx), quale attuatore del presente Protocollo
Articolo 3 - Impegni e dichiarazioni di CRI
Ai fini di cui al precedente punto 2, la CRI si impegna a:
- redigere eventuali Linee guida in osservanza di quanto condiviso con Uici;
Articolo 4 - Impegni e dichiarazioni di Uici
Ai fini di cui al precedente punto 2, la Uici si impegna a:
Caritas e CRI dichiarano, altresì di:
Articolo 5 - Oneri economici
Il presente Protocollo non comporta alcun onere economico a carico delle parti. Gli eventuali oneri saranno determinati in eventuali e successivi accordi attuativi che individueranno la/le struttura/e organizzativa/e di ciascuna parte alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e della disponibilità dei corrispondenti fondi e assenso degli organi preposti all’adozione delle decisioni in
merito, conformemente ai rispettivi ambiti di competenza, nel rispetto delle disposizioni normative, statutarie e regolamenti vigenti.
Articolo 6 - Comunicazioni
Qualsivoglia comunicazione avente ad oggetto le attività di cui al presente Protocollo andrà effettuata presso i seguenti recapiti:
ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA
Xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000, Xxxx
Tei.: 06. 55100500
Email: xx@xxx.xx - xxxxxxx@xxx.xx Pec: xx@xxxx.xxx.xx
UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI - ETS - APS
Via xxx Xxxxxxxxxx, x. 00, 00000, Xxxx Tel.: 06. 699881
Articolo 7 - Rapporto fra le parti, divieto di cessione e non esclusività
Il presente Protocollo non costituisce, né intende costituire in futuro, le premesse per la creazione di alcun vincolo di subordinazione, dipendenza, società, joint venture o altro tra le Parti e non dovrà essere inteso in alcun modo come un Protocollo di rappresentanza, di agenzia e/o di mandato. Il presente Protocollo non è cedibile, né trasmissibile, né in tutto e né in parte, a terzi da alcuna delle Parti senza il previo consenso scritto dell’altra Parte.
Le Parti convengono che il presente Protocollo ha carattere di non esclusività rimanendo le Parti libere di sottoscrivere accordi aventi il medesimo oggetto con soggetti terzi, fermo restando il reciproco vincolo di riservatezza derivante dal possesso di informazioni di carattere confidenziale che non dovranno essere condivise, comunicate o negoziate con altri attori attuali e futuri con cui si avvieranno modelli di collaborazione similari.
In tal caso sarà specifico onere di ciascuna di esse porre in essere ogni cautela utile per ovviare all’insorgenza di qualsivoglia confondibilità tra l’oggetto del presente Protocollo e quello delle eventuali collaborazioni similari.
Articolo 8 - Riservatezza
Le parti si impegnano a mantenere la più assoluta riservatezza sui dati, notizie ed informazioni comunque ricevute nell’adempimento degli obblighi derivanti dal protocollo e si impegno a far sì che i propri dipendenti e/o collaboratori e/o volontari rispettino tale obbligo durate la vigenza del presente Protocollo.
Articolo 9 - Entrata in vigore, durata, proroga e modifica dell’Accordo
Il presente Protocollo entra in vigore dalla data della sottoscrizione di entrambe le Parti e rimarrà efficace per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione dello stesso che, qualora non fosse contestuale, sarà individuata con la data di apposizione dell’ultima firma.
Le Parti convengono di escludere espressamente la possibilità di tacito rinnovo, essendo possibile addivenire al rinnovo dello stesso esclusivamente mediante successivi accordi sottoscritti da entrambe le Parti.
Il termine del presente Protocollo non pregiudica la validità e la durata dei progetti, dei programmi e delle attività decise ed avviate prime del predetto termine.
Il recesso non hanno effetto che per l'avvenire e non incide sulla parte di Protocollo già eseguita Il presente Protocollo entra in vigore alla data della sottoscrizione.
Articolo 10 - Risoluzione e recesso
L’Accordo potrà essere risolto da una delle parti, previo preavviso di tre mesi, qualora intervengano fatti o procedimenti che mutino le previste condizioni o rendano impossibile l’attuazione di quanto convenuto. Il venir meno del presente protocollo non produrrà effetti automatici sui rapporti attuativi in essere al momento della risoluzione
Ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente previa comunicazione scritta da inviarsi a mezzo pec e/o raccomandata r/r presso i recapiti di cui al precedente articolo, con un preavviso di almeno 90 giorni. In questi casi la validità del Accordo perdurerà per un periodo di sei (6) mesi, decorrenti dalla data di recepimento della comunicazione scritta, tranne in casi in cui di comune Accordo le Parti dovessero accettare un termine diverso.
Articolo 11 - Risoluzione delle controversie
Nel caso in cui una qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in relazione alla validità, efficacia, esecuzione, risoluzione e interpretazione all’esecuzione o interpretazione del presente Protocollo o con riferimento al medesimo, ciascuna Parte comunicherà all’altra i propri motivi di contestazione, precisandone la natura, l’oggetto ed ogni possibile soluzione alternativa. Entro il termine di 7 (giorni) giorni dall’invio della prima comunicazione dalla Parte più diligente, i rappresentanti delle Parti appositamente nominati si incontreranno al fine di comporre amichevolmente la controversia. In caso di qualsivoglia controversia non componibile, questa verrà devoluta in via esclusiva al Foro di Roma.
Articolo 12 - Disposizioni Generali
L’inefficacia, la nullità e/o l’inapplicabilità di alcune disposizioni del presente Protocollo non inficia l'efficacia delle altre disposizioni del presente Protocollo. Le Parti si impegnano a sostituire le eventuali disposizioni inefficaci o invalide con altre che rispettino al comune intenzione delle stesse.
Eventuali modifiche al presente Protocollo dovranno essere stipulate esclusivamente in forma scritta, previa intesa tra le Parti.
La tolleranza di una delle Parti di fronte all'inadempimento dell’altra Parte ad una qualsiasi delle previsioni del presente Protocollo non potrà costituire o essere interpretata come tolleranza a successive dilazioni contrattuali commesse dalla Parte medesima.
Il presente Protocollo non è soggetto a registrazione. In caso di registrazione le relative spese resteranno a carico della Parte che ne abbia reso necessaria la registrazione.
Le Parti si danno reciprocamente atto di avere dettagliatamente negoziato il presente Protocollo e ciascuna clausola del medesimo, e che lo stesso è frutto della libera determinazione negoziale di ciascuna delle parti, in assenza di qualsiasi imposizione dell’una parte sull’altra con conseguente inapplicabilità delle previsioni ex art. 1341 c.c.
Roma,