Convenzione Quadro tra
l’Università degli Studi di Trieste e
……………………………………………
L’Università degli Studi di Trieste, rappresentata dal Magnifico Rettore prof ,
il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, domiciliato per la sua funzione presso la sede legale dell’Università medesima, Piazzale Europa n. 1 – Trieste, di seguito denominata anche “Università” o “Ateneo”,
e
la ……………………, rappresentata dal Direttore/Presidente/altro …………………….., domiciliato per la sua funzione presso la sede legale del ……………. medesimo, via …………., di seguito denominato anche “ ”,
premesso che
- l’Università di Trieste ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l’organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell’insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall’ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale;
- la ………………………………, ha, tra le finalità statutarie, ;
- per il conseguimento delle proprie finalità, sia l’Università che la ………………………………..
possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi;
- ecc. ecc;
tutto ciò premesso
l’Università degli Studi di Trieste e la , di seguito denominate anche “le Parti”,
si impegnano
nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, a promuovere congiuntamente opportunità e iniziative di collaborazione, riconducibili ai naturali ambiti di rispettiva afferenza,
e convengono e stipulano quanto di seguito.
Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione Quadro. Articolo 1 – Oggetto
Le Parti si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione nei seguenti ambiti:
• Esempio: attuazione delle attività di ricerca applicativa di comune interesse, anche mettendo a
disposizione materiali, attrezzature, personale e risorse finanziarie;
• Esempio: attivazione di ogni possibile iniziativa in ordine ad attività operativa scientifica e/o di formazione ritenuta congiuntamente di comune interesse nel rispettivo ambito istituzionale.
• …………………………………………………………………………….;
• …………………………………………………………………………….;
• ……………………………………………………………………………..
Nell’ambito della presente Convenzione Quadro, compete alle strutture didattiche, scientifiche e di servizio di entrambe le Parti proporre le iniziative di collaborazione riconducibili al presente articolo.
Le modalità attuative delle predette collaborazioni potranno, di volta in volta, essere regolate da specifici atti e/o accordi che costituiranno parte integrante della presente Convenzione.
Nel caso gli atti e/o accordi attuativi siano stipulati a titolo oneroso, essi dovranno rientrare nella tipologia prevista dalla normativa sulla evidenza pubblica e circoscrivere il contenuto e il tipo di azioni a quelle derogate dalla normativa sui contratti pubblici nonché attenersi alle fattispecie convenzionali di partenariato pubblico vs. pubblico o pubblico vs. privato disciplinate dalla legge
241/90 s.m.i.
Per l’Università di Trieste, gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base della presente Convenzione quadro, fatte salve le convenzioni prettamente di ricerca, dovranno essere sottoposti all’attenzione degli Organi per una approvazione preliminare e quindi potranno essere stipulati da Dipartimenti dell'Università in conformità a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità.
Gli atti e/o accordi in questione regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa l’utilizzazione dei rispettivi locali e strumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria.
Articolo 2
………………………………………………………………………………….. CONTENUTI SPECIFICI ATTINENTI ALLA CONVENZIONE
Articolo 3 – Responsabili della Convenzione
Per l’attuazione e la gestione delle attività di cui all'art. 1, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.
Articolo 4 - Attività in collaborazione
Le Parti possono concordare, attraverso gli accordi attuativi di cui all'art. 1, la realizzazione di progetti di ricerca applicata o altre iniziative in ordine ad attività scientifiche e/o di formazione ritenute di comune interesse nel rispettivo ambito istituzionale, atte ad ottenere gli obiettivi prefissati.
Le attività svolte in attuazione della presente Convenzione non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella dell’Ateneo; in caso contrario, il Referente universitario della Convenzione di cui all’art. ……, è tenuto a comunicare senza ritardo eventuali situazioni di conflitto d’interesse effettivo o potenziale.
In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività operative di ricerca di cui al presente atto, dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali Enti patrocinanti le attività medesime.
La titolarità dei risultati scientifici delle attività operative di ricerca svolte in collaborazione sarà determinata di volta in volta a seconda dell'apporto di ciascun Ente.
