CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE SOFTWARE OCCORRENTE ALL’ATS DELL’INSUBRIA PER IL 2020.
INDICE
ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO ART. 2 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
ART. 3 DURATA DEL CONTRATTO E OPZIONI
ART. 4 OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E RESPONSABILITA’ DERIVANTI DALL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 5 GARANZIA DEFINITIVA
ART. 6 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
ART. 7 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
ART. 8 CONDIZIONI ECONOMICHE, FATTURAZIONE E PAGAMENTI ART. 9 CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DA CONTRATTO
ART. 10 CESSIONE DEL CONTRATTO ART. 11 SUBAPPALTO
ART. 12 VICENDE SOGGETTIVE DELL’ESECUTORE DEL CONTRATTO
ART. 13 MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI DA PARTE DEL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 14 PENALITA’
ART. 15 RECESSO
ART. 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ART. 17 PRIVACY
ART. 18 CONTROVERSIE
ART. 19 DISPOSIZIONI FINALI
Allegato 1 : “Scheda tecnica”
Allegato 2 : “Informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e Regolamento UE n. 679 del 27 aprile 2016 per fornitori dell’Agenzia”
ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO
Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di assistenza tecnica e manutenzione del software indicato nell’allegata Scheda tecnica, occorrente all’ATS dell’Insubria per l’anno 2020. L’allegata “Scheda tecnica” (Allegato 1) riporta il nome degli specifici moduli funzionali sui quali devono essere erogati i servizi di assistenza e manutenzione, la specificazione dei livelli di servizio richiesti (SLA) e le modalità di erogazione.
ART. 2 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
L’appaltatore dovrà erogare i servizi assicurando la presa in carico delle varie richieste di assistenza/manutenzione in modo continuo sino al raggiungimento della risoluzione della problematica segnalata (dovuta ad erronei funzionamenti dell’applicativo o problematiche di utilizzo da parte dell’utente) secondo le specifiche, SLA e modalità indicate nella “Scheda tecnica”. Le chiamate di assistenza vengono classificate secondo tre livelli di priorità (Anomalie Bloccanti, Anomalie Gravi, Anomalie Lievi); i tempi di presa in carico dell’intervento vengono classificati in base alla priorità secondo lo schema riportato nella scheda tecnica.
Specificatamente, ogni “Scheda tecnica” riporterà:
- il nome del Software Applicativo;
- i Moduli Funzionali in uso;
- gli “SLA” previsti:
✓ tempistiche di presa in carico, intervento e risoluzione
✓ giorni e orari di erogazione dei servizi
- le tipologie di servizi di Assistenza e Manutenzione previsti:
a) Manutenzione Correttiva: comprendente la correzione degli errori software e/o delle anomalie di funzionamento (blocchi, comportamenti anomali, ecc.) segnalati al servizio di assistenza oggettivamente riscontrabili, alla quale dovrà seguire il rilascio di patches o nuove releases del software.
b) Manutenzione Perfettiva: avente lo scopo di assicurare il costante aggiornamento del software applicativo rispetto alle nuove major release e release intermedie, prevedenti variazioni delle funzionalità esistenti e/o aggiunta di nuove funzionalità non richieste direttamente da ATS ma realizzate a discrezione della software house e interventi di aggiornamento del software applicativo al fine dell’incremento delle prestazioni, della sicurezza delle applicazioni.
c) Manutenzione Adattativa: che comprende l’attività di manutenzione volta ad assicurare la costante aderenza delle procedure e dei programmi alla evoluzione
dell’ambiente tecnologico del sistema informativo ed al cambiamento dei requisiti del prodotto fornito.
d) Manutenzione Normativa: si intendono le modifiche del prodotto necessarie per adeguarlo a nuove disposizioni di legge e/o decreti che dovessero entrare in vigore a carattere nazionale e/o regionale fatta eccezione per leggi o decreti che comportino la totale revisione del pacchetto applicativo. Si specifica che le attività di adeguamento normativo dell’applicazione software oggetto del presente capitolo riguardano le modifiche e/o gli aggiornamenti e/o evoluzioni di funzionalità presenti, anche solo parzialmente, e gestite nella soluzione applicativa in uso. Eventuali attività necessarie all’adeguamento normativo che dovessero richiedere la realizzazione di funzionalità totalmente mancanti, ovvero funzionalità completamente nuove saranno considerate manutenzione evolutive e regolate secondo quanto indicato nel paragrafo “manutenzione adattativa”.
e) Manutenzione Sistemistica: da erogarsi sul sistema tecnologico che implementa il Software Applicativo (server, dischi, DBMS/DB, sistema operativo) a seguito di richiesta di assistenza dei servizi informatici (S.I.A.) dell’ ATS:
✓ Assessment dell’architettura tecnologica presente presso il data center ATS sia per quanto concerne la componente hardware che software di base;
✓ Individuazione delle problematiche in essere o previste (p.e. saturazione table-space DB);
✓ Definizione delle soluzioni per rimuovere eventuali malfunzionamenti o decadimenti delle performances attese e attuazione delle opportune azioni da porre in essere.
- l’Assistenza e Manutenzione Straordinaria richiesta: giornate/ore a consumo da erogarsi a seguito di richiesta/accordo con il SIA dell’ATS e fatturabili solo a seguito del visto di conferma del S.I.A. sulla relativa rendicontazione tramite apposito rapportino di attività;
- le modalità di erogazione del servizio di assistenza (on-site / da remoto);
- le modalità di gestione dei ticket (Portale trouble ticketing,altro)
- i canali previsti per l’apertura delle richieste (mail, web, telefono);
Per ogni intervento eseguito dalla software house a seguito di richiesta di assistenza, dovrà essere registrato e fornito un rapporto di intervento indicante i seguenti punti:
- Ticket assegnato alla chiamata con richiesta di assistenza;
- Ora presa in carico;
- Ora intervento;
- Descrizione anomalia;
- Descrizione risoluzione anomalia;
- Ora chiusura Ticket (risoluzione anomalia).
ART. 3 DURATA DEL CONTRATTO E OPZIONI
Il contratto avrà validità per l’anno 2020, con facoltà di eventuale proroga per il tempo necessario alla conclusione della procedura per l’individuazione del nuovo contraente.
Inoltre l’ATS, ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016, nel corso del rapporto contrattuale, si riserva la facoltà di variare in aumento o in diminuzione la quantità del servizio oggetto di appalto, fino a concorrenza del quinto d’obbligo, in forza delle effettive esigenze.
ART. 4 OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA EX D. LGS. 81/2008 E S.M.I.: DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E RESPONSABILITÀ DERIVANTI DALL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
In relazione al presente servizio, non sussistono “rischi d’interferenza” pertanto non è necessaria la compilazione del DUVRI; i costi relativi ai rischi da interferenza sono, pertanto, pari ad € 0,00.
L’impresa si obbliga ad adottare, durante l’esecuzione dell’appalto, tutte le misure e le cautele necessarie per garantire la salute e l’incolumità delle persone impiegate nel servizio, nonché di terzi. L’impresa assume in proprio ogni responsabilità per infortunio, danni relativi a persone e beni, tanto della medesima impresa quanto dell’ATS o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche se eseguite da terzi.
L’Impresa si obbliga altresì ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro, igiene, sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico i relativi oneri.
L’impresa si obbliga inoltre ad applicare nei confronti dei propri dipendenti le condizioni normative e retributive previste dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto e loro successive modificazioni.
Infine, è obbligo dell’Impresa prendere visione delle corrette modalità per l’accesso alle sedi aziendali, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 testo vigente, mediante lettura della documentazione relativa alla “valutazione dei rischi specifici aziendali”. A tal fine alla stessa verranno consegnati i documenti inerenti i rischi presenti in Azienda.
L’Impresa dovrà attenersi, in quanto a organizzazione, procedure di lavoro e attrezzature, alle disposizioni previste dal D. Lgs. n. 81/2008 testo vigente.
ART. 5 GARANZIA DEFINITIVA
Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 testo vigente l’esecutore del contratto è tenuto a costituire una garanzia fideiussoria del 10%, o altre percentuali previste dal medesimo articolo, dell’importo contrattuale, con validità sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.
La garanzia sarà prestata a favore dell’ATS qualora il valore del contratto sia uguale o superiore ad € 40.000,00.
L’ATS si riserva la facoltà di esonerare l’Impresa dalla costituzione della garanzia nei casi e alle condizioni di cui al comma 11 dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016.
La garanzia fideiussoria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 gg., a semplice richiesta scritta dell’ATS.
La mancata costituzione della cauzione definitiva, se richiesta, determina la decadenza dell’affidamento.
Tale garanzia opera per tutta la durata del contratto e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto.
È facoltà dell’ATS incamerare in tutto o in parte la garanzia definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria.
Qualora l’ammontare della cauzione dovesse ridursi per l’effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l’impresa dovrà provvedere al reintegro della medesima entro il termine tassativo di quindici giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ATS.
ART. 6 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto sarà stipulato mediante scambio di corrispondenza in modalità elettronica (invio a mezzo posta elettronica certificata e sottoscrizione con firma digitale).
Tutte le spese e gli oneri (diritti di segreteria, bolli se ed in quanto dovuti, imposta di registro, ecc.) per la stipula del contratto sono a completo ed esclusivo carico dell’impresa aggiudicataria.
Prima della stipula del contratto, l’Impresa aggiudicataria dovrà presentare, se richiesto dall’ATS:
• deposito cauzionale definitivo, da costituirsi con le modalità precisate nell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016;
• altra eventuale documentazione.
ART. 7 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Al fine di ottemperare alle disposizioni contenute nell’art. 3 della L. 136/2010, si informa che, a pena di nullità del contratto, l’impresa aggiudicataria dovrà sottoporsi agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari relativi a lavori, servizi e forniture pubblici.
Pertanto, tutte le transazioni dovranno avvenire tramite le banche o la Società Poste Italiane S.p.A., con bonifico bancario o postale, da gestire sui conti correnti dedicati anche non in via esclusiva; il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale costituisce causa di risoluzione del contratto.
In caso di subappalto, nel contratto tra i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, deve essere inserita apposita clausola con cui ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla citata L. 136/2010 e s.m.i.
ART. 8 CONDIZIONI ECONOMICHE, FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Le condizioni economiche sono quelle indicate nell’offerta, comprensive di tutte le prestazioni previste dal presente capitolato.
Le fatture dovranno essere emesse in rate uguali a cadenza trimestrale posticipata.
Con riferimento alla fatturazione elettronica, l'impresa è tenuta ad adempiere a quanto previsto dal D. MEF n. 55/2013 e dal D.L. n. 66/2014, convertito con L. n. 89/2014.
A tal fine, si indicano gli elementi specifici che dovranno essere contenuti nelle fatture elettroniche (come riportato sul sito: xxx.xxxxxxxx.xxx.xx):
ATS Insubria:
Denominazione Ente: Agenzia di Tutela della Salute dell’Insubria Codice IPA: ATSIN
Codice Univoco Ufficio: 9ZTIFF
Nome dell'ufficio: 303-Uff_Fattelet-Como
codice fiscale servizio fatturazione elettronica: 03510140126 Partita IVA: 03510140126.
L’impresa dovrà trasmettere la fattura mediante la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell’Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 (“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle
amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”).
La fattura dovrà necessariamente riportare anche il CIG ed il CUP, quest'ultimo ove presente. Eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento della fattura saranno concordate tra l’ATS e l’Impresa.
L’ufficio competente procederà alla relativa liquidazione in base ai prezzi pattuiti, dopo aver dedotto tutte le somme delle quali il fornitore fosse debitore.
Si precisa che l’eventuale servizio di assistenza e manutenzione straordinaria potrà essere fatturato solo a seguito dell’effettiva fruizione di ciascuna giornata di assistenza prevista. Le fatture ad esso relative dovranno essere corredate da “rapporti di servizio” prodotti dall’appaltatore, debitamente compilati e sottoscritti, per quanto di competenza, dal personale incaricato dell’ATS.
L’ATS non procede comunque alla liquidazione di fatture anticipate ed emesse prima dell’erogazione del servizio.
Il pagamento dei corrispettivi convenuti avverrà entro trenta giorni dall’accertamento da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto dell’Ente contraente, della regolare esecuzione delle prestazioni previste dal presente capitolato. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto dispone per l’accertamento di trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura.
Il suddetto termine di pagamento verrà sospeso qualora:
- nella fattura non sia indicato chiaramente il numero CIG;
- la fattura non sia regolare dal punto di vista fiscale;
- le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito;
- risultino non conformità tra prestazione effettuata e quanto richiesto;
- la fattura non risulti corredata di tutta la documentazione richiesta.
I termini di pagamento rimarranno sospesi fino al momento dell’avvenuta soluzione della causa di sospensione.
ART. 9 CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DA CONTRATTO
Si applica quanto previsto dall’art. 106 comma 13 del D. Lgs. 50/2016.
La normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi ai movimenti tra Amministrazione aggiudicatrice e Cessionario, il quale dovrà conseguentemente comunicare all’ATS gli estremi del conto corrente dedicato.
ART. 10 CESSIONE DEL CONTRATTO
In ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 105 c. 1 del D. Lgs. 50/2016, il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lett. d) del medesimo decreto legislativo.
ART. 11 SUBAPPALTO
Ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016, è ammesso il subappalto.
L’impresa concorrente che intenda avvalersi del subappalto deve, all’atto dell’offerta, indicare la parte di servizi che intende subappaltare. La quota subappaltabile non può essere superiore al 40% dell’importo complessivo del contratto.
Il subappalto non comporta alcuna modifica agli obblighi e oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’ATS per il servizio in oggetto.
Inoltre l’impresa affidataria dovrà:
• depositare presso l’ATS copia autentica del contratto di subappalto venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle prestazioni subappaltate;
• allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento ai sensi dell’art. 2359 del codice civile con l’impresa subappaltatrice;
• trasmettere all’ATS:
o la dichiarazione resa dal subappaltatore, in forma di autocertificazione, sottoscritta ed autenticata nei modi stabiliti dalla vigente normativa, attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
o la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata.
L’impresa aggiudicataria deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto.
Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica l’art. 105 del D. Lgs. 50/2016.
ART. 12 VICENDE SOGGETTIVE DELL’ESECUTORE DEL CONTRATTO
Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione non hanno singolarmente effetto nei confronti dell’Ente fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa
alle comunicazioni previste dall’art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016. Nei sessanta giorni successivi, l’Ente può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni risultino sussistere le cause ostative di cui all’art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i..
Decorsi i 60 gg. senza che sia intervenuta opposizione, gli atti producono nei confronti dell’Ente tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
ART. 13 MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI DA PARTE DEL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Al Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) sono assegnati compiti di controllo sulla perfetta osservanza da parte dell'appaltatore delle prescrizioni e disposizioni contenute nei documenti contrattuali, svolgendo attività di coordinamento, direzione e controllo tecnico- contabile sull' esecuzione del contratto.
In tali casi il DEC controlla la perfetta osservanza da parte dell'Appaltatore di tutte le prescrizioni e le disposizioni contrattuali assolvendo in tal modo alle verifiche di conformità previste dal Codice, anche sulla base delle segnalazioni che gli pervengono da parte degli uffici/servizi utilizzatori dei software.
Pertanto, in applicazione dei criteri di economicità, efficacia e proporzionalità previsti dall'art.
30 del D. Lgs 50/2016, nonché della semplificazione procedurale prevista per affidamenti di importi minori, qualora il DEC nulla abbia segnalato al RUP si intende che l'Appaltatore ha correttamente adempiuto alle prescrizioni contrattuali.
ART. 14 PENALITA’
Le contestazioni e le inosservanze degli obblighi contrattuali previsti dal presente Capitolato, saranno contestati formalmente all’impresa mediante P.E.C. o altro mezzo idoneo (mail, fax, ecc.).
L’inosservanza degli obblighi contrattuali, in assenza di valide giustificazioni, comporterà una penale rapportata alla gravità dell’inadempienza riscontrata a carico dell’impresa fino ad un massimo di € 500,00 per ciascuna inosservanza.
Per le inadempienze contestate, l’Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine di massimo 5 giorni dalla data di ricevimento della contestazione. Qualora, a giudizio dell’ATS le deduzioni non siano ritenute accoglibili, saranno applicate all’Appaltatore le penali come sopra indicate.
La penale applicata verrà decurtata dall’importo della prima fattura utile.
Nel caso in cui i corrispettivi liquidabili all’Impresa non fossero sufficienti a coprire l’ammontare delle penali, l’Ente si rivarrà sul deposito cauzionale definitivo, che, in tal caso, dovrà essere immediatamente reintegrato.
L’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Ente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Impresa dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
ART. 15 RECESSO
L’ATS ha facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016, con un preavviso di almeno venti giorni da comunicarsi all’impresa appaltatrice mediante pec. Tale facoltà non è concessa all’appaltatore.
L’ATS si avvarrà di tale facoltà nei seguenti casi:
• motivi di interesse pubblico;
• in qualsiasi momento del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell’art. 92 del D. Lgs. 159/2011. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l’aggiudicatario è obbligato a comunicare all’ATS le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell’organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle imprese, con la dicitura antimafia, entro 30 giorni dalla data delle variazioni;
• giusta causa;
• necessaria attuazione di novità normative che, a livello nazionale o regionale, interessano il S.S.R. e implicano ineluttabili ripercussioni sul piano organizzativo e delle competenze;
• altri mutamenti di carattere organizzativo quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di strutture e/o attività;
• internalizzazione del servizio oggetto dell’appalto;
• mutamenti nella normativa riguardante la fornitura oggetto del presente appalto;
• attivazione, durante la vigenza del rapporto contrattuale, a livello nazionale (Consip) o regionale (ARIA) di convenzioni aventi il medesimo oggetto del presente appalto;
• pubblicazione, da parte dell’ANAC, durante la vigenza contrattuale, di prezzi di riferimento tali da far risultare i prezzi di aggiudicazione superiori ai medesimi, fatta salva la rinegoziazione.
Inoltre l’ATS ha facoltà di recedere dal contratto, nel termine di tre mesi, anche nel caso in cui il software oggetto di manutenzione non venga, per qualsiasi ragione, più utilizzato.
ART. 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
In tema di risoluzione del contratto si richiamano le disposizioni di cui all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016.
L’ATS potrà procedere di diritto, ex art. 1456 del codice civile, alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
• gravi violazioni delle clausole contrattuali e reiterate inadempienze nell’esecuzione del contratto tali da compromettere la regolarità del servizio quali a titolo esemplificativo: interruzione del servizio senza giustificato motivo; fornitura di prestazioni non conformi, inosservanza reiterata dei termini convenuti; reiterate e gravi inosservanze delle norme di legge e di regolamento applicabili all’appalto in oggetto;
• violazione di uno degli impegni previsti dall’art. 3 del “Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia e degli Enti del Sistema Regionale di cui all’All. A1 alla L. R. n. 27 dicembre 2006 n. 30”, fatto salvo quanto previsto dall’art. 5 del medesimo;
• violazione del vigente codice etico dell’ATS fatto salvo il pieno diritto di questa di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità;
• violazione degli obblighi derivanti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e dal vigente Codice di Comportamento dell’ATS;
• accertamento della non sussistenza o il venir meno di uno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara;
• violazione delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
• violazione delle norme in materia retributiva e contributiva;
• almeno tre contestazioni nell’anno formalizzate con applicazioni di penali;
• mancato rispetto, per tutta la durata contrattuale, delle previsioni di cui all’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
• mancato adempimento degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010.
Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità del servizio, le stesse saranno formalmente contestate dall’ATS come previsto agli articoli precedenti.
La risoluzione del contratto, per qualsiasi motivo, comporta l’incameramento della cauzione definitiva (ove richiesta) e il risarcimento dei danni derivanti.
Per la caratteristica di PUBBLICO SERVIZIO, l’attività oggetto del presente documento non potrà essere sospesa. La mancata effettuazione del servizio rappresenta inadempimento contrattuale e consente all’ATS di richiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, nonché il risarcimento dei danni conseguenti all’interruzione del servizio stesso, fatti salvi i casi di giusta causa e giustificato motivo.
Nella fattispecie in questione si procederà inoltre ad addebitare i maggiori costi derivanti dall’affidamento del servizio ad altro operatore.
ART. 17 PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs n.196 del 30.06.2003 e del Regolamento Europeo n. 679/2016, l’ATS dell’Insubria in qualità di Titolare del trattamento informa la ditta concorrente che i dati personali forniti verranno utilizzati per le finalità connesse all’espletamento della gara.
La domanda di partecipazione alla procedura e/o la presentazione dell’offerta equivale al conferimento dei dati ed al consenso a trattarli per i fini espressamente previsti nell’informativa (Allegato 2 al presente documento).
L’eventuale diniego espresso del consenso potrebbe impedire l’ammissione del concorrente alla gara.
L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs del 30 giugno 2003, n.196 e Capo III del Reg. UE n.679/2016 (Diritti di accesso ai dati personali ed altri diritti) fra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonché alcuni diritti complementari fra cui il diritto a far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi.
In sede di stipulazione del contratto il Titolare del trattamento dei dati provvede a nominare la ditta aggiudicataria “Responsabile del trattamento dei dati” per quanto sia strettamente necessario alla corretta esecuzione dei servizi ed al rispetto degli obblighi contrattuali. I compiti specifici impartiti dal Titolare al “Responsabile del trattamento” sono tutti riportati nel documento allegato.
Il fornitore deve garantire – anche per gli eventuali subfornitori – il rispetto della normativa vigente, comprese le regolamentazioni su salute, sicurezza e protezione dei dati, in ogni
momento durante la fornitura dei servizi/soluzioni IT e nella misura in cui tale legislazione si applichi.
Il fornitore deve garantire che i servizi/soluzioni IT siano erogati in modo tale che l’Ente sia conforme alla legislazione vigente, incluso il Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection Regulation), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali in quanto la stessa conformità dell’Ente è dipendente dalla corretta e rigorosa erogazione dei servizi/soluzioni IT.
Il fornitore deve tempestivamente fornire all’Ente ogni informazione o evidenza richiesta dallo stesso che sia in suo possesso o sotto il suo controllo al fine di garantire la conformità dell’Ente alla legislazione vigente; il fornitore deve essere conforme e garantire che i suoi subfornitori siano conformi alle presenti clausole contrattuali e alle policy dell’Ente e a ogni altro documento allegato al presente accordo, che potrà essere successivamente integrato sulla base di evoluzione inviato per iscritto al fornitore.
Il fornitore deve informare tempestivamente l’Ente di qualsiasi circostanza rilevante in relazione al trattamento dati dell’Ente realizzato in esecuzione dell’accordo.
ART. 18 CONTROVERSIE
Le parti congiuntamente si accordano di eleggere quale Xxxx competente per qualsiasi controversia o contestazione esclusivamente il Foro di Varese.
ART. 19 DISPOSIZIONI FINALI
L’appalto dovrà essere eseguito con l’osservanza di quanto stabilito dal presente Capitolato. Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa espresso richiamo alla normativa vigente in materia di pubblici contratti ed al Codice Civile.
ATS dell’Insubria
Responsabile Unico del Procedimento Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx
Documento informatico firmato digitalmente ex D.P.R. n. 445/2000 e X.Xxx. n. 82/2005 e norme collegate sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo