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Assicurazione Danni
DIP – Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: Europ Assistance Italia S.p.A. Prodotto:“Eura Tutela Azienda” - Mod. 18245
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza assicura i rischi alla persona.
Che cosa è assicurato?
✓ Azienda Base/Completa e Decreto Legislativo 81/2008 Salute e sicurezza e Decreto Legislativo 81/2008 Committente:
In caso di un sinistro avvenuto relativamente alla tua Azienda, Europ Assistance, fino ad un massimo di Euro 100.000,00 illimitato per anno ti rimborsa:
− le spese per la mediazione/negoziazione necessari per poter partecipare al Processo. Europ Assistance ti rimborsa in base alle tariffe indicate nelle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche, senza tener conto di eventuali aumenti o diminuzioni previsti dal D.M.55/2014 e/o successive modifiche;
− le spese per un solo Avvocato che ha trattato la tua lite. Europ Assistance ti rimborsa le spese in base alle tariffe indicate nelle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche, senza tener conto di eventuali aumenti o diminuzioni previsti dal D.M.55/2014 e/o successive modifiche;
− le spese, solo per la fase del processo, per un secondo legale domiciliatario, fino ad un massimo di Euro 2.500,00. Tali spese vengono rimborsate da Europ Assistance solo quando il distretto della Corte d’Appello nel quale si deve svolgere il processo, è diverso da quello di residenza dell’Assicurato, in base alle tariffe indicate nelle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche,
− le spese per Investigatori per ricercare e ottenere delle prove utili per difenderti;
− le eventuali spese dell’Avvocato dell’avversario, nel caso in cui perdi la causa o hai raggiunto un accordo autorizzato da Europ Assistance;
− le spese del Consulente Tecnico d’Ufficio;
− le spese del Consulente Tecnico da te scelto e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance;
− le spese di giustizia;
− le spese dell’arbitro che ha deciso come risolvere il disaccordo. Sono comprese le spese degli arbitri da te pagate in base alle tariffe indicate nelle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche, senza tener conto di eventuali aumenti o diminuzioni previsti dal D.M.55/2014 e/o successive modifiche.
− il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non possono essere recuperate dall’avversario che ha perso la causa.
− le spese per la registrazione di atti giudiziari fino ad un massimo di Euro 500,00.
• Estensione Vertenze Contrattuali Clienti fase extragiudiziale (opzionale)
• Estensione Vertenze Contrattuali Clienti fase giudiziale (opzionale)
• Estensione Recupero Crediti giudiziale (opzionale)
• X.x.xx 196 Privacy (opzionale)
• X.x.xx 152 Smaltimento rifiuti (opzionale)
• X.x.xx 193 Alimenti (opzionale)
• Pacchetto Sicurezza (opzionale)
• X.x.xx 81/2008 –Salute e Sicurezza (opzionale)
• X.x.xx 81/2008 committente (opzionale)
• Parco Veicoli Aziendali –TL – (opzionale)
• Parco Veicoli Aziendali - PP – (opzionale)
• Circolazione Patente Azienda- TL (opzionale)
• Circolazione Patente Azienda - PP (opzionale)
• Amministratori e Sindaci di Società – Tutela Legale (opzionale)
• Amministratori e Sindaci di Società – Tutela Legale circolazione (opzionale)
• Dirigenti e Quadri (opzionale)
Che cosa non è assicurato?
🗶 Le Garanzie non sono prestate per:
- controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni;
- controversie derivanti dalla proprietà e dall’uso di natanti e di imbarcazioni muniti di motore, nonché dalla proprietà e dall’uso di veicoli a motore soggetti all’assicurazione obbligatoria di responsabilità civile;
- controversie di valore inferiore a Euro 250,00;
- controversie contrattuali;
- vertenze di diritto pubblico con Enti Pubblici, Istituti di Assicurazione Previdenziali e Sociali;
- controversie in materia di diritto tributario e fiscale;
- ricorso e/o l’opposizione avverso le sanzioni comminate in via
amministrativa;
- controversie contrattuali con Europ Assistance.
Ci sono limiti di copertura?
! Non sono coperte:
− multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
− spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro di te nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);
− Spese di trasferta.
! È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all’esecuzione
delle pene detentive ed alla custodia di cose.
! Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.
! Le garanzie non sono prestate nei seguenti casi:
− controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
− controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall' Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”;
− controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni;
− controversie in materia di diritto tributario e fiscale amministrativo, salvo quanto previsto dall’ Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”
− controversie derivanti da vertenze connesse a comportamenti antisindacali (come previsto dall’art. 28 dello Statuto dei lavoratori) e da vertenze in materia di licenziamenti collettivi;
− controversie relative a fusioni, modificazioni e trasformazioni societarie relative alla Società Contraente o a Società controllate e/o partecipate dalla stessa;
− controversie relative all'affitto d'azienda;
− controversie relative a contratti di leasing immobiliare;
− vertenze inerenti contratti di appalto e/o subappalto, fatta eccezione per le controversie contrattuali aventi ad oggetto il compimento di un’opera o di un servizio commissionati dal Contraente. Restano escluse le controversie con i Clienti.
− controversie derivanti da ricorsi e opposizioni contro le sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa;
− controversie derivanti da operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia o analoga certificazione rilasciata dal Comune o da altra autorità competente per legge. Si intendono comunque comprese eventuali controversie contrattuali con i fornitori che prestano la loro opera nell’unità immobiliare assicurata eccezion fatta per le vertenze relative al rilascio di concessioni o analoghe certificazioni necessarie per legge (progetti, disegni, autorizzazioni, etc.);
− controversie per il recupero crediti;
− controversie tra comproprietari della stessa unità immobiliare assicurata;
• Proprietario Immobiliare (opzionale) • Condominio (opzionale) • Insegnanti Presidi e direttori Didattici (opzionale) • Ritiro Patente Base – Tutela Legale (opzionale) • Ritiro Patente Base – Perdite Pecuniarie (opzionale) • Ritiro Patente Estesa – Tutela Legale (opzionale) • Ritiro Patente Estesa – Perdite Pecuniarie (opzionale) • Ritiro Patente per Società di Autotrasporti – Tutela Legale (opzionale) • Ritiro Patente per Società di Autotrasporti – Perdite Pecuniarie (opzionale) | − fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell’ambiente; − controversie derivanti dall’attività imprenditoriale, di lavoro autonomo, di lavoro subordinato, fatto salvo per quest’ultimo caso quanto previsto dall’ Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”; − controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, rapporti fra soci e amministratori, le controversie derivanti da contratti di agenzia nonché per vertenze nei confronti di agenti e /o rappresentanti. | |
Dove vale la copertura? ✓ Le garanzie sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa. ✓ Per “Proprietario Immobiliare” - Garanzia P - “Condominio” le garanzie sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx. | ||
Che obblighi ho? Quando sottoscrivi il contratto: hai l’obbligo di fare dichiarazioni veritiere esatte e complete. Le dichiarazioni non vere, inesatte o non comunicate, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C. In corso di contratto: hai l’obbligo di comunicare eventuali cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio. L’omessa comunicazione può comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’Art. 1898 C.C. In caso di Sinistro: hai l’obbligo di comunicare per iscritto a Europ Assistance Italia S.p.A. l’esistenza di altre Assicurazioni da te sottoscritte aventi le medesime caratteristiche di questa (art. 1910 C.C.) e di rispettare i termini per la denuncia del sinistro. Il sinistro deve essere denunciato dopo l’acquisto della Polizza ed entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione della Polizza stessa. | ||
Quando e come devo pagare? Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla sottoscrizione della polizza. Le rate di premio successive devono essere pagate entro 15 giorni dopo quello di scadenza. Puoi scegliere tra un frazionamento annuale o semestrale con una maggiorazione del 2% rispetto al premio annuale. Il premio è comprensivo delle imposte. | ||
Quando comincia la copertura e quando finisce? La data del sinistro è il momento in cui accade il primo fatto ingiusto oppure è il momento in cui tu, o un altro soggetto non avete rispettato un comportamento previsto della legge o da un contratto. Se c’è stato più di un comportamento in violazione di ciò che era previsto dalla legge o dal contratto, la data del sinistro è quella del primo comportamento. Quando questa polizza ne sostituisce un’altra che aveva le stesse garanzie, purché la nuova polizza abbia la stessa data di effetto del giorno di scadenza di quella sostituita, il sinistro può essere avvenuto anche durante la validità della polizza sostituita e comunque mai prima dei due anni precedenti il giorno di acquisto di questa polizza. | ||
Come posso disdire la polizza? Puoi disdire la polizza scrivendo ad Europ Assistance Italia S.p.A. una lettera raccomandata a/r 30 giorni prima della scadenza annuale. |
Assicurazione Danni
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Compagnia: Europ Assistance Italia S.p.A. Prodotto: “Eura Tutela Azienda” - Mod. 18245
Data redazione del DIP aggiuntivo Danni: 01.01.2019
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente/assicurato a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente/assicurato deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Europ Assistance Italia S.p.A., Xxx xxx Xxxxxx x.0 00000 Xxxxxx (XX) - tel. 02.58.38.41 - xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx - e-mail: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx - pec: XxxxxXxxxxxxxxxXxxxxxXxX@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
Il suo patrimonio netto ammonta ad Euro 71.401.755 di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta ad Euro 12.000.000 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta ad Euro 40.068.456.
L’indice di solvibilità, riferito alla gestione danni, è 144% tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile pari ad Euro 84.198.000 e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari ad Euro 58.653.000.
I dati di cui sopra sono relativi all’ultimo bilancio approvato e si riferiscono alla situazione patrimoniale al 31/12/2017. Aggiornamenti successivi relativi alla situazione patrimoniale dell’impresa saranno disponibili consultando il sito xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxx
Al contratto si applica la legge Italiana
Che cosa è assicurato? | |
✓ Puoi utilizzare la garanzia per: | |
- le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte; | |
- le richieste di risarcimento danni extracontrattuali subiti per reati di terzi tramite l’utilizzo del Web, compresa la richiesta di modificare o eliminare la pubblicazione lesiva dei diritti dell’assicurato su pagine web e su Social e Media Network. Tale garanzia è subordinata all’instaurazione di un procedimento penale nel quale il Responsabile sia rinviato a giudizio (la prestazione viene fornita al Contraente esclusivamente quale utente del web e di Social e Media Network). | |
- la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; | |
Tutela Legale Azienda Base / Completa (obbligatoria) | - la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l’obbligo dell’Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato; |
- le controversie relative alla locazione o alla proprietà degli immobili, indicati in polizza, in cui l’azienda svolge la sua attività; | |
- i ricorsi all’autorità giudiziaria per l’impugnazione di delibere assembleari condominiali, relativi agli immobili c/o cui è ubicata la sede legale dell’Azienda e/o le eventuali altre sedi secondarie/immobili assicurati e di cui è stato pagato il relativo premio. Restano in ogni caso escluse tutte le vertenze tra condomini e quelle relative alle spese condominiali. Tale garanzia è valida solo ed esclusivamente in favore della Contraente. | |
- le controversie contrattuali con società di assicurazione diverse da Europ Assistance per contratti assicurativi stipulati dall’azienda assicurata; | |
- la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento danni per fatto illecito avanzate da terzi; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di R.C. con le seguenti modalità: |
o in caso di fattispecie coperte dalla polizza di Responsabilità Civile tale garanzia opera a secondo rischio ovvero dopo l’esaurimento di ciò che è dovuto dell’Assicuratore di R.C.; o nel caso in cui la Polizza di Responsabilità Civile pur essendo regolarmente in essere, non sia operante nella fattispecie in esame, ossia non copra la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura, perché’ espressamente esclusa o perché’ il danno è di importo inferiore rispetto alla franchigia prevista dalla polizza di Responsabilità Civile., la presente garanzia opera a primo rischio; - il pagamento per la citazione della Compagnia di R.C.. Tale prestazione non opera se il mancato intervento della Compagnia di R.C. è conseguenza di inadempimento da parte dell’Assicurato relativamente al pagamento del premio e/o adeguamento dello stesso, ovvero se deriva da una mancata denuncia tempestiva del sinistro o ancora se la polizza di R.C. non è operante per la fattispecie in esame. La presente prestazione opera con il massimale di Euro 3.000,00 per sinistro; - i procedimenti di natura tributaria o fiscale sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 472/97 e successive modifiche. - la difesa in sede penale per responsabilità amministrative sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 231/01; l’assicurato è tenuto comunque a denunziare il sinistro nel momento in cui viene a conoscenza del procedimento penale. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa. La garanzia vale inoltre per la difesa contro le sanzioni amministrative previste dall’art. 9 del D.Lgs.231/01; - le controversie individuali di lavoro con i dipendenti regolarmente iscritti a libro matricola , con i lavoratori a progetto e con i lavoratori parasubordinati in genere; - le controversie con istituti di assicurazione previdenziali e sociali, con esclusione delle vertenze relative all’accertamento del mancato pagamento totale o parziale di contributi ed oneri; - le controversie contrattuali con i fornitori per inadempienze relative alla fornitura di beni o alla prestazione di servizi ricevute e /o commissionate dal Contraente. Sono incluse anche le eventuali opposizioni ai decreti ingiuntivi promossi dai fornitori, esclusivamente nei casi in cui venga contestata dal Contraente la presunta violazione da parte del fornitore del rapporto contrattuale. - controversie contrattuali per acquisito via Web di beni e servizi su portali e-commerce, successivi alla data di effetto della presente polizza; - controversie contrattuali con il fornitore del servizio di connessione internet; - controversie contrattuali con il fornitore di gestione del sito web del Contraente; - controversie contrattuali con chi ha registrato il dominio web del Contraente; - le controversie con agenti e rappresentanti della Contraente. Tale prestazione vale per le vertenze contrattuali nei confronti di agenti e/o rappresentanti con un massimale di Euro 3.000,00 per sinistro, indipendentemente dal massimale previsto per le altre garanzie. ✓ Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo, fino alla concorrenza di Euro 5.000,00 per sinistro. | |
Estensione Vertenze Contrattuali Clienti fase extragiudiziale (opzionale) | • L’estensione è valida se acquistata contemporaneamente alla garanzia “Azienda Base/Completa” e nei limiti del massimale indicato. • Puoi utilizzare la garanzia per sostenere vertenze contrattuali relative a forniture di beni o prestazioni di servizi da quest’ultimo effettuati, compreso il recupero dei crediti, limitatamente alla fase stragiudiziale, con il limite di dieci denunce per ciascun anno assicurativo. • La presente estensione opera in deroga all’esclusione specifica prevista dall’Art. Esclusioni. |
Estensione Vertenze Contrattuali Clienti fase giudiziale (opzionale) | • L’estensione è valida se acquistata contemporaneamente alla garanzia “Azienda Base/Completa” e nei limiti del massimale indicato. • Puoi utilizzare la garanzia per sostenere vertenze contrattuali relative a forniture di beni o prestazioni di servizi da quest’ultimo effettuati, escluso il recupero dei crediti, dopo specifica fase stragiudiziale ricompresa con questa estensione, con il limite di denunce indicato sul Modulo di Polizza (da una a quattro) per ciascun anno assicurativo. • La presente estensione opera in deroga all’esclusione specifica prevista dall’Art. Esclusioni. |
Estensione Recupero Crediti giudiziale (opzionale) | • L’estensione è valida se acquistata contemporaneamente alla garanzia “Azienda Base/Completa” e nei limiti del massimale indicato. • Puoi utilizzare la garanzia per sostenere vertenze contrattuali relative a forniture di beni o prestazioni di servizi da quest’ultimo effettuati, compreso il recupero dei crediti dopo specifica fase stragiudiziale ricompresa con questa estensione. • Per quanto riguarda il recupero dei crediti, le prestazioni o forniture devono essere state effettuate decorsi tre mesi dalla validità della polizza ed i crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi. |
• Verrà svolta in via stragiudiziale ogni azione intesa al recupero dei crediti promuovendo, se necessario, procedimento di ingiunzione e/o esecutivo purché sussistano oggettive possibilità di recupero. • La presente condizione viene prestata con il limite di denunce indicato sul Modulo di Polizza (da una a quattro) per ciascun anno assicurativo. • La presente estensione opera in deroga all’esclusione specifica prevista dall’Art. Esclusioni. | |
Estensione alle Opposizione alle Sanzioni Amministrative (opzionale) | • L’estensione è valida se acquistata contemporaneamente alla garanzia “Azienda Completa” e nei limiti del massimale indicato. • Puoi utilizzare la garanzia nell’ambito dell’attività aziendale per l’opposizione avverso le sanzioni amministrative, comprese quelle pecuniarie di importo pari o superiore a Euro 1.000,00. • La prestazione opera in deroga all’Art. “Estensione Territoriale” ed in deroga all’Art. “Esclusioni”. |
X.x.xx 196 Privacy (opzionale) | • Puoi utilizzare la garanzia con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti connesse all’applicazione delle norme sulla tutela dei dati personali relativamente ai sinistri che siano connessi allo svolgimento degli incarichi/ruoli affidati dal Contraente con espressa nomina scritta, nell’ambito dell’attività aziendale, in relazione alle seguenti fattispecie: - la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; - la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l’obbligo dell’Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato; - la difesa nei procedimenti civili e/o dinanzi al Garante così come previsto nella PARTE III, TITOLO I artt. 141 segg. Del D. Lgs. 196/2003; sono comprese altresì le opposizioni al Tribunale del luogo ove risiede il Titolare. Qualora sussista copertura di Responsabilità Civile, la presente garanzia opererà solo dopo che risultino adempiuti, ai sensi dell’Art. 1917 Cod.Civ. gli obblighi dell’Assicuratore di Responsabilità Civile; - il pagamento per la citazione della Compagnia di R.C.. Tale prestazione non opera se il mancato intervento della Compagnia di R.C. è conseguenza di inadempimento da parte dell’Assicurato relativamente al pagamento del premio e/o adeguamento dello stesso, ovvero se deriva da una mancata denuncia tempestiva del sinistro o ancora se la polizza di R.C. non è operante per la fattispecie in esame. La presente prestazione opera con il massimale di Euro 3.000,00 per sinistro. • Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal Legale incaricato fino alla concorrenza di Euro 5.000,00 per sinistro. |
X.x.xx 152 Smaltimento rifiuti (opzionale) | • Puoi utilizzare la garanzia con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti connesse all’applicazione delle norme sulle misure necessarie per garantire la corretta tutela dell’ambiente e in particolare il corretto smaltimento dei rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 , nell’ambito dell’attività aziendale, in relazione alle seguenti fattispecie: - la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; - la difesa in sede penale nei procedimenti per omicidio colposi e/o lesioni personali colpose (artt. 589 – 590 Codice Penale); - la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l’obbligo dell’Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato; - proporre opposizione e/o impugnazione avverso i procedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a Euro 250,00. |
• Europ Assistance, provvederà su richiesta dell’Assicurato, alla redazione e presentazione dell’opposizione/impugnazione qualora l’Assicurato faccia pervenire a Europ Assistance il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso. • Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal Legale incaricato fino alla concorrenza di Euro 5.000,00 per sinistro. | |
X.x.xx 193 Alimenti (opzionale) | • Puoi utilizzare la garanzia la garanzia con riferimento a casi di contestazione d’inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D. Lgs. 193/2007 in materia di igiene alimentare, nell’ambito dell’attività aziendale, in relazione alle seguenti fattispecie: - la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; - la difesa in sede penale nei procedimenti per omicidio colposi e/o lesioni personali colpose (artt. 589 – 590 Codice Penale); - la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l’obbligo dell’Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato; - proporre opposizione e/o impugnazione avverso i procedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a Euro 250,00. - Europ Assistance, provvederà su richiesta dell’Assicurato, alla redazione e presentazione dell’opposizione/impugnazione qualora l’Assicurato faccia pervenire a Europ Assistance il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso. • Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal Legale incaricato fino alla concorrenza di Euro 5.000,00 per sinistro. |
X.x.xx 81/2008 – Salute e Sicurezza (opzionale) | • Puoi utilizzare la garanzia nei casi di contestazione d’inosservanza degli obblighi ed adempimenti del D. Lgs. 81/2008,in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, nell’ambito dell’attività aziendale, per: - le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi o dei dipendenti, anche in caso di costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte; - il pagamento per la citazione della Compagnia di R.C.. Tale prestazione non opera se il mancato intervento della Compagnia di R.C. è conseguenza di inadempimento da parte dell’Assicurato relativamente al pagamento del premio e/o adeguamento dello stesso, ovvero se deriva da una mancata denuncia tempestiva del sinistro o ancora se la polizza di R.C. non è operante per la fattispecie in esame. La presente prestazione opera con il massimale di Euro 3.000,00 per sinistro; - la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; - la difesa in sede penale nei procedimenti per omicidio colposi e/o lesioni personali colpose (artt. 589 – 590 Codice Penale); - la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l’obbligo dell’Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato; - proporre opposizione e/o impugnazione avverso i procedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a Euro 250,00. • Europ Assistance, provvederà su richiesta dell’Assicurato, alla redazione e presentazione dell’opposizione/impugnazione qualora l’Assicurato faccia pervenire a Europ Assistance il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso. |
• Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal Legale incaricato fino alla concorrenza di Euro 5.000,00 per sinistro. | |
X.x.xx 81/2008 committente (opzionale) | • Puoi utilizzare la garanzia nei casi di contestazione d’inosservanza degli obblighi ed adempimenti del D. Lgs. 81/2008, in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, anche qualora il contraente rivesta la qualifica di Committente ai sensi dei sopracitati Decreti, nell’ambito dell’attività aziendale, per: - le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi o dei dipendenti, anche in caso di costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte; - il pagamento per la citazione della Compagnia di R.C.. Tale prestazione non opera se il mancato intervento della Compagnia di R.C. è conseguenza di inadempimento da parte dell’Assicurato relativamente al pagamento del premio e/o adeguamento dello stesso, ovvero se deriva da una mancata denuncia tempestiva del sinistro o ancora se la polizza di R.C. non è operante per la fattispecie in esame. La presente prestazione opera con il massimale di Euro 3.000,00 per sinistro; - la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; - la difesa in sede penale nei procedimenti per omicidio colposi e/o lesioni personali colpose (artt. 589 – 590 Codice Penale); - la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l’obbligo dell’Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato; - proporre opposizione e/o impugnazione avverso i procedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a Euro 250,00. • Europ Assistance, provvederà su richiesta dell’Assicurato, alla redazione e presentazione dell’opposizione/impugnazione qualora l’Assicurato faccia pervenire a Europ Assistance il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso. • Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal Legale incaricato fino alla concorrenza di Euro 5.000,00 per sinistro. |
Pacchetto Sicurezza (opzionale) | • Il Pacchetto Sicurezza comprende le garanzie D.lgs. 196/2003 - 152/2006 - 193/2007 - 81/2008, come sopra riportate nel dettaglio. |
Parco Veicoli Aziendali –TL (opzionale) | • Puoi utilizzare la garanzia, con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti connessi alla circolazione del veicolo/natante nell’ambito della circolazione/navigazione, in relazione alle seguenti fattispecie: - le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi derivanti da circolazione stradale, anche in caso di costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte; - la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; - la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali ai sensi della L. 41/2016 e successive modifiche e integrazioni (omicidio stradale, Fuga del conducente in caso di omicidio stradale, lesioni personali stradali gravi o gravissime). La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; - proporre opposizione o ricorso in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida o interdizione alla guida in un Paese di cui all’ Art. “Estensione Territoriale” a seguito di incidente stradale. Europ Assistance provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso purché l'Assicurato faccia pervenire alla stessa il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso. - il ricorso e/o l’opposizione contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore in seguito ad incidente stradale; |
- le controversie contrattuali inerenti ai veicoli indicati in polizza di proprietà/leasing/noleggio della Società Contraente. • Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal Legale incaricato fino alla concorrenza di Euro 5.000,00 per sinistro. | |
Parco Veicoli Aziendali –PP (opzionale) | • Puoi utilizzare la garanzia per: - il rimborso delle spese sostenute fino al limite massimo di Euro 500,00 per ottenere il recupero di punti persi sulla patente dell’Assicurato, per la partecipazione dell’Assicurato stesso ad un solo corso di aggiornamento per ogni annualità assicurativa presso un’autoscuola o presso altro ente autorizzato ai sensi di legge, qualora dalla patente dell’Assicurato vengano decurtati almeno 5 punti da quelli che aveva al momento della sottoscrizione della garanzia, in conseguenza di una violazione del Nuovo codice della Strada, avvenuta in costanza di polizza. Europ Assistance garantirà entro il limite massimo di Euro 500,00 il costo necessario all’Assicurato per frequentare presso un Ente autorizzato un corso valido per recuperare i punti stabiliti dalla legge. - il rimborso delle spese sostenute per l’esame di revisione e le eventuali ulteriori spese necessarie per il rifacimento del documento di guida dell’Assicurato, fino al limite massimo complessivo di Euro 500,00, qualora l’Assicurato in costanza di polizza commetta infrazioni al Nuovo Codice della Strada che azzerino il punteggio. Europ Assistance garantirà entro il limite di Euro 500,00 le spese per l’esame di revisione e le eventuali ulteriori spese necessarie al riottenimento del documento di guida revocato a seguito dell’esaurimento totale del punteggio sulla patente assicurata, con il presupposto che l’Assicurato abbia avuto almeno 12 punti in costanza di Polizza, cioè alla sottoscrizione della polizza o in momenti successivi alla sottoscrizione e comunque antecedenti all’azzeramento dei punti. |
Circolazione Patente Azienda- TL (opzionale) | • Puoi utilizzare la garanzia, con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti connessi alle patenti nell’ambito della circolazione/navigazione, in relazione alle seguenti fattispecie: - le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi derivanti da incidenti stradali/nautici, anche in caso di costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte; - l’azione in sede civile (o l’eventuale costituzione di parte civile nell’ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni oppure come conducenti di biciclette o infine come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante; - la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali/nautici. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; - la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali/nautici ai sensi della L. 41/2016 e successive modifiche e integrazioni (omicidio stradale, fuga del conducente in caso di omicidio stradale, lesioni personali stradali gravi o gravissime). La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; - la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi derivanti da incidenti stradali/nautici. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l’obbligo dell’Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato; - le controversie contrattuali inerenti i veicoli/natanti di proprietà/leasing a lungo termine del nucleo familiare; - il ricorso e/o l’opposizione contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore/natante in seguito ad incidente stradale/nautico; - proporre opposizione o ricorso in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida/patente nautica o interdizione alla guida/navigazione in un Paese di cui all’ Art. “Estensione Territoriale” a seguito di incidente stradale/nautico. • Europ Assistance garantisce inoltre (ad esclusione dei natanti): - l’anticipazione di una cauzione fino ad un massimo di Euro 10.000,00 per ottenere la libertà provvisoria dell’Assicurato in caso di un evento avvenuto all’estero rientrante nei rischi assicurati. L’Assicurato rimborserà la cauzione versata dalla Europ Assistance entro |
il 30° giorno dalla sentenza e comunque entro 3 mesi dalla data di versamento della cauzione; - le spese relative all’intervento di un interprete in caso di procedimenti radicatisi all’estero riguardanti le garanzie oggetto della polizza, nei limiti del massimale assicurato; - il rimborso delle spese necessarie al rifacimento di documenti relativi alla circolazione a seguito della loro distruzione in caso di incidente stradale. L’Assicurato è tenuto a far pervenire a Europ Assistance copia della documentazione comprovante le spese sostenute unitamente alla denuncia presentata all’Autorità competente. | |
Circolazione Patente Azienda- PP (opzionale) | • Puoi utilizzare la garanzia per: - il rimborso delle spese sostenute fino al limite massimo di Euro 500,00 per ottenere il recupero di punti persi sulla patente dell’Assicurato, per la partecipazione dell’Assicurato stesso ad un solo corso di aggiornamento per ogni annualità assicurativa presso un’autoscuola o presso altro ente autorizzato ai sensi di legge, qualora dalla patente dell’Assicurato vengano decurtati almeno 5 punti da quelli che aveva al momento della sottoscrizione della garanzia, in conseguenza di una violazione del Nuovo Codice della Strada, avvenuta in costanza di polizza Europ Assistance garantirà entro il limite massimo di Euro 500,00 il costo necessario all’Assicurato per frequentare presso un Ente autorizzato un corso valido per recuperare i punti stabiliti dalla legge. Europ Assistance provvederà al rimborso del costo sostenuto, entro il limite di cui sopra; - il rimborso delle spese sostenute per l’esame di revisione e le eventuali ulteriori spese necessarie per il rifacimento del documento di guida dell’Assicurato, fino al limite massimo complessivo di Euro 500,00, qualora l’Assicurato in costanza di polizza commetta infrazioni al Nuovo Codice della Strada che azzerino il punteggio. Europ Assistance garantirà entro il limite di Euro 500,00 le spese per l’esame di revisione e le eventuali ulteriori spese necessarie al riottenimento del documento di guida revocato a seguito dell’esaurimento totale del punteggio sulla patente assicurata, con il presupposto che l’Assicurato abbia avuto almeno 12 punti in costanza di Polizza, cioè alla sottoscrizione della polizza o in momenti successivi alla sottoscrizione e comunque antecedenti all’azzeramento dei punti. • Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal Legale fino alla concorrenza di Euro 5.000,00 per sinistro. |
Amministratori e Sindaci di Società TL (opzionale) | • Puoi utilizzare la garanzia, con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti nell’esercizio delle funzioni professionali concernenti la tua attività, per: - le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte; - le azioni stragiudiziali e giudiziali in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone e a cose subiti per fatto illecito di terzi in conseguenza di qualsiasi evento originato dalla circolazione stradale con mezzi della Società di appartenenza o di proprietà privata sempreché connesso all'espletamento di servizi autorizzati dalla Società di appartenenza; - la difesa in sede civile degli amministratori e sindaci nei casi in cui si configuri una delle ipotesi di responsabilità contemplate dal codice civile agli art. 2392 c.c. (responsabilità verso la società); 2393 x.x. (xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx); 0000 x.x. (xxxxxxxxxxxxxx xxxxx i creditori sociali); 2395 (azione individuale di responsabilità del socio e del terzo); 2407 c.c. (responsabilità dei sindaci); - la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni compresi quelli derivanti da incidenti stradali. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; - la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali ai sensi della L. 41/2016 e successive modifiche e integrazioni (omicidio stradale, Fuga del conducente in caso di omicidio stradale, lesioni personali stradali gravi o gravissime). La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; - la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l’obbligo dell’Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato; |
- i procedimenti di natura tributaria o fiscale sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 472/97 e successive modifiche. Gli oneri relativi sono rimborsati solo in caso di colpa lieve degli assicurati; - la difesa in sede penale per responsabilità amministrative sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 231/01. Gli oneri relativi a tale garanzia sono rimborsabili solo se interviene una sentenza definitiva di esclusione di responsabilità dell’azienda assicurata; l’assicurato è tenuto comunque a denunziare il sinistro nel momento in cui viene a conoscenza del procedimento penale. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa. La garanzia vale inoltre per la difesa contro le sanzioni amministrative previste dall’art. 9 del D.lgs. 231/01; - il pagamento per la citazione della Compagnia di R.C.. Tale prestazione non opera se il mancato intervento della Compagnia di R.C. è conseguenza di inadempimento da parte dell’Assicurato relativamente al pagamento del premio e/o adeguamento dello stesso, ovvero se deriva da una mancata denuncia tempestiva del sinistro o ancora se la polizza di R.C. non è operante per la fattispecie in esame. La presente prestazione opera con il massimale di Euro 3.000,00 per sinistro. • Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal Legale incaricato fino alla concorrenza di Euro 5.000,00 per sinistro. | |
