COMUNE DI GAZOLDO DEGLI IPPOLITI
COMUNE DI GAZOLDO DEGLI XXXXXXXX
Provincia di Mantova
Regolamento del servizio di
gestione dei rifiuti urbani
Approvato con delibera di C. C. n. 23 del 26/06/2021
Indice
TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI
Art. 1 “Finalità del presente regolamento”
Art. 2 “Campo di applicazione del presente regolamento” Art. 3 “Definizioni”
Art. 4 “Definizione e Classificazione dei rifiuti”
Art. 5 “Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente regolamento” Art. 6 “Principi generali e criteri di comportamento”
Art. 7 “Modalità di esercizio delle competenze del Comune in materia di gestione dei rifiuti”
Art. 8 “Attività di gestione dei rifiuti svolte dal Comune”
Art. 9 “Attività di competenza dei produttori dei rifiuti urbani”
Art. 10 “Obblighi dei produttori di rifiuti speciali, dei rifiuti pericolosi e delle sostanze escluse”
TITOLO II: ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E OBBLIGHI DEI CONFERIMENTI
Art. 11 “Ambito di applicazione delle disposizioni relative ai servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani”
Art. 12 “Area di espletamento del pubblico servizio” Art. 13 “Competenze del Soggetto Gestore”
Art. 14 “Tipologia dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani” Art. 15 “Standard per la raccolta dei rifiuti urbani mediante contenitori” Art. 16 “Norme generali per la Raccolta differenziata porta a porta”
Art. 17 “Norme specifiche per la Raccolta del rifiuto secco non riciclabile” Art. 18 “Gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni”
Art. 19 “Trasporto”
Art. 20 “Modalità di valutazione degli svuotamenti” Art. 21 “Smaltimenti”
TITOLO III: INCENTIVAZIONE DEL RECUPERO DEI MATERIALI
Art. 22 “Promozione delle attività inerenti al recupero di materiali riutilizzabili e/o energia”
Art. 23 “Raccolte differenziate a fini conoscitivi”
Art. 24 “Obblighi per l’esercizio delle raccolte differenziate” Art. 25 “Centro di raccolta comunale”
Art. 26 “Modalità di effettuazione raccolte differenziate” Art. 27 “Modalità di informazione dell’utenza”
Art. 28 “Incentivi”
Art. 29 “Raccolta da parte di Associazioni di volontariato”
TITOLO IV: NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI
Art. 30 “Modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani esterni” Art. 31 “Area di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni” Art. 32 “Organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni”
Art. 33 “Installazione ed uso di contenitori porta rifiuti” Art. 34 “Divieti ed obblighi degli utenti di spazi pubblici”
Art. 35 “Carico e scarico di merci e materiali e defissione manifesti” Art. 36 “Pulizia di aree pubbliche occupate da cantieri”
Art. 37 “Manifestazioni pubbliche”
Art. 38 “Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche” Art. 39 “Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi”
Art. 40 “Pulizia dei mercati”
Art. 41 “Pulizia dei terreni non edificati”
Art. 42 “Obblighi dei frontisti delle strade in caso di nevicata”
Art. 43 “Attività straordinarie relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni“
TITOLO V: DISPOSIZIONI SANZIONATORIE
Art. 44 “Regime sanzionatorio”
TITOLO VI: DISPOSIZIONI VARIE E FINALI
Art. 45 “Osservanza di altre disposizioni e dei regolamento comunali”
Art. 46
Art. 47
“Abrogazione dei precedenti regolamenti”
“Modifiche sulle frequenze delle raccolte differenziale”
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI
Articolo 1
Finalità del presente regolamento
Il presente regolamento è adottato ai sensi dell’art. 198 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. al fine di stabilire:
A) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
B) le modalità di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
C) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi per il raggiungimento degli obiettivi definiti dalla normativa nazionale e regionale in materia;
D) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni;
E) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
F) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento.
Articolo 2
Campo di applicazione del presente regolamento
Ove non diversamente specificato nell'articolato le norme e prescrizioni del presente Regolamento si applicano, per quanto attiene alle disposizioni specifiche di disciplina dei pubblici servizi di gestione dei rifiuti urbani e per quanto attiene alle norme finalizzate alla tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza, nonché il perseguimento degli obiettivi di cui alle lett. A) e D) dell’art.1 del presente regolamento, all'intero territorio comunale.
Articolo 3 Definizioni
In relazione alle successive disposizioni e norme sono fissate le seguenti definizioni:
· rifiuto: ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
· produttore di rifiuti: ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
· detentore: ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
· prevenzione: ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
- la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
- gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
- il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
· gestione dei rifiuti: ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;
· conferimento: l’attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
· Gestore: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;
· raccolta: ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell’art. 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
· raccolta differenziata: ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
· riciclaggio: ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
· spazzamento delle strade: ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
· riutilizzo: ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
· preparazione al riutilizzo: ai sensi dell’art. 183, c. 1, lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
· recupero: ai sensi dell’art. 183, c. 1, lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
· trasporto: l’operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo produzione e/o detenzione, alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
· utente: chiunque occupa o detenga locali o aree scoperte costituenti utenze;
· utenze: luoghi, locali o aree scoperte, non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, comprese le parti comuni dei locali e delle aree scoperte di uso comune di condomìni, centri commerciali integrati o di multiproprietà, esistenti sul territorio del Comune; nello specifico, si intendono utenze i locali autonomi e indipendenti o complesso di essi, comunicanti attraverso aree o spazi di pertinenza contigui, occupati, condotti o detenuti dal medesimo soggetto;
· utenze domestiche: utenza adibita o destinata esclusivamente ad uso di civile abitazione;
· utenze non domestiche: utenza adibita o destinata ad usi diversi dall’utenza domestiche;
· utenze singole: utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un proprio contenitore;
· utenze condominiali: utenze che dispongono, per la frazione di rifiuto raccolto, di un contenitore utilizzato da più utenze;
· autocompostaggio ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell’utilizzo in sito del materiale prodotto;
· compostaggio di comunità: ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell’utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;
· cernita: operazione di selezione dei materiali di rifiuto ai fini del riciclaggio, della riutilizzazione, del trattamento differenziato e/o del recupero di una o più frazioni merceologicamente omogenee presenti nel rifiuto conferito;
· centro di raccolta: ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un’area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. Tale area è custodita ed accessibile soltanto in orari prestabiliti;
· frazione organica: i rifiuti putrescibili, ad alto contenuto di umidità, presenti nei rifiuti urbani;
· frazione secca non riciclabile: i materiali a basso o nullo tenore di umidità e caratterizzati, per alcuni, da elevato contenuto energetico; tale frazione è d’interesse per la raccolta differenziata sia nell’insieme sia nelle singole componenti;
· imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo scopo stesso;
· imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un’unità di vendita per l’utente finale o per il consumatore (es.: bottiglie in vetro, bottiglie in plastica, contenitori per latte, scatola da scarpe, ecc.);
· imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia
venduto come tale all’utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche (es.: plastica termoretraibile contenente più confezioni di bevande, cartone contenente più confezioni di latte, ecc.);
· imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei (es.: bancali, cartoni utilizzati per la consegna delle merci, ecc.).
