Condizioni generali di fornitura e vendita
Condizioni generali di fornitura e vendita
I. Applicazione delle condizioni generali di fornitura e vendita
1. Le presenti Condizioni generali di fornitura e vendita disciplinano tutti gli attuali e futuri rapporti contrattuali con i clienti della ditta IMA Xxxxxxxxx Deutschland GmbH o IMA Xxxxxxxxx Austria GmbH - in prosieguo denominata IMA XXXXXXXXX -, che abbiano come oggetto preponderante la fornitura ai clienti di merci - in prosieguo denominate merci od oggetto della fornitura-. Gli obblighi aggiuntivi eventualmente contratti da IMA XXXXXXXXX non modificano l’applicazione delle presenti Condizioni generali di fornitura e vendita. Con riferimento alle installazioni di macchinari e ai lavori di configurazione, ammodernamento, riparazione e revisione si applicano inoltre le condizioni di montaggio di IMA XXXXXXXXX, anche quando il montaggio abbia a oggetto beni venduti secondo le presenti Condizioni generali di fornitura e vendita.
2. Condizioni negoziali del cliente che siano contrarie o che modifichino quelle di IMA XXXXXXXXX non obbligano quest’ultima, anche qualora la stessa non vi si sia opposta, o anche qualora a prescindere da condizioni negoziali del cliente contrarie o modificative e senza sollevare riserve abbia eseguito prestazioni o abbia accettato prestazioni del cliente. Analogamente, IMA XXXXXXXXX non è obbligata se le condizioni negoziali del cliente, indipendentemente dal contenuto delle presenti Condizioni generali di fornitura e vendita, sono contrarie a disposizioni di legge.
3. Le presenti Condizioni generali di fornitura e vendita sono pensate per i contratti che rientrano nelle disposizioni legate alla vendita di beni di consumo e/o in cui il cliente sia il consumatore. Se questo assunto non si applica, il cliente IMA XXXXXXXXX viene sempre informato immediatamente e per iscritto; inoltre al posto delle presenti Condizioni generali di fornitura e vendita valgono le “Condizioni generali di fornitura e vendita di beni di consumo” di IMA XXXXXXXXX, che vengono inviate su richiesta.
II. Conclusione del contratto
Prima della conclusione del contratto, il cliente deve informare per iscritto IMA XXXXXXXXX qualora l’oggetto di fornitura:
- non debba essere esclusivamente idoneo per un uso normale,
- debba essere utilizzato in condizioni anomale o comportanti un particolare rischio per la salute, la sicurezza e l’ambiente o una sollecitazione più forte del normale,
- debba essere utilizzato per la lavorazione di materiali non comuni ovvero se debbano essere utilizzati materiali con un particolare potenziale di pericolo.
Una garanzia di idoneità dell’oggetto della fornitura per un determinato scopo viene fornita solo se abbiamo concordato per iscritto tale idoneità nella conferma d’ordine/nel contratto.
2. Gli ordini del cliente devono essere redatti per iscritto. Qualora l’ordine del cliente non corrisponda alle proposte o all’offerta di IMA XXXXXXXXX, il cliente dovrà attirare specificatamente l’attenzione sulle differenze.
3. Tutti gli ordini giunti a IMA XXXXXXXXX, anche tramite suoi collaboratori, acquistano efficacia esclusivamente con la conferma d’ordine scritta da parte di IMA XXXXXXXXX (per la definizione, vedere il punto XI). L’effettiva consegna delle merci ordinate, ogni altro comportamento di IMA XXXXXXXXX o il silenzio non sono sufficienti a creare un affidamento del cliente circa la conclusione del contratto. IMA XXXXXXXXX potrà inviare la conferma d’ordine scritta degli ordini riguardanti pezzi di ricambio entro quattordici (14) giorni di calendario compiuti, negli altri casi fino a ventotto (28) giorni di calendario compiuti dal momento in cui le è pervenuto l’ordine del cliente. Fino a tale momento l’ordine del cliente è irrevocabile.
4. Contenuto e portata del nostro obbligo di prestazione sono determinati esclusivamente dal contenuto (i) della nostra conferma d’ordine scritta ovvero (ii) del contratto scritto sottoscritto da ambo le parti. Tutti i dati relativi all’oggetto della fornitura in cataloghi, descrizioni, schede tecniche, schemi, offerte non vincolanti, disegni, capitolato d’oneri, in particolare i dati sulla disponibilità, i dati prestazionali, la quantità, le dimensioni, l’impiego, il colore, ecc., sono non vincolanti; diventano parte integrante del contratto solo e nella misura in cui facciano esplicitamente riferimento (i) alla nostra conferma d’ordine scritta ovvero (ii) al contratto scritto sottoscritto da ambo le parti. Dati e caratteristiche rappresentano pertanto le caratteristiche garantite solo se esplicitamente definite in quanto tali per iscritto. IMA XXXXXXXXX non offre garanzie ai sensi della legge.
5. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alla costruzione e al materiale utilizzato a condizione che non venga compromesso il normale utilizzo o l’utilizzo previsto dal contratto dell’oggetto della fornitura e che la modifica sia pretesa dal cliente. Eventuali modifiche da parte del cliente necessitano sempre di una conferma scritta da parte di IMA XXXXXXXXX.
6. Le conferme effettuate dal cliente non hanno alcuna efficacia, senza necessità di un’opposizione da parte di IMA XXXXXXXXX. In particolare il cliente non può fare affidamento sul fatto che la merce ordinata è stata effettivamente consegnata, o su altri comportamenti o sul silenzio di IMA XXXXXXXXX per derivarne la rilevanza della propria conferma.
7. I collaboratori così come i rappresentanti commerciali o altri distributori che agiscono per conto di IMA XXXXXXXXX non sono autorizzati a rinunciare al requisito della conferma scritta da parte di IMA XXXXXXXXX, né possono rilasciare dichiarazioni diverse per contenuto dalla conferma scritta, o emettere garanzie.
III. Obblighi di IMA XXXXXXXXX
1. Fatto salvo un esonero dalla responsabilità ai sensi del n. VII. 1. b) delle presenti condizioni, IMA XXXXXXXXX è obbligata a consegnare la merce indicata nella conferma d’ordine scritta e a trasferirne la proprietà. Qualora la merce necessitasse di essere ulteriormente individuata, tale individuazione verrà effettuata da IMA XXXXXXXXX tenendo conto del proprio interesse e di quello, riconoscibile e legittimo del cliente. XXX XXXXXXXXX non è obbligata a compiere prestazioni che non siano indicate nella conferma d’ordine scritta o nelle presenti Condizioni generali di fornitura e vendita di IMA XXXXXXXXX; in particolare IMA XXXXXXXXX non è obbligata a produrre documenti o a comunicare informazioni non espressamente concordate per iscritto né a consegnare accessori e/o attrezzi, né a far avere apparecchiature di sicurezza aggiuntive, né a compiere montaggi, né a prestare consulenza al cliente.
2. Il contratto concluso tra IMA XXXXXXXXX e il cliente obbliga la prima soltanto nei confronti del cliente stesso. I terzi che non partecipano alla conclusione del contratto, in particolare gli acquirenti del cliente, non hanno diritto di richiedere che la consegna avvenga presso di loro o di far valere altre pretese di natura contrattuale nei confronti di IMA XXXXXXXXX. Il cliente resta destinatario della consegna anche qualora ceda i propri diritti ad un terzo. Il cliente solleva IMA XXXXXXXXX senza condizioni da qualsiasi pretesa che venga fatta valere da terzi nei confronti di IMA XXXXXXXXX sulla base del contratto concluso con il cliente.
3. IMA XXXXXXXXX ha il diritto di eseguire consegne parziali, a condizione che non siano state escluse per iscritto dalle parti.
4. IMA XXXXXXXXX deve mettere la merce a disposizione del cliente al momento concordato per la consegna FCA (Incoterms 2020) presso la sede del venditore, nell’imballaggio usualmente utilizzato da IMA XXXXXXXXX. Non è necessaria né una previa separazione o identificazione delle merci, né una comunicazione al cliente concernente il fatto che la merce si trova a disposizione dello stesso. La stipulazione di altre clausole degli Incoterms o di clausole del tipo “consegna franco...” o simili, ha il solo effetto di derogare alle regole sul trasporto, sul passaggio del rischio e sulla ripartizione dei costi di trasporto; per il resto si continuano ad applicare le disposizioni contenute nelle presenti Condizioni generali di fornitura e vendita.
5. In caso di ritardi nella disponibilità per la spedizione o nel trasporto dell’oggetto della fornitura per cause non imputabili a IMA XXXXXXXXX, il rischio passa al cliente indipendentemente dalle condizioni di fornitura concordate al più tardi al momento della comunicazione della disponibilità alla spedizione. Indipendentemente dalle condizioni di fornitura concordate, – salvo non esplicitamente previsto per iscritto nella conferma d’ordine – lo scarico e il trasporto dell’oggetto della fornitura dal luogo di scarico al luogo di installazione non rientra negli obblighi di IMA XXXXXXXXX.
6. Ogni termine o data specifica per la consegna presuppone che il cliente faccia avere tempestivamente eventuali documenti, autorizzazioni, esoneri o licenze, si procuri lettere di credito e paghi l’anticipo secondo gli accordi e in generale soddisfi tempestivamente a tutti gli obblighi che gli incombono. Inoltre, i termini concordati di consegna decorrono dalla data della conferma d’ordine scritta da parte di IMA XXXXXXXXX. IMA XXXXXXXXX ha il diritto di effettuare la consegna prima del termine concordato o di stabilire il momento della consegna entro il termine di consegna rilevante.
In mancanza di diverso accordo scritto, i tempi di consegna sono da intendersi come rispettati se l’oggetto della fornitura ha lasciato lo stabilimento del venditore entro la scadenza del periodo di consegna ovvero se è stata comunicata la disponibilità alla spedizione.
7. Il periodo di consegna verrà prorogato in misura adeguata nel caso in cui IMA XXXXXXXXX non sia in grado di ottemperare ai propri obblighi di fornitura o non riesca a farlo nei tempi prestabiliti a causa di impedimenti che siano fuori dal suo controllo e non ragionevolmente preventivabili. Gli impedimenti fuori dal suo controllo includono in particolare forniture non puntuali e improprie da parte di subfornitori, cause di forza maggiore, vertenze sindacali e ritardo nell’ottenimento di permessi statali. L’inizio e la fine dell’impedimento verranno comunicati tempestivamente da IMA XXXXXXXXX al cliente. Se l’impedimento dura più di sei mesi o si stabilisce che avrà una durata superiore ai sei mesi, sia il cliente sia IMA XXXXXXXXX possono concordare l’annullamento del contratto. In tutti questi casi si esclude qualsiasi diritto al risarcimento danni rispetto al cliente.
8. Se IMA XXXXXXXXX è colpevolmente in ritardo e se detto ritardo deriva da un evento ad essa imputabile, il cliente, qualora abbia concesso senza esito un’adeguata proroga del termine di 60 giorni, è autorizzato al recesso, entro 4 ulteriori settimane di calendario – calcolate dall’ultimo giorno della proroga concordata. Se non esercita questo diritto per iscritto entro i termini previsti ovvero se IMA XXXXXXXXX è pronta per la spedizione prima della ricezione della dichiarazione di recesso del cliente, quest’ultimo perde il diritto alla risoluzione del contratto (= rinuncia tacita all’azione).
9. Eventuali altre pretese contrattuali o extra contrattuali, ovvero le pretese legate alla garanzia o al risarcimento danni, del cliente nei confronti di IMA XXXXXXXXX per ritardi nella fornitura - indipendentemente dal fatto se il ritardo sia imputabile o meno a noi - sono escluse, nella misura consentita dalla legge. L’esclusione delle pretese di responsabilità o risarcimento danni di cui al comma precedente è valida in particolare per danni e danni consequenziali ai beni patrimoniali, in particolare (ma non solo) per lucro cessante, perdita di produzione, interruzione di servizio, mancati finanziamenti e spese inutilmente sostenute.
10. Indipendentemente dal fatto se il trasporto avvenga ad opera di IMA XXXXXXXXX, del cliente o di terzi, il rischio si trasferisce al cliente in conformità a FCA (Incoterms 2020) nel momento in cui inizia la merce comincia ad essere caricata. Il caricamento della merce è uno degli obblighi del cliente. La stipulazione di altre clausole degli Incoterms o di clausole del tipo “consegna franco...” o simili, ha il solo effetto di derogare alle regole sul trasporto, sul passaggio del rischio e sulla ripartizione dei costi di trasporto; per il resto si continuano ad applicare le disposizioni contenute nelle presenti Condizioni generali di fornitura e vendita.
11. IMA XXXXXXXXX non è obbligata a fornire attestazioni o certificazioni non espressamente previste nel contratto, o ad ottenere le licenze, le autorizzazioni o qualsiasi altro documento necessario per l’importazione, l’esportazione o per il passaggio delle merci attraverso il territorio di uno Stato estero, né è obbligata a svincolare le merci da garanzie o da oneri e da altre formalità doganali e non è in alcun modo responsabile dell’adempimento di obblighi collegati alla commercializzazione della merce al di fuori della Germania o dell’Austria. IMA XXXXXXXXX non è obbligata a farsi carico delle imposte dovute al di fuori della Germania o dell’Austria. IMA XXXXXXXXX non è inoltre tenuta a tener conto dei sistemi di misura e di peso o delle disposizioni per l’imballaggio, l’identificazione o la marcatura della merce o degli obblighi di registrazione e certificazione o di qualsiasi altra normativa rilevante per le merci vigenti al di fuori della Germania o dell’Austria. La traduzione della documentazione relativa alla merce in una lingua diversa dal tedesco, che sia eventualmente obbligatoria o comunque richiesta, avverrà a spese e sotto la responsabilità propria del cliente.
12. Se IMA XXXXXXXXX, dopo la conclusione del contratto, viene a conoscenza di condizioni che creano fondati dubbi sulla solvibilità o sull’affidabilità creditizia del cliente a causa della quale sussiste un rischio di esigibilità del pagamento ai sensi del contratto concluso, IMA XXXXXXXXX è autorizzata a sospendere la prestazione fino al pagamento secondo il contratto concluso o fino alla fornitura di una garanzia di pagamento e all’eventuale saldo delle pretese dovute dal cliente nei nostri confronti.