Amministratori e Sindaci di Società TL Circolazione (opzionale) | • Puoi utilizzare la garanzia, con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti nell’esercizio delle funzioni professionali concernenti la tua attività, per: - le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte; - la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; - la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l’obbligo dell’Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato; - la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da fatto illecito da parte di terzi; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di R.C. con le seguenti modalità: o in caso di intervento dell’Assicuratore di R.C. tale garanzia vale solo dopo esaurimento delle spese per resistere all’azione del danneggiato a carico dell’Assicuratore di R.C. o nel caso in cui la Polizza di R.C. pur essendo regolarmente in essere, non sia operante nella fattispecie in esame, la presente garanzia opera a primo rischio. - il pagamento per la citazione della Compagnia di R.C.. Tale prestazione non opera se il mancato intervento della Compagnia di R.C. è conseguenza di inadempimento da parte dell’Assicurato relativamente al pagamento del premio e/o adeguamento dello stesso, ovvero se deriva da una mancata denuncia tempestiva del sinistro o ancora se la polizza di R.C. non è operante per la fattispecie in esame. La presente prestazione opera con il massimale di Euro 3.000,00 per sinistro. • Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal Legale incaricato, fino alla concorrenza di Euro 5.000,00 per sinistro. |
Dirigenti e Quadri (opzionale) | • Puoi utilizzare la garanzia per violazioni di legge o a lesioni di diritti nell’esercizio delle funzioni professionali concernenti la tua attività, per i seguenti casi: - le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte; - la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; - la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l’obbligo dell’Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle |
ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato; - la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da fatto illecito da parte di terzi; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di R.C. con le seguenti modalità: o in caso di intervento dell’Assicuratore di R.C. tale garanzia vale solo dopo esaurimento delle spese per resistere all’azione del danneggiato a carico dell’Assicuratore di R.C. o nel caso in cui la Polizza di R.C. pur essendo regolarmente in essere, non sia operante nella fattispecie in esame, la presente garanzia opera a primo rischio. - il pagamento per la citazione della Compagnia di R.C.. Tale prestazione non opera se il mancato intervento della Compagnia di R.C. è conseguenza di inadempimento da parte dell’Assicurato relativamente al pagamento del premio e/o adeguamento dello stesso, ovvero se deriva da una mancata denuncia tempestiva del sinistro o ancora se la polizza di R.C. non è operante per la fattispecie in esame. La presente prestazione opera con il massimale di Euro 3.000,00 per sinistro. • Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal Legale incaricato fino alla concorrenza di Euro 5.000,00 per sinistro. | |
Proprietario Immobiliare (opzionale) | • Puoi utilizzare la garanzia, nell’ambito dell’attività aziendale, per: - le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, ivi compreso l’inquilino dell’unità immobiliare assicurata, anche in caso di costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte; - la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; - la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l’obbligo dell’Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato; - le azioni relative alla riscossione di canoni di locazione o spese condominiali; tale garanzia può essere prestata nei confronti dello stesso debitore per un unico sinistro indipendentemente dalla durata della presente Polizza; - le vertenze con l’Amministratore condominiale; sono escluse le impugnazioni di delibere assembleari e vertenze relative all’inosservanza delle disposizioni contenute nel regolamento condominiale dell’unità immobiliare assicurata; - i ricorsi all’autorità giudiziaria per l’impugnazione di delibere assembleari condominiali, relativi agli immobili c/o cui è ubicata la sede legale dell’Azienda e/o le eventuali altre sedi secondarie/immobili assicurati e di cui è stato pagato il relativo premio. Restano in ogni caso escluse tutte le vertenze tra condomini e quelle relative alle spese condominiali. Tale garanzia è valida solo ed esclusivamente in favore della Contraente. - l’esercizio di azioni di sfratto nei confronti dell’inquilino moroso. Tale garanzia opera con una carenza contrattuale di 120 giorni dalla data di efficacia del contratto e con un massimale di Euro 2.000,00 per sinistro e previa applicazione di una franchigia fissa di Euro 250,00 per evento; - le vertenze con i fornitori e quelle per i lavori di manutenzione e riparazione dell’unità immobiliare assicurata; - l’azione legale e procedura arbitrale con Società assicuratrici diverse da Europ Assistance per contratti assicurativi che riguardano l’unità immobiliare assicurata. • Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal Legale incaricato fino alla concorrenza di Euro 5.000,00 per sinistro. |
Condominio (opzionale) | • Puoi utilizzare la garanzia, per fatti relativi alle unità abitative immobiliari, per: - le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, nel cui novero non rientrano le persone indicate all’Art. “Soggetti Assicurati” , anche in caso di costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte; - la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; - vertenze di lavoro con i dipendenti del condominio; |
- recupero delle spese condominiali nei confronti dei condomini morosi; tale garanzia opera a condizione che la rata scaduta e inevasa si riferisca a periodi di tempo coperti dalla presente Polizza; - vertenze con i condomini per l’inosservanza di norme di legge o disposizioni del regolamento condominiale, tale garanzia opera con una franchigia fissa di Euro 500,00 per sinistro; - vertenze nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte relative al condominio assicurato; tale garanzia opera con una franchigia fissa di Euro 500,00 per sinistro; - vertenze relative alla proprietà e agli altri diritti reali inerenti il condominio assicurato; - l’azione legale e procedura arbitrale con Società assicuratrici, diverse da Europ Assistance, per contratti assicurativi che riguardano il condominio. • Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal Legale incaricato fino alla concorrenza di Euro 5.000,00 per sinistro. | |
Insegnanti Presidi e direttori Didattici (opzionale) | • Puoi utilizzare la garanzia per violazioni di legge o a lesioni di diritti nell’esercizio delle funzioni professionali concernenti la tua attività, per i seguenti casi: - la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; - la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l’obbligo dell’Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato; - la difesa nei procedimenti amministrativi. • Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal Legale incaricato fino alla concorrenza di Euro 5.000,00 per sinistro. |
Ritiro Patente Base TL (opzionale) | • Puoi utilizzare la garanzia nell’ambito della circolazione e nei limiti del massimale di Euro 10.000,00 per sinistro, per i seguenti casi: - le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi derivanti da circolazione stradale, anche in caso di costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte; - la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; - la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali ai sensi della L. 41/2016 e successive modifiche e integrazioni (omicidio stradale, Fuga del conducente in caso di omicidio stradale, lesioni personali stradali gravi o gravissime). La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; - proporre opposizione o ricorso in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida o interdizione alla guida in un Paese di cui all’Art. “Estensione Territoriale”. Europ Assistance provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso purché l'Assicurato faccia pervenire alla stessa il provvedimento in originale entro 7 giorni dalla data di notifica dello stesso; - il ricorso e/o l’opposizione avverso provvedimenti sanzionatori per i casi di violazioni delle norme di comportamento del codice della strada che comportino una perdita di punteggio superiore a 5 punti (per singola violazione) secondo quanto previsto dalla tabella dei punti allegata all’art. 126 bis del codice della strada; - il ricorso e/o l’opposizione contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore in seguito ad incidente stradale; - l’anticipazione di una cauzione fino ad un massimo di Euro 10.000,00 per ottenere la libertà provvisoria dell’Assicurato in caso di un evento avvenuto all’estero rientrante nei rischi assicurati. L’Assicurato rimborserà la cauzione versata dalla Europ Assistance entro il 30° giorno dalla sentenza e comunque entro 3 mesi dalla data di versamento della cauzione; - le spese relative all’intervento di un interprete in caso di procedimenti radicatisi all’estero riguardanti le garanzie oggetto della polizza, nei limiti del massimale assicurato; |
- il rimborso delle spese necessarie al rifacimento di documenti relativi alla circolazione a seguito della loro distruzione in caso di incidente stradale. L’Assicurato è tenuto a far pervenire alla Società copia della documentazione comprovante le spese sostenute unitamente alla denuncia presentata all’Autorità competente; - le spese di deposito dei mezzi assicurati in caso di sequestro giudiziario a seguito di incidente stradale fino ad un massimo di Euro 250,00. • Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal Legale incaricato fino alla concorrenza di Euro 5.000,00 per sinistro. | |
Ritiro Patente PP (opzionale) | • Puoi utilizzare la garanzia per: - una diaria giornaliera dell’importo indicato sul Modulo di Polizza, in caso di sospensione o ritiro della patente indicata nella polizza stessa. La diaria viene corrisposta con riferimento al numero di giorni di sospensione, fermo il limite massimo di esborso indicato sul Modulo di Polizza. L’indennità giornaliera è riconosciuta con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui ha effetto la sospensione della patente o a quello in cui è avvenuto l’effettivo ritiro e fino all’ultimo giorno di sospensione compreso, o fino al giorno della revoca del provvedimento stesso e comunque non oltre il periodo previsto nel contratto di assicurazione. La garanzia opera quando la sospensione temporanea della patente indicata in polizza avvenga in conseguenza di: o incidenti di circolazione che abbiano provocato la morte o lesioni personali; Condizione indispensabile per l’operatività delle garanzie su indicate è che le infrazioni siano avvenute durante il periodo di validità della polizza. - il rimborso delle spese sostenute per conto delle patenti assicurate, fino al limite massimo di Euro 500,00, per la sua partecipazione a un solo corso di aggiornamento per ogni annualità assicurativa presso un’autoscuola o presso altro ente autorizzato ai sensi di legge per ottenere il recupero di punti persi sulla patente indicata in polizza. La garanzia opera qualora dalla Patente dell’Assicurato vengano decurtati almeno 5 punti da quelli che aveva al momento della sottoscrizione della garanzia, quale conseguenza di una violazione del Nuovo Codice della Strada avvenuta in costanza di polizza e comunicata ad Europ Assistance ai sensi degli articoli delle Norme che regolano i sinistri, Europ Assistance garantirà entro il limite massimo di Euro 500,00 il costo necessario all’Assicurato per frequentare presso un Ente autorizzato un corso valido per recuperare i punti stabiliti dalla legge; - il rimborso delle spese sostenute per conto delle patenti assicurate fino al limite massimo di Euro 500,00 per l’esame di revisione e le eventuali ulteriori spese necessarie per il rifacimento del documento di guida la garanzia opera qualora l’Assicurato/Conducente Autorizzato in costanza di Polizza commetta infrazioni al Nuovo Codice della Strada che azzerino il punteggio, Europ Assistance garantirà entro il limite di Euro 500,00 le spese per l’esame di revisione e le eventuali ulteriori spese necessarie per il riottenimento del documento di guida revocato a seguito dell’esaurimento totale del punteggio sulla patente assicurata, con il presupposto che l’Assicurato/Conducente autorizzato abbia avuto almeno 12 punti in costanza di Polizza; • Europ Assistance erogherà un’indennità forfetaria di Euro 1.000,00: - in caso di revoca delle patenti assicurate per esaurimento totale dei punti a seguito di mancato superamento dell’esame di idoneità tecnica. - qualora l’Assicurato/Conducente autorizzato si debba sottoporre agli esami per il riottenimento del documento di guida revocato a seguito dell’azzeramento dei punti sulla patente assicurata a condizione che tutte le infrazioni siano state commesse durante il periodo di operatività della Polizza e che l’Assicurato non abbia superato l’esame di revisione. L’indennità viene corrisposta previa presentazione di copia del provvedimento di revoca notificato al titolare della patente. - in caso di revoca della patente indicata in polizza per perdita dei requisiti psichici e/o fisici. |
Ritiro Patente Estesa TL (opzionale) | • Puoi utilizzare la garanzia nell’ambito della circolazione, per i seguenti casi: - le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi derivanti da circolazione stradale, anche in caso di costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte; - la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; - la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali ai sensi della l. 41/2016 e successive modifiche e integrazioni (omicidio stradale, Fuga del conducente in caso di omicidio stradale, lesioni personali stradali gravi o gravissime). La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; |
- proporre opposizione o ricorso in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida o interdizione alla guida in un Paese di cui all’Art. “Estensione Territoriale”. Europ Assistance provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso purché l'Assicurato faccia pervenire alla stessa il provvedimento in originale entro 7 giorni dalla data di notifica dello stesso; - il ricorso e/o l’opposizione avverso provvedimenti sanzionatori per i casi di violazioni delle norme di comportamento del codice della strada che comportino una perdita di punteggio superiore a 5 punti (per singola violazione) secondo quanto previsto dalla tabella dei punti allegata all’art. 126 bis del codice della strada; - il ricorso e/o l’opposizione contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore in seguito ad incidente stradale; - l’anticipazione di una cauzione fino ad un massimo di Euro 10.000,00 per ottenere la libertà provvisoria dell’Assicurato in caso di un evento avvenuto all’estero rientrante nei rischi assicurati. L’Assicurato rimborserà la cauzione versata dalla Europ Assistance entro il 30° giorno dalla sentenza e comunque entro 3 mesi dalla data di versamento della cauzione.; - le spese relative all’intervento di un interprete in caso di procedimenti radicatisi all’estero riguardanti le garanzie oggetto della polizza, nei limiti del massimale assicurato; - il rimborso delle spese necessarie al rifacimento di documenti relativi alla circolazione a seguito della loro distruzione in caso di incidente stradale. L’Assicurato è tenuto a far pervenire alla Società copia della documentazione comprovante le spese sostenute unitamente alla denuncia presentata all’Autorità competente. - le spese di deposito dei mezzi assicurati in caso di sequestro giudiziario a seguito di incidente stradale fino ad un massimo di Euro 250,00. • Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal Legale incaricato fino alla concorrenza di Euro 5.000,00 per sinistro; | |
Ritiro Patente Estesa PP (opzionale) | • Puoi utilizzare la garanzia per: - una diaria giornaliera dell’importo indicato sul Modulo di Polizza, in caso di sospensione o ritiro della patente indicata nella polizza stessa. La diaria viene corrisposta con riferimento al numero di giorni di sospensione, fermo il limite massimo di esborso indicato sul Modulo di Polizza. L’indennità giornaliera è riconosciuta con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui ha effetto la sospensione della patente o a quello in cui è avvenuto l’effettivo ritiro e fino all’ultimo giorno di sospensione compreso, o fino al giorno della revoca del provvedimento stesso e comunque non oltre il periodo previsto nel contratto di assicurazione. La garanzia opera quando la sospensione temporanea della patente indicata in polizza avvenga in conseguenza di: o incidenti di circolazione che abbiano provocato la morte o lesioni personali; o collisione fra veicoli a seguito della mancata osservanza della distanza di sicurezza (art. 149 del codice della strada); o collisione fra veicoli per mancata osservanza dell’obbligo di arresto nei passaggi ingombrati o su strade di montagna (art. 150 del codice della strada); o limiti di velocità (art. 142); o posizione dei veicoli sulla carreggiata (art. 143); o precedenza (art. 145); o violazione della segnaletica stradale ( art. 146) o comportamento ai passaggi a livello (art. 147); o sorpasso (art. 148); o uso cinture di sicurezza ( art. 172 ); o inversione di marcia e circolazione su corsie di emergenza in autostrada (art. 176); o guida in stato di ebbrezza (art. 186). Condizione indispensabile per l’operatività delle garanzie su indicate è che le infrazioni siano avvenute durante il periodo di validità della polizza. - il rimborso delle spese sostenute per conto delle patenti assicurate, fino al limite massimo di Euro 500,00, per la sua partecipazione a un solo corso di aggiornamento per ogni annualità assicurativa presso un’autoscuola o presso altro ente autorizzato ai sensi di legge per ottenere il recupero di punti persi sulla patente indicata in polizza. La garanzia opera qualora dalla Patente dell’Assicurato vengano decurtati almeno 5 punti da quelli che aveva al momento della sottoscrizione della garanzia, quale conseguenza di una violazione del Nuovo Codice della Strada avvenuta in costanza di polizza e comunicata ad Europ Assistance ai sensi degli articoli delle Norme che regolano i sinistri, Europ Assistance garantirà entro il limite massimo di Euro 500,00 il costo necessario |
all’Assicurato per frequentare presso un Ente autorizzato un corso valido per recuperare i punti stabiliti dalla legge. - il rimborso delle spese sostenute per conto delle patenti assicurate fino al limite massimo di Euro 500,00 per l’esame di revisione e le eventuali ulteriori spese necessarie per il rifacimento del documento di guida. La garanzia opera qualora l’Assicurato/Conducente Autorizzato in costanza di Polizza commetta infrazioni al Nuovo Codice della Strada che azzerino il punteggio, Europ Assistance garantirà entro il limite di Euro 500,00 le spese per l’esame di revisione e le eventuali ulteriori spese necessarie per il riottenimento del documento di guida revocato a seguito dell’esaurimento totale del punteggio sulla patente assicurata, con il presupposto che l’Assicurato/Conducente autorizzato abbia avuto almeno 12 punti in costanza di Polizza. • Europ Assistance erogherà un’ indennità forfetaria di Euro 1.000,00: - un’indennità forfetaria di Euro 1.000,00 in caso di revoca delle patenti assicurate per esaurimento totale dei punti a seguito di mancato superamento dell’esame di idoneità tecnica; - qualora l’Assicurato/Conducente autorizzato si debba sottoporre agli esami per il riottenimento del documento di guida revocato a seguito dell’azzeramento dei punti sulla patente assicurata a condizione che tutte le infrazioni siano state commesse durante il periodo di operatività della Polizza e che l’Assicurato non abbia superato l’esame di revisione. - in caso di revoca della patente indicata in polizza per perdita dei requisiti psichici e/o fisici. | |
Ritiro Patente per Società di Autotrasporti TL (opzionale) | • Per la tua società di autotrasporti, puoi utilizzare la garanzia nell’ambito della circolazione, per i seguenti casi: - le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi derivanti da circolazione stradale, anche in caso di costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte; - la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; - la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali ai sensi della L. 41/2016 e successive modifiche e integrazioni (omicidio stradale, Fuga del conducente in caso di omicidio stradale, lesioni personali stradali gravi o gravissime). La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; - proporre opposizione o ricorso in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida o interdizione alla guida in un Paese di cui all’Art. “Estensione Territoriale”. Europ Assistance provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso purché l'Assicurato faccia pervenire alla stessa il provvedimento in originale entro 7 giorni dalla data di notifica dello stesso; - il ricorso e/o l’opposizione avverso provvedimenti sanzionatori per i casi di violazioni delle norme di comportamento del codice della strada che comportino una perdita di punteggio superiore a 5 punti (per singola violazione) secondo quanto previsto dalla tabella dei punti allegata all’art. 126 bis del codice della strada; - il ricorso e/o l’opposizione contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore in seguito ad incidente stradale; - l’anticipazione di una cauzione fino ad un massimo di Euro 10.000,00 per ottenere la libertà provvisoria dell’Assicurato in caso di un evento avvenuto all’estero rientrante nei rischi assicurati. L’Assicurato rimborserà la cauzione versata dalla Europ Assistance entro il 30° giorno dalla sentenza e comunque entro 3 mesi dalla data di versamento della cauzione; - le spese relative all’intervento di un interprete in caso di procedimenti radicatisi all’estero riguardanti le garanzie oggetto della polizza, nei limiti del massimale assicurato; - il rimborso delle spese necessarie al rifacimento di documenti relativi alla circolazione a seguito della loro distruzione in caso di incidente stradale. L’Assicurato è tenuto a far pervenire alla Società copia della documentazione comprovante le spese sostenute unitamente alla denuncia presentata all’Autorità competente; - le spese di deposito dei mezzi assicurati in caso di sequestro giudiziario a seguito di incidente stradale fino ad un massimo di Euro 250,00. • Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal Legale incaricato fino alla concorrenza di Euro 5.000,00 per sinistro. |
Ritiro Patente per Società di | • Per la tua società di autotrasporti, puoi utilizzare la garanzia per: |
Autotrasporti PP (opzionale) | - una diaria giornaliera dell’importo indicato sul Modulo di Polizza, in caso di sospensione o ritiro della patente indicata nella polizza stessa. La diaria viene corrisposta con riferimento al numero di giorni di sospensione, fermo il limite massimo di esborso indicato sul Modulo di Polizza. L’indennità giornaliera è riconosciuta con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui ha effetto la sospensione della patente o a quello in cui è avvenuto l’effettivo ritiro e fino all’ultimo giorno di sospensione compreso, o fino al giorno della revoca del provvedimento stesso e comunque non oltre il periodo previsto nel contratto di assicurazione. La garanzia opera quando la sospensione temporanea della patente indicata in polizza avvenga in conseguenza di: o incidenti di circolazione che abbiano provocato la morte o lesioni personali; Condizione indispensabile per l’operatività delle garanzie su indicate è che le infrazioni siano avvenute durante il periodo di validità della polizza. - il rimborso delle spese sostenute per conto delle patenti assicurate, fino al limite massimo di Euro 500,00, per la sua partecipazione a un solo corso di aggiornamento per ogni annualità assicurativa presso un’autoscuola o presso altro ente autorizzato ai sensi di legge per ottenere il recupero di punti persi sulla patente indicata in polizza. La garanzia opera qualora dalla Patente dell’Assicurato vengano decurtati almeno 5 punti da quelli che aveva al momento della sottoscrizione della garanzia, quale conseguenza di una violazione del Nuovo Codice della Strada avvenuta in costanza di polizza e comunicata ad Europ Assistance ai sensi degli articoli delle Norme che regolano i sinistri, Europ Assistance garantirà entro il limite massimo di Euro 500,00 il costo necessario all’Assicurato per frequentare presso un Ente autorizzato un corso valido per recuperare i punti stabiliti dalla legge; - il rimborso delle spese sostenute per conto delle patenti assicurate fino al limite massimo di Euro 500,00 per l’esame di revisione e le eventuali ulteriori spese necessarie per il rifacimento del documento di guida la garanzia opera qualora l’Assicurato/Conducente Autorizzato in costanza di Polizza commetta infrazioni al Nuovo Codice della Strada che azzerino il punteggio, Europ Assistance garantirà entro il limite di Euro 500,00 le spese per l’esame di revisione e le eventuali ulteriori spese necessarie per il riottenimento del documento di guida revocato a seguito dell’esaurimento totale del punteggio sulla patente assicurata, con il presupposto che l’Assicurato/Conducente autorizzato abbia avuto almeno 12 punti in costanza di Polizza; • Europ Assistance erogherà un’indennità forfetaria di Euro 1.000,00: - in caso di revoca delle patenti assicurate per esaurimento totale dei punti a seguito di mancato superamento dell’esame di idoneità tecnica; - qualora l’Assicurato/Conducente autorizzato si debba sottoporre agli esami per il riottenimento del documento di guida revocato a seguito dell’azzeramento dei punti sulla patente assicurata a condizione che tutte le infrazioni siano state commesse durante il periodo di operatività della Polizza e che l’Assicurato non abbia superato l’esame di revisione. L’indennità viene corrisposta previa presentazione di copia del provvedimento di revoca notificato al titolare della patente; - in caso di revoca della patente indicata in polizza per perdita dei requisiti psichici e/o fisici. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Tutela Legale Azienda Base / Completa (obbligatoria) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Estensione Vertenze Contrattuali Clienti fase extragiudiziale (opzionale) | • La garanzia non è prestata per: - controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni; - controversie derivanti dalla proprietà e dall’uso di natanti e di imbarcazioni muniti di motore, nonché dalla proprietà e dall’uso di veicoli a motore soggetti all’assicurazione obbligatoria di responsabilità civile; - controversie di valore inferiore a Euro 250,00; - controversie contrattuali; - vertenze di diritto pubblico con Enti Pubblici, Istituti di Assicurazione Previdenziali e Sociali; - controversie in materia di diritto tributario e fiscale; - ricorso e/o l’opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa; - controversie contrattuali con Europ Assistance. |
Estensione Vertenze Contrattuali Clienti fase giudiziale (opzionale) | • La garanzia non è prestata per: - controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni; - controversie derivanti dalla proprietà e dall’uso di natanti e di imbarcazioni muniti di motore, nonché dalla proprietà e dall’uso di veicoli a motore soggetti all’assicurazione obbligatoria di responsabilità civile; - controversie di valore inferiore a Euro 250,00; - controversie contrattuali; - vertenze di diritto pubblico con Enti Pubblici, Istituti di Assicurazione Previdenziali e Sociali; - controversie in materia di diritto tributario e fiscale; - ricorso e/o l’opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa; - controversie contrattuali con Europ Assistance. |
Estensione Recupero Crediti giudiziale (opzionale) | • La garanzia non è prestata per: - controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni; - controversie derivanti dalla proprietà e dall’uso di natanti e di imbarcazioni muniti di motore, nonché dalla proprietà e dall’uso di veicoli a motore soggetti all’assicurazione obbligatoria di responsabilità civile; - controversie di valore inferiore a Euro 250,00; - controversie contrattuali; - vertenze di diritto pubblico con Enti Pubblici, Istituti di Assicurazione Previdenziali e Sociali; - controversie in materia di diritto tributario e fiscale; - ricorso e/o l’opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa; - controversie contrattuali con Europ Assistance. |
Estensione alle Opposizione alle Sanzioni Amministrative (opzionale) | • La garanzia non è prestata per: - controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni; - controversie derivanti dalla proprietà e dall’uso di natanti e di imbarcazioni muniti di motore, nonché dalla proprietà e dall’uso di veicoli a motore soggetti all’assicurazione obbligatoria di responsabilità civile; - controversie di valore inferiore a Euro 250,00; - controversie contrattuali; - vertenze di diritto pubblico con Enti Pubblici, Istituti di Assicurazione Previdenziali e Sociali; - controversie in materia di diritto tributario e fiscale; - ricorso e/o l’opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa; - controversie contrattuali con Europ Assistance. |
X.x.xx 196 Privacy (opzionale) | • La garanzia non è prestata per: - controversie di valore inferiore a Euro 250,00; - controversie contrattuali con Europ Assistance. |
X.x.xx 152 Smaltimento rifiuti (opzionale) | • La garanzia non è prestata per: - controversie di valore inferiore a Euro 250,00; - controversie contrattuali con Europ Assistance. |
X.x.xx 193 Alimenti (opzionale) | • La garanzia non è prestata per: - controversie di valore inferiore a Euro 250,00; - controversie contrattuali con Europ Assistance. |
X.x.xx 81/2008 – Salute e Sicurezza (opzionale) | • La garanzia non è prestata per: - controversie di valore inferiore a Euro 250,00; - controversie contrattuali con Europ Assistance. |
X.x.xx 81/2008 Committente (opzionale) | • La garanzia non è prestata per: - controversie di valore inferiore a Euro 250,00; - controversie contrattuali con Europ Assistance. |
Pacchetto Sicurezza (opzionale) | • Il Pacchetto Sicurezza comprende le garanzie D.lgs. 196/2003 - 152/2006 - 193/2007 - 81/2008, come sopra riportate nel dettaglio. |
Parco Veicoli Aziendali –TL (opzionale) | • La garanzia non è prestata per: - controversie di valore inferiore a Euro 250,00; - controversie in materia di diritto tributario e fiscale; |
- ricorso e/o l’opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa; - controversie contrattuali con Europ Assistance; - per il ricorso e/o l’opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa, salvo quanto disposto dall’Art. “Prestazioni Garantite” in relazione al ricorso per il riottenimento della patente; - quando il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; - quando il veicolo viene utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione; - quando il conducente abbia commesso l’illecito sotto l’influenza di stupefacenti (art. 187 del codice della strada), o quando, in seguito ad incidente, non abbia adempiuto gli obblighi previsti dall’art. 189 del codice della strada per quanto riguarda l’inadempimento dell’obbligo di fermarsi, l’omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate; - quando la controversia abbia per oggetto danni derivati dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall’ACI (Automobile Club Italiano) o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale). | |
Parco Veicoli Aziendali –PP (opzionale) | • La garanzia non è prestata quando i provvedimenti inerenti alla patente: - dipendono da comportamento doloso del titolare della patente; - dipendono da comportamenti illeciti posti in essere dal titolare della patente sotto l’influenza di stupefacenti (art. 187 del codice della strada); - dipendono dal fatto che il titolare della patente non ha adempiuto agli obblighi previsti dall’art. 189 del codice della strada, per quanto riguarda l’inadempimento dell’obbligo di fermarsi, l’omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate; - sono collegati alla partecipazione del titolare della patente a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall’ACI (Automobile Club Italiano), o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale); - consistono in controversie contrattuali con Europ Assistance. |
Circolazione Patente Azienda- TL (opzionale) | • La garanzia non è prestata: - controversie di valore inferiore a Euro 250,00; - controversie in materia di diritto tributario e fiscale; - ricorso e/o l’opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa; - controversie contrattuali con Europ Assistance. |
Circolazione Patente Azienda- PP (opzionale) | • La garanzia non è prestata per: - controversie di valore inferiore a Euro 250,00; - controversie in materia di diritto tributario e fiscale; - ricorso e/o l’opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa; - controversie contrattuali con Europ Assistance. |
Amministratori e Sindaci di Società TL (opzionale) | • La garanzia non è prestata per: - controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni; - controversie derivanti dalla proprietà e dall’uso di imbarcazioni o aeromobili; - controversie di valore inferiore a Euro 250,00; - controversie in materia di diritto tributario e fiscale; - ricorso e/o l’opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa; - controversie contrattuali con Europ Assistance; - controversie derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI; - richieste di risarcimento derivanti da responsabilità volontariamente assunte e non dovute a violazioni di leggi o di regole normative imposte dallo statuto sociale, dall’assemblea dei soci, dal consiglio di amministrazione o dal comitato esecutivo della società contraente; - controversie conseguenti a richieste di risarcimento per i danni a persone anche per quanto riguarda lo smarrimento, la distruzione o il deterioramento di danaro, di titoli di credito e di titoli al portatore, fatto salvo quanto disposto in merito dall’Art. “Prestazioni Garantite”; - controversie in materia di diritto amministrativo, tributario e fiscale, salvo quanto previsto nell’Art. “Prestazioni Garantite” in relazione alla difesa nei procedimenti penali. |
Amministratori e Sindaci di Società TL Circolazione (opzionale) | • La garanzia non è prestata per: - controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni; - controversie derivanti dalla proprietà e dall’uso di imbarcazioni o aeromobili; - controversie di valore inferiore a Euro 250,00; |
- controversie in materia di diritto tributario e fiscale; - ricorso e/o l’opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa; - controversie contrattuali con Europ Assistance; - controversie derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI; - richieste di risarcimento derivanti da responsabilità volontariamente assunte e non dovute a violazioni di leggi o di regole normative imposte dallo statuto sociale, dall’assemblea dei soci, dal consiglio di amministrazione o dal comitato esecutivo della società contraente; - controversie conseguenti a richieste di risarcimento per i danni a persone anche per quanto riguarda lo smarrimento, la distruzione o il deterioramento di danaro, di titoli di credito e di titoli al portatore, fatto salvo quanto disposto in merito dall’Art. “Prestazioni Garantite”; - controversie in materia di diritto amministrativo, tributario e fiscale, salvo quanto previsto nell’Art. “Prestazioni Garantite” in relazione alla difesa nei procedimenti penali. | |
Dirigenti e Quadri (opzionale) | • La garanzia non è prestata per: - controversie derivanti dalla proprietà e dall’uso di natanti e di imbarcazioni muniti di motore, nonché dalla proprietà e dall’uso di veicoli a motore soggetti all’assicurazione obbligatoria di responsabilità civile; - controversie di valore inferiore a Euro 250,00; - controversie in materia di diritto amministrativo, tributario e fiscale; - ricorso e/o l’opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa; - controversie contrattuali con Europ Assistance; - controversie inerenti a rapporti di lavoro od a vertenze sindacali. |
Proprietario Immobiliare (opzionale) | • La garanzia non è prestata per: - controversie derivanti dalla proprietà e dall’uso di natanti e di imbarcazioni muniti di motore, nonché dalla proprietà e dall’uso di veicoli a motore soggetti all’assicurazione obbligatoria di responsabilità civile; - controversie di valore inferiore a Euro 250,00; - controversie contrattuali; - vertenze di diritto pubblico con Enti Pubblici, Istituti di Assicurazione Previdenziali e Sociali; - controversie in materia di diritto amministrativo, tributario e fiscale; - controversie contrattuali con Europ Assistance; - azioni di sfratto per morosità o per finita locazione salvo quanto espressamente indicato nell’Art. “Prestazioni Garantite”; - controversie tra comproprietari della stessa unità immobiliare assicurata; - le impugnazioni di delibere assembleari e vertenze relative all’inosservanza delle disposizioni contenute nel regolamento condominiale dell’unità immobiliare assicurata. |
