COMUNE DI SAN PIETRO VERNOTICO
COMUNE DI SAN XXXXXX XXXXXXXXX
Provincia di Brindisi
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI
Approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 17 del 14.04.2005, in vigore dal 02 maggio 2005.
MODIFICHE ED ADEGUAMENTI IN ESECUZIONE DELLA VIGENTE NORMATIVA IN MATERIA DI CONTRATTI ED APPALTI
[Codice dei Contratti (X.Xxx. 12.04.2006, n. 163) e relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. 05.10.2010, n. 207)]
TITOLO I - NORME GENERALI
CAPO I - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I LAVORI, LE FORNITURE ED I SERVIZI
ART. 1 - Ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, di forniture e di servizi, compresi quelli in economia, i rapporti negoziali con soggetti terzi e la gestione dei contratti in genere.
2. Per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, di forniture e di servizi sopra le soglie comunitarie si seguono le norme di recepimento delle relative direttive.
ART. 2 - Principi generali
Il Comune persegue il criterio della massima pubblicizzazione, trasparenza ed economicità.
TITOLO II - FORNITURE E SERVIZI PER IMPORTI INFERIORI ALLA SOGLIA COMUNITARIA
ART. 3 - Ambito di applicazione
1. Il presente Titolo disciplina i servizi e le forniture il cui valore di stima, al netto dell'IVA è inferiore alla soglia di rilevo comunitario.
2. Per la disciplina delle spese in economia si rinvia al Titolo III.
ART. 4 - Procedure di scelta del contraente
1. Il Comune perviene alla scelta del contraente e alla successiva stipulazione dei contratti nelle materie indicate nel presente Titolo, con i seguenti sistemi:
a) procedura aperta , in cui ogni impresa interessata può presentare offerta;
b) procedura ristretta;
c) procedura negoziata nel rispetto delle condizioni e procedure disposte dagli articoli 56 e 57 del Codice dei Contratti (D.Lgs. 163/2006). 1
1 56. Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara.
1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara, nelle seguenti ipotesi:
a) quando, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo competitivo, tutte le offerte presentate sono irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto dal presente codice in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Le stazioni appaltanti possono omettere la pubblicazione del bando di gara se invitano alla procedura negoziata tutti i concorrenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 34 a 45 che, nella procedura precedente, hanno presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura medesima. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano ai lavori di importo inferiore a un milione di euro;
b) [in casi eccezionali, qualora si tratti di lavori, servizi, forniture, la cui particolare natura o i cui imprevisti, oggettivamente non imputabili alla stazione appaltante, non conentano la fissazione preliminare e globale dei prezzi];
c) [limitatamente ai servizi, nel caso di servizi rientranti nella categoria 6 dell’allegato II A e di prestazioni di natura intellettuale, quali la progettazione di opere, se la natura della prestazione da fornire renda impossibile stabilire le specifiche del contratto con la precisione sufficiente per poter aggiudicare l’appalto selezionando l’offerta migliore secondo le norme della procedura aperta o della procedura ristretta];
d) nel caso di appalti pubblici di lavori, per lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto, e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e sviluppo.
2. Nei casi di cui al comma 1, le stazioni appaltanti negoziano con gli offerenti le offerte presentate, per adeguarle alle esigenze indicate nel bando di gara, nel capitolato d’oneri e negli eventuali documenti complementari, e per individuare l’offerta migliore con i criteri di selezione di cui agli articoli 82 e 83.
3. Nel corso della negoziazione le stazioni appaltanti garantiscono la parità di trattamento tra tutti gli offerenti, e non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri.
4. Le stazioni appaltanti possono prevedere che la procedura negoziata si svolga in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara o nel capitolato d’oneri. Il ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara o nel capitolato d’oneri.
57. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.
1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre.
2. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura è consentita:
a) qualora, in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Alla Commissione, su sua richiesta, va trasmessa una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione a seguito di procedura aperta o ristretta e sulla opportunità della procedura negoziata. Le disposizioni contenute nella presente lettera si applicano ai lavori di importo inferiore a un milione di euro;
b) qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
c) nella misura strettamente necessaria, quando l’estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.
3. Nei contratti pubblici relativi a forniture, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:
a) qualora i prodotti oggetto del contratto siano fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;
b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;
c) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;
d) per l’acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l’attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di un’amministrazione straordinaria di grandi imprese.
4. Nei contratti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita qualora il contratto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore
ART. 5 - Criteri di aggiudicazione
1. Le gare previste nel presente Titolo sono aggiudicate in base ad uno dei seguenti criteri:
a) prezzo più basso, qualora i servizi e le forniture debbano essere conformi ad appositi capitolati o disciplinari;
b) offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili secondo la natura della prestazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzo, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica. I criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nel bando di gara o nella lettera d’invito alla gara, nell'ordine decrescente dell'importanza che è loro attribuita.
2. In caso di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara o la lettera d'invito indicano se le varianti o le varianti migliorative sono ammesse e, in caso positivo, precisano i requisiti minimi che esse devono rispettare e le modalità per la loro presentazione. Il bando e la lettera d’invito indicano, altresì, gli elementi che saranno oggetto di valutazione dell’offerta con i relativi
o a uno dei vincitori del concorso; in quest’ultimo caso tutti i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.
5. Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:
a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale ne nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all’esecuzione dell’opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all’operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a.1) tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall’esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
a.2) il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell’importo del contratto iniziale;
b) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante, a condizione che tali servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicata nel bando del contratto originario; l'importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all'articolo 28.
6. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico - finanziaria e tecnico - organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando.
7. È in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli.
parametri e pesi attribuiti, in ordine decrescente, nonché le modalità di attribuzione dei relativi punteggi.
Il criterio di aggiudicazione prescelto va adeguatamente motivato nella determinazione a contrattare.
ART. 6 - Forme di pubblicità alle gare e termini di presentazione delle offerte
1. La pubblicità degli avvisi e dei bandi di gara per gli appalti di lavori, servizi e forniture di valore pari e sopra alla soglia di rilievo comunitario, sono disciplinate dalle norme contenute negli articoli 65 e 66 del Codice dei Contratti2. I termini di
2 65. Avviso sui risultati della procedura di affidamento.
1. Le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un contratto pubblico o concluso un accordo quadro inviano un avviso secondo le modalità di pubblicazione di cui all'articolo 66, conforme all’allegato IX A, punto 5, relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione, entro quarantotto giorni dall'aggiudicazione del contratto o dalla conclusione dell'accordo quadro (114).
2. Nel caso di accordi quadro conclusi in conformità all'articolo 59, le stazioni appaltanti sono esentate dall'invio di un avviso in merito ai risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo.
3. Le stazioni appaltanti inviano un avviso relativo al risultato dell'aggiudicazione degli appalti basati su un sistema dinamico di acquisizione entro quarantotto giorni dall'aggiudicazione di ogni appalto. Esse possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati al più tardi quarantotto giorni dopo la fine di ogni trimestre.
4. Nel caso degli appalti pubblici di servizi elencati nell'allegato II B, le stazioni appaltanti indicano nell'avviso se acconsentono o meno alla sua pubblicazione.
5. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene gli elementi indicati nel presente codice, le informazioni di cui all’allegato X A e ogni altra informazione ritenuta utile, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione (115).
6. Talune informazioni relative all'aggiudicazione del contratto o alla conclusione dell’accordo quadro possono essere omesse qualora la loro divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra questi.
66. Modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi.
1. Le stazioni appaltanti trasmettono gli avvisi e i bandi alla Commissione per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell’allegato X, punto 3, o con altri mezzi di trasmissione. Nel caso della procedura urgente di cui all’articolo 70, comma 11, gli avvisi e i bandi devono essere trasmessi mediante fax o per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell’allegato X, punto 3.
2. Gli avvisi e i bandi sono pubblicati secondo le caratteristiche tecniche di pubblicazione indicate nell’allegato X, punto 1, lettere a) e b).
