SEZIONE VII
SEZIONE VII
CREDITO AI CONSUMATORI
1. Premessa
La presente sezione disciplina i servizi e le operazioni previsti dal Titolo VI, capo II, del T.U., come sostituito dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2008/48/CE del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE.
Essa attua il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 febbraio 2011, recante “Determinazioni in materia di credito ai consumatori”.
2. Definizioni
Ai fini della presente sezione si definiscono:
- “consumatore”, una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;
- “contratto di credito”, il contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria;
- “contratto di credito collegato”, un contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
- il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito;
- il bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito;
- “costo totale del credito”, tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili. Sono inclusi i costi relativi ai servizi accessori, ivi compresi quelli di assicurazione, connessi con il contratto di credito, qualora la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio accessorio sia obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte;
- “finanziatore”, il soggetto che, essendo abilitato a erogare finanziamenti a titolo professionale nel territorio della Repubblica, offre o stipula contratti di credito;
- “importo totale del credito”, il limite massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore in virtù di un contratto di credito;
- “importo totale dovuto dal consumatore”, la somma dell’importo totale del credito e del costo totale del credito;
- “intermediario del credito”, l’agente in attività finanziaria, il mediatore creditizio nonché il soggetto, diverso dal finanziatore, che nell’esercizio della propria attività commerciale o professionale, a fronte di un compenso in denaro o di altro vantaggio economico oggetto di pattuizione e nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge, conclude contratti di credito per conto del finanziatore ovvero svolge attività di presentazione o proposta di contratti di credito o altre attività preparatorie in vista della conclusione di tali contratti;
- “sconfinamento”, l’utilizzo da parte del consumatore di fondi concessi dal finanziatore in eccedenza rispetto al saldo del conto corrente in assenza di apertura di credito ovvero rispetto all’importo dell’apertura di credito concessa (1);
- “servizio accessorio connesso con il contratto di credito”, il servizio obbligatorio per la conclusione del contratto di credito o (sia esso obbligatorio o facoltativo) offerto dal finanziatore congiuntamente al contratto di credito (2). Il servizio si intende obbligatorio quando – anche sulla base di disposizioni di legge – il consumatore non può stipulare il contratto di credito senza stipulare il contratto avente a oggetto il servizio accessorio oppure non può stipulare il contratto di credito a determinate condizioni senza stipulare il contratto avente a oggetto il servizio accessorio (3);
- “tasso annuo effettivo globale” o “TAEG”, il costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base annua, dell’importo totale del credito, secondo quanto previsto dal paragrafo 4.2.4.
3. Disposizioni di carattere generale
3.1 Ambito di applicazione e disposizioni applicabili
Le disposizioni della presente sezione si applicano ai contratti di credito, comunque denominati, tra un finanziatore e un consumatore.
In base all’articolo 122 del T.U., sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente sezione:
- i finanziamenti di importo inferiore a 200 euro o superiore a 75.000 euro. Ai fini del computo della soglia minima si prendono in considerazione anche i
(1) Xxxxxxxxx, quindi, nella nozione di “sconfinamento” sia gli utilizzi eccedenti il saldo di un conto corrente non affidato sia quelli eccedenti l’ammontare di un eventuale fido (cc.dd. utilizzi extrafido).
(2) Ai fini della presente disciplina non si considerano servizi accessori, rispetto all’apertura di credito in conto corrente, il conto corrente e i servizi di pagamento regolati in conto corrente.
(3) La presente definizione non vale ai fini del paragrafo 9.1, il quale riproduce l’articolo 125-ter del T.U.
crediti frazionati concessi attraverso più contratti, se questi sono riconducibili a una medesima operazione economica (1);
- i contratti di somministrazione previsti dagli articoli 1559 e seguenti del codice civile e i contratti di appalto di cui all’articolo 1677 del codice civile;
- i finanziamenti nei quali è escluso il pagamento di interessi o di altri oneri;
- i finanziamenti a fronte dei quali il consumatore è tenuto a corrispondere esclusivamente commissioni per un importo non significativo, qualora il rimborso del credito debba avvenire entro tre mesi dall’utilizzo delle somme;
- i finanziamenti destinati all’acquisto o alla conservazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile edificato o progettato;
- i finanziamenti garantiti da ipoteca su beni immobili aventi una durata superiore a cinque anni;
- i finanziamenti, concessi da banche o da imprese di investimento, finalizzati a effettuare un’operazione avente a oggetto strumenti finanziari quali definiti dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, purché il finanziatore partecipi all’operazione;
- i finanziamenti concessi in base a un accordo raggiunto dinanzi all’autorità giudiziaria o a un’altra autorità prevista dalla legge;
- le dilazioni del pagamento di un debito preesistente concesse gratuitamente dal finanziatore;
- i finanziamenti garantiti da pegno su un bene mobile, se il consumatore non è obbligato per un ammontare eccedente il valore del bene;
- i contratti di locazione, a condizione che in essi sia prevista l’espressa clausola che in nessun momento la proprietà della cosa locata possa trasferirsi, con o senza corrispettivo, al locatario;
- i contratti di credito che rientrano nell’ambito del microcredito disciplinato ai sensi dell’articolo 111 del T.U. e altri contratti di credito individuati dalla legge relativi a prestiti concessi a un pubblico ristretto, con finalità di interesse generale, che non prevedono il pagamento di interessi o prevedono tassi inferiori a quelli prevalenti sul mercato oppure ad altre condizioni più favorevoli per il consumatore rispetto a quelle prevalenti sul mercato e a tassi di interesse non superiori a quelli prevalenti sul mercato;
- i contratti aventi a oggetto lo sconfinamento, salvo quanto previsto dal paragrafo 6.3. Ai sensi dell’articolo 125-octies, comma 1, del T.U., ai contratti di conto corrente in cui è prevista la possibilità che al consumatore sia concesso uno sconfinamento, si applicano, oltre al paragrafo 6.3, le disposizioni contenute nelle sezioni I (disposizioni di carattere generale), II
(1) La Banca d’Italia, nell’esercizio delle proprie funzioni, ritiene che nei contratti di locazione finanziaria (leasing), ai fini del computo delle soglie: i) non si include l’eventuale canone iniziale versato dal consumatore contestualmente alla stipula del contratto; ii) si include l’IVA sull’acquisto del bene oggetto del contratto.
(pubblicità e informativa precontrattuale), III (contratti), IV (comunicazioni alla clientela), V (tecniche di comunicazione a distanza), X (controlli) e XI (requisiti organizzativi).
La presente sezione si applica alle carte di credito secondo quanto previsto dal paragrafo 7.
Secondo quanto previsto dall’articolo 122, comma 2, del T.U., alle aperture di credito regolate in conto corrente, in cui il rimborso delle somme prelevate deve avvenire su richiesta della banca ovvero entro tre mesi dal loro utilizzo, non si applicano i paragrafi 4.2.2, 5.2.1, 6.3, 9.1, 9.2, 9.4; il paragrafo 4.1 si applica entro i limiti ivi stabiliti.
Ai sensi dell’articolo 122, comma 5, del T.U., i venditori di beni e servizi possono concludere contratti di credito nella sola forma della dilazione del prezzo con esclusione del pagamento degli interessi e di altri oneri. In tale ipotesi non si applicano le disposizioni contenute nella presente sezione.
Per quanto non diversamente disciplinato dalla presente sezione, ai contratti di credito si applicano, inoltre, le disposizioni contenute nelle sezioni I (disposizioni di carattere generale), V (tecniche di comunicazione a distanza), eccetto il paragrafo 2.2 (1), VIII (mediatori creditizi), X (controlli) e XI (requisiti organizzativi). I finanziatori e gli intermediari del credito mettono a disposizione della propria clientela la Guida concernente l’accesso all’Arbitro Bancario Finanziario secondo quanto previsto dalla sezione II, paragrafo 2.
