REGOLAMENTO AZIENDALE PER L’EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
REGOLAMENTO AZIENDALE PER L’EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
Indice
Art. 1 - Normativa di riferimento 2
Art. 2 – Oggetto 2
Art. 3 - Tipologia e Volumi di attività 3
Art. 4 - Personale Coinvolto 3
Art. 5 - Requisiti per svolgere l’attività 3
Art. 6 - Limiti ed esclusioni 4
Art. 7 - Procedura per l’attivazione 4
Art. 8 – Partecipazione 4
Art. 9 - Prestazioni aggiuntive e attività istituzionale 5
Art. 10 - Tariffe 5
Art. 11 – Controlli 5
Art. 12 - Liquidazione dei compensi 6
Art. 13 - Norma finale 7
Modulo richiesta attività aggiuntiva (Allegato A) 8
Modulo fac-simile lettera di autorizzazione (Allegato B) 9
Art. 1 - Normativa di riferimento
• Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche ed integrazioni (Art. 15 quinquies “Caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari”);
• Artt. 54 (“Attività libero professionale intramuraria dei dirigenti medici”) e 55 (“Tipologie di attività libero professionali”) dei CCNL 8 giugno 2000, quadriennio 1998/2001 dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e dell’Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale;
• DPCM 27 marzo 2000 (“Atto di indirizzo e coordinamento concernente l’attività libero professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale”);
• Decreto Legge 12 novembre 2001 n. 402 (“Disposizioni urgenti in materia di personale sanitario”) , convertito nella Legge 8 gennaio 2002 n. 1;
• Delibera della Giunta della Regione Xxxxxx-Romagna n. 54 del 28.01.2002 (“Attivita' libero professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del servizio sanitario nazionale. Direttiva alle aziende”);
• Delibera della Giunta della Regione Xxxxxx-Romagna n. 1461 del 2.08.2002 (“Adozione atto di indirizzo sui criteri per l'autorizzazione regionale in materia di personale sanitario ai sensi del D.L. n. 402/2001”);
• Artt. 14 (“Orario di lavoro dei dirigenti”) comma 6 dei CCNL 3 novembre 2005, quadriennio 2002 – 2005 dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria e dell’Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica ed Amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale;
• Legge n. 120 del 3 agosto 2007, così come modificata dalla Legge n. 189 del 8.11.12 (Legge di conversione del cd. “Decreto Balduzzi”);
• Delibera di Giunta Regionale del 18 febbraio 2008 n. 200 (“Revisione dei piani aziendali per il superamento della fase transitoria dell'attività libero professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del servizio sanitario nazionale. Attuazione dell'art. 8 comma 5 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29”);
• D. Lgs. n. 66/2003 e s.m.i. (“Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro”);
• Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx-Xxxxxxx x. 0000 xxx 00.00.0000 xxxxxxx: “Riduzione delle liste di attesa per l’accesso alle prestazioni sanitarie”;
• Linee di indirizzo A.V.E.N. per l’attività aggiuntiva del 03/05/2016
Art. 2 – Oggetto
Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di espletamento delle prestazioni aggiuntive.
Costituiscono prestazioni aggiuntive quelle prestazioni, integrative dell’attività istituzionale ordinaria, richieste dall’Azienda ai propri dipendenti allo scopo di ridurre le liste di attesa ovvero per far fronte alla necessità di un temporaneo aumento di attività ovvero in presenza di carenza di organico.
Tali prestazioni hanno carattere d’eccezionalità e temporaneità e sono autorizzate fino al rientro alla normalità delle condizioni eccezionali che ne hanno determinato l’attivazione o all’adozione di altre misure correttive.
Art. 3 - Tipologia e Volumi di attività
Possono essere effettuate in attività aggiuntiva:
• Prestazioni specialistiche ambulatoriali e veterinarie
• Prestazioni per attività di ricovero
Non possono essere oggetto di attività aggiuntiva le prestazioni che non siano erogate in regime istituzionale (LEA).
I volumi dell’attività aggiuntiva saranno predeterminati e proporzionali ai volumi erogati in istituzionale e non potranno essere, globalmente considerati, superiori a quelli effettuati in attività istituzionale. Inoltre la negoziazione dei volumi di attività dovrà prendere a riferimento la stessa durata media di ciascuna tipologia di prestazione che funge da riferimento per l’attività istituzionale ordinaria.
L’attività sarà svolta con modalità analoghe a quelle istituzionali e, conseguentemente, nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di sicurezza sul lavoro.
I volumi prestazionali acquisiti non concorrono alla definizione dei volumi di attività erogabili in libero professione intramuraria individuale autorizzata.
La Direzione Aziendale disporrà le verifiche di competenza al fine di appurare che le prestazioni aggiuntive risultino, per quantità di volumi e per tempi di erogazione, coerenti con quanto previsto dal presente articolo.
Art. 4 - Personale Coinvolto
Possono partecipare all’attività aggiuntiva:
1) i dirigenti medici e veterinari ed i dirigenti del ruolo sanitario;
2) il personale infermieristico;
3) il personale tecnico di radiologia medica .
L’eventuale coinvolgimento di altri profili professionali sarà oggetto, di volta in volta, di valutazione e autorizzazione da parte della Direzione Aziendale.
Art. 5 - Requisiti per svolgere l’attività
Possono svolgere attività aggiuntiva i dipendenti in possesso dei seguenti requisiti: Se afferenti all’Area Comparto:
• essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno ed esperienza di almeno sei mesi, maturata anche presso altre realtà sanitarie;
Se afferenti all’area della Dirigenza:
• essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo pieno e aver optato per il rapporto di lavoro in regime di esclusività.
Per entrambe le aree:
• essere esenti da inidoneità anche temporanee alle medesime funzioni svolte in istituzionale.
Art. 6 - Limiti ed esclusioni
L’attività aggiuntiva non può essere svolta nel mese in cui si fruisce di istituti normativi o contrattuali che comportino la riduzione, a qualsiasi titolo, dell’orario di servizio. Qualora la malattia o la causa imprevista ed imprevedibile di riduzione dell'orario di lavoro sopravvenga nel mese in cui sono già state precedentemente svolte prestazioni aggiuntive, queste saranno comunque riconosciute.
Inoltre, l’attività aggiuntiva non può essere prestata in concomitanza con i seguenti istituti:
• pronta disponibilità
• turni di guardia
• assenza dal servizio ai sensi della legge 151/2001
• fruizione di periodi di aspettativa a qualsiasi titolo
• permessi a qualsiasi titolo
• sciopero
• sospensione dal servizio per provvedimento disciplinare
• congedo per rischio radiologico e anestesiologico
• xxxxx, recupero festivo e recupero ore
• malattia/infortunio
Art. 7 - Procedura per l’attivazione
Le attività aggiuntive devono essere autorizzate in via preventiva e in modo formale mediante la sottoscrizione di apposito accordo tra l’azienda e la/il Professionista/Equipe. Nei casi di imprevedibili esigenze l’autorizzazione può avvenire tramite scambio di corrispondenza (cartacea e/o elettronica) tra la Direzione e la Struttura presso la quale l’attività dovrà essere attivata per le motivazioni indicate all’art. 2 e solo successivamente comunque formalizzata con documento autorizzatorio.
La richiesta, proveniente dalla Direzione della U.O. interessata ed avvallata dalla Direzione del Dipartimento di afferenza, dovrà essere formulata su apposito modulo (Allegato A), dopo valutazione congiunta con la Direzione di Dipartimento e Stabilimento, che valideranno la non sussistenza di soluzioni alternative. Nella richiesta di autorizzazione deve essere riportata la motivazione, il numero di ore/prestazioni richieste, la modalità di esecuzione delle attività e il periodo al quale la richiesta si riferisce.
Le richieste provenienti dalle articolazioni aziendali quali GSA (Governo Specialistica Ambulatoriale), Dipartimento di Cure Primarie, Dipartimento Salute Mentale Dipendenze Patologiche, Dipartimento di Sanità Pubblica, potranno essere concordate per le vie brevi con la Direzione di U.O./Dipartimento e successivamente comunque formalizzate in documento autorizzatorio.
Il documento di autorizzazione (Allegato B) dovrà contenere i seguenti elementi:
✓ motivazione del ricorso all’attività aggiuntiva;
✓ tipologia e volumi delle prestazioni in termine di ore / numero di prestazioni e loro distribuzione temporale (mensile/settimanale etc…);
✓ modalità di esecuzione;
✓ durata dell’accordo;
✓ U.O./servizi coinvolti;
✓ risorse assegnate alle equipe interessate;
✓ compatibilità economica con i fondi disponibili.
Art. 8 – Partecipazione
L’adesione del dipendente all’attività aggiuntiva avviene su base volontaria e l’elenco degli aderenti è tenuto aggiornato dal Direttore della Struttura che ha ottenuto l’autorizzazione, previa verifica del possesso dei
requisiti, distinguendo tra personale dirigente e personale del comparto, la cui adesione è gestita invece dalle articolazioni della Direzione delle Professioni Sanitarie.
La partecipazione all’attività aggiuntiva non deve creare situazioni di pregiudizio al normale svolgimento dell’attività istituzionale.
La partecipazione del personale dirigente e del comparto nei turni / ore di attività aggiuntiva dovrà svolgersi preferibilmente secondo il criterio della rotazione ed in maniera tale da non recare ostacolo alla normale turnazione prevista per l’attività istituzionale ordinaria ed al rispetto della normativa vigente in materia di orario di lavoro.
A fronte del perdurare di liste di attesa che esorbitino in modo continuativo i tempi previsti dalla normativa regionale, l’attività aggiuntiva è da intendersi, in via preventiva, prioritaria rispetto alla rimanente attività libero professionale intramuraria.
La partecipazione all’attività aggiuntiva non deve creare situazioni di incompatibilità con le funzioni istituzionali. Pertanto il dipendente deve prioritariamente garantire l’attività istituzionale richiesta a qualsiasi titolo (eventuale lavoro eccedente il normale debito orario per il raggiungimento degli obiettivi prestazionali, aggiornamento, reperibilità ecc.).
I Direttori di U.O. e/o Dipartimento hanno la responsabilità di organizzare l’attività aggiuntiva permettendo pari opportunità di partecipazione a tutti i dirigenti che si rendano disponibili ad effettuarla estendendo eventualmente la richiesta di disponibilità anche a dirigenti medici delle altre U.O. dell’Azienda purché in possesso dei requisiti richiesti.
Art. 9 - Prestazioni aggiuntive e attività istituzionale
L’attività aggiuntiva deve svolgersi al di fuori dell’orario di lavoro, con timbratura specifica in entrata e in uscita.
Il personale dirigente timbrerà l’inizio e la fine dell’orario svolto in aggiuntiva con causale 11, i veterinari con causale 21 e il personale del comparto con causale 10.
Le eventuali mancate timbrature devono essere comunicate secondo i percorsi aziendali definiti.
L’attività aggiuntiva, pur essendo svolta oltre il debito orario contrattuale, rientra nell’orario di lavoro ai sensi del D. Lgs. 66/2003 e smi. Pertanto I responsabili delle strutture eroganti dovranno evitare che i Dirigenti Xxxxxx e Dirigenti del ruolo sanitario svolgano prestazioni di attività in aggiuntiva nel periodo di riposo successivo alla guardia o turnazione notturna. I responsabili delle strutture eroganti, con la collaborazione dei coordinatori, dovranno, garantire il rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 66/2003 e smi, evitando che i dirigenti ed il personale del comparto assegnati alla propria struttura svolgano prestazioni di attività aggiuntiva in violazione del riposo giornaliero (11 ore consecutive nelle 24), del riposo settimanale (1 giorno ogni sette come media su 14 giorni) e dell’orario massimo settimanale (48 ore come media sui 4 mesi).
Art. 10 - Tariffe
Dirigenti medici e dirigenti del ruolo sanitario:
Il compenso dovuto, così come definito dall’ Art. 14 comma 6 CCNL 03/11/2005 Area Dirigenza Medica e Veterinaria e Area Sanitaria, è pari a € 60,00 lordi/ora se trattasi di ore estemporanee, € 480,00 per turno di guardia notturna o festiva di 12 ore, ridotte in proporzione se per turno di 6 ore.
Personale del comparto:
Il compenso spettante al personale del comparto, da ritenersi lavoro dipendente ai fini fiscali e contributivi, è pari a € 35,00/ora.
I predetti importi verranno liquidati applicando ai medesimi il regime fiscale e previdenziale rispettivamente previsto per i dirigenti sanitari ed il personale del comparto. Pertanto, i compensi orari per il personale del comparto verranno liquidati previa trattenuta della quota di oneri previdenziali posta a carico del lavoratore. Viceversa, restano a carico dell’Azienda gli oneri Irap e la quota di oneri previdenziali posta a carico del datore di lavoro.
I compensi sono omnicomprensivi (spese/tempo di viaggio per sede di svolgimento dell’attività, indennità km, etc…), senza riconoscimento del tempo viaggio in attività aggiuntiva.
Le tariffe individuate nel presente regolamento potranno essere aggiornate, in conformità alle previsioni della contrattazione collettiva nazionale e previa consultazione con le OO. SS. interessate.
Art. 11 – Controlli
L’Azienda, tramite gli uffici secondo le loro rispettive competenze, compie le verifiche necessarie ad appurare che le prestazioni aggiuntive risultino, per quantità di volumi e per tempi di erogazione, coerenti con quanto concordato e qui regolamentato.
Le prestazioni aggiuntive saranno remunerate previa verifica delle seguenti condizioni:
• orario certificato in modalità di timbratura specifica e rispetto del debito orario bimestrale
• effettiva esecuzione dell’attività prevista in termine di numero delle prestazioni.
Il controllo avverrà incrociando il tempo di erogazione come risultante dalle specifiche timbrature effettuate, con le prestazioni effettivamente erogate. Nel caso in cui l’orario effettuato sia superiore a quello autorizzato, si procederà al pagamento dell’orario autorizzato; qualora le prestazioni erogate risultino inferiori a quelle concordate, le ore di aggiuntiva pagate saranno ridotte del tempo corrispondente alle prestazioni non erogate.
Qualora, risulti un debito orario in capo al dipendente per il bimestre di effettuazione di attività aggiuntiva, non si dà luogo al riconoscimento economico e le ore prestate vengono considerate orario di lavoro ordinario.
Le prestazioni eseguite in aggiuntiva devono essere effettuate con modalità analoghe a quelle dell’attività istituzionale e devono essere osservate tutte le modalità di rilevazione poste in essere per consentire un reale ed effettivo accertamento della prestazioni erogate in regime di attività aggiuntiva.
Art. 12 - Liquidazione dei compensi
L’erogazione delle somme dovute avverrà previa verifica e conteggio dell’attività effettivamente svolta, che dovrà corrispondere ai volumi di prestazioni concordati.
La liquidazione dei compensi avverrà con riferimento alle marcature presenti nel portale aziendale, salvo quanto indicato al precedente art. 11.
L’Azienda procederà al pagamento delle prestazioni aggiuntive solamente se, nel bimestre considerato, il dipendente risulterà aver effettuato l’orario contrattualmente dovuto.
Qualora si rilevi, al momento dei controlli per la liquidazione dei compensi, un debito orario nel periodo di riferimento, le ore svolte in aggiuntiva costituiscono normale orario di lavoro istituzionale.
Eventuali debiti orari negativi maturati in periodi successivi a quello di riferimento non daranno origine al recupero di ore precedentemente pagate in aggiuntiva. Allo stesso modo, saldi di orario positivi non daranno diritto al pagamento delle eventuali ore fatte in aggiuntiva e non pagate a fronte della carenza oraria istituzionale rilevata.
La rilevazione di detta attività avverrà con cadenza bimestrale secondo le regole proprie delle variabili stipendiali per quanto riguarda la liquidazione dei compensi.
Art. 13 - Norma finale
Il presente regolamento sostituisce ogni precedente regolamentazione aziendale in tema di prestazioni aggiuntive che, conseguentemente, si intende priva di ulteriori effetti.
Relativamente alle fattispecie di attività aggiuntiva già in essere, disciplinate e autorizzate con appositi accordi interni e delibere ad hoc, si applicano le condizioni previgenti per quanto riguarda l’attività già svolta alla data di pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento.
Allegato A
Al Direttore Dipartimento di………………..
Al Direttore Stabilimento di………………..
e p.c. xxxxxxxxxx.xx@xxxx.xx.xx
Oggetto: richiesta di attivazione di attività aggiuntiva.
Il sottoscritto Direttore dell’U.O. di , d’intesa con il Direttore del
Dipartimento di e con la Direzione
dell’Ospedale/Distretto di chiede, a seguito di
valutazione del bisogno sanitario, l’espletamento di attività svolta in regime di libera professione “aggiuntiva”.
A tal fine, dopo aver valutato i carichi di lavoro e i debiti orari dei dirigenti medici appartenenti all’U.O./Dipartimento e ritenuto che non vi siano soluzioni alternative (rimodulazione attività, supporto intradipartimentale, ecc…)
RICHIEDE
(barrare e/o compilare le voci d’interesse)
✓ TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ, QUANTITA’ E PERIODO ATTIVITÀ:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
dal ………..………… al …..………….. per n°ore ……… □ alla settimana / □ al mese
✓ MOTIVAZIONI PER CUI SI CHIEDE IL RICORSO ALL’ATTIVITÀ AGGIUNTIVA (specificare dettagliatamente le motivazioni)
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Il sottoscritto s’impegna:
- a verificare tramite portale, la corretta marcatura dell’attività da parte dei dirigenti coinvolti e a verificare che l’attività svolta dai dirigenti medici corrisponda a quella autorizzata, consapevole che nel caso in cui l’orario effettuato sia superiore a quello autorizzato, si procederà al pagamento dell’orario autorizzato, decurtando proporzionalmente ad ogni operatore l’eccedenza;
- ad assicurare un’equa partecipazione ai dirigenti medici che hanno aderito;
- a verificare l’assolvimento dei debiti orari istituzionali da parte dei dirigenti coinvolti;
- a comunicare tempestivamente alla Direzione di Stabilimento eventuali variazioni delle condizioni che hanno determinato la richiesta.
Il Direttore dell’Unità Operativa (COGNOME E NOME in STAMPATELLO)
Allegato B
Modena, gg/mm/aa
Dr. xxxxxxxxx xxxxxxxx
E p.c Dr. xxxxxx
Dir. Dip. xxxxxx
Dr.ssa xxxxxx
Direttore Stabilimento di xxxxxx
X.Xxxxxxxxx
Ufficio Aziendale Libera Professione
OGGETTO: Autorizzazione prestazioni aggiuntive in regime di Xxxxxx professione aziendale, ai sensi art. 55, comma 2 del CCNL 1998/2001, art. 14, comma 6 e art. 18, comma 1 CCNL 03/11/2005.
Si autorizza, xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, in libera professione aziendale, l’attività aggiuntiva di seguito riportata.
OBIETTIVO: riduzione tempi di attesa / ……………..
PERIODO: dal gg/mm/aa al gg/mm/aa
ATTIVITA’
X ore settimana (XX visite/turni), per una spesa nel periodo indicato di € xxx.xxx,xx
OPERATORI COINVOLTI E TURNI
Personale dipendente a rapporto esclusivo, afferente al Servizio in indirizzo, che abbia dato la propria disponibilità all’attività di cui alla presente autorizzazione.
Indicativamente sarà assegnato un massimo di 6 ore settimanali per dirigente medico.
COMPENSO
€ 60,00/ora lordi – oltre IRAP 8,5% per attività ambulatoriale o attività diurna non festiva
€ 480,00, oltre IRAP 8,5%, per turni notturni e/o festivi
LIQUIDAZIONE
Possono essere liquidate come prestazioni aggiuntive (art. 14, comma 6 e art. 18, comma 1 CCNL 03/11/2005) le attività svolte dai Dirigenti medici con rapporto di lavoro esclusivo dipendente (sono esclusi contratti libero professionali e i MET).
L’attività aggiuntiva dei dirigenti deve svolgersi al di fuori dell’orario istituzionale, con timbratura specifica (codice 11) in entrata e in uscita, nella sede di erogazione dell’attività. Le eventuali mancate/errate timbrature devono essere comunicate, secondo i percorsi aziendali definiti, entro il mese di svolgimento. La liquidazione dell’attività aggiuntiva avverrà con riferimento alle marcature che risulteranno nel portale aziendale.
L'attività aggiuntiva, pur essendo svolta oltre il debito orario contrattuale, rientra nell'orario di lavoro pertanto l’attività programmata in regime di libera professione “aggiuntiva” non deve determinare violazione delle norme inerenti l’organizzazione dell’orario di lavoro, previste dal D. Lgs. n. 66/2003 e smi (comunicazione a firma direttore generale prot. 86292 del 23/11/2015).
La liquidazione dei compensi avverrà, di regola, avendo a riferimento il bimestre o comunque la tempistica sufficiente a permettere il consolidamento del cartellino ed espletate le attività di controllo.
L’Azienda procederà al pagamento delle prestazioni aggiuntive solamente se, nel bimestre considerato o in altro periodo definito aziendalmente, il dipendente risulterà aver effettuato l’orario istituzionalmente dovuto.
Nel caso in cui l’orario effettuato in aggiuntiva sia superiore a quello autorizzato si procederà al pagamento dell’orario autorizzato; qualora le prestazioni erogate risultino inferiori a quelle concordate, le ore di aggiuntiva pagate saranno ridotte del tempo corrispondente alle prestazioni non erogate.
Il Direttore di struttura è tenuto ad assicurare l’equa partecipazione dei medici che hanno aderito, a verificare che l’attività erogata corrisponda a quella autorizzata e ad inviare all’ufficio libera professione (xxxxxxxxxx.xx@xxxx.xx.xx):
1) l’elenco dei nominativi di medici che hanno svolto l’attività, entro il trimestre di erogazione o comunque a verificare le corrette timbrature dei medici aderenti;
2) eventuali modifiche, concordate con la direzione, rispetto all’attività di cui sopra.
La presente autorizzazione NON si intende tacitamente prorogata al termine del periodo indicato. Per un eventuale seguito l’attività dovrà essere ulteriormente autorizzata.
Distinti saluti
X.xx il xxxxxxxxx
xxxxxxxxx