TRA
BOZZA
SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE IN GESTIONE ED IN USO DELLA PISTA CICLABILE “COSTA DEI TRABOCCHI”, DELLE AREE CIRCOSTANTI E DELLE STAZIONI – COMUNI ORTONA, SAN XXXX, ROCCA SAN XXXXXXXX, FOSSACESIA, TORINO DI SANGRO, CASALBORDINO, VASTO PROVINCIA DI CHIETI
L'anno ....... . . . . .............., il giorno ......................... del mese di . .
.......................................
presso la residenza Provinciale , con il presente contratto da valere tra le parti ad ogni effetto di legge,
TRA
La Provincia di Chieti, proprietaria dell’area, con sede in Corso Marruccino c/f ……………
in persona del Responsabile dei Servizi …………………………
E
La ATS Costa dei Trabocchi, con sede in Ortona (CH) xxx .Xxxxxxxx XXXXX, 000\000, c.F. 91014580699
in persona del Sig. Dott. Xxxxxxxx Xx Xxxxx nato a Canosa Sannita (CH) il 28\2\1963, residente a Canosa Sannita in xxx Xxxxxxx, 00, che interviene in qualità di CAPOFILA
Premesso che
con Atto del Responsabile del Servizio n. RG del è stato approvato l'avviso per la concessione in gestione ed in uso della pista ciclistica “Costa dei Trabocchi” e delle aree e degli edifici circostanti tracciato Ortona – Vasto Provincia Di Chieti ai sensi del Regolamento Provinciale per l'affidamento e la gestione di beni immobili a terzi, approvato con deliberazione de1 Consiglio Provinciale n. …………. del , nonché dell'art. 30 del
d. lgs. n. 163/2006;
che con determinazione del Responsabile de1 Servizio n. de1 .............è stato approvato il verbale di gara ed è stata affidata la gestione dell’impianto a. ;
che con determinazione de1 Responsabile del Servizio n. del .............è stata aggiudicata definitivamente la gestione dell’impianto di........... a. ;
Premesso che 1’ATS ............................ si è resa disponibile a gestire l’infrastruttura ubicata nel territorio Provinciale precisamente nei comuni rivieraschi Ortona, San Xxxx, Rocca San Xxxxxxxx, Fossacesia, Torino di Sangro, Casalbordino, Vasto
Considerato che la gestione della pista ciclo pedonale è volta soprattutto ad incentivare, all’insegna della più rigorosa eco sostenibilità, 1’attività sportiva, ricreativa, culturale e turistica, con estensione delle ricadute di sviluppo economico di tutto il territorio provinciale e regionale;
Visti i verbali con gli esiti di gara
Visto l’Accordo di Programma tra Regione, Provincia e Comuni Viste le delibere di approvazione dei Comuni Interessati
Vista la delibera di approvazione del Cosiglio Provinciale Vista la delibera della Giunta regionale
Visto il Provvedimento conclusivo del Consiglio Regionale
Tra le parti, come sopra individuate,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ARTICOLO 1
OGGETTO
Il presente contratto ha ad oggetto 1’affidamento della concessione in gestione ed in uso della pista ciclistica “COSTA DEI TRABOCCHI”, delle aree circostanti e delle stazioni – comuni Ortona, San Xxxx, Rocca San Xxxxxxxx, Fossacesia, Torino Di Sangro, Casalbordino, Vasto Provincia Di Chieti è qualificata quale infrastruttura di interesse Provinciale e Regionale.
L’impianto oggetto della concessione è situato nei Comuni di Ortona, San Xxxx, Rocca San Xxxxxxxx, Fossacesia, Torino Di Sangro, Casalbordino, Vasto è identificato al NCT nei fogli catastali dei vari Comuni, sullo stesso insistono le strutture meglio individuate nel progetto definitivo allegato.
L'impianto è individuato nei Piani Comunali e nelle cartografie Provinciali e Regionali quale area di sviluppo turistico ed infrastrutturale.
La pista pedonale-ciclistica ivi presente sarà destinata prioritariamente allo svolgimento dell'attività di ciclopedonale, tenuto conto che sarà dichiarata agibile per la sola percorrenza ciclabile e per il transito dei mezzi logistici e di soccorso.
La pista potrà altresì essere utilizzata in via secondaria per attività di pattinaggio e di atletica e /o altre attività compatibili.
L'area oggetto di concessione in gestione dovrà essere resa fruibile all'intera collettività quale spazio destinato anche al1'incontro ed al riposo degli abitanti, al gioco dei ragazzi e ad altre attività spontanee e del tempo libero e dovrà rimanere aperta ed accessibile compatibilmente con i sistemi di sicurezza ed efficiente e dignitosa manutenzione. Il soggetto gestore garantirà l’apertura per il libero accesso dei cittadini, previa regolamentazione che tenga conto anche della preservazione dell’intera struttura e rispetto rigoroso dell’ambiente statico (aree circostanti) e dinamico (salubrità dell’aria).
L'area oggetto di concessione è comprensiva di una zona ove sono presenti strutture da destinare anche allo svolgimento, previa separata regolamentazione, di manifestazioni e pubblici spettacoli di carattere temporaneo. Su tale zona insistono le strutture meglio individuate nel progetto definitivo allegato.
Per tutte le aree ed immobili, ad oggi di proprietà delle ferrovie, che saranno oggetto di concessione, l’ATS Costa dei Trabocchi metterà, se richieste, a disposizione le somme necessarie per l’acquisizione da parte della Provincia Di Chieti.
Al momento della presa in consegna dei beni e della restituzione, sarà sottoscritto un verbale di consistenza dei beni alla presenza di un rappresentante della Provincia e dei comuni interessati e di un rappresentante del soggetto affidatario.
Si precisa che sono in fase di completamento i lavori e che l’opera verrà terminata in data
…………………. Il ritardo di detto completamento e conseguente collaudo potrà comportare altrettanto ritardo nella esecuzione degli investimenti previsti e programmati dalla ATS
ARTICOLO 2 DURATA
La durata della presente concessione, che decorrerà dalla data di sottoscrizione de1 contratto tra il concessionario ed il soggetto gestore, sarà pari ad anni ………………………………..
La Provincia si riserva di consegnare in via anticipata l’infrastruttura in oggetto.
ARTICOLO 3
OBBLIGHI DEL SOGGETTO GESTORE
Il soggetto affidatario si obbliga ad utilizzare la pista ciclistica e l'area circostante per l'uso indicato nella presente convenzione e negli atti di gara , ovvero in via prevalente per l'attività pedonale e di ciclismo con le limitazioni indicate all'art. 1 del presente avviso nonché secondo quanto presentato in sede di gara.
L’affidatario si obbliga a garantire la fruibilità della pista per gli allenamenti dei giovani affiliati alle associazioni di ciclismo e podistici, nonchè a gestire e coordinare gli orari per l'utilizzo della stessa. La gestione dell'area destinata allo svolgimento di manifestazioni, sarà gestita dal gestoresecondoquanto previsto nel regolamento che andrà redatto.
Nel caso in cui il soggetto gestore intenda organizzare nell'area (direttamente o indirettamente) eventi di pubblico spettacolo, dovrà preventivamente ottenere il rilascio della licenza di agibilità ex art.80 del TULPS; tale licenza, avente validità biennale, è rilasciata dal Comune previo parere vincolante della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (CCVLPS) che dovrà essere attivata nei modi e nei termini stabiliti dallo specifico "Regolamento di organizzazione e funzionamento”, approvato con Atto Consiliare n ed emesso ai
sensi del DPR 28/05/2001 n.311.
Le tariffe per l'accesso e la fruizione delle strutture da parte di soggetti terzi, saranno approvate dalla Giunta Provinciale, su proposta dal soggetto gestore e verranno introitate da quest'ultimo che le rendiconterà all’Ente nella relazione di cui all'art. 7, lett. f). Le tariffe dovranno essere esposte all’interno dell’impianto e ben visibili al pubblico.
Il concessionario dovrà concedere gratuitamente l'uso dei locali allo stesso affidati, per attività extracurriculari delle scuole dei Comuni rivieraschi su richiesta degli Istituti Scolastici da inoltrare al gestore, tramite l'Ufficio Istruzione del Comune, almeno una settimana prima della data richiesta, o per eventi che la stesse Amministrazioni Comunali intendono organizzare, nella misura di 10 gg. all'anno per ciascun impianto, fatto salvo il preavviso.
Il soggetto gestore è fatto custode della struttura concessa e dei beni mobili in essa contenuti e risponderà dei danni cagionati, in violazione di tale obbligo. Non costituisce danno il normale e ordinario degrado delle strutture e infrastrutture.
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale che sarà impiegato nella gestione, sono a totale carico del concessionario che ne è il solo responsabile.
ARTICOLO 4
POLIZZE ASSICURATIVE
Il concessionario ha stipulato apposita polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi n..................in data........................ con espressa attribuzione di tale qualità anche al concedente, agli utenti, agli atleti, al personale, agli spettatori che lo tenga indenne da tutti i danni verificatisi cagionati con un massimale minimo pari ad € 2.000.000,00, che abbia validità per tutto il tempo di durata della concessione e sia riferita all'impianto oggetto di convenzione, rilasciata da un istituto abilitato ai sensi del d.P.R. n. 385/1993 qui allegata
I Comuni e la Provincia restano del tutto estranei ai rapporti verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dal concessionario ed ad ogni pretesa di azione al riguardo.
Il concessionario dovrà rispondere di tutti i fatti che occorreranno in dipendenza della gestione e di quei comportamenti del personale, degli utenti della struttura, dei cittadini e di coloro che si trovino nell'impianto a qualsiasi titolo, e degli obblighi gravanti sullo stesso ai sensi del d.lgs.n. 81/2008.
Il concessionario è tenuto a garantire la copertura assicurativa a tutti gli utenti degli impianti ed anche a verificare la regolarità della posizione assicurativa di tutti coloro che a qualunque titolo usufruiscono degli impianti stessi.
ARTICOLO 5 ACCESSO AGLI IMPIANTI
Il soggetto gestore è tenuto a garantire l'utilizzazione dell'impianto a tutti i possibili utenti, senza alcuna discriminazione, agevolando soprattutto l'utenza scolastica, i giovani e i soggetti che esprimono bisogni di socialità e di salubrità, secondo quanto previsto dall’art. 3.
ARTICOLO 6
DIRITTO ALL'INFORMAZIONE
Il soggetto gestore ha l'obbligo di esporre in maniera ben visibile i dati relativi alla propria composizione societaria o associativa, specificando gli organi responsabili, nonché il nominativo del soggetto al quale i cittadini interessati possono rivolgersi per qualsiasi segnalazione ed informazione relativa all'impianto stesso.
ARTICOLO 7
ONERI E RESPONSABILITA’ DELLE PARTI
Il Concessionario si farà carico, altresì, dei seguenti oneri diretti e indiretti relativi alla gestione e al funzionamento degli impianti e mezzi ricreativi - sportivi:
a) utenze relative a gas, elettricità, acqua, telefonia fissa e mobile, impiantistica di Wi-Fi- diffusione sonora e luminosa, previa intestazione a propria cura e spese delle stesse;
b) pagamento di eventuali tributi /o tariffe (es. XXXX, XXXX, ecc.);
c) pulizia dell'impianto ricreativo - sportivo e dei locali ad esso annessi;
d) sorveglianza e custodia degli spazi concessi;
e) manutenzione ordinaria delle strutture, degli impianti, delle attrezzature e di tutti gli spazi concessi, come meglio indicato all’art. 22 del Regolamento comunale per l'affidamento e la gestione degli impianti pubblici nonché del ripristino degli stessi a seguito di danneggiamenti da parte degli utilizzatori;
invio all’Amministrazione Provinciale (Lavori Pubblici e Servizi al Cittadino) entro la fine dell’anno corrente dei seguenti documenti:
- relazione sulla situazione dell'impianto, comprendente gli interventi di ordinaria manutenzione effettuati nel corso dell’anno e il programma delle attività da effettuarsi sull’impianto durante 1’anno successivo; quest'ultimo potrà anche essere modificato
dall’Amministrazione Provinciale nel caso in cui sia riscontrata una inadeguatezza del medesimo ai criteri di utilizzo degli impianti; il programma è comunque integrabile nel corso dell’anno solare;
- copia del bilancio nonché del rendiconto della gestione concernente l'anno precedente, con apposita rendicontazione delle entrate e delle spese e relazione tecnica illustrante le attività svolte;
g) assunzione della responsabilità derivante dallo svolgimento delle attività o dalla gestione dell'impianto, anche ai fini di eventuali azioni di risarcimento per danni a terzi;
h) assunzione della responsabilità diretta per i danni prodotti ai beni di proprietà dei Comuni e della provincia;
i) rispetto di quanto previsto da1 D.Lgs. 81/2008;
j) obbligo di sottoscrizione di apposite polizza assicurativa di Responsabilità Civile e fideiussoria.
k) spese per la sottoscrizione della convenzione con la Provincia di Chieti.
Il Concessionario è inoltre tenuto ad individuare e comunicare all’Amministrazione Provinciale il nominativo del “Responsabile dell'impianto”, che deve assicurare la propria reperibilità e che costituirà pertanto il referente per l'impianto a cui potranno rivolgersi gli uffici comunali e provinciali per ogni richiesta e comunicazione.
Il concessionario deve provvedere annualmente, al1'inizio di ogni stagione, a predisporre una relazione in merito all'utilizzo dell'impianto; nella relazione dovranno essere indicati anche tutti gli interventi di manutenzione dallo stesso eseguiti nell'anno trascorso, le tariffe introitate e copia dell'avvenuto pagamento delle utenze e di eventuali tributi.
La Provincia si fa carico di norma degli oneri degli interventi di manutenzione straordinaria, come meglio specificato al successivo articolo 10, che non derivino da danneggiamenti da parte degli utilizzatori dell’impianto o dal Concessionario stesso.
ARTICOLO 8
NORME GENERALI SULLA VIGILANZA
Il Concessionario è tenuto ad impedire l'accesso all'impianto a chiunque non abbia titolo per accedervi ed a presenziare, tramite proprio incaricato o tramite un incaricato appositamente individuato, per l'intera durata, a tutte le attività che si svolgono nell'impianto ricreativo - sportivo.
Sarà compito del “Responsabile dell'impianto” di cui al precedente articolo tenere costantemente informati gli uffici della Provincia, anche al fine di concordare eventuali azioni comuni, rispetto ad eventuali danneggiamenti causati da terzi, rispetto ai provvedimenti adottati per ottenere dai colpevoli la refusione del danno, nonché degli accorgimenti adottati per evitare il ripetersi di simili situazioni.
ARTICOLO 9 MANUTENZIONE ORDINARIA
Il Concessionario è tenuto a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria delle strutture, degli impianti, delle attrezzature, dei mezzi ricreativi, di tutti gli spazi concessi, nonché del manto erboso e delle aree a verde, ove esistenti.
Il Concessionario deve dare libero accesso e prestare assistenza ai tecnici che la Provincia invia per il controllo delle condizione di manutenzione ed effettuare immediatamente gli interventi di manutenzione ordinaria ordinati dagli stessi. Deve inoltre consegnare alla Provincia copia di tutte le chiavi relative a lucchetti o serrature, ne1 caso siano necessarie sostituzioni rispetto a quelle direttamente fornite all'inizio del rapporto di concessione.
ARTICOLO 10
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Fanno carico della Provincia di Chieti, nei limiti delle risorse previste annualmente all'interno del Bilancio, tutte le opere di manutenzione straordinaria delle aree degli impianti, degli immobili e delle attrezzature della struttura. Al fine di consentire alla Provincia di programmare per tempo quanto di propria competenza, il Responsabile dell’impianto dovrà comunicare, tempestivamente e per iscritto, a1l’Amministrazione Provinciale ogni notizia utile ad evidenziare situazioni che rendessero necessari interventi di manutenzione straordinaria.
Eventuali danni o disfunzioni imputabile all’omessa o ritardata comunicazione saranno addebitati a1 Concessionario.
La Provincia assume l'impegno di comunicare al Concessionario i propri programmi di manutenzione straordinaria della strutture entro 90 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione dandone, inoltre, preavviso dell'inizio degli stessi con almeno 30 gg. di anticipo, fatti salvi casi di urgenza. Nessun indennizzo può essere previsto a carico dell’Ente per la conseguente riduzione o interruzione dell'attività del Concessionario.
Nel caso di danni gravi verificatisi alla struttura e agli impianti durante l'attività del Concessionario, La Provincia, a suo insindacabile giudizio, può revocare l'affidamento e chiedere il rimborso delle spese per gli interventi di riparazione.
ARTICOLO 11
MIGLIORIE E INTERVENTI FINALIZZATI ALLO SVILUPPO DELLE ATTIVITA’ RICREATIVE E SPORTIVE NEGLI IMPIANTI E NEGLI SPAZI
Il concessionario, previa autorizzazione scritta degli Uffici competenti, potrà installare, a propria cura e proprie spese, nell’area dell’intero percorso della Pista ciclopedonale e degli impianti sportivi e ricreativi, strutture mobili o comunque amovibili per lo svolgimento di attività compatibili con la concessione, oltre che con le leggi vigenti in materia. In tal caso dovrà produrre le prescritte certificazioni.
Il concessionario potrà, inoltre, effettuare migliorie e interventi finalizzati allo sviluppo delle attività ricreative e sportive dell'impianto a proprie spese, previa autorizzazione del1’Amministrazione Comunale territorialmente competente. Tutti gli interventi effettuati rimangono di proprietà della Provincia e niente è dovuto al termine del rapporto di concessione. Gli interventi dovranno essere realizzati dal Concessionario con le modalità previste dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti in materia, previa presentazione del progetto ai competenti uffici comunali per 1’ottenimento del necessario nulla osta scritto dagli stessi.
Qualora il concessionario effettui gli interventi di cui al presente articolo senza il necessario nulla osta preventivo da parte della Provincia, quest'ultima può, senza che il concessionario possa avanzare alcuna pretesa al riguardo, procedere all’acquisizione immediata al patrimonio dell’Ente, ovvero chiedere al concessionario stesso la remissione in pristino della situazione precedente ai lavori.
Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dall’Amministrazione Provinciale ai soggetti gestori possono da questi, ad alcun titolo, essere alienati o essere distrutti.
Eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione saranno concordate con l'Amministrazione Provinciale.
ARTICOLO 12
SICUREZZA NELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI
Il Concessionario è tenuto:
a) a fare uso della struttura nel rispetto delle destinazioni d'uso previste dalle vigenti norme urbanistiche;
b) a rispettare il divieto di deposito di materiali estranei all'attività cui è adibita la struttura;
c) a fare uso dell’impiantistica elettrica a corredo della struttura ne1 rispetto de1 D. Lgs. n. 37/2008 (ex Legge n. 47/1990);
d) a fare corretto uso del1'impiantistica di distribuzione dei servizi; in caso di usi diversi, sarà cura del Concessionario fornire al Comune di competenza le apposite autorizzazioni;
e) a fare uso del1'impianto nel rispetto della normativa antincendio, con particolare riferimento al numero, alla dislocazione e alla manutenzione dei presidi antincendio e al non superamento del numero delle persone che fruiscono in contemporanea la struttura; sarà cura del Concessionario fornire alla Provincia la seguente documentazione:
- Piano di emergenza;
- Piano di esodo;
- Registro manutenzione dei presidi antincendio;
- Nomina coordinatore alle emergenze;
- Nomine addetti alle emergenze.
Il Concessionario provvederà altresì ad autocertificare gli adempimenti di cui all'art. 15 del D. Lgs.
n. 81/2008.
ARTICOLO 13 PERSONALE ADIBITO ALL'IMPIANTO
Il concessionario può utilizzare proprio personale volontario o personale esterno, purché in regola con le normative vigenti in merito a ciascuna posizione.
Deve altresì garantire che il personale utilizzato abbia tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali e antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge e pertanto deve espressamente sollevare l'Amministrazione Provinciale dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti, in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle assicurazioni per il personale suddetto.
ARTICOLO 14 MODALITA’ DI CONTROLLO
La Provincia, attraverso i referenti degli uffici competenti, potrà effettuare periodici sopralluoghi e controlli dell’impianto, allo scopo di verificare la validità tecnica degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati dal soggetto gestore e, più in generale, lo stato di efficienza generale delle strutture, segnalando eventuali inadempienze riscontrate. Qualora, dai predetti sopralluoghi e controlli emergano situazioni imputabili ad incuria o inadempienze del Concessionario che potrebbero pregiudicare la funzionalità immediata o futura del1'impianto, la Provincia potrà adottare tutti i conseguenti provvedimenti, fino alla risoluzione del rapporto di concessione, inclusa l'effettuazione di interventi urgenti di riparazione o ripristino, addebitando il relativo costo al soggetto gestore stesso.
Al fine di consentire tale controllo, il Concessionario si obbliga annualmente a inviare a1l’Amministrazione Provinciale (Lavori Pubblici e Servizi al Cittadino) entro la fine dell’anno in corso:
- la relazione sulla situazione dell'impianto, comprendente gli interventi di ordinaria manutenzione effettuati nel corso dell'anno e il programma delle attività da effettuarsi sull'impianto durante l'anno successivo; quest'ultimo potrà anche essere modificato da1l’Amministrazione Provinciale nel caso in cui sia riscontrata una inadeguatezza de1 medesimo ai criteri di utilizzo degli impianti; il programma è comunque integrabile nel corso dell'anno solare;
- copia de1 bilancio nonché de1 rendiconto della gestione concernente 1’anno precedente, con
apposita rendicontazione delle entrate e delle spese e relazione tecnica illustrante l'attività sportiva svolta.
ARTICOLO 15 PENALITA’
La Provincia applicherà al soggetto concessionario una penalità pari ad ogni volta
che venga accertata una violazione degli obblighi che il concessionario si assume con la sottoscrizione de1 contratto ed in violazione di quanto disposto dall’avviso.
ARTICOLO 16 SOSPENSIONE
L'Amministrazione Provinciale, con proprio provvedimento, potrà sospendere temporaneamente la concessione nei seguenti casi:
a) nel caso in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni;
b) per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti di realizzazione di interventi o di situazioni che pregiudichino l'uso in sicurezza dell'impianto;
c) per il sopravvenire di situazioni atmosferiche avverse o per cause di forma maggiore, che rendano gli impianti non agibili;
d) per ragioni di Protezione Civile.
La sospensione sarà comunicata ai soggetti concessionari con un preavviso minimo di 15 giorni, salvo casi eccezionali che non consentano tale preavviso.
In caso di sospensione nulla è dovuto dalla Provincia ai soggetti concessionari e viceversa.
ARTICOLO 17 REVOCA
L'Amministrazione Provinciale può revocare la concessione nei seguenti casi da intendersi quale giusta causa:
a) motivi gravi e rilevanti di ordine pubblico o pubblico interesse;
b) situazione di insolvenza o di grave dissesto economico-finanziario del concessionario ovvero situazione accertata di grave morosità nei confronti della Provincia;
c) perdita da parte del concessionario dei requisiti minimi necessari per l’attribuzione della concessione come previsti nel redigendo Regolamento;
d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia instaurato con il concessionario purchè risultante dall’accertamento di fatti o comportamenti ritenuti incompatibili con i principi e gli obbiettivi fondamentali dello Statuto della Provincia di Chieti o gravemente in contrasto con gli indirizzi di programmazione politica dell’Amministrazione Provinciale.
ARTICOLO 18 RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
La risoluzione per gravi inadempimenti contrattuali può essere disposta nei seguenti casi:
a) violazioni gravi e reiterate degli obblighi di servizio ovvero tali da aver compromesso il regolare funzionamento dell’impianto o la sua regolare fruizione da parte delle cittadinanze;
b) esercizio di attività non autorizzate dalla Provincia che rechino nocumento all'impianto ovvero contrastino con l'uso pubblico di quest'ultimo;
c) conduzione tecnica e funzionale dell'impianto tale da pregiudicare la salute e l'incolumità degli utenti,
d) carenze o negligenze gravi e reiterate nell'esecuzione delle attività di manutenzione previste dalla convenzione di disciplina della concessione;
e) violazione del divieto di cessione della concessione;
f) omessa presentazione del rendiconto di gestione,
g) accertato occultamento di avanzi di gestione;
h) altri casi espressamente previsti dal capitolato di disciplina della concessione.
ARTICOLO 19 RECESSO
E’ facoltà del concessionario recedere anticipatamente rispetto alla scadenza del rapporto concessorio, mediante comunicazione scritta indirizzata all’Amministrazione Provinciale e con un preavviso non inferiore a tre mesi.
ARTICOLO 20 COMUNICAZIONI
Il referente per l’Ente è ……………………………., che potrà essere contattata al numero
…………………………….. e. mail …………………………………..
Per l'ufficio lavori pubblici referente è che potrà essere contattato
…………………………………………… e.mail … … … … … … … … … … … … … … … .
Il soggetto aggiudicatario dichiarerà in sede di gara il domicilio al quale saranno inoltrate le apposite comunicazioni.
ARTICOLO 21 SUBCONCESSIONI
Il concessionario ATS Costa dei Trabocchi potrà svolgere l’intera attività prevista negli impianti avvalendosi di sub-concessionari. Essi non avranno rapporti di alcun genere con l’affidatario; il concessionario risponderà in toto della gestione delle attività da praticare nell'aree e la gestione e l'uso delle relative strutture da parte di un eventuale sub-concessionario.
ARTICOLO 22 PUBBLICITA’
Il soggetto gestore potrà dar corso alla pubblicità all'interno di tutta l’area dell'impianto previa richiesta e pagamento delle somme sull’imposta per la pubblicità, se dovuta. Per informazioni sul rilascio delle relative autorizzazioni è possibile rivolgersi a1l’Ufficio Tributi dei Comuni interessati.
ARTICOLO 23 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs.n. 193/2006, saranno trattati in funzione di questa procedura e conservati presso l'Amministrazione.
Il soggetto interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del d.lgs.n. 193/2006.
Titolare del Trattamento è l a P r o v i n c i a d i C h i e t i , Responsabile de1 Trattamento è il Responsabile dell’Ufficio ……………………………...
ARTICOLO 24
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI E ANTICORRUZIONE
Il concessionario si assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
Il concessionario dichiara:
- di conoscere e accettare il contenuto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013
- di obbligarsi, con riferimento alle prestazioni del presente appalto, ad osservare e far osservare ai propri collaboratori/dipendenti, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal DPR 16/04/2013 n. 62, art.2 co.3 (Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici) e dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici dei vari enti interessati
ARTICOLO 25
SPESE DI ROGITO-NORME DI RINVIO
Le spese necessarie per la sottoscrizione del contratto sono da intendersi a carico del soggetto affidatario (es. imposta di registro, imposta di bollo, diritti di segreteria ecc.).
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rimanda agli atti di gara, al Regolamento Provinciale vigente per l'affidamento e la gestione degli impianti.
ARTICOLO 26 INFORMAZIONI
Il responsabile del procedimento è …………………………... Per informazioni contattare l'Ufficio, ………………………………………… mail ……………………………..
Allegati:
1) Progetto definitivo
2) Piano operativo gestionale
3) Polizza Responsabilità civile c/o terzi Xxxxx, approvato e sottoscritto
Il Responsabile del servizio Il Legale Rappresentante