CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CIVITAS SRL
Società a capitale pubblico della Comunità Montana e Comuni della Valle Trompia
Xxx X. Xxxxxxxxx, 000 – 00000 XXXXXXX X.X. (BS)
Tel. 030/0000000 – Fax. 030/0000000 - xxxx@xxxxxxx.xxxxxxxxxxxx.xx
C.F. e P.IVA 02710760980 – xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxxxxx.xx
APPALTO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA’ E TELEFONIA PER LE SEDI DELL’AZIENDA CIVTAS S.R.L. PER IL PERIODO 2021
– 31/12/2023 CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER UN BIENNIO 2024 – 2025 – CIG 8564904E5C
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Allegato al Progetto di servizio
CIVITAS SRL
Società a capitale pubblico della Comunità Montana e Comuni della Valle Trompia
Xxx X. Xxxxxxxxx, 000 – 00000 XXXXXXX X.X. (BS)
Tel. 030/0000000 – Fax. 030/0000000 - xxxx@xxxxxxx.xxxxxxxxxxxx.xx
C.F. e P.IVA 02710760980 – xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxxxxx.xx
APPALTO DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA’ E TELEFONIA PER LE SEDI DELL’AZIENDA CIVITAS S.R.L. PER IL PERIODO 2021 – 31/12/2023 CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER UN BIENNIO 2024/2025 – CIG 8564904E5C
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
ai sensi dell’art. 23 comma 15 del D. lgs. 50/2016
STAZIONE APPALTANTE
XXXXXXX x.x.x. - Xxx Xxxxxxxxx x. 000 – 25063 Gardone V.T. (BS) Tel. 0000000000 – Fax
Codice Fiscale e Partita IVA: 02710760980 E-mail: xxxx@xxxxxxx.xxxxxxxxxxxx.xx
PEC: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxxxxx.xx
Indirizzo internet (profilo del committente): xxx.xxxxxxx.xxxxxxxxxxxx.xx Codice Istat: 88.99.00
Iscrizione AUSA n. 0000289471
CPV: 64210000-1 Servizi telefonici e di trasmissione dati Codice Ateco: J61 Telecomunicazioni
CIG 8564904E5C
RUP: dott.ssa Xxxxxx Xxxxx, Responsabile Ufficio Segreteria
1. OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO
Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura del servizio di trasmissione dati, accesso ad internet, fonia e servizi accessori per l’azienda Civitas s.r.l. per complessive 5 sedi, elencate nel Progetto di servizio.
L’appalto ha una durata di 36 mesi dalla data di aggiudicazione fino al 31/12/2023, con possibilità di rinnovo per un ulteriore biennio fino al 31/12/2025.
Al fine di assicurare la continuità del servizio, si sensi dell’art. 106, c. 11 del D. lgs. 50/2016 l’appaltatore è tenuto a proseguire il servizio, con gli stessi obblighi ed alle condizioni tutte, incluse nel presente Capitolato anche dopo la scadenza contrattuale, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. Nel caso la Stazione appaltante intende avvalersi dell’opzione di proroga, il RUP provvederà ad inviare specifica comunicazione scritta all’appaltatore.
2. VALORE DELL’APPALTO
Il valore complessivo dell’appalto è stato stimato tenendo conto dei costi una tantum per l’attivazione del servizio e dei canoni per le linee di connettività e traffico dati per il periodo dalla data di aggiudicazione fino al 31/12/2023, comprese le opzioni di rinnovo e proroga.
Inoltre, qualora nel corso dell’esecuzione del servizio si renda necessaria una modifica delle prestazioni di valore pari al massimo ad 1/5 del valore del contratto iniziale, l’appaltatore è tenuto all’esecuzione delle stesse alle medesime condizioni contrattuali.
Pertanto, ai sensi dell’art. 35, c. 4 del D. lgs. 50/2016 il valore complessivo del presente appalto è pari ad Euro 144.874,60 IVA esclusa.
