COLLEGIO DI TORINO
COLLEGIO DI TORINO
composto dai signori:
(TO) XXXXXXXX XXXXXXXXX Presidente
(TO) COTTERLI Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) XXXXXXXX Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMOTTO Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE XXXXXXXXX Xxxxxx di designazione rappresentativa dei clienti
Relatore ESTERNI - XXXXXXX XXXXXXXX
Seduta del 14/07/2021
FATTO
Parte ricorrente ha affermato quanto segue:
− che, il 2 febbraio 2016, ha acquistato un’autovettura al prezzo di € 13.000,00, saldato tramite finanziamento concesso dall’intermediario convenuto;
− che, a seguito della consultazione del Pubblico Registro Automobilistico (PRA), il 22 luglio 2020 si avvedeva «che l’autovettura non le era mai stata trasferita e che sulla stessa risultano tre fermi amministrativi per un importo complessivo di € 4.470,88»;
− che, il 22 luglio 2020, ha inoltrato alla finanziaria convenuta una missiva, con la quale comunicava la volontà di risolvere il contratto di finanziamento a seguito del grave inadempimento della ditta fornitrice, la quale non aveva provveduto alla trascrizione dell’atto di compravendita del mezzo;
− che «ad oggi i coobbligati hanno corrisposto alla finanziaria l’importo di € 10.075,00
= (diecimilasettantacinque//00), e continuano, al fine di evitare segnalazioni pregiudizievoli al C.R.I.F., a pagare le rate a scadenza, nonostante la proprietà dell’autovettura non sia mai stata trasferita alla signora [ricorrente] e sulla stessa risultino tre fermi amministrativi per il mancato pagamento da parte del legale rappresentante pro-tempore della concessionaria, sig. (…), di debiti verso l’erario».
Pertanto domanda che il Collegio ABF adito accerti e dichiari la risoluzione del contratto di finanziamento per cui è controversia e disponga che l’intermediario rimborsi in suo favore l’importo di € 10.075,00, pari alla somma di tutte le rate versate alla finanziaria.
L’intermediario, invece, ha rappresentato quanto segue:
− in via preliminare, che, dal tenore letterale del ricorso avversario, non è possibile evincere quali siano le richieste avanzate all’ABF, atteso che «nessuna domanda, invero, risulta formulata dai finanziati nei confronti della finanziaria»;
− che, a seguito della sottoscrizione dell’atto di compravendita dell’autovettura, «la proprietà del veicolo, quindi, è certamente stata trasferita, tempestivamente, all’acquirente, che in effetti a far data dal 2016 risulta aver regolarmente utilizzato la Citroen»;
− che «la lamentata assenza di trascrizione al PRA dell’atto di vendita, se da un lato non inficia l’acquisto della proprietà del mezzo in capo al compratore, d’altro lato non può neppure configurare un inadempimento del venditore», infatti l’art. 94 del Codice della Strada (testo in vigore dal 13 agosto 2010 al 31 dicembre 2019) prevedeva che «in caso di trasferimento di proprietà degli autoveicoli (…) il competente ufficio del PRA, su richiesta avanzata dall’acquirente entro 60 giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell’atto è stata autenticata o giudizialmente accertata, provvede alla trascrizione del trasferimento»;
− che l’intento del legislatore è pertanto quello di porre a carico dell’acquirente l’onere di procedere alla trascrizione dell’atto di acquisto presso il Pubblico Registro Automobilistico, come confermano alcuni precedenti giurisprudenziali secondo cui la richiesta al PRA degli adempimenti di cui all’art. 94 del Codice della Strada costituisce obbligo esclusivo dell’acquirente (Cass. civ. n. 20843/2017) e nessun inadempimento è configurabile a carico del venditore che non provveda a tale richiesta (Cass. civ., ordinanza n. 2263/2013);
− che è l’atto di vendita in sé che vale come cessione del bene ed è con la sua sottoscrizione che si perfeziona il trasferimento di proprietà del veicolo in capo all’acquirente;
− che «la trascrizione in sé dell’atto di compravendita non crea alcun effetto giuridico, atteso che tale effetto si è già verificato in precedenza in virtù, per l’appunto, dell’atto di vendita medesimo», come confermato dai seguenti precedenti giurisprudenziali: (i) Cass. civ., ordinanza n. 5667/2018, la quale ha stabilito che il momento perfezionativo del contratto di compravendita «si fonda esclusivamente sul consenso delle parti»; (ii) Cass. civ., ordinanza n. 26327/2019, a mente della quale «la trascrizione dell'atto di vendita dell'autoveicolo nel pubblico registro automobilistico (PRA) non è requisito di validità e di efficacia del trasferimento del diritto di proprietà, non avendo essa valore costitutivo e configurando, invece, un mero strumento legale di pubblicità e di tutela inteso a dirimere i conflitti tra persone aventi causa dal medesimo venditore che vantino diritti sullo stesso bene; pertanto, gli autoveicoli ben possono essere validamente alienati con la semplice forma verbale consensuale»;
− che ha riscontrato negativamente al reclamo il 7 settembre 2020.
Chiede quindi il rigetto del ricorso. In sede di repliche, poi, il ricorrente:
− ha osservato che il precedente giurisprudenziale richiamato dalla controparte nelle controdeduzioni - ordinanza n. 2263/2013 – prevede che «nessun inadempimento è configurabile a carico del venditore il quale non vi provveda [alla trascrizione al PRA] non essendovi tenuto, salvo ovviamente, altro e diverso titolo interno al rapporto con l’acquirente»;
− ha precisato che, nel caso di specie, «l’obbligazione di provvedere alla trascrizione al PRA dell’atto di vendita dell’autovettura era a carico esclusivo del sig. [titolare della concessionaria – venditore]» e a riprova di ciò viene depositata in atti la copia della corrispondenza intercorsa con il titolare dell’agenzia «innanzi al quale il sig.
[venditore] ha sottoscritto atto di vendita dell’autovettura» e, da quanto risulta, «era dovere giuridico – in quanto frutto di esplicito accordo – del sig. [venditore], di recarsi al PRA per la voltura dell’autovettura in favore della signora [acquirente]»;
− ha richiesto, «se del caso», l’audizione del venditore e del titolare dell’agenzia.
In sede di controrepliche, l’intermediario, infine:
− ha eccepito preliminarmente «la irritualità della produzione documentale effettuata
ex adverso solo in sede di replica»;
− ha sottolineato «l’inefficacia probatoria della dichiarazione (apparentemente) resa da tal [titolare dell’agenzia]», infatti «ammesso e non concesso che la e-mail datata 27 aprile 2021 provenga effettivamente dal titolare della suddetta agenzia di pratiche auto, non c’è affatto da stupirsi che egli, richiesto dal difensore della [ricorrente] del perché non abbia effettuato la trascrizione al PRA, si sia sottratto ad ogni propria responsabilità riferendo di un non provato impegno del venditore a provvedere lui stesso»;
− ha ribadito che l’onere di procedere alla trascrizione dell’atto di compravendita gravava sull’acquirente;
− ha evidenziato che la richiesta di audizione del venditore e del titolare dell’agenzia non può certo essere accolta, atteso che le disposizioni ABF prevedono che la procedura si svolga esclusivamente in forma scritta.
Ciò posto, il Collegio osserva quanto segue.
DIRITTO
La controversia ha ad oggetto la domanda di risoluzione, ex art. 125-quinquies TUB, del contratto di finanziamento sottoscritto con l’intermediario e collegato al contratto di acquisto di un’autovettura del 2016.
L’art. 125-quinquies TUB, introdotto dal D.Lgs. 141/2010 in recepimento della Direttiva 2008/48/CE, riconosce in capo al consumatore il diritto di domandare la risoluzione del contratto di prestito finalizzato, collegato ad altro contratto di fornitura di beni o servizi, al ricorrere delle seguenti condizioni:
− che sia stata inutilmente effettuata la messa in mora del fornitore;
− che l’inadempimento del fornitore possa qualificarsi come di non scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 c.c.
In presenza di tali presupposti, il finanziatore ha l’obbligo di rimborsare al consumatore le rate già pagate, mentre la risoluzione del contratto non comporta l’obbligo del cliente di rimborsare al finanziatore quanto versato al fornitore, che dovrà essere ripetuto dall’intermediario nei confronti del fornitore stesso.
Nel caso di specie, il preteso inadempimento del venditore all’obbligo di eseguire la trascrizione dell’atto di acquisto al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) non è stato provato.
Invero, tale obbligo non può avere fonte legale, dato che la legge lo accolla all’acquirente. Né una diversa regolamentazione pattizia emerge documentalmente, non potendosi attribuire valore di piena prova agli elementi emergenti dalla corrispondenza intrattenuta dall’acquirente con il titolare dell’agenzia di pratiche auto innanzi al quale il venditore ha stipulato con il compratore l’atto di vendita dell’autovettura.
Ne consegue che la domanda della parte ricorrente non può essere accolta.
P.Q.M.
Il Collegio non accoglie il ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1