COMUNE DI FANO
Registro delle scritture private n. 1682 del 9/7/2020
COMUNE DI FANO
Provincia di Pesaro e Urbino
ACCORDO DI SERVIZI PER L’ESECUZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE IN MATERIA DI ENERGY MANAGEMENT DA RENDESI A CURA DELLA SOCIETA’ IN REGIME DI HOUSE PROVIDING “ASET SPA” A FAVORE DELL’ENTE CONTROLLANTE COMUNE DI FANO.
Comune di Fano Prot.0043995-09/07/2020-c_d488-PG-0180-00060005-P
PREMESSO che con la deliberazione di Giunta n.110 del 11 giugno 2020, i.e, il Comune ha dato mandato al dirigente del Settore V – LL.PP. di procedere alla sottoscrizione del presente accordo di servizi;
VISTA la direttiva n. 4/2017 del Segretario Generale di questo Comune di Fano relativa alla materia inerente gli accordi con le altre pubbliche amministrazioni nel preminente rispetto del codice dei contratti pubblici;
DATO ATTO CHE
- in tema di accordi tra amministrazioni aggiudicatrici, la Corte di Giustizia (Grande Sezione), con sentenza 19.12.2012 resa nella causa C- 159/11 si è pronunciata con riferimento a un contratto di consulenza a titolo oneroso sottoscritto tra l’ASL Lecce e l’Università del Salento, esprimendo il principio secondo cui il diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici osta a una normativa nazionale che consente la stipulazione senza gara di un contratto ove lo stesso «non abbia il fine di garantire l’adempimento di una funzione di servizio pubblico comune agli enti medesimi, non sia retto unicamente da considerazioni ed esigenze connesse al perseguimento di obiettivi d’interesse pubblico, oppure sia tale da porre un prestatore privato in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti»;
- con sentenza 23.06.2014, n. 3130 il Consiglio di Stato (sez. V) si è espresso nel senso che
«Qualora un’amministrazione si ponga rispetto all’accordo come operatore economico, ai sensi di quanto stabilito dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 23 dicembre 2009, in C 305/08, prestatore di servizi ex all. II-A più volte citato e verso un corrispettivo anche non implicante il riconoscimento di un utile economico ma solo il rimborso dei costi, non è possibile parlare di una cooperazione tra enti pubblici per il perseguimento di funzioni di servizio pubblico comune, ma di uno scambio tra i medesimi»;
- si segnala anche il parere n. 1178/2015 con il quale il Consiglio di Stato (sez. II) ha ritenuto non applicarsi la disciplina in tema di appalti pubblici ove, data la presenza delle altre condizioni indicate dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, l’accordo non preveda un corrispettivo, ma un rimborso delle spese. Richiamando i principi espressi nella giurisprudenza comunitaria (in particolare: Corte di giustizia 9 giugno 2009 causa C- 480/06 “Amburgo”; Xxxxx xx xxxxxxxxx,
Xxxxxx Xxxxxxx, 00 dicembre 2012, causa C- 159/11), nel parere n. 1178/2015 il Consiglio di Stato ha evidenziato la necessità, al fine di ammettere la legittimità di un accordo ai sensi dell’art. 15, l. 241/1990, che non sia prevista tra le parti una remunerazione, ma al più un «corrispettivo forfettario a copertura delle spese vive sostenute»;
- sulla base dell’orientamento del giudice comunitario, tenuto conto anche degli orientamenti espressi dal Consiglio di Stato e come anche indicato dall’Autorità nel parere sulla normativa AG/07/15/AP del 18.02.2015, i presupposti legittimanti la sottoscrizione di accordi tra amministrazioni aggiudicatrici possono così riassumersi: 1) l’accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l’obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti; 2) alla base dell’accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità; 3) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l’accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno; 4) il ricorso all’accordo non può interferire con il perseguimento dell’obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l’apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri;
- l’elaborazione della giurisprudenza comunitaria ha trovato conferma all’art. 1, paragrafo 6, della direttiva 24/2014/UE secondo cui «Gli accordi, le decisioni o altri strumenti giuridici che disciplinano i trasferimenti di competenze e responsabilità per la realizzazione di compiti pubblici tra amministrazioni aggiudicatrici o associazioni di amministrazioni aggiudicatrici e non prevedono una remunerazione in cambio di una prestazione contrattuale sono considerati questioni di organizzazione interna dello Stato membro interessato e, in quanto tali, esulano del tutto dalla presente direttiva»;
- in attuazione delle direttive UE, l’art. 5, comma 6, d.lgs. 50/2016 indica che un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell’ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: «a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione»;
- considerata la natura di società in house del Comune di Fano costituita ai sensi dell’art. 113 comma 4 lett.c) e comma 13) del D.Lgs n. 267/2000 e succ. mod. e integr., è intendimento della stessa ASET spa curare in via diretta tutti gli aspetti operativi e attuativi delle attività previste nel progetto, con particolare attenzione alle attività di taglio tecnico scientifico;
VISTI
- il n. 31 del "considerando" della Direttiva 2014/24/UE, nonché l'art.1 paragrafo n.6 e l’art. 12 comma 4 della medesima Direttiva del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici che abroga la direttiva 2004/18/CE, come recepito dall’art.5 comma 6 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice appalti”;
- l'art.5, comma n.6 del D.Lgs. n.50/2016;
- la delibera ANAC n.619/2018;
CONSIDERATO che nell'ordinamento giuridico e negli approdi giurisprudenziali prevale, nella presente materia, un approccio "funzionale" sotteso a "sinergiche convergenze" che deve escludere il paradigma della "patrimonialità" di cui all'art.1321 del codice civile ancorché sussistano elementi sinallagmatici;
ATTESO che la cooperazione "pubblico-pubblico" può realizzarsi secondo due modalità (presenti entrambe nel caso in questione di cui al rapporto ASET S.p.A. - Comune di Fano):
1. verticale/istituzionalizzata, che si realizza attraverso la creazione di entità in-house;
2. cooperazione orizzontale/non istituzionalizzata, che si realizza attraverso un accordo senza previa gara d’appalto;
RILEVATO che
- l'accordo in questione soddisfa tutti i presupposti di legge per non ricorrere a procedura competitiva nel mercato da parte del Comune di Fano in quanto:
a) l’accordo realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;
b) l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico;
c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;
d) la prestazione economica di ASET S.p.A. verso il Comune di Fano non integra un corrispettivo in quanto non è adeguatamente lucrativa secondo le comuni regole di mercato costituendo la partecipazione alle relative spese da rendicontare;
CONSIDERATO
- che il Comune di Fano ha nominato il dirigente del Settore LL.PP: quale responsabile della conservazione e dell’uso dell’energia – energy manager, ai sensi della Legge 10/91 in quanto nell’anno 2019 ha registrato consumi superiori a 1.000 tonnellate di petrolio equivalenti;
- che il Comune di Fano ha necessità di affidare i servizi di supporto specializzato all’energy manager, al fine di poter procedere:
- nell’individuazione delle azioni, degli interventi, delle procedure e di quanto altro necessario per promuovere l’uso razionale dell’energia all’interno dell’Ente;
- nella predisposizione dei bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali;
- nella predisposizione dei dati energetici eventualmente richiesti dalle autorità centrali così da ottimizzare l’uso dell’energia da parte dell’Ente, diminuendone parimenti i costi nonché l’impatto ambientale;
- nella partecipazione a bandi o procedure di attribuzione di incentivi economici riconosciuti per gli interventi di efficientamento degli impianti e degli edifici di proprietà comunale;
RILEVATO che ASET S.p.A. ha
- avviato da tempo, positive e collaudate relazioni con le autorità competenti per l’ottenimento di incentivi economici in tema di efficienza energetica;
- integrato la dotazione organica della Macro Area Tecnica con un tecnico Esperto in Gestione dell’Energia (EGE), certificato ai sensi della norma UNI CEI 11339;
- collaborato con i tecnici comunali per definire contenuti e modalità conformi alla normativa vigente, dei capitolati prestazionali di gara sia per l’affidamento del servizio di terzo responsabile e gestione degli impianti termici comunali sia per il contratto di “Energy Performance Contract – EPC” per l’efficientamento energetico del patrimonio edilizio ed impiantistico comunale;
