REGOLAMENTO
REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DELLA PROVINCIA DI LATINA
APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO PROVINCIALE N. 76 DEL 15.10.2007
Art. 1 - Autonomia negoziale
1. La Provincia è titolare della più ampia autonomia negoziale in materia contrattuale. Essa può essere parte di qualsiasi contratto sia passivo che attivo, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
2. Non sono consentite solo quelle tipologie contrattuali le quali non siano, neppure indirettamente, strumentali al soddisfacimento degli interessi pubblici che fanno istituzionalmente capo all’Amministrazione.
Art. 2 - Oggetto, Finalità e Principi
1. In applicazione di quanto previsto all’art. 1, il presente Regolamento, approvato ai sensi dell’art. 7 del T.U.E.L. n. 267/2000, disciplina, nell’ambito della Legge e dello Statuto, l’attività contrattuale strumentale all’esercizio delle funzioni di competenza della Provincia.
2. Il Regolamento ha per fine la realizzazione delle condizioni e degli strumenti giuridici necessari per la corretta e trasparente gestione delle attività contrattuali della Provincia e per la destinazione ai fini pubblici, alle condizioni migliori, delle risorse dell’Ente.
3. L’attività contrattuale della Provincia è improntata, in tutte le sue fasi, al rispetto dei principi di legalità, efficacia, economicità, tempestività e correttezza; l’affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità, come codificati all’art. 2 del dlgs. 163/2006.
4. Durante tutto il corso della vicenda contrattuale, sia nelle fasi procedimentali di scelta del contraente che in quelle di carattere negoziale successive a tale scelta, la Provincia opera secondo i principi dell’imparzialità e del buon andamento.
5. Si intende per imparzialità il comportamento della Provincia neutrale rispetto agli interessi degli aspiranti contraenti e dei contraenti.
6. Si intende per buon andamento l’attività della Provincia rivolta al soddisfacimento nel migliore dei modi possibili dell’interesse pubblico cui il contratto è, direttamente od indirettamente, teso.
Art. 3 - Attività non disciplinate
1. Non costituiscono oggetto di disciplina del presente Regolamento: a) i consorzi, le convenzioni, gli accordi di programma e di cooperazione fra Enti di cui agli articoli 30, 31 e 34 del T.U.E.L. n. 267/2000 ed alle disposizioni Statutarie; b) gli atti e i contratti di liberalità; c) gli accordi di cui agli artt. 11 e 15 della Legge n. 241/1990; d) gli incarichi professionali ed altri tipi di incarichi a soggetti esterni alla Provincia; e) le transazioni su vertenze in atto o su pendenze per indennizzi e risarcimenti;
CAPO II - DISPOSIZIONI PRELIMINARI E COMUNI
Art. 4 - Attività istruttoria, preparatoria e propositiva - Determinazione a contrattare
1. L’espletamento delle attività istruttorie, propositive e preparatorie degli atti necessari alla contrattazione appartiene al Dirigente del Settore nella cui competenza rientra la formulazione della proposta costituente oggetto dell’ipotizzato rapporto contrattuale.
2. Il Dirigente di cui al precedente comma 1, che è denominato Dirigente proponente ai fini dell’attuazione del presente Regolamento, in genere coincide con il Dirigente, responsabile del procedimento di spesa, di entrata o di esecuzione, a cui fa capo la responsabilità della gestione del contratto.
3. Nel caso di responsabilità ripartita, l’attività contrattuale sarà posta in capo ai Dirigenti interessati, specificando la rispettiva competenza.
4. La volontà dell’Amministrazione di provvedere mediante contratto viene espressa con apposita determinazione del Dirigente di cui al comma 1 in cui devono essere specificati: a) il fine che con il contratto si intende perseguire; b) l’oggetto del contratto e la sua forma; c) le clausole ritenute essenziali, e l’eventuale capitolato speciale o disciplinare, ivi comprese le sanzioni per inadempimento; d) la procedura ed i criteri di scelta del contraente; e) il responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990, e s. m. i., od il responsabile unico del procedimento ai sensi della normativa vigente in materia di appalti di lavori pubblici. Qualora tale indicazione non sia fornita il responsabile del procedimento ex Xxxxx n. 241/1990 o ex art. 10 dlgs. 163/2006 coincide con il Dirigente proponente.
5. La determinazione deve essere congruamente motivata con particolare riguardo a quanto previsto dalla lettera d) del precedente comma. Nel caso di ricorso alle procedure negoziate senza bando deve essere fornita puntuale illustrazione delle circostanze fattuali concrete che integrano la fattispecie normativa, tra quelle ammesse dall’art. 57 del dlgs. 163/2006, di cui si fa applicazione.
6. La determinazione a contrattare deve di norma approvare lo schema di contratto ed il capitolato speciale d’appalto, documenti ove è contenuta la disciplina dettagliata del rapporto negoziale che si intende instaurare.
7. Detta disciplina può essere formulata, in tutto od in parte, per rinvio ad altri apparati normativi, quali capitolati generali o speciali predisposti da altre amministrazioni pubbliche: in tal caso la disciplina richiamata acquista natura contrattuale ed è applicabile in quanto non contrastante con le norme del presente Regolamento.
8. Per i contratti atipici o innominati, come pure per quelli misti, la disciplina di cui al comma 7 è formulata mediante applicazione analogica di quella relativa ai contratti tipici con i quali nelle singole fattispecie vi siano maggiori caratteristiche di affinità. Non sussistendo tipi analoghi per la disciplina specifica dovranno comunque osservarsi i principi generali dell’ordinamento.
Art. 5 - Modalità di contrattazione
1. I contratti dai quali deriva un’entrata per l’Amministrazione (alienazioni, locazioni ...) sono disciplinati in conformità a quanto disposto nel titolo III del presente regolamento.
2. Ogni contratto da cui derivi una spesa per l’Amministrazione (acquisti, forniture, appalti di lavori e servizi ed acquisizione in genere di prestazioni) è preceduto, di regola, da procedura aperta, da procedura ristretta o, quando ciò sia previsto da disposizioni di legge o del presente regolamento, da procedura negoziata.
3. Quando sia utile disporre di contratti di durata, in particolare nel caso di lavori di manutenzione e nel caso di forniture e servizi a carattere ricorrente, per i quali non sia possibile predeterminare in dettaglio l’esatta entità degli interventi che si renderanno necessari secondo il fabbisogno dell’Amministrazione, si potrà far ricorso al “contratto aperto”, dove l’individuazione del contraente è effettuata per categorie e la prestazione è pattuita con riferimento ad una delle seguenti modalità: a) definizione di un determinato bugdet di spesa, con stima della durata contrattuale per il suo utilizzo; in tal modo l’importo è fisso, fatto salvo il riutilizzo del ribasso di gara con
l’aggiudicatario medesimo, e la durata è variabile; b) definizione di un determinato arco di tempo, con stima del corrispettivo che si prevede di assegnare; in tal modo la durata contrattuale è fissa, mentre l’importo di assegnazione ha carattere variabile rispetto a quanto stimato. Di norma il supe- ramento del 50% di detto importo comporterà automaticamente la cessazione anticipata del contratto.
Il Dirigente responsabile della gestione del “contratto aperto” e l’aggiudicatario potranno, per atto espresso, concordare in fase di esecuzione sostituzioni di prodotti o prestazioni, di tecnologia o caratteristiche più aggiornate, che siano di qualità pari o superiore a quelle inizialmente previste.
4. Nel caso dei lavori si farà ricorso alla modalità di cui alla lett. a) del precedente comma, avvalendosi delle facoltà previste all’art. 154 del D.P.R. n. 554/1999.
Art. 6 - Disciplina del contenuto dei contratti
1. I contratti devono contenere le clausole adeguate a disciplinare l’esecuzione del rapporto contrattuale secondo quanto delineato nella determinazione a contrattare, nel capitolato speciale d’appalto e nell’offerta presentata dal soggetto aggiudicatario.
2. Sono elementi essenziali dei contratti: a) l’individuazione dei contraenti; b) l’oggetto del contratto; c) la finalità e causa del contratto ed il suo collegamento con i fini istituzionali; d) il luogo, i termini e le modalità di esecuzione delle prestazioni; e) le obbligazioni delle parti contraenti; f) il corrispettivo contrattuale e le modalità di pagamento; g) la durata e la decorrenza del contratto; h) le sanzioni per inadempimento, ivi comprese le cause di risoluzione, e l’eventuale clausola risolutiva espressa; i) le modalità di risoluzione delle controversie; j) la misura della cauzione o, nei casi consentiti, l’esonero dal versamento della cauzione; k) le spese contrattuali e oneri fiscali.
3. Quando la natura del contratto lo richieda, il contratto deve inoltre prevedere:
a) le penalità da applicare in caso di ritardo o altro tipo di inadempienza contrattuale;
b) la facoltà di variazioni della prestazione, di proroga e/o rinnovo;
c) la clausola di adeguamento del prezzo, per i contratti di durata relativi a beni e forniture;
d) i requisiti del personale da impiegare e le norme di tutela dei lavoratori;
e) le modalità di controllo e di collaudo o regolare esecuzione, anche attraverso indicatori di qualità;
f) la facoltà di recesso, responsabilità e ipotesi di risoluzione ed esecuzione in danno;
g) l’eventuale clausola compromissoria;
h) la specifica approvazione per iscritto da parte del contraente delle clausole indicate all’art. 1341, 2° comma del codice civile a meno che la loro presenza non derivi da prescrizione di legge, dal capitolato generale per l’appalto di lavori pubblici, da regolamento generale o locale, dal capitolato speciale o disciplinare o schema di contratto posti in visione all’atto della gara;
i) ogni altro elemento che si ritiene necessario per completare la disciplina dello specifico rapporto contrattuale.
4. I contratti devono avere termini e durata certi. E’ vietata la conclusione di contratti contenenti clausole di rinnovo tacito, fatte salve le eccezioni espressamente previste dalla legge.
5. Il ricorso al subappalto è consentito nell’ambito e nei limiti delle norme in vigore ed è autorizzato mediante determinazione del Dirigente responsabile dell’esecuzione del contratto, su istanza di parte, corredata dalla documentazione comprovante i necessari presupposti e requisiti, fra cui in particolare l’idoneità della ditta candidata al subappalto che deve essere dimostrata dall’appaltatore.
6. Nei capitolati o nei bandi o nelle lettere di invito saranno indicate le categorie prestazionali per le quali il contraente può fare ricorso al subappalto, nei limiti imposti dalla legge, eventualmente integrati con disposizioni del capitolato speciale. Sono subappaltabili unicamente le categorie per le quali da parte dell’aggiudicatario sia stata espressa la volontà di avvalersi del subappalto all’atto della presentazione dell’offerta. Nelle forniture e nei servizi, il subappalto è ammesso per categorie accessorie e/o specializzate e si potrà stabilire che per la prestazione principale non è consentito il ricorso al subappalto.
7. Per servizi e forniture peculiari il subappalto può essere vietato con indicazione della specifica motivazione del divieto nel provvedimento a contrattare.
8. Se il capitolato speciale prescrive l’obbligo di esecuzione unitaria di parti di opera o servizio o fornitura, l’esecuzione di ciascuna di esse, anche in subappalto, deve essere affidata ad una sola impresa.
9. Salvo l’obbligo di indicare nel contratto gli elementi di cui ai precedenti commi 2 e 3, le clausole contenute nel capitolato speciale d’appalto, nel capitolato generale d’appalto per le opere pubbliche ed in tutti gli altri elaborati progettuali nonché nell’offerta possono essere richiamate e concorrere in tal modo alla formazione del contenuto del contratto a meno che il Dirigente preposto alla sottoscrizione del contratto non ritenga opportuno allegare materialmente i suddetti documenti al contratto stesso.
Art. 7 - Cauzioni
1. Di norma, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, è prevista la presentazione di una cauzione definitiva a favore della Provincia, di norma pari al 10 % dell’importo contrattuale. Il Dirigente competente alla gestione del contratto può optare per l’esonero dalla cauzione per i contratti di fornitura di beni, a condizione che il pagamento sia, espressamente ed interamente condizionato alla preventiva verifica della regolarità della fornitura, e, se del caso, a collaudo tecnico.
2. In ogni caso la cauzione deve essere obbligatoriamente prestata, indipendentemente dall’importo contrattuale, qualora al contraente vengano assegnati beni provinciali.
3. Per i contratti relativi all’esecuzione di opere pubbliche e quelli relativi alla fornitura di beni o di servizi, la garanzia provvisoria deve essere prestata per un valore pari al 2% del prezzo base indicato nel bando o nell’invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente, con le modalità previste dall’art. 75 dlgs. 163/2006.
4. La Provincia, in presenza dei presupposti previsti dalla legge o dal contratto, ha diritto di incamerare con atto unilaterale la cauzione in tutto o in parte, restando salva l’azione di risarcimento danni. Qualora la cauzione venga incamerata nel corso del contratto, deve essere prontamente reintegrata dal contraente e, in mancanza, il Dirigente responsabile della gestione del contratto può trattenere la somma corrispondente dall’ammontare dei pagamenti dovuti.
5. Il Dirigente responsabile della gestione del contratto deve provvedere allo svincolo della cauzione dopo aver verificato il regolare adempimento delle obbligazioni contrattuali salvo diverse modalità di legge o di capitolato.
Art. 8 - Tutela dei lavoratori
1. Qualunque sia la procedura prescelta per l’affidamento o l’aggiudicazione di lavori, forniture o servizi, devono essere garantiti: a) il rispetto di tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali, previdenziali e di collocamento; b) l’applicazione integrale dei contratti collettivi di lavoro delle rispettive categorie e degli accordi integrativi vigenti; c) il rispetto di tutte le norme di
carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro.
2. Il mancato rispetto di tali disposizioni e di ogni obbligo contributivo e tributario, formalmente accertato, consente alla Provincia di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento.
3. In caso di mancata regolarizzazione la Provincia può applicare le penali previste nel contratto e, nei casi più gravi, risolvere il contratto stesso.
Art. 9 - Competenze e Responsabilità
1. Ogni Settore della Provincia cura ,di norma, le gare d’appalto per lavori pubblici o acquisizione di beni e servizi rientranti nelle materie di propria competenza in base al vigente ordinamento degli uffici e dei servizi, che la Giunta non abbia assegnato ad altro settore in sede di approvazione del PEG.
Il Dirigente del Settore può chiedere attività di supporto da parte di altri Settori.
2. Nel caso di procedure negoziate (trattative private previo esperimento di gare ufficiose od informali di cui al successivo titolo II, capo V) la responsabilità del procedimento di gara per la scelta del contraente ricade sul Dirigente del Settore proponente.
Art. 10 - Aggiudicazione e Obbligatorietà del contratto
1. I lavori della Commissione di gara di cui ai successivi articoli 29 e 30 si concludono con l’aggiudicazione provvisoria in favore del soggetto primo classificato in graduatoria.
2. Con determinazione dirigenziale assunta dal Dirigente responsabile della procedura di affidamento come delineato al precedente articolo 9, si procede all’approvazione del/i verbale/i di gara ed alla conseguente aggiudicazione definitiva previa verifica circa il possesso di requisiti autodichiarati in sede di partecipazione alla gara.
3. A seguito dell’aggiudicazione definitiva si procede sempre al perfezionamento del contratto, in una delle forme di cui al successivo articolo 66.
4. Il verbale di gara non costituisce contratto.
TITOLO II - LA SERIE PROCEDIMENTALE
CAPO I - PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE E NORME COMUNI
Art. 11 - Procedure di scelta del contraente
1. La Provincia sceglie il privato contraente seguendo le modalità contemplate dalle disposizioni vigenti in materia di contratti e precisamente:
a) procedura aperta (asta pubblica o pubblico incanto), in cui ogni impresa interessata può presentare offerta nei modi e nei tempi fissati dal bando di gara;
b) procedura ristretta (licitazione privata), in cui solo le imprese che hanno superato la fase di prequalificazione a seguito di pubblicazione del bando e che sono state pertanto invitate dall’Amministrazione possono presentare offerte;
c) procedura negoziata (trattativa privata nelle sue varie forme) in cui l’Amministrazione consulta le imprese di propria scelta previa o meno pubblicazione del bando e negozia i termini del contratto con una o più di esse.
2. Per lo svolgimento delle suddette procedure è facoltà della Provincia utilizzare i sistemi elettronici o telematici ammessi dalla normativa vigente.
3. Per l’aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell’allegato II B al dlgs. 163/2006, si osservano le norme di cui agli artt. 36 e 37 del presente regolamento.
Art. 12 - Esclusione dalla contrattazione - Chiarimenti ed Integrazioni
1. Le cause di esclusione dalle gare d’appalto devono essere specificatamente indicate nel bando e/o nella lettera di invito.
2. Le prescrizioni contenute nel bando o nella lettera di invito per la cui inosservanza non sia comminata espressamente l’esclusione comportano l’esclusione del concorrente che le abbia violate solo in quanto rispondano ad un particolare interesse dell’Amministrazione o del corretto svolgimento della gara, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e parità di condizioni tra i partecipanti.
3. Con provvedimento motivato si procede all’esclusione dalla partecipazione alle procedure di scelta del contraente dei concorrenti che, nell’eseguire prestazioni o servizi a favore della stessa Provincia, si sia reso colpevole di negligenza, di inadempienza o malafede debitamente accertate, o non abbia aderito alla stipulazione di contratto aggiudicatogli o definitivamente assegnatogli dalla Provincia, per cause a lui imputabili e non giustificabili.
4. Nel caso di presentazione di documentazione incompleta o non sufficientemente chiara è facoltà della commissione di gara di richiedere al concorrente elementi integrativi ed esplicativi. In ogni caso non è possibile invitare i concorrenti a fornire oltre i termini elementi e documenti essenziali del tutto mancanti.
Art. 13 - Bando di gara e Pubblicità
1. Le procedure di scelta del contraente sono precedute dal bando di gara, che dovrà contenere tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente.
2. Nella procedura aperta la disciplina della gara è contenuta oltre che nel bando anche nel documento integrativo, parte integrante e sostanziale del bando di gara stesso, denominato “Norme di gara” o “Disciplinare di gara”; nella procedura ristretta la disciplina della gara è contenuta nel bando e nella lettera-invito.
3. Il bando di gara, unitamente ai suoi allegati, è di norma approvato con determinazione del Dirigente responsabile della procedura di gara di cui al summenzionato articolo 9, a meno che lo stesso non sia meramente riproduttivo della volontà manifestata nella determinazione a contrattare. Lo stesso Dirigente provvederà alla sottoscrizione del bando, del disciplinare di gara e/o della lettera d’invito. Il bando di gara fa menzione della determina a contrarre.
4. In tale determinazione il Dirigente può attribuire la responsabilità del procedimento ex legge n. 241/1990 ad altro dipendente facente parte dell’Unità Organizzativa che cura l’espletamento della procedura di gara. In caso di non indicazione espressa la responsabilità rimane in capo al Dirigente.
5. Il bando di gara deve indicare il tipo di procedura e i criteri di aggiudicazione precisando gli elementi in base ai quali le offerte devono essere valutate.
6. Il bando di gara può prevedere la facoltà di procedere ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide. Resta comunque ferma la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
7. Il bando di gara, nel rispetto dell’evidenza pubblica, deve essere pubblicizzato nelle forme indicate dalla normativa vigente a cura dei rispettivi servizi che curano le procedure di gara.
8. In assenza di specifiche disposizioni normative i bandi devono essere pubblicati all’Albo Pretorio e sul sito internet della Provincia.
9. L’esito della gara, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, deve essere pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet della Provincia e comunicato a tutti i partecipanti.
Art. 14 - Capitolato speciale d’appalto
1. Il capitolato speciale d’appalto costituisce, unitamente al bando di gara ed ai suoi allegati, un documento fondamentale su cui si basa l’intera procedura d’appalto e da cui promana il contenuto del successivo contratto. Lo stesso contiene:
a) gli elementi tecnici ritenuti essenziali in relazione al tipo di lavoro da appaltare o al bene o servizio da acquisire;
b) le eventuali prescrizioni da inserire nella procedura di gara;
c) l’indicazione degli impegni delle parti da inserire nel contratto;
d) le garanzie, le coperture assicurative, le penali, gli eventuali ulteriori strumenti a tutela dell’amministrazione;
e) ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della determinazione del contenuto del contratto.
2. Per gli appalti di lavori pubblici si richiamano di regola le prescrizioni del capitolato generale approvato con d.m. 19.4.2000 n.145.
Art. 15 - Requisiti di partecipazione
1. I requisiti di ammissibilità alle gare hanno la finalità di ammettere alle procedure di affidamento soggetti idonei e sono resi noti nel bando; gli stessi sono fissati tenendo conto delle indicazioni di legge o, in assenza di specifiche disposizioni al riguardo, in base a criteri di adeguatezza e proporzionalità rispetto al valore economico e/o all’oggetto della gara.
2. Salvo diversa indicazione normativa i requisiti di partecipazione devono in ogni caso essere posseduti al momento di presentazione dell’offerta e di svolgimento della gara.
3. I requisiti di partecipazione alle procedure connesse all’attività negoziale possono essere comprovati da dichiarazioni sostitutive di certificazioni e da dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà redatte nelle forme previste dalla legge.
4. A tal fine la Provincia, in attuazione dei principi di semplificazione amministrativa, predispone appositi modelli di autodichiarazione che possono costituire parte integrante della disciplina di gara, il cui diretto utilizzo rimane nella facoltà dei partecipanti.
5. E’ facoltà della Provincia mettere in atto le necessarie e ammesse procedure di verifica nei confronti dell’impresa prescelta ed eventuale verifica a campione nei confronti dei concorrenti secondo modalità organizzative definite dal Dirigente responsabile della procedura di gara.
Art. 16 – Collegamento sostanziale in fase di gara
1. Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. La commissione di gara esclude dalla gara i concorrenti per i quali accertano che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi .
Art. 17 - Criteri di aggiudicazione
1. I criteri di aggiudicazione, previste dalle specifiche discipline, devono essere indicati nel bando e nella lettera di invito.
2. Salvo quanto previsto dalla normativa vigente, gli appalti relativi a servizi e forniture per i quali è stato predisposto un dettagliato capitolato tecnico di riferimento tale che la valutazione delle offerte possa avvenire con riguardo al solo dato del prezzo, vengono aggiudicati al massimo ribasso.
3. Nei casi in cui sia opportuno considerare il rapporto qualità-prezzo l’aggiudicazione viene effettuata all’offerta economicamente più vantaggiosa. La valutazione delle varie componenti dell’offerta deve essere effettuata secondo criteri di equilibrio tra profili tecnico-qualitativi ed economici in relazione all’oggetto dell’appalto. I dati economici devono essere comparati attraverso parametri che rispettino criteri di proporzionalità. Quando il contratto è affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell’offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo:
a) il prezzo;
b) la qualità;
c) il pregio tecnico;
d) le caratteristiche estetiche e funzionali;
e) le caratteristiche ambientali;
f) il costo di utilizzazione e manutenzione;
g) la redditività;
h) il servizio successivo alla vendita;
i) l’assistenza tecnica;
l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione;
m) l’impegno in materia di pezzi di ricambio;
n) la sicurezza di approvvigionamento;
o) in caso di concessioni, altresì la durata del contratto, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti.
Il bando di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo, elencano i criteri di valutazione e precisano la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell’offerta, il responsabile del procedimento utilizza metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l’offerta più vantaggiosa.
Nel caso in cui la ponderazione preventiva risulti impossibile, per adeguata motivazione espressa, il bando di gara indica comunque l’ordine decrescente di importanza dei criteri. Il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario, i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi. Ove il responsabile del procedimento non sia in grado di stabilirli tramite le risorse interne, provvede a nominare uno o più esperti con la determina a contrarre, affidando ad essi l’incarico di redigere i criteri, i pesi, i punteggi e le relative specificazioni, che verranno indicati nel bando di gara. La commissione giudicatrice, prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte, fissa in via generale i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando.
4. Gli elementi tecnico-qualitativi possono essere valutati anche in relazione alla struttura organizzativa, tecnica e professionale messa a disposizione, alle modalità di erogazione della prestazione, all’attività di programmazione e ricerca, alle caratteristiche funzionali, ambientali, qualitative ed estetiche, ai servizi accessori di garanzia, manutenzione e assistenza.
5. I requisiti preordinati alla qualificazione degli offerenti non possono assumere rilievo ai fini della valutazione dell’offerta.
6. In relazione alla natura e alle caratteristiche del contratto il bando può indicare punteggi o comunque soglie minime tecnico-qualitative delle offerte, al di sotto dei quali le offerte stesse non vengono ritenute idonee per l’aggiudicazione .
Art. 18 - Contenuto dell’offerta
1. L’offerta è costituita dal complesso degli elementi tecnico-qualitativi e/o economici presentati dai concorrenti e deve essere predisposta nel rigoroso rispetto delle indicazioni contenute nel bando e nella lettera d’invito.
2. La parte economica dell’offerta può contenere, in conformità al bando o alla lettera di invito, l’indicazione di un prezzo o di un ribasso rispetto ad un prezzo base, eventualmente con la relativa misura percentuale. L’indicazione deve comunque aversi sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza, salve disposizioni di legge speciali, è da considerarsi prevalente l’indicazione apposta in lettere.
3. Di norma non sono ammissibili offerte in aumento, a meno che non si tratti di prestazione per cui non si riesca a definire con certezza il prezzo di riferimento, sulla base degli elementi desumibili dal mercato, idoneamente ed espressamente motivati nella determinazione a contrattare.
4. Nel caso di cui al comma 3, quando l’ammontare dell’offerta presentata dalla ditta aggiudicataria superi quello della specifica spesa finanziata, il perfezionamento del contratto potrà avvenire solo dopo l’adozione del provvedimento di approvazione della maggiore spesa previa valutazione dell’opportunità dell’affidamento.
Art. 19 - Modalità di presentazione delle offerte
1. L’offerta, in regola con la normativa sul bollo, deve essere contenuta in plico sigillato e controfirmato o siglato nei lembi di chiusura con indicazione esterna dell’oggetto della gara, della data e ora di scadenza. L’offerta tecnico-qualitativa e quella economica devono essere contenute in autonomi plichi sigillati e controfirmati o siglati sui lembi di chiusura.
2. Il recapito dell’offerta alla Provincia deve avvenire seguendo le modalità previste dal bando o dalla lettera di invito in modo tale da assicurare il deposito del plico presso l’ufficio indicato nei termini previsti.
3. La Provincia non è in ogni caso responsabile dello smarrimento dei plichi o del ritardato inoltro degli stessi.
4. Salvo quanto previsto nel presente regolamento in relazione alle gare ufficiose, non è ammessa la presentazione di offerte per mezzo di comunicazioni telegrafiche, telefoniche o via telefax.
5. Salvo che il bando o la lettera invito dispongano diversamente, il mancato utilizzo di moduli predisposti dalle stazioni appaltanti per la presentazione delle offerte non costituisce causa di esclusione.
Art. 20 - Offerte uguali
1. In presenza di due o più offerte di identico valore, la Commissione di gara procederà all’aggiudicazione richiedendo ai partecipanti presenti che hanno espresso offerta uguale di migliorare l’offerta ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924.
2. Qualora i presenti non intendano migliorare l’offerta la Commissione procederà mediante sorteggio.
3. Qualora nessuno dei concorrenti che ha espresso offerta uguale sia presente la Commissione ha facoltà di optare per il sorteggio o di richiedere a tali candidati, qualora lo ritenga opportuno, la produzione di ulteriore offerta in busta sigillata, per individuare l’offerta più conveniente.
Art. 21 - Offerta unica
1. Se di tale facoltà sia stata fatta menzione nel bando e/o nella lettera d’invito, si può procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e conveniente.
2. Nel caso di gara con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la convenienza è data dalla valutazione di adeguatezza degli elementi qualitativi. E’ facoltà della commissione giudicatrice predeterminare un punteggio minimo al di sotto del quale l’unica offerta non viene considerata idonea all’aggiudicazione.
Art. 22 - Offerte anormalmente basse
1. Qualora la Commissione di gara individui, in applicazione dell’art. 86 dlgs. 163/2006, ovvero secondo la propria valutazione in assenza di puntuali e specifiche normative, una o più offerte anomale, l’Autorità che presiede la gara, qualora ritenga che la Commissione di gara non sia in grado di procedere autonomamente alla verifica delle offerte anomale, sospende la seduta di gara e segnala il fatto al responsabile del procedimento il quale, eventualmente coadiuvato da organismi tecnici dell’Amministrazione, attiva il procedimento del contraddittorio in merito agli elementi costitutivi dell’offerta nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 87 e 88 dlgs. 163/2006. Il concorrente deve far pervenire entro il termine perentorio prestabilito le giustificazioni sulla composizione dell’offerta, eventualmente corredate da documentazione dimostrativa dei dati forniti. Al termine del procedimento del contraddittorio, la Commissione di gara, sulla base della relazione prodotta dal responsabile del procedimento e dagli organismi tecnici preposti in merito alle risultanze del summenzionato procedimento di contraddittorio, dopo aver approvato tali risultanze, procede, nel caso in cui il riscontro sull’anomalia risulti positivo, ad escludere l’offerta anomala e ad aggiudicare la gara all’offerta che segue in graduatoria e che non presenti carattere di anomalia.
2. Oltre alla verifica delle offerte in applicazione della disciplina di cui al comma 1, è sempre fatta salva la possibilità per il responsabile del procedimento di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
Art. 23 - Tornate di gara
1. Quando la Provincia procede a più gare d’appalto da esperirsi nella medesima giornata, le stesse si svolgono secondo l’ordine decrescente di importo.
2. Nel caso di cui al precedente comma, tale da configurarsi come una tornata di gare, è sufficiente la presentazione da parte di un’impresa che partecipa a più di una gara della documentazione relativa all’appalto di importo più elevato, purché tale possibilità sia contemplata nel bando di gara.
CAPO II - PROCEDURA APERTA (ASTA PUBBLICA O PUBBLICO INCANTO)
Art. 24 - Definizione
1. La procedura aperta (o asta pubblica o pubblico incanto), è il procedimento concorsuale a cui possono partecipare tutti coloro che possiedono i requisiti richiesti per la partecipazione e contemplati nel bando di gara (e/o nei documenti ad esso allegati) il quale costituisce invito a presentare offerte alle condizioni dallo stesso contemplate.
2. La Provincia si avvale di norma della procedura aperta nei seguenti casi: a) per contratti attivi; b) quando non sia opportuna una preselezione dei concorrenti; c) in ogni altro caso in cui si ritenga tale strumento maggiormente vantaggioso od utile in relazione all’importanza o alla natura del contratto anche in considerazione della celerità della procedura rispetto ad altri sistemi di gara.
Art. 25 - Il procedimento di gara
1. Il procedimento della procedura aperta è disciplinato dalle disposizioni normative vigenti.
2. La procedura aperta si tiene nel giorno, nell’ora e nei locali stabiliti nel bando di gara seguendo uno dei metodi previsti dalle leggi vigenti dettagliatamente illustrati nel bando di gara e nei documenti ad esso allegati.
3. Il bando di gara rappresenta l’atto fondamentale della procedura e le sue condizioni costituiscono le regole che disciplinano il procedimento di gara.
4. L’ammissione e l’esclusione degli offerenti è compito della Commissione di gara di cui ai successivi articoli 29 e 30, la quale esercita tale attività conformandosi alle prescrizioni del bando e dei suoi allegati, facendone risultare le motivazioni nel verbale di gara.
CAPO III - PROCEDURE RISTRETTE (LICITAZIONE PRIVATA )
Art. 26 - Procedura ristretta - Definizione
1. La procedura ristretta è il procedimento concorsuale a cui possono partecipare soltanto coloro che sono stati invitati dalla Provincia.
2. La Provincia si avvale di norma del procedimento della procedura ristretta quando si rende opportuna una preselezione dei concorrenti ed in tutti i casi in cui si ritiene tale strumento maggiormente vantaggioso od utile in relazione all’importanza o alla natura del contratto.
Art. 27 - Il procedimento di gara - Norme generali
1. Il procedimento della procedura ristretta è disciplinato dalle disposizioni normative vigenti.
2. Sulla base della preselezione dei soggetti da invitare esplicitata nell’elenco approvato con determinazione dirigenziale, l’Unità Organizzativa preposta alla procedura di gara dirama gli inviti a presentare offerte tramite l’inoltro della lettera d’invito ai soggetti prequalificati.
3. La gara si svolgerà secondo quanto dettagliatamente illustrato nella lettera d’invito stessa che rappresenta, unitamente al bando di gara, l’atto fondamentale della procedura e le sue condizioni costituiscono le regole che disciplinano il procedimento di gara.
CAPO IV - COMMISSIONI DI GARA
Art. 28 - Commissione di gara nel caso di Procedura aperta o Procedura ristretta con il criterio del prezzo migliore sulla base d’asta
1. Nei procedimenti di appalto di lavori pubblici, di forniture di beni e servizi e per le gare immobiliari con il sistema della procedura aperta o della procedura ristretta con aggiudicazione sulla base del prezzo più basso rispetto ad una base d’asta predeterminata la Commissione di gara è composta da tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni aggiuntive di segretario verbalizzante. Ove l’importo a base di gara sia inferiore a € 100.000,00 (euro centomila), il Dirigente responsabile può disporre, nella determinazione a contrattare di cui al precedente art. 4, comma 4, che la Commissione di gara sia composta dal Presidente e da un segretario verbalizzante.
0.Xx applicazione di quanto previsto dall’art. 51 c.p.c. e dall’art. 12 del codice di comportamento dei dipendenti pubblici non possono far parte della Commissione di gara coloro che:
- hanno un qualsiasi interesse personale o professionale con uno dei soggetti coinvolti direttamente o indirettamente nella procedura di gara;
- hanno concluso, nel biennio precedente alla data di scadenza del bando, contratti a titolo privato con uno o più soggetti partecipanti;
- sono in una condizione tale da non assicurare assoluta garanzia di imparzialità nei confronti dei concorrenti.
- sussistono le cause di incompatibilità di cui all’art. 51 c.p.c .
3. La Commissione di gara opera come collegio perfetto e quindi adempie alle proprie funzioni collegialmente con la presenza di tutti i componenti. In caso di dissenso in ordine ai provvedimenti da adottare, la Commissione decide a maggioranza.
4. Tutte le funzioni che per legge o altre fonti normative sono attribuite alla “autorità che presiede la gara” sono di competenza del Presidente della Commissione, con obbligo di consultazione degli altri componenti. I lavori della Commissione di gara devono svolgersi nel rispetto del principio della continuità. Il Presidente può disporre, per motivi eccezionali, la sospensione e/o l’aggiornamento dei lavori. Ove la sospensione e/o l’aggiornamento siano successivi alla apertura dei plichi contenenti l’offerta, il Presidente, al fine di assicurare la idonea conservazione degli atti, dispone le operazioni necessarie, specificandole nel verbale di gara.
5. Delle operazioni di gara viene redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i membri della Commissione. Il verbale delle operazioni di gara deve contenere almeno:
a) l’oggetto e il valore dell’appalto;
b) i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta;
c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell’esclusione;
d) i motivi dell’esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse;
e) il nome dell’aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell’appalto o dell’accordo quadro che l’aggiudicatario intende subappaltare a terzi;
f) le ragioni dell’eventuale mancata aggiudicazione;
g) le motivazioni di eventuali sospensioni e/o aggiornamenti dei lavori della Commissione, nonché la descrizione delle operazioni effettuate a tutela della conservazione degli atti;
h) le motivazioni della eventuale seduta riservata, in tutto o in parte.
6. La gara è esperita, di norma, in aula aperta al pubblico. Il Presidente della Commissione, per motivi eccezionali, specificati a verbale, può disporre che parte della procedura sia svolta in seduta riservata.
Sono, comunque, svolte in aula aperta al pubblico le fasi relative alla apertura dei plichi ed alla aggiudicazione.
7. I componenti della Commissione possono richiedere l’inserimento a verbale di proprie valutazioni in ordine alla regolarità della gara. In mancanza, si considerano consenzienti. Il pubblico presente alla gara o il concorrente possono chiedere l’inserimento a verbale di dichiarazione, che la Commissione autorizzerà quando trattasi di informazione, osservazione o censura ritenuta pertinente.
Art. 29 - Commissioni di gara nel caso di Offerta economicamente più Vantaggiosa
1. Nei casi in cui, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, la gara d’appalto di lavori pubblici è esperita con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la Commissione di gara di cui al precedente articolo 28, comma 1, può essere integrata da due componenti esperti con specifica competenza nella materia oggetto di gara, interni od esterni all’Amministrazione stessa.
2. Nel caso di appalti di forniture e servizi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa nell’ambito di procedure concorsuali di procedura aperta o procedura ristretta la Commissione di gara di cui al precedente articolo 28, comma 2 può essere integrata nel modo previsto dal precedente comma 1.
4. La nomina dei componenti della Commissione è effettuata dal Dirigente proponente con propria determinazione dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. I commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i dipendenti della Provincia. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente, in possesso di idonea competenza in relazione all’oggetto della gara, sono scelti con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie: a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell’ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali; b) professori universitari di ruolo, nell’ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza.
5. Ove il Dirigente responsabile della procedura di gara non possa assumere la presidenza della Commissione, ai sensi del precedente art. 28, comma 2, il Presidente della Provincia nomina ad acta, con provvedimento motivato, un altro Dirigente in servizio presso l’Ente.
6. L’atto dirigenziale di nomina dei componenti esterni dovrà contenere l’attestazione dell’avvenuta verifica della competenza e della capacità professionale in relazione allo specifico oggetto, risultanti da curriculum, e fornire idonea e puntuale motivazione della scelta effettuata. In tale atto dovrà altresì essere determinato l’ammontare del compenso spettante.
7. Posto quanto delineato ai precedenti commi, i lavori della Commissione si svolgono, di norma, nel rispetto delle fasi procedurali di seguito indicate:
a) ammissibilità delle offerte pervenute, in seduta pubblica. Tale fase implica l’accertamento circa il rispetto dei termini e delle modalità previste per la presentazione delle offerte, l’esame della documentazione di carattere giuridico/amministrativo e la siglatura di tutti i documenti o parti di questi costituenti l’offerta, per garantirne l’autenticità e l’impossibilità di sostituzioni, manomissioni o alterazioni; la commissione giudicatrice, prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte, fissa in via generale i criteri motivazionali cui si atterrà per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo;
b) esame degli elementi tecnico-qualitativi dell’offerta con attribuzione dei relativi punteggi. In tale fase la Commissione dà corso all’apertura delle offerte tecniche, verifica la loro completezza ri- spetto a quanto stabilito dal disciplinare di gara e procede alla valutazione delle offerte e alla comparazione fra di esse secondo i criteri già prefissati nel disciplinare di gara od in mancanza secondo i criteri che la stessa si è data prima di procedere all’apertura delle offerte tecniche;
c) formulazione ed approvazione da parte della Commissione della valutazione tecnica finale in seduta riservata;
d) lettura, in seduta pubblica, dei punteggi ottenuti da ciascun concorrente per gli elementi qualitativi e successiva apertura delle buste contenenti le offerte economiche, attribuzione del punteggio riservato all’elemento prezzo e conseguente formazione della graduatoria finale di gara. Nel caso in cui si individuino in tale fase offerte presunte anomale si applicheranno le disposizioni contemplate al precedente articolo 22;
e) proclamazione da parte della Commissione dell’aggiudicatario provvisorio primo classificato in graduatoria la cui offerta risulti non anomala;
f) aggiudicazione definitiva dell’appalto effettuata con determinazione del Dirigente competente, ai sensi dell’articolo 10.
7. Si richiamano le norme di cui all’articolo 28, ove applicabili.
CAPO V - PROCEDURA NEGOZIATA (TRATTATIVA PRIVATA)
Art. 30 - Definizione
1. La procedura negoziata è la procedura eccezionale di scelta del contraente mediante la quale, nei soli casi ammessi dalla legge, la Provincia consulta le imprese di propria scelta e negozia con una o più di esse i termini del contratto.
2. Il ricorso alla procedura negoziata in una delle forme di seguito indicate deve essere adeguatamente motivato sotto il profilo giuridico nella determinazione a contrattare di cui all’articolo 4, mentre nel provvedimento di aggiudicazione deve darsi conto della congruità del prezzo offerto dall’impresa con cui si negozia il contratto.
3. Il cottimo fiduciario, ancorché definito quale procedura negoziata ai sensi dell’art. 30, c.40, dlgs. 163/2006, è il metodo ordinario per la scelta del cottimista nel diverso sistema dell’economia, retto da diversi presupposti di ammissibilità.
Art. 31 - Procedura negoziata per Forniture di Beni e Servizi
1. Per l’affidamento di forniture di beni e servizi e fatti salvi i casi disciplinati da specifiche disposizioni di legge, la Provincia può aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara, nelle seguenti ipotesi:
a) quando, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo competitivo, tutte le offerte presentate sono irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto dal dlgs. 163/2006 in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. E’ possibile omettere la pubblicazione del bando di gara se si invitano alla procedura negoziata tutti i concorrenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 34 a 45 del dlgs. 163/2006 che, nella procedura precedente, hanno presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura medesima.
b) in casi eccezionali, qualora si tratti di lavori, servizi, forniture, la cui particolare natura o i cui imprevisti, oggettivamente non imputabili alla stazione appaltante, non consentano la fissazione preliminare e globale dei prezzi;
c) limitatamente ai servizi, nel caso di servizi rientranti nella categoria 6 dell’allegato II A dlgs. 163/2006 e di prestazioni di natura intellettuale, se la natura della prestazione da fornire renda impossibile stabilire le specifiche del contratto con la precisione sufficiente per poter aggiudicare l’appalto selezionando l’offerta migliore secondo le norme della procedura aperta o della procedura ristretta;
2. La Provincia può aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dandone conto con adeguata motivazione nella determinazione a contrarre, nelle seguenti ipotesi:
a) qualora, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto;
b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
c) nella misura strettamente necessaria, quando l’estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non deve essere imputabile alla Provincia.
d) qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;
e) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la Provincia ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti non può comunque di regola superare i tre anni;
f) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;
g) per l’acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l’attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di un’amministrazione straordinaria di grandi imprese.
Nei contratti pubblici relativi a servizi, la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara è, inoltre, consentita:
h) qualora il contratto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest’ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.
i) per i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all’esecuzione dell’opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all’operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni: 1) tali servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla Provincia, ovvero pur essendo separabili dall’esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento; 2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell’importo del contratto iniziale;
l) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all’operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale, e deve essere indicata nel bando del contratto originario; l’importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini della verifica del superamento delle soglie comunitarie di cui all’articolo 28 dlgs. 163/2006.
Art. 32 - Procedura negoziata per Lavori Pubblici
1. Per gli appalti di lavori pubblici il ricorso alla procedura negoziata è disciplinato dalle disposizioni di cui alla Legge n. 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R. n. 554/1999 e dal D. Lgs. n. 30/2004.
2. Ai sensi dell’art.122, c.7 dlgs. 163/2006 è comunque consentito il ricorso alla procedura negoziata per lavori di importo complessivo non superiore a centomila euro, di regola preceduta da procedura concorrenziale informale, salva la sussistenza di ragioni di urgenza ovvero di importo fino a ventimila euro.
Art. 33 - Tipi di procedura negoziata
1. Fatte salve le ipotesi contemplate ai successivi commi in cui è possibile ricorrere alla procedura negoziata diretta, di norma la procedura negoziata è preceduta da confronto concorrenziale procedimentalizzato al fine di coniugare i principi di concorrenza e “par condicio” con quelli di snellezza operativa e celerità. Si applica l’art.57, c.6 dlgs. 163/2006 a tenore del quale gli operatori economici da consultare sono individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico – finanziaria e tecnico – organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e previa selezione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La Provincia sceglie l’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando.
2. Si provvede, in linea generale, mediante procedure negoziate non concorrenziali allorché la prestazione idonea a soddisfare le esigenze dell’Amministrazione può essere resa soltanto da un soggetto determinato, nonché quando l’eccezionale urgenza sia motivatamente incompatibile anche con il tempo necessario per l’esperimento della gara ufficiosa.
3. In particolare, l’impossibilità di ottenere altrimenti un’idonea prestazione deve risultare in considerazione del suo oggetto o delle modalità, anche di tempo e di luogo, di esecuzione, ovvero del coerente inserimento della prestazione da acquisire nella precedente attività contrattuale dell’ente o in rapporti contrattuali in corso. Il responsabile del procedimento, al fine di motivare l’unicità del prestatore, procede preventivamente ad una verifica della confruità del prezzo anche attraverso indagini di mercato.
4. In relazione a quanto sopra si può ricorrere alla procedura negoziata diretta nelle ipotesi previste dall’articolo 32, c.2, lettere b), d), e), f), g), h), i), l) e nell’ipotesi prevista dal comma 2 lettera c) del medesimo articolo quando l’eccezionale urgenza sia motivatamente incompatibile anche con il tempo necessario per l’esperimento di procedure concorsuali, anche informali.
5, Le procedure negoziate concorrenziali vengono svolte di regola mediante gara ufficiosa nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 35 e 36.
Art. 34 - Invito alle procedure negoziate concorrenziali
1. L’invito a partecipare a procedure negoziate concorrenziali può essere diramato con qualsiasi mezzo utile quale: lettera, telegramma e sistemi telematici nei limiti in cui sono consentiti.
2. L’invito a partecipare a procedure negoziate concorrenziali deve essere esteso ad un congruo numero di imprese nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti in materia. Di norma devono essere invitate alla gara ufficiosa almeno cinque imprese, salvo che sul mercato non ne esistano in tal numero.
3. Le imprese vengono scelte, anche da albi/elenchi predisposti dall’Amministrazione, con criteri di rotazione, tra quelle in possesso dei necessari requisiti, di documentata capacità, tra quelli osservanti norme di garanzia di qualità e tra quelle che abbiano dimostrato affidabilità e correttezza in precedenti rapporti con la Provincia sotto il profilo tecnico - qualitativo, valutato sulla base di elementi in possesso della stessa Amministrazione.
4. Alle imprese invitate deve essere richiesta idonea dichiarazione a conferma dell’iscrizione nel registro della C.C.I.A.A. od in quelli corrispondenti di altri paesi e negli altri registri previsti per legge per la prestazione oggetto dell’appalto nonché del possesso dei requisiti necessari per la partecipazione agli appalti pubblici, del rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, della insussistenza delle sanzioni o delle misure cautelari previste dalla normativa che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci e quant’altro necessario per verificare la sussistenza dei requisiti legalmente previsti ai fini della contrattazione con la Pubblica Amministrazione.
5. Oltre ai casi in cui ciò è previsto dalla vigente normativa, la procedura negoziata può essere preceduta da un bando di gara volto a sollecitare richieste d’invito nei confronti dell’Amministrazione. Tale procedimento sarà attivato qualora il Dirigente proponente lo ritenga necessario soprattutto nei casi in cui, attesa la peculiarità dell’oggetto del contratto, non si è a conoscenza di un numero congruo di soggetti a cui rivolgere l’invito tale da garantire lo sviluppo di un’opportuna competizione.
Art. 35 - Modalità di svolgimento delle Procedure negoziate concorrenziali
1. Nel caso in cui sia esperita gara ufficiosa, la verifica delle offerte presentate e la loro valutazione sono effettuate dal Dirigente proponente, assistito da un dipendente del servizio con funzione di segretario verbalizzante. L’apertura delle offerte avviene in aula aperta al pubblico. Delle operazioni di gara viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Dirigente proponente e dal segretario.
2. Gli appalti sono affidati all’impresa che ha formulato l’offerta da ritenere più vantaggiosa, considerati gli elementi di volta in volta utilizzati e preventivamente indicati nell’invito di cui all’articolo precedente (o nel bando), quali: il prezzo, il termine di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, la garanzia, l’assistenza tecnica, il servizio successivo.
3. Qualora per la particolare natura del contratto ed esclusivamente nei casi di offerta economicamente più vantaggiosa o nel caso di cui al precedente comma 3 il Dirigente proponente lo ritenga necessario, purché ciò sia stato indicato nell’invito o nel bando di cui all’articolo precedente, all’esame delle offerte può provvedere una commissione costituita ai sensi dell’articolo
30. Xxxxxxx in tal caso le disposizioni di cui al summenzionato articolo 30 in merito alle modalità ed ai tempi di nomina della commissione.
4. La lettera di invito può prevedere la facoltà per la Provincia di chiedere ulteriori miglioramenti a tutti gli offerenti inizialmente invitati. In ogni caso, durante la procedura negoziata deve essere garantita la parità di trattamento tra tutti gli offerenti, e non è consentito fornire in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri. Qualora durante la negoziazione alcuni concorrenti formulino offerte o proposte ritenute più vantaggiose per l’amministrazione e aventi caratteristiche parzialmente diverse rispetto a quelle inizialmente descritte nella lettera di invito, l’amministrazione procede a formulare nuovi inviti a tutti i concorrenti inizialmente interpellati sulla base delle caratteristiche come ridefinite.
5. L’aggiudicazione definitiva è proclamata con determinazione del Dirigente proponente.
CAPO VI - ALTRE PROCEDURE
Art. 36 - Affidamento dei servizi dell’allegato IIB dlgs. 163/2006 – Principi generali
1. Per l’aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell’allegato II B al dlgs. 163/2006, (c.d. servizi “sotto osservazione”) ed individuati puntualmente nell’elenco allegato al presente regolamento, si osservano le speciali norme di cui al presente titolo, laddove non siano emanate discipline specifiche di settore che prescrivano forme procedimentali più rigorose per il loro affidamento.
2. L’aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell’allegato II B al dlgs. 163/2006, avviene in generale nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. Si applicano inoltre le seguenti norme del dlgs. 163/2006:
- articolo 68 (specifiche tecniche),
- articolo 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento).
3. Per l’affidamento dei servizi culturali di cui agli artt. 115 e 117 Dlgs. 42/2004 (codice dei beni culturali) si osservano le forme prescritte in tali disposizioni, eventualmente integrate dalla disciplina regionale, fatta comunque salva la possibilità di non applicare le norme del dlgs. 163/2006 ad eccezione di quelle espressamente richiamate al precedente comma 2.
4. Per l’affidamento dei servizi sociali e assistenziali, si osservano le disposizioni di cui alla L.328/2000, al d.p.c.m. 30.3.2001 e alla disciplina regionale, fatta comunque salva la possibilità di non applicare le norme del dlgs. 163/2006 ad eccezione di quelle espressamente richiamate al precedente comma 2.
5. Per l’affidamento in gestione degli impianti sportivi, si osservano le disposizioni di cui all’art.90 della L. 289/2002 e della disciplina regionale attuativa.
6. Qualora i servizi da affidare, seppure compresi nell’allegato IIB al dlgs. 163/2006, assumono concretamente natura di servizi pubblici locali a rilevanza economica, vanno osservate le forme di affidamento previste dalla vigente disciplina in materia.
Art. 37 - Affidamento dei servizi dell’allegato IIB dlgs. 163/2006 – Modalità di affidamento
1. L’aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell’allegato II B al dlgs. 163/2006 avviene inoltre nel rispetto delle seguenti modalità procedimentali:
a) per importi fino ad Euro 20.000 è consentito l’affidamento diretto in economia nel rispetto dei principi di economicità, efficacia e rotazione;
b) per importi superiori ad Euro 20.000 e fino ad Euro 100.000, l’affidamento avviene mediante procedura negoziata previa pubblicazione di avviso all’albo pretorio, sul sito Internet della Provincia e per estratto su un quotidiano a diffusione provinciale. E’ consentito prevedere nell’avviso la facoltà per l’amministrazione di negoziare con un numero non inferiore a cinque operatori e non superiore a dieci ovvero al diverso numero individuato dal responsabile del procedimento, predeterminando i criteri di selezione, di regola basati sulla specifica esperienza maturata con riguardo alla natura del servizio da affidare. In alternativa, è ammessa la procedura negoziata tra almeno cinque operatori da preselezionare con criterio rotativo da un elenco di soggetti idonei già attivato dall’amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza ed imparzialità;
c) per importi superiori ad Euro 100.000 ed inferiori alla soglia comunitaria , l’affidamento avviene mediante procedura negoziata previa pubblicazione di avviso all’albo pretorio, sul sito Internet della Provincia. E’ consentito prevedere nell’avviso la facoltà per l’Amministrazione di negoziare con un numero non inferiore a cinque operatori e non superiore a dieci ovvero al diverso numero individuato dal responsabile del procedimento, predeterminando i criteri di selezione, di regola basati sulla specifica esperienza maturata con riguardo alla natura del servizio da affidare;
d) per importi pari o superiori alla soglia comunitaria, l’affidamento avviene mediante procedura negoziata previa pubblicazione di avviso all’albo pretorio, sul sito Internet provinciale, sui siti Internet nazionali, e sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea. E’ consentito prevedere nell’avviso la facoltà per l’amministrazione di negoziare con un numero non inferiore a cinque operatori e non superiore a dieci ovvero al diverso numero individuato dal responsabile del procedimento, predeterminando i criteri di selezione, di regola basati sulla specifica esperienza maturata con riguardo alla natura del servizio da affidare.
2. Il termine per la presentazione delle candidature non può di regola, salve motivate ragioni di urgenza, essere inferiore a dieci giorni dalla pubblicazione dell’avviso all’albo pretorio. Il termine per la presentazione delle offerte non può di regola, salve motivate ragioni di urgenza, essere inferiore a dieci giorni alla data dell’invio della lettera di invito. In caso di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, il termine per la presentazione delle candidature non può di regola, salve motivate ragioni di urgenza, essere inferiore a venti giorni dalla pubblicazione dell’avviso all’albo pretorio. Il termine per la presentazione delle offerte non può di regola, salve motivate ragioni di urgenza, essere inferiore a venti giorni dalla data dell’invio della lettera di invito. Il termine di presentazione delle offerte deve essere adeguatamente aumentato in relazione alla complessità dell’appalto, alla necessità di predisporre offerte progettuali, ovvero all’eventuale obbligo di sopralluogo o di consultazione di documenti in loco.
Art. 38 - Sponsorizzazioni
1. La sponsorizzazione è il contratto mediante il quale la Provincia (sponsee) offre ad un terzo (sponsor), dietro corrispettivo, la possibilità di pubblicizzare nome, logo, marchio o prodotti.
2. Il corrispettivo dovuto dallo sponsor alla Provincia può consistere in una somma di danaro ovvero nell’esecuzione di lavori o nella fornitura di beni e servizi di vario genere.
3. La Provincia può concludere contratti di sponsorizzazione per migliorare la qualità dei servizi relativi ad attività: a) culturali, sportive e ricreative; b) di promozione turistica; c) di carattere sociale ed assistenziale; d) di promozione del territorio sotto il profilo della salvaguardia ambientale, della manutenzione dei parchi; e) di valorizzazione del patrimonio Provinciale; f) di progettazione, direzione lavori, realizzazione e collaudo di opere pubbliche, anche di interesse storico culturale; g) e ad ogni altra attività connessa ad un incremento della qualità dei servizi erogati al cittadino o della propria attività amministrativa/contabile.
4. Il contratto di sponsorizzazione, che può avere ad oggetto la realizzazione di una singola manifestazione o può configurarsi come contratto di durata, può essere concluso in via diretta quando la proposta si caratterizzi per unicità o per originalità e non comporti per il proponente il conseguimento di rilevanti vantaggi economici anche indiretti; diversamente si provvederà mediante pubblicazione di apposito avviso o bando. In tale ultimo caso, l’amministrazione può riservarsi di invitare un numero minimo di cinque candidati. Ai sensi dell’art. 26 dlgs. 163/2006 si applicano i principi del Trattato per la scelta dello sponsor nonché le disposizioni in materia di requisiti soggettivi dei progettisti e degli esecutori del contratto. Le offerte verranno valutate da un’apposita Commissione nominata dal Dirigente preposto al Servizio interno di riferimento.
5. Ai contratti di cui al presente articolo che prevedano l’esecuzione di lavori su beni Provinciali, anche sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004, a totale carico della controparte, non si applicano le disposizioni del dlgs. 163/2006, salvo le norme sulla qualificazione dell’esecutore e degli eventuali progettisti.
6. La sponsorizzazione può avere origine da iniziative della Provincia, cui deve essere assicurata idonea pubblicità, o dall’iniziativa di soggetti privati.
7. Tutte le iniziative di sponsorizzazione devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto fra attività pubblica e privata e devono essere compatibili e consone con l’immagine della Provincia.
8. In ogni caso devono essere definiti i limiti dello sfruttamento dell’immagine a fini pubblicitari, di eventuali diritti di esclusiva, di eventuali benefits, di modalità di utilizzazione del marchio e di presenza del logo dello sponsee e dello sponsor sul materiale di propaganda.
Art. 39
Convenzioni con cooperative sociali, associazioni, associazioni di volontariato
1. La Provincia, anche in deroga alla disciplina di scelta del contraente prevista per i contratti pubblici, può affidare forniture e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi di importo inferiore alla soglia comunitaria a cooperative sociali di tipo b) di cui alla Legge n. 381/1991 xx.xx., finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate iscritte in apposito albo previsto dalla legge.
2. Qualora sul territorio siano presenti più cooperative sociali in possesso dei requisiti legalmente prescritti ed in relazione ad una medesima attività la scelta del contraente sarà preceduta dalla promozione di un confronto concorrenziale.
3. Qualora l’importo dell’affidamento sia superiore alla soglia comunitaria è possibile prevedere nel relativo bando di gara l’obbligo di eseguire il contratto con l’impiego di persone svantaggiate ed attraverso l’adozione di programmi di recupero ed inserimento lavorativo.
4. Possono essere stipulate convenzioni con associazioni iscritte in appositi Albi, che dimostrino capacità adeguata per la realizzazione di specifiche attività, nonché per la gestione o cogestione di progetti o programmi, e che siano in grado di cooperare con la Provincia, attraverso il concorso attivo all’esercizio delle sue funzioni.
5. La Provincia può altresì stipulare convenzioni con associazioni di volontariato e con associazioni di promozione sociale nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione statale e regionale in materia.
6. Del programma delle attività e dei progetti per i quali si intende stipulare le convenzioni con le associazioni di cui ai precedenti commi 4 e 5 deve essere data idonea pubblicità al fine di garantire la massima partecipazione dei soggetti locali interessati. Può procedersi all’affidamento diretto quando nel territorio si registri una sola presenza in grado di attuare adeguatamente l’oggetto della convenzione.
7. Le convenzioni con le associazioni per le finalità previste nel presente articolo possono anche prevedere la concessione o il comodato degli immobili o degli spazi necessari alla realizzazione delle attività di cui trattasi.
Art. 40 – Sistemi telematici di acquisto
1. La Provincia intende promuovere l’utilizzo di strumenti telematici per l’approvvigionamento di beni e servizi che comportano un’applicazione automatizzata ed informatizzata della procedura di selezione del contraente con conseguente automatizzata valutazione delle offerte ed emersione della proposta aggiudicataria.
2. Ai fini di cui al comma 1, nelle gare telematiche vanno adottati sistemi e modalità che assicurino la parità di condizioni dei partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione,
nonché delle disposizioni, anche tecniche, di recepimento della normativa comunitaria sulle firme elettroniche e sulla documentazione amministrativa.
3. Le procedure telematiche sono realizzate seguendo i principi di sicurezza fissati dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.
4. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi si esercita con le interrogazioni delle registrazioni di sistema che contengono la documentazione in formato elettronico degli atti della procedura. L’invio al soggetto che vi abbia titolo di copia autentica della documentazione è effettuato dalla Provincia secondo i principi e le modalità stabilite in tema di documentazione amministrativa. Sono escluse dal diritto di accesso le soluzioni tecniche ed i programmi per elaboratore utilizzati dalla Provincia o dal gestore del sistema, ove coperti da diritti di privativa intellettuale.
5. Per l’espletamento delle gare telematiche è necessaria la creazione di un apposto sito contenente la documentazione relativa alla procedure stesse, le modalità di svolgimento e le informazioni sul funzionamento del sistema elettronico e telematico.
6. Il sistema utilizzato deve garantire l’integrità delle offerte e la loro consultazione contestuale come avviene per le gare con prezzo in busta chiusa, e assicurare regole chiare e preliminarmente note ai concorrenti abilitati per le gare di tipo dinamico. Il Presidente della Commissione di gara verifica che le registrazioni di sistema consentano di riscontrare l’osservanza dei principi regolatori della gara e ne garantisce la consultazione e l’eventuale riproduzione per l’esercizio del diritto d’accesso.
7. La Provincia intende altresì sviluppare il mercato elettronico inteso come l’insieme delle procedure che consentono alla stessa di effettuare approvvigionamento di beni e servizi direttamente dai cataloghi predisposti da utenti selezionati.
8. Ai fini di cui al comma 7 saranno poste in essere tutte quelle attività che possono consentire l’utilizzo consueto di tale strumento nei limiti stabiliti dalle disposizioni legislative vigenti.
TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALIENAZIONI, ACQUISIZIONI E GESTIONE DEL PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE
CAPO I - ALIENAZIONE DI BENI MOBILI
Art. 41- Alienazione di Beni Mobili
1. La Provincia procede all’alienazione dei beni mobili mediante una delle forme previste dalle disposizioni di cui al titolo II a seconda dell’importanza degli oggetti da alienare e della convenienza economica di seguire l’una o l’altra forma, sulla scorta di apposita stima.
2. Si può procedere all’alienazione dei beni mobili dichiarati “fuori uso” sulla base di apposito verbale, da cui risulti che gli stessi non sono più utilizzabili e per i quali non sia più vantaggiosa la trasformazione per i servizi Provinciali.
3. Per i beni mobili quali, ad es. macchinari, auto, ecc., è consentita l’alienazione a ditta fornitrice dello stesso genere, a scomputo del prezzo di acquisto di nuove attrezzature.
4. E’ consentita la donazione di beni fuori uso di modico valore ad enti o associazioni senza scopo di lucro. La cessione, se non è obbligatoria altra forma, può essere perfezionata con il verbale di consegna. Le eventuali spese di passaggio di proprietà e di trascrizione nei pubblici registri restano a carico del ricevente.
CAPO II ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI
Art. 42 - Oggetto
1. Gli articoli che seguono disciplinano, ai sensi dell’art. 12 comma 2 della legge n. 127/ 1997, l’alienazione del patrimonio immobiliare della Provincia, in deroga alle norme di cui alla legge n. 783/1908 e successive modificazioni nonché al regolamento approvato con R.D. n. 454/1909 e successive modificazioni, nonché alle norme sulla contabilità generale degli Enti Locali, fermi restando i principi generali dell’ordinamento giuridico contabile.
2. Le procedure previste sono curate dal Settore competente in materia di Patrimonio.
Art. 43 - Individuazione del Prezzo
1. Il valore base di vendita dell’immobile è determinato con apposita perizia estimativa redatta con riferimento ai valori correnti di mercato per i beni di caratteristiche analoghe, sulla base delle metodologie e delle tecniche estimative più coerenti alla natura del bene da valutare.
2. La perizia estimativa deve tenere in considerazione: a) gli obiettivi e le motivazioni tecniche che hanno portato alla determinazione del valore di mercato dell’immobile; b) la potenziale destinazione d’uso del bene; c) l’ubicazione del bene e la sua consistenza; d) il grado di appetibilità del bene sul mercato; e) il probabile mercato interessato all’acquisizione, configurato in relazione al territorio nazionale, regionale o locale. Tali elementi saranno essenziali al fine di individuare la scelta della procedura di alienazione specifica da utilizzare.
3. Il valore determinato in perizia costituisce il prezzo di riferimento per le alienazioni sul quale saranno effettuate le offerte.
4. A tale prezzo, come sopra determinato, potranno essere aggiunte, a carico dell’aggiudicatario, le spese tecniche sostenute o da sostenere (frazionamento, aggiornamento catastale, costo della perizia estimativa se affidata ad un tecnico esterno).
Art. 44 - Beni Vincolati
1. La vendita di beni vincolati da leggi speciali è preceduta dall’espletamento delle formalità liberatorie del vincolo.
2. Nelle more del rilascio delle autorizzazioni previste dalle norme vigenti potranno essere compiute le procedure previste per il pubblico incanto.
Art. 45 - Vendita di Beni Soggetti a Diritto di Prelazione
1. Quando il bene è gravato da diritto di prelazione, la circostanza deve essere indicata negli avvisi di vendita e l’aggiudicazione dovrà essere notificata nei modi previsti dalle disposizioni in materia.
Art. 46 - Procedure di Vendita
1. Alla vendita dei beni immobili si procede mediante: a) procedura aperta; b) procedura negoziata;
c) procedura negoziata diretta; d) permuta; in connessione al grado di appetibilità del bene e con la procedura di cui agli articoli seguenti.
Art. 47 - Procedura aperta
1. E’ adottato il sistema della procedura aperta quando il potenziale interesse all’acquisto del bene offerto è, per la natura del bene stesso, per la sua potenziale utilizzazione e/o il valore venale, riconducibile ad un mercato vasto, a livello nazionale o internazionale.
2. Al bando di gara pubblicato integralmente all’albo pretorio è data ampia pubblicità mediante i canali ritenuti più idonei, di volta in volta individuati dal Dirigente del Settore, tenendo conto della effettiva loro penetrazione nel mercato, ai fini di raggiungere tutti i potenziali acquirenti.
3. I canali di pubblicità utilizzabili sono, in via esemplificativa, le edizioni dei bollettini immobiliari o riviste specializzate, i giornali a diffusione nazionale, gli annunci in televisione e con apertura di siti Internet, le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e dell’Unione Europea e nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. La gara viene effettuata di norma con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi poi con il prezzo a base d’asta indicato nel relativo avviso.
5. La presentazione delle offerte deve avvenire nel rispetto delle formalità previste dal bando mediante servizio postale con raccomandata o altra forma di recapito autorizzato, in modo tale da assicurare il deposito dell’offerta presso l’Ufficio indicato nei termini previsti.
6. Per partecipare alla gara dovrà essere prodotta, insieme all’offerta scritta incondizionata del prezzo in cifre e in lettere, la prova dell’avvenuta costituzione della cauzione provvisoria, pari ad almeno il 5% del valore posto a base della gara e costituita mediante assegno circolare non trasferibile o fidejussione bancaria contenente le clausole di rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale e della sua operatività entro 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta del competente Dirigente dell’Ente.
7. L’apertura delle offerte avviene in seduta pubblica nel modo stabilito nel bando di gara.
8. Delle operazioni di gara viene redatto processo verbale, firmato dai componenti la Commissione di gara, nel quale si dà atto delle offerte pervenute e dell’esclusione delle offerte risultate incomplete e irregolari, enunciandone le motivazioni.
9. L’aggiudicazione è determinata dal Dirigente Responsabile del Settore, in sede di gara, all’offerta più conveniente per l’Amministrazione Provinciale; in caso di parità si procede in conformità a quanto previsto dall’art. 20.
10. Il prezzo di acquisto dovrà essere corrisposto in contanti alla stipula del rogito.
11. La cauzione è sollecitamente svincolata per i concorrenti non aggiudicatari.
12. La cauzione prodotta dal concorrente sarà trattenuta qualora il concorrente aggiudicatario rifiutasse di dare seguito al contratto di compravendita, diversamente avrà carattere di versamento in acconto.
Art. 48 - Procedura negoziata
1. Si procede alla vendita con il sistema della procedura negoziata, in conformità a quanto previsto dall’art. 14, comma 12 dalla legge n. 449/1997, oltre che nei casi in cui l’asta sia risultata infruttuosa, quando la commerciabilità del bene è, per l’ubicazione, la consistenza ed il limitato valore, circoscritta ad una cerchia ristretta di interessati e il suo valore di stima, determinato sulla base del miglior prezzo di mercato, non superi Euro 250.000,00.
2. La trattativa di cui al comma precedente è condotta in modo che tutti i potenziali interessati siano messi al corrente dell’evento. A tal fine si procede alla pubblicazione mediante affissione di manifesti nell’intero territorio della Provincia.
3. Per quanto riguarda la partecipazione alla trattativa, il termine di presentazione delle offerte, l’eventuale limite di ribasso accettabile, la cauzione, la presidenza della gara e la stipulazione del contratto valgono le norme richiamate nei precedenti articoli.
Art. 49 - Procedura negoziata Diretta
1. E’ ammessa la procedura negoziata diretta anche con un solo soggetto (in casi eccezionali, ai sensi dell’art. 41, n. 6, R.D. n. 827/1924), nelle seguenti ipotesi:
a) qualora la condizione giuridica e/o quella di fatto del bene da alienare rendano non praticabile o non conveniente per la Provincia il ricorso a uno dei sistemi di vendita precedentemente descritti;
b) quando l’alienazione sia disposta a favore di Enti pubblici;
c) quando i beni siano alienati a società o consorzi a prevalente partecipazione pubblica per la realizzazione di impianti e servizi pubblici o di pubblico interesse;
d) qualora per le caratteristiche del bene l’acquisto possa interessare esclusivamente a soggetti determinati;
e) in caso di permuta di cui al successivo art. 51;
f) qualora ci si avvalga di operazioni di cartolarizzazione del patrimonio immobiliare.
2. La procedura negoziata diretta è inoltre ammessa anche con più soggetti nei casi in cui sia stata effettuata la procedura aperta e siano state presentate unicamente offerte irregolari o non valide, e comunque nei casi in cui oltre la procedura aperta siano state esperite le procedure di cui all’art. 48. In tali ipotesi il prezzo indicato nella perizia di stima potrà essere diminuito nel corso della trattativa fino ad un massimo del 20% se previsto nel bando.
3. La determinazione del prezzo, oltre a tutte le spese tecniche e di referenza degli atti conseguenti, è accettata per iscritto dall’acquirente nel corso della trattativa.
Art. 50 - Offerte per Procura e per Persona da Nominare
1. Sono ammesse offerte per procura ed anche per persona da nominare. La procura deve essere speciale, fatta per atto pubblico o per scrittura privata con firma autenticata da notaio, e sarà unita al verbale d’asta.
2. Allorché le offerte siano presentate o fatte a nome di più persone, queste si intendono solidalmente obbligate.
3. L’offerente per persona da nominare dovrà dichiarare la persona per la quale ha presentato l’offerta e questa dovrà accettare la dichiarazione, o all’atto dell’aggiudicazione firmandone il verbale o, al più tardi, nei tre giorni successivi mediante formale atto di accettazione. In mancanza di ciò l’offerente sarà considerato, a tutti gli effetti legali, come vero ed unico aggiudicatario.
4. In ogni caso, comunque, l’offerente per persona da nominare sarà sempre garante solidale della medesima, anche dopo accettata la dichiarazione.
Art. 51 - Permuta
1. L’organo competente può disporre con motivata deliberazione la permuta di beni immobili con altri di proprietà pubblica e privata o altra utilità, di interesse dell’Amministrazione, sulla base di apposita perizia effettuata dal competente Servizio o da esperto appositamente incaricato, sulla base dei criteri di cui al precedente art. 52, salvo conguaglio in denaro.
CAPO III ACQUISTO DI BENI IMMOBILI
Art. 52 Acquisto di Beni Immobili
1. Gli immobili necessari alle finalità della Provincia, accertata la convenienza del prezzo, possono essere oggetto di acquisto sul mercato immobiliare. I beni da acquistare dovranno essere liberi da qualsiasi onere, vincolo e gravame.
2. La valutazione circa la congruità del prezzo deve essere effettuata tramite perizia di stima della preposta Unità Organizzativa o struttura organizzativa corrispondente o da altro organismo pubblico specializzato.
3. All’acquisto di beni immobili si procede di norma mediante procedura negoziata nei casi in cui la specificità dell’oggetto del contratto non consenta l’espletamento di una procedura di gara.
4. In tutte le altre ipotesi occorre avviare idonee forme di selezione pubblica, tramite la pubblicazione di un avviso.
5. La proposta di vendita deve contenere l’attestazione del proprietario della libertà del bene da qualsiasi vincolo o peso pregiudizievole, della piena proprietà e disponibilità dello stesso e contenere idonee garanzie al riguardo.
6. E’ consentito l’acquisto di edifici e relative pertinenze anche in corso di costruzione. In tal caso la Provincia, stipulato il contratto, ha facoltà di anticipare, prima dell’ultimazione dell’opera, quote proporzionali del corrispettivo pattuito solo in ragione dello stato di avanzamento dei lavori; il venditore è tenuto a prestare garanzia fidejussoria, bancaria o assicurativa, a prima richiesta, per un importo non inferiore al doppio delle somme anticipate, a garanzia della restituzione delle stesse, dell’esecu-zione dell’opera, del risarcimento del danno in caso di mancato completamento o vizi dell’opera, salva la prova di eventuali maggiori danni.
CAPO IV - USO PARTICOLARE DI BENI DEMANIALI O PATRIMONIALI INDISPONIBILI
Art. 53 - Uso Particolare di Beni Demaniali o Patrimoniali Indisponibili
1. I beni demaniali o patrimoniali indisponibili possono costituire oggetto di concessione amministrativa oppure possono essere assegnati a propria società partecipata o concessionario contestualmente al conferimento della gestione di un servizio pubblico in quanto trattasi di beni strumentali all’erogazione del servizio stesso.
2. Il provvedimento di concessione deve contenere:
a) l’individuazione esatta del bene oggetto di concessione, modalità di utilizzo e relativa durata;
b) la facoltà di revoca della concessione per ragioni di pubblico interesse;
c) il diritto di controllo da parte della Provincia;
d) le condizioni per la buona conservazione del bene e per l’esercizio delle attività per cui l’uso è assentito; la Provincia può provvedere all’esecuzione d’ufficio, in danno del concessionario, delle prestazioni non eseguite da questi;
e) i diritti e doveri del concessionario;
f) l’ammontare del canone e modalità di versamento della cauzione, se prevista;
g) il passaggio della proprietà degli impianti e delle opere alla scadenza della concessione ovvero la restituzione del bene in pristino stato;
h) la sanzione della decadenza in caso di inadempimento;
i) l’onere delle spese contrattuali da porsi a carico del concessionario.
3. Ogni eventuale opera realizzata sul bene deve essere preliminarmente autorizzata dalla Provincia; alla scadenza della concessione le opere costruite sul bene e le relative pertinenze di norma restano acquisite gratuitamente al patrimonio, fatta salva la facoltà della Provincia di richiedere la riduzione in pristino del bene dato in concessione.
4. Quando il concessionario è un soggetto pubblico o un Ente o un’Associazione che opera senza fini di lucro, e l’uso del bene è destinato ad attività connesse al perseguimento di finalità istituzionali della Provincia, la concessione può essere effettuata a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso dei consumi e delle spese accessorie.
5. Nel caso che beni di proprietà Provinciale vengano attraversati da elettrodotti, linee telefoniche, acquedotti, fognature e altri simili manufatti di pubblico interesse, sia aerei che interrati, il relativo canone annuo di concessione può essere sostituito da una congrua indennità una tantum.
CAPO V - LOCAZIONI
Art. 54 - Locazioni da Terzi di Immobili
1. La Provincia può assumere in locazione immobili necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
2. La procedura è curata dal competente Settore Fabbricati
3. Di norma il contratto di locazione deriva da procedura negoziata previo esperimento di gara ufficiosa preceduta, ove possibile, da indagine di mercato a meno che non si ritenga opportuno, attesa l’importanza od il valore del contratto, ricorrere al pubblico incanto o ad altre forme che garantiscano adeguata pubblicità.
4. Si potrà prescindere dalla gara ufficiosa, considerata la specificità dell’oggetto del contratto, in corrispondenza delle finalità da perseguire, adeguatamente motivate nella determinazione a contrattare.
5. Il canone del bene da locare deve essere valutato nella sua congruità dalla preposta Unità Organizzativa
Art. 55 - Locazioni a Terzi di Immobili
1. La locazione di immobili del patrimonio disponibile della Provincia ha luogo con le modalità di cui al comma 1 del precedente articolo. La relativa procedura è curata dal Settore Fabbricati
2. In taluni casi, in considerazione di particolari ragioni di interesse pubblico legate a circostanze oggettive o alle caratteristiche dei contraenti, il contratto di locazione può essere stipulato con soggetto individuato in modo diretto. In questo caso, deve essere data idonea motivazione del mancato ricorso alla procedura concorrenziale nella determinazione a contrattare.
3. Alla scadenza del contratto di locazione è espressamente escluso il rinnovo tacito. Il contratto sarà rinegoziato con il conduttore purché questi risulti essere in regola con il pagamento dei canoni e dei relativi oneri accessori, ed accetti le nuove condizioni determinate dall’Amministrazione Provinciale.
4. I beni indicati nel comma 1 possono essere concessi a titolo gratuito, in comodato od in uso, ad enti pubblici o ad associazioni senza fini di lucro, nel caso in cui l’uso del bene è destinato ad attività connesse al perseguimento di finalità istituzionali della Provincia, fatto salvo il rimborso dei consumi e delle spese accessorie.
TITOLO IV
LA SERIE NEGOZIALE
CAPO I - LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Art. 56 - Competenza alla stipula
1. Il contratto è sottoscritto dal Dirigente proponente di cui all’articolo 4, comma 1 del presente regolamento. In caso di assenza od impedimento, competente alla stipula è il Dirigente che lo sostituisce. Il Dirigente sottoscrittore ha facoltà di apportarvi eventuali modifiche o integrazioni, di legge, di stile, di dettaglio, o che siano del caso, purché non alterino la sostanza della volontà espressa con il provvedimento presupposto del contratto stesso.
2. Il Dirigente di cui al comma 1 è responsabile delle disposizioni negoziali sottoscritte e della corretta esecuzione del contratto. A tal fine lo stesso deve sovrintendere, promuovere e svolgere tutte le attività all’uopo necessarie.
3. Il Dirigente che sottoscrive il contratto di fornitura di beni e servizi è tenuto a dichiarare ai sensi dell’art.26,c.3bis L.488/1999 e dell’art.47 DPR 445/2000 la conformità ai parametri prezzo-qualità di beni e servizi, comparabili con quelli oggetto di acquisizione, previsti in convenzioni Consip attive al momento dell’avvio della procedura. In caso di assenza di convenzioni Consip la dichiarazione non è necessaria; al fine di dimostrare tale circostanza, il responsabile della procedura di acquisizione in economia acquisisce l’elenco delle convenzioni Consip attive mediante stampa della relativa pagina dal sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx alla data di avvio della procedura. In caso di stipulazione in forma pubblico-amministrativa il Dirigente rende la predetta dichiarazione innanzi al Segretario rogante che la incorpora nell’atto. In caso di stipulazione in forma di scrittura privata, la dichiarazione è allegata al contratto.
4. I Dirigenti devono astenersi dalla conclusione di contratti quando si trovino in conflitto di interessi con la Provincia, quando siano legati da un rapporto di parentela o affinità fino al 4^ grado con l’altro contraente, e, comunque, quando non si trovino in condizione tale da assicurare imparzialità nell’esecuzione rispetto alla controparte.
Art. 57 - Modalità di stipula
1. I contratti possono essere stipulati nelle seguenti forme, che vanno espressamente esplicitate nella determinazione a contrattare:
a) forma pubblica a mezzo notaio;
b) forma pubblica amministrativa, a mezzo del Segretario provinciale o, in caso di assenza, impedimento o vacanza, dal Vice segretario;
c) scrittura privata con firme autenticate dal Segretario generale;
d) scrittura privata;
e) corrispondenza commerciale.
2. La forma pubblica amministrativa o la forma pubblica a mezzo di notaio è prevista, di norma, quando il contratto derivi da procedure aperte, ristrette, o quando ciò è richiesto dalla legge in considerazione della particolare natura del contratto di affidamento di forniture.
3. La scrittura privata è utilizzata, di norma, quando il contratto derivi da procedure negoziate, ferma restando la necessità di riportare espressamente gli elementi essenziali del contratto nelle seguenti forme: a) contratto; b) sottoscrizione per accettazione in calce al capitolato o al disciplinare; c) sottoscrizione da parte dell’aggiudicatario della determinazione dirigenziale di affidamento; d) atto separato di obbligazione costituito da lettera-offerta, sottoscritta
dall’aggiudicatario ed accettata dalla Provincia; e) scambio di corrispondenza tra proposta ed accettazione secondo gli usi del commercio, ai sensi dell’art. 1326 del Codice Civile.
4. I contratti per la fornitura di beni e servizi di importo superiore ad € 10.329,14 sono, di norma, stipulati nella forma pubblica o pubblica amministrativa, o in forma di scrittura privata con firme autenticate dal Segretario Provinciale, salvo espressa motivazione adeguata nella determinazione a contrattare.
5. E’ altresì ammessa la stipulazione con firma digitale quando si verifichino le condizioni stabilite dalla normativa vigente.
6. Competente alla rogazione dei contratti da stipularsi in forma pubblica amministrativa ed all’autenticazione delle sottoscrizioni nelle scritture private è il Segretario Generale della Provincia.
7. E’ fatta salva la possibilità di demandare l’attività di rogito ad un notaio in relazione a particolari tipologie contrattuali quali compravendite immobiliari, costituzione, modificazione o trasferimento di diritti reali di godimento.
8. In caso di assenza od impedimento del Segretario Generale alla rogazione dei contratti ed all’autentica delle sottoscrizioni provvede chi legalmente lo sostituisce.
Art. 58 - Adempimenti per la stipulazione dei contratti
1. La stipulazione dei contratti in forma pubblica amministrativa o di scrittura privata, fatto salvo quanto previsto al comma 4, è curata dall’ufficio Contratti.
2. Ai fini di cui al precedente comma dopo l’adozione del provvedimento di aggiudicazione da parte del Dirigente competente, il Servizio Contratti, intendendo esperite tutte le verifiche antecedenti all’aggiudicazione definitiva, pone in essere gli atti necessari e legalmente previsti per addivenire alla stipulazione, cura la stesura effettiva del contratto allegando i documenti che il Dirigente preposto alla sottoscrizione ritiene opportuno allegare ed, in accordo con le parti contraenti e con il Segretario Generale, fissa il giorno in cui dovrà procedersi alla sottoscrizione del contratto.
3. Se l’aggiudicatario non si presenta alla stipulazione del contratto nel termine essenziale, salvo fatti giustificabili e dimostrabili che devono essere comunicati con la massima sollecitudine, decade dall’aggiudicazione o dall’assegnazione. In tal caso si provvede ad incamerare la cauzione provvisoria, quando richiesta e a darne comunicazione all’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici. L’aggiudicazione al concorrente secondo in graduatoria si intende estesa ad ogni gara anche diversa da quelle di appalto per lavori pubblici. In ogni caso la mancata adesione alla stipulazione per motivi ascrivibili alla controparte e non giustificabili, dalla Provincia la facoltà di escludere il soggetto dalle successive procedure di assegnazione contrattuale.
4. Quando il contratto derivante da procedura negoziata è stipulato mediante sottoscrizione per accettazione in calce al capitolato o al disciplinare, mediante sottoscrizione da parte dell’aggiudicatario della determinazione dirigenziale di affidamento, mediante atto separato di obbligazione o mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi del commercio la relativa stipulazione è curata dal Servizio proponente.
Art. 59 - Spese contrattuali
1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono a carico dei contraenti con la Provincia, salvo che la legge o la determinazione a contrattare non dispongano diversamente.
2. All’attività di rogito del Segretario Provinciale, o del Vice Segretario Provinciale, si ricollega l’applicazione dei diritti di segreteria.
3. I contratti conclusi in forma pubblica amministrativa o tramite scrittura privata autenticata dal Segretario Provinciale sono assoggettati all’applicazione dei diritti di segreteria per gli importi stabiliti dalla legge e secondo le norme del presente regolamento.
4. L’accertamento dei diritti di cui al comma precedente e la determinazione del relativo ammontare, come pure l’importo delle spese contrattuali, compete al Servizio Contratti..
5. Il versamento delle spese e dei diritti, nell’ammontare complessivo come sopra determinato, è effettuato prima della stipulazione presso la tesoreria Provinciale.
6. Per i contratti di durata pluriennale, i diritti di segreteria devono commisurarsi all’importo complessivo dei contratti stessi.
Art. 60 - Repertorio e custodia dei contratti
1. Presso il Servizio Contratti è custodito il repertorio generale dei contratti della Provincia in cui vengono inseriti in ordine cronologico tutti i contratti predisposti dall’Unità Organizzativa stessa sia stipulati in forma pubblica amministrativa che per scrittura privata autenticata dal Segretario Provinciale. Il contratto una volta inserito a repertorio assume un numero progressivo identificativo.
2. Non sono soggetti a repertoriazione le convenzioni e gli accordi di programma con altri Enti i cui originali sono, comunque, conservati dal Servizio Contratti. Il servizio Contratti cura, altresì, la raccolta dei contratti, conclusi e stipulati dai Dirigenti di Settore con firme non autenticate, per lavori e/o forniture di importo superiore ad € 10,329,14 (euro diecimilatrecentoventinove/14), compresi quelli derivanti da acquisizioni in economia. I contratti vengono inseriti in tale raccolta con l’indicazione dei dati essenziali quali data, generalità del contraente, oggetto, tipologia, valore, e durata.
3. Responsabile della tenuta del repertorio e della custodia degli originali dei contratti è il Segretario Generale che si avvale, a tal fine, del Servizio Contratti. I contratti sono periodicamente rilegati in appositi fascicoli in ordine cronologico.
4. Il Servizio Contratti provvede alla trasmissione informatizzata all’Anagrafe Tributaria, entro il termine previsto dalla normativa vigente, dei modelli “C” di cui ai Decreti Ministero delle Finanze 6/5/1994 e 18/3/1999 relativi ai contratti di importo lordo pari o superiore ad € 10.329,14 non inoltrati all’Agenzia delle Entrate per l’assolvimento dell’imposta di registro.
Art. 61 - Originali e copia del contratto
1. Il contratto è predisposto di regola in un solo originale, a meno che le parti contraenti non abbiano fatto preventiva richiesta di formazione di più originali.
2. Il servizio Contratti provvede ad inoltrare copia del contratto, con gli estremi di repertoriazione e registrazione alla parte contraente ed al Servizio competente alla gestione del contratto, nonché ad altri uffici interessati per gli adempimenti di competenza.
Art. 62 - Registrazione del contratto
1. Sono soggetti a registrazione i contratti di cui alla parte 1^ della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986 nei modi e nei tempi legalmente previsti. Sono quindi soggetti a registrazione tutti i contratti redatti in forma pubblico- amministrativa o per scrittura privata autenticata.
2. I contratti stipulati per scrittura privata e non rientranti nelle tipologie di cui alla parte 1^ della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986 sono soggetti alla registrazione solo in caso d’uso.
3. Il Servizio Contratti cura la registrazione dei contratti, qualora dovuta, all’atto della stipulazione degli stessi; le eventuali registrazioni successive alla prima sono curate dal Servizio che ha in carico la gestione dinamica del contratto.
Art. 63 - Revisione prezzi - Rinnovo e Proroghe contrattuali
1. Nei contratti di durata ad esecuzione periodica o continuata può essere inserita la clausola di revisione di cui all’art. 115 d. lgs. 163/2006, che deve essere operata sulla base dell’istruttoria effettuata dal Dirigente responsabile dell’esecuzione del contratto.
2. Nei limiti stabiliti dalla l. 62/2005 (legge comunitaria 2004), è possibile rinnovare i contratti stipulati per forniture di beni e servizi, per una sola volta, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) indicare la facoltà del rinnovo nel bando di gara iniziale, e nel contratto, e quantificare il relativo importo presunto nel valore complessivo dell’appalto ai sensi dell’art. 29 dlgs. 163/2006.
b) accertare l’idoneità del contraente a soddisfare pienamente l’interesse pubblico specifico sotteso al contratto e dunque l’opportunità di proseguire il rapporto contrattuale;
c) procedere ad una verifica di mercato che dimostri l’effettiva convenienza, la quale non consegue automaticamente al rinnovo alle medesime condizioni del contratto in scadenza;
d) procedere alla negoziazione delle condizioni economiche del contratto al fine di conseguire economie o accertare la predetta convenienza;
e) provvedere al rinnovo con determinazione (fatte salve le eventuali competenze del Consiglio Provinciale) entro tre mesi dalla scadenza, ovvero comunicare al contraente entro lo stesso termine la decisione di non procedere alla rinnovazione .
3. In attesa dell’esito della nuova gara il contratto in scadenza può essere prorogato per il tempo strettamente necessario, agli stessi prezzi, patti e condizioni, previa pubblicazione del bando.
4. Alle variazioni ed estensioni di cui al presente articolo, consegue la stipulazione di un contratto aggiuntivo. Per le prestazioni aggiuntive ad un contratto principale, che formano oggetto di separato atto, va richiesta la cauzione definitiva nella stessa percentuale di quella costituita per il contratto principale; l’eventuale esonero detrminato dal Dirigente responsabile dell’esecuzione del contratto, deve essere motivato.
CAPO II - LA GESTIONE DEL CONTRATTO
Art. 64 - Responsabilità della esecuzione del contratto
1. Il Dirigente competente alla stipulazione del contratto è responsabile della gestione dinamica dello stesso, salvo i casi in cui la stessa sia demandata ad altri dirigenti sulla base delle specifiche competenze come individuate dal regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi e dal PEG. Ciò implica la vigilanza sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte dalla controparte e l’obbligo di attivare, qualora se ne realizzino i presupposti, tutte le sanzioni previste nel contratto stesso.
2. La vigilanza è tesa anche ad evitare il verificarsi di ritardi che possano generare interessi passivi od altri danni per la Provincia.
3. Ai fini di cui ai commi che precedono possono essere disposti in qualsiasi momento controlli volti ad accertare il rispetto delle disposizioni dei capitolati o delle prescrizioni nell’espletamento delle attività contrattualmente pattuite nonché prove di funzionamento e di accertamento sulla qualità dei materiali impiegati.
4. Il Dirigente responsabile dell’esecuzione del contratto può esonerare l’appaltatore di lavori pubblici dalla costituzione della fideiussione a garanzia del saldo di cui all’art. 102 del D.P.R. 554/1999, qualora l’importo garantito, quantificato in applicazione dei criteri normativi di computo, risulti modesto e la costituzione della garanzia appaia un appesantimento non necessario.
Art. 65 - Consegna in pendenza di stipulazione
1. Dopo l’adozione del provvedimento di aggiudicazione, nelle more della stipulazione formale del contratto, può procedersi, ai sensi di legge, alla consegna in via d’urgenza dei lavori, o della fornitura.
2. Almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori l’appaltatore deve provvedere al deposito della cauzione definitiva prevista dalla normativa vigente. L’onere della relativa richiesta grava sul soggetto incaricato di procedere alla consegna dei lavori.
3. Si può procedere alla consegna in via d’urgenza ed in pendenza della stipulazione del contratto anche per le altre tipologie di prestazioni, quando l’urgenza sia tale da non consentire l’attesa del tempo necessario per la stipula.
4. Il verbale di consegna anticipata, unitamente a copia della polizza, devono essere immediatamente trasmessi al Servizio Contratti, per l’inserimento degli estremi nel contratto.
5. Indipendentemente da quanto disposto nei precedenti commi, il contratto costituisce titolo necessario per il pagamento delle prestazioni dovute, per cui non si potrà procedere a liquidazione del corrispettivo pattuito sino a che non sia intervenuta la stipulazione formale.
Art. 66 - Contratti aggiuntivi
1. Sono ammesse, nei limiti previsti dall’art. 57, c.5, lett.a) dlgs. 163/2006 e dall’art. 125, c.10. lett.b) dlgs. 163/2006, modifiche contrattuali ad integrazione del contratto se ritenute necessarie per la funzionalità della prestazione. Per l’integrazione di contratto e per l’affidamento di prestazioni complementari o di completamento, si provvederà alla stipulazione di un contratto aggiuntivo a quello principale. Il contratto aggiuntivo, che deve essere preceduto da apposita determinazione a contrattare, deve essere stipulato nella stessa forma del contratto principale.
2. L’appaltatore ha l’obbligo di accettare un aumento od una diminuzione sull’ammontare quantitativo dell’intera prestazione fino alla concorrenza di un quinto del prezzo pattuito, alle stesse condizioni del contratto. Nel caso di contratto-aperto le variazioni possibili a cui l’appaltatore dovrà obbligatoriamente sottostare potranno superare il quinto d’obbligo nel limite comunque massimo del 50% dell’importo previsto.
Art. 67 - Divieto di cessione del contratto – Vicende soggettive dell’esecutore
1. Il contratto d’appalto e quello di fornitura non possono essere ceduti, a pena di nullità.
2. Non è considerata cessione di contratto la novazione soggettiva del contraente quando trattasi di modifiche societarie ininfluenti ai fini dell’esecuzione del contratto.
3. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della Provincia fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal dlgs. 163/2006. Nei sessanta giorni successivi la Provincia
può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui sopra senza che sia intervenuta opposizione, i predetti atti producono, nei confronti della Provincia, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
4. Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.
Art. 68 - Inadempimento contrattuale
1. Il Dirigente responsabile della gestione del contratto valuta la rilevanza dell’inadempimento contrattuale del contraente, avuto riguardo all’interesse dell’Ente.
2. Se l’inadempimento rientra nei casi previsti nella pattuizione fra le parti, il Dirigente di cui al comma 1 ha l’obbligo di applicare direttamente le clausole sanzionatorie.
3. Gli inadempimenti non previsti dal contratto e di gravità minore, tali da non comportare l’azione di risoluzione contrattuale, come i ritardi, le indiscipline, le cattive esecuzioni delle prestazioni, comportano l’adozione da parte del Dirigente summenzionato di provvedimenti discrezionali nei limiti della disciplina contrattuale convenuta.
4. In caso di inadempimento grave che comprometta l’esito finale del contratto, il Dirigente responsabile dell’esecuzione del contratto, dopo aver invitato il privato ad adempiere e nel caso questi persista nel comportamento inadempiente, provvede agli atti necessari per ottenere la risoluzione immediata del contratto, salvo il caso di risoluzione espressa.
5. Costituiscono cause di risoluzione del contratto ai sensi del precedente comma:
- il venire meno dei requisiti di affidamento previsti dalla normativa vigente o dai documenti di gara o di contratto;
- la manifesta incapacità o inadeguatezza esecutiva, quale: insufficienza nel numero e/o nella qualificazione del personale impiegato, indisponibilità della strumentazione specialistica necessaria, evidente carenza di know how o di altro necessario;
-il rallentamento della prestazione senza giustificato motivo, in misura significativa e tale da pregiudicare comunque la realizzazione dell’intervento nel termine previsto dal contratto;
-ogni altra causa specificatamente indicata nei documenti contrattuali o prevista dalla norma.
6. La risoluzione del contratto per inadempimento della controparte comporta l’incameramento da parte della Provincia della cauzione definitiva prestata a garanzia della perfetta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, salvo il diritto della Provincia al risarcimento di ulteriori danni.
Art. 69 - Collaudo - Regolare esecuzione
1. Le prestazioni oggetto di contratto sono soggette a collaudo da effettuarsi nei termini e modi previsti dalla normativa vigente e dai relativi capitolati speciali d’appalto.
2. Nel caso di lavori di importo sino a 500.000 euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, è in facoltà del Dirigente sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione a meno che nel provvedimento di approvazione del progetto esecutivo non vi sia specifica previsione del collaudo, oppure si renda necessario procedere al collaudo in relazione alla particolare complessità dell’opera o alle difficoltà esecutive emerse nel corso dell’intervento. Il certificato di regolare esecuzione è approvato con determinazione dirigenziale.
3. Per le forniture che non presentano particolare contenuto tecnico, il collaudo può essere sostituito da un attestato di conformità all’ordinazione, rilasciato dal Dirigente o dal responsabile del servizio che ha richiesto la fornitura, ove delegato. Nel caso di vizi occulti o differenze quantitative, essi devono essere contestati per iscritto al fornitore dal Dirigente responsabile dell’esecuzione del contratto, che ha la responsabilità della gestione della relativa controversia fino alla sua composizione o alla sua trasposizione in sede giudiziale.
4. Per le prestazioni di beni e servizi aventi carattere continuativo il collaudo consiste nell’accertamento periodico del corretto adempimento delle prestazioni medesime.
5. Dopo l’approvazione del certificato di collaudo, il Dirigente responsabile della gestione del contratto provvede allo svincolo della cauzione, se necessario.
Art. 70 - Penali
1. Facendo salva la possibilità di richiedere danni ulteriori, devono essere sempre previste nei contratti clausole penali per i ritardi nell’adempimento e per ogni altra ipotesi di inadempimento contrattuale.
2. La penale va determinata, in ammontare fisso o in percentuale rispetto all’importo contrattuale, in ragione dell’importanza della prestazione e della rilevanza dell’esecuzione.
3. L’applicazione della penale deve essere di regola preceduta dalla contestazione scritta dell’addebito con assegnazione di un termine per la presentazione di controdeduzioni non inferiore a cinque giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione.
Art. 71 - Controversie
1. La risoluzione delle controversie è rimessa ad arbitri solo nei casi in cui ciò sia espressamente previsto nel capitolato, nel disciplinare o nel contratto. In caso contrario deve intendersi esclusa la competenza arbitrale.
2. Qualora sia previsto il ricorso ad arbitri gli stessi sono chiamati ad operare secondo diritto e non quali amichevoli compositori.
3. Fatta salva la disciplina normativa in materia di arbitrato in tema di lavori pubblici, di norma l’arbitro è unico e nominato su accordo delle parti o, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Latina.
4. In alternativa a quanto stabilito al comma 3, ogni controversia relativa all’interpretazione, esecuzione validità ed efficacia del contratto può essere oggetto, se indicato nei documenti di cui al comma 1, di un tentativo di conciliazione in base alla procedura prevista dalla Camera di Conciliazione di Latina presso la C.C.I.A.A. di Latina .., secondo il Regolamento vigente al momento dell’avvio della procedura. Qualora la controversia non sia definita tramite conciliazione, sarà deferita alla decisione di un arbitro o collegio arbitrale la cui nomina sarà effettuata secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Latina. presso la C.C.I.A.A. di Latina
5. Foro territoriale competente per tutte le controversie che potranno verificarsi tra la Provincia e la controparte è quello di latina, salvo i casi in cui la competenza territoriale sia inderogabilmente devoluta ad altro giudice da una legge, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 28 C.P.C.
TITOLO V DIPOSIZIONI FINALI
Art. 72 - Disposizioni di coordinamento
1. Quanto è previsto dal presente Regolamento per una singola figura di contratto o procedimento è da ritenersi estensibile alle altre, in quanto compatibile.
2. Quanto previsto per i casi ed i limiti di tipo superiore può essere utilizzato anche per il livello di grado inferiore.
3. Quando nel presente Regolamento e nei Regolamenti collegati è indicato un preciso soggetto, è inteso anche chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento o chi ne assume le funzioni, secondo le norme organizzative vigenti.
4. Tutti gli importi indicati nel presente regolamento, se non diversamente stabilito, devono intendersi al netto degli oneri fiscali e previdenziali a carico della Provincia.
5. Le norme del presente Regolamento hanno efficacia applicativa fino all’emanazione di leggi comunitarie, statali, regionali o atti aventi valore ed efficacia normativa a carattere generale, che disciplinino diversamente la materia in oggetto.
Art. 74 - Abrogazioni
1. E’ abrogato il precedente “Regolamento dei Contratti” approvato con delibera di Consiglio Provinciale n14. del 24 febbraio 1993 e s.m.i