regolamentazione dei rapporti di collaborazione
associAzione ong italiane alai-cisl cpo-uil nidil-cgil
accordo quadro per la
regolamentazione dei rapporti di collaborazione
(D. Lgs. 276/2003)
tra
l’Associazione delle ONG Italiane rappresentata dal presidente Xxxxxx Xxxxxxx e dagli altri membri del Consiglio esecutivo, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, di seguito denominata AOI, con sede in Roma
e
ALAI-CISL rappresentata da Xxxx Xxxxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxx, CPO-UIL rappresentata da Xxxxxxx Xxxxxxxxx e Xxxxxxxxx Xxxxxxx e NIDIL-CGIL rappresentata da Xxxxxx Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxxx, di seguito denominate Organizzazioni Sindacali; denominate anche, nel loro complesso, le Parti
SI CONCORDA QUANTO SEGUE
Premessa
L’AOI rappresenta le Organizzazioni Non Governative (ONG) che operano nella cooperazione internazionale per lo sviluppo e l’aiuto umanitario al fine di suscitare, affermare, sostenere e diffondere i valori e la cultura della solidarietà, la difesa e la promozione dei diritti fondamentali e della dignità della persona e dei popoli, contribuire allo sviluppo umano e al perseguimento della giustizia ed equità nei rapporti politici ed economici internazionali. In tale contesto, l’AOI:
- contribuisce all’elaborazione delle strategie e delle politiche di cooperazione nazionali ed europee, in rapporto con le istituzioni e le organizzazioni della società civile;
- promuove sinergie con le altre espressioni organizzate della società civile sulle tematiche relative ai diritti fondamentali delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo (Pvs), ai rapporti di equità e di giustizia a livello politico, economico e sociale, alla pace e allo sviluppo sostenibile;
- mobilita, sollecita e coinvolge la società al fine di suscitare e diffondere la cultura della solidarietà e giustizia internazionale;
- rappresenta i propri soci in quegli ambiti in cui essi agiscono unitariamente, quali la cooperazione italiana e internazionale con i Pvs e altri paesi terzi, le sedi di collegamento con le altre associazioni di solidarietà internazionale, gli enti sopranazionali in genere e gli altri ambiti in cui sia opportuno che i soci agiscano unitariamente;
- promuove e facilita la concertazione, lo scambio di esperienze e la circolazione di informazioni fra i soci, anche al fine di favorire processi di collaborazione e di sinergia tra di essi;
- valorizza ogni forma di aggregazione tra i soci e favorisce l’accesso e la fruibilità dei servizi di utilità per i soci;
- promuove l’immagine e la visibilità dell’Associazione e delle ONG ad essa aderenti;
- favorisce l’elaborazione e la diffusione di standard di qualità etici e operativi, promuovendone l’assunzione e la messa in pratica da parte dei soci.
Le ONG aderenti all’AOI operano nei Pvs e in altri paesi in difficoltà con l’obiettivo di sostenere le capacità di sviluppo autonomo e il bene comune e con la convinzione che l’aiuto alle popolazioni povere e indigenti a causa del sottosviluppo, di guerre o calamità naturali sia un dovere etico, di solidarietà e di giustizia. Le Ong considerano altresì tale aiuto come una necessità per garantire a tutti i paesi, compresi quelli più ricchi, un mondo che non venga sopraffatto dagli squilibri, sempre più inaccettabili, forieri di ostilità, conflitti e guerre.
Esse svolgono inoltre attività di informazione ed educazione, in Italia e in Europa, per contribuire ad una migliore conoscenza dei problemi della povertà e delle ingiustizie a livello globale che, colpendo grande parte dell’umanità, riguardano direttamente anche le nostre società, per sviluppare i principi della solidarietà e della giustizia nei rapporti internazionali, per sollecitare in merito l’impegno personale e collettivo.
Per conseguire la propria missione le ONG aderenti all’AOI:
- riconoscono i bisogni e le aspirazioni delle comunità locali; ne rispettano la cultura, le tradizioni e i costumi; ricercano il dialogo e la collaborazione delle loro organizzazioni;
- operano con imparzialità, senza distinzione o discriminazione di razza, genere, fede religiosa, nazionalità, appartenenza etnica o di classe; prestano grande attenzione ai più deboli: i bambini, le donne, gli anziani e gli emarginati; aderiscono ai codici etici delle ONG e delle organizzazioni umanitarie;
- promuovono forme di sviluppo finalizzate all’autonomia economica, alla sostenibilità ambientale e al rispetto dei diritti umani;
- valorizzano il lavoro volontario e forniscono, per quanto possibile, servizi informativi e formativi per mettere i collaboratori e i volontari nelle condizioni di sviluppare appieno le loro potenzialità;
- valutano i propri operatori sulla base dei criteri della responsabilità, della professionalità, della generosità, dell’impegno e del merito.
Le ONG aderenti all’AOI, per realizzare le proprie attività in Italia e all’estero, si avvalgono di operatori interni alla struttura e di collaborazioni esterne. A tutti viene chiesta la condivisione dei valori e delle finalità dell’ONG in cui operano. I compensi degli operatori seguono quindi criteri che partendo dalle motivazioni etiche e dall’assenza di finalità di lucro riconoscano al contempo la professionalità, i meriti.
Nello stipulare il presente Accordo Quadro le Parti hanno inteso tenere conto della peculiarità del settore della solidarietà internazionale e delle modalità in atto per i collaboratori già impegnati nelle ONG aderenti all’AOI a vario livello, in diverse forme e con un particolare senso di appartenenza e di condivisione dei valori; hanno inteso inoltre tenere conto del fatto che nelle attività non profit nuove tipologie contrattuali, sempre più presenti nel mercato del lavoro, rappresentano spesso le modalità prevalenti di prestazione lavorativa.
Tenendo sempre presente la specifica realtà propria del settore, è necessario arrivare alla definizione di regole generali tali da consentire una corretta e condivisa gestione e tutela del lavoro tra tutti gli operatori delle ONG, con particolare riferimento a quelli che prestano la propria opera in forma di collaborazione coordinata e continuativa.
Le Parti, nel provvedere alla stesura del presente Accordo Quadro relativo al settore della cooperazione e solidarietà internazionale, prendono atto che, con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 276, il 24 ottobre 2003, è intervenuta una nuova e diversa regolamentazione del mercato del lavoro che ha, tra l’altro, introdotto le collaborazioni a progetto che le ONG aderenti all’AOI intendono utilizzare nell’attivazione dei rapporti di lavoro. Le Parti intendono dunque garantire una corretta applicazione della normativa e una condivisa armonizzazione dei rapporti in essere con quanto in essa stabilito.
