CONTRATTO QUADRO DI
CONTRATTO QUADRO DI
FORNITURA E POSA IN OPERADI NASTRI TRASPORTATORIE DI FORNITURA DI ALTRA COMPONENTISTICA
BOZZA SCHEMA CONTRATTUALE
27 AGOSTO 2019
ECO-RICICLI VERITAS S.R.L.
Sommario
Articolo 1 - Efficacia del presente Contratto. 2
Articolo 2 - Oggetto del Contratto 3
Articolo 3 - Modalità di esecuzione del contratto 3
Articolo 4 - Mezzi ed attrezzature necessarie all’intervento 4
Articolo 5 - Organizzazione del Personale 4
Articolo 6 - Approntamento e pulizia del cantiere 5
Articolo 7 - Custodia del cantiere 5
Articolo 8 - Documentazione dell’intervento 6
Articolo 9 - Poteri ispettivi della Committente 6
Articolo 10 - Ordine di Acquisto e Ordine di Lavoro 6
Articolo 11 - Tempistica di intervento 7
Articolo 14 - Durata del contratto quadro e sua estinzione 9
Articolo 16 - Diritto di Recesso della Committente 9
Articolo 17 - Clausola risolutiva espressa 9
Articolo 18 - Dichiarazioni del Manutentore - Salute e sicurezza presso gli impianti 10
Articolo 19 - Modello di organizzazione gestione e controllo 10
Articolo 20 - Anti-Corruption Clauses 11
Articolo 21 - Foro Competente 11
Articolo 23 - Disposizioni conclusive 11
CONTRATTO QUADRO
di FORNITURA E POSA IN OPERA di NASTRI TRASPORTATORI
e di FORNITURA di ALTRA COMPONENTISTICA
Tra
Xxxxx Xxxxxxx, nato a Gorizia il 27/04/1976, e residente a Mogliano Veneto (TV) Via Xxxx Xxxxxxxx, 3/1, C.F.: SCR NNE 76D27E098L, nella sua qualità di Direttore Amministrativo e Sviluppo della società Eco- Ricicli Veritas srl, con sede legale in Marghera - Venezia, Località Malcontenta, via della Geologia “Area 43 ettari”, iscritta al Registro delle Imprese di Venezia con codice fiscale e Partita IVA 03643900230 -
R.E.A numero VE-336658;
Committente o ERV;
e
Assegnatario o XXX;
Tutte insieme Le Parti.
(a) La Committente è proprietaria e/o titolare e/o esercente di una serie di impianti di selezione e trattamento di rifiuti, situati in Malcontenta Venezia, via della Geologia “Area 43 ettari” e via dell’Elettronica snc, che sono ben noti all’Assegnatario nella loro localizzazione e nella loro struttura generale;
(b) La Committente ha la necessità di disporre di un servizio di fornitura e posa in opera di nastri trasportatori e di fornitura di altra componentistica, mediante il quale assicurare la funziona- lità dei predetti impianti, e ciò sia per interventi di riparazione e/o sostituzione di componenti usurati, sia per interventi di ripristino urgente della normale operatività di detti impianti;
(c) La Committente a tal fine intende affidarsi ad un soggetto di comprovata esperienza nel set- tore;
(d) Tale soggetto è stato individuato a seguito della RDO nr. 13/2019 del 14/08/2019 (Allegato A
– RDO 13/2019), la quale si è dichiarata disponibile ad assumere l’incarico in quanto è soggetto specializzato nella prestazione dei servizi di cui alla precedente lettera (b) e meglio descritti nell’Allegato B – Articoli, Prestazioni e Corrispettivi, ed inoltre possiede l’organizzazione di mezzi e di persone necessaria ad assolvere, assumendosene il relativo rischio, i servizi predetti;
(e) Pare opportuno alle Parti fissare nel presente Contratto Quadro i principi generali della propria futura collaborazione, facendo seguire al medesimo singoli Ordini di Lavoro ovvero singoli Or- dini di Acquisto, in ragione delle contingenti necessità che di volta in volta si possono presen- tare;
Tutto ciò premesso e ritenuto quale parte integrante e sostanziale del presente atto, i sottoscritti convengono e stipulano quanto segue.
Articolo 1 - Efficacia del presente Contratto.
1. Il presente Xxxxxxxxx ha lo scopo di predeterminare le regole generali che le Parti osserveranno nei propri futuri reciproci rapporti.
2. Il presente Contratto non instaura tra le Parti un qualsiasi rapporto di esclusiva.
3. Il presente Contratto non vincola la Committente o l’Assegnatario ad un determinato quantitativo di prestazioni minime. Tuttavia, ove la Committente emetta un Ordine di Lavoro e/o un Ordine di Acquisto secondo le previsioni qui di seguito contenute, l’Assegnatario è tenuto a darvi esecuzione
in osservanza delle previsioni medesime.
4. Le Parti si danno reciprocamente atto che con la sottoscrizione del presente contratto tutti i prece- denti accordi intercorsi s’intendono ad ogni effetto consensualmente risolti, annullati e comunque privi di efficacia tra le Parti medesime.
Articolo 2 - Oggetto del Contratto
1. Il Contratto ha in oggetto:
a. la fornitura e la posa in opera di nastri trasportatori aventi le caratteristiche tecniche e qualitative previste nell’ Allegato B – Articoli, Prestazioni e Corrispettivi;
b. la fornitura, con l’eventuale posa in opera, di altra componentistica avente le caratte- ristiche tecniche e qualitative previste nell’ Allegato B – Articoli, Prestazioni e Corri- spettivi;
c. la sola posa in opera, nei casi di “intervento in emergenza”, di nastri trasportatori e/o altra componentistica aventi le caratteristiche tecniche e qualitative previste nell’ Al- legato B – Articoli, Prestazioni e Corrispettivi.
2. Al presente Contratto Quadro viene data esecuzione attraverso l’invio di specifici Ordini di Acquisto (OdA) e/o di specifici Ordini di Lavoro (OdL), debitamente compilati, da parte della Committente all’Assegnatario a mezzo e-mail.
Articolo 3 - Modalità di esecuzione del contratto
1. L’Assegnatario, con la sottoscrizione del presente Contratto, espressamente dichiara e garantisce, e si impegna a dichiarare e a garantire ad ogni successiva fornitura, che i beni forniti presentano le medesime caratteristiche qualitative e tecniche descritte nell’Allegato B.
2. L’Assegnatario si impegna a consegnare, in caso di prima fornitura di articolo, contestualmente agli articoli stessi anche le relative Scheda Tecnica e Scheda di Sicurezza. La mancata consegna di tali documenti costituirà giusta causa di sospensione del pagamento da parte della Committente.
3. L’Assegnatario si impegna a consegnare contestualmente agli articoli anche gli aggiornamenti o le modifiche alle relative Scheda Tecnica e Scheda di Sicurezza. La mancata consegna di tali documenti costituirà giusta causa di sospensione del pagamento da parte della Committente.
4. Le attività di posa in opera debbono essere eseguite dall’Assegnatario osservando, con la diligenza del buon appaltatore:
(a) le norme giuridiche che disciplinano l’intervento o il funzionamento degli impianti, con particolare riguardo alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 09/04/2008, n.81, in quanto applicabili;
(b) le specifiche tecniche proprie della macchina o dell’impianto sul quale l’intervento viene effettuato, ivi comprese quelle che risultano dalle prescrizioni del costruttore e/o dalle indicazioni contenute nei manuali d’uso o da altre simili fonti;
(c) le buone pratiche di posa in opera, codificate o meno, ma comunque generalmente applicate nel settore della manutenzione degli impianti del tipo individuato in pre- messa.
5. L’Assegnatario si impegna ad effettuare gli interventi di posa in opera per mezzo di una Squadra Operativa composta da due addetti specializzati. L’utilizzo in sede di intervento di una Squadra Operativa aggiuntiva dovrà essere preventivamente autorizzata dal Committente mediante inse- rimento della stessa in sede di redazione dell’Ordine di Lavoro.
6. Le Parti si danno reciprocamente atto che sono ricomprese nell’attività di posa in opera, e dunque a pieno carico dell’Assegnatario, tutti i materiali di consumo “tipici” per l’esecuzione di piccole la- vorazioni ordinarie; in via indicativa: bulloneria convenzionale, elettrodi e/o filo da saldatrice, colle
siliconiche, pennelli ed attrezzature minute.
7. Le Parti si danno reciprocamente atto che l’Allegato B è stato predisposto sulla base dell’Offerta n. XX del xx/xx/xxxx presentata a seguito della RDO di cui alla lettera (d) delle Premesse, e che tale Offerta è stata redatta dall’Assegnatario dopo aver preso pienamente atto e visione dello stato dei luoghi e degli impianti in cui dovranno essere effettuate le attività di posa in opera.
8. Le Parti si danno reciprocamente atto che quanto contenuto nel presente Articolo viene integrato e completato dalle previsioni inserite nell’Allegato B – Articoli, Prestazioni e Corrispettivi.
Articolo 4 - Mezzi ed attrezzature necessarie all’intervento
1. Salvo quanto più oltre precisato in punto sicurezza sul lavoro, l’Assegnatario è tenuto a prestare tutti i mezzi e le attrezzature necessarie all’esecuzione dell’intervento, quali, a titolo solo esempli- ficativo, utensili, macchinari, attrezzi, strumenti di misura, e simili, fatta eccezione per quanto sta- bilito ai successivi comma.