3. Gli avvisi e i bandi redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell’allegato X, punto 3, sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione.
4. Gli avvisi e i bandi non trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell’allegato X, punto 3, sono pubblicati entro dodici giorni dal loro invio, o, nel caso di procedura urgente di cui all’articolo 70, comma 11, entro cinque giorni dal loro invio.
5. I bandi e gli avvisi sono pubblicati per esteso in una delle lingue ufficiali della Comunità scelta dalle stazioni appaltanti; il testo pubblicato in tale lingua originale è l’unico facente fede. Le stazioni appaltanti italiane scelgono la lingua italiana, fatte salve le norme vigenti nella Provincia autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun bando, indicati dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, è pubblicata nelle altre lingue ufficiali.
6. Le spese per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi da parte della Commissione sono a carico della Comunità.
7. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul <> della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l’Osservatorio, con l’indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Commissione, ovvero dopo cinque
presentazione delle offerte e di presentazione delle domande di partecipazione (per le procedure ristrette e negoziate) sono disciplinati dall’articolo 70 del Codice dei Contratti3.
giorni da detta trasmissione in caso di procedure urgenti di cui all’articolo 70, comma 11, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana viene effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.
8. Gli effetti giuridici che l’ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale decorrono dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
9. Gli avvisi e i bandi, nonché il loro contenuto, non possono essere pubblicati in ambito nazionale prima della data della loro trasmissione alla Commissione.
10. Gli avvisi e i bandi pubblicati in ambito nazionale non devono contenere informazioni diverse da quelle contenute nei bandi e negli avvisi trasmessi alla Commissione, o pubblicate su un profilo di committente conformemente all’articolo 63, comma 1, devono menzionare la data della trasmissione dell’avviso o del bando alla Commissione o della pubblicazione sul profilo di committente.
11. Gli avvisi di preinformazione non possono essere pubblicati su un profilo di committente prima che sia stato inviato alla Commissione l’avviso che ne annuncia la pubblicazione sotto tale forma; gli avvisi in questione devono citare la data di tale trasmissione.
12. Il contenuto degli avvisi e dei bandi non trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell’allegato X, punto 3, è limitato a seicentocinquanta parole circa.
13. Le stazioni appaltanti devono essere in grado di comprovare la data di trasmissione degli avvisi e dei bandi.
14. La Commissione rilascia alle stazioni appaltanti una conferma dell’informazione trasmessa, in cui è citata la data della pubblicazione: tale conferma vale come prova della pubblicazione.
15. Le stazioni appaltanti possono prevedere forme aggiuntive di pubblicità diverse da quelle di cui al presente articolo, e possono altresì pubblicare in conformità ai commi che precedono avvisi o bandi concernenti appalti pubblici non soggetti agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente articolo. Tuttavia gli effetti giuridici che il presente codice o le norme processuali vigenti annettono alla data di pubblicazione al fine della decorrenza di termini, derivano solo dalle forme di pubblicità obbligatoria e dalle relative date in cui la pubblicità obbligatoria ha luogo.
3 70. Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte.
1. Nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione, le stazioni appaltanti tengono conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte, e in ogni caso rispettano i termini minimi stabiliti dal presente articolo.
2. Nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a cinquantadue giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara.
3. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione non può essere inferiore a trentasette giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara.
4. Nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di invio dell’invito a presentare le offerte.
5. Nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a venti giorni dalla data di invio dell’invito.
6. In tutte le procedure, quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione esecutiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a sessanta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o di invio dell’invito; quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a ottanta giorni con le medesime decorrenze.
7. Nei casi in cui le stazioni appaltanti abbiano pubblicato un avviso di preinformazione, il termine minimo per la ricezione delle offerte nelle procedure aperte e ristrette può essere ridotto, di norma, a trentasei giorni e comunque mai a meno di ventidue giorni, né a meno di cinquanta giorni se il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva ed esecutiva. Tali termini ridotti decorrono dalla data di trasmissione del bando nelle procedure aperte, e dalla data di invio dell’invito a presentare le offerte nelle procedure ristrette, e sono ammessi a condizione che l’avviso di preinformazione a suo tempo pubblicato contenesse tutte le informazioni richieste per il bando dall’allegato IX A, sempre che dette informazioni fossero disponibili al momento della pubblicazione dell’avviso e
La pubblicità degli avvisi e dei bandi di gara, nonché i termini di presentazione delle offerte e di presentazione delle domande di partecipazione (per le procedure ristrette e negoziate) per gli appalti di lavori di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono disciplinati dalle norme contenute nell’articolo 122 del Codice dei Contratti4.
che tale avviso fosse stato inviato per la pubblicazione non meno di cinquantadue giorni e non oltre dodici mesi prima della trasmissione del bando di gara.
8. Se i bandi sono redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisati nell’allegato X, punto 3, i termini minimi per la ricezione delle offerte, di cui ai commi 2 e 7, nelle procedure aperte, e il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione di cui al comma 3, nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate e nel dialogo competitivo, possono essere ridotti di sette giorni.
9. Se le stazioni appaltanti offrono, per via elettronica e a decorrere dalla pubblicazione del bando secondo l’allegato X, l’accesso libero, diretto e completo al capitolato d’oneri e a ogni documento complementare, precisando nel testo del bando l’indirizzo Internet presso il quale tale documentazione è accessibile, il termine minimo di ricezione delle offerte di cui al comma 2, nelle procedure aperte, e il termine minimo di ricezione delle offerte di cui al comma 4, nelle procedure ristrette, possono essere ridotti di cinque giorni. Tale riduzione è cumulabile con quella di cui al comma 8.
10. Se, per qualunque motivo, il capitolato d’oneri o i documenti e le informazioni complementari, sebbene richiesti in tempo utile da parte degli operatori economici, non sono stati forniti entro i termini di cui agli articoli 71 e 72, o se le offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione sul posto dei documenti allegati al capitolato d’oneri, i termini per la ricezione delle offerte sono prorogati in modo adeguato a consentire che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte.
11. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando l’urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, purché indichino nel bando di gara le ragioni dell’urgenza, possono stabilire:
a) un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, successiva alla trasmissione del bando alla Commissione;
b) e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni, ovvero non inferiore a trenta giorni se l’offerta ha per oggetto anche il progetto esecutivo, decorrente dalla data di invio dell’invito a presentare offerte, ovvero non inferiore a quarantacinque giorni se l’offerta ha per oggetto anche il progetto definitivo, decorrente dalla medesima data. Tale previsione non si applica nel caso di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c).
12. Nelle procedure negoziate senza bando, quando l’urgenza rende impossibile osservare i termini minimi previsti dal presente articolo, l’amministrazione stabilisce i termini nel rispetto, per quanto possibile, del comma 1.
4 122. Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia.
1. Ai contratti di lavori pubblici sotto soglia comunitaria non si applicano le norme del presente codice che prevedono obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sovranazionale. Le stazioni appaltanti possono ricorrere ai contratti di cui all'articolo 53, comma 2, lettere b) e c), qualora riguardino lavori di speciale complessità o in caso di progetti integrali, come definiti rispettivamente dal regolamento di cui all'articolo 5, ovvero riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici.
2. L’avviso di preinformazione di cui all’articolo 63, è facoltativo ed è pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all’articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.
3. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, di cui all’articolo 65 è pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all’articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.
4. I bandi e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono ad obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sopranazionale.
5. Gli avvisi di cui al comma 3 ed i bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul <> della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso l’Osservatorio, con l’indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, non oltre cinque giorni lavorativi dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, a scelta della stazione appaltante, su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno dei quotidiani a maggiore
La pubblicità degli avvisi e dei bandi di gara, nonché i termini di presentazione delle offerte e di presentazione delle domande di partecipazione (per le procedure ristrette e negoziate) per gli appalti di forniture di beni e servizi di valore inferiore
diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori. I bandi e gli avvisi di cui al comma 3 relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell’albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nell’albo della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell’albo pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto dall’articolo 66, comma 15 nonché comma 7, terzo periodo.
6. Ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, e di comunicazione dei capitolati e documenti complementari, si applicano l’articolo 70, comma 1 e comma 10, in tema di regole generali sulla fissazione dei termini e sul prolungamento dei termini, nonché gli articoli 71 e 72, e inoltre le seguenti regole:
a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro, e dalla pubblicazione del bando nell’albo pretorio del Comune in cui si esegue il contratto per i contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro non può essere inferiore a ventisei giorni;
b) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previa pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, avente la decorrenza di cui alla lettera a), non può essere inferiore a quindici giorni;
c) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla data di invio dell’invito, non può essere inferiore a venti giorni;
d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 dell’articolo 70 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell’invito;
e) in tutte le procedure, quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione esecutiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara o di invio dell’invito; quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a sessanta giorni con le medesime decorrenze;
f) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando e nel dialogo competitivo, quando del contratto è stata data notizia con l’avviso di preinformazione, il termine di ricezione delle offerte può essere ridotto a 18 giorni e comunque mai a meno di undici giorni, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla pubblicazione del bando, e per le altre procedure, dalla spedizione della lettera invito;
g) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando l’urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, purché indichino nel bando di gara le ragioni dell’urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni, ovvero non inferiore a trenta giorni se l’offerta ha per oggetto anche il progetto esecutivo, decorrente dalla data di invio dell’invito a presentare offerte. Tale previsione non si applica al termine per la ricezione delle offerte, se queste hanno per oggetto anche la progettazione definitiva.
7. La procedura negoziata è ammessa, oltre che nei casi di cui agli articoli 56 e 57, anche per lavori di importo complessivo non superiore a centomila euro.
7-bis. I lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 500.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero.
8. Per l'affidamento dei lavori pubblici di cui all'articolo 32, comma 1, lettera g), si applica la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti se sussistono in tale numero aspiranti idonei.
9. Per lavori d'importo inferiore o pari a 1 milione di euro quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 86; in tal caso non si applica l’articolo 87, comma 1. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l’articolo 86, comma 3.
alla soglia di rilievo comunitario sono disciplinati dalle norme contenute nell’articolo 124 del Codice dei Contratti.5
2. Il Responsabile del procedimento, in relazione all'oggetto ovvero al valore del contratto, può prevedere ulteriori forme di pubblicità oltre a quelle stabilite dal presente titolo, quali l’inserimento di detti avvisi e bandi sui siti Internet della Regione o di altre Pubbliche Amministrazioni e/o su quotidiani o altri periodici.
5 124. Appalti di servizi e forniture sotto soglia.
1. Ai contratti di servizi e forniture sotto soglia non si applicano le norme del presente codice che prevedono obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sovranazionale.
2. L’avviso di preinformazione di cui all’articolo 63 è facoltativo ed è pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all’articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.
3. Le stazioni appaltanti pubblicano l'avviso sui risultati della procedura di affidamento sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7.
4. I bandi e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono ad obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sopranazionale.
5. I bandi sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale contratti pubblici, sui siti informatici di cui all’articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste, e nell’albo della stazione appaltante. Gli effetti giuridici connessi alla pubblicità decorrono dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Si applica, comunque, quanto previsto dall’articolo 66, comma 15 nonché comma 7, terzo periodo.
6. Ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, e di comunicazione dei capitolati e documenti complementari, si applicano gli articoli 70, comma 1 e comma 10, in tema di regole generali sulla fissazione dei termini e sul prolungamento dei termini, nonché gli articoli 71 e 72, e inoltre le seguenti regole:
a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non può essere inferiore a quindici giorni;
b) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previa pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, avente la decorrenza di cui alla lettera a), non può essere inferiore a sette giorni;
c) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla data di invio dell’invito, non può essere inferiore a dieci giorni;
d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 dell’articolo 70 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell’invito;
e) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando e nel dialogo competitivo, quando del contratto è stata data notizia con l’avviso di preinformazione, il termine di ricezione delle offerte può essere ridotto a dieci giorni e comunque mai a meno di sette giorni, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla pubblicazione del bando, e per le altre procedure, dalla spedizione della lettera invito;
f) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando l’urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, purché indichino nel bando di gara le ragioni dell’urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a dieci giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a cinque giorni.
7. Il regolamento disciplina, secondo criteri di semplificazione rispetto alle norme dettate dal presente codice, i requisiti di idoneità morale, capacità tecnico - professionale ed economico - finanziaria che devono essere posseduti dagli operatori economici.
8. Per servizi e forniture d'importo inferiore o pari a 100.000 euro quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 86; in tal caso non si applica l’articolo 87, comma 1. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica l’articolo 86, comma 3.
ART. 7 - Capacità e requisiti per la partecipazione alle gare
1. La partecipazione alle gare di cui al presente titolo, ivi compreso l’affidamento diretta diretto mediante procedura negoziata nei casi stabiliti, sono subordinati:
a) alla insussistenza, in capo ai concorrenti, delle situazioni interdittive previste come causa di esclusione dalla vigente normativa che regola gli appalti di lavori e di fornitura di beni e servizi (articolo 38 del D.Lgs. 163/2006);
b) all’iscrizione alla C.C.I.A.A. competente per territorio per l’attività oggetto della gara nonché al possesso degli eventuali requisiti tecnici di ordine speciale previsti dalla normativa vigente in riferimento alla tipologia dell’affidamento;
c) all’assolvimento degli obblighi previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza fisica dei lavoratori nonché, ove ne ricorrano i presupposti, all’assolvimento degli obblighi previsti dalla Legge 12.3.1999, n. 68, in materia di diritto al lavoro dei disabili.
2. E’ altresì richiesto alla ditte concorrenti, ai fini della partecipazione alle gare, se ed in quanto previsto dal bando o dalla lettera d’invito, il possesso dei requisiti di capacità tecnica e/o economico-finanziaria secondo il disposto degli articolo dal 39 al 42 del Codice dei Contratti.
3. La partecipazione alle gare di cui al presente titolo è infine subordinata alla insussistenza di alcuna delle cause interdittive previste dalla vigente normativa antimafia sempre che si tratti di appalto di valore superiore al valore minimo stabilito dalla medesima normativa (DPR. 252/98).
4. Il possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi è comprovato mediante dichiarazione sostitutiva da rendersi, da parte delle ditte interessate, secondo gli appositi moduli predisposti a cura dell’Ente appaltante.
5. La stipula del contratto è preceduta dalla verifica dei requisiti di partecipazione a pubblici appalti autocertificati in sede di gara.
TITOLO III - SPESE IN ECONOMIA
ART. 8 – Fonti normative
1. I lavori in economia sono disciplinati dall’articolo 125 6del Codice dei Contratti e dagli articoli dal 173 al 177 del relativo regolamento.7
6 125. Lavori, servizi e forniture in economia.
1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:
a) mediante amministrazione diretta.
b) mediante procedura di cottimo fiduciario.
2. Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 10.
3. Nell’amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l’occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento
4. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.
5. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro.
6. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell’ambito delle seguenti categorie generali:
a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122;
b) manutenzione di opere o di impianti;
c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.
7. I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia possono essere anticipati dalla stazione appaltante con mandati intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale. Il programma annuale dei lavori è corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria.
8. Per lavori di importo pari superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
9. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a 137.000 euro (206) per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 28, comma 1, lettera a), e per importi inferiori a 211.000 euro (207) per le stazioni appaltanti di cui all’articolo 28, comma 1, lettera b). Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche delle soglie previste dall’articolo 28, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall’articolo 248.
10. L’acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all’oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso all’acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, xxx non previste, se non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito del contratto medesimo;
c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l’igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.