Con la definizione di questo Accordo Quadro, le Parti auspicano inoltre di poter offrire un contributo alla più ampia realtà del Terzo Settore al fine di estendere le forme di regolamentazione e di tutela collettiva delle nuove modalità contrattuali.
Quanto premesso è parte integrante del presente Accordo Quadro che si articola come segue.
Art. 1 - Ambito di applicazione e professionalità coinvolte
Il presente Accordo Quadro si applica ad ogni forma di lavoro non subordinato e riconducibile al rapporto di collaborazione coordinata e continuativa all’interno di ogni singola ONG (di seguito denominata anche Committente), secondo la disciplina prevista dal Titolo VII, Capo 1, del D. Lgs. 276/03. Il presente Accordo Quadro, ad esclusione della parte economica di cui al successivo art. 7 comma b), non si applica alle collaborazioni occasionali.
Nel prosieguo del presente Accordo Quadro, il Committente e il Collaboratore vengono denominati, nel loro insieme, le Parti contraenti.
In base al quadro professionale comunemente adottato dalle ONG aderenti all’AOI, si concorda di suddividere i collaboratori operanti in Italia e all’estero in cinque fasce d’inquadramento, la cui descrizione e i cui corrispettivi sono allegati al presente Accordo Quadro (Allegato 1).
In riferimento alle fasce 3 e 4 è possibile prevedere la figura di Collaboratore junior. Al riguardo le Parti convengono di fissare in 10 mesi complessivi la permanenza in tale funzione. In detto periodo il corrispettivo previsto per la fascia di riferimento potrà essere ridotto fino ad un massimo del 30%. Per la figura dello junior non è applicabile quanto previsto dal successivo art. 7 comma d). I successivi contratti di collaborazione stipulati con lo stesso Collaboratore non potranno prevedere la permanenza dello stesso nella funzione di junior bensì la sua piena collocazione nella fascia di riferimento.
I parametri indicati nel presente Accordo Quadro sono riferiti a rapporti di durata di dodici mesi e vengono riproporzionati per contratti di collaborazione di durata inferiore o superiore o per prestazioni parziali.
Restano esclusi dalla disciplina del presente Accordo Quadro i rapporti intercorrenti tra singoli Committenti e coloro che presso di essi prestano un servizio volontario non retribuito, ai quali potrà essere corrisposto un rimborso spese non inquadrabile quale corrispettivo ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. 276/03, fatti salvi gli obblighi previsti dalla vigente normativa sul volontariato.
Dichiarazione a verbale dell’AOI
Con riferimento al comma precedente e alla prassi diffusa nel mondo dell’associazionismo, l’AOI dichiara che all’interno dell’ONG è possibile prevedere con la stessa persona un rapporto di collaborazione definito contrattualmente ai sensi del D. Lgs. 276/03 e prestazioni a titolo volontario e gratuito, purché per attività diverse e non rientranti in quelle definite nel rapporto contrattuale.
Art. 2 - Forma e contenuto del contratto di collaborazione
Il contratto di collaborazione è stipulato in forma scritta e consegnato al Collaboratore, sulla base del modello allegato (Allegato 2) e deve includere le seguenti informazioni e contenuti:
a. l’identità delle parti contraenti e l’indicazione del settore d’attività del Committente;
b. l’individuazione delle attività richieste e/o gli obiettivi professionali del progetto, programma o di fasi di essi;
c. la durata della collaborazione e l’individuazione delle forme e modalità di coordinamento con il Committente definendone anche le eventuali caratteristiche temporali;
d. l’entità dei compensi, eventuali maggiorazioni per obiettivi, rimborsi spese e loro modalità e tempi d’erogazione;
e. le misure per la tutela della salute e sicurezza del Collaboratore nonché i diritti del medesimo relativamente a malattia, infortunio, maternità, recupero psicofisico;
f. le forme assicurative previste;
g. le modalità di cessazione o recesso del rapporto, il preavviso, ed eventuali modalità di composizione delle controversie;
h. le modalità di rinnovo del contratto e l’eventuale clausola di prelazione;
i. le forme di godimento dei diritti sindacali.
Art. 3 - Natura dell’incarico
a. L’incarico ha natura di collaborazione coordinata e continuativa e viene conferito ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 276/03, degli art. 2222 e seguenti, art. 2229 e seguenti del Codice Civile, trattandosi di prestazioni senza vincolo di subordinazione.
b. Il Collaboratore, compatibilmente con gli impegni assunti e per attività che non siano in concorrenza con quelle oggetto del contratto, sarà libero di prestare anche in favore di terzi la propria attività sia autonoma che subordinata, previa comunicazione al Committente con autocertificazione scritta che indichi lo svolgimento di attività compatibili con il contratto.
Il Collaboratore è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, notizie e documentazione prodotta o di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell’incarico contrattuale. Tali informazioni non potranno in nessun modo essere cedute o comunicate a terzi, salvo esplicita autorizzazione del Committente.
Il Collaboratore è tenuto a non svolgere attività che creino danno all’immagine e pregiudizio al Committente. Il Collaboratore dovrà, inoltre, assolvere alle mansioni affidategli in modo conforme alla dignità del proprio compito, astenendosi da ogni manifestazione che possa nuocere alle buone relazioni tra il Committente e i suoi interlocutori istituzionali.
Le presenti clausole rivestono per il Committente carattere essenziale e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto dell’incarico ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile.
c. È consentito, nell’ambito del contratto individuale, l’inserimento di una clausola di esclusività dell’attività svolta dal Collaboratore qualora sia attinente a materie di particolare rilevanza e particolare visibilità per il Committente. In questo caso le Parti concordano nel prevedere una clausola apposita con relativa indennità economica aggiuntiva pari al 5% del compenso lordo dovuto al Collaboratore, secondo quanto previsto dall’art. 7 punto b).
Art. 4 - Modalità di espletamento dell’incarico
a. La o le sedi nelle quali il Collaboratore svolgerà le sue funzioni sono indicate dal Committente all’atto della stipula del contratto individuale. Il trasferimento in sedi diverse da quelle indicate nel contratto potrà effettuarsi solo di comune accordo tra le parti contraenti.