Articolo 4
Definizione e Classificazione dei rifiuti
1. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater (Allegato 1 a) prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del d.lgs. 152/2006 (Allegato 1 b);
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c), d) ed e);
g) I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
3. Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agroindustriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del Codice civile, e della pesca;
b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi dai rifiuti urbani;
i) i veicoli fuori uso.
4. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all’Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.
5. Ai fini del presente regolamento i rifiuti oggetto di conferimento sono denominati come da schema sotto riportato:
X. Xxxxxxx Urbani da Utenza Domestica
A.1 Rifiuti urbani domestici non ingombranti: costituiti dai rifiuti domestici ordinari provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione.
A.2 Rifiuti urbani domestici ingombranti e RAEE: rifiuti costituiti da beni di consumo durevoli destinati all'abbandono quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione che, per dimensioni o peso, in relazione alle forme organizzative del servizio di raccolta, risultino di impossibile o disagevole conferimento nei contenitori messi a disposizione per il deposito della frazione secca. In particolare sono Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, tra gli altri, frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria e i materiali composti da schede elettroniche qualora esclusivamente prodotti da utenze domestiche;
A.3 Rifiuto organico: rifiuto a componente organica fermentescibile costituito da: scarti alimentari e di cucina, a titolo esemplificativo, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d’uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, carta di pura cellulosa, piccole ossa, e simili;
A.4 Rifiuto riciclabile: rifiuto per il quale sia possibile recuperare materia ovvero rifiuto reimpiegabile, anche previo trattamento, nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, stracci, ecc.) per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;
A.5 Rifiuto secco (residuo): rifiuto non fermentescibile a basso o nullo tasso di umidità, risultante dalla attivazione dei sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani; residua in quanto è la parte restante dell'insieme dei rifiuti urbani e non ulteriormente differenziabile, a monte del ciclo, che può essere utilizzata, previo trattamento, per la produzione di Combustibile Solido Secondario (CSS);
A.6 Rifiuto vegetale: rifiuto proveniente da aree verdi, quali giardini e parchi e aree cimiteriali, costituito, a titolo esemplificativo, da sfalci d’erba, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche;
A.7 Rifiuti urbani pericolosi: rifiuti urbani domestici costituiti da vernici, inchiostri, adesivi, solventi, prodotti fotochimici, pesticidi, residui di tali prodotti e relativi contenitori etichettati col simbolo "T" e/o "F" e/o “T+” e/o “C” e/o “Xn” e/o “Xi”; tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio.
Sono da ritenersi automaticamente recepite nel presente Regolamento eventuali future modifiche ed integrazioni all'elenco dei rifiuti urbani pericolosi sopra richiamato dovuto a modifiche normative regionali e nazionali.
A.8 Rifiuti cimiteriali: i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale.
B. Rifiuti urbani esterni: costituiti da rifiuti di qualsiasi natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, torrenti, canali appartenenti a pubblici demani.
Si dividono a loro volta in:
B.1 Rifiuti urbani esterni prodotti da cicli naturali giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, torrenti, canali appartenenti a pubblici demani.
B.2 Rifiuti urbani esterni prodotti da attività umana di qualsiasi natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di fiumi, torrenti, canali appartenenti a pubblici demani.
C. Rifiuti Urbani da Utenza Non Domestica: i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e aree scoperte non adibiti ad uso di civile abitazione prevedendo che:
C.1 I rifiuti urbani da utenza non domestica sono conferiti al servizio di raccolta con le stesse modalità di differenziazione in atto per i rifiuti provenienti dalle Utenze Domestiche di cui alla precedente lettera A.
C.2 Sono esclusi i soli rifiuti pericolosi di cui al precedente lettera A.7 ed i RAEE che dovranno essere smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente per i rifiuti speciali, a cura e spese del produttore.
Articolo 5
Rifiuti esclusi dalla disciplina del presente Regolamento
1. Non sono in ogni caso rifiuti urbani i seguenti rifiuti anche se corrispondenti ai criteri individuati nel precedente articolo:
· gli imballaggi terziari ancora riutilizzabili;
· i rifiuti provenienti dall'attività agricola o dall'allevamento di bestiame o ad altre attività similari da cui sono prodotti esclusivamente rifiuti di origine naturale riutilizzabili direttamente nell'attività agricola;
· i rifiuti pericolosi provenienti da utenze non domestiche.
· i rifiuti derivanti dalle attività industriali e artigianali se diversi da quelli urbani identificati all’articolo 183 del Codice dell’Ambiente.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione del presente Regolamento le sostanze individuate all'Art. 185 commi 1 e 2 del Codice dell'Ambiente.
3. I produttori di tali rifiuti o sostanze sono tenuti a distinguere i flussi dei rifiuti speciali da quelli dei rifiuti urbani al fine della loro distinta gestione come previsto dalla normativa vigente.
Articolo 6
Principi generali e criteri di comportamento
L’intero ciclo dello smaltimento dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposto all’osservanza dei seguenti principi generali:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l’incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell’ambiente e del paesaggio;
- devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- devono essere promossi, con l’osservanza dei criteri di economicità e di efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiali ed energia;
- devono essere favorite le forme organizzative e di gestione dei servizi al fine di limitare la produzione di rifiuti.
Articolo 7
Modalità di esercizio delle competenze del Comune in materia di gestione dei rifiuti
Ogni attività relativa alla gestione dei rifiuti costituente competenza obbligatoria o facoltativa del Comune ai sensi del D.Lgs. 152/2006 è svolta direttamente o attraverso il Soggetto Gestore.
Articolo 8
Attività di gestione dei rifiuti svolte dal Comune
Il Comune, anche attraverso il Soggetto Gestore svolge le seguenti attività e servizi in materia di gestione dei rifiuti:
A) Gestione dei rifiuti urbani
A.1 Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani domestici non ingombranti.
A.2 Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani domestici ingombranti.
A.3 Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi.
A.4 Servizio di raccolta, trasporto e recupero dei rifiuti urbani di aree verdi.
A.5 Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani domestici non ingombranti Rifiuti Urbani da Utenza Non Domestica
A.6 Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti dei rifiuti urbani anche attraverso particolari articolazioni del servizio di raccolta, da definirsi in relazione alle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti oggetto di conferimento.
A.7 Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani esterni;
A.8 Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti cimiteriali;
A.9 Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei residui dell’attività del trattamento dei rifiuti, della depurazione degli effluenti e della depurazione delle acque di scarico urbane.
Spetta al Comune, in relazione alle specifiche esigenze locali, stabilire il numero e la capacità volumetrica dei contenitori in base alla specifica frazione di rifiuto, ai quantitativi da raccogliere.
Articolo 9
Attività di competenza dei produttori dei rifiuti urbani
Competono ai produttori dei rifiuti urbani interni tutte le attività di conferimento previste nel presente Regolamento per detti rifiuti.
Articolo 10
Obblighi dei produttori o detentori dei rifiuti speciali, dei rifiuti pericolosi e delle sostanze escluse
I produttori o detentori, anche se non produttori, di rifiuti speciali, di rifiuti pericolosi o di sostanze escluse dal campo di applicazione dei rifiuti di cui al Codice dell'Ambiente, sono tenuti a distinguere e mantenere separati i flussi di tali rifiuti o sostanze dai flussi di rifiuti urbani; i produttori o detentori sono tenuti a provvedere, a proprie spese, alla raccolta, trasporto e smaltimento di detti rifiuti direttamente o attraverso imprese o enti autorizzati alle specifiche operazioni, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.
L'Amministrazione Comunale tramite il Soggetto Gestore, si impegna nella ricerca e nella attivazione della raccolta e del trasporto di particolari tipologie di rifiuti speciali per cui risulti possibile e conveniente il recupero.
TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ED OBBLIGHI DEI CONFERIMENTI
Articolo 11
Ambito di applicazione delle disposizioni relative ai servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani
Le norme e disposizioni di cui al presente Titolo II disciplinano il conferimento e la raccolta dei rifiuti urbani e si applicano nelle aree ed ambiti territoriali di espletamento del relativo servizio.
Articolo 12
Area di espletamento del pubblico servizio
Il servizio è garantito a tutto il territorio comunale.
Articolo 13 Competenze del Soggetto Gestore
L'organizzazione e la definizione delle modalità di erogazione dei servizi inerenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani domestici costituisce precipua competenza del Soggetto Gestore, previa apposito Contratto con il Comune.
In tal senso, il Soggetto Gestore direttamente o tramite Onlus convenzionata con il Comune:
A) provvede al servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, esclusi quelli industriali regolata da apposite convenzioni, in tutto il territorio cittadino, compreso il trasferimento degli stessi agli impianti di smaltimento o ad idonea stazione di trasferimento autorizzata;
B) provvede alla raccolta differenziata;
C) provvede al servizio di spazzamento stradale (se richiesto dal Comune);
D) determina le più idonee caratteristiche dei contenitori destinati al conferimento dei rifiuti;
E) provvede alla raccolta dei rifiuti dei mercati ordinari, delle fiere, dei mercati straordinari autorizzati dall’Amministrazione Comunale (se richiesto dal Comune);
F) provvede alla pulizia straordinaria di strade o piazze interessate da manifestazioni di interesse pubblico autorizzate dall’Amministrazione Comunale (se richiesto dal Comune);
G) provvede alle rimozioni straordinarie dei rifiuti ordinate dal Comune per casi particolari, e alla raccolta ordinaria dei rifiuti abbandonati al di fuori dei contenitori per piccole quantità;
H) promuove l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e garantisce l'idoneità ed il rinnovo di contenitori e mezzi operativi;
I) promuove nelle scuole locali o in appositi incontri con la cittadinanza la “cultura della corretta gestione del rifiuto”.
Le modalità di svolgimento delle competenze sopracitate vengono stabilite annualmente mediante il preventivo di spesa/piano finanziario.
Articolo 14
Tipologia dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani
1. I contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani sono forniti a cura del Soggetto Gestore ad ogni singola utenza ed hanno una capacità compresa tra litri 7 e litri 25.000. L’utilizzo di tali contenitori è attuato al fine di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste. Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all’uso, il Soggetto Gestore provvederà alla sua sostituzione previa richiesta e restituzione del contenitore danneggiato da parte dell’utenza.
2. Tutti i contenitori sono forniti all’utenza in comodato d’uso e da questa devono essere tenuti in buono stato conservativo. In particolare non devono essere manomessi e tanto meno imbrattati con adesivi o scritte.
3. Non potrà essere garantito il servizio con contenitori di proprietà dell’utenza o diversi da quelli assegnati.
4. Nel caso di furto il Soggetto Gestore procede alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte dell’utenza di dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiari l’avvenuta sottrazione del contenitore, fino alla capacità di litri 360; nel caso di furto di contenitori di dimensione maggiore dovrà essere presentata copia di regolare denuncia presentata all’autorità di pubblica sicurezza.
5. I contenitori devono essere costruiti con materiali facilmente lavabili e disinfettabili. Detti contenitori hanno un volume tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, fra il flusso di ciascuno ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta.
6. I contenitori consegnati all’utenza devono essere collocati all'interno di aree private o di pertinenza.
7. Nei casi in cui l’utenza non disponga di spazi sufficienti o a fronte di comprovati impedimenti i contenitori potranno essere collocati su suolo pubblico previa autorizzazione da parte
dell’Amministrazione Comunale e del Gestore.
8. Il servizio dovrà essere garantito solo mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico; il Gestore del servizio potrà accedere su aree e o strade private solo previo il consenso del proprietario; in quest’ultimo caso le aree devono garantire la possibilità di manovra dei mezzi di raccolta.
9. I contenitori di capacità inferiore o uguale a 360 litri, al momento della chiusura dell’utenza, devono essere riconsegnati, a cura dell’utente, al Soggetto Gestore vuoti e puliti. I contenitori di capacità superiore sono invece consegnati e ritirati a cura del Soggetto gestore su richiesta dell’utente.
Articolo 15
Standard per la raccolta dei rifiuti urbani mediante contenitori
1. Per la gestione dei diversi rifiuti urbani vengono servite come utenze singole tutte le unità immobiliari singole o aggregate.
2. Per le raccolte istituite mediante contenitori gli standard minimi per singola utenza da osservare sono i seguenti:
[TABELLE 1A]
3. Il volume dei contenitori in qualsiasi caso sarà dimensionato in funzione del servizio da rendere alle utenze.
4. Per la gestione della frazione secca non riciclabile vengono servite come utenze singole tutte le unità immobiliari.
Articolo 16
Norme generali per la raccolta differenziata porta a porta
1. I rifiuti devono essere conferiti nei contenitori nel rispetto delle disposizione previste per le singole frazioni di rifiuto e indicate negli articoli successivi.