Condominio (opzionale) | • La garanzia non è prestata per: - controversie di valore inferiore a Euro 250,00; - vertenze di diritto pubblico con Enti Pubblici, Istituti di Assicurazione Previdenziali e Sociali; - controversie in materia di diritto amministrativo, tributario e fiscale; - controversie contrattuali con Europ Assistance; - controversie derivanti da vertenze connesse a comportamenti antisindacali (come previsto dall’art, 28 dello Statuto dei lavoratori) e da vertenze in materia di licenziamenti collettivi; - controversie derivanti da violazioni o inadempimenti contrattuali; - controversie per il recupero crediti anche con riferimento a quanto previsto per le controversie contrattuali; - controversie derivanti da contratti di compravendita di immobili e per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliari per le quali sia necessaria la concessione edilizia. |
Insegnanti Presidi e direttori Didattici (opzionale) | • La garanzia non è prestata per: - controversie di valore inferiore a Euro 250,00; - controversie in materia di diritto tributario e fiscale; - controversie contrattuali con Europ Assistance; - controversie relative a cariche sociali rivestite dall’Assicurato, anche a titolo gratuito, presso Enti pubblici o privati. |
Ritiro Patente Base TL (opzionale) | • La garanzia non è prestata per: - controversie in materia di diritto amministrativo, tributario e fiscale; - controversie fra più persone assicurate con la medesima polizza; - quando il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; - quando il veicolo viene utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione; - quando il conducente abbia commesso l’illecito sotto l’influenza di stupefacenti (art. 187 del codice della strada), o quando, in seguito ad incidente, non abbia adempiuto gli obblighi previsti dall’art. 189 del codice della strada per quanto riguarda l’inadempimento dell’obbligo di fermarsi, l’omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate; - quando la controversia abbia per oggetto danni derivati dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall’ACI (Automobile Club Italiano) o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale). - controversie di valore inferiore a Euro 250,00; - controversie contrattuali con Europ Assistance. |
Ritiro Patente PP (opzionale) | • La garanzia non è prestata quando i provvedimenti inerenti alla patente: - dipendono da comportamento doloso del titolare della patente; - dipendono da comportamenti illeciti posti in essere dal titolare della patente sotto l’influenza di stupefacenti (art. 187 del codice della strada); - dipendono dal fatto che il titolare della patente non ha adempiuto agli obblighi previsti dall’art. 189 del codice della strada, per quanto riguarda l’inadempimento dell’obbligo di fermarsi, l’omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate; - sono collegati alla partecipazione del titolare della patente a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall’ACI (Automobile Club Italiano), o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale); - consistono in controversie contrattuali con Europ Assistance. |
Ritiro Patente Estesa TL (opzionale) | • La garanzia non è prestata per: - controversie in materia di diritto amministrativo, tributario e fiscale; - controversie fra più persone assicurate con la medesima polizza; - quando il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; - quando il veicolo viene utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione; - quando il conducente abbia commesso l’illecito sotto l’influenza di stupefacenti (art. 187 del codice della strada), o quando, in seguito ad incidente, non abbia adempiuto gli obblighi previsti dall’art. 189 del codice della strada per quanto riguarda l’inadempimento dell’obbligo di fermarsi, l’omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate; - quando la controversia abbia per oggetto danni derivati dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall’ACI (Automobile Club Italiano) o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale). - controversie di valore inferiore a Euro 250,00; - controversie contrattuali con Europ Assistance. |
Ritiro Patente Estesa PP (opzionale) | • La garanzia non è prestata quando i provvedimenti inerenti alla patente: - dipendono da comportamento doloso del titolare della patente; - dipendono da comportamenti illeciti posti in essere dal titolare della patente sotto l’influenza di stupefacenti (art. 187 del codice della strada); - dipendono dal fatto che il titolare della patente non ha adempiuto agli obblighi previsti dall’art. 189 del codice della strada, per quanto riguarda l’inadempimento dell’obbligo di fermarsi, l’omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate; - sono collegati alla partecipazione del titolare della patente a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall’ACI (Automobile Club Italiano), o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale); - consistono in controversie contrattuali con Europ Assistance. |
Ritiro Patente per Società di Autotrasporti TL (opzionale) | • La garanzia non è prestata per: - controversie in materia di diritto amministrativo, tributario e fiscale; - controversie fra più persone assicurate con la medesima polizza; - quando il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore; - quando il veicolo viene utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione; |
- quando il conducente abbia commesso l’illecito sotto l’influenza di stupefacenti (art. 187 del codice della strada), o quando, in seguito ad incidente, non abbia adempiuto gli obblighi previsti dall’art. 189 del codice della strada per quanto riguarda l’inadempimento dell’obbligo di fermarsi, l’omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate; - quando la controversia abbia per oggetto danni derivati dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall’ACI (Automobile Club Italiano) o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale). - controversie di valore inferiore a Euro 250,00; - controversie contrattuali con Europ Assistance. | |
Ritiro Patente per Società di Autotrasporti PP (opzionale) | • La garanzia non è prestata quando i provvedimenti inerenti alla patente: - dipendono da comportamento doloso del titolare della patente; - dipendono da comportamenti illeciti posti in essere dal titolare della patente sotto l’influenza di stupefacenti (art. 187 del codice della strada); - dipendono dal fatto che il titolare della patente non ha adempiuto agli obblighi previsti dall’art. 189 del codice della strada, per quanto riguarda l’inadempimento dell’obbligo di fermarsi, l’omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate; - sono collegati alla partecipazione del titolare della patente a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall’ACI (Automobile Club Italiano), o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale); - consistono in controversie contrattuali con Europ Assistance. |
Ci sono limiti di copertura? | |
Tutela Legale Azienda Base / Completa (obbligatoria) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Estensione Vertenze Contrattuali Clienti fase extragiudiziale (opzionale) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Estensione Vertenze Contrattuali Clienti fase giudiziale (opzionale) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Estensione Recupero Crediti giudiziale (opzionale) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Estensione alle Opposizione alle Sanzioni Amministrative (opzionale) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
X.x.xx 196 Privacy (opzionale) | • Non sono coperte: - multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere; - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro di te nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale); - spese di trasferta; - spese connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose. • La garanzia non è prestata per: - controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive; - controversie collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi. |
X.x.xx 152 Smaltimento rifiuti (opzionale) | • Non sono coperte: - multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere; - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro di te nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale); - spese di trasferta; - spese connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose. • La garanzia non è prestata per: - controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive; - controversie collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi; - controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito alla difesa nei procedimenti penali; - fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell’ambiente. |
X.x.xx 193 Alimenti (opzionale) | • Non sono coperte: - multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere; - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro di te nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale); - spese di trasferta; - spese connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose. • La garanzia non è prestata per: - controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive; - controversie collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi; - controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito alla difesa nei procedimenti penali. |
X.x.xx 81/2008 – Salute e Sicurezza (opzionale) | • Non sono coperte: - multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere; - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro di te nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale); - spese di trasferta; - spese connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose. • La garanzia non è prestata per: - controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive; - controversie collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi; - controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito alla difesa nei procedimenti penali; - vertenze che coinvolgono l’assicurato in qualità di Committente; - fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell’ambiente. |
X.x.xx 81/2008 Committente (opzionale) | • Non sono coperte: - multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere; - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro di te nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale); - spese di trasferta; - spese connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose. • La garanzia non è prestata per: - controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive; - controversie collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi; - controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito alla difesa nei procedimenti penali; - fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell’ambiente. |
Pacchetto Sicurezza (opzionale) | • Il Pacchetto Sicurezza comprende le garanzie D.lgs. 196/2003 - 152/2006 - 193/2007 - 81/2008, come sopra riportate nel dettaglio. |
Parco Veicoli Aziendali –TL (opzionale) | • Non sono coperte: - multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere; - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro di te nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale); - spese di trasferta; - spese connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose. • La garanzia non è prestata per: - controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive; - controversie collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi; - controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito alla difesa nei procedimenti penali; - controversie in materia di diritto tributario e fiscale; - controversie per il recupero crediti; - controversie derivanti da ricorsi e opposizioni contro le sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa. |
Parco Veicoli Aziendali –PP (opzionale) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni. |
Circolazione Patente Azienda- TL (opzionale) | • Non sono coperte: - multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere; - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro di te nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale); - spese di trasferta; - spese connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose. • La garanzia non è prestata per: - controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive; - controversie collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi; - controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito alla difesa nei procedimenti penali; - controversie in materia di diritto tributario e fiscale; - controversie per il recupero crediti; - controversie derivanti da ricorsi e opposizioni contro le sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa. |
Circolazione Patente Azienda- PP (opzionale) | • Non sono coperte: - multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere; - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro di te nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale); - spese di trasferta; - spese connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose. • La garanzia non è prestata per: - controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive; - controversie collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi; - controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito alla difesa nei procedimenti penali; - controversie in materia di diritto tributario e fiscale; - controversie per il recupero crediti; - controversie derivanti da ricorsi e opposizioni contro le sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa. |
Amministratori e Sindaci di Società TL (opzionale) | • Non sono coperte: - multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere; - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro di te nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale); - spese di trasferta; |
- spese connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose. • La garanzia non è prestata per: - controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive; - controversie collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi; - controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito alla difesa nei procedimenti penali; - controversie in materia di diritto tributario e fiscale; - controversie per il recupero crediti; - controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, rapporti fra soci e amministratori, le controversie derivanti da contratti di agenzia nonché per vertenze nei confronti di agenti e /o rappresentanti; - controversie derivanti da ricorsi e opposizioni contro le sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa; - controversie conseguenti a richieste di risarcimento per i danni a persone anche per quanto riguarda lo smarrimento, la distruzione o il deterioramento di danaro, di titoli di credito e di titoli al portatore; - fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell’ambiente. | |
Amministratori e Sindaci di Società TL Circolazione (opzionale) | • Non sono coperte: - multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere; - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro di te nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale); - spese di trasferta; - spese connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose. • La garanzia non è prestata per: - controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive; - controversie collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi; - controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito alla difesa nei procedimenti penali; - controversie in materia di diritto tributario e fiscale; - controversie per il recupero crediti; - controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, rapporti fra soci e amministratori, le controversie derivanti da contratti di agenzia nonché per vertenze nei confronti di agenti e /o rappresentanti; - controversie derivanti da ricorsi e opposizioni contro le sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa; - controversie conseguenti a richieste di risarcimento per i danni a persone anche per quanto riguarda lo smarrimento, la distruzione o il deterioramento di danaro, di titoli di credito e di titoli al portatore; - fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell’ambiente. |
Dirigenti e Quadri (opzionale) | • Non sono coperte: - multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere; - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro di te nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale); - spese di trasferta; - spese connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose. • La garanzia non è prestata per: - controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive; - controversie collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi; - controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito alla difesa nei procedimenti penali; - controversie per il recupero crediti; - controversie derivanti da ricorsi e opposizioni contro le sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa; - controversie inerenti a rapporti di lavoro od a vertenze sindacali; |
- fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell’ambiente. | |
Proprietario Immobiliare (opzionale) | • Non sono coperte: - multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere; - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro di te nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale); - spese di trasferta; - spese connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose. • La garanzia non è prestata per: - controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive; - controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito alla difesa nei procedimenti penali; - azioni di sfratto per morosità o per finita locazione, fatti salvi i casi previsti tra le prestazioni garantite; - controversie per il recupero crediti; - controversie derivanti da operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia o analoga certificazione rilasciata dal Comune o da altra autorità competente per legge; - fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell’ambiente. • Per l’esercizio di azioni di sfratto nei confronti dell’inquilino moroso è prevista una carenza contrattuale di 120 giorni dalla data di efficacia del contratto, con l’applicazione di una franchigia fissa di Euro 250,00 per evento. |
Condominio (opzionale) | • Non sono coperte: - multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere; - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro di te nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale); - spese di trasferta; - spese connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose. • La garanzia non è prestata per: - controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive; - controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato; - controversie derivanti da vertenze connesse a comportamenti antisindacali e da vertenze in materia di licenziamenti collettivi; - controversie per il recupero crediti; - controversie derivanti da operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia o analoga certificazione rilasciata dal Comune o da altra autorità competente per legge; - fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell’ambiente. • Per le vertenze con i condomini, per l’inosservanza di norme di legge o disposizioni del regolamento condominiale, è prevista una franchigia fissa di Euro 500,00 per sinistro. • Per le vertenze nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, relative al condominio assicurato è prevista una franchigia fissa di Euro 500,00 per sinistro. |
Insegnanti Presidi e direttori Didattici (opzionale) | • Non sono coperte: - multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere; - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro di te nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale); - spese di trasferta; - spese connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose. • La garanzia non è prestata per: - controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive; - controversie collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi; - controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito alla difesa nei procedimenti penali; - controversie in materia di diritto tributario e fiscale; - fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell’ambiente; - controversie relative a cariche sociali rivestite dall’Assicurato, anche a titolo gratuito, presso Enti pubblici o privati. |
Ritiro Patente Base TL (opzionale) | • Non sono coperte: - multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere; - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro di te nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale); - spese di trasferta; - spese connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose. • La garanzia non è prestata per: - controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive; - controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato; - controversie in materia di diritto amministrativo, tributario e fiscale; - controversie fra più persone assicurate con la medesima polizza. |
Ritiro Patente PP (opzionale) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Ritiro Patente Estesa TL (opzionale) | • Non sono coperte: - multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere; - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro di te nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale); - spese di trasferta; - spese connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose. • La garanzia non è prestata per: - controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive; - controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato; - controversie in materia di diritto amministrativo, tributario e fiscale; - controversie fra più persone assicurate con la medesima polizza. |
Ritiro Patente Estesa PP (opzionale) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Ritiro Patente per Società di Autotrasporti TL (opzionale) | • Non sono coperte: - multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere; - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro di te nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale); - spese di trasferta; - spese connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose. • La garanzia non è prestata per: - controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive; - controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato; - controversie in materia di diritto amministrativo, tributario e fiscale; - controversie fra più persone assicurate con la medesima polizza. |
Ritiro Patente per Società di Autotrasporti PP (opzionale) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Tutela Legale Azienda Base / Completa (obbligatoria) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Estensione Vertenze Contrattuali Clienti fase extragiudiziale (opzionale) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Dove vale la copertura?
Estensione Vertenze Contrattuali Clienti fase giudiziale (opzionale) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Estensione Recupero Crediti giudiziale (opzionale) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Estensione alle Opposizione alle Sanzioni Amministrative (opzionale) | • L’estensione è prestata solo per le controversie insorte e che devono essere trattate in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx. |
X.x.xx 196 Privacy (opzionale) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
X.x.xx 152 Smaltimento rifiuti (opzionale) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
X.x.xx 193 Alimenti (opzionale) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
X.x.xx 81/2008 – Salute e Sicurezza (opzionale) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
X.x.xx 81/2008 committente (opzionale) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Pacchetto Sicurezza (opzionale) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Parco Veicoli Aziendali –TL (opzionale) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Parco Veicoli Aziendali –PP (opzionale) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Circolazione Patente Azienda- TL (opzionale) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Circolazione Patente Azienda- PP (opzionale) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Amministratori e Sindaci di Società TL (opzionale) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Amministratori e Sindaci di Società TL Circolazione (opzionale) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Dirigenti e Quadri (opzionale) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Proprietario Immobiliare (opzionale) | • La garanzia è operativa per le violazioni di legge e le lesioni di diritti verificatesi in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx. |
Condominio (opzionale) | • La garanzia è operativa per le violazioni di legge e le lesioni di diritti verificatesi in Xxxxxx, Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx x Xxxxx xxx Xxxxxxxx. |
Insegnanti Presidi e direttori Didattici (opzionale) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Ritiro Patente Base TL (opzionale) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Ritiro Patente PP (opzionale) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Ritiro Patente Estesa TL (opzionale) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Ritiro Patente Estesa PP (opzionale) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Ritiro Patente per Società di Autotrasporti TL (opzionale) | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | ||
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: | Tutela Legale Azienda Base / Completa (obbligatoria) Devi immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o tu ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri “Tutela Legale”, Xxx xxx Xxxxxx x.0 00000 Xxxxxx (XX) , Fax 00 00000000, Numero Verde 800.085820. In ogni caso devi trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a te pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso. In caso di Sinistro relativo alla Prestazione garantita “Ritiro Patente”, Europ Assistance potrà richiedere la documentazione comprovante la mansione di chi ha subito il ritiro/sospensione della patente. Dovrai indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento E’ necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza. Estensione Vertenze Contrattuali Clienti fase extragiudiziale |
(opzionale) Devi immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o tu ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri “Tutela Legale”, Xxx xxx Xxxxxx x.0 00000 Xxxxxx (XX) , Fax 00 00000000, Numero Verde 800.085820. In ogni caso devi trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a te pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso. In caso di Sinistro relativo alla Prestazione garantita “Ritiro Patente”, Europ Assistance potrà richiedere la documentazione comprovante la mansione di chi ha subito il ritiro/sospensione della patente. Dovrai indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento E’ necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza. Estensione Vertenze Contrattuali Clienti fase giudiziale (opzionale) Devi immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o tu ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri “Tutela Legale”, Xxx xxx Xxxxxx x.0 00000 Xxxxxx (XX) , Fax 00 00000000, Numero Verde 800.085820. In ogni caso devi trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a te pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso. In caso di Sinistro relativo alla Prestazione garantita “Ritiro Patente”, Europ Assistance potrà richiedere la documentazione comprovante la mansione di chi ha subito il ritiro/sospensione della patente. Dovrai indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento E’ necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza. Estensione Recupero Crediti giudiziale (opzionale) Devi immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o tu ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri “Tutela Legale”, Xxx xxx Xxxxxx x.0 00000 Xxxxxx (XX) , Fax 00 00000000, Numero Verde 800.085820. In ogni caso devi trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a te pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso. In caso di Sinistro relativo alla Prestazione garantita “Ritiro Patente”, Europ Assistance potrà richiedere la documentazione comprovante la mansione di chi ha subito il ritiro/sospensione della patente. Dovrai indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento E’ necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza. Estensione alle Opposizione alle Sanzioni Amministrative (opzionale) Devi immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o tu ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri “Tutela Legale”, Xxx xxx Xxxxxx x.0 00000 Xxxxxx (XX) , Fax 00 00000000, Numero Verde 800.085820. In ogni caso devi trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a te pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso. |
In caso di Sinistro relativo alla Prestazione garantita “Ritiro Patente”, Europ Assistance potrà richiedere la documentazione comprovante la mansione di chi ha subito il ritiro/sospensione della patente. Dovrai indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento E’ necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza. X.x.xx 196 Privacy (opzionale) Devi immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o tu ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri “Tutela Legale”, Xxx xxx Xxxxxx x.0 00000 Xxxxxx (XX) , Fax 00 00000000, Numero Verde 800.085820. In ogni caso devi trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a te pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso. In caso di Sinistro relativo alla Prestazione garantita “Ritiro Patente”, Europ Assistance potrà richiedere la documentazione comprovante la mansione di chi ha subito il ritiro/sospensione della patente. Dovrai indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento E’ necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza. X.x.xx 152 Smaltimento rifiuti (opzionale) Devi immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o tu ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri “Tutela Legale”, Xxx xxx Xxxxxx x.0 00000 Xxxxxx (XX) , Fax 00 00000000, Numero Verde 800.085820. In ogni caso devi trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a te pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso. In caso di Sinistro relativo alla Prestazione garantita “Ritiro Patente”, Europ Assistance potrà richiedere la documentazione comprovante la mansione di chi ha subito il ritiro/sospensione della patente. Dovrai indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento E’ necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza. X.x.xx 193 Alimenti (Opzionale) Devi immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o tu ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri “Tutela Legale”, Xxx xxx Xxxxxx x.0 00000 Xxxxxx (XX) , Fax 00 00000000, Numero Verde 800.085820. In ogni caso devi trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a te pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso. In caso di Sinistro relativo alla Prestazione garantita “Ritiro Patente”, Europ Assistance potrà richiedere la documentazione comprovante la mansione di chi ha subito il ritiro/sospensione della patente. Dovrai indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento E’ necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza. X.x.xx 81/2008 –Salute e Sicurezza (opzionale) |
Devi immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o tu ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri “Tutela Legale”, Xxx xxx Xxxxxx x.0 00000 Xxxxxx (XX) , Fax 00 00000000, Numero Verde 800.085820. In ogni caso devi trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a te pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso. In caso di Sinistro relativo alla Prestazione garantita “Ritiro Patente”, Europ Assistance potrà richiedere la documentazione comprovante la mansione di chi ha subito il ritiro/sospensione della patente. Dovrai indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento E’ necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza. X.x.xx 81/2008 Committente (opzionale) Devi immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o tu ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri “Tutela Legale”, Xxx xxx Xxxxxx x.0 00000 Xxxxxx (XX) , Fax 00 00000000, Numero Verde 800.085820. In ogni caso devi trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a te pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso. In caso di Sinistro relativo alla Prestazione garantita “Ritiro Patente”, Europ Assistance potrà richiedere la documentazione comprovante la mansione di chi ha subito il ritiro/sospensione della patente. Dovrai indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento E’ necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza. Pacchetto Sicurezza (opzionale) Devi immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o tu ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri “Tutela Legale”, Xxx xxx Xxxxxx x.0 00000 Xxxxxx (XX) , Fax 00 00000000, Numero Verde 800.085820. In ogni caso devi trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a te pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso. In caso di Sinistro relativo alla Prestazione garantita “Ritiro Patente”, Europ Assistance potrà richiedere la documentazione comprovante la mansione di chi ha subito il ritiro/sospensione della patente. Dovrai indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento E’ necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza. Parco Veicoli Aziendali –TL (opzionale) Devi immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o tu ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri “Tutela Legale”, Xxx xxx Xxxxxx x.0 00000 Xxxxxx (XX) , Fax 00 00000000, Numero Verde 800.085820. In ogni caso devi trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a te pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso. |
In caso di Sinistro relativo alla Prestazione garantita “Ritiro Patente”, Europ Assistance potrà richiedere la documentazione comprovante la mansione di chi ha subito il ritiro/sospensione della patente. Dovrai indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento E’ necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza. Parco Veicoli Aziendali –PP (opzionale) Devi immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o tu ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri “Tutela Legale”, Xxx xxx Xxxxxx x.0 00000 Xxxxxx (XX) , Fax 00 00000000, Numero Verde 800.085820. In ogni caso devi trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a te pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso. In caso di Sinistro relativo alla Prestazione garantita “Ritiro Patente”, Europ Assistance potrà richiedere la documentazione comprovante la mansione di chi ha subito il ritiro/sospensione della patente. Dovrai indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento E’ necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza. Circolazione Patente Azienda- TL (opzionale) Devi immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o tu ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri “Tutela Legale”, Xxx xxx Xxxxxx x.0 00000 Xxxxxx (XX) , Fax 00 00000000, Numero Verde 800.085820. In ogni caso devi trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a te pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso. In caso di Sinistro relativo alla Prestazione garantita “Ritiro Patente”, Europ Assistance potrà richiedere la documentazione comprovante la mansione di chi ha subito il ritiro/sospensione della patente. Dovrai indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento E’ necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza. Circolazione Patente Azienda- PP (opzionale) Devi immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o tu ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri “Tutela Legale”, Xxx xxx Xxxxxx x.0 00000 Xxxxxx (XX) , Fax 00 00000000, Numero Verde 800.085820. In ogni caso devi trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a te pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso. In caso di Sinistro relativo alla Prestazione garantita “Ritiro Patente”, Europ Assistance potrà richiedere la documentazione comprovante la mansione di chi ha subito il ritiro/sospensione della patente. Dovrai indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento E’ necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza. Amministratori e Sindaci di Società TL (opzionale) |