Con riferimento alle esigenze del progetto, programma o fasi di essi, il Collaboratore e il Committente definiranno congiuntamente, nel contratto individuale, durata e modalità di esecuzione dell'incarico nonché di utilizzo della sede e degli strumenti tecnici messi a disposizione dal Committente. Le parti contraenti potranno, inoltre, concordare modalità di esecuzione dell'incarico per via telematica.
b. Nei casi in cui, per la particolarità della prestazione (consulenze al personale, formazione, incontri, attività didattica e associativa ecc.), per il raggiungimento degli obiettivi di progetto concordati e per il coordinamento della propria opera con l'attività del Committente, sia indispensabile una definita disponibilità/presenza del Collaboratore presso una sede indicata dal Committente stesso, sarà predisposta, a cura del Collaboratore, un’indicazione di presenza giornaliera e/o settimanale, a cui dovrà attenersi, all’interno della più ampia disponibilità di apertura delle strutture del Committente.
c. Per tutta la durata del presente accordo, nell'esercizio degli incarichi a lui affidati, il Collaboratore farà riferimento ai responsabili del Committente che gli verranno indicati.
d. Il Committente ha facoltà di richiedere e ottenere dal Collaboratore relazioni periodiche sull’attività svolta.
e. In nessun caso il Collaboratore all'estero potrà essere impiegato in operazioni di polizia o di carattere militare o in azioni analoghe, né potrà esercitare attività che possano compromettere la neutralità e i principi dell'azione umanitaria e l'attività del Committente.
Qualora il Committente avesse adottato un Regolamento interno, lo stesso può essere considerato parte integrante del contratto di collaborazione ed il Collaboratore è tenuto all’osservanza delle disposizioni previste anche per le parti non contemplate nel presente Accordo Quadro. In nessun modo il Regolamento può alterare, annullare o sminuire i principi e le disposizioni contenuti nel presente Accordo Quadro.
La determinazione di nuovi progetti o programmi di lavoro, durante la vigenza del contratto di lavoro, dovrà risultare da atto scritto allegato al contratto assieme agli altri progetti o programmi di lavoro. È fatto salvo il diritto del collaboratore alla rinuncia a prestare la propria opera sul singolo progetto o programma di lavoro aggiuntivi senza che ciò pregiudichi in alcun modo il rapporto in essere e la proposta di nuove opportunità lavorative.
Art. 5 - Durata dell’incarico
La durata dell’incarico sarà concordata tra le parti contraenti all’atto della stipula del contratto di collaborazione e sarà correlata ad uno o più progetti, al programma o a fasi di essi definiti e indicati nello stesso contratto. Nel caso di inserimento in un programma di lavoro, e compatibilmente con la sua durata, il contratto sarà stipulato per un periodo non inferiore a dodici mesi.
Art. 6 - Diritto di prelazione
Nel caso in cui il Committente abbia la necessità di effettuare assunzioni come dipendente o attivare nuove collaborazioni per le stesse professionalità o per lo svolgimento di mansioni assimilabili a quelle di Collaboratori che abbiano già prestato la loro opera con esito positivo presso lo stesso Committente nel corso degli ultimi nove mesi, quest’ultimo si impegna a proporre in via prioritaria ad essi tale possibilità.
Art. 7 - Compenso
a. La corresponsione del compenso avverrà tramite acconti con cadenza, di norma, mensile e tutti, compreso il saldo, di pari importo. Il Committente e il Collaboratore potranno stabilire nel contratto individuale diverse modalità e tempi di erogazione del corrispettivo.
Il ritardato pagamento del corrispettivo oltre i 30 giorni successivi ai termini indicati nel contratto farà decorrere gli interessi moratori a carico del Committente nella misura dell’interesse legale.
Il saldo dovrà essere effettuato entro e non oltre 60 giorni. Nel caso di progetti finanziati da enti o istituzioni nazionali o internazionali, la corresponsione del saldo finale potrà avvenire, qualora esplicitato nel contratto, tenendo conto dei tempi di finanziamento di tali finanziatori.
Entro i termini stabiliti, il saldo finale della collaborazione avverrà comunque con il nulla osta da parte del referente del Committente dopo valutazione congiunta relativamente al raggiungimento degli obiettivi definiti secondo quanto concordato e previsto dall’incarico e dopo verifica di eventuali anticipi percepiti o spese sostenute a titolo personale.
b. Il compenso minimo è legato ad un corrispettivo che le parti contraenti definiscono, facendo riferimento alle fasce e ai corrispettivi indicati nell’Allegato 1, al fine di identificare un indicatore minimo condivisibile dalle ONG italiane in relazione alla quantità e qualità della prestazione:
euro 92,21 per ogni giornata di prestazione per la fascia 1 (lordo annuale: euro 24.345)
euro 80,74 per ogni giornata di prestazione per la fascia 2 (lordo annuale: euro 21.320)
euro 63,62 per ogni giornata di prestazione per la fascia 3 (lordo annuale: euro 16.800)
euro 60,31 per ogni giornata di prestazione per la fascia 4 (lordo annuale: euro 15.925)
euro 52,90 per ogni giornata di prestazione per la fascia 5 (lordo annuale: euro 13.970)
c. Tale indicatore, per fascia di inquadramento, sarà proporzionato alla quantità della prestazione effettivamente resa.
d. Vista la particolarità del settore e le ricorrenti difficoltà economiche che hanno determinato una notevole differenziazione dei trattamenti, le Parti convengono, in via eccezionale e per la sola durata del presente Accordo Quadro, che i minimi sopra stabiliti possano essere ridotti fino ad un massimo del 20%, previo accordo con le ONG a livello regionale o territoriale, al fine di non aggravare quelle realtà del settore che sono attualmente in sofferenza.
e. Al fine di avviare il processo volto a uniformare i compensi normalmente corrisposti nel settore e nell’intento di garantire un equo compenso, le Parti si impegnano a monitorare, con verifiche congiunte a livello nazionale e regionale, l’applicazione di quanto previsto per il raggiungimento dei minimi stabiliti durante il periodo di validità del presente Accordo Quadro.
f. È fatto salvo quanto riportato al successivo art. 17 sulla salvaguardia delle condizioni di migliore favore.
g. Nel caso di attività o missioni da svolgere all’estero può essere prevista un’indennità di trasferta per il periodo di permanenza nella sede estera.
h. Sulla somma erogata al Collaboratore il Committente applicherà, e verserà ai rispettivi Enti di riferimento, le ritenute previste dalla vigente normativa in materia fiscale, assicurativa e previdenziale. Inoltre, il Committente verserà agli stessi Enti, secondo le diverse tipologie contrattuali, quanto di sua competenza e quanto stabilito dalle normative e da accordi collettivi vigenti.
i. Il compenso annuo onnicomprensivo, salvo quanto demandato a compenso per obiettivi, si intende corrisposto a fronte di una collaborazione espletata per 11 mesi. Il Collaboratore ha diritto a complessivi 30 giorni di calendario nell’arco dell’anno per recupero psicofisico. Tale periodo, durante il quale il Collaboratore non è vincolato a prestazione alcuna, va riparametrato sulla base della durata del rapporto di collaborazione.
Per le attività svolte all’estero valgono le festività del paese in cui opera il Collaboratore.