2. Sono a carico della Committente la prestazione di acqua, illuminazione generale e di forza motrice.
3. Allorquando, in particolari casi, per eseguire gli interventi sia necessario servirsi di mezzi della Com- mittente (a titolo d’esempio: mezzi di sollevamento), un tanto sarà specificato nella richiesta di intervento. Resta peraltro inteso:
(a) che per l’uso di tali mezzi, a freddo o a caldo, l’Assegnatario nulla deve alla Commit- tente;
(b) che in caso di uso a freddo, l’Assegnatario deve adibire alla conduzione del mezzo Per- sonale a ciò professionalmente idoneo e comunque in possesso di tutte le abilitazioni eventualmente previste dalle vigenti leggi o dalle buone prassi (es.: patentini, licenze, e simili);
(c) che in caso di uso a freddo, l’Assegnatario è considerato custode del mezzo, ed è per- ciò tenuto a riconsegnare il medesimo alla Committente al termine del servizio, nello stesso stato in cui lo ha ricevuto, salvo il normale deperimento derivante dal regolare uso e salvo il consumo di carburante o energie, che resterà a carico della Committente.
Articolo 5 - Organizzazione del Personale
1. L’Assegnatario svolge il servizio di posa in opera a proprio rischio, secondo il regime del contratto di appalto ed è perciò tenuto ad organizzare il proprio Personale in modo tale che la prestazione dovuta venga svolta con celerità, diligenza ed esattezza, nel rispetto degli standard tecnici richiesti dal presente Contratto, dall’Ordine di Lavoro e, in ogni caso, nel rispetto delle buone prassi tecniche di settore.
2. In principio, l’Assegnatario è tenuto:
(a) ad impiegare esclusivamente Personale regolarmente residente in Italia, fisicamente e tecnicamente idoneo alle mansioni di adibizione, debitamente assunto – in regime di rapporto di lavoro subordinato e/o lavoro somministrato– alle proprie dipendenze;
(b) a fornire, contestualmente alla conclusione del presente contratto, una lista completa del Personale impiegato, con indicazione di:
- Cognome e nome;
- Mansione alla quale saranno adibiti i lavoratori nel servizio, evidenziando il/i lavoratore/i con la mansione di caposquadra;
- Qualifiche ed abilitazioni;
- Tipologia del rapporto di lavoro;
- Numero di matricola o di protocollo telematico dell’avvenuta comunicazione di assunzione al Centro per l’Impiego (UNILAV);
- data della comunicazione al Centro per l’impiego;
Tale lista costituisce Allegato C -Modello DRP;
(c) a mantenere costantemente aggiornata la documentazione di cui sub lettera (b), me- diante tempestive integrazioni o espunzioni;
(d) ad allontanare immediatamente dal cantiere il Personale che, in base ad una motivata segnalazione della Committente, non risulti gradito, oppure difetti di uno dei requisiti di cui alla precedente lettera (a) o si trovi comunque, per qualsiasi ragione, in uno stato di incompatibilità ambientale rispetto al contesto;
(e) ad osservare nel rapporto di lavoro subordinato con il proprio Personale le disposizioni vigenti in materia lavoristica, fiscale, previdenziale ed assicurativa e comunque a retri- buire il Personale medesimo secondo le vigenti disposizioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile;
(f) ad accendere ed a mantenere in vita, per tutta la durata del presente Contratto, idonea copertura assicurativa contro la responsabilità civile operai e terzi (RCO, RCT), con un massimale non inferiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila,00) per singolo sinistro (Allegato D – Polizza RCT/RCO);
(g) ad esibire alla Committente la dichiarazione di regolarità contributiva (Allegato E - DURC) rilasciata dal competente ufficio, prima dell’inizio del servizio;
3. L’Assegnatario si dichiara pienamente edotto che non potrà servirsi per la posa in opera di subap- paltatori e/o subfornitori.
4. Nel caso in cui l’Assegnatario non consegni al Committente nei tempi previsti la documentazione di cui al comma 2 del presente articolo, il Committente sospenderà il pagamento di quanto dovuto in forza del presente Contratto.
5. L’Assegnatario è obbligato a tenere indenne e a manlevare la Committente da qualsiasi pretesa, contrattuale o extracontrattuale, che il proprio Personale rivolga eventualmente in via diretta nei propri confronti, anche se in base a norme di legge che prevedano simili forme di solidarietà.
6. Resta inteso che potrà essere ammesso all’interno dell’impianto solo personale dell’Assegnatario il cui nominativo si trovi nella Lista del Personale di cui al precedente comma 2 lettera (b) - allegata sub C al presente contratto o in successivi aggiornamenti della stessa. Il personale non indicato nella suddetta lista verrà pertanto allontanato. Qualora a seguito di ciò dovessero verificarsi dei ritardi negli interventi, il Committente si riserva sin d’ora di rivalersi sull’Assegnatario per il risarcimento dell’eventuale danno subito, anche tramite compensazione delle somme dovute in base al presente contratto.
Articolo 6 - Approntamento e pulizia del cantiere
1. L’Assegnatario è tenuto a svolgere, sotto la propria direzione, tutte le attività di pulizia finale del cantiere o comunque del luogo di svolgimento dell’intervento che, laddove necessario, dovrà es- sere accuratamente delimitato.
2. Resta sin d’ora inteso che se nel corso dell’attività di posa in opera o nel corso delle attività acces- sorie, ivi comprese quelle di pulizia del cantiere, si profili l’eventualità che si producano rifiuti di qualsiasi specie – così come essi sono definiti dall’art.183 del vigente T.U.A. (D. Lgs. 03/04/2006, n. 152 e succ. mod.) – l’Assegnatario è tenuto a darne immediata e – ove possibile – preventiva notizia alla Committente, la quale provvederà, a propria cura e spese e nella veste di detentore esclusivo dei medesimi, a tutte le operazioni di gestione dei medesimi, ed ai connessi adempimenti docu- mentali, nel rispetto delle vigenti leggi (secondo i casi: raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, stoccaggio, deposito temporaneo).
Articolo 7 - Custodia del cantiere
1. Ove il servizio si esegua in assenza di incaricati della Committente, l’Assegnatario è considerato, a
tutti gli effetti, custode del cantiere.
2. Egli è pertanto tenuto:
(a) a tenere chiusi gli ingressi e comunque ad evitare l’entrata di soggetti non facenti parte della sua organizzazione o comunque non autorizzati dalla Committente;
(b) ad utilizzare i beni della Committente con la diligenza del buon padre di famiglia;
(c) a segnalare prontamente per via telefonica alla Committente o, in difetto, all’Autorità di pubblica sicurezza qualsiasi anomalia riscontrata sul cantiere (presenza di sospetti, principio di incendio, etc.);
(d) a dotare il Personale impiegato di un telefono portatile il cui numero di utenza sia noto alla Committente;
(e) a riconsegnare il cantiere agli incaricati della Committente al termine del servizio.
Articolo 8 - Documentazione dell’intervento
1. L’Assegnatario è tenuto a documentare ogni singolo intervento di posa in opera compiuto in appo- sito Foglio di lavoro.
2. Per gli interventi che verranno effettuati durante l’orario di lavoro della Committente, il Foglio di lavoro dovrà essere sottoscritto, alla chiusura del servizio, da parte di un Referente nominato pre- liminarmente dalla Committente, il quale vi annoterà le proprie osservazioni e riserve.
3. Per gli interventi effettuati fuori dell’orario di lavoro della Committente, il Foglio di lavoro dovrà essere inviato a mezzo E-mail all’impianto nel giorno immediatamente successivo, affinché il Refe- rente della Committente, entro due giorni lavorativi, vi annoti le proprie osservazioni e riserve.
4. Il Foglio di lavoro sottoscritto dal Referente della Committente con una delle modalità sopra indi- cate, è l’unico documento che prova fra le Parti l’avvenuta esecuzione dei lavori in esso indicati, fatte salve le eventuali riserve annotate dalla Committente medesima.
5. La sottoscrizione del Foglio di lavoro senza riserve non impedisce alla Committente di contestare vizi e difetti non immediatamente apparenti, entro i termini previsti nella disciplina del contratto di appalto contenuta nel Codice civile.
6. Nell’ipotesi in cui il Referente della Committente abbia rifiutato la sottoscrizione del Foglio di lavoro o abbia sottoscritto il medesimo con riserve, l’Assegnatario è comunque tenuto ad effettuare, a propria cura e spese, gli interventi ulteriori che siano necessari all’accettazione del servizio senza riserve o alla eliminazione delle riserve effettuate, e ciò entro il termine di ventiquattro ore succes- sive, salvo che le circostanze non richiedano un termine più stretto. L’Assegnatario che abbia as- solto all’obbligo di immediato intervento più sopra previsto, può – se lo ritiene – contestare la man- cata accettazione del servizio o l’apposizione delle riserve.
Articolo 9 - Poteri ispettivi della Committente
1. La Committente può in qualsiasi momento svolgere ispezioni e verifiche durante e dopo lo svolgi- mento del servizio, dirette ad accertare il rispetto delle obbligazioni assunte dall’Assegnatario o previste dalla legge.
2. Nell’ipotesi in cui, all’esito, risultino mancanze, inesattezze o altra e qualsiasi ipotesi di mancato integrale adempimento, la Committente invia diffida scritta all’Assegnatario, che è tenuto a confor- marsi al contenuto della medesima entro ventiquattro ore dal suo ricevimento, mediante apposito intervento o mediante altro comportamento idoneo.
