CONVENZIONE
CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
FONDAZIONE MIGRANTES
Xxx Xxxxxxx, 000 - 00000 Xxxx – Tel. 00.0000000 – Fax 00.00000000 - xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
CONVENZIONE
PER I PRESBITERI DIOCESANI (*) DESTINATI
AL SERVIZIO PASTORALE DELLE PERSONE ITALIANE EMIGRATE ALL’ESTERO
S.E. Mons.
Vescovo della diocesi di
e S.E. Mons.
Vescovo della diocesi di
nello Stato di
uniti nel vincolo della comunione ecclesiale, in conformità ai principi e ai criteri proposti dal Magistero della Chiesa, ai sensi del can. 271 del codice di diritto e nell’Istruzione Erga migrantes caritas Christi del Pontificio Consiglio per la pastorale dei migranti e itineranti (3 maggio 2004), con la presente Convenzione stabiliscono un rapporto di cooperazione e di scambio tra le rispettive Chiese attraverso il servizio pastorale di:
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Nome Cognome nato a il ordinato il incardinato nella diocesi di (oppure - membro dell’Istituto di vita consacrata/SVA ) (*) codice fiscale mail cittadinanza italiana
inviato per il servizio di assistenza pastorale delle persone italiane emigrate all’estero.
(*) Per sacerdoti-religiosi appartenenti a Istituti di vita consacrata e SVA, di diritto diocesano.
Per i sacerdoti religiosi “appartenenti a istituti che non abbiano come finalità specifica l'assistenza agli emigrati, messi a disposizione […] dall'istituto di appartenenza per il ministero pastorale in favore degli emigrati italiani all'estero” (cfr. delibera 58 art.1, f) è necessario far precedere la convenzione da un accordo scritto (presentazione o consenso) tra l’istituto religioso al quale il sacerdote appartiene e il Vescovo che invia (Allegato 6).
Art. 1
SERVIZIO
1. Il Vescovo di , vista la dichiarazione
presentata del Vescovo di , con la relativa attestazione di buona condotta (allegato 1), e avuto il consenso dell’interessato (allegato 2), accoglie il presbitero per il servizio pastorale alle persone emigrate italiane all’estero nella propria Chiesa per un periodo di anni cinque rinnovabile di comune accordo per un eguale periodo di tempo; un eventuale ulteriore rinnovo sarà di due anni. Complessivamente per un periodo massimo di 12 anni.
2. Il presbitero incaricato del servizio di assistenza pastorale agli emigrati italiani ha ottenuto dalla Commissione Episcopale per le migrazioni della CEI (Fondazione Migrantes) il prescritto titolo abilitante (allegato 3).
3. Il Vescovo della Chiesa che accoglie, secondo quanto contenuto nella dichiarazione presentata dal Vescovo della Chiesa che invia, affida al presbitero il servizio di cura pastorale degli emigrati italiani, con le seguenti specificazioni:
4. La presente Convenzione viene redatta in quattro copie, destinate rispettivamente alla Curia della Chiesa di provenienza, alla Curia della Chiesa di destinazione, al presbitero interessato e alla Fondazione Migrantes.
Art. 2
MODALITÀ DEL SERVIZIO
1. Il presbitero si impegna a svolgere il ministero affidatogli in comunione con il Vescovo che lo accoglie, con il presbiterio e con la comunità. Egli opera in sintonia con il piano pastorale della diocesi che lo accoglie, partecipando in particolare alle iniziative rivolte al clero e mantiene i legami con la Chiesa di origine, alla quale offre i frutti di questa sua peculiare esperienza.
2. Il presbitero, in spirito di obbedienza e di collaborazione con il Vescovo della Chiesa che lo accoglie, si rende disponibile anche all’espletamento di altri ministeri, previamente concordati con il Vescovo della Chiesa che invia.
Art. 3
SOSTENTAMENTO DEL PRESBITERO
1. Al presbitero sarà assicurato un trattamento economico e previdenziale uguale a quello spettante al clero locale avente analoghe responsabilità.
2. Il presbitero resta inserito nel sistema di sostentamento del clero italiano nei termini e alle condizioni previste dalla normativa vigente.
Art. 4
FERIE E PERIODI DI FORMAZIONE
1. Il presbitero ha diritto di usufruire di un periodo di ferie, determinato dal diritto particolare, allo scopo di assicurare il necessario riposo.
2. Per la formazione teologica, l’aggiornamento pastorale, gli esercizi e i ritiri spirituali, il presbitero si avvale ordinariamente delle opportunità offerte dalla Chiesa particolare in cui opera e delle iniziative promosse dalla Fondazione Migrantes.
Art. 5
ACCOMPAGNAMENTO
1. La Fondazione Migrantes segue con speciale sollecitudine il presbitero inviato, intrattenendo con lui rapporti diretti o mediante un proprio delegato.
2. La Fondazione Migrantes cura la formazione specifica alla pastorale migratoria del presbitero e ne rilascia attestazione (allegato 5).
3. Il Vescovo della Chiesa che accoglie si fa, a sua volta, garante delle condizioni di vita spirituali e materiali del presbitero durante la permanenza nella sua diocesi.
Art. 6
RIENTRO NELLA DIOCESI DI ORIGINE
1. Il presbitero inviato rientra nella diocesi di origine alla scadenza della presente
Convenzione, salvo rinnovo secondo quanto previsto nell’art. 1, § 1.
2. Il Vescovo della Chiesa che invia, sentito il Vescovo della Chiesa che accoglie, per giusta causa, può richiamare nella diocesi di origine il presbitero inviato, risolvendo in anticipo la presente Convenzione (can. 271,§ 3).
3. Il Vescovo della Chiesa che accoglie, sentito il Vescovo della Chiesa che invia, per giusta causa, può risolvere in anticipo la presente Convenzione (can. 271,§ 3).
4. In presenza di cause gravi, ciascun Vescovo, sentito l’altro Vescovo, può disporre, se ritenuto opportuno, l’immediato rientro del presbitero.
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La presente Convenzione decorre dal al
Luogo Data
(timbro) Il Vescovo della Chiesa che invia
Luogo Data
(timbro) Il Vescovo della Chiesa che accoglie
Il presbitero
□ Dichiaro di aver avuto l’informativa circa il trattamento dei miei dati personali
Luogo Data
Per visione: il Direttore generale della Fondazione Migrantes
Allegati:
1. Dichiarazione di buona condotta.
2. Dichiarazione attestante il consenso del presbitero.
3. Titolo abilitante conferito dalla Commissione Episcopale per le migrazioni della CEI.
4. Dichiarazione del Vescovo della Chiesa che invia, corredata dalle seguenti attestazioni:
curriculum vitae del presbitero, celebret.
5. Attestato di formazione della Fondazione Migrantes.
6. Se il sacerdote appartiene ad un istituto religioso: accordo scritto (presentazione o consenso) tra l’istituto religioso al quale il sacerdote appartiene e il Vescovo che invia.