Art. 8 - Eventi comportanti sospensione temporanea dell’incarico
a. Ai sensi degli Artt. 61 comma 4 e 66 del D. Lgs. 276/03 e, comunque, per le tipologie di lavoro non subordinato di cui al presente Accordo Quadro, le Parti concordano che nei casi in cui si verifichino eventi comportanti impossibilità temporanea di esecuzione della prestazione quali malattia, infortunio e maternità non vi sarà, a carico del Collaboratore, nessun vincolo di prestazione.
Pertanto si concorda di inserire nei contratti individuali che, ove sopravvengano tali eventi, la prestazione stessa resterà sospesa, così come disciplinato dall’art. 66 comma 2 del D. Lgs. 276/03 salvo più favorevole previsione a favore del Collaboratore:
- nel caso di infortunio sul lavoro, fino a guarigione clinica o comunque fino alla scadenza del contratto;
- nel caso di malattia, per un periodo massimo di 60 giorni nell'anno solare e comunque non oltre la scadenza del contratto;
- nel caso di maternità, nel lasso di tempo compreso tra i tre mesi precedenti la data presunta del parto ed i quattro mesi successivi alla data effettiva, per un periodo fino a 180 giorni.
Tali eventi dovranno essere debitamente certificati e il Committente potrà richiedere un’apposita visita medica.
b. Nei casi di malattia, infortunio e maternità si farà inoltre riferimento alle seguenti disposizioni legislative:
- Art. 2, comma 26, Legge 8 agosto 1995, n. 335 (istituzione di apposita gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, in favore dei lavoratori privi di altre forme di tutela previdenziale);
- Art. 59, comma 16, Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (specifico contributo per la tutela della maternità e per gli assegni per il nucleo familiare) e successivo D. M. del 4 aprile 2002;
- Art. 51, comma 1, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 (estensione della tutela contro il rischio di malattia);
- D. Lgs. 16 marzo 2000 n. 38 (estensione alle collaborazioni coordinate e continuative dell’obbligo assicurativo contro gli infortuni);
- Legge 342/2000 collegato fiscale alla Finanziaria 2000 e Legge 388/2000 Finanziaria 2001 (disposizioni fiscali applicabili ai collaboratori con assimilazione a quanto previsto per il lavoro dipendente);
- D. Lgs. n. 626/1994 (norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro);
- Art. 64, D. Lgs. 26 marzo 2001 (testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53);
- Legge 553/73 e successive modificazioni (disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie).
c. Il Collaboratore dovrà comunicare preventivamente e in ogni caso tempestivamente al Committente l'impossibilità di eseguire la prestazione, al fine di permettere al Committente stesso di intervenire con soluzioni alternative. Qualora sopravvengano eventi comportanti l’impossibilità temporanea della prestazione di cui al comma a) del presente articolo, il Collaboratore presenterà al Committente, ai fini della prova, la relativa documentazione sanitaria entro tre giorni se in Italia ed entro cinque giorni se all’estero, pena l’annullamento delle condizioni di migliore favore di cui allo stesso comma a) e la non corresponsione dei sussidi previsti dai protocolli collettivi di cui al successivo comma d).
d. Al fine di sovvenire al bisogno del Collaboratore nei periodi di malattia, infortunio e maternità, l’AOI attiverà forme di assistenza, ad integrazione di quanto previsto dalla vigente legislazione, avvalendosi di istituzioni esterne (mutue, fondi, assicurazioni). Pertanto l’AOI si dichiara disponibile ad attivare entro il 30 aprile 2005 forme di assistenza attraverso un percorso condiviso con le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo Quadro. Le condizioni mutualistiche e/o assicurative saranno definite da un apposito protocollo collettivo da sottoscrivere con le istituzioni esterne di cui sopra. Qualora l’AOI non riesca ad attivare tali forme di assistenza entro la data stabilita, le Parti si incontrano per valutare le difficoltà incontrate e l’AOI definirà comunque, entro un massimo di ulteriori 30 giorni, altre forme di copertura delle suddette prestazioni.
e. Il Collaboratore potrà assentarsi dal servizio, per gravi e comprovati motivi, previo accordo del Committente, entro un limite massimo di 20 giorni all’anno, durante i quali non gli spetterà alcun compenso.
f. I periodi di sospensione suddetti sono riferiti a rapporti di durata di 12 mesi e vengono riproporzionati per contratti di collaborazione di durata inferiore o superiore.
Art. 9 - Rescissione e risoluzione del contratto
Il contratto individuale potrà essere risolto: per mutuo consenso delle parti contraenti; da una di queste qualora si verifichi una giusta causa di recesso; con preavviso secondo quanto previsto dal successivo punto b; per comprovati motivi di forza maggiore. Nello specifico:
a. Il Committente può rescindere il contratto per giusta causa quando, da parte del Collaboratore, si verifichino:
- gravi inadempienze contrattuali;
- sospensione ingiustificata della prestazione;
- commissione di reati tra quelli previsti dall’art. 15 legge n. 55/90 e succ. modificazioni;
- danneggiamento o furto di beni;
- inosservanza degli obblighi e divieti stabiliti nei precedenti art. 3 e 4;
In caso di inadempienza di cui sopra, il Committente può risolvere il contratto, salvo il diritto al pagamento dei compensi maturati fino al momento dell’interruzione.
Qualora il Committente intenda far valere il presente articolo dovrà darne motivata comunicazione al Collaboratore mediante raccomandata A/R o altra comunicazione scritta consegnata da un responsabile del Committente e controfirmata per ricevuta dall'interessato.
Contro questo provvedimento il Collaboratore, entro 5 giorni se in Italia e 10 se all’estero, potrà opporre ricorso alla Commissione paritetica.
Nel caso di contratti di collaborazione per attività all’estero, il Collaboratore e il Committente possono risolvere il contratto con comunicazione scritta spedita mediante raccomandata A/R o consegnata direttamente nel luogo o paese di lavoro e controfirmata per ricevuta, con un periodo di preavviso di almeno 30 giorni. In caso di non rispetto di tale periodo di preavviso o parte di esso, la parte recedente è tenuta ad erogare un’indennità corrispondente al compenso relativo al medesimo periodo. Il Collaboratore non sarà tenuto a rispettare i termini di preavviso in caso di gravi inadempienze contrattuali del Committente. In caso di controversia le parti ricorrono alla Commissione paritetica di cui all’art. 11.
La collaborazione all’estero può essere anticipatamente interrotta, anche senza obbligo di preavviso, in caso di comprovati ed oggettivi motivi di forza maggiore esterni al Committente. In tal caso il Committente si impegna, entro 45 giorni dalla cessazione del rapporto, a proporre una nuova collaborazione e, ove ciò non fosse possibile, ad un risarcimento pari al 15% dei compensi maturandi, fino ad un massimo di 3 mesi, calcolati sul compenso pattuito con il Collaboratore per il tipo di professionalità in cui è impiegato. In caso di controversia le parti ricorrono alla Commissione paritetica di cui all’art. 11.