2. L’utente è tenuto a tenere chiuso il coperchio dei contenitori qualora gli stessi ne siano provvisti.
3. Il rifiuto non va mai depositato sul suolo, tranne eventuali cartoni piegati e le fascine di ramaglie legate.
4. Qualora il contenitore risulti pieno con coperchio aperto e/o rifiuto a terra, il Gestore dovrà segnalare il fatto all’utente avvisando che potranno essere attivati sistemi di rilevazione per l’individuazione delle responsabilità.
5. Il servizio di raccolta porta a porta viene svolto normalmente nei giorni lavorativi con le cadenze riportate nell’apposito Ecocalendario che il soggetto Gestore predisporrà e recapiterà, ogni anno, all’utenza.
6. L’utente dovrà esporre, sulla pubblica via, in prossimità dell’ingresso alla propria proprietà, i contenitori dei quali chiede lo svuotamento. L’esposizione dei contenitori sulla pubblica via è ammessa: dalle ore 21,00 (da maggio a settembre), dalle ore 20 (da ottobre ad aprile), del giorno antecedente allo svuotamento; effettuato lo svuotamento, i contenitori dovranno essere ritirati al più presto e comunque entro le ore 20,00.
7. I contenitori dovranno essere esposti in prossimità degli ingressi alla proprietà privata ma comunque lungo il percorso di raccolta individuato. La raccolta viene effettuata al limite del confine di proprietà dell’utente, o presso punti individuati dal Soggetto Gestore dove l’utente colloca il contenitore.
8. I contenitori devono essere posti in modo da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi.
9. I contenitori dopo lo svuotamento devono poi essere riportati dall’utente entro il confine di proprietà, salvo i casi specifici previsti all’art. 14 comma 7 del presente regolamento.
10. Il servizio è garantito solo mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico; il gestore potrà accedere su aree e/o strade private solo previo consenso dei proprietari o degli aventi diritto ed a condizione che le aree devono garantire la possibilità di manovra dei mezzi di raccolta.
11. Il lavaggio dei contenitori deve essere eseguito a cura dell’utenza.
Articolo 17
Norme specifiche per la raccolta del rifiuto secco non riciclabile
1. Il servizio di raccolta del rifiuto secco non riciclabile viene svolto con le seguenti modalità:
a) la raccolta viene effettuata mediante bidoni idonei di colore verde;
b) il bidone sarà dotato di apposito dispositivo (microchip del tipo only read) per il riconoscimento automatico che consenta al Gestore di riconoscere i dati inerenti alla tariffazione (ad. es. numero di svuotamenti, codice utenza, giornata di esecuzione del servizio;
c) in occasione di manifestazioni particolari, organizzate dal Comune, quali Luna-park, sagre, feste ecc., verranno consegnati agli organizzatori appositi contenitori per la raccolta della frazione secca indifferenziata previo richiesta al Gestore del Servizio;
d) la raccolta viene effettuato con periodicità settimanale;
e) l’utente deve assicurarsi che dopo l’introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso;
f) l’utente prima dell’introduzione dei rifiuti nei contenitori, è tenuto a proteggere opportunamente oggetti taglienti od acuminati o comunque in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta nonché di danneggiare i contenitori medesimi;
g) la pulizia dei contenitori resta in capo al singolo utente;
h) la cura dei contenitori consegnati è a carico dell’utenza;
2. Il contenitore del rifiuto secco non riciclabile non deve contenere i seguenti rifiuti:
a) rifiuti urbani per i quali è istituito il servizio di raccolta differenziata;
b) rifiuti speciali;
c) rifiuti potenzialmente pericolosi;
d) rifiuti elencati all’art. 185 del D.Lgs. 152/2006, quali in particolare i rifiuti radioattivi, i rifiuti risultanti dall’attività di escavazione, le carogne e le materie fecali e le altre sostanze naturali utilizzate nell’attività agricola, i materiali esplosivi.
e) materiali accesi non completamente spenti.
Articolo 18
Gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni
1. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
2. Tali rifiuti devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all’interno dell’area cimiteriale e recanti la scritta “Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni”.
3. Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di tali rifiuti può essere effettuato in apposita area confinata individuata dal Comune all’interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al punto 2.
Articolo 19 Trasporto
II trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienicosanitarie di cui all'art. 178 del D.Lgs. 152/2006.
I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani devono ottemperare alle norme della circolazione vigente nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermate in seconda posizione, ecc.).
Articolo 20
Modalità di valutazione degli svuotamenti
Le modalità di valutazione dei quantitativi di rifiuti urbani raccolti da recuperare o da smaltire devono essere tali da garantire la corretta ed oggettiva valutazione dei quantitativi raccolti siano essi destinati al recupero come allo smaltimento.
Articolo 21 Smaltimenti
a) Smaltimento finale
Lo smaltimento finale dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta o mediante speciali articolazioni del medesimo avviene a cura del Soggetto Gestore presso gli impianti di smaltimento debitamente autorizzati dalla competente Autorità regionale o provinciale, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e dei principi generali di cui all'art. 178 del D.Lgs. 152/2006 e delle eventuali prescrizioni specifiche contenute nei dispositivi autorizzativi.
b) Auto-trattamento della Frazione Umida (Compostaggio Domestico)
1. Il Comune consente e favorisce il compostaggio domestico della frazione umida, purché eseguito con le modalità di seguito illustrate.
2. Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente con riferimento alla frazione umida prodotta dal proprio nucleo familiare o dai nuclei che condividono le medesime aree scoperte.
3. Il compostaggio domestico può essere condotto con l’utilizzo delle diverse metodologie (quali casse di compostaggio, composter e concimaie) in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative del materiale da trattare.
4. Ai fini del presente articolo si intende per:
- composter domestico un contenitore esclusivamente finalizzato all’uso domestico, con bocca di carico e bocca di scarico, generalmente in plastica, appositamente creato allo scopo di favorire l’aerazione del materiale depositato e lo sviluppo di microrganismi che danno origine al compost.
- cassa di compostaggio e concimaie: una cassa senza fondo, disposta a contatto diretto con il terreno naturale che consente un’idonea aerazione del materiale depositato e lo sviluppo di microrganismi che danno origine al compost.
5. Non potranno comunque essere attuate metodologie di trattamento della frazione umida che possano recare danno all’ambiente, creare pericoli di ordine igienico–sanitario arrecando disturbo al vicinato.
6. La struttura di compostaggio dovrà essere collocata esclusivamente su terreno naturale.
6. Coloro che effettuano il compostaggio domestico devono consentire il controllo della corretta tenuta delle strutture di compostaggio da parte di personale autorizzato dal Comune o dal Gestore del Servizio.
TITOLO III
INCENTIVAZIONE DEL RECUPERO DEI MATERIALI
Articolo 22
Promozione delle attività inerenti al recupero di materiali riutilizzabili e/o energia
Il Comune promuove la definizione di idonee forme organizzative dei servizi di conferimento, al fine di favorire la selezione di materiali da destinarsi al recupero, al riciclaggio, alla produzione di energia, nel rispetto di adeguati principi di tutela igienico-sanitaria per l'ambiente, la cittadinanza e gli operatori addetti. Il Comune d'intesa con il Soggetto Gestore promuove la riorganizzazione del Servizio di raccolta dei RSU per il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata cui al D.Lgs 152/2006, tenendo conto altresì dell'esigenza di incentivare il conseguimento degli obiettivi del Consorzio Nazionale Imballaggi.
Articolo 23
Raccolte differenziate a fini conoscitivi
Possono essere attivate in forma sperimentale, in ambiti territoriali o per categorie di produttori da definirsi con ordinanza del Sindaco, anche forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di smaltimento che di ottimizzazione del recupero energetico, che di tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento dei rifiuti.
Articolo 24
Obblighi per l'esercizio delle raccolte differenziate
Gli Enti, imprese o associazioni che, anche per conto del Comune, gestiscono servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani (indumenti) sono tenuti:
A) alla manutenzione e pulizia dei contenitori stradali e all'asporto di eventuali materiali o loro frammenti fuoriusciti nel corso delle operazioni di travaso;
B) ad inoltrare annualmente al Soggetto Gestore un resoconto sui quantitativi dei materiali recuperati e riciclati.
Articolo 25
Centro di raccolta comunale
1) Il Centro di raccolta del Comune di Gazoldo degli Xxxxxxxx è strutturato in modo tale da poter ricevere i rifiuti prodotti sul territorio comunale da utenti soggetti alla TARI (con natura di corrispettivo). La raccolta riguarda i seguenti materiali:
· ingombranti
· raee (costituiti da frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d’aria, lampade, tubi catodici e i materiali composti da schede elettroniche e solo da utenze domestiche);
· carta e cartone
· vetro
· materiali ferrosi o in alluminio o in acciaio
· legname
· plastica e polistirolo
· olio alimentare e minerale (solo da utenze domestiche)
· pile (solo da utenze domestiche)
· farmaci scaduti (solo da utenze domestiche)
· tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (solo da utenze domestiche)
· vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose (solo da utenze domestiche)
· cartucce esauste di toner (solo da utenze domestiche)
· materiali inerti in piccole quantità (solo da utenze domestiche provenienti dal “FAI DA TE”)
· accumulatori al piombo (solo da utenze domestiche)
· prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo “T” e/o “F” (solo da utenze domestiche)
· sfalci e potature.
Gli utenti saranno opportunamente informati dell'articolazione degli orari di apertura, tramite appositi comunicati.
Gli stessi orari saranno inoltre indicati su apposito cartello collocato all'ingresso del centro di raccolta. Quando il centro di raccolta è chiuso e/o non presidiato è vietato:
- l'accesso all'interno dello stesso;
- il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti.
2) E' tassativamente vietato il conferimento del rifiuto secco non riciclabile oggetto di raccolta presso le utenze.
3) L’accesso al centro di raccolta è riservato ai soli utenti assoggettati alla TARI (con natura di corrispettivo) e per i soli rifiuti prodotti in aree assoggettate a TARI (con natura di corrispettivo).
4) Il conferimento dei rifiuti da parte delle utenze non domestiche è regolamentato dalle normative vigenti (iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, documentazione accompagnatoria per il conferimento).
5) L’accesso al Centro di Raccolta è regolamentato da una sbarra automatizzata e da Sistema di controllo accessi dotato di lettore magnetico, che permetterà l’ingresso previo riconoscimento dell’utenza mediante la Carta Regionale dei Servizi. Potranno accedere il capofamiglia e tutti i componenti del nucleo familiare residenti nel comune. Le utenze non domestiche potranno accedere solo mediante tessera magnetica ritirata presso lo sportello TARI.
Articolo 26
Modalità di effettuazione raccolte differenziate
Soggetto Gestore, saranno calibrate in relazione all'ottenimento dei maggiori quantitativi di materia raccolta possibile.
In particolare, con il sistema porta a porta viene effettuata:
- la raccolta a domicilio di carta e cartone, tramite contenitori bianchi da 40 lt o semirigidi da 50 lt per le utenze domestiche e non domestiche e con bidoni da 360 lt. o cassonetti da 1000 lt per le utenze non domestiche particolari, con frequenza settimanale. Le utenze non domestiche che producono grandi quantità di imballaggi in cartone devono conferire direttamente presso il centro di raccolta;
- la raccolta a domicilio di imballaggi in plastica e polistirolo tramite sacchi in polietilene di colore giallo da 110 litri o cassonetti da 1000 lt per le utenze non domestiche particolari con frequenza settimanale. Le utenze non domestiche che producono grandi quantità di plastica devono conferire direttamente presso il centro di raccolta;
- la raccolta a domicilio della frazione umida tramite contenitori in polietilene di colore marrone da 25 lt., per le utenze domestiche e bidone da 240 lt., solo per le utenze specifiche, non domestiche, con frequenza settimanale e bisettimanale come da calendario;
- la raccolta settimanale a domicilio, per otto mesi all’anno, dei vegetali (sfalci, foglie, potature in fascine, pulizia orti e giardini) sarà effettuata utilizzando il bidone verde carrellato da 120 lt o 240 lt [max 2], e dovrà avvenire con esposizione massima di 12 colli complessivi ad utenza rispettando le seguenti indicazioni:
- peso massimo consentito per le fascine 15 kg ciascuna e lunghezza massima consentita 120 cm
- grandi quantità di sfalci e ramaglie dovranno essere conferite al centro di raccolta
- la raccolta degli ingombranti tramite conferimento presso il centro di raccolta o nella giornata prefissata presso l’utenza domestica, che ne farà richiesta. I raee costituiti da frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d’aria e i materiali composti da schede elettroniche prodotti dalle utenze non domestiche, non possono essere raccolti e conferiti al servizio pubblico;
- la raccolta di stracci, pellami, indumenti tramite contenitori stradali pluriutenza della capacità di 3 m3, a livello stradale;
-la raccolta pile tramite contenitori collocati presso i relativi rivenditori o tramite conferimento presso il centro di raccolta. Lo svuotamento dei contenitori verrà effettuato con frequenze concordate con il rivenditore stesso.