11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a ventimila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l’affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
12. L’affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico - professionale ed economico - finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.
13. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell’ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.
14. I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati, nel rispetto del presente articolo, nonché dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dal presente codice, dal regolamento.
7 CAPO III – Lavori in economia Art. 173
Cottimo fiduciario
1. L'atto di cottimo deve indicare:
a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
c) le condizioni di esecuzione;
d) il termine di ultimazione dei lavori;
e) le modalità di pagamento;
f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell’articolo 137 del codice;
g) le garanzie a carico dell’esecutore.
2. L’esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di cui all’articolo 125, comma 8, primo periodo, del codice è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente.
Art. 174
Autorizzazione della spesa per lavori in economia
1. Nel caso di lavori di cui all'articolo 125, comma 6, del codice, nell'ambito delle somme a disposizione dei quadri economici degli interventi compresi nel programma l'autorizzazione è direttamente concessa dal responsabile del procedimento.
2. Nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori o omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia, questi possono essere autorizzati dalla stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, nei limiti in precedenza specificati, attingendo dagli accantonamenti per imprevisti o utilizzando le eventuali economie da ribasso d’asta.
Art. 175
Lavori d'urgenza
1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o dal tecnico competente per territorio o dal tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l’autorizzazione dei lavori.
Art. 176
Provvedimenti in casi di somma urgenza
1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo 175 la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l’affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'articolo 163, comma 5.
4. Il responsabile del procedimento o il tecnico compila entro dieci giorni dall’ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.
5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell’opera o dei lavori realizzati.
Art. 177
Perizia suppletiva per maggiori spese
1. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.
2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 euro.
2. L’acquisizione di servizi e forniture in economia è disciplinata dall’articolo 125 del Codice dei Contratti e dagli articoli dal 329 al 338 del relativo regolamento.8
8 CAPO II - Acquisizione di servizi e forniture in economia
Art. 329
Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di acquisizione di servizi e forniture in economia
1. Il presente capo disciplina i procedimenti di acquisizione in economia di beni e servizi da parte della stazione appaltante ai sensi degli articoli 5, comma 5, lettera h), e 125, comma 14, del codice.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente capo e nell’articolo 125 del codice si applicano, ove compatibili, le disposizioni della parte IV, titoli I, II, III e IV, del presente regolamento.
Art. 330
Casi di utilizzo delle procedure di acquisto in economia
1. Nel rispetto degli atti di programmazione eventualmente previsti delle amministrazioni aggiudicatrici, le stazioni appaltanti possono fare ricorso alle procedure di acquisto in economia nelle ipotesi tassativamente indicate all’articolo 125 del codice, nonché delle ipotesi specificate in regolamenti o in atti amministrativi generali di attuazione emanati da ciascuna stazione appaltante con riguardo alle proprie specifiche esigenze, ai sensi dell’articolo 125, comma 10, del codice.
Art. 331
Pubblicità e comunicazioni
1. Le procedure di acquisto in economia di beni e servizi non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dall’articolo 124 del codice per gli altri appalti di servizi e forniture sotto soglia.
2. Le stazioni appaltanti assicurano comunque che le procedure in economia avvengano nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresì l’efficienza dell’azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.
3. L’esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di cui all’articolo 334 è soggetto ad avviso di post- informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente.
Art. 332
Affidamenti in economia
1. I soggetti da consultare, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, ai sensi dell’articolo 125, comma 11, del codice, sono individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi aperti di operatori economici di cui ai successivi commi 2, 3 e 4. Le indagini di mercato, effettuate dalla stazione appaltante, possono avvenire anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico di cui all’articolo 328, propri o delle amministrazioni aggiudicatici.
2. Sulla base di avvisi pubblicati sul profilo del committente, ciascuna stazione appaltante può predisporre elenchi di operatori economici dotati di determinati requisiti, all’interno dei quali può individuare gli operatori economici che partecipano alle procedure di acquisto in economia, applicando i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento. L’iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisto in economia. Sono esclusi dai suddetti elenchi gli operatori economici che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale.
3. Gli elenchi sono sempre aperti all’iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante e sono periodicamente aggiornati, con cadenza almeno annuale.
4. Le stazioni appaltanti, tenendo conto delle proprie specifiche caratteristiche ed esigenze, promuovono, anche attraverso la conclusione di specifici accordi, la creazione di elenchi comuni di operatori economici, nonché l’utilizzo di elenchi predisposti da altre stazioni appaltanti.
5. Le stazioni appaltanti possono procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall’operatore economico affidatario.
Art. 333
Svolgimento della procedura di amministrazione diretta
1. Per l’affidamento in economia di servizi e forniture attraverso la procedura di amministrazione diretta si osservano le disposizioni dell’articolo 125, comma 3, del codice.
Art. 334
Svolgimento della procedura di cottimo fiduciario
1. Per l’affidamento in economia di importo pari o superiore a 20.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 125, comma 9, del codice, la lettera d'invito riporta:
a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
b) le garanzie richieste all’affidatario del contratto;
c) il termine di presentazione delle offerte;
d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all’aggiudicazione nel caso di presentazione di un’unica offerta valida;
i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del presente regolamento;
l) l'obbligo per l’offerente di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
m) l'indicazione dei termini di pagamento;
n) i requisiti soggettivi richiesti all’operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.
2. Il contratto affidato mediante cottimo fiduciario è stipulato attraverso scrittura privata, che può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l’ordinazione dei beni o dei servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito.
Art. 335
Mercato elettronico e uso degli strumenti elettronici
1. Ai sensi dell’articolo 85, comma 13, del codice e della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, la procedura di acquisti in economia può essere condotta, in tutto o in parte, dalla stazione appaltante avvalendosi di sistemi informatici di negoziazione e di scelta del contraente, nonché con l’utilizzo di documenti informatici, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione.
2. Al fine di effettuare gli acquisti in economia attraverso strumenti telematici, la stazione appaltante può utilizzare il mercato elettronico di cui all’articolo 328.
Art. 336
Congruità dei prezzi
1. L'accertamento della congruità dei prezzi offerti dagli operatori economici invitati è effettuato attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato.
2. Ai fini dell’accertamento di cui al comma 1, e fermo restando quanto previsto all’articolo 7, comma 5, del codice, la stazione appaltante può avvalersi dei cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico di cui all’articolo 328, propri o delle amministrazioni aggiudicatrici.
Art. 337
Termini di pagamento
1. I pagamenti relativamente agli affidamenti in economia sono disposti nel termine indicato dal contratto di cui all’articolo 334, comma 2, a decorrere comunque dalla data di accertamento, da parte del direttore dell’esecuzione, della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
ART. 9 – Responsabile del procedimento
Per ogni acquisizione in economia la Stazione Appaltante opera attraverso un responsabile del procedimento ai sensi dell’articolo 10 del Codice dei Contratti.
ART. 10 - Tipologie e limiti di importo
1. Oltre alle ipotesi di cui all’articolo 125, comma 10 del Codice degli appalti, lettere a, b, c, d è possibile procedere all’acquisizione di beni, servizi e lavori necessari a garantire il funzionamento immediato dell’Ente. La procedura delle acquisizioni in economia può essere avviata per le acquisizioni sotto indicate per le quali la procedura ad evidenza pubblica risulti sproporzionata rispetto alle esigenze di celerità di acquisto ed all’importo che, comunque deve rispettare i limiti di cui al successivo comma 2.