Devi immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o tu ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri “Tutela Legale”, Xxx xxx Xxxxxx x.0 00000 Xxxxxx (XX) , Fax 00 00000000, Numero Verde 800.085820. In ogni caso devi trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a te pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso. In caso di Sinistro relativo alla Prestazione garantita “Ritiro Patente”, Europ Assistance potrà richiedere la documentazione comprovante la mansione di chi ha subito il ritiro/sospensione della patente. Dovrai indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento E’ necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza. Amministratori e Sindaci di Società TL Circolazione (opzionale) Devi immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o tu ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri “Tutela Legale”, Xxx xxx Xxxxxx x.0 00000 Xxxxxx (XX) , Fax 00 00000000, Numero Verde 800.085820. In ogni caso devi trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a te pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso. In caso di Sinistro relativo alla Prestazione garantita “Ritiro Patente”, Europ Assistance potrà richiedere la documentazione comprovante la mansione di chi ha subito il ritiro/sospensione della patente. Dovrai indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento E’ necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza. Dirigenti e Quadri (opzionale) Devi immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o tu ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri “Tutela Legale”, Xxx xxx Xxxxxx x.0 00000 Xxxxxx (XX) , Fax 00 00000000, Numero Verde 800.085820. In ogni caso devi trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a te pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso. In caso di Sinistro relativo alla Prestazione garantita “Ritiro Patente”, Europ Assistance potrà richiedere la documentazione comprovante la mansione di chi ha subito il ritiro/sospensione della patente. Dovrai indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento E’ necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza. Insegnanti Presidi e direttori Didattici (opzionale) Devi immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o tu ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri “Tutela Legale”, Xxx xxx Xxxxxx x.0 00000 Xxxxxx (XX) , Fax 00 00000000, Numero Verde 800.085820. In ogni caso devi trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a te pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso. |
In caso di Sinistro relativo alla Prestazione garantita “Ritiro Patente”, Europ Assistance potrà richiedere la documentazione comprovante la mansione di chi ha subito il ritiro/sospensione della patente. Dovrai indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento E’ necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza. Proprietario Immobiliare (opzionale) Devi immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o tu ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri “Tutela Legale”, Xxx xxx Xxxxxx x.0 00000 Xxxxxx (XX) , Fax 00 00000000, Numero Verde 800.085820. In ogni caso devi trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a te pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso. In caso di Sinistro relativo alla Prestazione garantita “Ritiro Patente”, Europ Assistance potrà richiedere la documentazione comprovante la mansione di chi ha subito il ritiro/sospensione della patente. Dovrai indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento E’ necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza. Condominio (opzionale) Devi immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o tu ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri “Tutela Legale”, Xxx xxx Xxxxxx x.0 00000 Xxxxxx (XX) , Fax 00 00000000, Numero Verde 800.085820. In ogni caso devi trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a te pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso. In caso di Sinistro relativo alla Prestazione garantita “Ritiro Patente”, Europ Assistance potrà richiedere la documentazione comprovante la mansione di chi ha subito il ritiro/sospensione della patente. Dovrai indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento E’ necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza. Ritiro Patente Base TL (opzionale) Devi immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o tu ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri “Tutela Legale”, Xxx xxx Xxxxxx x.0 00000 Xxxxxx (XX) , Fax 00 00000000, Numero Verde 800.085820. In ogni caso devi trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a te pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso. In caso di Sinistro relativo alla Prestazione garantita “Ritiro Patente”, Europ Assistance potrà richiedere la documentazione comprovante la mansione di chi ha subito il ritiro/sospensione della patente. Dovrai indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento E’ necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza. Ritiro Patente PP (opzionale) |
Devi immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o tu ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri “Tutela Legale”, Xxx xxx Xxxxxx x.0 00000 Xxxxxx (XX) , Fax 00 00000000, Numero Verde 800.085820. In ogni caso devi trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a te pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso. In caso di Sinistro relativo alla Prestazione garantita “Ritiro Patente”, Europ Assistance potrà richiedere la documentazione comprovante la mansione di chi ha subito il ritiro/sospensione della patente. Dovrai indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento E’ necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza. Ritiro Patente Estesa TL (opzionale) Devi immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o tu ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri “Tutela Legale”, Xxx xxx Xxxxxx x.0 00000 Xxxxxx (XX) , Fax 00 00000000, Numero Verde 800.085820. In ogni caso devi trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a te pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso. In caso di Sinistro relativo alla Prestazione garantita “Ritiro Patente”, Europ Assistance potrà richiedere la documentazione comprovante la mansione di chi ha subito il ritiro/sospensione della patente. Dovrai indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento E’ necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza. Ritiro Patente Estesa PP (opzionale) Devi immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o tu ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri “Tutela Legale”, Xxx xxx Xxxxxx x.0 00000 Xxxxxx (XX) , Fax 00 00000000, Numero Verde 800.085820. In ogni caso devi trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a te pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso. In caso di Sinistro relativo alla Prestazione garantita “Ritiro Patente”, Europ Assistance potrà richiedere la documentazione comprovante la mansione di chi ha subito il ritiro/sospensione della patente. Dovrai indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento E’ necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza. Ritiro Patente per Società di Autotrasporti TL (opzionale) Devi immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o tu ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri “Tutela Legale”, Xxx xxx Xxxxxx x.0 00000 Xxxxxx (XX) , Fax 00 00000000, Numero Verde 800.085820. In ogni caso devi trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a te pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso. |
In caso di Sinistro relativo alla Prestazione garantita “Ritiro Patente”, Europ Assistance potrà richiedere la documentazione comprovante la mansione di chi ha subito il ritiro/sospensione della patente. Dovrai indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento E’ necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza. | ||
Ritiro Patente per Società di Autotrasporti PP (opzionale) Devi immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o tu ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri “Tutela Legale”, Xxx xxx Xxxxxx x.0 00000 Xxxxxx (XX) , Fax 00 00000000, Numero Verde 800.085820. In ogni caso devi trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a te pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso. In caso di Sinistro relativo alla Prestazione garantita “Ritiro Patente”, Europ Assistance potrà richiedere la documentazione comprovante la mansione di chi ha subito il ritiro/sospensione della patente. Dovrai indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento E’ necessario che tu invii ad Europ Assistance tutta la documentazione richiesta ai sensi di polizza. | ||
Assistenza Diretta/ in convenzione: | Tutela Legale Azienda Base / Completa (obbligatoria) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance diverse da quelle indicate nella garanzia Estensione Vertenze Contrattuali Clienti fase extragiudiziale (Opzionale) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance diverse da quelle indicate nella garanzia. Estensione Vertenze Contrattuali Clienti fase giudiziale (Opzionale) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance diverse da quelle indicate nella garanzia . Estensione Recupero Crediti giudiziale (Opzionale) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance diverse da quelle indicate nella garanzia. Estensione alle Opposizione alle Sanzioni Amministrative (Opzionale) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance diverse da quelle indicate nella garanzia. X.x.xx 196 Privacy (opzionale) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance diverse da quelle indicate nella garanzia. | |
X.x.xx 152 Smaltimento rifiuti (Opzionale) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance diverse da quelle indicate nella garanzia. X.x.xx 193 Alimenti (Opzionale) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance diverse da quelle indicate nella garanzia. |
X.x.xx 81/2008 –Salute e Sicurezza (Opzionale) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance diverse da quelle indicate nella garanzia. X.x.xx 81/2008 Committente (Opzionale) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance diverse da quelle indicate nella garanzia. Pacchetto Sicurezza (Opzionale) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance diverse da quelle indicate nella garanzia. Parco Veicoli Aziendali –TL (Opzionale) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance diverse da quelle indicate nella garanzia. Parco Veicoli Aziendali –PP (Opzionale) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance diverse da quelle indicate nella garanzia. Circolazione Patente Azienda- TL (opzionale) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance diverse da quelle indicate nella garanzia. Circolazione Patente Azienda- PP (opzionale) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance diverse da quelle indicate nella garanzia. Amministratori e Sindaci di Società TL (opzionale) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance diverse da quelle indicate nella garanzia. Amministratori e Sindaci di Società TL Circolazione (opzionale) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance diverse da quelle indicate nella garanzia. Dirigenti e Quadri (opzionale) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance diverse da quelle indicate nella garanzia. Insegnanti Presidi e direttori Didattici (opzionale) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance diverse da quelle indicate nella garanzia. Proprietario Immobiliare (Opzionale) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance diverse da quelle indicate nella garanzia. Condominio (Opzionale Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance diverse da quelle indicate nella garanzia. |
Ritiro Patente Base TL (Opzionale) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance diverse da quelle indicate nella garanzia. Ritiro Patente PP (Opzionale) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance diverse da quelle indicate nella garanzia. Ritiro Patente Estesa TL (Opzionale) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance diverse da quelle indicate nella garanzia. Ritiro Patente Estesa PP (Opzionale) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance diverse da quelle indicate nella garanzia. Ritiro Patente per Società di Autotrasporti TL (Opzionale) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance diverse da quelle indicate nella garanzia. Ritiro Patente per Società di Autotrasporti PP (Opzionale) Non sono previste prestazioni a te direttamente fornite da enti o strutture convenzionate con Europ Assistance diverse da quelle indicate nella garanzia. | ||
Gestione da parte di altre imprese: | Tutela Legale Azienda Base / Completa (obbligatoria) Non è prevista gestione da parte di altre imprese Estensione Vertenze Contrattuali Clienti fase extragiudiziale (Opzionale) Non è prevista gestione da parte di altre imprese Estensione Vertenze Contrattuali Clienti fase giudiziale (Opzionale) Non è prevista gestione da parte di altre imprese Estensione Recupero Crediti giudiziale (Opzionale) Non è prevista gestione da parte di altre imprese Estensione alle Opposizione alle Sanzioni Amministrative (Opzionale) Non è prevista gestione da parte di altre imprese X.x.xx 196 Privacy (opzionale) Non è prevista gestione da parte di altre imprese X.x.xx 152 Smaltimento rifiuti (Opzionale) Non è prevista gestione da parte di altre imprese X.x.xx 193 Alimenti (Opzionale) Non è prevista gestione da parte di altre imprese X.x.xx 81/2008 –Salute e Sicurezza (Opzionale) Non è prevista gestione da parte di altre imprese X.x.xx 81/2008 Committente (Opzionale) Non è prevista gestione da parte di altre imprese Pacchetto Sicurezza (Opzionale) Non è prevista gestione da parte di altre imprese Parco Veicoli Aziendali –TL (Opzionale) Non è prevista gestione da parte di altre imprese Parco Veicoli Aziendali –PP |
(Opzionale) Non è prevista gestione da parte di altre imprese Circolazione Patente Azienda- TL (opzionale) Non è prevista gestione da parte di altre imprese Circolazione Patente Azienda- PP (opzionale) Non è prevista gestione da parte di altre imprese Amministratori e Sindaci di Società TL (opzionale) Non è prevista gestione da parte di altre imprese Amministratori e Sindaci di Società TL Circolazione (opzionale) Non è prevista gestione da parte di altre imprese Dirigenti e Quadri (opzionale) Non è prevista gestione da parte di altre imprese Insegnanti Presidi e direttori Didattici (opzionale) Non è prevista gestione da parte di altre imprese Proprietario Immobiliare (Opzionale) Non è prevista gestione da parte di altre imprese Condominio (Opzionale Non è prevista gestione da parte di altre imprese Ritiro Patente Base TL (Opzionale) Non è prevista gestione da parte di altre imprese Ritiro Patente PP (Opziona Non è prevista gestione da parte di altre imprese (Opzionale) Ritiro Patente Estesa TL (Opzionale) Non è prevista gestione da parte di altre imprese Ritiro Patente Estesa PP (Opzionale) Non è prevista gestione da parte di altre imprese Ritiro Patente per Società di Autotrasporti TL (Opzionale) Non è prevista gestione da parte di altre imprese Ritiro Patente per Società di Autotrasporti PP (Opzionale) Non è prevista gestione da parte di altre imprese | ||
Prescrizione: | Tutela Legale Azienda Base / Completa (obbligatoria) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l’obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta Estensione Vertenze Contrattuali Clienti fase extragiudiziale (Opzionale) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l’obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta Estensione Vertenze Contrattuali Clienti fase giudiziale (Opzionale) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l’obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta Estensione Recupero Crediti giudiziale (Opzionale) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. |
Estensione alle Opposizione alle Sanzioni Amministrative (Opzionale) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l’obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta X.x.xx 196 Privacy (opzionale) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l’obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta X.x.xx 152 Smaltimento rifiuti (Opzionale) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l’obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta X.x.xx 193 Alimenti (Opzionale) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l’obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta X.x.xx 81/2008 –Salute e Sicurezza (Opzionale) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l’obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta X.x.xx 81/2008 Committente (Opzionale) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l’obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta Pacchetto Sicurezza (Opzionale) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l’obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta Parco Veicoli Aziendali –TL (Opzionale) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l’obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta Parco Veicoli Aziendali –PP (Opzionale) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l’obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta Circolazione Patente Azienda- TL (opzionale) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l’obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta Circolazione Patente Azienda- PP (opzionale) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. |
Amministratori e Sindaci di Società TL
(opzionale)
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
In caso di apertura del sinistro hai l’obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta
Amministratori e Sindaci di Società TL Circolazione
(opzionale)
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
In caso di apertura del sinistro hai l’obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta
Dirigenti e Quadri
(opzionale)
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
In caso di apertura del sinistro hai l’obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta
Insegnanti Presidi e direttori Didattici
(opzionale)
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
In caso di apertura del sinistro hai l’obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta
Proprietario Immobiliare
(Opzionale)
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
In caso di apertura del sinistro hai l’obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta
Condominio
(Opzionale
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
In caso di apertura del sinistro hai l’obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta
Ritiro Patente Base TL
(Opzionale)
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
In caso di apertura del sinistro hai l’obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta
Ritiro Patente PP
(Opzionale)
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
In caso di apertura del sinistro hai l’obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta
Ritiro Patente Estesa TL
(Opzionale)
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
In caso di apertura del sinistro hai l’obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta
Ritiro Patente Estesa PP
(Opzionale)
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
In caso di apertura del sinistro hai l’obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta
Ritiro Patente per Società di Autotrasporti TL
(Opzionale)
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l’obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta Ritiro Patente per Società di Autotrasporti PP (Opzionale) I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. In caso di apertura del sinistro hai l’obbligo di interrompere i termini prescrizionali in forma scritta | ||
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP danni | |
Obblighi dell’impresa | Tutela Legale Azienda Base / Completa (obbligatoria) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l’indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest’ultima Estensione Vertenze Contrattuali Clienti fase extragiudiziale (Opzionale) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l’indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest’ultima Estensione Vertenze Contrattuali Clienti fase giudiziale (Opzionale) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l’indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest’ultima Estensione Recupero Crediti giudiziale (Opzionale) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l’indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest’ultima Estensione alle Opposizione alle Sanzioni Amministrative (Opzionale) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l’indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest’ultima X.x.xx 196 Privacy (opzionale) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l’indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest’ultima X.x.xx 152 Smaltimento rifiuti (Opzionale) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l’indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest’ultima X.x.xx 193 Alimenti (Opzionale) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l’indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest’ultima X.x.xx 81/2008 –Salute e Sicurezza (Opzionale) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l’indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest’ultima X.x.xx 81/2008 Committente (Opzionale) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l’indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest’ultima Pacchetto Sicurezza (Opzionale) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l’indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest’ultima |
Parco Veicoli Aziendali –TL (Opzionale) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l’indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest’ultima Parco Veicoli Aziendali –PP (Opzionale) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l’indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest’ultima Circolazione Patente Azienda- TL (opzionale) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l’indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest’ultima Circolazione Patente Azienda- PP (opzionale) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l’indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest’ultima Amministratori e Sindaci di Società TL (opzionale) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l’indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest’ultima Amministratori e Sindaci di Società TL Circolazione (opzionale) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l’indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest’ultima Dirigenti e Quadri (opzionale) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l’indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest’ultima Insegnanti Presidi e direttori Didattici (opzionale) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l’indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest’ultima Proprietario Immobiliare (Opzionale) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l’indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest’ultima Condominio (Opzionale Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l’indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest’ultima Ritiro Patente Base TL (Opzionale) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l’indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest’ultima Ritiro Patente PP (Opzionale) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l’indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest’ultima Ritiro Patente Estesa TL (Opzionale) |
Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l’indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest’ultima Ritiro Patente Estesa PP (Opzionale) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l’indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest’ultima Ritiro Patente per Società di Autotrasporti TL (Opzionale) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l’indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest’ultima Ritiro Patente per Società di Autotrasporti PP (Opzionale) Ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e compiuti gli accertamenti del caso, Europ Assistance determina l’indennizzo che risulta dovuto, ne dà comunicazione agli interessati e provvede al pagamento entro 20 giorni da quest’ultima |
Premio | I mezzi di pagamento ammessi sono: - assegni bancari o circolari muniti di clausola di non trasferibilità ed intestati a Europ Assistance Italia S.p.A. (escluso se l’acquisto della polizza avviene a distanza), - accrediti diretti sui conti correnti bancari e postali intestati a Europ Assistance Italia S.p.A. mediante bonifico bancario,bollettino di conto corrente bancario, sistema POS. Xxx l'intermediario lo consenta, è ammesso anche il pagamento a mezzo di carta di credito. I pagamenti effettuati in contanti sono consentiti solo qualora l'ammontare del premio annuo (ancorché frazionato) non superi l’importo di Euro 750,00 (escluso se l’acquisto della polizza avviene a distanza). |
Rimborso | Recesso in caso di sinistro: Xxxx recedere dalla polizza dopo ogni sinistro, denunciato secondo le modalità indicate nella polizza stessa e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, scrivendo ad Europ Assistance. Il recesso sarà efficace trascorsi 30 giorni dal giorno di ricezione della tua comunicazione. Nei successivi quindici giorni Europ Assistance ti rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso. Anche Europ Assistance può esercitare la facoltà di recedere dalla polizza dopo un sinistro con lo stesso preavviso di trenta giorni. |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie |
Ripensamento dopo la stipulazione | Recesso in caso di sinistro: Puoi recedere dalla polizza dopo ogni sinistro, denunciato secondo le modalità indicate nella polizza stessa e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, scrivendo ad Europ Assistance. Il recesso sarà efficace trascorsi 30 giorni dal giorno di ricezione della tua comunicazione. Nei successivi quindici giorni Europ Assistance ti rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso. Anche Europ Assistance può esercitare la facoltà di recedere dalla polizza dopo un sinistro con lo stesso preavviso di trenta giorni. |
Risoluzione | Non sono previsti casi in cui hai il diritto di risolvere il contratto al di fuori di quelli eventualmente indicati alla sezione “Quando e come devo pagare? – Rimborso” |
Il prodotto è dedicato all'azienda che vuole tutelarsi in caso di controversie legali per proteggere i lproprio patrimonio
A chi è rivolto questo prodotto?
Quando e come devo pagare?
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Come posso disdire la polizza?
- costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dall’intermediario/i è pari al 29,90%
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Xxxx inoltrare eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri scrivendo ad Europ Assistance Italia S.p.A. – c.a. Xxxxxxx Xxxxxxx a mezzo: - Posta: Xxx xxx Xxxxxx x.0 00000 Xxxxxx (XX); - Fax: 00.00.00.00.00 - Pec: xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx - E-mail: xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Europ Assistance Italia S.p.A. risponderà al tuo reclamo nel termine di 45 giorni dalla ricezione come previsto dalla normativa . |
All’IVASS | Se non sei soddisfatto dell'esito del reclamo o se non hai ricevuto una risposta da parte di Europ Assistance Italia S.p.A. nel termine massimo di quarantacinque giorni, xxxxxx rivolgerti all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) - Servizio Tutela del Consumatore - xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 06/00.00.00.00, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx, allegando alla tua richiesta la documentazione relativa al reclamo trattato da Europ Assistance. nel reclamo devi indicare: • nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; • individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; • breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; • copia del reclamo presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa; • ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. Puoi trovare Il modulo per la presentazione del reclamo sul sito di IVASS, all’indirizzo |
Prima di interessare l’Autorità giudiziaria, è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale. | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9 /8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del tuo avvocato ad Europ Assistance Italia S.p.A. |
Controversie in materia assicurativa sulla determinazione e stima dei danni nell’ambito delle polizze contro il rischio di danno (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione). In caso di controversia relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale ove prevista dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L’istanza di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Xxx xxx Xxxxxx x.0 00000 Xxxxxx (XX), a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec all’indirizzo xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. | |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Controversie in materia assicurativa su questioni mediche (ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione). Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l’arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. |
Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria. | |
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere puoi presentare reclamo all’IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxxxxx/xxxxx_xx.xxx). |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE/ASSICURATO (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE DIGITALMENTE I TUOI DATI ANAGRAFICI PRESENTI NEL CONTRATTO.
INFORMATIVA NELL’IPOTESI DI VENDITA A DISTANZA DEL CONTRATTO ASSICURATIVO
Il presente contratto di Assicurazione proposto, è definito ai sensi del D. Lgs. 206/05 contratto a distanza ovvero “contratto che viene concluso tra il professionista [Europ Assistance Italia S.p.A.] e il Consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l’uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso”.
Si informa che: Consumatore è qualsiasi persona fisica che agisce per fini che non rientrano nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale e che per tecnica di comunicazione a distanza si intende “qualunque tecnica di contatto con la clientela che, senza la presenza fisica e simultanea del distributore e del contraente, possa essere impiegata per il collocamento a distanza di contratti assicurativi e riassicurativi”
Europ Assistance Italia S.p.A. è una società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. 2 giugno 1993 (G.U. del 1 luglio 1993 n. 152) avente sede legale in Italia, Xxx xxx Xxxxxx x.0 00000 Xxxxxx (XX).
Il contratto di Assicurazione proposto è descritto sinteticamente nel DIP danni, nel DIP aggiuntivo Xxxxx e in maniera completa nelle condizioni di assicurazione: se tali condizioni corrispondono a quanto da lei atteso, il premio da corrispondere per la conclusione del contratto è quello previsto nel preventivo allegato.
Il Contraente ha il diritto di scegliere di ricevere e trasmettere la documentazione precontrattuale e la documentazione prevista dalla normativa vigente su supporto cartaceo, e-mail o all’indirizzo del sito internet indicato tramite comunicazione telematica e di poter modificare la sua scelta successivamente.
Il Contraente avrà diritto di richiedere in ogni caso e senza oneri il rinvio della documentazione suindicata su supporto cartaceo.
Europ Assistance richiederà al Contraente di sottoscrivere e ritrasmettere, con finalità esclusivamente documentale, una copia del contratto.
Teniamo a ricordare che il Consumatore può far valere il diritto di recesso nel termine di 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, fermo restando il diritto di Europ Assistance Italia S.p.A. di trattenere il rateo di premio corrispondente al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.
Ai sensi dell’art. 67-duodecies comma 5b, il recesso non si applica alle polizze di Assicurazione di durata inferiore ad un mese.
Il diritto di recesso può essere fatto valere inviando una raccomandata A/R a:
Europ Assistance Italia S.p.A. – Servizio Clienti – Xxx xxx Xxxxxx x.0 00000 Xxxxxx (XX). Si potranno altresì inoltrare eventuali reclami agli indirizzi sopra riportati.
INDICE
DEFINIZIONI 2
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 3
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI 5
SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE “AZIENDA” 7
SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE “DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI” 15
SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE “DECRETO LEGISLATIVO 152/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI” 17
SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE “DECRETO LEGISLATIVO 193/2007 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI” 20
SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE “DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI” 22
SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE “DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI - COMMITTENTE” 25
SEZIONE – PACCHETTO SICUREZZA 27
SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE “PARCO VEICOLI AZIENDALI” 33
SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE “AMMINISTRATORI E SINDACI DI SOCIETA’” 40
SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE “DIRIGENTI E QUADRI’” 43
SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE “PROPRIETARIO IMMOBILIARE” 45
SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE “CONDOMINIO” 47
SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE “INSEGNANTI, PRESIDI E DIRETTORI/DIRIGENTI AMMINISTRATIVI E DIDATTICI” 49
SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE “RITIRO PATENTE” 51
DEFINIZIONI
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’Assicurazione, come declinato nelle singole Sezioni.
Assicurazione: il contratto di Assicurazione
Assistenza stragiudiziale: attività svolta al fine di ottenere il componimento bonario della vertenza prima dell'inizio dell'azione giudiziaria.
Contraente: la persona giuridica (Società/Ente) con sede legale in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano, indicata nel Modulo di Polizza, che sottoscrive la Polizza di Assicurazione in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano, ne assume i relativi oneri ed è beneficiaria dell’indennizzo contrattualmente previsto, salvo diversa pattuizione fra la Parti.
Fatta eccezione per l’Assicurazione Tutela Legale “Insegnanti, Presidi e Direttori/Dirigenti Amministrativi e Didattici”,
non possono essere Contraenti di Polizza i seguenti soggetti:
Comuni, Provincie, Regioni, Comunità montane e assimilabili, Organi di Stato, ASL/USSL, Case di cura, Ospedali, Enti che erogano servizi e/o prestazioni sanitarie in genere, Università.
Contravvenzione: reato per il quale il reo risponde delle proprie azioni od omissioni coscienti e volontarie, sia che il suo comportamento risulti colposo o doloso. La contravvenzione viene punita con l’arresto o con il pagamento di un’ammenda. Ai fini assicurativi è comunque escluso il rimborso di spese per contravvenzioni dell’assicurato.
Contributo Unificato: la tassazione sulle spese degli atti giudiziari come previsto dalla L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28.
Controversia Contrattuale: controversia derivante da inadempimenti o violazioni di obbligazioni assunte dalle Parti tramite contratti, patti o accordi.
Delitto Colposo: colposo o contro l'intenzione, il reato posto in essere senza volontà o intenzione e dunque solo per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di norme di legge. Deve essere espressamente previsto nella sua qualificazione colposa dalla legge penale e come tale contestato dall'autorità giudiziaria.
Delitto doloso: doloso o secondo l'intenzione, il reato posto in essere con previsione e volontà. Si considerano tali tutti i reati all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi.
Europ Assistance: l’Impresa assicuratrice e cioè, Europ Assistance Italia S.p.A. - Xxx xxx Xxxxxx x.0 00000 Xxxxxx (XX) – Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi
- Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.
Fatto Illecito: è il fatto, doloso o colposo, che ha cagionato un danno ingiusto e che obbliga chi l'ha commesso a risarcire il danno. Il fatto illecito non consiste in un adempimento né in una violazione di un obbligo contrattuale, bensì nell'inosservanza di una norma di legge o nella lesione dell'altrui diritto. Il danno conseguente al fatto illecito viene denominato danno "extracontrattuale", perché tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.
Franchigia: l’importo fisso prestabilito, che rimane comunque a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro.
Garanzia: la garanzia assicurativa per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al riconoscimento dell’indennizzo
e per la quale sia stato pagato il relativo premio.
Imputazione Penale: è la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata all'imputato mediante "informazione di garanzia". Tale comunicazione deve contenere l'indicazione della norma violata e il titolo (doloso o colposo) del reato contestato.
Massimale/Somma Assicurata l’esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di sinistro.
Modulo di Polizza: il documento sottoscritto dal Contraente e da Europ Assistance, che identifica Europ Assistance, il
Contraente e l’Assicurato e che contiene i dati relativi alla Polizza formandone parte integrante.
Polizza: il documento contrattuale che disciplina i rapporti fra Europ Assistance e il Contraente/Assicurato.
Premio: la somma dovuta dal Contraente ad Europ Assistance a fronte della stipulazione dell’Assicurazione.
Reato: violazione di norme penali. Le fattispecie di reato sono previste dal Codice Penale o da norme speciali e si dividono in delitti e contravvenzioni secondo la diversa tipologia delle pene detentive e/o pecuniarie previste per essi dalla legge. I delitti si distinguono in base all'elemento psicologico del soggetto che li ha posti in essere (vedi le voci "delitto colposo" e "delitto doloso"). Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro: il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è riconosciuta la garanzia assicurativa.
