PROTOCOLLO D’INTESA
PROTOCOLLO D’INTESA
PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E DI ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI E IN PARTICOLARE PER LA PROGRAMMAZIONE, LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI POLI PER L’INFANZIA DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 65, 13 APRILE 2017
TRA
la REGIONE TOSCANA, l' ANCI TOSCANA
E
l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
VISTI:
la Legge 107/2015, recante "Riforma del Sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";
il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n.107";
la Legge Xxxxxxxxx 00 xxxxxx 0000, x. 00, xxxxxxx “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e successive modifiche;
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 agosto 2003, n. 47/R e xx.xx, recante "Regolamento di esecuzione della L.R. 26.7.2002, n. 32";
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 luglio 2013, n. 41/R xx.xx che approva il Regolamento in materia di servizi educativi per la prima infanzia;
il D.M. n. 254/2012 recante "Indicazioni Nazionali per il curriculo della scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione, a norma dell’art.1 del D.P.R. 89/2009"
la legge 59/1997 recante "Delega la governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regione ed Enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa e in particolare l’art. 21 sull’autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi";
il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 avente ad oggetto “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
il D.M. n. 797/2016 che approva il Piano nazionale di formazione del personale docente;
il Programma regionale di sviluppo 2016 – 2020, approvato dal Consiglio Regionale con Risoluzione n. 47 del 15/03/2017;
il “Documento di economia e finanza regionale 2017- Sezione programmatoria. Integrazione della Nota di aggiornamento (D.C.R. 102/2016) ai sensi dell’art. 8 comma 5 bis della L.R. 5/2015” (DEFR 2017) approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 72 del 26/07/2017 ed in particolare il Progetto regionale 12 “Successo scolastico e formativo”;
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 179 del 14 ottobre 2015 avente ad oggetto la delega per la sottoscrizione di accordi di programma, protocolli di intesa, convenzioni e altri accordi comunque denominati;
il Decreto del Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana n. 42 del 2 marzo 2016 che definisce gli ambiti territoriali di cui all'art. 1 comma 66 della L. n. 107 del 13 luglio 2015.
CONSIDERATO CHE:
l'art. 3 comma 2 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 stabilisce che le Regioni, d'intesa con gli Uffici scolastici regionali, tenuto conto delle proposte formulate dagli Enti Locali e ferme restando le loro competenze e la loro autonomia, programmano la costituzione di poli per l'infanzia, definendone le modalità di gestione;
l’art. 4 comma 1, lettera f) del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 individua la formazione in servizio tra gli obiettivi strategici del Sistema di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni;
l’art. 5, comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65, prevede che lo Stato promuova azioni mirate alla formazione del personale del Sistema Integrato di educazione e istruzione anche nell’ambito del Piano Nazionale di formazione di cui all’art.1 , comma 124 della Legge 107/2015, come previsto dal DM 797/2016;
l’art.6, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65, stabilisce che le Regioni definiscano le linee di intervento per il supporto professionale al personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione, per quanto di competenza e in raccordo con il Piano nazionale di formazione di cui alla legge 107/2015;
l'art. 6 comma 1, lettera c) del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 stabilisce che le Regioni, promuovano i coordinamenti pedagogici territoriali del sistema integrato di educazione e di istruzione, d'intesa con gli Uffici scolastici regionali e le rappresentanze degli Enti Locali;
l’art. 7, comma 1, lettera f) del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65 prevede che gli Enti Locali promuovano iniziative di formazione in servizio per tutto il personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione, in raccordo con il Piano nazionale di formazione di cui alla legge 107/2015.
PRESO ATTO CHE:
Sul territorio toscano si realizzano da anni molteplici esperienze di continuità educativa dalla nascita sino a sei anni, attraverso la collaborazione e l'integrazione delle competenze tra i Comuni, i soggetti titolari e gestori dei servizi e le Istituzioni scolastiche autonome, anche in attuazione delle indicazioni e della programmazione stabilita nel tempo dalla Regione Toscana;
Dall'analisi di tali esperienze si esplicita una visione coerente con quanto recentemente previsto con il nuovo Decreto legislativo n. 65/2017 istitutivo del sistema integrato di educazione e di istruzione, concretizzata in molteplici pratiche progettuali che esemplificano vari livelli di approfondimento della continuità educativa.
In numerosi casi le esperienze di continuità educativa sopra richiamate hanno dato luogo alla realizzazione e all'organizzazione di strutture dedicate all'educazione e all'istruzione di bambini da zero a sei anni, che costituiscono una pratica concreta da valorizzare, promuovere e disciplinare attraverso il presente Protocollo nel quadro del Decreto legislativo n. 65/2017.
Tutto ciò premesso si conviene quanto segue: Art. 1
Oggetto
Con il presente Protocollo le Parti definiscono le linee di indirizzo generali per la realizzazione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni in Toscana, in coerenza con il D.Lgvo n. 65/2017 e per la programmazione, la costituzione e il funzionamento dei poli per l’infanzia.
In questo contesto i poli per l’infanzia accolgono bambine e bambini fino a sei anni di età, nel quadro di uno stesso percorso educativo e si caratterizzano quali laboratori permanenti di ricerca, innovazione e apertura al territorio, così come previsto dall’art. 3, comma 1 del D.Lgvo n. 65/2017.
Il presente protocollo definisce le modalità per coordinare in maniera integrata la gestione e il funzionamento dei poli per l’infanzia, così come previsto dall’art.3, comma 2 del D.Lgvo n. 65/2017.
Art. 2
Finalità del presente Protocollo
Individuare e condividere, tra i sottoscrittori, gli orientamenti pedagogici ed organizzativi per il sistema integrato dalla nascita sino ai sei anni e nel suo quadro quelli dei poli per l’infanzia di cui all’art. 3 del D.Lgvo n. 65/2017, dando atto di mantenerli in coerenza con quelli che verranno elaborati a livello Nazionale. Tali orientamenti dovranno risaltare in un documento scritto e dovranno contenere un'esplicitazione dei valori e delle finalità pedagogiche a cui si riferisce il progetto educativo, organizzativo e gestionale del polo per l'infanzia.
Definire, a partire dall'attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente nazionale e regionale, le funzioni del coordinamento pedagogico territoriale e in coerenza quelle di coordinamento di ciascun polo, secondo le specifiche meglio descritte al successivo art. 5.
Promuovere azioni di formazione congiunta per educatori e docenti, così come previsto al successivo art. 7, al fine di implementare il sistema integrato per l’educazione e l’istruzione dalla nascita sino a 6 anni.
Art. 3
Orientamenti per la gestione organizzativa dei poli per l'infanzia
I poli per l'infanzia accolgono, in un unico plesso o in edifici vicini o contigui, almeno una delle tipologie di servizio educativo per la prima infanzia previste all’art. 2 del D.P.G.R. n. 41/R/2013 e almeno una scuola dell'infanzia.
Per quanto attiene la gestione i poli per l’infanzia si riconducono alle forme e modalità previste rispettivamente per i servizi educativi e per le scuole per l’infanzia, così come indicato all’art. 2 del D.Lgvo n. 65/2017, comma 4 e 5.
I poli per l'infanzia, esclusa la tipologia dei centri zerosei di cui agli articoli 46, 47 e 48 del Regolamento di cui al D.P.G.R. 30-7-2013 n. 41/R, possono fare riferimento a soggetti gestori diversi.
I poli per l’infanzia condividono servizi generali, spazi collettivi e risorse professionali così come previsto all’art. 3 del D.Lgvo n. 65/2017, comma 1 nei limiti delle possibilità organizzative dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia coinvolte e nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche .
Art. 4
Orientamenti per la programmazione e gestione educativa e didattica dei poli per l'infanzia
Il percorso educativo da 0 a 6 anni prevede la continuità del percorso educativo e scolastico delle bambine e dei bambini, in considerazione dell’età e nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno, come definito dall’art.3, comma 1 del D.Lgvo n. 65/2017 e in coerenza con quanto previsto nel documento di orientamenti pedagogici ed organizzativi di cui all'art. 2 del presente Protocollo.
Al fine dell’integrazione tra i servizi educativi e le scuole dell’infanzia coinvolte all’interno del polo e dell'attuazione di un progetto pedagogico ed educativo di continuità rivolto alle bambine, ai bambini e alle famiglie, i soggetti coinvolti prevedono e organizzano periodicamente momenti di progettazione congiunta tra educatori e docenti e di verifica dell'esperienza realizzata.
I poli per l’infanzia avviano iniziative ed esperienze di continuità anche in relazione alla scuola primaria.
La costituzione dei poli è inserita nei documenti di programmazione territoriale dei servizi educativi e nel PTOF ed è in relazione con il RAV delle Istituzioni scolastiche coinvolte.
Art. 5
Funzioni di coordinamento dei poli per l'infanzia
In relazione all’art. 4 del D.Lgvo n. 65/2017, comma 1 lettera g), il coordinamento pedagogico territoriale è uno degli obiettivi strategici del sistema di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni.
I soggetti sottoscrittori del presente protocollo, promuovono il coordinamento pedagogico territoriale del sistema integrato di educazione e istruzione, così come previsto dall’art. 6 comma 1 lettera c) del D.Lgvo n.65/2017.
Le funzioni del coordinamento territoriale di cui al comma precedente sono attribuite all’organismo di coordinamento gestionale e pedagogico zonale di cui all’art. 8 del D.P.G.R. n. 41/R/2013 che sovraintende anche al funzionamento dei Poli per l'infanzia.
Il coordinamento di ciascun polo per l’infanzia si realizza attraverso l’integrazione delle funzioni del coordinamento gestionale e pedagogico per i servizi educativi per la prima infanzia e delle funzioni del dirigente scolastico per la scuola dell’infanzia, e consiste di un gruppo di lavoro integrato interistituzionale. Tale gruppo di lavoro, dal momento dell’istituzione del polo per l’infanzia, definisce la programmazione, l’organizzazione e il coordinamento della gestione del polo medesimo, in coerenza con quanto previsto agli artt. 3 e 4 del presente protocollo, nonché le modalità e la tempistica per il proprio funzionamento.
Art. 6 Risorse professionali
I poli per l’infanzia, definiti come nel precedente art. 1, prevedono forme di condivisione delle risorse professionali; a tal fine potranno essere avviate esperienze professionali condivise tra educatori dei servizi educativi per l’infanzia e docenti della scuola dell’infanzia a seguito di una progettazione comune.
Tali esperienze professionali sono finalizzati alla condivisione e alla costruzione di linguaggi e principi pedagogici comuni e alla realizzazione di esperienze condivise tra le bambine e i bambini dei servizi educativi e le bambine e i bambini della scuola dell’infanzia.
Art. 7 Spazi
Al fine di realizzare un percorso educativo coerente ed integrato dalla nascita sino a sei anni, in riferimento all’art. 3 del D.Lgvo n.65/2017 comma 1 che prevede condivisione di spazi collettivi, all’interno dei poli per l’infanzia sono previsti spazi di utilizzo comune.
La progettazione condivisa individua gli spazi comuni interni ed esterni, e ne definisce le modalità di utilizzo, anche in relazione alla sperimentazione di nuovi ambienti di apprendimento.
Art. 8 Formazione in servizio
In relazione all’art. 4 del D.Lgvo n.65/2017 comma 1, lettera f) la formazione in servizio è uno degli obiettivi strategici del sistema di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni.
Lo Stato, in relazione all’art. 5, c.1 lettera c) del X.Xxxx n.65/2017, promuove azioni mirate alla formazione del personale del Sistema Integrato di educazione e istruzione anche nell’ambito del Piano Nazionale di formazione di cui all’art.1 , comma 124 della Legge 107/2015, come previsto dal DM 797/2016.
La Regione Toscana, in relazione all’art.6, c.1 lettera b) del D.Lgvo n.65/2017 definisce le linee di intervento per il supporto professionale al personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione, per quanto di competenza e in raccordo con il Piano nazionale di formazione di cui alla legge 107/2015.
Gli Enti Locali, in relazione all’art. 7, c.1 lettera f) del D.Lgvo n.65/2017 promuovono iniziative di formazione in servizio per tutto il personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione, in raccordo con il Piano nazionale di formazione di cui alla legge 107/2015.
La Regione Toscana nell'ambito della programmazione dei Progetti Educativi Zonali -P.E.Z.- promuove annualmente la formazione congiunta tra educatori e docenti, programmata sulla base di accordi tra le Conferenze Zonali e le Istituzioni scolastiche, nella cornice dell’apposita intesa stipulata tra la Regione e l'USR per la Toscana. Tale intesa stabilisce le modalità e le caratteristiche per la realizzazione delle iniziative di formazione congiunta, inserite nei piani di formazione di ambito.
Art. 9
Requisiti formali per la costituzione dei Poli per l'infanzia
Per la realizzazione dei poli per l’infanzia, tenuto conto del D.Lgvo 81/08 e successive modificazioni, i soggetti istituzionali coinvolti in applicazione del presente Protocollo provvedono alla formalizzazione di documenti, quali protocolli e accordi, in cui siano definite responsabilità, funzioni e compiti di ciascuno.
Art. 10
Azioni per favorire la diffusione dei contenuti del Protocollo
La Regione Toscana e i soggetti firmatari del Protocollo intraprenderanno, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, apposite azioni informative per favorire la massima diffusione e condivisione del protocollo e dei principi in esso contenuti.
Art. 11 Monitoraggio e valutazione
Il presente protocollo sarà oggetto di costante monitoraggio e valutazione, anche ai fini di un eventuale adeguamento, da parte dei soggetti sottoscrittori del presente atto.
I soggetti firmatari del presente protocollo assicurano la massima collaborazione per il superamento delle criticità che dovessero emergere in ragione della sua applicazione.
I soggetti sottoscrittori costituiscono una cabina di regia interistituzionale composta da un referente designato da ognuna delle parti riconoscendo alla componente Regione il coordinamento.
Tale organismo individua le modalità necessarie per il monitoraggio e la valutazione dell’applicazione del presente Protocollo e può avvalersi della eventuale collaborazione di esperti.
Art. 12 Durata
Il presente protocollo ha una durata triennale a decorrere dall’anno educativo/scolastico 2018/19, fatti salvi gli eventuali interventi di modifica che si rendessero necessari a causa di nuove disposizioni normative e/o di necessità di adeguamento riscontrate a seguito delle attività di monitoraggio, di cui all’art. 8) e può essere rinnovato con apposito atto di comune accordo tra le parti.
Letto e sottoscritto
Firenze,
Per la Regione Toscana
Xxxxxxxx Xxxxxx Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro
Per l'ANCI Toscana
Xxxxxxxx Xxxxxx Respontabile Area welfare, scuola, sanità
e diritti di cittadinanza
Per l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Xxxxxxxx Xxxxxxxx Direttore Generale