VERA VITA - PRIMAVERA MULTIRAMO
VERA VITA - PRIMAVERA MULTIRAMO
ASSICURAZIONE MISTA MULTIRAMO A PREMIO UNICO, CON POSSIBILITÀ DI PREMI AGGIUNTIVI, CON PRESTAZIONE ADDIZIONALE PER IL CASO DI DECESSO
SET INFORMATIVO composto da:
- Documento contenente le Informazioni Chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID – Key Information Document)
- Documento informativo precontrattuale aggiuntivo relativo ai prodotti di investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP)
- Condizioni di Assicurazione, comprensive del glossario
- Modulo di proposta-polizza
Il presente prodotto è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo tecnico ANIA – ASSOCIAZIONI CONSUMATORI – ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI
per contratti semplici e chiari
Mod. JO000 - Ed. 03/2021
Assicurazione mista multiramo a premio unico, con possibilità di premi aggiuntivi e prestazione addizionale per il caso morte
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d’investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo IBIP)
Xxxx Xxxx S.p.A.
Prodotto: Xxxx Xxxx - PrimaVera Multiramo Contratto Multiramo (Ramo I e III)
Data di aggiornamento: 10/03/2021 - Il DIP Aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile.
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazione chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’Impresa.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Xxxx Xxxx X.x.X. (la Società), società per azioni di diritto italiano, soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte della Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa e facente parte del gruppo Cattolica Assicurazioni iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n. 019, ha Xxxx Xxxxxx xx Xxxxxx, 00000 Xxxxxx – xxx Xxxxx Xxxxxx, 00.
Telefono (x00) 000 0000000. Sito Internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Email: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
La Società è autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa in base al provvedimento ISVAP n. 1762 del 21 dicembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2001; è iscritta con il n. 1.00137 all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione.
Il premio non è investito in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita.
Con riferimento all’ultimo bilancio approvato, l’ammontare:
• del Patrimonio Netto è pari a 300 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 220 milioni di euro – il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 32 milioni di euro);
• del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 221 milioni di euro (a);
• del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 99 milioni di euro;
• dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 374 milioni di euro (b);
• dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo, è pari a 374 milioni di euro.
Relativamente all’indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 1,70 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) (b/a).
Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell’impresa si invita a consultare il sito al seguente link: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Al contratto si applica la legge italiana.
Ai Beneficiari designati o Aventi diritto è corrisposto il capitale in base alle seguenti prestazioni:
PRESTAZIONI PRINCIPALILe prestazioni previste dal contratto sono:
• in parte prestazioni rivalutabili collegate ai risultati di una gestione separata denominata “VERA STABILITA'” (di seguito Gestione Separata)
e
• in parte prestazioni direttamente collegate al valore di attivi contenuti in fondi detenuti dalla Società e denominati Fondo interno “VERAVITA PROTETTO 80”, Fondo interno "VERAVITA 15“ e Fondo interno “VERAVITA 50“ (di seguito Fondo/i).
Il regolamento della Gestione Separata e di ciascun Fondo sono disponibili sul sito internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx. Sul medesimo sito la Società pubblica altresì giornalmente il valore della quota per ciascun Fondo con la relativa data cui si riferisce la valorizzazione (giorno di riferimento).
Le prestazioni sono dovute in caso di vita dell’Assicurato alla scadenza del contratto o, prima di detta scadenza, in caso di decesso dell’Assicurato.
1. Capitale in caso di vita dell’Assicurato alla scadenza del contratto
Tale capitale è costituito dalla somma dei due seguenti importi:
a) Capitale collegato alla Gestione Separata: pari al capitale assicurato, rivalutato come descritto alla sezione “Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?”;
b) Capitale collegato al/i Fondo/i: pari al controvalore delle quote di ciascun Fondo che risultano assegnate al contratto, dato dal prodotto del numero di dette quote per il loro valore unitario, entrambi relativi al giorno di riferimento della settimana successiva a quella in cui cade la data di scadenza.
2. Capitale in caso di decesso dell’Assicurato
Tale capitale è costituito dalla somma dei tre seguenti importi:
a) Capitale collegato alla Gestione Separata: pari al capitale assicurato, rivalutato come descritto alla sezione “Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?”;
b) Capitale collegato al/i Fondo/i: pari al controvalore delle quote di ciascun Fondo che risultano assegnate al contratto, dato dal prodotto del numero di dette quote per il loro valore unitario, entrambi relativi al giorno di riferimento della settimana successiva a quella in cui cade la data di pervenimento alla Società del certificato di morte;
c) Maggiorazione per il caso di morte: pari all’ammontare, che non potrà in ogni caso superare 50.000,00 euro, ottenuto applicando alla somma degli importi di cui alle precedenti lettere a) e b) del presente paragrafo 1.2 la percentuale, indicata nella Tabella A di seguito riportata, che dipende dall’età assicurativa raggiunta dall’Assicurato al momento del decesso.
Età assicurativa al decesso | Percentuale di Maggiorazione per il caso di morte |
18 – 40 | 35,00% |
41 – 55 | 25,00% |
56 – 65 | 8,00% |
66 – 75 | 0,50% |
Oltre 75 | 0,10% |
Tabella A
Il capitale assicurato, di cui alla lettera a) dei precedenti paragrafi 1.1 e 1.2, è pari al cumulo dei Capitali assicurati iniziali, adeguato come descritto alla sezione “Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?”.
Ciascun Capitale assicurato iniziale è determinato, con riferimento ad ogni premio versato, secondo quanto descritto alla sezione “Quando e come devo pagare?”.
Trasferimento volontario (Switch Volontario)
Nel corso della durata contrattuale, a condizione che sia trascorso il periodo utile per esercitare il diritto di recesso dal contratto, il Contraente può richiedere alla Società il trasferimento volontario (Switch volontario) totale o parziale:
• da uno o più Fondi di cui risultano quote assegnate al contratto ad altro/i Fondo/i oppure
• da uno o più Fondi di cui risultano quote assegnate al contratto alla Gestione Separata e viceversa.
Si precisa che:
• L’operazione di trasferimento da uno o più Fondi alla Gestione Separata e viceversa è consentita esclusivamente una sola volta nel corso di ciascun anno di durata contrattuale;
• ciascun trasferimento da uno o più Fondi ad altro/i Fondo/i, successivo al terzo, effettuato nel corso di ogni anno di durata contrattuale, è gravato dalle spese in misura fissa di 25,00 euro;
• ciascuna operazione di trasferimento sarà consentita a condizione che i valori del “Cumulo premi netti” rispettivamente riferibile alla Gestione Separata ed a ciascun Fondo per il quale risultino quote assegnate al contratto, determinati dopo l’operazione di trasferimento stessa, quali definiti alla successiva sezione “Quando e come devo pagare?”, rispettino i limiti minimi e massimi previsti alla medesima successiva sezione per l’allocazione nella Gestione Separata e nei Fondi;
• ciascuna operazione di trasferimento sarà consentita a condizione che il controvalore delle quote relative a ciascun Fondo, di cui risultano quote assegnate dopo detta operazione, non risulti inferiore a 2.500,00 euro.
Per i dettagli sulle modalità ed i tempi di effettuazione dell’operazione di Switch volontario si rinvia all’Art. 12 “Trasferimento volontario (Switch volontario)” delle Condizioni di Assicurazione.
Opzione Take Profit (Switch automatici)
Esclusivamente all’atto della sottoscrizione del contratto, il Contraente può esercitare l’Opzione Take Profit che consiste in un meccanismo di ribilanciamento tra il capitale collegato al Fondo e/o al Fondo VERAVITA 15 e/o al Fondo VERAVITA 50 ed il capitale collegato alla Gestione Separata, mediante trasferimenti automatici dal/i Fondo/i alla Gestione Separata (Switch automatici).
L’esercizio di detta opzione, a scelta del Contraente, può riguardare uno solo dei Fondi citati o entrambi.
In caso di esercizio dell’Opzione, tale meccanismo (Take Profit) scatta automaticamente al verificarsi di una performance del/i
Fondo/i per il/i quale/i è stata esercitata l’opzione, registrata nel “Periodo di Osservazione”, tale da determinare una plusvalenza teorica non inferiore al 5%.
Ai fini del calcolo di detta plusvalenza, viene identificato, quale “Periodo di Osservazione”, ciascun intero anno solare incluso nella durata contrattuale e vengono considerati, quali valori unitari delle quote del/i Fondo/i di riferimento, il primo e l’ultimo valore unitario delle quote disponibili nel Periodo di Osservazione.
Fermo che l’esercizio dell’Opzione di Decumulo Finanziario (Riscatti Parziali Programmati) è inibita dall’esercizio dell’Opzione Take Profit (Switch automatici), quest’ultima è operante/attiva a condizione che nel Periodo di Osservazione non siano stati versati premi integrativi oppure effettuati Riscatti Parziali Volontari o trasferimenti volontari (switch volontari) riferibili al/i Fondo/i per il quale è stata esercitata l’Opzione Take Profit e l’importo da trasferire automaticamente in Gestione Separata non risulti inferiore a 125,00 euro.
Per i dettagli sulle modalità, i tempi di effettuazione/regolazione e le condizioni dell’operazione di Switch automatico si rinvia all’Art. 13 “Take Profit (Switch automatici)” delle Condizioni di Assicurazione.
Opzione di Decumulo Finanziario (Riscatti Parziali Programmati)
All’atto della sottoscrizione del contratto o, successivamente, nel corso della durata contrattuale, il Contraente può richiedere l’attivazione del piano di Decumulo Finanziario che prevede l’erogazione - esclusivamente al Contraente medesimo ed in via automatica, senza necessità di presentare la relativa richiesta - di Riscatti Parziali Programmati.
L’importo e la frequenza di erogazione sono scelti dal Contraente all’atto dell’attivazione del piano di Decumulo Finanziario nel rispetto dei parametri precisati nella Tabella B di seguito riportata e non possono subire modifiche.
Importo minimo di Riscatto Parziale Programmato | Frequenza di erogazione |
800,00 euro | Annuale |
500,00 euro | Semestrale |
300,00 euro | Trimestrale |
100,00 euro | Mensile |
Tabella B
L’attivazione del piano di Decumulo Finanziario viene concessa a condizione che:
• non sia stata esercitata l’Opzione Take Profit;
• l’importo dei Riscatti Parziali Programmati complessivamente corrisposti annualmente non risulti superiore al 15% del Cumulo premi netti quale definito alla seguente sezione “Quando e come devo pagare?” e rilevato all’atto del pervenimento alla Società della richiesta di attivazione del piano di Decumulo Finanziario.
Ciascun Riscatto Parziale Programmato:
1. viene corrisposto a condizione che l’Assicurato sia in vita;
2. non determina la risoluzione del contratto ed il valore ad esso relativo coincide con l’importo richiesto dal Contraente;
3. viene effettuato attingendo dal capitale assicurato collegato alla Gestione Separata e dal capitale investito in ciascun Fondo di cui risultano quote assegnate al contratto, in misura proporzionale;
4. determina la riduzione del capitale assicurato collegato alla Gestione Separata e/o a ciascun Fondo di cui risultano quote assegnate al contratto.
E’ prevista, sia in via automatica sia su base volontaria, la disattivazione del piano di Decumulo Finanziario, nonché la sua riattivazione esclusivamente a seguito della sua disattivazione automatica.
Per ulteriori dettagli sulle modalità ed i tempi di attivazione, disattivazione, riattivazione ed effettuazione dell’opzione si rinvia all’Art. 11 “Opzione Decumulo Finanziario (Riscatti Parziali Programmati)” delle Condizioni di Assicurazione.
Opzione di conversione delle prestazioni in forma di rendita
A scadenza del contratto oppure in caso di decesso dell’Assicurato o di riscatto totale, il Contraente, rinunciando alla corresponsione delle prestazioni assicurate in forma di capitale, oppure alla corresponsione del valore di riscatto totale, può chiedere che dette prestazioni o detto valore, per il loro intero ammontare, siano convertiti in una prestazione in forma di rendita. La conversione è esercitabile a condizione che l’età assicurativa raggiunta dall’Assicurato all’epoca della conversione non superi 85 anni e purché l’importo annuo di rendita derivante dalla conversione sia almeno pari a 3.000,00 euro.
1. Il capitale liquidabile in forza delle prestazioni assicurate in caso di vita dell’Assicurato alla scadenza del contratto potrà essere convertito in una delle seguenti forme di rendita:
a) una rendita annua da corrispondere all’Assicurato finché in vita;
b) una rendita annua certa nei primi 5 o 10 anni, da corrispondere all’Assicurato finché in vita, ovvero ai Beneficiari designati - fino al 5° o, rispettivamente, al 10° anniversario della data di conversione del capitale in rendita - se si verifica il decesso dell’Assicurato prima di tale anniversario;
c) una rendita annua su due Assicurati, previa designazione del secondo Assicurato, da corrispondere all’Assicurato designato, finché i due Assicurati sono entrambi in vita, e successivamente - in misura totale o parziale - all’Assicurato superstite finché in
vita.
2. Il valore di riscatto totale potrà essere convertito in una delle forme di rendita di cui alle lettere a) o c) del precedente punto 1).
3. Il capitale liquidabile in forza delle prestazioni assicurate in caso di decesso dell’Assicurato potrà essere convertito in una delle forme di rendita di cui alle lettere a) o b) del precedente punto 1), a favore del Beneficiario designato, che dovrà coincidere con la nuova figura dell’Assicurato.
La conversione avverrà alle condizioni, con le modalità ed i tempi di erogazione resi noti dalla Società a fronte del pervenimento alla Società medesima della richiesta di conversione e risultanti da apposita appendice contrattuale.
Durante l'erogazione della rendita il contratto non è riscattabile e non possono essere corrisposti premi.
Per i dettagli sulle modalità, i tempi di erogazione e le condizioni si rinvia all’Art. 16 “Opzione di conversione in una prestazione in forma di rendita” delle Condizioni di Assicurazione.
Rischi esclusi | La maggiorazione per il caso di morte dell’Assicurato è corrisposta qualunque possa essere la causa di decesso, senza limiti territoriali, con esclusione del decesso causato da dolo del Contraente o del Beneficiario e del decesso dell’Assicurato cagionato direttamente o indirettamente da: • partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi; • atti di guerra, operazioni militari, partecipazione attiva dell’Assicurato a insurrezioni, sommosse e tumulti popolari; • atti contro la persona dell’Assicurato - compreso il rifiuto, comprovato da documentazione sanitaria, di sottoporsi a cure, terapie o interventi prescritti da medici - da lui volontariamente compiuti o consentiti, se avvenuti nei primi due anni dall’entrata in vigore dell’assicurazione. |
Ferme le esclusioni riportate nella sezione “Che cosa non è assicurato?” non sono presenti ulteriori limiti di copertura.
Cosa fare in caso di evento? | Denuncia: Per l’erogazione delle prestazioni il Contraente o i Beneficiari/Aventi diritto dovranno far pervenire la richiesta alla Compagnia - per iscritto, debitamente firmata e corredata dalla documentazione completa prevista - per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla sede legale della Compagnia, xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - Xxxxxx. Per l’indicazione della documentazione richiesta – con l’eccezione di quella già prodotta in precedenza e ancora in corso di validità – si rinvia all’Allegato A, facente parte delle Condizioni di Assicurazione. |
Prescrizione: I diritti derivanti dal presente contratto sono soggetti ad un termine di prescrizione di dieci anni che decorre dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere. In caso di mancato esercizio di tali diritti entro detti termini, troverà applicazione la legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, pertanto le prestazioni saranno devolute al fondo di cui alla citata legge. | |
Erogazione della prestazione: I pagamenti della Compagnia in esecuzione del contratto vengono effettuati entro 30 giorni dalla data in cui è sorto il relativo obbligo, purché a tale data – definita in relazione all’evento che causa il pagamento – la Compagnia abbia ricevuto tutta la documentazione necessaria, con l’eccezione di quella già prodotta in precedenza e ancora in corso di validità, finalizzata a verificare l’esistenza dell’obbligo stesso, individuare gli Aventi diritto e adempiere agli obblighi di natura fiscale; altrimenti, la Compagnia effettuerà il pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della suddetta documentazione completa. Se il pagamento non avviene entro questo termine, la Compagnia è tenuta a corrispondere agli aventi diritto gli interessi moratori calcolati fino alla data di effettivo pagamento. Questi interessi sono dovuti dal giorno della mora, al tasso legale determinato secondo la legge, escludendo il risarcimento dell’eventuale maggior danno. Resta fermo che, ai fini della sussistenza dell’obbligo di pagamento, deve anche essere trascorsa utilmente la data coincidente con i rispettivi giorni di riferimento di cui alla precedente sezione “Quali sono le prestazioni?” ed alle successive sezioni “Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?” e “Sono previsti riscatti o riduzioni?” ed, inoltre, deve essersi reso disponibile il relativo valore unitario delle quote del Fondo Interno da adottare in forza del contratto, per le operazioni che comportano un disinvestimento delle quote stesse. Al verificarsi dei casi di indisponibilità del predetto valore unitario, i pagamenti della Compagnia verranno effettuati non appena il medesimo valore unitario si renderà nuovamente disponibile. |
Fermo che le dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete, eventuali errori sulla data di nascita dell’Assicurato comportano in ogni caso la rettifica, in base ai dati reali, dell’importo liquidabile per la Maggiorazione per il caso di morte di cui alla sezione “Quali sono le prestazioni?”. |
Premio | Il contratto prevede importi minimi di premio rispettivamente pari a 10.000,00 euro per il premio unico e 2.500,00 euro per ciascun premio integrativo eventualmente corrisposto; entrambi gli importi vanno maggiorati delle spese in cifra fissa indicate nella sezione “Quali costi devo sostenere?”, determinando così l’importo rispettivamente del premio unico versato e del premio integrativo versato. Inoltre, in qualsiasi momento della durata contrattuale successivo alla data di decorrenza del contratto, è possibile effettuare il versamento di premi integrativi, anch’essi da corrispondere in unica soluzione. La Società si riserva in qualsiasi momento di non consentire il versamento di premi integrativi destinati alla Gestione Separata “VERA STABILITA'” e/o al Fondo “VERAVITA PROTETTO 80”. Xxxxx i limiti e le condizioni sopra richiamati, resta comunque inteso che Il Cumulo dei premi netti riferibile alla Gestione Separata, calcolato al momento del versamento di ciascun premio, non potrà essere superiore a 1.500.000,00 euro. Inoltre per tutta la durata contrattuale non potrà essere superiore a 10.000.000,00 euro il Cumulo premi netti relativo a più contratti afferenti a prodotti le cui prestazioni siano collegate al rendimento della Gestione Separata “VERA STABILITA'” in vigore alla data di sottoscrizione del presente contratto e stipulati dallo stesso Contraente con la Società. Il capitale assicurato iniziale collegato alla Gestione Separata ed il capitale investito nel/i Fondo/i relativi a ciascun premio corrisposto risultano funzione dell’ammontare del premio stesso e delle percentuali di allocazione stabilite dal Contraente. Infatti, essi vengono determinati moltiplicando il premio unico versato, al netto delle spese indicate alla sezione “Quali costi devo sostenere?”, per le rispettive percentuali di allocazione. A tal fine non assumono rilevanza la durata contrattuale nonché l’anagrafica (età e sesso), le abitudini di vita, le attività professionali e sportive e la situazione sanitaria dell’Assicurato. Il Contraente dovrà versare il premio unico e ciascun eventuale premio integrativo alla Società tramite il competente Soggetto distributore, mediante disposizione di pagamento a favore della Società: • con addebito su un conto intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il suddetto Soggetto distributore, oppure, ove detto Soggetto distributore sia Banca Aletti & C. S.p.A., • con addebito su un conto intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il Soggetto distributore stesso o presso altro istituto di credito appartenente al medesimo Gruppo Bancario di appartenenza del Soggetto distributore. La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell’avvenuto pagamento del premio e la data di versamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla Società. Nel caso di estinzione del conto corrente presso il Soggetto distributore, il Contraente dovrà darne comunicazione alla Compagnia che provvederà a fornire al Contraente stesso le modalità alternative disponibili per il pagamento dei premi unici integrativi. E’ comunque fatto divieto al Soggetto distributore di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio. Il premio unico e ciascuno degli eventuali premi integrativi versati vengono allocati in Gestione Separata e nel/i Fondo/i secondo percentuali di allocazione liberamente stabilite dal Contraente, nel rispetto dei seguenti limiti: • il Cumulo dei premi netti riferibile alla Gestione Separata deve risultare compreso tra il 10% e il 50% del Cumulo premi netti; • il Cumulo dei premi netti riferibile a ciascun Fondo di cui risultano quote assegnate al contratto non deve essere inferiore a 2.500,00 euro. Il Cumulo premi netti si ottiene sottraendo dall’ammontare dei premi complessivamente versati, ciascuno al netto delle spese in cifra fissa indicate nella sezione “Quali costi devo sostenere?”, la quota parte di essi riferibile agli eventuali Riscatti Parziali Volontari ed agli eventuali riscatti parziali programmati relativi all’esercizio dell’opzione di Decumulo Finanziario liquidati sino alla data in cui viene calcolato il Cumulo premi netti stesso. Si precisa che il Cumulo premi netti determinato all’atto della corresponsione del solo premio unico versato coincide con l’importo del premio stesso, al netto delle spese in cifra fissa sopra nominate e che il Cumulo dei premi netti riferibile alla Gestione Separata |
ed a ciascun Fondo di cui risultano quote assegnate al contratto si ottiene in proporzione all’incidenza sull’investimento, rilevata al momento della richiesta di versamento di ciascun premio, delle componenti sottostanti al contratto medesimo (Gestione separata e Fondi). Resta inteso che la somma delle percentuali di allocazione relative alla Gestione Separata e a ciascun Fondo deve essere pari a 100%. Per ulteriori dettagli si rinvia all’Art. 3 “Premi” delle Condizioni di Assicurazione. Il contratto non prevede il frazionamento infrannuale dei premi, che sono da corrispondere in unica soluzione. Non è previsto l’utilizzo di tecniche di vendita multilevel marketing. | |
Rimborso | Il rimborso del premio è previsto nel caso di revoca della proposta o di recesso dal contratto. Si rimanda alle successive sezioni per ulteriori dettagli. |
Per questo prodotto non sono previsti sconti di premio. |
La durata del contratto - periodo di tempo compreso fra la data di decorrenza del contratto e la data di scadenza del contratto - non potrà essere inferiore a 10 anni né superiore a 20 anni; verrà fissata, in anni interi, in relazione agli obiettivi perseguiti dal Contraente e compatibilmente con un’età assicurativa dell’Assicurato non superiore ai 100 anni, rilevata alla scadenza del contratto. Il Contraente e l’Assicurato devono avere in Italia il domicilio per tutta la durata del contratto; qualora nel corso del contratto trasferiscano il domicilio in uno Stato nel quale la Compagnia non sia autorizzata ad esercitare l’attività assicurativa in regime di libertà di prestazione di servizi, il contratto dovrà essere risolto. | |
Non è prevista la sospensione del contratto. |
Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto? | |
Revoca | Prima della data di decorrenza del contratto, il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, inviando comunicazione scritta alla sede della Compagnia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Xxxx Xxxx X.x.X. – Via Xxxxx Xxxxxx, 45 – 37126 Verona – Italia. La revoca della proposta pervenuta alla Compagnia successivamente alla decorrenza del contratto, ma inviata dal Contraente entro il periodo consentito sopra indicato, verrà considerata comunque valida. La Compagnia considererà inoltre valida la revoca della proposta fatta pervenire tramite il competente Soggetto distributore, purché essa sia stata presentata dal Contraente entro i termini sopraindicati. La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, rimborserà al Contraente il premio corrisposto. |
Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di decorrenza dello stesso. Il recesso si esercita mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Xxxx Xxxx S.p.A. – Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx – Xxxxxx. La Compagnia considererà inoltre valido il recesso fatto pervenire tramite il competente Soggetto distributore, purché esso sia stato presentato dal Contraente entro i termini sopraindicati. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia, è tenuta a rimborsare al Contraente un importo pari alla somma tra: • il controvalore delle Quote acquisite con il premio investito nei Fondi Interni – sia in caso di incremento che di decremento delle stesse – valorizzate come previsto nelle Condizioni di Assicurazione; • la parte di premio investita nella Gestione Separata; • i costi gravanti sul premio previsti nelle Condizioni di Assicurazione. La Compagnia ha il diritto di trattenere, a titolo di rimborso per le spese effettivamente sostenute per l’emissione del contratto, la somma pari a 25,00 euro. L’importo così determinato potrà essere inferiore al premio versato dal Contraente. | |
Non essendo previsto per il contratto un piano di versamenti programmato, non può prefigurarsi una sospensione del pagamento premi con conseguente risoluzione contrattuale. |
Sono previsti riscatti o riduzioni? ☑SI ☐ NO | |
Nel corso della durata contrattuale, purché sia trascorso un anno dalla decorrenza del contratto e l’Assicurato sia in vita, il Contraente può richiedere la corresponsione totale o parziale del valore di |
riscatto, prelevando i costi in misura percentuale - variabili in ragione dell’anno di durata contrattuale in cui cade la data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto - indicati nel KID. a) Riscatto totale Il riscatto totale determina la risoluzione del contratto. Il valore di riscatto totale si ottiene riducendo degli anzidetti costi la somma dei seguenti importi: a.1) con riferimento al capitale collegato alla Gestione Separata, l’importo pari al capitale assicurato adeguato per effetto del meccanismo di partecipazione agli utili conseguiti dalla Gestione Separata; fermo restando che, in caso di riscatto esercitato alla data coincidente con il 5°, 10° o 15° anniversario, detto capitale è pari al capitale assicurato rivalutato, con conseguente applicazione della garanzia di minimo, come descritto alla sezione “Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?”; a.2) con riferimento al capitale collegato ai Fondi, l’importo pari al controvalore delle quote di ciascun Fondo, che risultano assegnate al contratto, dato dal prodotto del numero di dette quote per il loro rispettivo valore unitario, entrambi relativi al giorno di riferimento relativo al riscatto totale. Qualora, alla data coincidente con detto giorno di riferimento, risultino premi corrisposti destinati all’investimento nel/i Fondo/i a fronte dei quali la Società non abbia ancora assegnato il corrispondente numero di quote, l’importo suindicato viene aumentato del cumulo dei Capitali investiti nel/i Fondo/i derivanti dagli anzidetti premi. Si richiama l’attenzione sul fatto che: • in relazione alla componente collegata alla Gestione Separata, Il Contraente, per poter beneficiare della garanzia di rendimento minimo riconosciuta in caso di riscatto totale esercitato con effetto ad una data coincidente con il 5°, 10° o 15° anniversario della decorrenza del contratto, potrà effettuare la prenotazione della richiesta di riscatto indicando la relativa data di effetto. In ogni caso, in caso di riscatto, il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore alle somme complessivamente versate; • i costi direttamente e indirettamente sopportati dal Contraente ed i rischi finanziari correlati all’andamento del valore unitario delle quote del/i Fondo/i di cui risultano quote assegnate al contratto possono essere tali da rendere la somma liquidabile, a seguito di riscatto totale, inferiore alle somme complessivamente versate dal Contraente. Per giorno di riferimento relativo al riscatto totale si intende: • il giorno di riferimento della settimana successiva a quella in cui cade la data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto totale oppure, in ordine al riscatto totale esercitato con effetto alla data coincidente con il 5°, 10° o 15° anniversario della decorrenza, • il giorno di riferimento della settimana successiva a quella in cui cade tale data. b) Riscatto parziale Il riscatto parziale non determina la risoluzione del contratto ma la conseguente riduzione dal capitale collegato alla Gestione Separata e/o a ciascun Fondo da cui si è attinto, con applicazione degli anzidetti costi. Il valore di ciascun riscatto parziale coincide con l’importo richiesto dal Contraente a tale titolo. E’ facoltà del Contraente stabilire, previa esplicita indicazione scritta da effettuarsi nella richiesta, se e per quale importo la richiesta medesima sia riferibile: (i) al solo capitale collegato alla Gestione Separata oppure (ii) al solo capitale collegato ad uno o più Fondi oppure (iii) in parte al capitale collegato alla Gestione Separata ed in parte al capitale collegato ad uno o più Fondi. In assenza di detta esplicita indicazione, la Società effettuerà il Riscatto Parziale Volontario attingendo dal capitale collegato alla Gestione Separata ed a ciascun Fondo in misura proporzionale. Ciascun Riscatto Parziale Volontario viene concesso a condizione che: • l’importo richiesto dal Contraente sia almeno pari a 2.500,00 euro; • la somma degli importi del capitale assicurato collegato alla Gestione Separata e del controvalore delle quote di ciascun Fondo assegnate al contratto, che residuano dopo l’operazione di Riscatto Parziale Volontario, non risulti inferiore a 10.000,00 euro; • i valori del “Cumulo premi netti” rispettivamente riferibile alla Gestione Separata ed a ciascun Fondo per il quale risultano quote assegnate al contratto, quali definiti alla sezione “Quando e come devo pagare?”, che residuano dopo l’erogazione del Riscatto Parziale Volontario, rispettino i limiti minimi e massimi previsti alla medesima sezione per l’allocazione nella Gestione Separata e nei Fondi. Per i dettagli su modalità, condizioni di esercizio e tempi di effettuazione del riscatto totale e parziale si rinvia all’Art. 10 “Riscatto” delle Condizioni di Assicurazione. L’esercizio del riscatto parziale comporta il ricalcolo del capitale assicurato in caso di morte. |
Il presente contratto non prevede alcun valore di riduzione. | |
Per le informazioni relative al valore di riscatto, il Contraente potrà rivolgersi alla Sede Legale: • all’indirizzo: xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 - Xxxxxx (XX) – Xxxxxx; • telefonicamente al numero x00 000 0000000; • via telefax al numero x00 000 0000000; • xxx xxxxx xxxxxxxxxxx all’indirizzo: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
Il prodotto è rivolto ad Assicurati che, alla data di decorrenza del contratto abbiano età assicurativa compresa fra 18 e 90 anni, rilevata alla decorrenza medesima, e non superiore ai 100 anni, rilevata alla scadenza del contratto; intende inoltre soddisfare le esigenze di impiego del risparmio attraverso l’investimento in una Gestione Separata, con garanzia di rendimento minimo, che opera in momenti temporali definiti (capitale assicurato rivalutato), e in uno o più Fondi interni resi disponibili dalla Società, che consentono di cogliere le diverse opportunità dei mercati finanziari. Viene riconosciuta anche una Maggiorazione del capitale in caso di decesso dell’Assicurato.
A chi è rivolto questo prodotto?
Quali costi devo sostenere?
Si rinvia alla sezione “Quali sono i costi?” del KID, descrittiva dell’impatto dei costi totali in termini di diminuzione del rendimento, per l’informativa dettagliata sui costi da sostenere.
Ad integrazione delle informazioni contenute nel KID sono di seguito riportati i costi a carico del Contraente.
I costi applicati in caso di riscatto vengono trattenuti dalla Compagnia che li detrae dal valore complessivo di polizza. Tali costi sono variabili in relazione agli anni trascorsi dalla data di decorrenza del contratto.
I costi applicati in caso di riscatto, totale o parziale, sono rappresentati nella tabella che segue.
Data di richiesta di riscatto | Costi per riscatto |
1° anno | Non ammesso |
2° anno | 2,00% |
3° anno | 1,50% |
4° anno | 1,00% |
Trascorsi 4 anni | 0,00% |
Costi per l’erogazione della rendita
Di seguito sono indicati i costi massimi relativi alle spese di pagamento della rendita in funzione del frazionamento prescelto:
Frazionamento | Costo massimo |
annuale | 1,15% |
semestrale | 1,30% |
trimestrale | 1,60% |
mensile | 2,80% |
Costi per trasferimenti (switch)
Per ciascun trasferimento volontario (Switch volontario) non sono previsti ulteriori costi rispetto a quelli riportati nel KID.
Costi per l’esercizio delle opzioni
A fronte dell’attivazione e dell’eventuale riattivazione del piano di Decumulo Finanziario sono previste spese in misura fissa pari a 25,00 euro, gravanti soltanto sul primo Riscatto Parziale Programmato erogato, riferibile alla sola Gestione Separata.
Per le modalità di applicazione di detti costi, si rinvia all’Art. 11 “Opzione Decumulo Finanziario (Riscatti Parziali Programmati)” delle Condizioni di Assicurazione.
A fronte dell’esercizio dell’Opzione Take Profit (Switch automatico) sono previste, in occasione del solo primo trasferimento e per ciascuno dei Fondi per i quali sia stata esercitata l’opzione, le spese di attivazione in misura fissa pari a 25,00 euro.
Per le modalità di applicazione di detti costi, si rinvia all’Art. 13 “Opzione Take Profit (Switch automatici)” delle Condizioni Contrattuali.
Avuto riguardo a ciascuna tipologia di costo indicata nel KID, viene di seguito specificata la quota parte retrocessa ai Soggetti distributori per ciascun costo da sostenere.
- Costi una tantum:
COMPOSIZIONE DEI COSTI | COSTO IN IMPORTO/PERCENTUALE/ PUNTI PERCENTUALI | QUOTA PARTE (%) |
Costi di ingresso: | ||
a) Spese di emissione: | 25,00 euro | 0,00% |
b) Caricamenti premio unico o integrativo: | ||
fino a 49.999,00 euro | 1,70% | 100,00% |
da 50.000,00 euro a 249.999,00 euro | 1,00% | 100,00% |
da 250.000,00 euro a 1.500.000,00 euro | 0,50% | 100,00% |
Costi di uscita: | ||
1° anno | Riscatto non ammesso | - |
2° anno | 2,00% | 0,00% |
3° anno | 1,50% | 0,00% |
4° anno | 1,00% | 0,00% |
Oltre il 4°anno | 0,00% | - |
- Costi ricorrenti:
COMPOSIZIONE DEI COSTI | COSTO IN IMPORTO/PERCENTUALE/ PUNTI PERCENTUALI | QUOTA PARTE (%) |
Costi di transazione del portafoglio: | 0,00% | - |
Altri costi correnti: | ||
a) Commissione annua base relativa alla Gestione Separata: | ||
1° anno | 1,30 | 30,77% |
dal 2° anno | 1,30 | 23,08% |
b) Commissione annua variabile relativa alla Gestione Separata (*): | 0,20 | 0,00% |
c) Commissione di gestione annua relativa al Fondo VeraVita Protetto 80: | ||
1° anno | 1,50% | 26,67% |
dal 2° anno | 1,50% | 33,33% |
- | 0,26% (**) | 0,00% |
d) Commissione di gestione annua relativa al Fondo VeraVita 50: | ||
1° anno | 1,70% | 23,53% |
dal 2° anno | 1,70% | 33,41% |
e) Commissione di gestione annua relativa al Fondo VeraVita 15: | ||
1° anno | 1,45% | 27,59% |
dal 2° anno | 1,45% | 33,31% |
(*) Commissione annua variabile, espressa in punti percentuali, per ogni punto di rendimento della Gestione Separata eccedente il 5% (per la frazione di punto si riduce in proporzione).
(**) Costo annuo della protezione.
Capitale collegato alla Gestione Separata
In relazione al capitale collegato alla Gestione Separata, è prevista, per effetto del meccanismo di partecipazione agli utili conseguiti dalla Stessa, l’attribuzione al contratto di parte del rendimento, positivo o negativo, realizzato dalla Gestione medesima.
Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?
In particolare, l’assegnazione della partecipazione agli utili della Gestione Separata al contratto avviene, sotto forma di adeguamento del capitale assicurato, ad ogni anniversario della decorrenza del contratto, nonché alla scadenza del contratto oppure alla data di decesso dell’Assicurato o alla data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto totale. In coincidenza della data di adeguamento considerata viene attribuito al contratto il tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata, che può avere valore positivo o negativo, diminuito della commissione annua base, pari a 1,30 punti percentuali, nonché della commissione annua variabile pari a 0,20 punti percentuali per ciascun punto percentuale di rendimento della Gestione Separata eccedente il 5%.
Il rendimento attribuito, così determinato, coincide con la misura annua di adeguamento del capitale assicurato che potrà pertanto risultare anche inferiore a 0,00%.
In conseguenza della sopra sintetizzata modalità di partecipazione agli utili e dell’assenza di consolidamento periodico, il capitale assicurato adeguato può pertanto risultare maggiorato ma anche ridotto rispetto al suo ultimo valore raggiunto.
Resta fermo che, al verificarsi dei seguenti eventi:
• decesso dell’Assicurato;
• riscatto totale esercitato con effetto alla data coincidente con il 5°, 10° o 15° anniversario della decorrenza del contratto;
• scadenza del contratto,
la Società procede alla rivalutazione del capitale assicurato in virtù della quale il capitale assicurato, collegato alla gestione Separata, da considerare ai fini delle prestazioni assicurate a scadenza del contratto o in caso di decesso, nonché ai fini della determinazione del valore di riscatto totale, risulterà pari al maggior valore tra il capitale assicurato adeguato ed il cumulo dei capitali assicurati iniziali relativi ai premi versati, tenuto conto delle maggiorazioni o riduzioni subite per effetto delle eventuali operazioni riferibili a trasferimenti volontari, Switch automatici, Riscatti Parziali Volontari, Riscatti Parziali Programmati (garanzia di rendimento minimo).
Non essendo previsto alcun consolidamento periodico dei rendimenti riconosciuti né della garanzia di rendimento minimo, le partecipazioni agli utili, una volta comunicate al Contraente, non risultano definitivamente acquisite sul contratto.
Il tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata viene determinato con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella Gestione Separata medesima (criterio di contabilizzazione a “valore storico”). Ciò significa che le potenziali plusvalenze e minusvalenze concorrono a determinare il rendimento solo se effettivamente realizzate e con le modalità di seguito descritte. Viene costituita una riserva “fondo utili” in cui vengono accantonate tutte le plusvalenze nette realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è pertanto diminuito dell’intero importo delle plusvalenze nette realizzate e accantonate al fondo utili e aumentato della quota del fondo utili che l’impresa, nel miglior interesse degli assicurati e nel rispetto delle tutele previste dall’IVASS, stabilisce di attribuire al risultato finanziario della gestione separata nel periodo di osservazione.
Il tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata viene calcolato dalla Società al termine di ciascun mese dell’esercizio relativo alla certificazione (1° novembre dell’anno precedente - 31 ottobre dell’anno successivo) con riferimento al periodo di osservazione costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti. Il tasso medio di rendimento realizzato così determinato costituisce la base di calcolo per la misura annua di adeguamento da applicare ai contratti con data di adeguamento che cade nel terzo mese successivo al periodo di osservazione costituito dai dodici mesi in cui è stato realizzato il suddetto tasso medio di rendimento.
Capitale collegato al/i Fondo/i
Il capitale collegato a ciascun Fondo è espresso in quote il cui valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote stesse sono rappresentazione.
Non è quindi previsto alcun rendimento minimo garantito ed i rischi dell’investimento in esso effettuato non vengono assunti
dalla Società, ma restano a carico del Contraente, che quindi assume il rischio connesso all’andamento negativo del valore delle quote di ciascun Fondo collegato al contratto.
L’investimento nel Fondo VERAVITA PROTETTO 80 consente di beneficiare di particolari tecniche di gestione che mirano a preservare l’80% del massimo valore unitario della quota raggiunto dal Fondo stesso a partire dalla data della sua istituzione (“Obiettivo di Protezione”).
Il Valore Quota Protetto è quindi pari all’80% del massimo valore unitario della quota raggiunto dal Fondo a partire dalla data della sua istituzione.
L’Obiettivo di Protezione opera con riferimento ad ogni data di valorizzazione del Fondo prevista dal Regolamento del Fondo stesso.
Al fine di concorrere al raggiungimento dell’Obiettivo di Protezione, la Società ha sottoscritto uno specifico accordo con Société Générale (“Accordo di Protezione”) ai sensi del quale, nel caso in cui il valore unitario delle quote (“Valore Quota”) scenda al di sotto del Valore Quota Protetto, Société Générale, al verificarsi di talune condizioni, corrisponderà alla Società l’Importo di Protezione (che, a seconda dei casi, potrà essere totale o parziale), come definito e calcolato ai sensi dell’Accordo di Protezione, fermo quanto previsto in ordine all’operazione di Switch automaticamente effettuata dalla Società dal Fondo VERAVITA PROTETTO 80 al Fondo Interno Fondo VERAVITA15, descritta al seguente paragrafo ”Operazione di Switch automatico dal Fondo VERAVITA PROTETTO 80.
L’Accordo di Protezione ha durata contrattuale di 7 anni che decorre dall’effettiva data di istituzione del Fondo interno, può essere
rinnovato alla scadenza naturale, previo consenso di entrambe le parti, per un numero illimitato di rinnovi, ciascuno pari a 7 anni e risolto anticipatamente nei casi previsti nell’accordo medesimo.
Nei casi di risoluzione anticipata ed in quelli ulteriori indicati nell’Accordo di Protezione, Société Générale non corrisponderà alla Società l’Importo di Protezione, e conseguentemente il patrimonio del Fondo non sarà reintegrato qualora il Valore Quota scenda al di sotto del Valore Quota Protetto.
In caso di mancato rinnovo dell’Accordo di Protezione o di risoluzione anticipata dello stesso, la Società si riserva la facoltà di stipulare un nuovo accordo di protezione, ove le condizioni di mercato lo consentano, con una primaria controparte di mercato avente merito creditizio almeno pari alla categoria Investment Grade, a condizioni uguali o migliori rispetto all’Accordo di Protezione.
In caso di risoluzione anticipata dell’Accordo di Protezione e stipula - o mancata stipula - di un nuovo accordo di protezione, verrà data tempestiva comunicazione al Contraente.
Attenzione: L’Obiettivo di Protezione, perseguito attraverso l’Accordo di Protezione, non costituisce in alcun modo e non può pertanto essere inteso come garanzia da parte della Società del pagamento in favore del Contraente del Valore Quota Protetto o di restituzione delle somme investite.
Operazione di Switch automatico dal Fondo VERAVITA PROTETTO 80
In presenza di quote del Fondo VERAVITA PROTETTO 80 assegnate al contratto, qualora, a seguito di un andamento particolarmente negativo dei mercati, il valore unitario della quota (“Valore Quota”) scenda al di sotto del margine dello 0,75% che lo separa dal Valore Quota Protetto quale definito al precedente paragrafo “Obiettivo di Protezione previsto per l’allocazione nel Fondo VeraVita Protetto 80” (di seguito “Evento di Discesa”), la Società procederà ad effettuare uno Switch automatico verso il Fondo VERAVITA 15.
Qualora, ai fini dello switch, il Fondo VERAVITA 15 non fosse disponibile, lo Switch automatico verrà effettuato su di un altro fondo interno con caratteristiche analoghe, reso disponibile dalla Società e quest’ultima provvederà ad inviare ai Contraenti una comunicazione in conformità alla normativa vigente.
L’operazione avviene senza applicazione di alcun onere e senza che sia richiesto al Contraente di fornire il preventivo assenso.
A seguito dello Switch automatico il Fondo VERAVITA PROTETTO 80 verrà estinto e conseguentemente anche la protezione collegata al medesimo; la Società provvederà altresì ad inviare al Contraente una comunicazione con il dettaglio dell’operazione.
Maggiori dettagli sono forniti agli Artt. 1 “Prestazioni assicurate” e 14 “Operazioni di Switch automatico dal Fondo interno VeraVita Protetto 80" delle Condizioni di Assicurazione, nonché agli Artt. 4 e 5 del Regolamento del Fondo Interno VERAVITA PROTETTO 80.
Informativa ai sensi del Regolamento UE 2019/2088
Il Gruppo Cattolica si è dotato delle “Linee guida in materia di investimenti responsabili” che integrano i fattori di sostenibilità ambientale, sociale e di governance (individuati con l’acronimo ESG) nelle proprie scelte di investimento; tali politiche prevedono l’adozione di criteri di screening negativo, ovvero l’identificazione di liste di esclusione e sorveglianza di emittenti coinvolti in attività controverse, nonché il controllo sulla valutazione di sostenibilità attraverso l’analisi di rating ESG.
Inoltre, il Gruppo favorirà investimenti tematici, volti a promuovere specifici trend sostenibili, oltre a monitorare la presenza di investimenti in settori identificati come ad alte emissioni di agenti inquinanti. L’implementazione di un sistema di monitoraggio ex post consente di identificare e valutare i maggiori rischi legati ai fattori ESG e ha l’obiettivo di assicurare l'adozione di una condotta responsabile, limitando (e ove necessario riducendo) l'esposizione ad emittenti che non rispettino i principi delle politiche adottate dal Gruppo.
Per maggiori informazioni sull’integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti si rinvia alla specifica sezione “Sostenibilità” del sito internet della Compagnia.
Le scelte di investimento e i relativi controlli posti in essere in coerenza alle politiche adottate mirano ad assicurare una prudente gestione dei c.d. rischi di sostenibilità, ossia a mitigare il rischio che il verificarsi di eventi o condizioni ambientali, sociali o di governance possano comportare effetti negativi sul rendimento del prodotto.
Il Regolamento UE 2088 del 27 novembre 2019 disciplina – tra l’altro – gli adempimenti informativi che i prodotti IBIPs devono rendere qualora adottino una politica di investimento volta a promuovere caratteristiche ambientali o sociali o che abbia come obiettivo investimenti sostenibili, ossia quello di produrre effetti positivi per l’ambiente e la società.
Il prodotto non adotta politiche di investimento che intendano promuovere caratteristiche ambientali o sociali o abbiano come obiettivo investimenti sostenibili secondo la disciplina di tale Regolamento.
La Compagnia, facente parte del Gruppo Cattolica Assicurazioni, attualmente non prende in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, ma ha avviato le attività propedeutiche alla definizione delle politiche di due diligence per identificare, prioritizzare e valutare tali effetti a partire da giugno 2021.
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
IVASS O CONSOB | Nel caso in cui il reclamo presentato all’impesa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: |
xxxxx@xxx.xxxxx.xx secondo le modalità indicate su xxx.xxxxx.xx o alla CONSOB, via Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx n. 3 – 00000 Xxxx, secondo le modalità indicate su xxx.xxxxxx.xx | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). Tale sistema risulta obbligatorio per poter promuovere successivamente un’azione giudiziale. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l’Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx) oppure all’IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante. |
Imposta sui premi I premi relativi alla prestazione principale sono esenti dall’imposta sulle assicurazioni. | |
Detraibilità e deducibilità fiscale dei premi I premi versati non sono deducibili o detraibili ad eccezione del seguente caso: la garanzia che copre il rischio di morte dà diritto, ove esplicitato il relativo premio, ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge. | |
Tassazione delle somme assicurate Le somme corrisposte dalla Compagnia in dipendenza di questo contratto in caso di decesso dell’Assicurato sono esenti dall’imposta sulle successioni e – relativamente alla quota parte eventualmente riferibile alla copertura del rischio demografico – dall’imposta sostitutiva. Sulla restante parte viene applicata l’imposta sostitutiva secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In tutti gli altri eventi, le somme corrisposte sono soggette ad imposta sostitutiva con le seguenti modalità: | |
Trattamento fiscale applicabile al contratto | • prestazione erogata in forma di capitale: la prestazione verrà assoggettata alla tassazione di legge vigente al momento dell’erogazione della prestazione e applicata sulla differenza fra il capitale percepito, comprensivo di eventuali prestazioni iniziali aggiuntive o bonus, se previsti contrattualmente, e l’ammontare dei premi pagati in conformità a quanto previsto dall’art. 45, comma 4 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986. • prestazione erogata in forma di rendita: la rendita percepita dal Beneficiario verrà assoggettata alla tassazione di legge vigente al momento dell’erogazione della prestazione. I rendimenti tassabili sono costituiti dalla differenza tra l’importo di ciascuna rata di rendita erogata e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari, calcolata cioè con un rendimento finanziario nullo. |
In ogni caso, l’aliquota di tassazione viene ridotta ove tra gli attivi a copertura delle riserve matematiche siano compresi i titoli di Stato, di cui all’art. 31 del D.P.R. 601/73 e le obbligazioni emesse da Stati “white list”. L’art. 2 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 13 dicembre 2011 ha determinato le modalità di individuazione delle predette quote di proventi non soggette ad imposta sostitutiva. Tali quote sono determinate in proporzione alla percentuale media dell’attivo investito direttamente o indirettamente (tramite fondi) nei titoli medesimi a copertura delle riserve matematiche. L’art. 19 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, ha previsto l’applicazione dell’imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche (relativamente alla parte del premio investita in Fondi Interni). L’imposta di bollo sarà applicata proporzionalmente all’ammontare rendicontato su ciascuna comunicazione rilasciata dagli intermediari secondo quanto previsto dalla normativa vigente. | |
Il regime fiscale sopra descritto si riferisce alle norme in vigore alla data di redazione del presente Set Informativo e non intende fornire alcuna garanzia circa ogni diverso e/o ulteriore aspetto fiscale che potrebbe rilevare, direttamente o indirettamente, in relazione alla sottoscrizione del contratto illustrato nel presente Set Informativo. |
L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO IL 31 MAGGIO DELL’ANNO SOLARE, IL DOCUMENTO
UNICO DI RENDICONTAZIONE ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL
CONTRAENTE (C.D. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE
AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
ASSICURAZIONE MISTA MULTIRAMO A PREMIO UNICO, CON POSSIBILITÀ DI PREMI AGGIUNTIVI, CON PRESTAZIONE ADDIZIONALE PER IL CASO DI DECESSO
INDICE
SEZIONE I – OGGETTO DEL CONTRATTO 3
Art. 1 Prestazioni assicurative 3
Art. 1.1 Prestazioni assicurate in caso di vita dell’Assicurato 3
Art. 1.2 Prestazioni assicurate in caso di decesso dell’Assicurato 3
Art. 1.3 Protezione prevista per la parte di investimento nel Fondo interno “VeraVita Protetto
80” 4
Art. 2 Rischio morte – Limitazioni della garanzia 5
Art. 3 Premi 5
SEZIONE II – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO 8
Art. 4 Conclusione, entrata in vigore, durata e risoluzione del contratto 8
Art. 5 Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato 8
Art. 6 Diritto di revoca e recesso 9
SEZIONE III – REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE 9
Art. 7 Spese e costi gravanti sul contratto 9
Art. 8 Modalità di rivalutazione delle prestazioni collegate alla Gestione Separata 11
Art. 9 Quote assegnate al contratto 12
Art. 10 Riscatto 13
Art. 10.1 Riscatto totale 13
Art. 10.2 Riscatto Parziale Volontario 14
Art. 10.2.1 Operazioni a seguito del Riscatto Parziale Volontario 14
Art. 11 Opzione Decumulo Finanziario (Riscatti Parziali Programmati) 16
Art. 12 Trasferimento volontario (Switch volontario) 18Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 12.A Trasferimento volontario da uno o più Fondi Interni ad altro/i Fondo/i Interno/i 19
Art. 12.B Trasferimento volontario da uno o più Fondi Interni alla Gestione Separata e viceversa 20
Opzione Take Profit (Switch automatici) 21
Operazione di Switch automatico dal Fondo interno “VeraVita Protetto 80” 22
Giorno di riferimento e valore unitario delle quote 22
Opzione di conversione in una prestazione in forma di rendita 24
Regolamentazione relativa a più operazioni effettuate sul contratto 25
Cessione, pegno e vincolo 25
Duplicato di polizza 25
SEZIONE IV – BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA SOCIETA’ 26
Art. 20 Beneficiari 26
Art. 21 Pagamenti della Società 26
SEZIONE V – LEGGE APPLICABILE, FISCALITA’, CONFLITTO DI INTERESSI E COMUNICAZIONI 27
Art. 22 Obblighi della Società e del Contraente, legge applicabile 27
Art. 23 Foro competente 27
Art. 24 Tasse e imposte 27
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Conflitto di interessi 27
Comunicazioni del Contraente e dell’Assicurato alla Compagnia 27
Variazioni contrattuali e comunicazione in caso di perdite 28
ALLEGATO A – COSA FARE IN CASO DI EVENTO: 29
- Scadenza contrattuale
- Riscatto Totale / Riscatto Parziale Volontario
- Decesso dell’Assicurato
REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA “Vera Stabilità” 31
REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO “VeraVita Protetto 80” 35
REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO “VeraVita 15” 44
REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO “VeraVita 50” 50
GLOSSARIO 56
INFORMATIVA ADEGUATA VERIFICA E DEFINIZIONI FATCA/CRS 62
SEZIONE I) OGGETTO DEL CONTRATTO
Art. 1 Prestazioni assicurative
1.1 Prestazioni assicurate in caso di vita dell’Assicurato
In caso di vita dell’Assicurato alla data di scadenza del contratto (di seguito “scadenza”), è prevista la corresponsione, ai Beneficiari designati, del capitale ottenuto dalla somma dei seguenti importi:
a) Capitale collegato alla Gestione Separata “Vera Stabilità” (di seguito “Gestione Separata”): pari al capitale assicurato, rivalutato come previsto al successivo Art. 8, lettera e);
b) Capitale collegato al Fondo interno “VeraVita Protetto 80” e/o al Fondo interno “VeraVita 15“ e/o al Fondo interno “VeraVita 50“ (di seguito “Fondi” o “Fondi interni” o, singolarmente, “Fondo” o “Fondo interno”):
pari al controvalore delle quote di ciascun Fondo che risultano assegnate al contratto ai sensi del successivo Art. 9, dato dal prodotto del numero di dette quote per il loro valore unitario, entrambi relativi al giorno di riferimento di cui al successivo Art. 15, lettera f).
1.2 Prestazioni assicurate in caso di decesso dell’Assicurato
In caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza, è prevista la corresponsione, ai Beneficiari designati, del capitale ottenuto dalla somma dei seguenti importi:
a) Capitale collegato alla Gestione Separata:
pari al capitale assicurato, rivalutato come previsto al successivo Art. 8, lettera e);
b) Capitale collegato al/i Fondo/i interno/i:
pari al controvalore delle quote di ciascun Fondo che risultano assegnate al contratto ai sensi del successivo Art. 9, dato dal prodotto del numero di dette quote per il loro valore unitario, entrambi relativi al giorno di riferimento di cui al successivo Art. 15, lettera b).
c) Maggiorazione per il caso di morte:
pari all’ammontare, che non potrà in ogni caso superare 50.000,00 euro, ottenuto applicando alla somma degli importi di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo 1.2 la percentuale, indicata nella Tabella A di seguito riportata, che dipende dall’età assicurativa (età compiuta dall’Assicurato, se a tale data non sono trascorsi più di sei mesi dall’ultimo compleanno; età da compiere, se a tale data sono trascorsi più di sei mesi dall’ultimo compleanno) raggiunta dall’Assicurato al momento del decesso.
Età assicurativa al decesso | Percentuale di Maggiorazione per il caso di morte |
Da 18 a 40 anni | 35,00% |
Da 41 a 55 anni | 25,00% |
Da 56 a 65 anni | 8,00% |
Da 66 a 75 anni | 0,50% |
Oltre 75 anni | 0,10% |
Tabella A
Resta comunque inteso che, fermo l’onere a carico dei Beneficiari o aventi diritto di comunicare tempestivamente il decesso dell’Assicurato, il capitale caso morte ad essi spettante è pari al capitale come sopra determinato al netto dell’importo dei Riscatti Parziali
Programmati - relativi all’opzione di Decumulo Finanziario di cui al successivo Art. 11, ove esercitata - eventualmente accreditati successivamente alla data di decesso.
La comunicazione del decesso dell’Assicurato deve pervenire alla Società - per iscritto, debitamente firmata da parte dei Beneficiari o aventi diritto e corredata dalla documentazione prevista al successivo Art. 21 - per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Società, Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (XX) - Xxxxxx.
Il capitale assicurato, di cui alla lettera a) dei precedenti paragrafi 1.1 e 1.2, è pari al cumulo dei Capitali assicurati iniziali di cui al successivo Art. 3, adeguato secondo quanto previsto al successivo Art. 8, lettera d).
Esempio:
Premio unico: € 100.000
Spese di emissione (di cui al successivo Art. 7, paragrafo 7.a.1): € 25 Premio unico versato: € 100.025
Spese di caricamento (di cui al successivo Art. 7, par. 7.a.3): € 100.000 * 1,00% = € 1.000 Capitale assicurato iniziale a fronte del premio unico versato, riportato nel modulo di proposta - polizza: € 100.000 - € 1.000 = € 99.000
Qualora, alla data coincidente con il giorno di riferimento di cui al successivo Art. 15, lettera b) o f), risultino premi corrisposti destinati all’investimento nel/i Fondo/i a fronte dei quali la Società non abbia ancora assegnato il corrispondente numero di quote, unitamente al capitale a scadenza o in caso di decesso come sopra calcolato, verrà corrisposto il cumulo dei capitali investiti derivanti da detti premi, determinati secondo le modalità precisate al successivo Articolo 3.
1.3 Protezione prevista per la parte di investimento nel Fondo interno VERAVITA PROTETTO 80 Una parte delle prestazioni contrattuali può essere collegata al Fondo VERAVITA PROTETTO 80, se selezionato dal Contraente, la cui politica gestionale ha come obiettivo:
- incrementare il valore dell’investimento;
- preservare l’80% del massimo valore unitario della quota raggiunto dal Fondo a partire dalla data della sua istituzione (nel seguito “Obiettivo di Protezione”).
Il “Valore Quota Protetto” è quindi pari all’80% del massimo valore unitario delle quote raggiunto dal Fondo a partire dalla data della sua istituzione. L’Obiettivo di protezione opera con riferimento ad ogni data di valorizzazione prevista dal Regolamento del Fondo stesso.
Al fine di concorrere al raggiungimento dell’Obiettivo di Protezione, la Società ha sottoscritto uno specifico accordo con Société Générale (“Accordo di Protezione”) ai sensi del quale, nel caso in cui il valore unitario delle quote (“Valore Quota”) scenda al di sotto del Valore Quota Protetto, Société Générale, al verificarsi di talune condizioni, corrisponderà alla Società l’Importo di Protezione (che, a seconda dei casi, potrà essere totale o parziale), come definito e calcolato ai sensi dell’Accordo di Protezione, fermo quanto previsto al successivo Art. 14 nel caso in cui si verifichi l’Evento di Discesa di cui all’Art. 5 del Regolamento del Fondo VeraVita Protetto 80.
L’Accordo di Protezione ha durata contrattuale di 7 anni che decorre dall’effettiva data di istituzione del Fondo interno e può essere rinnovato alla scadenza naturale, previo consenso di entrambe le parti, per un numero illimitato di rinnovi, ciascuno pari a 7 anni.
L’Accordo di Protezione può essere risolto anticipatamente nei casi previsti nell’accordo medesimo tra cui, a titolo non esaustivo:
• sopravvenute modifiche del regime fiscale o della normativa e regolamentazione applicabili a
Société Générale;
• modifiche dei parametri di rischio previsti nell’Accordo di Protezione;
• fusione del Fondo con altri Fondi interni della Società;
• inadempimento di Société Générale o della Società alle obbligazioni previste nell’Accordo di Protezione;
• assoggettamento di Société Générale o della Società a procedure liquidative o concorsuali.
Nei casi esemplificativi di risoluzione anticipata sopra elencati, ed in quelli ulteriori indicati nell’Accordo di Protezione, Société Générale non corrisponderà alla Società l’Importo di Protezione, e conseguentemente il patrimonio del Fondo non sarà reintegrato qualora il Valore Quota scenda al di sotto del Valore Quota Protetto.
In caso di mancato rinnovo dell’Accordo di Protezione o di risoluzione anticipata dello stesso, la Società si riserva la facoltà di stipulare un nuovo accordo di protezione, ove le condizioni di mercato lo consentano, con una primaria controparte di mercato avente merito creditizio almeno pari alla categoria Investment Grade, a condizioni uguali o migliori rispetto all’Accordo di Protezione.
In caso di risoluzione anticipata dell’Accordo di Protezione e stipula - o mancata stipula - di un nuovo accordo di protezione, verrà data tempestiva comunicazione al Contraente.
Attenzione: l’Obiettivo di Protezione, perseguito attraverso l’Accordo di Protezione, non costituisce in alcun modo e non può pertanto essere inteso come garanzia da parte della Società del pagamento in favore del Contraente del Valore Quota Protetto o di restituzione delle somme investite.
Art. 2 Rischio morte – Limitazioni della garanzia
La maggiorazione per il caso morte dell’Assicurato è corrisposta qualunque possa essere la causa di decesso, senza limiti territoriali, con esclusione del decesso causato da dolo del Contraente o del Beneficiario e del decesso dell’Assicurato cagionato direttamente o indirettamente da:
• partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
• atti di guerra, operazioni militari, partecipazione attiva dell’Assicurato a insurrezioni, sommosse e tumulti popolari;
• atti contro la persona dell’Assicurato – compreso il rifiuto, comprovato da documentazione sanitaria, di sottoporsi a cure, terapie o interventi prescritti da medici – da lui volontariamente compiuti o consentiti, se avvenuti nei primi due anni dall’entrata in vigore dell’assicurazione.
Art. 3 Premi
A fronte delle prestazioni assicurate per la decorrenza del contratto, è dovuto dal Contraente un premio unico e anticipato, non frazionabile (di seguito “premio unico”).
Il premio unico viene maggiorato delle spese di emissione indicate al successivo Art. 7, paragrafo 7.a, punto 7.a.1 della Tabella B; l’importo così determinato costituisce il premio unico versato, riportato sul modulo di proposta - polizza.
Il contratto prevede un importo minimo di premio unico pari a 10.000,00 euro.
Inoltre, in qualsiasi momento della durata contrattuale successivo alla data di decorrenza del contratto, è possibile effettuare il versamento di premi integrativi, anch’essi da corrispondere in unica soluzione, d’importo comunque non inferiore a 2.500,00 euro ciascuno.
Ciascun premio integrativo verrà maggiorato delle spese in cifra fissa indicate al successivo Art. 7, paragrafo 7.a, punto 7.a.2 della Tabella B; l’importo così determinato costituisce il premio integrativo versato.
La Società – relativamente ai premi destinati alla Gestione Separata “Vera Stabilità” – si riserva in qualsiasi momento di non consentire il versamento di premi integrativi.
Allo stesso modo, la Società si riserva in qualsiasi momento di non consentire il versamento di premi integrativi come pure operazioni di trasferimento volontario (switch) in entrata sul Fondo interno VeraVita Protetto 80.
Il Contraente dovrà versare il premio unico e ciascun eventuale premio integrativo alla Società tramite il competente Soggetto distributore, mediante disposizione di pagamento a favore della Società:
- con addebito su un conto intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il suddetto Soggetto distributore,
oppure, ove detto Soggetto distributore sia Banca Aletti & C. S.p.A.,
- con addebito su un conto intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il Soggetto distributore stesso o presso altro istituto di credito appartenente al medesimo Gruppo Bancario di appartenenza del Soggetto distributore.
La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell’avvenuto pagamento del premio e la data di versamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla Società.
Nel caso di estinzione del conto corrente presso l’Intermediario, il Contraente dovrà darne comunicazione alla Compagnia che provvederà a fornire al Contraente stesso le modalità alternative disponibili per il pagamento dei premi unici integrativi.
E’ comunque fatto divieto al Soggetto distributore di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio.
Il premio unico e ciascuno degli eventuali premi integrativi vengono allocati, a scelta del Contraente, nella Gestione Separata e nel/i Fondo/i, nel rispetto dei seguenti limiti:
- limiti previsti per l’allocazione nella Gestione Separata: il Cumulo dei premi netti riferibile alla Gestione Separata, di cui al successivo Art. 10, calcolato al momento del versamento di ciascun premio, unico o integrativo, dovrà risultare compreso tra il minimo del 10% e il massimo del 50% del Cumulo premi netti;
- limite previsto per l’allocazione nei Fondi: il Cumulo premi netti riferibile a ciascun Fondo, di cui al successivo Art. 10, non potrà essere inferiore a 2.500,00 euro per ciascun Fondo Interno.
Il “Cumulo premi netti” si ottiene sottraendo dall’ammontare dei premi complessivamente versati (compreso l’ultimo in corso di riscossione), ciascuno al netto delle spese in cifra fissa di cui al precedente Art. 7, paragrafo 7.a, punti 7.a.1 e 7.a.2 della Tabella B, la quota parte di essi riferibile ai Riscatti Parziali Volontari di cui al successivo Art. 10, paragrafo 10.2.1 lettera e) ed ai Riscatti Parziali Programmati relativi all’esercizio dell’opzione di Decumulo Finanziario di cui al successivo Art. 11, liquidati sino alla data in cui viene calcolato il “Cumulo premi netti” stesso.
Esempio:
Premio unico: € 100.000
Premio integrativo versato: € 20.000
Spese in cifra fissa di cui al successivo Art. 7, paragrafo 7.a, punti 7.a.1 e 7.a.2: € 25. Riscatto parziale: € 10.000, di cui quota parte di premio versato ad esso riferibile € 9.800* Cumulo premi netti: € 99.975 + € 19.975 – € 9.800 = € 110.150
*ipotesi puramente esemplificativa
A fronte della suindicata allocazione, la Società:
• determina il capitale assicurato iniziale collegato alla Gestione Separata (di seguito “Capitale assicurato iniziale”) relativo a ciascun premio versato, dato dall’importo che si ottiene applicando al premio stesso, al netto delle spese di cui al successivo Art. 7, paragrafo 7.a della Tabella B, la percentuale di allocazione nella Gestione Separata prescelta dal Contraente nel rispetto dei limiti di cui sopra;
• determina il capitale investito nel/i Fondo/i (di seguito “Capitale investito nel/i Fondo/i”) relativo a ciascun premio versato, dato dall’importo che si ottiene applicando al premio stesso, al netto delle spese di cui al successivo Art. 7, paragrafo 7.a della Tabella B, la percentuale di allocazione nel/i Fondo/i prescelta dal Contraente nel rispetto dei limiti di cui sopra;
• assegna al contratto un numero di quote del/i Fondo/i dato dal rapporto tra il Capitale investito nel/i Fondo/i ed il loro valore unitario relativo al giorno di riferimento di cui al successivo Art. 15, lettera a).
Il Capitale assicurato iniziale e il Capitale investito nel/i Fondo/i a fronte del premio unico versato sono riportati sul modulo di proposta - polizza che forma parte integrante del contratto.
Esempio:
Premio unico versato: € 100.025
Spese di emissione (di cui al successivo Art. 7, paragrafo 7.a.1): € 25 Premio unico: € 100.000
Cumulo premi netti: € 100.000
Spese di caricamento (di cui al successivo Art. 7, par. 7.a.3): € 100.000 x 1,00% = € 1.000 Allocazione premio unico: 50% in Gestione Separata e 50% nei Fondi
Capitale assicurato iniziale a fronte del premio unico versato, riportato nel modulo di proposta - polizza: (€ 100.000 - € 1.000) x 50% = € 49.500
Capitale investito nei Fondi a fronte del premio unico versato, riportato nel modulo di proposta - polizza: (€ 100.000 - € 1.000) x 50% = € 49.500
Il Cumulo dei premi netti riferibile alla Gestione Separata, di cui al successivo Art. 10, calcolato al momento del versamento di ciascun premio, unico o integrativo, non potrà essere superiore a 1.500.000,00 euro. Inoltre per tutta la durata contrattuale non potrà essere superiore a 10.000.000,00 euro il Cumulo premi netti relativo a più contratti afferenti a prodotti le cui prestazioni siano collegate al rendimento della Gestione Separata “Vera Stabilità” in vigore alla data di sottoscrizione del presente contratto e stipulati dallo stesso Contraente con la Società.
SEZIONE II) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO
Art. 4 Conclusione, entrata in vigore, durata e risoluzione del contratto
Il contratto è concluso e produce i propri effetti alla data di decorrenza indicata nella proposta - polizza, sempre che sia stato pagato il premio e che la Compagnia non comunichi per iscritto, prima di detta data, il proprio rifiuto a contrarre.
Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica previsti dal Regolamento IVASS N. 44 del 12 febbraio 2019, la Compagnia non potrà dare corso al perfezionamento del presente contratto.
Il contratto produce effetti dalle ore 24 della data di decorrenza a condizione che sia stato corrisposto il premio convenuto. In caso di mancata accettazione, la Compagnia restituirà al Contraente le somme eventualmente anticipate.
Qualora, prima della conclusione del contratto, si verifichi il decesso del Contraente ovvero si verifichi il decesso dell’Assicurato, la Compagnia rimborserà – nel primo caso agli eredi del Contraente e, nel secondo caso, al Contraente medesimo – il premio da questi corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di decesso.
La Compagnia invia al Contraente una lettera di conferma in cui sono contenute le informazioni relative al contratto circa la data di decorrenza, il premio versato e quello investito.
La durata del contratto è rappresentata dal periodo di tempo che intercorre fra la decorrenza e la scadenza. La durata del contratto non potrà essere inferiore a 10 anni né superiore a 20 anni; alla data di decorrenza del contratto l’età assicurativa dell’Assicurato dovrà essere compresa fra 18 e 90 anni, rilevata alla decorrenza medesima, e non superiore ai 100 anni, rilevata alla scadenza del contratto.
Il contratto si risolve al manifestarsi dell’evento, fra quelli di seguito elencati, che si verifica per primo:
• recesso, secondo quanto previsto al successivo Art. 6;
• riscatto totale, secondo quanto previsto al successivo Art. 10, paragrafo 10.1;
• decesso dell’Assicurato, con effetto dalla data di decesso;
• scadenza (con effetto dalle ore 24 del giorno di scadenza).
Art. 5 Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato
Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio.
In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa:
A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE:
– di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
– di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale di cui al precedente Art. 1, paragrafo 1.2, lettera a) e b).
B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE:
– di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
– di ridurre la somma dovuta di cui al precedente Art. 1, paragrafo 1.2, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovute.
Art. 6 Diritto di revoca e recesso
Prima della data di conclusione del contratto, il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, inviando comunicazione scritta alla sede della Compagnia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Xxxx Xxxx S.p.A. – Via Xxxxx Xxxxxx, 45 – 37126 Verona – Italia.
La revoca della proposta pervenuta alla Compagnia successivamente alla decorrenza del contratto, ma inviata dal Contraente entro il periodo consentito sopra indicato, verrà considerata comunque valida.
La Compagnia considererà inoltre valida la revoca della proposta fatta pervenire tramite il competente Soggetto distributore, purché essa sia stata presentata dal Contraente entro i termini sopraindicati. La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, rimborserà al Contraente il premio corrisposto.
Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di decorrenza dello stesso. Il recesso si esercita mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Xxxx Xxxx S.p.A. – Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx – Xxxxxx.
La Compagnia considererà inoltre valido il recesso fatto pervenire tramite il competente Soggetto distributore, purché esso sia stato presentato dal Contraente entro i termini sopraindicati.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, la Compagnia, è tenuta a rimborsare al Contraente un importo pari alla somma da questi eventualmente corrisposta. La Compagnia ha il diritto di trattenere, a titolo di rimborso per le spese effettivamente sostenute per l’emissione del contratto, la somma pari a 25,00 euro. Detto importo viene inoltre diminuito/aumentato dell’eventuale decremento/incremento del controvalore delle quote del/i Fondo/i assegnate al contratto ai sensi del precedente Art. 3. Tale decremento/incremento è dato dall’importo ottenuto moltiplicando il numero delle suddette quote per la differenza fra il valore unitario delle quote relativo al giorno di riferimento di cui al successivo Art. 15, lettera c) e il valore unitario delle quote relativo al giorno di riferimento di cui al successivo Art. 15, lettera a).
L’importo così determinato potrà essere inferiore al premio versato dal Contraente.
SEZIONE III) REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DELLA DURATA CONTRATTUALE
Art. 7 Spese e costi gravanti sul contratto
7.a Il contratto prevede le seguenti spese gravanti sui premi:
Tipologia di spesa | Importo/Percentuale |
7.a.1 Spesa di emissione in cifra fissa dovuta in aggiunta al solo premio unico: | Euro 25,00 |
7.a.2 Spesa in cifra fissa a copertura di spese di gestione dovuta in aggiunta a ciascun premio integrativo: | Euro 25,00 | |
7.a.3 Spese di caricamento | Cumulo premi netti (*) | |
detratte in misura | ||
percentuale dal premio unico | ||
fino a 49.999,99 euro | 1,70% | |
e da ciascuno degli eventuali | ||
da 50.000,00 euro e fino a 249.999,99 euro | 1,00% | |
premi integrativi, determinate | ||
moltiplicando il premio | ||
stesso per la Percentuale indicata in funzione del | da 250.000,00 euro | 0,50% |
Cumulo premi netti (*): |
Tabella B
(*) Il “Cumulo premi netti” è definito al precedente Art. 3.
7.b In caso di esercizio del diritto di riscatto totale o Riscatto Parziale Volontario di cui al successivo Art. 10, il contratto prevede, secondo le modalità ivi precisate, le seguenti spese in misura percentuale:
Anno (*) | Percentuale |
1° | Riscatto non ammesso |
2° | 2,00% |
3° | 1,50% |
4° | 1,00% |
Oltre il 4° | 0,00% |
Tabella C
(*) anno di durata contrattuale in cui cade la data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto totale o Riscatto Parziale Volontario.
In caso di esercizio dell’Opzione Decumulo Finanziario (Riscatti Parziali Programmati) di cui al successivo Art. 11, il contratto prevede che le spese in misura percentuale siano pari a zero.
7.c In caso di esercizio dell’Opzione di Decumulo Finanziario (Riscatti Parziali Programmati) di cui al successivo Art. 11, il contratto prevede, secondo le modalità ivi precisate, una spesa in misura fissa pari a Euro 25,00, a fronte dell’attivazione e dell’eventuale riattivazione del piano di Decumulo Finanziario.
7.d In caso di trasferimenti volontari (Switch volontari) di cui al successivo Art. 12, paragrafo 12.A) il contratto prevede, secondo le modalità ivi precisate, una spesa in misura fissa pari a Euro 25,00 per ciascun trasferimento, successivo al terzo, effettuato nel corso di ogni anno di durata contrattuale.
7.e In caso di esercizio dell’Opzione Take Profit (Switch automatico) di cui al successivo Art. 13, il contratto prevede, secondo le modalità ivi precisate, una spesa di attivazione in misura fissa pari a Euro 25,00 per ciascuno dei Fondi indicati al menzionato Art. 13.
7.f Sul Contraente gravano indirettamente anche le commissioni prelevate dal rendimento realizzato dalla Gestione Separata, di cui al successivo Art. 8 lettera b), nonché le spese e gli oneri gravanti sul/i Fondo, per i quali si rinvia all’Articolo “Costi gravanti sul Fondo” del Regolamento di ciascun Fondo interno, parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione.
Art. 8 Modalità di rivalutazione delle prestazioni collegate alla Gestione Separata
A fronte degli impegni assunti con la speciale categoria di assicurazioni sulla vita relativa a parte delle prestazioni previste dal presente contratto, la Società ha istituito la già richiamata Gestione Separata, una specifica forma di gestione degli investimenti, separata dalle altre attività della Società e disciplinata dal relativo Regolamento che costituisce parte integrante del presente contratto.
Ai fini della rivalutazione delle prestazioni, la Società:
a) determina ogni mese, in conformità a quanto previsto dall’anzidetto Regolamento, il tasso medio di rendimento della Gestione Separata realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti; il tasso medio di rendimento così determinato costituisce la base di calcolo per la misura annua di adeguamento da applicare ai contratti con data di adeguamento che cade nel terzo mese successivo al periodo costituito dai dodici mesi in cui è stato realizzato il suddetto tasso medio di rendimento;
b) determina il rendimento annuo attribuito, dato dalla differenza fra il tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata, che può avere valore positivo o negativo, e una commissione annua ottenuta come somma delle seguenti due componenti:
• una commissione base, pari a 1,30 punti percentuali;
• una commissione variabile, pari a 0,20 punti percentuali per ciascun punto percentuale di rendimento della Gestione Separata eccedente il 5%; per la frazione di punto, la suddetta commissione si applica in proporzione;
c) determina la misura annua di adeguamento in misura pari al rendimento annuo attribuito. La misura annua di adeguamento può essere inferiore a 0,00%;
d) procede all’adeguamento del capitale assicurato collegato alla Gestione Separata secondo quanto di seguito precisato. Il capitale assicurato viene adeguato ad ogni anniversario della decorrenza (di seguito “anniversario”), nonché alla scadenza oppure, eventualmente, alla data di decesso o alla data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto totale di cui al successivo Art. 10, paragrafo 10.1, quale definita al successivo Art. 15, lettera, c).
Alle ore 24 della data di adeguamento considerata, il capitale assicurato viene adeguato maggiorando o riducendo il “capitale medio del periodo” di un importo, positivo o negativo, determinato moltiplicando la misura annua di adeguamento, definita alla precedente lettera c), per il “capitale medio del periodo” (capitale assicurato adeguato).
Per “capitale medio del periodo” si intende l’ammontare che si ottiene:
d.1) considerando il capitale assicurato o il capitale assicurato adeguato, quali risultanti rispettivamente alla decorrenza nel caso del primo adeguamento o all’anniversario precedente e, se il periodo è inferiore ad un anno, moltiplicato per la relativa frazione di anno trascorsa;
d.2) aggiungendo i Capitali assicurati iniziali relativi ai premi integrativi eventualmente corrisposti nel periodo, ciascuno moltiplicato per la frazione di anno trascorsa dalla data del versamento;
d.3) in caso di trasferimenti volontari alla Gestione Separata di cui al successivo Art. 12, punto 12.B) o di Switch automatici in seguito all’esercizio dell’Opzione Take Profit di cui al successivo Art. 13, aggiungendo ciascun ammontare/importo trasferito – rispettivamente di cui al successivo Art. 12,
punto 12.B), lettera c) e Art. 13, lettera e), - ciascuno moltiplicato per la frazione di anno trascorsa dalla relativa data di investimento/trasferimento nella Gestione Separata;
d.4) e, in caso di Riscatti Parziali Volontari di cui al successivo Art. 10, paragrafo 10.2 o di Riscatti Parziali Programmati relativi all’opzione di Decumulo Finanziario di cui al successivo Art. 11, o di trasferimenti volontari dalla Gestione Separata verso i Fondi, di cui al successivo Art. 12, effettuati nel periodo, sottraendo gli importi di capitale riscattato parzialmente/trasferito relativi alla Gestione Separata - di cui rispettivamente ai successivi Art. 10, 11 e 12, punto 12.B) - ciascuno moltiplicato per la frazione di anno trascorsa rispettivamente dalla relativa data di pervenimento alla Società della richiesta di Riscatto Parziale Volontario, dalla relativa data di erogazione del Riscatto Parziale Programmato o dalla relativa data di trasferimento, quali definite rispettivamente ai successivi Artt. 15, lettera c), 11 e 15, lettera e).
Il capitale assicurato, così adeguato, è quello da prendere in considerazione per il periodo successivo, ai sensi del precedente punto d.1), per l’adeguamento da effettuarsi al termine del periodo stesso.
e) procede alla determinazione del capitale assicurato rivalutato secondo quanto di seguito precisato. Esclusivamente a scadenza oppure, eventualmente, alla data di decesso dell’Assicurato, nonché alla data rispettivamente coincidente con il 5°, 10° o 15° anniversario, in ordine al riscatto totale del contratto esercitato con effetto a tale data, il capitale assicurato rivalutato sarà pari al maggior valore tra:
- il capitale assicurato adeguato con il metodo descritto alla precedente lettera d), fermo che, limitatamente all’esercizio del solo riscatto totale, quale data di adeguamento, in luogo dell’anzidetta data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto, si considera la data coincidente con l’anniversario scelto fra il 5°, 10° o 15°
e
- il cumulo dei Capitali assicurati iniziali definiti precedente Art. 3, maggiorato degli ammontari/importi trasferiti in seguito agli eventuali trasferimenti volontari e Switch automatici verso la Gestione Separata di cui ai successivi Artt. 12, punto 12.B) e 13, e ridotto dell’eventuale importo dei capitali riscattati parzialmente, relativi alla Gestione Separata, o degli ammontari trasferiti dalla Gestione Separata ai Fondi, di cui rispettivamente ai successivi Artt. 10, 11 e 12, punto 12.B).
Art. 9 Quote assegnate al contratto
Il numero di quote del/i Fondo/i che risultano assegnate al contratto è dato dal numero di quote assegnate al contratto ai sensi del precedente Art. 3 e dei successivi Artt. 12 e 14, al netto delle quote disinvestite a seguito dei Riscatti Parziali Volontari di cui al successivo Art. 10, paragrafo 10.2, dei Riscatti Parziali Programmati relativi all’opzione di Decumulo Finanziario di cui al successivo Art. 11, degli Switch volontari di cui al successivo Art. 12, e degli Switch automatici relativi all’opzione Take Profit di cui al successivo Art. 13, nonché dello Switch automatico dal Fondo interno VeraVita Protetto 80 di cui al successivo Art. 14.
Art. 10 Riscatto
Nel corso della durata contrattuale, purché sia trascorso un anno dalla decorrenza e l’Assicurato sia in vita, il Contraente può richiedere la corresponsione del valore di riscatto totale o del Riscatto Parziale Volontario.
10.1 - Riscatto totale
Il riscatto totale determina la risoluzione del contratto, con effetto dalle ore 24 della data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto, quale definita al successivo Art. 15, lettera c), nonché, in ordine al riscatto esercitato con effetto alla data coincidente con il 5°, 10° o 15° anniversario, dalle ore 24 dell’anniversario prescelto. Con riferimento a tali date, la Società procede al conseguente disinvestimento del totale delle quote del/i Fondo/i assegnate al contratto ai sensi del precedente Art. 9 e del capitale collegato alla Gestione Separata.
Il valore di riscatto totale è dato dalla somma dei seguenti importi:
a) con riferimento al capitale assicurato collegato alla Gestione Separata, l’importo che si ottiene sottraendo al capitale assicurato adeguato, ai sensi del precedente Art. 8, lettera d), fino alla data di adeguamento coincidente con l’anzidetta data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto, una percentuale di detto capitale. Resta inteso che, in caso di riscatto esercitato con effetto alla data coincidente con il 5°, 10° o 15° anniversario, detto capitale è pari al capitale assicurato rivalutato a tale data, ai sensi del precedente Art. 8, lettera e);
b) con riferimento al capitale collegato al/i Fondo/i, l’importo che si ottiene sottraendo dal controvalore delle quote di ciascun Fondo, che risultano assegnate al contratto ai sensi del precedente Art. 9, dato dal prodotto del numero di dette quote, per il loro valore unitario, entrambi relativi al giorno di riferimento di cui al successivo Art. 15, lettera c), una percentuale di detto controvalore. Qualora, alla data coincidente con il predetto giorno di riferimento, risultino premi corrisposti destinati all’investimento nel/i Fondo/i a fronte dei quali la Società non abbia ancora assegnato il corrispondente numero di quote, l’anzidetto importo viene aumentato del cumulo dei Capitali investiti nel/i Fondo/i derivanti dai suddetti premi determinati secondo le modalità precisate al precedente Art. 3.
La percentuale di cui alle precedenti lettere a) e b) è indicata al precedente Art. 7, paragrafo 7.b .
Con riferimento all’importo di cui alla precedente lettera a) per l’esercizio della facoltà di riscatto totale con effetto ad una delle date coincidenti con gli anzidetti anniversari, il Contraente potrà prenotare la richiesta nei tempi precisati nella tabella che segue in corrispondenza della data effetto prescelta:
Data di prenotazione della richiesta di riscatto | Data effetto della richiesta di riscatto |
Nei 6 mesi antecedenti il 5° anniversario e fino a 4 giorni lavorativi antecedenti lo stesso | 5° anniversario |
Nei 6 mesi antecedenti il 10° anniversario e fino a 4 giorni lavorativi antecedenti lo stesso | 10° anniversario |
Nei 6 mesi antecedenti il 15° anniversario e fino a 4 giorni lavorativi antecedenti lo stesso | 15° anniversario |
Tabella D
Nei suddetti periodi di prenotazione il Contraente potrà inoltre annullare la richiesta di riscatto e, conseguentemente, la prenotazione medesima.
La richiesta di riscatto totale, unitamente all’eventuale anzidetta prenotazione, od il loro ordine di annullamento, devono pervenire alla Società - per iscritto, debitamente firmati dal Contraente medesimo - per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Società, Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (XX) - Xxxxxx. La richiesta deve essere altresì corredata dalla documentazione prevista al successivo Art. 21.
10.2 - Riscatto Parziale Volontario
Il Riscatto Parziale Volontario non determina la risoluzione del contratto.
Il valore di ciascun Riscatto Parziale Volontario coincide con l’importo richiesto dal Contraente a tale titolo.
E’ facoltà del Contraente stabilire, previa esplicita indicazione scritta da effettuarsi nella richiesta, se e per quale importo la richiesta medesima sia riferibile: (i) al solo capitale collegato alla Gestione Separata oppure (ii) al solo capitale collegato ad uno o più Fondi oppure (iii) in parte al capitale collegato alla Gestione Separata ed in parte al capitale collegato ad uno o più Fondi.
In assenza di detta esplicita indicazione, la Società effettuerà il Riscatto Parziale Volontario attingendo dal capitale collegato alla Gestione Separata ed a ciascun Fondo in misura proporzionale.
Ciascun Riscatto Parziale Volontario viene concesso a condizione che:
1) l’importo richiesto dal Contraente sia almeno pari a 2.500,00 euro;
2) la somma degli importi del capitale assicurato collegato alla Gestione Separata e del controvalore delle quote di ciascun Fondo assegnate al contratto, che residuano dopo l’operazione di Riscatto Parziale Volontario ai sensi del successivo paragrafo 10.2.1, lettere h) e i), non risulti inferiore a 10.000,00 euro;
3) i valori del “Cumulo premi netti” di cui alle successive lettere f) e g), rispettivamente riferibile alla Gestione Separata ed a ciascun Fondo per il quale risultano quote assegnate al contratto, che residuano dopo l’erogazione del Riscatto Parziale Volontario, rispettino i limiti minimi e massimi previsti al precedente Art. 3 per l’allocazione nella Gestione Separata e nei Fondi.
10.2.1 – Operazioni a seguito del Riscatto Parziale Volontario
A seguito di ciascuna richiesta di Riscatto Parziale Volontario pervenuta la Società provvede a:
a) calcolare le seguenti aliquote di allocazione:
a.1) l’aliquota di allocazione nella Gestione Separata, calcolata come rapporto tra:
a.1.1) l’importo calcolato secondo quanto previsto al precedente paragrafo 10.1, lettera a);
a.1.2) il valore di riscatto totale, calcolato secondo quanto precisato al precedente paragrafo 10.1;
e/o
a.2) le aliquote di allocazione relative a ciascun Fondo, calcolate come rapporto tra:
a.2.1) l’importo calcolato secondo quanto previsto al precedente paragrafo 10.1, lettera b);
a.2.2) il valore di riscatto totale, calcolato secondo quanto precisato al precedente paragrafo 10.1.
b) determinare il capitale riscattato parzialmente relativo alla Gestione Separata, ottenuto maggiorando l’importo richiesto dal Contraente a tale titolo di una percentuale, indicata al precedente Art. 7, paragrafo 7.b, di detto importo; nel caso in cui il Contraente non abbia dato indicazioni su come ripartire l’importo di Riscatto Parziale Volontario richiesto, l’importo da considerare come Riscatto Parziale Volontario relativo alla Gestione Separata è dato dall’importo indicato dal Contraente moltiplicato per l’aliquota di cui al precedente punto a.1);
e/o
c) determinare il capitale riscattato parzialmente relativo a ciascun Fondo, ottenuto maggiorando l’importo richiesto dal Contraente a tale titolo di una percentuale, indicata al precedente Art. 7, paragrafo 7.b, di detto importo; nel caso in cui il Contraente non abbia dato indicazioni su come ripartire l’importo di Riscatto Parziale Volontario richiesto, l’importo da considerare come Riscatto Parziale Volontario relativo al/ai Fondo/i è dato dall’importo indicato dal Contraente moltiplicato per l’aliquota di cui al precedente punto a.2);
e/o
d) calcolare, con riferimento a ciascun Fondo, il numero di quote da disinvestire dato dal rapporto tra il capitale riscattato parzialmente di cui alla precedente lettera c) e il rispettivo valore unitario delle quote relativo al giorno di riferimento di cui al successivo Art. 15, lettera c);
e) determinare la quota parte dei premi complessivamente versati (compreso l’ultimo in corso di riscossione) riferibile al Riscatto Parziale Volontario, che si ottiene applicando all’ammontare di detti premi l’aliquota ottenuta dividendo la somma dei capitali riscattati parzialmente relativi alla Gestione Separata e/o a ciascun Fondo, di cui alle precedenti lettere b) e/o c), per il valore di riscatto totale di cui al precedente paragrafo 10.1;
e/o
f) determinare il Cumulo premi netti riferibile alla Gestione Separata, che si ottiene applicando l’aliquota di allocazione di cui alla precedente lettera a.1) al Cumulo premi netti, quale definito al precedente Art. 3;
e/o
g) determinare il Cumulo premi netti riferibile a ciascun Fondo, che si ottiene applicando le aliquote di allocazione di cui alla precedente lettera a.2) al Cumulo premi netti, quale definito al precedente Art. 3;
e
h) determinare il capitale assicurato collegato alla Gestione Separata, che residua dopo l’operazione di Riscatto Parziale Volontario effettuata, ottenuto sottraendo dal relativo importo in vigore immediatamente prima di tale operazione, l’importo pari al capitale riscattato parzialmente, di cui alla lettera b);
i) determinare il numero di quote residue in ciascun Fondo, ottenuto sottraendo dal relativo numero di quote che risultano assegnate al contratto, ai sensi del precedente Art. 9, immediatamente prima dell’operazione di Riscatto Parziale Volontario effettuata, il rispettivo numero di quote da disinvestire di cui alla lettera d).
Si precisa che ai fini della determinazione delle aliquote di cui ai precedenti punti a.1), a.2) e della quota parte di cui al precedente lettera e), l’importo di cui al precedente paragrafo 10.1, lettera a) sarà calcolato prendendo quale data di adeguamento la data di pervenimento alla Società della richiesta di Riscatto Parziale Volontario mentre l’importo di cui al precedente paragrafo 10.1, lettera b) sarà calcolato utilizzando quale giorno di riferimento:
- il giorno di riferimento relativo al valore unitario delle quote ultimo disponibile, al fine della verifica delle condizioni per l’ammissibilità del Riscatto Parziale Volontario di cui ai punti 2) e 3) del paragrafo 10.2:
- il giorno di riferimento di cui al successivo Art. 15, lettera c) al fine della determinazione degli importi effettivi di cui ai precedenti punti, c) e g).
La richiesta di Riscatto Parziale Volontario deve pervenire alla Società - per iscritto, debitamente firmata dal Contraente medesimo - per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Società, Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (XX) - Xxxxxx. La richiesta, che non necessita di prenotazione, deve essere altresì completa dell’indicazione circa l’importo di Riscatto Parziale Volontario, eventualmente integrata dall’esplicita indicazione degli importi di cui ai punti (i), (ii) o (iii) del precedente punto 10.2 e corredata dalla documentazione prevista al successivo Art. 21.
Art. 11 Opzione Decumulo Finanziario (Riscatti Parziali Programmati)
All’atto della sottoscrizione del contratto, rendendo apposita dichiarazione riportata sul modulo di proposta - polizza, o, successivamente, nel corso della durata contrattuale, il Contraente può richiedere l’attivazione del piano di Decumulo Finanziario che prevede l’erogazione - esclusivamente al Contraente medesimo ed in via automatica, senza necessità di presentare la relativa richiesta - di Riscatti Parziali Programmati.
L’erogazione del primo Riscatto Parziale Programmato è fissata il giorno 10 - oppure il primo giorno lavorativo successivo - del secondo mese successivo a quello in cui cade la data di sottoscrizione del contratto o di pervenimento alla Società della richiesta di attivazione del piano di Decumulo Finanziario. L’importo e la frequenza di erogazione sono scelti dal Contraente all’atto dell’attivazione del piano di Decumulo Finanziario nel rispetto dei parametri precisati nella Tabella E di seguito riportata e non possono subire modifiche. Le date di erogazione di ciascun Riscatto Parziale Programmato successivo al primo sono fissate automaticamente, con riferimento alla data in cui viene corrisposto il primo, il giorno
10 del mese - oppure il primo giorno lavorativo successivo - in cui cadono le successive ricorrenze mensili, trimestrali, semestrali o annuali a seconda della frequenza di erogazione prescelta.
Importo minimo di Riscatto Parziale Programmato | Frequenza di erogazione |
800,00 euro | Annuale |
500,00 euro | Semestrale |
300,00 euro | Trimestrale |
100,00 euro | Mensile |
Tabella E
L’attivazione del piano di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx viene concessa a condizione che:
• non sia stata esercitata l’Opzione Take Profit di cui al successivo Art. 13;
• l’importo dei Riscatti Parziali Programmati complessivamente corrisposti annualmente non risulti superiore al 15% del Cumulo premi netti quale definito al precedente Art. 3 e rilevato all’atto del pervenimento alla Società della richiesta di attivazione del piano di Decumulo Finanziario.
Ciascun Riscatto Parziale Programmato:
1) viene corrisposto a condizione che l’Assicurato sia in vita;
2) non determina la risoluzione del contratto ed il valore ad esso relativo coincide con l’importo richiesto dal Contraente a tale titolo, nel rispetto dei parametri di cui alla precedente Tabella E;
3) viene effettuato attingendo dal capitale assicurato collegato alla Gestione Separata e dal capitale investito in ciascun Fondo di cui risultano quote assegnate al contratto, in misura proporzionale;
4) determina la riduzione del capitale assicurato collegato alla Gestione Separata dell’importo pari al capitale riscattato parzialmente;
5) consiste nel disinvestimento di un numero di quote di ciascun Fondo di cui risultano quote assegnate al contratto.
Ai fini della determinazione degli importi di cui ai precedenti punti 4) e 5), la Società provvede:
- ad eseguire le medesime operazioni previste per il Riscatto Parziale Volontario, di cui all’Art.10, paragrafo 10.2.1, per il quale venga indicato soltanto l’importo richiesto, senza esplicitazione del capitale collegato alla Gestione Separata e/o a ciascun Fondo da cui attingere, ponendolo pari al valore del Riscatto Parziale Programmato medesimo utilizzando per le operazioni di calcolo, quali data di adeguamento e giorno di riferimento, il giorno di riferimento di cui al successivo Art. 15, lettera d). Solo in occasione del primo Riscatto Parziale Programmato, corrisposto all’atto dell’attivazione e dell’eventuale riattivazione del piano di Decumulo Finanziario, nel calcolo andranno ricomprese le spese di cui al precedente Art. 7, paragrafo 7.c, maggiorando di tali spese il valore del capitale riscattato parzialmente relativo alla sola Gestione Separata;
- ad inibire, nella settimana che precede quella in cui cade la data di erogazione di ciascun Riscatto Parziale Programmato, ogni operazione in forza del contratto che comporti movimentazioni in entrata o in uscita, ad esclusione delle operazioni conseguenti al verificarsi dell’evento morte dell’Assicurato.
Il piano di Decumulo Finanziario si disattiva:
• in via automatica, a partire dalla data di erogazione del Riscatto Parziale Programmato coincidente o immediatamente successivo a quello in corso di pagamento, al verificarsi di uno dei seguenti eventi/condizioni:
(i) decesso dell’Assicurato;
(ii) riscatto totale del contratto, esercitato ai sensi del precedente Art. 10, paragrafo 10.1;
(iii) qualora, in coincidenza del giorno di riferimento di cui al successivo Art. 15, lettera d), l’importo che si ottiene sommando il valore raggiunto dal Capitale assicurato collegato alla Gestione Separata al controvalore delle quote di ciascun Fondo assegnate al contratto risultasse inferiore all’importo del Riscatto parziale programmato richiesto;
• su richiesta del Contraente (disattivazione volontaria), a partire dalla data di erogazione del Riscatto Parziale Programmato immediatamente successivo a quello in corso di pagamento.
La riattivazione del piano di Decumulo Finanziario è consentita esclusivamente a seguito della sua disattivazione automatica, avvenuta al verificarsi della condizione di cui al precedente punto (iii), oppure della sua disattivazione volontaria e, in ogni caso, una sola volta nel corso della durata contrattuale, sempreché l’importo di cui al medesimo punto (iii) risulti superiore all’importo del Riscatto Parziale Programmato richiesto.
La riattivazione del piano di Decumulo Finanziario avverrà con il ripristino della corresponsione di ciascun Riscatto Parziale Programmato per importi e frequenze di erogazione che possono anche differire da quelli prescelti per l’attivazione. La scelta da parte del Contraente all’atto della riattivazione avviene comunque nel rispetto dei parametri di cui alla precedente Tabella E e non saranno concesse ulteriori modifiche.
L’erogazione dei Riscatti Parziali Programmati a seguito di riattivazione si effettuerà con le medesime modalità e sarà subordinata alle medesime condizioni previste per l’attivazione del piano di Decumulo Finanziario, considerando la richiesta di riattivazione in luogo della richiesta di attivazione.
Le richieste di attivazione, disattivazione volontaria o riattivazione devono pervenire alla Società
- per iscritto, debitamente firmate dal Contraente medesimo - per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Società, Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (XX) - Xxxxxx. Le richieste devono essere corredate dalla documentazione prevista al successivo Art. 21 ed essere altresì complete dell’indicazione dell’importo di Riscatto Parziale Programmato e della frequenza di erogazione nel caso di attivazione o riattivazione.
Art. 12 Trasferimento volontario (Switch volontario)
Nel corso della durata contrattuale, a condizione che sia trascorso il periodo utile per esercitare il diritto di recesso di cui al precedente Art. 6, il Contraente può richiedere alla Società il trasferimento volontario (Switch volontario):
12.A) da uno o più Fondi Interni di cui risultano quote assegnate al contratto ad altro/i Fondo/i Interno/i; oppure
12.B) da uno o più Fondi Interni di cui risultano quote assegnate al contratto alla Gestione Separata e viceversa;
Resta inteso che:
• in relazione ad ogni operazione di trasferimento, la Società provvede ad inviare apposita comunicazione al Contraente ove figurano i nuovi valori contrattuali ed i dettagli dell’operazione effettuata;
• l’operazione di trasferimento di cui al precedente punto 12.B) è consentita esclusivamente una sola volta nel corso di ciascun anno di durata contrattuale;
• ciascun trasferimento di cui al precedente punto 12.A), successivo al terzo, effettuato nel corso di ogni anno di durata contrattuale, è gravato dalle spese di cui al precedente Art. 7, paragrafo 7.d;
• ciascuna operazione di trasferimento sarà consentita a condizione che i valori del “Cumulo premi netti” rispettivamente riferibile alla Gestione Separata ed a ciascun Fondo per il quale risultino quote assegnate al contratto, determinati dopo l’operazione di trasferimento stessa, calcolati come alle lettere f) e g), paragrafo 10.2.1 del precedente Art. 10, rispettino i limiti minimi e massimi previsti al precedente Art. 3 per l’allocazione nella Gestione Separata e nei Fondi; il “Cumulo premi netti” viene calcolato considerando quale data di adeguamento la data di pervenimento alla Società della richiesta di trasferimento e quale giorno di riferimento il giorno di riferimento relativo al valore unitario delle quote ultimo disponibile;
• ciascuna operazione di trasferimento sarà consentita a condizione che il controvalore delle quote relative a ciascun Fondo, di cui risultano quote assegnate dopo detta operazione, non risulti inferiore a 2.500,00 euro;
• ciascuna operazione di trasferimento dalla Gestione Separata ad uno o più Fondi sarà consentita esclusivamente in via parziale.
La richiesta di trasferimento volontario deve pervenire alla Società - per iscritto, debitamente firmata dal Contraente medesimo - per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Società, Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (XX) - Xxxxxx.
Si precisa quanto segue:
12.A) Trasferimento volontario da uno o più Fondi Interni ad altro/i Fondo/i Interno/i.
Il Trasferimento volontario (Switch volontario) da uno o più Fondi Interni ad altro/i Fondo/i Interno/i comporta il trasferimento, totale o parziale, del numero di quote che risultano assegnate al contratto ad un altro Fondo Interno o ad altri Fondi Interni scelto/i dal Contraente fra quelli riservati dalla Società al contratto medesimo. Il Contraente dovrà indicare sulla richiesta il numero di quote oggetto del trasferimento e la ripartizione secondo la quale intende disinvestire e reinvestire dai e nei predetti Fondi Interni.
A seguito dell’operazione di trasferimento, la Società provvede:
a) a disinvestire il numero di quote che risultano assegnate al contratto con riferimento al/ai Fondo/i Interno/i di provenienza, secondo le indicazioni fornite dal Contraente sulla richiesta;
b) a determinare l’ammontare complessivo da trasferire dato dalla somma degli importi che si ottengono dal prodotto del numero di quote di cui alla precedente lettera a) per il loro valore unitario, entrambi relativi al giorno di riferimento di cui al successivo Art. 15, lettera e). Se si tratta di un trasferimento successivo al terzo, effettuato nel corso del medesimo anno di durata contrattuale in cui cade la data di pervenimento alla Società della richiesta, detto ammontare viene ridotto delle spese di cui al precedente Articolo 7, paragrafo 7.d;
c) ad assegnare al contratto un numero di quote del/i Fondo/i Interno/i di destinazione dato dal rapporto tra l’ammontare complessivo da trasferire di cui alla precedente lettera b) - suddiviso secondo la ripartizione prescelta dal Contraente per l’operazione di reinvestimento ed indicata nella richiesta - ed il rispettivo valore unitario delle quote del/i Fondo/i Interno/i di destinazione relativo al giorno di riferimento di cui al successivo Art. 15, lettera e). Tale numero di quote concorre a formare il nuovo capitale collegato al/i Fondo/i Interno/i scelto/i fra quelli riservati dalla Società al contratto.
12.B) Trasferimento volontario da uno o più Fondi Interni alla Gestione Separata e viceversa.
Il Trasferimento volontario (Switch volontario) da uno o più Fondi Interni alla Gestione Separata comporta il trasferimento, totale o parziale, del numero di quote - che risultano assegnate al contratto
- alla Gestione Separata. Il Contraente dovrà indicare sulla richiesta il numero di quote oggetto del trasferimento e, nel caso di disinvestimento da più Fondi Interni, la ripartizione secondo la quale intende disinvestire.
A seguito dell’operazione di trasferimento, la Società provvede:
a) a disinvestire il numero di quote che risultano assegnate al contratto con riferimento al/ai Fondo/i Interno/i di provenienza, secondo le indicazioni fornite dal Contraente sulla richiesta;
b) a determinare l’ammontare complessivo da trasferire dato dalla somma degli importi che si ottengono dal prodotto del numero di quote di cui alla precedente lettera a) per il loro valore unitario, entrambi relativi al giorno di riferimento di cui al successivo Art. 15, lettera e);
c) ad investire, contestualmente al giorno di riferimento di cui alla precedente lettera b), nella Gestione Separata l’ammontare complessivo da trasferire di cui alla precedente lettera b). Tale ammontare concorre a formare il nuovo capitale assicurato collegato alla Gestione Separata.
Il Trasferimento volontario (Switch volontario) dalla Gestione Separata ad uno o più Fondo/i Interno/i comporta il trasferimento parziale del capitale assicurato collegato alla Gestione Separata ad uno o più Fondi Interni scelti fra quelli riservati dalla Società al contratto. Il Contraente dovrà indicare sulla richiesta la parte del capitale assicurato collegato alla Gestione Separata oggetto del trasferimento e la ripartizione secondo la quale intende reinvestire nei predetti Fondi Interni.
A seguito dell’operazione di trasferimento, la Società provvede ad assegnare al contratto un numero di quote del/i Fondo/i Interno/i di destinazione dato dal rapporto tra la parte del capitale assicurato collegato alla Gestione Separata oggetto del trasferimento - suddivisa secondo la ripartizione prescelta dal Contraente per l’operazione di reinvestimento ed indicata nella richiesta - ed il rispettivo valore unitario delle quote del/i Fondo/i Interno/i di destinazione relativo al giorno di riferimento di cui
all’Articolo 15, lettera e). Tale numero di quote concorre a formare il nuovo capitale collegato al/i Fondo/i Interno/i scelto/i fra quelli riservati dalla Società al contratto.
Art. 13 Opzione Take Profit (Switch automatici)
Esclusivamente all’atto della sottoscrizione del contratto, rendendo apposita dichiarazione riportata sul modulo di proposta - polizza, il Contraente può esercitare l’Opzione Take Profit che consiste in un meccanismo di ribilanciamento tra il capitale collegato al Fondo VeraVita 15 e/o al Fondo interno VeraVita 50 ed il capitale collegato alla Gestione Separata, mediante trasferimenti automatici dal/i Fondo/i alla Gestione Separata (Switch automatici).
L’esercizio di detta opzione, a scelta del Contraente, può riguardare uno solo dei Fondi citati o entrambi.
Fermo che l’esercizio dell’Opzione di Decumulo Finanziario (Riscatti Parziali Programmati), di cui al precedente Art. 11, è inibita dall’esercizio dell’Opzione Take Profit (Switch automatici), quest’ultima è operante/attiva a condizione che:
• nel Periodo di Osservazione non siano stati versati premi integrativi oppure effettuati Riscatti Parziali Volontari o trasferimenti volontari (switch volontari) riferibili al/i Fondo/i per il quale è stata esercitata l’Opzione Take Profit;
• l’importo da trasferire automaticamente in Gestione Separata, di cui alla successiva lettera c), non risulti inferiore a 125,00 euro.
Ai fini del suddetto meccanismo di ribilanciamento, la Società:
a) identifica, quale Periodo di Osservazione, ciascun intero anno solare incluso nella durata contrattuale;
b) provvede a determinare, il primo giorno lavorativo della seconda settimana del mese di gennaio di ogni anno di durata contrattuale successiva al termine di ciascun Periodo di Osservazione, la performance di ciascuno di detti Fondi, sottraendo un’unità al rapporto tra l’ultimo valore unitario delle quote disponibile nel Periodo di Osservazione e il primo valore unitario delle quote disponibile nello stesso Periodo, entrambi relativi a ciascuno dei medesimi Fondi;
c) qualora dalla performance così determinata risulti una plusvalenza teorica non inferiore al 5%, provvede a determinare l’importo da trasferire automaticamente in Gestione Separata; detto importo è pari al controvalore delle quote, che risultano assegnate al contratto, di ciascuno di detti Fondi per il quale si è registrata la suindicata plusvalenza, dato dal prodotto del numero di dette quote per la differenza tra i loro valori unitari di cui alla precedente lettera b), ridotto delle spese di cui al precedente Art. 7, paragrafo 7.e se si tratta del primo trasferimento;
d) provvede, nel giorno di cui alla precedente lettera b), a disinvestire un numero di quote di ciascuno di detti Fondi, per il quale si è registrata la plusvalenza teorica di cui alla precedente lettera c), dato dal rapporto tra l’importo di cui al precedente punto c) ed il valore unitario delle quote relativo al giorno di riferimento immediatamente precedente la data di cui alla precedente lettera b);
e) contestualmente al disinvestimento di cui alla precedente lettera d), provvede ad effettuare il trasferimento (Switch automatico) nella Gestione Separata incrementando il capitale assicurato collegato alla stessa dell’importo di cui alla precedente lettera c). Tale importo concorre a formare, con effetto dalle ore 24 del giorno di cui alla precedente lettera b), il nuovo capitale assicurato collegato alla Gestione Separata.
Art. 14 - Operazione di Switch automatico dal Fondo interno VERAVITA PROTETTO 80
In presenza di quote del Fondo interno VeraVita Protetto 80 assegnate al contratto, qualora, a seguito di un andamento particolarmente negativo dei mercati, il valore unitario della quota (“Valore Quota”) scenda al di sotto del margine dello 0,75% che lo separa dal Valore Quota Protetto (di seguito “Evento di Discesa”), la Società procederà – senza che sia richiesto al Contraente di fornire il preventivo assenso – ad effettuare uno Switch automatico verso il Fondo VeraVita 15.
In particolare, a seguito del verificarsi dell’Evento di Discesa, la Società provvede:
a) a disinvestire il totale delle quote del Fondo VeraVita Protetto 80 che risultano assegnate al contratto;
b) a determinare l’ammontare complessivo da trasferire dato dal prodotto del numero di quote di cui alla precedente lettera a) per il loro valore unitario, entrambi relativi al giorno di riferimento immediatamente successivo alla data di disinvestimento/investimento; quest’ultima sarà fissata entro il 60° giorno successivo al verificarsi dell’evento;
c) ad assegnare al contratto un numero di quote del Fondo VeraVita 15 dato dal rapporto tra l’ammontare complessivo da trasferire di cui alla precedente lettera b) ed il valore unitario di dette quote relativo al giorno di riferimento di cui alla precedente lettera b);
d) ad inviare al Contraente una comunicazione con il dettaglio dell’operazione.
Per le informazioni di dettaglio sull’Evento di Discesa si rimanda all’Articolo 5 del Regolamento del Fondo VeraVita Protetto 80 che costituisce parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione.
A seguito dello Switch automatico il Fondo VeraVita Protetto 80 verrà estinto e conseguentemente anche la protezione collegata al medesimo.
Qualora il Fondo VeraVita 15 non fosse più disponibile, lo Switch automatico verrà effettuato verso un altro fondo interno con caratteristiche analoghe, reso disponibile dalla Società.
In questo caso la Società provvederà ad inviare ai Contraenti una comunicazione in conformità alla normativa vigente.
Al fine di consentire la corretta esecuzione dell’eventuale Switch automatico, nel periodo compreso tra il decimo giorno lavorativo successivo all’Evento di Discesa e la data di detto Switch automatico, ai Contraenti che in quel momento detengono quote del Fondo VeraVita Protetto 80 non è consentito effettuare sul contratto le seguenti operazioni:
- Versamento integrativo;
- Switch volontario;
- Riscatto Parziale Volontario o riscatto totale.
Art. 15 Giorno di riferimento e valore unitario delle quote
Per l’assegnazione o il disinvestimento delle quote di ciascun Fondo si adotta il giorno di riferimento definito ed indicato nel Regolamento del Fondo medesimo, di seguito stabilito per ognuna delle operazioni effettuate in forza del contratto qui elencate:
a) Assegnazione del numero di quote del/i Fondo/i a seguito del versamento di ciascun premio (unico o integrativo) – Art. 3:
giorno di riferimento della settimana in cui cade la data di versamento del premio.
b) Decesso dell’Assicurato – Art. 1:
giorno di riferimento della settimana successiva a quella in cui cade la data di pervenimento alla Società del certificato di morte. Per tale data si intende la data apposta sulla comunicazione scritta di decesso effettuata per il tramite del competente Soggetto distributore oppure la data di pervenimento alla Società della lettera raccomandata, corredate di detto certificato.
c) Riscatto totale/Riscatto Parziale Volontario/recesso – Art. 10 e Art. 6:
• giorno di riferimento della settimana successiva a quella in cui cade la data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto totale/Riscatto Parziale Volontario o della comunicazione di recesso. Per tale data si intende la data apposta sulla richiesta/comunicazione scritta effettuata per il tramite del competente Soggetto distributore oppure la data di pervenimento alla Società della raccomandata,
oppure, limitatamente al solo importo di cui alla lettera b) del precedente Art. 10, paragrafo 10.1, in ordine al riscatto totale esercitato con effetto alla data coincidente con il 5°, 10° o 15° anniversario della decorrenza,
• giorno di riferimento della settimana successiva a quella in cui cade tale data.
d) Opzione Decumulo Finanziario (Riscatto Parziale Programmato) - Art. 11:
giorno di riferimento immediatamente precedente a ciascuna data di erogazione del Riscatto Parziale Programmato.
e) Trasferimento volontario (Switch volontario) - Art. 12:
giorno di riferimento della settimana successiva a quella in cui cade la data di pervenimento alla Società della richiesta di trasferimento. Per tale data si intende la data apposta sulla richiesta scritta effettuata per il tramite del competente Soggetto distributore oppure la data di pervenimento alla Società della lettera raccomandata.
f) Scadenza – Art. 1:
giorno di riferimento della settimana successiva a quella in cui cade la data di scadenza.
Il valore unitario delle quote dei Fondi è calcolato dalla Società con riferimento al giorno di ogni settimana definito “giorno di riferimento”.
Al verificarsi dei casi di indisponibilità del valore unitario delle quote dei Fondi, le operazioni che comportano l’investimento o il disinvestimento delle quote verranno effettuate non appena detto valore si renderà nuovamente disponibile.
Per i dettagli relativi alla determinazione del valore unitario delle quote dei Fondi, della sua pubblicazione e della sua eventuale indisponibilità, nonché per la definizione del “Giorno di riferimento”, si rimanda all’Articolo “Valore unitario della Quota e sua pubblicazione” del Regolamento di ciascun Fondo interno.
Art. 16 Opzione di conversione in una prestazione in forma di rendita
A scadenza oppure in caso di decesso dell’Assicurato o di riscatto totale, il Contraente - rinunciando alla corresponsione delle prestazioni assicurate in forma di capitale, di cui al precedente Art. 1, paragrafi 1.1 o 1.2, oppure alla corresponsione del valore di riscatto totale, di cui al precedente Art. 10, paragrafo 10.1 - può chiedere che dette prestazioni o detto valore, per il loro intero ammontare, siano convertiti in una prestazione in forma di rendita.
Si precisa che:
1) Il Contraente che eserciti la facoltà di conversione delle prestazioni assicurate di cui al precedente Art. 1, paragrafo 1.1, potrà optare per la corresponsione a favore del Beneficiario designato di una delle seguenti forme di rendita:
a) una rendita annua da corrispondere all’Assicurato finché in vita;
b) una rendita annua certa nei primi 5 o 10 anni, da corrispondere all’Assicurato finché in vita, ovvero ai Beneficiari designati - fino al 5° o, rispettivamente, al 10° anniversario della data di conversione del capitale in rendita - se si verifica il decesso dell’Assicurato prima di tale anniversario;
c) una rendita annua su due Assicurati, previa designazione del secondo Assicurato, da corrispondere all’Assicurato designato, finché i due Assicurati sono entrambi in vita, e successivamente - in misura totale o parziale - all’Assicurato superstite finché in vita.
2) Il Contraente che eserciti la facoltà di conversione del valore di riscatto totale, di cui al precedente Art. 10, paragrafo 10.1, potrà optare per la corresponsione a favore del Contraente medesimo di una delle forme di rendita di cui alle precedenti lettere a) o c):
3) Il Contraente che eserciti la facoltà di conversione delle prestazioni assicurate, in caso di decesso dell’Assicurato, di cui al precedente Art. 1, paragrafo 1.2, potrà optare per la corresponsione a favore del Beneficiario designato, che dovrà coincidere con la nuova figura dell’Assicurato, di una delle forme di rendita di cui alle precedenti lettere a) o b).
La conversione viene concessa a condizione che:
• l’età assicurativa raggiunta dall’Assicurato all’epoca della conversione non superi 85 anni. L’età assicurativa è pari all’età compiuta dall’Assicurato, se all’epoca della conversione non sono trascorsi più di sei mesi dall’ultimo compleanno; pari all’età da compiere, se a tale epoca sono trascorsi più di sei mesi dall’ultimo compleanno;
• l’importo annuo di rendita derivante dalla conversione non risulti inferiore a 3.000,00 euro.
La conversione avverrà alle condizioni, con le modalità ed i tempi di erogazione resi noti dalla Società a fronte del pervenimento alla Società medesima della richiesta di conversione e risultanti da apposita appendice contrattuale.
Durante l'erogazione della rendita il contratto non è riscattabile e non possono essere corrisposti premi.
Inoltre, nulla è più dovuto da parte della Società ed il contratto si risolve (con effetto dalla data di decesso) allorché:
• durante la corresponsione della rendita di cui alle lettere a) e c) del punto 1) del presente Art. 16, avvenga il decesso rispettivamente dell’Assicurato o di entrambi gli Assicurati;
oppure
• durante la corresponsione della rendita di cui alla lettera b), del punto 1) del presente Art. 16, avvenga il decesso dell’Assicurato e siano trascorsi 5 o 10 anni, a seconda della forma di rendita prescelta, dall’inizio della corresponsione della rendita stessa.
La richiesta di conversione deve essere inoltrata alla Società, tramite comunicazione scritta, debitamente firmata dal Contraente ed effettuata presso il competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Società, Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (XX) - Xxxxxx. La richiesta deve essere altresì completa dell’indicazione della forma di rendita scelta fra quelle opzionabili ai sensi dei precedenti punti 1), 2) o 3).
Art. 17 Regolamentazione relativa a più operazioni effettuate sul contratto
Qualora, nel corso della durata contrattuale, il Contraente intenda effettuare contestualmente più di una delle operazioni di seguito indicate, la Società procederà secondo il seguente ordine cronologico:
I. Liquidazione del Riscatto Parziale Volontario, di cui al precedente Art. 10, paragrafo 10.2;
II. Trasferimento volontario (Switch volontario), di cui al precedente Art. 12;
III. Allocazione di eventuali premi integrativi corrisposti, di cui al precedente Art. 3.
Art. 18 Cessione, pegno e vincolo
Il Contraente può cedere ad altri il Contratto, così come costituirlo in pegno in favore di un terzo o comunque vincolare le somme assicurate.
Tali atti diventano efficaci solo quando la Compagnia, dietro comunicazione scritta del Contraente inviata tramite il Soggetto Incaricato o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ne abbia fatto annotazione su apposita Appendice al Contratto. La Compagnia invia tale Appendice al Contratto entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione trasmessa dal Contraente.
Nel caso di vincolo, le operazioni di liquidazione richiedono l’assenso scritto del vincolatario.
Nel caso di pegno, le operazioni di liquidazione devono essere richieste dal creditore pignoratizio che si sostituisce in tutto e per tutto al Contraente cedente, mentre le operazioni di variazione contrattuale devono essere richieste dal Contraente con assenso scritto del creditore pignoratizio.
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale della polizza, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato.
Il Contraente designa i Beneficiari delle prestazioni in caso di vita a scadenza e in caso di morte e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.
La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
1) dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di xxxxxx e l'accettazione del beneficio;
2) dopo la morte del Contraente;
3) dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.
In tali casi le operazioni di recesso, riscatto, pegno o vincolo, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari. La designazione e l’eventuale revoca o modifica dei Beneficiari devono essere comunicate per iscritto alla Società o disposte per testamento, precisando i nuovi Beneficiari ed il contratto per il quale viene effettuata la designazione o la revoca/modifica. In caso di disposizione testamentaria, la designazione o variazione dei Beneficiari del contratto potrà essere altresì effettuata mediante attribuzione ai medesimi delle somme assicurate.
In caso di designazione o variazione dei Beneficiari comunicata per iscritto, la stessa dovrà essere debitamente firmata dal Contraente e resa nota alla Società per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Società, Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (XX) - Xxxxxx.
Art. 21 Pagamenti della Società
Tutti i pagamenti della Società in esecuzione del contratto vengono effettuati presso il domicilio del competente Soggetto distributore o quello della Società medesima, contro rilascio di regolare quietanza da parte degli aventi diritto.
Per tutti i pagamenti della Società, devono essere preventivamente consegnati alla Stessa, per il tramite del competente Soggetto distributore oppure a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Sede Legale della Società, Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (XX) - Xxxxxx, i documenti necessari in relazione alla causa del pagamento richiesto, con l’eccezione della documentazione già prodotta in precedenza e ancora in corso di validità (vedi Allegato A).
Qualora l’esame della suddetta documentazione evidenzi situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell’obbligo di pagamento o l’individuazione degli aventi diritto o l’adempimento agli obblighi di natura fiscale, la Società richiederà tempestivamente l’ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie.
Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la somma corrispondente viene messa a disposizione degli aventi diritto entro 30 giorni dalla data in cui è sorto l’obbligo stesso, purché a tale data - come definita nelle presenti Condizioni di Assicurazione in relazione all’evento che causa il pagamento - la Società abbia ricevuto tutta la documentazione necessaria; in caso contrario, la somma viene messa a disposizione entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della suddetta documentazione completa. Decorso il termine di 30 giorni la Compagnia è tenuta a corrispondere agli aventi diritto gli interessi moratori calcolati fino alla data di effettivo pagamento. Questi
interessi sono dovuti dal giorno della mora, al tasso legale determinato secondo la legge, escludendo il risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Resta inteso che, ai fini della sussistenza dell’obbligo di pagamento, ai sensi del precedente Art. 15, deve essere anche trascorsa utilmente la data coincidente con i rispettivi giorni di riferimento e, inoltre, deve essersi reso disponibile il relativo valore unitario delle quote del Fondo da adottare per le operazioni di disinvestimento quote.
SEZIONE V) LEGGE APPLICABILE, FISCALITÀ, CONFLITTO DI INTERESSI E COMUNICAZIONI
Art. 22 Obblighi della Società e del Contraente, legge applicabile
Gli obblighi della Società e del Contraente risultano esclusivamente dal contratto e dalle relative appendici da Xxxx firmati. Per tutto quanto non disciplinato dal contratto e dalle relative appendici valgono le norme della legge italiana.
Per le controversie relative al contratto, il Foro competente è quello del luogo ove risiedono o hanno eletto domicilio il Contraente o i Beneficiari ed aventi diritto.
Le tasse e le imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.
Art. 25 Conflitto di interessi
La Società fornisce informazioni sul conflitto di interesse, sulla natura e le fonti del conflitto, mediante informativa pubblicata sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
La Società, in ogni caso, opera in modo da non recare pregiudizio agli interessi del Contraente.
Art. 26 Comunicazioni del Contraente e dell’Assicurato alla Compagnia
In caso di trasferimento di domicilio del Contraente e/o dell’Assicurato in un altro Stato, eventualmente intervenuto in corso di contratto, dovrà essere resa prontamente comunicazione alla Compagnia.
Qualora nel corso del contratto trasferiscano il domicilio in uno Stato nel quale la Compagnia non sia autorizzata ad esercitare l’attività assicurativa in regime di libertà di prestazione di servizi, il contratto dovrà essere risolto.
L’inosservanza di tale obbligo comporta inoltre il rimborso di quanto eventualmente corrisposto dalla Compagnia alla locale Autorità fiscale, a qualunque titolo, in conseguenza della mancata comunicazione.
Art. 27 Variazioni contrattuali e comunicazione in caso di perdite
La Società si riserva di apportare al contratto le modifiche, che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il Contraente.
Tali modifiche verranno trasmesse con tempestività al Contraente e all’IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni), con evidenza degli effetti sul contratto.
Il Contraente che non intenda accettare le suddette modifiche potrà esercitare il diritto di riscatto del contratto, senza l’applicazione di alcun onere o penalizzazione, comunicando per iscritto – entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione delle modifiche da parte della Società – la propria decisione tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Sede Legale della Società, Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (XX) - Xxxxxx.
In mancanza della comunicazione di riscatto da parte del Contraente, il contratto resta in vigore alle nuove condizioni.
La Società provvederà ad inviare una comunicazione al Contraente, qualora, in corso di contratto, il controvalore delle Quote dallo stesso complessivamente detenute risulti inferiore di oltre il 30% rispetto ai premi investiti nel Fondo Interno, tenuto conto di eventuali versamenti e riscatti e a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%.
La comunicazione sarà inviata per iscritto dalla Società entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l’evento.
Allegato A – COSA FARE IN CASO DI EVENTO
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLA SOCIETA’ IN RELAZIONE ALLA CAUSA DEL PAGAMENTO, O TRAMITE IL COMPETENTE SOGGETTO DISTRIBUTORE O DIRETTAMENTE ALLA SOCIETA’ A MEZZO LETTERA RACCOMANDATA. | |
Scadenza contrattuale | • Copia di un documento di identità in corso di validità dei Beneficiari/aventi diritto. • Codice fiscale dei Beneficiari/aventi diritto. • Documento valido comprovante l’esistenza in vita dell’Assicurato, se diverso dai Beneficiari/aventi diritto. • Svincolo da parte del vincolatario o assenso al pagamento del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno. • Originale del decreto del Giudice Tutelare, se fra i Beneficiari/aventi diritto vi sono minori od incapaci, che autorizzi l'Esercente la potestà parentale od il Tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo. |
Riscatto totale/Riscatto parziale volontario | • Richiesta di pagamento debitamente sottoscritta dal Contraente (a tal fine è possibile utilizzare il modulo disponibile presso i Soggetti distributori). • Copia di un documento di identità in corso di validità del Contraente. • Documento valido comprovante l’esistenza in vita dell’Assicurato, se diverso dal Contraente. • Svincolo da parte del vincolatario o assenso al pagamento del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno. |
• Richiesta di pagamento debitamente sottoscritta dai Beneficiari/aventi diritto (a tal fine è possibile utilizzare il modulo disponibile presso i Soggetti distributori). • Copia di un documento di identità in corso di validità dei Beneficiari/aventi diritto. • Certificato di morte dell’Assicurato. • Codice fiscale dei Beneficiari/aventi diritto. • Originale (o copia conforme all’originale) della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ottenibile presso gli uffici del Comune di residenza ovvero presso un Notaio) dal quale risulti se è stato redatto o meno testamento e se quest’ultimo, di cui deve essere rimesso l’atto notarile di pubblicazione, è l’unico o l’ultimo conosciuto, valido e non impugnato. Se sul contratto risultano indicati, quali Beneficiari/aventi diritto, gli eredi legittimi dell’Assicurato, la dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà dovrà riportare l’elenco di tutti gli eredi legittimi dell’Assicurato, con l'indicazione delle generalità complete, dell'età, del loro rapporto di parentela, della capacità di agire di ciascuno di essi, nonché dell'eventuale stato di gravidanza della vedova. Nel caso che, quali Beneficiari/aventi diritto, siano designati in via generica soggetti diversi dagli eredi legittimi, la dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà dovrà indicare i dati anagrafici dei Beneficiari/aventi diritto medesimi. • Relazione del medico curante sulle cause del decesso redatta su apposito modello fornito dalla Società debitamente compilato o in carta libera, in caso di morte non violenta. |
• Documento rilasciato dall'autorità competente ed eventuale chiusa istruttoria da cui si desumano le precise circostanze del decesso, in caso di morte violenta (infortunio, suicidio, omicidio). • Originale del decreto del Giudice Tutelare, se fra i Beneficiari/aventi diritto vi sono minori od incapaci, che autorizzi l'Esercente la potestà parentale od il Tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo. • Svincolo da parte del vincolatario o assenso al pagamento del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno. | |
Devono essere presentati i documenti necessari in relazione alla causa del pagamento richiesto, con l’eccezione della documentazione già prodotta in precedenza e ancora in corso di validità. La Società, anche nell’interesse degli effettivi aventi diritto, si riserva altresì di richiedere ulteriore documentazione (es. verbale 118, verbale dell’autopsia ove eseguita, ecc.), che risulti motivata da particolari esigenze istruttorie, ovvero necessaria per la liquidazione della prestazione e/o per la corretta identificazione dei Beneficiari (a titolo esemplificativo e non esaustivo: discordanza tra i dati anagrafici del beneficiario indicati in polizza e i documenti prodotti dallo stesso, relazione medica incompleta e non esaustiva, etc.). Oltre alla documentazione di cui sopra, gli aventi diritto dovranno compilare e sottoscrivere il modulo per l’identificazione e adeguata verifica della clientela, nonché il modulo per l’informativa in materia di protezione dei dati personali e i modelli FATCA/CRS. |
REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA “Vera Stabilità”
1 Viene attuata una forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Xxxx Xxxx, che viene contraddistinta con il nome Xxxx Xxxxxxxxx. La gestione Xxxx Xxxxxxxxx è attuata in modo conforme alla normativa vigente ed in particolare secondo quanto previsto dal Regolamento IVASS
n. 38 del 3 giugno 2011, come modificato dal provvedimento IVASS n. 68 del 14 febbraio 2018.
2 La valuta di denominazione della gestione Vera Stabilità è l’Euro.
3 Il rendimento annuo della gestione Xxxx Xxxxxxxxx viene calcolato al termine di ciascun mese dell’esercizio relativo alla certificazione, con riferimento ai dodici mesi di calendario trascorsi.
4 Obiettivi e politiche di investimento:
a) Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: si indicano di seguito gli strumenti finanziari ammessi e i relativi limiti e condizioni di investimento, fatti salvi i limiti previsti dalle norme pro tempore in vigore, che comprendono:
▪ titoli di stato, obbligazioni a tasso fisso o variabile e depositi bancari: i titoli di stato, le obbligazioni (incluse cartolarizzazioni), i depositi bancari e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali, sono ammessi fino al 100% del portafoglio. È compreso in tale limite l’investimento indiretto tramite quote di OICVM;
▪ azioni: le azioni, i warrant, le obbligazioni convertibili e gli altri strumenti rappresentativi di capitale di rischio negoziati sul mercato dei capitali, sono permessi fino al limite del 20% del portafoglio, compreso l’investimento indiretto tramite quote di OICVM;
▪ immobili e FIA immobiliari: sono ammessi nel limite massimo del 25%.
▪ FIA aperti e chiusi, come ad esempio fondi infrastrutturali, fondi di Private Equity, Private Debt e Private Loans, fino ad un massimo del 25%.
La scelta delle categorie di investimento dovrà inoltre tenere in considerazione le seguenti limitazioni:
▪ aree geografiche: gli investimenti sono appartenenti alle categorie di investimento emesse da soggetti appartenenti all'area euro. Gli investimenti in categorie di investimento emesse da soggetti non appartenenti all'area euro sono limitati a una quota massima del 40% di ciascun portafoglio come sopra identificato;
▪ valuta: gli investimenti saranno principalmente denominati in euro; è consentito l'investimento in valute diverse dall'euro e privo di copertura del rischio di cambio fino ad un massimo del 10%.
Politiche di investimento: la politica di gestione adottata mira alla redditività e rivalutabilità nel medio e lungo termine del patrimonio in gestione, ottenuto attraverso una ripartizione degli attivi che tenda a minimizzare la volatilità mediante una diversificazione degli investimenti.
Gli attivi sono allocati e gestiti in modo coerente con le finalità della gestione e con un adeguato livello di diversificazione, sempre nel rispetto della durata degli impegni delle passività e tenendo conto delle garanzie di rendimento minimo previste dal contratto.
Le scelte di investimento nel comparto degli investimenti a reddito fisso vengono effettuate sulla base delle previsioni circa l’evoluzione dei tassi di interesse considerando le opportunità di posizionamento sui diversi tratti della curva dei rendimenti, nonché sulla base dell’analisi dell’affidabilità degli emittenti.
La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull’analisi di dati macroeconomici (ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento sul mercato).
b) La gestione separata non investe in attività finanziarie riconducibili al medesimo gruppo di appartenenza della Compagnia.
c) Nell'ambito dell'attività di investimento possono venire utilizzati strumenti finanziari derivati o prodotti strutturati al fine di:
− salvaguardare il valore delle attività finanziarie, riducendo o eliminando i rischi finanziari;
− ottimizzare i flussi reddituali derivanti dall'investimento nelle attività finanziarie. L’eventuale impiego di strumenti finanziari derivati avviene nel rispetto delle condizioni per l’utilizzo previste dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche e in materia di presidio e controllo dell’attività posta in essere.
d) Secondo quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 38 del 3 giugno 2011 come modificato dal provvedimento IVASS n. 68 del 14 febbraio 2018, qualora vengano impiegati strumenti derivati disponibili su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione per attuare strategie di copertura dei rischi di titoli iscritti nella gestione separata con scadenze inferiori di quelle dei titoli oggetto di copertura, si prevede la costituzione di un c.d. “fondo derivati” per il rinvio dell’attribuzione degli utili o delle perdite associati alla chiusura periodica dello strumento derivato fino alla chiusura complessiva dell’operazione di copertura.
Tale rinvio dell’attribuzione degli utili o delle perdite rappresenta una deroga alle normali regole di determinazione del tasso medio di rendimento della gestione separata di cui al successivo punto 10 e 10.bis ed è effettuata nel rispetto dei limiti e delle tutele previste dal citato Regolamento IVASS n. 38 del 3 giugno 2011, art. 7-quater.
5 La gestione Xxxx Xxxxxxxxx è dedicata a contratti a prestazioni rivalutabili. La gestione Vera Stabilità
non è dedicata ad un particolare segmento di clientela.
6 Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della gestione Xxxx Xxxxxxxxx.
7 Esiste la possibilità di effettuare modifiche al presente regolamento, derivanti dall’adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente. Modifiche al regolamento potranno essere effettuate anche a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per l’assicurato.
8 Sulla gestione Xxxx Xxxxxxxxx possono gravare unicamente le spese relative all’attività di verifica contabile effettuata dalla Società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
9 Il rendimento della gestione Xxxx Xxxxxxxxx beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.
10 Il tasso medio di rendimento annuo della gestione Xxxx Xxxxxxxxx si ottiene rapportando il risultato finanziario della gestione Xxxx Xxxxxxxxx, di competenza del periodo indicato al punto 3, al valore medio della gestione Vera Stabilità nello stesso periodo.
Nel risultato finanziario della gestione Xxxx Xxxxxxxxx, al lordo delle ritenute di acconto fiscale, sono compresi i proventi finanziari di competenza dell’esercizio – comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza – gli utili e le perdite da realizzo per la quota di competenza della gestione Xxxx Xxxxxxxxx, – tenuto conto di quanto previsto al successivo punto 10bis – comprensivi degli utili e dei proventi di cui al precedente punto 9 e dall’eventuale utilizzo del “fondo derivati” così come descritto nell’Art. 4 comma d).
Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione e con le modalità indicate nel successivo punto 10bis.
Gli utili e le perdite da realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella gestione Vera Stabilità e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all’atto dell’iscrizione nella gestione Vera Stabilità per i beni già di proprietà della Compagnia.
Per valore medio della gestione Xxxx Xxxxxxxxx si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della gestione Xxxx Xxxxxxxxx.
La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella gestioneVera Stabilità ai fini della determinazione del rendimento annuo della gestione Vera Stabilità.
L’esercizio relativo alla certificazione decorre dal 1° novembre dell’anno precedente fino al 31 ottobre dell’anno successivo.
Le regole che sovrintendono al calcolo del rendimento annuo della gestione Xxxx Xxxxxxxxx sono determinate sulla base della normativa fiscale attualmente vigente.
10bis - Secondo quanto previsto dall’art. 7-bis e 7-ter del Regolamento IVASS n. 38 del 3 giugno 2011 come modificato dal provvedimento IVASS n. 68 del 14 febbraio 2018, viene costituita una riserva “fondo utili” in cui vengono accantonate tutte le plusvalenze nette realizzate nel periodo di osservazione.
Il risultato finanziario di cui al precedente punto 10 è pertanto diminuito dell’intero importo delle plusvalenze nette realizzate e accantonate al fondo utili e aumentato della quota del fondo utili che l’impresa, nel miglior interesse degli assicurati e nel rispetto delle tutele previste dal citato Regolamento IVASS, stabilisce di attribuire al risultato finanziario della gestione separata nel periodo di osservazione.
Il fondo utili ha natura di riserva matematica e confluisce tra le risorse della gestione separata.
11 È ammessa la possibilità di scissione o fusione della gestione Vera Stabilità con altre gestioni separate della Compagnia ove ricorrano tutte le seguenti condizioni:
a) rispetto delle disposizioni previste dall’art. 5, comma 6 del Regolamento IVASS n. 38 come modificato dal provvedimento IVASS n. 68 del 14 febbraio 2018, dal Provvedimento IVASS n. 2472 del 10 novembre 2006, dal Regolamento IVASS n.14 del 18 febbraio 2008 e dal D.lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 e successive eventuali modifiche;
b) l'operazione persegua l'interesse dei Contraenti coinvolti nell’operazione;
c) le caratteristiche delle gestioni separate oggetto di fusione siano similari;
d) le politiche di investimento delle gestioni separate siano omogenee;
e) il passaggio tra la precedente gestione e la nuova gestione avvenga senza oneri o spese per i Contraenti;
f) non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione delle gestioni separate.
In tal caso, la Compagnia informerà, in via preventiva e per iscritto, i Contraenti della gestione Xxxx Xxxxxxxxx circa tutti gli aspetti connessi con l’operazione di fusione che rilevino per gli stessi, in particolare precisando:
i) le motivazioni dell’operazione;
ii) gli effetti che la stessa determina sulle politiche di investimento delle gestioni separate interessate all’operazione e sul regime delle commissioni;
iii) le modalità ed i tempi esatti di regolazione dell’operazione;
iv) la composizione sintetica delle gestioni separate interessate all’operazione.
La Compagnia provvederà, altresì, ad inviare ai Contraenti il nuovo regolamento della gestione separata cui è collegato il presente contratto, derivante dall’operazione, che costituirà parte integrante del contratto medesimo.
Il Contraente che non intenda accettare le suddette modifiche potrà esercitare il diritto di riscatto o di trasferimento del contratto, senza l’applicazione di alcun onere o penalizzazione, comunicando per iscritto – entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della Compagnia delle modifiche che intende apportare – la propria decisione tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Compagnia.
La comunicazione di riscatto o di trasferimento pervenuta alla Compagnia successivamente alla scadenza del suddetto termine, ma inviata dal Contraente entro il periodo consentito sopra indicato, verrà considerata comunque valida.
Qualora il Contraente non eserciti il diritto di riscatto o di trasferimento, il contratto resta in vigore alle nuove condizioni.
12 La gestione Vera Stabilità è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una Società di revisione iscritta all’albo di cui al D.lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, la quale attesta la rispondenza della gestione Xxxx Xxxxxxxxx al presente regolamento.
In particolare sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla gestione Xxxx Xxxxxxxxx, il rendimento annuo della stessa quale descritto al punto 10 e l’adeguatezza dell’ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base delle riserve matematiche.
13 Il presente regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.
REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO
VeraVita Protetto 80
Art. 1 – Costituzione e denominazione del Fondo interno
Xxxx Xxxx X.x.X. (la Società) ha costituito, con le modalità stabilite dal presente Regolamento, il fondo interno denominato VeraVita Protetto 80 (il Fondo). Il Fondo costituisce patrimonio separato dalle altre attività della Società.
Art. 2 – Fusione tra fondi interni e operazioni di switch automatico
A. A fronte di eventuali mutati criteri gestionali del Fondo, o a seguito dell’eventuale riduzione delle masse gestite tali da rendere l'incidenza dei costi fissi gravanti sul Fondo eccessivamente onerosa, ovvero tali da pregiudicare l’efficiente gestione finanziaria dello stesso nell’interesse dei Contraenti, è ammessa la possibilità di fusione del Fondo con altri fondi interni della Società, purché aventi caratteristiche similari ed obiettivi di investimento omogenei al Fondo.
In tal caso, la Società informerà, in via preventiva e per iscritto, i Contraenti del Fondo circa tutti gli aspetti connessi con l’operazione di fusione che rilevino per gli stessi, in particolare precisando:
i) le motivazioni dell’operazione di fusione;
ii) gli effetti che la stessa determina sulle politiche di investimento dei Fondi stessi e sul regime delle commissioni;
iii) le modalità ed i tempi esatti di regolazione dell’operazione di fusione;
iv) l’indicazione dei criteri seguiti per l’attribuzione delle Quote del nuovo fondo interno e la determinazione del relativo valore di ingresso nello stesso;
v) la composizione sintetica dei fondi interni interessati alla fusione.
La Società provvederà a far confluire tutte le attività finanziarie relative al Fondo in quello derivante dalla fusione, senza oneri o spese per i Contraenti, ed in modo tale da assicurare che non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione dei fondi interessati.
La Società provvederà, altresì, ad inviare ai Contraenti il regolamento del nuovo fondo derivante dall’operazione di fusione, che costituirà parte integrante del contratto di assicurazione.
B. Inoltre, al verificarsi dell’Evento di Discesa (come di seguito definito), la Società procederà, senza assenso preventivo del Contraente, ad effettuare uno switch automatico del Fondo verso il fondo interno della Società denominato “VeraVita 15” (il Fondo VeraVita 15), anch’esso collegato al contratto di assicurazione, secondo quanto meglio specificato nelle condizioni contrattuali di assicurazione.
Qualora, ai fini dello switch, il Fondo VeraVita 15 non fosse disponibile, lo switch verrà effettuato su di un altro fondo interno della Società, con caratteristiche analoghe.
La Società provvederà ad inviare al Contraente una comunicazione contenente le informazioni di dettaglio relative all’operazione, similarmente a quanto avviene nelle operazioni di cui al sub A.
Al fine di consentire la corretta esecuzione dello switch automatico, nel periodo compreso tra il decimo giorno lavorativo successivo all’Evento di Discesa e la data di switch (che cadrà entro 60 giorni dal verificarsi dell’Evento di Discesa), come comunicata ai Contraenti, questi ultimi non
potranno effettuare rispetto al contratto di assicurazione, e con riferimento alle quote detenute nel Fondo, le seguenti operazioni:
1) versamenti integrativi;
2) switch volontari;
3) riscatti parziali volontari o riscatti totali.
Le operazioni sub A. e B. dovranno tener conto dell’interesse dei Contraenti e non potranno comportare alcun aggravio degli oneri economici per gli stessi, né modifiche del loro investimento in senso meno favorevole ad essi.
A seguito delle operazioni sub A. e B., il Fondo verrà estinto e conseguentemente anche la protezione collegata al medesimo.
Il Contraente ha in ogni caso la facoltà di esercitare il diritto di riscatto secondo quanto previsto dal contratto di assicurazione, a seguito delle operazioni sub A. e B. di cui al presente articolo.
Art. 3 – Nuovi Fondi interni
La Società ha la facoltà di istituire nuovi Fondi interni in aggiunta a quelli previsti dal contratto di assicurazione.
La Società informa preventivamente e per iscritto il Contraente circa l’istituzione di nuovi Fondi interni. Il Contraente potrà effettuare investimenti nei Fondi interni di nuova istituzione tramite la sottoscrizione delle loro Quote o il trasferimento delle Quote già possedute in altri Fondi interni indicati dal contratto di assicurazione.
La Società si obbliga alla consegna di un estratto del set informativo aggiornato unitamente al Regolamento del nuovo Fondo interno o dei nuovi Fondi interni.
Art. 4 – Obiettivi del Fondo e Rischi Obiettivi
Il doppio obiettivo della gestione finanziaria del Fondo è:
- incrementare il valore del capitale investito nel medio-lungo termine; e
- preservare l’80% del massimo valore unitario della quota raggiunto dal Fondo a partire dalla data della sua istituzione (il Valore Quota Protetto) attraverso una gestione flessibile e diversificata degli investimenti secondo quanto descritto al successivo Art. 5 (l’Obiettivo di Protezione).
L’Obiettivo di Protezione opera con riferimento ad ogni Data di valorizzazione del Fondo (come definita al successivo art. 9) prevista contrattualmente.
Al fine di concorrere al raggiungimento dell’Obiettivo di Protezione, la Società ha sottoscritto uno specifico accordo con Société Générale (l’Accordo di Protezione) ai sensi del quale, nel caso in cui il valore unitario della quota (il Valore Quota) scenda al di sotto del Valore Quota Protetto, Société Générale, al verificarsi di talune condizioni, corrisponderà alla Società l’Importo di Protezione (che, a seconda dei casi, potrà essere totale o parziale), come definito e calcolato ai sensi dell’Accordo di Protezione.
L’Accordo di Protezione ha durata contrattuale di 7 anni che decorre dall’effettiva data di istituzione del Fondo e può essere rinnovato alla scadenza naturale, previo consenso di entrambe le parti, per un numero illimitato di rinnovi, ciascuno pari a 7 anni.
L’Accordo di Protezione può essere risolto anticipatamente nei casi previsti nell’accordo medesimo tra cui, a titolo non esaustivo:
- sopravvenute modifiche del regime fiscale o della normativa e regolamentazione applicabili a
Société Générale;
- modifiche dei parametri di rischio previsti nell’Accordo di Protezione;
- fusione del Fondo con altri Fondi interni della Società;
- inadempimento di Société Générale o della Società alle obbligazioni previste nell’Accordo di Protezione;
- assoggettamento di Société Générale o della Società a procedure liquidative o concorsuali.
Nei casi esemplificativi di risoluzione anticipata sopra elencati, ed in quelli ulteriori indicati nell’Accordo di Protezione, Société Générale non corrisponderà alla Società l’Importo di Protezione, e conseguentemente il patrimonio del Fondo non sarà reintegrato qualora il Valore Quota scenda al di sotto del Valore Quota Protetto.
In caso di mancato rinnovo dell’Accordo di Protezione o di risoluzione anticipata dello stesso, la Società si riserva la facoltà di stipulare un nuovo accordo di protezione, ove le condizioni di mercato lo consentano, con una primaria controparte di mercato avente merito creditizio almeno pari alla categoria Investment Grade, a condizioni uguali o migliori rispetto all’Accordo di Protezione.
In caso di risoluzione anticipata dell’Accordo di Protezione e stipula - o mancata stipula - di un nuovo accordo di protezione, verrà data tempestiva comunicazione al Contraente.
L’Obiettivo di Protezione, perseguito attraverso l’Accordo di Protezione, non costituisce in alcun modo e non può pertanto essere inteso come garanzia da parte della Società del pagamento in favore del Contraente del Valore Quota Protetto o di restituzione del capitale investito.
In merito ai principali rischi associati all’investimento si rimanda a quanto riportato nel set informativo.
Art. 5 – Caratteristiche e criteri di investimento del Fondo
Il Fondo presenta le seguenti caratteristiche:
a) Data di istituzione del Fondo: 05/11/2018 o alla prima data utile successiva in cui saranno investiti i premi per effetto della sottoscrizione dei contratti collegati al Fondo medesimo;
b) Categoria: Flessibile;
c) Valuta: Euro.
La Società può investire il patrimonio del Fondo negli attivi di seguito elencati, ed in ogni caso conformemente a quanto indicato nel Regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno 2016 recante disposizioni in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche e nella circolare ISVAP n. 474/D del 21 febbraio 2002 relativa alle polizze unit-linked, e successive modifiche, come applicabili.
Le attività conferite al Fondo potranno essere investite nella Componente di Protezione e/o nella Componente di Performance sulla base della strategia di allocazione dinamica di seguito descritta, nelle seguenti tipologie di attivi:
A) la Componente di Protezione
- titoli di Stato a tasso fisso emessi o garantiti dalla Francia o dalla Germania, con una scadenza residua inferiore a tre mesi;
- OICR monetari (o assimilabili);
- strumenti monetari con scadenza non superiore a sei mesi;
- liquidità.
B) la Componente di Performance
- titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili, che prevedano a scadenza almeno il rimborso del loro valore nominale;
- titoli azionari;
- strumenti finanziari derivati collegati a strumenti finanziari sottostanti conformi alla regolamentazione IVASS di riferimento;
- titoli strutturati e altri strumenti ibridi, conformi alla regolamentazione IVASS di riferimento;
- quote di fondi comuni di investimento, SICAV ed ETF (OICR) di qualunque tipologia (ivi inclusi quelli azionari, obbligazionari, multi-asset e flessibili) - esclusi i fondi riservati ed i fondi speculativi - anche per la totalità delle attività conferite al Fondo.
Criteri di investimento - Strategia di allocazione dinamica
Il Fondo può investire in attivi di natura obbligazionaria e azionaria, nonché in OICR, denominati in qualunque divisa, di qualunque area geografica, settore e categoria di emittenti, con il limite massimo del 50% del controvalore complessivo per la componente azionaria.
Per la parte del Fondo costituita da attività espresse, o che possono investire, in divise diverse dall’Euro, è prevista l’esposizione al rischio di cambio.
La Società investirà per un minimo del 50% fino ad un massimo del 100% del totale attivi in OICR gestiti da Anima Sgr. Il Fondo potrà altresì investire in OICR di altre società di gestione del risparmio, per una percentuale massima di investimento non superiore al 50% del totale degli attivi del Fondo medesimo, fermi i limiti ed il rispetto dei principi posti dalla regolamentazione IVASS.
La Società ha la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide e più in generale, ha la facoltà di assumere, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, azioni volte a tutelare l’interesse dei Contraenti nel rispetto del Regolamento e della regolamentazione IVASS applicabile.
In relazione al Fondo non è prevista la possibilità di effettuare investimenti in parti di OICR promossi, istituiti o gestiti da una società di gestione del risparmio o da una società di gestione armonizzata appartenente allo stesso gruppo della Società (c.d. OICR “collegati”).
La Società si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo e in modo da non alterarne il profilo di rischio, sia allo scopo di realizzare un’efficace gestione del portafoglio, che a fini di copertura.
La regolamentazione assicurativa vieta l’utilizzo degli strumenti derivati a fini speculativi.
Il Fondo è caratterizzato da uno stile di gestione attivo, non collegato ad un parametro di riferimento (Benchmark), e persegue una politica d’investimento volta ad incrementare il valore del capitale investito ed a realizzare l’Obiettivo di Protezione.
La gestione del Fondo si basa su una strategia di allocazione dinamica tra la Componente di Performance e la Componente di Protezione, finalizzata al perseguimento dell’Obiettivo di Protezione. In particolare, tanto più il valore unitario della quota si avvicina al Valore Quota Protetto, tanto più la strategia di gestione sarà maggiormente orientata ad investimenti nella Componente di Protezione, idonei a preservare il patrimonio del Fondo da andamenti avversi dei mercati finanziari.
L’esposizione ai mercati all’interno della Componente di Performance è di tipo flessibile, ovvero senza vincoli predeterminati relativamente alle classi di strumenti finanziari, alle aree geografiche, ai settori ed alle valute in cui il patrimonio è investito.
La Componente di Performance e la Componente di Protezione potranno singolarmente avere una quota residuale del Fondo oppure arrivare a costituire il 100% del valore del Fondo stesso.
La gestione si realizza applicando le strategie finanziarie di seguito descritte:
• la selezione, attraverso analisi discrezionali, di OICR azionari, obbligazionari, multi asset, flessibili e monetari (o assimilabili) con elevata qualità di gestione tra i principali asset manager internazionali, con l’obiettivo, tra gli altri, di assicurare una diversificazione per stile di gestione ed un’esposizione dinamica ai diversi fattori di rischio;
• un’asset allocation tattica che, sulla base di un opportuno modello quantitativo, definisce il peso da allocare a ciascun OICR selezionato, compatibilmente con il livello di volatilità annua massima e l’Obiettivo di Protezione;
• il controllo della volatilità sugli attivi definiti nelle strategie precedenti, sulla base di una volatilità media annua attesa della quota ritenuta accettabile pari al 9,00%.
Non sono previste distribuzioni di proventi, che verranno trattenuti e capitalizzati nel Fondo.
L’Evento di Discesa
Qualora, a seguito di un andamento particolarmente negativo dei mercati, il Valore Quota scenda al di sotto del margine dello 0,75% che lo separa dal Valore Quota Protetto (l’“Evento di Discesa”), secondo la seguente formula:
(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑄𝑢𝑜𝑡𝑎 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑄𝑢𝑜𝑡𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑡𝑡𝑜) < 0,75%
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒 𝑄𝑢𝑜𝑡𝑎
dove:
Valore Quota indica il valore unitario della quota che è pari al Valore Complessivo Netto del Fondo (come di seguito definito) diviso per il numero di Quote in circolazione (NAV),
Valore Quota Protetto indica l’80% del massimo valore unitario della quota raggiunto a partire dalla data di istituzione del Fondo fino al giorno in cui il Valore Quota Protetto viene registrato,
la strategia di allocazione dinamica e la politica di investimento, sopra descritte, cesseranno di operare e la gestione sarà indirizzata esclusivamente al disinvestimento degli attivi presenti nel Fondo.
Il processo di liquidazione degli attivi avverrà entro 10 giorni lavorativi dal verificarsi dell’Evento di Discesa; entro i successivi 15 giorni lavorativi, Société Générale corrisponderà, salvo il soddisfacimento delle condizioni previste nell’Accordo di Protezione, in favore della Compagnia, l’Importo di Protezione (che, a seconda dei casi, potrà essere totale o parziale).
Trascorso il periodo di cui sopra, l’Accordo di Protezione si risolverà automaticamente e la Società procederà a trasferire il patrimonio del Fondo verso il Fondo VeraVita 15, come meglio descritto al precedente Art. 2. La Società eseguirà l’operazione di trasferimento automatico degli attivi entro 60 giorni dall’Evento di Discesa.
Per i dettagli sulle modalità di trasferimento delle Quote dal Fondo al Fondo VeraVita 15 si rinvia alle condizioni contrattuali di assicurazione.
La Società prevede di affidare le scelte di investimento relative al Fondo ad Anima Sgr, intermediario abilitato a prestare servizi di gestione dei patrimoni, nel quadro di criteri di allocazione del patrimonio delineati dalla Società.
In tal caso, è comunque prevista l’esclusiva responsabilità della Società nei confronti degli assicurati per l’attività di gestione del Fondo.
Si precisa che i criteri di allocazione del patrimonio del Fondo restano predefiniti dalla Società, mentre alcuni parametri di rischio relativi all’allocazione del patrimonio del Fondo vengono concordati tra la Società e Société Générale a sensi dell’Accordo di Protezione.
Art. 7 – Costi gravanti sul Fondo
Sul Fondo gravano i seguenti costi, che determinano una diminuzione del Valore Complessivo Netto del Fondo e di conseguenza del valore unitario della quota.
1. Commissioni di Gestione – Commissione di Protezione
VeraVita Protetto 80 | |||||
Tipologia | Percentuale | ||||
Commissioni di gestione (spettante alla Società) * | 1,50% su base annua, calcolata pro-rata temporis sul Valore Complessivo Netto del Fondo ad ogni Data di valorizzazione e prelevata trimestralmente | ||||
Costo della Générale) ** | protezione | (spettante | a | Société | 0,26% su base annua, calcolata pro-rata temporis sul Valore Complessivo Netto del Fondo ad ogni Data di valorizzazione e prelevata trimestralmente |
Commissioni di overperformance | Non previste |
* La commissione di gestione non sarà prelevata qualora il Fondo risulti interamente allocato nella Componente di Protezione a seguito del verificarsi dell’Evento di Discesa descritto all’Art. 5
** L’Accordo di Protezione prevede il pagamento di una commissione da parte della Società in favore di Société Générale. Tale commissione non sarà prelevata dal Fondo qualora quest’ultimo risulti interamente allocato nella Componente di Protezione a seguito del verificarsi dell’Evento di Discesa o in caso di risoluzione anticipata dell’Accordo di Protezione.
Nel caso in cui venga stipulato un nuovo accordo di protezione con altra controparte secondo quanto previsto all’Art. 4, la Società informerà tempestivamente il Contraente dei relativi costi gravanti sul Fondo a titolo di commissioni.
2. Commissioni applicate dalle società di gestione di OICR sottostanti al Fondo
Gli OICR in cui può essere investito il patrimonio del Fondo, prevedono le seguenti commissioni massime:
Tipologia di costo degli OICR sottostanti | Percentuale |
Oneri di sottoscrizione e di rimborso | Non applicabile |
Commissioni di gestione annue | Massimo 2,50% del valore delle quote degli OICR |
Commissioni di overperformance | Xxxxxxx 30% dell’eventuale differenza positiva tra la performance dell’OICR e l’obiettivo di gestione (benchmark, obiettivo di rendimento, massimo valore assoluto o relativo registrato dal fondo, a seconda dei casi) |
La Società incrementerà il patrimonio del Fondo di un importo pari alle utilità pattuite e ricevute dalle società di gestione degli OICR oggetto di investimento, secondo quanto riportato nel set informativo. Per la quantificazione di tali utilità si rinvia al rendiconto annuale del Fondo.
3. Ulteriori costi gravanti sul Fondo
- spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo;
- i costi connessi con l’acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo;
- spese di pubblicazione del valore delle quote;
- spese di revisione e certificazione del Fondo;
- le eventuali spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse del Fondo.
Se previsti dalla normativa, possono infine gravare gli oneri relativi al contributo di vigilanza, che la Società è tenuta a versare annualmente all’IVASS.
I costi indicati sub 1, 2 e 3, sono imputati al Fondo con conseguente diminuzione del Valore Complessivo Netto del Fondo, con una gradualità coerente con la periodicità di calcolo della quota di cui all’Art. 9.
Art. 8 – Criteri per la determinazione del Valore Complessivo Netto del Fondo
Il Valore Complessivo Netto del Fondo è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo stesso al netto delle eventuali passività e delle spese inerenti al Fondo, e ad esso imputate, di cui al precedente Art. 7 (il Valore Complessivo Netto del Fondo).
La Società calcola settimanalmente il Valore Complessivo Netto del Fondo conformemente ai seguenti criteri:
− per l’individuazione quantitativa delle attività, si considera la posizione netta in valori mobiliari quale si ricava dalle consistenze effettive del giorno cui si riferisce il calcolo, emergenti dalle evidenze patrimoniali rettificate dalle partite relative ai contratti conclusi alla data anche se non ancora regolati, le quali trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del Fondo, contribuendo a determinare la “posizione netta di liquidità”;
− qualora, a causa di una sospensione o una limitazione degli scambi, prima dell’orario di chiusura, delle Borse di quotazione di riferimento delle attività finanziarie in cui investe il Fondo, la Società si trovi nelle condizioni di non poter procedere alla valorizzazione delle Quote del Fondo, verrà preso, come Giorno di riferimento per la valorizzazione, relativamente alle Borse interessate, il primo giorno lavorativo immediatamente successivo nel quale si rendano disponibili sulle medesime Borse di riferimento le quotazioni di dette attività finanziarie.
Ai fini della determinazione del Valore Complessivo Netto del Fondo saranno applicati i seguenti principi contabili:
− le negoziazioni su titoli e altre attività finanziarie sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo sulla base della conclusione dei relativi contratti, anche se non regolati;
− gli interessi e gli altri proventi ed oneri di natura operativa sono registrati secondo il principio della competenza temporale, anche mediante rilevazione di ratei attivi e passivi;
− gli interessi e gli altri proventi attivi vengono registrati al lordo delle eventuali ritenute d’acconto;
− i dividendi non ancora incassati sui titoli azionari in portafoglio sono considerati dal giorno della quotazione ex-cedola;
− l’immissione e il prelievo delle Quote sono registrate in base a quanto previsto dalle condizioni contrattuali di assicurazione e secondo il principio della competenza temporale;
− i valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo di mercato rilevato il Giorno di riferimento del calcolo;
− i valori mobiliari non quotati sono valutati al presunto valore di realizzo;
− le quote di un OICR presente nel Fondo vengono valorizzate sulla base dell’ultimo valore della quota disponibile al giorno di valorizzazione della Quota del Fondo;
− per i valori mobiliari con valorizzazioni disponibili con cadenza settimanale o mensile si utilizza l’ultimo valore disponibile;
− la conversione in Euro dei valori mobiliari espressi in valuta estera avviene applicando i cambi indicativi rilevati dalla Banca Centrale Europea il Giorno di riferimento del calcolo;
− il numerario è computato al nominale;
− gli eventuali crediti di imposta riconosciuti sui proventi derivanti dalla gestione delle quote di OICR presenti nel Fondo concorrono ad incrementare il valore del Fondo stesso a partire dalla data in cui sono maturati, tenuto conto della data in cui la Società potrà presumibilmente realizzarli;
− le eventuali retrocessioni di una percentuale delle commissioni di gestione, riconosciute dai gestori in relazione agli OICR presenti nel Fondo, concorrono a incrementare il valore del Fondo stesso.
Il valore unitario di ogni Quota è determinato dalla Società il primo giorno lavorativo della Società stessa successivo al lunedì di ogni settimana (la Data di valorizzazione), dividendo il Valore Complessivo Netto del Fondo, calcolato secondo i criteri di cui al precedente Art. 8, per il numero complessivo di Quote costituenti il patrimonio del Fondo (tale rapporto viene arrotondato alla millesima parte di una quota), entrambi riferiti al suddetto lunedì (il Giorno di riferimento).
Il valore unitario della quota, con indicazione della relativa data di riferimento, è pubblicato giornalmente su “Il Sole 24 Ore” e sul sito internet della Società xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Alla data di costituzione del Fondo, il valore unitario della quota è convenzionalmente fissato ad Euro 10,00.
Art. 10 – Revisione contabile del Fondo
La gestione del Fondo è annualmente sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all’albo di cui al d. lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, secondo quanto riportato nel set informativo.
La società di revisione accerta la rispondenza della gestione al presente Regolamento ed attesta l’adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche, e la determinazione del valore unitario della quota.
Art. 11 – Modifiche al Regolamento
La Società si riserva la facoltà di apportare quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il Contraente.
Tali modifiche verranno trasmesse con tempestività all’IVASS, con evidenza degli effetti sul Contraente, e comunicate a quest’ultimo.
È fatto comunque salvo il diritto di riscatto del Contraente dal contratto di assicurazione, secondo quanto previsto nelle condizioni contrattuali di assicurazione.
REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO
VeraVita 15
Art. 1 – Costituzione e denominazione del Fondo interno
Vera Vita S.p.A. (la Società) ha costituito, con le modalità stabilite dal presente Regolamento, il fondo interno denominato VeraVita 15 (il Fondo). Il Fondo costituisce patrimonio separato dalle altre attività della Società.
Art. 2 – Fusione tra Fondi interni
A fronte di eventuali mutati criteri gestionali del Fondo, o a seguito dell’eventuale riduzione delle masse gestite tali da rendere l'incidenza dei costi fissi gravanti sul Fondo eccessivamente onerosa, ovvero tali da pregiudicare l’efficiente gestione finanziaria dello stesso nell’interesse dei Contraenti, è ammessa la possibilità di fusione del Fondo con altri fondi interni della Società, purché aventi caratteristiche similari ed obiettivi di investimento omogenei al Fondo.
In tal caso, la Società informerà, in via preventiva e per iscritto, i Contraenti del Fondo circa tutti gli aspetti connessi con l’operazione di fusione che rilevino per gli stessi, in particolare precisando:
i) le motivazioni dell’operazione di fusione;
ii) gli effetti che la stessa determina sulle politiche di investimento dei Fondi stessi e sul regime delle commissioni;
iii) le modalità ed i tempi esatti di regolazione dell’operazione di fusione;
iv) l’indicazione dei criteri seguiti per l’attribuzione delle Quote del nuovo Fondo interno e la determinazione del relativo valore di ingresso nello stesso;
v) la composizione sintetica dei Fondi interni interessati alla fusione.
Le operazioni di fusione dovranno tener conto dell’interesse dei Contraenti e non potranno comportare alcun aggravio degli oneri economici per gli stessi, né modifiche del loro investimento in senso meno favorevole ad essi.
La Società provvederà a far confluire tutte le attività finanziarie relative al Fondo in quello derivante dalla fusione, senza oneri o spese per i Contraenti, ed in modo tale da assicurare che non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione dei fondi interessati.
La Società provvederà, altresì, ad inviare ai Contraenti il regolamento del nuovo fondo derivante dall’operazione di fusione, che costituirà parte integrante del contratto di assicurazione.
Il Contraente ha in ogni caso la facoltà di esercitare il diritto di riscatto secondo quanto previsto dal contratto di assicurazione, a seguito delle operazioni di cui al presente articolo.
La Società ha la facoltà di istituire nuovi Fondi interni in aggiunta a quelli previsti dal contratto di assicurazione.
La Società informa preventivamente e per iscritto il Contraente circa l’istituzione di nuovi Fondi interni. Il Contraente potrà effettuare investimenti nei Fondi interni di nuova istituzione tramite la sottoscrizione delle loro Quote o il trasferimento delle Quote già possedute in altri Fondi interni indicati dal contratto di assicurazione.
La Società si obbliga alla consegna di un estratto del set informativo aggiornato unitamente al Regolamento del nuovo Fondo interno o dei nuovi Fondi interni.
Art. 4 – Obiettivi, caratteristiche, criteri di investimento del Fondo e Rischi
La Società può investire il patrimonio del Fondo negli attivi di seguito elencati, ed in ogni caso conformemente a quanto indicato nel Regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno 2016 recante disposizioni in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche e nella circolare ISVAP n. 474/D del 21 febbraio 2002 relativa alle polizze unit-linked, e successive modifiche, come applicabili.
Il Fondo presenta le seguenti caratteristiche:
a) Data di istituzione del Fondo: 05/11/2018 o alla prima data utile successiva in cui saranno investiti i premi per effetto della sottoscrizione dei contratti collegati al Fondo medesimo;
b) Categoria: Flessibile;
c) Valuta: Euro;
d) Finalità: crescita del capitale fermo restando che la Società non offre alcuna garanzia di capitale e di rendimento minimo;
e) Composizione: le attività conferite al Fondo potranno essere investite in:
− titoli di Stato;
− titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili, che prevedano a scadenza almeno il rimborso del loro valore nominale;
− titoli azionari;
− strumenti finanziari derivati collegati a strumenti finanziari idonei, secondo quanto previsto dalla normativa IVASS;
− titoli strutturati e altri strumenti ibridi, che rispettino le disposizioni della normativa IVASS;
− quote di Fondi Comuni di Investimento, SICAV ed ETF (di seguito “OICR”) - diversi dai fondi riservati e dai fondi speculativi - anche per la totalità delle attività conferite al Fondo;
− strumenti monetari con scadenza non superiore a sei mesi.
Il Fondo può investire in attivi di natura obbligazionaria e azionaria, nonché OICR, denominati in qualunque divisa, di qualunque area geografica, settore e categoria di emittenti, con il limite massimo del 15% del controvalore complessivo per la componente azionaria.
Per la parte del Fondo costituita da attività espresse, o che possono investire, in divise diverse dall’Euro, è prevista l’esposizione al rischio di cambio.
Gli OICR presenti nel Fondo saranno in linea con le caratteristiche proprie del Fondo stesso;
f) La Società investirà per un minimo del 50% fino ad un massimo del 100% del totale attivi in OICR gestiti da Anima Sgr. Il Fondo potrà altresì investire in OICR di altre società di gestione del risparmio, per una percentuale massima di investimento non superiore al 50% del totale degli attivi del Fondo medesimo, fermi i limiti ed il rispetto dei principi posti dalla regolamentazione IVASS.
La Società ha la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide e più in generale, ha la facoltà di assumere, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre
specifiche situazioni congiunturali, azioni volte a tutelare l’interesse dei Contraenti nel rispetto del Regolamento e della regolamentazione IVASS applicabile;
g) L’obiettivo del Fondo consiste nella costruzione di un portafoglio obbligazionario costituito fino al 100% da OICR obbligazionari, di qualsiasi tipologia (es. governativi, societari e emergenti), integrato con scelte tattiche implementate anche attraverso l’utilizzo di OICR obbligazionari flessibili e OICR azionari, bilanciati e flessibili diversi da quelli di natura obbligazionaria (questi ultimi entro il limite del 15%). Lo stile di gestione è attivo con possibilità di diversificare opportunamente gli investimenti nel rispetto delle caratteristiche e dei limiti definiti nella politica;
h) La politica di investimento perseguita dal Fondo, nonché la flessibilità che caratterizza la gestione, non consentono alla Società di individuare un parametro oggettivo di riferimento (benchmark) con il quale confrontare il rendimento del Fondo a cui sono collegate le prestazioni assicurative. La volatilità media annua attesa della Quota ritenuta accettabile è pari al 5,00% ed è ottenuta sulla base della serie storica, dei parametri oggettivi solitamente utilizzati per questo tipo di stime e da un’analisi della politica di investimento del fondo stesso. L’obiettivo della Società è di massimizzare il rendimento del Fondo;
i) Fondo ad accumulazione dei proventi;
j) La Società determina ogni settimana il valore unitario della quota.
In relazione al Fondo non è prevista la possibilità di effettuare investimenti in parti di OICR promossi, istituiti o gestiti da una società di gestione del risparmio o da una società di gestione armonizzata appartenente allo stesso gruppo della Società (c.d. OICR “collegati”).
La Società si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo e in modo da non alterarne il profilo di rischio, sia allo scopo di realizzare un’efficace gestione del portafoglio, che a fini di copertura.
La regolamentazione assicurativa vieta l’utilizzo degli strumenti derivati a fini speculativi.
La Società prevede di affidare le scelte di investimento relative al Fondo ad Anima Sgr, intermediario abilitato a prestare servizi di gestione dei patrimoni, nel quadro di criteri di allocazione del patrimonio delineati dalla Società.
In tal caso, è comunque prevista l’esclusiva responsabilità della Società nei confronti degli assicurati per l’attività di gestione del Fondo.
In merito ai principali rischi associati all’investimento si rimanda a quanto riportato nel set informativo.
Art. 5 – Costi gravanti sul Fondo
Sul Fondo gravano i seguenti costi, che determinano una diminuzione del Valore Complessivo Netto del Fondo e di conseguenza del valore unitario della quota.
1. Commissioni di Gestione
VeraVita 15 | |
Tipologia | Percentuale |
Commissioni di gestione | 1,45% su base annua, calcolata pro-rata temporis sul Valore Complessivo Netto del |
Fondo ad ogni Data di valorizzazione e prelevata trimestralmente | |
Commissioni per la garanzia di prestazione minima | Non previste |
Commissioni di overperformance | Non previste |
2. Commissioni applicate dalle società di gestione di OICR sottostanti al Fondo
Gli OICR in cui può essere investito il patrimonio del Fondo, prevedono le seguenti commissioni massime:
Tipologia di costo degli OICR sottostanti | Percentuale |
Oneri di sottoscrizione e di rimborso | Non applicabile |
Commissioni di gestione annue | Massimo 2,50% del valore delle quote degli OICR |
Commissioni di overperformance | Xxxxxxx 30% dell’eventuale differenza positiva tra la performance dell’OICR e l’obiettivo di gestione (benchmark, obiettivo di rendimento, massimo valore assoluto o relativo registrato dal fondo, a seconda dei casi) |
La Società incrementerà il patrimonio del Fondo di un importo pari alle utilità pattuite e ricevute dalle società di gestione degli OICR oggetto di investimento, secondo quanto riportato nel set informativo. Per la quantificazione di tali utilità si rinvia al rendiconto annuale del Fondo.
3. Ulteriori costi gravanti sul Fondo
- spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo;
- i costi connessi con l’acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo;
- spese di pubblicazione del valore delle quote;
- spese di revisione e certificazione del Fondo;
- le eventuali spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse del Fondo.
Se previsti dalla normativa, possono infine gravare gli oneri relativi al contributo di vigilanza, che la Società è tenuta a versare annualmente all’IVASS.
I costi indicati sub 1, 2 e 3, sono imputati al Fondo con conseguente diminuzione del Valore Complessivo Netto del Fondo, con una gradualità coerente con la periodicità di calcolo della Quota di cui all’Art. 7.
Il Valore Complessivo Netto del Fondo è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo stesso al netto delle eventuali passività e delle spese inerenti al Fondo, e ad esso imputate, di cui al precedente Art. 5 (il Valore Complessivo Netto del Fondo).
La Società calcola settimanalmente il Valore Complessivo Netto del Fondo conformemente ai seguenti criteri:
− per l’individuazione quantitativa delle attività, si considera la posizione netta in valori mobiliari quale si ricava dalle consistenze effettive del giorno cui si riferisce il calcolo, emergenti dalle evidenze patrimoniali rettificate dalle partite relative ai contratti conclusi alla data anche se non ancora
regolati, le quali trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del Fondo, contribuendo a determinare la “posizione netta di liquidità”;
− qualora, a causa di una sospensione o una limitazione degli scambi, prima dell’orario di chiusura, delle Borse di quotazione di riferimento delle attività finanziarie in cui investe il Fondo, la Società si trovi nelle condizioni di non poter procedere alla valorizzazione delle Quote del Fondo, verrà preso, come Giorno di riferimento per la valorizzazione, relativamente alle Borse interessate, il primo giorno lavorativo immediatamente successivo nel quale si rendano disponibili sulle medesime Borse di riferimento le quotazioni di dette attività finanziarie.
Ai fini della determinazione del Valore Complessivo Netto del Fondo saranno applicati i seguenti principi contabili:
− le negoziazioni su titoli e altre attività finanziarie sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo sulla base della conclusione dei relativi contratti, anche se non regolati;
− gli interessi e gli altri proventi ed oneri di natura operativa sono registrati secondo il principio della competenza temporale, anche mediante rilevazione di ratei attivi e passivi;
− gli interessi e gli altri proventi attivi vengono registrati al lordo delle eventuali ritenute d’acconto;
− i dividendi non ancora incassati sui titoli azionari in portafoglio sono considerati dal giorno della quotazione ex-cedola;
− l’immissione e il prelievo delle Quote sono registrate in base a quanto previsto dalle condizioni contrattuali di assicurazione e secondo il principio della competenza temporale;
− i valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo di mercato rilevato il Giorno di riferimento del calcolo;
− i valori mobiliari non quotati sono valutati al presunto valore di realizzo;
− le quote di un OICR presente nel Fondo vengono valorizzate sulla base dell’ultimo valore della quota disponibile al giorno di valorizzazione della Quota del Fondo;
− per i valori mobiliari con valorizzazioni disponibili con cadenza settimanale o mensile si utilizza l’ultimo valore disponibile;
− la conversione in Euro dei valori mobiliari espressi in valuta estera avviene applicando i cambi indicativi rilevati dalla Banca Centrale Europea il Giorno di riferimento del calcolo;
− il numerario è computato al nominale;
− gli eventuali crediti di imposta riconosciuti sui proventi derivanti dalla gestione delle quote di OICR presenti nel Fondo concorrono ad incrementare il valore del Fondo stesso a partire dalla data in cui sono maturati, tenuto conto della data in cui la Società potrà presumibilmente realizzarli;
− le eventuali retrocessioni di una percentuale delle commissioni di gestione, riconosciute dai gestori in relazione agli OICR presenti nel Fondo, concorrono a incrementare il valore del Fondo stesso.
Art. 7 – Valore unitario della Quota e sua pubblicazione
Il valore unitario di ogni Quota è determinato dalla Società il primo giorno lavorativo della Società stessa successivo al lunedì di ogni settimana (la Data di valorizzazione), dividendo il Valore Complessivo Netto del Fondo, calcolato secondo i criteri di cui al precedente Art. 6, per il numero complessivo di Quote costituenti il patrimonio del Fondo (tale rapporto viene arrotondato alla millesima parte di una quota), entrambi riferiti al suddetto lunedì (il Giorno di riferimento).
Il valore unitario della quota, con indicazione della relativa data di riferimento, è pubblicato giornalmente su “Il Sole 24 Ore” e sul sito internet della Società xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Alla data di costituzione del Fondo, il valore unitario della quota è convenzionalmente fissato ad Euro 10,00.
Art. 8 – Revisione contabile del Fondo
La gestione del Fondo è annualmente sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all’albo di cui al d. lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, secondo quanto riportato nel set informativo.
La società di revisione accerta la rispondenza della gestione al presente Regolamento ed attesta l’adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche, e la determinazione del valore unitario della quota.
Art. 9 – Modifiche al Regolamento
La Società si riserva la facoltà di apportare quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il Contraente.
Tali modifiche verranno trasmesse con tempestività all’IVASS, con evidenza degli effetti sul Contraente, e comunicate a quest’ultimo.
È fatto comunque salvo il diritto di riscatto del Contraente dal contratto di assicurazione, secondo quanto previsto nelle condizioni contrattuali di assicurazione.
REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO
VeraVita 50
Art. 1 – Costituzione e denominazione del Fondo interno
Vera Vita S.p.A. (la Società) ha costituito, con le modalità stabilite dal presente Regolamento, il fondo interno denominato VeraVita 50 (il Fondo). Il Fondo costituisce patrimonio separato dalle altre attività della Società.
Art. 2 – Fusione tra Fondi interni
A fronte di eventuali mutati criteri gestionali del Fondo, o a seguito dell’eventuale riduzione delle masse gestite tali da rendere l'incidenza dei costi fissi gravanti sul Fondo eccessivamente onerosa, ovvero tali da pregiudicare l’efficiente gestione finanziaria dello stesso nell’interesse dei Contraenti, è ammessa la possibilità di fusione del Fondo con altri fondi interni della Società, purché aventi caratteristiche similari ed obiettivi di investimento omogenei al Fondo.
In tal caso, la Società informerà, in via preventiva e per iscritto, i Contraenti del Fondo circa tutti gli aspetti connessi con l’operazione di fusione che rilevino per gli stessi, in particolare precisando:
i) le motivazioni dell’operazione di fusione;
ii) gli effetti che la stessa determina sulle politiche di investimento dei Fondi stessi e sul regime delle commissioni;
iii) le modalità ed i tempi esatti di regolazione dell’operazione di fusione;
iv) l’indicazione dei criteri seguiti per l’attribuzione delle Quote del nuovo Fondo interno e la determinazione del relativo valore di ingresso nello stesso;
v) la composizione sintetica dei Fondi interni interessati alla fusione.
Le operazioni di fusione dovranno tener conto dell’interesse dei Contraenti e non potranno comportare alcun aggravio degli oneri economici per gli stessi, né modifiche del loro investimento in senso meno favorevole ad essi.
La Società provvederà a far confluire tutte le attività finanziarie relative al Fondo in quello derivante dalla fusione, senza oneri o spese per i Contraenti, ed in modo tale da assicurare che non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione dei fondi interessati.
La Società provvederà, altresì, ad inviare ai Contraenti il regolamento del nuovo fondo derivante dall’operazione di fusione, che costituirà parte integrante del contratto di assicurazione.
Il Contraente ha in ogni caso la facoltà di esercitare il diritto di riscatto secondo quanto previsto dal contratto di assicurazione, a seguito delle operazioni di cui al presente articolo.
La Società ha la facoltà di istituire nuovi Fondi interni in aggiunta a quelli previsti dal contratto di assicurazione.
La Società informa preventivamente e per iscritto il Contraente circa l’istituzione di nuovi Fondi interni. Il Contraente potrà effettuare investimenti nei Fondi interni di nuova istituzione tramite la sottoscrizione delle loro Quote o il trasferimento delle Quote già possedute in altri Fondi interni indicati dal contratto di assicurazione.
La Società si obbliga alla consegna di un estratto del set informativo aggiornato unitamente al Regolamento del nuovo Fondo interno o dei nuovi Fondi interni.
Art. 4 – Obiettivi, caratteristiche, criteri di investimento del Fondo e Rischi
La Società può investire il patrimonio del Fondo negli attivi di seguito elencati, ed in ogni caso conformemente a quanto indicato nel Regolamento IVASS n. 24 del 6 giugno 2016 recante disposizioni in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche e nella circolare ISVAP n. 474/D del 21 febbraio 2002 relativa alle polizze unit-linked, e successive modifiche, come applicabili.
Il Fondo presenta le seguenti caratteristiche:
a) Data di istituzione del Fondo: 05/11/2018 o alla prima data utile successiva in cui saranno investiti i premi per effetto della sottoscrizione dei contratti collegati al Fondo medesimo;
b) Categoria: Flessibile;
c) Valuta: Euro;
d) Finalità: crescita del capitale fermo restando che la Società non offre alcuna garanzia di capitale e di rendimento minimo;
e) Composizione: le attività conferite al Fondo potranno essere investite in:
− titoli di Stato;
− titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili, che prevedano a scadenza almeno il rimborso del loro valore nominale;
− titoli azionari;
− strumenti finanziari derivati collegati a strumenti finanziari idonei, secondo quanto previsto dalla normativa IVASS;
− titoli strutturati e altri strumenti ibridi, che rispettino le disposizioni della normativa IVASS;
− quote di Fondi Comuni di Investimento, SICAV ed ETF (di seguito “OICR”) - diversi dai fondi riservati e dai fondi speculativi - anche per la totalità delle attività conferite al Fondo;
− strumenti monetari con scadenza non superiore a sei mesi.
Il Fondo può investire in attivi di natura obbligazionaria e azionaria, nonché OICR, denominati in qualunque divisa, di qualunque area geografica, settore e categoria di emittenti, con il limite massimo del 50% del controvalore complessivo per la componente azionaria.
Per la parte del Fondo costituita da attività espresse, o che possono investire, in divise diverse dall’Euro, è prevista l’esposizione al rischio di cambio.
Gli OICR presenti nel Fondo saranno in linea con le caratteristiche proprie del Fondo stesso;
f) La Società investirà per un minimo del 50% fino ad un massimo del 100% del totale attivi in OICR gestiti da Anima Sgr. Il Fondo potrà altresì investire in OICR di altre società di gestione del risparmio, per una percentuale massima di investimento non superiore al 50% del totale degli attivi del Fondo medesimo, fermi i limiti ed il rispetto dei principi posti dalla regolamentazione IVASS.
La Società ha la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide e più in generale, ha la facoltà di assumere, in relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre
specifiche situazioni congiunturali, azioni volte a tutelare l’interesse dei Contraenti nel rispetto del Regolamento e della regolamentazione IVASS applicabile;
g) L’obiettivo del Fondo consiste nella costruzione di un portafoglio bilanciato con un range di strumenti azionari tra il 40% e il 50% (costituiti in parti di OICR azionari, bilanciati e flessibili diversi da quelli di natura obbligazionaria) e la parte restante in OICR obbligazionari di qualsiasi natura. Lo stile di gestione è attivo con possibilità di diversificare opportunamente gli investimenti nel rispetto delle caratteristiche e dei limiti definiti nella politica;
h) La politica di investimento perseguita dal Fondo, nonché la flessibilità che caratterizza la gestione, non consentono alla Società di individuare un parametro oggettivo di riferimento (benchmark) con il quale confrontare il rendimento del Fondo a cui sono collegate le prestazioni assicurative. La volatilità media annua attesa della Quota ritenuta accettabile è pari al 10,00% ed è ottenuta sulla base della serie storica, dei parametri oggettivi solitamente utilizzati per questo tipo di stime e da un’analisi della politica di investimento del fondo stesso. L’obiettivo della Società è di massimizzare il rendimento del Fondo;
i) Fondo ad accumulazione dei proventi;
j) La Società determina ogni settimana il valore unitario della quota.
In relazione al Fondo non è prevista la possibilità di effettuare investimenti in parti di OICR promossi, istituiti o gestiti da una società di gestione del risparmio o da una società di gestione armonizzata appartenente allo stesso gruppo della Società (c.d. OICR “collegati”).
La Società si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo e in modo da non alterarne il profilo di rischio, sia allo scopo di realizzare un’efficace gestione del portafoglio, che a fini di copertura.
La regolamentazione assicurativa vieta l’utilizzo degli strumenti derivati a fini speculativi.
La Società prevede di affidare le scelte di investimento relative al Fondo ad Anima Sgr, intermediario abilitato a prestare servizi di gestione dei patrimoni, nel quadro di criteri di allocazione del patrimonio delineati dalla Società.
In tal caso, è comunque prevista l’esclusiva responsabilità della Società nei confronti degli assicurati per l’attività di gestione del Fondo.
In merito ai principali rischi associati all’investimento si rimanda a quanto riportato nel set informativo.
Art. 5 – Costi gravanti sul Fondo
Sul Fondo gravano i seguenti costi, che determinano una diminuzione del Valore Complessivo Netto del Fondo e di conseguenza del valore unitario della quota.
1. Commissioni di Gestione
VeraVita 50 | |
Tipologia | Percentuale |
Commissioni di gestione | 1,70% su base annua, calcolata pro-rata temporis sul Valore Complessivo Netto del |
Fondo ad ogni Data di valorizzazione e prelevata trimestralmente | |
Commissioni per la garanzia di prestazione minima | Non previste |
Commissioni di overperformance | Non previste |
2. Commissioni applicate dalle società di gestione di OICR sottostanti al Fondo
Gli OICR in cui può essere investito il patrimonio del Fondo, prevedono le seguenti commissioni massime:
Tipologia di costo degli OICR sottostanti | Percentuale |
Oneri di sottoscrizione e di rimborso | Non applicabile |
Commissioni di gestione annue | Massimo 2,50% del valore delle quote degli OICR. |
Commissioni di overperformance | Xxxxxxx 30% dell’eventuale differenza positiva tra la performance dell’OICR e l’obiettivo di gestione (benchmark, obiettivo di rendimento, massimo valore assoluto o relativo registrato dal fondo, a seconda dei casi) |
La Società incrementerà il patrimonio del Fondo di un importo pari alle utilità pattuite e ricevute dalle società di gestione degli OICR oggetto di investimento, secondo quanto riportato nel set informativo. Per la quantificazione di tali utilità si rinvia al rendiconto annuale del Fondo.
3. Ulteriori costi gravanti sul Fondo
- spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo;
- i costi connessi con l’acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo;
- spese di pubblicazione del valore delle quote;
- spese di revisione e certificazione del Fondo;
- le eventuali spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse del Fondo.
Se previsti dalla normativa, possono infine gravare gli oneri relativi al contributo di vigilanza, che la Società è tenuta a versare annualmente all’IVASS.
I costi indicati sub 1, 2 e 3, sono imputati al Fondo con conseguente diminuzione del Valore Complessivo Netto del Fondo, con una gradualità coerente con la periodicità di calcolo della quota di cui all’Art. 7.
Il Valore Complessivo Netto del Fondo è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo stesso al netto delle eventuali passività e delle spese inerenti al Fondo, e ad esso imputate, di cui al precedente Art. 5 (il Valore Complessivo Netto del Fondo).
La Società calcola settimanalmente il Valore Complessivo Netto del Fondo conformemente ai seguenti criteri:
− per l’individuazione quantitativa delle attività, si considera la posizione netta in valori mobiliari quale si ricava dalle consistenze effettive del giorno cui si riferisce il calcolo, emergenti dalle evidenze patrimoniali rettificate dalle partite relative ai contratti conclusi alla data anche se non ancora
regolati, le quali trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del Fondo, contribuendo a determinare la “posizione netta di liquidità”;
− qualora, a causa di una sospensione o una limitazione degli scambi, prima dell’orario di chiusura, delle Borse di quotazione di riferimento delle attività finanziarie in cui investe il Fondo, la Società si trovi nelle condizioni di non poter procedere alla valorizzazione delle Quote del Fondo, verrà preso, come Giorno di riferimento per la valorizzazione, relativamente alle Borse interessate, il primo giorno lavorativo immediatamente successivo nel quale si rendano disponibili sulle medesime Borse di riferimento le quotazioni di dette attività finanziarie.
Ai fini della determinazione del Valore Complessivo Netto del Fondo saranno applicati i seguenti principi contabili:
− le negoziazioni su titoli e altre attività finanziarie sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo sulla base della conclusione dei relativi contratti, anche se non regolati;
− gli interessi e gli altri proventi ed oneri di natura operativa sono registrati secondo il principio della competenza temporale, anche mediante rilevazione di ratei attivi e passivi;
− gli interessi e gli altri proventi attivi vengono registrati al lordo delle eventuali ritenute d’acconto;
− i dividendi non ancora incassati sui titoli azionari in portafoglio sono considerati dal giorno della quotazione ex-cedola;
− l’immissione e il prelievo delle Quote sono registrate in base a quanto previsto dalle condizioni contrattuali di assicurazione e secondo il principio della competenza temporale;
− i valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo di mercato rilevato il Giorno di riferimento del calcolo;
− i valori mobiliari non quotati sono valutati al presunto valore di realizzo;
− le quote di un OICR presente nel Fondo vengono valorizzate sulla base dell’ultimo valore della quota disponibile al giorno di valorizzazione della Quota del Fondo;
− per i valori mobiliari con valorizzazioni disponibili con cadenza settimanale o mensile si utilizza l’ultimo valore disponibile;
− la conversione in Euro dei valori mobiliari espressi in valuta estera avviene applicando i cambi indicativi rilevati dalla Banca Centrale Europea il Giorno di riferimento del calcolo;
− il numerario è computato al nominale;
− gli eventuali crediti di imposta riconosciuti sui proventi derivanti dalla gestione delle quote di OICR presenti nel Fondo concorrono ad incrementare il valore del Fondo stesso a partire dalla data in cui sono maturati, tenuto conto della data in cui la Società potrà presumibilmente realizzarli;
− le eventuali retrocessioni di una percentuale delle commissioni di gestione, riconosciute dai gestori in relazione agli OICR presenti nel Fondo, concorrono a incrementare il valore del Fondo stesso.
Art. 7 – Valore unitario della Quota e sua pubblicazione
Il valore unitario di ogni Quota è determinato dalla Società il primo giorno lavorativo della Società stessa successivo al lunedì di ogni settimana (la Data di valorizzazione), dividendo il Valore Complessivo
Netto del Fondo, calcolato secondo i criteri di cui al precedente Art. 6, per il numero complessivo di Quote costituenti il patrimonio del Fondo (tale rapporto viene arrotondato alla millesima parte di una quota), entrambi riferiti al suddetto lunedì (il Giorno di riferimento).
Il valore unitario della quota, con indicazione della relativa data di riferimento, è pubblicato giornalmente su “Il Sole 24 Ore” e sul sito internet della Società xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Alla data di costituzione del Fondo, il valore unitario della quota è convenzionalmente fissato ad Euro 10,00.
Art. 8 – Revisione contabile del Fondo
La gestione del Fondo è annualmente sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all’albo di cui al d. lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, secondo quanto riportato nel set informativo.
La società di revisione accerta la rispondenza della gestione al presente Regolamento ed attesta l’adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche, e la determinazione del valore unitario della quota.
Art. 9 – Modifiche al Regolamento
La Società si riserva la facoltà di apportare quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il Contraente.
Tali modifiche verranno trasmesse con tempestività all’IVASS, con evidenza degli effetti sul Contraente, e comunicate a quest’ultimo.
È fatto comunque salvo il diritto di riscatto del Contraente dal contratto di assicurazione, secondo quanto previsto nelle condizioni contrattuali di assicurazione.
La consultazione del presente Glossario ha lo scopo di agevolare la comprensione dei termini tecnici presenti nei documenti che compongono il Set Informativo.
Adeguamento delle prestazioni (e del relativo capitale assicurato): attribuzione alle prestazioni di una parte del rendimento della Gestione separata, che può avere valore positivo o negativo, secondo la periodicità stabilita dalle Condizioni di Assicurazione.
Tale attività prevede i seguenti adempimenti:
a) identificazione dei soggetti che intervengono nel rapporto assicurativo:
❖ cliente (Contraente) ed eventuale esecutore,
❖ Beneficiario ed eventuale esecutore (al momento della corresponsione della prestazione assicurativa),
❖ eventuale titolare effettivo, cioè la persona fisica nell’interesse della quale è instaurato il rapporto assicurativo;
b) verifica dell'identità dei soggetti che intervengono nel rapporto, di cui al punto a), sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
c) acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo posto in essere;
d) esercizio di controllo costante nel corso del rapporto continuativo.
Appendice contrattuale (o di polizza): è un documento che forma parte integrante del contratto, emesso anche successivamente alla conclusione dello stesso, per modificarne o integrarne alcuni aspetti in accordo tra Contraente e Società.
Assicurato: è la persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto. Le prestazioni assicurate sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita. Può coincidere con il Contraente stesso e/o con il Beneficiario.
Assicurazione: Vedi "Contratto di assicurazione sulla vita".
Benchmark: parametro oggettivo di mercato comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un Fondo ed a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.
Beneficiario: è la persona fisica o altro soggetto giuridico, designato dal Contraente, che ha il diritto di riscuotere la somma assicurata al verificarsi degli eventi previsti dal contratto. Può coincidere con il Contraente stesso e/o con l’Assicurato.
Caricamento: è la parte del premio che la Società trattiene per far fronte agli oneri di acquisizione ed amministrazione del contratto.
Composizione del Fondo: informazione sulle attività di investimento del Fondo relativamente alle principali tipologie di strumenti finanziari, alla valuta di denominazione, alle aree geografiche, ai mercati di riferimento e ad altri fattori rilevanti.
Commissione di performance: commissione trattenuta dalla Società nel caso in cui il rendimento finanziario delle quote a cui è collegato il contratto sia superiore ad una determinata soglia di rendimento prefissata nelle Condizioni di Assicurazione.
Condizioni di Assicurazione: è l’insieme delle norme (o regole) che disciplinano il contratto.
Conflitto di interessi: l’insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse della Società può risultare in contrasto con quello del Contraente.
Consolidamento: è il meccanismo in base al quale vengono definitivamente acquisiti sul contratto, con la periodicità stabilita, il rendimento attribuito al contratto e, quindi, la maggiorazione delle prestazioni conseguente alla rivalutazione
Contraente: è la persona fisica o altro soggetto giuridico, che stipula il contratto con la Società e si impegna al versamento dei premi. Può coincidere con l’Assicurato e/o con il Beneficiario.
Contratto di assicurazione sulla vita: contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’Assicurato.
Data di conclusione del contratto: il contratto si considera concluso quando viene sottoscritto il modulo di proposta - polizza da parte del Contraente e da parte dell’Assicurato, – se persona diversa – e viene versato il premio.
Data di decorrenza del contratto: data dalla quale decorrono le garanzie previste dal contratto ovvero le ore 24 della data di conclusione del contratto. La data di decorrenza è indicata nella lettera di conferma.
Documento unico di rendicontazione: documento con il quale la Compagnia fornisce al Contraente il riepilogo annuale:
– dell'importo dei costi e degli oneri a carico nell'anno di riferimento, con specifica indicazione della parte connessa al costo della distribuzione, nonché della relativa illustrazione con cui viene mostrato l'effetto cumulativo dei costi sulla redditività del prodotto e;
– dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l’aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, i premi versati e quelli in arretrato e il valore di riscatto maturato.
Per i contratti con prestazioni collegate a gestioni separate, il riepilogo comprende inoltre: il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Separata, l’aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso con l’evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti.
Per i contratti con forme di partecipazione agli utili diversi, il riepilogo comprende gli utili attribuiti alla polizza.
Età assicurativa: è l’età compiuta dall’Assicurato alla data in riferimento alla quale si effettua il calcolo, se a tale data non sono trascorsi più di sei mesi dall’ultimo compleanno; è l’età da compiere, se a tale data sono trascorsi più di sei mesi dall’ultimo compleanno.
FATCA: Il Foreign Account Tax Compliance Act è una normativa fiscale americana – recepita in Italia dalla Legge, 18 giugno 2015, n. 95 che ha ratificato e dato esecuzione all’accordo Intergovernativo siglato tra Italia e Stati Uniti il 10 gennaio 2014 – che, al fine di contrastare l’evasione fiscale da parte di cittadini e imprese statunitensi, prevede in capo alla Compagnia obblighi di identificazione e classificazione dello Status o meno di cittadino/contribuente americano.
La Compagnia è a tal fine obbligata ad acquisire alcune specifiche informazioni ed una autocertificazione sottoscritta dal Contraente (se persona fisica) o dal rappresentante legale (per le persone giuridiche).
La Compagnia è altresì obbligata ha effettuare attività di monitoraggio al fine di individuare prontamente eventuali variazioni delle informazioni sul cliente che possano comportare l’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate e conseguentemente al fisco statunitense (Internal Revenue Service - IRS).
Fondi comuni d’investimento (aperti): Fondi d’investimento costituiti da società di gestione del risparmio, che gestiscono patrimoni collettivi raccolti da una pluralità di sottoscrittori e che consentono, in ogni momento e su richiesta, a questi ultimi la liquidazione della propria quota proporzionale. A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito si distinguono in diverse categorie quali azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e di liquidità (o monetari).
Fondo interno: Fondo d’investimento per la gestione delle polizze unit-linked costituito all’interno della società e gestito separatamente dalle altre attività della società stessa, in cui vengono fatti confluire i premi, al netto dei costi, versati dal Contraente, i quali vengono convertiti in quote (unit) del Fondo stesso. A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito sono distinti in diverse categorie quali azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e di liquidità (o monetari).
Gestione Separata: portafoglio di investimenti gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, in funzione del cui rendimento si adeguano le prestazioni dei contratti ad esso collegati.
Giorno di riferimento: giorno lavorativo di riferimento per il calcolo del valore complessivo netto del Fondo interno/OICR e conseguentemente del valore unitario delle quote del Fondo interno/OICR stesso.
Imposta sostitutiva: è l’imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche. Gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi.
IVASS o ISVAP: è l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni che svolge funzioni di vigilanza nel settore assicurativo sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo. A far data dal 1° gennaio 2013 l’IVASS è succeduto in tutti i poteri, competenze e funzioni di vigilanza precedentemente affidate all’ISVAP.
Limitazione di azioni esecutive o cautelari: ai sensi dell’art. 1923 cod. civ. le somme dovute dalla Compagnia al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
Modulo di Proposta-Polizza: documento che forma parte integrante del contratto, in cui vengono raccolte le firme del Contraente, dell'Assicurato e della Società, e riportati i dati identificativi del Contraente, dell'Assicurato e dei Beneficiari; inoltre vengono indicati e riassunti i principali elementi del contratto (durata, importi delle prestazioni, il premio ecc.).
Mercati regolamentati: per mercati regolamentati si intendono quelli iscritti dalla CONSOB nell’elenco previsto dall’art. 63, comma 2, ovvero nell’apposita sezione prevista dall’art. 67, comma 1, del D. Lgs. n. 58/98.
OICVM/OICR: sono Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari/Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio. Si tratta di fondi comuni di investimento e di Società di Investimento a Capitale
Variabile (SICAV) di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modificazioni ed integrazioni.
Overperformance: soglia di rendimento del Fondo interno/OICR a cui è collegato il contratto oltre la quale la società può trattenere una parte dei rendimenti come costi (commissioni di performance o incentivo).
Opzioni contrattuali: sono tutte le opzioni esercitabili in forza del contratto. Ad esempio, ove contrattualmente previsto: l’opportunità di effettuare switch oppure di scegliere che il capitale sia convertito in una rendita vitalizia o, viceversa, di chiedere che la rendita vitalizia sia convertita in un capitale da pagare in unica soluzione.
Plusvalenza / Minusvalenza: differenza rispettivamente positiva o negativa fra il prezzo di vendita di una attività componente la Gestione Separata ed il suo prezzo di acquisto.
Polizza: documento che fornisce la prova dell’esistenza del contratto di assicurazione o di capitalizzazione.
Premio: è l’importo che il Contraente versa a fronte delle prestazioni assicurate.
Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.
Prestazioni assicurate: sono le somme pagabili dalla Società, in forma periodica o di capitale, al verificarsi dell’evento assicurato.
Prodotto d’investimento assicurativo (o IBIP, Insurance Based Investment Product): un prodotto ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, numero 2), del regolamento (UE) n. 1286/2014; prodotto assicurativo che presenta una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato.
Quietanza: documento che prova l’avvenuto pagamento (ad esempio: quietanza di premio rilasciata dalla Società al Contraente a fronte del versamento del premio; quietanza di liquidazione rilasciata dall’avente diritto alla Società a fronte del pagamento della prestazione).
Quota: ciascuna delle parti (unit) di uguale valore in cui il Fondo interno/OICR è virtualmente suddiviso, e nell’acquisto delle quali vengono investiti i premi, al netto dei costi e delle coperture assicurative.
Rating o merito creditizio: è un indicatore sintetico del grado di solvibilità di un soggetto (Stato o impresa privata) che emette strumenti finanziari di natura obbligazionaria ed esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità ed i tempi previsti. Tale valutazione viene espressa da alcune agenzie internazionali indipendenti, che assegnano rating più elevati agli emittenti che offrono alte garanzie di solvibilità, mentre il rating più basso è attribuito agli emittenti scarsamente affidabili. Il livello base di rating affinché l’emittente sia caratterizzato da adeguate capacità di assolvere ai propri impegni finanziari è rappresentato dal cosiddetto Investment Grade.
Recesso: diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.
Revoca: diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.
Regolamento del Fondo: documento che riporta la disciplina contrattuale del Fondo interno.
Regolamento della Gestione Separata: documento che riporta la disciplina contrattuale della Gestione Separata.
Rendita: è la somma in forma periodica, pagabile dalla Società in corrispondenza di determinati periodi in virtù del tipo di opzione, se contrattualmente prevista, esercitata dal Contraente.
Rilevanza degli investimenti: termini di rilevanza (vedi tabella seguente) indicativi delle strategie gestionali della Gestione Separata/Fondo interno/OICR, posti i limiti definiti nel Regolamento di gestione:
Definizione | Controvalore dell’investimento rispetto al totale dell’attivo del fondo |
Principale | Oltre 70% |
Prevalente | Compreso tra il 50% e il 70% |
Significativo | Compreso tra il 30% e il 50% |
Contenuto | Compreso tra il 10% e il 30% |
Residuale | Minore del 10% |
Riscatto parziale: facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore maturato sul contratto al momento della richiesta, secondo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione.
Riscatto totale: è la facoltà del Contraente di risolvere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta, secondo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione.
Riserva matematica: è l’importo accantonato dalla Società per far fronte agli impegni assunti contrattualmente nei confronti dei Contraenti. La legge impone alle società particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.
Risoluzione del contratto: consiste nello scioglimento del rapporto contrattuale esistente tra la Società e il Contraente.
Rivalutazione: consiste nella maggiorazione delle prestazioni, con la periodicità prestabilita, derivante dall’attribuzione di una quota del rendimento della gestione separata cui è collegato il contratto.
Set Informativo: l’insieme dei documenti che sono predisposti, consegnati unitariamente al Contraente, prima della sottoscrizione del contratto, e pubblicati nel sito internet dell’impresa, composto da:
– il documento informativo per i prodotti di investimento, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e relative norme di attuazione (KID);
– il documento informativo precontrattuale aggiuntivo relativo ai prodotti d’investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP);
– le Condizioni di Assicurazione, comprensive del glossario;
– il modulo di proposta - polizza.
Società: Xxxx Xxxx X.x.X., impresa regolarmente autorizzata ad esercitare l’attività assicurativa, definita anche Compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.
Società di gestione del risparmio (SGR): società di diritto italiano autorizzata cui è riservata la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti.
Soggetti distributori: intermediari incaricati dalla Società alla distribuzione del prodotto.
Strumento derivato: strumento finanziario (o attività finanziaria) il cui valore è collegato al prezzo di mercato di uno strumento sottostante: dipende, pertanto, da altre variabili sottostanti, spesso rappresentate dal prezzo di strumenti finanziari negoziabili. Rientrano in questa categoria strumenti finanziari quali ad esempio le opzioni, i futures e gli swaps.
Tasso di rendimento minimo garantito: rendimento finanziario, annuo e composto, che la Società garantisce alle prestazioni assicurate. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali (tasso tecnico) oppure riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata, oppure riconosciuto al verificarsi dell’evento previsto dal contratto o in caso di riscatto secondo quanto previsto dalle Condizioni di Assicurazione.
Valore del patrimonio netto (c.d. NAV): Il valore del patrimonio netto, anche definito NAV (Net Asset Value), rappresenta la valorizzazione di tutte le attività finanziarie oggetto di investimento da parte del fondo interno/OICR, al netto degli oneri fiscali gravanti sullo stesso, ad una certa data di riferimento.
Valore della quota/azione (c.d. uNAV): Il valore unitario della quota/azione di un fondo interno/OICR, anche definito unit Net Asset Value (uNAV), è determinato dividendo il valore del patrimonio netto del fondo interno/OICR (NAV) per il numero delle quote/azioni in circolazione alla data di riferimento della valorizzazione.
Volatilità: indicatore statistico che esprime il grado di variabilità dei prezzi o l’ampiezza delle oscillazioni subite dal prezzo di uno strumento finanziario. Indica parte del rischio che si assume quando si effettua un investimento; quanto più uno strumento finanziario è volatile, tanto maggiore è l’aspettativa di guadagni elevati, ma anche il rischio di perdite.
Art. 22, commi 1 e 2
1. I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.
2. Per le finalità di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.
Art. 42, comma 1, 2 e 4
1. I soggetti obbligati che si trovano nell’impossibilità oggettiva di effettuare l’adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), si astengono dall’instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell’articolo 35.
2. I soggetti obbligati si astengono dall'instaurare il rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali e pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale già in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità.
4. È fatta in ogni caso salva l’applicazione dell’articolo 35, comma 2, nei casi in cui l’operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l’atto.
Art. 55, comma 3 e 4
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a
30.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi tenuto, viola il divieto di comunicazione di cui agli articoli 39, comma 1, e 41, comma 3, è punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 5.000 euro a 30.000 euro.
L’Esecutore è il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente. Se trattasi di cliente persona giuridica, il soggetto cui siano conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente.
L’Effettivo Percipiente è l’eventuale persona fisica o persona giuridica a favore della quale viene effettuato il pagamento su disposizione del cliente.
Art. 20
1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
3. Nelle ipotesi in cui l’esame dell’assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
b) del controllo dei voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria;
c) dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante.
4. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n.361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
a) i fondatori, ove in vita;
b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.
5. Qualora l’applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.
6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell’individuazione del titolare effettivo nonché, con specifico riferimento al titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5, delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1,2,3 e 4 del presente articolo.
Art. 22, comma 3, 4 e 5
3. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, sono acquisite, a cura degli amministratori, richiedendole al titolare effettivo, individuato ai sensi dell’articolo 20, anche sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l’entità dell'interesse nell'ente. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l’impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 120 e 122 TUF, 74 e 77 CAP e 2341‐ter del codice civile.
4. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le persone giuridiche private, tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361,
e successive modificazioni, sono acquisite dal fondatore, ove in vita ovvero dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente, richiedendole al titolare effettivo, individuato ai sensi dell’articolo 20, anche sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione.
5. I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, nonché le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti affini, purché stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, o dell’istituto giuridico affine, per tali intendendosi quelle relative all'identità del costituente o dei costituenti, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull’istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell’istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. I fiduciari di trust espressi e le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) e b). I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo o professionale ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati. 5-bis. Per le finalità di cui al presente decreto, si considerano istituti giuridici affini al trust gli enti e gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche
avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell’interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine.
5-ter. I soggetti obbligati assicurano che le informazioni di cui al presente articolo, acquisite nell’espletamento delle procedure di adeguata verifica della clientela, siano prontamente rese disponibili alle autorità di cui all’articolo 21, comma 2, lettera a), per l’esercizio delle rispettive attribuzioni.
Art. 1, comma 2, lettera dd)
2. Le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:
1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
1.1. Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice‐Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
1.2. deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
1.3. membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
1.4. giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
1.5. membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
1.6. ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
1.7. componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
1.8. direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
1.9. direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
2) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
3.1. le persone fisiche che, ai sensi del presente decreto, detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d’affari;
3.2. le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.
Definizioni ai sensi della Legge 18 Giugno 2015, n. 95 e della Direttiva 2014/107/UE del Consiglio del 9 Dicembre 2014
FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)
Normativa fiscale americana – recepita in Italia tramite la firma di uno specifico accordo Intergovernativo tra Italia e Stati Uniti e ratificato dalla Legge 18 Giugno 2015, n.95 - che, al fine di contrastare l’evasione fiscale da parte di cittadini e imprese statunitensi, prevede in capo agli istituti finanziari non statunitensi obblighi di identificazione e classificazione dello Status o meno di cittadino/contribuente americano. L’istituto è altresì obbligato a effettuare attività di monitoraggio al fine di individuare prontamente eventuali variazioni delle informazioni sul cliente che possano comportare l’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate e conseguentemente al fisco statunitense (Internal Revenue Service - IRS).
CRS (Common Reporting Standard)
Sistema di scambio automatico di informazioni tra Paesi elaborato dall’OCSE per combattere la frode fiscale, l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva, attuato mediante Dir. 2014/107/UE del Consiglio del 9 dicembre 2014 recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale e correlata L. 9 luglio 2015, n. 114 attraverso cui è attuato l'ampliamento dello scambio automatico di informazioni già previsto all'articolo 8, paragrafo 5, della direttiva 2011/16/UE in relazione ai residenti in altri Stati membri,. Il CRS prevede in capo alla Compagnia obblighi di identificazione della clientela al fine di ottenere la residenza fiscale nonché attività di monitoraggio per individuare prontamente eventuali variazioni delle informazioni sul cliente che possano comportare l’obbligo di comunicazione.
TIN / SSN / EIN
(Codice fiscale statunitense) designa un codice di identificazione fiscale federale degli Stati Uniti.
Si intende un codice di identificazione fiscale (o equivalente funzionale in assenza di un codice di identificazione fiscale).
(Global Intermediary Identification Number) designa il codice identificativo rilasciato e pubblicato in una apposita lista dall’IRS (“FFI list”) ed assegnato a una Participating Foreign Financial Institution (PFFI)), una Registered Deemed Compliant FFI, nonché a ogni altra entità che deve o può registrarsi presso l’IRS, secondo le pertinenti disposizioni del Tesoro statunitense.
Internal Revenue Service – IRS
Designa l’Amministrazione Finanziaria Statunitense.
Intergovernmental Agreement – IGA
Designa un Accordo intergovernativo per migliorare la tax compliance internazionale e per applicare la normativa Fatca stipulato dal Governo degli Stati Uniti d’America con un altro Paese.
a. IGA 1 designa un IGA che prevede l’obbligo, per le istituzioni finanziarie localizzate nel Paese che ha stipulato l’Accordo con gli Stati Uniti, di comunicare le informazioni richieste dalla normativa FATCA all’Autorità fiscale del Paese stesso, che le trasmette all’Internal Revenue Service statunitense (IRS);
b. IGA 2 designa un IGA in base al quale l’Autorità fiscale del Paese che ha stipulato l’Accordo con gli Stati Uniti si impegna a consentire alle istituzioni finanziarie localizzate presso tale Paese la trasmissione delle informazioni richieste dalla normativa FATCA direttamente all’IRS.
Expanded Affiliated Group - EAG
Designa un gruppo di istituzioni finanziarie in cui una entità controlla le altre entità, ovvero le entità sono soggette a controllo comune. A tal fine, il controllo comprende il possesso diretto o indiretto di più del 50 per cento dei diritti di voto e della partecipazione al capitale di un’entità.
Participating FFI
(Solo FATCA) – PFFI (Istituzione finanziaria estera – ovvero NON US - partecipante) designa le istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione localizzate in Paesi che hanno sottoscritto un IGA 2 nonché quelle localizzate in Paesi che non hanno sottoscritto un XXX 0 ma che hanno firmato singolarmente e autonomamente un accordo con l’IRS.
Registered Deemed Compliant FFI
(Solo FATCA) Istituzioni finanziarie estere – ovvero NON US - registrate considerate adempienti designa:
a. le istituzioni finanziarie localizzate in Paesi che non hanno sottoscritto un IGA che sono qualificate come RDCFFI sulla base dei pertinenti Regolamenti del Tesoro statunitense;
b. le istituzioni finanziarie localizzate in Paesi che hanno sottoscritto un Accordo IGA 1 e che sono tenute alla comunicazione;
c. le istituzioni finanziarie localizzate in Paesi che hanno sottoscritto un IGA 1 o un XXX 0 qualificate come RDCFFI sulla base della normativa interna di tali ultimi Paesi.
Certified Deemed Compliant FFI
Istituzioni finanziarie estere – ovvero NON US - certificate considerate adempienti. Rientrano:
a. le istituzioni finanziarie estere localizzate in Paesi che non hanno sottoscritto un IGA ma che sono qualificate come CDC FFI dai pertinenti Regolamenti del Tesoro statunitense;
b. le istituzioni finanziarie localizzate in Paesi che hanno sottoscritto un IGA 1 o un IGA 2, diverse dalle RDCFFI, che sono qualificate come CDCFFI dalla normativa domestica di tali Paesi.
Exempt Beneficial Owner (solo FATCA)
Sono le istituzioni, le società o gli altri soggetti che rientrano nel seguente elenco:
a) il Governo Italiano, ogni suddivisione geografica, politica o amministrativa del Governo Italiano, o ogni agenzia o ente strumentale interamente detenuto da uno qualsiasi o più dei soggetti precedenti;
b) un’organizzazione internazionale pubblica (o una sede italiana di organizzazione internazionale pubblica) avente titolo a godere di privilegi, esenzioni e immunità
in quanto organizzazione internazionale ai sensi di un trattato o accordo internazionale concluso dall’Italia e ogni agenzia dipendente da tale organizzazione o ente strumentale dalla stessa istituito per il perseguimento, anche indiretto, dei propri scopi;
c) la Banca d’Italia;
d) le Posta Italiane S.p.A., ad eccezione del patrimonio BancoPosta;
e) la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP);
f) i fondi o le istituzioni che si qualificano come forme pensionistiche complementari ai sensi della legislazione italiana, compresi i fondi pensione regolati dal Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e gli enti di previdenza e sicurezza sociale privatizzati dal Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509, o
g) istituiti ai sensi del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, a condizione che i contributi individuali volontari al conto siano limitati dalla normativa italiana di riferimento oppure non eccedano in alcun anno 50.000 €;
h) i fondi pensione nonché gli enti di previdenza e sicurezza sociale privatizzati dal Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509, o istituiti ai sensi del Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che hanno diritto ai benefici previsti dalla Convenzione del 25 agosto 1999 Italia - Stati Uniti per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi o le evasioni fiscali in quanto soggetto residente in Italia ai sensi dell’art. 4 della predetta Convenzione e in possesso dei requisiti di cui all’art. 2, lettera f), del protocollo alla Convenzione stessa;
i) i fondi pensione istituiti dagli EBO di cui ai punti precedenti per fornire prestazioni pensionistiche o altri benefici in caso di malattia o morte a partecipanti che sono, o sono stati, dipendenti di tali EBO o a persone designate da tali dipendenti ovvero a persone che, pur non essendo state dipendenti di detti EBO, hanno diritto a ricevere i summenzionati benefici in ragione di servizi personali resi ai medesimi EBO;
j) le società o i soggetti giuridici di piena proprietà di altri soggetti esenti da FATCA;
k) i beneficiari effettivi esteri esenti localizzati in Paesi che hanno sottoscritto un IGA1 o un IGA2 e che sono considerati beneficiari effettivi esenti in base alla
legislazione domestica di tali Paesi nonché i soggetti considerati beneficiari effettivi esenti dai pertinenti Regolamenti del Tesoro statunitense.
Non Participating Financial Institution
(Solo FATCA) Istituzione finanziaria non partecipante - NPFI designa un’istituzione finanziaria localizzata in un Paese che non ha sottoscritto un IGA, diversa da una Participating Foreign Financial Institution, da una Deemed Compliant Foreign Financial Institution e da un Exempt Beneficial Owner in base ai pertinenti Regolamenti del Dipartimento del Tesoro statunitense. In questa definizione rientrano altresì le istituzioni finanziarie italiane escluse dalla FFI list a seguito dell’espletamento della procedura di cui all’articolo 5, paragrafo 2, dell’IGA Italia nonché le Partner Jurisdiction Financial Institution (Istituzioni Finanziarie localizzate in paesi diversi da Italia e Stati Uniti che hanno sottoscritto un IGA) alle quali è stato revocato il GIIN.
Sponsored FFI
(Solo FATCA) Ai fini di adempiere gli obblighi FATCA, un’entità di investimento può ricorrere ad una entità sponsor, ferma restando la responsabilità della Sponsored FFI per il corretto assolvimento dei suddetti obblighi.
Non Specified U.S. Person
− società di capitali le cui azioni sono regolarmente negoziate su uno o più mercati mobiliari regolamentati;
− qualsiasi società di capitali che è un membro dello stesso expanded affiliated group, di una società di capitali le cui azioni sono regolarmente negoziate su uno o più mercati regolamentati;
− gli Stati Uniti o qualsiasi suo ente o agenzia interamente posseduta;
− qualsiasi Stato degli Stati Uniti, qualsiasi territorio statunitense, qualsiasi suddivisione politica di uno dei precedenti, o qualsiasi agenzia o ente interamente posseduto di uno o più dei precedenti;
− qualsiasi organizzazione esente da imposte conformemente alla sezione 501(a) dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti o un piano pensionistico individuale come definito nella sezione 7701(a)(37) dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti;
− qualsiasi organizzazione esente da imposte conformemente alla sezione 501(a) dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti o un piano pensionistico individuale come definito nella sezione 7701(a)(37) dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti;
− qualsiasi banca come definita nella sezione 581 dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti;
− un intermediario come definito nella sezione 6045(c) dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti;
− qualsiasi trust di investimento immobiliare come definito nella sezione 856 dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti;
− qualsiasi common trust fund come definito nella sezione 584(a) dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti;
− qualsiasi trust esente da imposte conformemente alla sezione 664(c) dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti o che è descritto nella sezione 4947(a)(1) dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti;
− ogni trust esente da imposte conformemente a un piano descritto nella sezione 403(b) o nella sezione 457(b) dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti
− qualsiasi società di investimento regolamentata come definita nella sezione 851 dell’Internal Revenue Code degli Stati Uniti o qualsiasi entità registrata presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti conformemente all’Investment Company Act del 1940;
− un operatore in titoli, commodities, o strumenti finanziari derivati (inclusi i contratti su capitali figurativi, futures, forwards e opzioni) che è registrato come tale o in base alla legislazione degli Stati Uniti o di ogni suo Stato.
Specified U.S. Person
Persona statunitense diversa dalle precedenti
Active NFE
Per Active NFE si intende un’Entità Non Finanziaria che soddisfa uno dei seguenti criteri:
a) meno del 50% del reddito lordo dell’Entità Non Finanziaria per l’anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione è reddito passivo e meno del 50% delle attività detenute dall’Entità Non Finanziaria nel corso dell’anno solare precedente o altro adeguato periodo di rendicontazione sono attività che producono o sono detenute al fine di produrre reddito passivo;
b) il capitale dell’NFE è regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari ovvero l’NFE è un’Entità Collegata di un’Entità il cui capitale è regolarmente negoziato in un mercato regolamentato di valori mobiliari;
c) l’NFE è un’Entità Statale, un’Organizzazione Internazionale, una Banca Centrale o un’Entità interamente controllata da uno o più di detti soggetti;
d) tutte le attività dell’NFE consistono essenzialmente nella detenzione (piena o parziale) delle consistenze dei titoli di una o più controllate impegnate nell’esercizio di un’attività economica o commerciale diversa dall’attività di un’Istituzione Finanziaria, e nella fornitura di finanziamenti e servizi ad esse, salvo che un’Entità non sia idonea a questo status poiché funge (o si qualifica) come un fondo d’investimento, un fondo di private equity, un fondo di venture capital, un leveraged buyout fund o altro veicolo d’investimento la cui finalità è di acquisire o finanziare società per poi detenere partecipazioni in tali società come capitale fisso ai fini d’investimento;
e) l’NFE non esercita ancora un’attività economica e non l’ha esercitata in passato, ma sta investendo capitale in alcune attività con l’intento di esercitare un’attività economica diversa da quella di un’Istituzione Finanziaria; l’NFE non ha i requisiti per questa eccezione decorsi 24 mesi dalla data della sua organizzazione iniziale;
f) l’NFE non è stata un’Istituzione Finanziaria negli ultimi cinque anni e sta liquidando le sue attività o si sta riorganizzando al fine di continuare o ricominciare a operare in un’attività economica diversa da quella di un’Istituzione Finanziaria;
g) l’NFE si occupa principalmente di operazioni di finanziamento e operazioni di copertura con o per conto di Entità Collegate che non sono Istituzioni Finanziarie e non fornisce servizi di finanziamento o di copertura a Entità che non siano Entità Collegate, a condizione che il gruppo di tali Entità Collegate si occupi principalmente di un’attività economica diversa da quella di un’Istituzione Finanziaria;
h) l’NFE soddisfa tutti i seguenti requisiti:
1) è stata costituita ed è gestita nel suo Stato membro o in altra giurisdizione di residenza esclusivamente per finalità religiose, caritatevoli, scientifiche, artistiche, culturali, sportive o educative; o è stata costituita ed è gestita nel suo Stato membro o in altra giurisdizione di residenza ed è un’organizzazione professionale, un’unione di operatori economici, una camera di commercio, un’organizzazione del lavoro, un’organizzazione agricola o orticola, un’unione civica o un’organizzazione attiva esclusivamente per la promozione dell’assistenza sociale;
2) è esente dall’imposta sul reddito nel suo Stato membro o in altra giurisdizione di residenza;
3) non ha azionisti o soci che hanno un interesse a titolo di proprietari o di beneficiari sul suo reddito o sul patrimonio;
4) le leggi applicabili dello Stato membro o altra giurisdizione di residenza dell’NFE o gli atti costitutivi dell’NFE non consentono che il reddito o patrimonio dell’NFE siano distribuiti o destinati a beneficio di un privato o di un’Entità non caritatevole, se non nell’ambito degli scopi di natura caritatevole dell’Entità, a titolo di pagamento di una remunerazione congrua per i servizi resi, ovvero a titolo di pagamento del valore equo di mercato di beni acquistati dall’NFE; e
5) le leggi applicabili dello Stato membro o altra giurisdizione di residenza dell’NFE o gli atti costitutivi dell’NFE prevedono che, all’atto della liquidazione o dello
scioglimento dell’NFE, tutto il suo patrimonio sia distribuito ad un’Entità Statale o altra organizzazione senza scopo di lucro, o sia devoluto al governo dello Stato membro o altra giurisdizione di residenza dell’Entità Non Finanziaria o a una sua suddivisione politica.
i) l’NFFE è un governo non statunitense, un governo di un Territorio degli Stati Uniti, un’organizzazione internazionale, una banca centrale di emissione non statunitense, o un’entità interamente controllata da uno o più di detti soggetti.
Direct Reporting NFFE/Sponsored Direct Reporting NFFE
(Solo FATCA): l’NFFE non è residente in Italia e si qualifica come Direct Reporting NFFE ovvero come Sponsored Direct Reporting NFFE ai sensi dei pertinenti Regolamenti del Tesoro statunitense.
Ai sensi dell’art. 6 del Decreto 6 Agosto 2015 - Decreto di attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 – o in base ai Regolamenti del Tesoro statunitense.
Con il termine Passive NFFE si intende ogni entità non finanziaria estera:
− il cui reddito lordo generato da passive income (dividendi, interessi, affitti, royalties, ecc.) nel precedente anno solare (o altro appropriato periodo di reporting) superiore al 50% del totale;
− assets che producono o sono detenuti per produrre passive income, superiori al 50% degli assets totali detenuti
durante il precedente anno solare (o altro appropriato periodo di reporting).
Il termine titolare effettivo (Controlling Person) designa la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un’entità, ovvero ne risultano beneficiari. Nel caso di entità classificate come Passive NFE, la Compagnia è tenuta a verificare se il/i titolare/i effettivo/i è classificabile come Reportable Person.
Reportable Person (solo CRS)
Sono considerati Soggetti reportable, ai fini CRS una Persona di uno Stato membro diversa da:
i) Una società di capitali le cui azioni sono regolarmente quotate su uno o più mercati regolamentati;
ii) Una società di capitali che è un'Entità Collegata di una società di capitali di cui al punto i);
iii) Un’entità Statale;
iv) Un’organizzazione internazionale;
v) Una Banca Centrale;
vi) Un’Istituzione Finanziaria.
Si intende uno dei documenti seguenti: a) un certificato di residenza rilasciato da un ente pubblico autorizzato (per esempio lo Stato o un'agenzia dello stesso, ovvero un comune) dello Stato membro o di un'altra giurisdizione in cui il beneficiario dei pagamenti afferma di essere residente; b) con riferimento a una persona fisica, un documento d'identità valido rilasciato da un ente pubblico autorizzato (per esempio lo Stato o un'agenzia dello stesso, ovvero un comune), contenente il nome della persona fisica e che viene comunemente utilizzato ai fini identificativi.
Residenza fiscale negli Stati Uniti ai fini FATCA: ai fini della normativa FATCA vigente si considera "residente fiscale negli Stati Uniti ai fini FATCA" il soggetto che possiede almeno uno dei seguenti requisiti:
a) sia “Cittadino Statunitense”, intendendosi per tale anche la persona che è nata negli Stati Uniti d’America e non è più ivi residente o non lo è mai stato (c.d. cittadinanza per nascita);
b) sia residente stabilmente negli USA;
c) sia in possesso della “Green Card”, rilasciata dall’“Immigration and Naturalization Service”;
d) abbia soggiornato negli USA per il seguente periodo minimo:
- 31 giorni nell’anno di riferimento e,
- 183 giorni nell’arco temporale di un triennio, calcolati computando:
• interamente i giorni di presenza nell’anno di riferimento;
• un terzo dei giorni di presenza dell’anno precedente;
• un sesto dei giorni di presenza per il secondo anno precedente.
Non si considera tuttavia "residente fiscale negli Stati Uniti ai fini FATCA":
a) l'insegnante che ha soggiornato temporaneamente negli Stati Uniti se in possesso di una visa del tipo "j" o "Q";
b) lo studente che ha soggiornato temporaneamente negli Stati Uniti se in possesso di una visa del tipo "j", "Q" "F" o "M";
c) il soggetto che ha soggiornato temporaneamente negli Stati Uniti a seguito di incarichi di Governi esteri presso ad esempio ambasciate, consolati ed organizzazioni internazionali;
d) il coniuge o il figlio non sposato di età inferiore ai 21 anni di una delle persone descritte nei punti precedenti.
Ai fini della presente auto-certificazione, l'espressione “residente fiscale” designa ogni persona che, in virtù della legislazione di un determinato Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato, a motivo del suo domicilio, della sua residenza o di ogni altro criterio di natura analoga. Tuttavia, tale espressione non comprende le persone che sono assoggettate ad imposta in tale Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio ivi situato.
U.S. TIN (TIN statunitense o codice fiscale statunitense)
Designa un codice di identificazione fiscale federale degli Stati Uniti. Il codice è obbligatorio nel caso in cui il cliente si dichiara cittadino U.S.A. o residente fiscalmente negli U.S.A.
(Persona statunitense) designa un cittadino statunitense, una persona fisica residente negli Stati Uniti, una società di persone o altra entità fiscalmente trasparente ovvero una società di capitali organizzata negli Stati Uniti o in base alla legislazione degli Stati Uniti o di ogni suo Stato, un trust se un tribunale negli Stati Uniti, conformemente al diritto applicabile, ha competenza a emettere un’ordinanza o una sentenza in merito sostanzialmente a tutte le questioni riguardanti l’amministrazione del trust, e (ii) una o più persone statunitensi hanno l’autorità di controllare tutte le decisioni sostanziali del trust, o di un’eredità giacente di un de cuius che è cittadino statunitense o residente negli Stati Uniti.
Proposta-Polizza n. Numero consulenza
XXXX XXXX – PRIMAVERA MULTIRAMO
Assicurazione mista multiramo a premio unico, con possibilità di premi aggiuntivi, con prestazione addizionale per il caso di decesso
Convenzione:
Contraente:
Ente:
Filiale:
Collocatore:
Questionario per l’analisi dei bisogni (IDD) n.
Mod. JO000 – Ed. 10/2020 Stampato il Copia per Modulo di Proposta-Polizza
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INFORMAZIONI PER IL CONTRAENTE
Mezzi di pagamento
Il pagamento del premio, alla sottoscrizione del contratto, e dei premi unici aggiuntivi può essere effettuato tramite l’Intermediario distributore mediante disposizione di pagamento a favore della Compagnia con addebito su un conto intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il suddetto Intermediario distributore.
La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell’avvenuto pagamento del premio e la data di versamento del premio coincide con la data di valuta del relativo accredito riconosciuta alla Compagnia.
È escluso il pagamento del premio in contanti o con modalità diverse da quelle sopra indicate.
Il contratto si ritiene concluso e produce i propri effetti, sempre che la Compagnia non abbia comunicato per iscritto la mancata accettazione della proposta, alla data decorrenza riportata nella lettera di conferma.
Il contratto produce effetti alla data suddetta a condizione che sia stato corrisposto il premio convenuto. Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica previsti dal Regolamento IVASS N. 44 del 12 febbraio 2019, la Compagnia non potrà dare corso al perfezionamento del presente contratto.
In caso di mancata accettazione, la Compagnia restituirà al Contraente le somme eventualmente anticipate. Qualora, prima della conclusione del contratto, si verifichi il decesso del Contraente ovvero dell’Assicurato, la Compagnia rimborserà, nel primo caso agli eredi del Contraente e nel secondo caso al Contraente medesimo, il premio da questi corrisposto, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di decesso.
La Compagnia invia al Contraente una lettera di conferma in cui sono contenute le informazioni relative al contratto circa la data di decorrenza, il premio versato e quello investito.
Prima della data di conclusione del contratto, il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, inviando comunicazione scritta alla sede della Compagnia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Xxxx Xxxx S.p.A. – Via Xxxxx Xxxxxx, 45 – 37126 Verona – Italia.
La revoca della proposta pervenuta alla Compagnia successivamente alla decorrenza del contratto, ma inviata dal Contraente entro il periodo consentito sopra indicato, verrà considerata comunque valida.
La Compagnia considererà inoltre valida la revoca della proposta fatta pervenire tramite l’Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto, purché essa sia stata presentata dal Contraente entro i termini sopraindicati. La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, rimborserà al Contraente il premio corrisposto.
Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di decorrenza dello stesso. Il recesso si esercita mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Xxxx Xxxx S.p.A. – Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx – Xxxxxx.
La Compagnia considererà inoltre valido il recesso fatto pervenire tramite l’Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto, purché esso sia stato presentato dal Contraente entro i termini sopraindicati.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia, è tenuta a rimborsare al Contraente un importo pari alla somma tra:
– il controvalore delle Quote acquisite con il premio investito nei Fondi Interni – sia in caso di incremento che di decremento delle stesse – valorizzate come previsto nelle Condizioni di Assicurazione;
– la parte di premio investita nella Gestione Separata;
– i costi gravanti sul premio previsti nelle Condizioni di Assicurazione.
La Compagnia ha il diritto di trattenere, a titolo di rimborso per le spese effettivamente sostenute per l’emissione del contratto, la somma pari a 25,00 €.
L’importo così determinato potrà essere inferiore al premio versato dal Contraente.
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DATI GENERALI DI PROPOSTA-POLIZZA
Contraente
Assicurato
Legale Rappresentante o Delegato
Forma assicurativa, Prestazioni, Efficacia del contratto
Beneficiari
Esigenze di riservatezza
Invio comunicazioni al Beneficiario
Premi
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Collocatore
ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO - FATCA E CRS
MODULO PER L’IDENTIFICAZIONE E L’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA
(Artt. 15 e ss. D. Lgs. 231/2007 e s.m.i. e Regolamento IVASS n. 44 del 12 Febbraio 2019)
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (di seguito REG. UE)
1. Gentile cliente, i dati personali da riportare nel presente modulo sono raccolti per adempiere ad obblighi di legge [Decreto legislativo n. 231/2007 e s.m.i.] in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Il conferimento dei dati è necessario ai sensi dell’art. 33 del Regolamento IVASS N. 44 del 12 Febbraio 2019 al fine di consentire il rispetto degli obblighi di adeguata verifica. Il rifiuto di fornire le informazioni richieste può comportare l’impossibilità di eseguire l’operazione richiesta o, in caso di rapporti continuativi già in essere, la loro chiusura, previa restituzione dei fondi, strumenti e altre disponibilità finanziarie di Sua spettanza mediante bonifico su conto da Lei indicato. Il trattamento dei dati sarà svolto per le predette finalità anche con strumenti elettronici e solo da personale incaricato in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la loro riservatezza. I dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo.
2. Il diritto di accesso è esercitabile, ai sensi degli art. 15 del REG. UE rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Cattolica con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, email xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Inoltre, ai sensi della Legge 18 Giugno 2015, n. 95 e Direttiva 2014/107/UE del Consiglio del 9 Dicembre 2014 la Compagnia è tenuta alla raccolta delle informazioni relative alla fiscalità internazionale.
Si invita la Gentile Clientela a prendere visione delle informazioni rese nel Glossario allegato alla documentazione contrattuale.
Contraente
Assicurato
Esecutore per conto del Contraente
Titolare effettivo del Contraente
Soggetto pagatore
Soggetto pagatore per le rate
successive
Esecutore per conto del Soggetto pagatore
Esecutore per conto del Soggetto pagatore delle rate successive
Titolare effettivo del Soggetto pagatore
Titolare effettivo del Soggetto pagatore delle rate successive
Beneficiari
Mezzo di pagamento
Cointestatario
Tipo di apertura della polizza
Tipo di prodotto
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Collocatore
Scopo prevalente del
rapporto
Tipo di operazione
Origine dei fondi
Area geografica in cui è stato
instaurato il rapporto
Provenienza fondi
Ulteriori informazioni sul Contraente
Informazioni patrimoniali del Contraente
ADEMPIMENTI FATCA E CRS
FATCA
CRS
Titolare effettivo del Contraente
Avvertenza: Le risposte fornite sono state scelte tra diverse opzioni poste all’attenzione del Contraente.
Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale derivante da mendaci affermazioni in tal sede, dichiara che i dati riprodotti negli appositi campi del presente questionario corrispondono al vero ed altresì dichiara di aver fornito ogni informazione di cui è a conoscenza, anche relativamente al titolare effettivo del rapporto / dell’operazione.
Il sottoscritto afferma di essere stato informato sulla necessità di dichiarare, per ogni singola operazione posta in essere, se sia effettuata per conto di titolari effettivi diversi da quelli indicati all’atto della costituzione del rapporto continuativo e a fornire tutte le indicazioni necessarie all’identificazione dell’eventuale/degli eventuali diverso/i Titolare/i Effettivo/i.
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PRIVACY
INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTT. 13 e 14 del
Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio (di seguito REG. UE)
La Società Vera Vita S.p.A. con sede in Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx, Xxxxxx, quale Titolare dei trattamenti sotto indicati, premesso che la presente informativa viene rilasciata agli interessati, anche tramite i contraenti/assicurati 1, cui i dati trattati si riferiscono, fornisce le seguenti informazioni.
In particolare, nel caso la comunicazione di dati personali relativi a terzi interessati venga effettuata da parte dei contraenti/assicurati 1 sarà in capo a questi ultimi la responsabilità della suddetta comunicazione essendo tenuti, i medesimi contraenti/assicurati, ad informare e ad acquisire il preventivo consenso espresso di detti terzi al trattamento e alla comunicazione dei loro dati alla Società, per le finalità assicurative dell’interessato.
DATI E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali identificativi 2, se necessario le immagini, dati amministrativi, contabili, professionali, commerciali, patrimoniali e reddituali, eventuali dati giudiziari, se richiesto da una norma di legge, e dati relativi alla salute, qualora siano necessari per la corretta esecuzione del contratto o per dar seguito a prescrizioni impartite da disposizioni normative, relativi all’interessato o a terzi 3, sono utilizzati in osservanza e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali,
1. per finalità assicurative del Titolare e quindi per l’adempimento agli obblighi pre-contrattuali e contrattuali correlati all’attività assicurativa, nonché per finalità strettamente connesse e strumentali e conseguenti all’instaurazione, alla gestione e all’esecuzione dei rapporti contrattuali, ivi inclusa l’attività liquidativa, riassicurativa e di coassicurazione, ovvero l’accesso a banche dati legittimamente accessibili (quali ad esempio quelle per la valutazione economico/finanziaria del cliente). I dati forniti potranno essere utilizzati per dare attuazione ad obblighi normativi (quali ad esempio attività di antiriciclaggio, antiterrorismo, antifrode, e vigilanza assicurativa) a cui è soggetto il Titolare, oltre che per il perseguimento dei legittimi interessi del Titolare e/o di terzi soggetti (es. beneficiari, coobbligati, altre società del Gruppo, etc.), anche per la gestione di contenziosi e pre-contenziosi, in sede giudiziale, amministrativa, stragiudiziale, negoziale, etc..
2. per finalità di marketing diretto nella modalità del “soft spam” 4 effettuato sulla base di un legittimo interesse da parte del Titolare, così da far conoscere prodotti/servizi analoghi a quelli da Lei già acquistati con l’obiettivo di offrirLe la migliore offerta assicurativa, salvo opposizione 5 esercitabile dall’interessato.
Previo consenso facoltativo e specifico dell’interessato:
3. per finalità di marketing e commerciali effettuate dal Titolare, con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto 6, ai fini, ad esempio, di invio di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario, compimento di ricerche di mercato e indagini sulla qualità del servizio erogato e la soddisfazione del cliente.
4. per finalità di profilazione commerciale effettuata dal Titolare, sia con l’intervento umano sia in modalità automatizzata. In particolare, definendo il profilo dell’interessato in base all’analisi dei suoi bisogni, abitudini e consumi al fine di inviare comunicazioni personalizzate e poter offrire proposte coerenti con le sue necessità e caratteristiche.
5. per l’invio per finalità di marketing, effettuato dal Titolare, con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto, di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario di soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche (editoria, automotive servizi finanziari, bancari e assicurativi, grande distribuzione, socio- sanitario, information technology, telecomunicazioni, trasporti, energia).
6. per finalità di marketing di altre Società del Gruppo, nonché di soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche (sopra indicate al punto 5) ai quali il Titolare potrà comunicare i dati. Detti soggetti tratteranno i dati per
1
se gli interessati risultano essere persone diverse (es. beneficiari), anche nel caso in cui siano soggetti diversi da persone fisiche;
2
quali ad esempio nome, cognome, codice fiscale, partita iva, xxxxxxxxx, e-mail, recapito telefonico, targa/telaio del veicolo o natante, etc;
3
quali ad esempio conviventi, familiari, conducenti, beneficiari, collaboratori, dipendenti, referenti, garanti e coobbligati, etc., ed i cui dati vengono trattati
limitatamente alle finalità assicurative;
4
invio di posta elettronica senza il previsto consenso per promuovere beni o servizi collegati e simili già venduti al cliente;
5
cfr paragrafo “Diritti dell’interessato”;
6
di cui all’art. 130, I e II comma, del Codice Privacy, tramite attività svolte oltre che con interviste personali, questionari, posta ordinaria, telefono - anche cellulare –
tramite operatore o anche mediante l’utilizzo di sistemi automatizzati di chiamata, o con strumenti, quali ad esempio, posta elettronica, fax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo, sistemi di messaggistica istantanea e applicazioni web;
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PRIVACY
proprie finalità di marketing (effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto, ai fini, ad esempio, di invio di
materiale pubblicitario; vendita diretta; compimento di ricerche di mercato; comunicazione commerciale; promozione
commerciale), per le quali riceverà dagli stessi, quali Titolati Autonomi di trattamento una separata informativa.
MODALITA’ DI TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE
Il trattamento dei dati è eseguito con e/o senza l’ausilio di strumenti elettronici, ad opera di soggetti autorizzati, anche in qualità di Responsabili, ovvero impegnati alla riservatezza.
I dati sono conservati in archivi cartacei ed elettronici con assicurazione di adeguate misure di sicurezza.
I suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi a seconda della finalità per la quale sono trattati dal Titolare, in conformità della normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare:
1. per finalità assicurative per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell’efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizionale previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore;
2. per finalità di marketing, per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati e, comunque, non superiore a 36 mesi dal momento dell’acquisizione del consenso;
3. per finalità di profilazione, per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati e, comunque, non superiore a 24 mesi dal momento della raccolta del dato.
I dati possono essere comunicati per la gestione dei rapporti instaurandi/instaurati e per l’effettuazione di adempimenti, ad altre società del Gruppo Cattolica nonché ad altri soggetti del settore assicurativo, quali ad esempio coassicuratori, riassicuratori, broker, intermediari; medici fiduciari, consulenti valutatori e legali; associazioni (es. ANIA) e consorzi del settore assicurativo, IVASS, COVIP e CONSAP, CONSOB, Agenzia delle Entrate e Autorità di Vigilanza e di Controllo, e nell’eventualità INPS; altresì ad altri soggetti, quali ad esempio, quelli che svolgono attività di tutela legale, di revisione, e di informazione commerciale, e di archiviazione documentale etc..
I dati possono essere conosciuti da parte delle altre società del Gruppo Cattolica sulla base di un interesse legittimo a trasmettere dati personali a fini amministrativi interni.
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO E/O UN’ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE E GARANZIE
Di regola, i dati personali trattati non vengono trasferiti in Paesi situati al di fuori dello Spazio Economico Europeo. In via eccezionale, con riferimento alle finalità sopra descritte, i dati potranno essere trasferiti, da parte del Titolare e di altri soggetti appartenenti alla catena assicurativa, anche in Paesi situati al di fuori dello Spazio Economico Europeo. In ogni caso, il trasferimento dei dati personali avviene nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell’adozione di misure adeguate (ad esempio trasferimento in un Paese che fornisce garanzie adeguate di protezione dei dati ovvero adottando le clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione UE).
L’interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Cattolica con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, e-mail xxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, espressi dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Reg. UE.
L’interessato può avere la conferma che sia in corso o meno un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso di ottenere l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni: finalità del trattamento, categorie di dati, destinatari degli stessi, il periodo di conservazione o i criteri per determinarlo. Inoltre, ottenere la rettifica, la cancellazione (oblio), la limitazione al trattamento, la revoca del consenso laddove prestato facoltativamente o può opporsi, in qualsiasi momento, al trattamento nonché le informazioni sull’origine dei dati se non raccolti presso l’interessato e dell’esistenza di un processo decisionale automatizzato o di attività di profilazione.
NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
Con riferimento ai dati conferiti per il trattamento di cui al punto 1 del paragrafo “Dati e finalità del trattamento” si segnala che, sebbene il trattamento si basi, a seconda dei casi, su obblighi pre-contrattuali e contrattuali, o su obblighi normativi, viene richiesto esplicitamente il consenso dell’interessato con esclusivo riguardo al trattamento di dati particolari necessari all’instaurazione ed alla gestione del rapporto assicurativo ove richiesti, fermo restando che il mancato conferimento del consenso da parte dell’interessato, potrebbe comportare l’impossibilità per il Titolare di fornire i servizi assicurativi richiesti.
Per il trattamento di cui al punto 2 del paragrafo “Dati e finalità del trattamento”, “soft spam” fondato sul legittimo interesse del
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PRIVACY
Titolare, è possibile esercitare, in ogni momento e senza formalità, il diritto di opposizione, con le modalità esplicitate al
paragrafo “Diritti dell’interessato”, cui si rinvia.
Per i dati conferiti per le finalità di cui ai punti 3, 4, 5, 6 del paragrafo “Dati e finalità del trattamento” la prestazione del consenso è facoltativa, ma in difetto il Titolare, le altre società del Gruppo Cattolica ed i soggetti terzi appartenenti alle categorie sopra indicate non potranno dar corso alle operazioni di trattamento ivi descritte.
Si precisa che:
o per i trattamenti facoltativi di cui ai punti 3, 4, 5, 6 è possibile esercitare, in ogni momento il diritto di revoca del consenso, con le modalità esplicitate al paragrafo “Diritti dell’interessato”, cui si rinvia. Il mancato conferimento dei dati con riferimento a detti trattamenti facoltativi o il mancato consenso agli stessi, comportano solo l’impossibilità per il Titolare e per le altre società del Gruppo Cattolica, e per i soggetti terzi appartenenti alle categorie sopra indicate, di svolgere le relative attività sopradescritte, ma non determinano alcuna conseguenza rispetto alle attività e trattamenti di natura assicurativa e ai rapporti giuridici in corso o in fase di costituzione;
o fermo quanto indicato nel paragrafo “Modalità di Trattamento e tempi di conservazione” detti consensi facoltativi vengono meno solo a seguito di revoca del consenso dell’interessato.
Il Titolare r.l.p.t.
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PRIVACY
Consenso al trattamento dei dati personali
Presa visione dell’informativa sopra riportata, garantendo l’osservanza degli obblighi per i dati eventualmente comunicati al Titolare e riferiti a terzi, con riferimento:
▪ al trattamento dei dati particolari (ad esempio stato di salute) per le finalità relative all’attività assicurativa (quali indicate al punto 1 del paragrafo Dati e finalità del trattamento), da parte del Titolare e degli altri soggetti sopraindicati sempre per le medesime finalità;
□ CONSENTO □ NON CONSENTO
▪ al trattamento dei dati personali per finalità di marketing e commerciali effettuate dal Titolare (quali indicate al punto 3 del paragrafo Dati e finalità del trattamento), con modalità tradizionali e con modalità automatizzate di contatto, ai fini, ad esempio, di invio di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario, compimento di ricerche di mercato e indagini sulla qualità del servizio; il consenso è facoltativo;
□ CONSENTO □ NON CONSENTO
▪ al trattamento dei dati personali per finalità di profilazione effettuata dal Titolare (quali indicate al punto 4 del paragrafo Dati e finalità del trattamento), sia con l’intervento umano sia in modalità automatizzata, in particolare definendo il profilo dell’interessato in base all’analisi dei suoi bisogni, abitudini e consumi al fine di inviare comunicazioni personalizzate e poter offrire proposte commisurate alle sue necessità e caratteristiche; il consenso è facoltativo;
□ CONSENTO □ NON CONSENTO
▪ al trattamento dei dati personali per l’invio per finalità di marketing (quali indicate al punto 5 del paragrafo Dati e finalità del trattamento) effettuato dal Titolare, con modalità tradizionali e automatizzate di contatto, di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario di soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche (editoria, automotive servizi finanziari, bancari e assicurativi, grande distribuzione, socio-sanitario, information technology, telecomunicazioni, trasporti, energia); il consenso è facoltativo.
□ CONSENTO □ NON CONSENTO
▪ al trattamento dei dati personali per finalità di marketing di altre Società del Gruppo nonché di soggetti appartenenti a determinate categorie merceologiche (quali indicate al punto 6 del paragrafo Dati e finalità del trattamento) ai quali il Titolare comunicherà i dati. Detti soggetti tratteranno i dati per proprie finalità di marketing, effettuate con modalità tradizionali e automatizzate di contatto; il consenso è facoltativo.
□ CONSENTO □ NON CONSENTO
□ Dichiaro di oppormi al trattamento per finalità di marketing diretto nelle modalità del “soft spam” (quali indicate al punto 2 del paragrafo Dati e finalità del trattamento) effettuato sulla base di un legittimo interesse da parte del Titolare.
Dichiaro che i flag apposti nei campi “consensi” soprastanti, corrispondono alla mia manifestazione di volontà, anche qualora siano stati inseriti a sistema per mio conto dall’operatore incaricato solo successivamente alle mie dichiarazioni.
Proposta-Polizza n. VERA VITA – PRIMAVERA MULTIRAMO Ente Filiale CollocatoreIl sottoscritto dichiara di aver ricevuto e preso visione del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (“KID”), del set informativo prima della sottoscrizione del contratto, nonché dell’informativa precontrattuale contenente le informazioni sull’intermediario e sulle regole che è tenuto a seguire nei confronti dei clienti, sui potenziali conflitti di interesse e sugli strumenti di tutela del cliente, sul modello e l’attività di distribuzione, sulla consulenza fornita qualora prevista e sulle remunerazioni percepite (documenti predisposti e rilasciati dall’intermediario).
Il Contraente, essendo stato avvertito della possibilità di ricevere il set informativo in modalità non cartacea o in modalità cartacea, sceglie la modalità:
NON CARTACEA (consultazione tramite Area Riservata) CARTACEA
Dichiara altresì di disporre di adeguati strumenti tecnici e conoscenze che gli consentono di consultare e gestire autonomamente i documenti in formato file elettronico .PDF, archiviati sul supporto durevole.
Resta ferma la possibilità di richiedere gratuitamente al Collocatore copia cartacea della documentazione.
Dichiara inoltre di essere consapevole che la versione aggiornata dei predetti documenti è disponibile nel sito della Compagnia e/o presso il Collocatore.
Il sottoscritto:
▪ esprime il consenso alla stipula dell’assicurazione sulla propria vita ai sensi dell’art. 1919 del Codice Civile;
▪ dichiara di avere il domicilio (ai sensi dell'art 43, 1° comma, del codice civile) in Italia o in uno Stato nel quale la Compagnia sia autorizzata ad esercitare l’attività assicurativa in regime di libertà di prestazione di servizi;
▪ dichiara di aver ricevuto e preso visione delle Condizioni di assicurazione consegnate;
▪ accetta integralmente il contenuto delle stesse, ove non in contrasto con i dati e le dichiarazioni rese nel presente modulo delle quali, pur se materialmente scritte da altri, riconosce la piena veridicità e completezza anche ai fini del loro utilizzo ai sensi della normativa antiriciclaggio, ove applicabile;
▪ dichiara di essere a conoscenza che il contratto è concluso e produce i propri effetti secondo le modalità definite nelle Condizioni di assicurazione;
▪ richiede di voler ricevere le comunicazioni contrattuali previste dalla normativa vigente o comunque correlata al presente contratto, in formato cartaceo all’indirizzo indicato XXXXXXX.
Proposta-Polizza n. VERA VITA – PRIMAVERA MULTIRAMO Ente Filiale Collocatore
DICHIARAZIONE DI PAGAMENTO
Dichiaro di aver informato il Contraente che l’importo del premio di perfezionamento e la relativa data di addebito saranno riportati nella lettera di conferma inviata dalla Compagnia.
Mezzo di pagamento del premio di perfezionamento
Mezzo di pagamento del
premio per le rate successive
Attesto di aver effettuato la rilevazione dei dati ai sensi del D. Lgs. 231/2007 e s.m.i. e di aver verificato l’autenticità delle firme
che precedono.
L’intermediario
Ente
Filiale