Articolo 5 – Attrezzature e coperture assicurative
Per consentire lo svolgimento della generale attività di ricerca applicata su specifici progetti anche multidisciplinari, le Parti mettono reciprocamente a disposizione l'uso delle proprie attrezzature e dei propri servizi tecnici.
Per la specificità e l'impianto normativo che contraddistinguono la gestione degli impianti e dei servizi informatici e telematici le Parti dovranno concordare le modalità di utilizzo, tenuto conto dei conseguenti carichi economici e delle esigenze di risorse umane necessarie, esplicitandole in forma palese negli atti di stipula.
Le Parti si consulteranno per l'eventuale realizzazione comune di iniziative che dovessero comportare l'installazione presso le rispettive sedi di nuovi mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, ovvero per l’avvio di rilevanti iniziative di trasferimento tecnologico o di divulgazione scientifica.
L’Università garantisce la copertura assicurativa sia per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna da parte di Controparte, sia contro il rischio degli infortuni del proprio personale e degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi, impegnati nello svolgimento delle attività concordate
ai sensi del presente accordo anche presso i locali e i laboratori di Controparte.
La Controparte garantisce analoghe coperture assicurative R.C.T. ed infortuni in favore dei propri dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo impegnati nello svolgimento delle suddette attività presso i locali dell'Università.
Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.
Articolo 6 - Proprietà intellettuale dei risultati e segretezza
Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra parte di cui venissero a conoscenza in forza del presente impegno.
In ogni caso, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell’attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascun Ente e regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vigente, e saranno comunque sottoposti all’approvazione degli Organi competenti.
Articolo 7 - Durata
La presente Convenzione ha la durata di anni tre, a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata, a scadenza, per ulteriori periodi triennali, con scambio di comunicazioni scritte, almeno tre mesi prima della scadenza.
I Contraenti potranno recedere dalla Convenzione con un preavviso di tre mesi da comunicarsi con lettera raccomandata A/R.
Articolo 8 - Dati personali
I dati trattati in esecuzione della presente convenzione, saranno utilizzati per i soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione o riservatezza dei dati e delle informazioni.
Articolo 9 - Controversie
Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.
Articolo 10 – Limitazione di responsabilità
I sottoscrittori della presente Convenzione non si assumono le obbligazioni delle altre Parti né possono assumere obbligazioni per conto delle altre Parti e così vincolarle verso terzi, salvo autorizzazione espressa. E’ esclusa ogni garanzia dell’Università sulle obbligazioni contratte dalla Controparte 1 e/o dalla Controparte 2; parimenti è esclusa ogni garanzia della Controparte 1e/o della Controparte 2 sulle obbligazioni dell’Università. (se più di due sottoscrittori)
Oppure
La Controparte non assume obbligazioni per conto dell’Università né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione da parte dell’Università. L’Università non si assume le obbligazioni della Controparte né può assumere obbligazioni per conto di Controparte. E’ esclusa ogni garanzia dell’Università sui prestiti contratti da Controparte.
Articolo 11 - Clausola di salvaguardia
Qualora l’attività derivante dalla presente Convenzione possa, anche potenzialmente, comportare
occasione di impegno non compatibile con le risorse finanziarie dei contraenti, l’Università e la Controparte si riservano il diritto di recedere con comunicazione raccomandata a.r. all’altro contraente, per giusta causa.
Parimenti, ciascun contraente si riserva il diritto di recedere, con preavviso di mesi tre da inviarsi con lettera raccomandata a.r., nel caso di inattività protratta, o attività che rappresenti duplicazione di altre, o attività aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente correlati con il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
Articolo 12 - Registrazione
La presente convenzione costituisce unicamente quadro di riferimento per l’attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico.
Nessuna spesa deriva dalla presente convenzione.
La presente convenzione sarà registrata in caso d’uso ai sensi dell’art.4 – Tariffa Parte II del
D.P.R. n. 131/1986.
Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.
Il Rettore dell’Università degli Studi di Trieste | Il Direttore/Presidente/Altro del ……………………………… ………………………….. |