BOZZA CONVENZIONE ATES INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI TERMICI CON ADEGUAMENTO NORMATIVO CON LA CONNESSA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA FULL RISK ED OBBLIGO DI RISPARMIO ENERGETICO MINIMO GARANTITO DEGLI IMPIANTI...
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ATES INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI TERMICI CON ADEGUAMENTO NORMATIVO CON LA CONNESSA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA FULL RISK ED OBBLIGO DI RISPARMIO ENERGETICO MINIMO GARANTITO DEGLI IMPIANTI TERMICI DEL COMUNE DI SENAGO E SAN GIULIANO (MI) |
Offerente: TERMOCAD S.R.L. | Progettista: NT ENGINEERING S.R.L. |
Timbro: | Timbro: |
Borno, 03-05-2021
Sommario
PARTE PRIMA - CONDIZIONI GENERALI 7
1. PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI 7
3. FINALITA’E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CONTRATTO 10
6. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO 13
7. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 13
8. ONERI A CARICO DELL'ASSUNTORE 14
9. ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE/AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE 15
11. SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI IN CANTIERE 16
12. COMMISSIONE DI CONTROLLO PARITETICA 17
13. DOMICILIO DELL’ASSUNTORE 18
16. OSSERVAZIONE DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI 18
18. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 19
PARTE SECONDA - ASPETTI ECONOMICI 20
19. IMPORTO DEL CONTRATTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 20
20. MODALITA’ DI PAGAMENTO E DETERMINAZIONE DELLE COMPETENZE ECONOMICHE SPETTANTI AL CONCESSIONARIO PER INTERVENTI EXTRA CANONE 24
21. SPESE DIPENDENTI DAL CONTRATTO E DALLA SUA ESECUZIONE - ONERI FISCALI 24
22. CONTRIBUTI PUBBLICI E TITOLI EFFICIENZA ENERGETICA 24
24. ANALISI DELLE COMPONENTI DEL PREZZO E AGGIORNAMENTO DEI CORRISPETTIVI 25
PARTE TERZA – ASPETTI TECNICI 25
25. CAPITOLATO TECNICO – Progetto esecutivo 25
26. PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 25
27. EDIFICI ED IMPIANTI OGGETTO DELL'APPALTO E LORO CONSEGNA/INIZIO E FINE LAVORI 26
28. DIREZIONE LAVORI e RESPONSABILE SICUREZZA 27
29. RICONSEGNA DEGLI EDIFICI E DEGLI IMPIANTI E CERTIFICAZIONI 29
30. MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDIANRIA FULL RISK 29
31. CONTROLLI VERIFICHE E MISURE SUGLI IMPIANTI DI
32. MODIFICAZIONE DEL NUMERO DEGLI EDIFICI OGGETTO DEL CONTRATTO. ESTENSIONE DELL'ATTIVITA' 30
34. AGGIUNTIVI INTERVENTI MIGLIORATIVI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 31
PARTE QUARTA - RESPONSABILITÀ 32
35. RESPONSABILITA' DELL'ASSUNTORE 32
36. RESPONSABILITA' DELL'ASSUNTORE PER SUBAPPALTO 32
37. RESPONSABILITA' DELLA STAZIONE APPALTANTE/ AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE (CODICE COMPORTAMENTALE) 33
38. DANNI CAUSATI DA FORZA MAGGIORE 33
PARTE QUINTA – GARANZIE E PENALI 34
41. PROCEDURA DI APPLICAZIONE DELLE PENALI 35
42. PENALI IN CASO DI MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL RISPARMIO ENERGETICO RISPETTO AL RISPARMIO MINIMO GARANTITO 36
43. BONUS IN CASO DI RAGGIUNGIMENTO DI MAGGIORE RISPARMIO ENERGETICO RISPETTO AL RISPARMIO MINIMO GARANTITO 37
44. INAPPLICABILITA’ DELLE PENALI 37
45. CONTROLLO DA PARTE DEL COMMITTENTE 37
46. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO 38
47. RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO 38
48. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO 39
49. SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO 41
50. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE 42
51. REVOCA DELLA CONCESSIONE 43
53. RIEPILOGO DEI RISCHI ASSUNTI A PROPRIO CARICO DAL CONCESSIONARIO/ASSUNTORE 45
SCHEMA DI CONVENZIONE/CONTRATTO
CONCESSIONE EX ART. 183 DEL D.LGS 50/2016 PER INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI TERMICI CON ADEGUAMENTO NORMATIVO CON LA CONNESSA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA FULL RISK ED OBBLIGO DI RISPARMIO ENERGETICO MINIMO GARANTITO DEGLI IMPIANTI TERMICI DEL COMUNE DI SENAGO E SAN GIULIANO (MI)
L'anno ( ), ilgiorno ) del mese di _), in _ (_),in una sala del in via n.
,avantia me dott. autorizzato invirtù di a rogare nell'interesse di XXXX
S.r.l. gli atti in forma pubblica amministrativa, senza la presenza di testimoni avendovi le parti espressamente rinunciato, sono presenti:
il CONCEDENTE/STAZIONE APPALTANTE ATES S.r.l., con sede legale in Trezzo sull’Adda (MI), Via X. Xxxxxxx 2/4, C.F. ……………… P.I. ……………… , in persona del
……….. [•], nato a [•] il [•], domiciliato per la carica presso l’ente che rappresenta, munito degli occorrenti poteri;
Il CONCESSIONARIO/ASSUNTORE la società TERMOC AD SRL , con sede legale in Xxxxx (XX), Xxx Xxxxx x’Xxxxx, x. 0, c.a.p. 25132, C.F./P.I. 01590020986 in persona del Legale rappresentante Xxxxxxxxxx Xxxxxx, nato a BRENO (BS) il 07/1081966, domiciliato per la carica presso la società che rappresenta,
Concedente e Concessionario di seguito anche "Parte" (individualmente) o
"Parti" (congiuntamente)
PREMESSO CHE
1. In data la società TERMOCAD Srl ha presentato una Proposta di Finanza
di Progetto ai sensi dell’art. 180 e 183 del D.Lgs 50/2016 avente ad oggetto “Concessione ai sensi degli artt. 28 e 180 e ss. del d.lgs 50/2016 per interventi di efficientamento energetico degli impianti termici con adeguamento normativo con la connessa manutenzione ordinaria e straordinaria full risk ed obbligo di risparmio energetico minimo garantito degli impianti termici del Comune di Senago e San Giuliano (MI);
2. in data … … … … … A T E S S . r . l . c o n d e t e r m i n a d e l C o n s i g l i o d i A m m i n i s t r a z i o n e n . 1 0 , [indicare l’organo deliberante] ha approvato la PROPOSTA di FINANZA di PROGETTO presentata dalla società TERMOCAD Srl ritenendola di pubblica utilità ed individuando la stessa società PROMOTORE;
3. in data con provvedimento amministrativo [specificare il provvedimento]
DETERMINAZIONE n. …. con la quale si approvava formalmente la documentazione di gara ed il disciplinare di gara per l’affidamento della Concessione;
4. in data [•] è stato pubblicato il Bando di Gara sul sito internet e su ………….] e per estratto, a scelta della stazione appaltante, sui seguenti quotidiani [•];
5. la procedura ad evidenza pubblica ha visto come aggiudicatario la società TERMOCAD SRL ;
6. le Parti intendono disciplinare mediante apposita Convenzione la: “Concessione ai sensi degli artt. 28 e 180 e ss. del d.lgs 50/2016 per interventi di efficientamento energetico degli impianti termici con adeguamento normativo con la connessa manutenzione ordinaria e straordinaria full risk ed obbligo di risparmio energetico minimo garantito degli impianti termici del Comune di Senago e San Giuliano (MI)”.
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue.
PARTE PRIMA - CONDIZIONI GENERALI
1. PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI
• Il Concessionario/Stazione Appaltante e il Concedente/Assuntore si impegnano, ciascuno per quanto di propria competenza, a riportare il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di Gara (CIG) su tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all’intervento stesso concordemente a quanto previsto dalla Delibera CIPE n. 24 del 2004, dalla Legge n.136/2010 e dal successivo articolo 24 della presente Convenzione.
• Il presente contratto disciplina la riqualificazione energetica, la manutenzione ordinaria e straordinaria full risk degli edifici/impianti di pertinenza della Stazione Appaltante/Amministrazione Committente con obbligo di risparmio minimo garantito.
• L’Assuntore/Concessionario con la sottoscrizione del presente contratto si impegna:
- ad eseguire le opere di riqualificazione energetica attraverso l’esecuzione di lavori e/o l’implementazione delle tecnologie esistenti con investimenti a suo completo carico,
- alla manutenzione ordinaria e straordinaria full risk degli edifici/impianti riqualificati,
- all’ottenimento di un risparmio energetico minimo garantito, a fronte della devoluzione di un canone periodico per l’intera durata del contratto.
• Le premesse sono parte integrante del contratto unitamente al progetto tecnico economico presentato in fase di gara.
• Le premesse e gli allegati, così come i Documenti Contrattuali contentuti nell’offerta tecnica presentata, sottoscritti dalle Parti ancorché non materialmente allegati alla presente Convenzione, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. In Particolare i Documenti contrattuali sono costituiti da:
- Progetto presentato in sede di gara;
- Piano Economico Finanziario asseverato;
- Cronoprogramma dei lavori;
- Piano di Gestione dei Servizi – Capitolato Tecnico;
- Documentazione dell'offerta tecnica presentata;
- Fascicolo Risparmio Energetico;
- Elenco edifici e dati di baseline storica.
2. NORME APPLICABILI
• La presente Convenzione è sottoposta al rispetto di tutta la vigente normativa in materia di concessioni di lavori pubblici, ivi inclusi il D.Lgs. 50/2016 (di seguito, per brevità, il "Codice"), il D.P.R. 207/2010 (di seguito, per brevità, il "Regolamento"), nonché il D.Lgs.81/2008 e s.m.i. (di seguito, per brevità, il "Testo Unico Sicurezza") e ogni altra normativa espressamente richiamata o comunque applicabile.
• Per il contratto si farà altresì riferimento alla seguente normativa:
Normativa europea di riferimento
- Direttiva n.27/2012/ UE sull’efficienza energetica modificativa delle direttive 125/2009/CE (relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia) e 2010/30/UE (concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti) e abrogativa delle direttive 8/2004/CE (sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia) e 32/2006/CE (direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente gli usi finali dell’energia e i servizi energetici).
- Direttiva n.31/2010/ UE sulla prestazione energetica nell’edilizia.
- Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.
- Direttiva n.32/2006/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio.
- Direttiva 91/2002/CE sul rendimento energetico nell’edilizia.
- Regolamento (CE) n. 66/2010 relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE).
Normativa italiana di riferimento
- D.Lgs n. 102 del 4 luglio 2014 - Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.
- L.9 del 21 febbraio 2014 - conversione in legge del DL destinazione Italia
- L.90 del 3 agosto 2013 - Conversione in legge del DL63
- DPR 16/04/13 n.75 - Decreto Certificatori
- DPR 16/04/13 n.74 - Criteri di gestione degli impianti termici
- D.L. 4 giugno 2013, n.63, Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale, convertito in Legge 3 agosto 2013 n. 90.
- D.M.MISE 28 dicembre 2012 - Conto energia termico
- D.M.MISE 22 novembre 2012 - Modifiche alle Linee Guida Nazionali sulla certificazione
- D.Lgs. n. 104/2012 di attuazione della direttiva 2010/30/UE: etichetta energetica
- D.Lgs 3 marzo 2011, n.28 - Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.
- DPR 5 ottobre 2010 n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»
- D.M.MISE 26/06/09 - Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica
- DPR 59/09 - Attuativo al DLgs 192/05
- D.Lgs 30 maggio 2008 n.115 - attuazione della direttiva 32/2006/CE concernente gli usi finali dell’energia e i servizi energetici.
- D.Lgs 311/06 - Disposizioni correttive ed integrative al DLgs 000/00
- Xxxxxxx Legislativo 18 aprile 2016 n.50 - Nuovo Codice dei contratti pubblici.
- D.Lgs 192/05 e s.m.i- Attuazione della Direttiva europea 2002/91/CE.
- M.MICA 24 aprile 2001 - Efficienza e risparmio energetico negli usi finali.
- D.Lgs 30 marzo 2001 n.165 - Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.
- D.M. 19/04/2000 n.145 - Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni
- D.Lgs 2 febbraio 1997 n. 22 – Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio.
- L.10 del 9 gennaio 1991 - Norme per l’attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell’energia di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.
- L.241 del 7 agosto 1990 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
3. FINALITA’E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CONTRATTO
• Con il presente contratto la Stazione Appaltante/Amministrazione Committente persegue l’obiettivo obbligatorio della riqualificazione energetica degli edifici/impianti (elencati in allegato) al fine di conseguire significativi risparmi energetici nel rispetto del comfort ambientale.
• Sono a carico dell’Assuntore/Concessionario tutti i costi, compresi quelli di progettazione esecutiva, necessari per l'intervento.
• La Stazione Appaltante/Amministrazione Committente corrisponderà all’Assuntore/Concessionario un canone così come stabilito all'art.20 (Importo del contratto), comprensivo dei lavori di riqualificazione energetica degli edifici/impianti, e della manutenzione ordinaria e straordinaria full risk egli edifici/impianti, nonché della fornitura dei vettori energetici.
4. OGGETTO
• Il presente contratto ha per oggetto la riqualificazione energetica degli edifici/impianti individuati nel progetto esecutivo ed in particolare, formano oggetto di Contratto le seguenti attività:
- la predisposizione del Progetto Esecutivo relativo ai lavori “riqualificazione energetica e di adeguamento impiantistico relativo agli impianti termici degli edifici comunali” in conformità alla proposta tecnica presentata in sede di gara;
- l’esecuzione dei lavori a regola d’arte e in conformità al Progetto Esecutivo;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria Full Risk dell’Opera (dei soli impianti oggetto di efficientamento) secondo le previsioni di intervento impiantistico secondo il Progetto Esecutivo e secondo il Programma manutentivo dell’Opera;
- Il servizio di reperibilità e pronto intervento 24 ore su 24.
- Il risparmio energetico minimo garantito fissato nella quota media del 25% rispetto alla baseline di KWh 5.450.219 per il Comune di Senago e di KWh
5.833.300 per il Comune di San Xxxxxxxx Xxxxxxxx, come da tabella che segue.
• Al fine di identificare i risparmi minimi garantiti in termini di KWh il Concessionario dovrà procedere a predisporre idoneo sistema di contabilizzazione del calore in centrale termica.
• Il Concessionario/Assuntore è comunque obbligato al raggiungimento degli obiettivi minimi di efficienza energetica per come emersi a seguito della progettazione esecutiva, comunque non inferiori a quelli risultanti dall'offerta di gara ed richiamati nel Capitolato tecnico.
• L’importo dei lavori derivante dal quadro economico del Progetto Esecutivo, approvato dal Concedente e ogni altro onere connesso, come risultante dal Piano Economico-Finanziario è da intendersi fisso e invariabile.
• La documentazione tecnica correlata all’esecuzione della presente Convenzione e la documentazione tecnica che dovesse essere sviluppata dal Concedente e dal Concessionario/Assuntore, congiuntamente e non, durante la vigenza della stessa è e resta di esclusiva proprietà del Concedente. Il Concessionario dichiara e riconosce espressamente di non avere alcun diritto di utilizzo, cessione a terzi o riproduzione in alcuna forma della documentazione sopra menzionata se non per lo svolgimento di attività correlate all’esecuzione della Convenzione.
• Il Concessionario garantisce e manleva in ogni tempo il Concedente contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell’ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell’esecuzione della presente Convezione. Sono, in ogni caso, a carico del Concessionario tutti gli oneri e le responsabilità inerenti l’ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell’ingegno.
• Il Concedente resta estraneo ai rapporti tra il Concessionario e i titolari o concessionari delle opere dell’ingegno e alle eventuali controversie tra di loro.
• Sono escluse dalla Concessione tutte le attività e i Servizi non espressamente indicati nella presente Convenzione.
5. DURATA DEL CONTRATTO
• Il Contratto ha la durata complessiva di 10 anni (10 anni) decorrenti dalla data di prevista nel Verbale di presa in consegna degli impianti. Tale durata, stabilita dalla Stazione Appaltante/Amministrazione in sede di gara è necessaria al fine di dare compimento a tutti gli interventi di efficientamento energetico richiesti per il tramite della società attraverso il finanziamento delle opere.
• La durata della Concessione sarà così suddivisa:
- 450 giorni per la costruzione dell’Opera decorrenti dalla data di Consegna dei lavori;
- 10 anni per la gestione dell’Opera decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
• La durata della Concessione potrà essere estesa laddove sussistano le condizioni previste dall'art. 175 del Codice Civile oltre che nei casi espressamente previsti dalla presente Convenzione.
• Alla scadenza della Concessione, il Concessionario provvederà alla consegna al Concedente delle opere oggetto di gestione in buono stato di conservazione. Della consegna verrà redatto processo verbale in contraddittorio tra le Parti. Alla medesima data di consegna le opere oggetto di Concessione dovranno risultare interamente ammortizzate dal Concessionario e il loro valore residuo è indicato convenzionalmente pari a 1 euro.
• In ogni caso, alla scadenza della Convenzione, il Concessionario, per evitare l'interruzione del pubblico servizio, dovrà continuare a prestare la sua opera agli stessi patti e condizioni vigenti al momento della scadenza stessa, fino a quando il Concedente non avrà provveduto ad esperire una nuova procedura di gara o avrà assunto la diretta gestione degli impianti oggetto della presente Convenzione o, in base alle norme vigenti a tale momento, avrà affidato a ente/società dalla stessa partecipata in parte o in toto.
• Gli Impianti oggetto della presente Convenzione dovranno essere messi a disposizione del Concessionario entro 30 (trenta) giorni dalla data di stipula della presente Convenzione, pertanto in via anticipata rispetto alla consegna ed approvazione della progettazione definitiva ed esecutiva. In caso di ritardo, e/o di consegna parziale degli Impianti, non imputabile al Concessionario, lo stesso avrà diritto alla conseguente proroga dei termini di durata della Concessione.
• La consegna degli Impianti avverrà a seguito di un sopralluogo compiuto dalle Parti sugli Impianti stessi, all'esito del quale sarà redatto e sottoscritto un verbale di consegna dal quale risulti che il Concessionario ha preso visione dello stato di consistenza degli Impianti e ne accetta la consegna da parte del Concedente (di seguito, per brevità, il "Verbale di Consegna").
• Resta inteso tra le Parti che saranno a carico esclusivo del Concedente tutti i ricorsi, le azioni e le pretese di terzi fondate su titoli sorti in data anteriore alla data di redazione del Verbale di Consegna. Il Concedente ha l'onere di darne adeguata informazione al Concessionario ed in modo che tali contenziosi non incidano negativamente sui tempi e sulle modalità previsti per la realizzazione delle opere oggetto della presente Convenzione.
• Il Concedente consegna gli impianti in stato di funzionamento, idonei all'uso previsto, insieme alla documentazione e alle certificazioni previste.
6. CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
• È vietata la cessione totale o parziale del presente contratto.
• È consentito il subappalto a terzi degli interventi o parte di essi in analogia a quanto prescritto dall'art. 105, 174 del D.Lgs. n. 50/16 e successive modifiche e integrazioni.
• In caso di subappalto, la Stazione Appaltante/Amministrazione Committente ne rilascerà l'autorizzazione, ove prevista, previa acquisizione della certificazione anti- mafia, di cui al D.Lgs. 490/1994 e s.m.i.
7. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
• In caso di inadempimento dell'Assuntore/Concessionario, anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto, la Stazione Appaltante/Amministrazione Committente, mediante l'inoltro di lettera raccomandata A/R, assegnerà all'Assuntore, ex art. 1454 del Codice Civile, un termine non inferiore a quindici giorni dalla ricezione della comunicazione per porre fine all'inadempimento. Decorso inutilmente tale termine, il contratto si intenderà risolto di diritto; la Stazione Appaltante/Amministrazione Committente ha la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare la relativa penale, nonché di procedere nei confronti dell'Assuntore per il risarcimento del danno.
• In ogni caso, il contratto si risolverà di diritto, ex art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Assuntore con raccomandata A/R scritta per i seguenti motivi:
- inadeguatezza dei lavori per la riqualificazione energetica al raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico minimo garantito previsti dal progetto;
- interruzione del servizio protratto, senza giustificato motivo per sette giorni consecutivi;
- ripetute e gravi inosservanze di norme di legge o di regolamenti in materia di sicurezza degli impianti, di prevenzione incendi e di inquinamento atmosferico;
- grave inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
- subappalto abusivo, associazione, anche in partecipazione, o raggruppamento temporaneo di imprese non dichiarati in precedenza;
- intervenuta emanazione nei confronti dell'Assuntore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 1423/56, ovvero intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante/Amministrazione Committente, di subappaltatori, di fornitori, di
lavoratori o di terzi legati all'Assuntore;
- gravi violazioni delle clausole contrattuali che compromettono la regolarità dei lavori o del servizio;
- frode nell'esecuzione dei lavori;
- inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione. La Stazione Appaltante/Amministrazione Committente risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
- Qualora la concessione sia risolta per inadempimento del Concessionario trova applicazione l’articolo 1453 del codice civile
8. ONERI A CARICO DELL'ASSUNTORE
• Sono a carico dell’Assuntore/Concessionario:
o l'elaborazione della progettazione a livello esecutivo completa di tutti gli elaborati e particolari in conformità a quanto previsto dal DPR 207/2010 come dettaglio del progetto definitivo posto a base di gara, da sottoporre all'approvazione della Stazione Appaltante/Amministrazione Committente (art. 169 DPR 207/2010).
o L’effettuazione, a proprie spese, delle eventuali indagini geognostiche e di ogni altra verifica tecnica necessarie per la corretta progettazione.
o Inoltre l’Assuntore propone alla Stazione Appaltante/Amministrazione Committente il coordinatore per la progettazione che redigerà, per il progetto esecutivo, il piano di sicurezza e di coordinamento;
o tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Tecnico, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.
o consegna a piè d'opera di tutti i materiali e mezzi d’opera occorrenti per la realizzazione degli interventi, nonché le spese relative al loro trasporto, alla loro messa in opera e alle eventuali trasferte del personale addetto ai lavori;
o in ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell’Assuntore le spese per:
- l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri;
- attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- le vie di accesso al cantiere;
- la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
o Sono altresì a carico dell’Assuntore tutti gli oneri derivanti dall’eliminazione dei rischi da interferenza dei lavori (DUVRI);
o la direzione di cantiere, la sorveglianza dei lavori relativi agli impianti e l'adozione di tutte le procedure idonee a garantire la sicurezza sul lavoro;
o l'ottenimento delle autorizzazioni di legge, con preventiva elaborazione di tutta la documentazione tecnico-amministrativa necessaria;
o la redazione delle dichiarazioni di conformità previste dal D.M. 37/2008;
o l'ottenimento delle certificazioni finali obbligatorie;
o l'assistenza richiesta in caso di visite di controllo dei funzionari degli enti preposti alla sicurezza (ASL, VVF, ecc.).
o Sono altresì a carico del Concessionario, tutti gli oneri sostenuti e anticipati dall’Amministrazione Comunale:
- Fondo per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del dlgs 50/2016
- Oneri per attività di verifica e validazione
- Spese per pubblicazione di gara e della commissione di gara
- Contributi Anac e CUC
- Spese tecniche di Direzione Lavori, Collaudo tecnico, Coordinamento per la sicurezza fase esecuzione.
9. ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE/AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE
• La Stazione Appaltante/Amministrazione Committente, oltre quanto già reso disponibile nel Disciplinare Tecnico di Gara, si impegna a trasmettere l’ulteriore documentazione in suo possesso eventualmente richiesta dall’Assuntore (dichiarazioni di conformità e certificati di collaudo documentazione tecnica, certificazioni, ecc.).
• La Stazione Appaltante/Amministrazione Committente ha reso disponibile all’Assuntore le diagnosi energetica degli edifici sottoposti ad interventi di riqualificazione energetica, che, con la sottoscrizione del presente contratto, s’intende approvata senza ulteriori riserve da entrambe le parti.
10. NORME SULLA SICUREZZA
• Nell'espletamento dell'attività, l'Assuntore dovrà rispettare tutte le norme previste dall'ordinamento in materia della tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008 e s.m.i., D.lgs. 163/2006 e s.m.i., DM 10.03.1998 e s.m.i., ecc), al fine di prevenire infortuni, nonché assicurare i lavoratori contro qualsiasi rischio derivante dallo svolgimento delle attività
11. SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI IN CANTIERE
• Il personale dell'Assuntore deve essere in possesso di tutte le abilitazioni necessarie, relative all'esecuzione del contratto, nonché essere organizzato con un sistema di gestione delle attività inerenti alla erogazione del servizio, caratterizzato da processi ben strutturati e informatizzati.
• Entro dieci giorni dalla stipula del contratto, l'Assuntore notificherà per iscritto i nominativi e le relative qualifiche del personale impegnato, nonché un recapito telefonico per la pronta reperibilità del personale 24h su 24h, per 365 gg/anno.
• la Stazione Appaltante/Amministrazione Committente si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione delle persone non gradite.
• L'Assuntore si impegna a far osservare ai propri dipendenti tutte le prescrizioni ricevute, sia verbali che scritte, nonché il pieno rispetto delle norme in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
• L'Assuntore, ha depositato presso la Stazione Appaltante/Amministrazione Committente:
- il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui alla lettera b. che farà osservare sia ai propri dipendenti che ai terzi presenti sugli impianti/edifici. Il piano di sicurezza e di coordinamento/sostitutivo di cui alla lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
• L'Assuntore deve fornire tempestivamente al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione/direttore dei lavori gli aggiornamenti alla documentazione di cui sopra, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
• Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Assuntore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
• L'Assuntore si obbliga ad applicare integralmente per il personale con rapporto di lavoro subordinato tutte le norme previste dal CCNL per gli operai dipendenti dalle aziende edili, meccaniche e commerciali e dagli accordi integrativi allo stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori.
• L'Assuntore è altresì responsabile, rispetto alla Stazione Appaltante/Amministrazione Committente, dell'osservanza delle norme anzidette da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei loro rispettivi dipendenti.
12. COMMISSIONE DI CONTROLLO PARITETICA
• Entro 30 giorni dalla firma del contratto, sarà nominata una Commissione di Controllo Paritetica composta da tre membri terzi indicati dai soggetti del contratto, con l’incarico di verificare che gli interventi di efficienza energetica effettuati raggiungano i livelli prestazionali del sistema edificio/impianto in linea con i risparmi energetici previsti dal progetto.
• Tale verifica sarà effettuata dalla Commissione a conclusione dei lavori del primo e del secondo lotto, oltre che con cadenza annuale a far data dalla prima accensione degli impianti. Rimane facoltà della Commissione definire ulteriori momenti di verifica, da effettuarsi nel termine di 30 giorni dalla richiesta.
• La Commissione definirà le modalità di verifica che potranno consistere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’analisi e valutazione dei dati acquisiti tramite il sistema di monitoraggio, dalla verifica delle bollette energetiche, degli orari di funzionamento, ecc…
• A tal fine la Commissione produrrà un documento nel quale sarà individuato il risparmio energetico espresso in kWh/periodo di riferimento, ottenuto dagli interventi di riqualificazione energetica eseguiti a parità di condizioni di comfort.
• È altresì compito della Commissione di Controllo Paritetica l’aggiornamento del documento già prodotto e che riporta il risparmio energetico espresso in kWh/periodo di riferimento, in tutti i casi in cui intervengano modifiche/variazioni sul sistema edificio/impianto, che incidano sul risparmio energetico stesso.
• La Stazione Appaltante/Amministrazione Committente sceglierà due componenti della commissione tra esperti dipendenti con comprovata esperienza in campo energetico. Il terzo membro sarà nominato dall’Assuntore.
• Il Concessionario avrà altresì l’obbligo di monitorare l’andamento dei consumi da svolgersi per il tramite della Commissione Paritetica, che dovrà essere condotto mediante la verifica della contabilizzazione del calore, dei consumi, degli orari di accensione e spegnimento, delle attività di conduzione del sistema di telecontrollo Coster Web, già in uso presso gli impianti. Inoltre, il concessionario dovrà segnalare eventuali anomalie nell’andamento dei consumi tempestivamente nel corso dell’anno termico e a tale fine potrà richiedere al Concedente informazioni, dati documentazione che riterrà necessarie.
• Il Concessionario non potrà opporre ragioni di mancato raggiungimento degli standard e del risparmio garantito qualora non abbia eseguito e segnalato le attività di monitoraggio di cui al presente articolo.
13. DOMICILIO DELL’ASSUNTORE
• L'Assuntore comunicherà alla Stazione Appaltante/Amministrazione Committente il proprio domicilio legale, che dovrà mantenere per tutta la durata del contratto, a cui la Stazione Appaltante/Amministrazione Committente invierà tutte le notifiche e le comunicazioni necessarie.
14. COMUNICAZIONI
• La comunicazione tra le parti, per la certezza dei termini contrattuali, deve essere effettuata tramite lettera raccomandata A/R o con posta certificata presso l'indirizzo indicato all’Art.14.
15. PRIVACY
• Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal Codice sulla Privacy (D.Lgs 196/2003), le parti prendono atto di aver provveduto a scambiarsi le informative in materia di tutela dei dati personali.
• Con la sottoscrizione del presente contratto, le parti esprimono il proprio consenso informato al trattamento dei dati.
16. OSSERVAZIONE DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI
• Il presente contatto è soggetto all’osservanza delle seguenti norme dell'ordinamento italiano e dell'Unione Europea.
• Per quanto non espressamente indicato dal contratto, si rimanda al Codice Civile.
• Inoltre, saranno osservati i regolamenti, gli usi e le consuetudini della Stazione Appaltante/Amministrazione Committente, nonché ogni disposizione di altra autorità legalmente riconosciuta che abbia attinenza con il contratto in oggetto, quand'anche emanata nel corso dei lavori
17. LEGGE APPLICABILE
• Il presente contratto è regolato dalla legge italiana e dalla normativa europea.
• Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti rinviano alle norme in materia di appalto, se compatibili con le specifiche caratteristiche del progetto.
18. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
• Tutte le controversie derivanti dal contratto dovranno essere risolte in via preventiva dalla Commissione di Controllo Paritetica.
• Il Foro competente in via esclusiva è quello di Milano.
PARTE SECONDA - ASPETTI ECONOMICI
19. IMPORTO DEL CONTRATTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO
• L’ammontare complessivo della Concessione è pari ad Euro …………….
( /00) - XXX xxxxxxx.
• L’intero ammontare dell’investimento è finanziato dal Concessionario che, nell’ambito degli impegni assunti con la presente Convenzione, si obbliga a dotare di adeguata copertura finanziaria tutti gli interventi necessari per l’esecuzione completa e puntuale della Concessione in conformità al PEF.
