Contratto di Servizio
Contratto di Servizio
TRA
COMUNE DI APRILIA (in seguito anche Comune) con sede in Aprilia (LT) P.zza Roma n. 1, cod. fisc. 80003450592, in persona del Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx (cod. fisc. BTTFNC82P02H501F), Dirigente del Settore II - Finanze e Tributi (giusto Decreto sindacale n. 9 del 24.04.2018) elettivamente domiciliato per la carica in Aprilia presso la sede comunale, il quale dichiara d'intervenire nel presente atto non in proprio ma in qualità di Responsabile del Settore II - Finanze e Tributi del Comune di Aprilia, in nome e per conto del quale agisce, giusta autorizzazione alla stipula del presente atto di cui al Decreto sindacale n. 9 del 24.04.2018, nonché in ottemperanza della Delibera di G.C. n. 125 del 01.06.2018;
E
La Società /ditta individuale/Persona Fisica
PREMESSO
Che il Comune di Aprilia è socio di maggioranza (60% del capitale sociale) della società mista pubblico-privata per la gestione della farmacia comunale Farma Aprilia s.r.l., con sede legale in Xxx Xxxxxxxxxxx x. 000, 00000Xxxxxxx (XX) - C.F. e P.IVA: 01920240593 - n° REA: LT 132896;
Che in data 14.05.2018, con Rep. n. 15511, in ottemperanza della DCC n. 23 del 26.04.2018 è stato sottoscritto il nuovo Statuto di Farma Aprilia S.r.l., in linea con il dettato normativo del nuovo Testo Unico di cui al D.Lgs. n. 175/2016;
Che con Nota Prot. 302 del 02.01.2018 il socio privato (40% del capitale sociale) ha manifestato la volontà di cedere la propria quota societaria;
Che il controvalore monetario di detta quota societaria viene stimato, alla data del 30.09.2017, in € 713.694,80, sulla base della perizia redatta dal Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, iscritto al n° 188 dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Latina, nonché Presidente del consiglio del medesimo Ordine dal 2001 al 2007, e iscritto al n° 37437 del Registro dei Revisori Legali, con studio in Latina, xxx Xxxxxxx x.0;
Che nel corso della seduta di assemblea dei soci del 29.03.2018, il Comune di Aprilia (60% del capitale sociale) ha manifestato l’intendimento di non esercitare il “diritto di prelazione”;
Che, pertanto, si palesa la necessita di cedere ad un nuovo operatore economico la quota del 40% in capo al socio privato per mezzo di opportuna procedura ad evidenza pubblica;
Che con Deliberazione di G.C. n. 125 del 01.06.2018 è stato demandato al Responsabile del Settore II - Finanze e Tributi l’avvio della procedura in argomento;
Che la procedura di evidenza pubblica ha evidenziato quale socio privato con obbligo di prestazioni accessorie .
RITENUTO
Che i rapporti tra il Comune di Aprilia e la Farma Aprilia s.r.l. devono essere regolati da un apposito contratto di servizio; tanto premesso e ritenuto, si conviene e stipula quanto segue.
Art. 1 - Premessa.
1.1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.
Art. 2 - Oggetto del servizio.
2.1. Il presente contratto regola i rapporti tra il Comune di Aprilia (di seguito “Comune”) e la società Farma Aprilia s.r.l. (di seguito “Società”).
2.2. Il Comune affida in esclusiva alla società la gestione della sede farmaceutica.
2.3. Il servizio ha per oggetto tutte le attività indicate nello schema di statuto della società approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 26.04.2018. Esso comprende:
• la gestione di farmacie; la distribuzione immediata alle farmacie comunali;
• l’erogazione di ogni altro prodotto e servizio collegabile per legge attraverso il canale della distribuzione al dettaglio o all’ingrosso nel settore farmaceutico;
• l’informazione e l’erogazione di servizi di natura sanitaria e di natura sociale in favore di anziani, giovani e disabili;
• la dispensazione e la distribuzione delle specialità medicinali,veterinarie dei preparati galenici; officinali e magistrati; la dispensazione e la distribuzione di tutti i prodotti parafarmaceutici,dietetici, integratori alimentari ed alimenti speciali, cosmetici, per l’igiene personale, prodotti per la prima infanzia, prodotti per medicazione, presidi medico chirurgici reattivi,diagnostici,ausili per anziani e disabili.