In fase di stipula del primo contratto, della durata minima di sei mesi, le Parti contraenti possono risolvere liberamente il rapporto di collaborazione entro 30 giorni. Data la particolare difficoltà dei contesti in cui si opera, per le collaborazioni all’estero tale possibilità può essere esercitata entro il termine di 60 giorni.
Art. 10 - Formazione
Per garantire un adeguato standard professionale, le Parti definiscono anche per i Collaboratori la possibilità di accedere ad attività specifiche di formazione e all’aggiornamento professionale.
L’AOI e le Organizzazioni Sindacali costituiranno un tavolo di confronto sul tema della formazione e dell’aggiornamento dei Collaboratori, che si riunirà con cadenza annuale. In tale contesto, verranno tra l’altro identificati possibili percorsi formativi e relative modalità di attuazione e promossi progetti comuni su cui richiedere l’accesso a specifici finanziamenti.
Art. 11 - Commissione paritetica
Le Parti concordano di costituire, entro 90 giorni dalla stipulazione del presente Accordo Quadro, una Commissione paritetica nazionale con la funzione di:
monitorare l’applicazione delle intese intercorse,
esaminare le controversie d’interpretazione e d’applicazione di istituti e clausole contrattuali e fornirne un’interpretazione autentica,
effettuare tentativi di conciliazione in caso di controversie insorte tra il Committente e il Collaboratore sulla base di loro richieste anche presentate in forma disgiunta,
La Commissione è composta da 3 membri nominati dall'AOI (con tre membri supplenti) e da 3 membri nominati dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo Quadro (con tre membri supplenti).
Le Parti auspicano la costituzione di Commissioni a livello regionale per l’espletamento decentrato delle funzioni di cui al precedente punto c).
Le Parti valuteranno inoltre l’opportunità, anche sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione paritetica, di costituire uno specifico Ente bilaterale nazionale al fine di promuovere e sostenere il dialogo sociale tra le parti e promuovere iniziative relative a formazione continua e qualificazione professionale del personale delle ONG.
Art. 12 - Informazione
Le Parti concordano nel determinare una forte relazione informativa sulle attività e prospettive del settore della cooperazione non governativa e sulle situazioni di lavoro che coinvolgono lavoratori dipendenti e collaboratori.
A tal fine le Parti si incontreranno periodicamente, a livello nazionale o regionale o di singola ONG, su richiesta di una delle Parti firmatarie del presente Accordo Quadro per valutare gli aspetti riguardanti l’organizzazione del lavoro, le attività e la situazione del settore della cooperazione non governativa, le condizioni dei collaboratori ed ogni altro argomento ritenuto utile per il buon andamento delle attività.
Art. 13 - Diritti sindacali
Al fine di regolamentare la possibilità di esercitare ed esigere i diritti sindacali, le Parti definiscono quanto segue:
a. I Collaboratori che prestano la loro attività presso l’ONG committente hanno diritto di partecipare a 8 ore annue retribuite di assemblea, anche congiuntamente ai lavoratori dipendenti. Inoltre, vista la particolarità della prestazione e le difficoltà oggettive ad avere un rapporto informativo e di consultazione sindacale con i Collaboratori impegnati in missioni all’estero, le Parti concordano di affidare ai delegati sindacali la comunicazione, l'informazione e il contatto con quegli stessi Collaboratori, seguendo precisi criteri stabiliti dalla Commissione paritetica.
b. I Collaboratori hanno diritto ad avere una propria rappresentanza nell’ambito dell’ONG presso la quale svolgono il loro incarico, in ragione di 1 delegato ogni 40 Collaboratori o frazione superiore a 15. I rappresentanti sindacali dei Collaboratori saranno indicati secondo le modalità definite unitariamente dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo Quadro e comunicate all’AOI. L’incarico di rappresentanza decade automaticamente allo scadere del contratto di collaborazione.
c. Il Committente metterà a disposizione, in luogo accessibile, una bacheca per le comunicazioni delle Organizzazioni Sindacali.
d. Il Collaboratore ha facoltà di rilasciare delega, a favore dell’Organizzazione Sindacale da lui prescelta, per la riscossione di una quota mensile del compenso relativo alla prestazione, per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilità dai competenti organi statutari delle Organizzazioni Sindacali.
La delega, di cui all’Allegato 3, è rilasciata per iscritto e trasmessa al Committente a cura del Collaboratore o dell’Organizzazione Sindacale interessata. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio e, con la stessa decorrenza, può essere revocata in qualsiasi momento inoltrando la relativa comunicazione al Committente e all’Organizzazione Sindacale interessata. Il Committente provvederà ad operare la trattenuta ad ogni corresponsione del compenso ed a versarla con la stessa cadenza alle Organizzazioni Sindacali interessate.
e. Il Committente si impegna a consegnare al Collaboratore copia del presente Accordo Quadro al momento della firma del contratto di collaborazione.
Art. 14 - Obblighi del Committente
Aspetti assicurativi
1. Il Committente si impegna ad ottemperare alle norme vigenti in materia previdenziale e fiscale e a stipulare idonea copertura assicurativa contro gli infortuni in favore del Collaboratore (assicurazione INAIL, ove obbligatoria).
2. Il Committente, inoltre, dovrà provvedere a sollevare da ogni responsabilità civile il Collaboratore all’estero stipulando idonea polizza assicurativa in favore del Collaboratore a copertura del rischio responsabilità civile verso terzi e conseguenti spese legali.
3. Il Committente potrà, peraltro, rivalersi sul Collaboratore quando i predetti danni siano stati causati da dolo o colpa grave di quest'ultimo. Il Collaboratore resterà invece unico responsabile dei danni causati a terzi fuori dall'esercizio delle funzioni indicate nel contratto individuale.
4. Per i Collaboratori all'estero il Committente si farà inoltre carico dei seguenti trattamenti:
- assicurazione per la liquidazione di un capitale nel caso di morte da infortunio durante il servizio all’estero; tale capitale sarà corrisposto al beneficiario designato o, in mancanza, agli aventi diritto;
- assicurazione per la liquidazione di un capitale in caso di invalidità permanente da infortunio, malattia generica e/o malattia tropicale subito/contratte durante la collaborazione all’estero;
- assicurazione per il rimborso delle spese sanitarie sostenute all’estero per malattia e/o infortunio;
- assistenza in caso di contenzioso legale derivante dall'esercizio delle funzioni assegnategli.
Rimborsi spese e trasferte
Spese di viaggio, vitto e alloggio, relative a trasferte debitamente e preventivamente autorizzate dal Committente saranno rimborsate dietro presentazione di idonea documentazione, secondo le modalità previste dai regolamenti interni delle singole ONG.
Art. 15 - Durata dell’Accordo Quadro
Il presente Accordo Quadro entra in vigore il giorno della ratifica delle Parti e ha durata triennale, restando comunque in vigore fino al suo rinnovo.
Art. 16 - Verifiche periodiche
Le Parti concordano, alla luce del carattere sperimentale dell’intesa, sulla necessità di effettuare momenti di verifica, con periodicità almeno annuale, per esaminare e discutere le eventuali problematiche insorte e per introdurre modifiche migliorative. Tali momenti potranno effettuarsi sia a livello nazionale tra l’AOI e le Organizzazioni Sindacali firmatarie, che a livello regionale tra i rappresentanti delle stesse e i coordinamenti regionali di ONG.
Le indicazioni emerse serviranno alle Parti per valutare congiuntamente la situazione e verificare la possibilità di ricorso anche ad altre forme d’impiego più adeguate al settore.
Art. 17 - Clausola di salvaguardia
La presente intesa non annulla eventuali condizioni di miglior favore concordate a qualsiasi titolo a livello individuale e/o collettivo prima dell’entrata in vigore del presente Accordo Quadro.
Art. 18 - Disposizioni transitorie
Ai sensi dell’art. 86, comma 1, del D. Lgs. 276/03, le Parti concordano che i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati prima dell’entrata in vigore del decreto e che non possano essere ricondotti ad un progetto, programma o fase di essi, mantengono la loro efficacia fino alla scadenza inizialmente prevista e comunque non oltre la data 24 ottobre 2005, ai sensi del decreto correttivo al D. Lgs. 276/03, previa contrattazione a livello territoriale o di singola ONG.
Il Committente si impegna, alla scadenza di tali contratti e in presenza di conferma di tale attività, a trasformare i medesimi in collaborazioni a progetto, parti di esso o programma così come disciplinato dal D. Lgs. 276/03 o in una delle forme di lavoro subordinato.
Art. 19 - Disposizioni finali
Le Parti s’impegnano, qualora intervengano modifiche di carattere legislativo, ad incontrarsi in tempi brevi, per armonizzare, se del caso, il contenuto del presente Accordo Quadro con la normativa entrata in vigore.
L’AOI e le singole ONG ad essa aderenti si impegnano a dare pubblica comunicazione del presente Accordo.
Il presente Accordo Quadro, di valore collettivo e nazionale, è depositato al CNEL e si applica a tutti i nuovi contratti e ai rinnovi a partire dalla data della sua entrata in vigore.
Art. 20 - Allegati
Fanno parte integrante del presente Accordo Quadro:
- Prospetto delle fasce d’inquadramento e dei relativi corrispettivi - Allegato 1
- Modello tipo di contratto individuale - Allegato 2
- Modello tipo di delega sindacale – Allegato 3
__________________________________
Letto e siglato dalle Parti che hanno elaborato la presente intesa:
Per l’Associazione ONG italiane: Xxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx. Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx. Con l’assistenza di Xxxxx Xxxxx, consulente del lavoro.
Per le Organizzazioni sindacali: Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx.
Roma, 20 ottobre 2004
__________________________________
Ratificato e sottoscritto,
Associazione delle ONG Italiane
Xxxxxx Xxxxxxx
Presidente
Xxxxxx Xxxxxxx
Vice Presidente, membro del Comitato Esecutivo
Xxxxx Xxxxxxx
Delegato Europeo, membro del Comitato Esecutivo
Xxxxxxx Xxxxxx
Tesoriere, membro del Comitato Esecutivo
Organizzazioni Sindacali
XXXX XXXX, Xxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx
CPO UIL, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx
NIDIL CGIL, Xxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxx
Roma, 20 ottobre 2004
Allegato 1 all’Accordo Quadro
Fasce d’inquadramento
L’inquadramento dei collaboratori che, a diverso titolo, operano nelle ONG dell’AOI, è ripartito in cinque fasce con i seguenti profili:
Fascia 1
Collaboratore responsabile di specifiche aree di attività, con responsabilità di coordinamento di altri collaboratori e di risorse. Svolge una prestazione di altissimo livello ed ha competenze settoriali elevate. Ha responsabilità direttive o di coordinamento generale (in via meramente esemplificativa e non esaustiva (es.): coordinatori generali, coordinatori di settore progettuale).
Fascia 2
Collaboratore che svolge una prestazione professionale di elevato livello nell’ambito di progetti e attività di grandi dimensioni e/o altra complessità a lui assegnati. È responsabile della gestione di progetti e attività regionali e coordina persone e risorse (es. capi missione, coordinatori di area geografica, coordinatori di settore progettuale).
Fascia 3
Collaboratore che svolge una prestazione professionale specifica con responsabilità nell’esecuzione delle attività dei progetti, programmi o fasi di essi a lui assegnati. Secondo la tipologia di progetto, può essergli richiesto di coordinare un team di lavoro (es. capi progetto, ruoli specialistici e tecnici).
Fascia 4
Collaboratore che svolge, con la supervisione di professionisti più esperti, un incarico specifico nell’ambito di progetti o programmi o fasi di essi, relativamente a prestazioni richiedenti contributi professionali di maggiore qualificazione ed afferenti ad incarichi di maggiore complessità (es. tecnici di supporto ad attività di comunicazione, educazione allo sviluppo e raccolta fondi).
Fascia 5
Collaboratore che svolge, con la supervisione di professionisti più esperti, un incarico specifico nell’ambito di progetti o programmi o fasi di essi, relativamente a prestazioni di non particolare complessità (operatori addetti a parti di progetto o di attività settoriale).
Corrispettivi
Tenuto conto di quanto già evidenziato nella premessa e nell’art. 7 riguardo alla particolare realtà del settore della solidarietà internazionale, ai rapporti di collaborazione già instaurati e ai criteri comunemente adottati dalle ONG aderenti all’AOI, i corrispettivi minimi omnicomprensivi lordi, corrispondenti ad ogni fascia, sono di seguito riepilogati:
Fascia |
Compenso minimo per ogni giornata di prestazione |
Compenso minimo lordo annuo |
Fascia 1 |
Euro 92,21 |
Euro 24.345 |
Fascia 2 |
Euro 80,74 |
Euro 21.320 |
Fascia 3 |
Euro 63,62 |
Euro 16.800 |
Fascia 4 |
Euro 60,31 |
Euro 15.925 |
Fascia 5 |
Euro 52,90 |
Euro 13.970 |
Allegato 2 all’Accordo Quadro
Contratto di collaborazione a progetto
Tra l’Organizzazione Non Governativa Nome, Sigla, Onlus, con sede in Via….., Cap, Città, CF…………., rappresentata dal (presidente, direttore) (legale rappresentante) Nome e Cognome, di seguito indicata anche come “Committente”,
e
la Signora/il Signor Nome e Cognome, nata/o a ………….., il ………………, residente in Via…, Cap, Cità, CF ………., di seguito indicato come “Collaboratore” (“Collaboratrice”)
premesso che
il Committente è una Onlus che promuove e realizza attività nell’ambito della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale con specifici interventi, azioni ed operazioni in Italia e all’estero;
nell’ambito di tali attività si rende necessaria la collaborazione di una persona in possesso di idonee conoscenze per la realizzazione di uno specifico progetto (di parte di un progetto) (di parte di un programma) come specificato nell’allegato 1 al presente contratto;
il Committente ha sottoscritto, in data ... ... …., l’Accordo Quadro stipulato tra l’Associazione delle ONG Italiane e le Organizzazioni Sindacali Alai-Cisl, Cpo-Uil, Nidil-Cgil relativo ai rapporti di collaborazione e che detto Accordo si applica integralmente al presente contratto;
il Collaboratore risulta essere in possesso dei requisiti necessari ed è disponibile ad accettare l’incarico;
si conviene e stipula quanto segue
Il Committente, come sopra indicato e rappresentato, conferisce al Collaboratore, che accetta, l’incarico destinato alla realizzazione del progetto allegato che costituisce parte integrante e integrale del presente contratto.
Il rapporto di lavoro è attuato secondo le previsioni e disposizioni degli articoli 61 e seguenti del D. Lgs. 10.9.2003 n. 276.
L’incarico di collaborazione oggetto del presente contratto si intende conferito alle seguenti condizioni e clausole:
Il progetto consiste in …..(titolo o breve indicazione), come specificato nell’allegato 1.
Il Collaboratore svolgerà l’attività in autonomia, senza vincoli di orario né di altra natura, fatta eccezione per le clausole espressamente concordate.
Le parti contraenti prendono atto che il raggiungimento degli obiettivi di progetto stabiliti richiede il coordinamento della prestazione con l’attività del Committente e rende perciò necessaria la definizione di una disponibilità/presenza del Collaboratore presso la sede (le sedi) di …. (citare luogo) del Committente. Sarà quindi cura del Collaboratore predisporre un’indicazione di presenza giornaliera/settimanale, all’interno della più ampia disponibilità di apertura delle strutture del Committente.
Per tutta la durata del contratto il Collaboratore farà riferimento ai responsabili del Committente che gli verranno indicati, senza che ciò significhi instaurazione di potere gerarchico e disciplinare, ai quali presenterà le relazioni periodiche sull’attività svolta che gli saranno richieste.
La durata del progetto sarà di ….. mesi (giorni), con decorrenza dal … … … e con scadenza alla conclusione del progetto e comunque non oltre il … … .... . Le Parti possono risolvere liberamente il rapporto di collaborazione entro 30 giorni (60 se all’estero) (questa clausola può essere inserita solo nel caso di stipula di primo contratto). Il contratto potrà essere rinnovato con atto scritto e in accordo tra le parti.
La collaborazione non avrà carattere esclusivo ma il Collaboratore certificherà per iscritto al Committente lo svolgimento di attività che siano compatibili con il contratto (l’Accordo Quadro permette anche una clausola di esclusività). Anche in conformità all’obbligo di fedeltà previsto dall’art. 2105 del c.c., il Collaboratore si impegna comunque a non prestare in favore di terzi, in qualsiasi forma, attività che siano in concorrenza con quelle oggetto del contratto o che creino pregiudizio al Committente o danno alla sua immagine; il Collaboratore dovrà inoltre assolvere alle mansioni affidategli in modo conforme alla dignità del proprio compito, astenendosi da ogni manifestazione che possa nuocere alle buone relazioni tra il Committente e i suoi interlocutori istituzionali; il Collaboratore è infine tenuto ad osservare rigorosamente il segreto a proposito di fatti, informazioni, notizie e documentazione prodotta o di cui avrà comunicazione o prenderà conoscenza nello svolgimento dell’incarico contrattuale e si dichiara pronto a restituire al Committente alla scadenza del contratto, ovvero alla sua risoluzione, il materiale ricevuto o prodotto, eventualmente rimasto in suo possesso.
Il materiale documentativo, informativo e/o fotografico che il Collaboratore fornirà a seguito della sua collaborazione diventerà di proprietà esclusiva del Committente che potrà quindi farne l’uso che riterrà più opportuno, compresa la pubblicazione, senza che derivi per il Collaboratore il diritto a pretendere ulteriori compensi. Xxxxxx affermato non pregiudica il diritto del Collaboratore di essere riconosciuto autore delle proprie ideazioni e produzioni realizzate nello svolgimento dell’incarico, così come previsto dall’art. 65 d. Lgs. 276/2003.
Il compenso per l’incarico affidato al Collaboratore è fissato di comune accordo tra le parti in euro ……….. (in lettere) lordi. Tale importo è corrisposto con acconti di pari importo a cadenza ……….. Le parti concordano nel riconoscere che la misura del compenso è stata stabilita secondo la previsione dell’art. 63 del D. Lgs. 276/2003 tenendo conto dei compensi normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo e che il compenso stesso è proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione dedotta in contratto e comunque in misura conforme a quanto stabilito nell’Accordo Quadro. Nessun ulteriore rimborso o compenso sarà richiesto ed erogato ad eccezione di: (segue elenco indicativo: ignorare quanto non previsto o aggiungere altre eventuali previsioni)
indennità di trasferta per le attività o missioni da svolgersi all’estero
viaggi di andata e ritorno ed altri eventualmente autorizzati
trasporto effetti personale, fino ad un massimo di euro …...
assicurazioni previste dall’Accordo Quadro e successive integrazioni, stipulato tra l’Associazione ONG italiane e le Organizzazioni sindacali
alloggio, normalmente condiviso con altri collaboratori
vitto, per un massimo di euro……. mensili
rimborso di altri costi effettuati per l’esercizio dell’incarico, formalmente autorizzati e correttamente documentati
……(altro)……
Ognuno di questi rimborsi o compensi aggiuntivi alla rimunerazione concordata tra le parti dovrà corrispondere a spese autorizzate dal referente responsabile del Committente ed essere documentato e presentato secondo le modalità e i tempi indicati dal Committente. Nel caso non siano rispettate tali condizioni il Committente non sarà tenuto ad alcun rimborso.
Pur nel riconoscimento dell’autonomia del Collaboratore, sono programmate forme di coordinamento temporale ai sensi dell’art. 62 del D. Lgs. 276/03. Le fasce orarie di disponibilità sono concordate tra il Collaboratore e il referente responsabile del Committente.
Nel caso di risoluzione anticipata del presente contratto il compenso spettante al Collaboratore verrà determinato in funzione del risultato al momento raggiunto.
All’atto dell’erogazione del compenso ovvero degli acconti, il Committente opererà le ritenute fiscali e quelle previdenziali ed assistenziali previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
Il contratto potrà essere risolto: per mutuo consenso delle parti; da una di queste qualora si verifichi una giusta causa di recesso; per comprovati motivi di forza maggiore; con preavviso secondo quanto previsto all’art. 9 punto b) dell’Accordo Quadro. Nello specifico:
a. Il Committente può rescindere il contratto per giusta causa quando da parte del Collaboratore si verifichino:
- gravi inadempienze contrattuali;
- sospensione ingiustificata della prestazione;
- commissione di reati tra quelli previsti dall’art. 15 legge n. 55/90 e succ. modificazioni;
- danneggiamento o furto di beni;
- inosservanza degli obblighi e divieti stabiliti nel precedente art. 6;
- inosservanza di normative o regole definite e specificate nel Regolamento interno del Committente (qualora assunto dalle parti contraenti come parte integrante del contratto; oppure, eventualmente, “delle normative o regole definite e specificate al Collaboratore dal referente responsabile del Committente”).
b. In caso di inadempienza di cui sopra, il Committente può risolvere il contratto, fatti salvi il diritto al pagamento dei compensi maturati fino al momento dell’interruzione tenendo presente quanto stabilito al precedente art. 9
c. La collaborazione all’estero può essere anticipatamente interrotta, anche senza obbligo di preavviso, in caso di comprovati ed oggettivi motivi di forza maggiore esterni al Committente. In tal caso il Committente si impegna, entro 45 giorni dalla cessazione del rapporto, a proporre una nuova collaborazione e, ove ciò non fosse possibile, ad un risarcimento pari al 15% dei compensi maturandi, fino ad un massimo di 3 mesi, calcolati sul compenso pattuito.
Il Collaboratore ha diritto a complessivi 30 giorni di calendario nell’arco dell’anno, riparametrati sulla base dell’effettiva durata del rapporto di collaborazione, per recupero psicofisico.
Alla cessazione del rapporto di lavoro oggetto del presente contratto, al Collaboratore non compete alcun diritto o indennità di fine rapporto. Godrà nondimeno dei benefici previsti dalla clausola di prelazione contenuta nell’art. 6 dell’Accordo Quadro firmato tra l’Associazione ONG Italiane e le Organizzazioni sindacali.
In conformità a quanto disposto dall’art 66 del D. Lgs 276/03 in caso di malattia, infortunio e maternità del Collaboratore, il rapporto contrattuale rimarrà sospeso senza erogazione e maturazione di corrispettivo per i periodi ivi indicati. Il Committente applicherà le clausole di migliore favore previste dal citato Accordo Quadro e successive integrazioni.
Il Collaboratore si impegna a comunicare al Committente tutte le informazioni necessarie per il corretto adempimento degli obblighi fiscali e previdenziali.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rimanda all’Accordo Quadro stipulato tra l’Associazione delle ONG italiane e le Organizzazioni sindacali e a quanto disposto dagli articoli 61 e seguenti del D. Lgs. 276/2003. Allo stesso Accordo Quadro le parti contraenti fanno riferimento per quanto riguarda il godimento dei diritti sindacali.
Per eventuali controversie le parti contraenti faranno ricorso alla Commissione paritetica prevista dall’art. 11 del citato Accordo Quadro e, nel caso di impossibilità di soluzione conciliativa, a quanto previsto dall’art. 410 c.p.c., anche per quel che concerne la competenza territoriale.
Al presente contratto è allegata la descrizione del progetto in cui il collaboratore viene inserito.
Letto, confermato e sottoscritto.
Luogo e data.
Il Collaboratore |
|
Il Legale Rappresentante (o Direttore, ecc.) |
(nome e cognome) |
|
(nome e cognome) |
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c., le parti dichiarano in particolare di avere concordemente pattuito, di conoscere perfettamente e di accettare il contenuto delle clausole n. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 11.
Con l'apposizione della firma, il Collaboratore esprime anche il consenso al trattamento dei propri dati personali (Legge 196/03) in favore dei soggetti coinvolti per la stesura del presente contratto, l'elaborazione e la liquidazione del compenso e l’assolvimento degli obblighi fiscali e previdenziali.
Il Collaboratore |
(nome e cognome) |
ALLEGATO al Contratto di collaborazione tra ……(ONG) ……. e il sig./sig.a …………………….
PROGETTO
Titolo: …………………………………………………………...……………………………………………
Paese e località: …………………………………
(Finanziatore: ……………………………………. Contratto: ………………………………………)
Codice interno: ………………………………….
Programma di lavoro (esempio per Project Manager)
Coordinamento operativo ed esecuzione delle attività necessarie per la realizzazione del progetto…… (Nome - Codice progetto).
Termini di riferimento (sotto: una lista di compiti tipici)
Coordinamento e monitoraggio delle attività previste nel progetto.
Realizzazione dei contatti ordinari con gli interlocutori operativi e istituzionali coinvolti nella realizzazione del progetto.
Supervisione e monitoraggio dei compiti e delle attività realizzate dal personale che opera nel progetto. Applicazione dei meccanismi relativi all’eventuale formazione on the job del personale che opera nel progetto.
Prima formulazione dei documenti relativi alla realizzazione del progetto:
Piani operativi periodici e loro eventuali integrazioni e ampliamenti posteriori.
Rapporti intermedi e finali e rendiconti rispettivi.
Richieste di variazioni che devono essere approvate dai donatori.
Materiali divulgativi.
Svolgimento delle seguenti responsabilità e funzioni amministrative:
Formulazione delle prime note mensili relative al progetto.
Raccolta delle offerte necessarie, secondo le indicazioni ricevute dal Coordinatore Paese
Identificazione degli impegni economici e finanziari necessari per la realizzazione del progetto.
Raccolta e trasmissione di tutte le ulteriori informazioni richieste dal Coordinatore Paese, e specialmente dei dati e osservazioni per la formulazione dei rapporti sintetici.
Realizzazione di altri compiti specifici assegnati dal Coordinatore Paese.
Mezzi e strumenti
Verranno messi a disposizione dal Committente i mezzi e gli strumenti della Sede di ……. (località e paese).
Organizzazione e coordinamento
L’interlocutore diretto è il Responsabile Area geografica della Sede.
Luogo e Data
Il Collaboratore |
|
Il Legale Rappresentante (o Direttore, ecc.) |
(nome e cognome) |
|
(nome e cognome) |
18