• Il Concedente, per quanto di competenza, si impegna a cooperare con il Concessionario e con gli enti finanziatori individuati dal Concessionario (di seguito, per brevità, i “Finanziatori”) per tutte le attività necessarie alla definizione ed erogazione dei finanziamenti assunti dal Concessionario per l’esecuzione completa e puntuale della Concessione.
• Per le obbligazioni assunte con la presente Convenzione all’Assuntore/Concessionario viene riconosciuto dal Concedente per l’intera durata della gestione un Corrispettivo annuale pari a € ………………….,00 /anno - IVA esclusa.
Il corrispettivo annuo per i servizi oggetto della Concessione è così suddiviso:
- Quota Manutenzione pari a € /anno IVA esclusa
- Quota investimento interventi di efficientamento energetico per l’investimento sostenuto dal concessionario: pari a € €/anno, IVA
esclusa.
• Per il risparmio minimo garantito si farà riferimento a : PARAMETRI DI RIFERIMENTO (BASELINE):
- Consumo annuo in stagione termica di riferimento (media ultimi 3 anni): Kwh/m3 di gas metano (vedasi Allegato “Risparmio Energetico Atteso Garantito);
- Gradi giorno di riferimento stagione termica (media ultimi 3 anni) - Stazione Metereologica di Trezzo sull’Adda (MI), calcolati prendendo come riferimento la temperatura di 20°C ambiente (vedasi Allegato “Risparmio Energetico Atteso Garantito”);
- Volumetria riscaldata di riferimento (vedasi Allegato “Risparmio Energetico Atteso Garantito”) – elenco edifici pubblici segnalati in fase di gara;
- Orari di occupazione di riferimento degli edifici pubblici (vedasi Allegato “Risparmio Energetico Atteso Garantito”)
- Prezzo di riferimento del gas combustibile riferito alla media del prezzo della stagione termica di riferimento indicata dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)
- Indice ISTAT FOI senza Tabacchi del mese di gennaio anno di riferimento.
- Risparmio energetico minimo garantito ( kWh) pari al 25,00 %
La Commissione Paritetica alla fine di ogni stagione termica provvederà a determinare la quota di risparmio reale ottenuta dal Concessionario.
Qualora il risparmio si attestasse soprà la quota di risparmio minimo garantito (25%) la Commissione Paritetica determinarà il controvale in euro e tale importo andrà a costituire un plafond a disposizone del Concedente ATES che si obbliga ad affidare al Concessionario lavori di riqualifica/effientamento energetico.
Qualora il risparmio si attestasse sotto la quota di risparmio minimo garantito (25%) la Commissione Paritetica determinarà il controvalore in euro e addebiterà al Concessionario una a titolo di Penale l’importo del controvalore monetario nella stessa misura della percentuale del mancato risparmio garantito come previsto dall’art. 42.
20.1 ADEGUAMENTO CORRISPETTIVO
La quota “Servizio Manutentivo” sarà adeguata annualmente secondo i seguenti criteri con i fattori di aggiustamento e normalizzazione.
Sarà applicato un aggiornamento annuale pari alla differenza percentuale tra il valore assunto dall’indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (FOI, senza tabacchi; xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxxx/00000 ; link utili indici NIC FOI e IPCA) nel mese di gennaio dell’anno di rendicontazione ed il valore base dell’indice FOI del mese di gennaio dell’anno di riferimento 2018. Qualora l’Istituto Centrale di Statistica apportasse variazioni alla base di riferimento dell’indice (base annuale FOI 2015=100), si procederà anche all’aggiornamento FOI0.
Quota Investimento interventi di efficientamento energetico:
La quota investimento non sarà soggetta ad adeguamenti, per tutta la durata della concessione, salvo quanto previsto dal successivo art. 50 o dovuto a specifiche disposizioni legislative sopravvenute.
Il concedente si riserva la facoltà di riscattare anticipatamente agli impianti, corrispondendo al concessionario l’importo residuo attualizzato sulle quote di ammortamento successive.
20.2 TERMINI DI PAGAMENTO
• Il Corrispettivo totale verrà corrisposto in n. 12 rate mensili e posticipato entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica di cui all’art. 25 del D.L. n. 66/2014 e relativa al periodo di riferimento
• La prima rata del Corrispettivo di Disponibilità sarà corrisposta dall’avvio del Servizio.
• L’importo delle fatturazioni mensili è costante e pari a un dodicesimo del canone omnicomprensivo annuo. Eventuali variazioni delle imposte e delle accise saranno recepite attraverso il conguaglio annuale. Il Concedente provvederà ad effettuare il pagamento tramite RID entro i termini di legge dalla data di ricezione della fattura, con priorità rispetto alle restanti obbligazioni di spese correnti escluse le spese per ol personale.
• Al termine di ogni annualità si dovrà procedere al calcolo del conguaglio annuo secondo la formula prevista all’art. 20.1. Tale importo, se positivo, dovrà essere corrisposto dal Concedente non oltre 60 giorni dalla ricezione della fattura; se negativo, verrà considerato e dedotto, ai fini della compensazione nella successiva fatturazione del Concessionario al Concedente.
• Nel caso di ritardo da parte del Concedente nella corresponsione dei Corrispettivi saranno dovuti, sulle somme non pagate, gli interessi al tasso legale.
• Per quanto concerne tutti gli interventi/servizi esclusi dal canone omnicomprensivo annuo, il Concessionario ad avvenuta prestazione, benestariata dal Concedente, emetterà fattura distinta e separata da quella relativa al canone omnicomprensivo annuo, anch’essa da trasmettere in formato elettronico, con pagmento solito in uso di cui sopra.
20.3 OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
• Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, le parti si impegnano a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta Legge in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
• A tal fine, il Concessionario si obbliga ad utilizzare il/i conto/i corrente/i[bancario/io postale/i]di seguito indicato/i,dedicato/i [- anche se non in via esclusiva -] alla presente Convenzione, sul/i quale/i dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari ad essa relativi, da effettuarsi esclusivamente tramite lo strumento del bonifico – RID [bancario o postale] e a far sì che siano autorizzate ad operare su tale conto/i esclusivamente le persone di seguito indicate:
- Banca : conto corrente [bancario] identificato dal codice IBAN:
………………
- acceso presso BANCA ;
- generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto: ……………………… – C.F. ………………….. NATO A
……………….. IL LEGALE RAPPRESENTANTE;
• Ciascun RID[bancario] deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Concessionario, il codice identificativo di gara (CIG) di cui all'articolo 3, comma 5, della Legge 13 agosto 2010 n.136.
• Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i sopra menzionato nonché le generalità [• specificare nome e cognome] e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
• Il mancato utilizzo, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione della Convenzione ai sensi del successivo articolo 24.
• Il Concessionario si obbliga, a mente dell’articolo 3, commi 8 e 9, della Legge n. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 [con divieto di ulteriore subappalto/nonché l’impegno ad inserire la medesima clausola nei contratti da questi ultimi sottoscritti con i propri subcontraenti]. Qualora il Concessionario abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, sarà tenuto a darne immediata comunicazione al Concedente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Brescia.
• Il Concessionario, inoltre, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, nonché l’obbligazione di dare immediata comunicazione al Concedente, al Concessionario e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Brescia qualora detti subappaltatori e/o subcontraenti abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
• Il Concedente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta dello stesso contratto di subappalto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Xxxxx.
• Il Concessionario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG/CUP n. 7830461CD3 / D46C18001480005 al cessionario, anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati.
20. MODALITA’ DI PAGAMENTO E DETERMINAZIONE DELLE COMPETENZE
ECONOMICHE SPETTANTI AL CONCESSIONARIO PER INTERVENTI EXTRA CANONE
• Al Concessionario per tutti gli eventuali interventi non previsti in sede di Offerta Tecnica e quindi non compresi nel Servizio Prestazione Energetica, che possono intervenire successivamente alla data di stipula del contratto sia su proposta del Concessionario che su richiesta della Stazione Appaltante/Amministrazione Committente, saranno remunerati secondo le modalità descritte art.20.2 e nei limiti previsti dalla normativa vigente.
21. SPESE DIPENDENTI DAL CONTRATTO E DALLA SUA ESECUZIONE - ONERI FISCALI
• Fatta eccezione per l'IVA e per ogni altra imposta che la legge accolla alla Stazione Appaltante/Amministrazione Committente, tutte le spese dipendenti dal contratto e dalla sua esecuzione, tasse comprese, sono a carico dell'Assuntore
22. CONTRIBUTI PUBBLICI E TITOLI EFFICIENZA ENERGETICA
• Le parti dichiarano che eventuali contributi pubblici e titoli di efficienza energetica (TEE o Conto Termico) disponibili con riferimento all'esecuzione del progetto saranno di pertinenza della Stazione Appaltante/Amministrazione Committente.
23. CESSIONE DEL CREDITO
• Con la sottoscrizione del presente contratto la Stazione Appaltante/Amministrazione Committente acconsente preventivamente ad ogni richiesta di cessione del credito che sia posta nel rispetto del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. dall’Assuntore.
24. ANALISI DELLE COMPONENTI DEL PREZZO E AGGIORNAMENTO DEI CORRISPETTIVI
• Il valore del Canone dovuto per il Servizio erogato nell’intera Stagione di Climatizzazione è ottenuto secondo quanto riportato nel Capitolato Tecnico.
PARTE TERZA – ASPETTI TECNICI
25. CAPITOLATO TECNICO – Progetto definitivo
• Fa parte del presente contratto e ne costituisce parte integrante il Progetto definitivo nel quale sono descritte, definite e precisate tutte prescrizioni e le operazioni di cui al presente contratto
26. PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
• Entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, l’Assuntore dovrà procedere alla presentazione del progetto esecutivo, con tutti gli ulteriori elementi costruttivi di dettaglio a completamento di quanto già previsto nel progetto definitivo posto a base di Gara, comprensivo dell'aggiornamento del Piano degli Interventi.
• Sulla base del progetto esecutivo, l’Assuntore dovrà ottenere tutte le autorizzazioni e i pareri previsti ai sensi delle vigenti norme in materia di lavori e forniture, di tutela dell'ambiente, urbanistica, ecc...
27. EDIFICI ED IMPIANTI OGGETTO DELL'APPALTO E LORO CONSEGNA/INIZIO E FINE LAVORI
• Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto si procederà alla consegna degli edifici ed impianti in contraddittorio tra le parti. È cura dell’Assuntore eseguire tutte le attività propedeutiche alla presa in consegna degli edifici e degli impianti come riportato nel Progetto Esecutivo. In particolare dovrà:
- effettuare il sopralluogo degli edifici e degli impianti oggetto degli interventi di riqualificazione energetica, entro il termine di 15 giorni lavorativi, antecedenti la data prevista di presa in consegna;
- redigere un apposito Verbale di Presa in Consegna, in contraddittorio con la Stazione Appaltante/Amministrazione Committente.
• L’inizio dei lavori per la realizzazione delle opere previste nel progetto esecutivo coincide con la data di sottoscrizione del Verbale di Presa in Consegna degli edifici e degli impianti.
• L'Assuntore dovrà ultimare i lavori di riqualificazione energetica previsti nel termine massimo di ……… giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data di inizio dei lavori.
• L'inizio dei lavori per la realizzazione delle opere previste dal progetto esecutivo predisposto dall’Assuntore nonché il loro svolgimento, il loro completamento ed il collaudo, saranno documentati e disciplinati dalle norme del DPR 207/2010.
27.1 LAVORI COMPLEMENTARI
• Al Concessionario possono essere affidati in via diretta, con l’accordo dello stesso, i lavori complementari non figuranti nella originaria Documentazione Progettuale, né nella presente Convenzione, divenuti tecnicamente necessari a seguito di circostanze impreviste, nelle ipotesi e nei limiti previsti dalla normativa vigente richiesti dal Concessionario e quantificabili utilizzando l’elenco prezzi di cui al contratto, sconto
%. In assenza si potrà impiegare il listino DEI ultimo disponibile, con il medesimo sconto garantito sui prezzi dei lavori già oggetto di concessione.
• All’esecuzione dei lavori complementari si procederà solo dopo l’approvazione da parte del Concedente del relativo Progetto.
• L’affidamento di detti lavori sarà formalizzato in apposito atto aggiuntivo.
• La remunerazione di tali lavori complementari non potrà costituire causa di riequilibrio del piano economico finanziario.
27.2 VARIANTI
• Il Concessionario sarà tenuto ad apportare le variazioni al Progetto approvato [Progetto Definitivo/Esecutivo] richieste dal Concedente, a condizione che dette variazioni:
- non determinino un'alterazione sostanziale del Progetto definitivo e/o esecutivo;
- non comportino incremento dei costi di gestione, ritardi nell’esecuzione delle opere così come previsto rispettivamente nel Piano Economico- Finanziario e nel Cronoprogramma.
• Alle stesse condizioni di cui ai punti precedenti, le Varianti potranno essere altresì proposte dal Concessionario qualora si rendessero necessarie per risolvere problematiche di carattere tecnico finalizzate a rendere più funzionale l’opera.
• Le Varianti in corso d’opera possono essere ammesse, qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa vigente.
• Nelle ipotesi di cui al precedente periodo, le Varianti potranno essere richieste dal Concedente al Concessionario o proposte dal Concessionario. Le eventuali perizie di Variante dovranno essere approvate dal Concedente ai sensi di legge. Nell’ipotesi in cui la variante sia stata proposta dal Concessionario, il Concedente si impegna a comunicare al Concessionario la propria approvazione o rigetto nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.
• La contabilizzazione delle opere oggetto di Variante avverrà mediante applicazione dell’elenco prezzi posto a base di gara scontato del ribasso offerto dal Concessionario. Qualora le attività/lavori non fossero contemplate nell’Elenco prezzi si farà riferimento al Xxxxxxxxxx Opere Pubbliche della Lombardia scontato del ribasso offerto dal Concessionario.
• Il Concessionario è tenuto a sostenere i costi relativi a Varianti in corso d’opera dovute al manifestarsi di Errori o Omissioni di Progettazione che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’Opera, ovvero la sua utilizzazione. In tali casi, il Concessionario dovrà altresì risarcire il Concedente di qualsiasi danno conseguito.
28. DIREZIONE LAVORI e RESPONSABILE SICUREZZA
• La Direzione dei Lavori compete al Concedente (con oneri a carico del Concessionario così come definiti nel quadro economico presentato in sede di gara).
• Compete al Direttore dei lavori verificare il rispetto dei tempi e dei costi in Fase di Costruzione e al ricorrere di circostanze speciali che possono determinare sospensioni parziali o totali dei lavori ai sensi della normativa vigente, la redazione dello Stato di Avanzamento Lavori.
• Le funzioni di Responsabile della sicurezza saranno svolte dal Direttore dei lavori, ovvero da un direttore operativo abilitato.
• Restano in capo al Direttore dei Lavori, al Responsabile per la Sicurezza e al Concessionario tutti gli obblighi e le responsabilità che le vigenti disposizioni normative assegnano agli stessi.
28.1 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DELLA GESTIONE DELL’OPERA
• Il Concedente svolgerà la funzione di sorveglianza e controllo sulle attività svolte dal Concessionario anche attraverso il Responsabile del Procedimento e i suoi uffici di supporto a ciò delegati.
• Il Responsabile del Procedimento svolge i compiti e le funzioni ad esso attribuitegli dal Codice e dal Regolamento e cura, in particolare, in ciascuna fase di attuazione degli interventi oggetto della Convenzione, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza con il Progetto e il Piano Economico e Finanziario, e sui tempi di realizzazione previsti nel Cronoprogramma.
• Il Responsabile del Procedimento, tra l’altro, svolge tutti i compiti previsti dalle vigenti disposizioni normative in ordine alla corretta realizzazione dei lavori oggetto della presente Convenzione, verificando il rispetto delle prescrizioni ivi contenute. In particolare provvederà:
- ad autorizzare il Concessionario allo svolgimento delle indagini sui siti oggetto dei lavori;
- a verificare la rispondenza dei lavori effettivamente realizzati rispetto a quanto previsto negli elaborati progettuali. A tal fine, il Responsabile del Procedimento acquisirà la relativa documentazione e parteciperà altresì alle visite delle commissioni di collaudo, sia in corso d’opera sia per il collaudo finale;
- a verificare la documentazione contabile preliminare all’erogazione di eventuali Contributi pubblici;
- a ordinare l’irrogazione delle penali così come previste dal successivo articolo 44.
28.2 PROVE E COLLAUDO
• Il Concedente nomina il Collaudatore (con oneri a carico del Concessionario cosi come definiti nel quadro economico presentato in sede di gara) nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dall’art. 102 del D. Lgs 50/2016.
• Durante l’espletamento di ogni accertamento, verifica o collaudo, il Concessionario si impegna a fornire ogni assistenza e collaborazione necessaria, anche mettendo a disposizione la strumentazione e il personale occorrente.
• Xxx Xxxxxxxx in corso d’opera verrà redatto apposito verbale.
• Entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori sarà emesso il Certificato di collaudo.
29. RICONSEGNA DEGLI EDIFICI E DEGLI IMPIANTI E CERTIFICAZIONI
• Alla fine del rapporto contrattuale, l’Assuntore è tenuto a riconsegnare alla Stazione Appaltante/Amministrazione Committente gli edifici e gli impianti ed i loro accessori, nonché i locali interessati, nello stato di conservazione, di manutenzione e di funzionalità in cui si trovavano all’atto della consegna, salvo il normale deperimento per l’uso. Contestualmente dovranno essere consegnate tutte le certificazioni richieste dalla normativa vigente ai fini della sicurezza, dell’esercizio e del contenimento dei consumi energetici.
• Eventuali migliorie e/o sostituzione di parti degli edifici e degli impianti sono considerate a tutti gli effetti di proprietà della Stazione Appaltante/Amministrazione Committente.
• Lo stato di conservazione degli edifici e degli impianti deve essere accertato, in contraddittorio dalla Stazione Appaltante/Amministrazione Committente e dall'Assuntore, in un apposito Verbale di Riconsegna.
• Saranno a carico dell’Assuntore tutti gli oneri per il ripristino delle eventuali non conformità riscontrate e tutte le spese occorrenti per eventuali risoluzione/volturazione dei contratti di fornitura.
30. MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDIANRIA FULL RISK
• L’Assuntore dovrà eseguire, nell’ambito della Concessione, la manutenzione, ordinaria e straordinaria full risk dei soli impianti oggetto di intervento di efficientamento nel rispetto di quanto previsto nel Progetto esecutivo, nella relazione gestione del servizio.
31. CONTROLLI VERIFICHE E MISURE SUGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE
• Prima, durante e dopo la gestione di ogni Periodo di Climatizzazione, l’Assuntore al fine di garantire la sicurezza e la qualità del servizio, deve eseguire, per ogni impianto già esistente e/o realizzato dallo stesso ai fini del presente contratto, tutti i controlli, le verifiche e le misure previste dalla normativa vigente e tenere aggiornato il Libretto di Centrale.
• Gli elementi da sottoporre a verifica periodica e le misure da effettuare sono quelli riportati nel predetto Libretto di Centrale o Libretto d’Impianto nei casi previsti per legge.
• Nel Capitolato Tecnico vengono dettagliate le parti e le modalità di controllo e misura degli impianti e delle apparecchiature.
32. MODIFICAZIONE DEL NUMERO DEGLI EDIFICI OGGETTO DEL CONTRATTO. ESTENSIONE
DELL'ATTIVITA'
• Nel caso in cui nel corso della durata del Contratto vengano apportate variazioni, rispetto a quanto già stipulato la Commissione di Controllo Paritetica dovrà valutare le variazioni nel fabbisogno di energia derivante dalle modifiche contrattuali di cui sopra e dovrà aggiornare il valore del risparmio energetico espresso in kWh/periodo derivante dalle modifiche in oggetto.
• Nel rispetto delle normative vigenti, l’importo contrattuale potrà così variare in aumento o in diminuzione (fatto salvo il riconoscimento all’assuntore del residuo delle quote di ammortamento dell’investimento per l’efficientamento energetico). Le variazioni in aumento possono comunque essere riconosciute nel limite massimo ed in linea con quanto previsto dalla normativa vigente.
33. PRESTAZIONI A MISURA
• Per le eventuali prestazioni a misura che si rendessero necessarie sia su proposta dell'Assuntore che su richiesta della Stazione Appaltante/Amministrazione Committente si applica il prezziario DEI dell’anno di riferimento con lo sconto offerto in sede di gara (sconto offerto in gara 15 %).
• Per prestazioni ed attività a misura si intendono: gli interventi di manutenzione straordinaria non previsti in sede di Offerta Tecnica, quali ad esempio eventuali lavori di adeguamento normativo e/o funzionale scaturenti da nuove disposizioni di legge emanate nel corso della durata del contratto, sia ad eventuali aggiuntivi interventi di riqualificazione energetica, non ricompresi nell'Offerta Tecnica in fase di gara, proposti dall'Assuntore ed accettati dalla Stazione Appaltante/Amministrazione Committente o richiesti dalla Stazione Appaltante/Amministrazione Committente nei limiti della normativa vigente.
34. AGGIUNTIVI INTERVENTI MIGLIORATIVI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA
• L'Assuntore, nei limiti previsti dalla normativa vigente, oltre alle (eventuali) proposte di intervento per il miglioramento delle prestazioni energetiche del sistema edificio/impianto presentate in sede di gara ed approvate dalla Stazione Appaltante/Amministrazione Committente, può proporre alla Stazione Appaltante/Amministrazione Committente aggiuntivi interventi migliorativi di riqualificazione energetica che abbiano caratteristiche, procedure e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico.
• Resta inteso che il corrispettivo complessivo per gli interventi Extra Canone non deve superare i limiti massimi previsti dalla normativa vigente in materia.
• L'Assuntore beneficia dei risparmi conseguenti per tutta la durata del contratto.
• Interventi, questi, di riqualificazione energetica, saranno contabilizzati in base ai listini o elenco prezzi riportati nel Capitolato Tecnico, al netto del ribasso offerto, e saranno remunerati extra canone nei limiti previsti dalla normativa vigente.
• Gli interventi proposti dovranno essere preventivati dall'Assuntore ed approvati dalla Stazione Appaltante/Amministrazione Committente, secondo quanto prescritto nel Capitolato Tecnico.
• Per ogni ulteriore intervento di riqualificazione energetica approvato, deve essere elaborato dall'Assuntore un progetto tecnico-economico, i cui contenuti specifici sono elencati nel Capitolato Tecnico.
• Tutti gli oneri derivanti dalla predisposizione e dall’attuazione del progetto sono ricompresi nel costo complessivo del singolo intervento.
• La Stazione Appaltante/Amministrazione Committente in caso di nuove tecnologie, capaci di ridurre i consumi energetici oltre quanto stabilito dal risparmio minimo garantito, si riserva di contrattare con l’Assuntore i nuovi interventi, riconoscendo ad esso un congruo corrispettivo che sarà determinato con le stesse modalità degli interventi proposti dall’Assuntore.
• L’Assuntore non può esimersi dal porre in essere ulteriori interventi di riqualificazione energetica sul sistema edificio/impianto richiesti da adeguamenti normativi in tema di efficienza energetica, successivi alla data di stipula del contratto, che saranno remunerati come da Capitolato Tecnico
PARTE QUARTA - RESPONSABILITÀ
35. RESPONSABILITA' DELL'ASSUNTORE
• L’Assuntore è direttamente responsabile del mantenimento dei livelli prestazionali del sistema edificio/impianto raggiunti con gli interventi di riqualificazione energetica, tenuto conto del normale ciclo di vita dei materiali.
• L'Assuntore è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o del presente contratto, arrecati per fatto proprio o dei propri dipendenti alla Stazione Appaltante/Amministrazione Committente o a persone e cose di altre ditte o di terzi.
• In caso di inosservanza anche parziale del presente contratto, la Stazione Appaltante/Amministrazione Committente potrà applicare una trattenuta cautelativa del 1% sui pagamenti in scadenza successivi alla dichiarazione scritta dell'inosservanza, senza che l'Assuntore possa opporvisi. Trascorsi 30 giorni dalla segnalazione, la Stazione Appaltante/Amministrazione Committente provvederà direttamente con addebito dell'onere all'Assuntore.
36. RESPONSABILITA' DELL'ASSUNTORE PER SUBAPPALTO
• L'Assuntore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante/Amministrazione Committente per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto. La Stazione Appaltante/Amministrazione Committente è sollevata da ogni richiesta di risarcimento danni avanzata da terzi in conseguenza all'esecuzione dei lavori subappaltati e da ogni pretesa dei subappaltatori.
• Il subappalto deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante/Amministrazione Committente. Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all'autorità giudiziaria ai sensi della legge 246/1995 e s.m.i.
37. RESPONSABILITA' DELLA STAZIONE APPALTANTE/ AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE
(CODICE COMPORTAMENTALE)
• La Stazione Appaltante/Amministrazione Committente, con la sottoscrizione del Protocollo Tecnico redatto dall’Assuntore, si impegna a far rispettare ai propri dipendenti, il codice comportamentale ad esso allegato, affidando al proprio Energy Manager o figura analoga, il controllo del rispetto delle norme in esso contenute e scaturite dall’attività formativa a carico dell’Assuntore
• Le norme comportamentali a cui l’utenza deve attenersi per non falsare la misura dell’adempimento riguardano:
- modalità di utilizzo efficiente dei terminali e degli impianti
- modalità di utilizzo dei locali dell’edificio
- modalità di formazione e di modifica comportamentale degli utenti
- ecc…
• A decorrere dalla sottoscrizione del contratto per tutta la durata di erogazione del servizio la Stazione Appaltante/Amministrazione Committente garantisce il corretto utilizzo da parte dell’utenza degli edifici/impianti gestiti dall’Assuntore, secondo le prescritte norme di comportamento contenute nel protocollo.
38. DANNI CAUSATI DA FORZA MAGGIORE
• L'Assuntore non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificassero nel cantiere durante il corso dei lavori, ad eccezione di quelli provocati dal personale della Stazione Appaltante/Amministrazione Committente.
• Per i danni cagionati da forza maggiore si applicano le norme dell'art. 348 L. 2248/1865 e dell'art. 20 del D.M. 145/2000 e s.m.i..
• Nessun compenso sarà dovuto dalla Stazione Appaltante/Amministrazione Committente per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ecc
PARTE QUINTA – GARANZIE E PENALI
39. CAUZIONI
• A garanzia della corretta esecuzione degli obblighi relativi alla realizzazione dei lavori, il Concessionario presta, contestualmente alla stipula della presente Convenzione e con le modalità di cui all’art. 103 del D.Lgs 50/2016, cauzione definitiva rilasciata da
……………., pari al 10% dell’importo totale dei lavori oggetto della presente Convenzione, ridotta ai sensi di legge.
• A garanzia della corretta esecuzione degli obblighi inerenti la gestione dell’ Opera, il Concessionario si impegna, altresì, a prestare, all’avvio della gestione, idonea garanzia fideiussoria, per un importo pari al 10% dell’importo annuo dei Corrispettivi di cui all’art. 20. Tale cauzione, da prestarsi con le modalità di cui al precedente comma 1, dovrà avere validità minima biennale, da estendersi almeno 30 (trenta) giorni prima della data di scadenza per ulteriori analoghi periodi, fino alla scadenza della Concessione.
• Il Concessionario si impegna, inoltre, a produrre tutte le altre cauzioni previste dal Codice e dal Regolamento o comunque richieste ai sensi di Legge, nelle forme e con le modalità ivi stabilite.
40. POLIZZE ASSICURATIVE
• Il Concessionario si impegna a stipulare le polizze assicurative di seguito indicate nei limiti e con le modalità previste dal Codice e dal Regolamento:
o polizza assicurativa, ai sensi dell’articolo 103 comma 7 del Codice, a copertura:
- dei danni subiti dal Concedente nel corso dell’esecuzione dei lavori secondo quanto indicato nel relativo schema tipo di cui al D.M. n.123/2004;
- della responsabilità civile verso terzi, il cui massimale dovrà essere pari al 5% della somma assicurata e per le opere e nel rispetto del limite massimo previsto dall’articolo 125, comma secondo del Regolamento;
• La copertura assicurativa di cui al precedente punto a) decorre dalla data di Consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del Certificato di Collaudo o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo Certificato; la copertura assicurativa di cui ai punti indicati qui sopra, decorre dalla data di emissione del Certificato di Collaudo o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla
data di ultimazione dei lavori.
• Il Concessionario si impegna, altresì, producendo idonea dichiarazione di una compagnia di assicurazioni autorizzata all’esercizio del ramo responsabilità civile generale nel territorio dell’Unione europea, a stipulare, a far data dall’approvazione del progetto, una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di Progettazione e delle attività ad esse connesse, per tutta la durata dei lavori a sino alla data di emissione del Certificato di collaudo.
• Il Concessionario è in possesso della polizza RCT con un massimale per sinistro pari ad euro 2.000.000,00.
• Le franchigie, gli scoperti e le limitazioni di copertura presenti nelle polizze restano a totale carico del Concessionario che dovrà consegnare al Concedente almeno 7 giorni prima della data prevista per la Consegna lavori, copia delle polizze unitamente ai relativi certificati di assicurazione.
• Il Concessionario dovrà consegnare al Concedente, entro 30 (trenta) giorni dall'inizio di ogni anno, copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità di ciascuna polizza.
• Resta in ogni caso inteso che il Concessionario, essendo responsabile dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati dalle sue attività al Concedente, ai dipendenti e consulenti dei Concedente, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori, dei suoi ausiliari in genere e di chiunque egli si avvalga, sia per l’esecuzione delle opere che per l’erogazione dei Servizi, in nessun caso potrà invocare la responsabilità del Concedente per i danni o pregiudizi di cui al presente articolo.
41. PROCEDURA DI APPLICAZIONE DELLE PENALI
• Il Responsabile del procedimento, verificato il ricorrere delle condizioni previste dalla presente Convenzione per l’applicazione delle penali, comunica al Concessionario l’avvenuto inadempimento e la misura della penale.
• Ove il Concessionario non contesti l'applicazione e la misura della penale entro i 15 giorni successivi al ricevimento della comunicazione, gli importi maturati a seguito dell’applicazione della penale saranno dedotti dai relativi Corrispettivi, alla scadenza di pagamento immediatamente successiva all’accertato inadempimento. Resta ferma la facoltà del Concedente, ai fini dell’incameramento dei predetti importi, di rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
• Ove il Concessionario contesti l'applicazione e la misura della penale, il Responsabile del procedimento convocherà la Parte entro 15 giorni dall’avvenuta contestazione e promuoverà l’esame della questione al fine di risolvere la controversia. In caso di mancato accordo, il Responsabile del procedimento procederà in ogni caso all’irrogazione della penale.
• Resta in tutti i casi salva l’azione di risoluzione per inadempimento del Concessionario, qualora il mancato raggiungimento dei livelli di cui al precedente comma 1 comporti l’applicazione di penali, cumulativamente considerate, di ammontare superiore, complessivamente, al 10% del Corrispettivo di Disponibilità al netto di IVA.
42. PENALI IN CASO DI MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEL RISPARMIO ENERGETICO
RISPETTO AL RISPARMIO MINIMO GARANTITO
• L’attività di verifica dei risultati attraverso la rilevazione delle performance in termini di consumi e di rendimenti è effettuata dalla Commissione di Controllo Paritetica.
• All’esito della verifica effettuata ai sensi dell’Art. 13 del presente contratto, che accerti il mancato raggiungimento della soglia di risparmio energetico garantito, consegue, come effetto automatico dell’inadempimento alle obbligazioni del contratto, il pagamento di una penale a carico dell’Assuntore, salvo risarcimento dei maggiori danni.
• Il mancato rispetto del Protocollo Comportamentale di cui all’Art. 37 che abbia impedito il raggiungimento dei livelli di risparmio energetico atteso, non comporta l’applicazione delle penali a carico dell’Assuntore. La penale si applica al corrispettivo per gli interventi di riqualificazione dovuto dalla Stazione Appaltante/Amministrazione Committente nella stessa misura della percentuale del mancato risparmio garantito. L’importo delle penali verrà dedotto dal primo certificato di pagamento utile, previa notifica all’Assuntore 20 giorni prima.
• La penale non si applica se il risparmio energetico conseguito è del 1 % minore di quello garantito (parametro definito dal range di tolleranza strumentazione di misura).
• In caso di applicazione di una penale l’Assuntore si impegna a porre in essere tutte le misure necessarie per il raggiungimento del risparmio garantito previsto dal contratto.
• Se l’Assuntore non provvede "motu proprio" all'adeguamento, la Stazione Appaltante/Amministrazione Committente provvederà alla contestazione e alla messa in mora dell’Assuntore. Se, scaduto il termine della messa in mora, l’Assuntore risultasse ancora inadempiente, la Stazione Appaltante/Amministrazione Committente potrà procedere direttamente, imputando la relativa spesa all’Assuntore, senza che l’Assuntore possa eccepire nulla sulla tecnologia adottata.
• Solo per cause di forza maggiore l’Assuntore può chiedere una dilazione sui termini della messa in mora.
43. BONUS IN CASO DI RAGGIUNGIMENTO DI MAGGIORE RISPARMIO ENERGETICO RISPETTO AL
RISPARMIO MINIMO GARANTITO
• In caso del raggiungimento di un maggiore risparmio energetico rispetto a quello minimo garantito, accertato dalla Commissione di Controllo Paritetica, come previsto dall’art. 20 la Commissione Paritetica determinarà il controvale in euro e tale importo andrà a costituire un plafond a disposizone del Concedente ATES che si obbliga ad affidare al Concessionario lavori di riqualifica/effientamento energetico per pari importo. Sulla base delle esigenze del Comune, applicando sconto listino DEI 15%.
44. INAPPLICABILITA’ DELLE PENALI
• In ogni caso le penali non si applicano se causate da atti: di calamità naturali, di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di disastro nucleare e del mancato rispetto del Protocollo Comportamentale a carico della Stazione Appaltante di cui all’art. 37.
45. CONTROLLO DA PARTE DEL COMMITTENTE
• Durante tutta la durata del Contratto la Stazione Appaltante/Amministrazione Committente, con le modalità riportate nel Progetto esecutivo, provvederà ad effettuare controlli periodici volti ad accertare il rispetto, da parte dell’Assuntore, delle prescrizioni indicate dal presente Contratto, dal Progetto Esecutivo e dagli impegni assunti dall’Assuntore stesso a seguito dell’Offerta Tecnica.
46. EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO
• Le Parti prendono atto che l'Equilibrio Economico-Finanziario degli investimenti e della connessa gestione è dato dal rispetto delle condizioni di equilibrio economico ed equilibrio finanziario riconducibili ai seguenti indicatori contenuti nel Piano Economico- Finanziario Asseverato:
- Tasso Interno di Rendimento dell'Azionista (Tir) pari a …….%;
- lo/gli specifici Indicatori della sostenibilità finanziaria è/ sono il Debt Service Cover Ratio (DSCR) pari a ………;
- Risparmio Energetico Minimo Garantito.
47. RIEQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO
• Le Parti convengono di procedere a una revisione del Piano Economico Finanziario, qualora si riscontri un’Alterazione dell’Equilibrio Economico-Finanziario, determinata da eventi non imputabili al Concessionario che richiede di procedere alla suddetta revisione. Rientrano tra tali eventi solo le seguenti fattispecie:
- gli eventi di Forza Maggiore;
- l’entrata in vigore di norme legislative e regolamentari che incidano sui termini e sulle condizioni di realizzazione, di gestione economica e/o funzionale dell’Opera, nonché di gestione dei Servizi o stabiliscano nuovi meccanismi tariffari;
- le Varianti richieste dal Concedente o concordate tra le Parti che comportino una Alterazione dell’Equilibrio Economico-Finanziario;
• Al verificarsi di una delle fattispecie di cui al precedente punto, al fine di avviare la procedura di revisione del Piano Economico-Finanziario, il Concessionario ne darà comunicazione per iscritto al Concedente con esatta indicazione dei presupposti che hanno determinato l’Alterazione dell’Equilibrio Economico-Finanziario, supportata da idonea documentazione dimostrativa che deve consistere nella presentazione di:
- Piano Economico-Finanziario, in formato editabile, in disequilibrio;
- Piano Economico-Finanziario, in formato editabile, che riproduce la proposta di revisione;
- relazione esplicativa al Piano Economico-Finanziario revisionato, che illustri anche i presupposti che hanno indotto alla richiesta di revisione;
- relazione dimostrativa dell’evento non imputabile dedotto e dei maggiori oneri da esso derivanti;
- "proposta" di atto aggiuntivo per il recepimento in Convenzione di quanto previsto nel Piano Economico Finanziario revisionato.
• La revisione del Piano Economico-Finanziario per il ripristino delle condizioni di Equilibrio è finalizzata a determinare il ripristino degli Indicatori di Equilibrio nei limiti di quanto necessario alla neutralizzazione degli effetti derivanti da uno o più eventi non imputabili al Concessionario e che hanno dato luogo alla revisione.
• La revisione potrà prevedere in via alternativa o congiunta:
- L’anticipazione o proroga del termine di scadenza della Concessione (solo quando compatibile con il rispetto del parametro finanziario del DSCR);
- Eventuali variazioni di natura qualitativa e/o quantitativa dei Servizi;
- Qualsiasi altra modalità che il Concedente ed il Concessionario convengano di applicare;
48. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO
• La facoltà di cui al comma 1 potrà essere esercitata nei seguenti casi:
- superamento della soglia massima per le penali relative al mancato rispetto dei termini stabiliti dalla presente Convenzione per l'esecuzione dei lavori;
- gravi vizi o difformità dell’Opera riscontrati nella fase di esecuzione dei lavori;
- gravi violazioni del Capitolato di Gestione che comportino l’applicazione di penali per l’indisponibilità dell’Opera ovvero per la mancata erogazione dei Servizi;
- la mancata attivazione anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative previste dal presente contratto;
- violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità;
- gravi violazione delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive e fiscali.
• Il Concedente si riserva altresì diritto di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell’articolo 1454 del Codice Civile in caso di violazione delle previsioni di cui alla Legge n.136/2010, nonché in caso di sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa previsti dagli articoli 83 e seguenti del D. Lgs n.159/2011.
• In caso di risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo, le Parti verificano le seguenti voci al fine di quantificare le somme dovute al Concedente ovvero al Concessionario:
o qualora l’Opera non abbia superato la fase di Collaudo
per quanto riguarda il Concedente:
- i danni diretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in relazione a tutti i costi necessari affinché l’Opera possa essere realizzata conformemente alla Documentazione progettuale approvata e, in conseguenza della risoluzione, in relazione agli eventuali costi necessari per indire una nuova gara per la selezione del nuovo Concessionario;
- il Contributo eventualmente già corrisposto dal Concedente;
per quanto riguarda il Concessionario:
- i costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle opere, eseguite conformemente alla Documentazione progettuale approvata;
o qualora l’Opera abbia superato la fase di Collaudo:
per quanto riguarda il Concedente:
- i danni diretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente, in relazione a tutti i costi necessari per garantire la prosecuzione dei Servizi;
per quanto riguarda il Concessionario:
- il valore dell’Opera realizzata conformemente alla Documentazione progettuale approvata come risultante dal Certificato di Xxxxxxxx, più gli oneri accessori, da interdersi quali spese di progettazione e oneri per la sicurezza al netto degli ammortamenti; il tutto al netto di quanto già corrisposto al Concessionario.
• Al fine di quantificare tali importi, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contradditorio tra loro e con l’eventuale presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro 30 giorni successivi al provvedimento del Concedente che dichiara la risoluzione della Convenzione. Qualora le Parti siglino tale verbale senza riserve e/o contestazioni, i fatti e i dati registrati si intendono definitivamente accertati.
• Le eventuali somme spettanti al Concessionario sono destinate prioritariamente, salvo i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori del Concessionario e sono indisponibili da parte di quest’ultimo fino al completo soddisfacimento dei detti crediti. Tali somme dovranno essere corrisposte entro 30 giorni successivi alla compilazione del verbale di cui al precedente comma 5.
• Nelle more dell’individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l’Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione alle medesime modalità e condizioni della presente Convenzione.
• In caso di risoluzione della concessione per responsabilità del concessionario, permane nella disponibilità del concedente di chiedere la riduzione in pristino degli interventi realizzati dal concessionario, qualora gli stessi non risultino fornire una qualche utilità, a cura e spese del concessionario e senza che a quest’ultimo sia riconosciuto il valore degli interventi non terminati.
49. SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO
• Qualora si verifichino le condizioni di risoluzione della Convenzione per inadempimento del Concessionario, i Finanziatori potranno impedire la risoluzione designando una società che subentri nella Concessione in luogo del Concessionario, assumendone i diritti e gli obblighi.
• Qualora, entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione del Concedente di cui al precedente comma, i Finanziatori manifestino la propria intenzione di esercitare il diritto di sostituzione del Concessionario, il Concedente si impegna a sospendere la risoluzione della Convenzione per 60 giorni successivi alla scadenza del termine contenuto nella diffida ad adempiere (ovvero nei casi in cui tale diffida non sia prevista, dal ricevimento della comunicazione del Concedente di avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione), fermo restando che, ove tale termine decorra senza che il soggetto subentrante sia stato designato, la Convenzione si intenderà risolta di diritto.
• Il Concedente provvederà a formalizzare il rapporto convenzionale con la società designata dai Finanziatori a condizione che:
- la società abbia i requisiti soggettivi, tecnici e finanziari corrispondenti a quelli richiesti dalla Documentazione di Xxxx, avendo comunque riguardo alla situazione concreta del Progetto e allo stato di avanzamento dello stesso alla data del subentro;
- la società si impegni a cessare la violazione delle obbligazioni che ha causato la risoluzione, entro i 90 giorni successivi alla designazione, ovvero nel termine più ampio che verrà, ove necessario, assegnato dal Concedente.
• Qualora i Finanziatori non individuino la società subentrante ai sensi del comma 1, o qualora la società subentrante non rispetti gli impegni assunti entro i termini stabiliti al comma 3, si procederà alla risoluzione della presente Convenzione, con l’obbligo a carico del Concessionario di consegnare tutti i beni immobili al Concedente liberi da qualsivoglia vincolo, trascrizione, ipoteca, peso pregiudizievole della proprietà. A tal fine sarà redatto apposito verbale da sottoscrivere entro i 30 giorni successivi e si applicheranno le previsioni di cui al precedente articolo 24, comma 5.
50. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE
• Il Concessionario, qualora il Concedente si renda gravemente inadempiente, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454 del Codice Civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato e comunque non inferiore a 30 giorni, potrà avvalersi della facoltà di promuovere la risoluzione della presente Convenzione. La diffida ad adempiere dovrà essere comunicata per iscritto tramite PEC al seguente ufficio PROTOCOLLO@P...................IT , indirizzo di posta elettronica ……………….. .
• Qualora l’Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione alle medesime modalità e condizioni della presente Convenzione per 3 mesi .
• Qualora intervenga la risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo, il Concedente dovrà corrispondere al Concessionario ai sensi dell’art. 176 comma 4 del D.Lgs 50/2016:
- il valore dell’Opera realizzata conformemente alla Documentazione progettuale approvata come risultante dal Certificato di pagamento (SAL) con esito positivo, più gli oneri accessori, da intendersi quali spese di progettazione e oneri per la sicurezza al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui l’Opera non abbia superato il Collaudo, i costi indicati dai documenti nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle opere, eseguite conformemente alla Documentazione progettuale approvata; il valore dei Servizi eventualmente già erogati. Il tutto al netto di quanto già corrisposto al Concessionario medesimo;
- le penali e ogni altro costo o onere sostenuto o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
- un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% del valore delle opere ancora da eseguire ovvero del valore attuale della parte del servizio pari ai costi monetari della gestione operativa previsti nel paino economico finanziario
• Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma 3, il Concedente e il Concessionario provvederanno a redigere, in contradditorio tra loro e con l’eventuale presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro 15 giorni successivi alla scadenza del termine indicato nella diffida ad adempiere. Qualora le Parti siglino tale verbale senza riserve e/o contestazioni, i fatti e dati registrati si intendono definitivamente accertati.
• Le somme corrisposte dal Concedente al Concessionario di cui al precedente comma 3 saranno destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori. Tali somme saranno indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.
• Le somme dovute al Concessionario dovranno essere corrisposte entro 30 successivi alla compilazione del verbale di cui al comma 3.
51. REVOCA DELLA CONCESSIONE
• La Concessione potrà essere revocata dal Concedente solo per inderogabili e giustificati motivi di pubblico interesse con contestuale comunicazione tramite PEC al seguente indirizzo di posta elettronica @XXX.xx del Concessionario della revoca
stessa, unitamente ai motivi.
• In caso di revoca della Concessione ai sensi del presente articolo, il Concedente dovrà corrispondere al Concessionario:
- il valore dell’ Opera realizzata conformemente alla Documentazione progettuale approvata, come risultante dal Certificato di Xxxxxxxx con esito positivo, più gli oneri accessori, da intendersi quali spese di progettazione e oneri per la sicurezza al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui l’Opera non abbia superato la fase di Collaudo, i costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle opere, eseguite conformemente alla Documentazione progettuale approvata; il valore dei Servizi eventualmente già erogati. Il tutto al netto di quanto già corrisposto al Concessionario medesimo;
- le penali e ogni altro costo o onere sostenuto o da sostenere dal Concessionario in conseguenza della revoca della Convenzione. Con riferimento al Contratto di finanziamento, il Concedente dovrà corrispondere i soli costi finanziari dei finanziamenti contratti.
- un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte di gestione ancora da svolgere, valutata sulla base del Piano Economico-Finanziario.
• Al fine di quantificare gli importi di cui al precedente comma 2, il Concedente in contraddittorio con il Concessionario e all’eventuale presenza del Direttore dei Lavori redigerà apposito verbale di consegna entro 30 giorni successivi alla ricezione da parte del Concessionario del provvedimento di revoca della Concessione. Qualora le Parti siglino tale verbale senza riserve e/o contestazioni, i fatti e dati registrati si intendono definitivamente accertati.
• Le somme corrisposte dal Concedente al Concessionario di cui al precedente comma 2 saranno destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori. Tali somme saranno indisponibili da parte del Concessionario fino al completo soddisfacimento di detti crediti.
• Le somme dovute al Concessionario dovranno essere corrisposte entro 30 giorni successivi alla compilazione del verbale di cui al comma 3.
• L’efficacia della revoca della Concessione è in ogni caso sottoposta alla condizione del pagamento al Concessionario di tutte le eventuali somme previste nel presente articolo.
52. RECESSO
• Qualora entro un periodo di 90 giorni non sia raggiunto un accordo tra le Parti in merito alle condizioni di revisione del Piano Economico Finanziario, il Concessionario ovvero il Concedente potrà recedere dalla Convenzione.
• In caso di recesso dalla Concessione ai sensi del presente articolo, le Parti provvederanno a redigere, in contradditorio tra loro e con la presenza del Direttore dei Lavori, apposito verbale entro 30 giorni successivi alla data di ricezione della dichiarazione di recesso dalla Convenzione, al fine di quantificare gli importi relativi alle sole seguenti voci:
- il valore dell’Opera realizzata conformemente alla Documentazione progettuale approvata come risultante dal Certificato di collaudo con esito positivo, più gli oneri accessori, da intendersi quali spese di progettazione e oneri per la sicurezza al netto degli ammortamenti; ovvero, nel caso in cui i lavori non abbiano superato il Collaudo, i costi indicati nella contabilità dei lavori e sostenuti dal Concessionario per la realizzazione delle opere, eseguite conformemente alla Documentazione progettuale approvata; il tutto al netto di quanto già corrisposto al Concessionario medesimo;
- i Corrispettivi resi fino alla data del recesso al netto dei costi di gestione;
- gli oneri e i danni diretti e materiali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Concedente in relazione ai costi necessari affinché i lavori e/o i Servizi possano essere realizzati/erogati conformemente alla Documentazione progettuale approvata.
Le eventuali somme spettanti al Concessionario di cui al precedente comma 2 sono destinate prioritariamente, salvi i privilegi di Legge, al soddisfacimento dei crediti dei Finanziatori e sono indisponibili da parte del Concessionario stesso fino al completo soddisfacimento di detti crediti. Tali somme dovranno essere corrisposte entro 30 giorni successivi alla compilazione del verbale di cui al comma 2. Pertanto, l’efficacia del recesso è condizionata al pagamento di tali somme.
Nelle more dell’individuazione di un Concessionario subentrante, qualora l’Opera abbia superato il Collaudo ed esclusivamente nella misura in cui sia necessario a garantire esigenze di continuità del servizio pubblico, il Concessionario dovrà proseguire nella gestione alle medesime modalità e condizioni della presente Convenzione.
Fermo restando quanto previsto al precedente comma 4, il Concessionario potrà chiedere di continuare a gestire l’Opera alle medesime modalità e condizioni della presente Convenzione fino alla data dell’effettivo pagamento delle somme di cui al comma 2.
NORME FINALI
53. RIEPILOGO DEI RISCHI ASSUNTI A PROPRIO CARICO DAL CONCESSIONARIO/ASSUNTORE
• Di seguito sono elencati i principali rischi assunti dal Concessionario:
o Rischio di costruzione: è il rischio legato ai ritardi nella consegna, ai costi addizionali, a standard inadeguati.
Il Concessionario si assume il rischio di costruzione dell’opera e precisamente:
- il rischio di progettazione definitiva ed esecutiva nei termini che seguono: non sono previste revisioni della Concessione, del PEF o dei corrispettivi per i casi di Varianti al progetto (salvo i casi di forza maggiore e/o delle Varianti non necessarie richieste ed imposte dal Concedente);
- il rischio di variazione dei costi dell’opera nella fase di realizzazione, salvo che si tratti di variazioni per cause di norme sopravvenute, forza maggiore, ritardi non imputabili al Concessionario per l’approvazione del progetto o nell’aggiudicazione della gara;
- il rischio legato ai ritardi nell’ultimazione dei lavori e nella messa a regime dei lavori di riqualifica tecnologica, salvo il caso di ritardo non imputabile al Concessionario o imputabile a fatto del Concedente
o Rischio di adeguatezza delle aree: Il Concessionario assume il rischio che le aree oggetto dei lavori di Concessione siano adeguate ovvero assume a proprio carico eventuali maggiori oneri di progettazione per modifiche progettuali per inadeguatezza dei beni oggetto di riqualifica. Il Concessionario non assume tuttavia il rischio di Bonifica dei siti.
o Rischio di disponibilità: è il rischio legato alla performance delle opere di riqualifica e dei servizi che il partener deve rendere. (Risparmio minimo Garantito) Il Concessionario si assume il rischio di disponibilità inteso come rischio di performance dei servizi e dei lavori di riqualifica oggetto di convenzione che l’opera deve garantire in coerenza con il Corrispettivo di Disponibilità ed alle penali in caso di difetto di funzionamento dell’Opera. Il Concessionario si assume altresì il rischio che la gestione dell’Opera risponda a standard inadeguati rispetto a quelli indicati in Convenzione. Il Concessionario si assume il rischio della manutenzione ordinaria e straordinaria per tutta la durata della Concessione.
o Rischio di gestione economica dell’Opera: il Concessionario si assume il rischio dell’alea di gestione economica dell’opera intesa come idoneità della stessa e/o delle modalità di esercizio per la riduzione dei consumi energetici.
54. EFFICACIA
• La presente Convenzione assume efficacia da DATA DI STIPULA CONTRATTO [le Parti devono specificare il momento ovvero, qualora sia previsto, l’atto/provvedimento in cui la Convenzione assume efficacia in base alla normativa vigente].