CONTRATTO D’AFFITTO DI FONDI RUSTICI – LOTTO 1
Esente da bollo ex art.25 Tab. B All.A DPR 642/72
(Affitto agrario)
CONTRATTO D’AFFITTO DI FONDI RUSTICI – LOTTO 1
ART. 45 LEGGE N.203/82
Tra le parti:
- AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA, con sede
legale in Desenzano del Garda, località Montecroce (p.i.01109200178) in persona del legale rappresentante pro- tempore, dott. Xxxxx Xxxxxxxxxx (c.f. SSM PTR 61L08 Z132K ), nato a Stoccolma il 08/07/1961, con domicilio eletto presso la sede dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale del Gar- da,località Montecroce, c.a.p. 25015,
da una parte
- società , con sede legale in
CAP
, c.f.
, p.i.
------------, in persona del Legale Rappresentante signor ---
, nato a il , (c.f.
) residente a , CAP
------------; con domicilio eletto presso la sede legale;
dall’altra parte
premesso:
a) che l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale del Garda è proprietaria di un’area agricola ubicata nel Comune censuario di Desenzano del Garda, via Mezzocolle, della superficie di mq. 22.450,00 corrispondenti ad Ha 2,245 pari a 6.90 piò bs
meglio identificata nell’articolo: oggetto del contratto;
b) l’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale del Garda, ha espe- rito apposita procedura di evidenza pubblica per la stipula del presente contratto d’affitto;
c) all’esito della gara, é risultata miglior offerente la ---
, con sede in
, che ha offerto l‘importo di
€ ------------------ per piò bs all’anno (canone annuo a cor- po);
c) che l’Azienda Socio Sanitaria del Garda, necessita di dare una regolamentazione particolare al rapporto d’affitto sul fondo di che trattasi;
tutto ciò premesso, fra le parti.
si conviene e si stipula
quanto segue
ART.1= QUALIFICAZIONE DELL’ACCORDO
La convenzione è stipulata dalle parti con l’intervento e la attiva partecipazione dei rispettivi rappresentanti profes- sionali di categoria, i quali confermano con la sottoscrizio- ne, di essere all’uopo delegati dai propri organi statutari, anche ai fini e per gli effetti degli artt.23 della legge n.11/71 e 45 della legge n.203/82; quindi le parti prendono atto che la rinuncia a diritti e/o le deroghe a norme di leg- ge qui pattuite devono ritenersi valide ed efficaci in forza di tale assistenza.
ART.2= OGGETTO DEL CONTRATTO
L’amministrazione dell’A.S.S.T. del Garda, come sopra rappre- sentata, dà e concede in affitto alla Società ---------------
--------, che accetta ed assume a tale titolo, dei terreni agricoli ubicata nel Comune censuario di Desenzano del Garda, via Mezzocolle, identificati catastalmente al Fg. 18 - Mapp. 255 – seminativo – mq. 22.450 corrispondenti ad Ha 2,245 pa- ri a 6.90 piò bs; attualmente l’area è a prato.
Destinazione urbanistica: ambito urbano di trasformazione re- sidenziale cosi come meglio rilevabile dagli strumenti urba- nistici vigenti.
I terreni vengono locati a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
La Società ------------------------ dichiara di ben conoscere i fondi in ogni sua parte e lo accetta (siccome idonei all’uso pattuito) nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, senza riserva alcuna e rinunciando ad ogni più precisa descrizione e rimossa fin d’ora ogni eccezione in proposito. ART.4= DURATA DEL RAPPORTO
L’affittanza decorrerà dalla data di stipulazione del con- tratto con termine improrogabile fissato il giorno 10 novem- bre 2019 (dieci novembre duemiladiciannove), senza bisogno di disdetta che s’intende già data ora per allora (anche in de- roga all’art.4 L.203/82).
Entro la data di scadenza i fondi dovranno essere riconsegna- ti nella piena ed incondizionata disponibilità della parte proprietaria, libero di persone e cose (anche di terzi), in perfette condizioni di funzionalità e di completa pulizia.
Nessuna ipotetica eccezione, comunque motivata, potrà consen- tire alla parte affittuaria di restare nel godimento oltre la scadenza pattuita, avendo le parti considerato nel contesto dell’accordo essenziale e di rigore il predetto termine.
Resta salvo il diritto di prelazione introdotto dall’art.4- bis della legge n.203/1982 e nei casi ivi previsti.
ART.5= CANONE DI LOCAZIONE
Il canone annuo d’affitto viene definito in complessivi € ---
, ( ), da pagarsi in due ra-
te con scadenza al 10 maggio e al 10 novembre di ogni anno, alla stipula del presente contratto dovrà essere versata la prima annualità.
ART.6= OBBLIGHI DELL’AFFITTUARIO E DIVIETI
Xxxx l’immediata risoluzione della presente convenzione, in deroga all’art.5 legge 203/82, all’affittuario è fatto obbli- go di:
a) custodire il fondo con l’ordinaria diligenza, impegnandosi a vigilare sullo stesso affinché sia rispettato ogni diritto di proprietà e non vengano effettuati scarichi vietati né ma- nomessi o modificati i confini e/o i passaggi;
b) eseguire a proprie cura e spese, entro i termini stabiliti
normativamente, ogni lavoro che venisse ingiunto dalle compe- tenti Autorità ai fini dell’esercizio dell’attività agricola (con esonero della proprietà da ogni responsabilità in meri- to);
c) provvedere ad una periodica concimazione organica dei ter- reni, sì da garantire agli stessi un ottimale livello di pro- duttività e fertilità;
d) sostenere, senza diritto a rivalse nè indennizzi, tutte le spese necessarie per la coltivazione del fondo, ivi comprese tutte le spese ed opere necessarie per la tenuta dei terreni e la viabilità interpoderale.
e) mantenere gli accessi e le aree in fregio alle strade con- sortili libere e pulite al fine della loro fruibilità;
E’ fatto altresì divieto assoluto all’affittuario, pena l’immediata risoluzione del contratto in deroga all’art.5 l.203/82, di:
a) operare radicali trasformazioni del fondo;
b) subaffittare parzialmente o totalmente il fondo, permutare terreni, sub- concedere a qualsiasi titolo o ragione quanto qui concesso in affitto;
c) costruire sul fondo strutture fisse che richiedono conces- sione edilizia o altro, senza preventivo accordo scritto con la locatrice o senza parere amministrativo ex art.16 l.203/82;
d) realizzare marcite, laghetti, cave, discariche o
quant’altro senza espressa autorizzazione scritta della pro- prietà;
e) tagliare piante di spettanza della locatrice, se non e- spressamente autorizzato;
f) effettuare, in ogni caso, tutti quegli interventi vietati dalle leggi speciali in tema di contratti agrari e dal Codice Civile;
g) assumere impegni, anche se previsti da norme o regolamenti (anche comunitari), che comportino vincoli e/o limitazioni a carico della proprietà;
h) abbandonare il fondo e la custodia dello stesso.
ART.7= MIGLIORAMENTI
La parte affittuaria (previo accordo con la proprietà o pare- re favorevole ispettoriale (ex art.16 L. 203/82) avrà diritto di eseguire miglioramenti ed innovazioni al fondo, ma senza che ciò comporti mai spese o diritti di indennizzo a carico della proprietà, né diritti di ritenzione a favore della stessa affittuaria, né responsabilità (di qualsiasi tipo) in capo al locatore.
Al termine del rapporto qualsiasi miglioria e/o innovazione apportata al fondo rimarrà ad esclusivo appannaggio della proprietà, senza alcun diritto a compensi e/o indennizzi né ritenzione a favore della conduttrice.
ART.8= POLIZZA ASSICURATIVA
La parte affittuaria ha l’obbligo di stipulare a sue spese
una polizza assicurativa, atta a coprire tutti i rischi di danni che possano derivare alla proprietà o a terzi dalla cu- stodia e dalla gestione dei beni oggetto di affitto (Respon- sabilità civile).
ART.9= RISOLUZIONE ANTICIPATA
Le parti concordano che qualora, nel corso dell’affittanza, tutto o parte del fondo subisse una destinazione urbanistica diversa da quella agricola (per provvedimento della competen- te autorità) o per insindacabile necessità dell’Azienda Socio Sanitaria del Garda, il terreno interessato dovrà essere ri- consegnato nella piena e incondizionata disponibilità del lo- catore dietro semplice preavviso di quest’ultimo, non appena ultimato il raccolto e senza alcun diritto a compensi o in- dennizzi per l’anticipato rilascio, in espressa deroga al di- sposto dell’art.50 legge n.203/82.
Nel caso di esproprio per pubblica utilità di tutto o parte del fondo, all’affittuario spetterà invece l’indennizzo pre- visto dalle vigenti norme in materia di espropriazione. In tutti i casi in cui avvenga l’anticipata risoluzione par- ziale del rapporto, il contratto d’affitto proseguirà per la residua porzione e il canone di locazione sarà diminuito pro- porzionalmente in ragione della minore superficie a disposi- zione della conduttrice.
ART.10= LEGITTIMAZIONE DELLA PARTE AFFITTUARIA
Ai sensi dell’art.48 legge 203/82, il Signor ----------------
------- dichiara di agire esclusivamente per conto della So-
cietà la quale non costitui-
sce impresa familiare coltivatrice.
Pertanto garantisce che oltre alla predetta Azienda non vi sono altri soggetti o parenti che possano vantare diritti o pretese in dipendenza del contratto in corso e futuro.
ART.11= PRECISAZIONE FISCALE
Agli effetti fiscali si dichiara in €.------,---- (Euro -----
-------------------------) il valore del presente contratto.
ART.12= SPESE DELL’ATTO, IMPOSTE E TASSE
Le spese tutte di questo atto e quelle inerenti e conseguen- ti, presenti e future e tutte le imposte e tasse applicate ed applicande in dipendenza del medesimo, sono a carico del con- duttore affidatario.
ART.13= CONTROVERSIE
In caso di controversia nascente dall’interpretazione ed ese- cuzione del presente contratto, ognuna delle parti prima di ricorrere all’Assessorato Provinciale Agricoltura ed alla Au- torità Giudiziaria, secondo quanto previsto dall’art. 46 del- la Legge n. 203/82, è tenuta ad esperire un tentativo di com- posizione della lite con l’assistenza delle rispettive Orga- nizzazioni Professionali Agricole, inviandone notizia all’altra parte ed alle Organizzazioni stesse mediante lette- ra raccomandata con avviso di ricevimento.
ART.14= OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE
Per tutto quanto non è diversamente disposto nel presente at- to e dalle leggi vigenti, le parti convengono che l’affitto è stipulato sotto l’osservanza delle condizioni tutte stabilite dalla normativa vigente in materia di contratti agrari.
ART.15= ASSISTENZA SINDACALE
Le parti, nel concordare espressamente di rilasciare, come rilasciano, ampia ed incondizionata garanzia liberatoria nei confronti delle Organizzazioni Professionali di categoria in- tervenute a prestare la rispettiva assistenza di legge, si danno reciprocamente atto e convengono che il presente accor- do è stipulato in deroga alle disposizioni di legge in mate- ria di contratti agrari ed ai sensi dell’art.45 legge 203/1982.
In particolare, pienamente a conoscenza del disposto dell’art.45 citato, reciprocamente riconoscono e dichiarano:
a) di essere state ritualmente ed adeguatamente assistite dalle rispettive Organizzazioni Professionali di categoria, sin dall’inizio ed in ogni fase della formazione del presente accordo;
b) di essere state dettagliatamente informate dalle stesse di tutti i propri diritti e delle conseguenze giuridiche non so- lo dell’accordo nel suo insieme, ma anche di ogni patto e clausola dello stesso;
c) di considerare essenziale al contratto ogni suo patto, di- chiarando che diversamente lo stesso non sarebbe stato con-
cluso;
d) che alla firma del presente accordo erano personalmente e contestualmente presenti le parti ed i rappresentanti delle Organizzazioni Professionali di categoria.
ART.16= TRATTAMENTO DEI DATI
Tutti i sottoscritti firmatari del presente accordo, in rela- zione a quanto previsto dal D. Lgs. n.196/2003, esprimono il loro consenso al trattamento dei propri dati finalizzato e- sclusivamente alla gestione amministrativa del contratto.
Xxxxx, approvato e sottoscritto. Brescia, addì
IL CONCEDENTE PROPRIETARIO IL .RAPP.TE SINDACALE
L’AZ. AGR. AFFITTUARIA IL .RAPP.TE SINDACALE