Contract
Schema di convenzione per il ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e la reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali, interventi eseguiti in situazioni di emergenza
tra
Il Comune di PONTE DI PIAVE con sede in P.zza Garibaldi n. 1, C.F. 80011510262, P.I. 00595560269, rappresentato nella sottoscrizione del presente atto dal Comandante della Polizia Locale – Protezione Civile Ist. Dir. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, che agisce in esecuzione della delibera della Giunta Comunale n. del /2018, di seguito per brevità “Comune”;
e
“ ”, con sede in n. - , Capitale Sociale € , Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. , iscritta al
Registro delle Imprese di al R.E.A. n. , in persona di
, nato a
( ) il
e residente a
( ) in via n. , nella Sua qualità di procuratore speciale della Ditta suddetta, giusta delega del ,
Premesso
1. che il Comune, come previsto dal Titolo II del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - “Codice della Strada” - e in particolare dall’art. 14 che disciplina la responsabilità dell’Ente proprietario o gestore dell’infrastruttura stradale, deve provvedere a ripristinare, nel minor tempo possibile, le condizioni di viabilità e sicurezza dell’area interessata da incidenti.
Nell’eventualità che da tali incidenti derivi la presenza sulla piattaforma stradale di residui, materiali o liquidi, costituenti condizioni di pericolo per la fluidità del traffico, per la salvaguardia ambientale, per la tutela della salute pubblica, occorre procedervi con solerzia all’eliminazione, per consentire la riapertura al traffico;
2. che il Comune è tenuto a ottemperare ai principi generali dettati dall’articolo 1 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada - ovvero “La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato”.
3. che l’attività di ripristino post incidente deve essere eseguita nel pieno rispetto delle norme contenute nel Decreto Legislativo n. 152 del 03 aprile 2006 - Codice dell’Ambiente - più specificamente: l’art. 192 sancisce che l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati; l’art. 256 vieta la gestione dei rifiuti in mancanza delle prescritte procedure di abilitazione; l’art. 239 in applicazione al principio chi inquina paga e in armonia con la legislazione comunitaria, introduce le norme che governano procedure, modalità e requisiti necessari per il corretto disinquinamento delle aree contaminate;
4. che il Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 - Codice della Strada - all’art. 161 prevede la fattispecie secondo la quale, allorquando si verifichi la caduta o lo spargimento di materie viscide o infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione stradale, il conducente del veicolo, fonte della caduta o dello spargimento, deve provvedere immediatamente ad adottare ogni cautela necessaria per rendere sicura la circolazione e libero il transito (comma II), ed inoltre, deve provvedere a segnalare il pericolo agli altri viaggiatori ed informare del fatto l’Ente proprietario della strada o un organo di Polizia (comma III), tutto ciò è funzionalizzato a garantire il corretto ripristino delle condizioni di sicurezza della strada;
5. che per consolidato orientamento giurisprudenziale, la Corte Suprema di Cassazione ha individuato responsabilità di carattere civile per la Pubblica Amministrazione e penale in capo agli
Amministratori per i danni derivanti all’utenza mobile “dalla non adeguata manutenzione e dal non adeguato controllo dello stato delle strade”;
6. che il Comune, per garantire il rispetto della normativa sopra richiamata, è giunto nella determinazione di sottoscrivere la presente “Convenzione” con , al fine di garantire le procedure di intervento tese ad assicurare l’esecuzione dell’attività di ripristino post incidente, mediante “pulitura della piattaforma stradale e sue pertinenze” interessate da incidenti stradali, con la massima professionalità, trasparenza e assenza di costi per la Pubblica Amministrazione e per il cittadino. Le Compagnie Assicurative che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati, sostengono interamente il costo dell’intervento di ripristino post incidente;
7. che il servizio oggetto della presente “Convenzione” sarà reso da in regime di Concessione di Servizi, il cui corrispettivo consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio, con assunzione del rischio operativo legato alla gestione dello stesso.
A. che
Considerato
attraverso l’analisi delle esigenze operative di Enti e
Amministrazioni, negli anni ha sviluppato modalità e protocolli innovativi tesi a garantire la sicurezza viaria e la salvaguardia ambientale, post incidente stradale, al fine di favorire l’affidamento del servizio di ripristino nel rispetto delle prescrizioni legislative e dei principi di economicità degli Enti;
B. che assume quale principio precipuo ed ispiratore della propria
attività il rispetto della legalità, a partire dalla fase precontrattuale, per tutto il corso dell’esecuzione della convenzione, nella massima professionalità ed eticità;
C. che ha creato una struttura operativa su tutto il territorio
nazionale sotto la regia di una propria Centrale Operativa - attiva 24 ore su 24, 365 giorni l’anno - che coordina, nel rigoroso rispetto del complesso normativo vigente, l’attività di “pulitura della piattaforma stradale” eseguita dagli operatori territorialmente decentrati, afferenti alla Struttura Centrale di ;
D. che è titolare, ed opera attraverso proprie:
- procedure operative e gestionali coperte da brevetto,
- mezzi polifunzionali e strumentazioni anch’esse coperte da brevetto,
- prodotti per la bonifica stradale biologici e con proprietà disperdenti,
- procedure di gestione del rischio e coordinamento delle emergenze (attraverso la Centrale Operativa composta da personale altamente specializzato),
- servizi di gestione e smaltimento dei rifiuti prodotti, con assunzione diretta delle relative responsabilità ed oneri economici;
il complesso operativo è pertanto caratterizzato da specificità proprie e risulta perfettamente allineato al quadro normativo, specie in tema di sicurezza stradale e tutela ambientale;
E. che ha effettuato uno studio di fattibilità operativa, avente ad oggetto le specifiche del Comune prendendo in esame:
a. il tasso di incidentalità rilevato nell’ultimo triennio (fonte: dati ISTAT);
b. la densità di popolazione;
c. l’entità e la conformazione della rete viaria;
ciò al fine di garantire la massima resa ed efficienza del servizio, sull’intera rete stradale dell’Amministrazione e l’integrale copertura della responsabilità dell’Ente.
F. che conformemente a quanto previsto al precedente punto E, ha dotato l’impianto operativo territorialmente competente:
a. di mezzi polifunzionali specificamente destinati all’espletamento del servizio di ripristino post incidente;
b. dell’equipaggiamento con attrezzature e strumentazioni ad hoc, ma soprattutto con l’apparecchiatura di ingegneria complessa, in esclusiva e coperta da brevetto, per l’esecuzione degli interventi di ripristino post incidente;
c. della fornitura di prodotti disinquinanti biologici, per la realizzazione della bonifica stradale;
d. delle necessarie risorse umane, formate professionalmente da
, attraverso la frequentazione di corsi, finalizzati all’acquisizione delle procedure operative, strumentali alla risoluzione delle problematiche scaturenti dal verificarsi di incidenti stradali, nel pieno rispetto della normativa vigente.
Il tutto per garantire la piena operatività, in h24 per 365 giorni l’anno, con il medesimo elevato standard qualitativo del servizio.
Tutto ciò premesso, da considerarsi a ogni effetto di legge parte integrante e sostanziale del presente accordo,
le Parti convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1
Accordo ed oggetto della convenzione
1. Il “Comune di Ponte di Piave” concede a “ ” che accetta, il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, post incidente stradale, mediante “pulitura della piattaforma stradale e delle sue pertinenze”, su tutta la rete stradale comunale.
2. La struttura operativa di è tenuta a espletare gli interventi in situazioni di emergenza che vengono attivati a seguito del verificarsi di incidenti stradali.
Le tipologie di intervento, in emergenza, di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e reintegra delle matrici ambientali, post incidente stradale, consistono nella pulitura della piattaforma stradale con:
a. aspirazione dei liquidi inquinanti di dotazione funzionale dei veicoli, versati sulla carreggiata;
b. recupero dei rifiuti solidi relativi all’equipaggiamento dei veicoli, non biodegradabili, dispersi sul manto stradale;
c. ogni altra attività necessaria a seguito della perdita di carichi trasportati e rovinati sul manto stradale.
La tipologia d’intervento sub a) e sub b) sarà realizzata da anche nel caso di incidenti privi dell’individuazione del veicolo il cui conducente abbia causato l’evento e, quindi, l’onere economico relativo a tale intervento resterà a carico esclusivo di Sicurezza e Ambiente S.p.A., che non potrà recuperare i costi dalle compagnie assicurative.
Articolo 2
Modalità di attivazione degli interventi
1. Gli interventi di potranno essere richiesti anche dalla Polizia Locale e/o dalle Forze dell’Ordine presenti sul territorio, ovvero dal personale addetto alla Viabilità dipendente del Comune, attraverso comunicazione telefonica al numero verde della Centrale
Operativa di tel. (in servizio 24 ore su 24, per 365 giorni l’anno), che dovrà garantire tempi di risposta non superiori a un minuto per almeno il 90% delle chiamate.
2. La Centrale Operativa provvederà ad attivare, alla ricezione della richiesta telefonica, il Centro Logistico Operativo più vicino, per consentire il tempestivo e risolutivo intervento.
Articolo 3
Tempi di intervento
1. Considerato che il servizio di ripristino post incidente riveste carattere di pubblica utilità, con ampi risvolti sociali, in quanto direttamente connesso a garantire l’incolumità personale, la tutela dell’ambiente, la sicurezza della circolazione e la fluidità viaria ambientale, i tempi di intervento debbono essere contenuti al massimo e, salvo casi di comprovata impossibilità, non superare:
- 30 minuti per i giorni feriali dalle ore 6:00 alle 22:00, sabato escluso;
- 45 minuti per tutti i giorni dalle ore 22:00 alle 6:00, festivi e sabato dalle ore 00:00 alle 24:00.
2. Ciascun intervento delle strutture operative di potrà essere posto sotto la direzione della linea operativa dell’Ente, il quale si riserva la possibilità di coordinare i movimenti dei mezzi utilizzati e di documentarne le diverse fasi di intervento.
Articolo 4
Modalità operative
1. Le strutture operative di - svolgeranno le operazioni di “pulitura della piattaforma stradale compromessa da incidenti dei veicoli”, con interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, mediante:
a) “pulitura” del manto stradale, consistente nell’aspirazione dei liquidi inquinanti sversati di dotazione funzionale dei veicoli coinvolti, recupero dei detriti solidi, non biodegradabili, dispersi e relativi all’equipaggiamento dei veicoli stessi;
b) “lavaggio” della pavimentazione con soluzione di acqua e “tensioattivo ecologico” e/o “disgregatore molecolare biologico” della catena molecolare degli idrocarburi;
c) “aspirazione” dell’emulsione risultante ed eventuale lavaggio finale.
2. A seguito dell’iter procedurale sopra delineato, le fasi operative succedanee attengono al rispetto degli adempimenti e delle procedure rigorosamente prescritti dal Decreto Legislativo n. 152 del 03 aprile 2006 - Codice dell’Ambiente - a tutela e salvaguardia delle matrici ambientali, duplicemente esposte, sia in termini di integrità del suolo compromesso dalla presenza di sostanze inquinanti, sia in relazione al corretto e regolare svolgimento delle fasi che attengono all’intero ciclo di tracciabilità della filiera dei rifiuti prodotti per effetto della pulitura-bonifica stradale.
3. si impegna a realizzare tutti gli interventi previsti nella presente “Convenzione” nel pieno rispetto delle normative in termini di sicurezza stradale, tutela ambientale e sicurezza sul lavoro di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008.
4. Il personale addetto alle operazioni in strada dovrà essere dotato di vestiario che lo renda visibile anche in condizioni di scarsa visibilità, secondo quanto previsto dall’art. 37 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada e dalla Direttiva del Ministero dei LL.PP. del 24 maggio 1999.
5. La tipologia degli indumenti e le caratteristiche dei materiali dovranno essere conformi al Decreto Ministeriale dei Lavori Pubblici del 9 giugno 1995.
Articolo 5
Condizioni economiche del servizio e delega a operare per conto del Comune
1. riceve, come controprestazione della concessione del servizio da parte del Comune, unicamente il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio medesimo, dunque, gli oneri economici degli interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, post incidente stradale, saranno a carico delle compagnie assicurative garanti dei danneggianti. Nessun onere economico, in nessun caso, sarà a carico della Pubblica Amministrazione.
2. A fortiori ratione, il Comune, con l’”Atto Funzionale” allegato alla presente in qualità di Ente proprietario dell’arteria stradale danneggiata dall’incidente, conferisce a “ ”, nel suo interesse, ogni più ampio potere per agire e intraprendere le più opportune azioni nei confronti del responsabile del sinistro ex art. 2054 C.C., per denunciare alle compagnie assicurative detti sinistri, per trattarne la liquidazione, per incassare e per sottoscrivere i relativi atti di quietanza in proprio, trattenendo l’indennizzo corrisposto per l’attività di ripristino post incidente eseguita. Il pagamento effettuato dalle Compagnie di Assicurazione nei confronti di ha effetto liberatorio, in quanto l’Amministrazione rinuncia espressamente, ora per allora, a richiedere direttamente il risarcimento danni per la esecuzione della attività di ripristino delle condizioni di sicurezza della pubblica via svolta da
Tracciabilità dei flussi finanziari
1. Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 3, commi 8 e 9 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, “ .” si obbliga espressamente a riscuotere dalle Compagnie Assicurative tutti gli emolumenti con modalità che garantiscano la tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Parimenti “ ” si obbliga a pagare i corrispettivi ai
, effettuando transazioni da eseguirsi mediante i servizi delle banche o della società Poste Italiane S.p.A.
Articolo 7
Incombenze a carico del Comune e casistica di intervento
1. Per consentire a di attivare le procedure di rimborso degli oneri sostenuti per gli interventi effettuati e di inoltrare le richieste di risarcimento in modo mirato esclusivamente alla compagnie assicurative responsabili, il Comune si impegna a fornirle gratuitamente, direttamente o a seguito di richiesta alle Forze dell’Ordine intervenute sul luogo del sinistro, nel rispetto dei termini di legge, i dati necessari alla ricostruzione del fatto a fini amministrativi e in particolare le informazioni acquisite relativamente alle modalità dell'incidente, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi. Per garantire la puntuale trasmissione dei dati, l’Ente si impegna, inoltre, a emanare specifiche direttive all’Ufficio di Polizia Locale che potrà anche utilizzare il “modulo trasmissione dati semplificato” allegato alla presente.
2. In carenza della comunicazione dei dati di cui sopra,
, in qualità di concessionaria del Comune e di soggetto interessato, è legittimata a presentare richiesta dei dati stessi ai sensi dell’art. 11, comma 4 del Codice della Strada, via fax o e-mail, direttamente alle Forze dell’Ordine intervenute, in relazione allo specifico impegno assunto dall’Ente medesimo con la sottoscrizione della presente Convenzione. A tal fine, l’Amministrazione con la sottoscrizione del presente accordo, delega
ad inoltrare le predette richieste alle Forze dell’Ordine competenti e ad accedere alla documentazione relativa agli interventi eseguiti sulla rete stradale di propria competenza, in qualità di concessionaria del Comune e di soggetto interessato ai sensi dell’art. 11 comma 4 del Codice della Strada.
3. L’Ente si impegna, infine, a rendere note al proprio “Settore Viabilità” e tutte le Forze dell’Ordine che operano sulla rete viaria di propria competenza, le procedure sopra citate, precisando che al verificarsi di incidenti stradali sono tenuti ad attivare l’intervento di
, mediante chiamata al numero verde
.
1. Al fine di favorire l’integrale copertura di responsabilità e la piena assunzione del rischio di gestione da parte di a beneficio dell’Ente, quest’ultimo impegna unicamente , che accetta, ad intervenire ogni qualvolta vengano segnalati incidenti stradali sulla rete viaria afferente all’Amministrazione. Nel caso in cui il
, giunto sul luogo del sinistro, dovesse riscontrare che la strada non presenta elementi di compromissione, l’attivazione e arrivo sul posto degli operatori costituisce un onere ad esclusivo carico di ; nulla è addebitato alla compagnia assicurativa del civilmente responsabile, senza limitazioni quantitative. Al contrario, in caso di presenza di liquidi o solidi abbandonati sul sedime stradale, il
provvede a realizzare congruamente l’intervento di ripristino.
Articolo 8
Assunzione di responsabilità da parte di
1. Per una piena assunzione di responsabilità, si impegna ad intervenire per la messa in sicurezza della strada a seguito di ogni incidente stradale, dando contestuale e immediata notizia dell’intervento in corso al personale del Comune e/o alle Forze dell’Ordine territorialmente competenti.
2. ha stipulato polizza di assicurazione, avente massimale del valore di cinque milioni di euro per sinistro, a copertura della responsabilità civile verso terzi, per danni derivanti dal mancato puntuale ripristino delle condizioni di sicurezza.
3. è qualificata, con tutta la propria struttura operativa territoriale attraverso l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (articolo 212, comma 8, del Decreto Legislativa n. 152 del 3 aprile 2006 – Codice dell’Ambiente -); la struttura centrale di
è, inoltre, iscritta alla Categoria 9 “bonifica siti” presso il medesimo Albo (articolo 8 del Decreto del Ministero dell’Ambiente del 28 aprile 1998, n. 406).
4. è in possesso delle certificazioni di conformità agli standard ISO 9001/2008 (certificazione del Sistema di Qualità), ISO 14001/2014 (certificazione di Sistemi di Gestione Ambientale) e UNI EN 15838/2010 (secondo i criteri della UNI 11200/2010) e si impegna a conservarli durante la vigenza della Convenzione;
5. ha adottato il modello di gestione, organizzazione e controllo d’impresa, realizzato nel rispetto dei principi e delle prescrizioni previste dal Decreto Legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231, al fine di dotare la propria struttura aziendale delle procedure in grado di fornire tempestive segnalazioni, sull’insorgere di potenziali criticità in ordine al comportamento eticamente corretto e giuridicamente rilevante.
Articolo 9
Pianificazione di incontri periodici
Le Parti concordano di programmare incontri periodici per fare il punto della situazione, con l’analisi del complesso delle attività svolte dagli operatori di , allo scopo di verificare qualità e quantità degli interventi, per poter introdurre eventuali correttivi e miglioramenti del servizio.
Articolo 10
Accesso alla documentazione relativa agli interventi
, nell’ottica di offrire la massima trasparenza all’attività svolta, assicura all’Ente firmatario della presente convenzione la possibilità di consultare, con accesso riservato al portale , tutta la documentazione da noi raccolta ed elaborata per la corretta gestione degli interventi di ripristino realizzati sulla rete stradale dell’Ente convenzionato.
Articolo 11
Durata della “Convenzione”
La presente “Convenzione” avrà la durata di anni 2 (due) a decorrere dalla data di sottoscrizione. Alla scadenza del termine della convenzione, qualora non sia ancora realizzato un nuovo affidamento, l’impresa firmataria della presente convenzione garantirà la continuità del servizio fino all’assegnazione esecutiva con eventuale nuovo affidatario.
Articolo 12
Varie
1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante della presente Convenzione. Qualsiasi sua modifica dovrà avvenire con l’accordo delle Parti e in forma scritta.
2. Le Parti espressamente convengono che per qualsiasi controversia connessa alla interpretazione, all’esecuzione, alla risoluzione della presente Convenzione sarà competente il Foro di
.
3. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto delle norme legislative e regolamentari applicabili.
Letto, confermato e sottoscritto.
Luogo……………………., data………………………………
Per il Comune Per