- la raccolta farmaci tramite contenitori o sacchi collocati presso le farmacie e negli ambulatori dei medici di base. Lo svuotamento verrà effettuato con frequenze concordate con il rivenditore e il medico;
- la raccolta di oli alimentari e oli minerali esausti tramite conferimento nel centro di raccolta;
- la raccolta di legno, metallo, lampade e tubi catodici, cartucce esauste di toner, batterie, prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo “T” o “F” tramite conferimento nel centro di raccolta.
- la raccolta di vetro, alluminio e acciaio tramite contenitori, di colore blu, da 35 lt. o da 240 lt (per particolari utenze), con frequenza quindicinale (settimanale per utenze specifiche) di svuotamento.
Per le utenze non domestiche che producono grandi quantità di rifiuti in vetro, alluminio e acciaio è prevista la possibilità di conferire direttamente presso il centro di raccolta;
- la raccolta di pannoloni — pannolini tramite sacchi in polietilene di colore arancione da 110 litri per le utenze domestiche aventi diritto con frequenza settimanale;
I sacchetti (PLASTICA e PANNOLINI) sono resi disponibili all’utenza mediante un distributore automatico di sacchi, posizionato in luogo scelto dall’Amministrazione, ove l’utenza domestica potrà ritirare i sacchi mediante l’utilizzo della propria carta Regionale dei Servizi, mentre le utenze non domestiche mediante una tessera magnetica dedicata da richiedere al gestore per tramite lo sportello. Le quantità annuali dei sacchi verranno decise annualmente mediante apposita Delibera di Giunta.
Variazioni alle modalità di effettuazione delle raccolte potranno essere apportate in ogni momento, a seguito di mutate esigenze tecniche ed organizzative richieste dai servizi stessi.
In tal caso il Soggetto Gestore è tenuto a proporre al Comune le nuove modalità di raccolta e, ottenuto il consenso, è tenuto a promuovere opportune campagne divulgative informando l'utenza sulle modifiche intervenute.
Tutti i materiali oggetto di raccolta differenziata possono, in alternativa al sistema porta a porta, essere conferiti presso il centro di raccolta comunale da parte delle utenze ad eccezione della frazione organica.
I rifiuti recuperabili (cartoni, plastica/polistirolo e vetro) prodotti dalle utenze non domestiche e ritirati a domicilio non devono superare il metro cubo di volume per prelievo.
Articolo 27
Modalità di informazione dell'utenza
Dovranno essere promosse campagne di informazione dell'utenza su:
- tipologie di rifiuti per cui sono attivate le raccolte differenziate;
- finalità e modalità di effettuazione dei servizi;
- destinazioni delle frazioni recuperate;
- obblighi e doveri nel conferimento dei rifiuti. In particolar modo ciò potrà avvenire:
· mediante cartelli posizionati sui contenitori per la raccolta domiciliare;
· mediante comunicati stampa;
· mediante volantini consegnati direttamente all'utenza interessata;
· mediante campagne di sensibilizzazione rivolta ai cittadini ed iniziative di educazione da programmare con gli istituti scolastici presenti sul territorio;
· mediante informazioni sul sito internet del Comune e del Gestore;
· mediante altre forme di diffusione di materiale informativo.
Il Soggetto Gestore è tenuto a comunicare ogni variazione apportata alle modalità di effettuazione del servizio all'utenza interessata con un preavviso minimo di 7 giorni.
Articolo 28 Incentivi
Al fine di incentivare le raccolte differenziate dei materiali, è possibile prevedere appositi incentivi e sistemi premianti per le utenze.
Articolo 29
Raccolta da parte di Associazioni di volontariato
Le Associazioni di volontariato che operino senza fine di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, previo parere del Gestore ed assenso del Comune.
TITOLO IV
NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI
Articolo 30
Modalità di svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani esterni
I servizi inerenti la raccolta, l'allontanamento, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti urbani esterni, di cui all'art. 4 punto B del presente Regolamento sono svolti dal Comune in forma diretta o mediante il Soggetto Gestore o Azienda convenzionata direttamente.
Articolo 31
Area di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni
Le aree e le strade interessate da tale servizio, se previsto, sono contenute nel piano di spazzamento stabilito dal Comune.
Articolo 32
Organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni
Le modalità di espletamento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani esterni, comprese eventuali articolazioni delle frequenze di prestazione del servizio vengono stabilite dal Comune in accordo col
Gestore, sulla base degli indirizzi tecnico-programmatici e finanziari forniti dall'Amministrazione Comunale e dai suoi competenti uffici, tenuto conto delle necessità dell'utenza, delle tecnologie e dei mezzi d'opera disponibili, dei livelli organizzativi conseguiti, e comunque nel rispetto dei principi generali di cui all'art. 178 del D.Lgs. 152/2006.
Articolo 33
Installazione ed uso di contenitori porta rifiuti
All'interno delle aree di espletamento del servizio di raccolta dei piccoli rifiuti urbani esterni l’Amministrazione Comunale, in forma diretta o tramite il Soggetto Gestore del servizio, provvede all'installazione ed al periodico svuotamento di appositi cestini portarifiuti, a disposizione degli utenti degli spazi pubblici.
· È fatto divieto di danneggiare, spostare dalla posizione stabilita o ribaltare tali contenitori ed utilizzarli per il conferimento di rifiuti. Sui contenitori è inoltre vietato eseguire scritte o affiggere materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette, adesivi, ecc.) salvo quanto autorizzato dall'Amministrazione Comunale.
Articolo 34
Divieti ed obblighi degli utenti di spazi pubblici
È fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico abbandonare e gettare rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità: tali rifiuti, se compatibili, dovranno essere unicamente immessi negli appositi contenitori per rifiuti urbani esterni.
Articolo 35
Xxxxxx e scarico di merci e materiali e defissione manifesti
Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali o defissione di manifesti, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.
In caso d'inosservanza, la pulizia sarà effettuata direttamente dal Comune e/o dal Gestore, fatto salvo il diritto di rivalsa per il costo di servizio prestato nei confronti dei responsabili inadempienti nonché il procedimento contravvenzionale ai sensi di Legge e di Regolamento.
Articolo 36
Pulizia di aree pubbliche occupate da cantieri
Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente che cessando l'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo. Chi effettua comunque le suddette attività è tenuto, sia quotidianamente che cessando l’attività, alla pulizia dei tratti di strada limitrofi ai passi carrai temporanei e non, oggetto di transito di automezzi adibiti ai lavori di cantiere. I responsabili del cantiere dovranno adoperarsi per ridurre tali inconvenienti (ad esempio attraverso il lavaggio ruote per gli automezzi pesanti in uscita, etc.). Nel caso di mancata esecuzione interviene l’Amministrazione Comunale e/o il Gestore con diritto di rivalsa per ogni spesa sostenuta.
Articolo 37 Manifestazioni pubbliche
1) Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc. su strade, piazze e aree pubbliche, sono tenuti:
a) a far pervenire al Comune e al Gestore, almeno 15 giorni prima della data di inizio della manifestazione, il programma delle iniziative e l’indicazione delle aree che si intendono impegnare o utilizzare;
b) a provvedere allo spazzamento e raccolta dei rifiuti di qualsiasi tipo, giacenti sulle aree utilizzate, o direttamente o mediante convenzione con il Gestore;
c) a conferire i rifiuti prodotti o raccolti nell’area utilizzata negli appositi contenitori preventivamente richiesti al Gestore, in funzione delle varie tipologie di rifiuto.
2) Qualora le manifestazioni pubbliche siano organizzate direttamente dal Comune, le operazioni di spazzamento e raccolta dei rifiuti giacenti sull’area utilizzata, saranno effettuate dal
Comune medesimo o dal Gestore che fatturerà tali oneri all’Amministrazione Comunale o li riporterà nel piano finanziario della tariffa rifiuti.
Articolo 38
Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche
Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico compreso le aree verdi sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni.
Dovranno in tal senso provvedere personalmente alla rimozione ed asporto degli escrementi solidi.
Articolo 39
Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi
I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o utilizzano spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori per la raccolta dei rifiuti pertinenti all’area. Tali rifiuti, per effetto della concessione, sono ad ogni effetto “rifiuti dell’utenza produttiva” e dovranno essere conferiti al servizio di raccolta secondo le modalità previste dal presente regolamento.
Articolo 40 Pulizia dei mercati
I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo all'interno ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività in appositi contenitori gestiti dal servizio di raccolta. Al termine delle attività quotidiane l’area occupata deve essere pulita ed i rifiuti raccolti conferiti negli appositi contenitori o nelle posizioni individuate dall’Amministrazione Comunale.
E’ vietato il conferimento dei rifiuti prodotti durante l’attività, nei cestini portarifiuti stradali.
Articolo 41
Pulizia dei terreni non edificati
I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali di scarto e rifiuti.
In caso di scarico abusivo di rifiuti anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario è obbligato in solido con chi abbia la disponibilità del terreno e con chi abbia effettuato lo scarico dei rifiuti alla rimozione e conferimento dei rifiuti abusivamente immessi nonché alla riduzione in pristino dei luoghi.
Articolo 42
Obblighi dei frontisti delle strade in caso di nevicata
Nel caso di nevicate di entità superiore ai 10 cm, i proprietari di automobili devono rimuovere le autovetture parcheggiate a filo marciapiede e sistemarle in aree private o garage, fino a quando non siano state liberate le carreggiate.
La pulizia dei passi carrai occlusi a seguito della spalatura della neve da strade pubbliche grava sugli utilizzatori del passo carraio.
Articolo 43
Attività straordinarie relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni
Costituiscono attività straordinarie relative allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni:
A) le attività inerenti allo smaltimento dei rifiuti urbani esterni al di fuori delle aree di espletamento del servizio di raccolta dei piccoli rifiuti urbani esterni, con particolare riferimento alla pulizia ed all'asporto dei rifiuti dalle rive fluviali, dei corsi d'acqua e dei canali;
B) le attività inerenti la rimozione di rifiuti ingombranti, l'eliminazione di scarichi abusivi e discariche abusive di rifiuti da strade ed aree pubbliche o d'uso pubblico comprese le rive fluviali di corsi d'acqua e di canali, sia all'esterno che all'interno del perimetro di espletamento del servizio di raccolta dei piccoli rifiuti urbani esterni, nonché, se del caso, il risanamento ed il recupero ambientale dei luoghi interessati a scarichi e discariche abusivi di rifiuti;
C) non si considera straordinaria la rimozione di piccoli quantitativi di RSU abbandonati a fianco dei contenitori domiciliari.
TITOLO V DISPOSIZIONI SANZIONATORIE
Articolo 44 Regime sanzionatorio
Le infrazioni al presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative nei limiti minimi e massimi di seguito indicati previsti dall'art. 255 e segg. del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e dall’art. 7 del D. Lgs. n. 389/97.
Sono preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente Regolamento gli agenti della Polizia Locale, il personale di vigilanza ed ispettivo dell'A.S.L., dell’Arpa, della Provincia e le Forze di Polizia.
[TABELLA 1B]
TITOLO VI DISPOSIZIONI VARIE E FINALI
Articolo 45
Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali
1) Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti comunali di Igiene, di Polizia Locale, dei Servizi di fognatura e degli scarichi delle pubbliche fognature, nonché la vigente normativa statale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti.
2) Ogni provvedimento comunale in contrasto con il presente Regolamento è abrogato.
Articolo 46
Abrogazione di precedenti Regolamenti
1) Il precedente regolamento viene abrogato e sostituito dal presente regolamento applicabile dal 01/01/2021.
Articolo 47
Modifiche sulle frequenze delle raccolte differenziate
La frequenza delle raccolte “Porta a porta” indicata nel presente Regolamento potrà essere modificata in sede di approvazione delle tariffe o del Piano Finanziario del servizio rifiuti.
Allegato 1 a - Allegato L-quater TUA: Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)
Allegato 1 b - Allegato L-quinquies TUA: Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)
Allegato 1 a Allegato L-quater TUA: Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2) | ||
Frazione | Descrizione | EER |
RIFIUTI ORGANICI | Rifiuti biodegradabili di cucine e mense | 200108 |
Rifiuti biodegradabili | 200201 | |
Rifiuti dei mercati | 200302 | |
CARTA E CARTONE | Imballaggi in carta e cartone | 150101 |
Carta e cartone | 200101 | |
PLASTICA | Imballaggi in plastica | 150102 |
Plastica | 200139 | |
LEGNO | Imballaggi in legno | 150103 |
Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137* | 200138 | |
METALLO | Imballaggi metallici | 150104 |
Metallo | 200140 | |
IMBALLAGGI COMPOSITI | Imballaggi materiali compositi | 150105 |
MULTIMATERIALE | Imballaggi in materiali misti | 150106 |
VETRO | Imballaggi in vetro | 150107 |
Vetro | 200102 | |
TESSILE | Imballaggi in materia tessile | 150109 |
Abbigliamento | 200110 | |
Prodotti tessili | 200111 | |
XXXXX | Xxxxx per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317* | 080318 |
INGOMBRANTI | Rifiuti ingombranti | 200307 |
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE | Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127 | 200128 |
DETERGENTI | Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129* | 200130 |
ALTRI RIFIUTI | Altri rifiuti non biodegradabili | 200203 |
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI | Rifiuti urbani indifferenziati | 200301 |
Allegato 1 b Allegato L-quinquies TUA: Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2) |
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto. |
2. Cinematografi e teatri. |
3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta. |
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi. |
5. Stabilimenti balneari. |
6. Esposizioni, autosaloni. |
7. Alberghi con ristorante. |
8. Alberghi senza ristorante. |
9. Case di cura e riposo. |
10. Ospedali. |
11. Uffici, agenzie, studi professionali. |
12. Banche ed istituti di credito. |
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli. |
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze. |
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato. |
16. Banchi di mercato beni durevoli. |
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista. |
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista. |
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto. |
20. Attività artigianali di produzione beni specifici. |
21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub. |
22. Mense, birrerie, hamburgerie. |
23. Bar, caffè, pasticceria. |
24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari. |
25. Plurilicenze alimentari e/o miste. |
26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio. |
27. Ipermercati di generi misti. |
28. Banchi di mercato generi alimentari. |
29. Discoteche, night club. |
TABELLA 1A - ARTICOLO 15
UTENZE DOMESTICHE SINGOLE
Materiale raccolto | Contenitore (capacità) | Numero Contenitori | Frequenza di raccolta |
Frazione secca non Recuperabile | Bidone verde da 40/120 lt. | 1 | ogni 4 settimane presso l’utenza |
Tessili sanitari [Pannolini e pannoloni] | Sacco di plastica arancione da 110 lt. | Da definire come da delibera annuale | Settimanale presso l’utenza specifica avente diritto |
Carta/Cartone | Contenitore semirigido da 50 lt oppure contenitore bianco da 40 lt | 1 | Settimanale presso l’utenza |
Plastica | Sacco di plastica giallo da 110 lt. | 2 rotoli/anno | Settimanale presso l’utenza |
Vetro/lattine (alluminio e acciaio) | Contenitore da 35 lt. | 1 | Quindicinale – presso l’utenza |
Frazione organica | Pattumiera da 7 lt. e Pattumiera da 25 lt. | 1 contenitore per tipo | Bisettimanale presso l’utenza da aprile a ottobre, settimanale da novembre a marzo |
Vegetali | Bidone verde VEGETALE da 120 lt o 240 lt o fascine | 1 senza oneri, il secondo a pagamento [in totale max 2] | Settimanale per otto mesi all’anno |
Ingombranti, legno, metallo | Nessuno | == | Ritiro mensile a domicilio con prenotazione telefonica (OGNI DUE MESI) |
Rifiuti urbani pericolosi (olio alimentare e minerale, lampade e tubi catodici, cartucce esauste di toner, vernici) | Nessuno | == | Conferimento in centro di raccolta |
UTENZE NON DOMESTICHE
Materiale raccolto | Contenitore (capacità) | Numero contenitori | Frequenza di raccolta |
Frazione secca non Recuperabile | bidone verde da 120 lt. (min) a 25.000 lt. (max) | 1 o n. in base a necessità | ogni 4 settimane presso l’utenza |
Carta/Cartone | Contenitore semirigido da 50 lt oppure contenitore bianco da 40 lt e bidoni da 360 lt. o cassonetti da 1000 lt secondo necessità (solo per utenze specifiche) | 1 | Settimanale presso l’utenza |
Plastica | Sacco di plastica giallo da 110 lt. | 2 rotoli/anno (4 rotoli/anno solo bar e ristoranti) | Settimanale presso l’utenza |
Vetro/Lattine (alluminio e acciaio) | Contenitore blu da 35 lt. o da 240 lt. (solo per utenze specifiche) | 1 | Quindicinale presso l’utenza |
Frazione organica | Pattumiera marrone da 25 lt. o bidone marrone da 240 lt. (solo per utenze specifiche) | 1 | Bisettimanale presso l’utenza da aprile a ottobre, settimanale da novembre a marzo |
Vegetali | Bidone verde VEGETALE da 120 lt o 240 lt o fascine | 1 senza oneri, il secondo a pagamento [in totale max 2] | Settimanale per otto mesi all’anno |
∗ I quantitativi di frazioni recuperabili superiori a quelli consentiti dal numero o dal volume dei contenitori assegnati (in relazione alla frequenza di raccolta) devono essere conferiti nel centro di raccolta.
TABELLA 1B - ARTICOLO 44
Riferimento | Violazione | Casistica | Sanzione (euro) | |
min | Max | |||
Art. 255 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. | Scarico ed abbandono di rifiuti in area pubblica o privata | rifiuti urbani non ingombranti | 300,00 | 3.000,00 |
rifiuti urbani ingombranti | 300,00 | 3.000,00 | ||
rifiuti speciali non pericolosi | 300,00 | 3.000,00 | ||
rifiuti speciali pericolosi | 300,00 | 3.000,00 | ||
Conferimento non autorizzato di rifiuti da imballaggi terziari al servizio pubblico di raccolta | 50,00 | 300,00 | ||
Art. 25 Presente Regolamento | Errate modalità di smaltimento di beni durevoli (Raee) | 100,00 | 600,00 | |
Art. 26 Presente Regolamento | Mancato rispetto di avvalersi delle procedure di raccolta differenziata | 50,00 | 300,00 | |
Art. 16, comma 7 | Esposizione dei | 50,00 | 300,00 | |
Presente Regolamento | contenitori in giorni e | |||
orari diversi da quelli | ||||
stabiliti nel presente | ||||
regolamento | ||||
Art. 17, comma 2 | Conferimento di rifiuti | 50,00 | 300,00 | |
Presente Regolamento | diversi da quelli cui i | |||
contenitori o sistemi di | ||||
raccolta sono destinati | ||||
Art. 21, comma 2 Presente Regolamento | Mancato rispetto delle norme sul compostaggio domestico | 50,00 | 300,00 | |
Art. 33 Presente Regolamento | Danneggiamento dei cestini portarifiuti | 50,00 | 300,00 | |
Art. 35 Presente Regolamento | Mancata pulizia di aree sulle quali si verificano operazioni di carico e scarico e trasporto di | 50,00 | 300,00 |
merci e materiali o defissione di manifesti | ||||
Art. 38 Presente Regolamento | Mancata asportazione delle deiezioni animali | 50,00 | 300,00 | |
Art. 39 – art. 40 Presente Regolamento | Mancata pulizia delle aree esterne pubbliche in concessione – conferimento dei rifiuti prodotti durante l’attività nei cestini stradali portarifiuti | 50,00 | 300,00 |