Transazione: accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra loro insorta o la prevengono.
Tutela legale: Ramo assicurativo come previsto ai sensi del D.Lgs. 209/05 - artt. 163 – 164 – 173 - 174.
Veicolo a motore: Ciclomotori, Motoveicoli, Autoveicoli, Macchine Operatrici o Agricole, Autocarri, Autobus, Camper, Caravan ai sensi degli artt. 47 e seguenti del Codice della Strada.
Data ultimo aggiornamento 01.10.2019
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1. - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del Contraente o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni/garanzie nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 C.C.
Art. 2. - ALTRE ASSICURAZIONI
In caso di Xxxxxxxx, il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto a Europ Assistance l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni da lui sottoscritte aventi le medesime caratteristiche della presente con Compagnie diverse da Europ Assistance, ai sensi dell’art. 1910 C.C.
Art. 3. - DECORRENZA E DURATA DELL’ASSICURAZIONE - PAGAMENTO DEL PREMIO
L’Assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato sul Modulo di Polizza e scade alle ore 24.00 del giorno indicato sullo stesso; l’Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza del pagamento e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento medesimo. Il contratto è risolto di diritto ex Art. 1901 comma 3 C.C., se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione, fermo il diritto di Europ Assistance di esigere il pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e delle spese sostenute.
Il premio è sempre determinato per periodi di Assicurazione di un anno, salvo il caso di Polizza di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.
I premi devono essere corrisposti ad Europ Assistance o, qualora presente, all’intermediario autorizzato da Europ Assistance stessa all’incasso dei premi.
Art. 4. - RINNOVO DELL'ASSICURAZIONE
In mancanza di disdetta data da una delle Parti all’altra tramite lettera raccomandata A.R. o via mail all’indirizzo XxxxxXxxxxxxxxxXxxxxxXxX@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx specificando “Disdetta + numero di polizza”, inviata almeno trenta giorni prima della scadenza, la Polizza si rinnova tacitamente di un anno e così successivamente di anno in anno.
Art. 5. - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO
Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta a Europ Assistance di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Europ Assistance possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni/indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell’art. 1898 X.X.
Xxx. 0. - XXXXXXXXXXX XXX XXXXXXX
Nel caso di diminuzione del rischio Europ Assistance è tenuta a ridurre il premio, o la rata di premio, successivo alla comunicazione del Contraente/Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 7. - ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 8. - LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO E GIURISDIZIONE
La Polizza è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato e per quanto in riferimento alla giurisdizione e/o competenza del giudice adito, si applicano le disposizioni della legge italiana.
Art. 9. - FORMA DEL CONTRATTO
La forma del contratto è quella scritta, ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle parti. Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 10. - VALUTA DI PAGAMENTO
Le indennità, gli anticipi ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno di emissione della fattura.
Art. 11. - ANTICIPATA RISOLUZIONE
Nel caso di scioglimento e/o risoluzione anticipata del contratto per cessazione del rischio e negli altri casi di recesso o risoluzione anticipata o annullamento previsti agli Artt. “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio” e “Aggravamento del rischio”, spetta ad Europ Assistance, l’intero ammontare del premio relativo al periodo di assicurazione in corso al momento in cui si è verificata la causa che ha provocato la risoluzione, ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894, 1896, 1898 del Codice Civile.
Art. 12. - RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni Sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dello stesso, il Contraente o Europ Assistance possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di trenta giorni. In caso di recesso Europ Assistance entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di Rischio non corso. La riscossione o il pagamento dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del Sinistro o qualunque altro atto del Contraente o di Europ Assistance non potranno essere interpretati come rinuncia delle parti a valersi della facoltà di recesso. Europ Assistance si impegna comunque ad erogare le prestazioni/garanzie, per i sinistri già denunciati ed eventualmente in corso, fino alla conclusione dei sinistri stessi, e per i sinistri verificatisi prima del recesso ma denunciati dopo lo stesso, entro il termine prefissato all’art./artt. “Obblighi dell’Assicurato in caso di sinistro” delle presenti Condizioni di Assicurazione.
Art. 13. - MASSIMALE
Il Massimale riportato nel Modulo di Polizza si intende per sinistro e senza limite annuo, con applicazione della franchigia se prevista nel suddetto Modulo di Polizza.
Art. 14. - PREMIO E REGOLAZIONE DEL PREMIO
Il Premio viene anticipato nell'importo esposto in Polizza determinato sulla base delle dichiarazioni del Contraente ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o frazione di anno o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.
Entro 45 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o frazione di anno o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto ad Europ Assistance l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.
Europ Assistance provvederà alla regolazione del premio mediante appendice con accredito pari al 100 % della differenza fra il premio preventivato esposto in polizza e quello a consuntivo, fermo il premio minimo comunque acquisito ove previsto.
Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni dalla relativa emissione di Appendice di Regolazione da parte di Europ Assistance.
Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, Europ Assistance può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva, e l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24:00 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi salvo il diritto per Europ Assistance di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.
Art. 15. - VARIAZIONI NELLA PERSONA DEL CONTRAENTE
Se il Contraente è una Società, in caso di alienazione della Società stessa o di parte delle sue attività, tutti gli effetti della polizza si trasmetteranno all’acquirente. Nel caso di fusione della Società Contraente, la polizza continuerà con la Società incorporante o con quella frutto della fusione. Nei casi di trasformazione o di cambiamento di ragione sociale del Contraente, la presente polizza continuerà con la nuova forma societaria. Le variazioni di cui sopra devono essere comunicate dal Contraente, o aventi causa, entro il termine di quindici giorni dal loro verificarsi ad Europ Assistance, la quale nei trenta giorni successivi ha facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione con preavviso di quindici giorni. Nei
casi di scioglimento della Società Contraente o della sua messa in liquidazione la polizza cessa con effetto immediato ed i premi eventualmente pagati e non goduti saranno rimborsati, al netto delle imposte, previo conguaglio con il premio minimo garantito annuo calcolato pro – rata ove previsto.
Art. 16. - CLAUSOLA BROKER (VALIDA SOLO PER LE POLIZZE INTERMEDIATE DA BROKER)
Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente Polizza al Broker, il cui nominativo è riportato nel Modulo di Polizza. Di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker il quale tratterà con Europ Assistance.
Le comunicazioni relative a quanto oggetto della presente polizza, ad eccezione delle richieste di assistenza e/o di rimborso, devono essere effettuate dalle Parti a mezzo lettera raccomandata, telefax per il tramite del Broker. Ogni comunicazione così effettuata si intenderà come fatta direttamente alla Parte destinataria.
Art. 17. - COESISTENZA DI COPERTURA DI RESPONSABILITA’ CIVILE
Qualora esista e sia operante un’altra copertura assicurativa che garantisca la Responsabilità Civile dell’Assicurato, la presente Polizza nei limiti delle prestazioni garantite e delle eventuali condizioni aggiuntive acquistate, opera in secondo rischio, ovvero dopo l’esaurimento del massimale dovuto dall’Assicuratore di Responsabilità Civile per le spese di resistenza e soccombenza. In tutti gli altri casi e nel caso in cui l’Assicurato abbia una copertura assicurativa D. & O. ovvero in caso di costituzione civile nell’ambito di un processo penale, la polizza opera a primo rischio.
Art. 18. - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Assicurato si impegna a portare a conoscenza di tutti quei soggetti, i cui dati personali potranno essere trattati da Europ Assistance Italia in adempimento a quanto previsto nel contratto assicurativo, del contenuto dell’Informativa sul trattamento dei dati inclusa nelle presenti condizioni di polizza e ad acquisire dagli stessi per le finalità assicurative il consenso al trattamento dei loro dati anche, laddove necessario, relativi alla salute e a reati e condanne penali. A tal fine, potrà sottoporre all’interessato la seguente formulazione di consenso: “Ho letto l’Informativa sul trattamento dei dati e acconsento al trattamento dei miei dati personali ivi inclusi dati sanitari e/o relativi a reati e condanne penali necessari alla gestione della polizza da parte di Europ Assistance Italia e dei soggetti indicati nell’informativa.”
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI
Art. 19. - INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA
(Articolo valido per tutte le Garanzie ad eccezione delle Garanzie di seguito indicate: C – “Decreto Legislativo 196/2003”; D - “Decreto Legislativo 152/2006”; E - “Decreto Legislativo 193/2007”; F – “Decreti Legislativi 81/2008”; G – Decreti Legislativi 81/2008 – Committente”)
Ai fini della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende:
• per l’esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e per le spese di resistenza per danni arrecati a terzi: il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
• per tutte le restanti ipotesi: il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.
In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.
La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri, qualora in polizza siano presenti le rispettive garanzie, che siano insorti:
• durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di spese di resistenza per danni arrecati a terzi, di procedimento penale, di responsabilità amministrativa e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;
• trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, per le controversie contrattuali.
Nel caso in cui la presente Xxxxxxx ne sostituisca altra stipulata per il medesimo rischio, (proveniente da altra Compagnia o da Europ Assistance), senza soluzione di continuità, l’assicurazione varrà anche per comportamenti colposi posti in essere durante la validità della polizza sostituita, sempreché i sinistri vengano denunciati durante la validità della Polizza sostituente e si riferiscano ad atti/fatti posti in essere non oltre due anni prima della data di stipula della presente Polizza se la suddetta polizza proviene da una Compagnia diversa da Europ Assistance o posti in essere dalla data di decorrenza della prima polizza se la stessa proviene da Europ Assistance e purché le denunce di sinistro non siano state ancora presentate neppure al Contraente e/o all’Assicurato alla data di emissione della presenta polizza.
In caso di sinistro accaduto durante il periodo di cui sopra, il Contraente/Assicurato dovrà fornire copia della Polizza precedente.
La garanzia si estende ai sinistri che siano insorti durante il periodo di validità della polizza e che siano stati denunciati ad Europ Assistance, nei modi e nei termini previsti dalla presente polizza, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione della polizza stessa. La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.
Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:
• vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
• indagini o rinvii a giudizio o procedimenti di responsabilità amministrativa a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto;
• le imputazioni penali per reato continuato.
In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
Art. 20. - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
1. il Contraente/Assicurato deve immediatamente denunciare qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza, accedendo al portale xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione sinistri) oppure inviando denuncia scritta a Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Liquidazione Sinistri “Tutela Legale”, Xxx xxx Xxxxxx x.0 00000 Xxxxxx (XX), Fax 00 00000000, Numero Verde 800.085820.
2. In ogni caso deve trasmettere ad Europ Assistance copia di ogni atto a lui pervenuto, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento dello stesso.
3. In caso di Sinistro relativo alla Prestazione garantita “Ritiro Patente”, Europ Assistance potrà richiedere al Contraente/Assicurato la documentazione comprovante la mansione svolta dall’Assicurato che ha subito il ritiro/sospensione della patente.
4. il Contraente/Assicurato dovrà indicare il numero di ruolo e/o ogni ulteriore elemento utile al fine della corretta identificazione del procedimento
Art. 21. - PRESCRIZIONE
I diritti nascenti dal presente contratto si prescrivono in due anni. A tal fine è obbligo dell’Assicurato informare tempestivamente per iscritto Europ Assistance di ogni evento relativo al sinistro secondo quanto previsto dall’art. “OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO”, che precede.
In caso di apertura del sinistro e di pendenza di procedimenti giudiziari permane in ogni caso l’obbligo dell’Assicurato di e interrompere i termini prescrizionali in forma scritta nelle forme di cui all’art. “OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO”. Si precisa che la pendenza di procedimenti giudiziari non viene considerata causa di sospensione della prescrizione.
Art. 22. - FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ASSICURATIVA
Il Contraente/Assicurato che richiede la copertura assicurativa è tenuto a:
- informare immediatamente Europ Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e i documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.
Art. 23. - GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE
A) Tentativo di componimento amichevole
Ricevuta la denuncia di sinistro, Europ Assistance esperisce, ove possibile, ogni utile tentativo di bonario componimento. L’Assicurato non può dar corso ad iniziative e ad azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare di Europ Assistance. In caso di inadempimento di questi oneri l’Assicurato decade dal diritto all’indennizzo del sinistro.
B) Scelta del legale o del perito
Quando non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della controversia, o quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso da Europ Assistance, o quando vi sia conflitto di interessi fra Europ Assistance e l’Assicurato, o quando vi sia necessità di una difesa in sede penale coperta dall’assicurazione, l’Assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel distretto della corte d’appello ove hanno s ede gli
uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo a Europ Assistance. Qualora la controversia o il procedimento penale debbano essere radicati in un distretto di corte d’appello diverso da quello di residenza dell’Assicurato, questi ha la facoltà di scegliere un legale che esercita nel distretto di corte d’appello di propria residenza, segnalandone comunque il nominativo a Europ Assistance; in questo caso, Europ Assistance rimborsa anche le eventuali spese sostenute esclusivamente in sede giudiziale per un legale corrispondente nei limiti quantitativi indicati in polizza.
L’Assicurato che non intenda avvalersi del diritto di scelta del legale può chiedere a Europ Assistance di indicare il nominativo di un legale al quale affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale designato deve essere rilasciata dall’Assicurato, il quale deve fornirgli tutta la documentazione necessaria. Europ Assistance conferma l’incarico professionale in tal modo conferito.
Qualora si renda necessaria la nomina di un Perito di parte, la stessa deve essere preventivamente concordata con Europ Assistance.
Europ Assistance rimborsa in ogni caso le spese di un legale e/o perito anche nel caso in cui l’Assicurato abbia conferito l’incarico a diversi legali/periti.
Europ Assistance non è responsabile dell’operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti.
C Revoca dell’incarico al legale designato o rinuncia al mandato da parte dello stesso
In caso di revoca dell’incarico professionale da parte dell’Assicurato e di successivo incarico ad altro legale nel corso dello
stesso grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa le spese di un solo legale a scelta dell’Assicurato.
Se la revoca dell’incarico professionale avviene al termine di un grado di giudizio, Europ Assistance rimborsa comunque anche le spese del legale incaricato per il nuovo grado di giudizio.
In caso di rinuncia da parte del legale incaricato, Europ Assistance rimborsa sia le spese del legale originariamente incaricato, sia le spese del nuovo legale designato, sempre che la rinuncia non sia determinata da una oggettiva valutazione di temerarietà della lite.
D) Obblighi dell’Assicurato in merito agli onorari ai legali e ai periti. Rimborsi all’Assicurato delle spese sostenute per la gestione della vertenza
L’Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso della società. In caso di mancato rispetto di tale obbligo l’Assicurato decade dal diritto all’indennizzo.
Europ Assistance, alla definizione della controversia, rimborsa all’Assicurato le spese sostenute (nei limiti del massimale previsto
in polizza e dedotte le eventuali franchigie e scoperti), sempre che tali spese non siano recuperabili dalla controparte.
E) Disaccordo fra Assicurato e Società
In caso di disaccordo fra l’Assicurato e Europ Assistance in merito all’interpretazione della polizza e/o alla gestione del sinistro, Europ Assistance si impegna ad avvertire l'Assicurato del suo diritto di avvalersi della procedura arbitrale, e la decisione viene demandata, senza esclusione delle vie giudiziali, ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L’arbitro provvede secondo equità.
Le spese dell’arbitrato vengono attribuite nel modo seguente:
• in caso di esito totalmente o parzialmente favorevole per Europ Assistance, sono ripartite al 50% fra ciascuna delle due parti;
• in caso di esito totalmente favorevole per l’Assicurato, devono essere pagate integralmente da Europ Assistance.
Art. 24. - RECUPERO DI SOMME
Spettano a Europ Assistance, che le ha sostenute o anticipate, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente con la controparte.
SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE “AZIENDA”
CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
GARANZIA A - “AZIENDA BASE”
Art. 1 A SOGGETTI ASSICURATI
Sono assicurati:
• l’azienda contraente nelle persone dei suoi legali rappresentanti;
• i dipendenti dell’azienda regolarmente iscritti a libro matricola;
• i lavoratori parasubordinati, a progetto, stagionali, apprendisti, addetti, volontari, ausiliari;
• membri del direttivo, allenatori/consiglieri di società sportive e no profit;
• limitatamente alle imprese familiari regolate dall’art. 230 bis del codice civile, i familiari in quanto collaborino con il titolare
dell’impresa
In caso di controversie fra più assicurati, la garanzia si intende prestata a favore dell’azienda contraente.
Art. 2 A OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Europ Assistance alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale per sinistro illimitato per anno indicato nel Modulo di Polizza (a cui verrà detratto l’eventuale importo della franchigia riportata in polizza se prescelta e acquistata dall’Assicurato), assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’ Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.
In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:
- le spese del procedimento di mediazione/negoziazione assistita per esperire e/o partecipare al procedimento stesso secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per l’intervento di un unico legale incaricato della gestione del Sinistro secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un importo massimo fino a Euro 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell’Assicurato, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera A);
- le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio;
- le spese per il Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di Euro 500,00.
In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell’assicurazione, l’assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denunzia dei sinistri e sull’evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.
Art. 3 A DELIMITAZIONE DELL’OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Europ Assistance non si assume il pagamento di:
• multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
• spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di
Procedura Penale);
• spese di trasferta.
È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.
Art. 4 A PRESTAZIONI GARANTITE
Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. “OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE” valgono nell’ambito dell’attività
aziendale per le seguenti garanzie:
1. le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte
civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l’obbligo dell’Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;
4. le controversie relative alla locazione o alla proprietà degli immobili, indicati in polizza, in cui l’azienda svolge la sua
attività;
5. i ricorsi all’autorità giudiziaria per l’impugnazione di delibere assembleari condominiali, relativi agli immobili c/o cui è ubicata la sede legale dell’Azienda e/o le eventuali altre sedi secondarie/immobili assicurati e di cui è stato pagato il relativo premio. Restano in ogni caso escluse tutte le vertenze tra condomini e quelle relative alle spese condominiali. Tale garanzia è valida solo ed esclusivamente in favore della Contraente.
6. le controversie contrattuali con società di assicurazione diverse da Europ Assistance per contratti assicurativi stipulati
dall’azienda assicurata.
7. la difesa in sede penale per responsabilità amministrative sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 231/01; l’assicurato è tenuto comunque a denunziare il sinistro nel momento in cui viene a conoscenza del procedimento penale. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa. La garanzia vale inoltre per la difesa contro le sanzioni amministrative previste dall’art. 9 del Dlgs. 231/01.
Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, fino alla concorrenza dei seguenti limiti:
- Euro 5.000,00 per sinistro;
Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all’entità del
“fondo spese” riconosciuto.
Europ Assistance conserva il diritto di ripetere nei confronti dell’Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga riconosciuta la colpa grave od il dolo dell’Assicurato stesso nell’evento che ha dato origine alla controversia.
Estensione “Vertenze Contrattuali con i Clienti solo fase EXTRAGIUDIZIALE”
Le seguenti garanzie sono valida se espressamente richiamate nel Modulo di Polizza, se ne è stato pagato il relativo premio e se acquistate contemporaneamente alla Garanzia “Azienda Base” e nei limiti del massimale selezionato per la garanzia “Azienda Base” (qualora fosse stato selezionato il massimale con franchigia la stessa non sarà operante limitatamente alle presenti estensioni).
Le garanzie vengono prestate al Contraente per sostenere vertenze contrattuali relative a forniture di beni o prestazioni di servizi
da quest’ultimo effettuati, compreso il recupero dei crediti, limitatamente alla fase stragiudiziale.
La presente condizione viene prestata con il limite di DIECI DENUNCE per ciascun anno assicurativo. La presente estensione opera in deroga all’esclusione specifica prevista dall’Art. Esclusioni.
Estensione “Vertenze Contrattuali con i Clienti fase GIUDIZIALE (escluso il recupero crediti)”
Le seguenti garanzie sono valida se espressamente richiamate nel Modulo di Polizza, se ne è stato pagato il relativo premio e se acquistate contemporaneamente alla Garanzia “Azienda Base” e all'estensione “Vertenze Contrattuali con i Clienti solo fase extragiudiziale” e nei limiti del massimale selezionato per la garanzia “Azienda Base” (qualora fosse stato selezionato il massimale con franchigia la stessa non sarà operante limitatamente alle presenti estensioni).
Le garanzie vengono prestate al Contraente per sostenere vertenze contrattuali relative a forniture di beni o prestazioni di servizi da quest’ultimo effettuati, escluso il recupero dei crediti, dopo specifica fase stragiudiziale ricompresa con questa estensione. La presente condizione viene prestata con il limite di denunce indicato sul Modulo di Polizza (DA UNA A QUATTRO) per ciascun anno assicurativo.
La presente estensione opera in deroga all’esclusione specifica prevista dall’Art. Esclusioni.
Estensione “RECUPERO CREDITI GIUDIZIALE”
Le seguenti garanzie sono valida se espressamente richiamate nel Modulo di Polizza, se ne è stato pagato il relativo premio e se acquistate contemporaneamente alla Garanzia “Azienda Base” e nei limiti del massimale selezionato per la garanzia “Azienda Base” (qualora fosse stato selezionato il massimale con franchigia la stessa non sarà operante limitatamente alle presenti estensioni).
Le garanzie vengono prestate al Contraente per sostenere vertenze contrattuali relative a forniture di beni o prestazioni di servizi da quest’ultimo effettuati, compreso il recupero dei crediti dopo specifica fase stragiudiziale ricompresa con questa estensione. Per quanto riguarda il recupero dei crediti, le prestazioni o forniture devono essere state effettuate decorsi tre mesi dalla validità della presente polizza ed i crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi (Art. 474 Cod. Proc. Civ.) o documentati da prova scritta o equiparata (Artt. 634 e 636 Cod. Proc. Civ.). Europ Assistance, accertata la regolarità della denuncia del sinistro, svolgerà in via stragiudiziale ogni azione intesa al recupero dei crediti promuovendo, se necessario, procedimento di ingiunzione e/o esecutivo purché sussistano oggettive possibilità di recupero.
La presente condizione viene prestata con il limite di denunce indicato sul Modulo di Polizza (DA UNA A QUATTRO) per ciascun anno assicurativo.
La presente estensione opera in deroga all’esclusione specifica prevista dall’Art. Esclusioni.
Art. 5 A ESTENSIONE TERRITORIALE
Le garanzie prestate con la presente polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa. Per Europa si intende:
Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.
Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.
Art. 6 A ESCLUSIONI
Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”, l’assicurazione non è prestata nei
seguenti casi:
a. controversie derivanti da fatto doloso dell’Assicurato, salvo quanto previsto nel precedente Art. “PRESTAZIONI GARANTITE” per la difesa penale;
b. controversie conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
c. controversie derivanti dalla proprietà e dall’uso di natanti e di imbarcazioni muniti di motore, nonché dalla proprietà e dall’uso di veicoli a motore soggetti all’assicurazione obbligatoria di responsabilità civile;
d. controversie in materia di diritto tributario, fiscale e amministrativo salvo quanto indicato nel precedente Art.
“PRESTAZIONI GARANTITE”;
e. controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni;
f. controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, rapporti fra soci e amministratori, le controversie derivanti da contratti di agenzia nonché per vertenze nei confronti di agenti e
/o rappresentanti;
g. controversie contrattuali, salvo quanto indicato nel precedente Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”;
h. controversie derivanti da vertenze connesse a comportamenti antisindacali (come previsto dall’art. 28 dello
Statuto dei lavoratori) e da vertenze in materia di licenziamenti collettivi;
i. controversie per il recupero crediti;
x. controversie relative a fusioni, modificazioni e trasformazioni societarie relative alla Società Contraente o a Società controllate e/o partecipate dalla stessa;
x. controversie relative all'affitto d'azienda;
l. controversie derivanti da operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare dell’unità immobiliare in cui l’Azienda esercita la propria attività per le quali sia necessaria la concessione edilizia rilasciata dal Comune o analoga certificazione rilasciata dal Comune o da altra autorità competente per legge. Si intendono comunque comprese eventuali controversie contrattuali con i fornitori che prestano la loro opera nell’unità immobiliare in cui si esercita l’attività o altra unità immobiliare secondaria se assicurata, eccezion fatta per le vertenze relative al rilascio di concessioni o analoghe certificazioni necessarie per legge (progetti, disegni, autorizzazioni, etc.);
m. fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
n. controversie relative a contratti di leasing immobiliare;
o. vertenze inerenti contratti di appalto e/o subappalto, fatta eccezione per le controversie contrattuali aventi ad oggetto il compimento di un’opera o di un servizio commissionati dal Contraente. Restano escluse le controversie con i Clienti;
p. controversie collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi;
q. controversie derivanti da ricorsi e opposizioni contro le sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa
salvo quanto indicato nel precedente Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”;
r. controversie di valore inferiore a Euro 250,00;
s. controversie contrattuali con Europ Assistance;
t. controversie non espressamente indicate nell’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”.
Garanzia B - “Azienda Completa”
La seguente garanzia è acquistabile in alternativa alla Garanzia “Azienda Base”
Art. 1 B SOGGETTI ASSICURATI
Sono assicurati:
• l’azienda contraente nelle persone dei suoi legali rappresentanti;
• i dipendenti dell’azienda regolarmente iscritti a libro matricola;
• i lavoratori parasubordinati, a progetto, stagionali, apprendisti, addetti, volontari, ausiliari;
• membri del direttivo, allenatori/consiglieri di società sportive e no profit;
• limitatamente alle imprese familiari regolate dall’art. 230 bis del codice civile, i familiari in quanto collaborino con il titolare
dell’impresa
In caso di controversie fra più assicurati, la garanzia si intende prestata a favore dell’azienda contraente.
Art. 2 B OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Europ Assistance alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale per sinistro illimitato per anno indicato nel Modulo di Polizza (a cui verrà detratta l’eventuale importo della franchigia riportata in polizza se prescelta e acquistata dall’Assicurato), assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’ Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.
In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:
- le spese del procedimento di mediazione/negoziazione assistita per esperire e/o partecipare al procedimento stesso secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per l’intervento di un unico legale incaricato della gestione del Sinistro secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un importo massimo fino a Euro 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell’Assicurato, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera A);
- le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio;
- le spese per il Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se
non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di Euro 500,00.
In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell’assicurazione, l’assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denunzia dei sinistri e sull’evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.
Art. 3 B DELIMITAZIONE DELL’OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Europ Assistance non si assume il pagamento di:
• multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
• spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di
Procedura Penale);
• spese di trasferta.
È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.
Art. 4 B PRESTAZIONI GARANTITE
Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. “OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE” valgono nell’ambito dell’attività
aziendale per le seguenti garanzie:
1. le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte
civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte;
2. le richieste di risarcimento danni extracontrattuali subiti per reati di terzi tramite l’utilizzo del Web, compresa la richiesta di modificare o eliminare la pubblicazione lesiva dei diritti dell’assicurato su pagine web e su Social e Media Network. Tale garanzia è subordinata all’instaurazione di un procedimento penale nel quale il Responsabile sia rinviato a giudizio. (La prestazione viene fornita al Contraente esclusivamente quale utente del web e di Social e Media Network).
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
4. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l’obbligo dell’Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;
5. le controversie relative alla locazione o alla proprietà degli immobili, indicati in polizza, in cui l’azienda svolge la sua
attività;
6. i ricorsi all’autorità giudiziaria per l’impugnazione di delibere assembleari condominiali, relativi agli immobili c/o cui è ubicata la sede legale dell’Azienda e/o le eventuali altre sedi secondarie/immobili assicurati e di cui è stato pagato il relativo premio. Restano in ogni caso escluse tutte le vertenze tra condomini e quelle relative alle spese condominiali. Tale garanzia è valida solo ed esclusivamente in favore della Contraente.
7. le controversie contrattuali con società di assicurazione diverse da Europ Assistance per contratti assicurativi stipulati
dall’azienda assicurata;
8. la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento danni per fatto illecito avanzate da terzi; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di R.C. con le seguenti modalità:
- in caso di fattispecie coperte dalla polizza di Responsabilità Civile tale garanzia opera a secondo rischio
ovvero dopo l’esaurimento di ciò che è dovuto dell’Assicuratore di R.C.;
- nel caso in cui la Polizza di Responsabilità Civile pur essendo regolarmente in essere, non sia operante nella fattispecie in esame, ossia non copra la fattispecie denunciata perché non è oggetto di copertura, perché’ espressamente esclusa o perché’ il danno è di importo inferiore rispetto alla franchigia prevista dalla polizza di Responsabilità Civile., la presente garanzia opera a primo rischio;
9. il pagamento per la citazione della Compagnia di R.C. Tale prestazione non opera se il mancato intervento della Compagnia di R.C. è conseguenza di inadempimento da parte dell’Assicurato relativamente al pagamento del premio e/o adeguamento dello stesso, ovvero se deriva da una mancata denuncia tempestiva del sinistro o ancora se la polizza di R.C. non è operante per la fattispecie in esame. La presente prestazione opera con il massimale di Euro 3.000,00 per sinistro;
10. i procedimenti di natura tributaria o fiscale sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 472/97 e successive modifiche.
