PROPOSTA DI ACCORDO DECENTRATO
PROPOSTA DI ACCORDO DECENTRATO
PER IL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA
AI SENSI DELL’ART. 3 DELL’ACCORDO NAZIONALE QUADRO
✓ VISTO l’articolo 3 commi 1°, 2° e 3° dell’Accordo Nazionale Quadro di Amministrazione per il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria 2002-2005;
✓ VISTI i DD.PP.RR. i CCNL del Comparto Sicurezza e in particolare i DD.PP.RR 164/2002, 170/2007 e 51/2009;
✓ VISTO l’articolo 24 comma 6 lett. a), b), c), d), e) del D.P.R. 18 giugno 2002 n.164;
✓ VISTO il Protocollo d’Intesa Regionale per il Lazio in data 11.01.2005
✓ VISTO il Protocollo intesa regionale “criteri mobilità interna” siglato il 12 Maggio 2014
Il Direttore e
Le Organizzazioni Sindacali Regione Lazio SAPPE – OSAPP – UILPA/PP – SINAPPE – CISLFNS –USPP – CNPP - CGILFP/PP
CAPO I GENERALITA’
Art.
Campo di applicazione
1. Il presente accordo decentrato (AD) è stipulato ai sensi e per gli effetti della delega enunciata dall’art. 1 comma 1 del P.I.R. per le materie indicate nell’art. 24 comma 6 lettere a), b), c), d), e), del D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164 e nell’art. 8, commi 4 e 5, dell’Accordo Nazionale Quadro.
2. Il presente AD. si applica al Personale di Polizia penitenziaria in servizio presso la
con esclusione del personale distaccato altre sedi e/o uffici. dell’Amministrazione Penitenziaria, regionali o extraregionali.
3. Il presente AD si riferisce al quadriennio contrattuale 2002 - 2005 e resta in vigore fino alla stipula di successivo AD che sarà sottoscritto in attuazione di un nuovo P.I.R. attuativo e, a sua volta di un nuovo Accordo Quadro Nazionale.
Art.
Sistema delle Relazioni Sindacali
1. Così come indicato all’art. 23 del D.P.R. 164/2002 e all’art. 2 dell’A.Q.N. il sistema delle relazioni sindacali deve essere orientato al rispetto delle prerogative e responsabilità dell’Amministrazione locale e delle Organizzazioni Sindacali e al rafforzamento del confronto sulle tematiche di comune interesse, con particolare riguardo:
• agli obiettivi comuni tesi alla progressiva risoluzione delle problematiche;
• alla necessità di attivare tutte le procedure di raffreddamento dei conflitti;
• alla necessità di perseguire gli obiettivi definiti in sede centrale, regionale e locale, nonché quelli che la vigente normativa demanda all’Amministrazione;
• alla necessità di migliorare la qualità dei servizi, in modo da renderli efficienti ed efficaci;
• alle iniziative finalizzate al benessere del personale.
2. Il sistema delle relazioni sindacali declinato nel presente protocollo è finalizzato ad assicurare la massima trasparenza nei rapporti in tal senso, le parti si impegnano ad attuare un corretto sistema di partecipazione garantendo, nelle forme previste dall’art. 25 del D.P.R. 164/2002, una costante informazione e a raggiungere intese locali in tutte le materie oggetto di esame come previsto all’art.26 del D.P.R. 164/2002.
3. Le richieste di notizie avanzate dalle OO. SS. devono essere riscontrate in tempi ragionevoli comunque, non oltre 30 giorni dall’effettiva ricezione della nota sindacale. Qualora per il riscontro fosse necessaria un’istruttoria la cui conclusione richiede tempi più lunghi, la Direzione/Parte Pubblica avrà cura di avviare anche brevi vie l’O.S. interessata comunicando la “tempistica” utile per la definizione della questione.
4. Per i confronti sindacali, la verbalizzazione dovrà riportare in maniera chiara le posizioni da ciascuno espressa e le conseguenti maggioranze formatesi sugli specifici argomenti trattati. Il verbale dovrà essere letto e sottoscritto al termine del confronto da tutte le Parti, parte pubblica che OO.SS sindacali presenti alla concertazione. Successivamente il Verbale verrà trasmesso anche per posta elettronica alle OO.SS.. Se il tavolo di “confronto sindacale” convocato è finalizzato poi alla definizione di accordi decentrati, al confronto verbalizzato e sottoscritto come sopra, la Parte Pubblica, se non vi è il tempo per la stesura, farà seguire la trasmissione dell’articolato e/o dell’ordine di servizio che disciplina l’oggetto discusso.
5. Salvo quanto previsto in materia dalla normativa sulla privacy e fermo restando le responsabilità civili e penali in merito all’utilizzo di strumenti di registrazione, è possibile la registrazione audio delle riunioni sindacali. A tal fine la Parte interessata ne farà richiesta in tempo utile alla Parte Pubblica per consentire la preventiva e doverosa comunicazione a tutte le restanti OO.SS.. Se non vi è un consenso unanime di tutte le Parti sindacali non si potrà procedere alla registrazione audio della riunione / concertazione.
6. E comunque possibile al singolo rappresentante registrare unicamente il proprio intervento verbalizzato.
7. In considerazione delle previsioni di cui all’art. 2 comma 2 dell’A.Q.N., le parti concordano nel ritenere le commissioni paritetiche e i comitati previsti dai contratti strumento di sostegno e sviluppo ai processi di partecipazione e di promozione di iniziative in favore del Personale.
8. L’Amministrazione si impegna a costituire, ovvero rinnovare, i suddetti organismi nei tempi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
9. Con riferimento alla mancata definizione degli Accordi Decentrati si rimanda alla procedura dettagliatamente descritta all’art. 3 comma 13 A.Q.N.
10. Le delibere della Commissione Arbitrale Regionale sono recepite in provvedimenti formali del Provveditore Regionale, le Autorità Dirigenti interessate dovranno attenersi comunicando alle OO. SS. i provvedimenti adottati in conformità alle predette delibere.
Art.
Prerogative delle Organizzazioni Sindacali
1. In considerazione delle previsioni di cui agli artt. 5 e 6 dell’A.Q.N., che si intendono integralmente richiamate, la Direzione si impegnerà ad assicurare le prerogative sindacali, così come previsto dalla normativa vigente.
2. Al fine di favorire la partecipazione alle assemblee sindacali si conviene di consentire la partecipazione al personale ad una percentuale corrispondente al 10/15% della forza effettiva giornaliera dell’ U.O. comunque, dovrà essere garantita la copertura dei posti di servizio essenziali e il rispetto delle ragioni di sicurezza.
3. Il Personale interessato alla partecipazione all’assemblea sindacale dovrà formulare apposita istanza da presentare al Coordinatore dell’U.O., Comandante del Reparto, almeno con tre giorni di anticipo, rispetto alla data di fissazione della concertazione.
CAPO II
IMPIEGO DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA NEI SERVIZI
Art. Articolazione dei turni di servizio
La programmazione e l’articolazione dell’orario di lavoro giornaliero garantiscono efficienza, efficacia, tempestività e trasparenza dell’azione amministrativa. L’organizzazione del lavoro deve essere orientata alla centralità della persona, alla valorizzazione delle risorse e all’efficienza dei processi lavorativi. Una corretta ed equa programmazione del servizio favorisce non solo il benessere del personale ma inevitabilmente l’ordine e la sicurezza dell’istituto condizione imprescindibile per il corretto sviluppo di tutte le attività trattamentali. L’Istituto Penitenziario è organizzato in Unità Operative secondo quanto disposto dall’art. 33 del Reg. del Corpo di P.P. in modo funzionale al raggiungimento degli obiettivi generali dell’Istituto. Il coordinamento delle UU.
OO. è affidato ad un Operatore
appartenente al ruolo degli Ispettori e/o Sovrintendenti nominati secondo l’art.33 D.P.R. 82 / 99. L’articolazione dei turni di servizio è realizzata nel rispetto delle tipologie di orario previste dall’art. 12 del D.P.R. 395/95 secondo le direttive del Comandante del Reparto e dell’Autorità Dirigente cui competono poteri di controllo e di indirizzo. Non è mai consentita l’effettuazione del doppio turno di servizio, neppure su richiesta del dipendente. Nella predisposizione dei turni di servizio i Coordinatori delle UU.OO., devono garantire equità e imparzialità nella distribuzione dei carichi di lavoro e, conseguentemente pari opportunità. Coordinatore può accogliere eventuali richieste di turni da parte del singolo dipendente solo se, pur assicurando la copertura di tutti quadranti orari e la rotazione
I turni di servizio, di regola, non possono superare, nel limite massimo, le nove ore giornaliere in casi di estrema necessità non possono mai essere programmati turni di nove ore..
La programmazione dei servizi del personale di Polizia Penitenziaria è su base mensile e deve essere trasmessa alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Protocollo. Ne dovrà essere garantita la pubblicazione e l’esposizione per l’intera durata della vigenza in apposito albo in luogo tale da garantirne la riservatezza.
Nella programmazione dei servizi devono essere garantiti i diritti inviolabili del personale.
Sul Modello 14 A sono individuati per ogni quadrante i posti di servizio che richiedono il tempo necessario al passaggio di consegne nella misura di 10 minuti.
Ad integrazione del comma 10 dell’art. 8 dell’A.Q.N., è consentita la variazione dei turni di servizio programmati secondo le modalità seguenti:
• variazione per esigenze del dipendente: l’interessato deve avanzare richiesta scritta motivata e documentata in tempo utile e comunque almeno 48 ore prima il turno di cui richiede la variazione. L’eventuale diniego dovrà essere comunicato in tempo utile, dal Comandante di Reparto o dal responsabile del servizio, con le stesse modalità e con annotazione su apposito registro;
• variazione per motivate esigenze di servizio: l’ufficio servizi dà comunicazione tempestivamente o comunque almeno 48 ore prima, ai dipendenti interessati della avvenuta modifica e delle ragioni che l’hanno determinata. Sono fatte salve eccezionali situazioni di emergenza per cui l’avviso dovrà avvenire non appena possibile. La variazione dovrà essere annotata sul Mod. 14A con la specifica se per esigenze di servizio dell’amm.ne o del dipendente il dipendente comunque dovrà essere avvertito.
Al rientro dalle assenze a qualsiasi titolo, il personale effettuerà il turno di servizio previsto dalla programmazione mensile. Le giornate di assenza a vario titolo non possono essere seguite dall’espletamento di un turno notturno e non possono seguire ad un turno che termini dopo le ore 18.00 del giorno precedente. Il turno notturno deve essere effettuato, rispetto ad altri turni precedenti, con un intervallo di almeno 9 ore. Al servizio notturno deve preferibilmente seguire il riposo settimanale.
Art. Unita’ Operative
(modificabile in base alla tipologia d’istituto)
1. Sono individuate ai sensi dell’art.33 DPR 82/99 le Unità Operative come segue;
Le unità operative sono 10
I. Unità operativa settore “Circondariale” II. Unità operativa settore “Reclusione” III. Unità operativa settore “Femminile”
IV. Unità operativa Ufficio Comando V. Unità operativa Ufficio Servizi
VI. Unità operativa matricola VII. Unità operativa colloqui VIII. Unità operativa infermeria
IX. Unità operativa Area Esterna e Mof – Caserma Agenti X. Nucleo Traduzioni e Piantonamenti
UNITA’ OPERATIVA SETTORE “Circondariale”
L’unità operativa settore “Circondariale” è composta da:
Responsabile, Ispettore o Sovrintendente;
Preposto facente funzioni di Capo Posto per un massimo unità del ruolo Assistenti e Sov.ti;
UNITA’ OPERATIVA SETTORE “Reclusione”
L’unità operativa settore “B” è composta da:
Responsabile, Ispettore o Sovrintendente
Preposto facente funzioni di Capo Posto per un massimo unità del ruolo Assistenti e Sov.ti;
UNITA’ OPERATIVA SETTORE “Femminile”
L’unità operativa settore “Femminile” è composta da:
Responsabile, Ispettore o Sovrintendente;
Preposto facente funzioni di Capo Posto per un massimo unità del ruolo Assistenti e Sov.ti; L’organizzazione interna di tale unità operativa viene demandata al Responsabile che si avvarrà di una aliquota di personale, già assegnato, non inferiore unità di Polizia Penitenziaria.
UNITA’ OPERATIVA UFFICIO COMANDO
L’unità operativa Ufficio Comando è composta da:
Responsabile, Ispettore o Sovrintendente ed è subordinato al Comandante del Reparto; L’organizzazione interna delle unità operative viene demandata al responsabile che si disporrà di una aliquota di personale non superiore di Polizia Penitenziaria del ruolo agenti e assistenti. Ulteriori incremento dovrà essere concordato con le OO.SS.
UNITA’ OPERATIVA UFFICIO SERVIZI
L’unità operativa Ufficio servizi è composta da:
1. un responsabile del ruolo Ispettori o Sovrintendenti ed è subordinato al Comandante del Reparto.
2. Il Responsabile coordinerà U.O. / addetti o stilatori dei servizi di cui:
N.02 addetti alla compilazione dei servizi dei settori “Circondariale” e “Reclusione”
N.01 addetto alla compilazione dei servizi del Reparto femminile, dell’unità operativa Area Esterna, Sorveglianza Generale e servizio Colloqui,
N.01 addetto alla compilazione dei restanti settori c.d “cariche fisse” o uffici;
Il responsabile dovrà sovrintendere affinché non avvengano situazioni violative all’ANQ, al presente accordo. Collaborerà in stretta sintonia con tutti i responsabili dei settori Reclusione, Circondariale e Femminile.
I Responsabili delle unità operative avranno cura di comunicare al Responsabile dell’Ufficio o al Comandante del Reparto ogni mutamento del servizio ordinario come ad esempio quelli della vigilanza su soggetti detenuti particolari, sorveglianze a vista…..etc..
Le variazioni del servizio dovranno essere tempestivamente comunicate al Personale interessato dal Comandante del Reparto, dal Responsabile dell’ufficio servizi.
Sono ammessi cambi turni tra il personale facente parte dello stesso blocco / contingente previa autorizzazione del Comandante del Reparto, del Responsabile Ufficio Servizi o Sorveglianza Generale qualora l’ufficio servizi è chiuso o per esigenze di servizio accertate al momento (malattie improvvise, piantonamenti ….etc)
Sono ammessi permessi orari come da normativa vigente per un massimo di 36 ore annue previa autorizzazione del Comandante del Reparto, Responsabile Ufficio servizi o Sorveglianza Generale qualora l’ufficio servizi è chiuso.
I congedi straordinari (parentale, malattia, legge 104 ecc) sono demandati alle figure già indicate dalla normativa vigente.
UNITA’ OPERATIVA MATRICOLA
L’unità operativa matricola è composta da:
Responsabile, Ispettore o Sovrintendente; Vice Responsabile, Ispettore o Sovrintendente;
L’organizzazione interna delle unità operative viene demandata al Responsabile che si disporrà di una aliquota di personale non superiore unità di Polizia Penitenziaria. Ulteriore incremento dovrà essere concordato con le OO.SS.
UNITA’ OPERATIVA SETTORE COLLOQUI
L’unità operativa colloqui è composta da:
Responsabile, Ispettore o Sovrintendente
Il preposto, verrà individuato dal Responsabile, tra il personale ivi assegnato.
L’organizzazione interna della unità operative viene demandata al Responsabile del Settore al quale verrà assegnata una aliquota di personale, non superiore unità di Polizia Penitenziaria. Ulteriore incremento dovrà essere concordato con le OO.SS.
UNITA’ OPERATIVA AREA INFERMERIA
L’unità operativa Ufficio area Sanitaria è composta da:
Responsabile, Ispettore o Sovrintendente;
L’organizzazione interna di tale unità operativa viene demandata al responsabile che si avvarrà di una aliquota di personale già assegnato non superiore unità di Polizia Penitenziaria AGENTI ASSISTENTI ulteriori incremento dovrà essere concordato con le OO.SS.
Una U.O. dovrà essere presente in servizio anche nella fascia oraria 14,00 -20,00 (escluso il festivo)
UNITA’ OPERATIVA AREA ESTERNA – MOF – CASERMA AGENTI
Tale unità operativa è composta da n.01 responsabile, Ispettore o Sovrintendente e comprende: 1. Portineria
2. Primo blocco
3. Servizi esterni di Sentinella 4. Mof
5. Caserma agenti
. Disporrà di una aliquota di personale 4 unità di Polizia Penitenziaria e si occuperà anche della diretta vigilanza ed osservazione dei detenuti affidategli alle lavorazioni compresi quelli
in art 21 O.P. nel caso fossero impiegati in attività di lavorazione.
L’organizzazione interna di tale unità operativa viene demandata al responsabile che diporrà di una aliquota di personale già assegnato. Ulteriori incrementi dovranno essere concordate con le
OO.SS.
Art.
NUCLEO TRADUZIONI E PIANTONAMENTI
1. Si individua in Unità operativa il Nucleo traduzioni e piantonamenti con le seguenti modalità;
a. Responsabile Coordinatore, ruolo Direttivo
b. Vice responsabile, Ispettore o sovrintendente
c. L’organizzazione interna di tale unità operativa viene demandata al responsabile che disporrà di una aliquota di personale già assegnato non superiore a _ unità di Polizia Penitenziaria.
d. L’orario di apertura dell’ufficio servizi deve essere garantito dalle ore _ alle ore con personale disposto per esigenze operative urgenti (visite ambulatoriali, piantonamenti e supporto traduzioni transitati.
e. Eventuali piantonamenti o scorte dovranno essere programmati da tale unità operativa in nessuna circostanza ordinaria potrà essere attinto personale interno.
f. Nel caso in cui ricorrano gravi ed improcastinabili esigenze di servizio dettate dalla necessità e l’urgenza il responsabile dell’NTP con formale richiesta al Comandante del reparto chiederà ulteriore unità di Polizia Penitenziaria per far fronte a tale emergenza che non potrà superare giorni 1. Tale richiesta è subordinata all’intero utilizzo di tutto il personale in servizio al NTP ivi inclusi vice responsabile ed uffici vari.
g. In caso di piantonamento o visita urgente che avvenga nel turno notturno o pomeridiano la Sorveglianza Generale sentito il Comandante del Reparto potrà utilizzare personale a sua disposizione per far fronte all’emergenza.
h. Il piantonamento dovrà essere assorbito totalmente entro e non oltre il giorno seguente dal personale in servizio NTP, Il responsabile a tal proposito predisporrà e programmerà personale reperibile nei turni festivi.
i. Il comandante del Reparto acclarato lo stato di necessità attingerà prima dal personale in servizio nei vari uffici e solo come estrema ratio potrà avvalersi del personale dei vari contingenti operativi.
j. L’Autorità Dirigente informerà le OO.SS tempestivamente dell’utilizzo di personale non assegnato al NTP.
k. Il presente articolo sarà valido sino a quando non perverranno eventuali indicazioni diverse da parte dei superiori uffici dipartimentali e provveditorato regionale Lazio, ai sensi delle loro disposizioni vigenti.
Art. Piano ferie e congedi
CONGEDI ORDINARI E PIANO FERIE
I congedi Ordinari avvengono su richiesta del dipendente salvo il caso in cui vi siano congedi non usufruirti nell’anno precedente;
I periodi di ferie sono in occasione delle:
1. ferie estive
2. ferie natalizie
3. ferie pasquali
FERIE ESTIVE
Le ferie estive iniziano dal 25/06 al 15/09 di ogni anno. Tutto il personale, entro il 20/05 dovrà presentare formale richiesta del periodo in cui intende fruire delle ferie estive. A tal proposito il responsabile dell’ufficio servizi informerà il Direttore che provvederà entro e non oltre il 10/06 a dare informativa dettagliata alle OO.SS. Nel caso il Direttore può convocare le OO.SS per la illustrare eventuali problematiche.
I Periodi sono:
1. dal 25/06 al 14/07
2. dal 15/07 al 03/08
3. dal 04/08 al 23/08
4. dal 24/08 al 12/09
i seguenti periodi verranno concessi al singolo dipendente, tendo conto della fruizione del periodo annuo precedente. Il Personale interessato può cambiare proprio il turno di ferie previo accordo con altro collega della medesima unità operativa e previa autorizzazione del Comandante del Reparto,
Il personale con formale richiesta potrà chiedere periodi inferiori che verranno valutate dal Comandante del reparto tenuto conto dell’esigenza di servizio.
Il personale può rifiutare le ferie a tal proposito saranno agevolati nell’usufruire di più festività.
FERIE NATALIZIE
Le ferie Natalizie iniziano dal 20/12 al 06/01 di ogni anno. Tutto il personale entro e non oltre il 15/11 dovrà presentare formale richiesta del periodo che intende fruire. A tal proposito il responsabile dell’ufficio servizi informerà il Direttore che provvederà entro e non oltre il 10/12 a dare informativa alle OO.SS nel caso in cui l’organizzazione del lavoro abbia un corso ordinario. Nel caso contrario convocherà le OO.SS per la trattazione di eventuali problematiche.
I periodi sono:
1. dal 22/12 al 29/12
2. dal 30/12 al 06/12
i seguenti periodi verranno attribuiti in base alla fruizione dell’anno precedente. Il personale può cambiare il turno con altro personale, previa autorizzazione del Comandante del reparto,
Il personale con formale richiesta, potrà chiedere periodi inferiori che verranno valutate dal Comandante del reparto tenuto conto dell’esigenza di servizio.
Il personale può rifiutare le ferie a tal proposito saranno agevolati nell’usufruire di più festività.
PIANO FERIE PASQUALI
Seguendo un criterio di rotazione verranno garantiti giorni 6 a chi ne faccia espressa richiesta. Per tale periodo cosi come le restanti festività concomitanti alla Pasqua, 25 APRILE, 1 MAGGIO.
RIENTRI A TURNO DEGLI UFFICI E SERVIZI
Sono obbligatori durante in occasione del piano ferie Natalizio, Pasquale ed Estivo.
Se durante l’anno, il Responsabile dell’Ufficio Servizi accerti che non è possibile garantire riposi e quant’altro previsto al singolo lavoratore in tema di diritto; sentito il Comandante del Reparto e il Direttore dell’Istituto, verrà comunicato ai singoli responsabili delle unità operative degli uffici e servizi, il dato numerico relativo alla quantità dei rientri a turno nei servizi in h 24 delle U.O. che coordina.
Il dato numerico, può essere fissato anche di concerto con le OO.SS e la Parte Pubblica su indicazione dell’Ufficio servizi, dopo attente disamina del servizio connesse alle esigenze del servizio stesso e alle esigenze del momento ( ad es. assenze contestuali per ragioni climatiche….etc).
Art.
Organico e organizzazione del lavoro
1. L’organico previsto e stabilito nei livelli massimi e minimi per singola unità operativa prevedendo anche i diritti soggettivi contrattuali previsti per legge (riposi e congedi vari) pari al 45%.
2. Sono individuati i posti di servizio in base alle unità operative indicate nell’art (unità operative) assegnando ad essi l’organico necessario e quello presente.
3. Sarà oggetto di confronto sindacale successivo l’organizzazione del lavoro individuato ai sensi del presente accordo decentrato entro 15 giorni dalla sottoscrizione, che sarà parte integrante dello stesso e inserito come allegato (A).
Art.
Criteri per l’impiego del personale nei turni festivi, serali e notturni
1. La ripartizione dei turni serali e notturni festivi, domenicali ed infrasettimanali, dovrà essere effettuata secondo criteri di eguaglianza e di pari opportunità tra il personale impiegato nei servizi a turno.
2. Sono previsti i rientri della cariche fisse nell’impiego dei turni festivi, serali e notturni nelle seguenti modalità;
• Festivi n°
• Serali n°
• Notturni n°
3. Nel demandare a quanto già previsto dall’art. 9 commi 3, 4, 5, 6 e 7 A.Q.N. nonché, da ultimo, dall’art. 18 D.P.R. 51/2009 “tutela delle lavoratrici madri”che si intendono integralmente riportati nel presente protocollo, le parti concordano che le modalità di impiego del personale nei turni festivi, serali e notturni rispettino il seguente criterio generale:
4. Il Personale di P.P. che abbia superato il 50esimo anno d’età o che abbia svolto oltre 30 anni di servizio, il personale femminile e quello in situazione monoparentale con prole di età inferiore a tre anni, è esentato a domanda dall’espletamento di prestazioni di lavoro notturno, salvo inderogabili e comprovate esigenze di servizio. Tale ultima previsione si applica anche al personale che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104.
5. fermo restando l’impiego in servizi consoni alla qualifica di appartenenza ed al livello di responsabilità assegnato, tutto il personale impiegato nei servizi a turno è tenuto alla partecipazione sino alla concorrenza del limite medio mensile di turni stabilito in contrattazione. In ogni caso dovrà essere assicurata l’equa distribuzione dei turni in questione tra tutto il personale in modo da evitare fenomeni di sperequazione nella loro attribuzione .
6. A Tutto il Personale di P.P. impiegato nel servizio di istituto compete la fruizione del riposo settimanale coincidente con la domenica nella misura del 50% dei turni festivi mensili. Al Personale che ha fatto formale richiesta di cumulo dei riposi mensili secondo le vigenti disposizioni il cumulo non può riguardare due riposi consecutivi, e i riposi non goduti devono essere rigorosamente fruiti entro i due mesi successivi. In tale ipotesi il dipendente non avrà diritto a percepire né il compenso per lavoro straordinario né l’indennità ex art. 15
D.P.R. 51/2009.
Art.
Prestazioni di lavoro straordinario
1. Fatte salve le previsioni indicate dall’art. 10 dell’A.Q.N., il lavoro straordinario deve essere contenuto rigorosamente entro i limiti massimi previsti dalle disposizioni in materia e, tassativamente, nei limiti del budget assegnato.
2. A seguito dell’assegnazione del monte ore annuale dovrà tenersi la contrattazione decentrata finalizzata alla definizione delle modalità di ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario nel rispetto dei criteri indicati dall’art. 10 comma 5 A.Q.N. come di seguito riportato:
3. garanzia dell'ordine, della sicurezza e della disciplina nella struttura penitenziaria; a tal fine si farà riferimento ai livelli minimi e massimi di sicurezza individuati per ciascun istituto;
4. conseguimento delle finalità ed adempimenti che la legge assegna al Corpo di polizia penitenziaria;
5. consenso, preventivamente espresso, per iscritto, dal dipendente all'effettuazione di lavoro straordinario.
6. Ai sensi del comma 6 dell'art. 10 dell'A.Q.N., possono essere disposte, con provvedimento motivato del Comandante del Reparto e ratificato dall’Autorità Dirigente, prestazioni di lavoro straordinario anche senza il consenso del dipendente in caso di particolari ed inderogabili esigenze di servizio, attinenti in via preminente alla sicurezza.
7. In considerazione delle previsioni normative e contrattuali non è consentito il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario per esigenze di servizio procrastinabili di cui alla nota GDAP 0236788 del 21 giugno 2012; a tal fine saranno adottati idonei assetti organizzativi e buone prassi. Sarà altresì assicurato il ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario secondo criteri che garantiscano un’equa distribuzione tra il personale che ha dato preventivamente formale disponibilità. L’Autorità Dirigente assicura la predisposizione di un prospetto mensile riepilogativo delle prestazioni di lavoro straordinario espletato dal Personale di Polizia Penitenziaria presente nella struttura in ed aggregata per qualifica, nei confronti del quale sia stata disposta la liquidazione del compenso per prestazioni di lavoro straordinario, con l’indicazione del numero delle ore effettuate, il numero delle ore retribuite e gli eventuali turni di riposo compensativo concessi o da concedere in luogo della retribuzione per il lavoro straordinario prestato. Tale prospetto dovrà rimanere affisso, in luogo tale da garantire la riservatezza, per un periodo non inferiore a quindici giorni e sarà trasmesso alle Organizzazioni Sindacali con cadenza mensile.
8. Al personale del Corpo di P.P.,dichiarato dalla competente CMO parzialmente non idoneo al servizio ai sensi del DPR 25.10.1981 n. 738, non devono essere richieste prestazioni di lavoro straordinario. Il Personale di P.P. che abbia superato il 50esimo anno d’età o che abbia svolto oltre 30 anni di servizio, il personale femminile e quello in situazione monoparentale con prole di età inferiore a tre anni, è esentato a domanda dall’espletamento di prestazioni di lavoro straordinario, salvo inderogabili e comprovate esigenze di servizio. Tale ultima previsione si applica anche al personale che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104.
9.
Art.
Turni di riposo compensativi e fruizione dei riposi accumulati
1. Le richieste di prestazione di lavoro straordinario devono essere contenute entro il budget dell’assegnazione disposta e ne deve essere garantito il pagamento in busta paga.
2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1 e’ facoltà del dipendente chiedere turni di riposo compensativo, in luogo del pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario rese su base mensile anche se remunerabili in ragione degli stanziamenti. Il riposo compensativo deve essere concesso nel giorno indicato dal richiedente. Quando ostino esigenze di servizio, adeguatamente motivate per iscritto, l’Amministrazione concorderà con l’interessato la fruizione in altra data entro comunque i due mesi successivi.
3. In caso di richiamo in servizio nella giornata programmata di riposo settimanale o in giornata festiva infrasettimanale, fermo restando il diritto alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario per le ore eccedenti l’ordinario turno di servizio giornaliero e dell’indennità ex art. 15 D.P.R. 51/2009, la fruizione dello stesso dovrà essere garantita entro le quattro settimane successive.
4. In caso di cosiddetto cumulo di riposi su richiesta del dipendente, fermo restando il limite per un massimo di due riposi consecutivi nel mese, i relativi riposi compensativi dovranno essere fruiti entro i due mesi successivi. In tale ipotesi il dipendente non avrà diritto a percepire né il compenso per lavoro straordinario né l’indennità ex art. 15 D.P.R. 51/2009.
Art.
Pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale
1. Come previsto dall’articolo 9 A.Q.N., l’impiego del personale maschile e femminile di Polizia Penitenziaria in tutti i servizi, salvo quelli all’interno delle sezioni, per i quali deve essere assegnato personale dello stesso sesso dei detenuti/internati ivi ristretti, deve avvenire nel rispetto del principio dell’eguaglianza di posizione, attitudini e dignità professionale, in relazione ai diversi ruoli e qualifiche, disposizioni di legge e regolamenti.
2. Le unità di personale di polizia penitenziaria impiegate in compiti amministrativo-contabili non può superare complessivamente l’aliquota prevista per il Comparto Ministeri di cui al
P.C.D. 11 marzo 2004.
Art.
MOBILITA’ INTERNA
1. La mobilità interna segue le regole già predisposte dalla Intesa regionale del 12 maggio 2014. I posti da assegnare attraverso la procedura dell’interpello sono i seguenti.
a. Addetti nucleo traduzioni
b. Addetti ufficio matricola
c. Addetti unita’ operativa colloqui
d. Addetti corrispondenza
e. Addetti servizio sala regia e centralino
f. Addetti infermeria
g. Addetti ufficio conti correnti
h. Addetti sopravvitto
i. Addetti ufficio servizi agenti
j. Addetti servizio Mof
k. Addetti servizio cucina
l. Addetti servizio lavanderia detenuti
m. Addetti servizio caserma e magazzino vestiario
n. Addetti servizio casellario
o. Addetti segreteria polizia penitenziaria
p. Addetti ufficio comando
q. Addetti portineria – blocco
r. Gestore bar
s. Addetto bar
2. Le prove di valutazioni saranno individuati in prova test scritto a domanda multipla per dieci domande per tutti ed orale per alcuni per i seguenti posti di servizio;
3. Tutto il personale di Polizia Penitenziaria ha il diritto di partecipare alla mobilità mediante interpelli dei posti di servizio di cui all’art.10.
4. Il personale che fa espressa richiesta di essere esonerato dall’incarico di un posto di servizio soggetto ad interpello dovrà effettuare un periodo di anni uno di servizio a turno, lo stesso potrà partecipare agl’interpelli ma verrà collocato come idoneo non vincitore e solo al termine del summenzionato periodo anni uno potrà accedere al posto di servizio se vacante.
Art. Uniformi e tute di servizio;
1. Fatto salvo le disposizioni emanate dall’Autorità Dirigente ovvero dal Comandante di reparto, tutto il personale dell’istituto dovrà indossare uniformi o tute di servizio previste.
2. Eventuali diverse necessità sono demandate ad autorizzazioni della stessa Autorità Dirigente e/o Comandante di reparto o di chi ne fa le veci.
Art.
Norme di garanzia
1. Il presente accordo decentrato avrà durata sino ad eventuale nuovo accordo quadro o in caso di necessità di verifica ogni anno:
2. Lo stesso sarà inviato al Provveditorato regionale e all’ufficio relazioni sindacali del DAP per quanto di competenza e valutazione eventuali.
Sede lì
Direzione OO.SS.
SAPPE
OSAPP
UILPA/PP
SINAPPE
CISLFNS
USPP
CGIL FP/PP
FSA/CNPP