2. I lavori in economia possono eseguirsi entro il limite massimo di € 200.00,00, oltre IVA, i servizi e le forniture sono invece ammessi per un importo inferiore al valore della soglia di rilievo comunitario, come periodicamente adeguato con provvedimento della CEE, il tutto in conformità agli atti di pianificazione dell'ente, nell'ambito delle seguenti tipologie:
a) lavori di manutenzione, riparazione o sistemazione di aree, fabbricati comunali, strade, piazze e loro pertinenze ed accessori, di fognature e dell’impianto di depurazione, di fontane, del cimitero, di impianti sportivi, di impianti di pubblica illuminazione, di aree verdi, parchi e giardini, di monumenti pubblici ed altri manufatti ed impianti di qualsivoglia natura;
b) toponomastica e numerazione civica, nettezza urbana, pulizia canali, segnaletica verticale ed orizzontale;
c) riparazione, manutenzione e noleggio di automezzi, motomezzi, macchine operatrici, macchine utensili, autobus e scuolabus; acquisto di materiali di ricambio ed accessori; spese per il funzionamento delle autorimesse, magazzini ed officine e relativi impianti ed apparecchiature;
d) acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, arredi, suppellettili, nonché di beni ed apparecchiature occorrenti per il buon funzionamento delle scuole, degli uffici e dei servizi comunali;
e) acquisto di giornali, riviste, libri, cataloghi e pubblicazioni varie, relativi abbonamenti e rilegatura; servizi di trascrizione di attività istituzionali e traduzione di documenti amministrativi;
f) spese per acquisto, installazione, assistenza, fitto, leasing di impianti e apparecchiature telefoniche, crittografiche, elettriche, informatiche, telematiche ed
Art. 338
Procedure contabili
1. Al pagamento delle spese per l’acquisizione di beni e servizi in economia si provvede anche mediante aperture di credito emesse a favore di funzionari delegati, ai sensi degli articoli da 56 a 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
elettroniche per l’archiviazione e l'elaborazione di dati e relative reti; fotoriproduttori, videoregistratori, proiettori, apparecchiature per la ricezione di trasmissioni radiotelevisive, apparecchiature per la trasmissione di dati e fac-simili, macchine per scrivere e da stampa e mobili di sicurezza; hardware e software; apparecchiature di microfilmatura ed altre macchine d'ufficio; progettazione, realizzazione e sviluppo di programmi informatici; archiviazione, elaborazione e conversione informatica dei dati ed attività connesse da parte di ditte e tecnici specializzati; manutenzione e riparazione dei suddetti apparati e del relativo software; acquisto di parti di ricambio, materiale ausiliario e di consumo per tutto quanto precede;
g) acquisto di servizi assicurativi a favore di persone fisiche e di beni mobili ed immobili;
h) trasporti di persone e cose, spedizioni e noli, imballaggi, immagazzinamenti;
i) acquisto di casse funebri e servizi di trasporto salme per indigenti;
l) acquisto di generi alimentari, prodotti farmaceutici e materiali didattici;
m) acquisto, manutenzione e riparazione di attrezzi e materiali ginnico-sportivi;
n) acquisto di vestiario, calzature e indumenti da lavoro, di uniformi, buffetteria, armamento ed equipaggiamento;
o) pulizia, disinquinamento, disinfezione e disinfestazione, accertamenti igienici e sanitari, acquisto, manutenzione e noleggio di materiali ed attrezzature destinati al soccorso;
p) combustibili per riscaldamento, carburanti, lubrificanti ed altro similare materiale di consumo;
q) acquisto di beni e servizi finalizzati all’organizzazione di mostre, conferenze, convegni, riunioni, cerimonie ufficiali e manifestazioni in genere quali, a titolo esemplificativo: coppe, medaglie, diplomi, fiori, servizi fotografici, servizi alberghieri e di ristorazione, servizi di trasporto e copertura assicurativa di materiali espositivi;
r) acquisto di materiale di cancelleria, stampati, manifesti, riproduzione tipografica e litografica; materiale di ferramenta ed igienico sanitario; materiale di facile consumo occorrente per il funzionamento delle scuole e dei servizi comunali;
s) corsi di formazione e di aggiornamento del personale;
t) incarichi di supporto tecnico-amministrativo di incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h) dell’articolo 90 del Codice dei Contratti nel rispetto dei limiti e condizioni previste dal comma 6 del medesimo articolo 90;
u) qualsiasi fornitura di beni e servizi non prevista alle precedenti lettere che dovessero rendersi necessari per il funzionamento dei servizi comunali nell’ambito dei propri compiti istituzionali,
Art. 11 – Casi particolari
Il ricorso al sistema di spese in economia, nei limiti di importo di cui all’articolo precedente ed anche al di fuori delle tipologie ivi previste, è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
a) fornitura di beni e servizi ed esecuzione di lavori per i quali sia stata esperita infruttuosamente gara mediante l'utilizzo della procedura aperta o ristretta ovvero della procedura negoziata e la cui esecuzione sia indifferibile;
b) fornitura di beni e servizi ed esecuzione di lavori a seguito di risoluzione o rescissione del contratto o, comunque, in tutti i casi di esecuzione in danno dell’appaltatore inadempiente quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto;
c) fornitura di beni e servizi ed esecuzione di lavori da eseguirsi d’ufficio a carico dei contravventori di leggi, regolamenti, contratti e ordinanze;
d) fornitura di beni e servizi ed esecuzione di lavori nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
e) fornitura di beni e servizi ed esecuzione di lavori nel caso di necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, xxx non previste, se non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito del contratto medesimo;
f) fornitura di beni e servizi ed esecuzione di lavori per fronteggiare eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell’igiene e salute pubblica o del patrimonio storico artistico e culturale;
g) interventi non programmabili in materia di sicurezza.
ART. 12 - Modalità di esecuzione
1. Le spese in economia si possono eseguire:
a) in amministrazione diretta;
b) per cottimo fiduciario;
c) con sistema misto.
2. Nell'amministrazione diretta i lavori o le acquisizioni sono effettuate dal Comune con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio. Tali lavori non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro.
3. Nel cottimo fiduciario i lavori o le acquisizioni di beni e servizi avvengono mediante affidamento a persone o imprese.
4. Nel sistema misto i lavori e le acquisizioni di beni e servizi avvengono in parte in amministrazione diretta ed in parte mediante cottimo fiduciario.
5. E' vietato suddividere artificiosamente qualsiasi lavoro, fornitura o servizio, che possa considerarsi a carattere unitario, al fine di eludere il limite di spesa stabilito dal presente titolo.
6. I Responsabili di procedimento che si avvalgono delle procedure semplificate indicate nel presente Titolo devono dare conto in ogni caso della congruità dei prezzi pattuiti rispetto a quelli di mercato, anche in relazione alle disposizioni vigenti di cui all’articolo 26 della Legge 23.12.1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni.9
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, comma 5, del Codice, il Responsabile del procedimento ai fini dell’accertamento della congruità dei prezzi di affidamento, può avvalersi dei cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico di cui all’articolo 328 del Regolamento di attuazione del Codice.
ART. 13 - Modalità di scelta del contraente e Criteri di aggiudicazione
1. L'esecuzione di lavori e la fornitura di beni e servizi di cui al presente titolo sono affidate secondo le seguenti modalità:
a) per i lavori in economia mediante cottimo fiduciario è consentito l’affidamento diretto per un importo inferiore ad € 40.000 (IVA esclusa); per i servizi e le forniture in economia mediante cottimo fiduciario è consentito l’affidamento diretto per un importo inferiore ad € 20.000 (IVA esclusa). Rimane in capo al Responsabile del procedimento la facoltà di acquisire, comunque, più preventivi;
b) per i lavori di valore pari o superiore a € 40.000 (IVA esclusa) e fino ad € 200.000,00 (IVA esclusa), l'affidamento in economia mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante; per i servizi e le forniture di valore pari o superiore a € 20.000 (IVA esclusa) e fino al valore della soglia di rilievo comunitario (IVA esclusa), l'affidamento in economia mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante
Nell'atto dell'avvio del procedimento e, quindi, con la determinazione a contrattare, si dovrà certificare l'eventuale carenza che impedisce la consultazione di almeno cinque operatori.
c) affidamento diretto a favore di un operatore economico per la fascia di importo di cui alla precedente lettera b), con determinazione a contrattare congruamente motivata quando la gara ufficiosa esperita ai sensi della precedente lettera b) sia andata deserta o risultata infruttuosa;
9 Normativa sulla CONSIP
2. Le forniture di beni e servizi ed i lavori in economia sono aggiudicati in base ai criteri del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 5.
ART. 14 - Termini e modalità di ricezione delle offerte e pubblicità
1. In caso di affidamento diretto l’unico preventivo può essere acquisito anche a mezzo fax su semplice richiesta informale del responsabile del procedimento competente.
2. Nel caso di procedura negoziata previa gara ufficiosa di cui al precedente articolo 13, comma 1, il responsabile del procedimento provvede ad inoltrare, anche via fax o P.E.C., alle ditte da invitare, apposita lettera d'invito contenente, ai sensi dell'articolo 334 del regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti10:
a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
b) le garanzie richieste all’affidatario del contratto;
c) il termine di presentazione delle offerte;
d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all’aggiudicazione nel caso di presentazione di un’unica offerta valida;
i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del relativo regolamento di esecuzione;
l) l'obbligo per l’offerente di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
m) l'indicazione dei termini di pagamento;
n) i requisiti soggettivi richiesti all’operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.
A corredo della richiesta di preventivo, il responsabile del procedimento può predisporre apposito modulo-offerta con invito alle ditte partecipanti a restituirlo firmato per accettazione e con l’indicazione del prezzo offerto e degli altri dati richiesti.
3. Nelle gare ufficiose di cui al precedente comma, il termine di ricezione delle offerte è stabilito in almeno giorni 10 dalla data di spedizione della lettera d'invito, ridotti ad almeno 5 giorni nei casi di particolare urgenza. Le offerte devono essere
10 Cfr nota 7
recapitate in plico chiuso e firmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante della ditta concorrente in modo tale da garantire l’inviolabilità dello stesso e la segretezza del contenuto. Per la consegna del plico sono ammesse tutte le forme di recapito compresa la consegna a mano.
4. In alternativa alla procedura di cui ai commi 1 e 2, il Responsabile del procedimento può optare per le forme di commercio elettronico ai sensi dell'articolo 335 del Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti11.
5. L'esito degli affidamenti di lavori, servizi e forniture mediante cottimo fiduciario è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente.
L'avviso di post informazione deve contenere i seguenti elementi:
1. Intestazione e sede dell'Amministrazione aggiudicatrice;
2. Tipo di affidamento;
3. Data di aggiudicazione;
4. Criterio di aggiudicazione;
5. Numero di operatori invitati alla consultazione;
6. Indicazione della ragione sociale e della sede dell'aggiudicatario;
7. Importo dell'aggiudicazione (esclusa IVA);
8. Modalità di individuazione dei concorrenti;
9. Termini del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo (30 giorni).
ART. 15 - Capacità e requisiti per la partecipazione alle gare
1. La partecipazione alle gare di cui al presente titolo, ivi compreso l’affidamento diretto nei casi stabiliti, sono subordinati:
a) alla insussistenza, in capo ai concorrenti, delle situazioni interdittive previste come causa di esclusione dalla vigente normativa che regola gli appalti di fornitura di beni e servizi (articolo 38 del Codice dei Contratti);
b) all’iscrizione alla C.C.I.A.A. competente per territorio per l’attività oggetto della gara nonché al possesso degli eventuali requisiti tecnici di ordine speciale previsti dalla normativa vigente in riferimento alla tipologia dell’affidamento;
c) all’assolvimento, ove ne ricorrano i presupposti, degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza fisica dei lavoratori, nonché dalla Legge 12.3.1999, n. 68, in materia di diritto al lavoro dei disabili.
2. E’ altresì richiesto alle ditte concorrenti, ai fini della partecipazione alle gare, se ed in quanto previsto dalla lettera d’invito, il possesso dei requisiti di capacità tecnica e/o economico-finanziaria secondo il Codice dei Contratti.
3. Il possesso dei requisiti di cui ai precedenti commi 1. e 2. è comprovato mediante dichiarazione sostitutiva da rendersi, da parte delle ditte interessate, secondo gli appositi moduli predisposti a cura dell’Ente appaltante. 12
11 Cfr nota 7
20
4. Nei confronti delle ditte affidatarie delle prestazioni di cui al presente titolo, in assenza di elenco di operatori economici costituito dal Comune ai sensi dell'articolo 332 del Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti, regolarmente aggiornato, la verifica dei requisiti stabiliti dai commi precedenti è effettuata a campione nel mese di gennaio di ogni anno mediante sorteggio pubblico nella misura del 10 percento, arrotondata all’unità superiore, di tutte le ditte risultate affidatarie nel corso dell’anno precedente. A tal fine ciascuna struttura è tenuta a trasmettere al competente servizio Contratti e Appalti, entro la prima decade del mese di gennaio di ogni anno, l’elenco degli affidamenti in economia disposti nell’anno precedente.
Il Responsabile del procedimento può comunque procedere, in qualsiasi momento, alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario.
ART. 16 – Cauzioni
1. Il responsabile del procedimento, nei casi di cui all'art. 13 comma 1, lett. b) può chiedere ai concorrenti la prestazione di una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base di gara, IVA esclusa. Gli eventuali soggetti candidati agli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore a € 20.000,00 esclusa IVA, sono esonerati dalla costituzione della cauzione provvisoria.
2. L'affidamento della fornitura di beni, servizi e lavori in economia comporta la prestazione, da parte della ditta affidataria, di apposita cauzione definitiva a garanzia degli obblighi contrattuali, da prodursi secondo le forme e modalità previste dall'articolo 113 del Codice dei Contratti.
Resta ferma la facoltà del responsabile del procedimento di escludere l’applicazione della cauzione definitiva o di ridurne l’importo, in ragione della natura e della tipologia dell’appalto. Tale facoltà esercitata è espressamente e congruamente motivata in sede di adozione della determina a contrattare.
ART. 17 - Modo di esecuzione dei lavori
1. In tutti i casi di esecuzione dei lavori in economia il Responsabile di struttura stabilisce i livelli di progettazione ritenuti necessari nel rispetto del Codice dei Contratti e del regolamento attuativo. In conformità al principio di semplificazione determina i casi in cui possa procedersi con semplice perizia estimativa, con particolare riferimento a quanto disposto in ordine alla casistica dei lavori d'urgenza e di somma urgenza.
2. Il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale non è applicabile alle procedure di cottimo. Qualora talune offerte presentino un prezzo manifestamente e anormalmente basso rispetto alla prestazione, il Responsabile del
12 Tale disposizione è regolamentata dalla vigente normativa sull’autocertificazione (D.P.R. 28.12.2000, n. 445).
procedimento può chiedere all'offerente le necessarie giustificazioni e, qualora non le ritenga valide, può rigettare l'offerta e aggiudicare al secondo migliore offerente.
ART. 18 - Lavori d'urgenza
1. In tutti i casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da apposito verbale in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal Responsabile del procedimento o da un tecnico incaricato ed è seguito prontamente dalla redazione di un'apposita perizia estimativa. Sia il verbale che la perizia estimativa vengono approvati con la determina contenente l'impegno di spesa a sanatoria, previa eventuale variazione degli strumenti programmatici.
TITOLO IV – CONTRATTI
CAPO I - NORME GENERALI
ART. 19 - Determina a contrattare
1. Prima della stipulazione dei contratti, il responsabile del procedimento adotta la determina a contrattare, prevista dall'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, indicante:
a) il fine che il contratto persegue;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
d) il finanziamento della spesa.
ART. 20 – Contenuti
1. L'esecuzione di lavori, di forniture e di servizi è preceduta dalla stipulazione di contratti scritti che devono contenere le clausole obbligatorie o comunque ritenute opportune, a prescindere dal tipo di contratto adottato, per tutelare nel modo ottimale l'interesse pubblico specifico.
In particolare:
a) devono avere termini di durata ed importi certi (ex art. 12, comma 1, R.D. 2440/1923);
b) è vietata, a pena di nullità, la clausola del tacito rinnovo (ex art. 6 della Legge 537/1993 e successive modifiche) di contratti di fornitura di beni e servizi;
c) debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo (ex art. 115 del Codice dei Contratti) tutti i contratti per le fornitura di beni e servizi ad esecuzione periodica o continuativa di durata ultra annuale; la revisione viene operata dal Responsabile del procedimento sulla base delle disposizioni contenute nel citato articolo 115 del Codice;13
d) non possono avere durata superiore a nove anni, quanto si riferiscono a spese ordinarie;
e) non possono prevedere, nel caso di contratti di forniture di beni e servizi, la corresponsione di anticipazioni sull'importo contrattuale (ex art. 5 del D.L. 28.03.1997, n. 79, convertito con Legge 28 maggio 1997, n. 140);
f) non possono prevedere la compensazione di un credito contrattuale con un debito verso il Comune;
g) devono prevedere l'obbligo per il contraente di osservare, nei confronti dei dipendenti impiegati per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materiale di lavoro e di assicurazioni sociali e di assumere a proprio carico i relativi oneri;
h) devono prevedere l'obbligo di attuare, nei confronti dei predetti dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché quelle prescritte da successive modificazioni od integrazioni;
i) devono prevedere la cauzione da costituire a garanzia della corretta esecuzione della prestazione e, in generale, dell'assolvimento degli obblighi contrattuali ovvero esplicitare i motivi per i quali detta cauzione non viene richiesta (artt. 9 e 16 del presente regolamento);
l) devono prevedere l'obbligo di assunzione di ogni responsabilità da parte del contraente per infortuni e danni arrecati al Comune o a terzi in dipendenza dell'esecuzione della prestazione;
m) devono prevedere le penali per il ritardo o inadempimento nella esecuzione delle prestazioni;
n) devono prevedere l'obbligo di prestare garanzia dei prodotti forniti per periodi successivi alla consegna e di rispondere delle manchevolezze e delle imperfezioni che dovessero emergere dopo l'accettazione dei prodotti;
o) devono prevedere le ipotesi di risoluzione del contratto per colpa del contraente;
p) devono prevedere la facoltà per il Comune di provvedere, in caso di inadempimento, mediante la procedura della "esecuzione in danno" del contraente;
13 115. Adeguamenti dei prezzi.
1. Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell’acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui all’articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5.
q) devono prevedere le forme di risoluzione delle controversie e l'eventuale ricorso all'arbitrato;
r) devono prevedere che le spese contrattuali sono a carico del privato contraente.
s) devono prevedere il ricorso al subappalto, sempre se ammesso in sede di adozione della determina a contrattare.
ART. 21 - Le Commissioni di gara
1. Le Commissioni di gara d’appalto sono costituite con determinazione del responsabile di struttura competente per materia. Esse operano, a pena di nullità, con la presenza di tutti i componenti.
2. Nelle gare da esperirsi col sistema della procedura aperta o ristretta e col criterio del prezzo più basso le commissioni sono così composte:
a) presidente: funzionario responsabile della struttura competente per materia;
b) componente: funzionario di categoria D responsabile del servizio contratti che assume, altresì, la funzione di segretario verbalizzante;
c) componente: funzionario di categoria D interno all’Ente.
In caso di assenza o impedimento dei membri di cui alle precedenti lettere b) e c), in luogo degli stessi sono formalmente nominati altrettanti dipendenti di pari categoria.
In caso di gare da esperirsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la commissione di gara, ai sensi dell'articolo 84 del Codice dei Contratti, è nominata dal responsabile della struttura competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto. La nomina avviene con apposito provvedimento da adottarsi non prima del termine di presentazione delle offerte. La commissione è composta da un numero dispari di componenti, usualmente tre, con un numero massimo di cinque unità in caso di appalto di particolare complessità a giudizio del suddetto responsabile di struttura. I componenti della commissione, dei quali uno con funzioni anche di segretario verbalizzante, sono scelti dal responsabile della struttura competente tra i dipendenti comunali funzionari di categoria D. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti con le modalità stabilite dal comma 8 dell'articolo 84 del Codice dei Contratti.
3. Nelle gare ufficiose, ivi comprese quelle relative alla fornitura di beni, servizi e lavori da eseguirsi in economia, le offerte sono aperte dal Responsabile del procedimento alla presenza di due testimoni. La funzione di segretario verbalizzante è in tal caso assunta dal medesimo Responsabile ovvero dallo stesso delegata ad altro dipendente.
In caso di gare da esperirsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e per le quali sia richiesta una specifica competenza professionale, il responsabile di struttura competente ha facoltà di nominare sino a due componenti
aggiuntivi da individuarsi tra i dipendenti in possesso della specifica professionalità richiesta ovvero, in difetto, tra professionisti esterni esperti nella materia oggetto dell’appalto.
4. Le sedute di gara, comprese le gare ufficiose, sono pubbliche con eccezione della fase di valutazione tecnica delle offerte, se ed in quanto prevista dal bando di gara e limitatamente alla parte eventualmente non esperibile mediante l’applicazione di mere formule matematiche.
Chiunque sia interessato alla gara può assistere alle sedute pubbliche. Aperte le offerte in sede di gara, anche ufficiosa, i componenti della commissione controfirmano le offerte unitamente agli eventuali testimoni.
5. Le determinazioni della commissione di gara sono assunte a maggioranza dei componenti.
6. Nel verbale di gara sono descritte dettagliatamente, con esatta sequenza cronologica, tutte le operazioni di svolgimento della gara.
7. Il verbale di gara è sottoscritto da tutti i componenti della commissione, nonché dagli eventuali testimoni e non ha valore di contratto.
ART. 22 - L'aggiudicazione
1. La determinazione di aggiudicazione definitiva costituisce l'atto conclusivo del procedimento di gara, mediante il quale si individua il privato contraente e si fissa il contenuto economico del contratto sulla base dell'offerta presentata dal vincitore della gara.
L'aggiudicazione provvisoria che si concretizza nel verbale di gara, ex art. 78 del codice, sottoscritto dall'organo preposto (monocratico o commissione di gara), è soggetta a "controllo/revisione" da parte del responsabile del servizio che adotta la determinazione di aggiudicazione definitiva che diverrà efficace dopo la verifica, con esito positivo, dei requisiti autocertificati in sede di gara dal concorrente risultato aggiudicatario.
Al procedimento di affidamento secondo il sistema del cottimo fiduciario si applicano le disposizioni ex artt. 11 e 12 del codice.
Ai sensi del richiamato articolo 11, il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell' articolo 79 del codice. Il termine dilatorio in argomento non è applicabile:
⮚ per gli affidamenti diretti sotto i 20 mila euro per le forniture e per i servizi e sotto i 40 mila euro per i lavori;
⮚ se, a seguito di inoltro degli inviti di partecipazione alla selezione è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva (disposizione contenuta nel comma 10 bis dell'articolo 11 lett. a).
Per i cottimi fiduciari è consentita l'esecuzione anticipata del contratto nelle more della stipula, così come previsto dall'articolo 11, comma 9, del codice dei contratti.
ART. 23 - La stipulazione del contratto
1. La stipulazione dei contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi deve aver luogo entro 60 giorni dalla determina di aggiudicazione definitiva ed entro 30 giorni dalla comunicazione di accettazione dell'offerta nel caso di cottimo fiduciario.
2. Il Responsabile del procedimento, nonché presidente della commissione di gara, interviene nella stipulazione del contratto in rappresentanza dell’Ente appaltante.
3. Qualora, senza giustificato motivo, il privato non si presenti alla stipulazione del contratto nel termine stabilito, ovvero nel termine indicato nella diffida, decadrà dalla aggiudicazione, fatto salvo ed impregiudicato ogni diritto di rivalsa dell’Ente appaltante. La decadenza dall’aggiudicazione è disposta con determinazione del responsabile del procedimento con facoltà di aggiudicazione al concorrente risultato secondo in ordine di graduatoria per il prezzo da questi offerto.
4. Tutte le spese inerenti e conseguenti il contratto sono a carico del privato contraente.
ART. 24 - La forma
1. I rapporti contrattuali del Comune, compresi gli eventuali rinnovi, se ed in quanto consentiti dalla normativa vigente, o le proroghe di contratti già stipulati, sono tutti regolati da contratti che debbono essere redatti per iscritto, a pena di nullità, in una delle seguenti forme:
a) pubblica notarile;
b) pubblica amministrativa;
c) scrittura privata;
d) firma di obbligazione in calce al capitolato;
e) atto separato di obbligazione sottoscritto dall’offerente;
f) scambio di corrispondenza secondo l'uso commerciale quando i contratti siano conclusi con ditte commerciali;
g) stipulazione digitale quando si verifichino le condizioni previste dalla normativa vigente.
2. I contratti aggiudicati con le procedure aperte o ristrette di cui al Titolo II, art. 4, comma 1, lettere a) e b), sono stipulati mediante atto pubblico amministrativo.
3. I contratti relativi alla fornitura di lavori, beni e servizi in economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'articolo 331, comma 2 del regolamento di esecuzione del codice dei contratti è stipulato in una delle forme di cui alle lettere c), d), e), f) e g) del precedente comma 1.
In caso di appalti di fornitura di beni e servizi il cui corrispettivo è costituito in misura prevalente da imposte (a titolo esemplificativo: fornitura di carburante) il valore da considerare ai soli fini della forma contrattuale applicabile deve essere decurtato dell’ammontare delle imposte gravanti sul corrispettivo.
4. I rinnovi contrattuali, se ed in quanto consentiti dalla normativa vigente, e le proroghe seguono la forma adottata in sede di stipula del contratto originario.
5. I contratti d’opera professionale sono stipulati con la forma della scrittura privata.
ART. 25 - Il rogito
1. Il funzionario designato, quale ufficiale rogante, a ricevere i contratti del Comune è il Segretario Comunale.
2. Il Segretario Comunale può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.
3. Il rogito deve essere redatto con l'osservanza della legge notarile.
ART. 26 - La Custodia dei Contratti
1. Il Segretario comunale ufficiale rogante, attraverso il Servizio Contratti custodisce i contratti in fascicoli per ordine cronologico e tiene il repertorio, vidimato secondo il disposto dell’art. 230 del D.Lgs. 19.02.1998, n. 51, sul quale sono annotati gli atti pubblici amministrativi rogati giorno per giorno, senza spazi in bianco né interlinee e per ordine di numero, con l’indicazione della data e del luogo dell’atto, delle generalità del domicilio o residenza delle parti, della natura e contenuto dell’atto e del corrispettivo pattuito. A margine dell’annotazione sono indicati gli estremi della registrazione.
2. Sul repertorio possono essere altresì annotati i contratti stipulati da Comune con la forma della scrittura privata.
CAPO II - ADEMPIMENTI DI CARATTERE FISCALE
ART. 27 - I diritti di segreteria
1. Il Comune non ha alcuna discrezionalità nell'esentare i contraenti obbligati al pagamento dei diritti di segreteria, dovendosi attenere strettamente alla riscossione degli stessi come previsto dalla Legge.
2. I Funzionari sono responsabili solidalmente del danno patrimoniale che derivi all'Ente dalla mancata riscossione dei diritti obbligatori di segreteria.
3. Sono assoggettati all'applicazione dei diritti di segreteria previsti ai punti 4. e 5. della tabella D allegata alla Legge 08.6.1962, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa. Per le scritture private sono dovuti i soli diritti di segreteria previsti al punto 5 della suddetta tabella D. Sono invece da considerarsi esenti dai diritti i contratti conclusi a trattativa privata a mezzo di corrispondenza epistolare secondo l’uso commerciale.
ART. 28 - La registrazione
1. I contratti stipulati per atto pubblico amministrativo devono essere registrati quale che sia il loro valore. Sono altresì soggetti a registrazione, ove previsto dalla normativa vigente, i contratti conclusi per scrittura privata (a titolo esemplificativo: contratti di locazione),
2. L'ufficiale rogante è obbligato a curare, anche tramite un dipendente comunale a ciò delegato, la registrazione dell'atto. La richiesta di registrazione va presentata entro il termine di 20 giorni dalla data dell'atto.
3. La registrazione è eseguita previo pagamento dell'imposta. Il pagamento di tale imposta fa carico al contraente, ma spetta al segretario comunale rogante, anche tramite l’ufficio contratti, adempiere all'onere del versamento.
CAPO III - DEPOSITI CAUZIONALI E NORME FINALI
ART. 29 - Svincolo delle cauzioni e polizze assicurative
1. Il Servizio Contratti e Appalti comunica al Responsabile di struttura competente la scadenza delle cauzioni e delle polizze assicurative presentate a garanzia degli obblighi contrattuali, tre mesi prima della loro naturale scadenza.
2. Il Responsabile di struttura comunica per iscritto, entro 15 giorni dalla scadenza, al Servizio Segreteria e Contratti l'autorizzazione allo svincolo o al rinnovo della cauzione o della polizza assicurativa.
ART. 30 – Norme finali
1. I procedimenti di selezione del contraente e di affidamento, sia per gli appalti che per le forniture di beni e servizi mediante cottimo fiduciario, sono soggetti alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.08.2010, n. 136, come modificata dal D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito con modificazioni nella legge 17.12.2010, n. 217. Detti procedimento sono comunque soggetti ad eventuali ulteriori modifiche ed integrazioni disposte con disposizioni normative future.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, sono applicabili le norme richiamate al precedente articolo 8.
TITOLO I - NORME GENERALI 2
CAPO I - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I LAVORI, LE FORNITURE ED I SERVIZI 2
ART. 1 - Ambito di applicazione 2
ART. 2 - Principi generali 2
TITOLO II - FORNITURE E SERVIZI PER IMPORTI INFERIORI ALLA SOGLIA COMUNITARIA 2
ART. 3 - Ambito di applicazione 2
ART. 4 - Procedure di scelta del contraente 2
ART. 5 - Criteri di aggiudicazione 4
ART. 6 - Forme di pubblicità alle gare e termini di presentazione delle offerte 5
ART. 7 - Capacità e requisiti per la partecipazione alle gare 10
TITOLO III - SPESE IN ECONOMIA 10
ART. 8 – Fonti normative 10
ART. 9 – Responsabile del procedimento 15
ART. 10 - Tipologie e limiti di importo 15
Art. 11 – Casi particolari 17
ART. 12 - Modalità di esecuzione 17
ART. 13 - Modalità di scelta del contraente e Criteri di aggiudicazione 18
ART. 14 - Termini e modalità di ricezione delle offerte e pubblicità 19
ART. 15 - Capacità e requisiti per la partecipazione alle gare 20
ART. 16 – Cauzioni 21
ART. 17 - Modo di esecuzione dei lavori 21
ART. 18 - Lavori d'urgenza 22
TITOLO IV – CONTRATTI 22
CAPO I - NORME GENERALI 22
ART. 19 - Determina a contrattare 22
ART. 20 – Contenuti 22
ART. 21 - Le Commissioni di gara 24
ART. 22 - L'aggiudicazione 25
ART. 23 - La stipulazione del contratto 26
ART. 24 - La forma 26
ART. 25 - Il rogito 27
ART. 26 - La Custodia dei Contratti 27
CAPO II - ADEMPIMENTI DI CARATTERE FISCALE 27
ART. 27 - I diritti di segreteria 27
ART. 28 - La registrazione 28
CAPO III - DEPOSITI CAUZIONALI E NORME FINALI 28
ART. 29 - Svincolo delle cauzioni e polizze assicurative 28
ART. 30 – Norme finali 28