11. la difesa in sede penale per responsabilità amministrative sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 231/01; l’assicurato è tenuto comunque a denunziare il sinistro nel momento in cui viene a conoscenza del procedimento penale. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa. La garanzia vale inoltre per la difesa contro le sanzioni amministrative previste dall’art. 9 del D.Lgs.231/01;
12. le controversie individuali di lavoro con i dipendenti regolarmente iscritti a libro matricola, con i lavoratori a progetto e con i lavoratori parasubordinati in genere;
13. le controversie con istituti di assicurazione previdenziali e sociali, con esclusione delle vertenze relative
all’accertamento del mancato pagamento totale o parziale di contributi ed oneri;
14. le controversie contrattuali con i fornitori per inadempienze relative alla fornitura di beni o alla prestazione di servizi ricevute e /o commissionate dal Contraente. Sono incluse anche le eventuali opposizioni ai decreti ingiuntivi promossi dai fornitori, esclusivamente nei casi in cui venga contestata dal Contraente la presunta violazione da parte del fornitore del rapporto contrattuale.
15. controversie contrattuali per acquisito via Web di beni e servizi su portali e-commerce, successivi alla data di effetto della presente polizza;
16. controversie contrattuali con il fornitore del servizio di connessione internet;
17. controversie contrattuali con il fornitore di gestione del sito web del Contraente;
18. controversie contrattuali con chi ha registrato il dominio web del Contraente;
19. le controversie con agenti e rappresentanti della Contraente. Tale prestazione vale per le vertenze contrattuali nei confronti di agenti e/o rappresentanti con un massimale di Euro 3.000,00 per sinistro, indipendentemente dal massimale previsto per le altre garanzie.
Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, fino alla concorrenza dei seguenti limiti:
- Euro 5.000,00 per sinistro;
Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all’entità del “fondo spese” riconosciuto.
Europ Assistance conserva il diritto di ripetere nei confronti dell’Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga riconosciuta la colpa grave od il dolo dell’Assicurato stesso nell’evento che ha dato origine alla controversia.
Estensione “Vertenze Contrattuali con i Clienti solo fase EXTRAGIUDIZIALE”
Le seguenti garanzie sono valida se espressamente richiamate nel Modulo di Polizza, se ne è stato pagato il relativo premio e se acquistate contemporaneamente alla Garanzia “Azienda Completa” e nei limiti del massimale selezionato per la garanzia “Azienda Completa” (qualora fosse stato selezionato il massimale con franchigia la stessa non sarà operante limitatamente alle presenti estensioni).
Le garanzie vengono prestate al Contraente per sostenere vertenze contrattuali relative a forniture di beni o prestazioni di servizi
da quest’ultimo effettuati, compreso il recupero dei crediti, limitatamente alla fase stragiudiziale.
La presente condizione viene prestata con il limite di DIECI DENUNCE per ciascun anno assicurativo. La presente estensione opera in deroga all’esclusione specifica prevista dall’Art. Esclusioni.
Estensione “Vertenze Contrattuali con i Clienti fase GIUDIZIALE (escluso recupero crediti)”
Le seguenti garanzie sono valida se espressamente richiamate nel Modulo di Polizza, se ne è stato pagato il relativo premio e se acquistate contemporaneamente alla Garanzia “Azienda Completa” e all’estensione “Vertenze Contrattuali con i Clienti solo fase extragiudiziale” e nei limiti del massimale selezionato per la garanzia “Azienda Completa” (qualora fosse stato selezionato il massimale con franchigia la stessa non sarà operante limitatamente alle presenti estensioni).
Le garanzie vengono prestate al Contraente per sostenere vertenze contrattuali relative a forniture di beni o prestazioni di servizi da quest’ultimo effettuati, escluso il recupero dei crediti, dopo specifica fase stragiudiziale ricompresa con questa estensione. La presente condizione viene prestata con il limite di denunce indicato sul Modulo di Polizza (DA UNA A QUATTRO) per ciascun anno assicurativo.
La presente estensione opera in deroga all’esclusione specifica prevista dall’Art. Esclusioni.
Estensione “RECUPERO CREDITI GIUDIZIALE”
Le seguenti garanzie sono valida se espressamente richiamate nel Modulo di Polizza, se ne è stato pagato il relativo premio e se acquistate contemporaneamente alla Garanzia “Azienda Completa” e nei limiti del massimale selezionato per la garanzia “Azienda Completa” (qualora fosse stato selezionato il massimale con franchigia la stessa non sarà operante limitatamente alle presenti estensioni).
Le garanzie vengono prestate al Contraente per sostenere vertenze contrattuali relative a forniture di beni o prestazioni di servizi da quest’ultimo effettuati, compreso il recupero dei crediti dopo specifica fase stragiudiziale ricompresa con questa estensione. Per quanto riguarda il recupero dei crediti, le prestazioni o forniture devono essere state effettuate decorsi tre mesi dalla validità della presente polizza ed i crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi (Art. 474 Cod. Proc. Civ.) o documentati da
prova scritta o equiparata (Artt. 634 e 636 Cod. Proc. Civ.). Europ Assistance, accertata la regolarità della denuncia del sinistro, svolgerà in via stragiudiziale ogni azione intesa al recupero dei crediti promuovendo, se necessario, procedimento di ingiunzione e/o esecutivo purché sussistano oggettive possibilità di recupero.
La presente condizione viene prestata con il limite di denunce indicato sul Modulo di Polizza (DA UNA A QUATTRO) per ciascun anno assicurativo.
La presente estensione opera in deroga all’esclusione specifica prevista dall’Art. Esclusioni.
Estensione “OPPOSIZIONE ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE”
Le seguenti garanzie sono valide se espressamente richiamate nel Modulo di Polizza, se ne è stato pagato il relativo premio e se acquistate contemporaneamente alla Garanzia “Azienda Completa” e nei limiti del massimale/franchigia selezionato per la garanzia “Azienda Completa”.
Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. “OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE” valgono nell’ambito dell’attività
aziendale per le seguenti garanzie:
- l’opposizione avverso le sanzioni amministrative, comprese quelle pecuniarie di importo pari o superiore a € 1.000,00.
La presente condizione viene prestata per le sole controversie che insorgano e debbano essere trattate in Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx.
La prestazione opera in deroga all’Art. “ESTENSIONE TERRITORIALE” ed in deroga all’Art. “ESCLUSIONI”.
Art. 5 B ESTENSIONE TERRITORIALE
Le garanzie prestate con la presente polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa. Per Europa si intende:
Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.
Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.
Art. 6 B ESCLUSIONI
Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell’ Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”, l’assicurazione non è prestata nei
seguenti casi:
a. controversie derivanti da fatto doloso dell’assicurato, salvo quanto previsto nel precedente Art. “PRESTAZIONI GARANTITE” per la difesa nei procedimenti penali;
b. controversie conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
c. controversie in materia di diritto tributario, fiscale e amministrativo salvo quanto previsto nel precedente Art.
“PRESTAZIONI GARANTITE”;
d. controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni;
e. controversie derivanti da ricorsi e opposizioni contro sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa
salvo quanto indicato nel precedente Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”;
f. controversie derivanti dalla proprietà e dall’uso di natanti e di imbarcazioni muniti di motore, nonché dalla proprietà e dall’uso di veicoli a motore soggetti all’assicurazione obbligatoria di responsabilità civile;
g. controversie derivanti da vertenze connesse a comportamenti antisindacali (come previsto dall’art. 28 dello
Statuto dei lavoratori) e da vertenze in materia di licenziamenti collettivi;
x. controversie in materia di diritti di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale, rapporti fra soci e amministratori, nonché le controversie derivanti da contratti di agenzia nonché per vertenze nei confronti di agenti e /o rappresentanti salvo quanto previsto nel precedente Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”;
i. controversie contrattuali, salvo quanto previsto nel precedente Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”;
j. controversie per il recupero crediti anche con riferimento a quanto previsto nell’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE” per le controversie contrattuali con i fornitori;
x. controversie relative a fusioni a fusioni, modificazioni e trasformazioni societarie relative alla Società Contraente o a Società controllate e/o partecipate dalla stessa;
l. controversie relative all'affitto d'azienda;
x. controversie relative a contratti di leasing immobiliare;
n. vertenze inerenti contratti di appalto e/o subappalto fatta eccezione per le controversie contrattuali aventi ad oggetto il compimento di un’opera o di un servizio commissionati dal Contraente. Restano escluse le controversie con i Clienti;
o. controversie derivanti da operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare dell’unità immobiliare in cui l’Azienda esercita la propria attività per le quali sia necessaria la concessione edilizia rilasciata dal Comune o analoga certificazione rilasciata dal Comune o da altra autorità competente per legge. Si intendono comunque comprese eventuali controversie contrattuali con i fornitori che prestano la loro opera nell’unità immobiliare in cui si esercita l’attività o altra unità immobiliare secondaria se assicurata, eccezion fatta per le vertenze relative al rilascio di concessioni o analoghe certificazioni necessarie per legge (progetti, disegni, autorizzazioni, etc.);
p. fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
q. controversie collegati a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi;
r. controversie di valore inferiore a Euro 250,00;
s. controversie contrattuali con Europ Assistance;
t. controversie non espressamente indicate nell’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”.
SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE “DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI”
CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Garanzia C - “Decreto Legislativo 196/2003”
Art. 1 C SOGGETTI ASSICURATI
Sono assicurati:
• il Soggetto/Ente Contraente nelle persone dei suoi Legali Rappresentanti;
• il titolare del trattamento dei dati personali;
• i responsabili del trattamento dei dati personali;
• gli incaricati del trattamento dei dati personali.
In caso di controversie fra più assicurati, se Contraente è una Società/Ente, la garanzia si intende prestata a favore della stessa.
Art. 2 C OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Europ Assistance alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale per sinistro illimitato per anno indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, in relazione a violazioni di legge ed a lesioni di diritti relativamente a fatti direttamente connessi con le funzioni svolte nell’ambito dell’ente assicurato indicato in polizza per l’applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 196/2003 nella normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni riguardanti l’osservanza di tutte le misure necessarie per garantire la tutela dei dati personali.
In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:
- le spese del procedimento di mediazione/negoziazione assistita per esperire e/o partecipare al procedimento stesso secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche.
- le spese per l’intervento di un unico legale incaricato della gestione del Sinistro secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un importo massimo fino a Euro 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell’Assicurato, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche.
- le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera A);
- le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio;
- le spese per il Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche.
- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se
non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di Euro 500,00.
In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell’assicurazione, l’assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denunzia dei sinistri e sull’evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.
Art. 3 C DELIMITAZIONE DELL’OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Europ Assistance non si assume il pagamento di:
• multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
• spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di
Procedura Penale);
• spese di trasferta.
È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.
Art. 4 C PRESTAZIONI GARANTITE
Le garanzie vengono prestate a condizione che il Titolare abbia provveduto – ove tenuto – alla notificazione all’Autorità Garante ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 del D.Lgs. 196/2003 (nella eventuale normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni riguardanti l’osservanza di tutte le misure necessarie per garantire la tutela dei dati personali).
Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. “OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE” operano con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti connesse all’applicazione delle norme sulla tutela dei dati personali relativamente ai sinistri che siano connessi allo svolgimento degli incarichi/ruoli affidati dal Contraente con espressa nomina scritta, nell’ambito dell’attività aziendale, in relazione alle seguenti fattispecie:
1. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l’obbligo dell’Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;
3. la difesa nei procedimenti civili e/o dinanzi al Garante così come previsto nella PARTE III, TITOLO I artt. 141 segg. Del
D. Lgs. 196/2003; sono comprese altresì le opposizioni al Tribunale del luogo ove risiede il Titolare. Qualora sussista copertura di Responsabilità Civile, la presente garanzia opererà solo dopo che risultino adempiuti, ai sensi dell’Art. 1917 Cod. Civ. gli obblighi dell’Assicuratore di Responsabilità Civile;
4. il pagamento per la citazione della Compagnia di R.C. Tale prestazione non opera se il mancato intervento della Compagnia di R.C. è conseguenza di inadempimento da parte dell’Assicurato relativamente al pagamento del premio e/o adeguamento dello stesso, ovvero se deriva da una mancata denuncia tempestiva del sinistro o ancora se la polizza di R.C. non è operante per la fattispecie in esame. La presente prestazione opera con il massimale di Euro 3.000,00 per sinistro.
Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, fino alla concorrenza dei seguenti limiti:
- Euro 5.000,00 per sinistro;
Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all’entità del
“fondo spese” riconosciuto.
Europ Assistance conserva il diritto di ripetere nei confronti dell’Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga riconosciuta la colpa grave od il dolo dell’Assicurato stesso nell’evento che ha dato origine alla controversia.
Art. 5 C ESTENSIONE TERRITORIALE
Le garanzie prestate con la presente polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa. Per Europa si intende:
Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.
Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.
Art. 6 C ESCLUSIONI
Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE” l'assicurazione non è prestata nei
seguenti casi:
a. controversie derivanti da fatto doloso dell’assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”;
b. controversie conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
c. controversie collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi;
d. controversie di valore inferiore a Euro. 250,00;
e. controversie contrattuali con Europ Assistance;
f. controversie non espressamente indicate nell’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”.
Art. 7 C INSORGENZA DEL SINISTRO
A parziale deroga dell’Art. “INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA”, delle Norme che regolano i sinistri, si conviene che, ai fini delle garanzie previste dal D. Lgs. 196/2003 dalla normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni, per insorgenza del sinistro si intende:
• il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
• il momento in cui l’Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.
La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.
La garanzia si estende ai sinistri conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 12 (dodici) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nella presente appendice, o loro dimissioni dall’impresa assicurata.
SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE “DECRETO LEGISLATIVO 152/2006 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI”
CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Garanzia D - “Decreto Legislativo 152/2006”
Art. 1 D SOGGETTI ASSICURATI
Sono assicurati:
• il Soggetto/Ente Contraente nelle persone dei suoi Legali Rappresentanti;
• il responsabile specificamente delegato all’attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 152/2006, nella normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni, sulle misure necessarie per la tutela dell’ambiente e in particolare per lo smaltimento dei rifiuti.
In caso di controversie fra più assicurati, se Contraente è una Società/Ente, la garanzia si intende prestata a favore della stessa.
Art. 2 D OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Europ Assistance alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale per sinistro illimitato per anno indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, in relazione a violazioni di legge ed a lesioni di diritti relativamente a fatti direttamente connessi con le funzioni svolte nell’ambito dell’ente assicurato indicato in polizza per l’applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 152/2006 nella normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni, riguardanti l’osservanza di tutte le misure necessarie per la tutela dell’ambiente e in particolare per lo smaltimento dei rifiuti.
In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:
- le spese del procedimento di mediazione/negoziazione assistita per esperire e/o partecipare al procedimento stesso secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche.
- le spese per l’intervento di un unico legale incaricato della gestione del Sinistro secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un importo massimo fino a Euro 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell’Assicurato, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera A);
- le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio;
- le spese per il Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se
non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di Euro 500,00.
In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell’assicurazione, l’assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denunzia dei sinistri e sull’evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.
Art. 3 D DELIMITAZIONE DELL’OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Europ Assistance non si assume il pagamento di:
• multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
• spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di
Procedura Penale);
• spese di trasferta.
È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.
Art. 4 D PRESTAZIONI GARANTITE
Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. “OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE” operano con riferimento a violazioni di
legge o a lesioni di diritti connesse all’applicazione delle norme sulle misure necessarie per garantire la corretta tutela
dell’ambiente e in particolare il corretto smaltimento dei rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 nella normativa pregressa e nelle
successive modifiche e integrazioni, nell’ambito dell’attività aziendale, in relazione alle seguenti fattispecie:
1. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per omicidio colposi e/o lesioni personali colpose (artt. 589 – 590 Codice Penale);
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l’obbligo dell’Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;
4. proporre opposizione e/o impugnazione avverso i procedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a Euro 250,00.
Europ Assistance, provvederà su richiesta dell’Assicurato, alla redazione e presentazione dell’opposizione/impugnazione qualora l’Assicurato faccia pervenire a Europ Assistance il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.
Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, fino alla concorrenza dei seguenti limiti:
- Euro 5.000,00 per sinistro;
Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all’entità del
“fondo spese” riconosciuto.
Europ Assistance conserva il diritto di ripetere nei confronti dell’Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga riconosciuta la colpa grave od il dolo dell’Assicurato stesso nell’evento che ha dato origine alla controversia.
Art. 5 D ESTENSIONE TERRITORIALE
Le garanzie prestate con la presente polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa. Per Europa si intende:
Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.
Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.
Art. 6 D ESCLUSIONI
Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE” l'assicurazione non è prestata nei
seguenti casi:
a. controversie derivanti da fatto doloso dell’assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE” per la difesa nei procedimenti penali;
b. controversie conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
c. controversie collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi;
d. fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
e. controversie di valore inferiore a Euro 250,00;
f. controversie contrattuali con Europ Assistance;
g. controversie non espressamente indicate nell’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”.
Art. 7 D INSORGENZA DEL SINISTRO
A parziale deroga dell’Art. “INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA”, delle Norme che regolano i sinistri, si conviene che, ai fini delle garanzie previste dal D. Lgs. 152/2006 dalla normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni, per insorgenza del sinistro si intende:
• il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
• il momento in cui l’Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.
La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.
La garanzia si estende ai sinistri conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 12 (dodici) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nella presente appendice, o loro dimissioni dall’impresa assicurata.
SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE “DECRETO LEGISLATIVO 193/2007 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI”
CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Garanzia E - “Decreto Legislativo 193/2007”
Art. 1 E SOGGETTI ASSICURATI
Sono assicurati:
• il Soggetto/Ente Contraente nelle persone dei suoi Legali Rappresentanti;
• il dipendente specificamente delegato all’attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 193/2007, nella normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni, sulle misure necessarie per garantire la sicurezza e la salubrità dei prodotti alimentari.
In caso di controversie fra più assicurati, se Contraente è una Società/Ente, la garanzia si intende prestata a favore della stessa.
Art. 2 E OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Europ Assistance alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale per sinistro illimitato per anno indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, in relazione a violazioni di legge ed a lesioni di diritti relativamente a fatti direttamente connessi con le funzioni svolte nell’ambito dell’ente assicurato indicato in polizza per l’applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 193/2007 nella normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni, riguardanti l’osservanza di tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salubrità dei prodotti alimentari.
In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:
- le spese del procedimento di mediazione/negoziazione assistita per esperire e/o partecipare al procedimento stesso secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per l’intervento di un unico legale incaricato della gestione del Sinistro secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un importo massimo fino a Euro 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell’Assicurato, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera A);
- le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio;
- le spese per il Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se
non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di Euro 500,00.
In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell’assicurazione, l’assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denunzia dei sinistri e sull’evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.
Art. 3 E DELIMITAZIONE DELL’OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Europ Assistance non si assume il pagamento di:
• multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
• spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);
• spese di trasferta.
È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.
Art. 4 E PRESTAZIONI GARANTITE
Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. “OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE” operano per le garanzie, nei casi di contestazione d’inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D. Lgs. 193/2007 nella normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni delle altre disposizioni normative e/o regolamenti in materia di igiene alimentare, nell’ambito dell’attività aziendale, in relazione alle seguenti fattispecie:
1. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per omicidio colposi e/o lesioni personali colpose (artt. 589 – 590 Codice Penale);
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l’obbligo dell’Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale . Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;
4. proporre opposizione e/o impugnazione avverso i procedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a Euro 250,00.
5. Europ Assistance, provvederà su richiesta dell’Assicurato, alla redazione e presentazione dell’opposizione/impugnazione qualora l’Assicurato faccia pervenire a Europ Assistance il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.
Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, fino alla concorrenza dei seguenti limiti:
- Euro 5.000,00 per sinistro;
Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all’entità del “fondo spese” riconosciuto.
Europ Assistance conserva il diritto di ripetere nei confronti dell’Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga
riconosciuta la colpa grave od il dolo dell’Assicurato stesso nell’evento che ha dato origine alla controversia.
Art. 5 E ESTENSIONE TERRITORIALE
Le garanzie prestate con la presente polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa. Per Europa si intende:
Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.
Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.
Art. 6 E ESCLUSIONI
Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE” l'assicurazione non è prestata nei
seguenti casi:
a. controversie derivanti da fatto doloso dell’assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE” per la difesa nei procedimenti penali;
b. controversie conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
c. controversie collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi;
d. controversie di valore inferiore a Euro 250,00;
e. controversie contrattuali con Europ Assistance;
f. controversie non espressamente indicate nell’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”.
Art. 7 E INSORGENZA DEL SINISTRO
A parziale deroga dell’Art. “INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA”, delle Norme che regolano i sinistri, si conviene che, ai fini delle garanzie previste dal D. Lg. 193/2007 dalla normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni, per insorgenza del sinistro si intende:
• il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
• il momento in cui l’Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.
La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.
La garanzia si estende ai sinistri conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 12 (dodici) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nella presente appendice, o loro dimissioni dall’impresa assicurata.
SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE “DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI”
CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Garanzia F - “Decreto Legislativo 81/2008”
Art. 1 F SOGGETTI ASSICURATI
Sono assicurati:
• il Soggetto/Ente Contraente nelle persone dei suoi Legali Rappresentanti;
• i dirigenti dell’ente contraente;
• il Responsabile dei lavori;
• il Coordinatore per la Progettazione;
• il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori
• il Medico competente
• i Responsabili dei Servizi di Prevenzione
• i dipendenti/addetti dell’ente contraente preposti alle attività previste dal decreto legislativo 81/2008.
In caso di controversie fra più assicurati, se Contraente è una Società/Ente, la garanzia si intende prestata a favore della stessa.
Art. 2 F OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Europ Assistance alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale per sinistro illimitato per anno indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, in relazione a violazioni di legge ed a lesioni di diritti relativamente a fatti direttamente connessi con le funzioni svolte, per l’applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 81/2008 nella normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni, riguardanti l’osservanza di tutte le misure necessarie il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, fatta eccezione per la qualifica di Committente.
In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:
- le spese del procedimento di mediazione/negoziazione assistita per esperire e/o partecipare al procedimento stesso secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per l’intervento di un unico legale incaricato della gestione del Sinistro secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un importo massimo fino a Euro 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell’Assicurato, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera A);
- le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio;
- le spese per il Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se
non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di Euro 500,00.
In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell’assicurazione, l’assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denunzia dei sinistri e sull’evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.
Art. 3 F DELIMITAZIONE DELL’OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Europ Assistance non si assume il pagamento di:
• multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
• spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di
Procedura Penale);
• spese di trasferta.
È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.
Art. 4 F PRESTAZIONI GARANTITE
Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. “OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE”, valgono per le garanzie, nei casi di contestazione d’inosservanza degli obblighi ed adempimenti del D. Lgs. 81/2008, nella normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni e delle altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, nell’ambito dell’attività aziendale, per:
1. le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi o dei dipendenti, anche in caso di
costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte;
2. il pagamento per la citazione della Compagnia di R.C. Tale prestazione non opera se il mancato intervento della Compagnia di R.C. è conseguenza di inadempimento da parte dell’Assicurato relativamente al pagamento del premio e/o adeguamento dello stesso, ovvero se deriva da una mancata denuncia tempestiva del sinistro o ancora se la polizza di R.C. non è operante per la fattispecie in esame. La presente prestazione opera con il massimale di Euro 3.000,00 per sinistro;
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
4. la difesa in sede penale nei procedimenti per omicidio colposi e/o lesioni personali colpose (artt. 589 – 590 Codice Penale);
5. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l’obbligo dell’Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale.
Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;
6. proporre opposizione e/o impugnazione avverso i procedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a Euro 250,00.
7. Europ Assistance, provvederà su richiesta dell’Assicurato, alla redazione e presentazione dell’opposizione/impugnazione qualora l’Assicurato faccia pervenire a Europ Assistance il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.
Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, fino alla concorrenza dei seguenti limiti:
- Euro 5.000,00 per sinistro;
Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all’entità del “fondo spese” riconosciuto.
Europ Assistance conserva il diritto di ripetere nei confronti dell’Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga
riconosciuta la colpa grave od il dolo dell’Assicurato stesso nell’evento che ha dato origine alla controversia.
Art. 5 F ESTENSIONE TERRITORIALE
Le garanzie prestate con la presente polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa. Per Europa si intende:
Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.
Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.
Art. 6 F ESCLUSIONI
Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE” l'assicurazione non è prestata nei
seguenti casi:
a. controversie derivanti da fatto doloso dell’assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”;
b. controversie conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
c. controversie collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi;
d. fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
e. vertenze che coinvolgono il soggetto assicurato nella sua qualità di Committente;
f. controversie di valore inferiore a Euro 250,00;
g. controversie contrattuali con Europ Assistance;
h. controversie non espressamente indicate nell’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”.
Art. 7 F INSORGENZA DEL SINISTRO
A parziale deroga dell’Art. “INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA”, delle Norme che regolano i sinistri, si conviene che, ai fini delle garanzie previste dal D. Lgs. 81/2008 dalla normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni, per insorgenza del sinistro si intende:
• il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
• il momento in cui l’Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.
La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.
La garanzia si estende ai sinistri conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 12 (dodici) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nella presente appendice, o loro dimissioni dall’impresa assicurata.
SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE “DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 E SUCCESSIVE
MODIFICHE E INTEGRAZIONI - COMMITTENTE”
CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Garanzia G - “Decreto Legislativo 81/2008 - Committente”
Art. 1 G SOGGETTI ASSICURATI
Sono assicurati:
• il Soggetto/Ente Contraente nelle persone dei suoi Legali Rappresentanti;
• i dirigenti dell’ente contraente;
• il Responsabile dei lavori
• il Coordinatore per la Progettazione
• il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori
• il Medico competente
• i Responsabili dei Servizi di Prevenzione
• i dipendenti/addetti dell’ente contraente preposti alle attività previste dal decreto legislativo 81/2008.
In caso di controversie fra più assicurati, se Contraente è una Società/Ente, la garanzia si intende prestata a favore della stessa.
Art. 2 G OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Europ Assistance alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale per sinistro illimitato per anno indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, in relazione a violazioni di legge ed a lesioni di diritti relativamente a fatti direttamente connessi con le funzioni svolte, per l’applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 81/2008 nella normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni, riguardanti l’osservanza di tutte le misure necessarie il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, anche in qualità di Committente.
In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:
- le spese del procedimento di mediazione/negoziazione assistita per esperire e/o partecipare al procedimento stesso secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per l’intervento di un unico legale incaricato della gestione del Sinistro secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un importo massimo fino a Euro 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell’Assicurato, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera A);
- le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio;
- le spese per il Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se
non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di Euro 500,00.
In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell’assicurazione, l’assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denunzia dei sinistri e sull’evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.
Art. 3 G DELIMITAZIONE DELL’OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Europ Assistance non si assume il pagamento di:
• multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
• spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di
Procedura Penale);
• spese di trasferta.
È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.
Art. 4 G PRESTAZIONI GARANTITE
Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. “OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE”, valgono per le garanzie, nei casi di contestazione d’inosservanza degli obblighi ed adempimenti del D. Lgs. 81/2008, nella normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni e delle altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, anche qualora il contraente rivesta la qualifica di Committente ai sensi dei sopracitati Decreti, nell’ambito dell’attività aziendale, per:
1. le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi o dei dipendenti, anche in caso di
costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte;
2. il pagamento per la citazione della Compagnia di R.C. Tale prestazione non opera se il mancato intervento della Compagnia di R.C. è conseguenza di inadempimento da parte dell’Assicurato relativamente al pagamento del premio e/o adeguamento dello stesso, ovvero se deriva da una mancata denuncia tempestiva del sinistro o ancora se la polizza di R.C. non è operante per la fattispecie in esame. La presente prestazione opera con il massimale di Euro 3.000,00 per sinistro;
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
4. la difesa in sede penale nei procedimenti per omicidio colposi e/o lesioni personali colpose (artt. 589 – 590 Codice Penale);
5. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l’obbligo dell’Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;
6. proporre opposizione e/o impugnazione avverso i procedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a Euro 250,00.
7. Europ Assistance, provvederà su richiesta dell’Assicurato, alla redazione e presentazione dell’opposizione/impugnazione qualora l’Assicurato faccia pervenire a Europ Assistance il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.
Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, fino alla concorrenza dei seguenti limiti:
- Euro 5.000,00 per sinistro.
Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all’entità del
“fondo spese” riconosciuto.
Europ Assistance conserva il diritto di ripetere nei confronti dell’Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga riconosciuta la colpa grave od il dolo dell’Assicurato stesso nell’evento che ha dato origine alla controversia.
Art. 5 G ESTENSIONE TERRITORIALE
Le garanzie prestate con la presente polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa. Per Europa si intende:
Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi,
Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.
Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.
Art. 6 G ESCLUSIONI
Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE” l'assicurazione non è prestata nei seguenti casi:
a. controversie derivanti da fatto doloso dell’assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”;
b. controversie conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
c. controversie collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi;
d. fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
e. controversie di valore inferiore a Euro 250,00;
f. controversie contrattuali con Europ Assistance;
g. controversie non espressamente indicate nell’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”.
Art. 7 G INSORGENZA DEL SINISTRO
A parziale deroga dell’Art. “INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA”, delle Norme che regolano i sinistri, si conviene che, ai fini delle garanzie previste dal D. Lgs. 81/2008, dalla normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni, per insorgenza del sinistro si intende:
• il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
• il momento in cui l’Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.
La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.
La garanzia si estende ai sinistri conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 12 (dodici) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nella presente appendice, o loro dimissioni dall’impresa assicurata.
SEZIONE – PACCHETTO SICUREZZA
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
Art. 1 H OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Europ Assistance alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale per sinistro illimitato per anno indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, in relazione a violazioni di legge ed a lesioni di diritti relativamente a fatti direttamente connessi con le funzioni svolte, per l’applicazione delle disposizioni contenute nei D.Lgs 196/2003, 152/2006, 193/2007, 81/2008 – Committente, nella normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni, riguardanti l’osservanza di tutte le misure necessarie il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, anche in qualità di Committente.
In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:
- le spese del procedimento di mediazione/negoziazione assistita per esperire e/o partecipare al procedimento stesso secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per l’intervento di un unico legale incaricato della gestione del Sinistro secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un importo massimo fino a Euro 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell’Assicurato, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle
con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera A);
- le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio;
- le spese per il Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se
non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di Euro 500,00.
In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell’assicurazione, l’assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denunzia dei sinistri e sull’evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.
Art. 2 H DELIMITAZIONE DELL’OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Europ Assistance non si assume il pagamento di:
• multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
• spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di
Procedura Penale);
• spese di trasferta.
È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.
Art. 3 H ESTENSIONE TERRITORIALE
Le garanzie prestate con la presente polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa. Per Europa si intende:
Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.
Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.
Art. 4 H INSORGENZA DEL SINISTRO
A parziale deroga dell’Art. “INSORGENZA DEL SINISTRO – DECORRENZA DELLA GARANZIA”, delle Norme che regolano i sinistri, si conviene che, ai fini delle garanzie previste nei D.Lgs 196/2003, 152/2006, 193/2007, 81/2008 – Committente dalla normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni, per insorgenza del sinistro si intende:
• il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di indagine, amministrativo e/o penale;
• il momento in cui l’Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge - nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.
La garanzia assicurativa viene prestata per i sinistri che siano insorti durante il periodo di validità del presente contratto.
La garanzia si estende ai sinistri conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 12 (dodici) mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzioni/qualifiche indicate nella presente appendice, o loro dimissioni dall’impresa assicurata.
Garanzia - “Decreto Legislativo 196/2003”
Art. 5 H SOGGETTI ASSICURATI
Sono assicurati:
• il Soggetto/Ente Contraente nelle persone dei suoi Legali Rappresentanti;
• il titolare del trattamento dei dati personali;
• i responsabili del trattamento dei dati personali;
• gli incaricati del trattamento dei dati personali.
In caso di controversie fra più assicurati, se Contraente è una Società/Ente, la garanzia si intende prestata a favore della stessa.
Art. 6 H PRESTAZIONI GARANTITE
Le garanzie vengono prestate a condizione che il Titolare abbia provveduto – ove tenuto – alla notificazione all’Autorità Garante ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 del D. Lgs. 196/2003 (nella eventuale normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni riguardanti l’osservanza di tutte le misure necessarie per garantire la tutela dei dati personali).
Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. “OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE” operano con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti connesse all’applicazione delle norme sulla tutela dei dati personali relativamente ai sinistri che siano connessi allo svolgimento degli incarichi/ruoli affidati dal Contraente con espressa nomina scritta, nell’ambito dell’attività aziendale, in relazione alle seguenti fattispecie:
1. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l’obbligo dell’Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;
3. la difesa nei procedimenti civili e/o dinanzi al Garante così come previsto nella PARTE III, TITOLO I artt. 141 segg. Del
D. Lgs. 196/2003; sono comprese altresì le opposizioni al Tribunale del luogo ove risiede il Titolare. Qualora sussista copertura di Responsabilità Civile, la presente garanzia opererà solo dopo che risultino adempiuti, ai sensi dell’Art. 1917 Cod. Civ. gli obblighi dell’Assicuratore di Responsabilità Civile;
4. il pagamento per la citazione della Compagnia di R.C. Tale prestazione non opera se il mancato intervento della Compagnia di R.C. è conseguenza di inadempimento da parte dell’Assicurato relativamente al pagamento del premio e/o adeguamento dello stesso, ovvero se deriva da una mancata denuncia tempestiva del sinistro o ancora se la polizza di R.C. non è operante per la fattispecie in esame. La presente prestazione opera con il massimale di Euro 3.000,00 per sinistro.
Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, fino alla concorrenza dei seguenti limiti:
- Euro 5.000,00 per sinistro.
Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all’entità del “fondo spese” riconosciuto.
Europ Assistance conserva il diritto di ripetere nei confronti dell’Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga riconosciuta la colpa grave od il dolo dell’Assicurato stesso nell’evento che ha dato origine alla controversia.
Art. 7 H ESCLUSIONI
Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE” l'assicurazione non è prestata nei
seguenti casi:
a. controversie derivanti da fatto doloso dell’assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”;
b. controversie conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
c. controversie collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi;
d. controversie di valore inferiore a Euro. 250,00;
e. controversie contrattuali con Europ Assistance;
f. controversie non espressamente indicate nell’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”.
Garanzia - “Decreto Legislativo 152/2006”
Art. 8 H SOGGETTI ASSICURATI
Sono assicurati:
• il Soggetto/Ente Contraente nelle persone dei suoi Legali Rappresentanti;
• il responsabile specificamente delegato all’attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 152/2006, nella normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni, sulle misure necessarie per la tutela dell’ambiente e in particolare per lo smaltimento dei rifiuti.
In caso di controversie fra più assicurati, se Contraente è una Società/Ente, la garanzia si intende prestata a favore della stessa.
Art. 9 H PRESTAZIONI GARANTITE
Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. “OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE” operano con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti connesse all’applicazione delle norme sulle misure necessarie per garantire la corretta tutela dell’ambiente e in particolare il corretto smaltimento dei rifiuti di cui al D.Lgs. 152/2006 nella normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni, nell’ambito dell’attività aziendale, in relazione alle seguenti fattispecie:
1. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per omicidio colposi e/o lesioni personali colpose (artt. 589 – 590 Codice Penale);
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l’obbligo dell’Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;
4. proporre opposizione e/o impugnazione avverso i procedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a Euro 250,00.
Europ Assistance, provvederà su richiesta dell’Assicurato, alla redazione e presentazione dell’opposizione/impugnazione qualora l’Assicurato faccia pervenire a Europ Assistance il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.
Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, fino alla concorrenza dei seguenti limiti:
- Euro 5.000,00 per sinistro.
Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all’entità del
“fondo spese” riconosciuto.
Europ Assistance conserva il diritto di ripetere nei confronti dell’Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga riconosciuta la colpa grave od il dolo dell’Assicurato stesso nell’evento che ha dato origine alla controversia.
Art. 10 H ESCLUSIONI
Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE” l'assicurazione non è prestata nei
seguenti casi:
a. controversie derivanti da fatto doloso dell’assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE” per la difesa nei procedimenti penali;
b. controversie conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
c. controversie collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi;
d. fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
e. controversie di valore inferiore a Euro 250,00;
f. controversie contrattuali con Europ Assistance;
g. controversie non espressamente indicate nell’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”.
Garanzia - “Decreto Legislativo 193/2007”
Art. 11 H SOGGETTI ASSICURATI
Sono assicurati:
• il Soggetto/Ente Contraente nelle persone dei suoi Legali Rappresentanti;
• il dipendente specificamente delegato all’attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 193/2007, nella normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni, sulle misure necessarie per garantire la sicurezza e la salubrità dei prodotti alimentari.
In caso di controversie fra più assicurati, se Contraente è una Società/Ente, la garanzia si intende prestata a favore della stessa.
Art. 12 H PRESTAZIONI GARANTITE
Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. “OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE” operano per le garanzie, nei casi di contestazione d’inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D. Lgs. 193/2007 nella normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni delle altre disposizioni normative e/o regolamenti in materia di igiene alimentare, nell’ambito dell’attività aziendale, in relazione alle seguenti fattispecie:
1. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per omicidio colposi e/o lesioni personali colpose (artt. 589 – 590 Codice Penale);
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l’obbligo dell’Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale . Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;
4. proporre opposizione e/o impugnazione avverso i procedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a Euro 250,00.
5. Europ Assistance, provvederà su richiesta dell’Assicurato, alla redazione e presentazione dell’opposizione/impugnazione qualora l’Assicurato faccia pervenire a Europ Assistance il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.
Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, fino alla concorrenza dei seguenti limiti:
- Euro 5.000,00 per sinistro.
Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all’entità del
“fondo spese” riconosciuto.
Europ Assistance conserva il diritto di ripetere nei confronti dell’Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga
riconosciuta la colpa grave od il dolo dell’Assicurato stesso nell’evento che ha dato origine alla controversia.
Art. 13 H ESCLUSIONI
Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE” l'assicurazione non è prestata nei
seguenti casi:
a. controversie derivanti da fatto doloso dell’assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE” per la difesa nei procedimenti penali;
b. controversie conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
c. controversie collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi;
d. controversie di valore inferiore a Euro 250,00;
e. controversie contrattuali con Europ Assistance;
f. controversie non espressamente indicate nell’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”.
Garanzia - “Decreti Legislativi 81/2008 - Committente”
Art. 14 H SOGGETTI ASSICURATI
Sono assicurati:
• il Soggetto/Ente Contraente nelle persone dei suoi Legali Rappresentanti;
• i dirigenti dell’ente contraente;
• il Responsabile dei lavori
• il Coordinatore per la Progettazione
• il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori
• il Medico competente
• i Responsabili dei Servizi di Prevenzione
• i dipendenti/addetti dell’ente contraente preposti alle attività previste dal decreto legislativo 81/2008.
In caso di controversie fra più assicurati, se Contraente è una Società/Ente, la garanzia si intende prestata a favore della stessa.
Art. 15 H PRESTAZIONI GARANTITE
Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. “OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE”, valgono per le garanzie, nei casi di contestazione d’inosservanza degli obblighi ed adempimenti del D. Lgs. 81/2008, nella normativa pregressa e nelle successive modifiche e integrazioni e delle altre disposizioni normative e/o regolamentari in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, anche qualora il contraente rivesta la qualifica di Committente ai sensi dei sopracitati Decreti, nell’ambito dell’attività aziendale, per:
1. le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi o dei dipendenti, anche in caso di
costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte;
2. il pagamento per la citazione della Compagnia di R.C. Tale prestazione non opera se il mancato intervento della Compagnia di R.C. è conseguenza di inadempimento da parte dell’Assicurato relativamente al pagamento del premio e/o adeguamento dello stesso, ovvero se deriva da una mancata denuncia tempestiva del sinistro o ancora se la polizza di R.C. non è operante per la fattispecie in esame. La presente prestazione opera con il massimale di Euro 3.000,00 per sinistro;
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
4. la difesa in sede penale nei procedimenti per omicidio colposi e/o lesioni personali colpose (artt. 589 – 590 Codice Penale);
5. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l’obbligo dell’Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;
6. proporre opposizione e/o impugnazione avverso i procedimenti amministrativi, le sanzioni amministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie di importo determinato in misura non inferiore a Euro 250,00.
7. Europ Assistance, provvederà su richiesta dell’Assicurato, alla redazione e presentazione dell’opposizione/impugnazione qualora l’Assicurato faccia pervenire a Europ Assistance il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.
Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, fino alla concorrenza dei seguenti limiti:
- Euro 5.000,00 per sinistro.
Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all’entità del “fondo spese” riconosciuto.
Europ Assistance conserva il diritto di ripetere nei confronti dell’Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga
riconosciuta la colpa grave od il dolo dell’Assicurato stesso nell’evento che ha dato origine alla controversia.
Art. 16 H ESCLUSIONI
Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE” l'assicurazione non è prestata nei seguenti casi:
a. controversie derivanti da fatto doloso dell’assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”;
b. controversie conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
c. controversie collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi;
d. fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
e. controversie di valore inferiore a Euro 250,00;
f. controversie contrattuali con Europ Assistance;
g. controversie non espressamente indicate nell’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”.
SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE “PARCO VEICOLI AZIENDALI”
CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Garanzia I - “Parco Veicoli Aziendali”
Tutela Legale
Art. 1 I SOGGETTI ASSICURATI
Sono assicurati:
• Il Soggetto/la Società contraente;
• i conducenti autorizzati alla guida dei veicoli di proprietà/leasing/noleggio a lungo termine del Soggetto/della Società contraente;
• i terzi trasportati sui veicoli di proprietà del Soggetto/della Società contraente. Le garanzie sono prestate per fatti relativi a:
• i veicoli a motore o natanti di proprietà/leasing/noleggio a lungo termine della Contraente;
• le patenti del Contraente e dei conducenti autorizzati alla guida dei veicoli di proprietà/leasing/noleggio del Contraente;
• le roulotte o i carrelli trainati dai veicoli a motore indicati in Polizza, compreso anche il relativo rischio statico.
In caso di controversie fra più persone assicurate con la presente polizza, l’assicurazione si intende prestata solo a
favore del Soggetto/della Società proprietaria dei veicoli.
Art. 2 I OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Europ Assistance alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale per sinistro illimitato per anno indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’ Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza e connessi alla circolazi one dei veicoli assicurati.
In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:
- le spese del procedimento di mediazione/negoziazione assistita per esperire e/o partecipare al procedimento stesso secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per l’intervento di un unico legale incaricato della gestione del Sinistro secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un importo massimo fino a Euro 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell’Assicurato, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera A);
- le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio;
- le spese per il Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di Euro 500,00.
In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell’assicurazione, l’assicurato può ottenere informazioni sulle g aranzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denunzia dei sinistri e sull’evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.
Art. 3 I DELIMITAZIONE DELL’OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Europ Assistance non si assume il pagamento di:
• multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
• spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di
Procedura Penale);
• spese di trasferta.
È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.
Art. 4 I PRESTAZIONI GARANTITE
Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. “OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE” operano con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti connessi alla circolazione del veicolo/natante indicato in Polizza, nell’ambito della circolazione/navigazione, in relazione alle seguenti fattispecie:
1. le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi derivanti da circolazione stradale,
anche in caso di costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali ai sensi della L. 41/2016 e successive modifiche e integrazioni (omicidio stradale, Fuga del conducente in caso di omicidio stradale, lesioni personali stradali gravi o gravissime). La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
4. proporre opposizione o ricorso in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida o interdizione alla guida in un Paese di cui all’ Art. “ESTENSIONE TERRITORIALE” a seguito di incidente stradale. Europ Assistance provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso purché l'Assicurato faccia pervenire alla stessa il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.
5. il ricorso e/o l’opposizione contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore in seguito ad incidente stradale;
6. le controversie contrattuali inerenti ai veicoli indicati in polizza di proprietà/leasing/noleggio della Società Contraente.
Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, fino alla concorrenza dei seguenti limiti:
- Euro 5.000,00 per sinistro.
Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all’entità del
“fondo spese” riconosciuto.
Europ Assistance conserva il diritto di ripetere nei confronti dell’Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga riconosciuta la colpa grave od il dolo dell’Assicurato stesso nell’evento che ha dato origine alla controversia.
Art. 5 I ESTENSIONE TERRITORIALE
Le garanzie prestate con la presente polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa. Per Europa si intende:
Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.
Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.
Art. 6 I ESCLUSIONI
Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE” l'assicurazione non è prestata nei
seguenti casi:
a. controversie derivanti da fatto doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE” in relazione alla difesa nei procedimenti penali;
b. controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
c. controversie in materia di diritto tributario e fiscale;
x. xxxxxxx e/o l’opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa, salvo quanto disposto dall’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE” in relazione al ricorso per il riottenimento della patente;
e. controversie di valore inferiore a Euro 250,00.
f. controversie contrattuali con Europ Assistance;
g. controversie per il recupero di crediti;
h. controversie non espressamente indicate nell’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”.
L’Assicurazione non vale inoltre:
i. se per il veicolo a motore descritto in polizza non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione ai sensi di legge;
j. quando il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
k. quando il veicolo viene utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione;
l. quando il conducente abbia commesso l’illecito sotto l’influenza di stupefacenti (art. 187 del codice della strada), o quando, in seguito ad incidente, non abbia adempiuto gli obblighi previsti dall’art. 189 del codice della strada per quanto riguarda l’inadempimento dell’obbligo di fermarsi, l’omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;
m. quando la controversia abbia per oggetto danni derivati dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall’ACI (Automobile Club Italiano) o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale);
Perdite pecuniarie
Le seguenti garanzie sono ricomprese e non scorporabili dalle Garanzie “Parco Veicoli Aziendali”
Art. 7 I SOGGETTI ASSICURATI
Sono assicurati:
• Il Soggetto/I Legali Rappresentanti della Società contraente;
• i conducenti autorizzati (purché in rapporto di dipendenza/collaborazione con il Contraente) alla guida dei veicoli di proprietà/leasing/noleggio a lungo termine del Soggetto/della Società contraente e titolari di regolare patente di guida.
Art. 8 I PRESTAZIONI GARANTITE
Europ Assistance si obbliga a corrispondere al Contraente:
1. Il rimborso delle spese sostenute fino al limite massimo di Euro 500,00 per ottenere il recupero di punti persi sulla patente dell’Assicurato, per la partecipazione dell’Assicurato stesso ad un solo corso di aggiornamento per ogni annualità assicurativa presso un’autoscuola o presso altro ente autorizzato ai sensi di legge, qualora dalla patente dell’Assicurato vengano decurtati almeno 5 punti da quelli che aveva al momento della sottoscrizione della garanzia, in conseguenza di una violazione del Nuovo codice della Strada, avvenuta in costanza di polizza e comunicata ad Europ Assistance ai sensi degli Art. “NORME CHE REGOLANO I SINISTRI”.
Quando opera la garanzia:
Europ Assistance garantirà entro il limite massimo di Euro 500,00 il costo necessario all’Assicurato per frequentare presso un Ente autorizzato un corso valido per recuperare i punti stabiliti dalla legge. Europ Assistance provvederà al rimborso del costo sostenuto, entro il limite di cui sopra, previa esibizione da parte dell’Assicurato della relativa documentazione comprovante la frequenza al corso ed il pagamento dello stesso.
2. Il rimborso delle spese sostenute per l’esame di revisione e le eventuali ulteriori spese necessarie per il rifacimento del documento di guida dell’Assicurato, fino al limite massimo complessivo di Euro 500,00, qualora l’Assicurato in costanza di polizza commetta infrazioni al Nuovo Codice della Strada che azzerino il punteggio.
Quando opera la garanzia:
Europ Assistance garantirà entro il limite di Euro 500,00 le spese per l’esame di revisione e le eventuali ulteriori spese necessarie al riottenimento del documento di guida revocato a seguito dell’esaurimento totale del punteggio sulla patente assicurata, con il presupposto che l’Assicurato abbia avuto almeno 12 punti in costanza di Polizza, cioè alla sottoscrizione della polizza o in momenti successivi alla sottoscrizione e comunque antecedenti all’azzeramento dei punti. È onere dell’Assicurato fornire documentazione comprovante la sussistenza di quest’ultima condizione.
Art. 9 I ESTENSIONE TERRITORIALE
Le garanzie prestate con la presente polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa. Per Europa si intende:
Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.
Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.
Art. 10 I ESCLUSIONI
Europ Assistance non è tenuta a liquidare indennizzi quando i provvedimenti inerenti alla patente:
a. dipendono da comportamento doloso del titolare della patente;
b. dipendono da comportamenti illeciti posti in essere dal titolare della patente sotto l’influenza di stupefacenti (art. 187 del codice della strada);
c. dipendono dal fatto che il titolare della patente non ha adempiuto agli obblighi previsti dall’art. 189 del codice della strada, per quanto riguarda l’inadempimento dell’obbligo di fermarsi, l’omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;
d. sono collegati alla partecipazione del titolare della patente a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall’ACI (Automobile Club Italiano), o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale);
e. consistono in controversie contrattuali con Europ Assistance;
Garanzia L - “Circolazione su Patente Azienda”
Art. 1 LSOGGETTI ASSICURATI
Sono assicurate le patenti intestate a:
• l’azienda contraente nelle persone dei suoi legali rappresentanti;
• i dipendenti dell’azienda regolarmente iscritti a libro matricola;
• i lavoratori parasubordinati, a progetto, stagionali, apprendisti, addetti, volontari, ausiliari;
• membri del direttivo, allenatori/consiglieri di società sportive e no profit;
• limitatamente alle imprese familiari regolate dall’art. 230 bis del codice civile, i familiari in quanto collaborino con il titolare
dell’impresa.
riportate sul Modulo di Polizza.
In caso di controversie fra più Assicurati con la stessa Xxxxxxx, la garanzia si intende prestata a favore del Contraente.
Art. 2 L OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Europ Assistance alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale per sinistro illimitato per anno indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’ Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.
In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:
- le spese del procedimento di mediazione/negoziazione assistita per esperire e/o partecipare al procedimento stesso secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per l’intervento di un unico legale incaricato della gestione del Sinistro secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un importo massimo fino a Euro 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell’Assicurato, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera A);
- le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio;
- le spese per il Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se
non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di Euro 500,00.
In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell’assicurazione, l’assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denunzia dei sinistri e sull’evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.
Art. 3 L DELIMITAZIONE DELL’OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Europ Assistance non si assume il pagamento di:
• multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
• spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);
• spese di trasferta.
È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.
Art. 4 L PRESTAZIONI GARANTITE
Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. “OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE” operano con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti connessi alle patenti così come specificate all’art. “SOGGETTI ASSICURATI” e riportate sul Modulo di Polizza, nell’ambito della circolazione/navigazione, in relazione alle seguenti fattispecie:
1. le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi derivanti da incidenti stradali/nautici,
anche in caso di costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte;
2. l’azione in sede civile (o l’eventuale costituzione di parte civile nell’ambito di procedimenti penali) per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni oppure come conducenti di biciclette o infine come passeggeri di qualsiasi veicolo a motore o natante;
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali/nautici. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di Xxxxx;
4. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali/nautici ai sensi della L. 41/2016 e successive modifiche e integrazioni (omicidio stradale, Fuga del conducente in caso di omicidio stradale, lesioni personali stradali gravi o gravissime). La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
5. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi derivanti da incidenti stradali/nautici. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l’obbligo dell’Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;
6. proporre opposizione o ricorso in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida/patente nautica o interdizione alla guida/navigazione in un Paese di cui all’ Art. “ESTENSIONE TERRITORIALE” a seguito di incidente stradale/nautico.
Per il punto 6 Europ Assistance, provvederà su richiesta dell’Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso qualora
l’Assicurato faccia pervenire a Europ Assistance il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di ricevimento dello stesso. La Società garantisce inoltre (ad esclusione dei natanti):
- l’anticipazione di una cauzione fino ad un massimo di Euro 10.000,00 per ottenere la libertà provvisoria dell’Assicurato in caso di un evento avvenuto all’estero rientrante nei rischi assicurati. L’Assicurato rimborserà la cauzione versata dalla Europ Assistance entro il 30° giorno dalla sentenza e comunque entro 3 mesi dalla data di versamento della cauzione.
- le spese relative all’intervento di un interprete in caso di procedimenti radicatisi all’estero riguardanti le garanzie oggetto della polizza, nei limiti del massimale assicurato;
- il rimborso delle spese necessarie al rifacimento di documenti relativi alla circolazione a seguito della loro distruzione in caso di incidente stradale. L’Assicurato è tenuto a far pervenire a Europ Assistance copia della documentazione comprovante le spese sostenute unitamente alla denuncia presentata all’Autorità competente.
Europ Assistance inoltre assicura l'assistenza legale stragiudiziale telefonica in caso di un evento riguardante le garanzie oggetto della assicurazione ed i relativi rischi assicurati fornendo altresì informazioni sulle modalità ed i termini per la denuncia dei sinistri, le condizioni di polizza ed i sinistri già in essere. L'Assicurato quindi, telefonando al numero verde Europ Assistance, può usufruire di un servizio di informazione legale telefonica di prima necessità che gli consenta di ottenere anche informazioni e chiarimenti su leggi e normative vigenti attinenti alla vita privata con esclusione pertanto dell’attività imprenditoriale, di lavoro autonomo e riguardanti la normativa tributaria e fiscale.
Perdite Pecuniarie,
Le seguenti garanzie sono ricomprese e non scorporabili dalla garanzia “Circolazione su Patente Azienda”
Europ Assistance si obbliga a corrispondere all’Assicurato:
7. Il rimborso delle spese sostenute fino al limite massimo di Euro 500,00 per ottenere il recupero di punti persi sulla patente dell’Assicurato, per la partecipazione dell’Assicurato stesso ad un solo corso di aggiornamento per ogni annualità assicurativa presso un’autoscuola o presso altro ente autorizzato ai sensi di legge, qualora dalla patente dell’Assicurato vengano decurtati almeno 5 punti da quelli che aveva al momento della sottoscrizione della garanzia, in conseguenza di una violazione del Nuovo Codice della Strada, avvenuta in costanza di polizza e comunicata ad Europ Assistance ai sensi degli Art. “NORME CHE REGOLANO I SINISTRI”.
Quando opera la garanzia:
Europ Assistance garantirà entro il limite massimo di Euro 500,00 il costo necessario all’Assicurato per frequentare presso un Ente autorizzato un corso valido per recuperare i punti stabiliti dalla legge. Europ Assistance provvederà al rimborso del costo sostenuto, entro il limite di cui sopra, previa esibizione da parte dell’Assicurato della relativa documentazione comprovante la frequenza al corso ed il pagamento dello stesso.
8. Il rimborso delle spese sostenute per l’esame di revisione e le eventuali ulteriori spese necessarie per il rifacimento del documento di guida dell’Assicurato, fino al limite massimo complessivo di Euro 500,00, qualora l’Assicurato in costanza di polizza commetta infrazioni al Nuovo Codice della Strada che azzerino il punteggio.
Quando opera la garanzia:
Europ Assistance garantirà entro il limite di Euro 500,00 le spese per l’esame di revisione e le eventuali ulteriori spese necessarie al riottenimento del documento di guida revocato a seguito dell’esaurimento totale del punteggio sulla patente assicurata, con il presupposto che l’Assicurato abbia avuto almeno 12 punti in costanza di Polizza, cioè alla sottoscrizione della polizza o in momenti successivi alla sottoscrizione e comunque antecedenti all’azzeramento dei punti. È onere dell’Assicurato fornire documentazione comprovante la sussistenza di quest’ultima condizione.
Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, fino alla concorrenza dei seguenti limiti:
- Euro 5.000,00 per sinistro.
Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all’entità del
“fondo spese” riconosciuto.
Europ Assistance conserva il diritto di ripetere nei confronti dell’Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga riconosciuta la colpa grave od il dolo dell’Assicurato stesso nell’evento che ha dato origine alla controversia.
Art. 5 L ESTENSIONE TERRITORIALE
Le garanzie prestate con la presente polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa. Per Europa si intende:
Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.
Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.
Art. 6 L ESCLUSIONI
Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell’ Art. “PRESTAZIONI GARANTITE” punti da 1 a 8 l'assicurazione non è
prestata nei seguenti casi:
a. controversie derivanti da comportamento doloso dell'Assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall’ Art. “PRESTAZIONI GARANTITE” in relazione alla difesa nei procedimenti penali;
b. controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
c. controversie in materia di diritto tributario e fiscale;
x. xxxxxxx e/o l’opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa, salvo quanto disposto dall’ Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”;
e. controversie di valore inferiore a Euro 250,00.
f. controversie contrattuali con Europ Assistance;
g. controversie derivanti da recupero di crediti;
h. controversie non espressamente indicate nell’ Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”.
L’assicurazione non vale inoltre:
i. se per il veicolo a motore/natante condotto dall’Assicurato non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione ai sensi di legge;
j. quando il conducente non è abilitato alla guida/navigazione a norma delle disposizioni in vigore;
k. quando il veicolo/natante viene utilizzato in difformità dagli usi previsti in sede di immatricolazione;
l. quando il conducente abbia commesso l’illecito sotto l’influenza di stupefacenti (art. 187 del codice della strada), o quando, in seguito ad incidente, non abbia adempiuto gli obblighi previsti dall’art. 189 del codice della strada per quanto riguarda l’inadempimento dell’obbligo di fermarsi, l’omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;
m. quando la controversia abbia per oggetto danni derivati dalla partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall’ACI (Automobile Club Italiano) o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale).
Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell’ Art. “PRESTAZIONI GARANTITE” punti 9 e 10, Europ Assistance non è tenuta a liquidare indennizzi quando i provvedimenti inerenti alla patente:
n. dipendono da comportamento doloso del titolare della patente;
o. dipendono da comportamenti illeciti posti in essere dal titolare della patente sotto l’influenza di stupefacenti (art.
187 del codice della strada);
p. dipendono dal fatto che il titolare della patente non ha adempiuto agli obblighi previsti dall’art. 189 del codice della strada, per quanto riguarda l’inadempimento dell’obbligo di fermarsi, l’omissione di soccorso, il rifiuto di fornire le proprie generalità alle persone danneggiate;
q. sono collegati alla partecipazione del titolare della patente a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità indette dall’ACI (Automobile Club Italiano), o dalla FMI (Federazione Motoristica Internazionale);
r. consistono in controversie contrattuali con Europ Assistance.
SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE “AMMINISTRATORI E SINDACI DI SOCIETA’”
CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Garanzia M - “Amministratori e Sindaci di Società”
Art. 1 M SOGGETTI ASSICURATI
Sono assicurati in qualità di:
• Presidenti, Amministratori Delegati, Amministratori Unici, Legali Rappresentanti, Titolari;
• Consiglieri, Direttori Generali, Sindaci, Revisori;
• Sindaci Supplenti.
i soggetti indicati sul Modulo di Polizza
In caso di controversie fra più assicurati, se Contraente è una Società, la garanzia si intende prestata a favore della stessa.
Art. 2 M OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Europ Assistance alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale per sinistro illimitato per anno indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’ Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.
In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:
- le spese del procedimento di mediazione/negoziazione assistita per esperire e/o partecipare al procedimento stesso secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche.;
- le spese per l’intervento di un unico legale incaricato della gestione del Sinistro secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un importo massimo fino a Euro 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell’Assicurato, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera A);
- le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio;
- le spese per il Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di Euro 500,00.
In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell’assicurazione, l’assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denunzia dei sinistri e sull’evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.
Art. 3 M DELIMITAZIONE DELL’OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Europ Assistance non si assume il pagamento di:
• multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
• spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di
Procedura Penale);
• spese di trasferta.
È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.
Art. 4 M PRESTAZIONI GARANTITE
Gli oneri indennizzabili previsti all’Art. “OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE”, operano con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti nell’esercizio delle funzioni professionali concernenti l’attività indicata nel Modulo di Polizza, per i seguenti casi:
1. le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte
civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte;
2. le azioni stragiudiziali e giudiziali in sede civile (o la costituzione di parte civile in sede penale) per ottenere il risarcimento di danni a persone e a cose subiti per fatto illecito di terzi in conseguenza di qualsiasi evento originato dalla circolazione stradale con mezzi della Società di appartenenza o di proprietà privata sempreché connesso all'espletamento di servizi autorizzati dalla Società di appartenenza;
3. la difesa in sede civile degli amministratori e sindaci nei casi in cui si configuri una delle ipotesi di responsabilità contemplate dal codice civile agli art. 2392 c.c. (responsabilità verso la società); 2393 x.x. (xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx); 0000 x.x. (xxxxxxxxxxxxxx xxxxx i creditori sociali); 2395 (azione individuale di responsabilità del socio e del terzo); 2407 c.c. (responsabilità dei sindaci)
4. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni compresi quelli derivanti da incidenti stradali. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
5. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali ai sensi della L. 41/2016 e successive modifiche e integrazioni (omicidio stradale, Fuga del conducente in caso di omicidio stradale, lesioni personali stradali gravi o gravissime). La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
6. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l’obbligo dell’Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;
7. i procedimenti di natura tributaria o fiscale sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 472/97 e successive modifiche. Gli oneri relativi sono rimborsati solo in caso di colpa lieve degli assicurati;
8. la difesa in sede penale per responsabilità amministrative sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 231/01. Gli oneri relativi a tale garanzia sono rimborsabili solo se interviene una sentenza definitiva di esclusione di responsabilità dell’azienda assicurata; l’assicurato è tenuto comunque a denunziare il sinistro nel momento in cui viene a conoscenza del procedimento penale. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualsiasi causa. La garanzia vale inoltre per la difesa contro le sanzioni amministrative previste dall’art. 9 del D.lgs. 231/01;
9. il pagamento per la citazione della Compagnia di R.C. Tale prestazione non opera se il mancato intervento della Compagnia di R.C. è conseguenza di inadempimento da parte dell’Assicurato relativamente al pagamento del premio e/o adeguamento dello stesso, ovvero se deriva da una mancata denuncia tempestiva del sinistro o ancora se la polizza di R.C. non è operante per la fattispecie in esame. La presente prestazione opera con il massimale di Euro 3.000,00 per sinistro;
Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, fino alla concorrenza dei seguenti limiti:
- Euro 5.000,00 per sinistro.
Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all’entità del
“fondo spese” riconosciuto.
Europ Assistance conserva il diritto di ripetere nei confronti dell’Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga riconosciuta la colpa grave od il dolo dell’Assicurato stesso nell’evento che ha dato origine alla controversia.
Art. 5 M ESTENSIONE TERRITORIALE
Le garanzie prestate con la presente polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa. Per Europa si intende:
Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.
Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.
Art. 6 M ESCLUSIONI
Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE” l'assicurazione non è prestata nei
seguenti casi:
a. controversie derivanti da fatto doloso dell’assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE” per la difesa nei procedimenti penali;
b. controversie conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
c. vertenze concernenti diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva, concorrenza sleale, rapporti tra soci e/o amministratori;
d. controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
e. fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
f. se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui alla legge 24.12.1969 n. 990 e successive modifiche;
g. nei casi di violazione degli Artt. n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada;
h. controversie derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
i. richieste di risarcimento derivanti da responsabilità volontariamente assunte e non dovute a violazioni di leggi
o di regole normative imposte dallo statuto sociale, dall’assemblea dei soci, dal consiglio di amministrazione
o dal comitato esecutivo della società contraente;
x. controversie conseguenti a richieste di risarcimento per i danni a persone anche per quanto riguarda lo smarrimento, la distruzione o il deterioramento di danaro, di titoli di credito e di titoli al portatore, fatto salvo quanto disposto in merito dall’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”;
k. controversie in materia di diritto amministrativo, tributario e fiscale, salvo quanto previsto nell’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE” in relazione alla difesa nei procedimenti penali;
l. controversie collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi;
m. controversie di valore inferiore a Euro 250,00.
n. controversie in materia di diritto di famiglia e delle successioni;
o. controversie derivanti da ricorsi e opposizioni contro sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa;
p. controversie per il recupero crediti;
q. controversie contrattuali con Europ Assistance;
r. controversie non espressamente indicate nell’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”.
SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE “DIRIGENTI E QUADRI’”
CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Garanzia N - “Dirigenti e Quadri”
Art. 1 N SOGGETTI ASSICURATI
Sono assicurati:
• i dirigenti di Società;
• i quadri di Società.
In caso di controversie fra più assicurati, se Contraente è una Società, la garanzia si intende prestata a favore della stessa.
Art. 2 N OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Europ Assistance alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale per sinistro illimitato per anno indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’ Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.
In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:
- le spese del procedimento di mediazione/negoziazione assistita per esperire e/o partecipare al procedimento stesso secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per l’intervento di un unico legale incaricato della gestione del Sinistro secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un importo massimo fino a Euro 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell’Assicurato, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata da Euro Assistance ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera A);
- le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio;
- le spese per il Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se
non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di Euro 500,00.
In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell’assicurazione, l’assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denunzia dei sinistri e sull’evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.
Art. 3 N DELIMITAZIONE DELL’OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Europ Assistance non si assume il pagamento di:
• multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
• spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale);
• spese di trasferta.
È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.
Art. 4 N PRESTAZIONI GARANTITE
Gli oneri indennizzabili previsti all’Art. “OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE”, operano con riferimento a violazioni di legge o a
lesioni di diritti nell’esercizio delle funzioni professionali concernenti l’attività indicata nel Modulo di Polizza, per i seguenti casi:
1. le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte
civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l’obbligo dell’Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale . Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;
4. la difesa in sede civile contro richieste di risarcimento di danni da fatto illecito da parte di terzi; tale garanzia opera esclusivamente in presenza di una polizza di R.C. con le seguenti modalità:
- in caso di intervento dell’Assicuratore di R.C. tale garanzia vale solo dopo esaurimento delle spese per
resistere all’azione del danneggiato a carico dell’Assicuratore di R.C.
- nel caso in cui la Polizza di R.C. pur essendo regolarmente in essere, non sia operante nella fattispecie in esame, la presente garanzia opera a primo rischio.
5. il pagamento per la citazione della Compagnia di R.C. Tale prestazione non opera se il mancato intervento della Compagnia di R.C. è conseguenza di inadempimento da parte dell’Assicurato relativamente al pagamento del premio e/o adeguamento dello stesso, ovvero se deriva da una mancata denuncia tempestiva del sinistro o ancora se la polizza di R.C. non è operante per la fattispecie in esame. La presente prestazione opera con il massimale di Euro 3.000,00 per sinistro.
Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, fino alla concorrenza dei seguenti limiti:
- Euro 5.000,00 per sinistro.
Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all’entità del
“fondo spese” riconosciuto.
Europ Assistance conserva il diritto di ripetere nei confronti dell’Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga riconosciuta la colpa grave od il dolo dell’Assicurato stesso nell’evento che ha dato origine alla controversia.
Art. 5 N ESTENSIONE TERRITORIALE
Le garanzie prestate con la presente polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa. Per Europa si intende:
Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.
Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.
Art. 6 N ESCLUSIONI
Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE” l'assicurazione non è prestata nei
seguenti casi:
a. controversie derivanti da fatto doloso dell’assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE” per la difesa nei procedimenti penali;
b. controversie conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
c. controversie in materia di diritto amministrativo, tributario e fiscale, salvo quanto previsto nell’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE” in relazione alla difesa nei procedimenti penali;
d. controversie in relazione alla proprietà ed all’uso di natanti e di imbarcazioni e di veicoli a motore soggetti
all’assicurazione obbligatoria di responsabilità civile;
e. fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
f. controversie inerenti a rapporti di lavoro od a vertenze sindacali;
g. controversie contrattuali, ivi compreso il recupero crediti.
h. controversie derivanti da ricorsi e opposizioni contro le sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa;
i. controversie collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi;
j. controversie di valore inferiore a Euro 250,00;
k. controversie contrattuali con Europ Assistance;
l. controversie non espressamente indicate nell’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”.
SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE “PROPRIETARIO IMMOBILIARE”
CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Garanzia O - “Proprietario Immobiliare”
Art. 1 O SOGGETTI ASSICURATI
Sono assicurati:
• Il Proprietario immobiliare (persona giuridica).
Art. 2 O OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Europ Assistance alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale per sinistro illimitato per anno indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’ Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza per fatti relativi alle unità abitative riportate sul Modulo di Polizza.
In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:
- le spese del procedimento di mediazione/negoziazione assistita per esperire e/o partecipare al procedimento stesso secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per l’intervento di un unico legale incaricato della gestione del Sinistro secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un importo massimo fino a Euro 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell’Assicurato, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera A);
- le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio;
- le spese per il Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le
spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se
non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di Euro 500,00.
In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell’assicurazione, l’assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denunzia dei sinistri e sull’evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.
Art. 3 O DELIMITAZIONE DELL’OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Europ Assistance non si assume il pagamento di:
• multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
• spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di
Procedura Penale);
• spese di trasferta.
È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.
Art. 4 O PRESTAZIONI GARANTITE
Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. “OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE” valgono, nell’ambito dell’attività
aziendale, per i seguenti casi:
1. le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, ivi compreso l’inquilino dell’unità immobiliare assicurata, anche in caso di costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l’obbligo dell’Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;
4. le azioni relative alla riscossione di canoni di locazione o spese condominiali; tale garanzia può essere prestata nei confronti dello stesso debitore per un unico sinistro indipendentemente dalla durata della presente Polizza;
5. le vertenze con l’Amministratore condominiale; sono escluse le impugnazioni di delibere assembleari e vertenze relative all’inosservanza delle disposizioni contenute nel regolamento condominiale dell’unità immobiliare assicurata;
6. i ricorsi all’autorità giudiziaria per l’impugnazione di delibere assembleari condominiali, relativi agli immobili c/o cui è ubicata la sede legale dell’Azienda e/o le eventuali altre sedi secondarie/immobili assicurati e di cui è stato pagato il relativo premio. Restano in ogni caso escluse tutte le vertenze tra condomini e quelle relative alle spese condominiali. Tale garanzia è valida solo ed esclusivamente in favore della Contraente.
7. l’esercizio di azioni di sfratto nei confronti dell’inquilino moroso. Tale garanzia opera con una carenza contrattuale di 120 giorni dalla data di efficacia del contratto e con un massimale di Euro 2.000,00 per sinistro e previa applicazione di una franchigia fissa di Euro 250,00 per evento;
8. le vertenze con i fornitori e quelle per i lavori di manutenzione e riparazione dell’unità immobiliare assicurata;
9. l’azione legale e procedura arbitrale con Società assicuratrici diverse da Euro Assistance per contratti assicurativi che
riguardano l’unità immobiliare assicurata.
Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, fino alla concorrenza dei seguenti limiti:
- Euro 5.000,00 per sinistro.
Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all’entità del “fondo spese” riconosciuto.
Europ Assistance conserva il diritto di ripetere nei confronti dell’Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga
riconosciuta la colpa grave od il dolo dell’Assicurato stesso nell’evento che ha dato origine alla controversia.
Art. 5 O ESTENSIONE TERRITORIALE
Le Garanzie prestate con la presente Polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Ital ia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.
Sono comunque esclusi dalla copertura di Xxxxxxx gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.
Art. 6 O ESCLUSIONI
Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE” l'assicurazione non è prestata nei
seguenti casi:
a. controversie derivanti da fatto doloso dell’assicurato salvo quanto previsto nell’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”;
b. controversie conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
c. vertenze di diritto pubblico con Enti Pubblici, Istituti di Assicurazione Previdenziali e Sociali;
d. controversie in materia di diritto tributario, fiscale e amministrativo salvo quanto previsto nell’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”;
e. azioni di sfratto per morosità o per finita locazione salvo quanto espressamente indicato nell’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”;
f. controversie derivanti dalla proprietà e dall’uso di natanti e di imbarcazioni muniti di motore, nonché dalla proprietà e dall’uso di veicoli a motore soggetti all’assicurazione obbligatoria di responsabilità civile;
g. controversie contrattuali, salvo quanto previsto nell’ Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”;
x. controversie per il recupero crediti anche con riferimento a quanto previsto per le controversie contrattuali con i fornitori;
i. controversie tra comproprietari della stessa unità immobiliare assicurata;
j. fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell’ambiente;
k. controversie derivanti da contratti di compravendita/permuta di immobili e per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliari per le quali sia necessaria la concessione edilizia o analoga certificazione rilasciata dal Comune o da altra autorità competente per legge. Si intendono comunque comprese eventuali controversie contrattuali con i fornitori che prestano la loro opera nell’unità immobiliare assicurata eccezion fatta per le vertenze relative al rilascio di concessioni o analoghe certificazioni necessarie per legge (progetti, disegni, autorizzazioni, etc.);
l. controversie di valore inferiore a Euro 250,00;
m. controversie contrattuali con Europ Assistance;
n. controversie non espressamente indicate nell’ Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”.
SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE “CONDOMINIO”
CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Garanzia P - “Condominio”
Art. 1 P SOGGETTI ASSICURATI
Sono assicurati:
• il Condominio nella persona dell’amministratore in carica;
• persone addette – in rapporto di dipendenza – alla conduzione del condominio;
In caso di controversie fra più persone assicurate con la medesima Polizza, le garanzie di cui sopra vengono prestate unicamente a favore del Condominio Contraente.
Art. 2 P OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Europ Assistance alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale per sinistro illimitato per anno indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’ Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.
In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:
- le spese del procedimento di mediazione/negoziazione assistita per esperire e/o partecipare al procedimento stesso secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per l’intervento di un unico legale incaricato della gestione del Sinistro secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un importo massimo fino a Euro 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell’Assicurato, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera A);
- le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio;
- le spese per il Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di Euro 500,00.
In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell’assicurazione, l’assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denunzia dei sinistri e sull’evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.
Art. 3 P DELIMITAZIONE DELL’OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Europ Assistance non si assume il pagamento di:
• multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
• spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di
Procedura Penale);
• spese di trasferta.
È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.
Art. 4 P PRESTAZIONI GARANTITE
Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. “OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE” valgono, per fatti relativi alle unità abitative immobiliari per i seguenti casi:
1. le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, nel cui novero non rientrano le persone indicate all’Art. “SOGGETTI ASSICURATI”, anche in caso di costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
3. vertenze di lavoro con i dipendenti del condominio;
4. recupero delle spese condominiali nei confronti dei condomini morosi; tale garanzia opera a condizione che la rata scaduta e inevasa si riferisca a periodi di tempo coperti dalla presente Xxxxxxx;
5. vertenze con i condomini per l’inosservanza di norme di legge o disposizioni del regolamento condominiale, tale garanzia opera con una franchigia fissa di Euro 500,00 per sinistro;
6. vertenze nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte relative al condominio assicurato;
tale garanzia opera con una franchigia fissa di Euro 500,00 per sinistro;
7. vertenze relative alla proprietà e agli altri diritti reali inerenti il condominio assicurato;
8. l’azione legale e procedura arbitrale con Società assicuratrici, diverse da Europ Assistance, per contratti assicurativi che riguardano il condominio.
Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, fino alla concorrenza dei seguenti limiti:
- Euro 5.000,00 per sinistro.
Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all’entità del “fondo spese” riconosciuto.
Europ Assistance conserva il diritto di ripetere nei confronti dell’Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga
riconosciuta la colpa grave od il dolo dell’Assicurato stesso nell’evento che ha dato origine alla controversia.
Art. 5 P ESTENSIONE TERRITORIALE
Le Garanzie prestate con la presente Polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Ital ia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano.
Sono comunque esclusi dalla copertura di Xxxxxxx gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.
Art. 6 P ESCLUSIONI
Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE” l'assicurazione non è prestata nei
seguenti casi:
a. controversie derivanti da fatto doloso dell’assicurato;
b. controversie conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
c. controversie derivanti da vertenze connesse a comportamenti antisindacali (come previsto dall’art, 28 dello
Statuto dei lavoratori) e da vertenze in materia di licenziamenti collettivi;
d. vertenze di diritto pubblico con Enti Pubblici, Istituti di Assicurazione Previdenziali e Sociali;
e. controversie in materia di diritto tributario, fiscale e amministrativo salvo quanto previsto nell’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”;
f. controversie derivanti da violazioni o inadempimenti contrattuali salvo quanto previsto nell’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”;
x. controversie per il recupero crediti anche con riferimento a quanto previsto per le controversie contrattuali;
h. controversie derivanti da contratti di compravendita di immobili e per le operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliari per le quali sia necessaria la concessione edilizia;
i. fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell’ambiente;
j. controversie di valore inferiore a Euro 250,00;
k. controversie contrattuali con Europ Assistance;
l. controversie non espressamente indicate nell’ Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”.
SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE “INSEGNANTI, PRESIDI E DIRETTORI/DIRIGENTI AMMINISTRATIVI E DIDATTICI”
CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Garanzia Q - “Insegnanti, Presidi e Direttori/Dirigenti Amministrativi e Didattici”
Art. 1 Q SOGGETTI ASSICURATI
Sono assicurati:
• Insegnanti;
• Presidi;
• Direttori/Dirigenti Amministrativi;
• Dirigenti Didattici.
In caso di controversie fra più assicurati, se Contraente è un Istituto Scolastico, la garanzia si intende prestata a favore dello stesso.
Art. 2 Q OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Europ Assistance alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale per sinistro illimitato per anno indicato nel Modulo di Polizza, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’ Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.
In tale ambito gli oneri indennizzabili comprendono:
- le spese del procedimento di mediazione/negoziazione assistita per esperire e/o partecipare al procedimento stesso secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per l’intervento di un unico legale incaricato della gestione del Sinistro secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un importo massimo fino a Euro 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell’Assicurato, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera A);
- le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio;
- le spese per il Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se
non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di Euro 500,00.
In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell’assicurazione, l’assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denunzia dei sinistri e sull’evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.
Art. 3 Q DELIMITAZIONE DELL’OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Europ Assistance non si assume il pagamento di:
• multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
• spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di
Procedura Penale);
• spese di trasferta.
È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.
Art. 4 Q PRESTAZIONI GARANTITE
Gli oneri indennizzabili previsti all’Art. “OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE”, operano con riferimento a violazioni di legge o a lesioni di diritti nell’esercizio delle funzioni professionali concernenti l’attività indicata nel Modulo di Polizza, per i seguenti casi:
1. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per reati dolosi. Tale garanzia opera solo in caso di derubricazione del titolo di reato da doloso a colposo ovvero in caso di proscioglimento, di assoluzione con decisione passata in giudicato (art. 530 codice di procedura penale, 1° comma), o avvenga l’archiviazione per infondatezza della notizia di reato, fermo restando l’obbligo dell’Assicurato di denunciare il sinistro nel momento in cui viene instaurato il procedimento penale. Restano esclusi tutti i casi di estinzione del reato ad eccezione delle ipotesi di estinzione per remissione di querela. Non si fa luogo ad alcun rimborso delle spese in caso di estinzione del reato per qualunque causa o per qualunque altro esito del procedimento diverso da quello sopra indicato;
3. la difesa nei procedimenti amministrativi.
Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, fino alla concorrenza dei seguenti limiti:
- Euro 5.000,00 per sinistro.
Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all’entità del “fondo spese” riconosciuto.
Europ Assistance conserva il diritto di ripetere nei confronti dell’Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga
riconosciuta la colpa grave od il dolo dell’Assicurato stesso nell’evento che ha dato origine alla controversia.
Art. 5 Q ESTENSIONE TERRITORIALE
Le garanzie prestate con la presente polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa. Per Europa si intende:
Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.
Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.
Art. 6 Q ESCLUSIONI
Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE” l'assicurazione non è prestata nei
seguenti casi:
a. controversie derivanti da fatto doloso dell’assicurato, fatto salvo quanto disposto in merito dall’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE” per la difesa nei procedimenti penali;
b. controversie conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
c. controversie collegate a procedimenti di esecuzione forzata promossi successivamente ai due primi procedimenti risultati totalmente o parzialmente infruttuosi;
d. fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
e. controversie in materia di diritto tributario e fiscale, salvo quanto previsto nell’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE” in relazione alla difesa nei procedimenti penali;
f. controversie relative a cariche sociali rivestite dall’Assicurato, anche a titolo gratuito, presso Enti pubblici o
privati;
g. controversie di valore inferiore a Euro 250,00;
h. controversie contrattuali con Europ Assistance;
i. controversie non espressamente indicate nell’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”.
SEZIONE - ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE “RITIRO PATENTE”
CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE
Garanzia R - “Ritiro Patente Base”
Art. 1 R OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Europ Assistance alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale di Euro 10.000,00 per sinistro illimitato per anno, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all’ Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.
- le spese del procedimento di mediazione/negoziazione assistita per esperire e/o partecipare al procedimento stesso secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per l’intervento di un unico legale incaricato della gestione del Sinistro secondo quanto previsto dalle tabelle
allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle
richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese per un secondo legale domiciliatario, unicamente in fase giudiziale, per un importo massimo fino a Euro 2.500,00. Tali spese vengono riconosciute solo quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello di residenza dell’Assicurato, secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell’Assicurato, o di transazione autorizzata da Europ Assistance ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera A);
- le spese per l’intervento del Consulente Tecnico d’Ufficio;
- le spese per il Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con Europ Assistance ai sensi dell’Art. “GESTIONE DEL SINISTRO E LIBERA SCELTA DEL LEGALE” lettera B);
- le spese di giustizia;
- le spese per gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato secondo quanto previsto dalle tabelle allegate al D.M.55/2014 e/o successive modifiche. Le spese verranno liquidate secondo i parametri di cui alle richiamate tabelle con esclusione di ogni forma di riduzione o di aumento dei compensi di cui al citato decreto 55/2014 e/o successive modifiche;
- Il Contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (L. 23 dicembre 1999, n. 488 art. 9 - D.L. 11.03.2002 n° 28), se
non ripetuto dalla Controparte in caso di soccombenza di quest’ultima.
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari fino ad un limite di Euro 500,00.
In caso di un evento riguardante le garanzie oggetto dell’assicurazione, l’assicurato può ottenere informazioni sulle garanzie stesse, i rischi assicurati, le condizioni di polizza, le modalità e i termini per la denunzia dei sinistri e sull’evoluzione dei sinistri già in essere telefonando al numero verde Europ Assistance.
Art. 2 R DELIMITAZIONE DELL’OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
Europ Assistance non si assume il pagamento di:
• multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
• spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di
Procedura Penale);
• spese di trasferta.
È inoltre escluso il pagamento di spese connesse all’esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.
Tutela Legale
Art. 3 R SOGGETTI ASSICURATI
Sono assicurati:
• i dipendenti della Società contraente/del datore di lavoro contraente, subordinati e parasubordinati, e gli agenti monomandatari che operano presso di essa/esso e per i quali la guida di veicoli a motore sia strettamente funzionale all’esercizio dell’attività/mansione cui sono adibiti;
• soci, legali rappresentanti e/o amministratori, nel caso in cui la Società Contraente abbia denominazione societaria, che operano presso di essa e per i quali la guida di veicoli a motore sia strettamente funzionale all’esercizio dell’attività/mansione cui sono adibiti.
I soggetti assicurati devono essere identificati in polizza tramite il numero della patente e tramite indicazione precisa
dell’attività/mansione svolta presso il soggetto Contraente.
Art. 4 R PRESTAZIONI GARANTITE
Gli oneri indennizzabili previsti nel precedente Art. “OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE” valgono, nell’ambito della circolazione,
per i seguenti casi:
1. le richieste di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi derivanti da circolazione stradale,
anche in caso di costituzione di parte civile nell’ambito del procedimento penale a carico della controparte;
2. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
3. la difesa in sede penale nei procedimenti per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da incidenti stradali ai sensi della L. 41/2016 e successive modifiche e integrazioni (omicidio stradale, Fuga del conducente in caso di omicidio
stradale, lesioni personali stradali gravi o gravissime). La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
4. proporre opposizione o ricorso in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida o interdizione alla guida in un Paese di cui all’Art. “ESTENSIONE TERRITORIALE”. Europ Assistance provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso purché l'Assicurato faccia pervenire alla stessa il provvedimento in originale entro 7 giorni dalla data di notifica dello stesso.
5. il ricorso e/o l’opposizione avverso provvedimenti sanzionatori per i casi di violazioni delle norme di comportamento del codice della strada che comportino una perdita di punteggio superiore a 5 punti (per singola violazione) secondo quanto previsto dalla tabella dei punti allegata all’art. 126 bis del codice della strada.
6. il ricorso e/o l’opposizione contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore in seguito ad incidente stradale;
7. l’anticipazione di una cauzione fino ad un massimo di Euro 10.000,00 per ottenere la libertà provvisoria dell’Assicurato in caso di un evento avvenuto all’estero rientrante nei rischi assicurati. L’Assicurato rimborserà la cauzione versata dalla Europ Assistance entro il 30° giorno dalla sentenza e comunque entro 3 mesi dalla data di versamento della cauzione.
8. le spese relative all’intervento di un interprete in caso di procedimenti radicatisi all’estero riguardanti le garanzie oggetto della polizza, nei limiti del massimale assicurato;
9. il rimborso delle spese necessarie al rifacimento di documenti relativi alla circolazione a seguito della loro distruzione in caso di incidente stradale. L’Assicurato è tenuto a far pervenire alla Società copia della documentazione comprovante le spese sostenute unitamente alla denuncia presentata all’Autorità competente.
10. le spese di deposito dei mezzi assicurati in caso di sequestro giudiziario a seguito di incidente stradale fino ad un massimo di Euro 250,00.
Europ Assistance, su richiesta del Contraente, riconoscerà per ogni sinistro di difesa penale, il pagamento del “fondo spese ed onorari” richiesto dal Legale incaricato della gestione del caso assicurativo mediante regolare fattura, fino alla concorrenza dei seguenti limiti:
- Euro 5.000,00 per sinistro.
Per effetto di tali pagamenti il massimale assicurato sarà proporzionalmente diminuito in misura corrispondente all’entità del
“fondo spese” riconosciuto.
Europ Assistance conserva il diritto di ripetere nei confronti dell’Assicurato ogni importo anticipato allo stesso, qualora venga
riconosciuta la colpa grave od il dolo dell’Assicurato stesso nell’evento che ha dato origine alla controversia.
Art. 5 R ESTENSIONE TERRITORIALE
Le garanzie prestate con la presente polizza sono operative per violazioni di legge e lesioni di diritti verificatesi in Europa. Per Europa si intende:
Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Albania, Algeria, Andorra, Austria, Belgio, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Egitto, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lettonia, Libia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Marocco, Moldavia, Principato di Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Serbia, Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia, Ucraina e Ungheria.
Sono comunque esclusi dalla copertura di polizza gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in Paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.
Art. 6 R ESCLUSIONI
Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE” l'assicurazione non è prestata nei
seguenti casi:
a. controversie derivanti da comportamento doloso dell’assicurato;
b. controversie conseguenti a tumulti popolari, atti bellici, rivoluzioni, terremoti, alluvioni, eruzioni vulcaniche, scioperi o serrate, o conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
c. controversie in materia di diritto amministrativo, tributario e fiscale, salvo quanto previsto nell’Art. “PRESTAZIONI GARANTITE”;
d. controversie fra più persone assicurate con la medesima polizza.
L’assicurazione non vale inoltre: