Contratto di assicurazione per la tutela del reddito della persona in caso di infortunio, malattia, perdita del posto di lavoro
PROTEZIONE REDDITO
SET INFORMATIVO
Il presente SET INFORMATIVO comprende
• Documento Informativo Precontrattuale (DIP Danni)
• Documento Informativo Precontrattuale aggiuntivo (DIP Aggiuntivo Danni)
• Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario (redatte secondo le linee guida “Contratti Semplici e Xxxxxx”)
e deve essere letto attentamente prima della sottoscrizione del contratto.
Edizione 10/20
Credemassicurazioni S.p.A.
Capitale interamente versato di euro 14.097.120 REA 218847 presso la Camera di Commercio di Reggio Xxxxxx Registro delle Imprese di Reggio Xxxxxx, Codice Fiscale e Partita IVA 01736230358 - Iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00131- Sede Legale e Direzione: Xxx Xxxxx Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx (Xxxxxx) Tel: x00 0000 000000 - Fax: x00 0000 000000 - xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - PEC: xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Contratto di assicurazione per la tutela del reddito della persona in caso di infortunio, malattia, perdita del posto di lavoro
Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni
Compagnia: Credemassicurazioni S.p.A. Prodotto: Protezione Reddito
Data ultimo aggiornamento: 31/10/2020
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza facoltativa protegge l’equilibrio economico e il tenore di vita attraverso una serie di garanzie a protezione della persona.
Che cosa è assicurato?
Le prestazioni assicurate sono le seguenti:
Decesso da infortunio;
Invalidità Totale Permanente grave superiore al 65% da infortunio.
In aggiunta, Credemassicurazioni presta, in via alternativa tra loro, una delle seguenti garanzie a seconda della professione svolta al momento del sinistro:
Inabilità Temporanea Totale da infortunio o malattia per i soli Lavoratori Autonomi;
Ricovero in Istituto di Cura per i soli Lavoratori Dipendenti Pubblici e per i Non Lavoratori;
Perdita del Posto di Lavoro per i soli Lavoratori Dipendenti Privati.
Le coperture assicurative prestate da Credemassicurazioni devono ritenersi come parte di una unica tariffa e non sono proponibili separatamente.
Credemassicurazioni prevede il rimborso della somma assicurata prescelta in caso di Decesso da infortunio o Invalidità Totale Permanente da infortunio verificatosi prima della scadenza contrattuale.
In caso di Inabilità Temporanea Totale da infortunio o malattia, Ricovero in Istituto di Cura e Perdita del Posto di Lavoro, Credemassicurazioni corrisponderà una somma pari a tanti indennizzi mensili al perdurare del periodo di inabilità, ricovero o disoccupazione, sino ad un massimo d’indennizzi così come scelti in fase di sottoscrizione.
Che cosa non è assicurato?
Non sono assicurabili le persone che al momento della stipula della polizza:
non abbiano ancora compiuto 18 anni; abbiano compiuto 65 anni.
Le garanzie non sono operanti in caso di sinistri causati da:
stati patologici preesistenti o in essere alla data di decorrenza dell’assicurazione e loro seguiti e conseguenze;
patologie psichiatriche o psicologiche e loro conseguenze;
i sinistri che siano conseguenza dell’uso di stupefacenti o allucinogeni, dell’abuso di farmaci, o di stati di ubriachezza o d’alcolismo acuto o cronico;
malattie e infortuni che siano conseguenza diretta della pratica di attività pericolose, sportive professionistiche o di sport pericolosi o estremi;
sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero altre patologie ad essa collegate;
ricoveri per lunga degenza o convalescenze qualora siano resi necessari prevalentemente da misure di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento.
Inoltre, le garanzie Inabilità Temporanea Totale e Ricovero in Istituto di Cura non sono operanti in caso di aborto volontario non terapeutico.
La copertura relativa al rischio di Perdita del Posto di Lavoro
è esclusa nei seguenti casi:
se l’assicurato, al momento del sinistro, non risulti assunto con contratto a tempo indeterminato da almeno dodici mesi;
licenziamenti dovuti a“giusta causa” o a motivi disciplinari; dimissioni;
licenziamenti tra congiunti (coniuge o convivente; ascendenti e discendenti; collaterali; altri parenti e affini)
- l’esclusione opera anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro sia costituito in forma societaria;
licenziamenti tra persone conviventi;
situazioni che diano luogo all’indennizzo da parte della Cassa integrazione guadagni ordinaria, edilizia o straordinaria o di altro istituto a sostegno e/o ammortizzatore sociale.
Ci sono limiti di copertura?
L’assicurazione vale per le persone di età non superiore a 69 anni.
L’Invalidità Totale Permanente da infortunio inferiore o uguale al 65% non è coperta dalla polizza.
L’Inabilità Temporanea Totale da infortunio e malattia è sottoposta a un periodo di franchigia e si attiva solo se l’inabilità ha una durata superiore a 30 giorni; inoltre, per il solo caso di Inabilità Temporanea Totale da malattia la copertura assicurativa è sottoposta ad un periodo di carenza di 30 giorni, immediatamente successivo alla data di effetto della polizza, durante il quale la copertura non è efficace.
Il Ricovero in Istituto di Cura a seguito di infortunio o malattia deve avere una durata superiore a 7 pernottamenti. Inoltre, per il solo caso di Ricovero in Istituto di Cura dovuto a malattia la copertura assicurativa è sottoposta a un periodo di carenza di 30 giorni, immediatamente successivo alla data di effetto della polizza, durante il quale la copertura non è efficace.
La copertura assicurativa per il caso di Perdita del Posto di Lavoro dovuta a giustificato motivo oggettivo è sottoposta ad un periodo di franchigia di 60 giorni, nonché ad un periodo di carenza di 90 giorni immediatamente successivo alla data di effetto della polizza, durante il quale la copertura non è efficace.
La prestazioni assicurative a seguito di Inabilità temporanea totale, Ricovero in istituto di cura e Perdita del posto di lavoro
prevedono un limite massimo di 3 sinistri indennizzabili a termini di polizza.
Dove vale la copertura?
Le coperture Decesso da infortunio, Invalidità Totale Permanente da infortunio e Perdita del Posto di Xxxxxx (quest’ultima relativa a contratti di lavoro regolati dalla Legge Italiana) sono valide in tutto il mondo.
Le coperture per Inabilità Temporanea Totale e per Ricovero in Istituto di Cura valgono soltanto per i sinistri verificatisi nell’ambito dell’Unione Europea e della Svizzera.
Che obblighi ho? • Quando sottoscrivi il contratto e nel caso sia presentata una richiesta di risarcimento, hai il dovere di fare dichiarazioni esatte e complete. Eventuali dichiarazioni inesatte o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché essere causa di annullamento del contratto. |
Quando e come devo pagare? Il premio deve essere pagato in un’unica soluzione alla data di effetto della polizza. Puoi pagare il premio mediante autorizzazione all’addebito diretto sul tuo c/c bancario. Il premio è comprensivo di imposte. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? Le coperture assicurative possono durare uno o tre anni a seconda dell’opzione da te scelta, decorrono dalle ore 24 del giorno di paga- mento del premio e cessano alle ore 24 del giorno di scadenza dell’assicurazione. Il contratto prevede il tacito rinnovo alla sua scadenza iniziale e, in mancanza di disdetta, l’assicurazione è prorogata per una durata pari ad un anno e così di seguito. Relativamente agli assicurati che abbiano compiuto i limiti di età assicurabile (69 anni) in xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxx alla scadenza dell’annualità assicurativa in corso. |
Come posso disdire la polizza? Hai la facoltà di esercitare mediante l’invio di una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo di Credemassicurazioni: - il diritto di recesso entro il termine di 60 giorni dalla data di pagamento del premio; - la disdetta da comunicare almeno 15 giorni prima della scadenza dell’assicurazione, al fine di interrompere il tacito rinnovo della polizza. In caso di recesso, ti verrà restituita la parte di premio relativa al rischio non corso ad esclusione delle eventuali imposte. Per l’esercizio di tali diritti, non ti verrà addebitato alcun costo. |
Contratto di assicurazione per la tutela del reddito della persona in caso di infortunio, malattia, perdita del posto di lavoro |
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni) |
Compagnia: Credemassicurazioni S.p.A. Prodotto: Protezione Reddito |
Data di realizzazione: 31/10/2020 |
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. Credemassicurazioni Società per Azioni, in forma abbreviata Credemassicurazioni S.p.A., Sede Legale e Direzione Generale: Xxx Xxxxx Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx (Xxxxxx); per informazioni e assistenza contattare il numero verde 000 00.00.00; Fax: 0000 000000; Sito Internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; Email: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; Posta Elettronica Certificata (PEC): xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
Autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nei Rami 1, 2, 3, 8 (esclusi i danni provocati da energia nucleare), 13 e 17 con provvedimento ISVAP n. 894 del 22/06/1998. Autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 9 con provvedimento ISVAP n. 894 del 22/06/1998 e n. 1755 del 19/12/2000. Autorizzata ad estendere l’esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 16 con provvedimento ISVAP n. 2619 del 06/08/2008. Autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel Ramo 18 con provvedimento Isvap n. 2809 del 23/06/2010. Iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00131. |
Il patrimonio netto civilistico di Credemassicurazioni al 31 dicembre 2019, escluso il risultato di periodo, ammonta a € 41,1 milioni, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a € 14,1 milioni e le riserve patrimoniali risultano essere pari a € 27 milioni. Tutti i dati sono desunti dal Bilancio Civilistico e dal Bilancio di Solvibilità al 31 dicembre 2019, ivi inclusa la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) disponibili sul sito internet dell’impresa al seguente link: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxx-xxx L'indice di solvibilità, determinato in applicazione della normativa Solvency II, è pari al 309,51% quale rapporto tra Fondi Propri Ammissibili (€ 66,95 milioni) e Requisito Patrimoniale di Solvibilità (€ 21,63 milioni), e pari al 725,19% quale rapporto tra Fondi Propri Ammissibili (€ 66,95 milioni) e Requisito Patrimoniale Minimo (€ 9,23 milioni). |
Al contratto si applica la legge italiana. |
Che cosa è assicurato? | |
Oltre a quanto indicato nel DIP Danni Le prestazioni assicurate sono le segu ✓ Decesso da infortunio ✓ Invalidità Totale Permanente In aggiunta, Credemassicurazioni pres lavorativa in essere al momento del sin Garanzia | sono esposte di seguito maggiori informazioni. enti: grave superiore al 65% da infortunio ta, in via alternativa tra loro, una delle seguenti garanzie a seconda della situazione istro. Situazione lavorativa al momento del sinistro |
✓ Inabilità Temporanea Totale da infortunio o malattia | LAVORATORE AUTONOMO La persona fisica che eserciti un’attività lavorativa regolare o una professione indipendente e che, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), non percepisca un reddito da lavoro dipendente. Ai sensi della polizza, sono assimilati ai lavoratori autonomi: - i lavoratori dipendenti che non siano assunti con un contratto a tempo indeterminato, a titolo di esempio, coloro che percepiscano un reddito a fronte di contratti a progetto ovvero i lavoratori con contratto a tempo determinato, d’inserimento (ex contratti di formazione lavoro), d’apprendistato, di somministrazione lavoro (ex lavoratori interinali), di lavoro |
intermittente, i lavoratori il cui contratto di lavoro sia stipulato all’estero (salvo che detto contratto sia regolato dalla legge italiana); - Il legale rappresentante, i soci (tranne i soci lavoratori di cooperative così come indicati nella definizione di Lavotare Dipendente Privato) e/o i loro congiunti che prestino la propria attività alle dipendenze della società stessa; - I lavoratori il cui rapporto di lavoro non è alle dipendenze di un’azienda. A titolo di esempio, i lavoratori dipendenti di soggetti privati che non svolgono attività d’impresa. | |
✓ Ricovero in Istituto di Cura | LAVORATORE DIPENDENTE PUBBLICO Il Lavoratore Dipendente di una Pubblica Amministrazione, cioè: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e scuole di ogni genere e grado e le istituzioni educative; le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi ed associazioni; le Istituzioni Universitarie; gli Istituti Autonomi case popolari; le Camere Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e loro associazioni; tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali; le Amministrazioni, le aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale; l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.lgs. 30.7.1999 n. 300. Sono altresì considerati dipendenti pubblici i dipendenti degli enti sottoposti alla disciplina del parastato cosi come da L. 70/1975. NON LAVORATORE Colui che non è né Lavoratore Dipendente Privato, né Lavoratore Dipendente Pubblico, né Lavoratore Autonomo (ad esempio: pensionati, casalinghe, studenti, benestanti). |
✓ Perdita del Posto di Lavoro Le coperture assicurative prestate dev l’impegno di Credemassicurazioni sar | LAVORATORE DIPENDENTE PRIVATO La persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di un’azienda o di un ente di diritto privato, in base ad un contratto di lavoro dipendente e che risulti assunto con contratto a tempo indeterminato. Sono ricompresi i soci lavoratori, aventi i predetti requisiti, di società cooperative. Si precisa che il rischio assicurato, di cui alla garanzia Perdita del Posto di Xxxxxx, esige che il Lavoratore Dipendente Privato, al momento del sinistro, abbia superato il periodo di prova e risulti assunto con contratto a tempo indeterminato da almeno dodici mesi. ono ritenersi come parte di una unica tariffa e non sono proponibili separatamente, à limitato ai massimali e alle somme assicurate concordate. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni. Le garanzie non sono operanti in caso di sinistri causati da: 🗶 dolo del Contraente o dell’Assicurato o del Beneficiario 🗶 partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi; a risse, tranne per il caso di legittima difesa; ad atti di terrorismo e sabotaggio; in occasione di guerra, dichiarata o di fatto 🗶 azioni intenzionali dell’Assicurato quali: la mutilazione volontaria; i sinistri provocati volontariamente dall'Assicurato 🗶 infortunio di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, o in qualità diversa da passeggero di aeromobili in servizio pubblico per il trasporto di persone 🗶 partecipazione alla guida o anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni agonistiche e nelle relative prove nonché dalla pratica di automobilismo e motociclismo durante liberi accessi a circuiti 🗶 partecipazione a imprese di carattere eccezionale quali – a titolo esemplificativo – spedizioni esplorative o himalayane o artiche, regate oceaniche, sci estremo 🗶 malattie ed infortuni che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni o di radiazioni atomiche, naturali o provocate artificialmente 🗶 Infortuni subiti a seguito di uso o produzione di esplosivi Le garanzie Inabilità Temporanea Totale e Ricovero in Istituto di Cura non sono operanti nei seguenti casi: 🗶 infortuni o malattie derivanti da stato di incapacità di intendere o di volere da sé stesso procurato; 🗶 conseguenze di infortuni e malattie verificatisi mentre l’Assicurato svolge la sua Normale |
Attività Lavorativa fuori dai confini dell’Unione Europea e della Svizzera, salvo che ciò dipenda da una documentabile trasferta di lavoro per un periodo non superiore a 30 giorni; 🗶 mal di schiena e patologie assimilabili. La copertura relativa al rischio di Perdita del Posto di Xxxxxx è esclusa nei seguenti casi: 🗶 le cessazioni, alla loro scadenza di: contratti di lavoro a tempo determinato, contratti di inserimento (ex formazione lavoro), contratti di apprendistato, contratti di somministrazione lavoro (ex lavoratori interinali), contratti di lavoro intermittente; 🗶 i contratti di lavoro stipulati all'estero (salvo che il rapporto di lavoro sia regolato dalla Legge Italiana); 🗶 risoluzione del rapporto di lavoro a seguito del raggiungimento dell’età richiesta per il diritto a “pensione di vecchiaia o di anzianità”; 🗶 risoluzioni del rapporto di lavoro, anche consensuali, avvenute a seguito di processi di riorganizzazione aziendale in base ai quali sono previsti trattamenti accompagnatori alla quiescenza. |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Ci sono limiti di copertura?
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: in caso di sinistro l’Assicurato o i suoi aventi diritto devono compilare correttamente il modulo di denuncia del sinistro e produrre tutta la documentazione necessaria. Tale modulo di denuncia dovrà essere inoltrato direttamente a Credemassicurazioni, con le seguenti tempistiche: - in caso di Decesso da infortunio, Invalidità Totale Permanente Grave da Infortunio e Inabilità Temporanea Totale entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data di accadimento del sinistro - nei casi di Ricovere in Istituto di Cura non oltre quindici giorni dall’inizio del ricovero - nei casi di Perdita del Posto del Lavoro non oltre il sessantesimo giorno dal licenziamento per “giustificato motivo oggettivo” Oltre al modulo di denuncia del sinistro è necessario inoltrare a Credemassicurazioni la seguente documentazione relativa all’Assicurato: - copia del documento di identità, codice fiscale, domicilio e telefono; - in caso di Decesso, certificato di morte dell’Assicurato, la documentazione medica con particolare riguardo alla cartella clinica nel caso vi sia stato ricovero e atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l’identificazione degli eredi - in caso di Invalidità Totale Permanente, certificazione di invalidità emessa dagli enti preposti o da un medico legale con l’attestazione del grado di invalidità, nonché copia della cartella clinica ed eventuale verbale di incidente stradale - in caso di Inabilità Temporanea Totale, copia della cartella clinica relativa ad eventuale ricovero o altra ulteriore documentazione medica specialistica attestante l’Inabilità Temporanea Totale - in caso di Ricovero in Istituo di Cura, copia della cartella clinica completa, documentazione attestante il fatto che l’Assicurato è un lavoratore dipendente pubblico o che evidenzi lo stato di non lavoratore - in caso di Perdita del Posto di Lavoro, copia della lettera di assunzione, copia della lettera di licenziamento, copia del certificato di disponibilità al lavoro rilasciato dalla sezione circoscrizionale per l’impiego o documento equipollente. Per effettuare la denuncia di sinistro è possibile utilizzare l’apposito modulo di denuncia disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx (sezione “Area Clienti”). Inoltre, è possibile inviare la richiesta di apertura del sinistro anche tramite l’Area Riservata presente sul sito di Credemassicurazioni. |
Assistenza diretta/in convenzione: il prodotto non prevede la presenza di prestazioni fornite da enti/strutture convenzionate con la compagnia. | |
Prescrizione: si precisa che i diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Obblighi dell’impresa | Credemassicurazioni effettuerà il pagamento a favore degli aventi diritto entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta e determinato l’indennizzo dovuto. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni. L’entità del premio dipende dal capitale assicurato prescelto, dall’indennizzo mensile prescelto, dal numero di indennizzi mensili scelti dal Contraente e dalla durata. Qualora, a seguito della scelta espressa dal Contraente, il contratto abbia una durata iniziale triennale, il premio è calcolato sui primi tre anni e pagato in un’unica soluzione in via anticipata. Trascorsi i 3 anni, è previsto il pagamento, in unica soluzione, di un premio annuo in occasione dei rinnovi taciti del contratto. In virtù della durata poliennale del contratto, Credemassicurazioni pratica una riduzione di premio per i primi tre anni, nel corso dei quali non è consentita la facoltà di recesso dal contratto; detta riduzione di premio, può variare in funzione dei dati scelti dal Contraente stesso (quali capitale assicurato prescelto, indennizzo mensile e numeto di indennizzi mensili) da un minimo del 8,49% a un massimo del 16,17% rispetto ad analoga copertura di durata annuale. Nel caso il Contraente scelga invece, una durata iniziale annuale, è previsto il pagamento del premio annuo in via anticipata. Trascorso il primo anno, è previsto il pagamento, in unica soluzione, di un premio annuo in occasione dei rinnovi taciti del contratto. |
Rimborso | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Sospensione | Il prodotto non prevede la possibilità di sospendere le garanzie. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Qualora, a seguito della scelta espressa dal Contraente, il contratto abbia una durata iniziale triennale, si precisa che, nel corso dei primi tre anni il contratto non prevede la facoltà di recesso. |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
A chi è rivolto questo prodotto? |
Questa copertura assicurativa è rivolta a tutelare la persona e la sua famiglia dai rischi economici che possono derivare da eventi gravi e imprevisti della vita quotidiana, non connessi al mancato pagamento delle rate dei finanziamenti sottoscritti con Credito Xxxxxxxx, quali: il decesso da infortunio, l’invalidità totale permanente da infortunio e, a seconda della situazione lavorativa in essere al momento del sinistro, l’inabilità temporanea permanente da infortunio o malattia per i lavoratori autonomi, il ricovero in istituto di cura per i lavoratori dipendenti pubblici e per i non lavoratori e la perdita del posto di lavoro per i lavoratori dipendenti di aziende private. |
Tipologia di costo | % del premio versato (al netto delle imposte) |
Costi di intermediazione | 30% |
Il premio è comprensivo dei costi di intermediazione come riportati nella sueguente tabella, espressi in termini percentuali sul premio versato al netto delle imposte.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | È possibile presentare un reclamo all’impresa inviando una comunicazione, in forma scritta e corredata da eventuale documentazione, alla preposta Funzione Reclami di Credemassicurazioni SpA ai seguenti recapiti: Credemassicurazioni SpA - Funzione Reclami, Xxx Xxxxx Xxxx 0, 00000 Xxxxxx Xxxxxx; fax 0000000000; e-mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx oppure compilando l’apposito form presente all’indirizzo internet: xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx/xx/xxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx- reclami La Funzione Reclami di Credemassicurazioni, in conformità alle disposizioni in materia, fornirà riscontro entro il termine massimo di quarantacinque giorni dal ricevimento del reclamo. Detto termine, qualora il reclamo attenga al comportamento di eventuali Agenti di cui si avvale Credemassicurazioni per lo svolgimento dell’attività di intermediazione assicurativa, rimane sospeso sino ad un massimo di 15 giorni. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l’Autorità di vigilanza del Paese d’origine competente e le modalità di presentazione dei reclami alla stessa. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE E ALL’ADERENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
PROTEZIONE REDDITO
Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario
da consegnare al potenziale Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.
Edizione 4902T1020
Redatto secondo le linee guida “Contratti Semplici e Chiari”
Credemassicurazioni S.p.A.
Capitale interamente versato di euro 14.097.120 REA 218847 presso la Camera di Commercio di Reggio Xxxxxx Registro delle Imprese di Reggio Xxxxxx, Codice Fiscale e Partita IVA 01736230358 - Iscrizione all’Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00131- Sede Legale e Direzione: Xxx Xxxxx Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx (Xxxxxx) Tel: x00 0000 000000 - Fax: x00 0000 000000 - xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx - PEC: xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Protezione Reddito Credemassicurazioni S.p.a.
CONTATTI UTILI
Servizio clienti (attivo dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 17:30, il venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 16:00) | 800 – 27.33.36 |
INDICE
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | 1 | |
2 | 1 | |
3 | 1 | |
4 | 2 | |
5 | 3 | |
6 | 3 | |
7 | 4 | |
4 | ||
8 | 4 | |
9 | 5 | |
10 | LIMITI, FRANCHIGIE E\O SCOPERTI | 5 |
11 | 5 | |
SEZIONE INVALIDITA’ TOTALE PERMANENTE GRAVE SUPERIORE AL 65% DA | 6 | |
12 | 6 | |
13 | 7 | |
14 | LIMITI, FRANCHIGIE E\O SCOPERTI | 7 |
15 | 8 | |
SEZIONE INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA | 9 | |
16 | 9 | |
17 | 9 | |
18 | LIMITI, FRANCHIGIE E\O SCOPERTI | 10 |
19 | 10 | |
SEZIONE RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA DA INFORTUNIO O MALATTIA | 11 | |
20 | 11 | |
21 | 12 | |
22 | LIMITI, FRANCHIGIE E\O SCOPERTI | 13 |
23 | 13 | |
14 | ||
24 | 14 | |
25 | 14 | |
26 | 15 | |
27 | 15 | |
APPENDICE 1 - TABELLA DI VALUTAZIONE DEL GRADO DI INVALIDITA’ PERMANENTE | 17 |
Il prodotto Protezione Reddito prevede garanzie per protegge il tuo equilibrio economico e il tuo tenore di vita attraverso una serie di garanzie a protezione della persona.
Questo documento è organizzato in:
GLOSSARIO E GLOSSARIO GIURIDICO
Indica il significato dei principali termini utilizzati nelle Condizioni di Assicurazione nonché riporta il testo degli articoli più significativi del Codice Civile menzionati e una breve spiegazione.
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
Sono norme che regolano l’assicurazione in generale.
SEZIONI
Il prodotto è composto da sezioni in cui vengono illustrate le garanzie offerte, i rischi esclusi e cosa fare in caso di Sinistro.
Protezione Reddito prevede le seguenti garanzie:
• DECESSO DA INFORTUNIO - per tutti gli Assicurati
• INVALIDITA’ TOTALE PERMANENTE GRAVE DA INFORTUNIO - per tutti gli Assicurati
• INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE DA INFORTUNIO O MALATTIA – solo per gli Assicurati che al momento del Sinistro siano Lavoratori Autonomi
• RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA DA INFORTUNIO O MALATTIA - solo per gli Assicurati che al momento del Sinistro siano Non Lavoratori o Lavoratori Dipendenti Pubblici
• PERDITA DEL POSTO DI LAVORO - solo per gli Assicurati che al momento del Sinistro siano Lavoratori Dipendenti Privati
Il prodotto prevede un unico pacchetto e le singole garanzie non sono proponibili separatamente.
APPENDICI
Appendici alle Condizioni di Assicurazione
NOTA BENE: le parti evidenziate devono essere lette attentamente dal Contraente.
Data ultimo aggiornamento: 31/10/2020
Indica il significato dei principali termini utilizzati in Polizza che sono evidenziati nelle Condizioni di Assicurazione in corsivo. Le definizioni s’intendono sia al singolare sia al plurale.
AREA RISERVATA
Area personale, a disposizione del Contraente, presente sul sito della Compagnia.
ASSICURATO
Persona fisica protetta dall’assicurazione indicata sul Modulo di Polizza.
ATTIVITÀ LAVORATIVA
L’attività retribuita o comunque redditizia svolta dall’Assicurato immediatamente prima del Sinistro.
AZIENDA
Società di capitali, società di persone, imprese individuali, liberi professionisti alle dipendenze dei quali il
Lavoratore Dipendente Privato svolge la propria Attività Lavorativa.
BENEFICIARIO
Le persone designate dal Contraente a riscuotere l’Indennizzo, in caso di proprio Decesso. In assenza di designazione specifica i beneficiari saranno gli eredi legittimi o testamentari.
CARENZA
Periodo immediatamente successivo alla data di effetto del contratto di assicurazione durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Se l'evento assicurato avviene in tale periodo Credemassicurazioni non corrisponde la prestazione assicurata.
COMPAGNIA
Credemassicurazioni
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.
CONTRAENTE
Il soggetto, residente in Italia, che ha stipulato il contratto di assicurazione e sottoscritto il Modulo di Polizza.
COPERTURA
La garanzia assicurativa fornita da Credemassicurazioni all’Assicurato che, al verificarsi di un Sinistro dovuto ad un evento indicato nel presente contratto di assicurazione, corrisponde un determinato Indennizzo.
CREDEMASSICURAZIONI
Credemassicurazioni S.p.A., impresa con sede in Xxx Xxxxx Xxxx 0, 00000 Xxxxxx Xxxxxx.
DECESSO
Morte dell’Assicurato
DECORRENZA / DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE
Momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui la Polizza ha effetto, a condizione che sia stato pagato il Premio pattuito.
DISOCCUPAZIONE
Condizione di mancanza di lavoro a seguito di licenziamento dovuto a “giustificato motivo oggettivo”.
DURATA / DURATA DELL’ASSICURAZIONE
Periodo durante il quale il contratto è efficace.
ESCLUSIONE
Xxxxxx esclusi relativi alla Copertura prestata, elencati in appositi articoli o clausole del contratto di assicurazione
FRANCHIGIA
La franchigia è la parte del danno indennizzabile, espressa in cifra fissa o in percentuale, sull’ammontare del danno totale che rimane a carico dell’Assicurato.
INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE
La perdita temporanea e in misura totale, a seguito di Infortunio o Malattia non esclusi dalla garanzia, della capacità dell'Assicurato ad attendere alla propria professione o mestiere.
INDENNIZZO
La somma dovuta da Credemassicurazioni, in base ad una Copertura prevista dal contratto di Assicurazione e indicata sul Modulo di Polizza, a seguito del verificarsi di un Sinistro.
INFORTUNIO
Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili che abbiano come conseguenza la morte, l'Invalidità Totale Permanente o l’Inabilità Temporanea Totale.
Sono inoltre parificati ad infortunio:
1. L'asfissia non di origine morbosa;
2. Gli avvelenamenti acuti da ingestione inconsapevole o da assorbimento involontario di sostanze
3. L’annegamento
4. L’assideramento o il congelamento
5. I colpi di sole o di calore
6. Aborto post traumatico
INTERMEDIARIO
Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzata a tali attività, tramite gli addetti di filiale oltre agli iscritti alla sezione E del RUI per il fuori sede.
Per la presente assicurazione si intende Credito Xxxxxxxx X.x.X., con sede in Xxx Xxxxxx Xxx Xxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx, iscritta al Registro Unico degli Intermediari di Assicurazione al n° D000059474.
INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE
La perdita totale, definitiva ed irrimediabile, da parte dell’Assicurato, a seguito di Infortunio, della capacità di attendere a un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dall’attività esercitata. L’Invalidità Totale Permanente sarà riconosciuta quando il grado percentuale di invalidità, valutato in base alla tabella contenuta nell’Allegato 1 al D.P.R. 30.6.1965 n° 1124 (Tabella INAIL), sia superiore al 65% (è comunque esclusa l’applicazione delle tabelle di cui al D.P.R. del 23 febbraio 2000 n. 38).
ISTITUTO DI CURA
Istituto universitario, ospedale, casa di cura, regolarmente autorizzati a fornire assistenza ospedaliera. Non sono considerati istituti di cura gli stabilimenti termali, le strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisioterapiche e riabilitative, le case di cura per convalescenza o lungodegenza o per soggiorni e le strutture per anziani.
LAVORATORE AUTONOMO
La persona fisica che eserciti un’Attività Lavorativa regolare o una professione indipendente e che, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), non percepisca un reddito da lavoro dipendente.
Ai sensi della presente Polizza, sono assimilati ai lavoratori autonomi:
- i lavoratori dipendenti che non siano assunti con un contratto a tempo indeterminato, a titolo di esempio, coloro che percepiscano un reddito a fronte di contratti a progetto ovvero i lavoratori con contratto a tempo determinato, d’inserimento (ex contratti di formazione lavoro), d’apprendistato, di somministrazione lavoro (ex lavoratori interinali), di lavoro intermittente, i lavoratori il cui contratto di lavoro sia stipulato all’estero (salvo che detto contratto sia regolato dalla legge italiana);
- Il legale rappresentante, i soci (tranne i soci lavoratori di cooperative così come indicati nella definizione di Lavoratore Dipendente Privato) e/o i loro congiunti che prestino la propria attività alle dipendenze della società stessa;
- I lavoratori il cui rapporto di lavoro non è alle dipendenze di un’Azienda così in precedenza definita. A titolo di esempio, i lavoratori dipendenti di soggetti privati che non svolgono attività d’impresa.
LAVORATORE DIPENDENTE PRIVATO
La persona fisica che sia obbligata a prestare il proprio lavoro, con qualsiasi qualifica o in qualsiasi categoria, alle dipendenze di un’Azienda o di un ente di diritto privato, in base ad un contratto di lavoro dipendente e che risulti assunto con contratto a tempo indeterminato. Sono ricompresi i soci lavoratori, aventi i predetti requisiti, di società cooperative.
Si precisa che il rischio assicurato, di cui alla garanzia Perdita del Posto di Xxxxxx, esige che il Lavoratore Dipendente Privato, al momento del Sinistro, abbia superato il periodo di prova e risulti assunto con contratto a tempo indeterminato da almeno dodici mesi.
LAVORATORE DIPENDENTE PUBBLICO
Il Lavoratore Dipendente di una Pubblica Amministrazione, cioè: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli Istituti e scuole di ogni genere e grado e le istituzioni educative; le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e loro consorzi ed associazioni; le Istituzioni Universitarie; gli Istituti Autonomi case popolari; le Camere Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e loro associazioni; tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali; le Amministrazioni, le aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale; l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.lgs. 30.7.1999 n. 300. Sono altresì considerati dipendenti pubblici i dipendenti degli enti sottoposti alla disciplina del parastato cosi come da L. 70/1975.
LIQUIDAZIONE
Determinazione e pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi del Sinistro indennizzabile.
MALATTIA
Alterazione evolutiva dello stato di salute non dipendente da Infortunio.
MODULO DI POLIZZA
Modulo sottoscritto dal Contraente per fruire delle Coperture assicurative.
NON LAVORATORE
Colui che non è né Lavoratore Dipendente Privato, né Lavoratore Dipendente Pubblico, né Lavoratore Autonomo (ad esempio: pensionati, casalinghe, studenti, benestanti).
NORMALE ATTIVITÀ LAVORATIVA
L’attività retribuita o comunque redditizia svolta dall’Assicurato immediatamente prima del Sinistro.
PERDITA DEL POSTO DI LAVORO
La perdita del lavoro a seguito di licenziamento per “giustificato motivo oggettivo” indipendentemente dalla volontà o dalla colpa dell’Assicurato.
POLIZZA
Documento che fornisce la prova dell’esistenza del contratto di assicurazione e che disciplina lo stesso con
Credemassicurazioni.
PREMIO
Somma di denaro dovuta dal Contraente a Credemassicurazioni in relazione alla Copertura prestata.
PRESCRIZIONE
Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
RECESSO
Diritto del Contraente di recedere dalla Polizza di assicurazione e farne cessare gli effetti.
RESIDENZA
Luogo in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano in cui l’Assicurato ha stabilito la dimora abituale.
RICOVERO / RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA
Degenza in Istituto di Cura (pubblico o privato) resa necessaria da Infortunio o Malattia la cui durata sia maggiore di 7 pernottamenti consecutivi.
RIQUALIFICAZIONE
Periodo di tempo successivo alla cessazione dello stato di Inabilità Temporanea Totale, di Disoccupazione, liquidabile ai sensi di Polizza, durante il quale l’Assicurato deve ritornare a svolgere la sua Attività Lavorativa prima di poter presentare un’ulteriore denuncia relativa ad un nuovo Sinistro.
SCADENZA
Data in cui cessano gli effetti del contratto.
SCOPERTO
Franchigia
SINISTRO
Verificarsi dell’evento dannoso previsto dalla Polizza e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata.
SOMMA ASSICURATA
La somma fino alla concorrenza della quale Credemassicurazioni presta la garanzia. E’ indicata sul Modulo di Polizza.
In questo glossario vengono riportarti i principali articoli del Codice Civile indicati nelle Condizioni di Assicurazione in corsivo.
ART. 1892 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE CON DOLO O COLPA GRAVE
“Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione. L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.”
ART. 1893 DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA GRAVE
“Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.”
Cosa vuol dire: è importante che il Contraente dichiari la reale situazione in cui si trova per permettere a Credemassicurazioni di valutare correttamente il rischio e calcolare il Premio dovuto che possa tutelare il Contraente al meglio.
In caso di difformità delle dichiarazioni fornite la Compagnia ha il diritto, entro 3 mesi da quando è venuta a conoscenza della reale situazione di rischio, di:
• Trattenere i Premi versati
• Chiedere l’annullamento del contratto
• Proporre un nuovo prezzo alle nuove condizioni
• Pagare parzialmente l’Indennizzo o non pagarlo per intero
Tutto ciò in base anche alla gravità delle omissioni e se rese con consapevolezza o involontariamente.
ART. 1901 MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO
“Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.”
Cosa vuol dire: se il pagamento del Premio non va a buon fine entro 15 giorni, la Polizza non potrà essere considerata valida e, in caso di Sinistro, la Compagnia non potrà effettuare alcun Indennizzo per i Sinistri occorsi dopo la Scadenza.
ART. 1916 DIRITTO DI SURROGAZIONE DELL’ASSICURATORE
“L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.”
Cosa vuol dire: l’Assicurato può ricevere l’Indennizzo, a seguito di un Sinistro, da parte di
Credemassicurazioni o il risarcimento da parte del diretto responsabile, ma non da entrambi.
ART. 2952 PRESCRIZIONE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE
“Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto. La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.”
Cosa vuol dire: per il prodotto “Protezione Reddito” l’Assicurato può chiedere l’Indennizzo alla Compagnia
entro 2 (due) anni da quando si è verificato il Sinistro.
Data ultimo aggiornamento: 31/10/2020
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
1. OBBLIGHI DEL CONTRAENTE
1.1 DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE
Le dichiarazioni del Contraente devono essere esatte e complete. Le dichiarazioni inesatte, o le reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione delle Coperture, ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Codice Civile.
1.2 PERSONE ASSICURABILI – PERSONE ASSICURATE – LIMITI DI ETA’
L’Assicurato è persona fisica che:
- Alla data di sottoscrizione della presente assicurazione, abbia un’età minima di 18 anni compiuti ed un’età massima di 65 anni non compiuti
- Abbia sottoscritto le dichiarazioni riportate nel Modulo di Xxxxxxx; qualora l’Assicurato non sottoscriva tali dichiarazioni le garanzie di “Protezione Reddito” non potranno essere prestate
Non sono assicurabili le persone che abbiano compiuto il 69esimo anno di età.
Relativamente agli Assicurati che abbiano compiuto il limite di età assicurabile in corso di contratto, la Polizza
vale sino alla Scadenza dell’annualità assicurativa in corso.
2.1 DECORRENZA, DURATA DELL’ASSICURAZIONE E TACITA PROROGA DEL CONTRATTO L’assicurazione, che può avere una Durata iniziale di uno o tre anni a seconda dell’opzione scelta dal Contraente, è attiva dalle ore 24 del giorno di Decorrenza dell’Assicurazione indicato nel Modulo di Polizza se il Premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
Il contratto prevede il tacito rinnovo alla sua Scadenza. In mancanza di disdetta, l’assicurazione, di Durata non inferiore ad un anno, è pertanto prorogata per una Durata pari ad un anno e così in seguito.
A Facoltà di Recesso
Entro il termine di 60 giorni dalla data di effetto dell’assicurazione, il Contraente ha la facoltà di recedere dall’assicurazione stessa.
Il Recesso ha l’effetto di liberare le parti da qualsiasi obbligazione derivante dall’assicurazione a decorrere dalle ore 24.00 del giorno in cui Credemassicurazioni riceve la comunicazione di Recesso.
Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di Recesso verrà rimborsato al Contraente il Premio pagato al netto delle imposte, fermo restando il diritto di Credemassicurazioni di trattenere il rateo di Premio corrispondente al periodo in cui il contratto ha avuto effetto. Per l’esercizio del diritto di Recesso non verrà addebitato alcun costo a carico del Contraente.
B Facoltà di Recesso in corso di contratto
Nel caso la Durata iniziale del contratto sia stabilita dal Contraente in tre anni si precisa che, nel corso di detta Durata triennale, il Contratto non prevede la facoltà di Recesso per nessuna delle parti (Contraente e Compagnia).
In virtù della Durata poliennale del contratto, Credemassicurazioni pratica una riduzione di Premio per i primi tre anni, nel corso dei quali non è consentita al Contraente la facoltà di Recesso dal contratto; detta riduzione di Premio, può variare in funzione dei dati prescelti dal Contraente stesso (quali Somma Assicurata, Indennizzo mensile e numero di Indennizzi mensili), da un minimo del 8,93% a un massimo del 14,19% rispetto ad analoga copertura di Durata annuale. Il Premio indicato nel Modulo di Polizza è già comprensivo della suddetta riduzione. Sul Modulo di Polizza è, inoltre, indicata la percentuale di sconto applicata al contratto, per l’ipotesi di Durata iniziale triennale.
C Modalità di esercizio del diritto di Recesso
Per esercitare tale diritto il Contraente può, alternativamente ed entro i termini stabiliti al punto A e B:
i. Inviare una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede di Credemassicurazioni, a tale fine farà fede la data di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno così come attestata dal timbro postale;
ii. Recapitare una lettera consegnandola a mano presso la sede di Credemassicurazioni o dell’Intermediario presso il quale è stata sottoscritta l’assicurazione, nel qual caso farà fede la data del timbro di ricevimento rispettivamente apposta da Credemassicurazioni o dall’Intermediario;
iii. Inviare una comunicazione al recapito fax di Credemassicurazioni al numero 0522-442041.
3.2 DISDETTA E CESSAZIONE DELLA POLIZZA
La disdetta può essere esercitata, sia da parte del Contraente sia da parte di Credemassicurazioni, mediante lettera raccomandata, spedita:
• Nel caso di disdetta data dal Contraente, alla sede di Credemassicurazioni o all’Intermediario presso il quale è stata sottoscritta la Polizza almeno 15 giorni prima della Scadenza
• Nel caso di disdetta data da Credemassicurazioni, all’ultimo domicilio noto del Contraente risultante alla
Compagnia almeno 15 giorni prima della Scadenza
Oltre alla modalità sopra indicata e nel rispetto dei termini previsti, il Contraente potrà comunicare la propria disdetta anche mediante lettera consegnata a mano (nel quale caso farà fede la data o il timbro di ricevimento rispettivamente apposti da Credemassicurazioni o dall’Intermediario) o a mezzo fax, inoltrati alla sede di Credemassicurazioni o all’Intermediario presso il quale è stata sottoscritta il Modulo di Polizza.
La disdetta ha come effetto la risoluzione definitiva del rapporto contrattuale.
In ogni caso, resta inteso che le Coperture cessano anticipatamente alle ore 24.00 del giorno in cui si verifica il primo dei seguenti eventi:
a. Decesso dell’Assicurato
b. Liquidazione dell’intera Somma Assicurata prevista per la garanzia Invalidità Totale Permanente grave superiore al 65% dovuta a Infortunio
c. Ricezione da parte della Compagnia della comunicazione di esercizio del diritto di Recesso
4. INFORMAZIONI SUL PREMIO
4.1 PAGAMENTO DEL PREMIO
In caso di Durata triennale, il Premio è calcolato sui primi tre anni e pagato in via anticipata. Trascorsi i 3 anni, è previsto il pagamento, in unica soluzione, di un Premio annuo per ogni rinnovo. Gli importi di entrambi i Premi (triennale anticipato e annuale al rinnovo) sono indicati nel Modulo di Polizza.
In caso di Durata annuale, è previsto il pagamento in un’unica soluzione in via anticipata del relativo Premio
annuo e così per ogni successivo rinnovo annuale.
Il Premio deve essere pagato a Credemassicurazioni per gli importi e nelle modalità indicante nel Modulo di Polizza. Il pagamento del Premio avviene mediante addebito diretto su conto corrente bancario in forza di un mandato all’incasso appositamente conferito dal Contraente a Credemassicurazioni. Il pagamento effettuato secondo le modalità indicate costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza.
Se alle Scadenze convenute il Contraente non paga i Premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15mo giorno dopo quello di Scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, fermi le successive Scadenze ed il diritto di Credemassicurazioni al pagamento dei Premi scaduti come previsto dall’art. 1901 del Codice Civile.
Per le garanzie è applicata l’aliquota d’imposta del 2,5%.
I Premi delle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte e di Invalidità Permanente non inferiore al 5% possono rientrare, alle condizioni e con i limiti previsti dalla vigente normativa, fra gli oneri per il calcolo delle relative detrazioni dall’imposta dovute dal Contraente.
5. DOVE VALE LA COPERTURA
5.1 DOVE VALE LA COPERTURA
Le Coperture per Decesso dovuto a Infortunio, Invalidità Totale Permanente grave superiore al 65% dovuta a Infortunio e Perdita del Posto di Lavoro (quest’ultima relativa a contratti di lavoro regolati dalla Legge Italiana) sono valide in tutto il mondo.
Le Coperture per Inabilità Temporanea Totale e per Ricovero in Istituto di Cura valgono soltanto per i Sinistri verificatisi nell’ambito dell’Unione Europea e della Svizzera.
Qualora tra l’Assicurato e la Compagnia insorgano eventuali controversie sull’indennizzabilità del sinistro o sulla misura degli Indennizzi, la decisione della controversia può essere demandata, su accordo delle Parti, ad un Collegio di tre medici. L’incarico deve essere conferito per iscritto con indicazione dei termini della controversia.
I medici del Collegio sono nominati uno per parte ed il terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici della città ove ha sede l’istituto di medicina legale più vicina alla Residenza del Contraente, luogo dove si riunirà il Collegio stesso. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.
È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo dell’Invalidità Totale Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio.
Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.
6.2 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
6.3 PRESCRIZIONE
Si precisa che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda, secondo quanto previsto dall’art. 2952 del Codice Civile.
7.1 COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE
Fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente contratto, tutte le comunicazioni del Contraente a
Credemassicurazioni relative al presente contratto dovranno essere in forma scritta e indirizzate a:
• Credemassicurazioni S.p.A.
Xxx Xxxxx Xxxx, 0 – 00000 Xxxxxx Xxxxxx (XX) - XXXXXX.
Fax: 0522/442041
e-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Posta Elettronica Certificata (PEC): xxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
7.2 INFORMATIVA AL CONTRAENTE
Credemassicurazioni trasmetterà le informazioni da rendere in corso di contratto, in forma cartacea, all’indirizzo di Residenza del Contraente.
In caso di Xxxxxxxx, lo scambio di informazioni tra la Compagnia e l’Assicurato potrà avvenire anche tramite l’utilizzo di strumenti elettronici (e-mail).
Sul sito internet della Compagnia (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) è disponibile l’Area Riservata attraverso la quale il Contraente potranno accedere alla propria posizione assicurativa e consultare i dati principali delle Polizze sottoscritte (le Coperture Assicurative in essere, le Condizioni di Assicurazione sottoscritte, lo stato dei pagamenti dei premi, …). Inoltre il Contraente potrà inviare delle richieste per operazioni dispositive (richiesta di apertura di sinistro, pagamento del premio successivo al primo, modifica dei dati anagrafici, …). L’accesso sarà consentito tramite credenziali identificative personali che saranno rilasciate dalla Compagnia e che potranno essere richieste dal Contraente mediante procedura guidata, direttamente in occasione del primo accesso all’Area Riservata medesima.
Il servizio di consultazione in oggetto e il rilascio delle credenziali da parte della Compagnia non comporteranno alcun costo aggiuntivo in capo al Contraente.
SEZIONE DECESSO DA INFORTUNIO
Il rischio assicurato è il Decesso dell’Assicurato a seguito di Infortunio a condizione che:
a) Il Sinistro non rientri nelle Esclusioni di cui al successivo art. 9.1- Rischi Esclusi
b) I Beneficiari abbiano adempiuto agli oneri di cui all’art. 11.1 - Obblighi in caso di Sinistro
8.2 SOMME ASSICURATE
L’Indennizzo che Credemassicurazioni è obbligata a corrispondere ai Beneficiari, designati dal Contraente, in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, consiste in un importo corrispondente alla Somma Assicurata indicata sul Modulo di Polizza.
Se il corpo dell’Assicurato non viene ritrovato, Credemassicurazioni liquida ai Beneficiari la Somma Assicurata dopo sei mesi dalla presentazione dell’istanza di morte presunta, come previsto dagli artt. 60 e 62 del Codice Civile. Se risulta che l’Assicurato è vivo dopo che Credemassicurazioni ha pagato l’Indennizzo, quest’ultima ha diritto alla restituzione, da parte dei Beneficiari, della somma loro pagata. L’Assicurato avrà così diritto all’Indennizzo spettante ai sensi di Polizza per altri casi eventualmente assicurati.
9. CHE COSA NON E’ ASSICURATO
La garanzia Decesso da Infortunio non è operante per i Sinistri causati da:
- Dolo del Contraente o dell’Assicurato o del Beneficiario
- Partecipazione attiva dell’Assicurato: a delitti dolosi; a risse, tranne per il caso di legittima difesa; ad atti di terrorismo e sabotaggio; in occasione di guerra, dichiarata o di fatto
- Azioni intenzionali dell’Assicurato quali: la mutilazione volontaria; i Sinistri provocati volontariamente dall’Assicurato; i Sinistri che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o allucinogeni, dell’abuso di farmaci, o di stati di ubriachezza o d'alcolismo acuto o cronico
- Infortunio di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo o in qualità diversa da passeggero di aeromobili in servizio pubblico per il trasporto di persone
- Partecipazione alla guida o anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni agonistiche e nelle relative prove nonché dalla pratica di automobilismo e motociclismo durante liberi accessi a circuiti
- Partecipazione a imprese di carattere eccezionale quali – a titolo esemplificativo - spedizioni esplorative o himalayane o artiche, regate oceaniche, sci estremo
- Stati patologici preesistenti o in essere alla data di Decorrenza dell’Assicurazione e loro seguiti e conseguenze
- Patologie psichiatriche, disturbi psichici e loro conseguenze
- Infortuni che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni o di radiazioni atomiche, naturali o provocate artificialmente
- Infortuni che siano conseguenza diretta: della pratica di attività sportive professionistiche o della pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere, alpinismo oltre il terzo grado della scala di valutazione della difficoltà U.I.A.A. senza accompagnamento di guida patentata, sci alpinismo senza accompagnamento di guida, immersioni subacquee con autorespiratore, rafting o canoa o idrospeed in tratti con rapide, lotta nelle varie forme
- Infortuni subiti a seguito di uso o produzione di esplosivi
- Sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero altre patologie ad essa collegate
- Ricoveri o convalescenze dovute alla necessità dell’Assicurato, dopo essere divenuto permanentemente non più autosufficiente, di avere assistenza di terzi per effettuare gli atti elementari della vita quotidiana, nonché ricoveri per lunga degenza o le convalescenze qualora siano resi necessari prevalentemente da misure di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento
10. LIMITI, FRANCHIGIE E\O SCOPERTI
Si riportano nella seguente tabella i limiti di Xxxxxxxxxx relativi alla garanzia Decesso da Infortunio.
ART. 8.1 - RISCHIO ASSICURATO | Limiti di Indennizzo |
Decesso da Infortunio | Somma Assicurata |
11. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
11.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
Per consentire a Credemassicurazioni di effettuare una rapida valutazione del Sinistro ed una altrettanto rapida Liquidazione, è importante che gli aventi diritto producano tutta la documentazione necessaria e compilino correttamente il modulo di denuncia disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Tale modulo di denuncia dovrà essere inoltrato direttamente a Credemassicurazioni S.p.A. - xxx Xxxxx Xxxx 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx, entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data di Decesso dell’Assicurato.
E’ possibile inoltrare la richiesta di apertura del sinistro anche tramite l’Area Riservata presente sul sito di
Credemassicurazioni.
Unitamente al modulo di denuncia di Xxxxxxxx dovrà essere allegata la seguente documentazione relativa all’Assicurato:
- Copia del documento d’identità e codice fiscale dell’Assicurato, nonché indirizzo e recapito telefonico
della persona denunciante il Decesso
- Certificato di morte dell’Assicurato
- Documentazione medica, con particolare riguardo alla cartella clinica nel caso vi sia stato Ricovero
- Atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l’identificazione degli eredi
- Qualora fra i Beneficiari vi siano minorenni, decreto del Giudice Tutelare che autorizzi la Liquidazione
ed esoneri Credemassicurazioni circa il reimpiego della quota spettante al minorenne
Credemassicurazioni si riserva la possibilità di chiedere ai Beneficiari ogni eventuale ulteriore documento necessario per la corretta gestione del Sinistro.
Credemassicurazioni effettuerà il pagamento a favore degli aventi diritto entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta. Decorso tale termine corrisponderà gli interessi moratori, calcolati a partire dal termine stesso, a favore del Beneficiario. Ogni pagamento viene effettuato direttamente da Credemassicurazioni al Beneficiario.
L’Indennizzo non è cumulabile con quello per Invalidità Totale Permanente grave superiore al 65% da
Infortunio.
11.2 BENEFICIARI
Beneficiari della prestazione assicurata per il caso di Decesso da Infortunio, sono i Beneficiari espressamente designati nel Modulo di Polizza; in assenza di detta designazione specifica, i Beneficiari saranno gli eredi testamentari o in mancanza gli eredi legittimi dell’Assicurato.
SEZIONE INVALIDITÀ TOTALE PERMANENTE GRAVE SUPERIORE AL 65% DA INFORTUNIO
12. CHE COSA POSSO ASSICURARE
Il rischio assicurato è l’Invalidità Totale Permanente grave, ovvero superiore al 65%, a seguito di Infortunio
dell’Assicurato a condizione che:
a) l’Infortunio si sia verificato durante il periodo in cui la Copertura è efficace
b) L’Invalidità Totale Permanente dell’Assicurato sia riconosciuta entro 12 mesi dalla data del verificarsi dell’Infortunio che l’ha provocata
c) La Compagnia abbia accertato, ricorrendo eventualmente a consulenti medici di propria fiducia, l’effettiva sussistenza delle condizioni per il pagamento dell’Indennizzo
d) Il Sinistro non rientri nelle Esclusioni di cui al successivo art. 13.1 - Rischi Esclusi
e) L’Assicurato o i suoi aventi causa abbiano adempiuto agli oneri di cui all’art. 15.1 - Obblighi in caso di
Sinistro
12.2 SOMME ASSICURATE
L’Indennizzo che Credemassicurazioni è obbligata a corrispondere ai Beneficiari, designati dal Contraente, in caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, consiste in un importo corrispondente alla Somma Assicurata indicata sul Modulo di Polizza.
La Somma Assicurata rappresenta il massimo importo indennizzabile nell’intera Durata contrattuale.
La corresponsione dell’intera Somma Assicurata implica, per l’Assicurato che ne ha usufruito, la cessazione della garanzia.
13. CHE COSA NON E’ ASSICURATO
La garanzia Invalidità Totale Permanente Grave superiore al 65% da Infortunio non è valida nei seguenti casi:
- Dolo del Contraente, dell’Assicurato o del Beneficiario
- Partecipazione attiva dell’Assicurato: a delitti dolosi; a risse, tranne per il caso di legittima difesa; ad atti di terrorismo e sabotaggio; in occasione di fatti di guerra, dichiarata o di fatto
- Azioni intenzionali dell’Assicurato quali: la mutilazione volontaria; i Sinistri provocati volontariamente dall’Assicurato; i Sinistri che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o allucinogeni, dell’abuso di farmaci, o di stati di ubriachezza o d'alcolismo acuto o cronico
- Infortunio di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, o in qualità diversa da passeggero di aeromobili in servizio pubblico per il trasporto di persone
- Partecipazione alla guida o anche come passeggero, di veicoli o natanti a motore in competizioni agonistiche e nelle relative prove nonché dalla pratica di automobilismo e motociclismo durante liberi accessi a circuiti;
- Partecipazione a imprese di carattere eccezionale quali – a titolo esemplificativo – spedizioni esplorative o himalayane o artiche, regate oceaniche, sci estremo
- Stati patologici preesistenti o in essere alla data di Decorrenza dell’Assicurazione e loro seguiti e conseguenze
- Patologie psichiatriche o psicologiche e loro conseguenze
- Infortuni che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni o di radiazioni atomiche, naturali o provocate artificialmente
- Pratica a titolo professionistico di sport in genere
- Infortuni che siano conseguenza diretta: della pratica di attività sportive professionistiche o della pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere, alpinismo oltre il terzo grado della scala di valutazione della difficoltà U.I.A.A. senza accompagnamento di guida patentata, sci alpinismo senza accompagnamento di guida, immersioni subacquee con autorespiratore, rafting o canoa o idrospeed in tratti con rapide, lotta nelle varie forme
- Sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero altre patologie ad essa collegate
- Ricoveri o convalescenze dovute alla necessità dell’Assicurato, dopo essere divenuto permanentemente non più autosufficiente, di avere assistenza di terzi per effettuare gli atti elementari della vita quotidiana, nonché Ricoveri per lunga degenza o le convalescenze qualora siano resi necessari prevalentemente da misure di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento
- Infortuni subiti a seguito di uso o produzione di esplosivi
14. LIMITI, FRANCHIGIE E\O SCOPERTI
14.1 LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE
Si riportano nella seguente tabella i limiti di Indennizzo e le Franchigie relative alla garanzia Invalidità Totale Permanente grave superiore al 65% da Infortunio:
ART. 12.1 - RISCHIO ASSICURATO | Franchigia | Limiti di Indennizzo |
Invalidità Totale Permanente grave superiore al 65% da Infortunio | 65% | Somma Assicurata |
ESEMPI
Infortunio che provochi una Invalidità permanente accertata al 25%
Somma Assicurata | Franchigia | Indennizzo |
€ 100.000 | 65% | Nessuno |
Infortunio che provochi una Invalidità permanente accertata al 70%
Somma Assicurata | Franchigia | Indennizzo |
€ 100.000 | 65% | € 100.000 |
15. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
15.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
Per consentire a Credemassicurazioni di effettuare una rapida valutazione del Sinistro ed una altrettanto rapida Liquidazione, è importante che l’Assicurato produca tutta la documentazione necessaria e compili correttamente il modulo di denuncia disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Tale modulo di denuncia dovrà essere inoltrato direttamente a Credemassicurazioni S.p.A. - xxx Xxxxx Xxxx 0 -
00000 Xxxxxx Xxxxxx, entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data dell’Infortunio.
E’ possibile inoltrare la richiesta di apertura del sinistro anche tramite l’Area Riservata presente sul sito di
Credemassicurazioni.
Unitamente al modulo di denuncia di Xxxxxxxx dovrà essere allegata la seguente documentazione relativa all’Assicurato:
- Copia del documento di identità, codice fiscale, domicilio e telefono
- Certificazione di Invalidità Totale Permanente emessa dagli enti preposti o da un medico legale con l’attestazione del grado d’invalidità, nonché copia della cartella clinica ed eventuale verbale di incidente stradale
- Dichiarazione dell’Assicurato che libera del riserbo i medici curanti nel dare informazioni alla Compagnia
Credemassicurazioni si riserva la possibilità di chiedere all’Assicurato ogni eventuale ulteriore documento necessario per la corretta gestione del Sinistro.
La valutazione dell’invalidità, in ogni caso, non può avvenire prima di 6 mesi dalla denuncia di Xxxxxxxx.
Eventuali Indennizzi già corrisposti a titolo di Inabilità Temporanea Totale o Ricovero in Istituto di Cura o Perdita del Posto di Lavoro, nel periodo intercorrente tra la data del Sinistro e la data di Liquidazione dell’Indennizzo dovuto per l’Invalidità Totale Permanente saranno detratti dall’ammontare totale dell’Indennizzo stesso.
Il diritto all’Indennizzo per Invalidità Totale Permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile a
Beneficiari, eredi o aventi causa.
Tuttavia, se l’Assicurato, denunciato il Sinistro, muore, per cause indipendenti dalle lesioni subite o dalla Malattia denunciata, prima che l’Indennizzo sia stato pagato, Credemassicurazioni, previa produzione del certificato di morte dell’Assicurato, liquida agli eredi o aventi causa l’importo già concordato o, in alternativa, l’importo offerto.
Se l’Assicurato muore per cause indipendenti dalle lesioni riportate nell’Infortunio denunciato e prima che siano stati effettuati gli accertamenti e verifiche previsti in Polizza, Credemassicurazioni liquida agli eredi o aventi causa, previa produzione del certificato di morte dell’Assicurato, l’importo offribile se oggettivamente determinabile con le modalità e nei termini stabiliti dalle Condizioni di Assicurazione, anche attraverso l’esame di documentazione prodotta dagli eredi o aventi causa, attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti (a titolo esemplificativo certificato di invalidità INPS/INAIL) corredata, se non ancora prodotta, da tutta la relativa documentazione medica e la cartella clinica, qualora ci sia stato Ricovero.
Credemassicurazioni effettuerà il pagamento a favore degli aventi diritto entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta. Decorso tale termine corrisponderà gli interessi moratori, calcolati a partire dal termine stesso, a favore del Beneficiario. Ogni pagamento viene effettuato direttamente da Credemassicurazioni al Beneficiario.
15.2 CRITERI DI INDENNIZZABILITA’
Credemassicurazioni corrisponde l'Indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'Infortunio. Se al momento del Sinistro l’Assicurato è affetto da patologie o menomazioni preesistenti, di qualsiasi origine e tipologia, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'Infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto o di un apparato già menomati,
nella valutazione del grado di invalidità permanente si terrà conto del grado di invalidità preesistente, diminuendo proporzionalmente il valore dell'organo o dell'arto o dell'apparato.
La valutazione del grado di invalidità permanente sarà effettuata con riferimento alla tabella di cui all’allegato
n.1 al DPR n.1124 del 30/06/1965 (cosiddette tabelle INAIL) riportata nell’Appendice 1.
15.3 BENEFICIARI
Beneficiario della prestazione assicurata per il caso di Invalidità Totale Permanente da Infortunio superiore al 65%, è esclusivamente l’Assicurato.
SEZIONE INABILITÀ TEMPORANEA TOTALE DA INFORTUNIO O
MALATTIA
16. CHE COSA POSSO ASSICURARE
Il rischio assicurato è l’Inabilità Temporanea Totale al lavoro da Infortunio o Malattia dell’Assicurato a
condizione che:
a) L’Infortunio o la Malattia si siano verificati durante il periodo in cui la Copertura è efficace
b) L’Assicurato, il giorno in cui si verifica il Sinistro, eserciti effettivamente una Attività Lavorativa
autonoma regolare
c) La Compagnia abbia accertato, ricorrendo eventualmente a consulenti medici di propria fiducia,
l’effettiva sussistenza delle condizioni per il pagamento dell’Indennizzo
d) Il Sinistro non rientri nelle Esclusioni di cui al successivo art. 17.1 - Rischi Esclusi
e) L’Assicurato o i suoi aventi causa abbiano adempiuto agli oneri di cui all’art. 19.1 - Obblighi in caso di
Sinistro
L’Assicurato si definisce temporaneamente “inabile totalmente al lavoro” se, a causa di un Infortunio o di una Malattia, si trova nella completa impossibilità fisica, medicalmente accertata, di esercitare la sua professione o mestiere.
16.2 SOMME ASSICURATE
Se l’Assicurato risulta ancora inabile totalmente al lavoro dopo il periodo di Franchigia assoluta di 30 giorni, Credemassicurazioni corrisponderà una somma pari a tanti Indennizzi mensili, ciascuno ogni 30 giorni di Inabilità Temporanea Totale, fino ad un limite massimo di Indennizzi mensili così come riportato sul Modulo di Polizza; ogni Indennizzo successivo al primo è dunque riferito ad un periodo di 30 giorni continuativi di Inabilità Totale a decorrere dall’Indennizzo precedente.
Qualora l'Assicurato, dopo una ripresa dell’Attività Lavorativa, subisca, prima che siano trascorsi 30 giorni dalla suddetta ripresa, una nuova interruzione di lavoro a seguito della medesima Malattia o del medesimo Infortunio, la Copertura assicurativa viene ripristinata senza l'applicazione di un nuovo periodo di Franchigia, ferma la corresponsione massima del numero di Indennizzi mensili indicati nel Modulo di Polizza.
Qualora il nuovo Sinistro sia dovuto a causa diversa dal precedente, verrà applicato il periodo di Franchigia.
In ogni caso, Credemassicurazioni non corrisponderà, per ciascun Sinistro, un numero di Indennizzi superiore al numero massimo di Indennizzi mensili indicato nel Modulo di Polizza.
17. CHE COSA NON E’ ASSICURATO
La garanzia Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia non è valida nei seguenti casi:
- Dolo del Contraente o dell’Assicurato o del Beneficiario
- Partecipazione attiva dell’Assicurato: a delitti dolosi; a risse, tranne per il caso di legittima difesa; ad atti di terrorismo e sabotaggio; in occasione di fatti di guerra, dichiarata o di fatto
- Azioni intenzionali dell’Assicurato quali: la mutilazione volontaria; i Sinistri provocati volontariamente dall'Assicurato; i Sinistri che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o allucinogeni, dell’abuso di farmaci, o di stati di ubriachezza o d'alcolismo acuto o cronico
- Infortunio di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, o in qualità diversa da passeggero di aeromobili in servizio pubblico per il trasporto di persone
- Partecipazione a corse di velocità con qualsiasi mezzo a motore e relativi allenamenti, partecipazione a imprese di carattere eccezionale quali – a titolo esemplificativo – spedizioni esplorative o himalayane o artiche, regate oceaniche, sci estremo
- Stati patologici preesistenti o in essere alla data di Decorrenza dell’Assicurazione e loro seguiti e conseguenze
- Patologie psichiatriche o psicologiche e loro conseguenze
- Malattie ed Infortuni che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni o di radiazioni atomiche, naturali o provocate artificialmente
- Malattie od Infortuni che siano conseguenza diretta: della pratica di attività sportive professionistiche o della pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere, alpinismo oltre il terzo grado della scala di valutazione della difficoltà U.I.A.A. senza accompagnamento di guida patentata, sci alpinismo senza accompagnamento di guida, immersioni subacquee con autorespiratore, rafting o canoa o idrospeed in tratti con rapide, lotta nelle varie forme
- Sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero altre patologie ad essa collegate;
- Infortuni o Malattie conseguenza dell’uso o produzione di esplosivi
- Infortuni o Malattie derivanti da stato di incapacità di intendere o di volere da sé stesso procurato;
- Aborto volontario non terapeutico;
- Conseguenze di Infortuni e Malattie verificatisi mentre l’Assicurato svolge la sua Normale Attività Lavorativa fuori dai confini dell’Unione Europea e della Svizzera, salvo che ciò dipenda da una documentabile trasferta di lavoro per un periodo non superiore a 30 giorni;
- Mal di schiena e patologie assimilabili
18. LIMITI, FRANCHIGIE E\O SCOPERTI
18.1 LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E CARENZE
Si riportano nella seguente tabella i limiti di Xxxxxxxxxx, le Franchigie e le Carenze relativi alla garanzia Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia:
ART. 16.1 - RISCHIO ASSICURATO | Carenza | Franchigia | Limiti di Indennizzo |
Inabilità Temporanea Totale da Infortunio | --- | 30 giorni | Numero d’Indennizzi mensili indicati nel Modulo di Polizza fino a un massimo di 3 Sinistri indennizzabili per tutta la Durata del contratto |
Inabilità Temporanea Totale da Malattia | 30 giorni | 30 giorni | Numero d’Indennizzi mensili indicati nel Modulo di Polizza fino a un massimo di 3 Sinistri indennizzabili per tutta la Durata del contratto |
ESEMPI
Infortunio che provochi un’Inabilità Temporanea Totale di 45 giorni
Indennizzo mensile prescelto | Franchigia | Indennizzo |
500€ | 30 giorni | Nessuno |
Infortunio che provochi un’Inabilità Temporanea Totale di 90 giorni
Indennizzo mensile prescelto | Franchigia | Indennizzo |
500€ | 30 giorni | 1.000 € (500 € x 2 periodi di inabilità da 30 giorni) |
19. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
19.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
Per consentire a Credemassicurazioni di effettuare una rapida valutazione del Sinistro ed una altrettanto rapida Liquidazione, è importante che l’Assicurato produca tutta la documentazione necessaria e compili correttamente il modulo di denuncia disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Tale modulo di denuncia dovrà essere inoltrato direttamente a Credemassicurazioni S.p.A. - xxx Xxxxx Xxxx 0 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx, entro e non oltre il sessantesimo giorno dalla data dell’Infortunio o della Malattia.
E’ possibile inoltrare la richiesta di apertura del sinistro anche tramite l’Area Riservata presente sul sito di
Credemassicurazioni.
Unitamente al modulo di denuncia di Xxxxxxxx dovrà essere allegata la seguente documentazione relativa all’Assicurato:
- Copia del documento di identità, codice fiscale, domicilio e telefono
- Copia della cartella clinica relative ad eventuale Ricovero o altra eventuale documentazione medica con certificato medico specialistico attestante l’Inabilità Temporanea Totale
- I successivi certificati medici emessi alla scadenza del precedente (il mancato invio di un certificato alla scadenza del precedente costituisce cessazione del periodo di Inabilità Temporanea Totale)
- Documentazione che attesti, che alla data del Sinistro l’Assicurato sia un Lavoratore Autonomo (es.
Visura Camerale aggiornata ad una data successiva al Sinistro, partita IVA.)
- Dichiarazione con la quale il Assicurato libera dal segreto professionale i medici che l’hanno visitato e/o curato
Credemassicurazioni si riserva la possibilità di chiedere all’Assicurato ogni eventuale ulteriore documento necessario per la corretta gestione del Sinistro.
Credemassicurazioni effettuerà il pagamento a favore degli aventi diritto entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta. Decorso tale termine corrisponderà gli interessi moratori, calcolati a partire dal termine stesso, a favore del Beneficiario. Ogni pagamento viene effettuato direttamente da Credemassicurazioni al Beneficiario.
Dopo la Liquidazione definitiva di un Sinistro per Inabilità Temporanea Totale, nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri per Inabilità Temporanea Totale se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un periodo di Riqualificazione pari a 90 giorni, oppure a 180 giorni se il nuovo Sinistro è dovuto allo stesso Infortunio o alla stessa Malattia del Sinistro precedente.
Resta inteso che gli obblighi assunti da Credemassicurazioni nei confronti dell’Assicurato cessano nel caso in cui siano stati già liquidati 3 Sinistri per la presente garanzia.
19.3 BENEFICIARI
Beneficiario della prestazione assicurata per il caso di Inabilità Temporanea Totale da Infortunio o Malattia, è esclusivamente l’Assicurato.
SEZIONE RICOVERO IN ISTITUTO DI CURA DA INFORTUNIO O
MALATTIA
20. CHE COSA POSSO ASSICURARE
Il rischio assicurato è il Ricovero in Istituto di Cura reso necessario da Infortunio o Malattia dell’Assicurato a condizione che:
a) L’Infortunio e la Malattia si siano verificati durante il periodo in cui la Copertura è efficace
b) L’Assicurato sia un Lavoratore Dipendente Pubblico o Non Lavoratore al momento del Sinistro
c) Il Sinistro non rientri nelle Esclusioni di cui all’art. 21.1 - Rischi Esclusi
d) Xxxxx stati adempiuti gli oneri di cui all’art. 23.1 - Obblighi in caso di Sinistro
20.2 SOMME ASSICURATE
Credemassicurazioni corrisponderà il primo Indennizzo trascorso il periodo di Franchigia fissato in 7 pernottamenti e successivamente una somma pari a tanti Indennizzi mensili ciascuno ogni 30 giorni di Ricovero in Istituto di Cura, fino ad un limite massimo di Indennizzi mensili così come riportato sul Modulo di Polizza.
Qualora l’Assicurato, dopo una ripresa dell’Attività Lavorativa, subisca, prima che siano trascorsi 30 giorni dalla suddetta ripresa, una nuovo Ricovero a seguito della medesima Malattia o del medesimo Infortunio, la Copertura assicurativa viene ripristinata senza l'applicazione di un nuovo periodo di Franchigia, ferma la corresponsione massima del numero di Indennizzi mensili indicati nel Modulo di Polizza.
Qualora il nuovo Sinistro sia dovuto a causa diversa dal precedente, verrà applicato il periodo di Franchigia.
In ogni caso, Credemassicurazioni non corrisponderà, per ciascun Sinistro, un numero di Indennizzi superiore al numero massimo di Indennizzi mensili indicato nel Modulo di Polizza.
21. CHE COSA NON E’ ASSICURATO
La garanzia Ricovero in Istituto di Cura da Infortunio o Malattia non è valida nei seguenti casi:
- Dolo del Contraente o dell’Assicurato o del Beneficiario
- Partecipazione attiva dell'Assicurato: a delitti dolosi; a risse, tranne per il caso di legittima difesa; ad atti di terrorismo e sabotaggio; in occasione di fatti di guerra, dichiarata o di fatto
- Azioni intenzionali dell’Assicurato quali: la mutilazione volontaria; i Sinistri provocati volontariamente dall’Assicurato; i Sinistri che siano conseguenza dell'uso di stupefacenti o allucinogeni, dell’abuso di farmaci, o di stati di ubriachezza o d'alcolismo acuto o cronico
- Infortunio di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo, o in qualità diversa da passeggero di aeromobili in servizio pubblico per il trasporto di persone
- Partecipazione a corse di velocità con qualsiasi mezzo a motore e relativi allenamenti, partecipazione a imprese di carattere eccezionale quali – a titolo esemplificativo – spedizioni esplorative o himalayane o artiche, regate oceaniche, sci estremo
- Stati patologici preesistenti o in essere alla data di Decorrenza dell’Assicurazione e loro seguiti e conseguenze
- Patologie psichiatriche o psicologiche e loro conseguenze
- Malattie ed Infortuni che siano conseguenza diretta o indiretta di esplosioni o di radiazioni atomiche, naturali o provocate artificialmente
- Malattie od Infortuni che siano conseguenza diretta: della pratica di attività sportive professionistiche o della pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere, alpinismo oltre il terzo grado della scala di valutazione della difficoltà U.I.A.A. senza accompagnamento di guida patentata, sci alpinismo senza accompagnamento di guida, immersioni subacquee con autorespiratore, rafting o canoa o idrospeed in tratti con rapide, lotta nelle varie forme
- Sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero altre patologie ad essa collegate
- Infortuni subiti a seguito di uso o produzione di esplosivi
- Infortuni o Malattie derivanti da stato di incapacità di intendere o di volere da sé stesso procurato;
- Aborto volontario non terapeutico
- Conseguenze di Infortuni e Malattie verificatisi mentre l’Assicurato svolge la sua Normale Attività Lavorativa fuori dai confini dell’Unione Europea e della Svizzera, salvo che ciò dipenda da una documentabile trasferta di lavoro per un periodo non superiore a 30 giorni
- Ricoveri o convalescenze dovute alla necessità dell’Assicurato, dopo essere divenuto permanentemente non più autosufficiente, di avere assistenza di terzi per effettuare gli atti elementari della vita quotidiana, nonché ricoveri per lunga degenza o le convalescenze qualora siano resi necessari prevalentemente da misure di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento
- Mal di schiena e patologie assimilabili
22. LIMITI, FRANCHIGIE E\O SCOPERTI
22.1 LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E CARENZE
Si riportano nella seguente tabella i limiti di Xxxxxxxxxx, le Franchigie e le Carenze relativi alla garanzia
Ricovero in Istituto di Cura da Infortunio o Malattia:
ART. 20.1 - RISCHIO ASSICURATO | Carenza | Franchigia | Limiti di Indennizzo |
Ricovero in Istituto di Cura da Infortunio | --- | 7 pernottamenti consecutivi | Numero d’Indennizzi mensili indicati nel Modulo di Polizza fino a un massimo di 3 Sinistri indennizzabili per tutta la Durata del contratto |
Ricovero in Istituto di Cura da Malattia | 30 giorni | 7 pernottamenti consecutivi | Numero d’Indennizzi mensili indicati nel Modulo di Polizza fino a un massimo di 3 Sinistri indennizzabili per tutta la Durata del contratto |
ESEMPI
Infortunio che provochi un Ricovero con 5 pernottamenti
Indennizzo mensile prescelto | Franchigia | Indennizzo |
500€ | 7 pernottamenti | Nessuno |
Infortunio che provochi un Ricovero con 10 pernottamenti
Indennizzo mensile prescelto | Franchigia | Indennizzo |
500€ | 7 pernottamenti | 500€ |
23. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
23.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
Per consentire a Credemassicurazioni di effettuare una rapida valutazione del Sinistro ed una altrettanto rapida Liquidazione, è importante che l’Assicurato produca tutta la documentazione necessaria e compili correttamente il modulo di denuncia disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Tale modulo di denuncia dovrà essere inoltrato direttamente a Credemassicurazioni S.p.A. - xxx Xxxxx Xxxx 0 -
00000 Xxxxxx Xxxxxx, entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla data del Ricovero.
E’ possibile inoltrare la richiesta di apertura del sinistro anche tramite l’Area Riservata presente sul sito di
Credemassicurazioni.
Unitamente al modulo di denuncia di Xxxxxxxx dovrà essere allegata la seguente documentazione relativa all’Assicurato:
- Copia del documento di identità, codice fiscale, domicilio e telefono
- Copia della cartella clinica relativa al Ricovero o altra eventuale documentazione medica
- Documentazione che attesti l’Attività Lavorativa dell’Assicurato al momento del Sinistro (per i Non Lavoratori il certificato rilasciato dalla sezione circoscrizionale per l’impiego, per i Lavoratori Dipendenti Pubblici copia della busta paga del mese in cui si è verificato il Ricovero)
- Dichiarazione con la quale l’Assicurato libera dal segreto professionale i medici che l’hanno visitato e/o curato
Credemassicurazioni si riserva la possibilità di chiedere all’Assicurato ogni eventuale ulteriore documento necessario per la corretta gestione del Sinistro.
Credemassicurazioni effettuerà il pagamento a favore degli aventi diritto entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta. Decorso tale termine corrisponderà gli interessi moratori, calcolati a partire dal termine stesso, a favore del Beneficiario. Ogni pagamento viene effettuato direttamente da Credemassicurazioni al Beneficiario.
Dopo la Liquidazione definitiva di un Sinistro per Ricovero in Istituto di Cura nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri per Ricovero se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un periodo di Riqualificazione pari a 30 giorni, oppure a 120 giorni se il nuovo Sinistro è dovuto allo stesso Infortunio o alla stessa Malattia del Sinistro precedente.
Resta inteso che gli obblighi assunti da Credemassicurazioni nei confronti dell’Assicurato cessano nel caso in cui siano stati già liquidati 3 Sinistri.
23.3 BENEFICIARI
Beneficiario della prestazione assicurata per il caso di Ricovero in Istituto di Cura, è esclusivamente l’Assicurato.
SEZIONE PERDITA DEL POSTO DI LAVORO
24. CHE COSA POSSO ASSICURARE
Il rischio assicurato è la Perdita del Posto di Lavoro da parte l’Assicurato a condizione che:
a) Il licenziamento sia dovuto a “giustificato motivo oggettivo”
b) Si sia verificato durante il periodo in cui la Copertura è efficace
c) L’Assicurato al momento del Sinistro sia un Lavoratore Dipendente Xxxxxxx che abbia superato il periodo di prova e risulti assunto con contratto a tempo indeterminato da almeno dodici mesi
d) Il Sinistro non rientri nelle Esclusioni di cui all’art. 25.1 - Rischi Esclusi
e) Xxxxx stati adempiuti gli oneri di cui all’art. 27.1 - Obblighi in caso di Sinistro
24.2 SOMME ASSICURATE
In caso di Perdita del Posto di Lavoro ovvero per licenziamento per “giustificato motivo oggettivo”, trascorso il periodo di Franchigia fissato in 60 giorni, Credemassicurazioni corrisponderà una somma pari a tanti Indennizzi mensili, ciascuno ogni 30 giorni di Disoccupazione continuativa, fino ad un limite massimo di Indennizzi mensili così come riportato sul Modulo di Polizza; ogni Indennizzo successivo al primo è riferito ad un periodo di 30 giorni continuativi di Disoccupazione a decorrere dall’Indennizzo precedente.
Nel caso in cui l’Assicurato, successivamente al licenziamento, stipuli un nuovo contratto di lavoro subordinato, o riprenda un’attività remunerativa di altra natura, l’Indennizzo non sarà più dovuto.
Qualora l’Assicurato venga nuovamente licenziato, la Copertura assicurativa verrà riattivata, applicando il periodo di Franchigia previsto, a condizione che l’Assicurato al momento del Sinistro sia nuovamente un Lavoratore Dipendente Xxxxxxx, che abbia superato il periodo di prova e che risulti assunto da almeno sei mesi. In ogni caso, Credemassicurazioni non corrisponderà, per ciascun Sinistro, un numero di Indennizzi superiore al numero massimo di Indennizzi mensili indicato nel Modulo di Polizza.
25. CHE COSA NON E’ ASSICURATO
La garanzia Perdita del Posto di Lavoro non è valida nei seguenti casi:
- Dolo del Contraente o dell’Assicurato o del Beneficiario
- Licenziamenti dovuti a “giusta causa”
- Se l’Assicurato, al momento del Sinistro, non risulti assunto con contratto a tempo indeterminato da almeno dodici mesi
- Dimissioni
- Licenziamenti dovuti a motivi disciplinari o professionali
- Licenziamenti tra congiunti (coniuge o convivente; ascendenti e discendenti; collaterali; altri parenti e affini) l’Esclusione opera anche nell’ipotesi in cui il datore di lavoro sia costituito in forma societaria ed il congiunto sia socio e/o amministratore della società stessa
- Licenziamenti tra persone conviventi
- Cessazione, alla loro scadenza, di: contratti di lavoro a tempo determinato, contratti di inserimento (ex formazione lavoro), contratti di apprendistato, contratti di somministrazione lavoro (ex lavoratori interinali), contratti di lavoro intermittente;
- Contratti di lavoro stipulati all'estero (salvo che il rapporto di lavoro sia regolato dalla Legge Italiana);
- Risoluzione del rapporto di lavoro a seguito del raggiungimento dell’età richiesta per il diritto a “pensione di vecchiaia o di anzianità”
- Risoluzioni del rapporto di lavoro, anche consensuali, avvenute a seguito di processi di riorganizzazione aziendale in base ai quali sono previsti trattamenti accompagnatori alla quiescenza.
La garanzia non è operante in caso di contratti di lavoro non regolati dalla Legge Italiana.
26. LIMITI, FRANCHIGIE E\O SCOPERTI
26.1 LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE E CARENZE
Si riportano nella seguente tabella i limiti di Xxxxxxxxxx, Franchigie e le Carenze relativi alla garanzia Perdita del Posto di Lavoro:
ART. 24.1 - RISCHIO ASSICURATO | Carenza | Franchigia | Limiti di Indennizzo |
Perdita del Posto di Lavoro | 90 giorni | 60 giorni | Numero d’Indennizzi mensili indicati nel Modulo di Polizza fino a un massimo di 3 Sinistri indennizzabili per tutta la Durata del contratto |
ESEMPI
Licenziamento per ridimensionamento aziendale a seguito di una crisi, di un Lavoratore Dipendente Privato con contratto a tempo indeterminato da 6 anni. La Polizza è stata emessa 2 mesi prima del licenziamento.
Indennizzo mensile prescelto | Carenza | Franchigia | Indennizzo |
500€ | 90 giorni | 60 giorni | Nessuno (licenziamento avvenuto nel periodo di Carenza) |
Licenziamento per ridimensionamento aziendale a seguito di una crisi, di un Lavoratore Dipendente Privato con contratto a tempo indeterminato da 6 anni. La Polizza emessa da più di 3 anni; il cliente denuncia lo stato di Disoccupazione degli ultimi 5 mesi.
Indennizzo mensile prescelto | Carenza | Franchigia | Indennizzo |
500€ | 90 giorni | 60 giorni | 1.500€ (applicando il solo periodo di Franchigia gli Indennizzi mensili sono 3) |
27. CHE COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
27.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
Per consentire a Credemassicurazioni di effettuare una rapida valutazione del Sinistro ed una altrettanto rapida Liquidazione, è importante che l’Assicurato produca tutta la documentazione necessaria e compili correttamente il modulo di denuncia disponibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Tale modulo di denuncia dovrà essere inoltrato direttamente a Credemassicurazioni S.p.A. - xxx Xxxxx Xxxx 0 -
00000 Xxxxxx Xxxxxx, entro e non oltre il sessantesimo giorno dal licenziamento per “giustificato motivo oggettivo”.
E’ possibile inoltrare la richiesta di apertura del sinistro anche tramite l’Area Riservata presente sul sito di
Credemassicurazioni.
Unitamente al modulo di denuncia di Xxxxxxxx dovrà essere allegata la seguente documentazione relativa all’Assicurato:
- Copia del documento di identità, codice fiscale, domicilio e telefono
- Copia della lettera di assunzione
- Copia della lettera di licenziamento
- Copia del certificato di disponibilità al lavoro rilasciato dalla sezione circoscrizionale per l’impiego o documento equipollente
Credemassicurazioni si riserva la possibilità di chiedere all’Assicurato ogni eventuale ulteriore documento necessario per la corretta gestione del Sinistro.
Credemassicurazioni effettuerà il pagamento a favore degli aventi diritto entro 30 giorni dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta. Decorso tale termine corrisponderà gli interessi moratori, calcolati a partire dal termine stesso, a favore del Beneficiario. Ogni pagamento viene effettuato direttamente da Credemassicurazioni al Beneficiario.
Dopo la Liquidazione definitiva di un Sinistro per Perdita del Posto di Lavoro, nessun Indennizzo verrà corrisposto per successivi Sinistri per Perdita del Posto di Lavoro se, dal termine del Sinistro precedente, non è trascorso un periodo di Riqualificazione, pari a 6 mesi, nel corso del quale l’Assicurato sia ritornato ad essere un Lavoratore Dipendente Privato, che abbia superato il periodo di prova e che risulti assunto da almeno sei mesi.
Resta inteso che gli obblighi assunti da Credemassicurazioni nei confronti dell’Assicurato cessano nel caso in cui siano stati già liquidati 3 Sinistri per la presente garanzia.
27.3 BENEFICIARI
Beneficiario della prestazione assicurata per il caso di Perdita del Posto di Lavoro, è esclusivamente l’Assicurato.
APPENDICE 1 – TABELLA DI VALUTAZIONE DEL GRADO PERCENTUALE DI INVALIDITÀ PERMANENTE
Il grado di invalidità permanente è accertato facendo riferimento ai valori delle seguenti menomazioni:
TABELLA DI VALUTAZIONE DEL GRADO PERCENTUALE DI INVALIDITÀ PERMANENTE
(Allegato n. 1 al D.P.R. 30.6.1965, n. 1124)
DESCRIZIONE | PERCENTUALI | ||
Sordità completa di un orecchio | 15% | ||
Sordità completa bilaterale | 60% | ||
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio | 35% | ||
Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi | 40% | ||
Altre menomazioni della facoltà visiva: vedasi la tabella seguente: | |||
Visus perduto | Visus residuo | Indennizzo dell’occhio con acutezza visiva minore (occhio peggiore) | Indennizzo dell’occhio con acutezza visiva maggiore (occhio migliore) |
1/10 | 9/10 | 1% | 2% |
2/10 | 8/10 | 3% | 6% |
3/10 | 7/10 | 6% | 12% |
4/10 | 6/10 | 10% | 19% |
5/10 | 5/10 | 14% | 26% |
6/10 | 4/10 | 18% | 34% |
7/10 | 3/10 | 23% | 42% |
8/10 | 2/10 | 27% | 50% |
9/10 | 1/10 | 31% | 58% |
10/10 | 0 | 35% | 65% |
Note
1. In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.
2. La valutazione è riferita all'acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.
3. Nei casi in cui la valutazione è riferita all'acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di inabilità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda della entità del vizio di refrazione.
4. La perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l'altro normale, è valutata il 16% se si tratta di infortunio agricolo.
5. In caso di afachia monolaterale:
• con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10 15%
• con visus corretto di | 7/10 | 18% |
• con visus corretto di | 6/10 | 21% |
• con visus corretto di | 5/10 | 24% |
• con visus corretto di | 4/10 | 28% |
• con visus corretto di | 3/10 | 32% |
• con visus corretto inferiore a 3/10 35%
6. In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.
DESCRIZIONE | PERCENTUALI |
Stenosi nasale assoluta unilaterale | 8% |
Stenosi nasale assoluta bilaterale | 18% |
Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzionalità masticatoria: | |
a) con possibilità di applicazione di protesi efficace | 11% |
b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace | 30% |
Perdita di un rene con integrità del rene superstite | 25% |
Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica | 15% |
Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità | ||
Esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio | 5% | |
Arto destro | Arto sinistro | |
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola | 50% | 40% |
Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola | 40% | 30% |
Perdita del braccio | ||
Arto destro | Arto sinistro | |
a) per disarticolazione scapolo-omerale | 85% | 75% |
b) per amputazione al terzo superiore | 80% | 70% |
Perdita del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio | 75% | 65% |
Perdita dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano | 70% | 60% |
Perdita di tutte le dita della mano | 65% | 55% |
Perdita del pollice e del primo metacarpo | 35% | 30% |
Perdita totale del pollice | 28% | 23% |
Perdita totale dell'indice | 15% | 13% |
Perdita totale del medio | 12% | |
Perdita totale dell'anulare | 8% | |
Perdita totale del mignolo | 12% | |
Perdita della falange ungueale del pollice | 15% | 12% |
Perdita della falange ungueale dell'indice | 7% | 6% |
Perdita della falange ungueale del medio | 5% | |
Perdita della falange ungueale dell'anulare | 3% | |
Perdita della falange ungueale del mignolo | 5% | |
Perdita delle due ultime falangi dell'indice | 11% | 9% |
Perdita delle due ultime falangi del medio | 8% | |
Perdita delle due ultime falangi dell'anulare | 6% | |
Perdita delle due ultime falangi del mignolo | 8% | |
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110° - 75° | ||
a) in semipronazione | 30% | 25% |
b) in pronazione | 35% | 30% |
c) in supinazione | 45% | 40% |
d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione | 25% | 20% |
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in flessione massima o quasi | 55% | 50% |
Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi | ||
a) in semipronazione | 40% | 35% |
b) in pronazione | 45% | 40% |
c) in supinazione | 55% | 50% |
d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di prono supinazione | 35% | 30% |
Anchilosi completa dell'articolazione radio-carpica in estensione rettilinea | 18% | 15% |
Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione | ||
a) in semipronazione | 22% | 18% |
b) in pronazione | 25% | 22% |
c) in supinazione | 35% | 30% |
Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole | 45% | |
Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non rende possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi | 80% | |
Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto | 70% | |
Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato | 65% | |
Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato | 55% | |
Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede | 50% | |
Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso | 30% | |
Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso | 16% |
Perdita totale del solo alluce | 7% |
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra perdita di più dita ogni altro dito perduto è valutato il | 3% |
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio | 35% |
Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto | 20% |
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi cinque centimetri | 11% |
Inoltre, in aggiunta a quanto previsto dall'allegato n. 1 al D.P.R. n. 1124, si conviene che la perdita della voce (afonia) è indennizzata con il 30% della somma assicurata per invalidità permanente totale; la perdita parziale della voce non dà diritto ad alcun indennizzo.
E’ inteso che, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per l'arto superiore destro varranno per l'arto sinistro e viceversa. Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità tenendo conto dell’eventuale applicazione di presidi correttivi.
Nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell’arto stesso.
La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l’applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei criteri e dei valori sopra indicati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.
Nel caso in cui l’invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati nella tabella di cui sopra, la stessa viene determinata con riferimento ai valori ed ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell’assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione
Spett.le Credemassicurazioni S.p.A. Ufficio Sinistri
Xxx Xxxx 0
00000 Xxxxxx Xxxxxx XX
Polizza Protezione Reddito: denunciamo un sinistro
• Numero di polizza
• Filiale
• Nome del tuo gestore
Dati dell’Assicurato
Cognome e Nome (e dei beneficiari in caso di decesso dell’assicurato)
Data di nascita / / Sesso
Domicilio/Residenza: Via n
Comune Cap Provincia
Telefono/Fax
Denuncia
Breve descrizione a cura del cliente (o a cura dei beneficiari designati in caso di decesso dell’assicurato): in caso d’infortunio luogo, giorno, ora e cause che lo hanno determinato; in caso di malattia, descrizione e data di prima diagnosi della patologia riscontrata; In caso di perdita del posto di lavoro, comunicazione del licenziamento.
e pertanto richiedo l’attivazione della garanzia (Indicare con una X ):
Invalidità Permanente da infortunio (tutti gli assicurati)
da allegare:
• Copia del documento di identità, codice fiscale, domicilio e telefono
• Certificazione di Invalidità Totale e Permanente emessa dagli enti preposti o da un medico legale con l’attestazione del grado di Invalidità, nonché copia della cartella clinica ed eventuale verbale di incidente stradale
Inabilità Temporanea Totale lavorativa da infortunio / malattia (riservato ai lavoratori autonomi)
da allegare:
• Copia del documento di identità, codice fiscale, domicilio e telefono
• Copia della cartella clinica relativa ad eventuale ricovero o altra ulteriore documentazione medica specialistica attestante l’Inabilità Temporanea Totale
• I successivi certificati medici emessi alla scadenza del precedente (il mancato invio di un certificato alla scadenza del precedente costituisce cessazione del periodo di Inabilità Temporanea Totale)
• Documentazione che attesti, in caso di Inabilità Temporanea Totale, che alla data del Sinistro l’Assicurato è un Lavoratore Autonomo (es. Visura Camerale aggiornata ad una data successiva al Sinistro, partita IVA.ecc.)
Ricovero in Istituto di Cura dovuto a infortunio/malattia (riservato ai non lavoratori/Dipendenti pubblici)
da allegare:
• Copia del documento di identità, codice fiscale, domicilio e telefono
• Copia della cartella clinica relativa al ricovero ed altra eventuale documentazione medica
• Documentazione che attesti l’attività lavorativa dell’Assicurato al momento del Sinistro (es. per i Non Lavoratori il certificato rilasciato del centro per l’impiego, per i Lavoratori Dipendenti Pubblici copia della busta paga del mese in cui si è verificato il Ricovero)
• Dichiarazione con la quale l’Assicurato libera dal segreto professionale i medici che l’hanno visitato e/o curato.
Perdita del Posto di Lavoro (riservato ai Lavoratori Dipendenti Privati)
da allegare:
• Copia del documento di identità, codice fiscale, domicilio e telefono
• Copia della lettera di assunzione
• Copia della lettera di licenziamento
• Copia del certificato di disponibilità al lavoro rilasciato dalla sezione circoscrizionale per l’impiego o documento equipollente
Decesso da infortunio (tutti gli assicurati)
da allegare a cura dei beneficiari:
• Copia del documento d’identità e codice fiscale dell’Assicurato, nonché indirizzo e recapito telefonico della persona denunciante il decesso
• Certificato di morte dell’Assicurato
• Documentazione medica, con particolare riguardo alla cartella clinica nel caso vi sia stato ricovero
• Qualora fra i beneficiari vi siano minorenni, decreto del Giudice Tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri Credemassicurazioni S.p.A. circa il reimpiego della quota spettante al minorenne
Dichiarazione dell’Assicurato che libera del riserbo i medici curanti
Dichiaro che le informazioni da me fornite corrispondono al vero ed, inoltre, dichiaro di sciogliere da ogni riserbo i medici curanti e di consentire alla Compagnia Assicuratrice le indagini e gli accertamenti al fine di adempiere agli obblighi contrattuali relativamente alla presente denuncia di sinistro.
Data / /
Firma (leggibile)
Per rendere più rapida la valutazione del tuo sinistro, ti ricordiamo di spedire tutta la documentazione richiesta.
Se preferisci, puoi denunciare il sinistro tramite la tua area riservata disponibile su xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx oppure consegnare tutta la documentazione all’intermediario presso cui hai acquistato la tua copertura.
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