4. Pubblicità e informazioni precontrattuali
Il presente paragrafo 4 disciplina
- sub 4.1, gli annunci pubblicitari. Ai fini della presente sezione rientrano nella nozione di annuncio pubblicitario tutti i messaggi, in qualsiasi forma diffusi, aventi natura promozionale, e ogni altra documentazione non personalizzata avente la funzione di rendere note le condizioni dell’offerta alla potenziale clientela (salvo quanto previsto dal paragrafo 4.2.1 per la documentazione non personalizzabile);
- sub 4.2, l’informativa personalizzata e l’assistenza da rendere alla potenziale clientela nella fase pre-contrattuale ;
- sub 4.3 e 4.4, la valutazione del merito di credito e l’acquisizione di informazioni sul consumatore da banche dati.
Con specifico riferimento all’informazione da rendere nella fase precontrattuale, il presente paragrafo 4 segue l’impostazione prevista dalla direttiva 2008/48/CE, in parte diversa rispetto a quella stabilita per la generalità dei servizi bancari e finanziari; in particolare:
(1) Per le aperture di credito in conto corrente da rimborsare su richiesta della banca o entro tre mesi dal prelievo, si veda tuttavia quanto previsto dal paragrafo 4.2.3.
- sono considerati annunci pubblicitari, e assoggettati alla relativa disciplina (paragrafo 4.1), i documenti che svolgono, per il credito ai consumatori, la funzione - propria dei “fogli informativi” previsti dalla deliberazione del CICR 4 marzo 2003 e dalle sezioni II e VI - di pubblicizzare le condizioni offerte alla generalità della clientela (1);
- le informazioni personalizzate previste dal paragrafo 4.2 sono equiparabili, per la funzione svolta, al “documento di sintesi” previsto dalla deliberazione del CICR 4 marzo 2003 e dalle sezioni II e VI.
Il presente paragrafo si applica anche in caso di impiego di tecniche di comunicazione a distanza.
4.1 Pubblicità
Gli annunci pubblicitari che riportano il tasso d'interesse o altre cifre concernenti il costo del credito indicano – ai sensi dell’articolo 123 del T.U. – le seguenti informazioni:
a) il tasso d’interesse, specificando se fisso o variabile;
b) le spese, comunque denominate, comprese nel costo totale del credito;
c) l’importo totale del credito (in caso di contratti di credito che attribuiscono il diritto di utilizzare somme entro un certo importo, va indicato il massimale che può essere messo a disposizione del consumatore);
d) il tasso annuo effettivo globale previsto dal paragrafo 4.2.4;
e) la necessità di sottoscrivere contratti relativi a uno o più servizi accessori connessi con il contratto di credito (ad esempio una polizza assicurativa); l’informazione va inserita solo se i costi relativi ai servizi accessori connessi con il contratto di credito non sono stati inclusi nel tasso annuo effettivo globale perché non determinabili in anticipo (cfr. paragrafo 4.2.4);
f) la durata del contratto di credito;
g) l’importo totale dovuto dal consumatore e l’ammontare delle singole rate, quando queste informazioni siano determinabili in anticipo.
Agli annunci pubblicitari relativi alle aperture di credito regolate in conto corrente, in cui il rimborso delle somme prelevate deve avvenire su richiesta della banca ovvero entro tre mesi dal prelievo, non si applica l’obbligo di riportare le informazioni di cui alle lettere e), f) e g) (articolo 122, comma 2, TU).
Le informazioni sopra elencate sono riportate negli annunci pubblicitari in forma chiara, concisa e graficamente evidenziata, avvalendosi di un esempio rappresentativo. Nel testo o nella presentazione degli annunci pubblicitari nessuna voce, tra quelle precedentemente elencate, può avere maggiore evidenza del TAEG.
(1) Differentemente dai fogli informativi previsti dalle sezioni II e VI, i documenti riconducibili agli annunci pubblicitari per il credito ai consumatori non devono essere obbligatoriamente predisposti dai finanziatori.
Xxxx annunci pubblicitari che non riportano il tasso d'interesse o altre cifre concernenti il costo del credito si applica la sezione II, paragrafo 5; il riferimento ai fogli informativi deve essere inteso ai documenti previsti dal paragrafo 4.2.
Resta fermo quanto previsto dalla parte II, titolo III, del Codice del Consumo.
4.2 Informazioni precontrattuali
4.2.1 Disposizioni di carattere generale
Il finanziatore fornisce al consumatore, prima che questi sia vincolato da un contratto di credito o da una proposta irrevocabile, le informazioni necessarie per consentirgli il confronto tra le diverse offerte di credito sul mercato, così che possa prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione del contratto di credito. In particolare:
- il paragrafo 4.2.2 riguarda la generalità dei contratti di credito con esclusione di quelli disciplinati dal paragrafo 4.2.3;
- il paragrafo 4.2.3 contiene regole specifiche relative ad alcune tipologie di apertura di credito in conto corrente e dilazione di pagamento;
- i paragrafi 4.2.4 e 4.2.5, che si applicano a tutti i contratti di credito, disciplinano, rispettivamente, il calcolo del TAEG e le ipotesi di offerta attraverso intermediari del credito.
Il finanziatore assolve agli obblighi di fornire le informazioni precontrattuali al consumatore attraverso il documento denominato “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” o altro documento, conformemente a quanto stabilito dai paragrafi 4.2.2 e 4.2.3. Tali documenti contengono, alternativamente:
a) le condizioni offerte alla generalità della clientela, se queste non sono personalizzabili;
b) nei casi diversi da quelli previsti dalla lettera a), le condizioni offerte al singolo consumatore, tenendo conto delle informazioni o delle preferenze specifiche eventualmente manifestate.
I tassi di interesse sono riportati su base annuale e almeno con riferimento all’anno civile. Qualora un contratto di credito preveda la capitalizzazione infrannuale degli interessi, il valore del tasso, rapportato su base annua, viene indicato tenendo conto degli effetti della capitalizzazione.
I documenti previsti nel presente paragrafo sono forniti gratuitamente, attraverso un supporto cartaceo o altro supporto durevole.
L’avvenuta acquisizione del documento da parte del consumatore è attestata per iscritto o attraverso altro supporto durevole.
Con specifico riferimento alle aperture di credito in conto corrente:
a) in caso di aperture di credito in conto corrente da rimborsare su richiesta della banca o entro tre mesi dal prelievo delle somme, si applica il paragrafo 4.2.3 e le informazioni ivi previste possono essere fornite attraverso un apposito documento (eventualmente le “Informazioni europee di base sul credito ai
consumatori”) oppure essere incluse nel foglio informativo e nel documento di sintesi del conto corrente;
b) per le aperture di credito in conto corrente diverse da quelle di cui alla lettera a), si applica quanto previsto sub 4.2.2.1 e 4.2.2.2.
Qualora il finanziatore fornisca le informazioni sull’apertura di credito in conto corrente attraverso un documento diverso dal foglio informativo e dal documento di sintesi relativi al conto corrente (sezione II, paragrafi 3 e 7, e allegato 4A), in questi ultimi possono essere omesse le condizioni relative all’apertura di credito secondo quanto previsto dall’allegato 4A;
c) per tutte le aperture di credito in conto corrente, il TAEG viene calcolato conformemente al paragrafo 4.2.4 e all’allegato 5B.
