DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 26 DEL 25.11.2013
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 26 DEL 25.11.2013
Oggetto: Approvazione schema contratto riprese cinematografiche
IL DIRETTORE
Visto l’art. 114 del D. Lgs. 267 del 2000 che conferisce ai Comuni la facoltà di provvedere alla gestione di servizi, privi di rilevanza economica ed imprenditoriale, a mezzo di istituzioni, quali organismi strumentali del Comune;
Visto l’art. 42 dello Statuto del Comune di Monterotondo che definisce le modalità di costituzione dell’Istituzione, ne individua gli elementi costitutivi, gli ambiti e le modalità gestionali;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 23 del giorno 31.05.2011 “Approvazione Costituzione per i Servizi Culturali ed approvazione del regolamento costitutivo”;
Vista la disposizione del Sindaco prot. n. 1619 del giorno 11.01.2013 con la quale è stato conferito al Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx l’incarico di Direttore dell’Istituzione Culturale di Monterotondo;
Considerato che con Delibera di Consiglio Comunale n. 23/2011 è stata conferita capacità negoziale all’ICM, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento costitutivo, con competenza di compiere tutti gli atti e negozi ritenuti necessari per il perseguimento delle finalità dell’istituzione, in nome, per conto e nell’interesse del Comune di Monterotondo;
Vista la delibera di CdA n. 20 del 04.10.2013 di “Approvazione bilancio previsionale 2013-2015 e piano programma 2013-2015”;
Vista la X.X.X. x. 00/0000 xxxxxxx “Approvazione regolamento delle strutture e dei servizi gestiti tramite Istituzione Culturale di Monterotondo”;
Vista la X.X.X. x. 00/0000 xxxxxxx “Approvazione tariffe per la fruizione di servizi culturali”;
Visti gli schemi di contratto relativi al finanziamento quale corrispettivo di utilizzo dei locali gestiti tramite Istituzione Culturale, che, contrassegnati con la lettera “A” e “B”, formano parte integrante della presente determinazione;
Dato atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013;
Accertata la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 147-bis del D.Lgs.n. 267/2000;
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa,
1. Di approvare gli allegati schemi di contratto, che contrassegnati con la lettera “A” e “B”, formano parte integrante della presente determinazione;
2. Di pubblicare la presente determinazione entro cinque giorni dall’adozione all’Albo pretorio on-line del Comune di Monterotondo per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 17 del vigente regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
3. Di pubblicare il presente atto sul sito dell’Istituzione Culturale alla sezione “Trasparenza”, ai sensi del D. Lgs.n. 33 del 14.03.2013.
Il Direttore dell’Istituzione Culturale
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx
Allegato “A”
CONTRATTO LOCATION RIPRESE CINEMATOGRAFICHE
AMBIENTE: Stanze Affrescate di Palazzo Xxxxxx-Barberini
LOCATION: Comune di Monterotondo – Istituzione Culturale di Monterotondo, Palazzo Xxxxxx con sede legale in Monterotondo, Piazza Marconi, 4, 00015
Approvato con determina n. 26 del 25/11/2013
Il Comune di Monterotondo - Istituzione Culturale di Monterotondo, COD. FISC. 80140110588
/P.IVA 02128361009, in persona del Direttore dell’Istituzione Culturale xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx (di seguito la “Istituzione Culturale”), domiciliato per i fini di questo atto presso la sede dell’Istituzione, dichiara e garantisce di avere la piena e libera disponibilità di tutti i locali siti in Stanze Affrescate di Palazzo Xxxxxx-Barberini (di seguito la “Location”)
e
……………………. con sede legale in …………………, Cod.Fisc./P.IVA ,
rappresentata esclusivamente ai fini del presente atto da …………………, Cod.Fisc.
……………………… nato a ………. il giorno ……….. ed identificato con il documento:
……………………………….., (di seguito il “Committente”), la quale è interessata all’uso della Location per la realizzazione di riprese televisive alle condizioni qui di seguito indicate.
1. OGGETTO.
La Società concede al Committente, per il giorno ……………. dalle ore …… alle ore il diritto di
utilizzare la Location al fine di realizzare al suo interno riprese audiovisive per …………………….
(di seguito le “Riprese”). A partire dalle ore …….. del giorno ………………. verrà effettuata la preparazione scenografica.
2. MODALITÀ E CONDIZIONI DI PAGAMENTO.
A titolo di corrispettivo per tutto quanto previsto nel presente accordo, il Committente corrisponderà alla Società la somma globale e forfetaria di € 1.312,00/00 (EURO 1.312,00/00) + 22% di IVA, per un totale di € 1.600,64. Il pagamento sarà effettuato dal Committente, dietro presentazione di regolare fattura da parte della Società tramite Bonifico Bancario alle seguenti coordinate bancarie IT 89W0510439240CC0440000880 entro il …………...
3. CONDIZIONI GENERALI.
L’Istituzione Culturale autorizza Il Committente ad introdurre all’interno della Location persone, mezzi, apparecchiature, e quanto altro necessario per la perfetta realizzazione delle Riprese. Resta naturalmente inteso che le spese per le attrezzature e per il personale da utilizzarsi durante le Riprese saranno di competenza del Committente. L’Istituzione Culturale autorizza il Committente ad eseguire o a far
eseguire a proprie spese gli eventuali interventi ritenuti a suo giudizio necessari ed opportuni per la migliore utilizzazione della Location in relazione all’uso qui previsto che non vadano tuttavia ad interessare in nessun modo le pareti delle sale affrescate che sono coperte da vincolo dei beni artistici ed architettonici, ai sensi del D.Lgs. 42/2004. Il Committente si assume fin d’ora l’obbligo di restituire all’Istituzione Culturale la Location nelle condizioni in cui era stata consegnata con l’obbligo di asportare le eventuali arredi trasportati per le riprese.. Il Committente si assume la responsabilità per danni da essa causati a persone e/o cose durante l’effettuazione delle riprese. L’Istituzione Culturale garantisce al Committente ogni assistenza necessaria per la migliore realizzazione delle riprese.
4. DIRITTI CEDUTI.
Le Parti prendono altresì atto che il Committente avrà, tutti i diritti di utilizzazione sulle Riprese realizzate nella Location, parziali o totali, senza limitazioni di spazio e modalità, incluse quelle riguardanti la Location ed i suoi arredi e che la proiezione cinematografica e/o la trasmissione televisiva di tali riprese effettuate nella Location potrà costituire veicolo di pubblicità, anche attraverso l’inserimento di spot pubblicitari. La L’Istituzione Culturale riconosce, pertanto, il diritto del Committente all’esclusivo ed incondizionato sfruttamento della produzione in cui saranno eventualmente inserite le Riprese, senza che ciò faccia sorgere in capo L’Istituzione Culturale il diritto ad alcun compenso, risarcimento, indennizzo, o pretesa di qualsiasi genere.
5. GARANZIE ED OBBLIGO DI MANLEVA.
L’Istituzione Culturale garantisce di essere pienamente legittimata a concedere al Committente i diritti e le facoltà di cui al presente accordo.
In particolare, L’Istituzione Culturale garantisce: (1) che non vi sono sulla Location diritti di terzi che ne limitino o impediscano l’uso qui previsto e (2) che la Location è in perfetto stato, conforme all’uso dichiarato nel presente accordo. Il Committente non utilizzerà per le proprie attrezzature l’energia elettrica del Comune di Monterotondo. L’Istituzione Culturale pertanto si impegna, a fronte di quanto dichiarato nel presente articolo, a manlevare, risarcire e tenere indenne il Committente, da qualunque contestazione, pretesa, rivendicazione, richiesta di risarcimento o indennizzo o azione mossa da chicchessia nei suoi confronti con riferimento al presente accordo. La Società dichiara inoltre di conoscere la storia narrata nella Produzione. Di conseguenza prende atto ed accetta espressamente che la Location venga utilizzata per la Produzione ed autorizza sin d’ora il Committente a tale utilizzo in qualunque situazione e scena narrata nella Produzione.
6. DIRITTO DI RECESSO.
In considerazione anche della natura del presente accordo, L’Istituzione Culturale attribuisce al Committente la facoltà di recedere dal presente accordo e dalle obbligazioni dallo stesso derivanti con un preavviso di 48 ore, da esercitarsi con comunicazione via pec [ xxxxxxxxx@xxx.xx] , rimanendo esclusa qualsiasi Vostra pretesa nei confronti del Committente ed in particolare escludendo qualsiasi obbligo del Committente di indennizzo o risarcimento nei confronti dell’Istituzione Culturale.
7. CESSIONE A TERZI.
Il Committente potrà cedere in tutto o in parte ed a qualunque titolo a società del Gruppo
……………. o a terzi l’accordo di cui alla presente e/o i diritti da esso derivanti, senza necessità di ulteriore accettazione da parte Xxxxxx, intendendosi essa quivi espressa e confermata. È fatto divieto all’Istituzione Culturale di cedere in tutto o in parte il presente accordo se non previa autorizzazione scritta del Committente.
8. FORMA PATTI AGGIUNTIVI.
Qualsiasi patto aggiunto o contrario al contenuto di questo accordo sarà ritenuto valido solo se risulterà stipulato per iscritto, firmato da entrambe le Parti e successivo alla data del presente.
9. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.
In caso di inadempimento Istituzione Culturale anche ad uno solo degli obblighi, dichiarazioni e/o garanzie posti a suo carico dagli articoli “DIRITTI CEDUTI”,”GARANZIE ED OBBLIGO DI MANLEVA”, “CESSIONE A TERZI”, il Committente avrà il diritto di risolvere il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito e l’applicazione di ogni rimedio di legge. Il diritto di risolvere il presente contratto verrà esercitato dal Committente mediante invio di comunicazione scritta tramite raccomandata a/r anticipata via fax.
10. CESSIONE DEL CREDITO.
L’ Istituzione Culturale non potrà cedere a terzi, in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, gratuito od oneroso, i crediti nascenti dal presente contratto, senza la preventiva autorizzazione scritta del Committente.
11. FORO COMPETENTE.
Per ogni eventuale controversia relativa alla validità, all’interpretazione, all’esecuzione o alla risoluzione del presente contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Tivoli escludendo espressamente le parti la competenza di qualsiasi altro foro.
12. CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI.
I dati personali eventualmente forniti facoltativamente in relazione all’esecuzione del presente contratto saranno utilizzati dal Committente nei modi e nei limiti necessari per dare esecuzione al presente contratto e ad altri eventuali accordi allo stesso afferenti, oltre che per ottemperare agli obblighi di legge e costituire e mantenere elenchi unitari di clienti e fornitori, con procedure anche informatizzate e a cura delle sole unità di personale e dipartimenti interni debitamente incaricati.
In ogni caso, le Parti garantiscono di aver ottenuto il consenso, ove occorra, al trattamento dei dati personali eventualmente comunicati e di aver edotto gli interessati della possibilità di esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, il c.d. Xxxxxx Xxxxxxx, contattando reciprocamente le Parti ai rispettivi indirizzi in epigrafe.
13. CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO.
L’Istituzione Culturale dichiara altresì di avere preso atto del Codice Etico nonché del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01, adottati dal Committente – e consultabili all’interno del sito internet
…………………………… –, la cui osservanza costituisce parte essenziale delle obbligazioni dalla stessa assunte con la sottoscrizione del presente Contratto. Eventuali violazioni del Codice Etico e/o del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01 di tempo in tempo vigenti potranno, pertanto, determinare, nei casi più gravi, la risoluzione del presente Contratto nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti dal Committente.
Monterotondo lì, ……………..
L’Istituzione Culturale di Monterotondo Il Committente Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx
Ai sensi dell’art. 1341 codice civile dei seguenti articoli, l’Istituzione Culturale dichiara di accettare espressamente le clausole relative ai seguenti punti: diritti ceduti; garanzia ed obbligo di manleva; diritto di recesso; forma patti aggiuntivi; clausola risolutiva espressa; cessione del credito; foro competente in esclusiva; consenso al trattamento dei dati personali
L’Istituzione Culturale di Monterotondo Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx
Allegato “B”
CONTRATTO LOCATION RIPRESE CINEMATOGRAFICHE
AMBIENTE: Biblioteca Comunale di Monterotondo
LOCATION: Comune di Monterotondo – Istituzione Culturale di Monterotondo, Palazzo Xxxxxx con sede legale in Monterotondo, Piazza Marconi, 4, 00015
Approvato con determina n. 26 del 25/11/2013
Il Comune di Monterotondo - Istituzione Culturale di Monterotondo, COD. FISC. 80140110588
/P.IVA 02128361009, in persona del Direttore dell’Istituzione Culturale xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx (di seguito la “Istituzione Culturale”), domiciliato per i fini di questo atto presso la sede dell’Istituzione, dichiara e garantisce di avere la piena e libera disponibilità di tutti i locali siti in Monterotondo, piazza don Minzoni snc (di seguito la “Location”)
e
……………….. con sede legale in ………………., Cod.Fisc./P.IVA …………., rappresentata esclusivamente ai fini del presente atto da ………….., Cod.Fisc. ………………… nato a il
giorno …………….. ed identificato con il documento: ……………………….., (di seguito il “Committente”), la quale è interessata all’uso della Location per la realizzazione di riprese televisive alle condizioni qui di seguito indicate.
1. OGGETTO.
La Società concede al Committente, per i giorni …………..……. dalle ore ……… alle ore il
diritto di utilizzare la Location al fine di realizzare al suo interno riprese audiovisive per la produzione
……………………….. (di seguito le “Riprese”).
2. MODALITÀ E CONDIZIONI DI PAGAMENTO.
A titolo di corrispettivo per tutto quanto previsto nel presente accordo, il Committente corrisponderà alla Società la somma globale e forfetaria di € 7.000,00/00 (EURO 7.000,00/00) + 22% di IVA, per un totale di € 8.540,00. Il pagamento sarà effettuato dal Committente, dietro presentazione di regolare fattura da parte della Società tramite Bonifico Bancario alle seguenti coordinate bancarie IT 89W0510439240CC0440000880 entro il ……………...
3. CONDIZIONI GENERALI.
L’Istituzione Culturale autorizza Il Committente ad introdurre all’interno della Location persone, mezzi, apparecchiature, e quanto altro necessario per la perfetta realizzazione delle Riprese. Resta naturalmente inteso che le spese per le attrezzature e per il personale da utilizzarsi durante le Riprese saranno di competenza del Committente. L’Istituzione Culturale autorizza il Committente ad eseguire o a far
eseguire a proprie spese gli eventuali interventi ritenuti a suo giudizio necessari ed opportuni per la migliore utilizzazione della Location in relazione all’uso qui previsto. Il Committente si assume fin d’ora l’obbligo di restituire all’Istituzione Culturale la Location nelle condizioni in cui era stata consegnata con l’obbligo di asportare le eventuali modifiche e arredi trasportati per le riprese.. Il Committente si assume la responsabilità per danni da essa causati a persone e/o cose durante l’effettuazione delle riprese. L’Istituzione Culturale garantisce al Committente ogni assistenza necessaria per la migliore realizzazione delle riprese.
4. DIRITTI CEDUTI.
Le Parti prendono altresì atto che il Committente avrà, tutti i diritti di utilizzazione sulle Riprese realizzate nella Location, parziali o totali, senza limitazioni di spazio e modalità, incluse quelle riguardanti la Location ed i suoi arredi e che la proiezione cinematografica e/o la trasmissione televisiva di tali riprese effettuate nella Location potrà costituire veicolo di pubblicità, anche attraverso l’inserimento di spot pubblicitari. La L’Istituzione Culturale riconosce, pertanto, il diritto del Committente all’esclusivo ed incondizionato sfruttamento della produzione in cui saranno eventualmente inserite le Riprese, senza che ciò faccia sorgere in capo L’Istituzione Culturale il diritto ad alcun compenso, risarcimento, indennizzo, o pretesa di qualsiasi genere.
5. GARANZIE ED OBBLIGO DI MANLEVA.
L’Istituzione Culturale garantisce di essere pienamente legittimata a concedere al Committente i diritti e le facoltà di cui al presente accordo.
In particolare, L’Istituzione Culturale garantisce: (1) che non vi sono sulla Location diritti di terzi che ne limitino o impediscano l’uso qui previsto e (2) che la Location è in perfetto stato, conforme all’uso dichiarato nel presente accordo. Il Committente non utilizzerà per le proprie attrezzature l’energia elettrica del Comune di Monterotondo. L’Istituzione Culturale pertanto si impegna, a fronte di quanto dichiarato nel presente articolo, a manlevare, risarcire e tenere indenne il Committente, da qualunque contestazione, pretesa, rivendicazione, richiesta di risarcimento o indennizzo o azione mossa da chicchessia nei suoi confronti con riferimento al presente accordo. La Società dichiara inoltre di conoscere la storia narrata nella Produzione. Di conseguenza prende atto ed accetta espressamente che la Location venga utilizzata per la Produzione ed autorizza sin d’ora il Committente a tale utilizzo in qualunque situazione e scena narrata nella Produzione.
6. DIRITTO DI RECESSO.
In considerazione anche della natura del presente accordo, L’Istituzione Culturale attribuisce al Committente la facoltà di recedere dal presente accordo e dalle obbligazioni dallo stesso derivanti con un preavviso di 48 ore, da esercitarsi con comunicazione via pec [ xxxxxxxxx@xxx.xx] , rimanendo esclusa qualsiasi Vostra pretesa nei confronti del Committente ed in particolare escludendo qualsiasi obbligo del Committente di indennizzo o risarcimento nei confronti dell’Istituzione Culturale.
7. CESSIONE A TERZI.
Il Committente potrà cedere in tutto o in parte ed a qualunque titolo a società del Gruppo …………..
o a terzi l’accordo di cui alla presente e/o i diritti da esso derivanti, senza necessità di ulteriore accettazione da parte Xxxxxx, intendendosi essa quivi espressa e confermata. È fatto divieto all’ Istituzione Culturale di cedere in tutto o in parte il presente accordo se non previa autorizzazione scritta del Committente.
8. FORMA PATTI AGGIUNTIVI.
Qualsiasi patto aggiunto o contrario al contenuto di questo accordo sarà ritenuto valido solo se risulterà stipulato per iscritto, firmato da entrambe le Parti e successivo alla data del presente.
9. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.
In caso di inadempimento Istituzione Culturale anche ad uno solo degli obblighi, dichiarazioni e/o garanzie posti a suo carico dagli articoli “DIRITTI CEDUTI”,”GARANZIE ED OBBLIGO DI MANLEVA”, “CESSIONE A TERZI”, il Committente avrà il diritto di risolvere il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito e l’applicazione di ogni rimedio di legge. Il diritto di risolvere il presente contratto verrà esercitato dal Committente mediante invio di comunicazione scritta tramite raccomandata a/r anticipata via fax.
10. CESSIONE DEL CREDITO.
L’ Istituzione Culturale non potrà cedere a terzi, in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, gratuito od oneroso, i crediti nascenti dal presente contratto, senza la preventiva autorizzazione scritta del Committente.
11. FORO COMPETENTE.
Per ogni eventuale controversia relativa alla validità, all’interpretazione, all’esecuzione o alla risoluzione del presente contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Tivoli escludendo espressamente le parti la competenza di qualsiasi altro foro.
12. CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI.
I dati personali eventualmente forniti facoltativamente in relazione all’esecuzione del presente contratto saranno utilizzati dal Committente nei modi e nei limiti necessari per dare esecuzione al presente contratto e ad altri eventuali accordi allo stesso afferenti, oltre che per ottemperare agli obblighi di legge e costituire e mantenere elenchi unitari di clienti e fornitori, con procedure anche informatizzate e a cura delle sole unità di personale e dipartimenti interni debitamente incaricati.
In ogni caso, le Parti garantiscono di aver ottenuto il consenso, ove occorra, al trattamento dei dati personali eventualmente comunicati e di aver edotto gli interessati della possibilità di esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, il c.d. Xxxxxx Xxxxxxx, contattando reciprocamente le Parti ai rispettivi indirizzi in epigrafe.
13. CODICE ETICO E MODELLO ORGANIZZATIVO.
L’Istituzione Culturale dichiara altresì di avere preso atto del Codice Etico nonché del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01, adottati dal Committente – e consultabili all’interno del sito internet
……………. –, la cui osservanza costituisce parte essenziale delle obbligazioni dalla stessa assunte con la sottoscrizione del presente Contratto. Eventuali violazioni del Codice Etico e/o del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01 di tempo in tempo vigenti potranno, pertanto, determinare, nei casi più gravi, la risoluzione del presente Contratto nonché il risarcimento dei danni eventualmente subiti dal Committente.
Monterotondo lì, ……………….
L’Istituzione Culturale di Monterotondo Il Committente Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx
Ai sensi dell’art. 1341 codice civile dei seguenti articoli, l’Istituzione Culturale dichiara di accettare espressamente le clausole relative ai seguenti punti: diritti ceduti; garanzia ed obbligo di manleva; diritto di recesso; forma patti aggiuntivi; clausola risolutiva espressa; cessione del credito; foro competente in esclusiva; consenso al trattamento dei dati personali
L’Istituzione Culturale di Monterotondo Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx