CONVENZIONE
CONVENZIONE
ex art. 5 del Regolamento dell’Università di Roma “La Sapienza” sugli spin off universitari
TRA
L’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” – con sede a Roma in P.le Xxxx Xxxx, 5 – 00000 Xxxx, CF 80209930587 / Partita IVA 01233771002, nella persona del suo Rettore Xxxx. Xxxxxx XXXXXXX, di seguito denominata “La Sapienza”,
E
La Società di spin-off denominata “………….” con sede a………. in via…….CF/PI……nella persona del suo legale rappresentante… di seguito denominato “Spin-off”
Premesso che:
▪ La Sapienza è centro primario della ricerca scientifica nazionale ed è suo precipuo compito elaborare e trasferire le conoscenze scientifiche acquisite, anche attraverso forme di collaborazione con Enti pubblici e/ privati, società e aziende, nazionali e internazionali attraverso le quali realizzare gli obiettivi ritenuti strategici di valorizzazione della ricerca scientifica;
▪ La Sapienza ha interesse a favorire lo sviluppo di iniziative di spin-off proposte da propri docenti e/o ricercatori al fine di migliorare le interconnessioni e le sinergie col mondo imprenditoriale per il trasferimento dei risultati della ricerca e al fine di contribuire allo sviluppo economico del territorio;
▪ In data…….si è costituita dinanzi al notaio la Società “……” partecipata da La Sapienza avente quale oggetto sociale l’obiettivo di………………………………
▪ Che il “Regolamento per la costituzione di spin off de La Sapienza”, emanato con D.R. n. 429 del 28.9.06, all’art. 5 prevede che i rapporti tra “La Sapienza” e gli spin off siano regolati da apposita convenzione che disciplini l’eventuale utilizzo di spazi, attrezzature, e personale universitari, nonché gli impegni di trasferimento tecnologico.
▪ Che, pertanto, La Sapienza e lo Spin-off hanno necessità di regolare la propria collaborazione allo scopo di consentire un rafforzamento delle rispettive competenze, regolarne gli ambiti di attività e operatività.
Tutto ciò premesso come parte integrante e sostanziale della presente convenzione
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1 – Oggetto della convenzione
Oggetto della presente convenzione è la regolamentazione dei rapporti tra La Sapienza e lo Spin-off “…….”in termini di collaborazioni scientifiche, consulenze, proprietà dei risultati e quant’altro si renda necessario per lo svolgimento delle attività previste dallo Statuto dello Spin-off, nel rispetto del Regolamento citato nelle premesse.
Oppure
Oggetto della presente convenzione è la regolamentazione dei rapporti tra La Sapienza e lo Spin-off in termini di collaborazione scientifica, consulenze, proprietà dei risultati, ma anche disponibilità di locali, attrezzature e quant’altro si renda necessario per lo svolgimento delle attività previste dallo Statuto dello Spin-off, nel rispetto del Regolamento citato nelle premesse e secondo le modalità di cui al successivo art…….
Art. 2 – Collaborazione scientifica
2.1 Le parti si impegnano a svolgere attività di collaborazione e sviluppo su tematiche di interesse comune e a potenziare e favorire l’implementazione, il trasferimento e la industrializzazione delle conoscenze scientifiche inerenti il campo………………...
2.2 Successivi specifici accordi disciplineranno di volta in volta le attività sopra descritte.
Art. 3 – Proprietà dei risultati
3.1 La titolarità delle conoscenze, del know-how e di eventuali risultati brevettabili sviluppati nell’ambito di progetti congiunti è di proprietà comune.
3.2 I risultati di cui al punto precedente potranno altresì essere oggetto di pubblicazione previa intesa tra le parti; nelle eventuali pubblicazioni dovrà farsi espresso riferimento alle parti impegnate nella collaborazione.
3.2 La titolarità di risultati brevettabili derivanti da rapporti contrattuali diversi dalle attività di collaborazione sopra descritte sarà disciplinata con accordi separati.
Art. 4 – Licenza di Marchio.
La Sapienza, tramite apposito contratto separato, si impegna a concedere in licenza l’utilizzo del marchio a titolo gratuito e non esclusivo per tutta la durata della partecipazione della stessa al capitale sociale dello Spin-off. Quest’ultimo garantisce e tiene manlevata e indenne La Sapienza da qualsivoglia responsabilità derivante dall’utilizzo del segno.
Art. 5 – Obbligazioni delle parti.
5.1 La Sapienza si impegna a:
a. se richiesto: concedere allo Spin-off per un periodo di tre anni dalla sottoscrizione del presente atto, per le finalità indicate all’art.1, l’uso dei beni immobili dei mobili e delle pertinenze (riferiti a locali, impianti e attrezzature), individuati nell’ambito del/dei Dipartimenti di……, specificati nell’allegato tecnico che fa parte integrante della presente Convenzione;
b. provvedere alla manutenzione straordinaria dei locali, degli impianti generali e delle attrezzature messi a disposizione dello Spin-off ;
c. permettere l’accesso del personale della società di Spin Off all’uopo autorizzato, con le stesse regole vigenti per il personale universitario;
5.2 Lo Spin-off si impegna a:
a. utilizzare i locali concessi in uso esclusivamente per lo svolgimento delle attività dello Spin-off medesimo, con divieto di sublocazione e cessione anche parziale nonchè divieto di mutamento di destinazione;
b. provvedere alla manutenzione ordinaria dei locali, degli impianti generali e delle attrezzature messi a disposizione da La Sapienza;
c. restituire alla scadenza della presente Convenzione, gli stessi locali, nonché i beni mobili e le pertinenze date in uso, in stato di buona conservazione. Lo Spin-off qualora ravvisasse, per la realizzazione dei suoi scopi, l’esigenza di apportare, a proprio carico, modifiche anche di tipo impiantistico ai locali o alle attrezzature concesse in uso deve presentare la relativa richiesta a La Sapienza, la quale potrà rilasciare apposita autorizzazione scritta. La spesa per la realizzazione dei suddetti interventi sarà a carico dello Spin-off. Le migliorie realizzate dallo Spin-off, alla scadenza della convenzione rimarranno acquisite al patrimonio de La Sapienza senza alcun onere a carico della stessa;
d. a corrispondere, a La Sapienza, per il periodo di durata della presente Convenzione, a fronte dei beni immobili, dei mobili e della pertinenze concesse in uso dalla medesima, una percentuale pari al ……degli utili conseguiti dallo Spin-off e risultanti dai bilanci di esercizio approvati dallo stesso.
e. a corrispondere, a La Sapienza, per il periodo di durata della presente Convenzione le spese sostenute dalla medesima e relative ai costi diretti ed indiretti delle utenze e dei servizi riferiti ai beni immobili, mobili e pertinenze dati in uso allo Spin-off;
f. a non svolgere attività in concorrenza con quella istituzionale e/o commerciale della struttura ospitante;
g. osservare le disposizioni in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute dei lavoratori sollevando espressamente La Sapienza da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo e/o da ogni eventuale richiesta o pretesa di terzi, volendo espressamente risponderne;
h. provvedere a idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi;
i. garantire idonea copertura assicurativa per incendio, furto e danneggiamento di beni dello Spin- off stesso;
j. attenersi per quanto riguarda l’accesso alla struttura universitaria ospitante da parte del personale operante nella società, alle disposizioni ed agli orari previsti dalla struttura ospitante per l’accesso ai suoi locali, salvo specifica autorizzazione all’accesso in orari diversi da parte de La Sapienza.
Art. 6 – Allegato tecnico
I beni immobili, mobili e le pertinenze concesse in uso, sono individuati nell’allegato tecnico allegato quale parte integrante alla presente.
Art. 7 – Responsabilità
La società di Spin Off è responsabile di qualunque fatto doloso o colposo imputabile al proprio personale coinvolto nelle attività di cui al presente contratto, che cagioni danni all’Università, a terzi o a cose di terzi, e si impegna a provvedere, a propria cura e spese, alla tempestiva riparazione di eventuali beni danneggiati.
Art. 8 – Durata della convenzione
La presente convenzione avrà la durata di anni 3 (tre) con inizio dalla data di sottoscrizione della stessa. Essa potrà essere rinnovata con l’accordo scritto delle Parti da raggiungersi entro 3 mesi dalla scadenza.
Art. 9 – Copertura assicurativa
La società di Spin-off si obbliga a stipulare, a propria cura e spese, apposita polizza assicurativa per la copertura di eventuali danni causati a persone o cose, dall’uso dei locali e loro pertinenze in esecuzione della presente Convenzione e dalla conseguente mancata disponibilità degli stessi. Tale polizza dovrà essere emessa a beneficio dell’Università. Resta comunque inteso che la stipula di detta polizza non esonera la società dal rispondere dei predetti danni in via solidale.
Art. 10 – Personale universitario
Per ciò che concerne la partecipazione del personale universitario alle attività dello Spin Off si rinvia all’art.8 del suddetto Regolamento per la costituzione di spin-off de La Sapienza.
Art. 11 – Recesso
Le parti hanno il diritto di recedere dalla presente Convenzione in qualunque momento, dandone comunicazione con preavviso di mesi tre, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Resta inteso che le collaborazioni in corso dovranno essere portate a compimento.
Art. 12 – Spese di bollo e registrazione
La presente convenzione redatta in bollo in duplice copia è soggetta a registrazione solo in caso d’uso. Le spese di bollo sono a carico dello Spin-off, mentre le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.
Art. 13 – Rinvio
Per quanto non previste dalla presente Convenzione, si fa riferimento al codice civile e alle leggi vigenti in materia.
Art. 14 – Foro competente
Ogni controversia relativa all’interpretazione, all’esecuzione nonché alla risoluzione della presente convenzione sarà devoluta alla competenza esclusiva del foro di Roma.
Roma li……….
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SOCIETA’ SPIN OFF ROMA “LA SAPIENZA” “… ”
Il RETTORE Il Rappresentante legale