2.4. Il Comune potrà affidare alla Società ulteriori servizi complementari o comunque connessi all’ oggetto del presente contratto, che verranno disciplinati con separati accordi.
Art. 3 - Durata del contratto
3.1. La durata del presente contratto coincide con la durata della società Farma Xxxxxxx x.x.x., xxxxxxxxx xx 00 (xxxxxx) anni, decorrenti dalla sua costituzione, con possibilità di proroga per mezzo di apposita deliberazione dell'assemblea dei soci.
3.2. E’ escluso il tacito rinnovo del presente contratto.
3.3. Fatta salva l’ipotesi di cui al comma successivo, in caso di scioglimento della società la stessa dovrà immediatamente consegnare al Comune le farmacie in perfetto stato di efficienza.
3.4. Al fine di evitare interruzioni nella prestazione del servizio farmaceutico, in caso di scioglimento per qualsiasi ragione dal presente contratto, la società è tenuta, qualora richiesto dal Comune, ad assicurare le prestazioni oggetto dello stesso alle medesime condizioni economiche e nel rispetto dei medesimi standard fino all’assunzione del servizio da parte del nuovo affidatario indicato dal Comune.
Art. 4 – Principi ed obiettivi
4.1. La società si impegna ad erogare i servizi oggetto del presente contratto secondo i principi contenuti nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994 e l’art. 11, D.Lgs. n 286/1999 e più precisamente:
• eguaglianza dei diritti dell’utente;
• imparzialità, obiettività e giustizia nei confronti degli utenti;
• economicità, continuità e regolarità del servizio;
• partecipazione del cittadino.
4.2. La società nell’espletamento del servizio e nel rispetto delle finalità statutarie si impegna, secondo criteri di efficienza ed economicità al perseguimento dei seguenti obiettivi:
• promuovere l’uso corretto del farmaco, anche attraverso la consulenza sull’uso dei farmaci e degli altri prodotti trattati in farmacia, sia di propria iniziativa, sia su richiesta dei cittadini, sia, infine, se interpellata, su richiesta del medico di base e dello specialista;
• promuovere organizzare ed attuare all’interno della farmacia ed il territorio iniziative d’educazione sanitaria tese a sviluppare progetti di prevenzione anche nell’ambito dei programmi del Servizio Sanitario Nazionale;
• mettere in atto pubbliche aziendali tese al miglioramento della qualità del servizio;
• indicare ai cittadini i medicinali più utili per il loro disturbo e più economici, anche in relazione all’utilizzo dei rimedi naturali ed alternativi;
• garantire la fornitura a domicilio dei farmaci per particolari categorie di utenti non deambulanti, compatibilmente con le politiche aziendali;
• assicurare un servizio di pronto intervento per piccole medicazioni nonché garantite al cittadino, in caso di emergenza, le informazioni ed il rapporto necessario per superare situazioni di pericolo anche attraverso il collegamento con le strutture sanitarie deputate all’urgenza;
• procurare farmaci necessari all’utenza, ma provvisoriamente mancanti, nel più breve tempo possibile.
4.3. La società dovrà inoltre dotarsi di una “Carta dei servizi delle Farmacie Comunali”.
Art. 5 - Ruolo del Comune.
5.1. Il Comune è, e resta, titolare delle farmacie Comunali la cui gestione è affidata in esclusiva alla Società.
5.2. Al Comune competono le funzioni di indirizzo e di controllo in base alla legislazione in vigore.
5.3. Il Comune potrà esercitare il diritto di opzione, qualora ne ricorrano i presupposti in base alle disposizioni di legge, su altre sedi farmaceutiche. In questo caso, il Comune potrà organizzare la gestione delle eventuali nuove sedi farmaceutiche, senza alcuna limitazione di concorrenza con la Società, in tutte le forme previste dalla legislazione vigente. La società non potrà avanzare alcuna protesta di gestione delle nuove sedi farmaceutiche.
Art. 6 - Ubicazione dell’attività
6.1. La società dovrà provvedere a reperire, con l’acquisto o con l’affitto, la sede farmaceutica nell’ambito territoriale del Comune, nel rispetto della pianta organica.
Art. 7 - Avvio e continuità del servizio.
7.1. Il servizio oggetto del presente contratto è da considerarsi ad ogni affetto pubblico e per nessuna ragione dovrà essere sospeso o abbandonato.
7.2. L’erogazione del servizio non potrà essere interrotta o sospesa se non per ragioni di forza maggiore o per ragioni tecniche proprie del servizio e comunque nei limiti previsti dalla
legislazione vigente. In tali ipotesi l’interruzione o la sospensione debbono essere limitate al tempo strettamente necessario, e tempestivamente comunicate agli organi competenti. La società è comunque tenuta ad adottare ogni misura tecnico/organizzativa necessaria per prevenire la interruzione o la sospensione dal servizio, ovvero a farne fronte con il minimo disagio per la collettività.
7.3. La società manleva il Comune da ogni conseguenza pregiudizievole o dannosa derivante dall’interruzione o sospensione del servizio.
Art. 8 - Obbligo del Comune
8.1. Il Comune si impegna ad agevolare il migliore espletamento del servizio da parte della Società con particolare riferimento all’adozione tempestiva dei provvedimenti ed alla cura degli adempimenti utili necessari allo svolgimento del servizio nell’ambito delle proprie competenze istituzionali.
8.2. Il Comune consentirà, inoltre, l’accesso a tutte le informazioni in suo possesso, con addebito dei soli costi utili all’espletamento del Servizio.
Art. 9 – Obblighi della Società
9.1. La società si obbliga a dotarsi di locali, attrezzature e personale idonei a garantire il regolare svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia.
9.2. La società si obbliga a prestare il servizio e le attività indicate del presente contratto e nello statuto societario nel rispetto di tutte le norme di legge in materie oggetto nel servizio e inerenti allo stesso (sanitario, fiscale, previdenziale, tutela della privacy sicurezza sul luogo di lavoro, ecc.).
9.3. La società si obbliga a garantire la qualità del servizio e di tutte le attività prestate. Il servizio dovrà essere gestito direttamente dalla società attraverso il ricorso a risorse umane e materiali reperite attraverso contratti ai sensi di legge.
9.4. La società provvederà alla stipula di contratti di assicurazione per la copertura dei danni derivanti dalla responsabilità civile verso terzi e verso il personale dipendente e/o collaboratore della stessa, oltre alle assicurazioni di legge anche per i veicoli impiegati, dando comunicazione al Comune dei relativi estremi di polizia nonché dei massimali assicurativi e delle successive variazioni.
9.5. La società dovrà, altresì, acquisire tutte le autorizzazioni necessarie per l’esercizio dell’attività.
9.6. Sono a carico della Società tutti gli obblighi finanziari, previdenziali, assicurativi, fiscali. ecc. inerenti alla gestione del servizio affidato.
9.7. La Società dovrà inviare al Comune, entro la data prevista per l’approvazione del bilancio, una dettagliata relazione sull’attività svolta nel corso dell’anno.
9.8. La Società dovrà svolgere le prestazioni previste nel progetto offerta presentato dal socio privato in sede di gara.
Art. 10 – Rapporti con i terzi appaltatori e/o fornitori – divieto di cessione.
10.1. La Società non potrà trasferire, affidare o cedere a terzi lo svolgimento e la gestione del servizio farmaceutico, oggetto del presente Contratto, né i diritti o gli obblighi da questo derivanti.
Art. 11 - Responsabilità
11.1. Durante la vigenza del presente contratto la Società sarà la sola ed unica responsabile della gestione del servizio.
11.2. La Società si impegna ad osservare, nei limiti della propria competenza, tutte le norme che entrassero in vigore durante la gestione e che comunque abbiano attinenza con l’esecuzione del servizio.
11.3. La Società manleva il Comune da qualsiasi responsabilità civile ed amministrativa derivante dall’esercizio del servizio di cui al presente contratto, per tutti i danni che dovessero derivare a persone, dipendenti e utenti.
Art. 12 – Rapporti economici e finanziari
12.1. Le entrate derivanti dall’espletamento del servizio di cui al presente contratto spettano interamente alla Società, così come tutti gli oneri.
12.2. La partecipazione agli utili di esercizio e la ripartizione degli stessi sarà effettuata secondo quanto disposto dallo Statuto della Società e dall’Assemblea dei soci.
12.3. La gestione ordinaria non prevede alcun contributo economico a favore della Società da parte dell’Ente Locale, il cui unico rapporto finanziario con la stessa si sostanzia esclusivamente nella partecipazione al Capitale Sociale.
Art. 13 – Controllo e vigilanza
13.1. Il Comune esercita la vigilanza ed il controllo sull’attività della Società in relazione al rispetto delle obbligazioni derivanti dal presente contratto e al buon andamento del servizio in oggetto.
13.2. Il Comune in qualsiasi momento, previo avviso, potrà verificare che il servizio sia eseguito con diligenza e qualità. La Società tramite gli organi sociali ovvero il Direttore, dovrà collaborare con il Comune fornendo tutte le informazioni necessarie.
Art. 14 – Rapporti con l’utenza
14.1. Tutti i rapporti con l’utenza, i fruitori del servizio, nonché con i cittadini e tutte le problematiche relative alla gestione del servizio, sono demandati alla Società che li affronterà e li risolverà nell’ambito della propria autonomia gestionale.
14.2. Nella relazione consuntiva di cui al precedente art. 9.7 la Società dovrà evidenziare i reclami, le osservazioni e/o le proposte avanzate dall’utenza e le eventuali conseguenti azioni adottate.
Art. 15 – Risoluzione del Contratto
15.1. La risoluzione opererà di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.:
• nell’ipotesi di grave inadempienza da parte della Società nella gestione del servizio ed agli obblighi del presente Contratto;
• decadenza dall’esercizio delle farmacie, dichiarata dall’Autorità Sanitaria;
• chiusura dell’esercizio commerciale per oltre 5 giorni non comunicata all’autorità sanitaria o da questa non autorizzata;
• reiterata vendita al pubblico di farmaci scaduti o vietati o di cui sia stata revocata l’autorizzazione al commercio, ovvero reiterata inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;
• omessa stipula di contratti di assicurazione per copertura dei danni derivanti dalla responsabilità civile verso terzi e verso il personale dipendente e/o collaboratore della stessa;
• ricorso all’abusivismo professionale o al lavoro irregolare;
• reiterati episodi di ingiustificata interruzione o sospensione del servizio;
• protrarsi di risultati di esercizio negativi per n. 3 esercizi nell’arco di un quinquennio;
• inosservanza del divieto di cessione del contratto;
• scioglimento per qualsiasi causa della Società;
• nel caso di fallimento o altra procedura concorsuale della Società;
15.2. La risoluzione del Contratto, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento del danno subito, comporta, oltre che la revoca del servizio e l’estinzione del diritto alla gestione della sede farmaceutica di titolarità del Comune, la cessione al Comune dei beni mobili ed immobili necessari
e utili all’espletamento del servizio, dei relativi rapporti di lavoro nonché dei contratti per i servizi necessari all’espletamento dell’attività. Il Comune corrisponderà alla Società una somma, equivalente al valore dei beni e diritti in cessione, comprensiva del valore delle merci (valutate al costo di acquisto, al netto dell’eventuale valore ammortizzato) presenti in magazzino al momento del trasferimento del servizio, da determinarsi in contraddittorio ovvero attraverso un esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Roma.
Art. 16 – Spese
16.1. Sono a carico della Società tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del presente Contratto, nonché quelle per gli atti relativi all’esecuzione del Contratto stesso.
16.2. A carico esclusivo della Società restano altresì le tasse, le imposte e in genere qualsiasi onere che direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sulle prestazioni oggetto del Contratto stesso.
Art. 17 – Sanzioni
17.1. Il Comune, in caso di violazione degli obblighi di cui al presente contratto e, laddove ritenga non ricorre alcuna delle fattispecie di cui al precedente articolo 15, potrà applicare una penale in reazione alla gravità dell’inadempimento senza obbligo di preventiva messa in mora.
17.2 La penale non potrà essere superiore all’importo di € 2.500,00.
Tale importo è soggetto a rivalutazione in base agli indici ISTAT per le famiglie di impiegati operai.
Art. 18 – Definizione delle controversie
18.1 Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in merito all’interpretazione ed esecuzione del presente Contratto è esclusivamente competente il Foro di Latina.
per la Società per il Comune di Aprilia
L’Amministratore Unico Il Dirigente del Settore II - Finanze e Tributi
Dott./Dott.ssa Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx