Contract
Procedura aperta per l’istituzione di un Accordo Quadro con PIU’ OPERATORI ECONOMICI, per l’affidamento dei lavori di manutenzione delle strade e aree pubbliche in genere ed il servizio di sgombero neve nel territorio comunale - Periodo dal 01.05.2013 al 30.04.2016.
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO TRA
COMUNE DI BIASSONO, con sede a BIASSONO, in Via X. Xxxxxxx al n. 9, P. IVA , in
persona del ……………………, Dott. ……………., (nel seguito per brevità anche “Stazione appaltante”);
E
- ……………………….…., sede legale in ……………., Via …………, iscritta al Registro delle Imprese di ………. al n. ……………., P. IVA ……….., domiciliata ai fini del presente atto in ………., Via …….., in persona del ………… e legale rappresentante Xxxx , giusta
poteri allo stesso conferiti da , [in caso di RTI, nella sua qualità di impresa mandataria
capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante , sede
legale in ………., Via …………, iscritta al Registro delle Imprese di ……………… al n ,
P. IVA ………, domiciliata ai fini del presente atto in ………….., via ………, e la mandante ………….., sede legale in ………., Via …………, iscritta al Registro delle Imprese di ……………… al n. ……….., P. IVA ………, domiciliata ai fini del presente atto in ,
via ………,, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in ……….., dott. ………., repertorio n. …………] (nel seguito per brevità anche “ditta aggiudicataria” o “impresa”)
PREMESSO CHE:
• con determinazione n. ........ del ................., è stato approvato il capitolato descrittivo e prestazionale, lo schema di accordo quadro, il bando e disciplinare di gara per l’istituzione di un Accordo Quadro con più operatori economici, per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e aree pubbliche in genere ed il servizio di sgombero neve e spargimento di sale antigelo nel territorio comunale per l’importo complessivo di Euro ;
• con la Determinazione n. ........ del ................., sono stati approvati i verbali di gara, dai quali è risultata aggiudicataria dell’accordo, fra le altre, l’Impresa , che ha presentato un’offerta
con un ribasso del % sul listino prezzi a base di gara;
Le parti come sopra rappresentate
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
Art. 1 - Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Art. 2 – Oggetto dell’Accordo Quadro
L’Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte della Stazione appaltante dei singoli Appalti Specifici e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni oggetto dei singoli contratti dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e aree pubbliche in genere ed il servizio di sgombero neve e spargimento di sale antigelo nel territorio comunale.
Il presente Accordo Quadro è concluso, fra le altre, con la ditta aggiudicataria della procedura aperta di cui in premessa, la quale, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a eseguire i lavori che saranno richiesti alle condizioni indicate nel presente accordo e relativi allegati e nei singoli contratti di appalto derivanti dal presente accordo.
Le modalità ed i termini sono contenuti nel Capitolato descrittivo e prestazionale (allegato A) e nell’offerta economica (allegato B) prodotta dall’aggiudicatario in sede di gara per la conclusione dell’accordo quadro che costituisce parte integrante e sostanziale al presente accordo quadro nonché eventualmente negli atti tecnico amministrativi relativi ai singoli appalti specifici derivanti dal presente accordo quadro.
I beni sui quali intervenire ed oggetto del presente accordo quadro ricadono nel territorio comunale.
Art. 3 – Condizioni particolari per l’esecuzione dei lavori
L’Impresa, preso atto della natura dell’appalto, si impegna ad eseguire le prestazioni a regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l’esecuzione dell’Accordo nonché alle condizioni indicate nel Capitolato descrittivo e prestazionale allegato e delle singole offerte che verranno presentate alle gare di appalto specifiche derivanti dal presente accordo.
L’Impresa dovrà assicurare altresì il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le attività oggetto del presente contratto.
Art. 4 – Responsabile dell’Accordo
Entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, l’Impresa è tenuta a comunicare al Committente le generalità del Responsabile e del suo eventuale sostituto, al quale affidare il coordinamento di tutte le attività volte all’adempimento degli obblighi contrattuali.
Tale Responsabile garantirà la continuità in caso di assenza attraverso un sostituto autorizzato a tutti gli effetti a farne le veci. Il Responsabile rivestirà l’incarico di rappresentante dell’Impresa ed avrà poteri decisionali per trattare e concordare con la Direzione dei Lavori della stazione appaltante le azioni tecniche inerenti lo svolgimento dei lavori derivanti del presente contratto di accordo quadro.
Art. 5 – Corrispettivo
Il valore stimato del presente accordo quadro ammonta a complessivi Euro 490.000,00 il tutto al netto dell’IVA. Tale importo rappresenta il tetto di spesa massimo delle prestazioni da eseguire nel periodo di validità dell’accordo.
I lavori affidati in forza del presente accordo quadro saranno remunerati con applicazione dei prezzi cui si fa riferimento nell’allegato Capitolato descrittivo e prestazionale e scontati della percentuale offerta dalla ditta in sede di gara per l’affidamento del singolo appalto specifico derivante dal presente accordo.
L’accordo si concluderà comunque nel caso in cui la stazione appaltante abbia affidato prestazioni per l’importo massimo sopra previsto. Alla scadenza l’accordo si intenderà comunque risolto indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate all’operatore economico senza necessità di corresponsione di alcuna forma di indennizzo allo stesso. Durante il periodo di validità dell’accordo quadro la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente lo stesso o di indire apposite procedure di gara extra accordo per l’affidamento delle prestazioni oggetto anche del presente accordo quadro. In tal caso alla ditta aderente al presente accordo quadro nulla sarà riconosciuto a titolo di rimborso a qualsiasi titolo.
Art. 6 – Modalità di esecuzione
L’esecuzione delle prestazioni sarà attivata mediante specifici contratti di appalto che rappresentano a tutti gli effetti appendice all’accordo quadro e che riporteranno i tempi per la consegna e l’esecuzione delle singole prestazioni.
L’esecuzione delle prestazioni deve avvenire in base a quanto stabilito nel capitolato dell’accordo quadro ed agli eventuali documenti integrativi di cui ai singoli contratti d’appalto derivanti dall’accordo.
Art. 7 - Durata
Il presente accordo ha la durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, fatta salva la facoltà di prorogare l’accordo per un massimo di mesi 12 (dodici) dopo la scadenza finale, se ciò risultasse necessario per provvedere a interventi manutentivi che si rendessero necessari.
In ogni caso il corrispettivo per le prestazioni non potrà eccedere l’importo di cui all’art. 5, ferme restando tutte le altre pattuizioni previste dal presente atto.
Art. 8 - Compensi e modalità di pagamento
I singoli contratti derivanti dall’accordo sono stipulati “a misura”. L’importo “a misura” è definito con l’applicazione dei prezzi d’elenco applicati alle quantità eseguite, al netto del ribasso di gara.
Il corrispettivo dei singoli appalti specifici derivanti dal presente accordo quadro verrà determinato valorizzando le attività rese con i prezzi unitari di cui al Listino prezzi allegato al Capitolato descrittivo e prestazionale quale sua parte integrante e sostanziale, con applicazione dello sconto praticato dalla ditta aggiudicataria del singolo appalto specifico in sede di offerta per l’appalto specifico di cui si tratta.
In merito al servizio neve il pagamento del compenso stagionale globale forfetario e dei singoli interventi sarà eseguito come esplicitato nel Capitolato descrittivo e prestazionale.
Art. 9 – Oneri a carico dell’Impresa
Sono a carico dell’Impresa tutte le spese relative e conseguenti al presente accordo quadro, xxx comprese quelle di bollo, copia ed eventuale registrazione, nonché il versamento degli eventuali diritti di segreteria.
Tutti gli oneri a carico dell’impresa sono dettagliati nel Capitolato descrittivo e prestazionale allegato a cui si demanda integralmente.
Art. 10 - Penalità e grave errore contrattuale
Per quanto attiene i casi di applicazione delle penali, il relativo importo nonché il procedimento per l’incameramento delle penali si demanda agli artt. 43 e 104 del Capitolato descrittivo e prestazionale.
In merito alle ipotesi di grave errore contrattuale nonché al procedimento per dare attuazione alla risoluzione del contratto si demanda agli artt. 44 e 105 del Capitolato descrittivo e prestazionale.
Art. 11 - Cauzione
A garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dai singoli appalti specifici conseguenti al presente accordo quadro la ditta si impegna a costituire cauzione definitiva di cui all’art. 113 del D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i. così come esplicitamente previsto nell’art. 15 del Capitolato descrittivo e prestazionale.
Art. 12 - Assicurazione
L’Impresa, ai sensi dell’art. 17 del Capitolato descrittivo e prestazionale, dovrà presentare polizze assicurative, a corredo di ogni singolo appalto specifico derivante dal presente accordo quadro, ai
sensi dell’art. 129 del D.Lgs. 163/06 a copertura di tutti i rischi comunque connessi all’esecuzione delle prestazioni da qualsiasi causa o motivo ivi compresa negligenza, imperizia, dolo o malafede del proprio personale, esonerando la stazione appaltante ed i suoi collaboratori ed obbligandosi a sollevarli da qualsiasi azione che eventualmente potesse venire promossa contro di essi.
La polizza assicurativa dovrà coprire il periodo di durata delle prestazioni fino al collaudo provvisorio degli stessi.
Art. 13 - Danni
L’Impresa si assume ogni responsabilità per gli eventuali danni cagionati a terzi dal proprio personale nel corso dello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro e si obbliga a tenere indenne la stazione appaltante da conseguenti pretese e diritti di terzi manlevandolo da ogni conseguenza dannosa.
L’Impresa ha l’obbligo e l’onere di eseguire le attività oggetto dell’accordo a perfetta regola d’arte senza arrecare danni a chiunque che lo inducano a contestazioni verso la stazione appaltante. L’Impresa ha l’obbligo di provvedere, a sua cura e spese, a riparare qualsiasi tipo di danno dovesse arrecare alle proprietà di chiunque.
Inoltre è tenuta a risarcire gli eventuali danni causati a terzi derivanti dall’esecuzione dei lavori. Qualora l’Impresa, sebbene invitata per iscritto, non provvedesse alla liquidazione dei danni provocati a terzi, la stazione appaltante si riserva la facoltà di liquidarli e di trattenere il corrispondente valore dai corrispettivi dovuti a fronte della attività dell’appalto.
L’Impresa si obbliga a tenere indenne la stazione appaltante da ogni controversia o causa diretta od indiretta, dipendente da omissioni o violazioni della normativa vigente delle quali essa Impresa è la sola responsabile.
Art. 14 - Domicilio Legale
L’Appaltatore elegge domicilio legale, ai fini del presente accordo, presso sita
in ………………… Via ........................
Art. 15 – Accreditamenti – Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
L’Appaltatore richiede che i pagamenti relativi agli appalti specifici derivanti dal presente accordo quadro vengano accreditati presso la Banca ………………. sede di ...................., c/c n ,
codice IBAN ………………. – intestato a ……………..
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia sede della Stazione appaltante della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 16 - Controlli e accertamenti
La stazione appaltante e la Direzione dei Lavori potranno procedere in qualunque momento all’accertamento della qualità delle prestazioni espletate, alla qualità dei macchinari ed attrezzature utilizzati ed alle condizioni di sicurezza dei cantieri.
E’ facoltà della stazione appaltante e della Direzione dei Lavori controllare periodicamente la qualità delle prestazioni espletate, per accertare che l’esecuzione delle stesse siano conformi alle disposizioni del Capitolato descrittivo e prestazionale nonchè delle norme vigenti in materia.
L’impresa si obbliga a consentire alla stazione appaltante di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto
degli specifici appalti, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
L’impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla stazione appaltante.
Art. 17 – Clausola risolutiva espressa
Le parti convengono ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c. che la stazione appaltante ha diritto di risolvere il presente Accordo nei casi previsti dagli artt. 44 e 105 del Capitolato descrittivo e prestazionale.
Art. 18 - Norme di riferimento
L’Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Accordo, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l’eventuale aggravio che da ciò derivi.
L’Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.
Per quanto non previsto nel presente Accordo, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 163/06 e s.m.i., al DPR 207/2010 e s.m.i. ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.
Art. 19 – Incedibilità del contratto
È fatto espresso divieto all’Impresa di cedere, sotto qualunque forma, il presente contratto di accordo quadro o parte di esso ed i conseguenti appalti specifici derivanti dall’accordo quadro.
Il mancato rispetto delle suddette clausole comporterà la risoluzione di diritto del contratto e l’Impresa sarà obbligata a risarcire alla stazione appaltante tutti gli oneri e i danni che la stessa dovesse subire per l’esecuzione, in proprio o a mezzo di soggetti terzi, delle prestazioni oggetto del presente contratto e per ogni altra conseguenza derivante dall’inadempimento del presente contratto.
Art. 20 - Confidenzialità e pubblicazioni
La Ditta s’impegna a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardante l’Ente di cui fosse a conoscenza in forza del presente Accordo.
Art. 21 -Privacy
L’Amministrazione utilizzerà i dati forniti solo ai fini del presente contratto. Comunque il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarle, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Tali dati potranno essere comunicati a soggetti nei limiti ivi consentiti, di cui alla legge 241/90 e s.m.i. al contraente aggiudicatario vengono riconosciuti i diritti previsti dal D.Lgs 196/03.
La ditta appaltatrice dichiara:
1. di essere consapevole che i dati che tratterà nell’espletamento dell’incarico ricevuto, sono dati personali e, come tali sono soggetti all’applicazione del codice per la protezione dei dati personali
2. di ottemperare agli obblighi previsti dal codice pere la protezione dei dati personali
3. di adottare le istruzioni specifiche eventualmente ricevute per il trattamento dei dati personali o di integrarle nelle procedure già in essere
4. di impegnarsi a relazionare annualmente sulle misure di sicurezza adottate e di allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze
5. di riconoscere il diritto del committente a verificare periodicamente l’applicazione delle norme di sicurezza adottate
Art. 22 – Foro competente
Per le controversie afferenti il presente accordo quadro ed i contratti di appalto specifici da esso derivanti è competente, in via esclusiva, il Foro di Monza. E’ esclusa la clausola arbitrale.
Art. 23 - Clausola finale
Il presente Accordo Quadro ed i suoi allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole dell’accordo quadro e/o dei singoli contratti di appalto specifici non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell’accordo quadro o dei singoli appalti specifici (o di parte di essi) da parte della Stazione appaltante non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
Con il presente accordo quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai singoli contratti di appalto specifici attuativi o integrativi dell’accordo quadro che sopravvivrà agli stessi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasto, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle dei singoli contratto di appalto specifici, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
Letto, confermato e sottoscritto
PER LA STAZIONE APPALTANTE PER L’IMPRESA