4.2.2 Contenuto e modalità delle informazioni relative ai contratti di credito
4.2.2.1 Documenti informativi
Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto di credito o da una proposta irrevocabile, il finanziatore gli fornisce le seguenti informazioni:
a) il tipo di contratto di credito;
b) la denominazione del finanziatore e l'indirizzo della sua sede amministrativa o della succursale con sede in Italia; nel caso di offerta attraverso intermediari del credito, vanno indicati anche il nome e il cognome o la denominazione e l’indirizzo del soggetto che entra in rapporto con il consumatore;
c) l'importo totale del credito e le condizioni di utilizzo;
d) la durata del contratto di credito;
e) nel caso di contratti di credito collegati, l’indicazione del bene o del servizio oggetto del contratto e il relativo prezzo in contanti;
f) il tasso di interesse, le condizioni che ne disciplinano l'applicazione e, se disponibile, ogni indice o tasso di riferimento applicabile al tasso iniziale, nonché le condizioni temporali e le modalità per l’eventuale modifica del tasso di interesse, ove consentita ai sensi dell’articolo 118 del T.U. Qualora il contratto preveda l’applicazione di tassi di interesse diversi al variare di determinate circostanze, le informazioni previste dalla presente lettera vanno fornite con riferimento a ciascuno dei tassi applicabili;
g) il TAEG e l'importo totale dovuto dal consumatore, illustrati mediante un esempio rappresentativo che deve indicare le ipotesi sulle quali si basa il calcolo di tale tasso. Se il contratto prevede diverse modalità di utilizzo dei fondi, a ciascuna delle quali si applicano spese o tassi diversi, viene riportata una chiara avvertenza circa la circostanza che l’impiego da parte del consumatore di modalità di utilizzo diverse da quella presa in considerazione
per il calcolo del TAEG ai sensi dell’allegato 5C, parte II, lettera b) può comportare l’applicazione di un tasso più elevato;
h) l'importo, il numero e la periodicità delle rate e, ove previsto dal contratto, l’ordine con cui vengono imputati i pagamenti finalizzati al rimborso di saldi negativi ai quali sono applicati diversi tassi debitori;
i) tutte le spese derivanti dal contratto di credito, ivi incluse: i) le spese di gestione di un conto, quando per la stipulazione del contratto è obbligatoria l’apertura di un conto sul quale regolare i rimborsi e i prelievi effettuati dal consumatore; ii) le spese connesse all'utilizzazione dei mezzi di pagamento che consentono di effettuare rimborsi e prelievi (1). Sono altresì indicate le condizioni in presenza delle quali è possibile una modifica delle spese, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali;
j) se necessarie, l’esistenza di spese notarili a carico del consumatore in relazione alla stipula del contratto di credito;
k) l’indicazione degli eventuali servizi accessori connessi con il contratto di credito (ad esempio, polizza assicurativa) obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni previste;
l) il tasso degli interessi di mora, le condizioni in presenza delle quali esso può essere modificato, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, e le eventuali penali previste per l’inadempimento;
m) una chiara avvertenza delle conseguenze alle quali il consumatore può andare incontro in caso di mancato pagamento di una o più rate;
n) le eventuali garanzie richieste;
o) l'esistenza del diritto di recesso ai sensi dell’articolo 125-ter del T.U., oppure l’inesistenza di questo diritto nel caso di contratti di credito ai quali non si applicano le disposizioni in materia di recesso;
p) il diritto al rimborso anticipato previsto dall’articolo 125-sexies del T.U. nonché, in presenza delle condizioni ivi stabilite, il diritto del creditore a ottenere un indennizzo a fronte del rimborso anticipato e le relative modalità di calcolo;
q) il diritto del consumatore, se la domanda di credito è stata rifiutata dopo la consultazione di una banca dati, di essere informato immediatamente e gratuitamente del rifiuto della domanda e degli estremi della banca dati consultata secondo quanto previsto dal paragrafo 4.4.1;
r) il diritto del consumatore a ricevere gratuitamente, su richiesta, una copia completa del testo contrattuale idonea per la stipula;
s) l’eventuale limite temporale di validità dell’offerta illustrata nelle informazioni precontrattuali.
(1) Per le aperture di credito in conto corrente questa voce riporta anche tutti gli oneri relativi allo sconfinamento extra-fido.
Le informazioni indicate nel presente paragrafo sono fornite attraverso il documento standard denominato “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”, redatto in conformità del modello previsto nell’Allegato 4C. Attraverso questo documento sono altresì soddisfatti gli obblighi informativi previsti dagli articoli 67-quater, commi 1 e 2, 67-quinquies, 67-sexies, 67-septies e 67-octies del Codice del Consumo. Per le comunicazioni mediante telefonia vocale, ai fini dell’articolo 67-novies del Codice del Consumo, la descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario deve comprendere almeno le informazioni precedentemente elencate sub c), d), e), f) e h), nonché il TAEG, illustrato mediante un esempio rappresentativo, e l'importo totale dovuto dal consumatore.
Se il finanziatore intende fornire al consumatore informazioni aggiuntive sul contratto di credito, queste sono riportate in un documento distinto, eventualmente allegato alle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”.
Oltre alle informazioni precontrattuali precedentemente elencate, il consumatore ha il diritto di ottenere gratuitamente, su richiesta, una copia del testo contrattuale idonea per la stipula. Questo diritto non sussiste se il finanziatore, al momento della richiesta, ha già comunicato al consumatore la propria intenzione di rifiutare la domanda di credito.
Nel caso di un contratto di credito in base al quale i pagamenti effettuati dal consumatore non comportano un immediato e corrispondente ammortamento dell'importo totale del credito, ma servono a costituire un capitale da investire secondo quanto stabilito dal contratto di credito o da un contratto accessorio, le informazioni da rendere ai sensi del presente paragrafo comprendono una dichiarazione chiara e concisa da cui risulti che, salvo diversa previsione contrattuale, non vi è una garanzia di rimborso dell'importo totale del credito prelevato in base al contratto di credito, anche quando siano state integralmente pagate le rate; ciò in quanto l’entità del rimborso dipende dal valore del capitale investito alla scadenza del termine previsto nel contratto. Resta ferma la disciplina sui prodotti finanziari prevista ai sensi del T.U.F.
4.2.2.2 Assistenza al consumatore
Ai sensi dell’articolo 124, comma 5, del T.U. il finanziatore fornisce al consumatore chiarimenti adeguati, in modo che questi possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle proprie esigenze e alla propria situazione finanziaria, eventualmente illustrandogli le informazioni precontrattuali che devono essere fornite, le caratteristiche essenziali dei prodotti proposti e gli effetti specifici che possono avere su di lui, incluse le conseguenze del mancato pagamento.
Il finanziatore assolve a tale obbligo adottando, conformemente a quanto previsto ai sensi della sezione XI, procedure interne volte ad assicurare che il consumatore possa – prima della conclusione del contratto e per tutto il periodo a disposizione per l’esercizio del diritto di recesso ai sensi dell’articolo 125-ter del
T.U. – rivolgersi, nei normali orari di lavoro, al finanziatore o a soggetti da questo incaricati per ottenere gratuitamente spiegazioni aventi ad oggetto:
- la documentazione precontrattuale fornitagli;
- le caratteristiche essenziali del prodotto offerto;
- gli effetti che possono derivargli dalla conclusione del contratto, in termini di obblighi economici e conseguenze del mancato pagamento.
Le procedure assicurano facilità di accesso alle spiegazioni e prevedono che il consumatore possa ottenerle oralmente o, comunque, attraverso tecniche di comunicazione a distanza che gli consentano – ove lo desideri – un’interazione individuale con gli addetti. Il finanziatore assicura che il personale incaricato di fornire i chiarimenti abbia un’adeguata e aggiornata conoscenza dei contratti di credito offerti, nonché dei diritti dei consumatori e delle regole previste dal capo II del titolo VI del T.U. e dalla presente sezione. Per specifici aspetti tecnici, il personale incaricato può indirizzare il consumatore verso l’utilizzo di adeguati strumenti di autovalutazione e di modelli di simulazione disponibili su internet.
4.2.3 Aperture di credito in conto corrente e dilazioni di pagamento
Il presente paragrafo si applica ai seguenti contratti di credito:
- aperture di credito in conto corrente da rimborsare su richiesta della banca o entro tre mesi dal prelievo;
- dilazioni di pagamento non gratuite e altre modalità agevolate di rimborso di un credito preesistente, concordate tra le parti a seguito di un inadempimento del consumatore (1).
Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto di credito o da una proposta irrevocabile, il finanziatore gli fornisce le seguenti informazioni:
a) il tipo di contratto di credito;
b) la denominazione del finanziatore e l'indirizzo della sua sede amministrativa o della succursale con sede in Italia; nel caso di offerta attraverso intermediari del credito, vanno indicati anche il nome e il cognome o la denominazione e l’indirizzo del soggetto che entra in rapporto con il consumatore;
c) l'importo totale del credito;
d) la durata del contratto di credito;
e) il tasso di interesse, le condizioni che ne disciplinano l'applicazione e ogni indice o tasso di riferimento applicabile al tasso iniziale; tutte le spese derivanti dal contratto di credito (2) e le condizioni in presenza delle quali è
(1) Con riferimento alle dilazioni di pagamento e alle modalità agevolate di rimborso di un credito preesistente, la disciplina del presente paragrafo si applica a condizione che: i) l’accordo tra le parti offra al consumatore maggiori probabilità di evitare procedimenti giudiziari relativi all’inadempimento; ii) le condizioni dell’accordo non siano, nel loro complesso, meno favorevoli per il consumatore rispetto a quelle del contratto di credito iniziale.
(2) Per le aperture di credito in conto corrente questa voce riporta anche tutti gli oneri relativi allo sconfinamento extra-fido.
possibile un’eventuale modifica delle stesse, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali;
f) il TAEG, illustrato mediante un’esemplificazione rappresentativa che deve indicare le ipotesi sulle quali si basa il calcolo di tale tasso. Per le aperture di credito regolate in conto corrente si applica l’allegato 5B;
g) le condizioni e le modalità per l’esercizio del diritto di recesso previsto dall’articolo 125-quater del T.U., da altre norme di legge o dal contratto di credito;
h) nel caso di apertura di credito in conto corrente, qualora sia previsto che il consumatore debba rimborsare su richiesta della banca le somme prelevate, l’avvertenza che al consumatore può essere richiesto in qualsiasi momento il rimborso;
i) il tasso degli interessi di mora, le condizioni in presenza delle quali esso può essere modificato e le eventuali penali previste per l’inadempimento;
j) il diritto del consumatore, se la domanda di credito è stata rifiutata dopo la consultazione di una banca dati, di essere informato immediatamente e gratuitamente del rifiuto della domanda e degli estremi della banca dati consultata secondo quanto previsto dal paragrafo 4.4.1;
k) l’eventuale limite temporale di validità dell’offerta illustrata nelle informazioni precontrattuali.
Per le dilazioni di pagamento e le modalità agevolate di rimborso di crediti preesistenti, a meno che non siano stipulate nella forma di apertura di credito in conto corrente da rimborsare su richiesta della banca o entro tre mesi dal prelievo, le informazioni precontrattuali previste dal presente paragrafo includono altresì:
a) l'importo, il numero e la scadenza delle rate e, ove previsto dal contratto, l’ordine con cui vengono imputati i pagamenti finalizzati al rimborso di saldi negativi ai quali sono applicati diversi tassi debitori;
b) il diritto al rimborso anticipato previsto dall’articolo 125-sexies del T.U. nonché, in presenza delle condizioni ivi stabilite, il diritto del creditore a ottenere un indennizzo a fronte del rimborso anticipato e le relative modalità di calcolo.
Le informazioni indicate nel presente paragrafo possono essere fornite, alternativamente:
i) attraverso il documento standard denominato “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”, redatto in conformità del modello previsto nell’Allegato 4D. Attraverso questo documento sono altresì soddisfatti gli obblighi informativi previsti dagli articoli 67-quater, commi 1 e 2, 67-quinquies, 67-sexies, 67-septies e 67-octies del Codice del Consumo;
ii) attraverso un documento, diverso da quello indicato sub i), redatto nel rispetto dei criteri generali previsti dalla sezione I, paragrafo 1.4 (in caso di uso di tecniche di comunicazione a distanza, dovranno essere altresì fornite le ulteriori informazioni previste dagli articoli 67-quater, commi
1 e 2, 67-quinquies, 67-sexies, 67-septies e 67-octies del Codice del Consumo);
iii) limitatamente alle aperture di credito in conto corrente, includendole nel foglio informativo e nel documento di sintesi del conto corrente secondo quanto previsto dalla sezione II e dall’allegato 4A (in questo caso, in deroga al paragrafo 6 della sezione II, il documento di sintesi è fornito al consumatore obbligatoriamente e gratuitamente prima che egli sia vincolato dal contratto o da una proposta irrevocabile) e, se sono impiegate tecniche di comunicazione a distanza, dalla sezione V, paragrafo 2.2.
Il consumatore ha il diritto di ottenere gratuitamente, su richiesta, una copia del testo contrattuale idonea per la stipula. Questo diritto non sussiste se il finanziatore, al momento della richiesta, ha già comunicato al consumatore la propria intenzione di rifiutare la domanda di credito.
Ai contratti di cui al presente paragrafo non si applica l’obbligo del finanziatore di fornire al consumatore chiarimenti adeguati sul contratto di credito ai sensi dell’articolo 124, comma 5, del T.U. e del paragrafo 4.2.2.2.
4.2.4 Tasso annuo effettivo globale
Il TAEG è il tasso che rende uguali, su base annua, i valori attualizzati di tutti gli impegni (prelievi, rimborsi e spese), esistenti o futuri, oggetto di accordo tra il finanziatore e il consumatore. Il TAEG è calcolato secondo la formula matematica riportata negli allegati 5B (per le aperture di credito in conto corrente) e 5C (per i contratti diversi dalle aperture di credito in conto corrente).
Il TAEG è comprensivo degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi di intermediari del credito, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza, escluse le spese notarili.
Nel TAEG sono inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni offerte (1).
Il calcolo del TAEG è fondato sull’ipotesi che il contratto di credito rimarrà valido per il periodo di tempo convenuto e che il creditore e il consumatore adempiranno ai loro obblighi nei termini ed entro le date convenuti nel contratto di credito.
Se un contratto di credito contiene clausole che permettono di modificare il tasso debitore o le altre spese computate nel TAEG, ma in modo non quantificabile al momento del calcolo del TAEG stesso, si ipotizza che il tasso debitore e le altre
(1) Qualora, per motivi connessi con la responsabilità civile riveniente dalla circostanza che il finanziatore è proprietario del bene oggetto di finanziamento (come nel leasing), il processo di erogazione del credito richieda l'acquisizione di una polizza per la responsabilità civile per la conduzione di un veicolo, i relativi costi non sono inclusi nel TAEG se il contratto di assicurazione non è stato offerto dal finanziatore.
spese rimarranno invariati rispetto al livello iniziale e si applicheranno fino alla scadenza del contratto di credito.
Dal calcolo del TAEG sono comunque escluse:
– le eventuali penali che il consumatore è tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi stabiliti dal contratto di credito, compresi gli interessi di mora;
– le spese, diverse dal prezzo d’acquisto, che competono al consumatore all’atto dell’acquisto, indipendentemente dal fatto che si tratti di acquisto di merci o servizi, tramite pagamento in contanti o a credito.
Nel costo totale del credito sono inclusi – se oggetto di accordo tra finanziatore e consumatore – anche i costi di gestione del conto sul quale vengono registrate le operazioni di pagamento e i prelievi, i costi relativi all’utilizzazione di mezzi di pagamento che permettano di effettuare pagamenti e prelievi e tutti gli altri costi relativi alle operazioni di pagamento. Qualora il conto possa essere utilizzato anche per operazioni diverse da quelle connesse al contratto di credito, il costo totale del credito include i seguenti costi di gestione ad esso correlati: i) costi fissi (anche se volti a remunerare servizi estranei al finanziamento); ii) costi variabili in funzione dell’utilizzo del solo finanziamento. I costi di gestione del conto, anche se oggetto di accordo tra finanziatore e consumatore, non sono inclusi ove ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: i) l’apertura del conto è facoltativa; ii) i costi correlati al conto sono indicati in modo chiaro e distinto nel contratto di credito, o in qualsiasi altro contratto concluso con il consumatore. In caso di aperture di credito in conto corrente, i costi di gestione del conto corrente sono calcolati nel TAEG secondo quanto previsto dall’allegato 5B.
4.2.5 Offerta attraverso intermediari del credito
L’intermediario del credito di cui il finanziatore eventualmente si avvalga è anch’egli tenuto all’assolvimento degli obblighi previsti dai paragrafi 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4.
Questi obblighi, tuttavia, non si applicano ai fornitori di merci o prestatori di servizi che agiscono come intermediari del credito a titolo accessorio. Nel caso in cui nell’offerta di contratti di credito il finanziatore si avvalga di questi soggetti, egli rimane comunque responsabile dell’adozione di misure atte a garantire che il consumatore riceva, anche tramite l’intermediario del credito, le informazioni previste ai sensi dei paragrafi 4.2.1, 4.2.2.1, 4.2.3, 4.2.4 e possa ottenere l’assistenza prevista dal paragrafo 4.2.2.2.
Gli intermediari del credito indicano, negli annunci pubblicitari e negli altri documenti destinati ai consumatori, a quale titolo operano, entro quali limiti possono svolgere la propria attività e, in particolare, se siano legati da rapporti contrattuali con uno o più finanziatori oppure agiscano in qualità di mediatori.
Nei casi in cui l’intermediario del credito può richiedere al consumatore il pagamento di un compenso per i suoi servizi (mediazione creditizia), ai sensi dell’articolo 125-novies, comma 2, del T.U. il compenso è comunicato al consumatore e costituisce oggetto di accordo su supporto cartaceo o su altro
supporto durevole, prima della conclusione del contratto di credito. I mediatori assolvono a questi obblighi applicando quanto previsto ai sensi della sezione VIII.
Il mediatore creditizio comunica al finanziatore, secondo le modalità tra loro concordate, l’ammontare del compenso che il consumatore è tenuto a versargli, comunque in tempo utile affinché il finanziatore possa includerlo nel calcolo del TAEG secondo quanto previsto dal paragrafo 4.2.4.
4.3 Valutazione del merito creditizio del consumatore
Ai sensi dell’articolo 124-bis del T.U. il finanziatore, prima di concludere il contratto di credito o di concedere al consumatore un aumento significativo dell’importo totale del credito, effettua una valutazione del merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente.
In attuazione dell’articolo 6 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 febbraio 2011, le banche assolvono all’obbligo previsto dall’articolo 124-bis del T.U. applicando le disposizioni relative alla valutazione del merito creditizio previste dalla Circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999 (Istruzioni di vigilanza per le banche), titolo IV, capitolo 11, sezione II, paragrafo
2.1. Per le banche che adottano il metodo IRB si applicano altresì le previsioni contenute nel titolo II, capitolo I, parte seconda, della Circolare della Banca d'Italia
n. 263 del 27 dicembre 2006 (Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche).
Per quanto concerne i finanziatori disciplinati dal titolo V del T.U., nelle more dell’adozione della disciplina prevista ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del T.U., come sostituito dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni:
• gli intermediari iscritti nell’elenco speciale previsto dall’articolo 107 del
T.U. applicano la Circolare della Banca d’Italia n. 216 del 5 agosto 1996 (Istruzioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari iscritti nell’«Elenco Speciale»), parte prima, capitolo VI, sezione III, paragrafi 1 e 3. Gli intermediari che adottano il metodo IRB applicano altresì le previsioni contenute nella Parte Prima, Capitolo V, sezione III, paragrafo
3.3 della medesima Circolare;
• gli intermediari iscritti nel solo elenco generale previsto dall’articolo 106 del T.U. applicano la Circolare della Banca d’Italia n. 216 del 5 agosto 1996, parte prima, capitolo VI, sezione III, paragrafo 1, in quanto compatibile con la loro natura e limitatamente alle disposizioni concernenti le fasi di istruttoria ed erogazione del finanziamento.
Gli istituti di pagamento applicano il provvedimento della Banca d'Italia del
15 febbraio 2010 (“Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento”), capitolo VI, allegato A, paragrafo 3.
I finanziatori di Stati dell’Unione Europea diversi dall’Italia ai quali non si applicano le disposizioni sopra indicate svolgono la valutazione del merito di
credito ai sensi dell’articolo 124-bis del T.U. conformemente alla disciplina del paese di appartenenza.
4.4 Banche dati
4.4.1 Informazione del consumatore
Il presente paragrafo si applica ai casi in cui, per la valutazione del merito creditizio del consumatore, il finanziatore si avvale delle informazioni presenti in una banca dati.
Se la domanda di credito è stata rifiutata dopo che è stata consultata una banca dati, il finanziatore informa il consumatore immediatamente e gratuitamente del rifiuto della domanda e degli estremi identificativi dei sistemi di informazione creditizia consultati e dei rispettivi gestori (art. 125 del T.U.).
Il finanziatore:
- informa preventivamente il consumatore – unitamente all’invio di altre comunicazioni e solleciti o in via autonoma – la prima volta che segnala a una banca dati informazioni “negative” sul suo conto;
- assicura che le informazioni comunicate alle banche dati siano esatte e aggiornate e rettifica prontamente i dati in caso di errori;
- informa il consumatore sugli effetti che le informazioni negative registrate a suo nome in una banca dati possono avere sulla sua capacità di accedere al credito.
Resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, (Codice in materia di protezione dei dati personali) nonché, con riferimento alla disciplina delle banche dati, dalla Circolare della Banca d'Italia n. 139 dell’11 febbraio 1991 (Centrale dei rischi - Istruzioni per gli intermediari creditizi) e dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 8 del 16 novembre 2004 (Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti).
4.4.2 Finanziatori di Stati membri dell’Unione Europea diversi dall’Italia
Ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 febbraio 2011, l’accesso su base non discriminatoria alle banche dati contenenti informazioni nominative sul credito (“banche dati”), previsto dall’articolo 125 del T.U., è consentito ai finanziatori degli Stati membri dell’Unione Europea abilitati in conformità della legislazione dello Stato membro di appartenenza o in cui comunque operano (“finanziatori”), i quali intendono acquisire informazioni su un consumatore che abbia richiesto o ricevuto un finanziamento disciplinato dalla
direttiva 2008/48/CE o su soggetti col medesimo coobbligati, anche in solido. Le informazioni così acquisite possono essere utilizzate esclusivamente per la valutazione del merito di credito del consumatore.
L’accesso alle banche dati da parte di finanziatori degli Stati membri dell’Unione Europea diversi dall’Italia è consentito entro limiti e a condizioni contrattuali non discriminatori rispetto a quelli previsti per i finanziatori aventi sede o comunque insediati in Italia (“finanziatori italiani”). In particolare sono praticate condizioni equivalenti con riguardo ai costi e alla qualità del servizio di accesso ai dati, alle modalità per la sua fruizione, alla quantità e tipologia di informazioni fornite.
I gestori delle banche dati possono subordinare l’accesso dei finanziatori degli Stati membri dell’Unione Europea diversi dall’Italia alla comunicazione, da parte di questi ultimi, delle informazioni in loro possesso sul consumatore per cui è stata interrogata la banca dati, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Sono fatte salve le eventuali limitazioni previste dalla legislazione dello Stato di appartenenza del finanziatore.
5. Contratti
5.1 Forma
I contratti di credito sono redatti in forma scritta (art. 125-bis del T.U.).
Il documento informatico soddisfa i requisiti della forma scritta nei casi previsti dalla legge (1).
Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo; la nullità può essere fatta valere solo dal consumatore.
Un esemplare del contratto è consegnato al consumatore. La consegna, quando ha a oggetto una copia cartacea, è attestata mediante apposita sottoscrizione del consumatore, ulteriore rispetto alla firma del contratto, apposta sull'esemplare del contratto conservato dal finanziatore.
Nella conclusione dei contratti mediante strumenti informatici o telematici i finanziatori osservano, oltre alla disciplina prevista dalle presenti disposizioni, anche le norme legislative o regolamentari specificamente stabilite per l'utilizzo di tali tecniche.
(1) In particolare, ai sensi dei commi 1-bis e 2 dell’articolo 20 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 71 del medesimo decreto legislativo, che garantiscano l’identificabilità dell’autore, l’integrità e l’immodificabilità del documento, soddisfa comunque il requisito della forma scritta.
In caso di offerta contestuale di più contratti, non collegati ai sensi dell’articolo 121, comma 1, lettera d), del T.U., per i quali è richiesta la forma scritta, il consenso del consumatore viene acquisito distintamente per ciascun contratto attraverso documenti separati.
5.2 Contenuto dei contratti
Il presente paragrafo disciplina le informazioni che il finanziatore deve includere nei contratti di credito. In particolare:
- il sotto-paragrafo 5.2.1 riguarda la generalità dei contratti di credito con l’esclusione di quelli disciplinati dal paragrafo 5.2.2;
- il sotto-paragrafo 5.2.2 contiene regole specifiche relative ad alcune tipologie di apertura di credito.
Fermo restando che le parti possono articolare liberamente il testo del contratto, purché in conformità con quanto richiesto dalla presente sezione, la Banca d’Italia, nell’esercizio delle proprie funzioni, ritiene che le informazioni relative alle condizioni economiche si possono reputare in ogni caso chiare e concise quando il contratto fa rinvio alle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”, che in questo caso sono allegate al contratto e ne costituiscono il frontespizio.
Per quanto non diversamente disposto nel presente paragrafo e nei sotto- paragrafi 5.2.1 e 5.2.2, ai contratti di credito ai consumatori si applica, in quanto compatibile, il paragrafo 3 della sezione III.
5.2.1 Contratti di credito
I contratti di credito indicano in modo chiaro e conciso:
a) il tipo di credito;
b) il nome, il cognome e l’indirizzo del consumatore, la denominazione del finanziatore e l'indirizzo della sua sede amministrativa o della succursale con sede in Italia; nel caso di offerta attraverso intermediari del credito, vanno indicati anche il nome e il cognome o la denominazione e l’indirizzo del soggetto che entra in rapporto con il consumatore;
c) la durata del contratto di credito;
d) l’importo totale del credito e le condizioni di utilizzo;
e) nel caso di contratti di credito collegati, l’indicazione del bene o del servizio oggetto del contratto e il relativo prezzo in contanti;
f) il tasso di interesse, le condizioni che ne disciplinano l'applicazione e, se disponibile, ogni indice o tasso di riferimento applicabile al tasso iniziale, nonché le condizioni temporali e le modalità per l’eventuale modifica del tasso di interesse, ove consentita ai sensi dell’articolo 118 del T.U.
Qualora il contratto preveda l’applicazione di tassi di interesse diversi al variare di determinate circostanze, le informazioni previste dalla presente lettera vanno fornite con riferimento a ciascuno dei tassi applicabili;
g) il TAEG e l'importo totale dovuto dal consumatore, calcolati al momento della conclusione del contratto, con l’indicazione delle ipotesi sulle quali si basa il calcolo del TAEG.
h) l’importo, il numero e la periodicità delle rate e, ove previsto dal contratto, l’ordine con cui vengono imputati i pagamenti finalizzati al rimborso di saldi negativi ai quali sono applicati diversi tassi debitori;
i) per i pagamenti di spese e interessi senza ammortamento del capitale, un estratto dei periodi e delle condizioni di pagamento degli interessi e delle spese correlate, ricorrenti e non ricorrenti;
j) tutte le spese derivanti dal contratto di credito, ivi incluse: quando per la stipulazione del contratto è obbligatoria l’apertura di un conto sul quale regolare i rimborsi e i prelievi effettuati dal consumatore, le spese di gestione di questo conto; le spese connesse all'utilizzazione dei mezzi di pagamento che consentono di effettuare rimborsi e prelievi (1); le condizioni in presenza delle quali è possibile una modifica delle spese, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali;
k) il tasso degli interessi di mora applicabile al momento della conclusione del contratto, le condizioni in presenza delle quali questo tasso può essere modificato, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, e le eventuali penali previste per l’inadempimento;
l) una chiara avvertenza delle conseguenze alle quali il consumatore può andare incontro in caso di mancato pagamento di una o più rate;
m) se necessarie, l’esistenza di spese notarili;
n) le garanzie e le assicurazioni, ove previste (fermo restando l’obbligo di sottoscrivere documenti separati ai sensi dell’articolo 125-bis, comma 3, del T.U.);
o) l’esistenza del diritto di recesso e i termini e le condizioni per esercitarlo (secondo una delle modalità previste dall’articolo 64, comma 2, del Codice del Consumo), ivi incluse le informazioni sull’obbligo del consumatore di rimborsare il capitale prelevato e di corrispondere gli interessi, secondo quanto previsto dall’articolo 125-ter del T.U., nonché l’importo giornaliero degli interessi da corrispondere in caso di recesso; se si tratta di un contratto di credito al quale non si applicano le disposizioni in materia di recesso, va indicata l’inesistenza di questo diritto;
(1) Per le aperture di credito in conto corrente questa voce riporta anche tutti gli oneri relativi allo sconfinamento extra-fido.
p) in caso di contratti di credito collegati, l’indicazione dei diritti spettanti al consumatore ai sensi dell’articolo 125-quinquies del T.U. e le condizioni per esercitarli;
q) il diritto del consumatore al rimborso anticipato previsto dall’articolo 125- sexies, comma 1, del T.U. e la procedura per effettuarlo nonché, in presenza delle condizioni ivi stabilite, il diritto del creditore a ottenere, ai sensi dell’articolo 125-sexies, comma 2, del T.U., un indennizzo a fronte del rimborso anticipato e le relative modalità di calcolo (1);
r) la procedura per l’esercizio del diritto di recesso previsto dall’articolo 125-
quater del T.U., da altre norme di legge o dal contratto;
s) i mezzi di tutela stragiudiziale (reclami e ricorsi) di cui il consumatore può avvalersi, ivi compresi i sistemi di risoluzione delle controversie ai sensi dell’articolo 128-bis del T.U. (Arbitro Bancario Finanziario), e le modalità per accedervi;
t) le ulteriori condizioni eventualmente previste nel contratto;
u) l’indicazione che il finanziatore è soggetto ai controlli esercitati dalla Banca d'Italia, con sede in Xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx.
In caso di ammortamento del capitale di un contratto di credito a durata determinata, il contratto indica, oltre alle informazioni precedentemente elencate, il diritto del consumatore di ricevere in qualsiasi momento del rapporto, su sua richiesta e senza spese, una tabella di ammortamento. La tabella di ammortamento riporta:
— gli importi dovuti, le relative scadenze e le condizioni di pagamento;
— il piano di ammortamento del capitale, che rappresenta la ripartizione di ciascun rimborso periodico;
— gli interessi e gli eventuali costi aggiuntivi; se il tasso non è fisso ovvero se i costi aggiuntivi possono essere modificati nel corso del rapporto, è indicata in modo chiaro e conciso la circostanza che i dati riportati nella tabella sono validi fino alla successiva modifica del tasso di interesse o dei costi aggiuntivi, conformemente a quanto previsto nel contratto.
Nel caso di un contratto di credito in base al quale i pagamenti effettuati dal consumatore non comportano un immediato e corrispondente ammortamento dell'importo totale del credito, ma servono a costituire un capitale da investire secondo quanto stabilito dal contratto di credito o da un contratto accessorio, il contratto riporta una dichiarazione chiara e concisa da cui risulti che, salvo diverso accordo tra le parti, non vi è una garanzia di rimborso dell'importo totale del credito prelevato in base al contratto di credito, anche quando siano state integralmente pagate le rate; ciò in quanto l’entità del rimborso dipende dal valore
(1) Nei contratti di credito con cessione del quinto dello stipendio o della pensione e nelle fattispecie assimilate, le modalità di calcolo della riduzione del costo totale del credito a cui il consumatore ha diritto in caso di estinzione anticipata includono l’indicazione degli oneri che maturano nel corso del rapporto e che devono quindi essere restituiti per la parte non maturata, dal finanziatore o da terzi, al consumatore, se questi li ha corrisposti anticipatamente al finanziatore (cfr. altresì, sezione XI, paragrafo 2).
del capitale investito alla scadenza del termine previsto nel contratto. Resta ferma la disciplina sui prodotti finanziari prevista ai sensi del T.U.F.
5.2.2 Aperture di credito in conto corrente
I contratti di apertura di credito in conto corrente da rimborsare su richiesta della banca o entro tre mesi dal prelievo riportano in modo chiaro e conciso, oltre alle informazioni previste alle lettere a), b), c), d) e f) del paragrafo 5.2.1, le seguenti indicazioni:
— il TAEG e il costo totale del credito, calcolati al momento della conclusione del contratto, con l’indicazione delle ipotesi sulle quali si basa il calcolo del TAEG;
— qualora sia previsto che il consumatore debba rimborsare su richiesta della banca le somme prelevate, l’avvertenza che al consumatore può essere richiesto in qualsiasi momento il rimborso del credito;
— tutte le spese che possono essere addebitate al consumatore (1) e le condizioni in presenza delle quali è possibile un’eventuale modifica delle stesse, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali.
5.3 Cessione del credito e del contratto di credito
Ai sensi dell’articolo 125-septies del T.U., in caso di cessione del credito o del contratto di credito, il consumatore può sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente, ivi inclusa la compensazione, anche in deroga all’articolo 1248 del codice civile.
Il finanziatore notifica individualmente al consumatore la cessione attraverso un supporto cartaceo o altro supporto durevole in maniera tempestiva. Con riguardo all’efficacia della cessione, resta fermo quanto previsto dagli articoli 1264, 1265 e 1407 del codice civile. Le comunicazioni previste ai sensi del presente paragrafo sono effettuate secondo quanto previsto ai sensi dell’articolo 58 del T.U., in caso di cessione di rapporti giuridici ai sensi del medesimo articolo 58 del T.U., e dell’articolo 4 della legge n. 130/1999, in caso di cartolarizzazione dei crediti.
La comunicazione individuale della cessione non è necessaria se il creditore originario, in forza di un accordo con il cessionario, continua a gestire il credito nei confronti del consumatore.
(1) Questa voce riporta anche tutti gli oneri relativi allo sconfinamento extra-fido.
6. Comunicazioni alla clientela
6.1 Modifiche delle condizioni contrattuali
In caso di modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali si applica l’articolo 118 del T.U. Se la modifica – in conformità di questo articolo – ha a oggetto il tasso di interesse, la comunicazione al consumatore indica altresì le eventuali conseguenze della modifica sull’importo e sulla periodicità delle rate.
Per le modifiche del tasso di interesse connesse a variazioni di tassi di riferimento, il contratto può prevedere che - se il nuovo tasso di riferimento è reso pubblico con mezzi appropriati ed è disponibile presso le dipendenze del finanziatore - le informazioni sulle modifiche del tasso di interesse siano fornite periodicamente in forma scritta, su supporto cartaceo o altro supporto durevole preventivamente accettato.
6.2 Contenuto e modalità delle comunicazioni
Ai sensi dell’articolo 125-bis, comma 4, del T.U., nei contratti di credito di durata il finanziatore fornisce periodicamente al consumatore, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto.
La comunicazione è effettuata almeno una volta l’anno ed è volta ad assicurare che il consumatore abbia un quadro aggiornato dell’andamento del rapporto. Essa riporta ogni informazione rilevante a questo fine, nonché tutte le movimentazioni, anche mediante voci sintetiche di costo.
Si applicano la sezione IV, paragrafo 3.1, per quanto riguarda la scelta dello strumento impiegato per la comunicazione, e l’articolo 127-bis del T.U.
Nei contratti di credito a durata determinata il consumatore ha il diritto di chiedere e ottenere gratuitamente dal finanziatore, in qualsiasi momento del rapporto, la tabella di ammortamento prevista al paragrafo 5.2.1.
Per le aperture di credito in conto corrente, ivi comprese quelle disciplinate dal paragrafo 4.2.3, la comunicazione, sotto forma di estratto conto, indica: il periodo al quale l’estratto conto si riferisce; gli importi prelevati e la data del prelevamento; il saldo e la data dell'estratto conto precedente; il nuovo saldo; la data e l'importo dei rimborsi effettuati; il tasso di interesse applicato; le eventuali spese addebitate; l'eventuale importo minimo da pagare. Il consumatore è altresì informato degli aumenti del tasso di interesse o delle spese a suo carico, secondo quanto previsto dal paragrafo 6.1. Queste informazioni possono essere fornite nell’ambito dell’informativa periodica sul conto corrente; in questo caso si applica la sezione IV, paragrafi 1 e 3.
6.3 Sconfinamenti
Ai sensi dell’articolo 125-octies del T.U., in caso di sconfinamento consistente che si protragga per oltre un mese, il creditore comunica al consumatore, in forma scritta, su supporto cartaceo o altro supporto durevole preventivamente concordato:
— lo sconfinamento
— l’importo interessato
— il tasso di interesse
— le penali, le spese o gli interessi di mora eventualmente applicabili.
Lo sconfinamento è consistente quando riguarda un importo pari o superiore a uno dei seguenti:
— 300 euro in assenza di apertura di credito;
— il 5 per cento dell’importo totale del credito previsto da un contratto di apertura di credito, ove esistente.
La comunicazione dello sconfinamento è effettuata entro tre giorni lavorativi successivi al compimento di un mese dal momento in cui lo sconfinamento è divenuto consistente; essa non è necessaria se è stata effettuata, al superamento di una delle soglie, in un momento antecedente.
Restano fermi gli obblighi relativi alle comunicazioni periodiche sul conto corrente previsti dalla sezione IV, paragrafi 1 e 3.
7. Carte di credito
La presente sezione si applica alle carte di credito diverse dalle c.d. "carte di credito charge". Ai fini della presente sezione si considerano "carte di credito charge" quelle aventi le seguenti due caratteristiche:
- il rimborso deve avvenire in un'unica soluzione ed entro tre mesi che decorrono dall'ultimo giorno del mese in cui è stata effettuata l'operazione di pagamento mediante l'utilizzo della carta;
- non sono previsti tassi di interesse né commissioni significative. Le commissioni (es. canone periodico) non sono significative se: i) remunerano esclusivamente i servizi di pagamento propri di questo strumento e le ulteriori funzioni non creditizie eventualmente connesse (es. servizi di fidelizzazione); e ii) non variano in relazione all'ammontare dei fondi trasferiti mediante le operazioni di pagamento effettuate tramite la carta, anche se sono fissate in termini percentuali.
Alle carte di credito disciplinate dalla presente sezione si applicano anche le pertinenti disposizioni contenute nella sezione VI, con le modalità che seguono:
- le informazioni previste dal paragrafo 4.1.1 della sezione VI, ulteriori rispetto a quelle richieste dal paragrafo 4.2.2.1 della presente sezione, sono fornite al consumatore con un documento separato (1). Non si applica, per quanto riguarda le modalità di messa a disposizione e consegna delle informazioni, il paragrafo 4.1.1 della sezione VI;
- le comunicazioni in corso di rapporto relative alle carte di credito sono disciplinate dal paragrafo 6 della sezione VI (non si applica il paragrafo 6.2 della presente sezione).
8. Disciplina transitoria
Ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni, i finanziatori e gli intermediari del credito si adeguano alla disciplina del capo II del titolo VI del T.U. (come sostituito dal medesimo decreto legislativo) e alle disposizioni contenute nella presente sezione entro 90 giorni dall’entrata in vigore di queste ultime.
In conformità dell’articolo 30 della direttiva 2008/48/CE, ai contratti di credito a tempo indeterminato conclusi prima del termine previsto dall’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni si applicano:
- i seguenti articoli del capo II del titolo VI del T.U., come sostituiti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni: 125- bis, commi 2 e 4, 125-quater, 125-septies, 125-octies;
- i seguenti paragrafi della presente sezione: 5.3, 6.1, 6.2 (limitatamente alle aperture di credito in conto corrente), 6.3.
Per i rimanenti aspetti disciplinati dal capo II del titolo VI del T.U., come sostituito dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni, si applicano, se esistenti, le corrispondenti disposizioni vigenti al 19 settembre 2010.
9. Norme di legge in materia di recesso, inadempimento del fornitore, rimborso anticipato
Nei successivi sotto-paragrafi si riporta, per comodità di consultazione, quanto previsto dagli articoli del capo II del T.U., come sostituito dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni, relativi al recesso dai contratti di credito, alle conseguenze dell’inadempimento del fornitore e alla disciplina del rimborso anticipato del credito.
(1) Le informazioni supplementari possono essere fornite attraverso: i) un documento allegato alle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori”; ii) il testo del contratto.
9.1 Recesso (articolo 125-ter del TU)
Ai sensi dell’articolo 125-ter del T.U., il consumatore può recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni; il termine decorre dalla conclusione del contratto o, se successivo, dal momento in cui il consumatore riceve tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi dell’articolo 125-bis, comma 1 (cfr. i paragrafi 4.2.2.1 e 4.2.3). In caso di tecniche di comunicazione a distanza il temine è calcolato secondo l’articolo 67-duodecies, comma 3, del Codice del consumo.
Il consumatore che recede:
— ne dà comunicazione al finanziatore inviandogli, prima della scadenza del termine per l’esercizio del recesso, una comunicazione secondo le modalità prescelte nel contratto tra quelle previste dall'articolo 64, comma 2, del Codice del consumo;
— se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro trenta giorni dall'invio della comunicazione di recesso, restituisce il capitale e paga gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito dal contratto. Inoltre, rimborsa al finanziatore le somme non ripetibili da questo corrisposte alla pubblica amministrazione. Nessuna altra somma può essere pretesa del finanziatore.
Il recesso disciplinato dall’articolo 125-ter del T.U. si estende automaticamente, anche in deroga alle condizioni e ai termini eventualmente previsti dalla normativa di settore, ai contratti aventi a oggetto servizi accessori connessi con il contratto di credito, se tali servizi sono resi dal finanziatore oppure da un terzo sulla base di un accordo col finanziatore. L'esistenza dell'accordo è presunta. È ammessa, da parte del terzo, la prova contraria.
Salve le disposizioni concernenti il termine e le modalità per l’esercizio del recesso (articolo 125-ter del T.U., commi 1 e 2), ai contratti di credito non si applicano gli articoli 64, 65, 66, 67-duodecies e 67-terdecies del Codice del consumo.
Ai sensi dell’articolo 122, commi 3 e 4, del T.U., le previsioni sul recesso di cui all’articolo 125-ter non si applicano alle dilazioni di pagamento disciplinate dal paragrafo 4.2.3, né ai contratti di locazione finanziaria (leasing) che, anche sulla base di accordi separati, non comportano l’obbligo di acquisto della cosa locata da parte del consumatore.
9.2 Contratti a tempo indeterminato (articolo 125-quater del T.U.)
Al recesso disciplinato dall’articolo 125-ter del T.U. si affianca quello previsto dall’articolo 125-quater per i contratti di credito a tempo indeterminato.
In questo tipo di contratti (ad eccezione delle aperture di credito in conto corrente da rimborsare su richiesta della banca o entro tre mesi dal prelievo: cfr. l’articolo 122, comma 2, del T.U.), il consumatore ha il diritto di recedere in ogni
momento senza penalità e senza spese. Il contratto può prevedere un preavviso non superiore a un mese.
I contratti di credito a tempo indeterminato possono prevedere il diritto del finanziatore a:
— recedere dal contratto con un preavviso di almeno due mesi, comunicato al consumatore su supporto cartaceo o altro supporto durevole;
— sospendere, per una giusta causa, l'utilizzo del credito da parte del consumatore, dandogliene comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole in anticipo e, ove ciò non sia possibile, immediatamente dopo la sospensione.
9.3 Inadempimento del fornitore (articolo 125-quinquies del T.U.)
Nei contratti di credito collegati (1), in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1455 del codice civile (cioè che l’inadempimento del fornitore non abbia scarsa importanza avuto riguardo all’interesse del consumatore).
La risoluzione del contratto di credito comporta l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta l'obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l'importo che sia stato già versato al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei confronti del fornitore stesso.
In caso di locazione finanziaria (leasing) il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, può chiedere al finanziatore di agire per la risoluzione del contratto. La richiesta al fornitore determina la sospensione del pagamento dei canoni. La risoluzione del contratto di fornitura determina la risoluzione di diritto, senza penalità e oneri, del contratto di locazione finanziaria. La risoluzione del contratto di locazione finanziaria comporta i medesimi effetti, in termini di rimborsi, previsti dall’articolo 125- quinquies, comma 2, del T.U. con riferimento alla generalità dei contratti di credito.
I diritti previsti dall’articolo 125-quinquies del T.U. possono essere fatti valere anche nei confronti del terzo al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di credito.
Ai sensi dell’articolo 122, comma 4, del T.U., l’articolo 125-quinquies non si applica alle dilazioni di pagamento disciplinate dal paragrafo 4.2.3.
(1) Cfr. anche l’articolo 67, comma 6, del Codice del Consumo, come sostituito dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, secondo cui il contratto di credito collegato si intende risolto di diritto, senza alcuna penalità, nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso da un contratto di fornitura di beni o servizi disciplinato dal titolo III del Codice del Consumo.
9.4 Rimborso anticipato (articolo 125-sexies del T.U.)
Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.
In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto a un indennizzo equo e oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto e' pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto (1).
L'indennizzo non è dovuto se:
— il rimborso anticipato è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito;
— il rimborso anticipato riguarda un contratto di apertura di credito;
— il rimborso anticipato ha luogo in un periodo in cui non si applica un tasso di interesse espresso da una percentuale specifica fissa predeterminata nel contratto;
— l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo ed è pari o inferiore a 10.000 euro.
(1) Si richiama, nel caso in cui vi sia una polizza di assicurativa connessa al contratto di credito, l’articolo 49 del regolamento dell’Isvap n. 35 del 26 maggio 2010.