13. Se IMA XXXXXXXXX, in caso di ritardo di accettazione o di ritardo nel pagamento del prezzo di acquisto da parte del cliente, richiede un risarcimento danni oltre alla prestazione ovvero se IMA XXXXXXXXX posticipa la spedizione su richiesta del cliente, IMA XXXXXXXXX è autorizzata a richiedere al cliente il pagamento di costi aggiuntivi, in particolare spese di magazzinaggio, ai sensi del comma precedente.
IV. Obblighi del cliente
1. Fatti salvi ulteriori obblighi del cliente relativi alla garanzia del pagamento e agli atti preparatori per il pagamento, e in particolare indipendentemente dall’esecuzione dei relativi servizi di montaggio, il cliente è obbligato a pagare il prezzo d’acquisto contrattualmente stabilito entro i termini indicati nella conferma d’ordine scritta e - laddove questo non sia indicato - nella valuta prevista nella conferma d’ordine scritta senza ritenute e al netto di spese e oneri, al ricevimento della fattura, tramite trasferimento bancario a uno degli istituti di credito indicati da IMA XXXXXXXXX. Eventuali termini concessi per l’adempimento vengono meno, e gli obblighi non adempiuti vengono immediatamente in scadenza, nel caso in cui acquirenti del cliente non paghino la merce in riservato dominio fornita da IMA XXXXXXXXX, qualora sia fatta richiesta di una procedura fallimentare a carico del patrimonio del cliente, quando il cliente non adempia ad obbligazioni essenziali, scadute nei confronti di IMA XXXXXXXXX o di terzi, senza giusta causa, qualora il cliente non abbia fornito informazioni corrette sulla propria solvibilità o qualora la copertura garantita da un’assicurazione del credito venga ridotta per cause non imputabili a IMA XXXXXXXXX. Per la tempestività del pagamento è essenziale il credito incondizionato sul conto bancario. I collaboratori, rappresentanti commerciali o altri distributori di IMA XXXXXXXXX non sono autorizzati ad accettare pagamenti.
2. Se il cliente non ha pagato l’intero importo entro la proroga specificata dal venditore, IMA XXXXXXXXX si riserva il diritto di spegnere l’impianto a distanza dopo che una nuova proroga è stata disattesa, mediante specifica comunicazione della misura adottata.
3. Il cliente deve assicurare che siano adempiuti tutti i presupposti e i requisiti per il trattamento fiscale delle merci e/o della prestazione. Nella misura in cui IMA XXXXXXXXX si trovi a dover corrispondere l’imposta sulle entrate tedesca o straniera, il cliente è tenuto a farne
pienamente salva IMA XXXXXXXXX, senza che ciò costituisca rinuncia da parte di IMA XXXXXXXXX ad ulteriori pretese. Il cliente effettuerà tale rimborso includendo anche il risarcimento delle spese sopportate da IMA XXXXXXXXX, e rinunciando ad opporre l’esistenza di altri presupposti o ulteriori eccezioni, in particolare l’eccezione di prescrizione.
4. Con il prezzo d’acquisto concordato i compiti che incombono su IMA XXXXXXXXX, ivi incluso l’imballaggio usualmente utilizzato da IMA XXXXXXXXX, sono saldati. Qualora la consegna non dovesse avvenire entro quattro mesi dalla conclusione del contratto, IMA XXXXXXXXX può richiedere per i pezzi di ricambio il prezzo usualmente praticato al momento della consegna in luogo del prezzo originariamente pattuito. L’IVA prevista per legge viene calcolata a parte e deve essere corrisposta dal cliente. In caso di pagamenti a rate concordati, l’importo dell’IVA relativo all’intero diritto di pagamento deve essere corrisposto per intero insieme alla prima rata.
5. IMA XXXXXXXXX ha il diritto di compensare a propria discrezione i pagamenti ricevuti con i crediti - propri od ottenuti mediante cessione
- vantati nei confronti del cliente al momento del pagamento.
6. Il cliente non può avvalersi del diritto alla compensazione legale dei propri crediti con quelli di IMA XXXXXXXXX, né del diritto di ritenzione del pagamento o del diritto di non effettuare la presa in consegna delle merci o del diritto a sospendere le proprie prestazioni o ad opporre eccezioni o a sollevare azioni riconvenzionali stabilite per legge, a meno che non si tratti di una controprestazione del cliente nei confronti di IMA XXXXXXXXX espressa nella stessa valuta, basata su un diritto proprio del cliente, e che sia inoltre e non contestata o accertata con forza di legge, o qualora IMA XXXXXXXXX abbia violato in modo sostanziale gli obblighi, già scaduti, derivanti dal medesimo rapporto contrattuale, nonostante l’intimazione scritta del cliente, e non offra adeguate garanzie.
7. Il cliente è obbligato a prendere in consegna la merce alla data contrattualmente stabilita, senza far valere termini ulteriori, all’indirizzo di consegna indicato nella conferma d’ordine e ad adempiere a tutti gli obblighi derivanti al cliente dal contratto, dalle presenti Condizioni generali di fornitura e vendita, dalle regole della CCI per l’interpretazione delle clausole Incoterms® 2020 e dalla legge.
8. A meno che diversamente concordato, fatte salve le disposizioni di legge, il cliente deve effettuare o altrimenti garantire la riutilizzazione, il riciclo dei materiali o qualsiasi altra forma prevista di smaltimento delle merci consegnate da IMA XXXXXXXXX al cliente e del loro imballaggio. IMA XXXXXXXXX non è tenuta a ritirare la merce o gli imballaggi forniti al cliente sulla base della legislazione in materia di rifiuti del cliente o di terzi.
V. Preparazione dei montaggi, ecc.
1. Laddove IMA XXXXXXXXX concordi esplicitamente e per iscritto con il cliente la fornitura, l’installazione, il montaggio e/o la messa in servizio e definisca una data, il cliente è vincolato a proprie spese ad adottare tutte le precauzioni sul luogo di lavoro per poter eseguire i lavori previsti. Sul luogo di lavoro, il cliente è tenuto in particolare
a mettere tempestivamente a disposizione:
- tutti gli interventi accessori di messa a terra, costruzione ed estranei al ramo, ivi incluse le forze specializzate e ausiliarie richieste, i materiali da costruzione e gli attrezzi,
- una fondazione conforme ai requisiti del nostro schema di installazione,
- tutto il necessario per l’installazione, il montaggio e la messa in servizio e materiali, come impalcature, dispositivi di sollevamento, lubrificanti e combustibili, ecc.,
- collegamenti elettrici, energia, riscaldamento, acqua, collegamenti dell’aria compressa, aspirazione e un’adeguata illuminazione,
- predisposizione di tutto il personale nel numero e per la durata richiesti,
- ambienti asciutti e richiudibili sufficientemente grandi per conservare parti della macchina, apparecchiature, materiali, attrezzi, ecc. e ambienti di lavoro e sale comuni per i dipendenti di IMA XXXXXXXXX, inclusi adeguati impianti sanitari; inoltre il cliente deve adottare in cantiere tutte le misure a garanzia della sicurezza dei beni di proprietà di IMA XXXXXXXXX e dei dipendenti che adotterebbe per i beni di sua proprietà o di proprietà del proprio personale,
- indumenti protettivi e i dispositivi di protezione eventualmente richiesti sul luogo di lavoro.
2. Prima dell’inizio dei lavori, il cliente deve fornire spontaneamente a IMA XXXXXXXXX tutte le informazioni relative alla posizione di cavi elettrici, tubi del gas e dell’acqua o impianti simili non visibili, nonché i dati statici necessari.
3. Se le misure predisposte dal cliente non soddisfano quanto concordato, IMA XXXXXXXXX è autorizzata a rifiutare o a sospendere i lavori fino a quando non verranno garantite le condizioni concordate, questo vale in particolare quando la fondazione non è conforme allo schema di installazione. Se il cliente impedisse a IMA XXXXXXXXX di installare i dispositivi di protezione previsti, in particolare ripari, ecc., sull’oggetto della fornitura, IMA XXXXXXXXX è autorizzata a mettere fuori servizio l’oggetto della fornitura.
4. Se, per ragioni imputabili al cliente, IMA XXXXXXXXX non fosse in grado di eseguire i lavori previsti, non integralmente o non nei termini stabiliti, IMA XXXXXXXXX è autorizzata ad esigere, insieme al corretto adempimento del contratto da parte del cliente, per la durata del ritardo e/o il superamento del periodo una penalità contrattuale pari allo 0,1% del montante netto dell’ordine. IMA XXXXXXXXX è autorizzata a dimostrare eventuali danni imputabili alla penalità contrattuale e a richiederne l’indennizzo, in particolare l’indennizzo dei costi supplementari legati ai tragitti supplementari e agli straordinari sostenuti dai nostri dipendenti. Al rilevamento del danno, possono essere addebitati i costi aggiuntivi per il lavoro supplementare dei dipendenti e i costi aggiuntivi per i viaggi supplementari secondo le condizioni di montaggio di IMA XXXXXXXXX in vigore.
VI. Reclami e garanzia
1. Il cliente può rifiutarsi di accettare l’oggetto della fornitura solo se l’oggetto della fornitura è manifestamente e notevolmente difettoso, oppure se la merce è chiaramente diversa per quantità rispetto a quanto previsto nella conferma d’ordine scritta. Tali rifiuti devono essere comunicati tempestivamente per iscritto specificandone le ragioni. A questo proposito, il cliente è consapevole del fatto che la piena funzionalità di impianti personalizzati si consegue solo allo scadere di un adeguato periodo di rodaggio. Le modifiche al modello, alla costruzione o al materiale utilizzato che corrispondono ai più recenti sviluppi tecnologici non costituiscono mancanza di conformità al contratto.
2. Il cliente – a meno che per contratto non si debba effettuare un collaudo – è tenuto a ispezionare l’oggetto della fornitura e/o i documenti subito dopo la ricezione e a segnalare immediatamente per iscritto a IMA XXXXXXXXX eventuali difetti visibili dell’oggetto della fornitura e dei documenti, e comunque al più tardi entro 7 giorni di calendario dalla ricezione, descrivendo con precisione il tipo di difettosità. Qualora, per contratto, si debba effettuare un collaudo, la verifica e la notifica devono avvenire entro la fine della giornata in cui è stato effettuato il collaudo oppure - nel caso in cui non sia stato possibile eseguirlo per cause imputabili al cliente - in cui avrebbe dovuto avere luogo. Se il cliente mette in servizio l’oggetto della fornitura prima del collaudo concordato per iscritto, la notifica deve avere luogo entro 7 giorni di calendario dalla messa in servizio.
Il cliente perde il diritto di segnalare i difetti riconoscibili dell’oggetto della fornitura e/o dei documenti rilevati durante un’ispezione se non li ha segnalati per iscritto a IMA XXXXXXXXX nei tempi prestabiliti e se non ha descritto con precisione il tipo di vizio e questo indipendentemente dalla ragione che il cliente.adduce per la mancata osservanza di tali necessità. La denuncia dei vizi scritta del cliente deve essere stata inviata o consegnata a IMA XXXXXXXXX nei tempi previsti ovvero al più tardi entro la fine del collaudo concordato per iscritto; è altresì necessario che IMA XXXXXXXXX abbia effettivamente ricevuto la denuncia dei vizi inviata nei tempi prestabiliti.
3. I vizi occulti devono essere denunciati per iscritto dal cliente a IMA XXXXXXXXX subito dopo la loro identificazione, o comunque al più tardi entro 7 giorni di calendario dalla loro identificazione. Il cliente perde il diritto di richiamarsi a un vizio occulto se non lo segnala per iscritto a IMA XXXXXXXXX entro questo lasso di tempo, precisando esattamente la natura del vizio, e questo indipendentemente dalle ragioni per cui il cliente non si conforma a queste esigenze. La denuncia scritta da parte del cliente deve essere stata inviata entro 7 giorni di calendario dal momento dell’individuazione del vizio occulto; inoltre è necessario che IMA XXXXXXXXX attesti l’effettiva ricezione del a denuncia inviata.
4. Se, dopo una denuncia da parte del cliente, non è possibile constatare un difetto dell’oggetto della fornitura, il cliente è tenuto a rimborsare a IMA XXXXXXXXX le spese sostenute in seguito al controllo dell’oggetto di fornitura.
5. Nel caso di vizio dell’oggetto della fornitura e/o dei documenti, IMA XXXXXXXXX è autorizzata, a proprio insindacabile giudizio, a eliminarlo tramite riparazione o sostituzione. Qualora il cliente non desse questa opportunità a IMA XXXXXXXXX, IMA XXXXXXXXX non dovrà essere ritenuta responsabile delle conseguenze che da ciò ne conseguono.
Se il difetto dell’oggetto della fornitura e/o dei documenti non viene eliminato entro un periodo commisurato tramite riparazione o sostituzione, il cliente può - allo scadere di un periodo supplementare appropriato di almeno 60 giorni fissato per iscritto - esigere una riduzione del prezzo di vendita dell’oggetto della fornitura corrispondente alla perdita di valore dell’articolo. In caso di vizio dell’oggetto della fornitura e/o dei documenti, il cliente non è autorizzato a richiedere l’annullamento del contratto di fornitura anziché la riduzione del prezzo di acquisto.
Tutti gli altri diritti relativi a vizi, pretese e diritti del cliente all’eliminazione dei vizi, tutte le pretese legate alla garanzia o al risarcimento danni ovvero tutte le altre pretese contrattuali o extra contrattuali del cliente nei nostri confronti sono esclusi nella misura prevista dalla legge.
6. In mancanza di una disposizione contrattuale scritta contraria, un oggetto della fornitura non è da considerarsi come difettoso per il semplice fatto di essere non conforme alle norme tecniche e ad altre norme applicabili nel paese di destinazione (sede sociale del cliente) ovvero se l’oggetto della fornitura non risulta adatto alle finalità preposte dal cliente, ma non accettate o esplicitamente concordate dal produttore.
7. Non si può parlare di vizio in caso di deviazione irrilevante rispetto alla qualità convenuta, di diminuzione minima dell’utilità pratica, di utilizzo inappropriato dell’oggetto della fornitura, di montaggio e/o messa in servizio da parte del cliente o di terzi non incaricati da IMA XXXXXXXXX, di logorio naturale (in particolare dei materiali di consumo), di trattamento scorretto o negligente dell’oggetto della fornitura, manutenzione insufficiente, di modifiche o estensioni apportate dal cliente o da terzi e delle conseguenze che ne derivano, mezzi di lavoro inappropriati, carenza di opere edili, fondamenta inadeguate, influssi chimici, elettrochimici, elettrici ed elettronici, qualora essi non siano dovuti a IMA XXXXXXXXX. Se un cliente o persone terze eseguono riparazioni non a regola d’arte, non sussiste alcuna responsabilità di IMA XXXXXXXXX per le conseguenze derivanti.
8. Il termine di prescrizione per far valere eventuali pretese per vizi materiali e giuridici in deroga delle disposizioni di legge è limitato – nella misura consentita dalla legge - a 12 mesi per funzionamento su 1 turno a partire dal giorno di ricezione dell’oggetto della fornitura da parte del cliente. Eventuali deroghe possono essere previste nella conferma d’ordine.
Per le riparazioni o le forniture di ricambi effettuate da IMA XXXXXXXXX, il periodo di prescrizione per far valere le pretese per vizi materiali e giuridici termina in concomitanza con la fine del periodo di prescrizione previsto per l’oggetto della fornitura ai sensi del presente paragrafo.
Questi periodi si applicano analogamente a eventuali pretese non contrattuali per vizi materiali e giuridici. Requisito per poter far valere i diritti è sempre la precedente e tempestiva notifica ai sensi dei precedenti paragrafi 2. e 3.
A prescindere dal termine menzionato in questo paragrafo, la garanzia termina anche se l’oggetto della fornitura ha raggiunto le 2.500 ore di esercizio.
9. Salvo diverso accordo espresso per iscritto, IMA XXXXXXXXX è tenuta a fornire l’oggetto della fornitura esente da qualsiasi diritto di proprietà intellettuale e d’autore di terzi unicamente nel paese nel quale avviene la nostra fornitura. Qualora l’utilizzo normale dell’oggetto della fornitura comporti la violazione del diritto di proprietà intellettuale o d’autore di terzi, IMA XXXXXXXXX provvederà a procurare a proprie spese al cliente in linea di principio il diritto all’ulteriore uso ovvero il diritto alla modifica dell’oggetto della fornitura in modo accettabile per il cliente e tale che non sussista più la violazione del diritto di proprietà intellettuale. Qualora ciò non fosse possibile a condizioni economicamente adeguate ovvero in un lasso di tempo adeguato, il cliente avrà facoltà di recedere dal contratto e di richiedere il rimborso del prezzo di acquisto da parte di IMA XXXXXXXXX. Con i presupposti suddetti spetta anche a IMA XXXXXXXXX il diritto di recedere dal contratto.
10. Gli obblighi di cui al paragrafo precedente da parte di IMA XXXXXXXXX sono conclusivi nel caso di violazione di diritti di proprietà intellettuale o di diritti d’autore. Tutti gli altri diritti, pretese, pretese legate alla garanzia o al risarcimento danni così come tutte le altre pretese contrattuali ed extra contrattuali del cliente rispetto a IMA XXXXXXXXX per quanto concerne la violazione di diritti di proprietà intellettuale o di diritti d’autore sono esclusi nella misura prevista dalla legge.
Gli obblighi di cui al paragrafo precedente sussistono solo se:
- il cliente comunica immediatamente a IMA XXXXXXXXX le violazioni di diritti di proprietà intellettuale o di diritti d’autore fatte valere,
- l’acquirente sostiene, a proprie spese, IMA XXXXXXXXX in misura adeguata nella difesa dei diritti rivendicati e/o ci permette di eseguire gli interventi di modifica di cui al paragrafo precedente,
- resta riservato al venditore il diritto di avvalersi di misure di difesa, ivi comprese le norme extragiudiziali.
- la violazione dei diritti di proprietà intellettuale o di diritti d’autore non è imputabile al cliente,
- il vizio giuridico non si fonda su un’istruzione del cliente ovvero
- la violazione dei diritti non è stata causata dal fatto che il cliente abbia modificato di propria iniziativa l’oggetto della fornitura ovvero lo abbia utilizzato in modo non conforme a quanto disposto dal contratto.
Se il cliente termina l’utilizzo dell’oggetto della fornitura per ridurre al minimo i danni o per altre ragioni importanti, è tenuto ad informare la terza parte che la fine dell’utilizzazione non implica un riconoscimento della violazione dei diritti di proprietà intellettuale. Ogni fine dell’utilizzazione deve essere prima concordata con IMA XXXXXXXXX. Se il cliente è responsabile della violazione dei diritti di proprietà intellettuale, esonera IMA XXXXXXXXX dalle pretese di terzi
11. In caso di concorso di colpa dei vizi da parte del cliente, in particolare in seguito alla mancata osservanza dell’obbligo di prevenzione e mitigazione del danno, IMA XXXXXXXXX ha diritto a un indennizzo corrispondente al concorso di colpa del cliente.
12. Per la consegna di merci di seconda mano, sono escluse tutte le pretese di vizio, a meno che non valga la responsabilità obbligatoria.
VII. Esclusione della garanzia
1. Dati nei cataloghi, descrizioni dei prodotti, schede tecniche, offerte, disegni e altri documenti relativi a misure, quantità, colore, impiego, dati tecnici e altre caratteristiche, in particolare sulle disponibilità, le velocità di lettura, le precisioni dimensionali, ecc., contengono la dotazione e le proprietà garantite di un oggetto della fornitura, ma non rappresentano in alcun modo una garanzia – a meno che espressamente concordato diversamente per iscritto (garanzia relativa alla qualità e garanzia di durata) ai sensi della legge e del contratto.
2. In caso di mancata assicurazione della qualità garantita, il cliente può esercitare nei confronti di IMA XXXXXXXXX i diritti di cui al punto V.
VIII. Software
1. Per il software di altri fornitori in dotazione valgono principalmente le rispettive Condizioni generali di contratto e le Condizioni di licenza. Se il cliente non ne disponesse, su richiesta IMA XXXXXXXXX è disponibile a fargliele pervenire. In aggiunta valgono le presenti Condizioni generali di fornitura e vendita.
2. Qualora nella fornitura sia incluso un software di IMA XXXXXXXXX, viene concesso al cliente un diritto non esclusivo di utilizzo del software fornito, comprese le sue documentazioni. Il software viene ceduto per l’utilizzo sull’oggetto della fornitura destinato a questo scopo. È vietato l’utilizzo del software su più di un sistema. Il cliente può trasferire il diritto di utilizzo a successivi proprietari o noleggiatori dell’oggetto della fornitura. In caso di trasferimento del diritto di utilizzo a terzi, il cliente deve assicurarsi che ai terzi non vengano concessi altri diritti di utilizzo del software se non quelli definiti dal contratto di fornitura e che i terzi si attengano quanto meno agli obblighi derivanti dal contratto di fornitura in relazione al software. In questo caso il cliente non deve trattenere copie del software,
3. Il cliente si impegna a non rimuovere i dati del produttore - in particolare i simboli di copyright. Inoltre il cliente può modificare i dati del produttore solo previo consenso scritto da parte di IMA XXXXXXXXX.
4. Tutti gli altri diritti sul software e sulle documentazioni, incluse le copie, restano a IMA XXXXXXXXX e/o al fornitore del software, a meno che, ai sensi di disposizioni legali vincolanti, non vengano concessi al cliente ulteriori diritti. In particolare IMA XXXXXXXXX non è tenuta a concedere il codice sorgente del software. È vietato il conferimento di sublicenze.
5. In mancanza di diverso accordo scritto, IMA XXXXXXXXX non è tenuta a consegnare al cliente versioni aggiornate del software.
6. Per vizio del software si intendono solo le discrepanze rispetto alle specifiche rilevabili e riproducibili dal cliente. Non si può parlare di vizio se non compare nella versione consegnata per ultima al cliente e il cui utilizzo sia imposto al cliente. I reclami del cliente devono essere presentati per iscritto entro una settimana dalla consegna. Il vizio e il relativo ambiente di elaborazione dei dati devono essere descritti con estrema precisione.
7. Non sussistono diritti di reclamo per vizi relativamente al software:
- in caso di discordanze solo irrilevanti rispetto alla qualità concordata della merce,
- in caso di riduzione irrilevante della sua utilizzabilità,
- in caso di danni imputabili a un uso incorretto o negligente,
- in caso di danni dovuti ad influssi esterni particolari, che non sono previsti ai sensi del contratto,
- per modifiche o estensioni eseguite dal cliente o da terzi e per le conseguenze che ne derivano,
- per il fatto che il software affidato non è compatibile con l’ambiente di elaborazione dati usato dal cliente.
8. Qualora il software presentasse un vizio, IMA XXXXXXXXX è autorizzata a eliminarlo a nostro insindacabile giudizio tramite riparazione o sostituzione. IMA XXXXXXXXX fornirà come sostituzione un nuovo aggiornamento (update) o una nuova versione (upgrade) del software, a condizione che sia disponibile presso IMA XXXXXXXXX o che possa essere ottenuto con uno sforzo ragionevole. Fino alla fornitura di un update o di un upgrade, IMA XXXXXXXXX mette a disposizione del cliente una soluzione temporanea per ovviare al vizio, a condizione comunque che questo sia possibile con uno sforzo adeguato e che il cliente a causa del vizio non sia in grado di gestire compiti non più differibili. In caso di vizio di un supporto dati o di una documentazione, il cliente può solo richiedere a IMA XXXXXXXXX la sostituzione con altri esenti da vizi.
9. L’eliminazione del vizio avviene per scelta di IMA XXXXXXXXX presso il cliente o presso IMA XXXXXXXXX. Se si opta per l’eliminazione presso il cliente, il cliente deve mettere a disposizione l’hardware e il software nonché altre condizioni operative (ivi incluso il necessario tempo di elaborazione) con personale competente. Il cliente deve mettere a disposizione di IMA XXXXXXXXX la documentazione e le informazioni a sua disposizione necessarie per l’eliminazione del vizio. A richiesta, il cliente concederà a IMA XXXXXXXXX la possibilità di accesso remoto.
10. Gli obblighi di IMA XXXXXXXXX di cui al presente paragrafo sono conclusivi per i vizi software. Tutti gli altri diritti relativi a vizi, pretese e diritti del cliente all’eliminazione dei vizi, la riduzione di prezzo, l’annullamento del contratto, tutte le pretese legate alla garanzia o al risarcimento danni ovvero tutte le altre pretese contrattuali o extra contrattuali del cliente nei confronti di IMA XXXXXXXXX sono esclusi nella misura prevista dalla legge.
11. L’esercizio delle macchine fornite da IMA XXXXXXXXX è consentito esclusivamente con i sistemi di controllo di IMA XXXXXXXXX e i componenti hardware e software prescritti da IMA XXXXXXXXX. IMA XXXXXXXXX declina ogni responsabilità per gli interventi da parte del cliente al sistema di controllo.
IX. Protezione dei dati
1. IMA XXXXXXXXX si attiene alle norme sulla privacy, in particolare al Regolamento generale sulla protezione dei dati dell’UE (GDPR).
2. Per tutta la durata del contratto, il cliente concede a IMA XXXXXXXXX il diritto non esclusivo, non trasferibile, spazialmente illimitato di uso dei dati macchina in conformità alle seguenti disposizioni.
3. Il diritto d’uso concesso autorizza IMA XXXXXXXXX all’utilizzo dei dati macchina per finalità connesse all’eliminazione degli errori, alla manutenzione, alla creazione di statistiche, all’esecuzione di altre valutazione, nonché al miglioramento e all’ottimizzazione delle macchine. Questo diritto d’uso include inoltre il diritto di raccolta di record di dati anonimizzati di terzi per le finalità suddette.
4. Per prassi i dati macchina sono dati anonimi che non rimandano in alcun modo a persone. Il cliente è tenuto ad assicurarsi che il cliente fornisca a IMA XXXXXXXXX e/o Microsoft Azure esclusivamente dati e record di dati anonimi È esclusiva responsabilità del cliente assicurarsi che l’inoltro di dati sia consentito nel rispetto delle disposizioni sulla privacy. In particolare il cliente deve eventualmente ottenere le autorizzazioni necessarie da parte delle persone interessate.
5. Il cliente si impegna a collaborare per consentire a IMA XXXXXXXXX il trasferimento e/o l’accesso ai dati macchina. Se IMA XXXXXXXXX non ha accesso immediato ai dati macchina, il cliente consente ad IMA XXXXXXXXX l’accesso tramite la “piattaforma per la gestione dei dati macchina” (ZIMBA).
6. IMA XXXXXXXXX non è autorizzata a concedere o a trasferire a terzi l’accesso ai dati macchina e ad altri dati. Ne sono esclusi Microsoft Azure in quanto gestore della piattaforma e le società collegate facenti parte del gruppo IMA Xxxxxxxxx Group GmbH, che non sono da considerarsi come parti terze. IMA XXXXXXXXX deve tuttavia garantire che queste entità adempiano agli obblighi di cui al presente contratto.
Microsoft Azure utilizzerà i dati esclusivamente sulla base delle seguenti indicazioni:
• che i record di dati vengano elaborati esclusivamente su indicazione di IMA XXXXXXXXX,
• che i record di dati vengano usati solo per finalità di archiviazione su incarico di IMA XXXXXXXXX e/o del cliente,
• che i record di dati non vengano trasmessi a terzi e che non venga concesso l’accesso ai record di dati da parte di terzi,
• che i record di dati non vengano usati per scopi interni,
• che le persone fisiche coinvolte alle quali i record di dati potrebbero riferirsi non siano identificabili - ammesso che sia possibile.
7. IMA XXXXXXXXX è autorizzata a continuare ad archiviare i dati dei clienti che IMA XXXXXXXXX ha ricevuto durante il periodo di validità del contratto, anche dopo una possibile cessazione, e a utilizzarli per le suddette finalità, a condizione che il cliente non ne richieda espressamente la cancellazione. In questo caso, comunque, decadono tutte le responsabilità e la garanzia.
X. Responsabilità, risarcimento del danno
1. Se l’oggetto della fornitura non può essere utilizzato dal cliente in conseguenza di mancata o errata messa in atto delle proposte e delle consulenze di IMA XXXXXXXXX che abbiano avuto luogo prima o dopo la stipula del contratto ovvero a causa della violazione di altri obblighi contrattuali accessori – in particolare delle istruzioni per l’uso e manutenzione dell’oggetto della fornitura - valgono mutatis mutandis, con esclusione di ulteriori rivendicazioni del cliente, le norme di cui ai paragrafi V. e VII. 2.
2. Dei danni che non si siano verificati sull’oggetto stesso della fornitura, IMA XXXXXXXXX risponde - indipendentemente dal loro fondamento giuridico - solo in caso di:
a) dolo,
b) negligenza grave,
c) lesioni alla vita, al corpo e alla salute,
d) difetti intenzionalmente occultati,
e) assunzione di garanzia di parte nostra,
f) conformità alla legge sulla responsabilità del prodotto o
g) violazione di obblighi essenziali del contratto.
Qualora venisse violato un obbligo contrattuale da parte di IMA XXXXXXXXX secondo IX. 2. g), ossia un obbligo il cui adempimento consenta la corretta esecuzione del contratto e sul cui rispetto fa affidamento regolare una parte contrattuale nonché un diritto la cui violazione minacci il conseguimento dello scopo contrattuale, con semplice negligenza, il nostro obbligo di risarcimento è limitato ai danni tipicamente prevedibili a causa della natura del relativo contratto.
3. IMA XXXXXXXXX non è responsabile per danni patrimoniali e danni patrimoniali consequenziali, in particolare per lucro cessante, perdita di produzione, interruzione di servizio, mancati finanziamenti e spese inutilmente sostenute, ad eccezione dei casi menzionati nel paragrafo IX. 2. da a) a f).
4. La responsabilità da parte di IMA XXXXXXXXX è, indipendentemente dal titolo, ad eccezione dei casi menzionati nel paragrafo IX. 2. da a) a f), limitata in ogni caso alla somma del valore dell’ordine.
5. In particolare è esclusa la responsabilità e l’obbligo di indennizzo per impiegati, lavoratori dipendenti, organi, subappaltatori e altri collaboratori di IMA XXXXXXXXX, nella misura consentita dalla legge.
6. Se in altri paragrafi delle presenti Condizioni generali di fornitura e vendita è prevista un’ulteriore esclusione di responsabilità, prevarranno le disposizioni di cui al paragrafo IX. 2. Le disposizioni di cui al paragrafo IX. 2. valgono in ogni caso.
7. Inoltre, in caso di ritardo nella consegna o mancata consegna, l’ammontare del risarcimento forfettario è limitato alla percentuale dello 0,5% per ogni intera settimana di ritardo fino ad un massimo del 5% del relativo valore della consegna, mentre per altri tipi di inadempimento è limitato in caso di consegna di macchinari ed impianti, al 200% della parte di prestazione non conforme al contratto, mentre in caso di consegna di pezzi di ricambio, ad un tetto massimo EUR 50.000, ad eccezione dei casi di cui al paragrafo VII. 2. da a) a f). Non trova invece applicazione il § 348 HGB (penalità contrattuale).
8. Nei rapporti d’affari con i propri acquirenti, il cliente è obbligato a limitare la propriaresponsabilità risarcitoria, sulla base dei motivi e dell’importo, nel quadro di ciò che è legalmente possibile e di ciò che è consuetudine nel settore.
XI. Riserva di proprietà
1. La merce consegnata resta di proprietà di IMA XXXXXXXXX fino al completo pagamento di tutti i crediti principali e accessori, indipendentemente dal fondamento legale, ivi inclusi quelli dovuti in futuro da parte di IMA XXXXXXXXX nei confronti del cliente. La fattura in corso di validità vale come riserva di proprietà per il rispettivo saldo.
2. Nel corso della durata della riserva di proprietà, il cliente concede in qualsiasi momento ai dipendenti di IMA XXXXXXXXX, all’interno degli abituali orari di lavoro, l’accesso alla merce in riservato dominio. Il cliente è tenuto a proteggere a proprie spese la merce in riservato dominio contro i danni da furto, danneggiamento e distruzione nonché a stoccare separatamente o a delimitare in modo adeguato la merce su richiesta di IMA XXXXXXXXX a proprie spese, a contrassegnarla in maniera visibile come proprietà di IMA XXXXXXXXX e ad adottare tutte le misure necessarie per la completa salvaguardia della riserva di proprietà. A titolo precauzionale, il cliente trasferisce integralmente e irrevocabilmente a IMA XXXXXXXXX le pretese che insorgono nei confronti delle compagnie di assicurazione; IMA XXXXXXXXX accetta il trasferimento.
3. Nel corso della durata della riserva di proprietà, il cliente informerà per iscritto IMA XXXXXXXXX qualora una terza parte dovesse avanzare pretese o vantare diritti sulla merce in riservato dominio ovvero sui crediti ceduti a IMA XXXXXXXXX sulla base delle norme relative alla riserva di proprietà, e supportare IMA XXXXXXXXX gratuitamente nel perseguimento dei suoi interessi. Se una terza parte avanza diritti sulla merce in riservato dominio durante l’esistenza della riserva di proprietà, le pretese del cliente nei confronti di terzi vengono ceduti irrevocabilmente a titolo precauzionale a IMA XXXXXXXXX; IMA XXXXXXXXX accetta la cessione.
4. Il cliente può cedere la merce in riservato dominio nell’ambito di una corretta gestione aziendale e solo a condizione che non sia in ritardo con il pagamento e che il pagamento dell’acquirente al cliente non sia dovuto prima della scadenza con cui il cliente deve pagare il prezzo a IMA XXXXXXXXX. Non è autorizzato ad altre disposizioni (ad esempio trasferimento della garanzia prestata, pegno, ecc.). A titolo precauzionale, il cliente trasferisce integralmente e irrevocabilmente a IMA XXXXXXXXX le pretese nei confronti dei suoi acquirenti che gli derivano dalla cessione della merce in riservato dominio con tutti i diritti accessori. A titolo precauzionale, qualora il cliente incorpori le pretese derivanti da una cessione in un rapporto di conto corrente esistente con i suoi acquirenti, il cliente trasferisce integralmente e irrevocabilmente i crediti in conto corrente derivanti dopo il saldo a IMA XXXXXXXXX. IMA XXXXXXXXX accetta il trasferimento.
5. Al cliente è data autorizzazione ad incassare crediti ceduti a IMA XXXXXXXXX in custodia per IMA XXXXXXXXX, a condizione che egli non sia in ritardo con il pagamento. Il cliente non è autorizzato a cedere i crediti a terzi. Il cliente deve gestire separatamente i pagamenti in entrata e inoltrarli immediatamente a IMA XXXXXXXXX indipendentemente da altri termini concessi da IMA XXXXXXXXX per l’adempimento fino a compensare completamente i crediti garantiti di IMA XXXXXXXXX. Se il pagamento avviene tramite trasferimento bancario presso l’istituto di credito del cliente, il cliente cede irrevocabilmente a IMA XXXXXXXXX i crediti vantati nei confronti del suo istituto di credito. Se il cliente riceve cambiali per la liquidazione delle pretese nei confronti di terzi, cede irrevocabilmente a IMA XXXXXXXXX i crediti vantati nei confronti dell’istituto di credito in caso di sconto dell’effetto. IMA XXXXXXXXX accetta il trasferimento.
6. Il collegamento della merce al pavimento è solo temporaneo. La modifica e la trasformazione della merce avvengono per IMA XXXXXXXXX come produttore senza che da questi risultino vincoli per IMA XXXXXXXXX. Se la merce fornita da IMA XXXXXXXXX viene unita, abbinata o combinata ad altri oggetti in modo che venga meno la proprietà legale di IMA XXXXXXXXX, il cliente trasferisce fin da subito i propri diritti di proprietà e comproprietà del nuovo oggetto a IMA XXXXXXXXX e lo conserva a titolo gratuito e in custodia per IMA XXXXXXXXX.
7. Se la merce in riservato dominio non ancora completamente pagata si trova in custodia del cliente e viene richiesta l’apertura di una procedura di insolvenza sulla proprietà del cliente ovvero il cliente non adempie agli obblighi dovuti nei confronti di IMA XXXXXXXXX o di terzi senza giusta causa, IMA XXXXXXXXX può privare il cliente del diritto di proprietà e richiedere la merce senza rescindere dal contratto. IMA XXXXXXXXX non è autorizzata a richiedere la consegna a meno che il curatore dello stato di insolvenza non opti per l’adempimento del contratto e non venga pagato il prezzo.
8. In caso di rescissione dal contratto, in particolare per ritardo nei pagamenti da parte del cliente, IMA XXXXXXXXX ha il diritto di alienare liberamente la merce accontentandosi del ricavato. Fatto salvo qualsiasi altro diritto di IMA XXXXXXXXX, il cliente è tenuto a rimborsare a IMA XXXXXXXXX le spese della conclusione del contratto, dell’attuale gestione contrattuale e della rescissione del contratto, nonché le spese di ritiro della merce e a pagare per ogni mese iniziato dal trasferimento del rischio un canone di utilizzazione pari al 3 % del valore della merce.
XII. Altre norme
1. Ogni comunicazione, dichiarazione, notifica, ecc. deve essere redatta esclusivamente in lingua tedesca o inglese. Comunicazioni via telefax o posta elettronica (e-mail) soddisfano al requisito della forma scritta.
2. I rimandi alle Condizioni generali di fornitura e vendita si riferiscono alle condizioni contrattuali in lingua tedesca.
3. I dati sui clienti ottenuti nell’ambito del rapporto d’affari vengono elaborati da IMA XXXXXXXXX ai sensi del RGPD.
4. Il cliente è obbligato ad informare per iscritto IMA XXXXXXXXX senza necessità di esserne richiesto, nel caso in cui IMA XXXXXXXXX, sulla base di disposizioni in vigore nel paese del cliente o nel paese di utilizzo della merce, debba attenersi a particolari obblighi di notifica, registrazione o informazione o particolari requisiti di comunicazioni preventive o altri requisiti relativi alla messa sul mercato delle merci, o debba adempiere a particolari oneri relativi alla documentazione. Il cliente è inoltre obbligato a controllare la merce dopo l’immissione sul mercato e ad informare immediatamente IMA XXXXXXXXX qualora insorga la preoccupazione che le merci possano provocare situazioni di pericolo per terzi.
5. Il cliente informerà immediatamente IMA XXXXXXXXX per iscritto nel caso in cui vengano attivate autorità in relazione al contesto della merce. Il cliente è inoltre obbligato a controllare la merce dopo l’immissione sul mercato e ad informare immediatamente IMA XXXXXXXXX qualora insorga la preoccupazione che le merci possano provocare situazioni di pericolo per terzi.
6. Senza che ciò costituisca rinuncia da parte di IMA XXXXXXXXX all’esercizio di ulteriori diritti, il cliente deve fare pienamente salva IMA XXXXXXXXX da ogni pretesa di terzi derivante da responsabilità del produttore o simili, nella misura in cui tale responsabilità si fondi su condizioni - come ad esempio la presentazione del prodotto - poste dal cliente o da terzi senza l’espressa approvazione scritta di IMA XXXXXXXXX. Il rimborso comprende in particolare anche le spese subite da IMA XXXXXXXXX e viene concesso dal cliente con rinuncia ad ogni ulteriore presupposto o ulteriore eccezione, in particolare con rinuncia a pretendere l’adempimento di obblighi di controllo e di richiamo della merce consegnata e ad opporre la prescrizione.
7. IMA XXXXXXXXX si riserva ogni diritto di proprietà intellettuale e d’autore o altri diritti di privativa industriale e di know-how su qualsiasi riproduzione, disegno, preventivo, altri documenti o software, messi a disposizione da IMA XXXXXXXXX in forma cartacea o elettronica. Essi devono essere tenuti segreti rispetto a terzi e possono essere utilizzati esclusivamente per dare seguito al rispettivo ordine.
8. Fatte salve altre disposizioni di legge, la sospensione della prescrizione termina anche se i negoziati per sospensione non proseguono per più di quattro settimane. Un nuovo inizio della prescrizione delle pretese del cliente richiede in ogni caso una esplicita conferma scritta da parte di IMA XXXXXXXXX.
XII. Disposizioni generali
1. Salvo diverse disposizioni concordate per iscritto, il luogo di pagamento e di esecuzione è la sede di IMA XXXXXXXXX.
2. Ai rapporti giuridici contrattuali ed extra contrattuali con il cliente si applica la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG). La CISG si applica a tutti i contratti per i quali è prevista l’applicazione delle condizioni generali di fornitura e vendita ai sensi del punto I. delle stesse, estendendosi al di là del proprio ambito di applicazione e nonostante le riserve eventualmente apposte da Stati contraenti. Qualora singole disposizioni non fossero contemplate dalla CISG, si applica in aggiunta il diritto del paese in cui si trova la sede di IMA XXXXXXXXX, ad esclusione del diritto privato internazionale. In presenza di clausole commerciali standardizzate, si applicano in caso di dubbio gli Incoterms® 2020 della Camera di Commercio Internazionale, tenendo conto della disciplina prevista nelle presenti Condizioni generali di fornitura e vendita.
3. Tutte le controversie di natura contrattuale o extra contrattuale, nonché derivanti da procedure concorsuali, che derivino o abbiano un collegamento con i contratti per i quali è prevista l’applicazione delle presenti Condizioni generali di fornitura e vendita, compresa la loro validità, invalidità, violazione o risoluzione, nonché altre controversie derivanti dal rapporto d’affari con il cliente, verranno decise in via definitiva tramite arbitrato, secondo il Regolamento Svizzero d’Arbitrato Internazionale (Swiss Rules of International Arbitration) dell’Istituzione Arbitrale delle Camere Svizzere, nella versione vigente al momento della presentazione della notifica dell’avvio del procedimento, escludendo il ricorso alle vie giurisdizionali ordinarie. La corte arbitrale sarà composta da tre arbitri, dei quali uno viene nominato dall’attore, uno dal convenuto e il Presidente della corte arbitrale dagli altri due arbitri nominati, e in caso di controversie di valore inferiore ai € 50.000 da un solo arbitro nominato secondo il regolamento arbitrale internazionale delle Camere di commercio svizzere. Foro arbitrale competente è Zurigo/Svizzera; la lingua del procedimento può essere tedesco e/o inglese. La competenza della corte arbitrale esclude in particolare anche qualsiasi altra competenza stabilita per legge derivante da un collegamento personale o materiale. Qualora questa clausola arbitrale sia, o diventi invalida, si stipula l’esclusiva competenza territoriale e internazionale della corte competente per la sede di IMA XXXXXXXXX. IMA XXXXXXXXX si riserva tuttavia il diritto di esercitare anche azione presso le corti nazionali della sede del cliente o presso altre autorità giurisdizionali statali competenti secondo il diritto nazionale o straniero.
4. Qualora alcune disposizioni delle presenti Condizioni generali di fornitura e vendita fossero o diventassero in tutto o in parte inefficaci, le restanti disposizioni restano efficaci. Le parti sono tenute a sostituire la disposizione inefficace con una disposizione conforme a diritto, il più vicina possibile alla finalità economica della disposizione inefficace.