Articolo 10 - Ordine di Acquisto e Ordine di Lavoro
1. In caso di mera fornitura, l’Ordine di Acquisto debitamente compilato è inviato dalla Committente
all’Assegnatario a mezzo e-mail. L’Assegnatario rinvia il medesimo al Committente a mezzo mail indirizzata all’Ufficio Acquisti (xxxxxxxxxx@xxx-xxxxxxx.xx) dopo averlo a sua volta sottoscritto per piena accettazione.
2. L’Ordine di Acquisto, il DDT di consegna controfirmato, unitamente al presente Contratto Quadro, costituiscono l’unica documentazione idonea a provare l’avvenuta fornitura. In caso di contrasto tra il contenuto del presente Contratto Quadro e l’Ordine di Acquisto, prevale il primo.
3. In caso di fornitura con posa in opera, l’Ordine di Lavoro debitamente compilato è inviato dalla Committente all’Assegnatario a mezzo e-mail. L’Assegnatario si dichiara pienamente edotto che avviando gli interventi indicati nell’ODL, accetta ogni prescrizione contenuta nell’ODL medesimo.
4. In caso di “intervento in urgenza” l’Ordine di Lavoro potrà essere effettuato per via telefonica e successivamente reiterato a mezzo mail o direttamente consegnato in cantiere.
5. L’Ordine di Lavoro ed il rapporto di lavoro debitamente compilati e sottoscritti, unitamente ai DDT di consegna controfirmato costituiscono, unitamente al presente Contratto Quadro, l’unica docu- mentazione idonea a provare l’avvenuta conclusione del rapporto relativo al singolo servizio di for- nitura e posa in opera. In caso di contrasto fra il contenuto del presente Contratto Quadro e l’Ordine di Lavoro, il primo prevale.
6. Le Parti si danno reciprocamente atto che tutte le procedure sopra descritte, a regime, potranno essere gestite dalle medesime per mezzo di software gestionale ad hoc.
7. Le Parti si danno reciprocamente atto che le previsioni del presente Articolo sono integrate e com- pletate dalle modalità operative riportate nella “Istruzione Operativa per la Richiesta di Intervento Esterna ad un Manutentore” e relativi allegati (IO ACQ 00) facente parte integrante del Sistema QSA della Committente e costituente Allegato F - Istruzione Operative ODL - RIE.
Articolo 11 - Tempistica di intervento
1. In caso di mera fornitura, l’Assegnatario si impegna a consegnare gli articoli entro 15 giorni naturali dalla data di ricevimento dell’Ordine di Acquisto.
2. In caso di fornitura e posa in opera, l’Assegnatario si impegna ad effettuare l’intervento entro e non oltre 48 ore dal momento di avvenuta ricezione dell’Ordine di Lavoro, fatti salvi diversi accordi con la committenza.
3. In caso di “intervento in urgenza”, l’Assegnatario si impegna ad effettuare l’intervento entro e non oltre 2 ore dal ricevimento della richiesta.
Articolo 12 - Corrispettivo
1. I corrispettivi sono determinati secondo le previsioni contenute nell’Allegato B – Articoli, Presta- zioni e Corrispettivi.
2. Il corrispettivo è pagato entro 60 giorni data fattura fine mese, mediante bonifico bancario. Salva preventiva autorizzazione scritta della Committente, l’Assegnatario non può cedere i crediti deri- vanti dalla esecuzione dei servizi.
3. In caso di fornitura e posa in opera, alla fine di ogni mese l’Assegnatario dovrà redigere consuntivo da sottoporre a validazione da parte del Referente Tecnico della Committente, il quale provvederà a verificarlo e ad inoltrarlo all’Ufficio Acquisti per l’emissione dell’Ordine di Acquisto. L’Assegnatario potrà procedere alla fatturazione solo dopo aver ricevuto l’Ordine di Acquisto.
4. Le fatture dovranno essere regolarmente intestate alla Committente, e dovranno riportare esatta- mente il riferimento al numero d’ordine emesso dalla Committente. Esse dovranno pervenire in formato elettronico (codice destinatario della Committente “W7YVJK9”) entro il giorno 8 del mese successivo a quello di emissione; in caso di ritardo, la scadenza del documento decorrerà dalla data di ricevimento del medesimo.
5. Non sono ammesse al pagamento, e verranno pertanto respinte all’emittente:
(a) le fatture prive delle indicazioni previste al precedente comma 4;
(b) le fatture che portino corrispettivi diversi da quelli risultanti dalla combinazione delle ta- riffe e del foglio di lavoro regolarmente vistato dal Referente della Committente ai sensi del precedente Articolo 8;
(c) le fatture relative a servizi non accettati o accettati con riserva (e, in questo caso, limita- tamente al valore della riserva), quando il motivo che ha determinato la riserva non è stato eliminato;
(d) le fatture non accompagnate – ove la Committente ne faccia richiesta – dai documenti menzionati al precedente articolo 3, comma 2 e 3.
6. Le Parti si danno reciprocamente atto che:
(a) i corrispettivi relativi ai servizi di posa in opera, a partire dal 2021, saranno adeguati al 75% della variazione accertata su base annua intervenuta nei precedenti dodici mesi dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività al lordo dei tabacchi (ISTAT - NIC). Nulla sarà dovuto laddove predetto indice risultasse negativo;
(b) i corrispettivi relativi ad Articoli di produzione propria dell’Assegnatario, a partire dal 2021, saranno adeguati al 75% della variazione accertata su base annua intervenuta nei precedenti dodici mesi dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività al lordo dei tabacchi (ISTAT - NIC). Nulla sarà dovuto laddove predetto indice risultasse negativo;
(c) i corrispettivi relativi agli altri Articoli previsti all’Allegato B – Articoli, Prestazioni e Corri- spettivi potranno essere oggetto di periodiche revisioni, a partire dal 2021, per quanto concerne i prezzi di listino base forniti dalle case produttrici in formato elettronico, pur rimanendo fissa ed immutata la percentuale di sconto riservata alla Committente.
7. Le prestazioni del presente contratto sono soggette ad IVA di legge. Si precisa che la Committente è soggetta al regime IVA della scissione dei pagamenti “Split Payment”.
Articolo 13 - Garanzia
1. L’Affidatario, per il servizio di posa in opera, è tenuto alla garanzia per vizi e difetti prevista nella disciplina del contratto di appalto contenuta nel Codice civile.
2. Per le forniture, la durata della garanzia sarà pari a quella prevista nella Schede Tecnica di ogni Articolo. Laddove non indicata la garanzia sarà pari ad anni 2 (due) a decorrere dalla data di conse- gna dell’articolo stesso.
3. La presa in consegna dell’Articolo avverrà con” riserva di verifica”, pertanto qualora la fornitura non fosse corrispondente alle caratteristiche tecniche richieste in sede di R.d.O. n. 13/2019, l’Assegna- tario sarà tenuto a sostituire i prodotti difettosi o non idonei all’uso o comunque non rispondenti alle caratteristiche richieste. I prodotti rifiutati, a seguito di comunicazione di avvenuto rifiuto, do- vranno essere ritirati e sostituiti entro 3 (tre) giorni dall’Assegnatario a proprie cura e spese.
4. Qualora l’Assegnatario non provvedesse entro il termine indicato nella suddetta comunicazione, il Committente potrà spedire all’Assegnatario medesimo i beni rifiutati con spese di trasporto a carico dell’Assegnatario, con esclusione di ogni responsabilità per la loro custodia. Nell’ipotesi delineata la Committente si riserva la facoltà di acquistare presso terzi il materiale contestato, fatta salva ed impregiudicata l’azione di risarcimento di danni subiti e del maggior prezzo di acquisto pagato. Il suddetto maggior prezzo di acquisto pagato verrà tempestivamente recuperato sugli arretrati cre- diti vantati dall’Assegnatario inadempiente.
5. La durata della garanzia, di norma di 12 mesi, riprende a decorrere daccapo dopo ogni intervento,
limitatamente all’oggetto dell’intervento medesimo.
Articolo 14 - Durata del contratto quadro e sua estinzione
1. Il presente contratto quadro ha effetto dal giorno 01 ottobre 2019 e sino al 30 settembre 2021. Sarà facoltà della Committente ripetere il presente contratto per analogo periodo, sino ad un mas- simo di due volte, dandone comunicazione scritta mezzo posta elettronica certificata all’Assegna- tario, almeno 30 gg. prima della scadenza indicata al comma precedente.
Articoli 15 - Penali
1. La Committente avrà diritto di applicare, anche mediante compensazione con quanto dovuto all’As- segnatario in forza del presente Contratto, le seguenti penali:
penale per il ritardo nell’intervento di fornitura e posa in opera: nel caso in cui l’Asse- gnatario non esegua l’intervento nei tempi previsti dal precedente Articolo 11 o nelle diverse tempistiche indicate nell’Ordine di Lavoro, la Committente avrà facoltà di ap- plicare una penale pari ad €uro 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo;
penale per il ritardo nell’intervento di urgenza: nel caso in cui l’Assegnatario non ese- gua l’intervento nei tempi previsti dal precedente Articolo 11, la Committente avrà facoltà di applicare una penale pari ad €uro 150,00 (centocinquanta/00) per ogni ora o sua frazione di ritardo;
penale per il ritardo nella fornitura: nel caso in cui l’Assegnatario non effettui la forni- tura nei tempi previsti dal precedente Articolo 11 o nelle diverse tempistiche indicate nell’Ordine di Acquisto, la Committente avrà facoltà di applicare una penale pari ad
€uro 500,00 (cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto che sarà diritto della Committente, in aggiunta alle penali come sopra definite, applicare all’Assegnatario una ulteriore penale pari ad €uro 250,00 (duecen- tocinquanta/00) per ogni ora nel caso in cui, per fatto imputabile esclusivamente all’Assegnatario o al suo Personale, si verifichi un “fermo impianto”.
3. In ogni caso, l’applicazione delle descritte penali non farà venire meno il diritto della Committente di agire per il risarcimento dell’eventuale maggiore danno subito.
4. Rimane salvo il diritto da parte della Committente di applicare le penali previste nell’Allegato H – Patto di Integrità.
Articolo 16 - Diritto di Recesso della Committente
1. La Committente potrà recedere in ogni momento dal presente contratto mediante comunicazione scritta da far pervenire alla controparte con invio della stessa a mezzo Posta Elettronica Certificata con almeno 30 giorni di preavviso e senza che nulla sia dovuto all’Assegnatario a titolo di risarci- mento danni, indennizzo o rimborso o per qualsivoglia altra ragione.
Articolo 17 - Clausola risolutiva espressa
1. Il presente Contratto si scioglierà, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 cod. civ., con effetti immediati, previo semplice invio di comunicazione a mezzo Posta Elettronica Certificata da parte della Committente, e fatto salvo il diritto di quest’ultima al risarcimento del danno, allorquando:
a. l’Assegnatario commetta un notevole inadempimento ad una qualsiasi delle obbliga- zioni previste nel presente contratto, sicché non sia possibile la prosecuzione, nem- meno provvisoria del servizio;
b. L’inadempimento contestato all’Assegnatario, anche se non notevole, perduri o si ri- peta dopo che la Committente ha diffidato l’Assegnatario alla regolarizzazione;
c. l’Assegnatario dovesse rendersi inadempiente rispetto ad uno qualsiasi degli obblighi previsti e disciplinati agli articoli 5 e 13 e 15 del presente Contratto;
d. l’Assegnatario dovesse rendersi inadempiente rispetto ad uno qualsiasi degli impegni assunti con la sottoscrizione dell’Allegato H – Patto di Integrità.
Articolo 18 - Dichiarazioni del Manutentore - Salute e sicurezza presso gli impianti
1. L’Assegnatario dichiara e garantisce, anche ai sensi dell’art.47 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (DPR 28/12/2000, n. 445):
(a) di essere imprenditore regolarmente iscritto alla CCIAA competente per territorio e di esercitare la propria attività nel rispetto delle norme civili, penali, amministrative e tributarie che la regolano; di possedere tutti i requisiti tecnico professionali necessari allo svolgimento dei servizi dedotti in contratto e di disporre, sia in proprio che attra- verso il proprio Personale, delle necessarie autorizzazioni, abilitazioni, nulla osta e si- mili;
(b) di avere adempiuto e di obbligarsi ad adempiere a tutte le prescrizioni relative alla prevenzione ed alla tutela della salute sul luogo di lavoro e quindi, fra l’altro, di avere predisposto ed aggiornato il documento di valutazione dei rischi di cui all’art.28 del D. Lgs. 09/04/2008, n. 81; di avere nominato il medico competente, se ne ricorrono i pre- supposti di legge; di avere fornito ai lavoratori idonei dispositivi di protezione indivi- duale; di avere adempiuto agli obblighi formativi, informativi ed organizzativi previsti dalla disposizione di cui all’art. 18 del D. Lgs. 09/04/2008, n. 81; di avere munito il proprio Personale della tessera di riconoscimento dotata dei requisiti previsti dalla legge.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto di avere visitato, anteriormente alla conclusione del presente contratto, gli impianti nei quali sarà chiamato ad operare l’Assegnatario, e di avere reciprocamente scambiato le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti in tali ambiti.
3. In attuazione di quanto disposto all’art.26, comma 3 del D. Lgs. 09/04/2008, n. 81, la Committente ha elaborato un Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (D.U.V.R.I.), ove sono indicate le misure atte ad escludere o a ridurre al minimo tali rischi. Tale documento costituisce Allegato G - (D.U.V.R.I.) al presente Contratto.
4. L’Assegnatario dichiara di avere indicato nell’Offerta alla base della redazione dell’Allegato B i costi inerenti alla sicurezza. Tali costi sono stati parametrati in base all’unità di misura utilizzata per la tariffazione e comprendono anche una quota dei costi generali sostenuti dall’impresa per la forma- zione e l’informazione. Il calcolo dei costi è stato effettuato avuto riguardo alla descrizione delle prestazioni contrattuali contenuta agli artt. 2 e ss.
Articolo 19 - Modello di organizzazione gestione e controllo
1. L’Assegnatario espressamente dichiara:
(a) di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di Responsabilità Amministra- tiva delle società di cui al D. Lgs. 08/06/2001 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni;
(b) di essere a conoscenza di quanto disposto dal Modello di organizzazione gestione e con- trollo adottato da ERV, nonché del Codice Etico pubblicato sul sito: xxx.xxx-xxxxxxx.xx e del relativo sistema di deleghe di funzioni.
2. L’Assegnatario si obbliga, inoltre, a non porre in essere e a far sì che nessuno dei propri ammini- stratori e/o dipendenti e/o collaboratori ponga in essere atti e/o comportamenti tali da determi-
nare una violazione delle norme e delle regole contenute nel citato Modello, nonché più in gene- rale comportamenti che potrebbero determinare la commissione dei reati di cui al D.Lgs.
231/2001 e ad adottare e attuare, ove necessario, procedure idonee a prevenire dette violazioni.
3. L’Assegnatario informerà l’Organismo di Vigilanza di ERV di qualsiasi atto, fatto o comportamento di cui essa dovesse venire a conoscenza nell’esecuzione del presente contratto, che possa integrare la fattispecie di uno degli illeciti penali inclusi nell’ambito di applicazione del D.lgs. n. 231/2001 e comportare la responsabilità amministrativa di ERV.
4. In caso di violazione degli obblighi previsti dai precedenti articoli, ERV avrà diritto, in qualsiasi mo- mento e senza alcun preavviso di sospendere per verifiche l’esecuzione del contratto o di risolvere il presente contratto, con facoltà di richiedere il risarcimento di tutti i danni, derivanti o conseguenti da tale inadempimento.
Articolo 20 - Anti-Corruption Clauses
1. L’Assegnatario ripete le dichiarazioni rilasciate e gli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di Integrità presentato in sede di Offerta a seguito della RDO n. 13/2019 e costituente Allegato H – Patto di Integrità al presente Contratto Quadro.
2. L’Assegnatario si dichiara pienamente edotto che gli impegni previsti nell’Allegato H – Patto di in- tegrità avranno validità per l’intero periodo di validità del presente Contratto Quadro.
Articolo 21 - Foro Competente
1. Tutte le controversie derivanti dal presente contratto sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Venezia.
Articolo 22 - Privacy
1. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 e del GDPR 679/16, le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate sulla circostanza che i dati personali raccolti per la conclusione del presente contratto saranno oggetto di trattamento nell’archivio clienti/fornitori e che essi sono necessari per la collegata gestione degli adempimenti civili e fiscali previsti dalle vigenti leggi. Le Parti dichiarano altresì di essere a conoscenza del contenuto dell’art.13 del D. Lgs. 196/2003 e degli art. 6 e 13 del GDPR 679/2016. Le informative sul trattamento dei dati personali sono recuperabili al seguente link: xxx.xxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx.
Articolo 23 - Disposizioni conclusive
1. Per quanto non diversamente disposto, si applicano le norme del Codice civile in materia di con- tratto di appalto.
2. Le Parti si danno reciprocamente atto che è facoltà della Committente cedere il presente Contratto a soggetto giuridico terzo che risultasse affidatario da parte della Committente del coordinamento del servizio di manutenzione generale e tecnica delle linee impiantistiche. L’Assegnatario con la sottoscrizione del presente Xxxxxxxxx accetta sin d’ora predetta potenziale cessione da parte della Committente e libera la medesima da qual si voglia responsabilità solidaristica.
3. Il presente Contratto Quadro, unitamente ai relativi allegati, costituisce la manifestazione integrale e completa di tutte le intese intervenute tra le Parti in merito al suo oggetto ed annulla e sostituisce ogni precedente accordo intercorso fra le Parti.
4. Le Parti riconoscono espressamente che il presente Accordo Preliminare in ogni sua clausola è stato oggetto di specifica trattativa tra di esse e rappresenta l’equo contemperamento dei reciproci inte- ressi. Pertanto non trova applicazione la disciplina di cui agli artt.1341 e 1342 c.c
In Malcontenta - Venezia, gg settembre 2019
PER IL COMMITTENTE
PER L’ASSEGNATARIO
Le Parti si danno reciprocamente atto che fanno parte integrante e si dichiarano pienamente edotte del contenuto dei seguenti Allegati:
Allegato A – RDO 13/2019
Allegato B – Articoli, Prestazioni e Corrispettivi Allegato C - Modello DRP
Allegato D – Polizza RCT/RCO Allegato E - DURC
Allegato F - Istruzione Operative ODL - RIE Allegato G - (D.U.V.R.I.)
Allegato H – Patto di Integrità
In Malcontenta - Venezia, gg settembre 2019
PER IL COMMITTENTE
PER L’ASSEGNATARIO