L’importo del contratto iniziale posto a base di gara per il periodo dalla data di aggiudicazione fino al 31/12/2023 è pari a Euro 73.153,00 di cui Euro 3.745,00 per l’attivazione del servizio ed Euro 69.408,00 per canoni.
Come precisato nel progetto di servizio, date le caratteristiche dell’appalto e il tipo di servizio richiesto, non si configurano rischi da interferenza né vi sono oneri per la sicurezza. Con il corrispettivo offerto in sede di gara si intendono interamente compensate dall’Ente appaltante
tutte le prestazioni con le prescrizioni, indicate nel presente capitolato, necessarie per la regolare ed efficiente esecuzione del servizio.
Gli importi sopra indicati dovranno essere assoggettati a I.V.A. secondo l’aliquota vigente a carico della Stazione appaltante.
3. REQUISITI DELLE OFFERTE
L’appaltatore dovrà fornire i servizi richiesti per ciascuna sede attraverso linee di traffico dati che abbiano le caratteristiche descritte nel progetto. Per ciascuna linea verrà corrisposto un canone mensile “flat”, onnicomprensivo, che comprende:
- il costo della linea dati;
- il costo della linea di back up;
- il costo di eventuali altri servizi indicati nel progetto;
- il costo del servizio VoIP;
- il traffico dati e telefonico;
- il costo dei servizi aggiuntivi quali indirizzi IP pubblici fissi, fax to mail, firewall UL;
- il costo del noleggio del router, del commutatore per traffico telefonico e di ogni altro apparato necessario all’erogazione del servizio;
- i costi per assistenza e manutenzione degli apparecchi e delle linee;
- ogni altro costo sostenuto dall’appaltatore per la fornitura del servizio. Sono quotati a parte solamente i costi una tantum per l’attivazione del servizio.
4. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
(art. 23, c. 15 e art. 68 D. lgs. 50/2016: specifiche tecniche)
L’appaltatore deve garantire tutti i servizi nelle varie sedi della società così come specificato nel
Progetto di servizio.
L’appaltatore dovrà fornire a noleggio gli apparati necessari a garantire l'efficienza della trasmissione dati e del servizio di fonia affinché le esigenze dei diversi servizi siano soddisfatte. Per quanto riguarda l’hardware utilizzato per l’erogazione dei servizi, l’appaltatore dovrà assicurarne nel tempo il rinnovo e garantirne l’adeguamento tecnologico ogniqualvolta risulti necessario. Il software utilizzato per gestire il servizio dovrà essere costantemente aggiornato, in modo da garantire gli standard minimi di sicurezza.
L’appaltatore è tenuto, inoltre, a garantire il costante monitoraggio dei servizi e a inviare ogni 6 mesi un report che riporti le statistiche del rispetto degli standard e delle SLA previste dal presente capitolato, specificando le prestazioni (banda) effettivamente erogate.
Per assicurare il corretto funzionamento dei servizi, l’appaltatore deve effettuare un sopralluogo per la verifica del funzionamento di tutte le apparecchiature installate ogniqualvolta si renda necessario.
4.a Livelli di Servizio - SLA (Service Level Agreement) per trasmissione dati, connettività, fonia e servizi accessori.
Il servizio deve garantire la manutenzione correttiva e includere tutte le attività di coordinamento ai fini della sostituzione e di ripristino necessarie a rimuovere le anomalie riscontrate sugli impianti, per tutti i servizi descritti nel progetto di servizio e nel presente Capitolato, anche su segnalazione dll’Azienda, con l’obiettivo di ristabilire gli standard di qualità.
Descrizione dei parametri per la definizione degli SLA:
▪ Tempo di presa in carico (TPC) dell’anomalia: è l’intervallo di tempo che intercorre tra l’apertura del trouble ticket e l’inizio delle attività di gestione del problema;
▪ Tempo massimo di ripristino (TMR): è l’intervallo di tempo che intercorre tra la presa in carico del problema e il ripristino del servizio.
▪ Criticità 1 (Alta): guasti che provocano perdita totale del servizio;
▪ Criticità 2 (Bassa): guasti che provocano perdita parziale del servizio (es: intermittenze di servizio), guasti che provocano un limitato degrado del servizio e segnalazioni varie che non modificano la qualità del servizio.
Il servizio deve rispettare i seguenti parametri per garantire gli SLA:
Livello di servizio garantito al 99,5% di uptime su base annua
Parametro | Criticità 1 | Criticità 2 |
Tempo di presa in carico TPC | 30 minuti | 1 ora |
Tempo di ripristino | 8 ore nel 90% dei casi | 8 ore nel 90% dei casi |
Il ripristino del guasto verificatosi nelle giornate festive deve avvenire entro la fine del giorno lavorativo successivo.
Per segnalazioni di guasto effettuate fuori orario d’Ufficio, il tempo di presa in carico TPC decorre dalle ore 08:00 del primo giorno lavorativo utile.
Il processo di gestione degli interventi deve avvenire secondo le seguenti modalità:
1) Apertura chiamate (alternativamente via telefono, con ticket o con e-mail) deve essere garantita 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno;
2) Help desk e Customer Care: da lunedì al venerdì, escluse feste nazionali e religiose italiane, dalle ore 9:00 alle ore 18:00;
3) Presidio e interventi: da lunedì al venerdì, escluse feste nazionali e religiose italiane, dalle ore 9:00 alle ore 18:00;
Le modalità di apertura delle richieste di assistenza saranno comunicate ai referenti delle varie sedi, che potranno segnalare guasti e richiedere assistenza in autonomia e in tempo reale.
4.b Modalità organizzativa: subentro e gestione del servizio
L’appaltatore è tenuto ad individuare e a indicare la figura professionale responsabile dello svolgimento del contratto (Responsabile di Contratto), specificando recapito, indirizzo mail e telefono cellulare in caso di comunicazioni, che sarà anche il referente dell’appaltatore nei rapporti con la stazione appaltante e che avrà il compito di coordinare tutte le attività inerenti la fornitura del servizio stesso.
L’appaltatore, inoltre, è tenuto ad individuare e a indicare la figura professionale Responsabile dell’Assistenza in caso di problemi o guasti, specificando recapito, indirizzo mail e telefono cellulare in caso di comunicazioni.
I Responsabili di Contratto e di Assistenza possono coincidere.
L’appaltatore dovrà avere la massima cura per la gestione del subentro al fine di non causare interruzioni di servizio nelle varie sedi. L’appaltatore dovrà tassativamente:
- indicare tempestivamente eventuali necessità di supporto da parte del fornitore uscente, necessità di supporto da parte del personale dell’azienda, necessità di condivisione di documentazione, per la gestione del passaggio;
- gestire la eventuale posa di nuove linee, da parte sua o di terzi, presso tutte le sedi dove si rendesse necessario, comunicando all’azienda e alla sede la data di posa della nuova linea, coordinando i lavori in modo da ridurre al minimo l’intervento di personale dell’azienda;
- informare tempestivamente l’azienda e le sedi interessate, circa l’andamento dei lavori e la tempistica di massima, avvisando l’azienda e la sede interessata dal subentro almeno 5 giorni lavorativi prima di effettuare l’intervento.
L’appaltatore potrà iniziare le operazioni di subentro dalla data di aggiudicazione, fermo restando che i servizi non potranno essere attivati prima dell’01/01/2021. Lo switch-off dovrà essere concordato con l’attuale appaltatore e non potrà comportare duplicazioni di costi per la stazione appaltante.
Resta a carico dell’appaltatore la fornitura, la configurazione, la manutenzione, l’aggiornamento e la sostituzione in caso di guasto degli apparati necessari all’erogazione dei servizi.
4.c Responsabile del Servizio
La stazione appaltante individua quale Responsabile del procedimento (RUP) la dott.ssa Xxxxxx Xxxxx, Responsabile Ufficio Segreteria.
Il RUP assicurerà la regolare esecuzione del contratto da parte dell’appaltatore e ha facoltà e diritto, in ogni momento, di verificare che i servizi siano conformi alle specifiche richieste e offerte in gara.
Il RUP, insieme al tecnico informatico incaricato dell’azienda e al Responsabile di Contratto dell’appaltatore, costituiranno un Comitato tecnico che, oltre ad effettuare una valutazione complessiva dell’andamento del servizio a partire dai dati riportati nei report inviati mensilmente dall’appaltatore, dovrà effettuare la supervisione, il coordinamento e la gestione del servizio nonché il controllo con particolare attenzione alle criticità e ad eventuali incidenti. Inoltre, considerato la velocità dell’evoluzione tecnologica in tema di connettività e telefonia, sarà cura dell’appaltatore proporre al Comitato tecnico eventuali modifiche e/o innovazioni del servizio che verranno valutate dalla Stazione appaltante, fermo restando quanto disposto dall’art. 2 del presente capitolato.
4.d Varianti introdotte dalla Stazione appaltante
La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:
- per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del procedimento;
- per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- a seguito di modifiche, spostamenti, aperture o soppressioni di sedi/uffici dell’azienda;
- nel caso nel tempo si manifesti l’esigenza di ampliamento della banda della connettività sulle linee esistenti, aumento dei canali e/o delle numerazioni telefoniche sulle linee esistenti, eventuale attivazione di nuove utenze su sedi esistenti o su nuove sedi.
Ove nei casi sopra indicati intervenga una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto, l’operatore economico è tenuto ad eseguirle, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. La loro effettiva realizzazione avverrà a seguito della integrazione economica del contratto in essere.
Allo scopo di poter valutare economicamente i costi dei singoli servizi, l'operatore economico è tenuto a compilare nel dettaglio il MODELLO 2 OFFERTA ECONOMICA e ad allegarlo al documento d’offerta generato dalla piattaforma Sintel.
Inoltre, l’esecutore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l’esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.
5. INADEMPIENZE E PENALITÀ
Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto, l’azienda invierà formale diffida con raccomandata a/r ovvero tramite posta elettronica certificata, con descrizione analitica e motivata delle contestazioni addebitate e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.
L’appaltatore ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni scritte entro il termine stabilito dalla diffida.
Decorso infruttuosamente tale termine senza che l’appaltatore abbia fatto pervenire le proprie osservazioni e/o controdeduzioni o nel caso in cui le giustificazioni addotte dalla ditta aggiudicataria, non fossero ritenute soddisfacenti dalla Stazione appaltante, si procederà ad applicare una penale pari ad € 500,00 per gravi violazioni delle clausole contrattuali che compromettano la regolarità del servizio, dopo n. 2 richiami scritti, per i quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni addotte dalla ditta aggiudicataria.
La Stazione appaltante potrà procedere al recupero delle penali mediante trattenuta sulla garanzia definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata.
La Stazione appaltante si riserva, comunque la facoltà, salvo quanto disposto al successivo comma, di far eseguire d’ufficio nel modo più opportuno, a spese della ditta aggiudicataria, le prestazioni necessarie per il regolare andamento del servizio ove la ditta stessa, appositamente diffidata, non ottemperi agli obblighi assunti.
Qualora si riscontrasse la persistenza di inadempimenti da parte dell’appaltatore, appositamente diffidato, sarà facoltà della Stazione appaltante risolvere il contratto stipulato, oltre al recupero delle penali, con un mese di preavviso senza che la ditta stessa possa accampare pretesa alcuna e con ogni riserva per azioni di ulteriori danni, per i quali la stazione appaltante si avvarrà anche della cauzione versata, fermo restando la necessità che anche dopo il preavviso, il servizio venga regolarmente effettuato fino allo scadere del termine indicato.
6. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LEGISLAZIONE E DI SICUREZZA E IGIENE SUL LAVORO AI SENSI DEL D.LGS 81/2008
Date le caratteristiche dell’appalto, nell’esecuzione del servizio non si configurano rischi da interferenza e pertanto non è richiesta la redazione del DUVRI né vi sono oneri per la sicurezza. L’appaltatore è obbligato, in ogni caso, ad osservare le misure di tutela e obblighi di cui al Capo III, Sezione I del D. Lgs. 81/2008, provvedendo agli adempimenti previsti dal X.xx Lgs. n. 81/08 sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.
Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri e gli obblighi retributivi, assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali con esclusione di qualsiasi rivalsa nei confronti dell’azienda. L’appaltatore si assume ogni onere e obbligo in merito alle assicurazioni sociali e previdenziali a favore del personale dipendente, nonché all’applicazione dei contratti collettivi di lavoro sollevando l’ente appaltante da qualsiasi responsabilità in merito.
Ai sensi dell’art. 30 c. 3 del D. lgs. 50/2016, l’appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali in materia sociale e ambientale.
Resta comunque salva ogni possibilità di accertamento e di controllo da parte della Stazione appaltante circa il rispetto delle norme di cui al presente articolo.
6.a) Provvedimenti interdittivi a seguito di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale.
Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale.
L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ed al Ministero delle Infrastrutture, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'emanazione di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni.
Il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato nelle ipotesi di cui al comma 4 del citato D. Lgs. 81/2008.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora il provvedimento interdittivo emesso sia tale da impedire lo svolgimento del servizio.
7. ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
Il personale della ditta appaltatrice deve essere adeguato per numero e qualifica alla rilevanza strategica del servizio svolto al fine di garantire la continuità del servizio alle condizioni indicate nell’offerta.
Nel corso dell’esecuzione del servizio, l’appaltatore è, inoltre, tenuto a garantire la più idonea flessibilità organizzativa in rapporto alle esigenze di servizio per il buon funzionamento dell’azienda e per garantire la continuità di erogazione dei servizi minimi ai cittadini.
Sono a carico dell’appaltatore tutti gli oneri comunque previsti dagli articoli del presente capitolato e tutte le spese relative e conseguenti al presente contratto, nessuna eccettuata od esclusa, tutte le imposte e tasse comunque derivanti, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della Stazione appaltante.
8. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
È vietata la cessione anche parziale del contratto a pena di nullità del contratto ceduto. Per cessione del contratto si intende anche l’affitto sotto qualsiasi forma o la cessione del ramo d’azienda e comunque ogni altra forma giuridica di trasferimento della gestione in capo ad un altro soggetto. Pertanto il contratto ceduto in violazione della precedente disposizione è da ritenersi rescisso ope legis.
Non si considera cessione la trasformazione della ragione sociale della ditta conseguente alla fusione o incorporazione in altra società. La ditta aggiudicataria, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme dell’atto notarile, tale cambiamento. Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, la cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all’aggiudicatario, non sono opponibili all’Ente, salvo che il soggetto risultante dall’operazione di straordinaria amministrazione abbia prontamente documentato il possesso dei requisiti di qualificazione di cui all’art. 7 del Disciplinare di gara, L’opposizione al subentro, in relazione al mancato possesso dei requisiti di qualificazione previsti, determina la risoluzione del rapporto contrattuale.
9. SUBAPPALTO
Il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni previste dall'art.105 del D. Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii.
10. COPERTURA ASSICURATIVA
L’appaltatore risponderà direttamente dei danni comunque provocati all’azienda, ai suoi dipendenti o a terzi in conseguenza di negligenza, imperizia o imprudenza nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell’azienda.
A tal fine prima della stipula del contratto l’Appaltatore dovrà stipulare un’idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (RCO) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l’appalto in oggetto, e con l’estensione nel novero dei terzi, della Stazione Appaltante e dei suoi dipendenti, amministratori e/o qualsiasi persona fisica o giuridica in rapporto di servizio/mandato con la Stazione Appaltante, secondo i parametri di risarcimento della responsabilità civile per danni comunque arrecati a persone o cose, avente i limiti sotto indicati:
a) massimale non inferiore a € 2.000.000,00= (duemilioni/00=) per sinistro;
b) massimale non inferiore a € 2.000.000,00= (duemilioni /00=) per persona;
c) massimale non inferiore a € 2.000.000,00= (unmilione/00=) per animali o cose
La polizza dovrà avere validità almeno fino ai sei mesi successivi alla scadenza contrattuale. L’accertamento dei danni sarà effettuato dal RUP alla presenza del Direttore dell’esecuzione e della Ditta appaltatrice.
In caso di costituzione di raggruppamento temporaneo (o di Consorzio di Imprese, ai sensi dell’art. 2602 c.c.) l’Appaltatore Mandatario (o il Consorzio) dovrà esibire l’estensione della copertura assicurativa per RCT/RCO anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziate. In caso di impossibilità, le Mandanti o le Consorziate dovranno esibire proprie polizze per RCT/RCO con le modalità e alle condizioni sopra riportate.
Tutte le polizze dovranno essere preventivamente accettate dalla Stazione appaltante ed esibite prima della stipula del contratto, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti sull’Appaltatore.
L’inosservanza di quanto sopra previsto o l’inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipula del contratto o alla prosecuzione dello stesso a discrezione della Stazione Appaltante, per fatto e colpa dell’Appaltatore.
L’Appaltatore è tenuto a consegnare alla Stazione Appaltante copia delle quietanze di pagamento del premio relativo al periodo di rinnovo della copertura assicurativa entro 20 giorni dall’avvenuto pagamento.
11. CAUZIONE DEFINITIVA
Ai fini della stipula del contratto e a garanzia di tutte le obbligazioni nascenti da contratto stesso, l’appaltatore dovrà fornire nei termini assegnati la garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 quantificata come specificato al comma 1 del citato art. 103.
Alla cauzione definitiva si applicano le medesime riduzioni previste dall’art. 93, c. 7 del D. lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria.
Nel caso l’aggiudicatario sia un operatore con identità plurisoggettiva la garanzia definitiva dovrà essere prodotta dall’operatore economico mandatario con l'indicazione esplicita degli altri operatori economici facenti parte del raggruppamento e della copertura anche per tutti loro; in caso di consorzio, dovrà essere prodotta dal consorzio medesimo.
La cauzione definitiva può essere una fidejiussione bancaria o assicurativa emessa da istituti di credito o banche locali favorevolmente conosciute e regolarmente iscritte negli appositi elenchi controllati e aggiornati dalla Banca d’Italia, oppure emessa da compagnie assicurative favorevolmente conosciute, di interesse nazionale, autorizzate dall’IVASS all’esercizio dell’attività assicurativa ramo 15 – Cauzioni, con ciò evitando finanziarie di dubbia solvibilità. La garanzia deve prevedere espressamente una deroga al “beneficio di preventiva escussione” previsto dall’art. 1944 (obblighi del fideiussore) del Codice Civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui sopra, determinerà la decadenza dell'affidamento, l'escussione della cauzione provvisoria ed il conseguente affidamento al soggetto che segue in graduatoria.
L’appaltatore sarà obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Stazione appaltante dovesse valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche per i sei mesi successivi alla scadenza del rapporto contrattuale e cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. In caso di risoluzione del contratto o qualora l’appaltatore dovesse disdettare il contratto prima della scadenza, la Stazione appaltante tratterrà a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale, addebitando inoltre, a titolo di risarcimento danni, le eventuali maggiori spese emergenti, per l'assegnazione dell'appalto ad altra ditta.
12. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE
Il contratto verrà stipulato tramite scrittura privata.
La stazione appaltante si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza, anche in pendenza della stipulazione del contratto e, comunque, dopo:
▪ la costituzione di cauzione definitiva con le modalità di cui all’art. 11;
▪ la costituzione della/e polizza/e specificate all’art. 10;
▪ l'invio di tutta la documentazione richiesta con apposita comunicazione di aggiudicazione del contratto.
L’appaltatore dovrà sottoscrivere il contratto entro i termini che saranno fissati dalla Stazione appaltante. Se l’appaltatore non dovesse presentarsi per la stipulazione del contratto potrà essere dichiarato decaduto previa fissazione di un’ultima data.
Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti al contratto saranno a totale carico della Ditta aggiudicataria, nonché tutte le spese di registro, diritti di segreteria ed accessori, ecc. nonché eventuali spese di pubblicazione del bando di gara e relativo esito. Il presente contratto non prevede spese.
13. PAGAMENTI E TRACCIABILITA’
L’appaltatore si impegna ad eseguire tutto quanto elencato ai punti precedenti applicando i prezzi, XXX esclusa se dovuta, riportati nell’offerta.
Il pagamento avverrà a cadenza bimestrale, con pagamento dei canoni bimestrali anticipati. La scadenza di pagamento delle fatture è fissata in 60 giorni dal ricevimento della fattura elettronica – codice univoco ufficio di fatturazione elettronica: USAL8PV in regime di split payment.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, L. 136/2010, l’appaltatore si impegna ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari e pertanto si impegna a comunicare gli estremi del conto corrente bancario o postale appositamente dedicato. I pagamenti ed in genere i movimenti finanziari derivanti dal presente contratto verranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario. L’appaltatore si impegna a comunicare il nominativo della persona autorizzata ad operare sul suddetto conto corrente bancario.
14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il contratto si risolve ai sensi dell’art. 1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi all’appaltatore via PEC o raccomandata AR, oltre che nei casi previsti nel presente capitolato, nelle seguenti ipotesi:
▪ alla seconda carenza che comporti un’interruzione di pubblico servizio per cause imputabili a inadempienze da parte dell’appaltatore formalmente contestate;
▪ mancato rispetto delle norme relative alla tracciabilità di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010;
▪ fallimento dell’impresa, cessazione dell’azienda, cessazione dell’attività o in caso di concordato preventivo, di stati di moratorie e di conseguenti atti di sequestro o pignoramento a carico della ditta appaltatrice.
In tutti i casi di risoluzione del contratto, la stazione appaltante avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno e all’eventuale esecuzione in danno. Rimane in ogni caso salva l’applicazione dell’art. 1453 c.c. nonché viene fatta salva la facoltà della stazione appaltante di compensare l’eventuale credito dell’appaltatore con il credito dell’Ente per il risarcimento del danno.
La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali fa sorgere a favore della stazione appaltante il diritto di affidare il servizio all’operatore economico che segue in graduatoria. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall’Amministrazione, fatta
salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale dell’appaltatore per il fatto che ha determinato la risoluzione. In tale caso l’azienda potrà affidare il servizio ad altra impresa, addebitando alla ditta inadempiente qualsiasi maggior onere sopportato avvalendosi sui crediti.
15. RECESSO
È facoltà dell’azienda recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 30 giorni consecutivi, da comunicarsi alla ditta aggiudicataria via PEC o raccomandata AR.
Dalla data di efficacia del recesso, la ditta aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.
In caso di recesso la ditta aggiudicataria ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c.
16. CLAUSOLA CONVENZIONE CONSIP
Civitas s.r.l., ai sensi del comma 13 dell’art. 1 del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge 07/08/2012, n. 135, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a 15 giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Xxxxxx S.p.A., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23/12/1999, n. 488.
17. CONTROVERSIE
Qualsiasi controversia in merito all’interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto tra la stazione appaltante e l’appaltatore saranno demandate al Foro competente, ossia al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – Sezione staccata di Brescia.
Per la definizione di ogni eventuale controversia inerente l’esecuzione del presente appalto è esclusa la competenza arbitrale.
18. TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali, effettuato da parte della Stazione appaltante nella presente procedura di gara, avverrà esclusivamente per finalità istituzionali finalizzate all’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del sevizio in questione e sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Si allega apposita Informativa secondo quanto disposto dall’art. 13 del Regolamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679)
19. NORME FINALI
La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni del presente Capitolato e del Disciplinare di gara e in tutta la documentazione di gara.
Per tutto quanto non previsto specificamente nei documenti su citati, si fa espresso riferimento a quanto previsto in materia dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, per quanto compatibile.
Gardone V.T., 25 gennaio 2021
La Responsabile del procedimento Dott.ssa Xxxxxx Xxxxx
x.xx digitalmente ai sensi dell’art. 24 D. lgs. 82/2005