- redatto alcune Diagnosi Energetiche di edifici di proprietà del Comune di Fano;
RILEVATO altresì
- che il Comune di Fano non è dotato in organico di figure professionali con la medesima esperienza di un Esperto in Gestione dell’Energia (EGE) né risulta economicamente conveniente per l’Amministrazione Comunale l’assunzione o la formazione di una figura equivalente;
- che, stante la natura di ente in house del Comune di Fano costituito ai sensi dell’art. 113 comma 4 lett.c) e comma 13) del D.Lgs n. 267/2000 e succ. mod. e integr, è intendimento della stessa ASET
S.p.A. continuare a supportare il Comune in merito all’esecuzione del Contratto EPC – GLOBAL COMUNE DI FANO, con particolare attenzione alle attività di taglio tecnico scientifico e contabile, lasciando all’Amministrazione comunale la facoltà di gestire gli aspetti operativi del contratto;
- che sono già intercorsi numerosi incontri tra i rappresentanti politici, gli amministratori ed i tecnici, volti a definire i contenuti e le modalità conformi alla normativa vigente per l’attuazione della attività inerenti l’efficientamento energetico, nonché per una ulteriore e costante collaborazione tra i due enti;
DATO ATTO
- che il contenuto della presente collaborazione tra il Comune di Fano ed il proprio ente in house, ASET S.p.A., nell’ambito della conservazione e uso delle fonti energetiche necessarie al funzionamento dei servizi comunali, costituisce un intervento funzionale e integrativo a quanto la stessa ASET S.p.A. già pone in essere ad oggi nella gestione di Servizi di Interesse Economico
Generale quali l'approvvigionamento idrico, la depurazione e lo smaltimento di acque reflue, l'igiene ambientale, le farmacie comunali, la verifica degli impianti termici e i settori connessi;
- che ASET S.p.A. ha competenze nel settore dell’erogazione di servizi pubblici locali e nella gestione di Servizi di interesse Economico Generale, per i quali il continuo sviluppo innovativo e tecnologico assume una importanza determinante per un miglioramento dei servizi stessi a beneficio degli utenti, ma anche per una crescita interna alla stessa ASET in termini di competenze e conoscenze funzionali al miglioramento di detti servizi;
- che i programmi europei, nella loro molteplicità, costituiscono oggi uno strumento sempre più utile ed in alcuni casi anche indispensabile per favorire il miglioramento di tali servizi e la crescita delle strutture pubbliche e private deputate alla loro erogazione e gestione;
- che è volontà sia del Comune di Fano che di ASET S.p.A. di addivenire alla definizione di un rapporto di collaborazione stabile e strutturato con cui, ciascuno dei due enti nei rispettivi ambiti di intervento e competenza, possa operare nel miglior modo possibile nella fornitura di servizi al cittadino e gestirne i fondi in maniera efficace ed efficiente;
- che tale rapporto di collaborazione possa essere un’opportunità per entrambi gli enti in quanto l’elevato contenuto tecnico del progetto possa diventare un esempio per tutti gli enti locali limitrofi trattandosi di una best-practice particolarmente virtuosa sia sotto l’aspetto ambientale, economico e sociale;
- che tale cooperazione tra i due enti dovrà essere finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere e gestire siano prestati nell’ottica di conseguire obiettivi di comune interesse, inerenti l’interesse pubblico, ed alla condizione per cui le attività medesime oggetto della presente cooperazione rappresentino meno del 20% di quanto gli stessi enti svolgono singolarmente nel mercato aperto;
Tutto quanto sopra premesso
TRA
ASET S.p.A. qui rappresentata dal Presidente AD Avv. Xxxxx Xxxxxxxxx in qualità di Legale rappresentante della società ;
E
Il Comune di Fano qui rappresentato dal Dott. Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx, Dirigente del Settore 5° Lavori Pubblici, in base a quanto disposto con Determina Dirigenziale n. 2 del 20.01.2018,
di seguito, definite congiuntamente “Parti”
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
ART.1 (Premessa)
La premessa è parte integrante della presente convenzione.
Le parti dichiarano, ai fini del presente atto, di conoscere e fare propri tutti gli atti ed i documenti citati in premessa, che si intendono come parte integrante e sostanziale del presente accordo di servizi
ART. 2 (Oggetto dell’accordo di servizi )
Le parti si impegnano, ciascuna nell’ambito delle proprie competenze istituzionali e tecniche, a porre in essere tutte le attività necessarie per una corretta attuazione del servizio di supporto all’energy manager comunale come indicato in premessa, nonché a collaborare nell’individuazione di altre opportunità di reciproco interesse e di interesse per la collettività in ambito di risparmio energetico ed efficienza energetica, anche in relazione a finanziamenti o incentivi europei/statali/regionali che possano essere recepiti.
In particolare le parti si impegnano reciprocamente a porre in essere le seguenti attività:
A - Relativamente al servizio di gestione degli impianti di climatizzazione degli edifici comunali
ASET S.p.A., si impegna a:
1. supportare la Direzione di esecuzione dei contratti di approvvigionamento delle fonti di energia, manutenzione e gestione degli impianti, servizi di ingegneria e di corretta conduzione degli impianti; nonché attivazione, gestione e controllo del contratto EPC Global per la climatizzazione degli edifici in uso ai servizi comunali;
2. supportare il Comune di Fano nella scelta ed analisi delle tecnologie per il miglioramento dell’efficienza energetica anche in relazione ad eventuali ulteriori forme di finanziamento/incentivazione;
Il Comune di Fano, per il tramite dell’U.O.C. Lavori Pubblici, si impegna a:
1. fornire tecnici qualificati per la gestione delle attività quotidiane relative ai contratti di fornitura e di servizio per la climatizzazione degli edifici comunali, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le modifiche agli orari di funzionamento degli impianti, le chiamate degli utenti del patrimonio edilizio comunale, la verifica della corretta compilazione dei Libretti di Impianto e dei Rapporti di Efficienza Energetica ecc;
2. gestire le attività quotidiane di manutenzione ordinaria e straordinaria del contratto mantenendo traccia delle attività eseguite al fine di agevolare la verifica della contabilità contrattuale da parte del Direttore di Esecuzione del Contratto;
3. comunicare e tenere traccia di eventuali inadempienze contrattuali da parte dell’Azienda Aggiudicataria del contratto per il calcolo di eventuali penali.
B - Relativamente ad altre opportunità a valere su finanziamenti o incentivi europei/statali/regionali di efficienza energetica ASET S.p.A, si impegna a:
1. fornire personale qualificato in grado di mantenere i rapporti con gli enti erogatori di incentivi/finanziamenti per l’efficienza energetica (ad es. G.S.E., Regione Marche, Invitalia, ecc.);
2. curare per conto del Comune di Fano le pratiche di finanziamento/incentivazione per l’efficienza energetica con gli enti deputati a tale attività;
3. informare l’Amministrazione Comunale e le parti interessate di eventuali opportunità che possano venirsi a creare durante lo svolgimento della presente Convenzione;
Il Comune di Fano, per il tramite dell’ U.O.C. Lavori Pubblici, si impegna a:
1. fornire ad ASET tutte le credenziali necessarie per l’accesso ai vari portali relativi all’efficienza energetica, le eventuali deleghe necessarie e tutto quanto altro si rende necessario per le richieste di finanziamento/incentivo;
2. supportare ASET S.p.A. nella progettazione, ossia nella predisposizione della documentazione necessaria per la richiesta di un finanziamento/incentivo relativo all’efficienza energetica, nella compilazione della modulistica, e nell’eventuale invio di domande qualora tale attività non sia delegabile;
3. implementare un processo virtuoso di sensibilizzazione del personale dell’Amministrazione Comunale ai temi relativi all’efficienza energetica basato sulla divulgazione delle informazioni necessarie all’ottenimento di finanziamenti/incentivi (ad es. requisiti tecnici necessari delle tecnologie oggetto di manutenzione straordinaria, tempistiche di intervento/rendicontazione/pagamento, ecc.);
4. condividere tempestivamente con il personale ASET tutte le comunicazioni pervenute da vari Enti gestori dei finanziamenti/incentivi per l’efficienza energetica, in caso di richieste di integrazioni e/o correzioni, o documentazione aggiuntiva o di qualunque altra richiesta pervenga per il proseguo delle pratiche;
C - Relativamente ai servizi di supporto all’Energy Manager ASET S.p.A., si impegna a:
1. fornire personale qualificato in grado di supportare in ogni adempimento e compito l’Energy Manager, nominato ai sensi della Legge 10/91 nonché di mantenere i rapporti con la Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia, che ha ricevuto l’incarico da parte del Ministero dello Sviluppo Economico di gestire le nomine degli Energy Manager, in accordo con l’art. 19 della legge 10/1991;
2. curare per conto del Comune di Fano gli adempimenti necessari alla nomina dell’Energy Manager sui portali dedicati predisposti dalla Federazione Italiana per l’uso Razionale dell’Energia;
3. informare l’Amministrazione Comunale e le parti interessate in merito all’attività svolta. Il Comune di Fano, per il tramite dell’ U.O.C. Lavori Pubblici, si impegna a:
1. fornire ad ASET tutto il supporto necessario per la valutazione di consumi energetici Comunali;
2. agevolare ASET nelle attività di supporto finalizzate all’accreditamento dell’Amministrazione Comunale nei portali dedicati alla nomina;
ART. 3 (Modalità di attuazione)
Con riferimento alle attività di cui ai punti A., B. e C. dell’Art. 2 della presente convenzione le parti concordano che la gestione delle stesse potrà essere svolta direttamente da propri referenti interni o in alternativa da soggetti esterni alle reciproche strutture delegati a svolgere le medesime attività in nome e per conto dei rispettivi enti con cui sussistano rapporti di collaborazione e/o contratti per prestazione di servizi.
Le attività inerenti ai punti A., B. e C. dell’Art. 2 verranno gestite dalle Parti singolarmente ognuna nelle rispettive sedi, definendo di volta in volta modalità generali di collaborazione a distanza e de visu in base alle rispettive esigenze.
Per quanto riguarda in particolare le attività di cui al punto A e C, le Parti coopereranno reciprocamente secondo le modalità ed i tempi previsti dal contratto di servizio che verrà stipulato dal COMUNE DI FANO al fine di garantire un corretto sviluppo delle attività in esso previste nonché il rispetto puntuale degli adempimenti amministrativo-contabili derivanti dalle stesse attività.
Resta inteso che ciascuna delle Parti garantirà all’altra, ogniqualvolta ve ne sia necessità, di disporre, a beneficio dei rispettivi referenti, di idonea postazione dotata di computer e connessione ad internet da utilizzare in caso di lavoro congiunto presso ciascuna delle rispettive sedi.
Entro i primi 30 giorni dall’inizio dell’accordo verrà redatto uno specifico piano di lavoro con le attività specifiche da svolgere e le tempistiche definite nel primo anno che verrà aggiornato annualmente entro il 31.01 di ogni anno sulla base delle esigenze progettuali che emergeranno nel corso della durata della stessa.
Il contenuto del Piano di lavoro sarà oggetto di piena condivisione, avendo cura della corretta ripartizione delle risorse impiegate al fine della corretta esecuzione di tutti gli adempimenti delle parti.
Il Comune non potrà vantare esclusività e/o prevalenza delle risorse messe a disposizione da Aset che dovranno, pertanto, in via prioritaria e prevalente garantire la corretta esecuzione delle necessità della società, nel rispetto dei principi di equa ripartizione e di leale collaborazione fra le parti.
ART. 4 (Responsabilità, coordinamento e controllo)
Le Parti indicano quali propri referenti interni della presente convenzione rispettivamente il Settore V - Lavori Pubblici del Comune di Fano da una parte ed il Direttore Tecnico di ASET S.p.A. dall’altra.
Inoltre per una corretta esecuzione e per garantire la massima qualità delle attività di cui al presente accordo viene fissato un reciproco impegno da parte dei due soggetti di cui sopra ad intervenire fisicamente ad un incontro di coordinamento con cadenza minima semestrale, avente come finalità quella di coordinamento, indirizzo e supervisione delle fasi di attuazione della convenzione. Qualora se ne ravvisi il caso, ciascuna delle parti potrà richiedere all’altra un ulteriore incontro aggiuntivo, in presenza di esigenze contingenti tali da ritenerlo opportuno.
ART. 5 (Durata)
La presente convenzione ha durata pari a 4 (quattro) anni, con decorrenza dalla data di stipula fino al 20.06.2024.
E’ prevista la possibilità di una proroga della presente convenzione, nell’eventualità che tale necessità emerga nel corso dell’implementazione di un progetto EPC – GLOBAL COMUNE DI FANO, al fine di garantire la corretta realizzazione delle attività di progetto.
ART. 6 (Impegno economico)
Per l’espletamento delle attività come indicate al precedente articolo 2, il Comune di Fano si impegna a corrispondere ad ASET S.p.A. una somma annua pari ad euro 15.000,00 (quindicimila/00)
+IVA per le attività di cui ai punti A, B e C dell’Articolo 2.
Il Comune di Fano si impegna ad erogare l’importo di cui sopra in due rate semestrali posticipate ciascuna di € 7.500,00 (quindicimila/00) + IVA per tutta la durata della convenzione previa presentazione da parte di ASET S.p.A. di una relazione riportante lo stato di avanzamento delle attività ed il raggiungimento degli obiettivi prefissati in base a quanto previsto al precedente art. 2.
Con riferimento a quanto riportato all’Art. 2 circa gli impegni di cui alle lettere A, B, nell’eventualità dell’aggiudicazione di ulteriori finanziamenti/incentivi relativi a risorse da gestire in forza della presente convenzione, le Parti si impegnano a definire possibili integrazioni all’impegno economico di cui al presente articolo in modo strettamente funzionale ad una corretta gestione delle attività sopraggiunte e delle risorse finanziarie assegnate ad ASET S.p.A. nel rispetto del principio di prevalenza delle prestazioni, di equa ripartizione e di leale collaborazione di cui all’art.3 ultimo comma.
ART. 7 (Obbligo di riservatezza delle informazioni)
ASET S.p.A. si impegna a mantenere riservate ed a utilizzare solo per gli scopi previsti nel presente accordo, tutte le informazioni e conoscenze acquisite nello svolgimento delle attività oggetto del presente accordo, nonché i risultati intermedi e finali delle connesse attività di progetto, anche non previsti e/o suscettibili di applicazioni diverse da quelle previste dalla presente convenzione.
ART. 8 (Trattamento dati personali)
I dati contenuti nella presente convenzione, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D.lgs 196/2003 – così come modificato dal D.lgs 101/2018- , saranno trattati dalle parti, anche con strumenti informatici, unicamente per lo svolgimento degli obblighi contrattuali, degli obblighi previsti dalla legge correlati al rapporto, ivi compresa la gestione amministrativa e contabile, ed esclusivamente dal Comune di Fano per gli adempimenti istituzionali nell’ambito delle attività predisposte nell’interesse pubblico e nell’esercizio dei pubblici poteri.
Le parti dichiarano di aver preso visione delle rispettive informative di cui all’art.13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).
ART. 9 (Nomina del Responsabile del trattamento)
Le parti, come sopra rappresentate, riconoscono che l’oggetto della convenzione, comporta il trattamento di dati personali da parte della società Aset S.p.a per conto del Comune di Fano pertanto con la sottoscrizione del presente accordo Aset S.p.A., accertata la sua capacità di assicurare ed essere in grado di dimostrare l'adozione ed il rispetto di misure tecniche organizzative adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali, è altresì designato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche il "Regolamento UE" o "GDPR") e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003, (di seguito anche Codice privacy), nonché della normativa italiana di adeguamento al GDPR.
Il Responsabile del trattamento dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite dall'Amministrazione, in qualità di Titolare del trattamento, riportati nell'allegato A al presente Accordo di cui forma parte integrante e sostanziale, denominato "Allegato Privacy", nonché in altro atto di natura contrattuale e alle eventuali ulteriori istruzioni che il Titolare dovesse ragionevolmente impartire per garantire la protezione e sicurezza dei dati personali.
Aset S.p.A. è autorizzata al trattamento dei dati personali di cui al presente Accordo esclusivamente per le finalità ivi indicate, pertanto eventuali trattamenti, comunicazioni, cessioni di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nel contratto dovranno essere espressamente e specificatamente autorizzate dal Titolare.
ART. 10 (Spese di bollo e registrazione)
La presente convenzione sarà perfezionata nella forma di scrittura privata e sarà soggetta a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art.5, comma 2, del DPR 26.04.1986, n. 131, nel qual caso l’importo di registrazione, nonché le spese di bollo resteranno a carico della parte che avrà inteso procedere alla registrazione.
ART. 11 (Risoluzione anticipata dell’accordo)
Le parti si riservano di addivenire alla risoluzione anticipata del presente accordo per impossibilità, per qualsiasi causa sopravvenuta, di proseguire efficacemente la collaborazione. In tal caso ad ASET S.p.A. saranno liquidati solamente gli importi dovuti alla data della notifica dell’avvenuta risoluzione della convenzione relativi alle attività accertate senza che il ASET S.p.A. possa richiedere somme ulteriori per eventuali danni.
Le Parti concordano che nel caso di interruzione, o riduzione delle attività per motivazioni estranee alla gestione prevista dal presente accordo, l’importo a base della presente convenzione rimarrà invariato e dovuto per l’anno in corso, fatto salvo che il caso in cui l’interruzione avvenga entro il primo semestre dell’anno, nel qual caso sarà dovuta solo la prima rata di pagamento. E sarà cura delle Parti ridefinire concordemente i reciproci impegni.
Ogni modifica del presente accordo dovrà essere formalizzata per iscritto di comune accordo fra le parti.
Art. 12 (Controversie)
Le Parti s’impegnano a risolvere tutte le controversie nascenti dal presente accordo in modo amichevole e secondo correttezza e buona fede.
Tutte le controversie derivanti dal presente accordo o in relazione allo stesso, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno demandate ad un collegio arbitrale composto di tre membri di cui due nominati per parte ed un terzo in comune, salvo in caso di disaccordo in cui provvederà il Presidente del Tribunale di Pesaro a nominarlo. Detti arbitri giudicheranno con arbitrato irrituale.
Per ogni altra circostanza, non espressamente ricompresa nella presente scrittura privata, si intendono qui richiamate e trascritte le norme del codice civile in quanto compatibili.
Fano, data della firma digitale
ASET S.P.A.
Il Presidente /A.D.
Avv. Xxxxx Xxxxxxxxx
documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e ss. del D. Lgs, 82/2005
COMUNE DI FANO
Settore 5° Lavori Pubblici Dott. Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx